regolamento matrimoni - Comune di Campi Bisenzio

Transcript

regolamento matrimoni - Comune di Campi Bisenzio
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze
REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO
CIVILE PRESSO LE SEDI COMUNALI.
Approvato con Deliberazione consiliare n. 169 del 05.11.2009
Art. 1 - Oggetto e finalità
La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di celebrazione, presso il Comune di
Campi Bisenzio, dei matrimoni con rito civile, regolati dagli artt. 106 e sgg. del Codice
Civile.
Art. 2 – Funzioni
I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni all'ufficiale di
stato civile ad uno o più Consiglieri o Assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i
requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale, secondo il disposto di cui all’art 1 del
D.P.R 396/2000 ( Regolamento per la revisione e semplificazione dello stato civile, a
norma dell’art 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ) .
L’ufficio di Stato Civile comunica con congruo anticipo la data di celebrazione del matrimonio al servizio
Segreteria del Sindaco e della Giunta, con lo scopo di raccogliere le disponibilità alla celebrazione da parte
degli amministratori delegati; impartisce agli altri uffici comunali – di volta in volta coinvolti – le disposizioni
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e sovraintende tutte le attività
necessarie alla buona riuscita della cerimonia .
Art. 3 – Luogo ed orari della celebrazione
I matrimoni civili vengono celebrati nelle sale e sedi istituzionali del Comune di Campi Bisenzio secondo gli
orari stabiliti dalla Giunta Comunale, per l’espletamento del Servizio, nei giorni feriali e festivi individuati .
Art. 4 – Festività escluse
Le celebrazioni di matrimonio, disciplinate dal presente provvedimento, sono sospese durante la seguenti
festività civili e religiose riconosciute, salvo siano espressamente autorizzate dal Sindaco
- 1° Gennaio (Capodanno)
- 6 Gennaio (Epifania)
- Domenica di Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 23 Aprile (Festa della Patrona)
- 25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale)
- 1° Maggio (Festa internazionale del Lavoro)
- 2 Giugno (Festa della Repubblica)
- 15 Agosto (Assunzione Maria Vergine)
- 1° Novembre (Ognissanti)
- 8, 25, 26 Dicembre
- 31 dicembre ( nel pomeriggio )
Art. 5 – Corrispettivi e modalità di corresponsione
Per la celebrazione dei matrimoni è dovuto il pagamento dell' importo di un corrispettivo,
deliberato e aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta Comunale in base alle
variazioni relative all’indice ISTAT .
Nella determinazione del suddetto la Giunta terrà conto :
A) della residenza o meno sul territorio del Comune dei nubendi ;
B) dell’orario di espletamento del Servizio da essa stabilito, ovvero fuori da questo ;
C) del luogo di celebrazione ;
D) dei giorni diversi da quelli individuati ;
Il suddetto corrispettivo, avente natura di rimborso di spese sostenute dal Comune,
considera :
-
il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese
gestionali, eventuale riscaldamento, energia elettrica, pulizia della sala...);
Le somme percepite non sono oggetto di trattamento IVA in quanto trattasi di prestazioni rese in
connessione con una funzione istituzionale.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di 10 (dieci)
giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio, con l'indicazione della casuale:
"Prenotazione sala per matrimonio civile”, secondo una delle seguenti modalità:
-
-
direttamente alla Tesoreria del Comune di Campi Bisenzio, presso la Cassa di
Risparmio di Firenze, agenzia di Campi Bisenzio – Via Rucellai; codice IBAN
IT83E0616021400000001001C01, intestato a: Comune di Campi Bisenzio, Servizio
Tesoreria.
Versamento mediante c.c.p. n. 125500 intestato a : Comune di Campi Bisenzio,
servizio Tesoreria
Copia della quietanza o ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato
Civile entro la data di celebrazione del matrimonio.
In caso di mancato versamento l’Amministrazione Comunale si riserva ogni facoltà di
recupero dell’importo previsto a carico dei soggetti interessati.
Art. 6 - Organizzazione del servizio
L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è
l'Ufficio di Stato Civile.
La visita delle sale e/o spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere
effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
La richiesta relativa all'uso delle sale, nei termini della modulistica predisposta dai Servizi
Demografici, deve essere inoltrata almeno 15 (quindici) giorni prima della data del
matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune da parte di uno dei soggetti interessati
alla celebrazione.
L'ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà
l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato
accoglimento della istanza.
La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non
consegneranno l’attestazione di avvenuto pagamento della relativa tariffa.
L'Ufficio di Stato Civile, in coordinamento con gli altri uffici comunali, si adopererà affinché
i servizi richiesti dagli sposi siano regolarmente prestati.
Qualora i servizi richiesti non siano prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al
Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente
corrisposte.
Lo stesso criterio verrà adottato qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia
imputabile alla parte
richiedente.
Art. 7 - Allestimento della sala e/o spazi utilizzati
I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con
ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere
tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in
cui sono stati concessi per la celebrazione.
Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed
addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
E’ consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo
personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando
comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici .
E’ fatto divieto di gettare agli sposi riso, confetti, coriandoli o altro segno beneaugurante
che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi allestiti per la cerimonia .
Nel caso si verifichino danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l
'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla
parte richiedente.
Art 8 – Disposizioni per il personale
Per l’attività di assistenza all’Ufficiale di Stato Civile durante la celebrazione del
matrimonio e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune, l’ufficio competente si avvale
della collaborazione del personale appartenente ai diversi servizi del Comune che, messo
a disposizione su richiesta del responsabile dei Servizi Demografici , opera con il
coordinamento di quest’ultimo.
I dipendenti assegnati agli uffici SS.DD assicurano, a rotazione e comunque secondo le
disposizioni del responsabile del Servizio, la presenza e lo svolgimento delle funzioni
connesse alla celebrazione dei matrimoni, coadiuvando l’ufficiale di Stato Civile
celebrante.
Il personale addetto alla celebrazione dei matrimoni ed alle funzioni di supporto (portieri o
uscieri incaricati della custodia e sorveglianza) e’ tenuto a garantire la cura ed il decoro
individuale, con un abbigliamento adeguato alla cerimonia che, qualora fornito
dall’Amministrazione Comunale, deve essere obbligatoriamente indossato .
Art. 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.
Per quanto non stabilito dal presente provvedimento si rimanda alla normativa vigente e,
in particolare: Codice Civile; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.
267;
Statuto
Comunale.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennanio dell’anno successivo alla sua
approvazione.