Stagione sportiva 1999

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Stagione sportiva 1999
DECISIONI INTEGRALI
DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Testi integrali delle decisioni:
Corte Federale
Commissione d’Appello Federale
Periodo di riferimento:
1° luglio 1999 / 30 giugno 2000
Esplicato a cura dell’avv. Gaetano Aita
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INDICE
Decisioni integrali della Corte Federale - Stagione Sportiva 1999 – 2000 – www.figc.it
Comunicato n. 1/CF del 26 ottobre 1999
Comunicato n. 2/CF del 22 novembre 1999
Comunicato n. 3/CF del 1 dicembre 1999
Comunicato n. 4/CF del 22 gennaio 2000
Comunicato n. 5/CF del 1 giugno 2000
Comunicato n. 6/CF del 1 giugno 2000
Comunicato n. 7/CF del 19 giugno 2000
Comunicato n. 8/CF del 17 giugno 2000
Comunicato n. 9/CF del 6 luglio 2000
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Decisioni integrali della Commissione D’Appello Federale - Stagione Sportiva 1999 – 2000 – www.figc.it
Comunicato n. 1/C - Riunione del 8 luglio 1999
Comunicato n. 2/C - Riunione del 15 luglio 1999
Comunicato n. 3/C - Riunione del 22 luglio 1999
Comunicato n. 4/C - Riunione del 29 luglio 1999
Comunicato n. 5/C - Riunione del 5 agosto 1999
Comunicato n. 6/C - Riunione del 12 settembre 1999
Comunicato n. 7/C - Riunione del 16 settembre 1999
Comunicato n. 8/C - Riunione del 7 ottobre 1999
Comunicato n. 9/C - Riunione del 14 ottobre 1999
Comunicato n. 10/C - Riunione del 4 novembre 1999
Comunicato n. 11/C - Riunione del 18 novembre 1999
Comunicato n. 12/C - Riunione del 25 novembre 1999
Comunicato n. 13/C - Riunione del 2 dicembre 1999
Comunicato n. 14/C - Riunione del 9 dicembre 1999
Comunicato n. 15/C - Riunione del 16 dicembre 1999
Comunicato n. 16/C - Riunione del 22 dicembre 1999
Comunicato n. 17/C - Riunione del 5 gennaio 2000
Comunicato n. 18/C - Riunione del 13 gennaio 2000
Comunicato n. 19/C - Riunione del 20 gennaio 2000
Comunicato n. 20/C - Riunione del 27 gennaio 2000
Comunicato n. 21/C - Riunione del 3 febbraio 2000
Comunicato n. 22/C - Riunione del 10 febbraio 2000
Comunicato n. 23/C - Riunione del 17 febbraio 2000
Comunicato n. 24/C - Riunione del 24 febbraio 2000
Comunicato n. 25/C - Riunione del 2 marzo 2000
Comunicato n. 26/C - Riunione del 9 marzo 2000
Comunicato n. 27/C - Riunione del 16 marzo 2000
Comunicato n. 28/C - Riunione del 23 marzo 2000
Comunicato n. 29/C - Riunione del 30 marzo 2000
Comunicato n. 30/C - Riunione del 6 aprile 2000
Comunicato n. 31/C - Riunione del 13 aprile 2000
Comunicato n. 32/C - Riunione del 20 aprile 2000
Comunicato n. 33/C - Riunione del 28 aprile 2000
Comunicato n. 34/C - Riunione del 4 maggio 2000
Comunicato n. 35/C - Riunione del 11 maggio 2000
Comunicato n. 36/C - Riunione del 18 maggio 2000
Comunicato n. 37/C - Riunione del 25 maggio 2000
Comunicato n. 38/C - Riunione del 2 giugno 2000
Comunicato n. 39/C - Riunione del 9 giugno 2000
Comunicato n. 40/C - Riunione del 16 giugno 2000
Comunicato n. 41/C - Riunione del 23 giugno 2000
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
CORTE FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1999 - 2000
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CF DEL 26 OTTOBRE 1999
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di Tullio
Onorato responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi due.
2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MADIONI MAURIZIO, FAETI
VITTORIO E PANTI DUCCIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL'ART. 24 COMMA 9 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AL COMITATO
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Madioni
Maurizio e Faeti Vittorio dall'incolpazione loro ascritta e dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Penti Duccio.
3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANFREDI MICHELE, SOSTITUTO
GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO DI MONZA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTO MINACCIOSO E iNGIURIOSO TENUTO NEI CONFRONTI DELLA TERNA ARBITRALE
DELLA GARA RAPPRESENTATIVA COMITATO MONZA/RAPPRESENTATIVA COMITATO BRESCIA DEL
20.5.1999
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Manfredi
Michele responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi sei.
4. QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, ANNESSO ALL'ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI
PROFESSIONISTI E SOCIETA' SPORTIVE
La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota del 7 ottobre 1999 prof. n. 5.1164/99 in
ordine alla competenza a dirimere le controversie economiche insorte tra tesserati e società retrocesse dal Settore
Professionistico a quello Dilettantistico, afferma la competenza del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionistica di
competenza all'epoca della conclusione del contratto.
ORDINANZE
5. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIULIVI ELIO, AL TEMPO
PRESIDENTE DELLA L.N.D., E DOMINICI MARCELLO, COMPONENTE DELLO STAFF MEDICO DELLA L.N.D.,
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN
RELAZIONE A FATTI OCCORSI IN OCCASIONE DELLA GARA DELLA NAZIONALE UNDER 18 ITALIA ISLANDA DEL 6.4.1998
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, sospende il presente
giudizio in attesa del deposito della motivazione della sentenza penale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CF DEL 22 NOVEMBRE 1999
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DI TULLIO ONORATO, PRESIDENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI ISERNIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE POSTO IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
II 15.3.1998 perveniva alla Procura Arbitrale Regionale del Molise l'esposto di seguito trascritto: "Il sottoscritto A.E. Izzo
Giovanni della sezione in indirizzo, in riferimento alla gara Vastogirardi - Isernia del 12.2.1998 categoria juniores provinciali
disputata a Vastogirardi alle ore 14,30 DENUNCIA quanto segue: nel referto di gara riportava l'espulsione del calciatore n. 8
Sig. Antinone Roberto della società Vastogirardi il quale al 19' del 2° tempo dopo che la propria squadra aveva subito la rete
del 3 a 2 mi aggrediva alla spalle colpendomi con un violento pugno nella zona sinistra della nuca. Poiché la violenza del
pugno mi procurava forti giramenti di testa sospendevo definitivamente la gara. Il martedì successivo alla gara 17/02/1998
incaricavo mia sorella A.E. lzzo Fiorentina di portare insieme al suo referto anche il mio presso il Comitato Provinciale della
F.I.G.C.. Qui trovava il Presidente del Comitato Provinciale Sig. Di Tullio Onorato che incaricava mia sorella di venirmi a
chiamare per un colloquio. Quando mi sono presentato presso il Comitato Provinciale al cospetto del Presidente c'era anche il
sostituto del Giudice (a detta del Presidente) e sopraggiungevano anche i colleghi A.F.Q. Ricci Luigi Pietro rappresentante
della Sezione presso la giustizia sportiva e il collega Marandola Vincenzo A.E.A.A. regionale. In presenza dei sopracitati il
Sig. Di Tullio Onorato legge il referto sottolineando che per come avevo scritto sul referto il calciatore espulso per avermi
aggredito sarebbe stato squalificato per due o tre anni. Io gli rispondevo che non potevo farci nulla. A questo punto, insieme al
collega Ricci, il Presidente Di Tullio mi portava in un'altra stanza dove rileggendo ì1 mio referto mi chiedeva se tossì sicuro
dell'identità del calciatore che mi aveva colpito. Alla mia risposta affermativa aggiungeva, rammaricato, che il calciatore in
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
questione avrebbe dovuto giocare con la rappresentativa per cui se veniva squalificato non avrebbe potuto più prendervi parte.
Detto ciò mi lasciava solo con il collega Ricci che letto anch'egli il referto mi faceva la stessa domanda circa la mia sicurezza
nell'aver riconosciuto il calciatore in questione. Alla mia risposta affermativa aggiungeva che effettivamente quel calciatore
avrebbe subito una pesante squalifica. Intanto rientra il Presidente Di Tullio in compagnia del Presidente del Vastogirardi il
quale mi chiedeva se era possibile fare qualcosa affinché la squalifica del suo calciatore non fosse troppo pesante. Io
rispondevo che non potevo farci nulla. Il Presidente Di Tullio e il collega Ricci mi lasciavano per circa 15 minuti solo con il
Presidente del Vastogirardi il quale tentava di convincermi a correggere il referto magari indicando un altro calciatore come
colpevole dell'aggressione. Al mio rifiuto, motivato dal senso di giustizia e correttezza, ì1 Presidente del Vastogirardi provava
ad insistere anche se in maniera dimessa. Rientravano il Sig. Di Tullio e il collega Ricci i quali tornavano sull'argomento
cercando di convincermi a cambiare il nominativo, sulla qual cosa Ricci avanzava delle riserve perché la cosa poteva essere
risaputa. A questo punto resto solo con il collega Ricci al quale confermavo la mia volontà di non voler modificare nulla.
Ricci però insisteva assicurandomi che nemmeno in Sezione la cosa si sarebbe saputa e mi convinceva ad andare a casa
prendere la copia del referto e sotto dettatura mi faceva scrivere un nuovo referto dove appariva meno grave l'aggressione da
me subita. Fatto ciò mi hanno salutato e lasciato libero di tornare ai miei impegni. Mi rendo conto che tutto ciò andava fatto
immediatamente ma perché inesperto, temevo per eventuali ripercussioni che la vicenda poteva avere su tutta L'Associazione
alla quale mi onoro di appartenere, infine però consigliato anche da mia sorella ho fatto prevalere la giustizia, la morale e il
dovere di Arbitro nonché di uomo e mi sono deciso a presentare questa denuncia". A seguito di procedimento disciplinare la
Commissione di Disciplina Nazionale decidendo il procedimento disciplinare, riunito per ragioni di connessione oggettiva,
aperto a carico dell'arbitro Luigi Pietro Ricci, della Sezione A.I.A. di Isernia, incolpato di aver indotto, avvalendosi del ruolo di
componente del C.D.S. e di rappresentante A.I.A. presso il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale F.I.G.C., gli AA..EE.
Giovanni Izzo e Antonio Santomarco appartenenti alla sua Sezione, a modificare falsìficandone i contenuti, i referti di due gare
del campionato Juniores provinciale al fine di alleviare ed attenuare le responsabilità di giuocatori resisi colpevoli sul terreno
di giuoco di violenze consumate a loro danno e delle loro società di appartenenza, nonché a carico degli arbitri Giovanni Izzo e
Antonio Santomarco entrambi incolpati di aver tardivamente confessato la modificazione dei loro referti di gara, falsificandone
il contenuto, per effetto delle pressioni esercitate dall'A.F.Q. Luigi Pietro Ricci, concorrendo al fine di alleviare ed attenuare le
responsabilità di giuocatori rei di condotta violenta consumata ai loro danni e quelle delle Società di appartenenza, irrogava
all'arbitro Luigi Pietro Ricci la sanzione disciplinare della sospensione fino al 27 settembre 2000, nonché agli arbitri Giovanni
Izzo e Antonio Santomarco la sanzione disciplinare della sospensione a tutto il 5.01.1999. La Commissione di Disciplina di
Appello il 27.03.1999 rigettava il reclamo dell'arbitro Ricci Luigi Pietro e, in accoglimento dell'Appello della Procura
Arbitrale, commutava il provvedimento della sospensione in quello del ritiro della tessera. Venivano inoltre svolti
accertamenti a carico del Presidente del Comitato Provinciale di lsernia, Di Tullio Onorato, il quale si dichiarava estraneo ad
ogni addebito, affermando la sua buona fede. In particolare Di Tullio, in ordine alla gara Pozzilli/Sesto Campano, negava di
avere avuto contatti con l'arbitro Ricci e con il Presidente della Società Pozzilli al fine di fare modificare il referto della gara
sovramenzionata. Tali dichiarazioni di completa estraneità ai fatti sono state ribadite dal Di Tullio nel corso del giudizio
svoltosi avanti la Corte Federale ed in effetti nessuna responsabilità è emersa nei confronti del Di Tullio, in ordine
all'alterazione del referto relativo alla gara Pozzilli/Sesto Campano, per cui egli va prosciolto da tale addebito. Lo stesso non
può dirsi per l'addebito relativo alla modifica del referto arbitrale concernente la gara Vastogirardi/Isernia Calcio. La modifica
del referto della gara del 12.2.1998 infatti risulta avere avuto luogo a seguito dell'intervento diretto del Presidente Di Tullio e
dell'arbitro Ricci. Le dichiarazioni dell'arbitro Izzo Giovanni, della di lui sorella Fiorentina, di De Falco Domenico e di
Marandola Vincenzo, appaiono infatti plausibili e certamente non dettate da sentimenti di rancore nei confronti del Di Tullio.
Tali dichiarazioni, rese nel corso dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini, appaiono, poi, sostanzialmente concordanti; in
altre parole, le dichiarazioni spontanee rese con la denuncia dell'arbitro Giovanni Izzo sono suffragate da quelle rese dalla
sorella. La sera del 17.2.1998 costei, che si era recata in Comitato per consegnare anche il referto del fratello, andò, infatti, a
cercare il congiunto su richiesta del Di Tullio, il quale, esaminato il referto, profeti le significative parole: ``guarda che con
questo referto il giocatore prende due o tre anni di squalifica". Inoltre, particolarmente significative appaiono le parole
pronunciate subito dopo dal Ricci: ``non preoccuparti per il referto, che non ne saprà niente nessuno". A ciò va aggiunto che
all'iniziale stesura del referto, poi modificato, assistette l'arbitro Domenico Di Falco, il quale ha riferito che tale primitivo
referto, vergato con una penna nera, oggettivava l'aggressione subita dall'arbitro Izzo in un pugno alla nuca. Significativo
appare ancora a questo proposito quanto riferito dall'arbitro Marandola, secondo cui già il venerdì 13.2.1998 lo stesso arbitro
Izzo aveva detto di essere stato colpito con un pugno. Invece il 17.2.1998, dopo che lo stesso Izzo si era incontrato col Di
Tullio in un locale del Comitato, come riferisce il Marandola, intervenne la modifica del referto, rispetto alla quale il Di Tullio,
Presidente del Comitato Provinciale, svolse un intervento determinante, al fine di evitare squalifiche pesanti a giocatori facenti
parte della rappresentativa giovanile. A carico del Di Tullio, in considerazione della pregressa lodevole militanza nei ranghi
federali, va irrogata la sanzione della inibizione a ricoprire incarichi federali per mesi due. Per questi motivi la Corte Federale,
pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Di Tullio responsabile della
violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi due.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI MADIONI MAURIZIO, FAETI
VITTORIO E PANTI DUCCIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO E GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO PROVINCIALE DI SIENA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL'ART. 24 COMMA 9 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'AMBITO
DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN SENO AL COMITATO
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a carico dei Signori Madioni Maurizio, Faeti Vittorio e Panti Duccio,
rispettivamente Presidente, Segretario e Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Siena, i quali vengono chiamati a
rispondere della violazione di cui all'att. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 24, comma 9,
dello stesso Codice, per aver in pendenza di giudizio in prima istanza relativo alle eventuali sanzioni e/o decisioni da adottare
in relazione a fatti avvenuti in occasione della disputa della gara Virtus Asciano/Acquaviva del 22.11.1998, scambiato più
volte tra di loro, e fornito anche a terzi, informazioni e notizie circa il detto procedimento disciplinare, nonché anticipato il
contenuto della decisione che il Giudice Sportivo avrebbe poi adottato. I fatti per i quali è stato disposto il deferimento sono
relativi al procedimento instaurato innanzi alla Commissione Disciplinare su reclamo della S.P. Acquaviva, a seguito della
disputa della gara del Campionato toscano di 3^ Categoria, tra la S.S. Virtus Asciano e la S.P. Acquaviva, disputata il 22
ottobre 1998. In base alla relazione dell'Ufficio Indagini, emergerebbe un comportamento illecito dei Sigg.ri Maurizio
Madioni, Presidente del Comitato Provinciale di Siena, Vittorio Faeti, Segretario dello stesso Comitato Provinciale, e dell'Avv.
Duccio Panti, Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato Provinciale. Avverso dette contestazioni trasformate in
deferimento dalla Procura Federale il 3.6.1999, il Sig. Madioni ed il Sig. Faeti deducevano con due diverse memorie, datate
26.6.1999, la loro estraneità ai fatti loro ascritti. Con raccomandata a.c. del 28.6.1999, l'Avv. Duccio Panti, nel porre in essere
la sua memoria difensiva, comunicava, altresì, alla Corte Federale, e per conoscenza al Procuratore Federale, le sue avvenute
dimissioni in data 2.6.1999, cioè il giorno precedente a quello del deferimento, intervenuto soltanto il successivo 3.6.1999.
All'udienza del 25.10.1999 erano presenti personalmente i Signori Madioni e Faeti e la Procura Federale era rappresentata
dallo stesso Procuratore Federale, Avv. Carlo Porceddu. Il primo, problema, che si pone all'analisi della Corte, è rappresentato
dalla valutazione che deve essere fatta della circostanza che l'Avv. Penti abbia rassegnato le proprie dimissioni in un momento
anteriore al deferimento. Invero, pur avendo egli, nella sua memoria, ampiamente delucidato il suo comportamento, lo stesso
ha ricordato di non essere più un "organo della Federazione" e pertanto di non poter essere più vincolato dalla clausola
compromissoria che lega gli appartenenti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e li porta a sottostare ai giudizi degli
organismi della Giustizia Sportiva. Al fine di rispondere a questo primo problema occorre muovere dall'analisi della normativa
che regola la materia. Invero, l'art. 36 delle Norme Organizzative Interne della F.I..G.C., al settimo comma, recita che "non
possono essere nuovamente tesserati coloro che abbiano rinunziato ad un precedente tesseramento in pendenza di un
procedimento disciplinare a loro carico". Tale norma ci consente di valutare una duplicità di comportamenti relativi all'istituto
delle dimissioni. Se le dimissioni sono state date prima del deferimento non può ritenersi esistente, in quel momento, un
procedimento disciplinare a carico del tesserato e pertanto le stesse producono l'effetto di non assoggettare alle norme federali,
e di conseguenza ai giudizi sportivi, soggetti che al momento dell'apertura del giudizio non siano più vincolati alla clausola
compromissoria che lega tutti i tesserati. Diversa è, invece, la circostanza in base alla quale le dimissioni siano intervenute
dopo il rinvio a giudizio del tesserato. In questa seconda circostanza, dalle dimissioni potrebbe verificarsi l'impossibilità di
ulteriori tesseramenti, in quanto il settimo comma dall'art. 36 N.O.I.F., sopra richiamato, troverebbe applicazione e finirebbe
col "sanzionare" in modo estremamente severo l'incolpato dimissionario. In tale ipotesi sarà, dunque, possibile per l'incolpato,
già assoggettato a procedimento disciplinare, sottoporsi ugualmente al giudizio in quanto, in tal modo, può evitare il
gravissimo pregiudizio prodotto dall'applicazione dall'art. 36, comma 7, sopra richiamato. In questo ultimo caso appare
evidente che la sanzione dovrà essere scontata dal tesserato all'atto della nuova richiesta di tesseramento. Alla luce di quanto
sopra, nel caso in esame, poiché le dimissioni dell'Avv. Penti sono intervenute in un momento antecedente al deferimento, non
potendosi ritenere tale il procedimento cognitivo già avviato innanzi all'Ufficio Indagini, le stesse non consentono alla Corte
Federale di "giudicare" lo stesso Panti, né consentono a lui di operare una scelta per la perpetuatio jurisdizionis del Giudice
Sportivo che, come detto, questa Corte ritiene debba essere garantita esclusivamente a coloro i quali possono patire gli effetti
irreversibili dettati dell'art. 36, comma 7, N.O.I.F.. Pertanto, la Corte Federale non può, in alcun modo, occuparsi delle
incolpazioni mosse al Panti in quanto all'epoca della formulazione delle stesse il Panti non era più tesserato per la Federazione
Italiana Giuoco Calcio. Venendo poi alla posizione dei Sigg.ri Maurizio Madioni e Vittorio Faeti emerge chiaramente non solo
dalle loro difese, ma anche dalle stesse risultanze dell'Ufficio Indagini che l'incolpazione loro mossa appare infondata in
quanto i comportamenti ascritti agli stessi non integrano, in alcun modo, una violazione dei principi della lealtà e della probità,
previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e punibili in base al dettato del successivo art. 24. Invero,
il comportamento tenuto dal Madioni e dal Faeti non ha violato, in alcun modo, il dettato dall'art. 1 del Codice di Giusti2ia
Sportiva e deve essere valutato considerando anche l'aspetto del volontariato, che, soprattutto nei settori dilettantistici,
contraddistingue il servizio svolto in favore della Federazione. Alla luce di tale considerazione, alcune previsioni, circa l'esito
del giudizio disciplinare, formulate dal Madioni, non possono essere interpretate come anticipazione della sentenza, ma solo
come previsioni dettate dall'esperienza del dirigente. Dette previsioni, peraltro, non sono neppure state realizzate dal Faeti, la
cui unica "colpa" sembrerebbe essere quella di aver assistito alla gara e di essere stato presente all'incontro tra il Presidente
Madioni ed i dirigenti della S.P. Acquaviva. Alla luce delle considerazioni sopra svolte la Corte Federale ritiene di non poter
prendere in esame il deferimento dell'Avv. Duccio Panti, già Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Siena, in
quanto lo stesso all'atto del deferimento risultava essere già dimissionario e di conseguenza non più vincolato alla clausola
compromissoria che lega i tesserati alla Federazione, ritiene, invece, di dover prosciogliere il Sig. Maurizio Madioni,
Presidente del Comitato Provinciale di Siena, dalla incolpazione a lui mossa per non aver leso con il suo comportamento i
dettami dall'art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Ritiene di dover prosciogliere, altresì, il Sig. Vittorio Faeti,
Segretario del Comitato Provinciale di Siena, dalla incolpazione a lui mossa per non aver leso con il suo comportamento i
dettami dall'art. 1, commi I e 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Per i suesposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul
deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Madioni Maurizio e Faeti Vittorio
dall'incolpazione loro ascritta e dichiara il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Penti Duccio.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANFREDI MICHELE, SOSTITUTO
GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL CONIITATO DI MONZA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAVIENTO MINACCIOSO E INGIURIOSO TENUTO NEI CONFRONTI DELLA TERNA ARBITRALE
DELLA GARA RAPPRESENTATIVA COMITATO MONZA/RAPPRESENTATIVA COMITATO BRESCIA DEL
20.5.1999
Con atto in data 24.6.1999 il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. Manfredi Michele, Sostituto Giudice
Sportivo presso il Comitato di Monza, per aver violato le disposizioni di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., in quanto nella sua
qualità "di dirigente accompagnatore del Comitato di Monza", al termine della gara Rappresentativa Comitato di
Monza/Rappresentativa Comitato di Brescia del 20.5.1999 "i rivolgeva arrogantemente all'arbitro e successivamente, tornato
nello spogliatoio di questi, apostrofava la terna arbitrale minacciandola e ingiuriando nuovamente gli arbitri all'uscita del
campo...". Con memoria depositata il 17 luglio u.s. il Sig. Manfredi ha controdedotto sostenendo che il suo "comportamento
nei confronti della terna arbitrale non è mai sconfinato in offese o ingiurie". All'adunanza del 15 ottobre 1999 il Dott.
Francesco Purromuto della Procura Federale ha svolto la sua requisitoria, controdeducendo per l'affermazione di responsabilità
del Sig. Manfredi Michele, con la richiesta della sanzione della inibizione a volgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. e/o a
ricoprire cariche federali, nonché a rappresentare le società nell'ambito federale, per la durata di un anno. II Manfredi ha
ribadito ulteriormente le proprie tesi difensive svolte con la suindicata memoria del 17.7.1999. Il Manfredi contesta la
legittimità del suo deferimento, sostenendo, in particolare, che il proprio comportamento durante tutta la gara, negli spogliatoi
della terna arbitrale e al momento dell'uscita degli stessi arbitri dal campo, è stato improntato alla massima correttezza e
ribadendo di non aver mai "sconfinato in offese o ingiurie". Il Manfredi ammette però di aver fatto rilevare al Direttore di gara
l,inopportunità di averlo ricevuto nello spogliatoio mentre si trovava "sotto la doccia", e di avergli riferito della sua pluriennale
attività di arbitro e di osservatore, ma "senza alcun tono intimidatorio". Le suindicate argomentazioni, svolte, peraltro molto
genericamente, dal Sig. Manfredi a sostegno delle proprie tesi, non scalfiscono la obiettiva validità delle prove poste a
fondamento del deferimento per comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti della terna arbitrale. Dall'esame degli
atti è, infatti, agevole dimostrare che il comportamento complessivo tenuto dal Sig. Manfredi al termine della ?ara
Rappresentativa del Comitato di Monza/Rappresentativa del Comitato di Brescia del 20.5.1999, nei confronti prima del
Direttore di gara e successivamente all'uscita dal campo. della terna arbitrale. non è stato, in verità, né ortodosso né
irreprensibile. Dal supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara nella parte riguardante la voce "comportamento dei
dirigenti" risulta che il Sig. Manfredi, al rifiuto dell'arbitro di restituire "immediatamente" i documenti del Comitato di Monza,
peraltro motivato dalla esigenza di eseguire alcune verifiche, ha detto quanto segue: "lei deve parlare con me e giustificare il
suo operato". Al momento della consegna dei documenti, avvenuta nello spogliatoio dell'arbitro dopo circa un quarto d'ora
dalla richiesta originaria, il Sig. Manfredi ha dichiarato: "sono stato anch'io un arbitro e un osservatore e voi tre siete degli zeri,
non meritate di calcare i campi di calcio, provvederò a sistemarvi". E', infine, non contraddetta la circostanza di fatto, che si
evince nel predetto supplemento arbitrale, secondo cui all'uscita dal campo la tema arbitrale è stata oggetto di insulti da parte di
provocatori del Comitato di Monza e che tutto ciò è avvenuto alla presenza del Manfredi. "che non ha fatto nulla per placare le
provocazioni e che, anzi, ha proseguito con i seguenti improperi": "Muovetevi ad andare fuori dai coglioni, questa è l'ultima
partita che arbitrate". I contenuti del suindicato supplemento arbitrale sono stati integralmente recepiti dal Comitato Regionale
Lombardia, come si evince dal Comunicato Ufficiale n. 45 del 3 giugno 1999, riportante le decisioni adottate in merito alla
gara in questione dal Giudice Sportivo, che. tra l'altro, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ai sensi
dall'art. 16 comma 1 lettera c) C.G.S., per i provvedimenti di competenza a carico del Manfredi. Da quanto sopra discende,
inequivocabilmente. che il Sig. Manfredi ha tenuto nei confronti della terna arbitrale un comportamento minaccioso e
ingiurioso in contrasto con i principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine. Inoltre, non può sottacersi che, nella
stessa memoria difensiva, il comportamento del Sig. Manfredi non è sempre in linea con i suddetti principi sportivi, come
quando, ad esempio, riferisce la circostanza, peraltro ininfluente ai fini della causa. che l'arbitro lo ha ricevuto mentre era
"sotto la doccia", non tanto per giustificare il proprio comportamento. ma per evidenziare quello dell'arbitro irriguardoso nei
suoi confronti. Accertata la responsabilità dei Sig. Manfredi e la gravità del suo comportamento. la Corte Federale. tenuto
conto che il predetto dirigente ha agito mentre era preoccupato per l'infortunio occorso ad un calciatore del Comitato di Monza,
ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Zingonia, dove era ansioso di recarsi per rendersi conto delle reali
condizioni psico-fisiche dell'atleta, ritiene equa l'applicazione della sanzione dell'inibizione temporanea per sei mesi (art. 9.
comma 1, lettera e) C.G.S.. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal
Procuratore Federale. dichiara il Sig. Manfredi Michele responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione
dell'inibizione per mesi sei.
4 - QUESITO DEL PRESIDENTE FEDERALE IN ORDINE ALL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE, ANNESSO ALL'ACCORDO COLLETTIVO TRA ALLENATORI
PROFESSIONISTI E SOCIETA' SPORTIVE
Il Presidente Federale con nota prof. n. 5.1164/99/CP/gb del 7. 10.1999 ha posto a questa Corte il seguente quesito:
"....individuare il Collegio competente a dirimere la controversia fra tesserati allenatori e società retrocesse dal settore
professionistico a quello dilettantistico, nell'ipotesi di contratto pluriennale le cui spettanze maturino in parte, in epoca di
militanza di uno dei soggetti in ambito dilettantistico". L'intervento della Corte è richiesto perché due diversi Collegi Arbitrali,
quello presso 1a Lega Nazionale Professionisti Serie C e quello presso la Lega Nazionale Dilettanti, aditi da un allenatore
professionista, in successione di tempo, per una controversia relativa al pagamento di emolumenti dipendenti da contratto,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
hanno declinato la propria competenza a deciderla, l'uno a favore dell'altro. Il Collegio presso la Lega Nazionale Serie C,
primieramente adito, si era dichiarato incompetente perché la società, nel momento della proposizione della domanda da parte
dell'allenatore, disputava un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, essendo retrocessa dalla Serie C2; quello omologo
presso quest'ultima Lega, successivamente adito dall'allenatore, richiamando l'art. 1, comma 1, del Regolamento per il
funzionamento del Collegio Arbitrale, annesso all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive
professionistiche, ha declinato a sua volta la propria competenza, affermando invece quella del Collegio preventivamente
adito. La Corte osserva: i Collegi Arbitrali pur svolgendo funzione giurisdizionale non sono Organi della Giustizia Sportiva,
puntualmente elencati nell'att. 17 C.G.S., con quella integrazione contenuta nell'att. 42 comma 1, dello stesso codice.
Quest'ultima norma, nel prevedere le giurisdizioni residuali in materia disciplinare, ne individua gli organi di giustizia con
riferimento a quanto in proposito previsto dai Regolamenti dell'A.I.A. e del Settore Tecnico. Più generalmente, i Collegi
Arbitrali non possono definirsi neppure organi "tout court" della F.I.G.C., in assenza di un rapporto organico, congiunto a
quello di servizio. L'esistenza, la composizione e la nomina di tali Collegi, nonché la loro giurisdizione, trovano la propria
genesi nella libera contrattazione collettiva fra contrapposti soggetti con livello paritetico, prevista dalla Legge 23 marzo 1981
n. 91: da un lato la F.I.G.C. e dall'altro le rappresentanze sindacali degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, etc.). La stessa
legge (art. 4, 5° comma) ammette la stipulazione della clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie, clausola
"che dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli". Poiché quindi i
Collegi Arbitrali non sono Organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., deve escludersi che questa Corte abbia competenza a
dirimere il conflitto insorto tra i due Collegi Arbitrali in parola (art. 16, comma 1/d, C.G.S.). Tuttavia è competenza della Corte
dare una interpretazione, con effetti precettivi, della norma oggetto della richiesta del Presidente Federale, che ha rilevato in
proposito un contrasto tra i due Collegi Arbitrali. L'Ordinamento Federale riconosce piena efficacia alle decisioni pronunciate
dai Collegi Arbitrali e riconosce altresì la natura normativa degli Accordi Collettivi che li costituiscono e degli allegati
Regolamenti. Questo implica che tutti i soggetti degli Accordi, i relativi atti e decisioni, debbono uniformarsi all'Ordinamento
e comunque debbono ritenersi assoggettati alle garanzie dallo stesso previste (art. 24 dello Statuto Federale e segg., artt. 8 e 13
dell'Accordo Collettivo richiamato), e così, per quanto qui interessa, assoggettati alla funzione ermeneutica, di tutti gli atti a
contenuto normativo, di questa Corte. Dopo questa premessa, resa necessaria dalla problematica procedurale sollevata dal
Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e segnalata dal Presidente Federale, per il quesito valgono le
considerazioni che seguono. L'art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, allegato al vigente Accordo
Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive, stabilisce che le controversie concernenti rapporti regolati
dall'Accordo vanno decisi dal Collegio Arbitrale "anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un
Campionato della Lega Nazionale Dilettanti". Si tratta di una particolare "perpetuatio iurisdictionis", norma che ha natura di
specialità rispetto alla regola generale che individua la competenza di ciascuno dei tre Collegi in base alla Serie di
appartenenza della società, al momento della proposizione della domanda. A causa di ciò la norma speciale non può non
prevalere su quella generale. Per questi motivi la Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con
nota del 7 ottobre 1999 prof. n. 5.1164/99 in ordine alla competenza a dirimere le controversie economiche insorte tra tesserati
e società retrocesse dal Settore Professionistico a quello Dilettantistico, afferma la competenza del Collegio Arbitrale presso la
Lega Professionistica di competenza all'epoca della conclusione del contratto.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CF DEL 1 DICEMBRE 1999
1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETT. A) C.G.S., DI
INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E
SCOLASTICA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22, 30 E 35 COMMA 2 C.G.S., IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE
DELL'ORGANO DI GIUSTIZIA SPORTIVA COMPETENTE NEL GIUDIZIO DI ILLECITO SPORTIVO E
AMMINISTRATIVO COINVOLGENTE SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE
Con lettera 30.10.1999 il Presidente Federale, ai sensi dall'art. 16, comma 1/a, del Codice di Giustizia Sportiva, ha chiesto
interpretazione univoca delle norme in materia di competenza dell'Organo di 2° Grado della giustizia sportiva a giudicare fatti
di illecito verificatisi in occasione dello svolgimento delle gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in
sede regionale. Si ipotizza, nella specie, un contrasto tra gli arti. 17 del Regolamento di detto Settore e 22, comma 4/b e comma
5, C.G.S., da un lato, e gli arti. 30 e 35, comma 2, C.G.S., dall'altro. Più precisamente si afferma che l'art. 17 del Regolamento
del predetto Settore, non distinguendo tra tipi di violazione, verrebbe a identificare nel Giudice Sportivo di 2° Grado, l'organo
di primo grado per fatti di illecito occorsi nell'attività sportiva regionale, fermo restando la competenza della Commissione
Disciplinare per l'attività in campo nazionale. Confermerebbe tale interpretazione I'art. 22, comma 4/b, C.G.S., sulle funzioni
della Procura Federale, laddove appunto, senza distinzione di sorta, si prevede che questa, ricevuti gli atti dall'Ufficio Indagini,
dispone il deferimento "alla competente Commissione Disciplinare (o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica)"; parimenti il comma 5 che indica quali competenti a giudicare delle violazioni oggetto di
deferimento, la Commissione Disciplinare (o il Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica). Per contro nel Codice di Giustizia Sportiva gli arti. 30, sotto il Titolo VI che tratta del procedimento per illecito
sportivo ed amministrativo, e 35, sotto il Titolo VIII che tratta della disciplina sportiva in ambito regionale della Lega
Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, stabiliscono la competenza esclusiva della Commissione
Disciplinare,nonché le speciali norme procedimentali, per i giudizi di illecito sportivo. La Corte osserva: l‟art. 27, comma 3,
dello Statuto Federale, stabilisce che le Commissioni Disciplinari "giudicano in secondo grado. sui ricorsi presentati avverso le
decisioni dei Giudici Sportivi e giudicano in primo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate".
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
La competenza esclusiva per materia delle Commissioni Disciplinari per i giudizi di illecito sportivo è pertanto statutariamente
determinata. L'att. 30, anzi l'intero Titolo VI, e l'art. 35, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, costituiscono corretta
applicazione della norma statutaria, e dettano, con carattere di specialità rispetto alle norme generali, diverse regole per il
procedimento di illecito. Pertanto l'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, così come i
richiamati commi 4/b e 5 dall'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva ove portassero ad una interpretazione conflittuale, come
ipotizzato, sarebbero illegittimi per contrasto con la norma statutaria. Non pare tuttavia alla Corte che le richiamate
disposizioni dall'art. 22 C.G.S. possano portare conforto alla tesi della competenza del Giudice Sportivo di 2° Grado per gli
illeciti sportivi. La norma non è intesa a fissare le competenze degli organi giudicanti, ma a disciplinare le funzioni e rapporti
della Procura Federale con gli organi giurisdizionali, destinatari dei deferimenti promossi dalla stessa Procura; né va trascurato
che il comma 3° indica la Commissione Disciplinare e non altri giudici, quale destinataria dei deferimenti per illecito sportivo.
L'accostamento del Giudice Sportivo di 2° Grado alla Commissione Disciplinare nei commi 4/b e 5 della norma in esame,
quali destinatari dei deferimenti da parte della Procura Federale, non può confortare la tesi di una loro pari competenza anche
in materia di illecito sportivo. Questo, sia per il valore di esclusione del precedente comma 3, sia perché l'accostamento trova
la propria spiegazione nel fatto che entrambi i giudici, per disposizione di carattere generale, giudicano in primo grado altre
violazioni che non costituiscono illecito sportivo o amministrativo (art. 19, comma 2, richiamato per il Giudice Sportivo di 2°
Grado dell'art. 35, comma 3, C.G.S.). Il contenuto, poi, dall'art. 17 del Regolamento in esame è solo in apparente contrasto con
le correlative norme dello Statuto e del Codice dì Giustizia Sportiva. I Regolamenti delle Leghe e dei Settori, con eccezione dì
quello dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha autonomia operativa e disciplinare (art. 26, comma 2, dello Statuto Federale),
non possono dettare regole sulla giustizia sportiva, disciplina riservata al Codice di Giustizia Sportiva, diretta ed immediata
emanazione del Consiglio Federale (art. 21, comma 2, dello Statuto Federale). E' quindi alla stregua di tale ineludibile
principio che vanno considerati ed interpretati i disposti di quelle norme, come l'art. 17 del Regolamento in esame, che,
ciononostante, trattano della giustizia sportiva e dei relativi organi. In questo caso esse vanno interpretate finché possibile,
perché altrimenti sarebbero illegittime in radice, in coerenza ai dettati ed ai principi sopra ricordati. Talché la lettura dall'art.
17, liberata dagli altri ininfluenti, per quanto si è visto, sostegni, porta a concludere che la norma costituisce mero richiamo,
difettoso o incompleto, di quelle del Codice di Giustizia Sportiva, difetto o incompletezza che possono ingenerare
nell'interprete quel dubbio di conflitto portato all'esame della Corte. Per questi motivi, la Corte, sul quesito proposto dal
Presidente Federale, afferma la competenza delle Commissioni Disciplinari a giudicare i casi di illecito sportivo e
amministrativo verificatisi anche nei campionati e tornei regionali organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,
considerata la natura speciale dall'art. 35, comma 2, C.G.S., in relazione alla specificità del giudizio previsto per l'illecito
sportivo.
2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 C.G.S., DI INTERPRETAZIONE
DI NORME SULL'INCOMPATIBILITA' E/O INOPPORTUNITA' A RICOPRIRE CONTEMPORANEAMENTE CARICHE
FEDERALI E SINDACALI (SINDACATO ITALIANO ARBITRI DI CALCIO).
La Corte Federale: - investita con atto del Presidente Federale in ordine alla esistenza - in base all'interpretazione di norme
statutarie e federali ex art. 16, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - di profili di incompatibilità e/o di inopportunità tra
la titolarità di cariche federali e la titolarità di cariche in seno ad una associazione sindacale costituitasi tra tesserati
dell'Associazione Italiana Arbitri; - rileva che dalle norme contenute nello Statuto della F.I.G.C. e nel Regolamento dell'A.I.A.
non vi è esplicita configurazione di ipotesi di incompatibilità tra cariche federali e cariche sindacali; - rileva altresì che la
materia delle incompatibilità, per il suo carattere eccezionale rispetto alla normale fruibilità dei diritti di cittadinanza, deve
sempre fare oggetto di esplicite e specifiche previsioni normative; - rileva ancora che l'appartenenza ad una associazione
sindacale che si prefigge scopi di riforma di parti dello Statuto della F.I.G.C. e di parti del Regolamento dell'Associazione
Italiana Arbitri, non può di per sé configurare neppure ipotesi di condotta incompatibile con il fondamentale principio di lealtà
sportiva di cui all'att. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo specialmente in considerazione l'attuale fase costituente che
investe la regolazione del C.O.N.I. e di tutte le Federazioni; - rileva tuttavia che la titolarità di cariche arbitrali di vertice, per
nomina presidenziale, presenta elementi di inopportunità con la contemporanea titolarità di cariche di vertice in
un'associazione sindacale che ha fra i suoi scopi principali precisamente la riforma di tale metodo di nomina presidenziale, e
questo in ragione di una palese, oggettiva contraddizione che rischia di creare confusione ed equivoci in seno all'A.I.A.; rileva che non rientra tra i suoi compiti statutari quello di far valere tali profili di inopportunità sopravvenuta, spettando tale
funzione ordinamentale al titolare del potere di nomina e di revoca; - esprime, nei termini predetti, il richiesto parere.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CF DEL 22 GENNAIO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI GIULIVI ELIO, AL TEMPO
PRESIDENTE DELLA L.N.D., E DOMINICI MARCELLO,COMPONENTE DELLO STAFF MEDICO DELLA L.N.D.,
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN
RELAZIONE A FATTI OCCORSI IN OCCASIONE DELLA GARA DELLA NAZIONALE UNDER 18 ITALIA/ISLANDA
DEL 6.4.1998
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Giulivi
Elio e Dominici Marcello dalla incolpazione loro ascritta.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERINA ANGELO, COMPONENTE DEL
COMITATO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CENTRALE DELL'A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.G.S., PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, ESPRESSO GIUDIZI
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 2.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 1 GIUGNO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARlCO DEI SIGG.RI GIULIVI ELIO, AL TEMPO
PRESIDENTE DELLA L.N.D., E DOMINICI MARCELLO, COMPONENTE DELLO STAFF MEDICO DELLA L.N.D,
PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN
RELAZIONE A FATTI OCCORSI IN OCCASIONE DELLA GARA DELLA NAZIONALE UNDER 18 ITALIA/ISLANDA
DEL 6.4.1998
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte i Signori Dominici Dr. Marcello, componente lo staff medico della Lega
Nazionale Dilettanti, e Giulivi Dr. Elio, al tempo Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere entrambi della
violazione di cui all'att. 1 comma I del Codice di Giustizia Sportiva. La prospettazione dei fatti a base dell'accusa è la seguente:
Il 6.4.1998, in occasione della disputa della gara Italia/Islanda a Cervia, secondo dichiarazioni rese alla Stampa dal Dr.
Salvatore Cristiani, medico della Rappresentativa Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, e confermate all'Ufficio Indagini
della F.I.G.C., il Dr. Marcello Dominici, anche lui medico addetto alla squadra rappresentativa, nella fase di vestizione dei
calciatori, si era portato all'interno della doccia a servizio dello spogliatoio. Con sé aveva il thermos del caffè che poggiava sul
lavabo. Dopo essersi guardato intorno alcune volte, tenendo nella mano destra un cucchiaio da pasto, svitava il tappo con la
mano sinistra, poi infilava la stessa mano nella tasca sinistra del giaccone ritraendola semichiusa e facendo l'atto di far
scivolare qualcosa all'interno del thermos, miscelando il liquido ivi contenuto col cucchiaio e quindi provvedendo alla
chiusura. Fatta tale operazione il Dr. Dominici si portava nello spogliatoio provvedendo personalmente a servire il caffè ai
calciatori. Nell'intervallo tra i due tempi della gara, il Dr. Cristiani aveva invitato il magazziniere Walter Ciolli, anche lui al
seguito della squadra, a prelevare parte del liquido rimasto nel thermos, a versarlo in una bottiglia al fine di conservarlo,
operazioni che il Ciolli eseguì e quindi tenne in custodia la bottiglia. Il giorno successivo alla gara; in una riunione indetta dal
Sig. Bruno Mattioli, capo delegazione della Rappresentativa Nazionale, che era stato informato di quanto successo nello
spogliatoio, il Dr. Cristiani aveva contestato al Dr. Dominici la sua condotta nello spogliatoio e questi, molto risentito per
l'accusa calunniosa, aveva vivacemente reagito insultando il collega. Il Mattioli quello stesso giorno aveva preso in consegna la
bottiglia e l'aveva tenuta con sé portandola e custodendola infine in un armadio del suo ufficio presso la F.I.G.C. e, dopo
qualche tempo, ritornato in. ufficio dopo le ferie, avendo constatato che il liquido contenuto nella bottiglia era ammuffito se
n'era disfatto. Secondo sue dichiarazioni, egli aveva reso edotto l'allora Presidente in carica della L.N.D., Dr. Elio Giulivi, della
vicenda chiedendogli disposizioni sul da farsi, senza ricevere istruzioni in merito. Il Dr. Giulivi interrogato in sede di indagini
aveva negato la circostanza ma, secondo l'accusa, tale diniego era stato smentito da una conversazione telefonica avvenuta
verso i primi di settembre 1998, intercorsa tra il Dr. Cristiani ed il Mattioli, registrata dal primo all'insaputa dell'altro.
Successivamente il Dr. Cristiani inoltrava esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Roma sul sopra ricordato episodio
riguardante il Dr. Dominici. Da tutto quanto sopra la Procura Federale ha dedotto la colpevolezza del Dr. Dominici per la
condotta relativa all'episodio svoltosi nello spogliatoio e perché aveva omesso inoltre di attivarsi affinché il contenuto della
bottiglia fosse sottoposto ad analisi; ha altresì dedotto la colpevolezza del Dr. Giulivi per aver omesso, data la sua qualità, di
dare immediate disposizioni affinché il liquido contenuto nella bottiglia fosse sottoposto ad analisi. Al dibattimento il
rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento di entrambi gli incolpati e così hanno concluso i difensori
degli incolpati, i quali, comparsi personalmente, hanno avuto per ultimi la parola negando ogni addebito e sostenendo che
dall'esame critico delle risultanze delle indagini compiute dal competente ufficio non emergerebbe la prova dell'illecito
attribuito al Dr. Dominici e della omissione attribuita al Dr. Giulivi. La Corte osserva: Nonostante l'approfondita inchiesta
svolta dall'Ufficio Indagini non è risultato provato, anche a voler dare credito a quanto dichiarato dal Cristiani, che il Dominici
nelle circostanze di tempo e dì luogo contestate, abbia introdotto nel thermos sostanze estranee ad un comune e normale infuso
di caffè da dolcificare, tanto meno che il presunto additivo fosse un dopante, forse la caffeina, sostanza non chiaramente
esplicitata dall'accusatore, ma che con la sua denuncia questi lascia intendere che di essa si trattasse. La prova non può neppure
dirsi raggiunta a mezzo di indizi, poiché al di fuori dell'azione del Dominici, riferita come sospetta dal Cristiani, null'altro vi è
che, unitamente a quella, possa costituire ulteriore elemento indiziario, cioè altre circostanze astratte o concrete da cui si possa
argomentare con fondamento che nel thermos vi sia stata addizione di sostanza dopante. Perciò non si pone neppure l'esigenza
processuale dell'esame parcellare di ciascuno degli indizi per identificarne tutti i collegamenti logici possibili e quindi
valutarne la gravità e la precisione per procedersi infine alla sintesi finale della concordanza e quindi all'accertamento del fatto
costituente illecito da sanzionare. Per contro è risultata la piena ed immediata disponibilità nonché adesione del Dominici a
qualsiasi tipo di accertamento, in particolare all'analisi del contenuto del thermos; la stessa reazione forte ed immediata dello
stesso al momento in cui è venuto a conoscenza di quanto gli veniva addebitato sono comportamenti che non possono non
essere valutati a di lui favore. Così come è elemento che indebolisce alquanto la tesi accusatoria, il comportamento a tutto
campo del Cristiani e i suoi rapporti col Dominici. Egli era, nelle circostanze di tempo e di luogo dei fatti, componente dello
staff medico al seguito della Rappresentativa al pari del Dominici e, come tale, ove avesse avuto sospetto 0 certezza del
compimento da parte di costui di alcunché di illecito, aveva il dovere sul piano deontologico e professionale di impedire il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
fatto; avrebbe dovuto immediatamente affrontare la questione col Dominici al fine, doveroso, di impedirgli la
somministrazione del caffè o quanto meno di fare quanto possibile per impedirlo per prevenire la commissione del supposto
illecito. Ciò non è avvenuto ma, anzi, tutto il comportamento tenuto durante e dopo l'evento appare più frutto di rivalità nei
confronti del collega o teso a rivalsa per la successiva sua mancata conferma all'incarico federale (vedasi l'informazione data
alla Stampa successivamente alla mancata conferma) piuttosto che all'adempimento di un dovere. Il Dominici pertanto va
prosciolto dalle incolpazioni contestate tranne che per la condotta relativa alla reazione, esplicitata con ingiurie e minacce nei
confronti del Cristiani, dopo aver appreso le accuse di quest'ultimo, che va sanzionata con l'ammonizione. Per quanto concerne
la posizione del Dr. Giulivi, la cui condotta lesiva dall'art. 1, comma l, C.G.S. consisterebbe secondo l'accusa nell'aver omesso
di dare disposizioni perché il liquido raccolto su richiesta del Cristiani e custodito dal Mattioli fosse assoggettato ad esami,
deve rilevarsi che dalla stessa deposizione resa dal Mattioli (foglio 24 - "non escludo che dopo il colloquio col Presidente
Giulivi sia capitato incidentalmente di avergli richiesto istruzioni su cosa fare della bottiglia ma mi è d'obbligo sottolineare che
tali fatti incidentali non avvennero nel corso di colloqui aventi per specifico argomento il problema legato al campione
contenuto nella medesima") appare quanto meno dubbio che lo stesso abbia riferito in proposito al Presidente Giulivi, il quale
dal suo canto ha invece recisamente contestato di essere stato informato sull'argomento, conosciuto invece molto tempo dopo a
seguito delle dichiarazioni del Cristiani al "Corriere della Sera". Ma anche ammesso che il Dr. Giulivi avesse appreso del fatto
dal Mattioli poco dopo l'accadimento, non poteva egli seriamente prendere in considerazione la benché minima possibilità di
attivare il procedimento di esame del contenuto del thermos, riversato nella bottiglia prima tenuta dal Ciolli e poi da questi
consegnata e tenuta in custodia dal Mattioli, non solo perché in contrasto con le procedure di "antidoping", ma anche e
principalmente perché l'esame del liquido non avrebbe potuto portare ad alcuna affermazione di responsabilità a carico di
chicchessia per la mancanza assoluta di quelle cautele procedurali da seguirsi al momento del prelievo e della custodia del
recipiente, previste non solo dalle norme vigenti, ma anche dal buon senso a garanzia di un serio ed ineccepibile accertamento.
Anche il Dr. Giulivi va quindi prosciolto dalla incolpazione ascrittagli. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul
deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sigg.ri Giulivi Elio e Dominici Marcello dalla
incolpazione loro ascritta.
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CERINA ANGELO, COMPONENTE DEL
COMITATO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO CENTRALE DELL'A.I.A., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.G.S., PER AVERE, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, ESPRESSO GIUDIZI
LESIVI ALLA REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE.
II Procuratore Federale, con atto del 14.12.1999, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Angelo Cerina per rispondere della
violazione dall'art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, quale Componente del Comitato Nazionale e del
Consiglio Centrale dell'A.I.A., espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, giudizi lesivi della
reputazione dell'Organizzazione federale; come riportati dai seguenti Organi di Stampa: "Tuttosport" del 20.11.1999: "In
questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il C.O.N.I., magari commissariando la Federazione
stessa"; "Corriere della Sera" del 20.11.1999: "La Federcalcio ormai è delegittimata, noi riconosciamo solo il C.O.N.I.";
"L'Unione Sarda" del 20.11.1999: "In questo momento la Federcalcio non è un interlocutore valido, subentri pure il C.O.N.I.,
magari commissariando la Federazione stessa"; "La Nuova Sardegna" del 20.11.1999, dopo avere riportato la medesima frase
suindicata, prosegue: "Del Sindacato sono pronto a parlare pubblicamente alla Procura della Repubblica, però il palazzo della
Federazione è troppo piccolo. Altre sedi decideranno della opportunità di certe iniziative. Il problema degli arbitri è molto
serio evidentemente e se mi faranno la guerra personale vorrà dire che non hanno capito l'entità del problema. Ne riparleremo
altrove". Con una prima lettera del 13.12.1999 il Cerina ha genericamente precisato che "si tratta solo di equivoci" e che "è
pronto ad ogni chiarimento". Con successiva nota di deduzioni a difesa in data 27.12.1999, il Cerina "smentisce in maniera
categorica ed assoluta di aver rilasciato qualsiasi intervista di qualsivoglia tenore a alcuna testata giornalistica"; produce copia
di intervista rilasciata all'Unità" del 18.11.1999, "che corrisponde in pieno al pensiero dello scrivente"; chiarisce che, alle ore
19 del 19.1 1.1999, era stato raggiunto da una telefonata dell'agenzia Ansa di Roma, nel corso della quale apprendeva che il
Procuratore Federale aveva dichiarato che egli "doveva dimettersi dall'incarico di componente del Comitato Nazionale
dell'A.I.A. per incompatibilità o inopportunità" con la funzione di segretario del S.I.A.C. (Sindacato Italiano Arbitri di Calcio);
precisa dì essersi limitato a dichiarare all'Ansa che "il Procuratore Federale poteva soltanto richiedere un parere alla Corte
Federale e non già pronunciare una sentenza per cui se ciò non fosse stato smentito il fatto era gravissimo e poteva essere
opportuno un intervento del C.O.N.I."; chiarisce, ancora, che all'affermazione del giornalista dell'Ansa "ma il C.O.N.I.
potrebbe commissariare la F.I.G.C." aveva risposto "il C.O.N.I. può far tutto"; e conclude "che si sia trattato di un equivoco
attribuibile ad una dichiarazione errata o improvvida o comunque male interpretata dal Procuratore Federale, che anticipava
(peraltro in maniera errata come i fatti hanno poi dimostrato) una decisione che era della Corte Federale". All'udienza del
21.1.2000, il Cerina ha ribadito la propria linea difensiva; in particolare, ha negato di avere rilasciato dichiarazioni dì sorta ai
giornali suindicati, nonché di avere profferito le frasi attribuitegli nell'atto di deferimento; a domanda del Presidente della
Corte - come mai non avesse smentito le dichiarazioni virgolettate attribuitegli dalla Stampa - ha precisato di non averlo fatto
per non aver avuto modo di leggere i giornali che le riportavano. Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della
responsabilità disciplinare a carico del Cerina, chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi sei. La difesa
ha chiesto il proscioglimento del Cerina. Questa Corte ritiene che debba essere riconosciuta la responsabilità disciplinare del
Cerina per l'addebito mossogli.
Le espressioni a lui attribuite sono obiettivamente lesive, e in misura rilevante, della reputazione della Organizzazione federale.
Affermazioni come quelle volte a considerare la Federcalcio "ormai delegittimata", "interlocutore non valido", "palazzo troppo
12
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
piccolo", tanto da ritenere che debba essere riconosciuto "solo il C.O.N.I.", provenienti da chi, come il Cerina, è investito
nell'ambito della Federazione di un incarico di livello nazionale, rappresentano sicuramente, sia per il loro univoco significato
sia per l'intento che dalle medesime palesemente traspare, un grave vulnus alla reputazione dell'Organizzazione federale,
incidendo fortemente sulla sua credibilità, che costituisce l'essenza di ogni istituzione. I problemi che si agitano nell'ambito di
questa devono trovare sede appropriata al suo interno, con tutti gli strumenti a ciò deputati e comunque con la dialettica, anche
vigorosamente critica, che non sia però diretta a minare le basi stesse della sua esistenza. Il Cerina, per vero, nega di avere mai
usato le espressioni addebitategli. e, addirittura, nega di avere avuto modo di prenderne conoscenza dalla lettura dei giornali
che le riportano virgolettate. Ma tale linea difensiva non è né verosimile né credibile. Se può dirsi rispondente al vero la
circostanza che le dichiarazioni siano state rese nel corso dell'intervista telefonica con un giornalista dell'Ansa, come emerge
dal carattere ripetitivo delle frasi riportate dai giornali, non può però darsi credito all'assunto che la loro mancata smentita sia
dipesa dal fatto che il Cerina non abbia avuto modo di venirne a conoscenza per non avere letto nessuno dei medesimi: ciò
appare del rotto inverosimile in ragione della personalità ed esperienza del deferito, degli incarichi da lui ricoperti, dei rapporti
sociali che intrattiene nell'ambiente in cui vive, dai contatti con la Stampa (vedi intervista all'Unità" del 18.11.1999) e, non
ultimo, dal fatto che di tale circostanza egli non aveva fatto cenno alcuno, nonostante la sua essenzialità, nella nota a difesa del
27.12.1997, e nemmeno in sede di interrogatorio all'udienza del 21 gennaio, essendo stato sollecitato dalla Corte a chiarire
appunto perché mai non avesse immediatamente smentito, com'è prassi costante, le dichiarazioni a lui erroneamente attribuite
dalla Stampa. E, d'altra parte, questa Corte non può non sottolineare come il comportamento del Cerina sia apparso in udienza,
sul punto, non del tutto lineare. E' opportuno, peraltro, ricordare come questa Corte abbia, in sede interpretativa, su richiesta
del Presidente Federale, manifestato l'awiso che non sia configurabile incompatibilità, espressa o implicita, fra cariche federali
e cariche sindacali, ma come tuttavia la titolarità di cariche arbitrali .di vertice per nomina presidenziale presenti elementi di
inopportunità con la contemporanea titolarità di cariche di vertice in una associazione sindacale che ha fra i suoi scopi anche la
riforma di tale metodo di nomina presidenziale (parere del 1° dicembre 1999). Orbene, è ragionevole pensare che il Cerina,
avendo ricevuto dal giornalista dell'Ansa notizia della presunta, ma non provata, dichiarazione attribuita al Procuratore
Federale circa la doverosità delle dimissioni del Cerina stesso, abbia considerato tale dichiarazione come una indebita
interferenza proveniente da un organo a tal uopo incompetente e ne sia rimasto particolarmente colpito; ma tale circostanza
non giustifica la gravità della sua reazione "a caldo", obiettivamente eccessiva e tale da trasmodare in un vero e proprio
attacco alla reputazione dell'intera istituzione federale, inammissibile da parte di chi, come il Cerina, ricopre nella stessa un
importante incarico nazionale. Questa Corte, peraltro, nel quantificare la misura della sanzione da irrogare al Cerina, non può
non tenere debito conto sia del contesto nel quale l'episodio va collocato sia della reale rilevanza dei problemi che agitano il
Settore Arbitrale e di cui è cenno nella intervista rilasciata all'Unità" del 18.11.1999 dallo stesso Cerina, in forma appropriata e
con animo pacato; ritiene, pertanto, congruo applicargli la sanzione della inibizione, dalle cariche federali rivestite e da ogni
attività in seno alla Federazione, per la durata di mesi due. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento
come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la
sanzione della inibizione per mesi due.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 1 GIUGNO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA
3 C.G.S.,PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA ASCOLI CALCIO/JUVE STABIA DEL 12.12.1999, E
DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA
1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI
CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA JUVE STABIA/CATANIA DEL 2.4.2000, NONCHE' DELL'A.C. JUVE
STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO
La Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti
responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Fiore Roberto la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed all'A.C.
