Il verbale notarile come base della fusione di srl
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Il verbale notarile come base della fusione di srl
er52_03.qxp 21/07/2008 13.13 Pagina 12 Il verbale notarile come base della fusione di s.r.l. Dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese non si può modificare il contratto Diritto commerciale Otto Olson Per la fusione di persone giuridiche il Codice commerciale richiede la stipula di un contratto di fusione da parte di tutte le società partecipanti. Si precisa che questo contratto deve avere la forma del verbale notarile. La bozza del contratto di fusione, che deve contenere tutti i requisiti prescritti dalla legge, va approvata dalle Assemblee generali di tutte le società partecipanti, nonostante ciò il Codice commerciale ammette alcune eccezioni. L’eventuale mancata approvazione nel modo indicato sopra provoca l’invalidità del contratto di fusione. I requisiti minimi del contratto di fusione sono i seguenti: 1. la denominazione commerciale, la sede ed il codice identificativo di tutte le società fuse ed anche i dati sulla loro forma giuridica; 2. il giorno stabilito per la fusione, i.e. il giorno a partire dal quale gli atti delle società fuse vengono considerati, dal punto di vista contabile, come gli atti legali compiuti per conto della persona giuridica subentrante; 3. la bozza delle variazioni post-fusione dello statuto, se avvengono delle variazioni, o la bozza delle variazioni del contratto di società della persona giuridica subentrante nel caso della fusione per incorporazione o per unione (l’unione è definita come l’estinzione di almeno due società; si precisa che i beni delle società estinte assieme a tutti i diritti e doveri derivanti dai rapporti di lavoro passano alla società subentrante costituita ex-novo; l’incorporazione è definita come l’estinzione di almeno una società; si precisa che i beni di questa società estinta assieme a tutti i diritti e doveri derivanti dai rapporti di lavoro passano ad un’altra persona giuridica subentrante); 4. la definizione della struttura che assume la persona giuridica subentrante, le voci del capitale proprio e di terzi della società estinta, tranne i debiti; 5. la definizione dei diritti che la persona giuridica subentrante presta ai titolari delle singole quote, certificati opzionali, obbligazioni ed altri titoli, eventualmente altri provvedimenti previsti; 6. la definizione dell’ammontare del conferimento e della quota di ogni socio nella persona giuridica partecipante esistente ancor prima della fusione ed allo stesso modo nella persona giuridica subentrante dopo la conclusione della fusione (secondo il rapporto di scambio delle quote sociali). Si precisa che l’ammontare del versamento integrante non può superare il 12 21/07/2008 13.13 Pagina 13 vazione di almeno tre quarti dei voti dei soci presenti all’Assemblea generale della società fusa; si precisa che nel contratto di società può essere definito anche il numero di voti superiore, eventualmente altre condizioni. Se il contratto di società richiede l’approvazione di più di 3/4 dei soci presenti per la validità di una qualche delibera, questa maggioranza occorre anche per la validità della delibera sulla fusione. Nel caso in cui la fusione altera i diritti dei singoli soci, la legge prescrive l’approvazione di tutti i soci i cui diritti vengono alterati dalla fusione. Altresì, se la fusione rende più complicata la cessione della quota sociale, la realizzazione della fusione è subordinata all’approvazione di tutti i soci interessati. Se il contratto di società della società fusa richiede l’approvazione di un socio concreto della cessione della quota sociale, anche la realizzazione della fusione è subordinata all’approvazione di questo socio. L’approvazione della fusione da parte di tutti i soci delle altre società viene richiesta dalla legge se in una qualche società partecipante alla fusione non sono stati versati i conferimenti per intero. 10% del valore dei conferimenti nuovi versati nel capitale sociale della persona giuridica subentrante. Affinché la delibera sulla fusione dell’Assemblea generale di una s.r.l. sia valida, la legge richiede l’appro- Diritto commerciale er52_03.qxp La delibera sulla fusione dell’Assemblea generale della società giuridica subentrante deve contenere obbligatoriamente: 1. l’approvazione della bozza del contratto di fusione; 2. la delibera sull’assunzione dei beni delle società estinte; 3. l’approvazione del bilancio contabile di chiusura ed anche del bilancio di apertura. Dopo l’iscrizione della fusione nel Registro delle Imprese le società partecipanti alla fusione non possono modificare né sciogliere il contratto sulla fusione. 13