Verifiche periodiche Messa a Terra

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Verifiche periodiche Messa a Terra
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Sicurezza – Formazione – Rilevazioni – Medicina del Lavoro
Verifiche di legge ai sensi del DPR 462/01
per i seguenti impianti:
•
Impianti elettrici di messa a terra;
•
Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
•
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per:
•
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di
esplosione
•
gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi
edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di
movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche,
ecc.)
b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
•
Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e
trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100
persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di
ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti;
ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee
di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli
ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli
per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato,
ecc.
•
Edifici con strutture portanti in legno.
•
Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il
deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi, lubrificanti,
trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi
combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non
consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella
d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o
superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la
manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili
con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o
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SITIMP s.r.l. - Sede Legale: Via Dossello, 31 - 25089 Villanuova Sul Clisi (BS)
Sede operativa: Via Isonzo, 1 – 25017 Lonato (BS)
www.sitimp.it - [email protected] - tel. 030/9913290 fax: 030/9133479
Cod. Fisc e Part. IVA 0 3 0 8 7 5 9 0 9 8 4 – REA BS 504176 – Cap. Soc. 20.000,00 i.v.
Azienda Associata AiFOS n. A728
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Sicurezza – Formazione – Rilevazioni – Medicina del Lavoro
superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di
esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v.
nota precedente).
c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza
o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
-5
anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.
Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal
Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da
Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di
lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di
lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di
Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01
sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9
comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32,
35 del DLgs 626/94.(sostituiti da quanto definito dall’Art. 80 e 86 del D.Lgs. 81/08))
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili
penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle
s.r.l.).
D.Lgs. 81/08 osì come modificato e coordinato dal D.Lgs. 106/09
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di
natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in
considerazione:
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Sicurezza – Formazione – Rilevazioni – Medicina del Lavoro
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto
con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di
cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle
indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive
specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.28
Sanzioni Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
• Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 87, co. 1]
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 80, co. 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. e)]
• Art. 80, co. 3 e 429: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la
violazione [Art. 87, co. 3, lett. d)]
Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in
materia di
verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai
fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Sanzioni
Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 86, co. 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co. 4,
lett. d)]
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