Juve Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORENTINI OTELLO, COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAZZONI FRASCARA GIUSEPPE,
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DEL F.C. BOLOGNA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA
13
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
GARA BOLOGNA/MILAN DEL 12.2.2000 RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, E DEL F.C. BOLOGNA, AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Gazzoni
Frascara Giuseppe ed il F.C. Bologna dalle incolpazioni loro ascritte.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRARE SI RAOUL, PRESIDENTE
DEL COMITATO LOCALE DI SAN DONA' DI PIAVE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
6 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D'INNOCENZO PIERO, CONSIGLIERE
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S.,
PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il deferito dall'incolpazione
ascritta.
7 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, CONSIGLIERE
DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED
OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA CITTA' DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL
13.2.2000, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER
RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Proto Franco la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed all'Atletico Catania la
sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.
ORDINANZE
8 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dispone, su istanza di parte, il rinvio alla
riunione che si terrà venerdì 16 giugno 2000, ore 13.00, presso la Sede Federale.
9 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DI SOCIETA', ALTRI TESSERATI, NONCHE' DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S.
ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dispone, su istanza di parte, il rinvio alla
riunione che si terrà venerdì 16 giugno 2000, ore 13.00, presso la Sede Federale.
10 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI GRAVEMENTE LESIVI DELLA REPUTAZIONE
DELL'ARBITRO, DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE E DI ALTRA SOCIETA' AFFILIATA NEL CORSO
DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORNIAZIONE DOPO LA GARA LAZIO/INTERNAZIONALE
DELL'11.3.2000, NONCHE' DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL' ART. 6 COMMA 1 C.G.S. PER
RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale. dispone il rinvio alla riunione che si terrà
venerdì 16 giunto 2000, ore 13.00, presso la Sede Federale, per ulteriori illustrazioni ad opera delle parti ai tini di un più
penetrante approfondimento delle ragioni poste a sostegno delle rispettive posizioni.
11 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA ANTONIO,COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE PREVII DI PREPARAZIONE , E PRESIDENTE DELL'U.S. FIORENZUOLA 1922, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER ESPRESSIONI IRRIGUADOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI
DELL'ARBITRO DELLA GARA FIORENZUOLA/MACERATESE DEL 13.2.2000, NONCHE' DELL'U.S.
14
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
FIORENZUOLA 1922, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S.. PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, sospende il presente
giudizio e dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti con riferimento alle circostanze
prospettate nella memoria difensiva del Sig. Villa Antonio.
13 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 18 COMMA 5, ULTIMA PARTE,
DELLO STATUTO FEDERALE, INERENTE LE DIMISSIONI O LA DECADENZA DEL VICE-PRESIDENTE
La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota 17.3.2000 prot. n. 5.390/CP/gb, in ordine
alla situazione creatasi con le dimissioni del Vice- Presidente della F.I.G.C., esprime l'avviso: "a) che sussiste il dovere
istituzionale del Consiglio Federale di procedere all'elezione del nuovo Vice-Presidente, sulla base del vincolante disposto
dell'art. 18, comma quinto, ultima parte, dello Statuto Federale: b) che all'elezione del Vice-Presidente debba partecipare ai fini
del quorum strutturale (determinazione del numero legale) l'intero Consiglio Federale, fermo restando che per il quorum
funzionale (maggioranza richiesta per l'elezione) debba concorrere il requisito del voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri
eletti dall'Assemblea; c) che l'eleggibilità a Vice-Presidente, nel caso di specie, debba essere limitata ad uno dei componenti
eletti del Consiglio Federale, e ciò in base alla considerazione che il Consiglio Federale assume, nella fattispecie, in via
straordinaria una funzione elettiva esercitata, in via normale, dall'Assemblea e deve pertanto esprimere, sia pure come organo
di secondo godo, una legittimazione derivata dal corpo elettorale; sicché appare ragionevole che l'elettorato passivo sia limitato
a quei soggetti che, attraverso l'elezione del Consiglio, abbiano già conseguito la fiducia della Assemblea; d) che, comunque,
fino all'elezione del nuovo Vice-Presidente, secondo il comma 5, ultima parte dall'art. 18 dello Statuto Federale, per le
necessità urgenti federali, corrispondenti a tale carica, debba farsi capo alla disposizione dello stesso comma che prevede in
caso di assenza l'esercizio di funzioni da parte del Consigliere più anziano nella carica o per età".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CF DEL 19 GIUGNO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA
3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GlUDIZI
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA GARA ASCOLI CALCIO/JUVE STABIA DEL 12.12.1999, E
DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG.FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE
DELLA L.P.S.C. E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA
1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI
CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA JUVE STABIA/CATANIA DEL 2.4.2000, NONCHE' DELL'A.C. JUVE
STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO
Ritiene la Corte di dovere, preliminarmente, disporre la riunione dei due procedimenti, stante la connessione soggettiva
esistente tra gli stessi e le affinità tra i comportamenti del Fiore nei due episodi. Rileva, altresì, la Corte che questa è la quinta
volta che il Consigliere della Lega Professionisti Serie C viene deferito dal Procuratore Federale per violazione dall'art. 1
C.G.S.. Nella stagione 1997/98, riportò l'inibizione per giorni 15 (e la società una ammenda di 5.000.000 di lire) e, nella
stagione 1998/99, gli venne inflitta l'ammonizione (ed alla società L. 5.000.000 di ammenda). Il 5.3.1999, venne, invece,
prosciolto dalla stessa imputazione (art. 1 comma 3). All'odierno dibattimento, il Fiore deve rispondere di due episodi, di cui il
primo risale al 12.12.1999. AI termine della gara Ascoli/Juve Stabia, così si espresse nelle dichiarazioni alla Stampa: "Rigore
vergognoso, mai vista una cosa del genere. Il pari era più giusto, ma purtroppo siamo stati penalizzati dalle decisioni arbitrali.
A noi hanno negato un rigore su Lazzaro, che invece è stato ammonito per simulazione". Da tale incolpazione, il Fiore si è
difeso sostenendo di non avere avuto alcuna intenzione di ledere l'onestà, la buona fede e la reputazione della classe arbitrale
ed ha precisato di non aver rilasciato alcuna intervista, ma che sì era trattato di uno sfogo, raccolto da un giornalista
casualmente presente. Il secondo episodio, certamente più grave, è avvenuto al termine della gara Juve Stabia/Calcio Catania
del 2.4.2000 e risulta dal supplemento del rapporto redatto dall'arbitro. Riferisce l'arbitro: ""il Presidente della società Juve
Stabia (raggiunto lo spogliatoio arbitrale a fine gara) mi aggrediva verbalmente e con fare minaccioso ed offensivo
pronunziava ad alta voce nei miei confronti le testuali parole "Io sono il Presidente della Juve Stabia e sicuramente lei non mi
conosce bene: oggi non si sarebbe comportato così!!! Io qui spendo un sacco di soldi e non voglio vedere un incompetente
come lei, che ogni domenica rovina le partite; si dovrebbe vergognare perché quelli come lei sono la rovina del calcio. II suo
compito è quello di arbitrare le basse categorie e non le serie C!!! Lei rappresenta la rovina del calcio. E adesso se ha qualcosa
da dire o da replicare lo faccia pure, perché la voglio ascoltare!!! Ignorante e cretino".""Riferisce ancora che il Fiore, sempre
inveendo e minacciando, si introduceva nello spogliatoio e, alla fine, si allontanava, accompagnato da altri dirigenti e dalla
Fora Pubblica frattanto intervenuta. Di fronte a questa accusa, il Fiore non riteneva di portare giustificazione alcuna. Ritiene la
Corte che il comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso del Fiore debba essere severamente sanzionato. Viene da
chiedersi come possa un Consigliere della Lega alla quale appartiene la sua società comportarsi in maniera così riprovevole.
Considerata la continuazione con l'episodio del 12.12.1999, più lieve ma altrettanto inammissibile, e la recidiva, si ritiene equa
15
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
la sanzione di mesi tre di inibizione (art, 9 lett. c/C.G.S.). Alla società, a titolo di responsabilità diretta, deve essere inflitta
l'ammenda di L. 10.000.000. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come innanzi proposti
dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Fiore Roberto la
sanzione dell'inibizione per mesi tre ed all'A.C. Juve Stabia la sanzione dell'ammenda di L. 10,000.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. LORENTINI OTELLO, COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER CONDOTTA
ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
AI Lorentini viene fatto carico di avere, in data 16.6.1999, senza averne alcun titolo, ma avvalendosi della sua qualifica
federale, richiesto ed ottenuto dal Presidente del Comitato Provinciale di Siena copia del referto arbitrale relativo alla gara
Chiusi/S. Firmino del 12.6.1999, del quale faceva uso arbitrario. Interrogato dall'Ufficio Indagini, il Lorentini dichiarava di
avere assistito alla gara (dato che nel S. Firmino giocava suo nipote) nel corso della quale, a seguito di incidenti, l'arbitro
espulse diversi giocatori del S. Firmino e, a un certo punto, dovette sospendere la gara, per mancanza del numero minimo.
Riferiva che poiché a settembre sarebbe ricominciato il nuovo campionato e ancora dopo alcuni mesi non era giunta alcuna
notizia in merito agli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti a quanto accaduto nel corso della gara del 12.5.1999.,
essendo in buoni rapporti con il Presidente del S. Firmino, si decise di chiedere informazioni al Comitato di Siena, dal quale, il
giorno dopo, gli venne rimessa copia del rapporto arbitrale, accompagnato da un fax (andato a finire quest'ultimo allegato al
reclamo, successivamente presentato dalla U.S. S. Firmino al Giudice Sportivo di I° Grado). Ricevuta la contestazione, il
Lorentini precisava che, verso la fine del settembre 1999, si era presentato presso la sede del Comitato Provinciale di Arezzo
un dirigente della S. Firmino per avere informazioni sui provvedimenti disciplinari adottati, a seguito di quanto avvenuto nel
corso della gara di che trattasi e dei quali non si era saputo niente benché fosse prossimo l'inizio del campionato. In assenza del
Segretario, aveva così telefonato a Siena e il Presidente di quel Comitato si era meravigliato come ancora non fosse giunto ad
Arezzo (competente per territorio) il relativo referto arbitrale. Il giorno successivo, giunse il referto, accompagnato da un fax
contenente scuse per il ritardo. Da quel momento, egli non seppe più niente, fino a quando vennero rese note le sanzioni
applicate nei confronti della società S. Firmina. L'incolpato concludeva, ricordando la sua lunga appartenenza alla Federazione
e, per quanto riguarda l'episodio contestatogli, asseriva di avere agito senza malizia (aveva chiesto il rapporto non per farne un
uso improprio). Ritiene la Corte che il comportamento del Lorentini non assume gli estremi di gravità ed anzi le circostanze
che lo hanno indotto ad agire come ha agito meritano, in definitiva, apprezzamento. Rimane il fatto che, come Componente del
Comitato, non aveva competenza a richiedere il rapporto e, in ogni caso, egli avrebbe dovuto attendere il rientro in sede del
Segretario o del Presidente. Per questa inosservanza, sembra meritevole della ammonizione. Per questi motivi la Corte
Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito responsabile della
violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GAZZONI FRASCARA GIUSEPPE,
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA L.N.P. E PRESIDENTE DEL F.C. BOLOGNA 1909, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO DELLA
GARA BOLOGNA/MILAN DEL 12.2.2000 RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, E DEL F.C. BOLOGNA 1909, AI
SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL
PROPRIO PRESIDENTE
Il Presidente della società F.C. Bologna 1909 è stato deferito alla Corte Federale per avere espresso giudizi lesivi della
reputazione dell'arbitro dopo la gara Bologna/Milan del 12.2.2000. La società è stata deferita per responsabilità oggettiva. Va
rilevato a questo proposito che la pretesa frase diffamatoria riportata dal quotidiano la "Gazzetta dello Sport" del 13.2.2000 è
del seguente tenore: "una bella serata; purtroppo è andata male, non si doveva perdere questa gara. O meglio si poteva
pareggiare. Ho visto le immagini in televisione e il goal di Fontolan non era regolare. Non capisco per quale motivo Farina lo
abbia annullato. Verrò deferito ma dico che è una vergogna. Questi episodi fanno perdere le staffe. E poi, se vogliamo, c'era
anche un rigore su Fontolan. Faccio notare che in questo campionato non abbiamo avuto ancora un penalty." In realtà, le altre
testate sportive (Stadio, Repubblica, il Resto del Carlino) pubblicate lo stesso giorno nonché il Comunicato Ansa riferiscono le
dichiarazioni del Presidente del Bologna nelle quali viene usata la forma dubitativa, facendole precedere dall'avverbio "se" per
cui sussistono fondati dubbi sul contenuto diffamatorio della frase pronunciata dal Presidente del Bologna. Quest'ultimo e la
società vanno conseguentemente prosciolti dalla incolpazione loro rivolta. Per i suesposti motivi la Corte Federale,
pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Gazzoni Frascara Giuseppe ed
il F.C. Bologna 1909 dalle incolpazioni loro ascritte.
5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FERRARESI RAOUL, PRESIDENTE DEL
COMITATO LOCALE DI SAN DONA' DI PIAVE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
A seguito dell'esposto-denuncia del Presidente del Comitato Regionale Veneto L.N.D., riguardante "pretesi comportamenti
antiregolamentari" posti in essere dal Sig. Ferraresi Raoul che, nella sua qualità di Presidente del Comitato Locale F.I.G.C.L.N.D. di San Donà di Piave, a mezzo comunicato ufficiale, "ha svolto attività pubblicitaria in favore di uno studio medico
privato non autorizzato alla certificazione (Comunicato Ufficiale n. 2 del 28.7.1999 - Studio TRIADE s.r.l.)", il predetto
Ferraresi Raoul è stato deferito dal Procuratore Federale per violazione dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il Presidente del Comitato Regionale Veneto, accertato che tutte le società "dipendenti" dal Comitato di San Donà di Piave
16
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
avevano ricevuto in allegato al Comunicato Ufficiale n. 2 del 28.7.1999 un foglio informativo - intestato Poliambulatorio
TRIADE -, avente ad oggetto "proposta di servizio di medicina dello sport", e che tale Poliambulatorio non era autorizzato al
rilascio di certificati di idoneità sportiva, non avendo ottenuto il prescritto accredito previsto dalla Regione Veneto, in data 25
ottobre 1999, contestava al Sig. Ferraresi di aver usato il comunicato ufficiale del proprio Comitato come veicolo
promozionale e pubblicitario del predetto Poliambulatorio TRIADE "ditta privata non autorizzata alla certificazione,
inducendo in errore parecchie società e molti giocatori, ... con spese a carico dell'organizzazione". II Presidente del Comitato
Regionale Veneto, con la nota 25 novembre 1999 inviata all'Ufficio Indagini, riferisce, tra l'altro, che "...Ferraresi ammette il
fatto e si scusa dicendo d'aver voluto fare un piacere a un medico sempre vicino al suo Comitato". Il Presidente, inoltre,
riferisce che durante l'incontro del 25 ottobre 1999 aveva consigliato al Sig. Ferraresi, "data l'età, 70 anni, e le non buone
condizioni di salute, di valutare l'opportunità di dimettersi". Con nota del 14 novembre 1999, inviata al Presidente del Comitato
Regionale Veneto, il Sig. Ferraresi chiariva che nella busta contenente il Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio 1999 era stato
inserito "un foglio informativo di un nuovo Centro Medico (TRIADE)..., in quanto richiesto dal dott. Giuseppe Pappagallo
(Direttore del Centro, dove le visite vengono effettuate entro pochi giorni) che dal 1972 ha sempre tenuto le lezioni di medicina
sportiva ai numerosi corsi per allenatori, organizzati dal Comitato di San Donà di Piave, gratuitamente". Al riguardo il Sig.
Ferraresi nel precisare che "sul Comunicato non era scritto nulla", riconosceva la "leggerezza" del suo comportamento,
compiuta in buona fede, per pura riconoscenza nei confronti del dott. Pappagallo. Successivamente, con lettera inviata in data
28 maggio 2000 alla Corte Federale, corredata del proprio curriculum sportivo, il Sig. Ferraresi illustrava ulteriormente le
sopraindicate controdeduzioni, precisando che: - il foglio informativo inserito nel Comunicato Ufficiale n. 2 riguardante il
Centro Medico TRIADE, non costituisce attività pubblicitaria; - le visite mediche venivano effettuate tempestivamente dal
Centro TRIADE, entro pochi giorni e con un risparmio di "10/20 mila lire per visita"; - il Centro TRIADE "appena apertasi la
questione", ha sospeso l'attività medico-sportiva, riprendendola "solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni burocratiche"; - il
foglio informativo inserito nel Comunicato Ufficiale, inviato a "poco più di una quarantina di società", non ha comportato un
sovrappeso tale da aumentare l'affrancatura della spedizione del Comunicato, composto da 14 fogli per complessivi 83 grammi
(la tariffa rimane invariata fino a 125 grammi). All'udienza del 31 maggio 2000 il rappresentante del Procuratore Federale,
Avv. Alberto Fumagalli, affermata la responsabilità del deferito, ha chiesto l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con
diffida. Dall'esame della documentazione versata agli atti del deferimento risulta inequivocabilmente che il Sig. Raoul
Femaresi, inserendo il foglio informativo intestato "Poliambulatorio TRIADE" nel Comunicato Ufficiale n. 2 del 28 luglio
1999, inviato "a non più di una quarantina di società sportive" del Comitato Locale di San Donà di Piave, non ha svolto attività
pubblicitaria in favore del suddetto studio medico non autorizzato alla certificazione, né ha avuto alcun pregiudizio economico
a carico del suddetto Comitato Locale. Infatti, il contenuto del foglio informativo di cui sopra, trasmesso alle società sportive
senza alcun commento, sottolineatura o sollecitazione, esclude che il deferito abbia svolto attività pubblicitaria in favore del
Centro Medico TRIADE. E' invece evidente che il Sig.. Ferraresi ha agito in buona fede, nell'interesse delle società e degli
atleti, considerato che il Centro Medico richiede per le proprie prestazioni sanitarie, tempestivamente erogate, prezzi molto
contenuti, e per riconoscenza, disinteressata, nei con&onti del Direttore del Centro TRIADE che per oltre 20 anni ha svolto,
gratuitamente, le lezioni di medicina sportiva ai corsi di formazione per allenatori organizzati dal Comitato Locale. Tale
comportamento, anche se non veramente irreprensibile, conferma la buona fede del Sig. Femdresi che non esita a riconoscere
di aver commesso una "leggerezza". Per completezza va, infine, rilevato che nella fattispecie non vi è stato nessun pregiudizio
economico per il Comitato, in quanto, come provato dal Sig. Ferraresi, il Comunicato n. 2 del 28 luglio 1999, pesava
complessivamente 83 grammi e che la tariffa relativa rimane invariata fino a 125 grammi. Per quanto sopra detto e considerato,
la Corte Federale ritiene equa l'applicazione a carico del Sig. Ferraresi Raoul della sanzione dell'ammonizione. Per questi
motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il deferito
responsabile della violazione ascritta e gli infligge la sanzione dell'ammonizione.
6 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D'INNOCENZO PIERO, CONSIGLIERE
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S.,
PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI
Con atto in data 3 aprile 2000 n. 582/417 il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. D'Innocenzo Piero,
Consigliere del Comitato Regionale Lazio L.N.D., per rispondere della violazione degli em. 1, comma 1, e 4, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva perché "... in data anteriore e prossima al mese di novembre 1999, è stato il tramite tra il tecnico,
sig. Botti Sergio , e la Società A.S. Castelli Romani, in conseguenza del quale quest'ultima ha tesserato il Botti e
contestualmente esonerato il proprio tecnico Cherri Massimiliano". Con l'esposto in data 21 dicembre 1999 il Presidente del
Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio Sbardella, segnalava all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. che, nel corso
dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Allenatori della Regione Lazio, svoltasi a Roma il 20 dicembre 1999, il Sig.
Massimiliano Cherri, già allenatore della società A.S. Castelli Romani, nel suo intervento ha "asserito che un Consigliere del
C.R. Lazio, del quale non ha voluto fare il nome in sede assembleare, avrebbe influenzato, avvalendosi della sua carica, il suo
esonero dalla conduzione tecnica della squadra, a favore di altra persona". Con tale esposto il Presidente Sbardella sollecitava
l'Ufficio Indagini ad accertare "le responsabilità e se del caso ...ad interessare il competente Organo Federale per deferire il
Cherri per millantata notizia". Dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. (cfr. relazione in data 16 marzo
2000) è emerso che: - il Cherri ha indicato nel Sig. Piero D'Innocenzo, il Consigliere del Comitato Regionale che si sarebbe
adoperato per il suo esonero da allenatore della squadra dell'A.S. Castelli Romani e per la nomina del nuovo allenatore, Sig.
Botti Sergio, con il quale "frequentava il campo di allenamento" della sopraccitata società Castelli Romani;
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
- il Sig. D'Innocenzo "ha confermato di essere stato il tramite del contatto intervenuto tra il Sig. Sergio Botti e i dirigenti della
Castelli Romani, negando però di aver interferito o concorso a determinare le decisioni della predetta società in ordine
all'esonero Cherri". In data 1° marzo 2000 il Capo dell'Ufficio Indagini trasmetteva gli atti di cui si discute, per le
determinazioni di competenza, alla Procura Federale, senza nulla dire in ordine ala posizione dell'allenatore Cherri, nei cui
confronti il Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio Sbardella, aveva sollecitato l'intervento dell'Ufficio
Indagini per l'eventuale deferimento per "millantata notizia". Con lettera del 28 aprile 2000, il Sig. D'Innocenzo ha
controdedotto, precisando che: - l'allenatore Cherri non è stato esonerato essendosi dimesso "a cagione dei disastrosi risultati
della squadra...."; - nella vicenda si era limitato a ricevere una telefonata del Presidente della A.S. Castelli Romani che gli
chiedeva "il numero telefonico del Sig. Botti". Pertanto, chiarisce il Sig. D'Innocenzo, per quanto riguarda il contatto intercorso
con il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, di cui si parla nella relazione dell'Ufficio Indagini, egli si è "limitato a fornirgli il
numero telefonico del Sig. Botti". All'udienza del 31 maggio 2000 il D'Innocenzo e il suo rappresentante legale hanno
ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive chiedendo il pieno proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale,
Avv. Alberto Fumagalli, ha concluso il suo intervento, affermando la responsabilità del deferito e chiedendo l'irrogazione della
sanzione dell' ammonizione. II deferimento in esame presume che il Sig. D'Innocenzo Piero, Consigliere del Comitato
Regionale Lazio, sia stato Il tramite tra il Tecnico, Sig. Botti Sergio, e la società A.S. Castelli Romani, in conseguenza del
quale quest'ultima avrebbe tesserato il Botti e contestualmente esonerato il proprio Tecnico Cherri Massimiliano. Le
argomentazioni poste a fondamento del deferimento non sono condivisibili per una pluralità di ragioni. Dagli atti risulta
inequivocabilmente che l'incolpato si è limitato a dare al Presidente dell'A.S. Castelli Romani, Sig. Fiorentini, su richiesta di
quest'ultimo, il numero telefonico del Botti e che nella fattispecie non sussiste neanche un elemento di prova dei fatti affermati
dall'Ufficio Indagini, idoneo a far ritenere il D'Innocenzo coinvolto, neanche indirettamente, nella successione dell'allenatore
Botti al Cherri, che si era dimesso (tale circostanza non è stata mai contraddetta né smentita) dalla guida dell'A.S. Castelli
Romani. II comportamento del Sig. D'Innocenzo, che conosce il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, Sig. Fiorentini, "in
quanto possiede una casa a Lavinio proprio nelle vicinanze del campo sportivo" e al quale ha fornito il numero telefonico del
Botti, allenatore che gravita nel Comitato Regionale Lazio, dove partecipa a corsi, conferenze e seminari, non può essere
oggetto di censura alcuna. Né va trascurato di considerare che lo stesso Sig. Cherri, interrogato dall'Ufficio Indagini (cfr.
relazione del 16 maggio 2000) ha tenuto a precisare che "con la critica espressa in sede assembleare non ha inteso ledere la
figura del D'Innocenzo, posto che tale intervento aveva nelle sue intenzioni il solo scopo di esporre un fatto che gli sembrava
essere di sicuro rilievo con riferimento al tema trattato" e che, d'altra parte, secondo il Presidente del Comitato Regionale
Lazio, Sig. Antonio Sbardella, che ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio Indagini (cfr. lettera n. 533 del 21 dicembre 1999), il
deferimento avrebbe dovuto riguardare, eventualmente, proprio il Sig. Cherri, "per millantata notizia". Per quanto sopra detto e
considerato, la Corte Federale proscioglie il Sig. D'Innocenzo Piero dalla incolpazione ascrittagli. Per questi motivi la Corte
Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il deferito dall'incolpazione ascritta.
7 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PROTO FRANCO, CONSIGLIERE
DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA, PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO MINACCIOSO, ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED
OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA CITTA' DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL
13.2.2000, NONCHE' DELL'ATLETICO CATANIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER
RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
II Procuratore Federale, con atto 2 maggio 2000, ha deferito alla Corte Federale il Sig. Franco Proto, Consigliere della Lega
Professionisti Serie C e Presidente della società Atletico Catania S.r.l., nonché la società Atletico Catania S.r.l., per rispondere,
il primo, della violazione di cui all'att. 1, comma l, del Codice di Giustizia Sportiva, perché, al termine dell'incontro Città di
Palermo/Atletico Catania del 13.2.2000, entrava nello spogliatoio dell'arbitro, Sig. Mario Mazzoleni, e con tono minaccioso
esprimeva nei confronti dello stesso, alla presenza del Sig. Ingargiola (Osservatore A..I.A.) espressioni irriguardose ed
offensive, venendo allontanato dallo spogliatoio, dopo circa 30 secondi, dalla Forza Pubblica; la società Atletico Catania, della
violazione di cui all'att. 6, comma 1, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. I fatti
addebitati ai deferiti sono precisati dall'arbitro Sig. Mario Mazzoleni nel suo rapporto: "A fine gara, mentre eravamo nel nostro
spogliatoio con l'Osservatore Sig. Ingargiola P. (Marsala) entrava, senza bussare, il presidente dell'Atletico Catania (così
almeno si presentava) Sig. Proto (riconosciuto personalmente dall'Osservatore) il quale si rivolgeva a me con voce alta e tono
minaccioso dicendomi: "Hai fatto ridere, seì il cugino di Collina, ti sei inventato il rigore perché loro si chiamano Palermo e
dovete aiutarli, uno scandalo arbitro, a Palermo succede sempre così, si vergogni". Prosegue il rapporto: "II tutto durava circa
30 secondi, dopo di che lo stesso veniva allontanato dalla Fona Pubblica che udendo il tono di voce era, nel frattempo, entrata
nello spogliatoio". Poiché il comportamento e le espressioni sopra descritti sono stati ritenuti integrare gli estremi delle
violazioni degli artt.1, comma 1, e 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Corte il Sig. Proto e la Società Atletico Catania per rispondere degli addebiti loro ascritti. I deferiti non hanno fatto pervenire
alcuna deduzione difensiva, né sono comparsi, personalmente o a mezzo di rappresentanti, all'udienza del 31 maggio 2000. Il
Procuratore Federale, all'udienza stessa, insistendo nella sussistenza degli addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso
per l'affermazione di responsabilità del Proto e della società Atletico Catania, con richiesta di irrogazione delle sanzioni,
rispettivamente, della inibizione per giorni trenta e della ammenda di lire cinque milioni . Ritiene questa Corte che non
sussistano dubbi sulla responsabilità del Sig. Proto e della società Atletico Catania per i fatti loro ascritti. Il rapporto arbitrale è,
in proposito, assolutamente inequivoco circa la censurabilità del comportamento e delle espressioni gravemente offensive della
reputazione dell'arbitro esternate dal Proto, in un contesto da considerare del tutto difforme dai principi sportivi della lealtà e
18
DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
della correttezza. L'accusa mossa dall'arbitro di voluta e consapevole parzialità vulnera un valore fondamentale della
personalità e della professionalità del Direttore di gara e ne lede, quindi, gravemente la reputazione. Del resto, la mancanza di
ogni deduzione difensiva da parte dei deferiti, il non essere gli stessi comparsi in udienza senza addurre alcuna giustificazione,
nonché i precedenti specifici a loro carico, rappresentano ulteriori elementi idonei a corroborare un chiaro giudizio di
responsabilità. Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, ritiene la Corte, in ragione della rilevanza dei fatti e degli
elementi valutativi sopra indicati, che sia conforme a giustizia irrogare al Sig. Proto la sanzione della inibizione per mesi tre e
alla società Atletico Catania quella dell'ammenda di lire dieci milioni.
ORDINANZE
8 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO SENSI, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1
C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dispone, su istanza di parte, il rinvio alla
riunione che si terrà venerdì 16 giugno 2000, ore 13,00, presso la Sede Federale.
9 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCO SENSI, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DI SOCIETA', ALTREI TESSERATI, NONCHE' DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S.
ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dispone, su istanza di parte, il rinvio alla
riunione che si terrà venerdì 16 giugno 2000, ore 13,00, presso la Sede Federale.
10 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE
MILANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S, PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI GRAVEMENTE
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO, DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE E DI ALTRA
SOCIETÀ AFFILIATA NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE DOPO LA GARA
LAZIO/INTERNAZIONALE DELL'11.3.2000, NONCHÉ DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART.
6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE.
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dispone il rinvio alla riunione che si terrà
venerdì 16 giugno 2000, ore 13,00, presso la Sede Federale, per ulteriori illustrazioni ad opera delle parti ai fini di un più
penetrante approfondimento delle ragioni poste a sostegno delle rispettive posizioni.
11 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA ANTONIO, COMPONENTE
DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE E PRESIDENTE DELL'U.S. FIORENZUOLA 1922, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI
CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA FIORENZUOLA/MACERATESE DEL 13.2.2000, NONCHÉ DELL'U.S.
FIORENZUOLA 1922, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE.
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, sospende il presente
giudizio e dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti con riferimento alle circostanze
prospettate nella memoria difensiva del Sig. Villa Antonio.
12 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 18 COMMA 5, ULTIMA PARTE,
DELLO STATUTO FEDERALE, INERENTE LE DIMISSIONI O LA DECADENZA DEL VICE-PRESIDENTE.
La Corte Federale, decidendo sul quesito proposto dal Presidente Federale con nota 17.3.2000 prof. n. 5.390/CP/gb, in ordine
alla situazione creatasi con le dimissioni del Vice-Presidente della F.I.G.C., esprime l'avviso: "a) che sussiste il dovere
istituzionale del Consiglio Federale di procedere all'elezione del nuovo Vice-Presidente, sulla base del vincolante disposto
dall'art. 18, comma quinto, ultima parte, dello Statuto Federale; b) che all'elezione del Vice-Presidente debba partecipare ai fini
del quorum strutturale (determinazione del numero legale) l'intero Consiglio Federale, ferino restando che per il quorum
funzionale (maggioranza richiesta per l'elezione) debba concorrere il requisito del voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri
eletti dall'Assemblea; c) che l'eleggibilità a Vice-Presidente, nel caso di specie, debba essere limitata ad uno dei componenti
eletti del Consiglio Federale, e ciò in base alla considerazione che il Consiglio Federale assume, nella fattispecie, in via
straordinaria una funzione elettiva esercitata, in via normale, dall'Assemblea e deve pertanto esprimere, sia pure come organo
di secondo grado, una legittimazione derivata dal corpo elettorale; sicché appare ragionevole che l'elettorato passivo sia
limitato a quei soggetti che, attraverso l'elezione del Consiglio, abbiano già conseguito la fiducia della Assemblea: d) che,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
comunque, fino all'elezione del nuovo Vice-Presidente, secondo il comma 5, ultima parte dall'art. 18 dello Statuto Federale, per
le necessità urgenti federali, corrispondenti a tale carica, debba farsi capo alla disposizione dello stesso comma che prevede in
caso di assenza l'esercizio di funzioni da parte del Consigliere più anziano nella carica o per età".
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CF DEL 17 GIUGNO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
G.C.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DI SOCIETÀ, DI ALTRI TESSERATI, NONCHÉ DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S.
ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER
RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
La Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come sopra proposti dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti
responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Sensi Franco la sanzione dell'ammenda di L. 60.000.000 con
diffida ed all'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di L. 60.000.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE
MILANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S, PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI GRAVEMENTE
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO, DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE E DI ALTRA
SOCIETÀ AFFILIATA NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE DOPO LA GARA
LAZIO/INTERNAZIONALE DELL'11.3.2000, NONCHÉ DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART.
6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE
La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili
delle violazioni loro ascritte ed infligge a ciascuno la sanzione dell'ammenda di L. 60.000.000.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DIRIGENTI DEL COMITATO PROVINCIALE
DI TERAMO S.G.S. E ARBITRI DIVERSI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IN
RELAZIONE ALLA GARA MORRO D'ORO/PIANO DELLA LENTE DEL 7.11.1999
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, preso atto del difetto di notifica del
deferimento stesso all'arbitro Sig. Di Nicola Roberto, ne dispone il rinvio con rinnovo dell'atto di contestazione degli addebiti
al suddetto deferito. ORDINANZA La Corte Federale: - visti gli accertamenti trasmessi dal competente Ufficio Indagini a
questa Corte, concernenti la posizione dell'arbitro benemerito Bernardone Matteo in occasione della gara Rieti/Pomezia dell'
1.6.1997; - ritenuta in proposito la competenza dell'organo disciplinare arbitrale; dispone la trasmissione degli atti alla Procura
Arbitrale Nazionale.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CF DEL 6 LUGLIO 2000
1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S. ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1
G.C.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE
FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVERE
ESPRESSO, NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE, GIUDIZI LESIVI DELLA
REPUTAZIONE DI SOCIETÀ, DI ALTRI TESSERATI, NONCHÉ DELL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE, E DELL'A.S.
ROMA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
Il Procuratore Federale, con nota 12 gennaio 2000, ha deferito a questa Corte il Sig. Sensi Franco, Presidente della A.S. Roma
e Consigliere Federale, e la stessa Società, per alcune dichiarazioni rilasciate ad Organi dì Informazione, prima ed in previsione
della gara Milan/Roma del 9 gennaio 2000, esprimendo giudizi ritenuti lesivi della reputazione dell'Organismo Federale quali
si evincono da articoli di stampa apparsi su "La Gazzetta dello Sport" del 7 gennaio 2000 ed ancora sullo stesso giornale e su
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
"Il Corriere dello Sport-Stadio" del dì successivo. Con tali dichiarazioni, riportate con virgolette negli articoli sopraindicati, il
Sensi avrebbe, secondo tesi dell'accusa, espresso critiche quali, su "La Gazzetta dello Sport" del 7 gennaio: "... Peccato che sia
stato ammonito, lui (sott.: Di Biagio) e Zago erano diffidati. Ogni volta che stiamo per andare a Milano ci squalificano un paio
di calciatori, uno strano destino": Sullo stesso giornale dell'8 gennaio: "ogni volta che stiamo per andare a giocare a Milano ci
squalificano un paio di giocatori, uno strano destino il nostro. Si ripete da un bel po' di tempo ...". "Io indico solo un dato
statistico, facilmente verificabile archivi alla mano: una volta Di Biagio, una volta altri giocatori, prima di giocare gare a
Milano arriva puntualmente una squalifica. E' un problema che ci danneggia da cinque anni, non so se frutto di casualità conferma ieri Sensi o voluta. Troppi 5 tornei per parlare di casualità? Sono la persona meno adatta a giudicare questo dato
statistico...". Su "Il Corriere dello Sport-Stadio" dello stesso giorno: "A Milano non si devono rammaricare, perché da sette
anni sono presidente della Roma e da cinque anni puntualmente la squadra a San Siro non ha mai giocato al completo. Una
volta Di Biagio, una volta altri giocatori, la storia è sempre la stessa. Da anni dobbiamo andare a Milano, contando le assenze.
Casualità? Non sono io la persona più adatta per rispondere a questa domanda." Con altra nota 1 ° marzo 2000, il Procuratore
Federale ha deferito lo stesso Sensi e l'A.S. Roma per le dichiarazioni dallo stesso rese in una intervista al giornale "Rigore"
del 25 febbraio 2000, riprese da altre testate giornalistiche, ritenute lesive della reputazione di società, altri tesserati e
dell'Organizzazione Federale ed Arbitrale, del seguente tenore: - E' vero che lei preferisce non avere arbitri internazionali?:
"Preferisco i ragazzi, perché anche loro possono sbagliare, ma fanno venire meno dubbi". - Mai come quest'anno gli arbitri
appaiono inadeguati. A me sembra che sia un problema di organizzazione, più che di impreparazione o di sudditanza:
"Effettivamente è un problema complesso. Prima di tutto gli arbitri devono ricostituirsi come struttura autonoma. Autonoma
anche dalla Federcalcio. Altrimenti si consolida l'attuale consorteria che si è creata al vertice: pochi ed inamovibili. Per fortuna
c'è un limite d'età, altrimenti non andrebbe via nessuno. Dunque, una struttura autonoma e democratica, con elezioni dalla base
al vertice". - Presidente, è un po' pentito di avere accettato, anzi probabilmente proposto il sistema del doppio designatore ?: E'
un sistema che sa molto di lottizzazione: "Guardi, io sono convinto che questo sia il miglior sistema attualmente possibile. O
almeno il meno peggio. Prima c'era Casarin e dopo Baldas, che poi erano la stessa cosa. Casarin...Per carità: Mi ha capito. La
Roma al massimo poteva arrivare quinta". - L'altro giorno Zamparini...: ....Magari facessi parte dei grandi club: almeno un
quarto posto ce l'avrei assicurato". - I calciatori come lavoratori dipendenti. Non è un obbrobrio giuridico?: "....Si prendono
miliardi di multa per due starnuti. E' un sistema che fa ridere. Io l'ho sperimentato con i casi Sterchele e Statuto: ma io non
pago e diffido la Lega di farlo per conto mio. La verità è che nessuno ha il coraggio di intervenire. Non è sono un problema di
poteri di ricatto del sindacato calciatori, è di più: è una normativa illegale". - Altrettanto, se non più delicato è il problema dei
rapporti fra Federcalcio e Lega. Non pare anche a Lei che la Lega oggi abbia troppo potere?: "Guardi è solo un problema di
uomini, di attitudini umane. C'è chi è portato ad esserci (Carrara, ndr) e chi a non esserci (Nizzola, ndr). Comunque il potere
vero non ce l'ha né la Federcalcio né la Lega: il potere vero, per ora, che l'hanno le due società che dal '92 si dividono gli
scudetti". - Si sente isolato in questa battaglia per "l'azzeramento" oppure "no"?: "Ripeto: il sistema che ha prodotto questo
strapotere delle grandi società del Nord è al tramonto. Loro non si sono ancora resi conto che oggi l'evidenza è sotto gli occhi
di tutti, la soglia dell'attenzione collettiva si è molto elevata. Non possono fare quello che hanno sempre fatto. Anche la
vecchietta che sta in un piccolo casolare di montagna vede la moviola. I grandi club fingono di non accorgersene, ma con
queste regole, tempo sei mesi - un anno, e poi il sistema può scoppiare. Lei non crede?". - La caduta della Prima Repubblica,
anche nel calcio?: "I politici non si sono accorti della caduta del Muro. Qua, più che un muro, devono cadere alcune persone". Ha pronto un nuovo Rolex per l'arbitro di domenica?: "Lasci perdere. Noi facciamo tutto alla luce del sole. Una vicenda
assurda, una strumentalizzazione del signor Galliani. Lasciamo perdere, altrimenti dovrei dire cosa regalano gli altri e non
voglio farlo. L'unico nostro errore, un'ingenuità, è stato di differenziare i regali". Nell'adunanza del 16 giugno 2000 il
Procuratore Federale ha contestato la recidiva e concluso per l'affermazione di responsabilità del Sensi per la violazione
dall'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e della A.S. Roma per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente (art. 6 comma 1 Cod. Giust. Sport.), chiedendo l'irrogazione sia al primo che alla seconda dell'ammenda di
L. 50.000.000 per ciascuno. Il deferito, presente all'udienza, ha svolto le proprie difese ad integrazione della memoria che
aveva già fatto pervenire in precedenza, chiedendo il proscioglimento. Ha sostenuto, quanto al primo deferimento, di non aver
inteso formulare giudizi, tanto meno lesivi della reputazione dell'organizzazione federale, ma solo riportare un dato storico
statistico puramente casuale. Quanto al secondo deferimento - intervista al giornale "Rigore" - ha sostenuto che ha inteso
esercitare il diritto di libera manifestazione del pensiero e di corretta critica dell'operato di altre persone ed organismi. Rileva
preliminarmente la Corte Federale che quanto alle dichiarazioni rese e riportate su "La Gazzetta dello Sport" e su "Il Corriere
dello Sport-Stadio" dell'8 gennaio, sarebbe veramente difficile dar credito alla tesi difensiva secondo la quale le dichiarazioni
nella loro espressione e nell'intenzione dell'incolpato costituiscono semplice riferimento ad una curiosa casualità
dell'accadimento. Tale tesi è smentita dalla lettura complessiva delle dichiarazioni, laddove gli interrogativi coi quali il Sensi
accompagna enunciazioni, la cui obiettiva lesività dell'operato degli Arbitri è evidente, non esprimono dubbi anzi il loro uso
strumentale con forzatura di ironia convincono del contrario. Quanto alle dichiarazioni oggetto del secondo deferimento non
può dubitarsi della lesività delle seguenti espressioni: - "...Prima c'era Casarin e dopo Baldas, che poi erano la stessa cosa,
Casarin ...Per carità. Mi ha capito. La Roma poteva arrivare quinta"; - "...magari facessi parte dei grandi club: almeno un
quarto posto ce l'avrei assicurato"; - "...il potere vero, per ora, ce l'hanno le due società che dal'92 si dividono gli scudetti". Le
prime due sono chiaramente lesive di soggetti dell'ordinamento sportivo nominativamente individuati, con la terza si insinua, e
neppure velatamente, nei confronti di altri soggetti dell'organizzazione, facilmente individuabili, il potere di determinare nel
proprio interesse i risultati sportivi. L'incolpato non è nuovo a tal genere di violazioni della stessa indole tanto che il
Procuratore Federale gli ha contestato la recidiva (per ammonizione a causa violaz. art. 1, comma 3, Cod. Giust. Sport. decisione 2/2/1998 in C.U. 4/Cf; per ammenda con diffida a causa violaz. art. 1 comma 3, Cod. Giust. Sport. - decisione
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
21/6/99 in C.U. 20/Cf). Pertanto, tenuto conto della recidiva e della continuazione, deve sanzionarsi il comportamento
dell'incolpato comminandogli l'ammenda di L. 60.000.000 con diffida, e sanzionarsi la società A.S. Roma da lui presieduta, a
titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dal Suo Presidente, con l'ammenda di L. 60.000.000. Per questi motivi la
Corte Federale, pronunciando sui riuniti deferimenti come sopra proposti dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti
responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Sensi Franco la sanzione dell'ammenda di L. 60.000.000 con
diffida ed all'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di L. 60.000.000.
3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI E PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE
MILANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S, PER AVERE ESPRESSO GIUDIZI GRAVEMENTE
LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'ARBITRO, DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE E DI ALTRA
SOCIETÀ AFFILIATA NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE DOPO LA GARA
LAZIO/INTERNAZIONALE DELL'11.3.2000, NONCHÉ DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART.
6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO
PRESIDENTE.
Il Procuratore Federale, con atto 21.3.2000, ha deferito alla Corte Federale il dott. Moratti Massimo, Componente del
Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Professionisti e Presidente del F.C. Internazionale Milano, per avere espresso giudizi
gravemente lesivi della reputazione dell'Arbitro Braschi, dell'Organizzazione Federale, del Presidente Federale, del Presidente
della L.N.D. e di altra società affiliata, quali si evincono dai seguenti articoli di stampa: - "Il fatto proprio non c'era...L'arbitro
ha rovinato la partita...Questa volta si è passato il limite. E' una vergogna. Un arbitro tremendo. Protetto dalla Federazione. E'
ora di finirla. Quelli della Federazione se ne devono andare... Alla Juve andava bene il pari e pari è stato" (La Gazzetta dello
Sport del 12.3.2000); - "Trovo terribile questa ripetitività di errori....Ci si trova con un gioco che sembra fatto con regole
prestabilite....Manca totalmente la trasparenza. C'è un vuoto di potere assoluto...Punto il dito contro chi dovrebbe garantire
certi equilibri e non lo fa" (La Gazzetta dello Sport del 13.3.2000); - "Confermo che il campionato sembra pilotato...Trovo
terribile la ripetitività di errori..." (Corriere dello Sport-Stadio del 14.3.2000); - "Non mi pento né cambio idea. Nel mondo del
calcio manca totalmente la trasparenza, bisogna rinnovare i vertici federali. Il campionato sembra pilotato...Ci si trova con un
gioco che sembra fatto con regole prestabilite a tavolino. C'è un vuoto di potere assoluto...Confermo che bisogna
assolutamente rinnovare i quadri federali...Occorre un manager che attivi da un ambiente diverso e che si ponga al di sopra
delle parti" (Corriere della Sera del 14.3.2000). Il Procuratore Federale, ritenuto che nel corso delle indagini il dott. Moratti
"non ha fornito elementi di supporto alle sue gravi accuse...ribadendo i concetti negativi già espressi nei confronti del
Presidente Federale", ha deferito a questa Corte il dott. Moratti e la Società F.C. Internazionale per rispondere, il primo, della
violazione di cui all'att. 1, comma 3, C.G.S. e, la seconda, della violazione di cui all'art. 6, comma 1, C.G.S. per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Il dott. Moratti e la Società hanno fatto pervenire memoria difensiva
chiedendo l'assoluzione da ogni addebito loro contestato. All'udienza del 16.6.2000, il Procuratore Federale, insistendo nella
sussistenza degli addebiti di cui all'atto di deferimento, ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Moratti e della
Società, con richiesta di irrogazione, per entrambi, della ammenda di lire ottanta milioni. La difesa dei deferiti, ribadendo le
ragioni svolte in memoria, ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Ritiene questa Corte che sussistano
sufficienti elementi per una declaratoria di responsabilità del dott. Moratti e della Società F.C. Internazionale Milano. Il
complesso delle dichiarazioni rilasciate dal Moratti a più Organi di Stampa e in più giorni successivi (12, 13 e 14 mano 2000)
non lasciano dubbi sulla loro gravità ed univocità offensiva, largamente lesiva della reputazione dell'Arbitro Braschi e degli
Organi di vertice della Federazione e particolarmente del suo Presidente. Esse muovono pesanti e reiterati sospetti sulla
imparzialità dell'arbitro, sulla totale mancanza di trasparenza dell'azione e di correttezza degli Organi federali e del suo
Presidente , di voluta predeterminazione di giunchi a tavolino, tali da esigere l'immediata rinnovazione dei quadri federali e
l'elezione di un nuovo Presidente che "si ponga al di sopra delle parti": A ciò si aggiunge una censura di vuoto di potere
assoluto, implicante un chiaro giudizio di incapacità e di inidoneità a gestire la complessa struttura federale. Trattasi, dunque,
di apprezzamenti che vulnerano gravemente valori essenziali propri dei principi sportivi della lealtà, probità e correttezza
morale, valori alla cui osservanza, nel contempo, si assume non conformarsi la condotta degli Organi federali, senza che di ciò
venga fornito alcun elemento probatorio. Siffatti giudizi, singolarmente e nel loro insieme, vanno ben al di là di un preteso
diritto di critica, di per sé sempre ammissibile ancorchè vivacemente manifestato, e che trasmodano in una chiara lesione della
reputazione ad estimazione dei soggetti offesi, che non può essere consentita. Del resto, il dott. Moratti, quale Consigliere della
L.N.P., non può non essere ben consapevole dei rilevanti pregiudizi che derivano all'ordinamento e alla organizzazione federali
da dichiarazioni non sorrette da alcun elemento probatorio. Egli, infatti, sentito a chiarimenti dall'Ufficio Indagini, non ha
mancato di escludere, rettificare e precisare gran parte delle sue affermazioni, sia per quanto riguarda la direzione arbitrale sia
per ciò che concerne il senso in cui si suoi giudizi dovevano essere interpretati con riferimento all'azione dei vertici federali.
Questa Corte, nel prenderne atto, considera però tali rettifiche come dettate da palesi esigenze difensive del Moratti, non
idonee ad escludere la illiceità del suo comportamento originario (protratto nel tempo, non smentito ed anzi più volte ribadito
in più sedi e per diversi giorni e in modo uniforme) e tuttavia meritevoli di un apprezzamento positivo, come segno di un
recupero di autoresponsabilità. Nella sua veste di Consigliere della L.N.P. il dott. Moratti ha voce e sedi appropriate per
perseguire i suoi propositi di riforme, del resto in corso, che sono auspicate da tutti coloro che hanno a cuore le sorti del mondo
del calcio, ma da realizzare in forme che siano compatibili con i suindicati principi sportivi, che debbono sempre riconoscersi
come fondamentale patrimonio comune, nel giusto e leale equilibrio di tutti gli interessi meritevoli di tutela. Alla ritenuta
affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, segue l'irrogazione della sanzione, che, anche in considerazione dei
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DECISIONI INTEGRALI DELLA CORTE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
precedenti disciplinari, pare congruo determinare nell'applicazione dell'ammenda di lire sessanta milioni per ciascuno degli
stessi. Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale,
dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte ed infligge a ciascuno la sanzione dell'ammenda di
L. 60.000.000.
4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DIRIGENTI DEL COMITATO PROVINCIALE
DI TERAMO S.G.S. E ARBITRI DIVERSI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER
COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IN
RELAZIONE ALLA GARA MORRO D'ORO/PIANO DELLA LENTE DEL 7.11.1999
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, preso atto del difetto di notifica del
deferimento stesso all'arbitro Sig. Di Nicola Roberto, ne dispone il rinvio con rinnovo dell'atto di contestazione degli addebiti
al suddetto deferito. ORDINANZA La Corte Federale: - visti gli accertamenti trasmessi dal competente Ufficio Indagini a
questa Corte, concernenti la posizione dell'arbitro benemerito Bemardone Matteo in occasione della gara Rieti/Pomezia
dell‟1.6.1997; - ritenuta in proposito la competenza dell'organo disciplinare arbitrale; dispone la trasmissione degli atti alla
Procura Arbitrale Nazionale.
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DECISIONI INTEGRALI
DELLA
COMMISSIONE D’APPELLO
FEDERALE
STAGIONE SPORTIVA 1999 - 2000
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 1/C - RIUNIONE DELL'8 LUGLIO 1999
1 - APPELLO DELL‟U.S. SOVERATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOVERATO/NUOVA IMPERIALE
CARDINALE DEL 7.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 dell‟11.5.1999) Con
telegramma spedito il 18.5.1999, l‟ U.S. Soverato chiedeva a questa C.A.F. gli atti ufficiali del procedimento deciso dalla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 99 dell‟11 maggio
1999, relativamente alla regolarità della gara Soverato/Nuova Imperiale Cardinale, disputata il 7.3.1999 per il Campionato di 3'
Categoria. L‟appello è inammissibile. Non solo, infatti, l‟U.S. Soverato non ha fatto seguito alla richiesta di cui sopra, con
l‟invio dei prescritti motivi, ma la richiesta medesima è tardiva, essendo stata spedita oltre il termine di tre giorni dalla data di
publicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, prescritto a pena di inammissibilità dall‟art. 27
comma 2 lett.a) C.G.S.. La tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art.
27 n. 2 lett.a) C.G.S.. per tardività, l‟appello tomo innanzi proposto dell‟U.S. Soverato di Soverato (Catanzaro) ed ordina
l‟incameramento della relativa tassa.
2-APPELLO DEL G.S. DOCCIA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TORNEO DON FACIBENI
DOCCIA/OLIMPIA FIRENZE DEL 15.4.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 27.5.1999).
L‟arbitro della gara Doccia Calcio/Olimpia Firenze,disputata il 15.4.1999 nell‟ambito del Torneo Don Facibeni riservato alla
Categoria Esordienti, riferiva nel proprio rapporto che al termine del primo tempo Zanchi Andrea e Agonigi Massimiliano,
dirigenti del G.S. Doccia Calcio con modi violenti, lo avevano insultato e minacciato. Il Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Firenze, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 21 aprile 7999, infliggeva ai predetti l‟inibizione fino a
tutto il 23.4.2000. La punizione veniva confermata da Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del
Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 41 del 27 maggio 1999). Avverso tale decisione propone appello
dinnanzi a questa Commissione Federale il G.S. Doccia Calcio invocando una pena piú mite. Il gravame non ha fondamento.
Ed invero risulta agli atti che Zanchi Andrea e Agonigi Massimiliano agirono con particolare violenza, afferrando per le
braccia il Direttore di gara e profferendo nei suoi confronti ingiurie e pesanti minacce. Non emergono peraltro circostanze che
possano in qualche modo ridurre la pena inflitta, che appare già mite in rapporto ai fatti. Il rigetto dell‟appello comporta
l‟incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dal G.S. Doccia
Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
3-APPELLO DELL‟A.S. SC PALOMONTE SALERNITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCUOLA CALCIO
VALSELE/SC PALOMONTE SALERNITANA DELL‟1.4.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 61 del 27.5.1999)
L‟A.S. S.C. Palomonte Salernitana ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 61 del 27
maggio 1999, con la quale ha rigettato il suo reclamo in ordine alla partecipazione del calciatore Freda Pasquale della Scuola
Calcio Valsele alla gara Palomonte Salemitana/Scuola Calcio Valsele dell‟1.4.1999, in posizione irregolare.Il reclamo è
inammissibile in quanto, attenendo alla regolarità della gara, non è stata osservata dalla ricorrente la disposizione concernente
l‟obbligo di contestuale invio di copia dei motivi d‟appello alla società controparte, di cui all‟att. 23 n. 5 C.G.S.. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società
controparte, l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. SC Palomonte Salemitana di Bivio Palomonte (Salerno) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
4-APPELLO DELL‟A.P. PALENA AWERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI TOLLO CALCIO/REGLIO DEL
23.1.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 13.5.1999)
L‟A.S. Treglio impugnava innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo la decisione del
Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Chieti (Com. Uff. n. 21 del 4 febbraio 1999), con la quale veniva respinto il
suo reclamo tendente ad ottenere che venisse inflitta all‟A.S. Amatori Tollo Calcio la punizione sportiva della perdita della
gara Amatori Tollo Caldo/Treglio, disputata il 23.11.1999 per il Campionato di 3' Categoria per avere la società Amatori Tollo
Calcio utilizzato sotto falso nome il calciatore Salvati Mariano, che non aveva titolo a parteciparvi per essere stato squalificato
per due gare. La Commissione Disciplinare riteneva provata la pertecipazione del Salvati sotto falso nome alla suddetta gara e,
in accoglimento del reclamo, infliggeva all‟A.S. Amatori Tollo Calcio la sanzione della perdita della gara per 0 - 2, nonchè
l‟ammenda di L. 300.000. Avverso tale decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67 del 13 maggio 1999, l‟A.P Polena
ha proposto appello a questa Commissione Federale sostenendo di essere legittimata ad impugnare la suddetta delibera quale
terzo portatore di interesse indiretto per essere stata superata nella classifica del Campionato cui partecipa dall‟A.S. Treglio a
seguito della attribuzione della vittoria a tavolino della gara da essa impugnata. Nel merito ha osservato che, contrariamente a
quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, non poteva ritenersi falso un documento di identità proveniente da Ente
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
pubblico. L‟appello è inammissibile per mancanza di interesse diretto della ricorrente. Ed invero, l‟art. 23 n. 1 C.G.S. dichiara,
tra l‟altro, legittimate a proporre reclamo "le società . . . che abbiano un interesse diretto al reclamo stesso". Al secondo comma
della stessa norma il Legislatore sportivo ha precisato che in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto
solo le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato. L‟A.P. Polena è quindi terza rispetto alla gara in questione. La tassa
di reclamo deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 nn. 1 e 2
C.G.S., per mancanza di legittimazione, l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.P. Palena di Palena (Chieti) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
5 - APPELLI DEL SIG. DE GIORGI AGOSTINO E DELLA U.S. FERRARA CALCIO FEMMINILE AVVERSO
RISPETTIVAMENTE LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO
INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1
COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 20.5.1999)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 20 maggio 1999, comunicato alle parti a mezzo raccomandata il
25.5.1999. infliggeva tra l‟altro, a De Giorni Agostino, Presidente dall‟U.S. Calcio Ferrara Femminile, la sanzione sportiva
dell‟inibizione per anni tre, per violazione dell‟art.1, comma 1, C.G.S., e all‟U.S. Calcio Ferrara Femminile l‟ammenda di L.
2.000.000, per responsabilità diretta e oggettiva. Avverso tale decisione. con ricorso in data 14.6.1999, hanno proposto appello
il De Giorni in proprio e lo stesso De Giorgi quale Presidente della U.S. Calcio Ferrara Femminile. Entrambi i ricorsi sono
inammissibili in quanto presentati oltre il termine previsto dall‟art. 27 n.2 lett. a) C.G.S.. Pur essendo assorbente tale motivo
per quanto concerne in particolare il reclamo della U.S. Calcio Ferrara Femminile, è rilevabile altro profilo di inammissibilità.
Il ricorso, infatti, è stato sottoscritto dal De Giorgi, nella sua qualità di Presidente, pur non essendo questi legittimato, ai sensi
del 1° comma dall‟art. 23 C.G.S., in quanto inibito per tre anni a svolgere qualsiasi funzione di rappresentanza all‟interno della
società e nell‟ambito della FI.G.C.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,
per tardività, gli appelli come sopra proposti dal Sig. De Giorgi Agostino e dell‟U.S. Ferrara Calcio Femminile di Ferrara e
dispone l‟incameramento delle relative tasse.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 2/C - RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 1999
APPELLO DELL‟A.S. LATINA AWERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE AI CALCIATORI DEL DUCA
AUGUSTO, MONACO SALVATORE E POLICANO ROBERTO FINO AL 30.11.1999 E DELL‟AMMENDA DI L.
