Icao International Civil Aviation Organization
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Icao International Civil Aviation Organization www.icao.int La prima conferenza internazionale sui diritti aeronautici fu tenuta a Parigi nel 1910 con la partecipazione di 18 stati. Nel 1919, le nazioni che avevano vinto la prima guerra mondiale, convocarono la International Convention for Air Navigation per la regolamentazione degli aspetti dell’aviazione civile. La ‘Convention’ fu sottoscritta da 38 stati. In tale contesto venivano affermati 2 principi fondamentali: - ciascuno stato ha la sovranità piena ed esclusiva dello spazio soprastante il proprio territorio, comprese le aree di mare territoriali - è riconosciuta la libertà di sorvolo agli aeromobili di uno stato membro della ‘convention’ sul territorio degli altri stati membri. Negli anni successivi nelle nazioni più avanzate nel settore dell’aviazione civile furono emesse le prime norme di aeronavigabilità degli aeromobili: le Federal Regulations negli USA (1928) – Airworthiness Handbook AP128 (1926) in Gran Bretagna. Una nuova ‘Conferenza’ fu tenuta a Varsavia nel 1929 sempre mirata alla stesura di norme comuni ed accordi internazionali aventi lo scopo di regolamentare e promuovere lo sviluppo dell’aviazione civile. Alla fine degli anni trenta nacquero le prime Autorità aeronautiche (ARB in Inghilterra, RAI in Italia – ecc.). Dopo la seconda guerra mondiale, in corrispondenza di un notevole sviluppo tecnico dei mezzi e del crescente interesse commerciale per i collegamenti aerei, furono elaborate dalle rispettive autorità nazionali norme sempre più complesse mirate alla sicurezza degli aeromobili e delle operazioni di volo. Sospinti da Stati Uniti e Gran Bretagna gli stati maggiormente interessati al trasporto aereo (54 in tutto) si riunirono a Chicago nel 1944 in una apposita Conferenza e sottoscrissero accordi per istituire una organizzazione permanente per cooperare alla ‘definizione di regole e procedure comuni per uno sviluppo sicuro e sostenibile dell’aviazione civile’. E’ la nascita della International Civil Aviation Organization – ICAO. Al termine dei lavori venne approvato un documento definito ‘Convenzione’ (oggi alla nona edizione – 2006 ) formato da un preambolo e 96 articoli. La ratifica di tale organizzazione e dei suoi obiettivi avvenne nel 1947. La sede fu stabilita a Parigi. Oggi la sede è a Montreal – Canada e l’assemblea è costituta da 191 stati. L’Italia è entrata a far parte di ICAO nel 1948. ICAO è una ‘agenzia specializzata delle Nazioni Unite’ ed ha caratteristiche di indipendenza. Il budget è assicurato da ‘quote’ contributive degli stati membri, secondo criteri stabiliti dall’assemblea. Le strutture operative sono costituite da un consiglio formato da 36 Stati membri (periodicamente eletti) ed un segretariato. L’ICAO è essenzialmente un organismo di normazione. I principali documenti emessi sono : - la Convenzione - gli Annessi (negli anni ne sono stati emessi 19) - le procedure – SARPs (Standards and recommended practices) - i manuali per regolamentare/standardizzare numerosi aspetti del trasporto aereo 1 - (progettazione di aeroporti, servizi di aeroporto, navigazione aerea, comunicazioni aeree, prevenzione ed investigazione degli incidenti, meteorologia, ecc. ) … Convenzione E’ il documento istitutivo dell’organismo e stabilisce i privilegi e le limitazioni per gli stati contraenti nonchè alcuni principi generali su cui basare lo sviluppo del traffico aereo mondiale indicati come ‘libertà dell’aria’. E’ costituita da 96 articoli. L’articolo 44 definisce scopi ed obiettivi di ICAO: - assicurare lo sviluppo ordinato e sicuro dell’aviazione civile nel mondo intero - incoraggiare le tecniche di progettazione ed esercizio degli aeromobili per scopi pacifici - incoraggiare lo sviluppo di aerovie, installazioni aeroportuali e servizi di navigazione aerea per l’aviazione civile - rispondere ai bisogni dei popoli del mondo affinché il trasporto aereo sia sicuro, regolare, efficiente, economico - prevenire sprechi economici a causa di irragionevole concorrenza - assicurare il pieno rispetto dei diritti degli stati contraenti e la possibilità che ogni stato possa avere la corretta opportunità di operare linee internazionali - evitare discriminazioni tra gli stati contraenti - promuovere la sicurezza del volo nella navigazione aerea internazionale - promuovere lo sviluppo dell’aeronautica civile internazionale sotto ogni aspetto. Le prime 5 libertà (poi divenute 9) sono: 1. poter sorvolare il territorio