Cassazione penale, sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693 LA CORTE
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Cassazione penale, sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693 LA CORTE
Cassazione penale, sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere Dott. GALLO Domenico - Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: 1) R.G. N. IL (OMISSIS); avverso SENTENZA del 07/03/2003 CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in PUBBLICA Udienza la relazione fatta dal Consigliere ANNAMARIA; Dott. AMBROSIO udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto-Diritto 1.1. Con sentenza in data 6-4-2001 il Tribunale di Frosinone dichiarava R.G. responsabile del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. (per avere acquistato o comunque ricevuto da persone ignote, n. 19 orologi di marchi famosi - Bulowa, Bretling, Rolex - di provenienza illecita, in quanto totalmente contraffatti), condannandolo con la diminuente del rito alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 1.800.000 di multa; assolveva, invece, il medesimo imputato dal reato di cui all'art. 474 c.p. di introduzione e commercio per la vendita dei medesimi prodotti perchè il fatto non sussiste, non ritenendo acquisita la prova della vendita a terzi. 1 Giurisprudenza www.ius-web.it Cassazione penale, sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693 Con sentenza in data 7-3-2003 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, appellata dall'imputato, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 c.p., riduceva la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa. In motivazione la Corte territoriale dichiarava infondato il motivo di appello, secondo cui non sussistendo il reato presupposto di cui all'art. 474 c.p. per difetto di prova della registrazione in Italia dei marchi esteri sopraindicati, non era configurabile la ricettazione, osservando che, quando si tratta di marchi - come quelli in oggetto - di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce. 1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione R. G. deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed e) in relazione agli artt. 473 e 474 c.p.. In particolare si rileva che presupposto della tutela penale prevista dagli artt. 473 e 474 c.p. è la registrazione del marchio e che grava sull'accusa l'onere della prova di tale presupposto. Nel caso di specie era, dunque, l'accusa a dovere dimostrare che il bene oggetto del reato di ricettazione era meritevole di tutela e, in difetto, il R. andava assolto con la formula il fatto non sussiste o non costituisce reato. Si deduce, altresì, che il reato di cui all'art. 648 c.p. non può concorrere con quello di cui all'art. 474 c.p.. 2. IL ricorso è infondato. Invero - pur condividendosi la premessa di principio, secondo cui la tutela accordata in tema di contraffazione di prodotti industriali è riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, stante la clausola, contenuta all'art. 473 c.p., comma 3, richiamata dal successivo art. 474 c.p., che espressamente circoscrive l'applicabilità delle relative incriminazioni ai soli marchi registrati - si osserva che, nel caso di specie, i Giudici del merito hanno accertato che si trattava di marchi (quali Bulowa, Breitling e Rolex) di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, di tal che era onere di chi lo assumeva provare l'insussistenza della protezione del marchio. Il Collegio - condividendo il precedente di questa sezione menzionato nella sentenza qui impugnata (sentenza 17 ottobre 1995, n. 4265) - intende chiarire che non si tratta di esonerare l'accusa dall'onere ad essa incombente di provare gli elementi costitutivi della fattispecie penale, quanto, piuttosto, nel ritenere acquisita la prova della condizione di applicabilità della norma incriminatrice, sulla base del notorio e della presunzione di corrispondenza alla situazione di diritto della situazione di fatto, rappresentata dall'uso incontrastato ed esclusivo del marchio da parte di determinate società. Ne consegue che correttamente, nel caso all'esame, è stata ritenuta la responsabilità per il reato di ricettazione, attesa la configurabilità del delitto presupposto, da individuarsi nell'art. 473 c.p.. E' stato, infatti, affermato dalle SS.UU., di questa Corte che il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso - e che con questo viene a costituire un'unica entità - è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 c.p. ( sentenza 9/05/2001, n. 2 Giurisprudenza www.ius-web.it Cassazione penale, sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693 23427). E' appena il caso di aggiungere che nell'occasione le SS.UU. hanno avallato l'indirizzo peraltro prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008 3 Giurisprudenza www.ius-web.it