1.000.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 dell‟11 .6.1999)
Al termine della gara Latina/Grosseto, disputatasi a Latina il 31.1.1999 e valida per il Campionato Nazionale Dilettanti, il
Presidente del Grosseto denunciava una aggressione, avvenuta a fine partita, quando i calciatori stavano rientrando negli
spogliatoi, in danno del medico sociale, Dott. Baldi e del calciatore Isolini da parte di alcuni calciatori del Latina. A seguito
della denuncia veniva esperita un‟inchiesta da parte dell‟Ufficio Indagini, all‟esito della quale il Procuratore Federale deferiva
alla Commissione Disciplinare i calciatori Policano Roberto, Del Duca Augusto e Monaco Salvatore per violazione dall‟art. 1
C.G.S. e la A.S. Latina, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta ai propri tesserati. La Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblica sul C.U. n. 162 dell‟11 giugno 1999, rievato che
sussistevano fondati elementi di prova in ordine alla responsabilità dei calciatori deferiti, in relazione all‟aggressione del
medico sociale del Grosseto, Dott.Baldi, infliggeva ai calciatori Policano, Del Duca e Monaco la sanzione della squalifica tino
al 30.11.1999 e irrogava all‟A.S. Latina, ai sensi dall‟art. 6 C.G.S.. l‟ammenda di L. 1.000.000. Con riferimento,invece,
all'aggressione al calciatore Isolini, la Commissione, non ritenendo sussistenti sufficienti elementi di prova, proscioglieva tutti i
deferiti. Avverso tale decisione propone appello la A.S. Latina, deducendo a motivi: - in via preliminare che il deferimento
della Procura Federale doveva ritenersi improcedibile, in quanto non sarebbero state rispettate le formalità procedurali previste
dell‟art. 25 C.G.S.:
nel merito, che l‟affermazione di responsabilità dei tesserati del Latina si fondava soltanto su
testimonianze di parte, non suffragate da alcun elemento oggettivo di prova. La ricorrente, in sede di discussione, non ha
riproposto l‟eccezione preliminare di improcedibilità che deve quindi intendersi rinunciata. In ogni caso l‟eccezione è
manifestamente infondata in quanto nella procedura di deferimento che ha dato origine al procedimento di primo grado sono
state rispettate tutte le formalità previste dell‟art. 25 C.G.S.. Nel merito il reclamo è fondato e va accolto. La decisione del
primo giudice si tonda sulle conclusioni dell‟inchiesta condotta dall‟Ufficio Indagini che tuttavia non ha acquisito sufficienti
elementi di prova in ordine all‟identificazione degli autori dell‟aggressione patita dal medico sociale del Grosseto. Il calciatore
Del Duca è stato riconosciuto come uno degli aggressori dal Baldi e dal calciatore del Grosseto, Cucciardi; il Policano i) stato
individuato dal solo Cucciardi, mentre il Monaco è stato individuato come autore dei fatti dal solo medico. A fronte di queste
dichiarazioni accusatorie, gli incolpati hanno decisamente negato di aver partecipato all‟aggressione In particolare i calciatori
Policano e Monaco, escludendo qualsiasi loro coinvolgimento nei fatti accaduti a fine gara hanno dichiarato di essere stati tra
gli ultimi a rientrare negli spogliatoi, insieme ad uno degli Assistenti dell‟arbitro. Le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei
calciatori del Latina, identificati come partecipanti all‟aggressione del medico sociale del Grosseto, non hanno trovato alcun
riscontro negli atti ufficiali di gara e in particolare nel referto arbitrale e nelle dichiarazioni rese dal Direttore di gara e dai due
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Assistenti i quali non hanno potuto riferire circa l‟episodio avvenuto fuori dalla loro diretta percezione, né risultano confermate
da altri elementi obiettivi di prova. In sostanza ci si trova di fronte a dichiarazioni contrastanti di due parti contrapposte, che sul
piano probatorio, in mancanza di altri elementi di riscontro, non possono che avere uguale valenza. Non essendovi pertanto
tranquillanti elementi di prova circa l‟identificazione dei calciatori Policano, Monaco e Del Duca in ordine ai comportamenti
antiregolamentari loro ascritti, si impone il loro proscioglimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello
come sopra proposto dell‟U.S. Latina di Latina, annulla le sanzioni delle squalifiche fino al 30.11.1999 inflitte ai calciatori Del
Duca Augusto, Monaco Salvatore e Policano Roberto, nonché la sanzione dell‟ammenda di L. 1.000.000 irrogata alla società
reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DELL‟A.S. VIRGILIO MAROSO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER SETTE
GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE TONI ENRICO E DELL‟AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 55 del 9.6.1999)
Con ricorso in data 15.6.1999, l‟A.S. Virgilio Maroso proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al Com. Uff. n. 55 del 9 giugno 1999, con la quale era stato rigettato il reclamo
contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto al calciatore Toni Enrico la squalifica per sette gare e alla A.S.
Virgilio Maroso l‟ammenda di L. 600.000, con deferimento alla partita Virgilio Maroso/Sangemini valevole per il Campionato
di Promozione, disputata a Cesi il 2.5.1999. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lettera d) C.G.S., per quanto
riguarda l‟attività agonistica in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non è ammesso reclamo per le squalifiche di
tesserati che non superino i 12 mesi e per le sanzioni economiche a carico delle società. Per questo motivo la C.A.F. dichiara
inammissibile ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Virgilio Maroso di Terni e
dispone l‟incameramento della tassa versata.
3-APPELLO DELL‟A.C. ANTONIO ABATE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TRASFERIMENTO
DEL CALCIATORE DEL SORBO ANTONIO DA ESSA RECLAMANTE ALL‟A.C. OLIMPIA GRAGNANO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 22/D - Riunione dell‟ 11 .3.1999)
Con reclamo del 5.11.1998 l‟A.C. S.Antonio Abate chiedeva l‟annullamento del trasferimento del calciatore Del Sorbo
Antonio dell‟A.C. S.Antonio Abate alla società Olimpia Gragnano asserendo che la firma della lista era stata apposta da
persona non delegata nè autorizzata. La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22/D – Riunione
dell‟11.3.1999, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l‟A.C. S.Antonio Abate reiterando la propria
richiesta di annullamento. Il gravame non può essere accolto. Dal tabulato meccanografico F.I.G.C. risulta che la data di
sottoscrizione ed impegno per l‟A.C. S. Antonio Abate nella lista di trasferimento in parola è quella del 10.7.1998, e che la
firma è stata apposta per l‟alienante, da Sorrentino Pietro, all‟epoca Presidente di quella società. A nulla rileva, ovviamente,
che la lista sia stata poi presentata al Comitato Regionale competente il 29.9.1998, quando il Sorrentino aveva rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica. Del tutto sfornita di prove appare altresì la tesi prospettata dalla reclamante, che adombra,
senza indicare elementi a sostegno, la possibilità di una fittizia indicazione di data nella lista in oggetto. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dell‟A.C. S.Antonio Abate di Sant‟Antonio Abate (Napoli) ed ordina
incamerarsi la relativa tassa.
4-APPELLO DELLA POL. FOLGORE S. RITA BAIRES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE S. RITA
BAIRES/GRATIN PITAGORA DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d‟Aosta - Com. Uff. n. 56 del
20.5.1999)
La Polisportiva Folgore S.Rita Baires ha presentato in data 11.6.1999 dinanzi a questa Commissione Federale appello contro la
decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d‟Aosta, di cui al Com. Uff. n. 56 del
20 maggio 1999, con la quale è stata inflitte alla società ricorrente la perdita della gara Folgore S.Rita Baires/Gratin Pitagora
del 25.4.1999 con il risultato di 0 - 2, per la partecipazione alla gara del calciatore Pala Fabrizio in posizione irregolare in
quanto squalificato per una gara. Dagli atti di causa emerge che l‟appello è stato inviato oltre il settimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione della Commissione Disciplinare,
termine fissato dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. e che, come noto, è parentorio. Rileva, inoltre la Commissione che la società ha
omesso l‟invio di copia dei motivi di appello della società controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in
violazione dall‟art. 23 comma S C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 27 n. 2 lett. a) e
23 n. 5 C.G.S., per tardività e per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l‟appello come in epigrafe proposto
dalla Pol. Folgore S.Rita Baires di Torino e dispone l‟incameramento dalla tassa versata.
5 - APPELLO DEL SIG. IANNILLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO
ALL‟1.6.2004
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 169 del 18.6.1999)
lannilli Marco, dirigente dell‟A.S. Genzano Calcio a 5, veniva punito dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti
(Com. Uff. n. 205 del 2 giugno 1999) con la inibizione fino all‟1.6.2004 per avere, al termine della gara Genzano/Augusta del
29.5.1999, aggredito un arbitro tirandolo per i capelli e rivolgendogli frasi offensive, nonché, successivamente raggiuntolo, per
averlo colpito con uno sputo al viso e con un calcio ad un ginocchio. La sanzione era confermata dalla competente
Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 169 del 16 giugno 1999), investita del reclamo proposto dall‟interessato. Ouesti ha
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
avanzato appello alla C.A.F. chiedendo una congrua riduzione della punizione per l‟applicazione di circostanze attenuanti,
quali la mancanza di precedenti, il particolare clima di tensione vissuto nella circostanza e il difetto di danno fisico arrecato
all‟arbitro. L‟appello, pretestuoso ed infondato, va respinto. L‟ufficiale di gara ha esposto con chiarezza i fatti e descritto le
varie fasi dell‟aggressione di cui fu oggetto da parte del dirigente lannilli. La reiterazione delle manifestazioni di intemperanza
da questi poste in essere, tra cui particolarmente odioso é lo sputo al viso, da qualificarsi oltre che atto di violenza anche
manifestazione di vilipendio e disprezzo nei confronti dell‟arbitro. comprova la particolare gravità della condotta realizzata da
chi, quale dirigente di società, aveva il dovere di collaborare per il mantenimento della disciplina in campo. E‟ appena il caso
di aggiungere che lo stato di tensione conseguente all‟esito della gara non giustifica né attenua il comportamento antisportivo
dell‟incolpato; in conclusione, questi non ha ragione alcuna di dolersi della pretesa durezza della sanzione. La tassa va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal Sig. lannilli Marco ed ordina
l‟incameramento della relativa tassa.
6-APPELLO DELL‟U.S. NASITANA AVVERSO DECISIONE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVO FALCONE
90/ALCARA DEL 13.3.1999, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO
SPORTIVO: PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTA
ALLA SOCIETÀ NUOVO FALCONE 90
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 del 30.6.1999)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 57 in data 30 giugno 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia dichiarava il Sig. Famà Giuseppe, Presidente della società Nuovo Falcone 90, responsabile di illecito sportivo
ai sensi dell‟art. 2 n. 1 C.G.S. e gli infliggeva l‟inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C.
per la durata di anni tre; alla società veniva initto a titolo di responsabilità diretta la penalizzazione di punti due nella classifica
di competenza della stagione sportiva 1999/2000. Contro la delibera ha proposto appello l‟U.S. Nasitana, nella qualifica di
terza portatrice di interesse ex art. 23 n. 3 C.G.S.; nei motivi si denuncia l‟erroneità della sanzione comminata alla società
Nuovo Falcone 90 in contrasto con le previsioni regolamentari e si conclude per l‟annullamento della decisione impugnata con
l‟applicazione alla società deferita di una delle sanzioni previste dall‟art. 8 lettere g) ed h) C.G.S.. Preliminarmente va
esaminata l‟ammissibilità dell‟appello. Come è noto, l‟art.23 n. 3 C.G.S. dispone che nei casi di illecito sportivo sono
legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti compreso l‟interesse in classifica; l‟art. 31 n.1,
trattando del procedimento per illecito sportivo, dispone poi che l‟appello è proponibile dai terzi che abbiano un interesse.
anche indiretto. Tale è la posizione dall‟U.S. Nasitana, risulta dalla classifica finale del Girone C del Campionato di 1·
Categoria del Comitato Regionale Sicilia cha detta società si è piazzata al 15° posto con punti 25, mentre la società Nuovo
Falcone 90 ha concluso al 12° posto con punti 27. E‟ evidente, pertanto, che l‟applicazione delle sanzioni sollecitate
dall‟appellante avrebbe effetti diretti sulla classifica della stagione appena conclusa. Oltre che ammissibile l‟appello si rileva
fondato. La sopra indicata delibera della Commissione Disciplinare, divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dei
soggetti deferiti, ha sancito la responsabilità per illecito sportivo del Sig. Famà Giuseppe, Presidente della società Nuovo
Falcone 90; da tale statuizione è conseguita la responsabilità diretta della società, alla quale doveva essere applicata non già la
punizione erroneamente prescelta dai primi giudici, bensì a termini di regolamento (art. 2 n. 2 C.G.S.). la sanzione prevista alle
tenere g) ed h) dall‟art. 8 n.1. Nella fattispecie, trattandosi di illecito commesso nel corso della stagione sportiva 1998/99 e
vista la classifica finale del Campionato di competenza, sanzione idonea appare quella della retrocessione della società Nuovo
Falcone 90 all‟ultimo posto in classifica. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Nasitana di Naso (Messina), infligge alla società Nuovo Falcone 90 la sanzione
della retrocessione all‟ultimo posto in classifica del Campionato di competenza della stagione sportiva 1998/99. Ordina la
restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999
1- APPELLO DELL‟A.C. CARBONIA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE A TESSERATI DIVERSI E AD ESSA
RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. CALCIATORI RUSSO GUIDO E CRUSCO
GIUSEPPE - SQUALIFICA PER ANNI 3 CIASCUNO; CALCIATORE PIRAS FABIO E ALLENATORE MASCIA
BRUNO - SQUALIFICA PER ANNI 2 CIASCUNO - ; SIG. MUSCAS PASQUALE - INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 3;
A.C. CARBONIA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NEL CAMPIONATO 1999/2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 45 del 3.6.1999)
In esito alla gara del Campionato di Promozione disputata il 3.1.1999 fra l‟A.C. Carbonia e la Pol. Muravera che dava luogo
alla presentazione di un esposto, datato 18.1.1999, da parte di quest‟ultima Società, col quale esposto veniva lamentato che alla
gara avesse partecipato sotto falso nome il calciatore Russo Guido squalificato per due giornate con C.U. n. 21 del 17 dicembre
1988. Detto esposto veniva inviato direttamente all‟Ufficio Indagini della FIG.C., dopo che, in precedenza, un reclamo
proposto avverso il risultato della gara era stato dichiarato inammissibile (art. 23, n. 5 e 9 C.G.S.) per l‟omessa comunicazione
alla controparte dei relativi motivi. In esito alle indagini espletate, la Procura Federale deferiva alla competente Commissione
Disciplinare i sopra elencati soggetti per rispondere: a) Russo Guido della violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per avere
attribuito a sé le false generalità di Crusco Giuseppe partecipando, non svendono titolo, alla gara Carbonia/Muravera del
3.1.1999; b) Crusco Giuseppe, Piras Fabio, Mascia Bruno e Muscas Pasquale della violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per
avere concorso nella condotta illecita attribuita a Russo Guido; c) Russo Guido e Crusco Giuseppe della violazione dall‟art. 1
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
comma 2 C.G.S.. per non essersi presentati alla convocazione dell‟Ufficio Indagini, senza giustificato motivo; d) la Società
A.C. Carbonio della violazione dall‟art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al
proprio Presidente ed ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna. con delibera
pubblicata nel C.U. n. 45 del 3 giugno 1999, irrogava le seguenti sanzioni: alla A.C. Carbonia penalizzazione di complessivi
sei punti da scontare nel Campionato 1999/2000, ai calciatori Russo Guido e Crusco Giuseppe squalifica por la durata di tre
anni ciascuno, al calciatore Piras Fabio e all‟allenatore Mascia Bruno squalifica per la durata di due anni ciascuno, al dirigente
Mucas Pasquale inibizione per la durata di anni due e mesi tre. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede
l‟A.C. Carbonia, chiedendo l‟annullamento della decisione stessa o, in subordine, la riduzione delle predette sanzioni. Il
reclamo è parzialmente fondato. Deve, infatti, rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dell‟art. 22, terzo comma, C.G.S.
"deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti e i tesserati incolpati di illecito sportivo
ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità. lealtà e rettitudine sportiva...'.
Nel caso in esame i deferimenti concernono la violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli organismi
comunque soggetti all‟osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà,
della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e
sociale" . Per quanto concerne l‟allenatore Mascia Bruno ed il calciatore Piras Fabio non appare provata la condotta che
motiverebbe l‟applicazione della ricordata sanzione. Analogamente non appaiono provati i presupposti per l‟applicazione alla
A.C. Carbonio delle sanzioni previste per la violazione dall‟art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.. Con riguardo, infine, alle posizioni dei
calciatori Russo Guido e Crusco Giuseppe, nel confermare le rispettive responsabilità si ritiene di dover ridurre ad una misura
inferiore e congrua rispetto agli addebiti e le relative sanzioni. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento
dell‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Carbonio di Carbonia (Cagliari), annulla le sanzioni della penalizzazione di punti 6
in classifica nel Campionato 1999/2000 all‟A.C. Carbania, della squalifica per anni 2 al calciatore Piras Fabio ed all‟allenatore
Mascia Bruno, nonché riduce a mesi 3 le sanzioni della squalifica ai calciatori Russo Guido e Crusco Giusepe. Ordina la
restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DELL‟A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI
GIUOCO PER N. 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA FIDELIS
ANDRIA/PESCARA DEL 23.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 432 dell‟11.6.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, sulla base del rapporto ufficiale del Direttore di gara - che ha
descritto gli incidenti verificatisi in campo e subito dopo la fine delta gara Fidelis Andria/Pescara del 23.5.1999 e ne ha
sottolineato la speciale gravità, con particolare riguardo all‟aggressione subita dall'Arbitro a gara terminata -, ha di
conseguenza inflitto all‟A.S. Fidelis Andria la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate effettive di gara (Com.
Uff. n. 404 del 26 maggio 1999). Decidendo in merito al reclamo presentato dall‟A.S. Fidelis Andria, la competente
Commissione Disciplinare ha parzialmente accolto le doglianze della società ricorrente in ordine all‟entità della sanzione,
riducendo a quattro giornate la squalifica del campo (Com. Uff. n. 432 dell‟11 giugno 1999). Con l‟atto di appello proposto
dinanzi a questa Commissione Federale, la Fidelis Andria pone in risalto alcuni elementi di fatto: il comportamento del
dirigente della Fidelis Andria, Felice Matera, che subito dopo il fischio finale si è fattivamente adoperato per proteggere
l‟arbitro, accompagnandolo (insieme ad un altro dirigente) sino al rientro negli spogliatoi; il confronto con alcuni precedenti
rintracciabili nella giurisprudenza sportiva (con riferimento in particolare alle sanzioni inflitte alla Società Cremonese dal
Giudice Sportivo in merito alla gara Cremonese/Reggiana del 7.2.1999); la valutazione della aggravante della recidiva che non
ha tenuto conto (secondo l‟atto di appello) della distinzione fra fatti implicanti la responsabilità diretta ed eventi che
comportano la responsabilità oggettiva. Questa Commissione d‟Appello Federale, lette le motivazioni dell‟appello e sulla base
di una attenta ponderazione delle determinazioni precedenti degli Organi della giustizia sportiva, ritiene di confermare le
valutazioni della Commissione Disciplinare in ordine alla gravità dei fatti; di non accogliere le motivazioni recate dall‟atto di
appello in ordine alla pretesa illegalità e contraddittorietà delle decisioni assunte in primo e secondo grado; ritiene, per altro
verso, di poter riconsiderare il rapporto tra gravità dei fatti e sanzione inflitta, pervenendo alla decisione di ridurre da quattro a
tre giornate la sanzione della squalifica del campo di gara dell‟A.S. Fidelis Andria. Per questi motivi la C.A.F. in parziale
accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S. Fidelis Andria di Andria (Bari), riduce a n. 3 giornate effettive
di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco inflitta dai primi giudici alla società reclamante. Ordina restituirsi la
relativa tassa.
3 - APPELLI DEI SIGG.RI CORCI GIUSEPPE E CORCI GIACOMO – RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE DELL‟U.S. TIRRENIA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1
E PER MESI 9 NONCHÉ DELL‟AMMENDA DI L. 3.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1, IN RELAZIONE ALL‟ART, 40 COMMA
3 N.O.I.F, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 47 del 10.6.1999)
Con ricorsi in data 23.6.1999 Corci Giuseppe, in proprio e quale Presidente dall‟U.S. Tirrenia, e Corci Giacomo, hanno sporto
reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n.47 del 10 giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. veniva loro
inflitta la sanzione dell‟inibizione, rispettivamente per anni 1 e per mesi 9 per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. in
relazione all‟art. 40 comma 3 N.O.I.F., con riferimento al tesseramento di diversi giovani calciatori, nonché quella
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dell‟ammenda di L. 3.000.000 all‟U.S. Tirrenia, per violazione dall‟art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e
oggettiva. Il reclamo è inammissibile per un duplice motivo. Ai sensi dell‟art. 23 n. 1 C.G.S., per sottoscrizione dell‟atto
effettuata dall‟avvocato e non personalmente dagli interessati; infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa
Commissione, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall‟interessato; è fatta salva, ovviamente,
l‟ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la
semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il
contenuto del mezzo di impugnazione proposto. Secondo motivo è costituito dal fatto che le sanzioni di che trattasi non sono
impugnabili davanti la C.A.F., in quanto l‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. esclude tale possibilità per inibizioni inferiori a mesi 12 e
per le ammende. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dall‟art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritti da
persona non legittimata, e dall‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., gli appelli come in epigrafe proposti dai Sigg.ri Corci Giuseppe,
Corci Giacomo e dell‟U.S. Tirrenia di Torenia (Pisa) e dispone l‟incameramento delle relative tasse.
4 - APPELLO DELL‟A.C. VILLASANTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLASANTA/ORENO DEL 9.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 25.6 1999)
Al 29° del secondo tempo della gara Villasanta/Oreno del 9,5.1999, valida per il Campionato di 2a Categoria, il calciatore
Salvatore Peluso, capitano dall‟A.C. Villasanta, veniva espulso per proteste. L‟arbitro riferiva nel referto di averlo seguito con
lo sguardo fino all‟abbandono del terreno di giuoco e di essersi assicurato che lo stesso si dirigesse verso gli spogliatoi,
rilevando tuttavia, al 34° minuto, che il calciatore risultava ancora "inspiegabilmente" in campo, intento a giocare. A seguito di
reclamo della Associazione Calcio Oreno, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Monza annullava la gara,
ordinandone la ripetizione (Com. Uff. n. 35 del 20 maggio 1999). Avverso la decisione proponeva reclamo la stessa Società
Oreno chiedendo la vittoria per 0- 2 a causa dell‟illegittima presenza in campo per cinque minuti del calciatore Peluso. La
Commissione Disciplinare. ritenuto che non vi era stato errore tecnico dell‟arbitro e che la permanenza in campo di un
calciatore espulso costituiva violazione dell‟art.7 n. 5 C.G.S., comminava all‟A.C. Villasanta la punizione sportiva della
perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 48 del 25 giugno 1999). Contro quest‟ultima decisione propone ora appello l‟A.C.
Villasanta, deducendo che l‟arbitro aveva commesso un errore tecnico, non accertandosi, al momento dell‟espulsione del
Peluso, del passaggio della fascia di capitano ad altro calciatore. Rilevava, inoltre, che l‟A.C. Oreno aveva proposto il secondo
reclamo alla Commissione Disciplinare prima della ripetizione della gara ordinata dal primo giudice. L‟appello è infondato e
va rigettato. Come correttamente ha argomentato la Commissione Disciplinare, nella specie non è ravvisabile alcun errore
tecnico dell‟arbitro, emergente dal rapporto arbitrale, che possa giustificare la ripetizione della gara. Il Direttore di gara ha
espulso correttamente il calciatore, annotando l‟espulsione sul referto e si è accertato che questi lasciasse effettivamente il
terreno di giuoco, seguendolo con lo sguardo fino all‟ingresso negli spogliatoi. Il fatto che l‟arbitro non abbia rilevato il
passaggio della fascia di capitano ad altro calciatore può costituire una disattenzione, ma certo non costituisce un errore tecnico
che abbia avuto influenza sulla regolarità della gara, valutabile ai sensi dall‟art. 7 n. 4 C.G.S.. La permanenza in campo per più
di cinque minuti di un calciatore regolarmente espulso dall‟arbitro costituisce un evento attribuibile direttamente al calciatore
medesimo e alla sua società di appartenenza per responsabilità oggettiva. La valutazione dell‟incidenza del calciatore sul
risultato della partita, come esattamente rilevato nella decisione impugnata, non può trovato ingresso nel giudizio, trattandosi
nel caso in specie di violazione di carattere formale che non consente apprezzamenti sull‟entità della trasgressione e che
comporta "de jure" la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dell‟art.7 comma 5° C.G.S.. Va tuttavia
rilevato che la permanenza in campo di un calciatore in più per circa cinque minuti, sul risultato allo stato di 0 a 0, non può non
avere avuto una influenza decisiva sulla gara. Per quanto concerne il secondo motivo di appello appare del tutto ininfluente. ai
tini della regolarità formale della procedura sportiva, il fatto, tra l‟altro privo di riscontri obiettivi, che la controparte abbia
proposto reclamo in via cautelativa prima della ripetizione della gara disposta dal primo giudice. L‟A.C. Oreno, infatti, si è
avvalsa legittimamente della facoltà di presentare reclamo prevista dall‟art.26 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F respinge
l‟appello come innanzi proposto dell‟A.C. Villasanta di Villasanta (Milano) ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2
ALL‟ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO INFLITTAGLI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO
SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
6 - APPELLO DELL‟U.S. BARACCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 5, CON
PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL
SIG.SILVESTRINI LUCIANO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 AD ESSA RECLAMANTE DA SCONTARSI
NEL CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
7 - APPELLO DELL‟ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
8 - APPELLO DEL CALCIATORE LUCERI SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
9 - APPELLO DEL SIG.SILVESTRINI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI S, CON
PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C.,
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
Con atto del 19.6.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il
dirigente dall‟U.S. Baracca Calcio, Luciano Silvestrini, l‟allenatore dell‟A.S. Terracina, Giancarlo Sibilia, il calciatore
dall‟U.S. Casinò Sanremese, Sandro Luceri, e L‟U.S. Baracca Calcio, perché rispondessero: i primi tre, di violazione dall‟art. 2
comma 1 C.G.S., per avere. in concorso tra loro, prima dell‟incontro Baracca Calcio/Tempio del 30.5.1999 e, poi, di quello di
ritorno, validi entrambo per i Play - out del Campionato di Serie C, compiuto atti diretti ad alterarne gli svolgimenti o i
risultati, al fine di assicurare all‟U.S. Baracca Calcio la permanenza in quel Campionato, ai danni dall‟U.S. Tempio; la quarta,
di responsabilità oggettiva e presunta, ex art.6 commi 2 e 5 C.G.S., in ordine ai fatti di cui sopra. Con delibera pubblicata nel
C.U. n. 259/C del 10 luglio 1999. la Commissione Disciplinare, ritenuti accettati i fatti contestati al Silvestrini ed al Luceri,
infliggeva al primo l‟inibizione per cinque anni, con proposta di definitiva preculsione alla permanenza nei ranghi federali e, al
secondo, la squalifica per quattro anni; penalizzava di sette punti, da scontarsi nella classifica del Campionato 1999/2000,
l‟U.S. Baracca Calcio, mentre derubricava, nei confronti del Sibilia, l‟originaria contestazione, dichiarandolo responsabile di
violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. e squalificandolo per due anni. Avverso tale decisione ricorrevano a questa
Commissione d‟Appello i tesserati e la society, nonché il Procuratore Federale per il Sibilia. IL Baracca Calcio lamentava
carenza di motivazione in punto di ritenuta responsabilità oggettiva, facendo rilevare che il Silvestrini non aveva alcun potere
di rappresentanza esterna ed aveva tenuto all‟oscuro della propria iniziativa la dirigenza. Argomento, questo, che escludeva la
responsabilità presunta, stanti le chiarissime dichiarazioni degli incolpati, che avevano appunto ammesso di aver agito per
propria personale iniziativa. In ragione di ciò, era chiesta almeno una riduzione della sanzione inflitta. Il Silvestrini riconoscendo che i contatti avuti dal Luceri con un tesserato del Tempio, al quale costui aveva proposto chiaramente di alterare
lo svolgimento ed il risultato finale delle due gare di Play-out, integravano senza meno l‟illecito sportivo contestato segnalava
peraltro la preminenza del comportamento del Luceri, dal quale l‟iniziativa originava, affermando che, nella sostanza, egli
aveva invece svolto prevalentemente un ruolo di osservatore, al fine di accertare se davvero il Luceri stesse tramando illeciti
accordi, al fine di farne doverosa denuncia. In ogni caso, la sanzione inflittagli appariva incongrua, non essendosi poi
concretizzata alcuna alterazione dei due incontri. Il Luceri,sostanzialmente confesso e dichiarando di non essersi mai voluto
sottrarre alle proprie responsabilità, collaborando anzi con gli inquirenti, da un lato segnalava il ruolo preponderante svolto dal
Silvestrini nell‟illecito e, dall‟altro,lamentava che nell‟inflizione della squalifica, la Commissione Disciplinare non avesse
appunto tenuto conto, ai sensi dall‟art. 9 comma S C.G,S., della collaborazione offerta, al fine di ottenere una riduzione
ulteriore della sanzione. Il Sibilia, negando di essere mai stato a conoscenza dei comportamenti tenuti dal Luceri e dal
Silvestrini e quindi di avere avuto la benché minima partecipazione nell‟illecito, chiedeva in tesi il proscioglimento e, in
subordine, una riduzione della squalifica applicatagli. In ordine alla posizione di tale tesserato insorgeva. invece, il Procuratore
Federale, segnalando, anzitutto l‟errore formale in cui era caduta la delibera impugnata che, sostanzialmente configurando la
responsabilità del Sibilia per omessa denuncia. aveva applicato l‟art. 1, anziché l‟art. 2 comma 6 C.G.S.; in ogni caso, doveva
invece essere ritenuta la partecipazione del medesimo all‟illecito, siccome originariamente contestatogli, dal momento che il
Sibilia - pur essendo tesserato per altra società - aveva da tempo iniziato e collaborare con il Baracca Calcio, rivestendo al suo
interno un ruolo tanto importante da essere stato lui a segnalare la necessità di assumere come dirigente il Silvestrini. Ciò
rendeva incredibile che quest‟ultimo avesse agito all‟insaputa del Sibilia, tenendo anche conto della presenza del medesimo nel
ritiro della squadra, dove il Luceri si recò per avere ulteriori contatti telefonia con il tesserato del Tempio, ed anzi nella stessa
camera da dove la telefonata era partita (e alla quale, sia solo per asseriti motivi di saluto, il Sibilia aveva ammesso di aver
partecipato). Del resto, il Luceri aveva esplicitato la presenza attiva del Sibilia in tale fase dell‟illecito, che vedeva compiersi
reiterati tentativi di contatto telefonico col suddetto tesserato. Ne deriva la prova del concorso, per il quale era richiesta
l‟inflizione di adeguata squalifica. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che l‟illecito (impropriamente la delibera impugnata parla
di 'tentativo', l‟addove è noto che la configurazione della violazione conduce a qualificarla come di pura condotta e a
consumazione anticipata, rendendo quindi impossibile il semplice tentativo), tosi come contestato, è stato accertato
perfettamente in prima istanza. Il Luceri, invero, ha ammesso che vi erano stati reiterati contatti con un tesserato del Tempio, al
fine esplicito di 'addomesticare" svolgimento e risultati dei due incontri di Playout; egli è perfettamente credibile nel
coinvolgervi il Silvestrini, apparendo risibile la tesi da questi sostenuta, di essere stato poco più di un semplice osservatore dei
comportamenti dell‟altro, al fine di denunciarne la concreta illiceità sportiva, laddove é evidente che l‟obbligo di immediata
denuncia sarebbe stato su lui incombente, lasciandosi poi agli organismi deputati l‟accertamento dei fatti. Ma, del resto, le
lineari dichiarazioni del calciatore del Tempio, che effettivamente ebbe a svelare l‟illecita trama, sono prova inoppugnabile dei
fatti, tosi come contestati e ritenuti. Talchè è un falso problema quello, rimpallatosi tra il Luceri e il Silvestrini, circa l‟origine
della illecita iniziativa, una volta che sia poi emerso con certezza il concorso dei due nella violazione ritenuta provata. Deve
anzi ritenersi che un ruolo non secondario vi abbia svolto il Sibilia, a proposito del quale la decisione di prima istanza è non
solo caratterizzata dall‟errore formale previamente rilevato dall‟appellante Procuratore Federale, ma anche da una sommaria e
inesatta valutazione dei fatti. Contrariamente, invero, a quanto il Sibilia sostiene, emerge provata dalle dichiarazioni del Luceri
la sua presenza durante quella fase della trattativa illecita che si svolse, per telefono, con il calciatore del Tempio; e appare del
tutto incredibile l‟argomento difensivo, secondo il quale il Sibilia sarebbe salito nella camera del Silvestrini, da dove il Luceri
telefonava, solo per prendere un giornale. C'è infatti da chiedersi come mai, data la veste rilevante che, secondo l‟esatto
richiamo dell‟appellante, il Sibilia rivestiva ufficiosamente in seno al Baracca Calcio (tanto da propiziare l‟assunzione, guarda
caso, del Silvestrini) assistendo quanto meno ad una telefonata (alla quale per sua ammissione partecipò, sia pure col dichiarato
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
intento di salutare l‟interlocutore) non si sia chiesto quale ne fosse lo scopo. Che peraltro era evidente, giacché tutto si
svolgeva con relativa riservatezza e con invece una spudorata reiterazione di comportamenti. Non v'è dubbio, allora, che il
Sibilia debba essere ritenuto corresponsabile dell‟illecito sportivo, come in origine addebitatogli. Quanto alla posizione
dall‟U.S. Baracca Calcio, la responsabilità oggettiva è innegabile, avendo il suo dirigente Silvestrini agito nell‟evidente
interesse della società stessa; ciò rende del tutto irrilevante disquisire in termine di responsabilità presunta, essendo quella
oggettiva di per sé valida base di colpevolezza. I fatti sono di indubbia gravità, concernendo ben due incontri e denotando, nel
loro svolgimento, una spiccata pertinacia ed uno smaccato disprezzo di norme fondamentali nell‟attività sportiva, che si ispira
rigidamente a principi di lealtà e correttezza. Pertanto le sanzioni applicate al Silvestrini e al Luceri (la cui collaborazione è
stata evidentemente considerata dal primo giudice, vista la minore gravità della punizione inflittagli rispetto all‟altro) non
possono essere mitigate. Appare altresì congruamente afflittiva la penalizzazione che l‟U.S. Baracca Calcio sconterà
efficacemente nell‟imminente campionato. Per quanto riguarda il Sibilia, si deve infliiggergli la squalifica per tre anni, per
violazione dall‟art. 2 comma 1 C.G.S.. Le tasse degli appelli respinti vanno incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli
appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale, dell‟U.S. Baracca Calcio di Lugo (Ravenna), dall‟allenatore Sibilia
Giancarlo, dal calciatore Luceri Sandro e dal Sig. Silvestrini Luciano, così decide: - accoglie parzialmente l‟appello del
Procuratore Federale, fissando in anni 3 la sanzione della squalifica inflitta all‟allenatore Sibilia Giancarlo per violazione
dall‟art. 2 comma 1 C.G.S.; - respinge nel resto; - dispone l‟incameramento delle tasse versate.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999
1 APPELLO DELLA F.C. JUVE SCALA MARINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVE SCALA
MARINA/POZZOGOTTESE IDRIA 76 DEL 9.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 10.6.1999)
Con decisione pubblicata nel C.U. n. SS del 10 giugno 1999. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia - deliberando in merito al reclamo proposto dalla Pol. Pozzogottese Idria 76 avverso la regolarità della gara Juve Scala
Marina/Pozzogottese Idria 76, svoltasi il 9.5.1999 per il Campionato di 2a Categoria - ritenuto che alla medesima la società
Juve Scala Marina avesse fatto partecipare, sotto falso nome, un proprio tesserato squalificato ed un tesserato per altra società,
applicava, fra l‟altro, ai danni della medesima la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall‟art. 7 C.G.S.. Avverso
tale delibera si appellava a questa Commissione la società Juve Scala Marina, eccependo, in via preliminare, l‟inammissibilità
del reclamo, che la Pol. Pozzogottese Idria aveva rivolto alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, come
avrebbe imposto una corretta lettura dell‟art.78 comma 4 C.G.S.; e, nel merito, deducendo la sommarietà e inadeguatezza degli
accertamenti svolti in merito alle pretese irregolarità che le venivano addebitate, nonché il mancato rispetto, da parte
dell‟arbitro, delle procedure di accertamento dell‟identità dei calciatori. Conseguentemente, chiedeva l‟annullamento della
delibera impugnata. L‟appello è infondato. L‟eccezione preliminarmente esposta dall‟appellante - pur pregevolmente
sviluppata – non tiene conto della circostanza che, in via generale e per tutta l‟attività calcistica svolta a livello dilettantistico,
la normativa concernente reclami su irregolarità di gare comunque rapportabili a posizioni di chi vi partecipa, non è quella
dell‟art.l8, ma dall‟art. 37 C.G.S.; con la conseguenza che legittimamente il reclamo venne rivolto alla Commissione
Disciplinare, che ritualmente lo decise. Tale eccezione è quindi infondata. Altrettanto va detto per il merito dell‟appello.
Anche concedendo che l‟arbitro, più opportunamente, una volta sollecitato dalla società avversaria ad accertare la reale identità
di due calciatori che partecipavano alla gara in questione durante l‟intervallo, avrebbe potuto e dovuto procedere ad immediata
verifica, non può poi negarsi che quanto avvenuto al termine dell‟incontro (con precipitosa fuga dei due calciatori cui il
Direttore di gara aveva rivolto l‟invito a raggiungerlo nello spogliatoio per una indagine personale), unitamente a quanto
l‟arbitro constatò comunque de visu (difformità fisica evidente tra uno di costoro e i dati emergenti dalla tessera; verosimile
alterazione del documento di riconoscimento dell‟altro) siano prova sufficiente della irregolare partecipazione all‟incontro de
quo, da parte di un calciatore squalificato e di un altro che non aveva titolo, essendo tesserato per altra società. La delibera
impugnata è quindi meritevole di integrale conferma. La tassa dell‟appello va incamerata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge
l‟appello come innanzi proposto dalla F.C. Juve Scala Marina di Torregotta (Messina) e dispone l‟incameramento della tassa
versata.
2 - APPELLO DELL‟U.S. S. ERASMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.6.2002 INFLITTA
ALL‟ALLENATORE COSTANTINI ADRIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 59 del 16.6.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 giugno 1999, in
relazione alla gara Musile Caldo/S.Erasmo disputatasi il 23.5.1999 e valida per il Campionato di 3a Categoria, infliggeva
all‟allenatore del S.Erasmo, Adriano Costantini, la sanzione della squalifica fino al 2.6.2002, perché, dopo essere stato espulso
dal campo per essere entrato sul terreno di giuoco e aver contestato l‟arbitro in modo irriguardoso, alla fine della gara si
scagliava contro un assistente dell‟arbitro, colpendolo al volto con un forte schiaffo, facendolo cadere a terra e procurandogli
un forte dolore alla mandibola e al labbro. la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 16 giugno
1999, respingeva il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, confermando la squalifica a carico del
Costantini. Avverso quest‟ultima decisione propone appello l‟U.S. S.Erasmo deducendo a motivi che la Commissione
Disciplinare aveva privilegiato la versione dei fatti fornita dall‟assistente dell‟arbitro, contrapposta a quella dell‟allenatore
Costantini, senza valutare alcuna attenuante e chiedendo la riduzione della squalifica. L‟appello è infondato e va rigettato. Dal
rapporto dell‟assistente dell‟arbitro, Diego Sartori, risulta che l‟allenatore del S.Erasmo, dopo aver ingiuriato pesantemente il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Direttore di gara, al termine della partita, ha aggredito lo stesso assistente, reo a suo dire di averlo offeso, colpendolo con una
violenta "sberla" in pieno volto e facendolo cadere in terra dove rimaneva semisvenuto per circa 30 secondi. L‟assistente
dell‟arbitro ha confermato puntualmente le circostanze dell‟aggressione nel supplemento richiesto dalla Commissione
Disciplinare, escludendo decisamente di aver mai profferito alcuna parola offensiva nei confronti del Costantini. Lo
svolgimento dei fatti deve ritenersi accertato sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, che hanno valore di prova
privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo e che non possono essere inficiati da una diversa e interessata ricostruzione
della dinamica dell‟episodio. La sanzione inflitta dal primo giudice appare pienamente adeguata alla gravità del
comportamento posto in essere dall‟appellante e non è suscettibile di alcuna riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. S.Erasmo di Venezia ed ordina incamerarsi la tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.S. SPORTING CLUB AVEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA' DI
AVEZZANO/SPORTING CLUB AVEZZANO DEL 29.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 73 del 30.6.1999)
Lo Sporting Club Avezzano ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 73 del 30 giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del
Presidente del Comitato Regionale medesimo, infliggeva ad essa appellante la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara
del Campionato di Caldo a Cinque Città di Avezzano/Sporting Club Avezzano del 29.5.1999, per partecipazione del calciatore
Murzilli Giuseppe in posizione irregolare in quanto squalificato. Il ricorso è inammissibile non avendo la ricorrente inviato
contestualmente, per raccomandata, copia dei motivi di appello alla società controparte, come prescritto dall‟art. 23 n. 5
C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei
motivi di reclamo alla società controparte, l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Sporting Club Avezzano di Avezzano
(L‟Aquila) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE
VERGALLO FABIO - TESSERATO DELL‟A.S. SAN DONATO – E L‟INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONAT0 1999/2000 INFLITTA ALL‟A.S. SAN
DONATO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999)
5 - APPELLO DELL‟A.S. SAN DONATO AWERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFER!MENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999)
6 - APPELLO DEL CALCIATORE GRECO DONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999)
A seguito di accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Maurizio Presicce, Presidente dell‟A.S.
Scorrano, la Procura Federale deferiva i tesserati Greco Donato, Vergallo Fabio, Miggiano Aldo e le società A.S. San Donato e
Casarano Calcio per rispondere dei seguenti addebiti: - il Greco e il Vergallo della violazione di cui all‟att. 2 n. 1 C.G.S. per
avere posto in essere condotta illecita allo scopo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Scorrano/San Donato
dell‟11.4.1999, condotta consistita per il Greco nel contattare il giorno 9.4.1999 il Presidente della Scorrano presso il suo
esercizio commerciale e nel chiedergli di addomesticare la gara suddetta della domenica successiva, non avendo lo Scorrano
problemi di classifica mentre il San Donato aveva bisogno di punti per evitare la retrocessione, e per il Vergallo nel contattare
tra il 6.4 e il 9.4.1999 lo zio Miggiano Aldo, Presidente del Casarano Calcio, chiedendogli tra l‟altro se conoscesse i dirigenti
dello Scorrano, squadra che avrebbe dovuto affrontare la domenica successiva e che non aveva bisogno di punti; - il Miggiano
della violazione di cui all‟att. 2 n. 6 C.G.S. per omessa denuncia; - le società A.S. San Donato e Casarano Calcio: la prima
della violazione di cui all‟att. 6 n. 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati e la seconda
della violazione di cui all‟art. 6 n. 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Con
delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 262/C del 17 luglio 1999, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie
C infliggeva al calciatore Greco la squalifica di anni tre, al dirigente Miggiano l‟inibizione di mesi 6, all‟A.S. San Donato la
penalizzazione di punti 4 da scontare nel campionato 1999/2000 e al Casarano Calcio l‟ammenda di L. 3.000.000, mentre
mandava assolto il calciatore Vergallo. Contro la delibera hanno proposto appello il Greco, la società San Donato e il
Procuratore Federale. In via preliminare è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione. Nei suoi
motivi il Greco ribadisce di non avere posto in essere alcun comportamento diretto alla realizzazione dell‟illecito, contesta il
giudizio di colpevolezza emesso nei suoi confronti in quanto fondato su elementi indiziari di nessun valore probatorio, lamenta
il disconoscimento delle dichiarazioni prodotte che escludevano la sua presenza nell‟esercizio commerciale del Presidente
dello Scorrano, infine conclude per il proscioglimento. Anche secondo la società San Donato manca la prova che i suoi
tesserati abbiano commesso l‟illecito, mentre in subordine si lamenta l‟eccessiva severità della sanzione inflitta. Entrambi gli
appelli sono privi di fondamento. La delibera impugnata ha preso in esame con diligenza le risultanze dell‟inchiesta e ne ha
tratto, con motivazione convincente, la conclusione della colpevolezza del Greco: tale giudizio viene condiviso da questo
Collegio. Non è vero, come assume l‟appellante, che l‟affermazione di responsabilità sia fondata su 'un castello probatorio
sostanzialmente indiziario": al contrario, l‟accusa è provata dalle testimonianze dei due Presicce, che, al di là di ininfluenti
divergenze, appaiono coerenti e costanti. Riscontro positivo è offerto dalla considerazione che tali dichiarazioni, come
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
riconosciuto dallo stesso Greco, sono state rese da persone che non nutrivano nei di lui confronti risentimento od ostilità di
sorta, sicché assumono caratteristiche di genuinità e veridicità che non possono essere contrastate dalla negativa opposta
dell‟incolpato. Quanto all‟alibi, che si pretende essere sopportato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate il
14 luglio e prodotte dall‟incolpato (quelle ulteriori, allegate all‟appello, sono inammissibili), si condivide il giudizio di
inattendibilità espresso dai primi giudici trattandosi di dichiarazioni rose su circostanza temporale a distanza di oltre tre mesi
dal fatto. In ogni caso, posto che secondo il Presicce la proposta illecita venne formulata il 9 aprile 'intorno alle ore 16' e
considerato che la distanza tra i due centri (San Donato e Scorrano) non rilevante, ben può ritenersi che il Greco abbia
raggiunto Scorrano prima di iniziare l‟allenamento, ovvero si sia assentato dal campo per breve periodo. In conclusione,
l‟incontro del Greco con il Presidente Presicce, alla presenza del padre di questi, e la formulazione della proposta fraudolenta
risultano provati, stante la già rilevata attendibilità dei due testimoni e, per contro, l‟esclusione di dolosa macchinazione a
danno della società San Donato e/o di suoi tesserati. Il fatto materiale tosi provato integra all‟evidenza l‟illecito sportivo
contestato al Greco, la cui colpevolezza va pertanto confermata, tosi come quella conseguente dell‟A.S. San Donato a titolo di
responsabilità oggettiva. I due appelli devono pertanto essere respinti; la sanzione inflitta alla società è del tutto congrua e
quindi insuscettibile di riduzione (la pena del Greco è stata contenuta nel minimo edittale). Appare, al contrario, meritevole di
accoglimento l‟appello del Procuratore Federale che chiede la declaratoria di responsabilità del calciatore Vergallo e la sua
punizione con la squalifica per la durata di tre anni. Sul punto la decisione della Commissione Disciplinare è censurabile. Il
tenore della dichiarazione resa dal Miggiano non lascia dubbi: suo nipote, il calciatore Vergallo, si recò da lui in prossimità
dell‟incontro con lo Scorrano al preciso scopo di interessarlo ad un contatto con i dirigenti di quella società per ottenere
l‟adesione ad un accordo illecito. Ne costituiscono prova lo svolgimento del colloquio, le espressioni adoperate, i riferimenti
palesi ("mi chiese se conoscevo il Presidente dello Scorrano", che era l‟avversario "contro il quale il San Donato doveva
giuocare la domenica successiva" e che "non aveva alcun interesse di classifica") e, infine, la reazione del Miggiano, nonché,
per converso, la giustificazione offerta dal Vergallo. Il Miggiano comprese benissimo dove andava a parare il discorso del
nipote e quindi lo interruppe bruscamente "dicendogli di non andare oltre" (si noti che per questo episodio egli è stato deferito
per omessa denuncia, ha riportato condanna e non ha proposto appello). Dal canto suo il Vergallo, ben conscio delle
conseguenze della sua iniziativa, si difende dapprima mentendo quando riferisce la risposta dello zio alla sua domanda sulla
conoscenza dei dirigenti dello Scorrano ("mi rispose che non aveva nessun collegamento") e poi offrendo delle sue domande
insinuanti una giustificazione puerile (intendeva assistere alla partita come spettatore, in quanto squalificato, e temeva per la
propria sicurezza!), sganciata dalla realtà e formulata al solo scopo di sottrarsi alla responsabilità. Deve quindi concludersi che
l‟incontro con il Miggiano era finalizzato all‟alterazione dello svolgimento e/o del risultato della gara Scorrano/San Donato e
che le espressioni usate dal Vergallo, sintomatiche e di significato univoco, costituiscono l‟elemento oggettivo dell‟illecito
sportivo, secondo la definizione dall‟art. 2 n.1 C.G.S. e l‟interpretazione datane dalla giurisprudenza di questi Collegio.
Dall‟affermazione di responsabilità del Vergallo consegue, ai sensi dall‟art. 2 n. 4 C.G.S., la sanzione della squalifica nella
misura di anni tre. Per quel che riguarda l‟A.S. San Donato appare sufficiente la punizione già inflitta con la decisione di primo
grado, confermata come sopra deciso. Le tasse di reclamo vanno incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli
come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale, dall‟A.S. San Donato e dal calciatore Greco Donato, così decide: - in
parziale accoglimento dell‟appello del Procuratore Federale infligge al calciatore Vergallo Fabio la sanzione della squalifica
per anni 3 e conferma nel resto; - respinge quelli dell‟A.S. San Donato e del calciatore Greco Donato: - ordina
l‟incameramento delle tasse versate.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999
1 -APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL‟AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 6 COMMA 3 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL‟ART. 62 COMMA 2 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 227/C del 2.6.1999)
La S.S. Cavese 1919 ha preannunciato appello, richiedendo nel contempo copia degli atti ufficiali, avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 227/C del 2 giugno 1999, con la quale, sul
deferimento del Procuratore Federale per violazione dall‟art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all‟art. 62 comma 2 delle N.O.I.F.,
venivano inflitte ad essa appellante le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due giornate effettive di gara e
dell‟ammenda di L. 5.000.000 per gravi incidenti verificatisi nel corso della gara Cavese 1919/Catania dell‟8.2.1999.
La società, ricevuta copia dei richiesti atti in data 7.7.1999, ha inoltrato i motivi di appello in data 15.7.1999, oltre, quindi, il
termine di 7 giorni dal ricevimento degli atti, prescritto dell‟art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S.. Ne consegue, stante la perentorietà dei
termini (art. 23 n. 12 C.G.S.). che l‟appello deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F dichiara
inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Cavese 1919
di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
2-APPELLO DEL CALCIATORE SOLAZZI LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5
CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O
CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE MARCHE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 17.6.1999)
34
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Il calciatore Solazzi Luigi ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 17 giugno 1999, con la quale, su deferimento del
Procuratore Federale, gli è stata inflitta la squalifica per 5 anni con proposta al Presidente Federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per violazione dell‟art. 24 comma 2 dello Statuto Federale. I motivi
di reclamo risultano, però, inviati il 17.7.1999, oltre il settimo giorno successivo a quello di ricezione (8.7.1999) della richiesta
copia degli atti ufficiali, fissato dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Ne consegue, stante la perentorietà dei termini (art. 23 n. 12
C.G.S.), la declaratoria di inammissibilità per tardività. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27
n. 2 lett. a) C.G.S.. per tardività, l‟appello come innanzi proposto dal calciatore Solazzi Luigi ed ordina l‟incameramento della
tassa versata.
3 - RICORSO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L‟ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 1.300.000. INFLITTA ALL‟A.C.
VALDEMA IN RELAZIONE ALLA GARA MARGINE COPERTA/VALDEMA DEL 25.4.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 42 del 3.6.1999)
Il Presidente Delegato del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica ha proposto impugnazione avverso la decisione assunta
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana S.G.S. che , in parziale accoglimento del reclamo
dall‟A.C. Valdema, riduceva a L. 1.300.000 la sanzione dell‟ammenda di L. 2.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo di 1°
Grado per l‟aggressione subita dall‟arbitro della gara Margine Coperta/Naldema del 25.4.1999 ad opera di un sostenitore di
quest‟ottima società. Nell‟appello si assume che la decisione adottata, pur se parzialmente favorevole alla reclamante, sarebbe
inadeguata per eccesso, in quanto decadente a carico di società le cui entrate derivano pressoché esclusivamente da atti di
liberalità dei soci. Il gravame è infondato. A parere di questo Collegio la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, sorretta
da motivazione ampia e convincente, va condivisa; in particolare, per quel che concerne la determinazione della pena sono
state valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive, sicché la sanzione applicata si rivela del tutto congrua e insuscettibile
di modifica. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente Delegato del Settore per
l‟Attività Giovanile e Scolastica.
4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA CIRO' KRIMISA/ROSSANESE DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 del 23.7.1999)
5 - APPELLO DELL‟A.S. CALCIO CIRO' KRIMISA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSSANESE/RENDE DEL
28.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 182 del 23.7.1999)
Con atto del 7.6.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti:
a) in relazione alla gara Rossanese/Rende del 28.3.1999 - il Presidente del Rende F.B.C., Cado Stellato;
- il Presidente della Rossanese Calcio, Natale Felicetti;
- il Dirigente della Rossanese Calcio, Claudio Antonio Sapia; - il calciatore del Rende F.B.C.. Rosalbino De Marco
perché rispondessero di violazione dall‟art. 2 comma 1 C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il corretto
svolgimento della gara in questione;
b) in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese del 25.4.1999 - i medesimi Felicetti e Sapia;
- il tesserato per la Rossanese, Giuseppe Marino;
- i calciatori della Rossanese, Davide Visciglia, Franco Villirillo, Michele Castagno, Maurizio Scorza e Francesco Giaquinto,
perché rispondessero di violazione dall‟art. 2 comma 1 C.G.S.. per avere in concorso tra loro compiuto atti diretti ad alterare il
corretto svolgimento della gara in questione; nonché il Dirigente del Calcio Cirò Krimisa, Siciliani Mario, per violazione
dall‟art. 1 comma 1 C.G.S.; e le società Rende F.B.C. e Rossanese Calcio per responsabilità diretta e oggettiva negli illeciti
sportivi di cui sopra. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 182 del 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare proscioglieva
tutti i deferiti in relazione alla gara Rossanese/Rende, nonché il Siciliani ed il Calcio Cirò Krimisa dallo specifico addebito.
Inoltre, in relazione alla gara Cirò Krimisa/Rossanese, riteneva che il comportamento tenuto dalla presidentessa del Cirò (non
incolpata dal Procuratore Federale), Patrizia Siciliani, potesse a sua volta integrare gli estremi dell‟illecito sportivo; e pertanto,
sospeso il relativo giudizio, chiedeva che il Procuratore Federale provvedesse al deferimento. Avverso tale decisione
proponeva appello a questa Commissione - limitatamente alle disposizioni concernenti la gara Cirò Krimisa/Rossanese - il
Procuratore Federale che, premesso di non ravvisare nella condotta tenuta dalla Siciliani le caratteristiche dell‟illecito sportivo,
chiedeva che gli atti fossero rimessi al primo giudice, per il corso ulteriore. Appellava a sua volta, per i proscioglimenti
concernenti la gara Rossanese/Rende, il Calcio Cirò Krimisa, che denunciava difetto della motivazione sul punto. Presentavano
memorie difensive di contrasto all‟appello del Procuratore Federale, i deferiti per la gara Cirò Krimisa/Rossanese. Ciò
premesso, rileva preliminarmente la C.A.F. che la rinuncia all‟appello, formalizzata dal Procuratore Federale con
comunicazione del 30.7.1999. è inefficace, alla stregua del disposto dall‟art. 23 comma 14 C.G.S.. essendo intervenuta nel
corso di un procedimento per illecito sportivo. Tale appello è comunque inammissibile; ferma restando. invero, l‟assoluta
anomalia della decisione impugnata - la quale, anziché giudicare sulla materia deferitale, si è arrogata poteri investigativi nei
confronti di soggetti estranei al thema decidendum', entrando quindi nell‟ambito operativo della Procura Federale. cha
comunque ha già esternato al riguardo la propria opposta decisione - poiché oggetto dell‟impugnazione non è stata la parte
35
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dispositiva della delibera, ma quella meramente ordinatoria (ovvero, la segnalazione di materia d‟indagine al Procuratore
Federale e la sospensione del procedimento, atti tipicamente inoppugnabili), non vi è spazio per una valutazione di questa
C.A.F.. L‟inammissibilità dell‟appello esime dall‟esame delle ragioni esposte con le memorie difensive. Ma inammissibile
deve essere dichiarato anche all‟appello del Calcio Cirò Krimisa, il quale, in violazione dall‟art. 23 comma S C.G.S.
(sanzionato dalla inammissibilità, dal successivo comma 10), ha omesso di inviare copia dei mofrvi a tutte le parti interessate,
ovvero - oltre al Procuratore Federale - ai soggetti deferiti, in aggiunta alle due società. Segue a tale declaratoria
l‟incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore
Federale e dall‟A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), li dichiara inammissibili. Dispone l‟incameramento della
tassa versata dalla società appellante.
6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CLUB URAGANO CEP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SPORTINSIEME/CLUB URAGANO CEP DEL 17.4.1999
(Delibera della Commissione d'Appello Federale - Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.1999)
Con atto inoltrato a mezzo del servizio postale il 26.7.1999 il Club Uragano Cep ricorre ai sensi dall‟art. 26 n.1 lettera e)
C.G.S. in relazione alla decisione di questo Collegio (Com. Uff. n. 38/C - Riunione del 30.6.1999) che ha dichiarato
inammissibile per tardività l‟appello proposto contro la delibera in data 12.5.1999 della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia relativa alla gara Sportinsieme/Uragano Cep del 17.4.1999. La società ricorrente denuncia un
preteso 'errore di tatto' in quanto il suo appello sarebbe stato inoltrato tempestivamente rispetto alla effettiva data di ricezione
degli atti ufficiali. Premesso che ai procedimenti di revocazione si applicano le norme procedurali dei procedimenti di ultima
istanza (art. 28 n. 3 C.G.S.). rileva la C.A.F. che la copia dei motivi del reclamo non risulta inviata contestualmente alla
controparte necessaria A.S. Sportinsieme, in violazione del preciso disposto regolamentare (art. 23 n. S C.G.S.). Il ricorso
pertanto, è inammissibile, sicché ne risulta precluso l‟esame (art. 28 n. 3 C.G.S.), con il conseguente incameramento della
tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli art. 28 n. 2 e 23 n. S C.G.S., per
omesso contestuale invio di copia dei motivi alla società controparte, il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dal
Club Uragano Cep di Messina ed ordina l‟incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999
1 - APPELLO DEI SIGG.RI DEL PRETE FILIPPO E SILVESTRO CRISTINA PER FIGLIO MINORE DEL PRETE
GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)
I Signori Del Prete Filippo e Silvestro Cristina. genitori del calciatore Del Prete Giuseppe, hanno proposto appello a questa
C.A.F. avverso la delibera adottata da Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l‟Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata nel C.U. n. 72 del 24 giugno 1999. con la quale veniva irrogata al figlio la
squalifica fino al 30.1.2000, ma hanno poi comunicato, con lettera in data 20.8.1999, di rinunziare al reclamo.
Indipendentemente da ogni altra considerazione sulla legittimità dell‟appello, quest‟ultimo va dichiarato inammissibile, per
rinuncia, ai sensi dall‟art. 23 n.14 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile per rinuncia, ai sensi dall‟art. 23
n. 14 C.G.S.. L‟appello come sopra proposto dai Sigg.ri Del Prete Filippo e Silvestro Cristina e dispone l‟incameramento della
relativa tassa.
2-APPELLI DELLA SOCIETÀ L‟ ACCADEMIA DI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE 1" ACCADEMIA
DI CALCIO/MONTEMARE DEL 14.11.1998, 1‟ACCADEMIA DI CALCIO/DIOCLEZIANO P. MINOPOLI DEL
31.1.1999. NUOVO OUARTO 93/1" ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P. MINOPOLI"
ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999)
3-APPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA 1‟ ACCADEMIA DI CALCIO,
AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI
4 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI
CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL‟ALLENATORE SERRA STEFANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del
24.6.1999)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con
separate delibare pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 24 giugno 1999, infliggeva alla società 1‟ Accademia di
Calcio, i seguenti provvedimenti disciplinari per la partecipazioni di vari calciatori in posizione irregolare alle gare del Torneo
Sperimentale Giovanissimi Fascia 'B':
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
- perdita della gara disputata il 14.11.1998 contro la società Montemare con il punteggio di 0 - 2 ed ammenda alla società di
L.100.000; inibizione del dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Maria Scotti fino al 31.12.1999 e dell‟allenatore Sig. Stefano
Serra fino al 31 . 1 .2000;
- perdita della gara disputata il 31.1.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio di 0 - 2 ed ammenda di L.