di uno stato da parte di compagnie di un altro stato 2. poter atterrare per ragioni esclusivamente tecniche (scalo tecnico = rifornimento, riparazione, cambio equipaggio, …) 3. trasportare i passeggeri dallo stato di appartenenza della compagnia all’estero 4. trasportare passeggeri da un paese estero a quello nazionale della compagnia 5. trasportare passeggeri tra scali situati in paesi esteri La prima e seconda ‘libertà’ stabiliscono dei principi di diritto generale applicabili a tutti gli stati contraenti mentre le altre 3 riguardano aspetti commerciali, che devono poi essere condivisi dai vari stati. I principi commerciali ‘di libertà’ enunciati hanno incontrato fin dall’inizio notevoli resistenze da parte di molti stati preoccupati di difendere il proprio traffico, in particolare sulle rotte interne, dalla penetrazione di compagnie di altri stati. Tali resistenze sono state particolarmente forti da parte degli Stati Uniti per il timore di perdere il monopolio del proprio traffico interno ed internazionale e da parte degli stati europei per il timore di non riuscire a competere con le compagnie americane, superiori per dimensioni, tecnologie e capacità commerciali. In pratica l’esercizio delle ‘libertà’ è stato rimandato alla stipula di accordi bilaterali (Trattato delle Bermuda – 1946) tra gli stati interessati basati sulla convenienza reciproca di mutui collegamenti per il trasporto di passeggeri e merci, nello spirito della piena libertà di ogni stato sul proprio territorio affermata nella prima ‘Conferenza’ di Parigi del 1919. Per quasi quaranta anni la piena applicazione dei principi stabiliti dalle ‘libertà’ è rimasta subordinata alla stipula degli specifici accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati interessati basati sul concetto di reciprocità (pari numero di scali assegnato a ciascuno dei vettori di ‘bandiera’ di ogni stato). Solo nel 1978 il congresso degli Stati Uniti ha avviato la politica cosiddetta degli ‘open skies’ con il ritorno allo spirito informatore della Conferenza di Chicago in merito alla libertà e concorrenza del mercato. Tale nuovo approccio è stato identificato con il termine di ’deregulation’. L’Air Deregulation Act del 1978 ha posto le basi per far cessare (a partire dal 1982) ogni restrizione su rotte, frequenze e tariffe consentendo una effettiva concorrenza tra i vari operatori aerei statunitensi. 2 L’apertura dei mercati, eliminando le situazioni di monopolio, ha indotto politiche di prezzi molto aggressive per aggiudicarsi il maggior numero di passeggeri (l’attenzione è stata puntata soprattutto sui prezzi dei biglietti senza incidere in maniera evidente sugli aspetti di confort e di sicurezza). Anche in Europa a partire dal 1984 ha preso avvio il processo di liberalizzazione del traffico sui territori dei paesi della comunità, basato sulle Direttive della Comunità Europea (una regolamentazione cogente che supera di fatto la necessità di accordi bilaterali). Con il Regolamento CEE 2408 del 1992 sono state definite regole obbligatorie per tutti gli stati della comunità europea riguardo al libero esercizio dei diritti di traffico da parte delle compagnie aeree detentrici della licenza comunitaria rilasciata da uno stato membro in base al Regolamento CEE 2407 del 1992. Ciò ha portato alla nascita di nuove compagnie anche di dimensioni ridotte rispetto a quelle tradizionali cosiddette di ‘bandiera’, ma pur tuttavia rispondenti ai requisiti della norma comunitaria. Le altre ‘libertà’, sempre di tipo commerciale, riguardano la possibilità di effettuare il trasporto di passeggeri e merci tra paesi contraenti diversi da quello del vettore, passando (sorvolando o atterrando) o meno sul territorio del paese del vettore. Gli altri principali argomenti della ‘Convenzione’, sviluppati in dettaglio negli Annessi, sono: - regole dell’aria - art. 12 - prevenzione della propagazione di malattie – art. 14 - visite ispettive sugli aeromobili in decollo o all’atterraggio – art. 16 - nazionalità e immatricolazione degli aeromobili – art. 19 - semplificazioni delle ‘formalità’ della navigazione degli aeromobili – art. 22 - investigazione degli incidenti – art. 26 - installazioni e servizi di navigazione aerea – art. 28 - documenti di bordo degli aeromobili – art. 29 - equipaggiamenti radio degli aeromobili – art. 30 - certificati di navigabilità – art. 31 - licenze del personale di volo – art. 32 - restrizioni relative al ‘cargo’ – art. 35 L’articolo 37 prevede l’impegno per tutti gli stati contraenti ad adeguare i propri regolamenti