200.000 per recidività; inibizione del dirigente accompagnatore, Sig. Vincenzo Masano e dell‟allenatore Sig. Stefano Serra
fino al 31 .12.2000;
- perdita della gara disputata il 7.2.1999 contro la società Nuovo Quarto 93 con il punteggio di 0 – 2 e tenuto conto che la
società 1a Accademia di Calcio si era resa responsabile di altri simili episodi infliggeva alla società l‟ammenda di L.1.000.000:
inibiva l‟allenatore, Sig. Stefano Serra, per anni quattro; penalizzava fa stessa società di cinque punti in classifica; inibiva il
dirigente accompagnatore, Sig.ra Scotti Anna Maria, fino al 30.6.2002:
- perdita della gara disputata il 9.5.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio di 0 -2, l‟ammenda alla
società di L. 150.000 e proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C. dell‟allenatore, Sig. Stefano Serra.
La suddetta società la Accademia di Calcio proponeva ricorsi a questa Commissione d‟Appello Federale chiedendo
l‟annullamento dei provvedimenti disciplinari come sopra adottati. I ricorsi sono tuttavia inammissibili perchè sottoscritti dal
Presidente inibito e quindi non legittimato a rappresentare la società. Del pari inammissibile, perchè tardivo, si appalesa il
ricorso proposto in proprio dalla Sig.ra Anna Maria Scotti. L‟att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., infatti,dispone che i reclami alla C.A.F.
debbano essere inoltrati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è
stata resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto comunicato
ufficiale n.72 del 24 giugno 1999 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla ricorrente in data 8.7.1999. Le tasse di reclamo
vanno incamerate. Per i seguenti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dalla società 1° Accademia di Calcio
di Giugliano in Campania (Napoli) e dalla Sig.ra Scotti Anna Maria, così decide:
- dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 1 C.G.S., perchè sottoscritti da persona non legittimata, quelli della società;
- dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, quello della Sig.ra Scotti Anna Maria;
- ordina l‟incameramento delle relative tasse.
4-APPELLO DELL‟A.S.C. AMATORI CABERNARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORNEO AMATORI A.
CABERNARDI/MATCH BALL ASCOLI DEL 15.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso II Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. dell‟7.7.1999)
La A.S.C. Amatori Cabernardi ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche, di cui al C.U. n. 1 del 1°luglio 1999, con la quale veniva accolto il reclamo della A.S.
Match Ball Ascoli con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo nella gara del 15.5.1999, valevole per il Tomeo
Amatori. L‟appello é inammissibile a mente dall‟art. 35 n. 4 bis C.G.S. che esclude l‟impugnazione alla C.A.F delle decisioni
di carattere tecnico - disciplinare in ordine alla regolarità ed allo svolgimento delle gare per l‟attività ricreativa ed amatoriale.
Trattasi di norma tassativa che precludo ogni esame, ivi compreso quello (sollecitato dalla ricorrente) concernente la legittimità
del reclamo alla Commissione Disciplinare delL‟A.S.Match Ball Ascoli. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art. 35 n. 4 bis C.G.S., l‟appello come in epigrafe proposto dall‟A.S.C. Amatori Cabernardi di Sassoferrato (Ancona)
e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG.
MASSARO MICHELE E LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000
ALLA POLICASSINO COOP LORO INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 101 del 26.7.1999)
Con atto del 30.6,1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio
Massaro Michele e la società Policassino Coop a.r.l., per avere il primo, nella qualità di vice-presidente di quella società, posto
in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della vara Policassino Coop/S.Apollinare del 2.5.1999, offrendo a
Pacitto Cesare, tesserato per la Polisportiva S.Apollinare, la somma di L. 2.000.000 per favorire la vittoria della Policassino
Coop e reiterando la proposta, dopo il rifiuto del calciatore, la sera di sabato 1.5.1999, nel corso di colloquio telefonico con il
fratello del calciatore medesimo, e dovendo la seconda. quale società di sua appartenenza, rispondere di tale operato in via
oggettiva. L‟adita Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. UN. n. 101 del 26 luglio 1999, nell'affermare la
responsabilità dei deferiti, infliggeva a Massaro Michele l‟inibizione per la durata di anni due e alla società la penalizzazione di
quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 1999/2000. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a
questa Commissione il Procuratore Federale, denunciando l‟illegittimità e la inadeguatezza delle sanzioni inflitte. Il gravame è
solo in parte fondato. Ed invero il reclamante si duole che al Massaro sia stata irrogata una sanzione inferiore al minimo
edittale, che è di anni tre. La censura va accolta, adeguando la punizione alla previsione regolamentare. Va invece respinta
l‟ulteriore istanza di inasprimento della sanzione impartita alla società, apparendo essa adeguata e proporzionata rispetto
all‟illecito commesso. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dal Procuratore
Federale, infligge al Sig.Massaro Michele la sanzione dell‟inibizione per anni tre e respinge nel resto.
6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL‟A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13.6.1999
(Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 25.6.1999)
37
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
L‟A.C. Lumezzane ricorre in revocazione contro la decisione di questa C.A.F. in data 25 giugno 1999, pubblicata nel Com.
Uff. n. 37/C. Con tale delibera, in riforma di quella della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che
aveva disposto la ripetizione della gara di Play-off Pistoiese/Lumezzane, la C.A.F. convalidava d risultalo acquisito sul campo,
infliggendo all‟A.C. Pistoiese la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontare nell‟attuale stagione
sportiva. A sostegno della istanza di revocazione si deduce l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Commissione
qualificando la partita di Play-off come scontro diretto ad eliminazione, nel quale non sono previsti punteggio e classifica, e
considerando consolidata la classifica della regolare stagione; in tal modo non sarebbe stata applicata la penalizzazione alla
gara disputata il che avrebbe consentito alla società Lumezzane il passaggio alla serie superiore. Le questioni sollevate con il
ricorso in esame non possono essere dedotte in sede di revocazione. non rientrando tra i motivi di ammissibilità dell‟istanza
previsti dall‟art. 28 n. 1 C.G.S. e la cui esistenza deve essere preliminarmente valutata come dispone il n. 3 della stessa norma.
Vero è che la ricorrente denuncia, come si è detto, un „errore di fatto, ma è facile obiettare che l‟errore di tatto, per essere tale,
deve cadere su elementi materiali ed oggettivi della fattispecie in esame, mentre dalla lettura del ricorso si evince senza ombra
di dubbio che le contestazioni sollevate investono un (presunto) errore di diritto sull'interpretazione e sulla valutazione delle
tesi già prospettate nei precedenti casi di giudizio. In conclusione, poiché manca il presupposto per dare luogo al giudizio
rescissorio il reclama di revocazione deve essere dichiarato inammissibile, incamerandosi la tassa relativa. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione tomo in epigrafe proposto dell'A.C. Lumezzane di Lumezzane
(Brescia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
7/9 - APPELLI DELL‟U.S. ROSSANESE CALCIO, DELL‟A.S. CALCIO CIRÒ KRIMISA E DEL PROCURATORE
FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
ILLECITO SPORTIVO: DIRIGENTI FELICETTI NATALE, SAPIA CLAUDIO E MARINO GIUSEPPE INIBIZIONE PER
ANNI 3; CALCIATORI VISCIGLIA DAVIDE, VILLIRILLO FRANCO, CASTAGNO MICHELE, SCORZA MAURIZIO E
GIAQUINTO FRANCESCO SQUALIFICA PER ANNI 3; U.S. ROSSANESE CALCIO ESCLUSIONE DAL
CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE, IN
RELAZIONE ALA GARA CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
10/13-APPELLI DEI CALCIATORI SCORZA MAURIZIO, GIAQUINTO FRANCESCO, CASTAGNO MICHELE E
VISCIGLIA DAVIDE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 LORO INFLITTA, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA
CALCIO CIRÒ KRIMISA/ROSSANESE CALCIO DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 183 del 24.8.1999)
A seguito di accertamenti svolti dall‟Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia spada da Siciliani Patrizia, Presidente dell‟A.S.
Calcio Cirò Krimisa, la Procura Federale con atto del 7 giugno 1999 deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti i seguenti tesserati: Stellato Carlo. Presidente del Rende Football Club, Felicetti Natale,
Presidente della U.S. Rossanese Calcio, Sapia Claudio e Marino Giuseppe, dirigenti della stessa società, De Marco Rosalbino,
calciatore del Rendo, Visciglia Davide, Villirillo Franco, Castagno Michele, Scorza Maurizio e Giaquinto Francesco, tutti
calciatori della Rossanese, per rispondere di illecito sportivo (art. 2 n. 1 e 2 C.G.S.) in ordino agli addebiti contestati ai
rispettivi tesserati. Con decisione pubblicata il 23 luglio 1999 la Commissione Disciplinare assolveva gli incolpati e le società
dagli addebiti riguardanti l‟incontro Rossanese/Rende mentre sospendeva il giudizio sui soggetti deferiti per le circostanze
relative all‟altra gara e ciò all‟esito della richiesta avanzata al Procuratore Federale di estendere alla Presidente Siciliani
Patrizia e alla A.S. Calcio Cirò Krimisa gli addebiti di illecito sportivo e conseguente responsabilità diretta. Avendo il
Procuratore Federale ribadito, nella sua autonomia di giudizio, ai sensi dell‟art. 22 C.G.S, di non avere ravvisato alcun profilo
di responsabilità a carico della Siciliani, la Commissione Disciplinare riprendeva l‟esame del disposto deferimento e con
delibera di cui al Com. Uff. n.183 del 24 agosto 1999 affermava la responsabilità di tutti gli incolpati, condannando il
Presidente Felicotti e i dirigenti Sapia e Marino alla inibizione per anni tre, i calciatori Visciglia, Villirillo, Castagno, Scorza e
Giaquinto alla squalifica per anni tre e l‟U.S. Rossanese Calcio alla sanzione della esclusione dal Campionato di competenza
con assegnazione a quello di categoria inferiore. La decisione è stata impugnata da tutti i tesserati e dalla società ritenuti
colpevoli, ad eccezione del calciatore Villirillo, nonché dalla Procura Federale e dalla A.S. Calcio Cirò Krimisa quale terzo
interessato. In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione degli appelli stante la loro evidente connessione. Tanto
premesso, in fatto, rileva la C.A.F. che tutti i gravami sono infondati e devono pertanto essere rigettati. Le impugnazioni
dall‟U.S. Rossanese e dei suoi tesserati hanno un tratto comune: si critica la decisione della Commissione Disciplinare e se ne
chiede l‟annullamento per avere attribuito rilievo decisivo alle accuse della Siciliani, Presidente del Cirò Krimisa, le cui
dichiarazioni, nella delibera del 23 luglio, la stessa Commissione aveva giudicato inattendibili; si aggiunge che la predetta
Siciliani aveva agito quale agente provocatore, sicché la sua testimonianza non poteva ritenersi affidabile in quanto
proveniente da soggetto direttamente interessato a danneggiare la Rossanese per favorire la propria squadra ormai condannata
alla retrocessione. La decisione impugnata, peraltro, si sottrae a tali censure, avendo fornito sul punto con appropriata
motivazione le ragioni del convincimento espresso, condivise da questo Collegio. Ed invero, quali che siano stati i motivi che
hanno spinto la Siciliani a contattare i dirigenti e calciatori della Rossanese allo scopo di combinare un risultato favorevole al
Cirò nell‟incontro tra le due compagini,certo è che il sondaggio lanciato dall‟intraprendente Presidente ha trovato terreno
fertile ed ha messo in luce, sia pure con la provocazione posta in essere, un caso classico di illecito sportivo. Né vale dolersi
del mancato deferimento della Siciliani (potere che compete in via esclusiva al Procuratore Federale) una volta che la di lei
provocazione non sia stata rigettata con fermezza e denunciata (come prescive il codice morale di ogni sportivo prima ancora
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
della specifica norma di cui all‟art. 2 n. 6 C.G.S.), ma abbia al contrario ricevuto la pronta adesione dei destinatari, dichiaratisi
disponibili alla combine.Detto questo in linea generale, per quel che riguarda le posizioni dei singoli valgono le osservazioni
che seguono (con l‟avvertenza che le citazioni testuali riportano la numerazione del fascicolo C.A.F.). La responsabilità del
Presidente Felicetti, dei dirigenti Sapia e Marino e dei calciatori risulta provata, oltre che dalle deposizioni della Siciliani, dalle
stesse dichiarazioni dei protagonisti e da considerazioni logiche che non possono essere contrastate. L‟incontro di mercoledì 21
aprile nell'ufficio di Sapia a Rossano non si è verificato per caso: se la Siciliani vi si è recata è certo che qualcuno l‟aveva
indirizzata e questi non può che essere stato il Presidente Felicetti, al quale la Siciliani si era rivolta in vista dell‟incontro della
domenica successiva. Altrettanto deve dirsi per l‟intervento dei tre calciatori della Rossanese, i quali non sono capitati
nell‟uffcio di Sapia per caso o alla sua insaputa, ma evidentemente perché convocati onde procedere direttamente a;la
trattativa: infatti il Sapia, già al corrente di quanto doveva accadere, si era pudicamente allontanato dalla stanza nel momento in
cui le parti interessate dovevano conteggiare il mercimonio, per farvi successivo rientro e apprendere dai tre calciatori l‟esito
del colloquio. Tutto ciò risulta, si ripete, non solo dalle dichiarazioni rese dalla Siciliani, ma dalle stesse ammissioni degli
incolpati, sia pure parziali ed edulcorate per evidenti intenti difensivi: come b abituale, infatti, ciascuno dei protagonisti tende a
sottacere le proprie responsabilità. Preferendo talvolta scaricarle sugli altri, e comunque si sforza di minimizzare il ruolo avuto
nell‟affare. In dettaglio, si è già detto della posizione del Presidente Felicetti, che ha indirizzato al dirigente Sapia la Siciliani,
la quale non gli aveva fatto mistero delle sue intenzioni. A sua volta Sapia ha confermato di essere stato informato da Felicetti
che la Siciliani voleva parlargli e quanto all‟intervento di Visciglia, Villirillo e Castagno nel suo ufficio (per il quale, come da
lui precisato, „non vi era alcun motivo a me noto‟, con ciò vanificando la tesi dei calciatori che sostenevano di dover firmare le
quietanze liberatorie) ha ipotizzato trattarsi di incontro concordato tra il presidente e gli stessi calciatori. Quale sia stato il
tenore del colloquio tra le parti non è da porsi in dubbio: dopo la chiara richiesta introduttiva della Siciliani e l‟assicurazione di
Sapia che la Rossanese non si sarebbe impegnata allo spasimo (tosi racconta Visciglia a foglio 84), si instaurò la trattativa
sull‟ammontare del compenso, dandosi tosi per certa l‟adesione dei calciatori. In tal senso, oltre la deposizione già citata di
Visciglia (si ricordi il commento sintomatico da lui pronunciato dopo che Sapia era uscito dalla stanza, come racconta (a foglio
68) la Siciliani: 'Tu guarda che figura di m... ci fanno fare, noi avanziamo dei soldi e tosi ce li fanno recuperare'), sono espliate
le dichiarazioni di Villirillo e di Castagno, il quale ultimo ha ammesso di avere ben compreso quanto stavano combinando i
suoi compagni, tanto da rammaricarsi di non aver (loro) sputato in faccia (foglio 131); ma va ricordato che fu proprio lui,
secondo la Siciliani, a prendere carta e penna per effettuare con Villirillo il conteggio del contante da versare! Una volta
raggiunto l‟accordo sul compenso e partita la Sialiani, Sapia rientrò nella stanza e venne messo al corrente di quanto ora stato
combinato: „non gli precisammo l‟importo , riferisce Visciglia (a foglio 85), e Villirillo conferma: „senza precisare la cifra e il
Sapia ne prese atto senza fare commenti (foglio 105). La successiva telefonata di sabato 24 aprile tra la Siciliani e i predetti
Visciglia e Villirillo non fa che confermare l‟avvenuta consumazione dell‟illecito, con la precisazione del numero e del ruolo
dei calciatori interessati e delle modalità concrete da attuare per l‟alterazione del risultato (secondo Villirillo a foglio 248: 'sono
sei ...il portiere. il libero e due difensori...perciò se non si fa subito gol, allora il portiere fa una cappella...il libero fa il
rigore...'), nonché il diretto intervento del Presidente Felicetti al fine di mettere in contatto i giocatori della sua squadra con la
Siciliani per raggiungere lo scopo da questa perseguito (Villirillo, ancora a foglio 248). Altro dirigente della Rossanese
partecipe dell‟illecito è stato il Direttore sportivo Giuseppe Marino questi ebbe un incontro con la Siciliani, sotto il controllo
dei collaboratori dell‟Ufficio Indagini, nel primo pomeriggio del 24 aprile allo scopo, racconta la Siciliani, di giustificare la
richiesta del compenso avanzata dai calciatori con il consenso della società; precisa conferma dell‟oggetto del colloquio si trae
dalla dichiarazione dell‟incolpato Villirillo (foglio 106), il quale si dimostra a conoscenza dell‟incontro e della sua
motivazione, sicchè la giustificazione addotta dal Marino (egli avrebbe avvicinato la Presidente Siciliani per assicurarsi
dell'incolumità dei calciatori della Rossanese nella gara del giorno dopo), oltreché di per sé risibile, appare smentita dalla
dichiarazione di altro partecipe all‟accordo illecito. Questo sembra aver riguardato l‟intero ambiente della Rossanese, come è
dimostrato dalle circostanze che interessano i calciatori Scorza e Giaquinto. Il primo, presumibilmente al corrente dell‟accordo
raggiunto dai suoi tre compagni di squadra con la Siciliani, si mise in contatto con lei nella tarda serata dello stesso mercoledì
21 aprile e si rese disponibile contando anche sull‟apporto del portiere Giaquinto, a favorire la vinaria del Cirò dietro
compenso di tre milioni (anzi, in un secondo tempo gratuitamente, purché la Siciliani non pagasse il prezzo pattuito con
Visciglia, Villirillo e Castagno!); tutto ciò risulta dalla confessione resa dallo Scorza (foglio 118), dopo l‟ascolto della
registrazione dei colloqui intercorsi con la Siciliani il 24 aprile. Anche Giaquinto ha reso confessione sul ruolo avuto: dapprima
Villirillo la mattina di sabato 24 lo mise a parte dell‟accordo dicendogli: 'Francesco, domani c'è da fare la partita, ci sono dieci
milioni (foglio 143), poi nel pomeriggio si incontrò assieme a Scorza con la Siciliani per stringere la combine. In conclusione,
va confermata la colpevolezza di tutti i tesserati e, per conseguenza, quella della Società Rossanese Calcio. Le sanzioni inflitte
ai dirigente e calciatori sono state contenute nel minimo edittale (art. 2 n. 4 C.G.S.) e quindi sono insuscettibili di riduzione
come è stato richiesto dagli appellanti Scorza, Giaquinto e Visciglia. In particolare, per quel che riguarda la specifica istanza di
Scorza si osserva che non può trovare applicazione la speciale attenuante prevista dell‟art. 9 n. 5 C.G.S. perchè ne difettano i
presupposti: lo Scorza ha ammesso la propria responsabilità, dopo l‟iniziale negativa, una volta messo di fronte allo
registrazioni dei colloqui telefonici avuti con la Siciliani, senza portare quindi alcun contributo alla scoperta di fatto e alla
identificazione dei responsabili. Restano da esaminare da ultimo gli appelli del Procuratore Federale e della Società Calcio
Cirò Krimisa, con i quali si chiede che sia inflitta all‟U.S. Rossanese Calcio la punizione di cui all‟art. 8 lettera g) C.G.S..
Come si è già detto, anche questi gravami non meritano di essere accolti. In caso di accertata responsabilità diretta della società
(restando in tale più grave ipotesi assorbita la responsabilità oggettiva) la sanzione da applicare ai sensi dall‟art. 2 n. 2 C.G.S.,
in alternativa e secondo il prudente giudizio dell‟organo giudicante, quella di cui all‟art. B n. 1 lettera g) o h). Orbene, pur non
potendosi condividere la motivazione fornita dalla Commissione Disciplinare, la quale ha conferito eccessivo rilievo alle
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
possibili conseguenze della sanzione per gli effetti riferibili ad altra società, va detto tuttavia che la decisione sulla punizione
prescelta in primo grado appare incensurabile (e quindi viene condivisa da questo Collegio) laddove fa ricorso a valutazioni di
prudenza e opportunità. conseguenti ad un esame globale dell‟illecito perpetrato o delle circostanze nelle quali esso è maturato.
Anche su questo punto, pertanto, la delibera impugnata deve trovare integrale conferma.Il rigetto degli appelli comporta
l‟incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli tomo innanzi proposti dell‟U.S. Rossanese
Calcio di Rossano Scalo (Cosenza), dall‟A.S. Calcio Cirò Krimisa di Cirò Marina (Crotone), dal Procuratore Federale o dai
calciatori Scorza Maurizio, Giaquinto Francesco, Castagno Michele e Visciglia Davide, li respinge ed ordina l‟incameramento
delle relative tasse.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999
1 -APPELLO DEL CALCIATORE FANELLI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31
MARZO 2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA
L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.172 del 25.6.1999)
Il calciatore Fanelli Vito ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n.172 del 25 giugno 1999, con la quale, a seguito di deferimento del Commissario
Straordinario della L.N.D., gli veniva comminata la squalifica fino al 31.3.2000 per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S.. per
aver preso parte a diverse gare nelle file del Real Piedimonte, senza averne titolo, in quanto tesserato per altra società. Sostiene
il ricorrente di aver agito in assoluta buona fede in quanto convinto di essere stato ceduto dalla U.G. Manduria Sport a1l‟A.S.
Policoro a titolo definitivo anziché temporaneo e perciò aveva sottoscritto il trasferimento a titolo temporaneo da quest‟ultima
all‟ U.S. Real Piedimonte. La Commissione Disciplinare dà per scontata fa responsabilità del Fanelli in relazione alla
innegabile conoscenza della illegittimità dell‟ulteriore trasferimento al Real Piedimonte. Non si può, al contrario, condividere
tale convinzione sussistendo motivi di dubbio sulla consapevolezza del calciatore circa la sua reale posizione di tesseramento,
posto che questi ha ammesso di aver dato il proprio assenso, ma non sottoscritto personalmente il relativo modulo, al
trasferimento dall‟U.G. Manduria Sport all‟ A.S. Policoro e tenuto conto che quest‟ultima società, ponendo in essere 1a
illegittimo trasferimento all‟ U.S. Real Piedimonte, poi annullato dall‟ Ufficio Tesseramento della L.N.D., ha tratto in inganno
l‟ignaro interessato. Si ritiene, pertanto, di accogliere l‟istanza annullando la squalifica inflitta al Fanelli. Per questi motivi la
C.A.F., in accoglimento dell‟appello come in epigrafe proposto dal calciatore Fanelli Vito, annulla la sanzione della squalifica
fino al 31.3.2000 già inflitta dai primi giudici e dispone la restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DEL SIG. AURIEMMA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1
COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 166 del 17.6.1999)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 166 del 17 giugno 1999, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, infliggeva al Sig. Mario Auriemma, Presidente della società
Civitavecchia Calcio, la sanzione dell‟inibizione di anni due a ricoprire incarichi federali e a rappresentare la società, per
violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S.. Secondo l‟atto di deferimento, l‟Auriemma con telegrammi inviati all‟Ufficio Indagini
il 12.2 e il 28.1.1999, aveva affermato che il campionato in corso era stato falsato da presunti errori arbitrali, precisando, con
dichiarazioni rese ai collaboratori dell‟Ufficio Indagini, che in occasione della gara Civitavecchia/Latina del 27.1.1999 il
risultato era stato truccato e che l‟arbitro era stato corrotto dal Direttore generale del Latina. L‟Auriemma, inoltre, con
successive dichiarazioni e interviste televisive aveva affermato che numerosi calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti
facevano uso di sostanze dopanti. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare propone ricorso l‟Auriemma,
deducendo:
a) che le denunce e le comunicazioni inviate agli organi federali competenti, ancorché asseritamene infondate, dovevano
considerarsi legittime manifestazioni delle attribuzioni e dei compiti di un presidente di una società di calcio;
b) che il campionato in corso era stato definito „falsificato‟ perchè si profilava uno stravolgimento in corsa delle norme
organizzative emanate con il Comunicato Ufficiale n.1 del luglio 98;
c) che non poteva essere confutata l‟affermazione circa l‟uso da parte dei giocatori di sostanze proibite, dal momento
che nel Campionato Nazionale Dilettanti non sono previsti controlli antidoping;
d) che la sanzione inflitta era pesantemente afflittiva e non in linea con altre pronunce di organi giudicanti.
Concludeva, pertanto, chiedendo una deduzione della sanzione. Il reclamo va parzialmente accolto. Le affermazioni
dell‟Auriemma, prospettate sia all‟interno del sistema federale che all‟esterno con dichiarazioni e interviste televisive, sono
risultate completamente infondate alla luce degli approfonditi accertamenti dell‟Ufficio Indagini. In particolare si sono evelate
gratuite e prive di qualsiasi riscontro oggettivo le accuse mosse a tutta l‟organizzazione federale di "falsificazione" del
campionato in corso, in relazione ad inesistenti torti causati da parzialità della classe arbitrale,cosi come si è rilevata
inconsistente la clamorosa denuncia dell‟esistenza di casi di doping nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Del pari le
indagini hanno permesso di accertare l‟inesistenza dell‟episodio di corruzione denunciato, in relazione alla gara
Civitavecchia/Latina. Tali affermazioni non possono essere considerate una semplice espressione di critica, legittima se
mantenute nei limiti della verità oggettiva dei fatti e nel rispetto dei principi sportivi della correttezza, della lealtà e della
proibità, a cui devono uniformarsi tutti gli atteggiamenti dei soggetti appartenenti all‟organizzazione federale. Al contrario il
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comportamento dell‟Auriemma integra un grave quanto infondato attacco alla classe arbitrale e a tutta l‟organizzazione
federale, accusate di una presunta mancanza di imparzialità per realizzare un presunto complotto istituzionale ai suoi danni.
Deve pertanto essere ritenuto responsabile della violazione di cui all‟art.1 C.G.S.. Tuttavia, la sanzione in concreto inflitta dal
primo giudice appare eccessiva, anche in relazione a precedenti giudicati per violazioni analoghe, e si ritiene quindi equo
rideterminare la pena da infliggere in mesi quattro di inibizione. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento
dell‟appello come sopra proposto dal Sig. Auriemma Mario riduce a mesi 4 la sanzione dell‟inibizione già inflitta dai primi
giudici e dispone restituirsi la tassa versata.
3-APPELLO DEL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L.
5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LUCCHESE/CHIEVO VERONA DEL 9.5.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso fa Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 4 del 2.7.1999)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito di deferimento del Procuratore Federale,
comminava al calciatore Biancone Cristian tesserato con la A.S. Lucchese Libertas, l‟ammenda di L. 5.000.000, quale
responsabile della violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. per aver colpito con un calcio alla schiena un calciatore della squadra
avversaria, al termine della gara Lucchesa Libertas/Chievo Verona del 9.5.1999, mentre le squadre facevano rientro negli
spogliatoi. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 2 luglio 1999, il Biancone ha inoltrato ricorso a
questa Commissione d‟Appello Federale, chiedendone l‟annullamento. Ha ribadito di non aver violato i doveri sanciti dell‟art.
1 comma 1 C.G.S., perché non ha colpito l‟avversario, ma è intervenuto da paciere in una baruffa , insorta a fine gara tra
calciatori; la sua intromissione era stata determinata dal fine di sedare gli animi dei più irrequieti. Si è riportato alle
dichiarazioni di un calciatore della Lucchese Libertas e di un altro del Chiedo Verona, i quali hanno confermato la sua
dichiarazione e lo hanno scagionato da ogni responsabilità. Si osserva che il procedimento è stato attivato in conseguenza della
relazione del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini della F.I.G.C. che ha assistito alla gara suddetta e che ha notato l‟atto violento
commesso dal Biancone. E‟ norma regolamentare che in sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione.
accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, non possono essere inficiati o sostituiti da una diversa fonte ed
interessata ricostruzione della dinamica dell‟episodio, costituendo i suddetti atti ufficiali fonte privilegiata di prova. Nessun
riferimento, pertanto, può farsi alle due attestazioni esibite dal reclamante. Certamente la presunzione di attendibilità attribuita
ai documenti ufficiali non ha carattere di assolutezza e può essere vinta in caso in cui l‟esame critico di essi dovesse
evidenziare illogicità o distonie. Ciò però non si riscontra nel caso in esame. La relazione del collaboratore dell‟Ufficio
Indagini non presenta contraddizioni. Discordanze od affermazioni illogiche. Esso offre, invece, un quadro di sicura certezza
circa la violenza attribuibile al Biancone, il cui atto è stato visto dal collaboratore stesso. Il provvedimento impugnato non
merita censura, anche per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta. La modalità di esecuzione e la rilevanza dell‟atto
compiuto costituiscono elementi che non consentono una valutazione di minore rigore di quello adottato dai primi giudici. La
tassa di reclamo va incamerata. Per i suddetti motivi, la C.A.F. respinge l‟appello come cpv. in epigrafe proposto dal calciatore
Biancone Cristian e dispone incamerarsi la relativa tassa.
4 - APPELLO DELL‟U.S. DROSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DROSI/ANTONIMINA DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.114 del 22.6.1999)
L‟U.S. Drosi ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria,
di cui al C.U. n. 114 del 22 giugno 1999, con la quale le era stata irrogata la punizione sportiva della perdita della gara
disputata con il G.S. Antonimina il 25.4.1999 con il punteggio di 0-2, per partecipazione di un calciatore in posizione
irregolare.Il reclamo è peraltro inamissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per inosservanza dei termini relativamente
alla richiesta telegrafica di copia degli atti ufficiali, nonché dell‟obbligo dell‟invio della suddetta comunicazione telegrafica
alla controparte; inoltre, non risultano neanche inviati i motivi di appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali, l‟appello come innanzi proposto
dall‟ U.S. Drosi di Rizziconi (Reggio Calabria) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
5-APPELLO DELL‟A.S. CLUB 83 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA
AL CALCIATORE FRISELLA GIUSEPPE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 57 dell‟1.7.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo in merito alla gara Libertas L‟Oasi/Club 83
dell‟11.5.1999, ha inflitto al calciatore Dario Lo Verde, dell‟A.S. Club 83, per aver spintonato l‟arbitro; per contegno offensivo
e minaccioso nei confronti dello stesso; nonché per averlo colpito con un violento caccio alla coscia sinistra, a fine gara, la
sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 37 del 12 maggio 1999). Decidendo in merito al reclamo presentato
dall‟A.S. Club B3, la competente Commissione Disciplinare. visto il supplemento di referto rilasciato dall‟ arbitro, il quale ha
ammesso di aver indicato nel referto un calciatore diverso da quello che aveva commesso il fatto, confermando che il Lo Verde
aveva comunque assunto un contegno contestatario e minaccioso, ha ritenuto sussistere un errore di persona, in virtú del quale
gli atti di violenza verificatisi dopo la gara dovevano ritenersi compiuti non dal calciatore Dario Lo Verde, ma bensì dal
calciatore Giuseppe Frisella (che nell‟udienza dibattimentale ha ammesso i propri comportamenti). Su queste basi la
Commissione Disciplinare ha ridotto al 30.11.1999 la squalifica inflitta a Dario Lo Verde ed ha rimesso gli atti al Giudice
Sportivo per i provvedimenti da assumere nei confronti del Frisella (Com. Uff. n. 55 del 10 giugno 1999). Il Giudice di primo
grado, di conseguenza ha inflitto al calciatore Frisella Giuseppe la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 (Com. Uff. n. 42
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del 17 giugno 1999). Decidendo in ordine al reclamo presentato dall‟A.S. Club 63 avverso detta sanzione, la Commissione
Disciplinare ha confermato la ricostruzione dei fatti avvenuti durante e dopo la gara ma tenendo conto del leste comportamento
del calciatore Frisella, ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore sopra indicato determinandone la durata fino al 31 .12.2002.
Con atto di appello presentato a questa C.A.F. l‟ A.S. Club 83 chiede una ulteriore riduzione della squalifica che appare secondo la ricorrente - sproporzionata rispetto alla reale entità delle infrazioni commesse dal calciatore Frisella. In merito al
rapporto fra gravità dei fatti ed entità della sanzione l‟atto di appello torna a sottolineare il leale comportamento del Frisella e
richiama, a sua parziale giustificazione, la concitazione del momento e la conseguente tensione estrema. Questa Commissione
d‟Appello Federale ritiene, esaminati gli ani di causa e ponderate le ragioni esposte nell‟atto di appello, che i motivi di equità
riconducibili alle ammissioni lealmente compiute dal Frisella (nel dibattimento in secondo grado) siano state adeguatamente
soppesate e valutate dalla Commissione Disciplinare, che in giunta a comminare la sanzione della squalifica in modo coerente
con le esigenze di equità e di concreta applicazione delle norme della giustizia sportiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Club 83 di Palermo, ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DEI SIGG.RI BALDINI CARLO, PAGGETTI RITA E DEL FIGLIO MINORE CLAUDIO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.12.1999 INFLITTA A QUEST‟ ULTIMO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 9.7.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Arezzo del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, sulla base del
rapporto arbitrale in ordine alla gara del Trofeo Chimera Allievi B, Casentino/Pratantico del 25.4.1999 ha disposto la squalifica
fino al 28.10.2000 del calciatore Baldini Claudio, per aver tenuto nei confronti di un avversario, al rientro negli spogliatoi,
condotta antisportiva e, in particolare, per aver colpito con un pugno il calciatore avversario Rossi Luca, procurandogli un
taglio all‟occhio destro e rendendo necessario il ricovero dello stesso calciatore al Pronto Soccorso (Coni C.U. n. 38 del 28
aprile 1999). Con reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado l‟A.S. Casentino, da un lato, e dall‟altro, il calciatore Baldini
Claudio e i di lui genitori, hanno segnalato, pur ammettendo i fatti così come accertati, una disparità di trattamento nella
sanzione disposta nei confronti del Baldini rispetto a quella inflitta a carico del calciatore avversario Rossi Luca (tre giornate)
che pure aveva colpito il Baldini nel corso della colluttazione. Detto Giudice Sportivo di 2° Grado, in parziale accoglimento
del reclamo ha ridotto la squalifica del calciatore Baldini Claudio sino al 28.12.1999 (Coni C.U. n. 1 del 9 luglio 1999). Con
ricorso dinnanzi a questa C.A.F. il calciatore Baldini Claudio e i di lui genitori chiedono l‟annullamento della decisione del
Comitato Regionale lamentando la violazione dei diritti della difesa in quanto il Giudice Sportivo di 2° Grado non avrebbe
accolto la richiesta del Baldini di essere ascoltato per meglio precisare il reato andamento dei fatti . Il ricorso dinanzi alla
Commissione d‟Appello Federale è inammissibile, ai sensi dell‟ art.35 comma 4 lettera d/dt C.G.S., in quanto la squalifica
inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado è inferiore a 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dall‟art. 35 comma lettera d/dt C.G.S., l‟appello come sopra proposto dai Sigg.ri Baldini Cado, Paggetti Rita e dal calciatore
Baldini Claudio e dispone l‟incameramento della tassa versata.
7-APPELLO DELL‟A.S. SAVIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA 1909/SAVIO DEL 20.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 65 del 9.7.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con provvedimento apparso nel Comunicato
Ufficiale n. 60 pubblicato il 21 giugno 1999, respingeva il reclamo avanzato dalla A.S. Savio in relazione alla gara con la
Puteolana 1909 disputata a Napoli il 20.6.1999, valida per la semifinale nazionale del Campionato della Categoria
„Giovanissimi‟. La decisione era confermata dalla Commissione Disciplinare presso lo stesso Settore, investita del gravame
proposto dalla A.S. Savio (Com. Uff. n. 65 del 9 luglio 1999). La società ha inoltrato appello a questa C.A.F., reiterando la
richiesta avanzata nei precedenti gradi del giudizio: in sintesi, l‟appellante contesta la regolarità di svolgimento della gara,
assumendo che sarebbe stata disputata su terreno di giuoco non conformo alle prescrizioni regolamentari per l‟altezza delle
porte e per la larghezza del campo per destinazione. Dagli atti ufficiali, peraltro, risulta che la distanza tra le linee perimetrali
del terreno di giuoco e il muro di recinzione era regolamentare e che del pari l‟altezza delle porte rispondeva alle misure
prescritte, dopo gli opportuni interventi effettuati a cura della società ospitante prima dell‟inizio dell‟incontro. E' appena il caso
di ribadire che non è consentito l‟ingresso di materiale fotografico e filmato, come pretende l‟appellante, stante l‟esplicito
disposto delle norme vigenti (articoli 18 n. 3 e 25 n. 1 C,G.S.). L‟appello deve pertanto essere rigettato, dal che consegue
l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Savio di Roma e
dispone incamerarsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER ANNI
2 AL SIG. NOTA GIUSEPPE E DELL‟AMMENDA DI L. 1.500.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)
9-APPELLO DELLA POL. MONTE VERNA, ORA F.C. REAL TIFATINO CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI
DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2 ALLA SIG.RA SANFELICE ANTONIETTA E DELL‟AMMENDA DI L. 1.600.000,
LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Con reclamo del 15.7.1998 l‟U.S. Maddalonese impugnava dinanzi alla Commissione Vertenze Economiche la delibera della
Commissione Premi di Preparazione del 28.5.1998 (Com. Uff. n.36/E del 3.6.199A) con la quale essa reclamante era stata
condannata a pagare alla S.C. Nuovo Club Gianni Brera il premio di preparazione conseguente al tesseramento per la stagione
sportiva 1997/98 del calciatore Parisi Pietro. Adduceva la reclamante che il comportamento dei dirigenti della S.C. Nuovo
Club Gianni Brera, in occasione del tesseramento del calciatore Parisi, tosi come di altri calciatori era stato improntato alla
massima scorrettezza e sostanzialmente ispirato dalla volontà di raggirare le società consorelle. Concludeva perciò per la
revoca della decisione impugnata sollecitando l‟interverno degli organi federali nei confronti della S.C. Nuovo Club Gianni
Brera per la repressione dei comportamenti denunciati. L‟adita Commissione con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 5/D Riunione del 27.8.1998, rigettava l‟appello e disponeva il deferimento dell‟ U.S. Maddalonese e della S.C. Nuovo Club Brera,
nonché dei rispettivi legali rappresentanti Sanfelice Antonietta e Nota Giuseppe, alla Commissionoe Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania e al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Settore Giovanile Scolastico; ordinava altresì
trasmettersi gli atti all‟Ufficio Indagini per quanto di eventuale competenza. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Campania dal Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 24
giugno 1999, infliggeva alle società U.S. Maddalonese e S.C. Nuovo Club Gianni Brera l‟ammenda di L. 1.500.000 ciascuna;
inibiva per la durata di due anni Sanfelice Antonietta (Maddalonese) e Nota Giuseppe (Gianni Brera) Avverso tale decisione
hanno proposto distinti appelli il G.S. Gianni Brera Caserta Calcio (sorto dalla fusione tra la S.C. Nuovo Club Gianni Brera ed
il Caserta Calcio) e la Polisportiva Monte Verna (ex Maddalonese) divenuta, nelle moro procedurali, F.C. Real Tifatino
Calcio.I due appelli sono stati riuniti per motivi di evidente connessione. Osserva al riguardo la C.A.F cha l‟impugnata
decisione ha ad oggetto le gravi accuse reciproche, nonché il tenore palesemente antisportivo delle espressioni adoperate dalle
parti nell‟occasione. Lamenta il G.S. Gianni Brora Caserta Calcio che le sanzioni siano state adottate allorquando tra le parti
erano state appianate tutte le controversie; invoca pertanto la revoca della gravata delibera. Il gravame risulta inammissibile per
la parte inerente la sanzione dell‟ammenda di L. 1.500.000, non impugnabile ex art.35 n.4 lett.d) C.G.S.. Quanto alla squalifica
inflitta a Nota Giuseppe, si rileva che la raggiunta pacificazione tra le parti non può influire sulla sostanza della contestazione,
anche se in realtà induce questa Commissione, in virtù dell‟intra petitum, a rideterminare la punizione in termini più equi,
apparendo adeguata la sanzione di mesi due di inibizione in luogo di quella inflitta in primo grado. Lamenta per proprio conto
il F.C. Real Tifatino Calcio che sui fatti addebitati è già intervenuta decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania, adottata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 23 dicembre 1998. Il reclamo è
fondato. Ed invero nella data indicata quella Commissione, per gli stessi fatti, procedendo a seguito del deferimento disposto
dalla Commissione Vertenze Economiche, infliggeva alla società Pol. Monte Verna (ex Maddalonese) l‟ammenda di L.
100.000 e inibiva per la durata di due mesi Sanfelice Antonietta. La decisione è passata in giudicato e, per il principio del ne
bis in Idem, comporta l‟annullamento della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli
appelli come sopra proposti dal G.S. Gianni Brera Caserta Calcio e dal F.C. Real Tifatino Calcio, entrambe di Caserta Tosi
decide: - dichiara inammissibile l‟appello del G.S. Gianni Brera Caserta Calcio per la parte inerente la sanzione dell‟ammenda
di L.1.500.000 inflitta alla società appellante; - accoglie parzialmente l‟appello del Sig. Nota Giuseppe, adducendo a mesi 2 la
sanzione dell‟inibizione inflittagli dai primi giudici; - accoglie l‟appello del F.C. Real Tifatino Calcio, annullando l‟impugnata
delibera per la sussistenza di altra pronuncia, passata in giudicato, in relazione ai fatti addebitati; - ordina la restituzione delle
relative tasse.
10 - APPELLO DELIA S.S. POTENZA PICENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 AL
CALCIATORE MALIZIA FEDERICO E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 4 del 22.7.1999)
Il Giudice Sportivo presso d Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul C.U. n. 51 del 24 giugno 1999,
infliggeva a Malizia Federico, calciatore della S.S. Potenza Picena, la sanzione della squalifica per anni cinque e alla società la
squalifica del campo di giuoco per due gare ufficiali. La sanzione veniva inflitta sulla base del referto dell‟arbitro, il quale
riferiva che al termine della gara Potenza Picena/Robur Macerata, valida per il Tomeo Carlini e disputatasi a Potenza il
12.6.1999, mentre faceva ritorno negli spogliatoi veniva colpito alla testa da in colpo sferratogli dal calciatore della Potenza
Picena, Malizia Federico. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la S.S. Potenza Picena, deducendo che
il calciatore Malizia aveva colpito l‟arbitro con l‟intento di difendere il padre, dirigente della Società, precedentemente colpito
da un calcio dal Direttore di gara e che aveva quindi agito per legittima difesa. Rilevava, inoltre, che doveva essere valutato il
comportamento corretto del calciatore durante e dopo l‟episodio in questiono e che la sanzione doveva comunque essere
attenuata in considerazione della sua giovane età, delle sue qualità morali e dell‟assenza di procedimenti disciplinari.
Sosteneva infine la Società reclamante che nessun estraneo era entrato negli spogliatoi, in quanto il padre del calciatore faceva
parte del Consiglio direttivo della S.S. Potenza Picena ed escludeva che i cancelli del terreno di giuoco fossero aperti durante
lo svolgimento della gara. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 4 del 22 luglio 1999, accoglieva
parzialmente il reclamo, riducendo ad anni quattro la sanzione inflitta al calciatore Malizia e confermando la squalifica del
campo della S.S. Potenza Picena per due gare ufficiali. Contro quest‟ultima decisione ricorre avanti questa Commissione
d‟Appello la S.S. Potenza Picena, riproponendo gli stessi motivi dedotti avanti la Commissione Disciplinare e chiedendo, in
via principale, il proscioglimento del calciatore Malizia e l‟annullamento della sanzione della squalifica del campo o, in via
subordinata. la riduzione delle sanzioni inflitte. Il reclamo va parzialmente accolto. Sulla base del referto arbitrale e dei
chiarimenti forniti alla Commissione Disciplinare dal Direttore di gara, deve ritenersi accertato che il calciatore Malizia
Federico abbia volontariamente colpito l‟arbitro dell‟incontro, al rientro negli spogliatoi, con un colpo violento in testa. Il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
grave comportamento posto in essere dal Malizia può tuttavia essere valutato con minor rigore tenuto conto che l‟episodio
violento è avvenuto subito dopo che il proprio genitore, Malizia Renato, che in precedenza aveva colpito l‟arbitro con un
schiaffo, era stato a sua volta colpito con calcio. In proposito le argomentazioni difensive hanno trovato riscontro obiettivo
nelle dichiarazioni rese dall‟arbitro, il quale ha confermato di essere stato circondato da più persone non autorizzate, entrate nel
terreno di giuoco al termine della gara e di aver colpito, anche se involontariamente, il padre del calciatore Malizia con un
calcio all‟avambraccio. Va pertanto tenuto conto del particolare stato d‟animo del calciatore nel momento in cui ha visto il
proprio genitore colpito dall‟arbitro. Nel caso in specie non può essere ravvisata la scriminante della legittima difesa invocata
dall‟incolpato, ma le circostanze in cui è avvenuto il fatto, unitamente alla sua giovane età e al ravvedimento dimostrato subito
dopo l‟episodio, legittimano una ulteriore riduzione della squalifica inflitta, che appare equo rideterminare in anni tre. Il
reclamo avverso la squalifica del campo per due gare ufficiali deve invece ritenersi inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett.
d/d2) C.G.S., in quanto la sanzione non supera i quattro mesi. Per questi motivi la C.A.F., sull‟appello come sopra proposto
dalla S.S Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), Tosi decide: - in parziale accoglimento, riduce ad anni tre la sanzione
della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Malizia Federico; lo dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4
lett. d/d2) C.G.S., nella parte con cernente la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa versata.
11 -APPELLO DELL‟A.S. VIRTUS DON BOSCO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI COMINATO
PAOLO, DIRIGENTE DI FATTO DELL‟A.S. VIRTUS DON BOSCO, E DI MURANO COSIMO, AMMINISTRATORE
UNICO DEL F.C. BOLZANO 1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN
RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE DIMA EMANUELE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE AL
F.C. BOLZANO 1996
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adice-Com. Uff. n. 6 del 5.8.1999)
Con esposto 25.9.1998 Sgarbi Veleo, Presidente dell‟A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano, denunciava che in calce all‟atto di
trasferimento da quella società al FC. Bolzano 1996 del calciatore Dima Emanuele, era stata apposta. con data 25.8.1997, la
sottoscrizione di persona non legittimata ad impegnare il sodalizio cedente. Il Procuratore Federale, con atto 2 5.1999, deferiva
dinanzi alla Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige, Murano Cosimo, Direttore Generale
ed Amministratore unico della F.C. Bolzano 1996, Comitato Paolo, dirigente di fatto dell‟A.S. Virtus Don Bosco, il F.C.
Bolzano 1996 l‟ A.S. Virtus Don Bosco, per rispondere, i primi due, di violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., la società F.C.
Bolzano 1996 di violazione dall‟art. 6 comma 1 C.G.S. la società Virtus Don Bosco della violazione dall‟art. 6 comma 2
C.G.S.. La competente Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 6 del 5 agosto 1999, respingeva le incolpazioni
contestate ai deferiti. Propone appello Sgarbi Veleo, invocando la totale riforma della delibera.Il gravame é inammissibile, non
essendo abilitato lo Sgarbi, nella sua qualità di attuale Presidente dell‟A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano, a dolersi della
mancata punizione sul piano disciplinare dei soggetti deferiti dal Procuratore Federale, può ovviamente in questa sede proporsi
la questione della legittimità del trasferimento suindicata, che lo stesso Sgarbi ha mancato di proporre nei tempi e nei modi
previsti dalle Carte Federali. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, perchè inoltrato da soggetto non legittimato
all‟impugnazione, l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Virtus Don Bosco di Bolzano e ordina incamerarsi la relativa
tassa.
12 -APPELLO DELL‟A.C. JUVE STABIA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELLA INIBIZIONE AI SIGG.RI LO SCHIAVO ANTONIO E
FOGLIAMANZILLO VINCENZO RISPETTIVAMENTE FINO AL 15.1.2000 E 15.3.2000, LORO INFLITTE IN
RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA JUVE STABIABRESCIA DEL 15.8.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 63 del 27.6.1999)
All‟esito della gara di Coppa Italia Juve Stabia/Brescia del 15.8.1999 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.45 del 16 agosto 1999, infliggeva all‟A.C. Juve Stabia la squalifica del
campo per otto giornate effettive di gara e l‟ammenda di L. 50.000.000; a Fogliamanzillo Vincenzo, dirigente addetto da
questa società alla persona dell‟arbitro, l‟inibizione fino al 30 giugno 2000 e a Lo Schiavo Antonio, dirigente accompagnatore
ufficiale, l‟inibizione fino al 30 aprile 2000. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 63 del 27 agosto 1999, in parziale accoglimento del reclamo all‟uopo proposto dell‟A.C. Juve Stabia, riduceva a sei le
giornate di squalifica del campo e revocava l‟ammenda; riduceva inoltre l‟inibizione del dirigente Lo Schiavo Antonio a tutto
il 15 gennaio 2000 e quella del dirigente Fogliamanzillo Vincenzo a tutto il 15 marzo 2000. Propone appello l‟A.C. Juve
Stabia, invocando una ulteriore riduzione delle sanzioni. Il gravame non può essere accolto. Ed invero, posto cha ogni
considerazione in ordine all‟asserita inopportunità della designazione, quale quarto ufficiale di gara i soggetto che aveva già
arbitrato - ricevendosi le contestazioni del pubblico di parte stabiese - la gara di spareggio Play - off Juve Stabia/Savoia del
13.6.1999 appare priva di rilievo oltre che inammissibile secondo i più comuni canoni sportivi, la C.A.F. rileva che gli addebiti
mossi alla società reclamante e ai suoi due dirigenti sono stati già opportunamente riguardati dalla Commissione Disciplinare,
che ha ridotto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo adeguandole ai reali accadimenti. Questi ultimi restano però gravi: la
sistematicità dei lanci di oggetti al guano ufficiale di gara, il lancio di una bottiglia di plastica piena che ebbe a colpire il
malcapitato al volto, facendogli perdere i sensi per qualche secondo, la insufficiente collaborazione offerta dai predetti
dirigenti in un clima fatto di intimidazioni e di violenze si oppongono ovviamente ad ogni ulteriore riduzione delle sanzioni,
che altrimenti finirebbero col perdere ogni loro efficacia ed esemplarità. NB vale denunciare a tal proposito. sì come fa
l‟appellante, una evidente disparità di trattamento che sarebbe stata riservata dai primi giudici alla Juve Stabia in rapporto ad
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
altri precedenti ben più gravi. Ogni fattispecie, per struttura, componenti, connotazioni e circostanze, fa storia a sé e va
autonomamente valutata, sicchè l‟accostamento ad altri accadimenti più o meno simili sembra improbabile e azzardato e non
può costituire parametro idoneo, adottabile per l‟applicazione delle sanzioni del caso concreto, che appaiono alla C.A.F.
adeguate e proporzionate ai fatti contestati. Il rigetto dell‟appello comporta l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟A.C. Juve Stabia di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999
1 - APPELLO DELLA S.S.C. LA PINETA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO
REGIONALE GIOVANISSIMI 1999/200O E DELL‟INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 INFLITTE AI SIGG.RI CANNAS
FRANCESCO E PUSCEDDU GIOVANNI
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso d Comitato Regionale Sardegna del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 1 del 30.7.1999)
Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna del Settore per l‟Attività giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di
2° Grado la S.S.C. La Pineta, il Presidente della stessa, Sig. Sechi Giovanni, nonché i dirigenti Cannas Francesco e Pusceddu
Giovanni per rispondere delle infrazioni disciplinari relative alle irregolarità accertate nello svolgimento del Torneo
Internazionale Paolo Pizzi : in particolare si contestava al Sechi l‟arbitraria estensione della partecipazione al Torneo di
categorie di calciatori non comprese nel Regolamento autorizzato dal Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, al Cannas e
al Pusceddu di avere impedito a giovani calciatori la partecipazione al Torneo, con l‟aggravante di disdicevoli motivi, alla
società S.S.C. La Pineta infine, la conseguente responsabilità diretta ed oggettiva. Ritenuta la responsabilità dei soggetti
deferiti, il Giudice Sportivo infliggeva queste sanzioni:
- al Presidente, Sig. Sechi Giovanni, l‟inibizione tino al 15.11.1999;
- al dirigente Sig. Cannas Francesco e all‟allenatore Sig. Pusceddu Giovanni l'inibizione fino al 31.12.2000; alla S.S.C.
La Pineta I'ammenda di L. 400.000 e l'esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva
1999/2000.
La società interessata ha proposto appello e protestando la propria buona fede nel l‟organizzazione e nella gestione del Torneo,
ha chiesto la riduzione delle sanzioni inflitte al Cannas e al Pusceddu, nonché la riammissione al Campionato Regionale
Giovanissimi. Rileva la C.A.F. che l‟appello merita accoglimento. Le punizioni irrogate dal primo Giudice sembrano, infatti,
eccessive e sproporzionate. A parere del Collegio non si giustifica la notevole disparità di trattamento tra la durata della
inibizione per il presidente o quella per gli altri due soggetti deferiti, i quali, in sostanza, si sono comportati secondo il dettato
del Regolamento del Torneo, sia pure arbitrariamente modificato dal presidente. Pena adeguata per il Cannas e il Pusceddu
appare quella dell‟inibizione fino al 31.12.1999. L‟esclusione della S.S.C. La Pineta dal Campionato di competenza va
revocata, trattandosi di sanzione troppo gravosa in relazione ai fatti contestati e costituente punizione ingiustificata nei riguardi
dei giovani tesserati della società appellante. Restano naturalmente ferme le altre sanzioni (ammenda di L. 400.000 alla Società
e inibizione del Presidente Sechi) che non hanno formato oggetto di impugnazione. La tassa va restituita. Per questi motivi la
C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dalla S.S.C. La Pineta di Sinnai (Cagliari), tosi decide: annulla la sanzione dell‟esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi inflitta alla società; - riduce al 31.12.1999 le
sanzioni dell‟inibizione inflitte ai Sigg.ri Cannas Francesco e Pusceddu Giovanni; ordina la restituzione della tassa versata.
2 - APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO,AMMINISTRATORE UNICO DELL‟U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO
LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
3-APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL‟U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE
DELL‟INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
Con atto 9.6.1999 il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C
Zanoli Angelo, già Amministratore Unico del F.C. Triestina Calcio, Trevisan Roberto, socio della stessa, nonchè la medesima
società per rispondere, i primi due, della violazione di cui all‟art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avare posto
in essere, nell‟attività amministrativa e societaria, comportamenti antiregolamentari, e la terza della violazione dall‟art. 6
commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva. L‟adita Commissione, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 22/C del 15 settembre 1999, nel dichiarare la responsabilità dei deferiti, infliggeva a Zanoli Angelo
e a Trevisan Roberto l‟inibizione per mesi tre ciascuno e al F.C. Triestina Calcio l‟ammenda di lire 1.000.000. Avverso tale
decisione hanno proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Zanoli Angelo e Trevisan Roberto invocando la
revoca o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione. L‟appello non ha fondamento. Ed invero i reclamanti,
nell‟affermare che il loro comportamento fu esente da dolo, sostengono che non possono rientrare nelle previsioni dall‟art. 1
comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva attività non sportive e meramente gestionali facenti capo ad una società di calcio.
Osserva la C.A.F. che le risultanze del procedimento hanno pienamente provato la fondatezza della contestazione disciplinare,
grazie anche agli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria (cfr. Decisioni Tribunale di Trieste del 17.2.1999 e della Corte di
Appello di quella città in data 10.3.1999). É pacifico pertanto che lo Zanoli nel novembre 1998 convocava l‟Assemblea
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Ordinaria della società direttamente in seconda convocazione, senza effettuare la prima; che successivamente lo stesso Zanoli
ed il Trevisan si costituivano in Assemblea Straordinaria nel mese di gennaio 1999, dichiarando di rappresentare l‟intero
capitale sociale, ancorché avessero precedentemente ceduto il 67% delle quote a Fioretti Angelo o Vendramini Luciano,
omettendo di trascrivere nel libro soci la cessione e di informare l‟assemblea, tanto che, su citazione dei predetti Fioretti e
Vendramini, il Tribunale di Trieste revocava Zanoli dalla carica e nominava un amministratore giudiziario alla società per la
durata di trenta giorni, amministrazione successivamente confermato dalla Corte di Appello di Trieste. I descritti
comportamenti, pur tenuti nell‟ambito dell‟amministrazione della società, non ben valutabili sotto il profilo disciplinare e
censurabili quindi nell‟ambito della giurisdizione sportiva, che comprende ovviamente ogni attività svolta dai tesserati in
rapporto alle mansioni loro demandate dall‟organizzazione societaria. Ciò posto, si rileva che l‟impugnata decisione appare
esente da censure, giacché non può dubitarsi dell‟applicabilità dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. al caso in esame e della cosciente
violazione di tale norma da parte dei deferiti, che agirono infrangendo gli obblighi di lealtà e di correttezza facenti capo a tutti i
tesserati della F.I.G.C.. Né pare che le inflitte sanzioni, già miti, possano essere ulteriormente ridotte. Il rigetto dell‟appello
comporta l‟incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti da
Trevisan Roberto e Zanoli Angelo, li respinge e dispone l‟incameramento delle relative tasse.
4 - APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI GIORNI 15
ALL‟ALLENATORE CUOGHI STEFANO E DELL‟AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI
ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 29/C del 22.9.1999)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, contestava. Su deferimento del Procuratore Federale della
F.I.G.C., al Sig. Stefano Cuoghi, allenatore della squadra del F.C. Messina Peloro, la violazione di cui all‟art. 1 comma 1
C.G.S., per aver tenuto, in occasione della gara Messina/Benevento, disputata il 13.6.1999, una condotta gravemente scorretta
ed offensiva nei confronti del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini addetto al controllo della gara. Deferiva, inoltre, la società di
appartenenza del tesserato, ai sensi dall‟art. 6 comma 2 C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato. All‟esito del rituale dibattimento, la Commissione Disciplinare, ritenuto sussistere la responsabilità sia
dell‟allenatore, sia della Società, infliggeva al primo la sanzione della squalifica di giorni quindici ed alla società quella
dell‟ammenda di Lire 1.000.000. La società F.C. Messina Peloro ha proposto ricorso a questa Commissione d‟Appello
Federale avverso la suddetta decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 22 settembre 1999, sostenendo che il
comportamento tenuto dal Cuoghi, sarebbe stato provocato da indebita condotta posta in essere dal Collaboratore dell‟Ufficio
Indagini, travalicando le competenze e le attribuzioni in materia di controllo gare, posto che nessun potere di intervento
durante lo svolgimento delle gare è riservato al Collaboratore del detto Ufficio ancorché preposto al controllo delle gare stesse.
Il comportamento del Cuoghi era perciò da 'considerarsi scusabile o meno grave in quanto 'in dipendenza e reazione
all‟evidente intrusione di un soggetto del tutto estraneo all‟evento agonistico che stava disputandosi". Sostiene, infine. che i
toni erano alterati, ma non erano mai scaduti in minacce ed offese. Osserva la Commissione che la decisione della Corte
Federale, cui fa riferimento la società appellante, che ha statuito sulle competenze proprio dei Collaboratori dell‟Ufficio
Indagini, smentisce le sue argomentazioni. Tale decisione afferma che in base all‟art. 21 C.G.S. detto Ufficio svolge indagini
nelle materie di cui agli arti. 1, 2, 3 e 4 dello stesso Codice con esclusione della materia concernente i casi di tesseramento
nell‟ambito regionale. Il richiamo ai suddetti articoli da parte dall‟art. 21 non è limitativo dei compiti dell‟Ufficio Indagini,
che, come tutti gli Organi della Giustizia Sportiva agiscono in 'piena autonomia'. ed una limitazione costituirebbe un‟eccezione
alla regola e, come tale, dovrebbe essere espressamente prevista. L‟eccezione preliminare sollevata dalla società, quindi, per le
suddette argomentazioni non ha pregio e non può essere disconosciuta la competenze del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini, il
quale in ogni caso non aveva di certo superato i limiti delle sue attribuzioni quando era intervenuto invitando il Cuoghi alla
calma. Ed invero, il Cuoghi, alla fine dei tempi regolamentari e prima dell‟inizio dei tempi supplementari, si era diretto verso
l‟ingresso del sottopassaggio e trovatolo chiuso aveva incominciato ad inveire nei confronti del personale di servizio.
Giustificato era, pertanto, a quel punto, l‟invito alla calma rivoltogli dal Collaboratore dell‟Ufficio Indagini, preoccupato dal
fatto che l‟ingresso del sottopassaggio era in corrispondenza del settore della tribuna occupata dai tifosi del Messina Peloro e
che il comportamento alterato del Cuoghi potesse scatenato qualche reazione. La suddetta premessa si è resa necessaria per
motivare sull‟infondatezza della eccezione sollevata dalla reclamante, mentre non ha alcuna influenza per l‟esame del
comportamento dell‟allenatore Cuoghi. A questi è stata contestata la violazione di cui all‟art. 1 C.G.S. per avere tenuto
'reiteratamente una condotta gravemente scorretta ed offensiva nei confronti del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini addetto al
controllo della gara. Il Cuoghi, dopo avere appreso che colui che lo invitava alla calma era un Collaboratore dell‟Ufficio
Indagini, replicava che egli rispondeva solo alla tema arbitrale ed al quarto uomo; successivamente gli urlava... non può
valutare i miei comportamenti: Lei non sa fare il suo mestiere! Basta che vi mettono una divisa addosso e vi sentite potenti.
Successivamente, prima di salire sul pullman, gridava ancora all‟indirizzo del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini. 'vieni qui
adesso! Parliamo a quattrocchi; perché non rispondi; vieni qui e ancora vieni qui, andiamo dietro il muro e ti tiro tre schiatti,
non ho paura di te!'. Tale comportamento configura la violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S., perché incivile, ma soprattutto,
perché contrario ai principi sportivi della correttezza morale e materiale. Il Cuoghi era consapevole che ingiurava e minacciava
un rappresentante di un Organo Federale e non può essere giustificato per il tatto di avere ritenuto (erroneamente) che questi
travalicasse la sua competenza. Le sanzioni irrogate appaiono nei limiti dell‟equità in considerazione della gravità della
condotta sleale ed antisportiva del tesserato e vanno quindi confermate. La tassa versata va incamerata. Per questi motivi la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal F.C. Messina Poloro di Messina ed ordina l‟incameramento della tessa
versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 1999
1 - APPELLO DELLA SIG.RA TOTI GABRIELLA, MADRE DEL CALCIATORE MINORE BIONDI CRISTIAN,
AVVERSO LA CONVALIDA DEL TESSERAMENTO DI QUESTI IN FAVORE DEL G.S. S. BASILIO PIONIERI
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D - Riunione del 3.6.1999)
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 31/D - Riunione del 3.6.1999, la Commissione Tesseramenti ha respinto
il reclamo della Sig.ra Toti Gabriella, madre del calciatore minorenne, Biondi Cristian, volta ad ottenere l‟annullamento del
tesseramento del proprio figlio con il G.S. S. Basilio Pionieri per asserita apocrifia della firma in calce al tesseramento. La
reclamante ha sostenuto di non avere mai sottoscritto il tesseramento del figlio in favore della ricordata società G.S. S. Basilio
Pionieri. La decisione impugnata rileva che la Commissione aveva chiesto ed ottenuto dal competente Ufficio del Comitato
Regionale Lazio l‟originale della richiesta di tesseramento n. 242527 del 3.10.1997 e di avere accertato che lo stesso risulta
regolarmente sottoscritto da entrambi i genitori del calciatore minorenne, in particolare, sempre secondo la decisione della
Commissione Tesseramenti, l‟autenticità della firma della reclamante risulta evidente da un confronto della firma apposta
sull‟originale del tesseramento con quella apposta in calce al reclamo. L‟appellante censura la decisione impugnata sotto il
profilo che il giudizio di attribuzione della firma sarebbe il frutto di una mera valutazione soggettiva ed allega una
dichiarazione del padre del tesserato secondo cui lo stesso genitore avrebbe apposto la firma anche per la madre. L‟appello è
infondato e deve essere rigettato. La Commissione ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto tardiva, sospetta e non
attendibile la dichiarazione del padre del minore ed ha esposto i motivi attraverso i quali è pervenuta al convincimento che la
reclamante Toti Gabriella ha sottoscritto con firma autografa il tesseramento del proprio figlio Biondi Cristian. Questa
Commissione pertanto non ritiene che sussistano elementi che possano inficiare l‟esattezza delle conclusioni della decisione
impugnata ed il rigore logico giuridico della motivazione della stessa.Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come
innanzi proposto dalla Sig.ra Toti Gabriella e dispone l‟incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DEL C.C. VALLE SERIANA AVVERSO DECISIONI IN ORDINE AI TRASFERIMENTI DI CALCIATORI
DIVERSI DA ESSA RECLAMANTE AL F.C. ARDENS CENE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999)
Il Centro Calcio Valle Seriana ha presentato ricorso a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la delibera della
Commissione Tesseramenti, adottata nella riunione del 6.5.1999, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D, con la quale
veniva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla medesima società per l‟annullamento delle liste di trasferimento a
titolo definitivo al F.C. Ardens Cene dei calciaori Catelli Ivan, Gabrieli Ermanno e Trentin Andrea. L‟impugnazione in esame
è inammissibile. Non sono state, infatti, osservate le prescrizioni indicate nell‟art. 23 n. S C.G.S., per il quale "...copia dei
motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata. All‟eventuale controparte...".
Nel caso in esame non risulta inviata copia del reclamo a tutte le controparti e cioè, anche ai calciatori, che pure sono parti
interessate come chiaramente si evince dal disposto di cui ai commi 4 e 5 dell‟art. 100 N.O.I.F.. Trova pertanto applicazione,
nel caso m esame, quanto disposto dall‟art. 23 n. 10 C.G.S., per il quale l‟inosservanza delle predette formalità costituisce
motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l‟esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dall‟art. 23 nn. S e 10 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi ai calciatori controparti, l‟appello come in epigrafe
proposto dal C.C. Valle Seriana di Villa d‟Ogna (Bergamo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA P.S.F. SANT‟ELENA AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARINI SIMONE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999, accogliendo il ricorso
proposto da Gallus Anna Maria avverso il tesseramento del figlio minore Simone Martini, per la P.S.F. S.Elena, annullava il
tesseramento e deferiva alla Commissione Disciplinare il Presidente della società. avendo questi proceduto al tesseramento
stesso senza la firma di entrambi i genitori esercitanti la patria potestà sul minore, in violazione dall‟art. 39. 2° comma, delle
N.O.I.F. e della Circolare 7.11.1988 della F.I.G.C.. Avverso la decisione ha proposto reclamo la P.S.F. S.Elena, deducendo che
non era richiesta la firma congiunta di entrambi i genitori per il tesseramento del minore, in quanto per la lettura congiunta
dell‟art. 39 delle Norme Organizzative Interne e dall‟art. 320 C.C. il tesseramento di un calciatore minorenne presso una
società dilettantistica non aveva natura di etto di straordinaria amministrazione, essendo privo di contenuto economico.
Deduceva, inoltre, che la Circolare del 7.11.88 era priva di efficacia vincolante per i soggetti dell‟Ordinamento federale e
concludeva, pertanto chiedendo che venisse dichiarato valido ed efficace il tesseramento impugnato. Il reclamo è infondato e
va respinto. Le richieste di tesseramento di calciatori minori debbono essere sottoscritte, per consenso, da entrambi i genitori
esercenti la patria podestà, secondo il disposto della Circolare F.I.G.C. 7 novembre 1988, che ha impartito disposizioni agli
uffici periferici sulla obbligatorietà delle firme di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale per i moduli di tesseramento dei
calciatori minorenni. Tale Circolare. che interpreta inequivocabilmente il disposto dall‟art. 39, comma 2°. Delle N.O.I.F., pur
non essendo fonte normativa primaria è comunque una disposizione dell‟Ordinamento sportivo, che, per la sua autonomia e
specialità, prevale sull‟Ordinamento generale e vincola tutti i soggetti federali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come sopra proposto dal P.S.F. Sant‟Elena di Quartu Sant‟Elena (Cagliari) ed ordina l‟incartamento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
4-APPELLO DEL F.C. TODI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.1999 INFLITTA AL
CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO
(Delibera della 64/9 Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 9 dal 75 9.1999)
5-APPELLO DEL CALCIATORE CIUCARELLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 15.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso d Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 9 del 15.9.7999)
A seguito di deferimento del Procuratore Federale la Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con
delibera assunta nella riunione del 14 settembre 1999 (Com. Uff. n. 9 del 15 settembre 1999), sanzionava il calciatore
Ciucarelli Fabrizio con la squalifica fino a tutto il 17.11.1999 per violazione dall‟art. 1 commi 1 e 2 C.G.S.. Contro la
decisione hanno proposto appello tanto il Ciucarelli che il F.C. Todi, società per la quale egli è tesserato nella corrente stagione
sportiva. In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione dei procedimenti, stante la loro evidente connessione. Nei motivi
di gravame si eccepisce la nullità della delibera per l‟asserita violazione dall‟art. 19 comma 5 C.G.S. e nel merito si chiede la
riduzione della squalifica, anche in considerazione di quella già sofferta in forza di precedente provvedimento del Giudice
Sportivo. Rileva la C.A.F. che a norma di regolamento l‟appello deve essere dichiarato inammissibile, senza che ne sia
consentito l‟esame. Invero, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d/dt C.G.S., nell‟ambito di attività regionale della Lega Nazionale
Dilettanti è ammessa l‟impugnabilità davanti a questa C.A.F. delle decisioni delle Commissioni Disciplinari che riguardino
squalifiche di tesserati soltanto qualora siano di durata superiore ai dodici mesi. Nella specie, come si è detto sopra, il
provvedimento sanzionatorio è inferiore a detto limite, il che lo rende insuscettibile di impugnativa in questa sede. Alla
dichiarazione di inammissibilità segue l‟incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come
in epigrafe proposti dal FC. Todi di Todi (Perugia) e dal calciatore Ciucarelli Fabrizio, li dichiara inammissibili. ai sensi
dell‟art. 35 n. 4 lett. d/dt C.G.S. ed ordina l‟incameramento delle tasse versate.
6-APPELLO DEL SIG. MASSARI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI L. 300.000 CON
DIFFIDA, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA
DEL SETTORE PER L‟ATTlVITÀ GIOVANILE E SCOLASTlCA
(Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
Com. Uff. n. 70 del 75.9.7999)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, a seguito
di deferimento del Presidente del Comitato. Con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 10 in data 15
settembre 7999, infliggeva al Sig. Francesco Massari dirigente della Pol. Bitonto, la sanzione dell‟ammenda di lire 300.000
con diffida per aver tenuto un comportamento ostile, arrogante ed irriguardoso nei confronti di due dirigenti federali in
occasione del IV" Torneo di calcio giovanile „Città di Bitonto‟ disputatosi il 12.6.1999. Il Massari proponeva ricorso a questa
Commissione d‟Appello Federale, con atto spedito il 27.9.7999, con il quale chiedeva l‟annullamento della predetta decisione,
in quanto, a suo dire, l‟ammenda non andava inflitta non essendo tesserato per una società professionistica. Successivamente
con nota in data 9.10.1999, il Massari - riferendosi al Comitato Ufficiale n. 12 in data 22.9.1999, depositato in atti dal
Comitato Regionale, contenente una successiva decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, il quale, sotto l‟annotazione di
„Errata-Corrige‟, modificava la sanzione dell‟ammenda con diffida in ammonizione con diffida - noi far presente di non valor
impugnare quest‟ultima decisione chiodava, comunque, che venisse accolto il suo ricorso precedentemente proposto con
riferimento all‟ammenda con diffida. L‟appello è inammissibile, ai sensi della norma dell‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., la quale
vale per tutti i tesserati che esplicano attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività
Giovanile e Scolastica, che non prevede la possibilità di impugnazione della sanzione dell‟ammenda dinanzi la C.A.F.. La
tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.,
l‟appello come innanzi proposto dal Sig. Massari Francesco e dispone l‟incameramento della tassa versata.
7-APPELLO DELL‟A.C. PERUGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BA IBRAHIM
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 109 del 24.9.1999)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 105 del 22 settembre 1999, a seguito di segnalazione del Procuratore Federale ai sensi
dall‟art. 9 comma 3 ter C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, essendosi avvalso dell‟ausilio di
riprese televisive, infliggeva a Ba Ibrahim, calciatore dell‟Associazione Calcio Perugina, la squalifica per quattro giornate
effettive di gara perché, nel corso della partita Perugia/Cagliari del 18.9.1999, valevole per il Campionato Nazionale di Serie
A, aveva colpito con una testata al volto l‟avversario Macellari Fabio in una zona lontana dall‟azione di giuoco. Affermava il
Giudice Sportivo che nella specie ricorrevano gli estremi voluti dalla norma regolamentare, e cioè una condotta violenta di
eccezionale gravità non rilevata dagli Ufficiali di gara e tenuta in una zona del campo lontana dall‟azione. La decisione veniva
confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 109 del 24 settembre 1999). Propone appello l‟A.C.
Perugia, adducendo l‟insussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e la ricorrenza, nella specie, dell‟attenuante della
provocazione. Osserva la C.A.F. che i requisiti richiesti dell‟art. 9 comma 3 ter C.G.S. sono ricorrendo nel caso in esame. Ed
invero scopo della norma in concreto applicata è quello di assicurare la punizione di fatti di condotta violenti posti in essere da
tesserati nel recinto di giuoco e sfuggiti al controllo degli Ufficiali di gara. È indubbio che Ba colpi il Macellari nel modo detto
e che l‟episodio sfuggito ai controllori, è stato documentato alla Giustizia Sportiva con la ripresa televisiva: all‟esito
dell‟esame del filmato è manifesto che il calciatore del Perugia pose in essere un fatto di condotta violenta di eccezionale
gravità perché gratuito, brutale e realizzato in modo da scongiurare ogni eventuale difesa del malcapitato avversario. Appare
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
altresì ingiustificato il ricorso a criteri semantici, basati sul reale significato da attribuire alla locuzione adoperata dal
Legislatore Federale di 'zona del campo lontana dall‟azione di giuoco . Già i primi giudici hanno chiarito che il contatto di
lontananza deve essere inteso in senso non rigidamente spaziale, ma funzionale, sicché è "lontana", ai fini presenti, la condotta
avulsa dall‟azione, in quanto posta in essere in una zona del campo che venga a trovarsi fuori dalla sfera di diretta vigilanza
dell‟arbitro e dei suoi collaboratori. Aggiungasi che il termine „lontana‟ è di per sé relativo, giacché viene generalmente
adoperato unitamente ad un termine, espresso o sottinteso, di riferimento, sicché nella specie è usato per indicare un atto
„distante‟ dall‟azione di giuoco, al di fuori del diretto controllo degli ufficiali di gara. Né è a parlarsi nella specie di
provocazione, non ravvisandosi dallo stesso filmato alcunché di scorretto che possa essere stato posto in essere dal malcapitato
Macellari e possa aver provocato la pretesa reazione. La sanzione inflitta dovrà essere comunque ridotta per adeguarla ai criteri
fin qui seguiti dalla Giustizia Sportiva per punire casi analoghi; ed invero appare più proporzionata all‟infrazione la squalifica
per tre giornate effettive di gara. Per questi motivi la C,A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto
dell‟A.C. Perugia di Perugia, riduce a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudica al
calciatore Ba Ibrahim e dispone la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 1999
1 -APPELLO DELLA POL. COM. QUARTIERE TORRE MAURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2000 INFLITTA AL CALCIATORE FERRANTINI CARLO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 11 del 9 settembre 1999 in
relazione alla gara Com. Quartiere Torre Maura/Cetus del 19.6.1999, disputatasi nell‟ambito del Torneo Regionale „Roma
Sport Show‟, infliggeva al calciatore Ferrantini Carlo della Pol. Com. Quartiere Torre Maura la sanzione della squalifica fino
al 31.12.2002, perché, in occasione della sospensione della gara decretata dall‟arbitro, offendeva e tentava ripetutamente di
colpire il Direttore di gara con un calcio al basso ventre. La Commissione Disciplinare, a seguito di reclamo della Pol. Com.
Quartiere Torre Maura, tenuto conto che il comportamento del calciatore non sembrava rivestire una estrema gravità e in
considerazione del particolare clima che si era instaurato durante la gara, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo la
squalifica del calciatore Ferrantini Cado dal 31.12.2002 al 31.12.2000. Avverso quest‟ultima decisione propone reclamo la
Polisportiva Com. Quartiere Torre Maura riproponendo gli stessi motivi dedotti avanti alla Commissione Disciplinare e in
particolare chiedendo uri ulteriore riduzione della squalifica inflitta al calciatore, in considerazione dei motivi morali e
psicologici che avevano determinato il suo comportamento nei confronti dell‟arbitro. Il reclamo è infondato e va respinto. In
punto di fatto deve ritenersi accertato, sulla base degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni suppletive rilasciate dall‟arbitro
dell‟incontro, che il calciatore Ferrantini ha offeso ripetutamente lo stesso Direttore di gara tentando di colpirlo con un calcio
al basso ventre, non riuscendo nell‟intento perché questi riusciva a proteggersi con una mano. Dopo questo episodio, tentava
nuovamente di raggiungere il Direttore di gara, proferendo nei suoi confronti attese e minacce. Tale comportamento
riprovevole è sicuramente censurabile sotto il profilo disciplinare e deve essere adeguatamente sanzionato. In proposito la
Commissione Disciplinare ha effettuato, nella determinazione della pena da infliggersi in concreto, una rivalutazione del
comportamento del calciatore, escludendo gli estremi della gravità e considerando il clima particolare che si era determinato
durante l‟incontro, riducendo la squalifica fino al dicembre del 2000. La sanzione tosi determinata appare equa e non è
suscettibile di ulteriori diminuzioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Coni.
Quartiere Torre Maura di Roma ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
2-APPELLI DEL G.S. VIS SEZZE E DEL SIG. AMICI LORENZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS
SEZZE/FERENTINO DEL 19.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
Il G.S. Vis Sezze ed il Sig. Amici Lorenzo hanno presentato reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 17 del 7 ottobre 1999, in merito alla gara Vis
Sezze/Ferentino disputatasi il 19.9. 1999. Detto reclamo deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto dal dott.
Giovanni Fontana, in rappresentanza del Presidente, Luigi Bucciarelli, a del Sig. Lorenzo Amici. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Commissione, infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente
dall‟interessato, che, nel caso di società attillata alla F.I.G.C., è il legale rappresentate della stessa. È fatta salva l‟ipotesi di atto
presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura „ad
lites‟ che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto dal mezzo di
impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto
da persona non legittimata, gli appelli come sopra proposti dal G.S. Vis Sezze di Sezze (Latina) e dal Sig. Amici Lorenzo e
dispone l‟incameramento della tassa versata.
3-APPELLO DELL‟A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOROLO CALCIO/SEZZE
SETINA DEL 19.9.1999
(Delibera della Commissiono Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 17 del 7 ottobre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio,
decidendo in merito al reclamo sporto dall‟A.S. Sezze Setina avverso la regolarità della gara Morolo/Sezze Setina, disputata il
19.9.1999 per il Campionato di Eccellenza, accanava che alla medesima aveva partecipato il calciatore Roberto Quinto, il
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
quale, squalificato nella stagione 1998/99 in relazione a gara del Campionato Juniores, non aveva scontato la punizione nella
stagione stessa e, nel frattempo, aveva cambiato società o superato i limiti di età delle manifestazioni giovanili. Riteneva la
Commissione Disciplinare che pertanto il Quinto, ai sensi dell‟art. 12 comma 6 C.G.S., avrebbo dovuto scontare la squalifica
in gara della prima squadra della nuova società di appartenenza; ciò non essondo avvenuto, applicava a carico dell‟A.S.
Morolo Calcio, fra l‟altro, la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale pronuncia si appellava a questa
Commissione la A.S. Morolo Calcio, sostenerlo che il principio affermato dalla Commissione Disciplinare non era fissato in
alcuna norma e quindi non poteva essere applicato, dovendosi allora annullare l‟impugnata delibera. L‟appello è infondato. La
Commissione Disciplinare non ha fatto che applicare correttamente la consolidata giurisprudenza sul punto di questa C.A.F.,
che aveva anche trovato riscontro nella circolare esplicativa della Lega Nazionale Dilettanti datata 3.9.1993, ma, stante il suo
contenuto chiarificatore, ovviamente riflettentesi anche sulle stagioni successive. Nel caso di specie, peraltro è il testo dell‟art.
12 comma 6 C.G.S. che contiene la specifica normativa invocata dall‟appellante, laddove è stabilito che un calciatore
squalificato, che abbia cambiato società prima di scontare la punizione, deve espiarla in gara ufficiali della prima squadra. Il
Quinto, nella specie, è stato impiegato in prima squadra senza avere scontato la squalifica, per cui la decisione appellata deve
essere confermata. Va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto
dall‟A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL‟U.S. BARACCA CALCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI SEI AL SIG.
SILVESTRINI LUCIANO E DELL‟AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2,
C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TEMPIO/BARACCA CALCIO DEL 6.6.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 41/C del 6.10.1999)
A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C
sanzionava il Sig. Silvestrini Luciano, dirigente accompagnatore dall‟U.S. Baracca Calcio, con la squalifica (dette, inibizione)
per mesi sei e la società, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva, con l‟ammenda di L. 2.000.000. Contro tale
decisione ha proposto appello la società chiedendone l‟annullamento, con il proscioglimento dei deferiti, e in subordine la
riduzione dell‟ammenda. Il gravame non è fondato. Si è fatto carico al Silvestrini della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S.
per avere tenuto comportamenti gravemente violenti nel corso della gara Tempio/Baracca disputatasi il 6.6.1999: come è stato
puntualmente rilevato nella delibera dei primi giudici, il comportamento antiregolamentare è stato descritto in dettaglio nel
referto del Collaboratore dell‟Ufficio Indagini, che costituisce ad ogni effetto atto ufficiale (art. 25 n.1 C.G.S.), sicché non può
disconoscersi la sussistenza dei fatti denunciati, come pretende l‟appellante, sulla base di una interessata versione di parte. Non
risponde poi al vero che la società non sia stata messa in condizione di proporre le sue difese avanti la Commissione
Disciplinare: dagli atti risulta infatti che tanto al Sig. Silvestrini quanto all‟U.S. Baracca Calcio furono tempestivamente inviati
sia l‟atto di deferimento del Procuratore Federale, che quello di contestazione del Presidente della Commissione Disciplinare,
contenente l‟indicazione della riunione nella quale si sarebbe svolto il procedimento, nonché la fissazione del termine per il
deposito di deduzioni a difesa e per la richiesta di audizione. Il procedimento si è quindi svolto nel pieno rispetto delle norme
regolamentari. Quanto alle sanzioni inflitte al dirigente e alla società rileva il Collegio che non ne é consentita la riduzione,
trattandosi di punizioni del tutto congrue, specie considerando il ruolo rivestito dal Silvestrini, il quale nella sua qualifica di
dirigente accompagnatore ufficiale era tenuto a prestato la massima assistenza agli Ufficiali di gara e anche ai rappresentanti
degli organi federali, nonché ad osservare un comportamento corretto (art. 66 n. 5 N.O.I.F.). Dal rigetto dell‟appello consegue
l‟incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S. Baracca
Calcio di Lugo (Ravenna) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
5-APPELLO DELL‟A.C. PORTO P. CASTIGLIONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTO P.
CASTIGLIONESE/PONTE PATTOLI DEL 19.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 12 del 7.10.1999)
All‟esito della gara Porto P. Castiglionese/Ponte Pattoli, disputata il 19.9.1999 nell‟ambito del Campionato di 1 Categoria
Girone A del Comitato Regionale Umbria, terminata con il punteggio di 4 a 4, l‟U.S. Ponte Pattoli proponeva rituale reclamo
alla competente Commissione Disciplinare adducendo che nel corso della gara era stato schierato,in posizione irregolare, il
calciatore Pucci Alessio, tesserato per l‟A.C. Porto P Castiglionese, squalificato per una giornata nella precedente stagione, che
non aveva scontato tale sanzione. La Commissione Disciplinare adita deliberava di infliggere alla A.C. Porto P. Castiglionese
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e di rimettere gli atti al Presidente del Comitato
Regionale per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 7
ottobre 1999. Ricorre ora a questa Commissione d‟Appello Federale l‟A.C. Porto P. Castiglionese.
L‟impugnazione in esame è inammissibile. Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell‟art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S., per il quale i motivi dei reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F.
entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione che si impugna.
Nel caso in esame i motivi di appello risultano inviati in data 15.10.1999. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟appello come sopra proposto dall‟A.C. Porto P. Castiglionese di
Castiglione del Lago (Perugia) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
6 -APPELLO DELL‟A.C. SIRENELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
VIGNOLA 90/SIRENELLA DEL 3.10.1999
50
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l‟Attività Giovanile
e Scolastica - Com. Uff. n. 11 del 13.10.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 11 del 13 ottobre 1999, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale
Emilia-Romagna del Settore per l‟Attivilà Giovanile e Scolastica, respingeva il reclamo sporto dall‟A. C. Sirenella avverso la
regolarità della gara Vignola 90/Sirenella. disputata il 3.10.1999 por il Campionato Regionale Allievi, rilevando che la tesi
della reclamante - secondo la quale la squadra avversaria aveva schierato alcuni calciatori che, pur avendo superato il 16° anno
di età, erano tesserati come "giovani' anziché come 'dilettanti' – era infonda!a, in quanto ciò che rilevava, ai fini della regolare
partecipazione a gare di quel tipo, ora l‟età del tesserato e non il tipo di tesseramento. Il vincolo dilettantistico era infatti una
possibilità non un obbligo per la società titolare dei calciatori in questione. Avverso tale pronuncia si appellava a questa
Commissione la A.C. Sirenella, ribadendo l‟irregolarità del tesseramento di calciatori come 'giovani" e sia pure in forza a
società di puro settore giovanile, una volta compiuto il 16° anno. L‟appello è palesemente infondato. Non solo, invero, il
coordinamento tra l‟art 31 comma 1 e l‟art. 32 N.O.I.F. consente di confermare che il tesseramento come 'giovani dilettanti' per
i calciatori ultrasedicenni il una facoltà e non un obbligo; ma, in ogni caso, i calciatori di cui qui trattasi non avevano compiuto
il 16° anno il 1° gennaio dell‟anno di inizio della stagione sportiva. Quindi, per due motivi specifici la loro partecipazione alla
gara in esame era del tutto regolare. L‟appello va dunque respinto con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟A.C. Sirenella di Modena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
7-APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DJIBRIL
(Delibera deIla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999)
All‟esito della gara Torino/Roma, disputata il 24.10.1999 nell‟ambito del Campionato di Serie A, l‟Arbitro riferiva nel proprio
rapporto di avere espulso al 49' del secondo tempo il calciatore Diawara Djibril per protesto nei confronti degli Ufficiali di
gara. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 151 del 26 ottobre
1999, infliggeva all‟atleta la squalifica per due giornate effettive di gara. La sanzione veniva confermata dalla competente
Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 157 del 29 ottobre 1999). Avverso tale decisione ha proposto appello la società
Torino Calcio, invocando la riduzione della squalifica ad una sola giornata. Il gravame non può trovare accoglimento. Ed
invero il Diawara, già diffidato (quarta sanzione), dopo che l‟arbitro l‟aveva ammonito, teneva una condotta irriguardosa verso
lo stesso, indirizzandogli un ironico applauso. Legittimamente il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore una giornata di
squalifica a seguito della quarta ammonizione, ed un‟altra a seguito dell‟espulsione. Il rigetto dell‟appello comporta
l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino
e ordina l‟incameramento della relativa tassa.
8-APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LOMBARDI STEFANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per due giornate effettive di gara il calciatore
Lombardi Stefano perché, nel corso della gara Treviso/Napoli del 24.10.1999. "al termine dalia partita, nel passare accanto ad
un Assistente, gli rivolgeva frasi, anche volgarmente, irriguardose ed ingiuriose; infrazione rilevata dal medesimo Assistente
(Com. Uff. n. 152 del 26 ottobre 7999). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla
S.S.C. Napoli, (Com. Uff. n. 157 del 29 ottobre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la S.S.C.
Napoli, chiedendo la riduzione ad una giornata effettiva di gara della sanzione della squalifica inflitta al calciatore. L‟appello è
fondato. Nel referto dell‟Assistente infatti, viene riportata una descrizione dei fatti che hanno prodotto l‟irrogazione della
sanzione in maniera tale da giustificare l‟applicazione di una punizione sportiva, ma che non lascia presupporre nessun atto di
violenza o comportamento intimidatorio. Sebbene il richiamo a precedenti decisioni è irrilevante poiché ogni fatti specie deve
essere autonomamente valutata, presenta proprie caratteristiche e connotazioni, si osserva che la gravità del fallo non giustifica
la sanzione irrogata anche tenuto presente il precedente comportamento dell‟autore della scorrettezza. Per questi motivi la
C.A.F. accoglie l‟appello come in epigrafe proposto dalla S.S.C. Napoli, di Napoli, riducendo a n. 1 giornata effettiva di gara la
sanziono della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Lombardi Stefano. Dispone la restituzione della relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 11/C - RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1999
1 -APPELLO DEL CALCIATORE S. I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, CON
DECORRENZA DAL 21.8.1999, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE
D‟INDAGINE SUL DOPING DEL C.O.N.I.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 116 dell‟1 .10.1999)
Con provvedimento del 2.9.1999 la Commissione di Indagine sul Doping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano deferiva
alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore S. I., già tesserato per la stagione sportiva
1999 con la S.S.C. Napoli perché, a seguito di un controllo effettuato in data 16.5.1999, al termine della gara Napoli/Lecce, era
stato trovato positivo per presenza nelle urine di metabolita di Nandrolone, positività confermata in sede di controanalisi
ettettuate in data 6.7.1999. L‟adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 1° ottobre 1999, nel
dichiarare la responsabilità dello S., infliggeva al medesimo la sanzione della squalifica per la durata di anni due a far data dal
51
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
21 agosto 1999. data del provvedimento di sospensione. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa
Commissione Federale S. I. ed ha chiesto l‟annullamento della sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della stessa.
Osserva la C.A.F. che lo S., nel dichiarare il proprio reclamo con telegramma, chiedeva copia dei documenti ufficiali, ma
inviava poi i motivi di gravame in data 22.10.1999, e cioé oltre il settimo giorno successivo a quello (14.10.1999), in cui aveva
ricevuto la copia, in spregio alla contemplata perentorietà del termine di cui all‟att. 27 n. 2 lett. a) del Codice di Giustizia
Sportiva. L‟acclarata irritualità comporta l‟inammissibilità dell‟appello. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai
sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟appello come in epigrafe proposto dal calciatore S. I. e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELL‟A.S. CIVATE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 11 del 30.9.1999)
Il Vice-Presidente del Comitato Regionale Lombardia in data 7.7.1999 deferiva alla Commissione Disciplinare presso lo stesso
Comitato il calciatore Barra Mauro e l‟A.S. Civaie per violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all‟art. 7 comma 5
lett. c), per avere il primo partecipato alle gare del 28 marzo ed 11 aprile 1999 disputate dall‟A.S. Civaie, benché tesserato con
la Polisportiva Lazio. La Commissione Disciplinare, accertata la fondatezza dell‟accusa, con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 11 del 30 settembre 1999, infliggeva all‟A.S. Civaie la penalizzazione di tre punti in classifica da
scontarsi nella stagione sportiva 1999/2000, nonché l‟ammenda di lire 500.000; disponeva la trasmissione degli atti al
Presidente del Comitato Regionale per gli eventuali provvedimenti nei confronti del calciatore Barra Mauro e dei dirigenti
dell‟A.S. Civaie. Quest‟ultima ha impugnato la predetta delibera innanzi a questa Commissione d‟Appello Federale ed ha
esposto cha la società denunziante A.C. Nibionno aveva trasmesso gli atti al Comitato Regionale Lombardia oltre i termini utili
per la richiesta di instaurazione del procedimento disciplinare Inoltre, la sanzione disciplinare inflitta ben poteva essere
comminata per la stagione sportiva precedente, avendo la Commissione Disciplinare a disposizione i tempi tecnici per
deliberare. L‟appello è fondato e va accolto. Osserva, infatti, questa Commissione che il deferimento da parte del VicePresidente del Comitato Regionale Lombardia è stato tardivamente disposto ed è quindi inammissibile. L‟art. 37 n. 3 comma 3
C.G.S. dispone che il deferimento da parte dei competenti Organi Direttivi Federali per la partecipazione irregolare di
calciatori a gare deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara in questione. Tale termine è
perentorio al pari di tutti quelli prescritti dal citato Codice. Nella fattispecie le gare irregolari sono state disputate il 28 marzo e
l‟11 aprile 1999 mentre il deferimento è stato inoltrato il 7 luglio 1999; pertanto, oltre il detto termine di 15 giorni. Potrebbe
far sorgere dubbi la disposizione conclusiva del comma surrichiamato, la quale stabilisce che il deferimento deve essere
adempiuto "comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara (irregolare) si riferisce .
Tale disposizione, però, è stata prevista per evitare che i provvedimenti disciplinari vengano adottati ben oltre i tempi di
chiusura dei suddetti Campionati o, pertanto, si applica quando nei termine dei 15 giorni cade oltre il settimo giorno da essa
richiamato. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come innanzi
proposto dall‟A.S. Civaie di Civate (Lecco), annulla l‟impugnata delibera, ai sensi dall‟art. 37 n. 3 C.G.S., per tardività del
deferimento in data 7.7.1999 del Vice Presidente del Comitato Regionale Lombardia. Ordina la restituzione della tassa versata.
3-APPELLO DELLA POL. TARQUINIA SEZIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGOR
ACQUAPENDENTE/TARQUINIA S.C. DEL 19.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999)
L‟A.S. Vigor di Acquapendente adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio deducendo, in ordine
alla gara Vigor Acquapendente/Tarquinia S.C. disputata il 19.9.1999 per il Campionato di Promozione - Girone A - e terminata
con il punteggio di 0 - 0, che la società avversaria aveva schierato i calciatori Nicolini Alessio, Faluschi Tiziano e Torquati
Stefano in posizione irregolare. I predetti atleti, infatti, erano stati colpiti da provvedimenti di squalifica, come risultava dal
Com. Uff. n. 72 in data 22.4.1999 del Comitato Regionale Lazio, in riferimento ad una gara di playoff del Campionato
Juniores Regionale della trascorsa stagione sportiva e non era stato possibile scontato dette sanzioni nel corso di tale stagione.
La Commissione Disciplinare accertata la veridicità dei fatti tosi come sopra esposti e ritenuta quindi illigittima la
partecipazione dei tre calciatori alla gara in parola, in applicazione dall‟art. 7 n. S C.G.S. infliggeva alla Pol. Tarquinia Sez.
Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -2, nonché l‟ammenda di L. 200.000, sanzionando
altresì i tesserati con una ulteriore giornata di squalifica e il dirigerne accompagnatore Rosati Roberto con l‟inibizione tino al
10.11.1999 (Coni. Uff. n. 19 del 14 ottobre 1999). Propone appello in questa sede la Pol. Tarquinia Sez. Calao sostenendo che i
calciatori, i quali avevano subito la punizione mentre partecipavano a gara del Campionato Juniores, pur non avendo più l‟età
richiesta per la Categoria Juniores avrebbero potuto comunque prendere parte, quali fuori quota, a quel Campionato, sicché
solo in quella sede avrebbero dovuto scontare la squalifica, in omaggio alla norma secondo cui i tesserati devono scontare una
sanzione disciplinare nello stesso campionato nel quale è stata commessa l‟infrazione che ha dato origine alla sanzione (art. 12
n. 3 C.G.S.) Il gravame non ha fondamento. La veste di potenziali 'fuori quota, che potrebbe consentire ai tre tesserati di
prendere parte alle competizioni riservato alla Categoria Juniores, non è attributiva del relativo 'status'; essi pertanto, non
rientrando più nella Categoria Juniores. non potevano prendere parte alla gara con l‟A.S. Vigor dovendo scontare le squalifiche
nelle gare ufficiali del corrente campionato disputate dalla prima squadra della società appellante.L‟impugnata delibera appare
pertanto incensurabile.Il rigetto dell‟appello comporta l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l‟appello come innanzi proposto dalla Pol. Tarquinia Sezione Calcio di Tarquinia (Viterbo) e dispone l‟incameramonto della
relativa tassa.
52
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
4-APPELLO DELL‟A.S. COSSATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO JUNIORES
COSSATESE/SANTHIA DEL 25.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D‟Aosta - Com. Uff. n. 12 del
14.10.1999)
In data 4.10.1999, l‟U.S. Santhià Calcio proponeva ricorso per irregolare posizione del calciatore Grossato Filippo schierato
dall‟A.S. Cossatese nella gara Cossatese/Santhià del 25.9.1999, valida per il Campionato Regionale Juniores. Sosteneva la
ricorrente che il calciatore era stato squalificato per una giornata in relazione alla gara dell‟1.5.1999, ultimo turno del
Campionato Juniores e che tale squalifica non era stata scontata in quanto il Grossato avrebbe partecipato alla gara nella prima
giornata della stagione 1999/2000 dello stesso campionato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Piemonte-Valle d‟Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 14 ottobre 1999, accoglieva il ricorso, infliggendo all‟A.S.
Cossatese la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-2, oltre all‟ammenda di lire 300.000. al calciatore Grossato
Filippo la squalifica per una ulteriore giornata e al dirigente accompagnatore l‟inibizione fino al 15.1.2000. Avverso questa
delibera ha proposto appello l‟A.S. Cossatese, deducendo a motivi che il calciatore Grossato Filippo, nato il 18.1.1980,
squalificato per somma di ammonizioni nell‟ultima gara del Campionato Juniores 1998/99, doveva scontare la sanzione in
occasione della prima gara di campionato disputata dalla prima squadra, militante nel Campionato Eccellenza, il 12.9.1999
(Cossatese/Monferrato), ai sensi dall‟art. 12 comma 6 C.G.S.. Non avendo il calciatore preso parte a quest‟ultima gara come si
poteva evincere dalla distinta dei giocatori allegata, lo stesso, in occasione della prima gara del Campionato Juniores Regionale
della nuova stagione, alla quale partecipava come fuori quota, essendo nato dopo l‟1.7.1979, aveva già scontato la giornata di
squalifica. Chiedeva pertanto che, in riforma dell'impugnata decisione, venisse ripristinato il risultato acquisito sul campo e
venissero annullate le sanzioni inflitte. L'U.S. Santhià Calcio presentava le proprie controdeduzioni, sostenendo cha I'art. 12,
comma 3 C.G.S. non distingue la posizione di calciatori in quota rispetto a calciatori fuori quota e chiedendo, pertanto, la
conforma dell'impugnata decisione. L‟appello è fondato e va accolto. Il calciatore Grossato Filippo, squalificato per una
giornata in relazione all‟ultima gara del Campionato Regionale Juniores, è nato il 18.1.1980 e non rientra più nei limiti di età
che consentono la partecipazione alle gare del Campionato Juniores. Il Comunicato Ufficiale n. 1 dell‟1.7.1999 del Comitato
Regionale Piemonte-Valle d‟Aosta ha stabilito che nel Campionato Juniores possono essere utilizzati quattro calciatori nati
dall‟1.1.1979 in poi, da considerarsi fuori quota. Lo status del calciatore non è più quindi quello dello "Juniores" e la sua
partecipazione alle gare del relativo campionato deve ritenersi soltanto a titolo eccezionale e in deroga alle disposizioni che
stabiliscono i limiti di età per la categoria. Ne consegue, secondo la costante giurisprudenza di questo Organo, che il
calciatore, ai sensi dall‟art. 12 comma 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nella prima gara di Campionato della prima
squadra della sua Società, nella quale in effetti non è stato schierato in campo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello
come sopra proposto dall‟A.S. Cossatese di Cossato (Biella). annullando l‟impugnata delibera e ripristinando, tra l‟altro, il
risultato di 2 – 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
5-APPELLO DELL‟A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAURI MINTURNO /MOROLO
CALCIO DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 19 del 14.10.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 del 14 ottobre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio,
decidendo in merito al reclamo sporto dell‟U.S. Scauri Minturno, awerso la regolarità della gara Scauri Minturno/Morolo
Calcio, disputata il 26.9.1999 per il Campionato di Eccellenza, accertava che alla medesima aveva partecipato il calciatore
Roberto Quinto, il quale, squalificato nella stagione 1998/99 in relazione a gara del Campionato Juniores, non aveva scontato
la punizione nella stagione stessa e, nel frattempo, aveva cambiato società e superato i limiti di età delle manifestazioni
giovanili. Riteneva la Commissione Disciplinare che pertanto il Quinto ai sensi dall‟art. 12 comma 6 C.G.S., avrebbe dovuto
scontare la squalifica in gare della prima squadra della nuova società di appartenenza; ciò non essendo avvenuto, applicava a
carico dell‟A.S. Morolo Calcio, fra l‟altro, la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale pronuncia si appellava a
questa Commissione la A.S. Morolo Calcio, eccependo preliminarmente la mancata costituzione del contraddittorio, non
avendo ricevuto copia del reclamo interposto dalla controparte; o, nel marito, sosteneva che il principio affermato dalla
Commissione Disciplinare non era fissato in alcuna norma e quindi non poteva essere applicato. Ciò premesso, rileva anzitutto
la C.A.F. che l‟eccezione preliminare è infondata, esistendo agli atti la ricevuta della raccomandata (n. 3981 del 2.10.1999)
colla quale il reclamo dall‟U.S. Scauri Mintumo venne comunicato all‟attuale appellante. Nel merito, l‟appello è infondato. La
Commissione Disciplinare non ha fatto che applicare correttamente la giurisprudenza di questa C.A.F, consolidatasi nel tempo
e che aveva trovato riscontro anche nella circolare esplicativa della Lega Nazionale Dilettanti, datata 3.9.1993. ma, stante il suo
contenuto chiarificatore, ovviamente riflettentesi anche sulle stagioni successive. Nel caso di specie, peraltro, è il testo dell‟art.
12 comma 6 C.G.S. che contiene la specifica normativa invocata dalla reclamante, laddove è stabilito che un calciatore colpito
da squalifica, che abbia cambiato società prima di scontare la punizione, deve espiarla in gare ufficiali della prima squadra. Il
Quinto, nella specie, è stato impiegato in prima squadra senza avere scontato la squalifica, per cui la decisione appellata deve
essere confermata. Va incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto
dall‟A.S. Morolo Calcio di Morolo (Frosinone) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. 12/C - RIUNIONE DEL 25 NOVEMBRE 1999
1 -APPELLO DELL‟U.S. LEONTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 9 NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/20001NFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE, AI SENSI DELL‟ART 6, COMMA 2, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 1 B del 15.9.1999)
Il Procuratore Federale, in data 4.8.1999, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Raiti
Luca, Pisano Sebastiano, Maglitto Michele e Mirasola Guido, rispettivamente calciatore, Vice-Presidente, dirigente e
allenatore dall‟U.S. Leontina, per la violazione di cui all‟art. 1 comma 1 C.G.S. nonché la U.S. Leontina per violazione
dall‟art. 6 comma 2 dello stesse codice. Dagli atti dell‟Ufficio Indagini era risultato che Raiti Luca, calciatore tesserato per la
Pol. Augusta 1908, aveva disputato nelle fila dall‟U.S. Leontina tre gare del Campionato dilettanti di 2 Categoria sotto il falso
nome di Innao Ciro e altre cinque gare sotto le false generalità di calciatori tesserati per la stessa società Leontina, a ciò indotto
e richiesto da dirigenti e allenatore. Lo stesso calciatore aveva poi disputato nelle fila dall‟U.S. Leontina altre otto gare di
Campionato in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul C.U. n. 1B del
15 settembre 1999, sulla base delle risultanze dell‟Ufficio Indagini e delle ammissioni di colpevolezza degli incolpati,
infliggeva a: - Raiti Luca la squalifica sino al 30.6.2000; - Pisano Sebastiano e Miglitto Michele la inibizione a tutto il
30.9.2000; - Mirasola Guido l‟inibizione a sostare noi recinti di giuoco della F.I.G.C. sino al 30.9.2000; - U.S. Leontina la
penalizzazione di nove punti nella classifica 1999/2000. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il Presidente dall‟U.S.
Leontina, deducendo di aver rilevato la Società soltanto di recente, affrontando spese notevoli per l‟allestimento della squadra
e, pur non contestando la realtà obiettiva dei fatti contestati, ha chiesto una riduzione dei punti di penalizzazione. L‟appello è
infondato e va respinto. Le risultanze degli accertamenti dell‟Ufficio Indagini hanno trovato un oggettivo riscontro anche in
sede dibattimentale e non vengono contestate dallo stesso ricorrente, cha si limita a Chiedere una riduzione della sanzione
inflitta, senza addurre alcun valido motivo a sostegno di tale richiesta. Il calciatore Raiti ha illegittimamente preso parte a ben
sedici gare del Campionato di 2' Categoria, con il consenso e su esplicita richiesta dei responsabili della Società Leontina,
venendo in pratica ad inficiare il regolare svolgimento dell‟intero Campionato. I fatti, per la loro reiterazione per la
incontestabile intenzionalità e per le conseguenze che hanno avuto sulla regolarità delle gare disputate dalla società Leontina.
integrano una grave violazione di quei principi di lealtà, correttezza o rettitudine che devono improntare il comportamento di
tutti gli appartenenti all‟Ordinamento federale. Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono pienamente adeguate o congruo
e non è stato addotto alcun elemento che possa legittimare una loro rivalutazione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello
come innanzi proposto dell‟U.S. Leontina di Lentini (Siracusa) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
2-APPELLO DELLA S.S. OLIMPIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2002 INFLITTA
AL CALCIATORE AVELLANI MANUEL
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 13 del 14.f0.1999)
La S.S. Olimpia ha inoltrato ricorso a questa Commissione d‟Appello Federale avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 14 ottobre 1999, che ha
confermato le sanzioni disciplinari inflitte dal Giudico Sportivo in relazione alla gara Olimpia Ostra Vetere/Fabriano Calcio
del Campionato Juniores Regionale, disputata il 25.9.1999, di cui al Com. Uff. n. 11 del 30 settembre 1999. La reclamante ha
limitato la sua richiesta alla riduzione della squalifica, fino al 30.9.2002, inflitta al calciatore Avellani Manuel per atti di
violenza nei confronti di un avversario che ritiene sproporzionata rispetto a quanto accaduto in campo e tenuto conto che questi
ha reagito ad un calcio infertogli dall‟avversario, da lui colpito subito dopo. Si osserva che l‟arbitro ha riferito che l‟Avellani,
portiere della squadra Olimpia Ostra Vetere, colpiva con un calcio al ginocchio un avversario, che tentava di driblarlo,
colpendolo poi con calci dopo che questi era caduto a terra; ne nasceva una rissa tra i calciatori e la gara veniva sospesa. Tale
fatto storico non è contestato dalla reclamante, ma la giustificazione addotta, e cioè una reazione ad una presunta provocazione
violenta ad opera dell‟avversario da lui colpito, non trova conforto negli atti. Valutate le circostanze e, tenuto conto della
assenza di precedenti specifici, si può dar luogo ad una valutazione di minore rigore e, di conseguenza ad una riduzione della
sanzione inflitta. Stimasi, pertanto, fissare la squalifica inflitta all‟Avellani fino al 30.6.2001. La tassa va restituita. Per questi
motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Olimpia di Ostra Vetere (Ancona),
riduce al 30.6.2001 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Avellani Manuel. Ordina la
restituzione della tassa versata.
3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEI SIGG.RI BALDINI CARLO E CLAUDIO E PAGGETTI RITA AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 28.12.1999 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BALDINI CLAUDIO
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C - Riunione del 16.9.1999)
I ricorrenti, citati in epigrafe, hanno presentato, presso questa Commissione d'Appello Federale, ricorso per revocazione
reiterando la motivazione già proposta, dinanzi alla medesima C.A.F., in sede di procedimento di ultima istanza; si lamentava,
in tale sede (e torna a riproporsi oggi tomo fondamento del ricorso per revocazione), la violazione dei diritti della difesa in
quanto il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
(Com. Uff. n. 1 del 9 luglio 1999) non avrebbe accolto la richiesta del giovane calciatore Baldini Claudio di essere ascoltato,
violando, tosi. le norme sul contraddittorio. Questa C.A.F., esaminando l'appello lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dall'art.
35 comma 4, lettere d/d1 C.G.S.. in quanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 2° Grado è inferiore a 12 mesi (C.A.F.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
- Com. Uff. n. 7/C - Riunione del 17.9.1999). Osserva il Collegio che il Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 28 comma 2,
prevede l'applicazione ai procedimenti di revocazione delle norme procedurali dettate per n procedimenti di ultima istanza.
Assume rilievo di principio generale la norma in base alla quale vizi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo rilevati in
precedenti gradi del giudizio. se ritenuti sussistenti dal giudice di appello, non possono essere sanati. questo principio vale
anche per la impugnazione per revocazione La inammissibilità dell'appello "ordinario' dinanzi a questa C.A.F., accertata dalla
decisione assunta nella riunione del 16.9.1999 (Com. Uff. n. 7/C). appare fondata sulla sicura sussistenza della fattispecie
espressamente prevista dall'art. 35 comma 4 lettere d/d1) C.G.S. nel caso in esame. Per questi motivi la C.A.F dichiara
inammissibile, ai sensi dall'art. 28 comma 2 C.G.S., il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto dai Sigg.ri Baldini
Carlo e Claudio e dalla Sig.ra Paggetti Rita ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
4-APPELLO DELL'A.S. AQUILEIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AQUILEIA/UNION 91 DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del
27.10.1999)
All'esito della gara Aquileia/Union 91, disputata il 26.9.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Friuli-Venezia Giulia e terminata col punteggio di 2 a 0, I'A.C. Union '91 proponeva rituale reclamo adducendo che,
nell'occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Pirusel Federico, che avrebbe invece dovuto scontare una
giornata di squalifica riportata nella stagione precedente nelle file dell‟A.C. Futura. La competente Commissione Disciplinare,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 27 ottobre 1999, accogliendo il reclamo, infliggeva all'A.S. Aquileia la
punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del
Comitato Regionale per gli incombenti di competenza conseguenti all'irregolare impiego del calciatore in altri incontri.
Propone appello l'A.S. Aquileia chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed
invero l'appellante, che disputa la Coppa Italia, contesta l'intervenuta applicazione del combinato disposto di cui agli art. 9
comma 1 e 12 comma 6 C.G.S., e asserisce cha il Pirusel, essendo stato squalificato per una giornata in occasiono di una partita
di Coppa Regione della stagione precedente nelle file dall'A.C. Futura e non avendo potuto scontare la squalifica nella stessa
annata, dovrebbe osservarla solo in occasione di una partita di Coppa Regione (che però la reclamante, quale partecipante al
Campionato di Promozione, non disputa). Contrasta con tale tesi l'esatta interpretazione fornita dalla Commissione di primo
grado, condivisa da questa C.A.F., secondo cui, a mente dall'art. 12 comma 6 C.G.S. tosi come modificato (cfr. C.U. n. 14/A
F.I.G.C. del 30.7.1999, pubblicato sul C.U. n. 16 della L.N.D., C.U. n. 14 del 29.10.1997 del C.R. Friuli Venezia Giulia). nel
caso in cui d calciatore, colpito dalla sanzione, abbia cambiato società, la sanzione di squalifica, in deroga al precedente
comma 3, viene scontata. per residuo, nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di
appartenenza. La partecipazione del Pirusel a tutto le gare ufficiali dell'A.S. Aquileia della stagione in corso giustifica quindi
pienamente l'impugnata delibera, che sanziona l'utilizzo del calciatore in occasione della suindicata gara con la punizione
sportiva della perdita della stessa con il punteggio di 0 a 2 e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato per le
opportune statuizioni in ordine alle restanti gare disputate irritualmente dal Pirusel medesimo. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Aquileia di Aquileia (Udine) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELLA S.S. CESICALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 2.10.2002
INFLITTA AL CALCIATORE FREGUGLIA TOMMASO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 15 del 28.10.1999)
L'A.S. Cesicalcio ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 15 del 28 ottobre 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo della Società ora
appellante, veniva ridotta dall'8.10.2004 ai 2.10.2002, la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 12 del 6 ottobre
1999) al calciatore Freguglia Tommaso per comportamento violento nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato
Juniores Regionale Piediluco/Cesicalcio del 2.10.1999. Rileva questa Commissione che i motivi addotti in questa sede dalla
ricorrente, a giustificazione della condotta del Freguglia, sono giA stati oggetto di esame e presi in considerazione dalla
Commissione Disciplinare ed hanno portato alla riduzione della sanzione inizialmente comminata nella misura di cinque anni.
La squalifica fino al 2.10.2002 appare peraltro congrua in relazione all'obiettiva gravità del comportamento tenuto dal
calciatore come risulta dagli atti ufficiali. II ricorso va quindi respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come
sopra proposto dalla S.G. Cesicalcio di Temi e dispone l'incameramento della tassa versata.
6-APPELLO DELL'A.C. FUTURA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION 91/FUTURA DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del
27.10.1999)
All'esito della gara Union '91/Futura, disputata il 3.10.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale
Friuli-Venezia Giulia e terminata col punteggio di 1 a 3. l'A.C. Union'91 proponeva rituale reclamo, adducendo cha,
nell'occasione, la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Pellizer Cristian, che avrebbe invece dovuto scontare una
giornata di squalifica inflittagli la stagione precedente in una gara di Coppa Regione. La competente Commissione
Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.13 del 27 ottobre 1999, infliggeva all'A.C. Futura la punizione sportiva di
perdita dell'incontro con punteggio di 0 a 2 e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato por gli incombenti
di competenza conseguenti all'irregolare impiego del calciatore in altri incontri. Propone appello l'A,C. Futura chiedendo il
ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame non ha fondamento. Ed invero l'appellante, che nella corrente stagione
disputa la Coppa Italia, contesta l'intervenuta applicazione del combinato disposto di cui agli arti. 9 comma 1 e 12 comma 6
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
C.G.S., e asserisce che il Pellizer, essendo stato squalificato per una giornata in occasione di una partita di Coppa Regione
della stagione precedente e non avendo potuto scontare la squalifica nella stessa annata, dovrebbe osservarla adesso in
occasione di una partita di Coppa Regione (che però quest'anno non disputa). Contrasta con tale tesi l'esatta interpretazione
fornita dalla Commissione di primo grado, condivisa da questa C.A.F., secondo cui, a mente dall'art. 12 comma 6 C.G.S. il
principio sancito dell'art. 9 comma 9.1) ultima parte C.G.S. (che stabilisce che le sanzione di cui alle lettere a, b, c, d e g
dall'art. 9 comma 1 C.G.S. inflitte dagli Organi competenti in relazione a gara di Coppa Italia e a gare delle Coppe Regione
organizzato dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni) non trova luogo nel caso di comprovata
impossibilità di scontare, nella stagiono successiva, la sanzione residua nella Coppa di competenza, sicché la sanzione stessa
va scontata nella prima gara ufficiale della stagione disputata dalla prima squadra. La partecipazione del Pellizzer a tutte lo
gare ufficiali della sua società nella stagione in corso giustifica quindi pienamente l'impugnata delibera, cha sanziona l'utilizzo
del calciatore in occasione della suindicata gara con la punizione sportiva della perdita della stessa col punteggio di 0 a 2 e
dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato per le opportune statuizioni in ordine alle restanti gare disputate
irritualmente da Pellizzer medesimo. Per questi motivi la C.A.F. respingo l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Futura
di Carlino (Udine) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 13/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 1999
1-APPELLO DELLA S.S. VALDAPONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE
GIOVANISSIMI VALDAPONE/CADORE DEL 9.10.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per I'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n.11 del 21.70.1999)
La S.S. Valdapone proponeva reclamo avverso il risultato della gara Valdapone/Cadore del Campionato Provinciale Categoria
Giovanissimi disputata il 9.10.1999, denunziando la posizione irregolare di due calciatori della squadra avversaria, nati nel
1985 e “pertanto fuori quota”. II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 11 in data 21 ottobre 1999, dichiarava inammissibile il reclamo perché non era stata offerta la
prova dell'avvenuto invio di copia del reclamo alla società controparte La Società Valdapone inoltrava erroneamente reclamo
alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto allegando la ricevuta della raccomandata inviata
contestualmente alla S.S. Cadore e chiedeva che venisse annullata la suddetta delibera del primo giudice. La Commissione
Disciplinare trasmetteva tale ricorso, per competenza, a questa Commissione d'Appello Federale. L'appello merita
accoglimento. Si osserva infatti che la società ha dato prova dell'avvenuta notifica di copia del reclamo al Giudice Sportivo di
2° Grado alla controparte, offerta mediante l'esibizione della relativa ricevuta postale, per cui, non sussistendo la dichiarata
inammissibilità, gli atti vanno rinviati al Giudice Sportivo di 2° Grado, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per il giudizio di merito.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Valdapone di Montecchia di Crosara
(Verona). annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, per
omesso invio di copia alla società controparte del reclamo della S.S. Valdapone in data 12.t0.1999, con rinvio degli atti al
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame
di merito. Ordina la restituzione della tassa versata
2 -APPELLO DELL'U.S. GIFFONESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIFFONESE/FAIANO DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 28.10.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 25 del 28 ottobre
1999, decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Fatano avverso il risultato della gara Giffonese/Faiano del 26.9.1999, valida
per il Campionato di Promozione, infliggeva all'U.S. Giffonese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-2, avendo schierato in campo il calciatore Santaniello Giuseppe, colpito da squalifica mai scontata, comminata nel
Campionato di Attività Mista 1998/99, allorché militava nella S.C. Audax Salerno. Avverso questa decisione propone appello
l'U.S. Giffonese, deducendo che la disposizione transitoria in base alla quale era stata sancita la perdita della gara era in netto
contrasto con le norme generali contenute nelle Carte Federali e che vi era stata buona fede da parte della società nell'impiego
del calciatore. Chiedeva, pertanto, la convalida del risultato acquisito sul campo. L'appello è infondato. II calciatore Giuseppe
Santaniello, classe 1981, tesserato nella stagione sportiva 1998/99 per la S.C. Audax Salerno, deteneva a suo carico una
giornata di squalifica maturata nel Campionato di Attività Mista 1998/99 in relazione alla gara Audax/Spes del 17.4.1999; lo
stesso, è stato trasferito nella stagione in corso all'U.S. GiMonese e. pertanto, in base al disposto dall'art. 12 n. 6 C.G.S.,
doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza. La Circolare n. 4
del 3 settembre 1993 della L.N.D., pubblicata in allegato al Com. Uff. n. 1 del 2 luglio 1999 della Lega medesima, richiamata
nella decisione impugnata, non è affatto in contrasto con la disposizione contenuta nella predetta norma del Codice di Giustizia
Sportiva, ma è semplicemente esplicativa del principio ivi fissato, con la precisazione dei vari casi di esecuzione delle sanzioni,
in relazione al mutamento di status e di società dei calciatori. Nel caso in esame, il calciatore Santaniello, pur non avendo mai
scontato la squalifica inflittagli nella stagione precedente, è stato schierato dell'U.S. Giffonese in occasione della gara
Giffonese/Faiano del 26.9.1999 e tale irregolarità comporta la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice. Per
questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Giffonese di Giffoni Valle Piana (Salerno) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3-APPELLO DELL'A.S.C. ITALA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ITALA/S. STEFANO MEDIO DEL 25.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 25 del 26.10.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali della gara Itala/S. Stefano Medio del
25.9.1999 e rilevato che quest'ultima società nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 41' del 2° tempo solo
due calciatori "giovani", anziché gli almeno tre previsti dalla normativa vigente. deliberava di infliggere alla Pol. S. Stefano
Medio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro la delibera, apparsa sul Comunicato
Ufficiale n. 21 pubblicato il 30 settembre 1999, proponeva opposizione la Polisportiva S. Stefano Medio con ricorso spedito il
7 ottobre e faceva presente che al 41' del secondo tempo il proprio calciatore n. 17 Salpietro Giuseppe era stato sostituito dal n.