nazionali per adeguarli agli standard ICAO. ANNESSI In base all’articolo 54 della ‘Convenzione’ è prevista l’emissione di appositi documenti contenenti requisiti ai quali gli stati contraenti si devono conformare per poter operare definiti Annessi; essi contengono soprattutto requisiti tecnici e procedurali ma anche di tipo organizzativo. Sono adottati dal Consiglio in base all’articolo 37 della ‘Convenzione’. Necessitano di delibera di recepimento da parte di ciascuno stato contraente. In caso di deviazioni dei Regolamenti nazionali dagli standards c’è l’obbligo di comunicazione all’ICAO (art. 38 della ‘Convenzione’). In Italia il loro recepimento avviene per via amministrativa con atto dell’Enac attraverso l’emissione di specifici Regolamenti (vedasi sito www.Enac.gov.it - ‘Regolamenti’), salvo quegli aspetti già regolamentati da norme della Comunità Europea. Gli argomenti degli Annessi sono: ANNESSO 1 Licenze del personale stabilisce i criteri per il conseguimento delle licenze di - piloti e membri di equipaggio - controllori di volo - tecnici di manutenzione 3 ANNESSO 2 Regole dell’aria contiene le regole per volo a vista e volo strumentale ANNESSO 3 Servizi meteorologici per la navigazione ANNESSO 4 Carte aeronautiche ANNESSO 5 Unità di misura definisce le unità di misura utilizzate nell’impiego degli aeromobili nell’aviazione civile La direttiva CEE 80/181 del 1979 - recepita con DPR 461/1985 ha stabilito il Sistema Internazionale - S.I. Il Regolamento ENAC consente unità alternative: - piede (ft) - miglio nautico (NM - 1852 metri) ANNESSO 6 esercizio degli aeromobili contiene i requisiti per l’impiego degli aeromobili nelle varie operazioni di volo. Riguarda le caratteristiche degli aeromobili (compresi impianti ed equipaggiamenti dotazioni), le performance ed le limitazioni, le documentazioni di bordo, le regole per gli equipaggi di volo (flight time e flight duty period limitation), le procedure per le operazioni di terra, le registrazioni obbligatorie dei voli e della manutenzione, ecc. E’ distinto in: I – aeroplani di trasporto commerciale II – aeroplani dell’aviazione generale III – elicotteri ANNESSO 7 Nazionalità degli aeromobili e Marche di registrazione contiene standard per le ‘marche’ di registrazione degli aeromobili secondo le disposizioni dell’articolo 20 della ‘Convenzione’. ANNESSO 8 Aeronavigabilità degli aeromobili stabilisce gli standard minimi di aeronavigabilità per la certificazione degli aeromobili nonché i criteri per la ‘continous airworthiness’. ANNESSO 9 Criteri per favorire il trasporto aereo (Facilitation) contiene regole atte a facilitare ed accelerare le operazioni del trasporto aereo (immigrazione – sanità – dogana – ‘transiti’ di passeggeri – equipaggi – merci) ANNESSO 10 Telecomunicazioni aeronautiche contiene regole e procedure per le comunicazioni aeronautiche e per i sistemi di navigazione e controllo (‘Radio navigation aids’ (GNSS – ILS –VOR – NDB – DME) – sistemi di sorveglianza radar e anticollisione (ACAS) – radio frequenze ammesse. ANNESSO 11 Servizi al traffico aereo 4 ANNESSO 12 Ricerche e soccorso contiene requisiti per allestire e mantenere servizi di ricerca e salvataggio estesi anche al mare. E’ integrato dal documento ICAO 9731 – guida operativa. ANNESSO 13 Investigazione di incidenti e inconvenienti stabilisce i criteri per la effettuazione delle investigazioni sugli incidenti al fine di conoscerne le cause e di prevenirne altri ANNESSO 14 Aeroporti stabilisce le caratteristiche generali di costruzione degli aeroporti, la segnaletica per la movimentazione di aerei ed autoveicoli nonché i vincoli delle aree limitrofe (ostacoli). Contiene anche i requisiti per la certificazione dell’organizzazione dei gestori aeroportuali. Volume I - aeroporti (recepito nel Regolamento di aeroporto Enac) contiene: - dati costruttivi e caratteristiche delle pavimentazioni - dimensioni di runway – taxiway – strip (distanze - pendenze - raggi di curvatura) - zone ostacoli (interne – esterne) - aiuti visivi marcature a terra tabelle luminose luci (center line – bordi – stop bar) luci di avvicinamento apparati di avvicinamento impianti di alimentazione luci di ostacolo - piani di emergenza (intervento VVF - spegnimento – soccorso) volume II - eliporti contenuto analogo a quello degli aeroporti (Regolamento Enac in via di emissione) ANNESSO 15 Servizi di informazioni aeronautiche ANNESSO 16 Protezione ambientale contiene - Norme per il rumore – vol I (limiti e modalità di misura) - Norme per le emissioni – vol II ANNESSO 17 Security contiene requisiti