19 Mangraviti Giuseppe e non dal n. t 5 Donato Nicola, come risultava nel referto arbitrale, sicché non si era verificata
l'infrazione addebitata essendo il Mangraviti nato il 16.7.1981. Tale circostanza trovava conferma nel supplemento di referto
inoltrato dal Direttore di gara in data 5 ottobre, sicché la Commissione Disciplinare, dato atto di quanto sopra, accoglieva il
gravame e ripristinava il risultato acquisito sul campo (Com.. Uff. n. 25 del 28 ottobre 1999). L'A.S.C. Italo ha avanzato rituale
appello a questa Commissione sostenendo che doveva conferirsi valore assoluto agli atti ufficiali, per tali da intendere solo il
rapporto delI'arbitro e relativi allegati, dai quali risultava che il calciatore n. 17 era stato sostituito da quello recante il n. 15, e
che non era consentito alla Commissione Disciplinare richiedere nella fattispecie un supplemento di rapporto considerata
l'univocità e la completezza del referto di gara. L'appello non merita accoglimento. Va innanzi tutto osservato che il
supplemento è stato rimesso dall'arbitro il giorno 5 ottobre, cioè in data antecedente all'inoltro del reclamo della società S.
Stefano Medio alla Commissione Disciplinare, verificatosi, come si è detto, il giorno 7 ottobre; ciò sta a significare che il
supplemento non è stato richiesto dalla Commissione Disciplinare, a quel momento non ancora investita del caso, ma
trasmesso direttamente dall'Arbitro, resosi conto dell'errore commesso nella compilazione del referto, come lealmente da lui
riconosciuto. Tanto basta per dimostrare che l'appello non ha alcun fondamento, in quanto va qualificato documento ufficiale
anche il supplemento reso spontaneamente dall'arbitro ad integrazione e/o rettifica del referto. Per completezza di esposizione
si ricorda che, a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S., agli Organi di giustizia sportiva "sono demandati i più ampi poteri di indagine e
di accertamento", che possono anche tradursi in richieste di chiarimenti agli Ufficiali di gara pur al di fuori di quanto previsto
dal successivo art. 25 n. 7. Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Italo di Itala Marina (Messina) e dispone l'incameramento della relativa
tassa.
4 -APPELLO DELL'A.S. FDM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLASOUALIFICA FINO AL 30.6.2000
INFLITTA AL CALCIATORE CEGLIA ALBERTO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 23 del 5.11.1999)
L'A.S. FDM Calcio a S ha proposto rituale ricorso a questa C.A F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 5 novembre 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, è stata
confermata la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflitta al calciatore Ceglia Alberto dal Giudice Sportivo presso detta
Lega (Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 1999), per condotta offensiva nei confronti di un Assistente dell'Arbitro della gara di
Coppa Italia Bellator/FDM Calcio del 2.10.1999. Sostiene la ricorrente che i fatti come riportati nel referto arbitrale risultino
più gravi di quelli effettivamente accaduti e che, comunque, la sanzione inflitta appare eccessiva. Ritiene questa Commissione
che, pur non essendoci dubbi sulla dinamica dei fatti, debba tenersi conto delle circostanze che hanno determinato la
scomposta reazione del Ceglia riconoscendo a quest'ultimo una certa attenuazione di responsabilità. Si ritiene, pertanto,
congrua una riduzione di tre mesi della sanzione inflitta dai primi giudici. Per questi motivi la C.A.F, in parziale accoglimento
dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. FDM Calcio a 5 di Genzano (Roma), riduce al 31 .3.2000 la sanzione della
squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Ceglia Roberto. Dispone restituirsi la tassa versata.
5 - APPELLO DELL'A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA
INFLITTA AL CALCIATORE INNOCENTI DUCCIO A SEGUITO DELLA GARA PERUGIA/BARI DEL 6.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 207 del 26.11.1999)
A seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ai sensi dall'art. 9 comma 3 ter C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti, avvalendosi di riprese televisive, infliggeva al Calciatore Duccio Innocenti, tesserato per l'A.S. Bari,
la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, per avere colpito violentemente un avversario con una gomitata al
volto, nel corso della gara Perugia/Bari del 6.11.1999. Affermava il primo giudice che nel caso in specie ricorrevano gli
estremi della condotta di eccezionale gravità, non rilevata dagli Ufficiali di gara e posta in essere in un contesto del tutto avulso
dall'azione di giuoco. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 207 de126 novembre 1999, nel
merito confermava la decisione del Giudice Sportivo, ma accoglieva parzialmente il gravame nella determinazione della pena,
riducendo la squalifica da quattro a tre giornate di gara effettive. Avverso quest'ultima decisione propone ricorso l'A.S. Bari,
ribadendo nei motivi che nel caso in specie difetterebbero le condizioni richieste per l'applicazione della previsione
sanzionatoria di cui all'att. 9 comma 3 ter C.G.S. e, in particolare, che il fallo commesso dall'Innocenti nei confronti del
calciatore OI'rve, che lo aveva contrastato in modo non del tutto ortodosso, sarebbe avvenuto in uri azione di giuoco ancora in
corso o in fase di esaurimento e che non rivestiva gli estremi della condotta di eccezionale gravità. L'appello è infondato e va
rigettato. La ratio della norma, introdotta dal Legislatore federale per arginare il frequente ripetersi di episodi di violenza che
avvengono nel recinto di giuoco al di fuori della diretta percezione degli Ufficiali di gara e documentati da immagini televisive
che offrano sufficienti garanzie di obiettività, é quella di assicurare comunque la punizione dei colpevoli che altrimenti
andrebbero esenti da ogni conseguenza per i fatti di eccezionale gravità posti in essere nei confronti di un avversario. Nel caso
57
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
in specie, appaiono condivisibili le motivazioni della decisione impugnata, ricorrendo tutti i requisiti richiesti dell'art. 9 comma
3 ter del Codice di Giustizia Sportiva Non è contestato che l'episodio in esame non sia stato effettivamente rilevato dal
Direttore di gara e dai suoi collaboratori e che sia stato documentato con chiarezza dalle riprese televisive. Quanto al requisito
della lontananza dall'azione di giuoco, come già affermato in precedenti decisioni del Giudice Sportivo e di questa stessa
Commissione. esso non può essere valutato ricorrendo a criteri ermeneutici rigidamente spaziali, riferiti cioiè alla lontananza
fisica dall'azione di giuoco, ma deve essere valutato, per rispondere alla ratio della norma, anche in senso funzionale,
verificando che, nel caso concreto, tra la condotta violenta e l'azione di giuoco difetti quel rapporto di connessione causale che
richiede l'attenzione degli Ufficiali di gara. Ciò posto, dalle riprese televisive emerge chiaramente che il calciatore del Bari ha
colpito l'avversario, che lo contrastava su un pallone alto nell'area piccola, quando ormai il pallone stesso era in possesso del
portiere del Perugia, che in uscita aveva anticipato entrambi. Ricorreva, pertanto, una situazione di effettivo distacco spaziale,
sia pure di pochi metri, ma soprattutto funzionale tra la condotta violenta e lo sviluppo dell'azione di giuoco, poiché, quando il
pallone era ormai in possesso del portiere e l'azione praticamente conclusa, l'Innocenti alzava il gomito e colpiva al volto il
calciatore avversario OIive. II gesto del calciatore del Bari riveste i connotati di eccezionale gravità richiesti per l'applicazione
della norma di cui al citato art. 9/3 far, sia sotto il profilo delle intrinseche modalità di commissione, evidenziate dalle riprese
televisive, sia sotto il profilo delle conseguenze derivatene L'Innocenti, infatti, ha colpito il calciatore del Perugia, Olive, con
una violenta quanto improvvisa gomitata, che ha lasciato l'avversario senza alcuna possibile di difesa e in condizioni
menomate tali da non permettergli I'ulteriore partecipazione alla gara. La sanzione inflitta in concreto, già ridotta dal giudice di
secondo grado, appare adeguata alla gravità dell'infrazione e non appare suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la
C.A.F. rigetta l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Bari di Bari e dispone l'incameramento della tassa versata.
ORDINANZE
6 - APPELLO DELL'U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN
CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 1999/l000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA.
OEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna-Com. Uff. n. t2 del 14.10.1999)
7 - APPELLO DELL'ALLENATORE VILLA RENATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
8-APPELLO DEL CALC. PICCOLO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
9 - APPELLO DEL CALC. DONELLI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
10 - APPELLO DEL CALC. DELCOGLIANO GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
11 -APPELLO DEL CALCIATORE TARANTINO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER
ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
12 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 ALL'U.S. COMACCHIO LIDI INFLITTALE AL SEGUITO DI PROPRIO
DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna-Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame degli appelli alla riunione che si terrà il 22 dicembre 1999
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999
1 -APPELLO DELLA SPORTIVA CARIATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRULA SPORTIVA
CARIATESE DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 33 de 29.10.1999)
La Sportiva Cariatese ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Calabria, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 29 ottobre 1999, con la quale é stato dichiarato inammissibile il ricorso della
stessa Cariatese relativo alla regolarità della gara Nuova Acr/La Sportiva Cariatese del 29.10.1999. La Commissione
Disciplinare ha infatti ritenuto irrituale l'invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte, in quanto effettuato ad indirizzo
errato, diverso da quello pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria Risulta dagli atti che la
ricorrente ha utilizzato, per il tempestivo invio di copia dei motivi, l'indirizzo indicato nella distinta di gara dalla S.S. Nuova
Acri che l'ha regolarmente ricevuto in data 18.10.1999 come risulta dalla cartolina di ricevimento esibita dalla ricorrente.
Conseguentemente deve ritenersi che la S.S. Nuova Acri è stata messa tempestivamente a conoscenza del reclamo per cui é
insussistente il motivo che ha determinato la declaratoria di inammissibilità da parte dei primi giudici. Per questi motivi la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da La Sportiva Cariatese di Cariati Marina (Cosenza), annulla, ai
sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilrtà, l'impugnata delibera, con rinvio degli atti alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria per l'esame di merito del reclamo 8.10.1999 proposto da La
Sportiva Cariatese avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
2-APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 6 AIS COMMA 2
C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/ROMA DEL 29.8.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Utt. n. 187 del 29.l0.1999)
Con provvedimento del 19.10.1999, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti la A.S. Roma per avere i suoi sostenitori, in occasione della gara Piacenza/Roma del 29.8.1999, esposto uno
striscione incitante alla violenza del seguente tenore "onore ai diffidati' ed una bandiera riproducente la svastica nazista La
Commissione Disciplinare deliberava di ascrivere alla A.S. Roma, ai sensi dall'art. 6 bis comma 2 C.G.S., i fatti contestati ed
attribuiti ai suoi sostenitori e, in conseguenza, infliggere alla Società la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000 (Comm. Uff.
n. 187 del 12 novembre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la A.S. Roma, deducendo :
1 ) la carenza di potere dell'Ufficio Indagini al controllo in relazione alle violazioni delI'art. 6 bis C.G.S., della gara e la
conseguente carenza di potere della Procura Federale a disporre il deferimento in questione;
2) l'errore sui presupposti di tatto: mancata prova che i 'fatti incriminanti' (striscione e bandiera) siano stati posti in essere da
uno o più tifosi romanisti;
3) I'inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva della Società in relazione a fatti avvenuti fuori casa', per il disposto
dell'art. 6 bis commi primo e secondo, C.G.S.;
a) argomentazioni di merito sui singoli comportamenti per i quali la Società è stata deferita.
L'appello è infondato. La Corte Federale è già stata investita, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lati. a) C.G.S., riguardo all'attività
dell'Ufficio Indagini ed alla validità dei relativi accertamenti e, il 3.10.1998, ha deliberato che: "L'Ufficio Indagini ha capacità
di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli art. 22 comma t, art. 1 comma 1 (responsabilità per
ogni rapporto di natura sociale) e arti. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del
Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma t dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce atto
ufficiale ad ogni effetto. Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio
Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. II rapporto dell'Ufficio
Indagini costituisce, dunque, una fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri
obiettivi. Non appare dubbio, inoltre, che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 6 bis C.G.S. trovi applicazione sia in
relazione a fatti avvenuti "in casa', che fuori casa', non essendo prevista alcuna distinzione nel trattamento degli uni e degli altri
e rilevando lo scopo per il quale la norma è dettata da entrambe le fattispecie. L'art. 6 bis C.G.S., nel dettare norme in materia
di responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti, ha imposto, infatti, il divieto di esposizione di scritte o
simboli incitanti alla violenza in termini assoluti, e non solo con riferimento alle squadre contendenti sul campo. Tale
interpretazione è aderente alla volontà del Legislatore Sportivo, il quale ha inteso porre freno al dilagare della violenza negli
stadi e di conseguenza ha sanzionato qualunque comportamento dei tifosi che inciti, direttamente o indirettamente, alla
violenza, all'odio, al razzismo. Le argomentazioni della Società appellante per le quali l'esposizione di uno striscione
contenente la scritta "onore ai dittidati non possa definirsi "incitante alla violenza' appaiono pretestuose e prive di fondamento,
come pure le distinzioni addotte ira i termini "esposizione" e "sventolio' della bandiera con la svastica nazista e le
considerazioni relative alla durata dell'esposizione della stessa, specie in considerazione dell'entità della sanzione irrogata. Non
può, parimenti, essere accolta la richiesta di condanna della Procura Federale al pagamento delle spese di giudizio. Per questi
motivi la C.A.F respinge l'appello come in spigate proposto dalla A.S. Roma di Roma e disponde l'incameramento della tassa
versata.
3 -APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZZO/PROFIAMMA DEL
10.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 5.11 .1999).
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Perugia deliberava la ripetizione della gara del Campionato di 3°
Categoria Palazzo/Profiamma disputata il 10.10.1999 (C.U. n. 8 del 20 ottobre t999) in quanto dagli atti ufficiali risultava che
al 34' del 2° tempo si erano trovati in campo 12 calciatori della stessa squadra: infatti l'arbitro aveva espulso per doppia
ammonizione il n. 9 dall'U.S. Palazzo, Maggi Andrea, perchè essendo stato sostituito si attardava ad uscire dal terreno di
giuoco, mentre era già entrato in campo chi avrebbe dovuto sostituirlo. A seguito del reclamo avanzato dell'U.S. Palazzo la
Commissione Disciplinare, dopo avere ascoltato l'arbitro che precisava come l'ammonizione fosse stata inflitta al Maggi
quando già la sua sostituzione era avvenuta, annullava la delibera del Giudice Sportivo e ripristinava il risultato della gara
acquisito sul campo (C.U. n. 16 del 5 novembre 1999). L'A.S. Profiamma ha proposto appello a questa C.A.F. e dopo avere
esposto quella che a suo giudizio era la vera ricostruzione dei fatti accaduti ha concluso per l'applicazione a carico dall'U.S.
Palazzo della punizione sportiva della perdita della gara e in subordine per la ripetizione della stessa. L'appello non merita
accoglimento. Premesso che deve farsi esclusivo riferimento agli atti ufficiali, costituiti dal rapporto e dal successivo
supplemento integrativo fornito dall'arbitro alla Commissione Disciplinare, questi dimostrano che il calciatore Maggi venne
ammonito per la seconda volta quando non poteva più essere considerato partecipante al giuoco perché la sua sostituzione,
annotata dall'arbitro, era già avvenuta: la circostanza che egli si sia trattenuto per qualche attimo, a giuoco fermo, in prossimità
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
della linea laterale, come ha precisato l'arbitro, se da una parte giustifica il provvedimento disciplinare adottato nei suoi
confronti, per altro verso non può costituire motivo di annullamento della gara per essersi trovati sul terreno di giuoco 12
calciatori della stessa squadra, come ritenuto dal primo Giudice, e ciò anche in ossequio al principio sportivo di doverosa
salvaguardia del risultato acquisito sul campo. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall'A.S. Profiamma di San Giovanni Profiamma (Perugia) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
4 -APPELLO DELL'A.C. PRO SESTO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL PISA
CALCIO PER DANNI A SEGUITO DELLA GARA PRO SESTO/PISA CALCIO DEL 10.10.1998
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 32/D - Riunione del 15.6.1999)
Con atto in data 27.4.1999 la A.C. Pro Sesto adiva la Commissione Vertenze C. L‟adita Commissione, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 32/D - Riunione del 15.6.1999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a
questa Commissione Federale l'A.C. Pro Sesto, reiterando la propria richiesta.L'appello è fondato. Ed invero con missiva del
12.5.1999 diretta alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, alla FI.G.C. e all'A.C. Pro Sesto la
società Pisa Calcio ammetteva la propria responsabilità, ma contestava l'ammontare dell'importo richiesto. L'appellante ha dal
canto suo documentato l' esborso dell'intera somma, esibendo rituali fatture. Stima pertanto la C.A.F di dovere accogliere il
proposto gravame e di dover proposto dalI'A.C. Pro Sesto di San Giovanni (Milano), liquida in complessive lire 2.700.000
l'importo da corrispondersi da parte del Pisa Calcio a titolo di risarcimento dei danni arrecati alle strutture del campo sportivo
della società appellante, in occasione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
5-APPELLO DELL'A-S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTALE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 BIS COMMA 2
C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/PERUGIA DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 12.11.1999)
Con provvedimento del 4.10.1999, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti la A.S. Roma e la A.C. Perugia per avere i loro sostenitori, in occasione della gara Roma/Perugia del 26.9.1999,
esposto due o tre striscioni portanti simboli ed emblemi incitanti alla violenza ed alla discriminazione razziale. La
Commissione Disciplinare deliberava di ascrivere, rispettivamente, alla A.S. Roma, ai sensi dall'art. 6 bis comma 2 C.G.S., i
fatti contestati ed attribuiti ai suoi sostenitori e, in conseguenza, infliggere alla Società la sanzione dell'ammenda di L.
15.000.000, ed alla A.C. Perugia, I'ammenda di L. 20.000.000. (Com. Uff. n. 187 del 12 novembre 1999). Avverso la predetta
decisione propone appello in questa sede la A.S. Roma, deducendo: 1 ) la carenza di potere dell'Ufficio Indagini al controllo in
relazione alle violazioni delI'art. 6 bis C.G.S.. della partita. e la conseguente carenza di potere della Procura a disporre il
deferimento in questione; 2) l'inammissibilità del deferimento per inesistenza dell'atto presupposto; 3) argomentazioni di
merito sui singoli comportamenti per i quali la Società è stata deferita. L'appello è infondato. La Corte Federale è già stata
investita, ai sensi dell'art. 16 comma 7 ten. a) C.G.S., riguardo all'attività dell'Ufficio Indagini ed alla validità dei relativi
accertamenti e, il 3.10.1998, ha deliberato che: "L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al
combinato disposto degli art. 22 comma 1 , art. 1 comma 1 (responsabilità per ogni rapporto di natura sociale) e art. 6 bis e 6
ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'att. 25
comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce atto ufficiale ad ogni effetto. Sarà compito degli
Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti
ufficiali previsti dalI'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. II rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce, dunque, una fonte di
prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte. prive di riscontri obiettivi. In particolare si rileva come la
ricorrente non abbia prodotto alcun elemento di prova circa la pretesa falsità dell'allegato al provvedimento di deferimento
formulato dalla Procura Federale, che, in ogni caso, essendo unito alla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, ne
costituisce parte. L'art. 6 bis C.G.S., nel dettare norme in materia di responsabilità delle società per la prevenzione di fatti
violenti, ha imposto, infatti, il divieto di esposizione di scritte o simboli incitanti alla violenza in termini assoluti, e non solo
con riferimento alle squadre contendenti sul campo. Tale interpretazione è aderente alla volontà del Legislatore Sportivo, il
quale ha inteso porre freno al dilagare della violenza negli stadi e di conseguenza ha sanzionato qualunque comportamento dei
tifosi che inciti, direttamente o indirettamente, alla violenza, all'odio, al razzismo. Le argomentazioni della Società appellante
per le quali la stessa afferma di non sapere cosa rappresenta il simbolo disegnato (una croce celtica) e. pertanto, in che senso
esso possa definirsi "incitante alla violenza e alla discriminazione razziale' appaiono pretestuose e prive di fondamento, come
pure le distinzioni addotte tra i termini "striscione' e "bandiera"'esposizione' e "sventolo e considerazioni relative alla durata del
comportamento stesso, specie in considerazione dell'entità della sanzione irrogata. Non può, parimenti, essere accolta la
richiesta di condanna della Procura Federale al pagamento delle spese di giudizio. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello
come sopra proposto dalla A.S. Roma di Roma e disponde l'incameramento della tassa versata.
6-APPELLO DELL'A.S.C. SOCCER 2000 SANTO SPIRITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOCCER 2000
SANTO SPIRITO/MODUGNO DEL 26.9.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 79 del 10.17.1999)
All'esito della gara Soccer 2000 Santo Spirito/Modugno, disputata il 29.9.7999 nelI'ambito del Campionato Allievi Regionali e
terminata col punteggio di 2 a 7, I'U.S. Modugno proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la squadra
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
avversaria aveva schierato il calciatore Cafagna Giovanni, tesserato anche per la stessa U.S. Modugno. II Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica accoglieva il reclamo e per
l'effetto infliggeva all'A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito le sanzioni della perdita della gara suindicata col punteggio di 0 a 2 e
dell'ammenda di lire 200.000; infliggeva altresì al calciatore Cafagna la squalifica fino a tutto il 10.12.1999 e a Buonpensiere
Nicola, quale dirigente accompagnatore ufficiale, l'inibizione a tutto il 31 .3.2000. Avverso tale decisione ha proposto appello
l'A.S.C. Soccer 2000 Santo Spirito invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. L'appello è fondato. Ed invero il
tesseramento del calciatore Cafagna Giovanni risulta effettuato in data antecedente a quella del preteso tesseramento con l'U.S.
Modugno. Stima pertanto la C.A.F. di dover annullare l'impugnata delibera, e di dover ripristinare il risultato conseguito in
campo dalle due squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S.C.
Soccer 2000 Santo Spirito di Bari, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2 a 7 conseguito in campo nella
suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
7 -APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.500.000
INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/BATTIPAGLIESE DEL 17.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 70.77.7999)
Il rapporto arbitrale concernente la gara Messina Peloro/Battipagliese del 77.70.7999, valevole per il Campionato Nazionale di
Serie C/2 e, in particolare. il referto reso dall'Assistente dell'Arbitro. Orazio Fichera, pongono in risalto gravi episodi
antisportivi verificatisi nel corso del secondo tempo della gara; l‟Assistente dell'Arbitro veniva ripetutamente colpito con sputi
alle gambe ed alla testa da sostenitori della squadra locale e veniva sfiorato dal lancio di un contenitore di cartone pieno
d'acqua; il rapporto dell'Arbitro segnala, inoltre, di aver dovuto iniziare con ritardo la gara per far rimuovere numerosi rotoli di
carta lanciati in campo dai sostenitori del Messina Peloro. In ragione di questi episodi, certificati dagli atti ufficiali di gara, il
Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato alla Società F.C. Messina Peloro la sanzione
dell'ammenda di lire 3.500.000 (Coni. Uff. n. 55/C del 20 ottobre 1999); la sanzione è stata confermata dalla competente
Commissione Disciplinare con la deliberazione citata in epigrafe. L'appello presentato dinanzi a questa C.A.F. dal F.C.
Messina Peloro (reiterando, sostanzialmente, motivazioni già addotte in secondo grado) non contesta la ricostruzione dei fatti
desumibile dal rapporto arbitrale, ma invoca, come principale motivazione delle proprie richieste, la "particolare` condizione
dello stadio di Messina, nel quale °il pubblico ò immediatamente a contatto con gli assistenti arbitrali ; sicché l'episodio pi0
grave degli sputi e del lancio del cartone d'acqua verso l'Assistente sarebbero solo manifestazioni del "libero sfogo" di un
gruppo sparuto di ragazzini maleducati; in ragione di queste circostanze e di queste argomentazioni il ricorrente chiede la
riduzione della sanzione dell'ammenda. Le motivazioni recate dall'appello non appaiono persuasive. La serietà degli episodi
posti a base del rapporto arbitrale non può essere giustificata con riguardo alle caratteristiche del campo di giuoco, né
ricondotta a irrilevanti arieggiamenti di "maleducazione". L'accoglimento di queste motivazioni indurrebbe le società e i loro
sostenitori, in un ambito molto vasto di campi di giuoco,soprattutto nei tornei minori, ad assumere, come scarsamente rilevanti,
atteggiamenti che devono, al contrario, essere soppesati dagli Organi di giustizia sportiva nel loro oggettivo rilievo.Resta,
quindi, provata l'entità degli episodi accertati dagli atti ufficiali di gara ed appare congruamente motivata la sanzione inflitta
dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi
proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.
8 -APPELLO DELL'A.C. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOBBA PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO
SESTO/PONTEDERA DEL 6.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. (95/C del 24.11 .1999)
L'A.C. Pro Sesto ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 24 novembre 1999, con la quale ò stata confermata la sanzione di sei giornate
di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 10 novembre 1999) al calciatore Gobba Paolo per condotta
irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara tenuta nel corso dell'incontro Pro Sesto/Pontedera del 6.11 .1999.
Pur senza contestare l'obiettività dei fatti come risultanti dagli atti ufficiali, la società ricorrente ritiene eccessiva la sanzione
inflitta, sia perché non si ò tenuto alcun conto delle circostanze che hanno determinato la reazione del Gobba, sia perché
avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione i suoi ottimi precedenti. Ritiene questa Commissione che una serena e attenta
valutazione dell'episodio possa portare ad una riduzione della sanzione inflitta, che si valuta equo fissare definitivamente in
quattro giornate di squalifica.Per questi motivi la C.A.F accoglie l'appello come sopra proposto dell'A.C. Pro Sesto di Sesto
San Giovanni (Milano), riducendo a n. 4 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al
calciatore Gobba Paolo. Ordina restituirsi la relativa tassa.
9 -APPELLO DEL F.C. PUTEOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPILONGO SALVATORE IN RELAZIONE ALLA GARA PRO
EBOLITANA/PUTEOLANA DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff n. 33 del 3.12.1999)
Il rapporto arbitrale relativo alla gara Pro Ebolitana/Puteolana del 21.11.1999 informa della espulsione comminata, nel secondo
tempo, al calciatore Salvatore Campilongo che, al diciassettesimo minuto della seconda frazione della competizione, "colpiva
con uno schiaffo al volto un avversario procurandogli dolore temporaneo". In base a tale referto il Giudice Sportivo presso il
Comitato Nazionale per I'Attività Interregionale, ha comminato al Campilongo la squalifica per tre giornate di gara (Coni. UH.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
n. 39 del 24 novembre 1999); la sanzione è stata confermata dalla Commissione Disciplinare con la delibera citata in epigrafe.
L'appello presentato dalla Puteolana F.C. ricostruisce l'evento posto a base della sanzione affermando che il calciatore
Salvatore Campilongo era impegnato, al momento delI'intervento dell'Assistente arbitrale, in una fase di gioco aereo e cercava
di 'divincolarsi dall'abbraccio di un avversario; la manata al volto dell'avversario, secondo la tesi della società ricorrente,
sarebbe involontaria e connessa ad irruenza agonistica , a causa del tentativo del Campilongo, impegnato appunto nell'azione
di gioco, di divincolarsi dall'atto ostruzionistico posto in essere dall'avversario (contestualmente colpito al volto). L'analisi
degli atti ufficiali di gara non consente di aderire alla tesi della involontarietà del fallo; appare evidente come l'episodio si sia
concretato in uno "schiaffo al volto non riconducibile alla dinamica dello scontro di gioco. Una considerazione dell'episodio, in
qualche misura strettamente legato ad uno scontro agonistico e recante conseguenze di lieve entità, pur confermando la natura
violenta della reazione (e giustificando, tosi, la sanzione della squalifica), consente una valutazione comparativa, in base ai
precedenti giurisprudenziali concernenti episodi assimilabili. Su questa base, pur sottolineando i limiti di tali parametri
comparativi, dinanzi al rilievo della concreta fattispecie, questa C.A.F. ritiene equo un ridimensionamento della sanzione della
squalifica che viene determinata in due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C,A.F. accoglie l'appello come innanzi
proposto dal F.C. Puteolana di Pozzuoli (Napoli), riducendo a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già
inflitta dai primi giudici al calciatore Campilongo Salvatore. Dispone la restituzione della relativa tassa .
10 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE
DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZAGO ANTONIO CARLOS IN RELAZIONE ALLA GARA ROMA/LAZIO DEL
21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 277 del 3.12.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, ricevuta dal Procuratore Federale la segnalazione di cui all'att. 9 n.
3 ter C.G.S. relativamente alla condotta del calciatore Zago Carlos Antonio nel corso dell'incontro Roma/Lazio del 21.11.1999
ed esaminata la documentazione filmata, deliberava di infliggere al predetto la squalifica per tre giornate effettive di gara (C.U.
n. 204 del 24 novembre 1999).
La decisione veniva confermata dalla Commissione Disciplinare (C.U. n. 217 del 3 dicembre 1999).
Contro questa delibera l'A.S. Roma ha proposto appello chiedendo:
- in via preliminare la declaratoria di non punibilità del fatto per la inutilizzabilità nella fattispecie della prova tornita dalle
immagini televisive;
- in via subordinata la riduzione della squalifica a due giornate. II gravame é privo di fondamento. L'art. 9 n. 3 ter C.G.S.
prevede la utilizzabilità dei filmati televisivi come prova esclusiva per adottare provvedimenti sanzionatori limitatamente ai
fatti di condotta violenta di eccezionale gravità non rilevati dagli Ufficiali di gara e posti in essere in zona del campo lontana
dall'azione di giuoco o a giuoco fermo. ~ pacifico, in quanto non contestato dall'appellante, che al 34° del primo tempo, a
giuoco fermo, il calciatore Zago abbia sputato sul viso di un avversario che lo fronteggiava, colpendolo sulla bocca; e altresì
pacifico che il fatto non sia stato rilevato da nessuno degli Ufficiali di gara. Orbene, dato per ammesso che lo sputo à
qualificabile come atto di violenza, l'appellante contesta che si sia trattato di 'condotta violenta di eccezionale gravità",
requisito richiesto dalla norma, come si ò detto, per consentire l'utilizzabilità del filmato quale prova esclusiva del fatto
incriminato. Sul punto la Commissione Disciplinare ha fornito una motivazione logica ed esauriente, alla quale questo Collegio
non può che fare riferimento posto che le argomentazioni dell'appellante sono testualmente ripetitive di quelle contenute nel
ricorso contro la delibera del Giudice Sportivo. Ritiene la C.A.F che non si debbano spendere altre parole per qualificare di
"eccezionale gravità il lancio a brevissima distanza di uno sputo sul viso di un avversario nella zona della bocca: il gesto
costituisce di per sA sintomatica espressione di inaudita violenza, accompagnata da assoluto disprezzo in danno del
contendente. La crudezza del disgustoso episodio offerta dalla ripresa televisiva non può prestarsi ad artificiose minimizzazioni
ed esige una adeguata risposta sul piano disciplinare perché non ne resti offuscata l'immagine di una competizione sportiva che
deve pur sempre basarsi sulla cavalleria e sulla lealtà degli atleti. In conclusione, tanto il Giudice Sportivo quanto la
Commissione Disciplinare hanno fatto puntuale applicazione della norma regolamentare in presenza delle condizioni previste,
sicché il loro giudizio va confermato. Circa la misura della sanzione l'appellante ne chiede la riduzione, insistendo sulla
°provocazione della quale il calciatore Zago, secondo quanto può rilevarsi dalle immagini, sarebbe stato vittima per la condotta
dell'avversario. Osserva il Collegio che la squalifica per tre giornate di gara. come ben risulta dalla motivazione della delibera
del Giudice Sportivo, è stata determinata partendo dalla pena base di quattro giornate ed applicando la riduzione di una proprio
in considerazione delle circostanze valutabili ai fini dell'attenuazione della gravità del gesto e quindi della pena da infliggere in
concreto; ne consegue che una ulteriore diminuzione, richiesta sulla base degli stessi elementi già presi in esame dai primi
giudici, non può essere consentita Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Roma di
Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
11 -APPELLO DEL CALCIATORE FERRANTE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA VERONA/TORINO DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 217 del 3.12.1999)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti squalificava per tre giornate effettive di gara il calciatore Ferrante
Marco perché, nel corso della gara Verona/Torino del 21.11.1999, al 44° del primo tempo, in azione di giuoco, colpiva con una
gomitata sul viso un calciatore avversario, cagionando la rottura di un dente (Coni. Uff. n. 201 del 23 novembre 1999). La
delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dal calciatore Ferrante. (Coni. Uff. n. 217 del 3
62
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dicembre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Ferrante, chiedendo la riduzione ad
una sola giornata della squalifica irrogata. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le argomentazioni del ricorrente, intese a dimostrare l'involontarietà dell'atto e la mancanza di conseguenze lesive per
l'avversario, infatti, non trovano riscontro negli atti ufficiali, nè offrono una prova adeguata rispetto a quanto già esaminato in
prime cure. Quanto al richiamo a decisioni assunte in presunte analoghe circostanze, si osserva che tale richiamo a precedenti
decisioni è irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto
tra episodi diversi, ognuno dei quali presenta proprie caratteristiche e connotazioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come sopra proposto dal calciatore Ferrante Marco e ordina l'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C - RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 1999
1 -APPELLO DELLA S.S. MATELICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA J.R.V.S. ASCOLI/MATELICA DEL
10.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 16 del 4.11.1999)
All'esito della gara J.R.V.S. Ascoli/Matelica, disputata il 10.10.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone B, del
Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio di 1 a 1, il competente Giudice Sportivo assegnava la partita vinta alla
S.S. Matelica con il risultato di 0-2, ex art. 7 comma 5 C.G.S., per non aver avuto la J.R.V.S. Ascoli presente in campo due
calciatori nati dopo l'1.1.1980, anche se per brevissimo tempo (Com. Uff. n. 13 del 14 ottobre 1999). Avverso tale decisione la
J.R.V.S. Ascoli proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, al momento della sostituzione fra il calciatore
infradiciottenne Autiero ed il calciatore Bonvecchi (21° del secondo tempo) per la ritardata autorizzazione del Direttore di gara
e che, in tale lasso di tempo, non si era determinata alcuna fattiva partecipazione del Bonvecchi alla gara. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 4 novembre 1999, accoglieva il reclamo,
confermando il risultato conseguito sul campo e ordinando la restituzione della relativa tassa. La Commissione motivava la
propria decisione nella misura del lasso di tempo nel quale non vi era stata presenza contestuale di due calciatori
infradiciottenni, nel fatto che durante detto tempo si era svolta una sola azione d'attacco della J.R.V.S. Ascoli, senza esito e
della mancanza di una volontà di squadra di sottrarsi al disposto normativo. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S.
Matelica, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione a "tavolino" della partita. II gravame é fondato e, pertanto, deve
essere accolto. Le disposizioni in materia di impiego di calciatori nati dall'1.1.1980 in poi prevedono espressamente l'obbligo
per le società di schierare tali calciatori sin dall'inizio della gara e per tutta la sua durata, quindi anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più partecipanti. Ciò premesso, si ribadisce il principio che spetta agli Organi di Giustizia Sportiva
stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in
campo e che il richiamo a decisioni assunte in presunte analoghe circostanze è irrilevante poiché ogni fattispecie deve essere
autonomamente valutata, nell'impossibilità di stabilire un confronto tra episodi diversi ognuno dei quali presenta proprie
caratteristiche e connotazioni. Nel caso in esame, sino a quando il Direttore di gara, al quale compete autorizzare
l'effettuazione delle sostituzioni, non ha consentito l'ingresso in campo del secondo giocatore infradiciottenne, la J.R.V.S.
Ascoli ha giocato per circa un minuto con uno schieramento irregolare, mentre il risultato era di parità e l'arbitro non è stato in
grado di affermare se il giocatore subentrato al calciatore infradiciottenne abbia preso parte al gioco durante detto periodo. Per
i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Matelica di Matelica (Macerata),
annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla J.R.V.S. Ascoli la punizione sportiva
della perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELL'U.S. BOLLENGO CHIAVERANO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA COGNE AOSTA G.
ELTER/BOLLENGO CHIAVERANO DEL 24.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17
dell'11.11.1999)
Il rapporto del Direttore di gara, relativamente all'incontro Cogne Aosta G. Elter/Bollendo Chiaverano del 24.10.1999,
ricostruisce episodi di violenza ed intemperanza verificatisi nel corso della gara concretatisi sia in comportamenti antisportivi
di taluni calciatori, sia nell'atteggiamento violento del pubblico (che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine); episodi di
ulteriore e più marcata gravità, intervenuti dopo la gara, sono puntualmente ricostruiti dal rapporto arbitrale L'appello
presentato dinanzi a questa C.A.F. dell'U.S. Bollengo Chiaverano non è ammissibile per quanto attiene le squalifiche inflitte ai
calciatori Gedda Marco, Ferrero Aprato Claudio, all'allenatore Chion Ravera Dario e al massaggiatore Gervasi Roberto, ai
sensi dall'art. 35 comma 4 lett. d/d1 C.G.S., in quanto trattasi di squalifiche o inibizioni inferiori a dodici mesi, del pari
inammissibile è per quanto attiene la richiesta di ripetizione della gara oggetto del presente procedimento, ai sensi dall'art. 23
comma 5 C.G.S., per mancato invio alla controparte del ricorso. Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto
dell'U.S. Bollengo Chiaverano di Bollengo (Torino), così decide:
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società
controparte, per la parte inerente la richiesta di ripetizione della suindicata gara;
lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4lett. d/d1 C.G.S.. per la parte inerente le sanzioni della squalifica
inflitte a calciatori e tesserati diversi;
- ordina l'incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3 - APPELLO DEL REAL TUSCOLANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA S. MARIA
MOLE/REAL TUSCOLANO DEL 31.10.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 17 dell'11 .11.1999)
La società Real Tuscolano Club proponeva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica reclamo avverso la regolarità della gara Nuova S. Maria delle Mole/ Real Tuscolano Club del
Campionato Regionale Allievi, disputata il 31.10.1999, per la partecipazione del calciatore Nicola Bova in posizione irregolare
in quanto squalificato perché espulso con provvedimento del Giudice Sportivo inserito nel Comunicato Ufficiale n. 15 del
28.10.1999. II suddetto Giudice Sportivo di 2° Grado, considerato che con il Comunicato Ufficiale n. 16 veniva chiarito che il
calciatore Bova era da "considerarsi in 3° ammonizione e non squalificato per una gara perché espulso" in relazione alla gara
disputata il 24 ottobre (Nuova Tor Tre Teste/Nuova S. Maria delle Mole), respingeva il reclamo con il successivo Comunicato
n. 17 del 17 novembre 1999. Avverso tale decisione la società Real Tuscolano Club ha adito questa Commissione d'Appello
Federale, insistendo nella richiesta di vittoria della gara in questione, perché la rettifica non poteva avere influenza sulla
posizione del Bova, il quale era stato espulso nella gara precedente (del 24.10.1999) e perché la rettifica stessa "...è stata
pubblicata successivamente alla disputa della gara." Si osserva che tale argomentazione è frutto della lettura del primo
provvedimento disciplinare (errato) emesso dal Giudice Sportivo, il quale aveva ritenuto il Bova espulso, mentre questi era
stato invece solo ammonito dall'Arbitro della gara del 24 ottobre per proteste e non anche espulso. Con tempestività lo stesso
Giudice aveva rilevato l'errore ed aveva provveduto alla correzione del provvedimento disciplinare che però non poteva che
essere inserito nel Comunicato Ufficiale n. 16, pubblicato successivamente alla disputa della gara oggi in contestazione.
Nessun addebito può essere mosso alla A.S. Nuova S. Maria delle Mole, avendo questa impiegato un calciatore non espulso
nella gara precedente. La delibera impugnata non può essere annullata e di conseguenza il reclamo in esame va respinto. La
tassa va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Real Tuscolano Club di
Roma e dispone l'incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DEL CALCIATORE RIZZO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 15.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17
dell'11.11.1999)
Il calciatore Rizzo Salvatore ha proposto appello a questa C.A.F. tendente ad ottenere una riduzione della sanzione della
squalifica fino al 15.2.2000 inflittagli dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta
(Com. Uff. n. 17 dell'11 novembre 1999) a margine delle decisioni adottate in merito alla gara Dara Cal- cio/Pontestura del
10.10.1999, a seguito di reclamo dall'U.S. Pontestura avverso la regolarità della gara medesima per partecipazione del
calciatore Rizzo in posizione irregolare. L'appello è inammissibile. Ed invero rileva il Collegio che l'art. 35 n. 4 lett d/d1
C.G.S. esclude la possibilità di impugnazione delle squalifiche inferiori a mesi 12, quale risulta essere quella comminata al
calciatore appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello
come in epigrafe proposto dal calciatore Rizzo Salvatore ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELL'A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ISPRA CALCIO DEL
17.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 10 del 28 ottobre 1999,
respingeva il reclamo proposto dell'A.C. Besnatese avverso l'omologazione della gara Besnatese/Ispra del 11.10.1999, valida
per il Campionato di 2a Categoria. La Società Besnatese aveva richiesto la ripetizione della gara, lamentando di essere rimasta
priva del calciatore Francesconi Gabriele e di non aver potuto schierare la migliore formazione a causa di un errore del Giudice
Sportivo che, in una precedente decisione, aveva ingiustamente squalificato lo stesso calciatore per due giornate. La
Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 dell'11 novembre 1999 respingeva il reclamo proposto
dell'A.C. Besnatese avverso la decisione del Giudice Sportivo. Contro quest'ultima decisione propone appello la stessa A.C.
Besnatese, eccependo preliminarmente la nullità della delibera della Commissione Disciplinare per violazione della norma di
cui all'art. 24, punto 4, C.G.S., non essendo stata ascoltata in qualità di parte pur avendone fatta esplicita richiesta e, nel merito,
ribadendo di non aver potuto schierare la migliore formazione a causa di un errore del Giudice Sportivo che, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 8 del 14.10.1999, aveva ingiustamente squalificato il calciatore Francesconi, in relazione alla gara
Ternatese/Besnatese del 3.10.1999. L'appello é infondato e va respinto. Per quanto concerne l'eccezione preliminare, va
rilevato che l'A.C. Besnatese, nel reclamo proposto alla Commissione Disciplinare, il 4.11.7999, non ha richiesto di essere
ascoltata, in persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato, ma si é limitata a chiedere l'audizione, in qualità di
testimoni, di due suoi dirigenti, Sigg.ri Fabanelli Giovanni e Marinelli Renato. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del
disposto di cui all'att. 24 C.G.S.. Nel merito va osservato che la Società reclamante lamenta I'erroneità di una precedente
decisione del Giudice Sportivo, non afferente la gara Besnatese/Ispra di cui si chiede la ripetizione bensì una precedente gara
(Ternatese/Besnatese). in relazione alla quale era stato squalificato il calciatore Francesconi. Contro quella decisione l'A.C.
Besnatese aveva già proposto ricorso, poi rigettato dalla Commissione Disciplinare. In sostanza la reclamante, sia avanti al
Giudice Sportivo che alla Commissione Disciplinaree a questa Commissione, ha riproposto un anomalo ricorso contro una
decisione precedente già divenuta definitiva e non suscettibile di ulteriore rivalutazione. Ritenuto, pertanto, che nessuna
irregolarità si è verificata nello svolgimento della gara Besnatese/Ispra, la C.A.F. respinge il ricorso e ordina incamerarsi la
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Besnatese di Besnate (Varese) e
dispone l'incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL'U.S. VILLAR PEROSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAR PEROSA/S. PIETRO
LIBERTAS DEL 17.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17
dell'11.11.1999)
L'U.S. Villar Perosa ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Piemonte-Valle d'Aosta, di cui al C.U. n. 17 dell'11 novembre 1999, relativa alla gara Villar Perosa/S. Pietro Libertas del
17.10.1999. II ricorso è inammissibile perché sottoscritto dal Segretario della Società, o persona non legittimata, ai sensi
dell'art. 23 n. 1 C.G.S., a rappresentare la società stessa, come risulta dal foglio di censimento 1999/2000 depositato agli atti
del Comitato Regionale. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché
sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dell'U.S. Villar Perosa di Villar Perosa (Torino) e
dispone l'incameramento della tassa versata.
7- APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO
DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.101/C dell'8.12.1999)
Lo Sport Club Marsala 1912 in data 14.12.1999 ha preannunciato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 101/C dell'8 dicembre t999, con la quale veniva confermata la
sanzione della squalifica per una gara del campo di giuoco inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 95/C dell'1 dicembre
1999) a seguito della gara Marsala 7972/Ancona del 28.11.1999. Con nota in data 7.12.1999 la società ha comunicato di
rinunciare all'incontro del preannunciato ricorso. Preso atto di quanto sopra, la C.A.F. dichiara inammissibile, per rinuncia ai
sensi dell'art. 23 n. 14 C.G.S., l‟appello come in epigrafe proposto dallo Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani) ed
ordina incamerarsi la relativa tassa.
8- APPELLI DELLA POL. GIAMPAOLI TEAM ANCONA C5 E DEL CALCIATORE SEVERONI FRANCESCO
AVVERSO LASANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n.34 del 3.12.1999)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 10 novembre 1999,
infliggeva al calciatore Severoni Francesco, tesserato per la Polisportiva Giampaoli Team Ancona Calcio a Cinque, la sanzione
della squalifica per sei gare effettive, poiché, nel corso della partita Giampaoli Team Ancona/Arzignano Grifo del 6.11.1999,
aveva atteso il secondo Arbitro e lo aveva strattonato con forza mentre questi si apprestava ad estrarre il cartellino rosso per
l'espulsione, rivolgendogli nel contempo un'altra frase ingiuriosa. La Commissione Disciplinare, accogliendo parzialmente il
reclamo della Polisportiva Giampaoli Team Ancona, riduceva a cinque gare effettive la squalifica del calciatore Francesco
Severoni (Com. Uff. n. 34 del 3 dicembre 1999). Avverso tale decisione propongono appello la stessa Polisportiva Giampaoli
Team Ancona ed il calciatore Severoni Francesco, deducendo l'eccessiva gravità della sanzione comminata rispetto
all'infrazione commessa e l'eccessiva gravità della sanzione medesima rispetto alla complessiva durata del Campionato di
Calcio a Cinque. Con una ulteriore memoria, ad integrazione dei motivi già presentata, la reclamante deduceva la
contraddittorietà della decisione impugnata e l'omesso esame di circostanze decisive ai fini della decisione. Gli appelli sono
parzialmente fondati. In punto di fatto la Commissione Disciplinare ha correttamente valutato le risultanze degli atti ufficiali di
gara, dai quali risulta che il calciatore Severoni, a giuoco fermo, dapprima rivolgeva una frase offensiva al secondo Arbitro e
poi bloccava con la mano il braccio del medesimo al momento dell'estrazione del cartellino, strattonandolo con forza e
reiterando il comportamento ingiurioso. Negli atti degli Ufficiali di gara, aventi comunque valore di tede privilegiata, non
emerge alcuna contraddizione o discordanza. In particolare l'episodio violento che ha determinato la sanzione, avvenuto al 16°
del secondo tempo, è stato riferito esclusivamente dal secondo Arbitro con estrema precisione e puntualità. Erroneamente la
società reclamante ritiene, nei motivi aggiuntivi, che nello stesso minuto di giuoco (16° del 2° tempo) lo stesso calciatore sia
stato ammonito dall'Arbitro per simulazione, deducendo quindi una discordanza degli atti di gara. L'ammonizione del
calciatore Severoni, infatti, come si evince chiaramente dal referto arbitrale, è avvenuto in una fase di giuoco diversa e
addirittura al 7° minuto del primo tempo. In ordine alla quantificazione della pena, tuttavia, la sanzione in concreto inflitta, sia
pure ridotta dal secondo giudice, appare comunque ancora eccessiva rispetto alla effettiva gravità del fatto. Appare pertanto
equo ridurre la sanzione a quattro giornate di squalifica. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti
dalla Pol. Giampaoli Team Ancona C5 e dal calciatore Severoni Francesco, li accoglie, riducendo a n. 4 giornate effettive di
gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Severoni Francesco. Ordina la restituzione delle tasse
versate.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999
1 -APPELLO DELL'U.S. COMACCHIO LIDI AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA.
DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
2- APPELLI ALLENATORE VILLA RENATO, CALCIATORI PICCOLO GIOVANNI, DONELLI MARIO,
DELCOGLIANO GUIDO E TARANTINO MARCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3
LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, IN
RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
3 -APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 INFLITTA ALL'U.S. COMACCHIO LIDI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
PER ILLECITO SPORTIVO, IN RELAZIONE ALLA GARA COMACCHIO LIDI/BA.SCA. DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 12 del 14.10.1999)
Con atto del 31.8.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna l'allenatore dall'U.S. Comacchio Lidi, Renato Villa, i calciatori. tesserati per la medesima società, Giovanni Piccolo,
Guido Delcogliano, Mario Donelli, Marco Tarantino, nonché l'U.S. Comacchio Lidi, perché rispondessero: i primi cinque, di
violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S. e la società di violazione dall'art. 6 comma 2, per responsabilità oggettiva. Dagli
accertamenti svolti ad opera dell'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale rilevava, infatti, che nell'intervallo della gara
Comacchio Lidi/Ba.Sca. del 25.4.1999 il Villa aveva avvicinato il calciatore avversario Marco Melotti, incitandolo a perdere la
partita con la promessa di un compenso di L. 3.000.000; durante il secondo tempo, anche il Piccolo, il Delcogliano e il Donelli
rivolgevano analoghe sollecitazioni al Melotti. II Donelli si rivolgeva anche ai calciatori Giorgi e Baldari, nonché ai tesserati
Gallieri e Grassilli. Dopo la segnatura di una rete da parte del Comacchio Lidi, il calciatore Tarantino apostrofava ironicamente
la panchina avversaria e, a fine gara, entrava nello spogliatoio del Ba.Sca., raccomandandosi di non avere noie, avendo moglie
e figli. La Commissione Disciplinare riteneva provati gli addebiti e integrato l'illecito sportivo in esame; conseguentemente,
con delibera pubblicata nel C.U. n. 12 del 14 ottobre 1999, squalificava per tre anni il Villa, il Piccolo, il Delcogliano, il
Donelli e il Tarantino; infliggeva altresì alla U.S. Comacchio Lidi la penalizzazione di tre punti sulla classifica del Campionato
in corso. Avverso tale decisione si appellavano a questa Commissione il Procuratore Federale (che censurava la mitezza della
sanzione inflitta alla società) nonché quest'ultima e i tesserati puniti. Tutti gli appellanti rilevavano le incertezze e le discrasie
del quadro probatorio; negavano la sussistenza della condotta illecita addebitata e chiedevano il proscioglimento. Gli appelli
vengono oggi riuniti per connessione. Osserva la C.A.F. che la provenienza dei fatti denunciati da parte di tesserati e la carenza
di qualunque intento calunniatorio validamente dimostrato (non pare sufficiente, al riguardo, che nel campionato di tre anni fa
vi siano stati screzi fra le due società), conferiscono sostanziale attendibilità alla denuncia, per lo meno in relazione a quanto
percepito e riferito dai tesserati stessi. È vero che il quadro probatorio, come rilevano gli appellanti, é tutt'altro che univoco,
giacché, specialmente in sede di confronto tra accusati e accusatori dinanzi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, talune
certezze (ad esempio nella identificazione dei responsabili) sono venute meno, mentre gli stessi tesserati della società Ba.Sca.
hanno quasi concordemente banalizzato gli avvenimenti, attribuendo loro più un intento sarcastico e sopraffattorio che non
illecitamente rivolto ad alterare lo svolgimento e l'esito della gara in questione Mentre poi é stato documentalmente provato
che il Tarantino non è coniugato né padre, cosicché la frase finale, sostanzialmente qualificabile come confessoria, perde il suo
substrato probante Ma va anche rilevato che ben singolare sarebbe apparso l'approccio illecito da parte, ad esempio, del Villa,
che si sarebbe rivolto il Melotti apostrofandolo col numero di maglia, per l'invito a perdere la gara dietro corresponsione di una
modesta utilità da dividere con i compagni. Quello che si vuol dire, insomma, è che il complesso delle prove raccolte, se
sostanzialmente convalida lo svolgimento dei tatti così come riportato nella denuncia (ma con le singolarità e carenze sopra
individuate), non attribuisce certezza all'intento illecito che pure deve colorire la condotta dei soggetti incolpati, essendo
evidente che l'illecito sportivo deve provenire da comportamenti che esplicitamente e univocamente siano tesi ad alterare lo
svolgimento e l'esito finale di una gara. Nel caso in esame, sia per il tono usato che per le modalità di estrinsecazione, tale
prava volontà non appare provata con la necessaria certezza; resta, indubbiamente, un contegno censurabile da parte dei
tesserati in questione, in quanto apertamente violatore del dovere di lealtà sportiva e correttezza comportamentale stabilito
dall'art. 1 C.G.S., il quale va dunque adeguatamente sanzionato con squalifica dei tesserati stessi fino al 30.6.2000, che appare
equa e proporzionata agli addebiti Resta ferma, con eguali caratteristiche, la penalizzazione inflitta alla società Comacchio
Lidi, oggettivamente responsabile, Deve ovviamente rigettarsi l'appello del Procuratore Federale, che si basava sulla
configurabilità dell'illecito sportivo. Vanno restituite le tasse reclamo dei tesserati, mentre deve incamerarsi quella della
società. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'U.S. Comacchio Lidi di Lido degli Estensi
(Ferrara), dall'allenatore Villa Renato, dai calciatori Piccolo Giovanni, Donelli Mario, Delcogliano Guido, Tarantino Marco e
dal Procuratore Federale, così decide: - derubrica la violazione da art. 2 comma 1 C.G.S. ad art. 1 comma 1 C.G.S.; - in
parziale accoglimento degli appelli della società, dell'allenatore e dei calciatori riduce le sanzioni della squalifica, fissandole
tutte al 30.6.2000; - conferma la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del Campionato 1999/2000 a carico
della Società; - rigetta l'appello del Procuratore Federale; ordina la restituzione delle relative tasse.
4- APPELLO DELL‟U.S.I. URBINELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVIS MONTECALVO/URBINELLI
DEL 9.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in accoglimento del reclamo della società Avis
Montecalvo, infliggeva, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17 in data 11 novembre 1999, alla società U.S.I. Urbinelli la
punizione sportiva della perdita della gara Avis Montecalvo/U.S.I. Urbinelli, disputata il 9.10.1999, con il punteggio di 0-2,
perché ritenuta irregolare la partecipazione del calciatore Ghiselli Davide, al quale era stata inflitta la squalifica per una gara
con il Com. Uff. n. 8 del 6.10.1999; il calciatore veniva ulteriormente sanzionato con 15 giorni di squalifica. La società U.S.I.
66
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Urbinelli ha inoltrato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale sostenendo che il calciatore Ghiselli Davide era stato
espulso nel corso della gara del Campionato Juniores Ponte Rio/U.S.I. Urbinelli, disputata il 25.9.1999, per somma di
ammonizioni; egli, pertanto, per l'automatismo della sanzione non veniva impiegato nella successiva gara del suddetto
Campionato, disputata il 2 ottobre contro la società S. Veneranola. Tale squalifica veniva poi riportata nel Comunicato n. 8 del
5 ottobre con riferimento appunto al provvedimento di espulsione adottato dall'arbitro nella gara del 25.9.1999. Chiedeva,
pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con il ripristino del risultato acquisito sul campo e della conseguente
squalifica per giorni 15 inflitta al Ghiselli per la presunta irregolare partecipazione alla gara del 9.10.1999. II reclamo è fondato
e merita accoglimento. È ormai ius receptum, in applicazione di norma regolamentare, che l'espulsione di un calciatore dal
campo di giuoco comporta la squalifica automatica per una giornata senza necessità della declaratoria del Giudice Sportivo. Da
tale disposizione discende che la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale da parte di quest'ultimo non ha valore di atto
costitutivo della squalifica, ma soltanto di atto dichiarativo. Le società, pertanto, sono obbligate a non impiegare il calciatore
nella gara immediatamente successiva a quella in cui è stato espulso. L'osservanza di tale disposizione ha, giustamente,
indotto, nel caso in esame, la società U.S.I. Urbinelli a non fare scendere in campo nella successiva gara, in data 5 ottobre, il
calciatore Ghiselli, espulso nel corso della gara del 2 ottobre. A seguito delle suddette argomentazioni, la partecipazione del
Ghiselli alla gara in contestazione, disputata dalla società U.S.I. Urbinelli contro I'Avis Montecalvo, era regolare e vanno
quindi annullati tutti i provvedimenti adottati dalla Commissione Disciplinare, con la conferma del risultato acquisito in
campo. La tassa di reclamo va restituita. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe
proposto dall'U.S.I. Urbinelli di Montelabbate (Pesaro), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-6 conseguito
in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
5APPELLO
DELL'A.C.
LIVENTINAGORGHENSE
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
MONTEBELLUNA/LIVENTINAGORGHENSE DEL 18.11.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 18.11.1999)
Avverso il risultato della gara disputata il 17.10.1999 con d Calcio Montebelluna nell' ambito del Campionato Regionale
Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'A.C.
Liventinagorghense proponeva reclamo al Giudice Sportivo per il mancato rispetto della procedura prevista dell'art. 61 n. 2
N.O.I.F e chiedeva la ripetizione della gara. II ricorso veniva accolto (Com. Uff. n. 12 del 28 ottobre 1999), ma la delibera era
annullata dal Giudice Sportivo di 2° Grado, investito del gravame proposto dalla Società Montebelluna, che disponeva
l'omologazione del risultato acquisito sul campo (Com. Uff. n. 15 del 18 novembre 1999). L'A.C. Liventinagorghense ha
avanzato appello a questa C.A.F., insistendo nella richiesta già accolta dal primo giudice. A parere del Collegio va ripristinata
la decisione del Giudice Sportivo. L'art. 61 n. 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna società ha diritto di ottenere dall'Arbitro, prima
dell'inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell'elenco nominativo dei
calciatori della squadra avversaria. Come si legge nell'atto di impugnazione dall'A.C. Liventinagorghense, la richiesta di copia
dell'elenco é stata avanzata dall'appellante all'Arbitro prima dell'inizio della partita e poi rinnovata durante l'intervallo,
rimanendo senza effetto; di ciò si trae implicita conferma dal supplemento di rapporto del Direttore di gara, il quale sembra
addurre a giustificazione dell'accaduto la circostanza che la società Montebelluna gli aveva consegnato solo un esemplare della
distinta, sicché egli non disponeva di altre copie. A tal proposito, peraltro, va evidenziato il contrasto con quanto dichiarato al
Giudice Sportivo di 2° Grado dal delegato del Presidente del Calcio Montebelluna, secondo cui all'arbitro vennero consegnate
tre copie della distinta di gara, una delle quali, da lui restituita debitamente sottoscritta, fu esibita al giudicante. In conclusione,
può dirsi accanata la mancata osservanza del precetto sopra richiamato, con la conseguente privazione per la società
controinteressata della facoltà di controllo sulla regolarità del parco giocatori avversario e del diritto di predisporre
contromisure sul piano tecnico-tattico. Non apparendo del tutto chiaro se il fatto debba addebitarsi alla società che avrebbe
dovuto predisporre gli elenchi in numero sufficiente, ovvero a negligenza di terzi, la soluzione consentita dell'art. 7 n. 4 C.G.S.