per l’attuazione di misure di sicurezza a fronte di atti illeciti ANNESSO 18 Trasporto merci pericolose I criteri di sicurezza e le procedure per il trasporto di merci pericolose sono contenuti nel Doc. 9284 ICAO. 5 In generale i materiali pericolosi sono distinti in classi: 1- esplosivi 2- gas 3- liquidi infiammabili 4- solidi infiammabili 5- sostanze contenenti ossigeno che possono infiammarsi 6- sostanze tossiche e infettanti ANNESSO 19 Safety management definisce un nuovo criterio di ‘gestione della sicurezza’ delle imprese aeronautiche. Il criterio riguarda l’istituzione del sistema di gestione della sicurezza ( safety management system – SMS) che incorpora anche il sistema Qualità. Il nuovo approccio scaturisce dalla considerazione che la sicurezza del volo, per la complessità delle operazioni e la influenza reciproca delle stesse, è frutto della sicurezza con cui vengono gestiti tutti i settori coinvolti ( progettazione – costruzione – operatore aereo – manutentore – gestore aeroportuale – enti di servizi aeroportuali) e gli aspetti di interfaccia. Pertanto ciascun operatore deve analizzare la pericolosità delle attività da lui svolte e valutare preventivamente i rischi connessi con tale attività, assumendo le misure atte ad eliminare tali rischi o a ridurli ad un livello accettabile per la comunità (passeggeri e cittadini ‘sorvolati’). Tenuto conto che le falle del sistema che possono far scaturire un incidente sono molte e sono presenti in particolare nelle interrelazioni tra i vari settori (comunicazioni – uso del mezzo – regole e procedure – ecc.) la conformità alle norme delle singole organizzazioni non è ritenuta più sufficiente a scongiurare eventuali incidenti. I punti ‘chiave’ del nuovo Annesso sono: - safety system - approccio alla sicurezza da reattivo a predittivo - raccolta e scambio di dati relativi alla sicurezza obbligatori e comuni (indagini su incidenti, segnalazioni di incidenti,….) - safety state programme – SSP - piano preventivo delle azioni messe in atto dai singoli stati ai fini della sicurezza - Doc. 9859 edizione 3 del 2013 contenente i requisiti e le procedure del safety system. L’indice dell’Annesso 19 è: 6 Oltre alla attività normativa, nel 1996 ICAO ha avviato un piano di controlli diretti del livello di applicazione dei vari Annessi in tutti gli stati membri. Universal Safety Oversight Audit Program - USOAP Gli audit sono stati effettuati da parte di team di ispezione formati da esperti, in generale appartenenti ai veri Enti di sorveglianza dei paesi membri opportunamente addestrati. Si sono svolti dal 2002 al 2010 avendo per oggetto, in particolare, la conformità ai requisiti degli Annessi 1,6,8. L’operazione è risultata piuttosto complessa per il numero dei paesi da visitare e per la gestione dei rilievi e delle richieste di azioni correttive. In particolare è risultato difficoltoso conciliare aspetti di trasparenza e di riservatezza relativamente ai rilievi emersi. I ritorni sono stati tardivi e generalmente poco efficaci. In generale si sono avuti benefici sia per l’adeguamento agli standard dei paesi in cui il settore aeronautico è più arretrato sia per il miglioramento degli standard internazionali stessi. Attualmente è avviato un nuovo piano di audit. Nota: i principi, gli standard, le ‘raccomandazioni’ emanate da ICAO contengono requisiti e linee guida per tutti i soggetti coinvolti nel sistema ‘aviazione civile’ ed influiscono in modo determinante su moltissimi aspetti delle attività aeronautiche. Eccone alcuni a titolo di esempio: - caratteristiche degli aeromobili (Ann. 8) progetto – prestazioni - dispositivi di emergenza – costruzione - caratteristiche degli aeroporti (Ann. 14) progettazione dell’aeroporto portanza delle piste dei raccordi e dei piazzali segnaletica orizzontale e verticale – (dimensioni – valori di illuminazione) segnalazione ostacoli - incolumità dei passeggeri istruzioni a bordo - ‘allacciare le cinture’ - maschere - salvagente - idoneità degli equipaggi di volo (addestramento: iniziale - ricorrente) - regole dell’aria (Ann. 2) piano di volo - carte aeronautiche - informazioni meteorologiche - tempi di volo e di riposo (Ann. 6) - marcatura degli aeromobili (Ann. 7) - modulo di sbarco (Ann. 9) - assistenza in volo (Ann. 11) comunicazioni terra-bordo-terra - procedure di security (Ann. 17) verifiche di sicurezza all’imbarco di passeggeri e bagagli accessi controllati in aeroporto ( tesserini - patenti - lettura dati biometrici dal passaporto) - merci pericolose (Ann. 18) imbarco e trasporto armi ecc. ….. 7