è quella dell'annullamento con conseguente ripetizione dell'incontro. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la
C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Liventinagorghense di Gorgo al Monticano (Treviso),
annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara.
Ordina la restituzione della tassa versata.
6- APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.12.1999 INFLITTA
ALL'ALLENATORE BRAGLIA PIERO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 109/C del 15.12.1999)
II Foggia Calcio ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 109/C del 15 dicembre 1999, con la quale veniva rigettato il suo reclamo e confermata
la squalifica fino al 29.12.1999 inflitta all'allenatore Braglia Piero dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 100/C dell'8
dicembre 1999) "per condotta non regolamentare in campo e successivo comportamento offensivo verso l'arbitro: ......
(recidivo)". A parere di questa Commissione giudicante, i fatti ascritti al Braglia, non contestati nel merito, appaiono tali da
comportare la sanzione della squalifica nella misura fissata dai primi giudici, comminata in misura equa, in relazione alla
obiettiva gravità dell'episodio. Par questi motivi, la C.A.F. respinge il ricorso come innanzi proposto dal Foggia Calcio di
Foggia e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
ORDINANZE
7 -APPELLO DEL SIG. BERNABÈ CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA CARICHE
SOCIALI E DA RESPONSABILITA E RAPPORTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE
DALLA F.I.G.C. PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL'11.3.1996, INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIOHE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ARL 21
COMMI 2 E 3 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 74/C del 10.11.1999)
8 -APPELLO DEL SIG. OSSOLA GIANPAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA CARICHE
SOCIALI E DA RESPONSABILITA E RAPPORTI NELL'AMBlTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE
DALLA F.I.G.C. PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL'11.3.1996, INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21
COMMI 2 E 3 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 74/C del 10.11.1999)
La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, gli appelli come sopra proposti.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVEAL COM. UFF. N. 17/C - RIUNIONE DEL 5 GENNAIO 2000
1 -APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTA, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE. IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/TORINO
DEL 28.8.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 19.11.1999)
Con provvedimento del 28.10.1999, la Procura Federale, nel rinnovare un precedente atto, ha deferito alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la Società Torino Calcio per rispondere della violazione dell'art.6 comma
3 C.G.S., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori dopo la conclusione della gara Bologna/Torino del 28.8.1999. La
Commissione Disciplinare deliberava di infliggere al Torino Calcio la sanzione dell'ammenda di lire 15.000.000 (Com. Uff. n.
200 del 19 novembre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Torino Calcio, deducendo:
1) in via preliminare, l'irritualità del deferimento della Procura Federale;
2) nel merito, l'assenza di un pericolo reale derivante dal comportamento dei propri tifosi, l'attenuazione della responsabilità
della Società per essersi i fatti verificati in campo avverso, l'essersi trattato di un episodio isolato, l'assenza di rapporti tra la
Società ed i protagonisti del fatto, l'assenza di precedenti specifici a carico della Società stessa. Il Torino Calcio chiede,
pertanto, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. In
relazione al primo argomento deve, infatti, rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dell'art. 22 terzo comma C.G.S.,
"deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito
sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine
sportiva ...". Il "rinnovo" del deferimento in un primo tempo formulato non è precluso qualora avvenga nei termini di
prescrizione e con le modalità previste in materia. L'art. 25 C.G.S. detta al secondo comma, per i procedimenti in ordine alle
sanzioni da irrogare su denuncia degli Organi Federali, che essi: "SÌ svolgono sulla base degli elementi di denuncia, della
quale gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denuncianti ....". L'atto di deferimento è, dunque, un atto
formale che deve contenere l'esplicita volontà dell'Organo legittimato ad attuare, appunto, il deferimento e si perfeziona (a
pena di inesistenza giuridica) mediante formale "comunicazione" al soggetto passivamente interessato, affinché quest'ultimo
possa esercitare, nel modo più conveniente, il proprio diritto di difesa. La norma, nell'ispirarsi all'imprescindibile esigenza di
assicurare una corretta dialettica processuale, costituisce un punto cardine del giudizio. Nel caso di specie non risulta provata
l'avvenuta comunicazione dell'atto di deferimento del Procuratore Federale e, pertanto, questa Commissione deve intervenire
ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S.. Infatti, non risulta agli atti un documento idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento del
provvedimento in parola. Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello.Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell'appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S.,
l'impugnata delibera, per omessa comunicazione al Torino Calcio, a norma dell'art. 25 n. 2 C.G.S., dell'atto di deferimento
28.10.1999 del Procuratore Federale. Ordina la restituzione della tassa versata.
2-APPELLO DELL'A.S. SALIVOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2000 INFLITTA
AL CALCIATORE FERRI MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 18.11.1999)
L'A.S. Salivoli ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportrvo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 18 del 18 novembre 1999, con la quale è
stata confermata la squalifica del calciatore Ferri Marco fino al 31.5.2000, inflittagli dal competente Giudice Sportivo di 1°
grado (C.U. n. 11 del 30 settembre 1999), in relazione alla gara Orbetello/Salivoli del 26.9.1999, valevole per il Campionato
Giovanissimi Regionali. II ricorso è inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., trattandosi di squalifica interiore a
mesi dodici. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in
epigrafe proposto dall'A.S. Salivoli di Piombino (Livorno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3-APPELLO DELLA U.S. GIOVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVI/PESCAIOLA CALCIO DEL
10.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 18.11.1999)
All'esito della gara Giovi/Pescaiola Calcio, disputata il 10.10.1999, nell'ambito del Campionato di 1 a Categoria del Comitato
Regionale Toscana, terminata col punteggio di 1 a 0, il Pescaiola Calcio proponeva rituale reclamo, adducendo che,
nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Peruzzi Daniele, in posizione irregolare in
quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflìttagli al termine della precedente stagione sportiva. La competente
Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo irrogando la sanzione sportiva di perdita della gara per 0 - 2 al Giovi (Com.
Uff. n. 17 del 18 novembre 1999). Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Giovi, deducendo: l'inammissibilità del
reclamo perché non preceduto da preavviso nelle 24 ore dalla gara, perché proposto a giudice incompetente, perché proposto
avverso gara già omologata; nel merito, che il calciatore non aveva residue squalifiche da scontare e che, comunque, tali
squalifiche avrebbero dovuto essere scontate in gare di Coppa Italia e non di Campionato. Il gravame è infondato. Deve,
infatti, rilevarsi come, ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S., la Commissione Disciplinare sia competente a decidere sui reclami
avverso posizioni di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, come, peraltro, espressamente previsto dal richiamato art.
18C.G.S..Tale competenza rende infondate le eccezioni di rito riferite al reclamo formulato nei confronti del Giudice Sportivo.
Nel merito, il comma 13 dell'art. 12 C.G.S. prevede che: "la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi
attività sportiva in ogni ambito della RI.G.C. per il periodo di incidenza ...". La previsione contenuta nell'art. 7 comma 5
C.G.S. per il quale "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori
squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; ...", si applica al caso di specie in quanto, per l'art. 12
comma 6, qualora un calciatore cambi società senza aver scontato le squalifiche irrogategli nell'annata in cui sono comminate,
le stesse sanzioni devono essere scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della società di
appartenenza. Nel caso del calciatore Peruzzi, egli era stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo, con provvedimento
pubblicato sul Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998, a seguito della gara Pescaiola Calcìo/Sancascianese del 18.11.1998, valida per
la Coppa Toscana 1998/99, cui aveva preso parte nelle file del Pescaiola Calcio; aveva irregolarmente partecipato alla gara di
Coppa Toscana Campolona/Giovi del 5.9.1999 nelle file dell'U.S. Giovi a cui era stato nel frattempo trasferito e, pertanto,
aveva subito una ulteriore giornata di squalifica (Com. Uff. n. 8 del 16.9.1999); la prima delle quattro giornate di squalifica
risultanti dai predetti provvedimenti veniva scontata in occasione della gara Giovi/Tuscardate di Coppa Toscana del 12.9.1999,
le restanti giornate avrebbero dovuto essere scontate nelle prime tre giornate di Campionato e una di queste riguardava proprio
la gara in parola contro il Pescaiola Calcio. Deve quindi applicarsi il disposto dell'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico dell'U.S.
Giovi, in relazione alla gara disputata contro il Pescaiola Calcio il 10.10.1999. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge
l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Giovi di Giovi (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
4-APPELLO DELLA A.S. JUNIOR ANCONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIOR ANCONA /ANKON
DORICA POSATORA DELL'11.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 17 del 78.11 .1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 13 del 20 ottobre 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona del
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo su reclamo proposto dalla A.P. Ankon Dorica Posatora, accertava che
alla gara Junior Ancona/Ankon Dorica Posatora aveva partecipato il calciatore Mensur Halimi, nato nel 1986, anziché nel
1987,come risultava dal cartellino, e quindi non in regola con l'età prevista per tale tipo di manifestazione. Conseguentemente
infliggeva alla A.S. Junior Ancona, fra l'altro, la punizione sportiva della perdita della gara. Avverso tale decisione reclamava
dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
la società sanzionata, sostenendo in via preliminare che, per il tipo di infrazione denunciato, la controparte avrebbe dovuto
adire non il Giudice Sportivo di 1 ° grado, ma quello sovraordinato, ai sensi dall'art. 37 C.G.S.; nel merito, affermava la propria
buona fede, avendo tesserato il calciatore alla stregua dei dati forniti dalla famiglia di appartenenza. Con delibera pubblicata
nel C.U. n. 17 del 18 novembre 1999, il Giudice Sportivo di 2° Grado rigettava il reclamo, rilevando che correttamente la A.P.
Ankon Dorica Posatora aveva adito quello di 1° grado, ai sensi dall'art. 18 C.G.S.. Si appella ora a questa Commissione l'A.S.
Junior Ancona, ribadendo le argomentazioni già prospettata nelle precedenti sedi disciplinari. L'appello è fondato. L'art. 18
comma 4 C.G.S. attribuisce al Giudice Sportivo di prima istanza la cognizione dei reclami sulla posizione irregolare di
calciatori che abbiano preso parte a gare, con l'eccezione, tuttavia, di quanto prevede I'art. 37 comma 3, il quale, disciplinando
l'attività dilettantistica in ambito regionale e quella del Settore Giovanile e Scolastico, stabilisce che i reclami avverso la
posizione dei tesserati partecipanti a gare siano, invece, direttamente inoltrati al Giudice Sportivo di 2° Grado, nel rispetto
della diversa procedura ivi descritta. Procedura che, nel caso in esame, l'A.P. Ankon Dorica Posatora - che evidentemente si
era rifatta a quella dall'art. 18 C.G.S. - non ha rispettato. L'accertata incompetenza del giudice adito e l'inosservanza delle
prescrizioni regolamentari comportano dunque l'annullamento di entrambe le delibare adottate dai Giudici Sportivi. Poiché,
tuttavia, l'originario reclamo venne proposto nei termini regolamentari, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo di 2° Grado
per il suo esame e le conseguenti decisioni. La tassa deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Junior Ancona di Ancona, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., le impugnate
delibere, per incompetenza del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, a norma degli artt. 18 n. 4 e 37 n. 3 C.G.S., con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il detto
Comitato per l'esame del reclamo 13.10.1999 dell'A.P. Ankon Dorica Posatora avverso la regolarità della suindicata gara.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
5 -APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, A
CARICO DEI SIGG.RI FANTI CARMINE E PAPAVERONE ROBERTO, GIA AMMINISTRATORI UNICI DELL'A.S.
LATINA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 21 COMMI 1 E 3
N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 30 del 26.11.1999)
Con decisione pubblicata in data 26.11.1999 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, in relazione al
deferimento del Procuratore Federale a carico dei Sigg. Fanti Carmine e Papaverone Roberto (già Amministratori unici della
A.S. Latina s.r.l.) per violazione dell'artt. comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 21 commi t e 3 delle
N.O.I.F., ha accolto il deferimento stesso e per l'effetto ha inibito a Fanti Carmine ed a Papaverone Roberto di ricoprire la
qualifica di dirigente nonché di avere responsabilità nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F I.G.C. Avverso detto
provvedimento ha proposto appello il Procuratore Federale chiedendo che la C.A.F., in parziale riforma della decisione
appellata, voglia irrogare a carico di Fanti Carmine e di Papaverone Roberto, in luogo della inibizione di cui al provvedimento
impugnato, la preclusione ad essere dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate
dalla F.I.G.C.". L'appellante censura l'asserita erroneità della sanzione inflitta in quanto nel sistema della giustizia sportiva non
esisterebbe l'istituto dell'inibizione a tempo indeterminato essendo l'inibizione stessa, ai sensi dall'art. 9 del Codice di Giustizia
Sportiva, prevista per una durata massima di anni 5. Nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione I'art. 21 comma 3
delle N.O.I.F che prevede nelle situazioni e per i fatti di cui all'attuale procedimento la preclusione a tempo indeterminato a
ricoprire incarichi di dirigenti e ad avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dal F I.G.C..
L'appello é infondato e la decisione impugnata dovrà essere confermata anche se questa Commissione d'Appello ritiene
opportuno puntualizzare taluni aspetti della problematica alla quale l'annullamento si riferisce. Si deve innanzitutto rilevare che
è esatta l'osservazione dell'appellante secondo cui l'inibizione prevista dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva è
un'inibizione temporanea che non può ai sensi del n. 2 dall'art. 9 superare la durata di anni 5. Senonché nella specie la
Commissione Disciplinare non ha fatto riferimento all'inibizione prevista dalla lettera e) n. 1 ed al n. 2 del ricordato art. 9 del
Codice di Giustizia Sportiva, ma ha applicato, come si legge nel dispositivo della decisione impugnata, l'art. 21 delle N.O.I.F.
ed in particolare il n. 2 del suddetto articolo nella parte in cui stabilisce che "non possono essere dirigenti, né avere
responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., gli amministratori che siano o siano stati
componenti di organo direttivo di società a cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dall'art. 16". Questa norma prevede una
vera e propria preclusione e ad essa è stata fatto richiamo nel provvedimento impugnato per l'espressa dizione del n. 3 dall'art.
21 che parifica il caso che forma oggetto della decisione (sentenza dichiarativa di fallimento) alla revoca dell'affiliazione di cui
al suddetto n. 2. La sanzione è stata applicata sul presupposto che i dirigenti ricoprivano la qualifica di amministratori nel
biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento. Ora, a parte la questione terminologica, non c'è dubbio che nella
specie si sia ritenuta applicabile una norma (e cioè quella che risulta dal combinato disposto dei numeri 2 e 3 dell'ari 21
N.O.I.F.) che espressamente prevede la sanzione della preclusione non soggetta a limiti temporali. Del resto I'art. 9 del Codice
di Giustizia Sportiva, pur regolamentando le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati, non contiene alcun riferimento alla
preclusione, la quale più che una sanzione in senso stretto è un effetto automatico della sussistenza di determinate situazioni
previste dal n. 2 dall'art. 21 delle N.O.I.F. applicabile nella specie). Ne consegue che esattamente è stata inquadrata la
fattispecie nell'ambito dall'art. 21 ed è stata perciò applicata la preclusione di cui al numero 3 della suddetta norma. Gli effetti
della preclusione non possono che essere a tempo indeterminato come del resto risulta dalla decisione impugnata. In relazione
a quanto precede la Commissione d'Appello Federale rigetta l'appello. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in
epigrafe proposto dal Procuratore Federale.
6 - APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER S.
AGATA/MONTORO INFERIORE DEL 10.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999)
La Pol. Montoro Inferiore sporgeva reclamo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania,
sostenendo che alla gara Inter S. Agata/Montoro Inferiore (disputata il 10.10.1999 per il Campionato di 1° Categoria) aveva
partecipato il calciatore Pennetti Giuseppe, in posizione irregolare. Costui, intatti, era stato posto in lista di svincolo dalla
società di originaria appartenenza, ma come da C.U. n. 19 del 4.10.1999, sulla regolarità dello svincolo erano stati disposti
accertamenti, previa sospensione della sua validità e con inibitoria della utilizzazione dei calciatori ivi elencati, fin tanto che,
con ulteriore comunicato ufficiale, non si fosse data notizia dell'accertata regolarità della lista. Tale notizia era stata data con il
C.U. n. 27 del 4.11 .1999 e, pertanto la partecipazione del Pennetti alla gara suindicata, svoltasi in precedenza, doveva ritenersi
non regolare. La Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 18 novembre 1999, respingeva il
reclamo, rilevando che la lista di svincolo era stata dichiarata regolare con decorrenza 8.7.1999; conseguentemente, il Pennetti
era in regolare posizione di tesseramento al momento della partecipazione alla gara. Avverso tale delibera si appellava a questa
Commissione la Pol. Montoro Inferiore, sostenendo che, come del resto reso noto dal Comitato Regionale, solo la
pubblicazione dell'esito delle indagini sulla correttezza della lista di svincolo, avrebbe autorizzato I'utilizzazione in gare
ufficiali del Pennetti; tale pubblicazione, difatti, era l'unico e consueto strumento di informazione (nonché di decorrenza di
validità) di tutte le decisioni adottate dai competenti Organismi federali. E pertanto chiedeva l'assegnazione della gara a suo
favore, in applicazione dall'art. 7 C.G.S. L'appello è infondato. È evidente che una volta accertata la regolarità della lista di
svincolo, la validità del tesseramento non potesse che ricollegarsi alla data di inserimento dei calciatori nella lista stessa; le
indagini svolte, invero, hanno avuto valore meramente ricognitivo della originaria validità della lista e, conseguentemente, il
riconoscimento del tesseramento aveva validità ex tunc. La pubblicazione sul comunicato ufficiale aveva, nella specie, solo la
70
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
funzione di rendere nota la posizione del calciatore, non già di influire sulla decorrenza della validità del tesseramento,
riconosciuta dall'apposito Ufficio, anche se può ben comprendersi che la società appellante sia stata tratta in inganno dalla
iniziale comunicazione del Comitato Regionale Campania, il quale invece - del tutto illegittimamente - subordinava la
possibilità di impiego dei calciatori svincolati non già all'accertata regolarità dello svincolo, ma alla pubblicazione dell'esito
degli accertamenti sul bollettino. In ogni caso, deve ribadirsi la regolarità della partecipazione del Pennetti alla gara in esame.
L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi, la C.A.F respinge l'appello
come in epigrafe proposto dalla Pol. Montoro Inferiore di Montoro Inferiore ed ordina incamerarsi la tassa versata.
7 -APPELLO DEL CALCIATORE PIRINA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.5.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 18 del 25.11.1999)
Il calciatore Pirina Cosimo ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna, di cui al C.U. n. 18 del 25 novembre 1999, con la quale gli veniva confermata la squalifica fino
al 31.5.2003 inflittagli dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Sassari (Com. Uff. n. 35 del 20 maggio 1999).
II ricorrente, come già sostenuto nel precedente grado di giudizio, ribadisce di non essere stato I'autore del fatto violento
(calcio alla mano ed alle coscia) nei confronti dellI'Arbitro della gara Molara /Gruppo A Calcio del 16.5.1999, indicando come
colpevole il compagno di squadra Murgia Domenico. Va al riguardo rilevato che l'Arbitro, personalmente sentito dai giudi i di
2° grado, ha confermato di aver, con assoluta certezza, riconosciuto nel Pirina il calciatore che lo aveva colpito, ribadendo così
quanto già riportato nel referto gara, che, in quanto assistito, come noto, da fede privilegiata, costituisce prova inconfutabile
della responsabilità del Pirina e pertanto il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come
innanzi proposto dal calciatore Pirica Cosimo e dispone l'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2000
1 - APPELLO DELL'A.C. SOLOFRA PRODUCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOLOFRA
PRODUCE/GLADIATOR DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 del 25.11.1999)
Con telegramma del 26.11 .1999 l‟A.C. Solofra Produce preannunciava di reclamare avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Cam pania, assunta in merito alla gara Solofra Produce/Gladiator del 3.10.1999, e
chiedeva copia degli atti ufficiali. A ricezione di questi non faceva peraltro seguito, nei termini regolamentari, l'invio dei
motivi dell'appello e con atto inviato il 12 gennaio l'A.C. Solofra Produce comunicava formalmente di rinunciare al
preannunciato ricorso. Non resta pertanto al Collegio che dichiarare la inammissibilità del reclamo, disponendo il recupero
della tassa prescritta e non inviata, ai sensi dall'art. 23 n. 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, per
rinuncia a norma dall'art. 23 n.14 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Solofra Produce di Solofra (Avellino) e
dispone l'incameramento della relativa tassa.
2 - APPELLO DELL'A.S. RINASCITA SANGIUSEPPESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CASALNUOVO/RINASCITA SANGIUSEPPESE DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 32 del 18.11.1999)
L'A.S. Rinascita Sangiuseppese proponeva reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 26.9.1999 con I'U.C.
Casalnuovo, valida per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, assumendo che nella squadra
avversaria aveva partecipato all'incontro il calciatore Quagliuolo Aniello in posizione irregolare perché squalificato. La
competente Commissione Disciplinare rigettava il reclamo avendo ritenuto che il Quagliuolo, squalificato per infrazione
commessa in gara del Campionato di Attività Mista (Com. Uff. n. 87 dell'11.05.99) doveva scontare la punizione in detto
Campionato, cui aveva titolo a partecipare rientrando nei limiti di età prescritti (Com. Uff. n. 32 del 18 novembre 1999).
Contro tale delibera l'A.S. Rinascita Sangiuseppese ha avanzato appello a questa C.A.F.. Secondo l'appellante sarebbe ingiusto,
o quanto meno contraddittorio, consentire l'utilizzazione in gara ufficiale, sia pure di diverso Campionato, di un calciatore
sottoposto a squalifica, trattandosi pur sempre di manifestazioni organizzate dalla medesima istituzione, cioè la F.I.G.C.; si
aggiunge che in casi analoghi a quello di cui ci si occupa la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania
avrebbe assunto decisioni opposte a quella oggetto dell'impugnazione. L'appello è infondato. Le norme regolamentari (art. 12
nn. 3 e 6 C.G.S.) non offrono possibilità di equivoco: il calciatore Quagliuolo rientrava nei limiti di età per la partecipazione al
Campionato di Attività Mista e, pertanto, doveva scontare la giornata di squalifica inflittagli al termine della scorsa stagione
sportiva nella prima gara di detto Campionato; ne consegue che era consentita la sua partecipazione all'incontro del 26.9.1999
nell'ambito del Campionato di Promozione. Dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa relativa. Per questi
motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Rinascita Sangiuseppese di Palma Campania (Napoli) ed
ordina l'incameramento della tassa versata.
3- APPELLO DEL G.S. C.U.L.M.V. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.L.M.V/ANNI SO DEL 25.9.1999, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE
DEL CALCIATORE PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11.1999)
71
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Con atto del 16.10.1999 il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva alla competente Commissione Disciplinare
Turco Sergio, Presidente della società Anni 50 di Genova, Pellegrini Luca, calciatore, e la società Anni 50, accusando il primo
di avere utilizzato nel corso delle gare del Campionato di 1° Categoria C.U.L.M.V./Anni 50, del 25.9.1999, Anni 50/Cosmos
USVE 1913 del 2.10.1999 e Nuova S. Fruttuoso/Anni 50 del 9.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca in posizione irregolare di
tesseramento; il calciatore stesso di doppio tesseramento e la società Anni 50 per responsabilità diretta nella violazione ascritta
al suo presidente. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 1999, infliggeva a Turco
Sergio e a Pellegrini Luca la sanzione dell'ammonizione e alla società Anni 50 l'ammenda di lire 300.000, la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 per la partita Anni 50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 e la penalizzazione
di un punto in classifica per la gara C.U.L.M.V./Anni 50 del 25.9.1999. Propone appello la società G.S. C.U.L.M.V. di
Genova, invocando, per la gara C.U.L.M.V./Anni 50 del 25.9.1999, l'assegnazione dell'incontro "a tavolino". II reclamo é
inammissibile perché proposto per la prima volta in appello e perché si riferisce ad una irregolarità per la quale già all'atto del
deferimento, era decorso il termine ex art. 37 C.G.S. per la proponibilità dell'istanza. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. C.U.L.M.V. di Genova e dispone l'incameramento della tassa
versata.
4-APPELLO DELLA SOCIETA' ANNI 50 AVVERSO DECISIONI IN MERITO A GARE DIVERSE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE PELLEGRINI LUCA IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1999)
Con atto del 16.10.1999 il Presidente del Comitato Regionale Liguria deferiva alla competente Commissione Disciplinare,
Turco Sergio, Presidente della società Anni 50 di Genova, Pellegrini Luca, calciatore, e la società Anni 50, accusando il primo
di avere utilizzato nel corso delle gare del Campionato di 1° Categoria C.U.L.M.V/Anni 50, del 25.9.1999, Anni 50/Cosmov
USVE 1913 del 2.10.1999 e Nuova S. Fruttuoso/Anni 50 del 9.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca in posizione irregolare di
tesseramento; il calciatore stesso di doppio tesseramento e la società Anni 50 per responsabilità diretta nella violazione ascritta
al suo presidente L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 1999, infliggeva a Turco
Sergio e a Pellegrini Luca la sanzione dell'ammonizione, e alla società Anni 50 l'ammenda di lire 300.000, la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 per la partita Anni 50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 e la
penalizzazione di un punto in classifica per la gara C.U.L.M.V/Anni 50 del 25.9.1999. Propone appello dinanzi a questa
Commissione Federale la Società Anni 50, invocando la revoca dell'impugnata delibera o quanto meno la riduzione delle
sanzioni inflitte. Risulta agli atti che al momento della partecipazione alle gare C.U.L.M.V./Anni 50 del25.9.1999 e Anni
50/Cosmos USVE 1913 del 2.10.1999 il calciatore Pellegrini Luca si trovava in posizione irregolare per avere inoltrato la
richiesta di tesseramento per la società Anni 50 non corredata del transfert previsto necessariamente per i calciatori
provenienti, come il Pellegrini, da Federazione estera. L'impugnata delibera è pertanto incensurabile. Le sanzioni inflitte
appaiono altresì insuscettibili di riduzione. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Anni 50 di Genova e dispone l'incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELL'A.S. S. VENANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.11.2002
INFLITTA AL CALCIATORE LORECCHIO SALVATORE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 21 de125.11.1999)
La gara S. Venanzo/Vasas Valnerina, valevole per il Campionato Regionale di 2a Categoria, disputata il 21.10.1999, veniva
sospesa al 44' del 1 ° tempo perché l'arbitro non era più in grado di dirigerla, essendo stato colpito all'emitorace da una forte
gomitata da parte del capitano della squadra del S. Venanzo, Lorecchio Salvatore. II Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Umbria, valutate le circostanze indicate dall'arbitro nel suo rapporto, infliggeva, con il Comunicato Uffciale n. 76 in
data 5 11.1999, alla società S. Venanzo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché
squalificava fino al 6.11.2002 il calciatore Lorecchio Salvatore. Avverso tale delibera, l'A.S. S. Venanzo proponeva reclamo
alla Commissione Disciplinare presso detto Comitato, sostenendo che non era vero che il Lorecchio aveva colpito l'Arbitro, ma
che invece si era limitato ad allontanare i propri compagni che avevano attorniato l'Arbitro stesso per protestare e contestare a
seguito della espulsione decretata nei confronti di un compagno di squadra. La Commissione respingeva tale reclamo
ritenendo provato, dal referto arbitrale e dal successivo supplemento richiesto all'Arbitro, il fatto violento commesso dal
Lorecchio, che aveva causato la sospensione della gara. Tale decisione, pubblicata nel Comitato Ufficiale n. 21 in data 25
novembre 1999, è stata impugnata innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, dall'A.S. S Venanzo, che riproponeva i
motivi addotti in primo grado. L'impugnata decisione non merita censura. L'assunto difensivo costituisce un maldestro
tentativo di contestare le risultanze degli atti ufficiali con una versione interessata di parte. II referto di gara con una precisa e
convincente relazione descrive la deprecabile azione del Lorecchio, confermata dal successivo chiarimento dato dall'Arbitro
alla Commissione Disciplinare con il richiesto supplemento di referto. II calciatore portatosi presso il Direttore di gara,
protestando con espressioni volgari ed ingiuriose perché contestava una sua decisione, lo colpiva con una violenta gomitata al
costato destro. L'Arbitro, sia per il forte dolore, sia per l'affanno provocatogli dal colpo, non era più in grado di continuare a
dirigere la gara; veniva assistito da un medico della guardia medica, prontamente chiamato ed intervenuto, e che dopo le prime
cure lo indirizzava al pronto soccorso dell'Ospedale ocale ove gli diagnosticavano un trauma all'emitorace destro con prognosi
di otto giorni. La società reclamante lamenta che il giudizio dei primi giudici si è basato esclusivamente sui dati che emergono
dal resoconto dell'Arbitro, senza valutare gli elementi oggettivi, da essa prospettati. II ricorso non merita accoglimento.
Nonostante anni di consolidata giurisprudenza viene ancora oggi posta in discussione la disposizione regolamentare (art. 25 n.
72
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
1 C.G.S.) che indica il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, non contestabile da mere affermazioni di parte, a meno
che esse non siano suffragate da elementi tali da far sorgere dubbi circa la rispondenza alla realtà della percezione dei fatti
riferiti dall'Arbitro e gli eventuali dubbi debbono essere però ingenerati dallo stesso rapporto, ove presenti contraddizioni,
lacune, incongruenze o vizi di illogicità. Tutto ciò non risulta dall'esame dei documenti ufficiali esaminati ed il reclamo,
pertanto, non merita accoglimento. La tassa versata deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello
come innanzi proposto dall'A.S. S. Venanzo di San Venanzo (Terni) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
6 -APPELLO DELL'A.C. BESNATESE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TERNATESE/BESNATESE DEL
3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)
L'A.C. Besnatese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 20 del 2 dicembre 1999, con la quale decidendo in ordine al suo reclamo contro le
sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Varese (Com. Uff. n. 8 del 14 ottobre 1999) in
relazione alla gara Ternatese /Besnatese del 3.10.1999, tra I'altro, lo dichiarava inammissibile per quanto concerneva la
sanzione della squalifica per n. 2 gare del calciatore Francesconi Gabriele, lo rigettava con riferimento alle sanzioni della
squalifica fino al 6.2.2000 del calciatore Sirsi Daniele, e dell'ammenda di L. 250.000 ad essa società, nonché riduceva dal
5.3.2000 a tutto il 6.2.2000 la sanzione della squalifica del calciatore Capaldo Salvatore. Ricorre ora l'appellante ritenendo
ingiusta ed errata la squalifica del Francesconi ed eccessive le altre sanzioni. II ricorso è inammissibile. La disciplina dettata
dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., in materia di ammissibilità di reclami a questa C.A.F., per quanto attiene alla disciplina sportiva
in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, reca un elenco tassativo dei casi in cui è ammesso reclamo alla
Commissione d'Appello Federale. Queste indicazioni tassative non includono le fattispecie in oggetto (squalifiche inferiori a
mesi 12 e ammenda). Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. l'appello
come innanzi proposto dell'A.C. Besnatese di Besnate (Varese) e dispone l'incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DELL'U.S. GRAVELLONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 INFLITTA
AL CALCIATORE CARPINELLO LORENZO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 2.12.1999)
Il rapporto del Direttore di gara concernente l'incontro del Campionato di 3° Categoria Gravellonese/Bremese del 7.11.1999
riferisce di un grave episodio di violenza veriticatosi al termine della gara; mentre era in atto una aggressione verbale di un
dirigente della U.S. Gravellonese verso l'Arbitro, si avvicinava il calciatore Carpinella Lorenzo che, afferrata la bandierina del
calcio d'angolo, nonostante il tentativo del Direttore di gara di sottrarsi lo colpiva con un colpo definito (negli stessi atti
ufficiali di gara)" violento e tempestivo". L'Arbitro, colpito alla nuca, assistito per circa trenta minuti con le cure del caso,
riportava un ematoma alla regione occipitale destra guaribile in pochi giorni. II rapporto ufficiale individua con sicurezza nel
Carpinella (che pure, dopo aver colpito l'Arbitro, era scappato negli spogliatoi) come il responsabile della grave aggressione.
L'appello dall'U.S. Gravellonese dinanzi a questa C.A.F. ripropone i motivi di gravame già prospettati con il reclamo dinanzi la
Commissione Disciplinare, la quale aveva confermato (Com. Uff. n. 20 del 2 dicembre 1999) la sanzione inflitta al calciatore
Carpinella Lorenzo dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia (squalifica fino al 7.11.2004 - Com. Uff. n. 11
dell'11 novembre 1999). II ricorso costruisce l'episodio dell'aggressione all'Arbitro come un fatto accidentale; si sarebbe
trattato di "un gesto di stizza" del calciatore, che colpendo la bandierina, avrebbe, involontariamente, provocato una traiettoria
tale da colpire il Direttore di gara. II ricorso si diffonde, poi, in non persuasive e divaganti valutazioni sulla credibilità
personale dell'Arbitro che appaiono, comunque, non pertinenti rispetto ai fatti oggetto del giudizio. Esaminati gli atti di causa
appare insssistente ogni dubbio circa la portata dell'episodio così come ricostruito dall'Arbitro nel referto gara. In particolare
nel referto resta con chiarezza accertato che il Carpinella ha afferrato la bandierina del calcio d'angolo ed ha colpito
volontariamente e ripetutamente l'Arbitro. Sulla scorta quindi della ricostruzione proposta dagli atti ufficiali, la C.A.F. ritiene
la sanzione inflitta commisurata in modo equo alla gravità del fatto e non suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F
respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Gravellonese di Gravellona Lomellina (Pavia) ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
8 - APPELLO DEL CIVITAVECCHIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.2.2000
INFLITTA AL CALCIATORE DI LORETO CRISTIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 37 del 17.12.1999)
La società Civitavecchia Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti, pubblicata nel C.U. n. 37 del 17 dicembre 1999, con la quale, in accoglimento del proprio reclamo,
veniva ridotta dal 31.3.2000 al 29.2.2000 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Loreto Cristiano dal Giudice
Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale per atto di violenza ai danni dell'Arbitro della gara
Civitavecchia/Sangimignano Sport del 28.17.1999 (Comi. Uff. n. 42 del 1° dicembre 1999). Sostiene la ricorrente che il fatto
ascritto al Di Loreto non è certo posto che nell'occasione un capannello di calciatori circondava l'Arbitro e che, comunque, la
sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla entità del fatto, peraltro minimizzata dallo stesso Arbitro nel suo referto. Ritiene
questa Commissione che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, l'episodio del quale il Di Loreto si é reso protagonista
risulta provato senza ombra di dubbio sulla scorta di quanto riferito dal Direttore di gara che, sostenendone la finalità
esclusivamente intimidatoria, sembra aver voluto ridimensionare il fatto per non aggravare la posizione del calciatore. Per quel
che riguarda la misura della sanzione, va rilevato che essa è già stata ridotta dalla Commissione Disciplinare in misura congrua
73
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
rispetto alla oggettiva gravità del fatto, per cui non appare suscettibile di ulteriore riduzione. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come sopra proposto dal Civitavecchia Calcio di Civitavecchia (Roma) e dispone l'incameramento della
tassa versata.
ORDINANZE
9APPELLO
DELLA
POL.
COLBUCCARO
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 25.11 .1999)
La C.A.F , su istanza di parte, rinvia l'esame dell'appello alla riunione che si terrà il 27 gennaio 2000.
GARA
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2000
1 - APPELLO DEI SIGG.RI BERNABÈ CLAUDIO E OSSOLA GIANPAOLO AVVERSO LA SANZIONE ELLA
PRECLUSIONE DA CARICHE SOCIALI E DA RESPONSABILITA' E RAPPORTI NELL'AMBITO DELLE TTIVITA
SPORTIVE ORGANIZZATE DALLA F.I.G,C. PER ANNI 5, CON DECORRENZA DALL'11.3.1999, LORO INFLITTA, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
IN RELAZIONE ALL'ART- 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 7MC del 10.11.1999)
Su deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C contestava a
Grigolli Giorgio, presidente dall'A.C. Trento, Bernabè Claudio, vice-presidente dall'A.C. Trento, Lunelli Giancarlo, Zorzi
Renato, Massaggia Aurelio, Ossola Gianpaolo, tutti consiglieri dall'A.C. Trento, Argenta Mario, Paoli Marcello e Pizzinini
Roberto, ex consiglieri dall'A.C. Trento, Molinari Claudio, direttore generale dall'A.C. Trento, nelle loro rispettive qualità, la
violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'att. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., tra I'altro, in particolare, perché I'A.C.
Trento s.r.l. aveva piú volte operato in maniera non conforme a quanto stabilito dalle raccomandazioni contabili predisposte
dalla FI.G.C., non ottemperando abrasi alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci, per i provvedimenti previsti
dell'art. 2447 Cod. Civ. come indicato con rilievo scritto del 2.6.1995 della stessa F.I.G.C., ove peraltro si richiamava la società
per un artifizio contabile rivolto all'occultamento di perdite di esercizio. All'esito del relativo procedimento. l'adita
Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 74/C del 10 novembre 1999, infliggeva a Grigolli Giorgio, Bernabé
Claudio, Lunelli Giancarlo, Zorzi Renato, Massaggia Aurelio, Ossola Gianpaolo, Argenta Mario, Paoli Marcello e Pizzinini
Roberto la preclusione da cariche sociali e da responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla
F.I.G.C. per anni cinque a decorrere dall'11.3.1996. La detta Commissione, tra l'altro, dichiarava il non luogo a procedere nei
confronti di Molinari Claudio per intervenuta prescrizione. Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli dinanzi a
questa Commissione Federale Bernabé Claudio e Ossola Gianpaolo. Osserva la C.A F che le proposte impugnazioni devono
essere riunite per evidenti motivi di connessione. Ció posto, rileva preliminarmente che infondate appaiono le eccezioni di
prescrizione degli addebiti e di incompetenza della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. Ed invero
la sentenza dichiarativa di fallimento dall'A.C. Trento risale alla data dell'11.3.1996 (stagione sportiva 1995/1996), sicché la
stagione 1999/2000 dovrà ritenersi la quarta successiva, utile per la celebrazione del presente procedimento; pacifica è altresì
la competenza del primo giudice Vero è infatti che il Trento, all'atto della pronuncia di quella sentenza, militava nel
Campionato Nazionale Dilettanti, ma è noto che per espressa previsione dall'art. 21 comma 3 N.O.I.F. la condotta dei dirigenti
della società, in caso di dichiarazione di fallimento, va considerata con riferimento anche al biennio precedente, e che nella
specie il Trento risultava aver militato, in quel periodo, nel Campionato di Serie C2. Tanto radica la competenza della
Commissione Disciplinare adita, a mente dall'art. 22 C.G.S.. Quanto al merito, osserva la C.A.F. che la documentazione
acquisita agli atti dimostra senza possibilità di dubbio la responsabilità degli attuali appellanti sia in ordine all'artificio
contabile diretto ad occultare perdite di esercizio, che risulta accuratamente esplicitato nella relazione del curatore fallimentare,
sia In ordine alla mancata convocazione dell'assemblea straordinaria per i provvedimenti previsti dell'art. 2447 Cod. Civ., si
come indicato con rilievo scritto del 2.6.1995 della stessa F.I.G.C.. L'infondatezza dei gravami comporta il rigetto dei reclami
ed il conseguente incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come innanzi proposti dai
Sigg.ri Bernabé Claudio e Ossola Gianpaolo, li respinge e ordina l'incameramento delle relative tasse.
2 -APPELLO DELL'A.S. MODICA AIRONE AVVERSO DECISIONI MERITO N. 4 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE MASSARI ANGELO IN POSIZlONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.29 del 25.Ott.1999)
A seguito di deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, la Commissione Disciplinare - con delibera
pubblicata nel C.U. n. 29 del 25 novembre 1999 – avendo accertato che la A.S. Modica Airone aveva impiegato in quattro gare
di campionato il calciatore Massari Angelo, in posizione irregolare di tesseramento, fra l'altro le infliggeva la punizione
sportiva, ex art. 7 C.G.S.. Avverso tale decisione ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Modica Airone,
sostenendo di avere tesserato il Massari in data 28.8.1999, avendo avuto assicurazione dalla società di provenienza che il
medesimo era stato svincolato, a seguito di rinuncia alla disputa del campionato di competenza. Con inattesa comunicazione da
parte dell'Ufficio Tesseramento, datata 5.11.1999, l'appellante aveva appreso che, alla data suddetta, il Massari era ancora
vincolato colla società originaria; provvedeva, dunque, a ritesserarlo il 6.11.1999. In forza della propria buona fede,
l'appellante instava acchè la delibera fosse revocata, facendo in particolare presente che la partecipazione del Massari alla gara
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
contro il Circolo Lentini (disputata il 7.11.1999) era assolutamente regolare. In ogni caso, poiché nessuna delle società
avversarie aveva chiesto l'applicazione dall'art. 7 C.G.S. in proprio favore, dovevano essere confermati tutti i risultati acquisiti
sul campo. Ciò premesso, osserva la C.A.F che dall'esame degli atti si evince come il Massari tosse inizialmente tesserato per il
G.S. C.R. Pro Scicli e che questa avesse rinunciato alla disputa del Campionato di competenza; 1.9.1999 veniva comunicato
alla società stessa ed agli Organismi federali interessati, che era disposto lo svincolo di autorità dei calciatori, previsto dell'art.
110 n. 1 N.O.I.F, a cura dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.; svincolo che avveniva il 7.9.1999, ovvero in data successiva
al tesseramento del Massari per l'attuale appellante. Non v'è dunque dubbio che - al di là dell'asserita buona fede della società
interessata, della quale non v'è ragione di dubitare, ma che, evidentemente, non ne scrimina la condotta se non aro incauta - il
Massari non fosse legittimato a partecipare a gare avvenute prima della regolarizzazione della sua posizione di tesseramento.
Ciò vale, alla stregua della argomentazioni svolte dalla stessa A.S. Modica Airone, per quelle del 26.9.1999 (contro Libertas
Rari Nantes), del 3.10.1999 (contro Cassibile), del 10.10.1999 (contro Avola). Diversa è la situazione della gara contro il
Circolo Lentini, emergendo dagli atti che la posizione di tesseramento del calciatore in questione venne regolarizzata il
6.11.1999 e quindi prima della disputa della gara stessa (avvenuta, come si é già detto, il giomo successivo). In parziale
riforma della decisione impugnata deve dunque ripristinarsi il risultato acquisito sul campo in occasione di tale gara. La tassa
reclamo va restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F, in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.
Modica Airone di Ragusa, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva alla società appellante la punizione sportiva
di perdita per 0-2 della gara Modica Airone/Circolo Lentini del 7.11 .1999, ripristinando il risultato di t-0 conseguito in campo,
e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
3-APPELLO DELL'A.C. SANGENNARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANGENNARESE/CAMALDOLI
DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 34 del 25.0 .1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 20 del 7 ottobre 1999, in
relazione alla gara Sangennarese/Camaldoli del 3.t0.1999, valevole per il Campionato Promozione, infliggeva all'A.C.
Sangennarese al sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2, non avendo questa ottemperato all'obbligo di impiegare per
tutta la durata della gara almeno due calciatori nati dall'1.1.1981 e almeno uno nato dall'1.1.1980, contravvenendo tosi alle
disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 12.7.1999. La Commissione Disciplinare, decidendo sul ricorso presentato dalla A.C.
Sangennarese, con decisione pubblicata sul C.U. n. 34 del 25 novembre 1999, confermava la decisione del primo giudice.
Avverso quest'ultima decisione propone reclamo la stessa A C. Sangennarese, deducendo che la squadra era rimasta in campo
con un solo giocatore nato dopo il t981 per un periodo ristretto di tempo (circa cinque minuti) e che l'irregolarità doveva
ritenersi irrilevante ai fini dell'esito della gara. L'appello è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, nel
corso della partita Sangennarese/Camaldoli, la squadra di casa é restata in campo con un solo giocatore nato dall' 1.1.1981 in
poi, in violazione della normativa, pubblicata sul C.U. n. 1 del 12.7.199g del Comitato Regionale Campania e valevole per la
stagione sportiva 1999/2000, che fa obbligo alle Società di impiegare fin dall'inizio e per tutta la durata della gara, almeno due
giocatori nati dall'1.1.1981 ed almeno uno nato dall'1.1.1980. È questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile,
che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione
letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente, pertanto, aveva l'obbligo di impiegare "comunque e per
luna la durata della gara almeno due calciatori nati dopo il 1981, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo
con un solo giocatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali
all'utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti,
magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito dalla gara. L'inosservanza di tale norma, emanata
in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale
del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dell'art. 7, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi
motivi la C.A.F respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. San Gennarese di Cercola (Napoli) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DEL SIG. BONELLI BRUNALDO, PER CONTO DEL FIGLIO LORENZO, AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2000 INFLITTA A OUEST' ULTIMO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 25.11 .1 999)
Il Sig. Bonelli Brunaldo, quale esercente Ia patria potestà nel tiglio minore Bonelli Lorenzo,ha proposto appello a questa
C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 19 del 25 novembre 1999, con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica
fino al 30.9.2000 inflitta al suddetto calciatore (Com. Uff. n. 9 del 6 ottobre 1999), dal Giudice Sportivo presso il Comitato
Provinciale di Pistoia, per atti di violenza nei confronti dell'Arbitro della gara P.S.B. Pistoia/Margine Coperta del 2.10.1999. II
ricorso è inammissibile, poiché sottoscritto dall'esercente la patria potestà e non anche dal diretto interessato, ai sensi dell'art.
23 n. t C.G.S. e, ad abundantiam, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., trattandosi di sanzione inferiore a mesi 12. Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Sig. Bonelli Brunaldo e dispone
l'incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
5 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AWERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 70.000.000 CON
DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA/ROMA DEL 7.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 217 del 3.12.1999)
Il rapporto arbitrale e gli atti di causa concernenti la gara Reggina CaIcio/Roma del 7.11.199 pongono in risalto intemperanze
del pubblico che si sono concretate nel lancio di bottiglie di plastica piene di acqua (al rientro dei giocatori nello spogliatoio,
nell'intervallo), nel lancio di bottiglie di plastica verso uno degli Assistenti dell'Arbitro colpito ad un polpaccio ed alla schiena,
nel lancio di una moneta che colpiva lo stesso Assistente, nel lancio di altre bottiglie d'acqua e di schiumogeni' (con
interruzione del giuoco per circa venti secondi), in cori ingiuriosi. La Commissione Disciplinare, constatata la precisione del
referto concernente gli episodi (nei rapporti dell'Arbitro e degli Assistenti) e valutata la gravità dei fatti, nonché la sussistenza
della recidiva specifica reiterata del campo della Reggina Calcio ha comminato I'ammenda di 70 milioni (laddove il Giudice
Sportivo aveva commisurato in cento milioni la medesima sanzione) ed ha confermato la diffida già disposta in primo grado.
Questa Commissione d'Appello Federale, sulla base delle motivazioni addotte nel ricorso della Reggina Calcio e di una
ulteriore ponderazione degli atti ufficiali, ritiene di particolare rilievo l'incidenza del fattivo comportamento della Società
Reggina che, in coerenza col disposto dall'art. 6 ter ultimo comma C.G.S., ha effettivamente collaborato per la identificazione
di uno dei responsabili dei fatti violenti e lo ha perseguito in sede penale, con riserva di costituzione di parte civile Anche sulla
base delle comparazioni utili, in base alle giurisprudenza di questa C.A.F., può ritenersi congrua la riduzione dell'ammenda già
decisa dalla Commissione Disciplinare e può essere annullata la sanzione della diffida. Per questi motivi la C.A.F., in parziale
accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria, annulla l'impugnata delibera nella
parte che infliggeva alla società appellante la diffida, confermando la sanzione dell'ammenda di L. 70.000.000 irrogata dai
primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
6-APPELLO DELLA POLISPORTIVA BISENTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BISEHTUBARISCIANO DEL
17.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.11.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 24 del 25 novembre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Abruzzo, esaminando il reclamo sporto dalla Pol. Barisciano avverso la regolarità della gara Bisenti/Barisciano, disputatasi il
17.70.t999 per il Campionato di 1 e Categoria, accertava che al 37° del 2° tempo la Pol. Bisanti sostitutiva l'unico calciatore
nato nel 1980, terminando quindi la partita in una formazione che non rispettava l'obbligo di schierare almeno un calciatore
nato in tale anno, e quindi infliggeva alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7
C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la Pol. Bisanti, la quale sosteneva di avere bensì sostituito il
calciatore Di Muzio (cl. 1980), ma di avere nell'immediatezza operato una seconda sostituzione, facendo entrare il calciatore
De Febis (cl. 1982), rispettando quindi la normativa vigente al riguardo. Invero, il giuoco era rimasto sospeso, per le
contestazioni rivolte all'Arbitro dalla panchina della squadra avversaria, fra il 37° minuto (sostituzione del Di Muzio) e il 39°
(ingresso del secondo sostituto); quindi non era rispondente al vero affermare che sussistesse la violazione addebitata, tono
essendo avvenuto a giuoco fermo. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata delibera. Osserva la C.A.F. che, nel
supplemento di rapporto da lui reso alla Commissione Disciplinare (che, pur citandolo nella sua decisione, non pare averne
tenuto alcun conto), l'Arbitro convalida lo svolgimento dei fatti descritto dall'appellante, confermando cioé che la prima
sostituzione avvenne al 37° minuto e la seconda al 39°, ma anche che il giuoco era rimasto interrotto per quei due minuti di
intervallo, a causa dell'episodio riferito dalla stessa Pol. Bisanti. È ceno quindi che con la prima sostituzione usci un calciatore
nato nel 1900 e con la seconda entró uno nato nel 1982; e poiché, al di là dell'aspetto formale, il giuoco non si svolse nel
frattempo, appare sostanzialmente esatto concludere che non vi fu violazione addebitata alla società appellante, visto che
questa schierò, per il giuoco effettivo, una squadra rispettosa della normativa sull'età dei calciatori partecipanti a gare
dilettantistiche. La delibera impugnata deve dunque essere annullata, ripristinandosi il risultato della gara acquisito sul campo.
Va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol.
Bisanti di Bisenti (Teramo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4-0 consegu'rto in campo nella suindicata
gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
7 -APPELLO DELL'U.S. ATLETICO NEPEZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO
NEPEZZANO/COLOGHA SPIAGGIA DEL 18.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 25.7 7 . 1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, a seguito di reclamo presentato dall'A.S. Cotogna Spiaggia in
relazione alla gara Atletico Nepezzano/Cologna Spiaggia del i 9.9.1999, valevole per il Campionato di Promozione, disponeva
la ripetizione della gara stessa, per errore dell'Arbitro che, dopo aver fischiato una prima volta decretando l'interruzione del
giuoco, aveva poi convalidato con un secondo fischio una rete (Com. Uff. n. 14 del 7 Ottobre 1999) La Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 24 del 25 novembre 1999, rigettava il gravame proposto dell'U.S. Atletico
Nepezzano avverso la delibera del Giudice Sportivo. Contro quest'ultima decisione propone ora appello la stessa Società
Atletico Nepezzano deducendo a motivi: - l'erronea applicazione dei principi generali del diritto in quanto l'A.S. Cologna
Spiaggia aveva inoltrato il primo reclamo alla Commissione Disciplinare, anche se poi si era pronunciato in merito il Giudice
Sportivo e, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il reclamo doveva ritenersi inammissibile;
- l'erroneità nel merito della decisione, in quanto in realtà, il goal convalidato dall'Arbitro era stato segnato senza che si
potesse configurare una interruzione di giuoco, attesa l'unicità dell'azione;
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
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la violazione e/o falsa applicazione dall'art. 7 C.G.S., in quanto la ripetizione della gara poteva essere irrogata soltanto
in caso di valutazioni dell'Arbitro non squisitamente tecniche o in una situazione di carattere eccezionale.
Chiede, pertanto, la convalida del risultato acquisito sul campo o, in subordine, l'annullamento dell'impugnata decisione.
L'appello è infondato. In ordine al primo motivo di reclamo, va rivelato che le impugnazioni indirizzate per errore ad un
organo federale incompetente, se tempestive e regolari per ogni altro verso, vanno da detto organo rimesse d'ufficio a quello
competente, in base al principio generale della conversione degli atti e per finalità di economia deì procedimenti. Nel caso in
specie il principio è stato rettamente applicato dalla Commissione Disciplinare, anche se da questa è stato impropriamente
definito come "conservazione , in quanto il primo reclamo, inoltrato nei termini e formalmente regolare, ancorché indirizzato
ad organo incompetente, è stato trasmesso d'ufficio al Giudice Sportivo e da questo deciso. Del pari infondato è il secondo
motivo di gravame. Come risulta dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto, il Direttore di gara ha prima fischiato
l'interruzione del giuoco, in quanto il portiere del Cologna Spiaggia aveva toccato il pallone con le mani fuori dall'area e,
successivamente, per un errore tecnico, aveva convalidato il goal nel frattempo segnato da un calciatore dell'Atletico
Nepezzano. In questo caso non pub correttamente parlarsi di unicità dell'azione ed è irrilevante il lasso di tempo trascorso tra il
primo e il secondo fischio dell'Arbitro. AI momento della segnatura, infatti, il pallone non poteva considerarsi ancora in giuoco
per l'interruzione dovuta al primo intervento del Direttore di gara. In ordine all'ultimo motivo di gravame, ritiene questa
Commissione che il caso in questione ricada nella previsione dall'art. 7 comma 4 C.G.S., trattandosi di fatto, verificatosi nel
corso della gara, non valutabile con criteri esclusivamente tecnici. Nella fattispecie, infatti, non può ipotizzarsi una
insindacabilità tecnica, dal momento che è stato lo stesso Arbitro ad aver riconosciuto dì aver commesso un errore. In questo
caso, l'Organo di disciplina sportiva non si sostituisce all'Ufficiale di gara in una valutazione squisitamente tecnica, ma si
limita a prendere atto dell'errore tecnico, per giudicare se tale errore abbia influito o meno sul risultato finale, ai fini
dell'applicazione del richiamato art. 7 comma 4 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto
dell'U.S. Atletico Nepezzano di Teramo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
8 - APPELLO DELLA POL. MELETOLESE S.E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
MELETOLESE/POVIGLIESE DEL 10.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. UH. n. 18 bis del 30.11
.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, in accoglimento del reclamo proposto dell'U.S.
Povigliese avverso la delibera del Giudice Sportivo, contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 17 del 18 novembre 1999 - che
aveva disposto la ripetizione della gara del Campionato Regionale Juniores del 10.11.1999, non disputata perché il campo di
giuoco era stato dichiarato inagibile con provvedimento del Comune di Castelnuovo di Sotto - infliggeva, invece, alla Pol.
Meletolese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Avverso tale decisione, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 18 bis in data 30 novembre 1999, ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la
Pol. Meletolese, esponendo che l'Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo di Sotto, aveva disposto con suo
provvedimento, notificatole il 10 novembre, la chiusura del campo di giuoco per le pessime condizioni del terreno a causa delle
avverse condizioni climatiche. Entrambe le squadre si erano presentate sul campo di giuoco e l'Arbitro, presa visione del
provvedimento del Comune, constatato che il campo era chiuso, dava atto dell'impossibilità di disputare la gara. Chiedeva,
pertanto, che venisse confermato il provvedimento del Giudice Sportivo non potendosi riscontrare responsabilità della Società
per il mancato utilizzo dell'impianto sportivo. II reclamo è fondato e merita accoglimento. La motivazione assunta dalla
Commissione Disciplinare è esatta in linea generale. La Società è obbligata ad avere la disponibilità di un idoneo campo di
giuoco senza restrizioni o condizionamenti di terzi estranei e l'esclusivo giudizio sull'impraticabilità del campo è riservata
all'Arbitro. Tuttavia è sempre necessario l'accertamento di un eventuale responsabilità delle Società nell'impossibilità di
disputare la gara. Sarebbe antisportivo addebitare ad una società la colpa della mancata disputa di una gara per un atto del
proprietario del terreno di giuoco talmente improvviso da mettere la società stessa nell'impossibilità di provvedere al
superamento dell'impedimento con la messa a disposizione di altro campo di giuoco. Nel caso in esame, l'ordine dell'Autorità
Comunale di chiusura del campo è stato comunicato alla società Meletolese la stessa mattina del giorno stabilito per lo
svolgimento della gara. La Società ospitante, pertanto, non aveva la materiale disponibilità di tempo per il reperimento di altro
campo sul quale gareggiare, nonché di avvisare il competente Organo Federale, l'Arbitro e la società avversaria dell'eventuale
cambiamento. Inoltre l'Arbitro non è stato in grado di accanare la sopravvenuta impraticabilità del campo di giuoco per una
circostanza non dipendente dalla volontà della società ospitante. La gara in oggetto. pertanto, dovrà essere disputata nella
nuova data che sarà fissa ta dal Comitato Regionale, confermandosi in tal modo la decisione del Giudice Sportivo. A seguito
dell'accoglimento del reclamo, la tassa versata va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come
sopra proposto dalla Pol. Meletolese S.E. di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia). annulla l'impugnata delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che infliggeva alla società appellante la punizione
sportiva di perdita per 0 -2 della suindicata gara, ripristinando quella del Giudice Sportivo che ne disponeva la ripetizione.
Ordina la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2000
1 -APPELLO DELLA POL. VIGOR GRANDATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 13
PUNTI IN CLASSIFICA 1998/99 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
REGIONALE LOMBARDIA, PER PARTECIPAZIOHE A GARE DEL CALCIATORE COLLU IVANO IN POSIZIONE
IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 21.1.1999)
Il Presidente del Comitato Regionale Lombardia deferiva, in data 20.11.~998, alla competente Commissione Disciplinare la
Pol. Vigor Grandate, il Presidente, Roncoroni Giorgio, ed il calciatore Collu Ivano per rispondere: il Presidente e il calciatore
della violazione dall'art. 40 n. 4 delle N.O.I.F, la Società quale responsabile diretta. ex art. 6 C.G.S., dell'operato di chi la
rappresentava, il calciatore e la Società per la partecipazione del primo a gare ufficiali. La Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 26 del 21 gennaio 1999, accoglieva il deferimento, infliggendo alla Pol. Vigor Grandate la
punizione sportiva della penalizzazione di 13 punti in classifica nonché l'ammenda di L. 300.000 in relazione alle 6 gare alle
quali il calciatore aveva partecipato e di L. 150.000 per violazione dell'art.. 40 N O.I.F., l'inibizione a tutto il 14.2.1999 al
Presidente Roncoroni Giorgio ed al calciatore Collu Ivano la squalifica a tutto il 26.2.1999. Avverso tale decisione ricorre ora a
questa Commissione d'Appello Federale la Pol. Vigor Grandate asserendo che la stessa non aveva agito in modo negligente
nell'effettuare il tesseramento del calciatore e, pertanto, chiede l'annullamento della delibera impugnata La C.A.F., con
Ordinanza del 26 febbraio 1999, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di
competenza sulla posizione del calciatore Collu Ivano (Coni. UH. n. 20/C del 26.2.1999).
La Commissione Tesseramenti dichiarava "nullo l'aggiornamento della posizione di tesseramento n. 014735, in data 12.9.1998,
a nome del calciatore Collu Ivano, in favore della Pol. Vigor Grandate è "valido e tuttora operante,senza soluzione di
continuità, il vincolo di tesseramento, a tempo indeterminato, contratto dal calciatore Collu Ivano in favore della U.S.
Bregnanesé' (Coni. Uff. n. 1/D - Riunione del 15.7.1999). L'appello è, dunque, infondato e, pertanto, deve essere respinto. Le
norme sul tesseramento dei calciatori sono ben precise, e su tutte domina la regola che pone l'assoluto divieto del
contemporaneo tesseramento per più società. La ricorrente, nel caso di specie, contesta l'esistenza del doppio tesseramento,
dichiarando di aver preso visione di una lista di svincolo risultata, all'esame della Commissione Tesseramenti, non conforme
all'originale conservato presso il Comitato Regionale, e svolge argomentazioni tutte dirette a provare la propria buona fede.
Ora, in tema di rapporti di tesseramento i documenti cui fare riferimento sono quelli ufficiali, rappresentati, nel caso di specie,
dagli elenchi dei calciatori svincolati pubblicati sui Comunicati Ufficiali e, anche se si volessero ritenere valide le
argomentazioni del ricorrente. Si deve, comunque, rilevare che la buona fede non equivale ad assenza di colpa né può
prevalere sull'elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità. Per questi motivi la
C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Vigor Grandate di Grandate (Como) e dispone l'incameramento della
tassa versata.
2 - APPELLI DELLA S.S. POTENZA PICENA E DEL SIG. CARESTIA FRANCO AVVERSO DECISIONI DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO VELOX
ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999
(AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTENZA PICENA E SANGIUSTESE CALCIO; INIBIZIONE PER ANNI 3 AI
SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI FLORINDO, DIRIGENTE
SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE CALCIO)
3 - APPELLI DELLASANGIUSTESE CALCIO E DEI SIGG.RI MANCINELLI FLORIHDO E SAGRINI COSTANTINO
AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA
GARA DEL TORNEO VELOX ALLIEVI SANGIUSTESE CALCIO/POTENZA PICENA DEL 27.4.1998, DI CUI AL
COM. UFF. N. 42 DEL 22.4.1999 (AMMENDA DI L. 3.000.000 A S.S. POTEN2A PICENA E SANGIUSTESE CALCIO;
INIBQIOHE PER ANNI 3 AI SIGG.RI CARESTIA FRANCO, DIRIGENTE S.S. POTENZA PICENA, MANCINELLI
FLORINDO, DIRIGENTE SANGIUSTESE CALCIO, E SAGRINI COSTANTINO, ALLENATORE SANGIUSTESE
CALCIO)
II Procuratore Federale in data 5.2.1999 deferiva avanti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche, Mancinelli Florindo, dirigente della Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino, allenatore
della stessa società, Carestia Franco. dirigente della S.S. Potenza Picena, nonché la Sangiustese Calcio e la S.S. Potenza
Picena, a titolo di responsabilità diceria e oggettiva, per un'ipotesi di illecito sportivo, previsto dell'art. 2 comma 1 C.G.S., in
relazione alla gara Sangiustese/Potenza Picena del 27.4.1998, disputata nell'ambito di un Torneo Regionale per Allievi
organizzato dal Comitato Regionale Marche. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 del 22
aprile 1999, ritenuta la propria competenza funzionale, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, anche se le squadre
appartenevano al Settore Giovanile e Scolastico, infliggeva ai dirigenti delle due società la sanzione dell'inibizione per anni tre
e alle società la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 ciascuna. Avverso questa decisione proponevano appello, con distinti
atti, la Società Sangiustese Calcio, la S.S. Potenza Picena, nonché Carestia Franco, Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino.
La Sangiustese Calcio, Sagrini Costantino e Mancinelli Florindo, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza funzionale
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, in quanto la Sangiustese Calcio svolgeva la sua attività
esclus'rvamente nel Settore Giovanile e Scolastico e il Giudice funzionalmente competente doveva ritenersi il Giudice Sportivo
di 2° Grado, ai sensi dall'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Sempre in via preliminare,
eccepiva la società la nullità del procedimento in quanto l'atto di deferimento del Procuratore Federale era stato indirizzato ad
una società e a un indirizzo errato e, inoltre, era stato violato il disposto dall'art. 30 C.G.S.. Nel merito deduceva l'infondatezza
della decisione della Commissione Disciplinare, chiedendone la riforma. Anche la S.S. Potenza Picena e Carestia Franco, in
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
via pregiudiziale, deducevano la nullità del procedimento per violazione dell'art.. 30, comma 2, C.G.S. e, nel merito,
chiedevano il proscioglimento per infondatezza della decisione impugnata I ricorsi devono essere riuniti concernendo gli stessi
fatti di illecito sportivo. Per quanto riguarda la questione di incompetenza sollevata dalla Società Sangiustese, la Corte
Federale, su richiesta del Presidente Federale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 3/Cf dell'1.12.1999, ha stabilito, in
sede di interpretazione dall'art. 17 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la competenza a giudicare
della Commissione Disciplinare, considerata la natura speciale dall'art. 35, comma 2, C.G.S.. Le eccezioni di nullità, per
violazione dall'art. 30, comma 2, C.G.S. sono invece fondate. II procedimento per illecito sportivo viene disciplinato nel
Titolo IV, Parte II del Codice, che all'att. 30 n. 2 stabilisce: "Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente
dispone la notificazione alle parti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell'atto di contestazione degli addebiti e
dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque
giorni prima della data fissata per il dibattimento e che entro tale data le parti possono prenderne visione, richiederne copia,
presentare memorie e istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della propria difesa. La norma disciplina specificatamente il
procedimeto per illecito sportivo e amministrativo e si pone in rapporto di specialità rispetto all'att. 25, che disciplina il
procedimento disciplinare e che è inserito nel Titolo V Parte II del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in specie,
erroneamente, sia il deferimento del Procuratore Federale. sia l'atto di contestazione e convocazione a comparire della
Commissione Disciplinare hanno fatto esplicito riferimento all'att. 25 n. 2 C.G.S., !issando un termine interiore a quello fissato
dell'art. 30 e omettendo l'avvertimento previsto dalla stessa norma a garanzia e difesa degli incolpati. La violazione del
disposto del citato art. 30, applicabile nella fattispecie, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, ha determinato una
irregolare instaurazione del contraddittorio e una lesione del diritto di difesa dei soggetti deferiti. Da tale violazione deriva la
nullità assoluta dell'intero procedimento. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla S.S.
Potenza Picena di Potenza Picena (Macerata), dal Sig. Carestia Franco, dalla S.S. Sangiustese Calcio di Monte S. Giusto
(Macerata), nonché dai Sigg.ri Mancinelli Florindo e Sagrini Costantino, li accoglie, dichiarando la nullità del procedimento
dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche per violazione dall'art. 30 n. 2 C.G.S.. Ordina la
restituzione delle relative tasse.
4 - APPELLO DELL'A.C. LUCENTO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA, A1 SENSI
DELL'ART- 109 N.O.I.F., AL CALCIATORE FABRETTO IVANO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21.10.1999)
Il Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta. con decisione comunicata il 2.7.1999, respingeva la richiesta di svincolo per
inattività, ex art. 109 N.O.I.F., avanzata dal calciatore Fabretto Ivano nei confronti della Società A.C. Lucento, con la
motivazione che il calciatore aveva preso pane a quattro gare ufficiali del Campionato di Promozione 199A/99. La
Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 8/D – Riunione del 21.10.1999, accogliendo il reclamo
proposto dal Fabretto, ritenendo che l'impiego del calciatore nei soli minuti finali di quattro gare, a campionato ormai avviato,
doveva ritenersi strumentale al mantenimento solo formale del vincolo, disponeva lo svincolo del Fabretto Ivano dall'AO.
Lucento ex art.t09 N.O.I.F.. Avverso tale decisione propone appello l'A.C. Lucento, deducendo, in fatto, che il calciatore aveva
mantenuto un atteggiamento ostruzionistico, non prendendo parte alle sedute di allenamento e ritardando volutamente il suo
ingresso in campo e, in diritto, che l'art. 1 09 N.O.I.F. non prevede alcun limite temporale circa l'utilizzo dei calciatori nel
corso delle previste quattro gare alle quali questi devono prendere parte. II gravame è infondato. La previsione di svincolo per
inattività, contenuta nell'art. 109 delle N.O.I.F., pur non precisando formalmente i limiti di utilizzo dei calciatori, deve tuttavia
essere interpretata secondo le sue effettive finalità che sono quelle, da una pane, di scongiurare l'inerzia agonistica e, dall'altra,
di evitare la sopravvivenza di un vincolo mantenuto in essere soHanto formalmente e a scopo meramente strumentale. Nel caso
in specie, risulta dagli atti che il Fabretto è stato impiegato dalla sua Società di appartenenza soltanto in quattro gare
casalinghe, a campionato ormai avviato e soltanto per pochi minuti finali. Queste circostanze denotano una chiara finalità
strumentale per mantenere in vita il vincolo soltanto formalmente e vanrficare il diritto del calciatore allo svincolo. In ordine,
poi, al preteso atteggiamento ostruzionistico del calciatore, che sarebbe consistito nell'aver evitato gli allenamenti e nell'aver
ritardato artificiosamente il proprio ingresso in campo, la reclamante non ha fornito alcun elemento obiettivo di riscontro, nè ha
fornito la prova documentale di contestazioni in proposito. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe
proposto dell'A.C. Lucento di Torino e dispone l'incameramento della tassa versata
5-APPELLO
DELLA
POL.COLBUCCARO
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
COLBUCCARO/PIEVEBOVIGLIANA DEL 24.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 20 del 25.11.1999)
L'arbitro della gara Colbuccaro/Pievebovigliana, in programma il 24.10.1999 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Marche, riferiva nel proprio rapporto che durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo l'Assistente
di parte delI'Arbitro, tale Lucarelli Sandro, tesserato per la società Pievebovigliana, era entrato nel suo spogliatoio per
segnalargli la mancanza della Forza Pubblica e di una unità di pronto soccorso, ma anche per invitarlo, con fare minaccioso, a
non lasciarsi intimidire nel prosieguo dell'incontro; che, per quanto accaduto, egli non si era più sentito in condizione di
continuare a dirigere l'incontro con la necessaria serenità ed aveva sospeso la gara. II Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 28 ottobre 1999, squalificava il Lucarelli fino al 25.11.t999
e disponeva la ripetizione della gara La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare adito dalla
Polisportiva Colbuccaro (Com. Uff. n. 20 del 25 novembre 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale
quest'ultima società, invocando l'aggiudicazione dell'incontro "a tavolino”. Il gravame non ha fondamento. Ed invero, si come
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
hanno rilevato giustamente i primi giudici, nella specie il comportamento tenuto dal Direttore di gara non fu conforme alla
previsione regolamentare, in quanto non vi era alcun pregiudizio in ordine all'incolumità dello stesso, né sussistevano fattori
oggettivi tali da impedirgli di continuare a dirigere l'incontro in piena indipendenza di giudizio. II rigetto dell'appello
comporta l'incameramento della tassa.Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Colbuccaro
di Colbuccaro (Macerata) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6 - APPELLO DELL'U.S. SAN MARTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOMARINO/SAN MARTINO
DEL 23.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 29 del 2.12.1999)
L'U.S. San Martino proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise lamentando
l'indebito utilizzo da parte dell'A.S. Campomarino nella gara disputata il 23.10.1999 di sei calciatori fuoriquota, in luogo dei 4
consentiti. Il gravame veniva rigettato dall'organo adito, secondo il quale la norma limitante Pirrr piego di calciatori fuoriquota
doveva interpretarsi nel senso che non ne era consentito l'utilizzo contemporaneo di più di quattro, mentre era possibile operare
sostituzioni per effetto della quali tale limite, come si era verificato in quella gara, non risultasse superato.
Contro tale decisione l'U.S. San Martino si è appellata a questa C.A.F. reiterando le argomentazioni già sviluppate in prime
cure. Osserva il Collegio in via preliminare trattarsi di reclamo che investe la regolarità di svolgimento della gara, rientrante
quindi nella competenza del Giudice Sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dell'art. 1 B C.G.S.. Poichè il reclamo è
stato invece proposto ad organo incompetente, quale la Commissione Disciplinare, se ne deve rilevare la inammissibilità con il
conseguente annullamento della decisione impugnata senza rinvio ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. La tassa reclamo va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F decidendo sull'appello come innanzi proposto dell'U.S. San Martino di San Martino in
Pensilis (Campobasso), annulla senza rinvio. ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. l'impugnata delibera per inammissibilità del
reclamo 27.t0.t999 dall'U.S. San Martino dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise avverso la
regolarità della suindicata gara. Ordina l'incameramento della tassa versata.
7 - APPELLO DEL CALCIATORE SCAZZA MARCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO
PER INATTIVITA, AI SENSI DELL'ART 109 N.O.I.F., DALLA A.C. U.Z.S.S.
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/d Riunione del 9.9.1999)
Con reclamo 6.7.1999 il calciatore Scazza Marco ricorreva alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento del
Comitato Regionale Lombardia con cui era stata respinta la sua istanza di svincolo per inattività dell'A.C. U.Z.S.S.. L'adita
Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4/D - Riunione del 9.9.1999, respingeva il reclamo. Avverso tale
decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Scazza Marco, reiterando la propria richiesta La censura
mossa dall'appellante è fondata. Ed invero il calciatore si duole che la propria istanza non sia stata presa in considerazione
perché non inviata presso la sede legale della società di appartenenza, ma presso il recapito del presidente, e sostiene che la
irregolarità, constatata sia dal Comitato competente che dalla Commissione di primo grado, non concretizza la proclamata
violazione dall'art. 109 n. 2 delle N.O.I.F.. A parere della C.A.F. la tesi del reclamante deve essere condivisa, avendo lo Scazza
indirizzato la sua domanda di svincolo alla società con la prevista raccomandata; l'invio della stessa al recapito del presidente
della società anziché presso la sede sociale non inficia la regolarità dell'intrapresa procedura, avendo nella sostanza instaurato
il contraddittorio, e legittima l'istante a pretendere una pronuncia sul merito del contenzioso. Stima pertanto la C.A.F. di dovere
annullare l'impugnata delibera e di dover rinviare gli ani alla Commissione Tesseramenti per l'esame del merito, a norma
dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal calciatore
Scazza Marco, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli ani alla Commissione
Tesseramenti per l'esame di merito della richiesta di svincolo per inattività inoltrata dall'appellante al Comitato Regionale
Lombardia in data 11.6.1999. Dispone la restituzione della tassa versata
8-APPELLO DELLA POLISPORTIVA SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTER S.
AGATAISIRIGNANO DEL 23.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 36 del 2.12.1999)
La Pol. Sirignano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania, di cui al Com. uff. n. 36 del 2 dicembre 1999, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo avverso il
risulfato della gara Inter S. Agata/Sirignano del 23.10.7999 per la partecipazione, nelle file della squadra avversaria, del
calciatore Pennetti Giuseppe in posizione irregolare in quanto squalificato.L'appello 8 inammissibile, per tardività. Ed invero,
osserva il Collegio che il reclamo é stato inoltrato I'11.12.1999 e, quindi, oltre il termine, perentorio, di sette giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante l'impugnata decisione, prescritto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi
motivi la C.A F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto
dalla Pol. Sirignano di Sirignano (Avellino) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
9 - APPELLO DELL'A.S. NUOVA TAURIANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINQUE
NUOVA TAURIANOVA/CORVO DEL 13.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 46 del 7.12.1999)
L'A.S. Nuova Taurianova ha proposto appello a questo C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 46 del 6 dicembre 1999, con la quale, in accoglimento del reclamo dell'A.S.
Corvo, le è stata comminata la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara del Campionato di Serie C di Calcio a Cinque
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Nuova Taurianova/Corvo del 13.11.1999, per posizione irregolare del calciatore Pezzano Massimo. II ricorso risulta peraltro
tardivo in quanto inoltrato il 15.12.1999, e cioè oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione della decisione
impugnata sul comunicato ufficiale. prescritto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., termine, come noto, perentorio (art. 23 n. 12
C.G.S.). Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come
sopra proposto dall'A.S. Nuova Taurianuova di Taurianova (Reggio Calabria) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
10-APPELLO DELL'A.S. PEDEROBBA CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' PER INATTIVITA', AI SENSI DELL'ARL 109 N.O.I.F.,
CONCESSO AL CALCIATORE POLONI VALTER
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D - Riunione del 9.9.1999)
Con atto 9.7.1999 l'A.S. Pederobba Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Comitato Regionale Veneto del t°
luglio 1999, avente ad oggetto l'accoglimento della richiesta di svincolo per inattività del calciatore Poloni Walter. La
Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. a/D - Riunione del 9.9.1999, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Pederobba Calcio, chiedendo
l'annullamento del concesso svincolo. II gravame non ha fondamento. Ed invero risulta agli atti che la società reclamante non
ebbe ad effettuare l'opposizione alla richiesta di svincolo nei modi e nei termini prescritti dell'art. 109 delle N.O.I.F.; l'acclarata
irregolarità concretizza, a mente del n. 5 della stessa norma, adesione alla istanza del calciatore II rigetto dell'appello comporta
l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pederobba
Calcio di Onigo (Treviso) e dispone l'incameramento della tassa versata
11 - APPELLO DEL SIG. FOLLETTO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL
SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 23 del 10.12.1999)
A seguito di deferimento disposto per violazione dall'art. t C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per
L'Attività Giovanile e Scolastica, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato puniva il Sig. Folletto
Giovanni, Presidente della Società A.S. Ottavia, con la sanzione della inibizione fino al 31.12.2000. L'interessato ha proposto
appello a questa C.A.F. eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento impugnato per vizio di procedura e nel
merito protestando la sua buona fede e invocando la riduzione della sanzione Rileva il Collegio che l'eccezione procedurale è
infondata. Assume l'appellante che il caso doveva rientrare nella competenza della Commissione Disciplinare, organo a
composizione collegiale, e non già in quella del Giudice Sportivo di 2° Grado; dimentica però di considerare che, per il
combinato disposto degli articoli 35 n. 3 e 19 n. 3 C.G.S., la competenza della Commissione Disciplinare per la violazione
dall'art. 1 dello stesso Codice sussiste solo nel caso di deferimento della Procura Federale e non già quando il provvedimento
di denuncia provenga, come nella presente fattispecie da altro Organo Federale. L'appello può invece trovare accoglimento in
ordine alla richiesta di diminuzione della pena. Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive il COllegio reputa sanzione
adeguata quella della inibizione fino al 30.9.2000. All'accoglimento, sia pure parziale, del gravame consegue la restituzione
della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe pro posto dal Sig. Folletto
Giovanni, riduce al 30.9.2000 la sanzione dell'inibizione già inflitta all'appellante dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale lazio del settore per l'attività giovanile e scolastica.Ordina restituirsi la tassa versata.
12 -APPELLO DEL SIG- MAINOLFI LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL
SETTORE PER L'ATTIVITA GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 23 del 10.72.7999)
A seguito di deferimento disposto per violazione dall'art. 1 C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato puniva il Sig. Mainolfi Lucio,
Presidente della Società Coop. Vis Aurelia, con la sanzione della inibizione tino al 37.7.2000. L'interessato ha proposto appello
a questa C.A.F. eccependo in via preliminare la nullità del provvedimento impugnato per vizio di procedura e nel merito
protestando la sua buona fede e invocando la riduzione della sanzione. Rileva il collegio che l'eccezione procedurale é
infondata. Assume l'appellante che il caso doveva rientrare nella competenza della Commissione Disciplinata, Organo a
composizione collegiale, e non già in quella del Giudice Sportivo di 2° Grado; dimentica però di considerare che, per il
combinato disposto degli articoli 35 n. 3 e 19 n. 3 C.G.S., la competenza della Commissione Disciplinare per la violazione
dall'art. 1 dello stesso Codice sussiste solo nel caso di deferimento della Procura Federale e non già quando il provvedimento
di denuncia provenga, come nella presente fattispecie, da altro Organo Federale. L'appello può invece trovare accoglimento in
ordine alla richiesta di diminuzione della pena. Valutate tutte le circostanze oggettive e soggettive il COllegio reputa sanzione
adeguata quella della inibizione fino al 30.92000. All'accoglimento, sia pure parziale, del gravame consegue la restituzione
della tassa. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi propo sto dal Sig. Mainolfi Lucio,
riduce al 30.92000 la sanzione dell'inbizione già inflitta aIll'appellante dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
13-APPELLO DELL'A.S. A.R.P.J. OSTIENSE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.R.P.J. OSTIENSE
2000/CIRCOLO VITA NOVA C.B. DEL 7.11.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 23 del 70.72.7999)
L'A S. A.R.P.J. Ostiense 2000 ha inoltrato appello a questa C.A.F chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 20
del 10 dicembre 1999, con la quale, in merito alla gara del Campionato Giovanissimi Arpj Ostiense/Circoto Vita Nova C.B. del
7.11.1999, ritenuta irregolare la posizione del calciatore Gloriani Davide, infliggeva, tra I'altro, alla Società appellante la
punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara medesima, accogliendo tosi il reclamo proposto dal Circolo Vita Nova C.B.
Riferisce l'appellante che l'organo giudicante ha ritenuto irregolare la posizione del calciatore Gloriani Davide, in quanto
squalificato per una giornata, a seguito dell'espulsione dal campo nella precedente gara del 31 .10.1999, Morena/Arpj Ostiense,
senza tuttavia tener conto che lo stesso aveva già scontato detta squalifica nella gara di recupero Arpj Ostiense/Romana Gas
del 4.11.1999 valevole sempre per il Campionato Giovanissimi. II motivo del ricorso è fondato, in quanto, risulta dagli atti che
la squadra di appartenenza del Gloriani ha disputato una gara di recupero il 4.11.1999., alla quale il Gloriani stesso non ha
partecipato, scontando tosi la giornata di squalifica e risultando quindi in posizione regolare nella gara in contestazione.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto con ripristino del risultato del campo. Per questi motivi la C.A.F, in
accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.S. A.R.P.J. Ostiense 2000 di Roma, annulla l'impugnata delibera,
ripristinando il risultato di 3 – 0 conseguito in campo nella suindicata gara Dispone la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF N. 21/C - RIUNIONE DEL 3 FEBBRAIO 2000
1 -APPELLO DELLA POL. AMBROSIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMBROSIANA/S. FLORIANO
DEL 7.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 20 del 24.11.1999)
Dall'esame del rapporto dell'Arbitro della gara Ambrosiana/S. Floriana, disputata il 7.11.1999 nell'ambito del Campionato di
2a Categoria del Comitato Regionale Veneto, il Giudice Sportivo presso detto Comitato rilevava che la squadra ospitante
aveva effettuazione la sostituzione di quattro calciatori, in luogo dei tre consentiti, e pertanto deliberava di infliggere a carico
della Polisportiva Ambrosiana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre l'ammenda di L.
100.000 (C.U. n. 18 del 10 novembre 1999). Tale decisione trovava conferma da parte della Commissione Disciplinare,
investita del ricorso proposto dalla società punita (C.U. n. 20 del 24 novembre 1999). Questa si è rivolta alla C.A.F, ribadendo
di avere fatto solo tre sostituzioni di propri calciatori e attribuendo a errore dell'Arbitro la segnalazione di una quarta
sostituzione, in realtà mai avvenuta; l'appellante conclude con la richiesta di revoca della decisione impugnata, prospettando
altresì, in via subordinata, il ricorso all'Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in ordine alle sostituzioni effettuate
dalle due squadre. L'appello non può trovare accoglimento. II rapporto dell'Arbitro non lascia adito a dubbi sul numero delle
sostituzioni compiute dalla Polisportiva Ambrosiana: di ognuna viene riportato il minuto del primo o secondo tempo, con a
fianco numero di maglia e cognome tanto del calciatore uscito che di quello subentrato. Va altresì notato che a seguito del
reclamo avanzato contro la decisione del Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare si é fatta scrupolo di convocare
l'Arbitro per chiarimenti e anche in quella sede il Direttore di gara ha confermato senza dubbi o tentennamenti quanto già
risultava dal referto. Non è dunque possibile contrastare le risultanze degli atti ufficiali, che sono precise, univoche e non
contraddittorie e alle quali per espressa norma regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.) è attribuito valore di fonte di prova
privilegiata. II gravame deve, pertanto, essere respinto, con la conseguente perdita della tassa versata. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Ambrosiana di Trebaseleghe (Padova) e dispone
l'incameramento della tassa versata
2 - APPELLO DELL'A.S. GARDEN SPORT MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
30.6.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BASILE SEBASTIANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n.31 del 10.12.1999)
L'A.S. Garden Sport Messina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la squalifica fino al 30.6.2002 inflitta al calciatore
Basile Sebastiano dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Messina (C.U. n. 7 dell'11 novembre 1999) e
confermata con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 31 dicembre 1999) la
quale ha rigettato il reclamo dell'A.S. Garden Sport. Sostiene la ricorrente che i fatti accaduti sul campo di Mojo Alcantara, in
occasione della gara Mojo Alcantara / Garden Sport Messina del 7.11.1999, non sono stati fedelmente riportati nel referto
arbitrale, tanto che sarebbe proponibile una querela di falso. Inoltre, a suo dire, andrebbe presa in considerazione la
dichiarazione rilasciata dal calciatore Fallo Daniele, compagno di squadra del Basile, che si è addossato la responsabilità del
fatto. II ricorso non merita accoglimento. Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare non meriti alcuna
censura, in quanto obiettivamente emessa sulla base degli atti ufficiali ed in particolare di quanto riferito dal giudice di gara. La
sanzione inflitta appare equamente determinata in considerazione della obiettiva gravità del gesto violento messo in atto dal
Basile nei confronti dell'Arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Garden Sport
Messina di Messina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3 -APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 BIS COMMA 2
E 6 COMMA3 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA VARESE/CREMONESE DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 102/C dell'8.12.1999)
La Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C, a seguito di deferimento del Procuratore Federale,
irrogava alla società F.C. Varese l'ammenda di L. 5.000.000, per violazione dell'art. 62 bis comma 2 ed art. 6 comma 3 C.G.S.,
in relazione all'art. 62 comma 2 delle N.O.I.F., perché alcuni sostenitori della società, in occasione della gara del Campionato
di Serie C1 Varese/Cremonese disputata il 3.10.1999, esponeva striscioni portanti scritte incitanti alla violenza, simboli ed
emblemi nazisti, quali "blood honour" (sangue ed onore), "siegel heil" (salvezza e vittoria), "front" segnata con croce celtica.
Inoltre, erano stati lanciati in campo mortaretti senta arrecare danni a persone e cose. Avverso tale decisione, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 102 dell'8 dicembre 1999, il F.C. Varese ha reclamato a questa Commissione d' Appello Federale ed
ha esposto di avere sempre svolto opera di prevenzione dei fatti violenti, nonché di ogni fenomeno inneggiante alla violenza o
alla discriminazione razziale. Inoltre, l'esposizione degli striscioni era stata tollerata dalle Forze dell'Ordine pubblico, convinti
di potere più agevolmente controllare la situazione. L'esplosione dei mortaretti non poteva considerarsi un episodio di violenza,
piuttosto una manifestazione festosa e di esultanza. Inoltre, la reclamante opponeva che essa poteva essere ritenuta
responsabile del comportamento dei suoi sostenitori solo se vi fosse la prova della violazione dell'art. 6 bis n.1 C.G.S., per
avere intrattenuto rapporti di sostegno economico, finanziario od altra utilità con gruppi organizzati. Le suddette
argomentazioni non giustificano la società, la quale é sempre responsabile dei fatti violenti dei suoi sostenitori,
indipendentemente dall'osservanza del divieto di intrattenere rapporti di sostegno con i propri sostenitori, di cui al riferimento
della reclamante. La disposizione che dichiara la società sportiva responsabile dell'esposizione di striscioni, oggetto dell'attuale
contestazione, non à collegata alla precedente, non essendo ad essa conseguenziale. La prima è fondata sulla necessità di
evitare le frequenti manifestazioni di intolleranza dei tifosi mediante l'incentivazione ad una maggiore ed effettiva tutela
dell'ordine pubblico da parte delle società, indipendentemente dall'eventuale violenza commessa dai suoi sostenitori. La
seconda ha per scopo di evitare episodi incivili di incitamento alla violenza o all'odio razziale e la responsabilità della società
non viene meno anche se essa abbia osservato l'obbligo suddetto. Tale interpretazione appare esatta se si considera che le due
ipotesi sono contenute in due distinte disposizioni, aventi oggetto diverso, come si è detto. Va, inoltre, osservato che il lancio
di oggetti in campo é anch'esso espressione di violenza per la potenzialità di arrecare danno alle persone e alle cose, danni che
non potrebbero essere esclusi anche in caso di esultanza per la vittoria della propria squadra o per altri motivi festosi. II rigetto
dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal
F.C. Varese di Varese e dispone l'incameramento della relativa tassa
4 -APPELLO DELL' U.S. POGGIARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO JUNIORES
POGGIARDO/FIAMMA MONTERONI DEL 13.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regione Puglia, respingendo il reclamo proposto dalla Fiamma Sportiva Monteroni
avverso l'omologazione della gara Poggiardo/Monteroni del 13.11.1999, valida per il Campionato Regionale Juniores,
confermava il risultato conseguito sul campo di 8-0 in favore della Società Poggiardo. Avverso questa decisione ricorreva
l'A.C. Fiamma Sportiva Monteroni, lamentando che l' U.S. Poggiardo aveva impiegato nella gara in oggetto cinque calciatori
"fuori quota" in violazione delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti. La Commissione Disciplinare, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 20 del 16 dicembre 1999, accogliendo il reclamo, infliggeva all'U.S. Poggiardo la punizione sportiva di
perdita della gara con il risultato di 0 - 2. Contro quest'ultima decisione ricorreva l'U.S. Poggiardo, deducendo a motivi che la
squadra, anche a seguito delle sostituzioni avvenute nel secondo tempo, aveva sempre impiegato soltanto quattro calciatori
fuori quota. L'appello è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che l'U.S. Poggiardo, nel corso
della gara non ha mai impiegato contemporaneamente più di quattro calciatori fuori quota, in conformità alle disposizioni di
cui al Comunicato n. 1, per la stagione sportiva 1999/2000, della Lega Nazionale Dilettanti. In effetti la Società Poggiardo, al
25° del secondo tempo ha sostituito un calciatore fuori quota n. 14 con un calciatore juniores (il n. 18), lasciando quindi
inalterato in campo il numero di calciatori fuori quota. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi
proposto dall'U.S. Poggiardo di Poggiardo (Lecce), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 8-0 conseguito in
campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
5 - APPELLO DELL'U.S. CASTRENSE GROTTE DI CASTRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CASTRENSE
GROTTE DI CASTRO/ASTREA DEL 19.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 43 del 4.1.2000)
L'U.S. Castrense Grotte di Castro ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 14 gennaio 2000, con la quale in rigetto del suo reclamo
venivano confermate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui
al C.U. n. 57 del 22 dicembre 1999, in relazione alla gara Castrense Grotte di Castro/Astrea del 19.12.1999 (squalifica per n. 4
giornate effettive del campo di giuoco; inibizione fino al 31.5.2000 del Sig. Ranucci Angelo, dirigente accompagnatore
ufficiale, e squalifica per numero due gare effettive del calciatore Lazzerini Gabriele). La società appellante contesta
l'eccessività delle sanzioni irrogate rispetto alla reale portata dei fatti, così come riferiti dal Direttore di gara nel proprio referto,
dei quali fornisce una propria versione. II ricorso non merita accoglimento. Ed invero, a fronte del referto del Direttore di gara
e dei suoi Assistenti, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata, la società oppone mere allegazioni difensive non
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
idonee a scalfire in alcun modo l'attendibilità dei fatti e degli atti di violenza posti in essere, così come descritti dagli Ufficiali
di gara, per i quali non può esservi quindi dubbio alcuno circa la loro obiettiva sussistenza e gravità. Le sanzioni comminate
appaiono pertanto congrue e non suscettibili di riduzione alcuna. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra
proposto dell'U.S. Castrense Grotte di Castro di Grotte di Castro (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6 - APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITOGARA SORTINO CALCIO/QUARTIERE
GROTTA SANTA DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 10.12.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione di cui al C.U. n. 31 del 10 dicembre 1999,
respingeva il reclamo con il quale l'A.S. Sartino Calcio denunciava la posizione irregolare del calciatore Lo lacono Adriano,
che aveva preso parte alla gara del 21.11.1999 nella squadra della Pol. Quartiere Grotta Santa, e chiedeva l'assegnazione della
vittoria con il punteggio di 0 - 2. Contro tale decisione l'A.S. Sartino Calcio ha proposto appello a questa C.A.F reiterando le
motivazioni e le conclusioni prospettate in prime cure. Rileva il Collegio, esaminata la documentazione acquisita agli atti, che
la decisione impugnata merita conferma. Ed invero, pur risultando che il Lo Iacono è in possesso delI'abilitazione quale
"Istruttore Giovani Calciatori", è rimasto assodato che nella corrente stagione sportiva egli non è stato tesserato come tecnico
da qualche società, né ha assunto la qualifica di collaboratore o di dirigente della U.S. Siracusa Marcozzi, come assume
l'appellante, ovvero di altra società. Ne consegue pertanto che la partecipazione del Lo lacono alla gara di cui sopra era
legittima, il che comporta il rigetto dell'appello con l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sartino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
7 - APPELLO DELL' U. S. MONTI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.4.2001 DEL SIG.
CARLOTTI GIOVANNI E DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2001 DEL CALCIATORE DEL BECCARO CLAUDIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 21 del 16.12.1999)
L'U.S. Monti ha proposto impugnazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 16 dicembre 1999, con la
quale è stato respinto il suo reclamo avverso l'inibizione fino al 28.4.2001 del dirigente Carlotti Giovanni e la squalifica inflitta
al calciatore Beccaro Claudio fino al 28.3.2001, dal Giudice Sportivo presso detto Comitato (C.U. n. 14 del 28 ottobre 1999),
per il loro comportamento ingiurioso e violento nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato toscano di seconda
categoria Ricortoli/Monti, disputata il 24.10.1999. La reclamante sostiene che le suddette sanzioni sono "estremamente
esagerate" in considerazione che i due tesserati non hanno commesso i fatti come descritti dall' Arbitro, ma si sono limitati a
protestare "energicamente". Chiede, pertanto, una congrua riduzione. II gravame non può essere accolto. Per espressa
disposizione regolamentare l'accertamento dei fatti che caratterizzano il procedimento disciplinare deve avvenire solo ed
esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara. Ne consegue che non può essere attribuita, ai fini del
giudizio, rilevanza ad un assunto difensivo tendente a sostituire con una differente versione dei fatti quella ufficiale. Ciò
premesso nel concordare con le considerazioni svolte dai primi giudici, va rilevato che la tesi prospettata dalla ricorrente è
decisamente smentita dagli atti ufficiali, puntualmente confermati in sede di giudizio dinanzi la Commissione Disciplinare dal
Direttore di gara, che ha escluso ogni possibilità di dubbio in ordine alla sicura attribuibilità ai due tesserati, da lui identificati
in modo certo, degli atti commessi in suo danno. In siffatta situazione processuale è evidente che l'assunto addotto dalla
reclamante ha solo valore di mera allegazione difensiva ed é inaccoglibile la richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte. Esse
appaiono, invece, proporzionate all'entità dei fatti valutati singolarmente e globalmente. II Dirigente Parlotti, alla fine della
gara, si è portato nello spogliatoio dell'Arbitro per ritirare le distinte di gara e dopo averle ricevute gli ha indirizzato uno sputo
sul volto; il calciatore Del Beccaro, nel corso della gara, in seguito all'espulsione di un suo compagno, gli si è avvicinato e,
dopo avere finto di dargli uno schiaffo, lo ha invece spinto e lo ha colpito con un calcio alla gamba. Tali episodi sono
espressione di inciviltà e di immaturità sportiva e vanno adeguatamente sanzionati. La tassa di reclamo va incamerata. Per i
suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Monti di Licciana Nardi (Massa) ed ordina
l'incameramento della tassa versata.
8 -RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE S. I. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI PER ANNI 2, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE SUL DOPING
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 11/C - Riunione del 18.11.1999)
Il calciatore S. I. proponeva appello avverso la sanzione della squalifica per anni due, con decorrenza dal 21.8.1999, inflittagli
a seguito di deferimento della Commissione d'Indagine sul Doping del C.O.N.I.. Con delibera del 18 novembre 1999 (C.U. n.
11/C) questa Commissione dichiarava inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l‟impugnazione e
disponeva l'incameramento della tassa. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione lo S., adducendo che
l'impugnazione era stata invece tempestiva, avendo "qualche dipendente postale' certificato per errore una diversa data di
consegna del plico degli atti di cui era stata fatta richiesta dal medesimo calciatore - 14 ottobre anziché 15 ottobre del 1999 sicché il computo dei sette giorni ex art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., sulla base di questa correzione, avrebbe comportato
l'ammissibilità del reclamo. II ricorso, che è corredato da una dichiarazione di conferma rilasciata dal direttore dell'ufficio
postale interessato, è inammissibile. Ed invero - a prescindere dalla dubbia efficacia di una siffatta dichiarazione, che
dovrebbe, nelle intenzioni dell'autore, porre nel nulla la certificazione dell'ufficiale postale precedente - é noto che I'art. 28 n. 1
lett. a) C.G.S. contempla l'ipotesi dell'errore di fatto rescindente con riferimento all'attività giudiziale, e segnatamente all'errore
che sia consistito nella falsa percezione della realtà processuale, commesso dal giudice che ha preso un abbaglio o ha travisato
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
un fatto. Non ricorre pertanto la prospettata ipotesi revocatoria né può dirsi che ne ricorrano altre, considerata la non
catalogabilità della fattispecie nei casi elencati dell'art. 28 citato. Va disposto l'incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dal calciatore S. I. e dispone l'incameramento
della relativa tassa.
ORDINANZE
9 -APPELLO DELL'A.S. GIOVENTÙ SUPERSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTÙ
SUPERSANO/REAL DEL 14.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999)
La C.A.F sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Gioventù Supersano di Supersano (Lecce), ritenutane la necessità,
sospende il presente giudizio per accertamenti.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2000
1 -APPELLO DELL' A.S. PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE DELLA SOCIETA' IRIUM SPORTING E TESSERATI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA
GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL 21.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999)
2 -APPELLO DELL'IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA IRIUM SPORTING/PRO CARAPELLE DEL
21.3.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 25.11.1999)
In esito agli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, dietro denuncia della A.S. Pro Carapelle, il Procuratore Federale deferiva
alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia i calciatori Palazzo Paolo (Irium Sporting) Vecera Rocco
(U.S. Peschici) nonché la società Irium Sporting, perché rispondessero: i primi due di violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S.,
avendo il Vecera (squalificato fino al 31.12.2000) partecipato nelle file dell'Irium Sporting alla gara contro la società
denunciante - svoltasi il 21.3.1999 per il Campionato di 2a Categoria – in luogo e col nome del Palazzo; la società, di
violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva. Con delibera pubblicata nel C.U. n. 16 del 25 novembre
1999, la Commissione Disciplinare, ritenuti accertati gli addebiti, squalificava il Palazzo tino al 30.6.2000 e il Vecera per un
ulteriore anno, penalizzando la società di tre punti in classifica. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli a questa
Commissione - che li riuniva per la evidente connessione - la società Irium Sporting e l'A.S. Pro Carapelle. II primo appello
deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett.a) C.G.S., in quanto presentato oltre il termine di sette giorni
(ovvero il 6.12.1999) rispetto alla data di ricezione (come tale ammessa dall'appellante) della delibera impugnata risalente al
27.11.1999. Quanto al gravame dell'A.S. Pro Carapelle, il quale investe la tipologia della condotta dei calciatori (che si
sostiene essere ricollegabile all'illecito sportivo e non alla semplice violazione del generale dovere di correttezza sancito
dell'art. 1 comma 1 C.G.S.), la responsabilità della società Irium Sporting (che non poteva essere considerata solo oggettiva, in
quanto in occasione della gara in oggetto, aveva svolto funzione di accompagnatore ufficiale lo stesso Presidente della società),
l'incongruità della sanzione a carico dei calciatori e l'omessa sanzione a carico del suddetto dirigente, deve preliminarmente
rilevarsi che, nelle conclusioni del suo appello, la stessa società appellante riconosce di non poterne formulare alcuna che le
torni in qualche modo utile. Ed invero è evidente la carenza di interesse relativamente al tipo e alla misura delle sanzioni
inflitte (o non inflitte) dalla Commissione Disciplinare. Né un suo interesse può sorgere in relazione ad una ipotesi di illecito
sportivo (che sola legittimerebbe l'intervento del terzo interessato), perché essa non è stata contestata, né appariva
correttamente contestabile, in quanto la irregolarità della condotta dei calciatori è tipicizzata dal comma 1 dall'art. 1 C.G.S.,
non avendo attinenza con l'attività rivolta ad alterare lo svolgimento e il risultato di gare, prevista invece dell'art. 2 (e infatti, se
riferita alla regolarità di svolgimento della gara in questione, avrebbe comportato le sanzioni previste dall'art 7 comma 5 lett. a
C.G.S.). La declaratoria di inammissibilità degli appelli comporta l'incameramento delle relative tasse. Per questi motivi la
C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Pro Carapelle di Carapelle (Foggia) e dall'Irium Sporting di Rodi
Garganico (Foggia) li dichiara inammissibili rispettivamente per carenza di legittimazione e per tardività ed ordina
l'incameramento delle relative tasse.
3 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GENNARO /INTER
SANT'AGATA DEL 31.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 36 del 2.12.1999)
All'esito della gara S. Gennaro/Inter Sant'Agata, disputata il 31.10.1999 nell'ambito del campionato di 1a Categoria del
Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 0 a 0, la S.S.C. San Gennaro proponeva rituale reclamo adducendo
che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore Pennetti Giuseppe, il cui svincolo dalla società
Proventicano era stato sospeso, per accertamenti, dal Comitato Regionale Campania. La Commissione Disciplinare
competente, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 2 dicembre 1999, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha
proposto appello la S.S.C. San Gennaro, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino" per
l'irregolare posizione del calciatore indicato. L'appello è infondato. Ed invero l'impugnata decisione è stata adottata a seguito
della comunicazione delI'Ufficio Tesseramento del Comitato, con cui, preso atto delle risultanze degli accertamenti dell'Ufficio
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Indagini della F.I.G.C., è stata dichiarata valida la lista di svincolo del Pennetti con decorrenza ex tunc, ovvero dalla medesima
data dello svincolo, che è quella dell' 8 luglio 1999 (Com. Uff. n. 27 del 4.11.1999). II rigetto dell'appello comporta
l'incaricamento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. San Gennaro di
San Gennaro Vesuviano (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
4 - APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO EBOLITANA/PAGANESE
DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 35 del 10.12.1999)
La società Paganese Calcio ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionali
Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 35 del 10 dicembre 1999, in merito all'omologazione della gara Pro Ebolitana /Paganese del
3.10.1999. L'appello è inammissibile. Ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., i motivi del reclamo devono essere inviati entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione della copia degli atti ufficiali. Nel caso in specie gli atti ufficiali sono
stati ricevuti dalla Società Paganese Calcio il 23.12.1999, come risulta dalla ricevuta della cartolina di ritorno in atti, mentre il
ricorso e i contestuali motivi di reclamo sono stati spediti il 4.1 .2000, oltre il termine di cui al citato art. 27 n. 2 lett. a). Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, I'appello come innanzi
proposto dalla Paganese Calcio di Pagani (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
5 -APPELLO DELL'U.P. BORORE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA BORO RE/OLLOLAI DEL 25.4.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 10.12.1999)
A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale per la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con deliberazione riportata nel Com. Uff. n.20 del 70 dicembre 1999,
adottava le seguenti sanzioni nei confronti di tesserati della U.P. Borore: - squalifica sino al 30.6.2000 per il calciatore Salis
Alessandro e l'allenatore Pintus Antonio; - inibizione sino alla stessa data per il Presidente Spanu Salvatore e il dirigente Rosa
Marcello. Alla società, incolpata della violazione di cui all'art. 6, commi 7 e 2, veniva inflitta la penalizzazione di 6 punti in
classifica, da scontare nel campionato in corso. Contro la decisione dell'U.P. Borore ha proposto appello a questa C.A.F, con
atto sottoscritto da persona che si qualifica Dirigente - cassiere e afferma di essere stato delegato "per la firma e la
rappresentanza della squadra . Rileva il Collegio in via preliminare, senza cioè scendere all'esame del merito, che il ricorso è
inammissibile. Come pìù volte è stato affermato da questo Organo di giustizia sportiva, i reclami sporti nell'interesse di una
società possono essere sottoscritti dal Presidente, quale organo preposto istituzionalmente alla rappresentanza, ovvero, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro dirigente espressamente delegato all'incombenza; in quest'ultimo
caso il soggetto delegato che sottoscriva un atto ufficiale, quale il reclamo, deve sempre indicare, contestualmente alla
sottoscrizione, gli estremi della delega o allegare la stessa all'atto sottoscritto. In mancanza di tale indicazione e/o allegazione,
la sottoscrizione deve essere considerata del tutto improduttiva di effetti per la società, con la conseguenza, ove si tratti di
reclamo inoltrato ad Organo della Disciplina Sportiva, che se ne deve dichiarare la inammissibilità. Tale è la conclusione alla
quale si deve pervenire nel presente caso in quanto, come si è detto, l'atto di impugnazione risulta inoltrato da persona non
legittimata a rappresentare la società. La tassa reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai
sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dall'U.P. Borore di
Borre (Nuoro) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
6 -APPELLO DELLA SOCIETA' SECAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMINI QUARTU/SECAM DEL
20.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 23 del 23.12.7999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, sulla base di reclamo della Polisportiva Flumini Ouartu,
ha inflitto alla Società Secam la sanzione sportiva della perdita per 0 - 2 della gara Flumini Ouartu/Secam del 20.11.1999, in
quanto sarebbe stato schierato in campo irregolarmente il calciatore Defraia Massimo, squalificato per una gara effettiva.
L'appello interposto, dinanzi a questa Commissione Federale, dalla società Secam sottolinea le peculiari circostanze nelle quale
si era venuta a collocare la squalifica del calciatore Defraia, in virtù delle quali, suddetta squalifica, pur comminatagli, non
sarebbe stata da considerare efficace ed operante in occasione della data della gara Flumini Ouartu/Secam disputata il 20.11 .
1999. Sulla base degli atti ufficiali emerge che la squalifica al Defraia per una giornata, comminata dal Giudice Sportivo presso
il Comitato Regionale Sardegna era stata riportata sul Comunicato Ufficiale n. 7 del 9.11.1999 e in conseguenza di tale
provvedimento la società Secam non inseriva il calciatore Defraia Massimo nella lista dei calciatori per la gara
immediatamente successiva Secam/Veritas del 12.11.1999. Successivamente, essendo stata, di fatto, sospesa la gara
Secam/Veritas, il Giudice Sportivo dichiarava la gara stessa "in attesa di omologazione per consentire al Giudice Sportivo di
attingere ulteriori chiarimenti" in ordine alle ragioni poste a base della sospensione di quella competizione (Errata-corrige di
cui al Supplemento al Comunicato Ufficiale n. 8 pubblicato il 18.11.1999). La riserva di ulteriore pronuncia in merito
all'omologazione o all'annullamento della suddetta gara del 12.11.1999 veniva sciolta con la pronuncia del Giudice Sportivo,
che disponeva la ripetizione della gara Secam/Veritas, intervenuta con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 23.11.1999. È
giurisprudenza costante degli Organi di Giustizia Sportiva e, in particolare, di questa C.A.F., la regola generale in virtù della
quale l'efficacia e l'esecutività delle sanzioni inflitte dagli Organi della Giustizia Sportiva si lega necessariamente (all'infuori
dei casi espressamente disciplinati di automaticità delle sanzioni) alla data della pubblicazione dei relativi provvedimenti sui
comunicati ufficiali di competenza degli stessi Organi di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie di cui è causa, alla data del
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
20.11.1999, in cui si è disputata la gara Flumini Ouartu/Secam, quest'ultima società non poteva conoscere l'esito della
definitiva valutazione del Giudice Sportivo, in ordine alla precedente gara del 12 novembre, potendosi, così, ritenere che la
squalifica del Defraia, se la gara fosse stata omologata, sarebbe stata da ritenere scontata, come prescritto, nella prima gara
effettiva susseguente al provvedimento di squalifica. Correttamente, pertanto, dinanzi alla descritta successione nel tempo dei
provvedimenti degli Organi della Giustizia Sportiva, la società Secam ha provveduto a far scontare la squalifica del calciatore
Defraia nella gara del 26 novembre, immediatamente successiva rispetto alla decisione del Giudice Sportivo che, disponendo
la ripetizione della gara del 12 novembre, rendeva evidente che la giornata di squalifica non era stata ancora scontata. Per
questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla società Secam di Quartu Sant'Elena
(Cagliari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della tassa versata.
7-APPELLO DELL'U.S.
ATLETICO SIRIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS
FRECONIA/ATLETICO SIRIGNANO DEL 7.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 42 del 16.12.1999)
L'U.S. Atletico Sirignano ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania, di cui al C.U. n. 42 del 16.12.1999, con la quale in accoglimento del reclamo dell'A.S. Boys Freconia, le
veniva inflitta la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara Boys Freconia/Atletico Sirignano del 7.11.1999, a seguito
della partecipazione del calciatore Napolitano Raffaele in posizione irregolare. La ricorrente eccepisce, pregiudizialmente,
l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Boys Freconia inoltrato alla Commissione Disciplinare in data 15.11.1999, in quanto
non risulta inviata copia del reclamo stesso ad essa controparte. Rileva questo Collegio, sulla scorta degli atti ufficiali, che la
doglianza della società appellante è fondata ed esonera questa Commissione dall'esame dei motivi di merito, ai sensi del
disposto dell'art.27 n.5 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'U.S.
Atletico Sirignano di Sirignano (Avellino), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, stante
l'inammissibilità del reclamo inoltrato in data 15.11.1999 dalla società Boys Freconia alla Commissione Disciplinare avverso
la regolarità della suindicata gara, ripristinandone, altresì, il risultato di 0-5 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa
versata.
8 -APPELLO DELL'U.C. LERICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LERICI/GOLFO DEI POETI DEL 31.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 19 del 25.11.1999)
Con ricorso in data 29.12.1999 I'U.C. Lerici ha adito questa Commissione d'Appello Federale, impugnando la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 1999, con la quale
veniva rigettato il suo reclamo avverso la regolarità della gara Lerici/Golfo dei Poeti del 31.10.1999 in relazione alla
partecipazione del calciatore Siano Marco in posizione irregolare. II ricorso è inammissibile per tardività. Ed invero, osserva
questo Collegio che la decisione oggetto di impugnazione è stata pubblicata sul C.U. n. 19 del 25.11.1999 e da tale data
decorre il termine perentorio di sette giorni per la proposizione del reclamo alla C.A.F., prescritto dell'art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S., per cui il ricorso in data 29.12.1999 si appalesa ampiamente tardivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara
inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.C. Lerici di La
Spezia e dispone l'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF N. 23/C - RIUNIONE DEL 17 FEBBRAlO 2000
1 -APPELLO DELLA POL. PETRIOLESE S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE/PETRIOLESE
S. MARCO DEL 6.11.1999
(Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999)
All'esito della gara Folgore/Petriolese S. Marco, disputata il 6 .11.1999 nell'ambito del Campionato di Prima Categoria, Girone
C, del Comitato Regionale Marche, terminata con il punteggio di 1 a 0, il competente Giudice Sportivo infliggeva alla Pol.
Folgore la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica, ex art. 7 comma 1 C.G.S., confermando il risultato acquisito
sul campo, in quanto, al 47° minuto del secondo tempo, il massaggiatore della Folgore aveva colpito il calciatore della
Petriolese, Ciccioli Massimo, che doveva abbandonare il terreno di giuoco, e la stessa Petriolese doveva giocare i restanti 6
minuti in inferiorità numerica, avendo già provveduto a tutte le sostituzioni consentite (Coni. UH. n. 18 novembre 1999).
Avverso tale decisione la Pol. Petriolese S. Marco proponeva rituale reclamo, chiedendo la punizione sportiva della perdita
della gara da parte della Pol. Folgore, ai sensi del combinato disposto dei commi t e 4, lett. b), dall'art. 7 C.G.S.. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre i999, accoglieva il reclamo,
disponendo la ripetizione della gara. Avverso tale decisione ha proposto appello la Pol. Petriolese S. Marco, reiterando la
propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino' della partita. II gravame A fondato e, pertanto, deve essere accolto. Occorre,
infatti, ribadire il principio che la disposizione di cui all'art.. 7, comma t, C.G.S., nel porre a carico della società a titolo di
responsabilità oggettiva ogni fatto o situazione che abbia comunque impedito la regolare effettuazione della gara, enuncia un
principio di ordine generale e di applicazione illimitata. Spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura
abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo. Nel caso di specie non vi à
dubbio che il comportamento di un tesserato, quale è il massaggiatore, possa generare una responsabilità oggettiva in capo alla
società. Si deve, inoltre, rilevare come l'assenza di un calciatore per fatti ascrivibili alla società avversaria e non derivanti da un
incidente di giuoco, nell' impossibilità di sostituire il calciatore stesso, per un periodo di sei minuti, in costanza di un punteggio
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
di 1 a 0, abbia determinato una decisiva influenza sul regolare svolgimento della gara e provocato un danno sportivo ingiusto
alla società ricorrente, la quale ha visto, tosi, ledere il proprio diritto di schierare in campo la migliore formazione. Per i
supposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Petriolese S. Marco di Petriolo
(Macerata), annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, infliggendo alla Pol.
Folgore la punizione sportiva di perdita per 0- 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
2
–
APPELLO
DELLA
A.S.
SPORTING
FINALE
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
MONTEMAGGIORE/SPORTING FINALE DEL 14.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 16.12.1999)
All'esito della gara Montemaggiore/Sporting Finale, disputata il 14.11.1999 nell'ambito del Campionato di 2' Categoria del
Comitato Regionale Sicilia e terminata col punteggio di 2 a 1, il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevava che la
società Montemaggiore, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 1° del secondo tempo sino alla fine della
gara solo due calciatori "giovani' anziché gli almeno tre previsti dalla normativa ex Com. Uff. n. t del 2.7.1999 della Lega
Nazionale Dilettanti, e infliggeva pertanto, a quella società, ai sensi degli artt.. 34 bis delle N.O.I.F., 37 comma 1 del
Regolamento della L.N.D. e 7 C.G.S., la punizione sportiva della perdita dell'incontro col punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 28
del 17 novembre 1999). Tale decisione veniva però riformata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sicilia, che, su reclamo dell'A.S. Montemaggiore, revocava l'inflitta sanzione e disponeva la ripetizione della gara (Com. Uff.
n. 32 del 16 dicembre 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'A.S. Sporting Finale, chiedendo il
ripristino della delibera del Giudice Sportivo. La C.A.F ritiene che l'appello sia fondato. Ed invero l'impugnata decisione
desume elementi di irregolarità da alcune correzioni apportate dall'Arbitro allo statino di fine gara in possesso dell'A.S.
Montemaggiore. Senonché tali correzioni non riguardano affatto l'impiego, si come contestato, dei calciatori "giovanî', e non
creano alcuna incertezza sull'acclarata infrazione. Stima pertanto la C.A.F. di dovere annullare la gravata decisione e di dover
ripristinare la delibera di primo grado. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto
dalI'A.S. Sporting Finale di Pollina (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che
infliggeva all'A.S. Montemaggiore la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della
tassa versata.
3-APPELLO DELLA S.S. VAllANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VAZZANESE/PARAVATI CALCIO
DEL 31.10.1999
(Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 48 del 14.12.1999)
Come emerge dal rapporto di gara l'Arbitro, nel corso della gara Vazzanesa/Paravati Calcio, valevole per il Campionato di 2a
Categoria, Girone F, disputata il 31.10.1999, ha assunto la decisione, rientrante nella propria discrezionalità tecnico-sportiva,
di espellere 4 calciatori della S.S. Vazzanese, anche se in effetti - come riferito dall'Arbitro stesso riusciva a notificare il
provvedimento ad uno solo dei calciatori in questione, essendo impedito "perché accerchiato e minacciato da tutti i calciatori
della S. S. Vazzanese', a seguito della mancata concessione di una rete dal momento che l'Arbitro riteneva essere stata colpita
la traversa e che non tosse stata superata la linea di porta. Dal momento che era già stato espulso un altro calciatore, a seguito
di precedente decisione arbitrale, il Direttore di gara doveva constatare che la S.S. Vazzanese era rimasta con sei calciatori e,
quindi, al di sotto del numero minimo necessario (Regola 3 del giuoco del calcio – Decisione F.I.G.C.) per la regolarità della
gara; pertanto ne decretava la sospensione al 35° del 2° tempo. II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo
Valentia, in accoglimento del reclamo della S.S. Vazzanese, considerato che "... non si erano effettivamente creati i presupposti
per ritenere la gara conclusa in quanto il direttore di gara poteva avvalersi della collaborazione della Forza Pubblica, presente
in campo e dei dirigenti della Soc. Vazzanese;', ne disponeva la ripetizione (C.U. n. 20 del 10 novembre 1999). La
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, in accoglimento del reclamo della Società Paravati Calcio,
considerato "che la S.S. Vazzanese deve ritenersi oggettivamente responsabile per i tatti commessi dai propri tesserati che
hanno impedito il regolare svolgimento della gara irrogava alla S.S. Vazzanese la punizione sportiva di perdita della gara per 0
- 2 (Com. Uff. n. 48 del 14 dicembre 1999). Le motivazioni dell'appello proposto dalla S.S. Vazzanese davanti a questa
Commissione Federale contestano due elemento - la regolarità delle espulsioni in quanto l'Arbitro non ha seguito le regole,
concernenti la notifica ai calciatori interessati o al capitano dei provvedimenti di ammonizione ed espulsione; la circostanza
che, nel contesto come ricostruito dalla ricorrente, l'Arbitro, avvalendosi eventualmente anche delle Forze dell'Ordine presenti,
avrebbe potuto determinare la insussistenza di condizioni di pericolo e intimidazione tali da impedire la regolare continuazione
della gara. Sulla base degli atti ufficiali emerge, tuttavia, che l'Arbitro si é trovato nella impossibilità di notificare i
provvedimenti disciplinari assunti "perché immediatamente accerchiato e minacciato da tutti i calciatori della Vazzanese.
L'appello non può trovare accoglimento. Ed invero per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la
possibilità di continuare la gara in condizioni di regolarità si deve osservare che nella fattispecie concreta la sospensione della
gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle espulsioni decise, dei calciatori di una delle due squadre
(appunto la S.S. Vazzanese) ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del
calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante, nel caso in esame, la valutazione discrezionale avente ad
oggetto l'accertamento della possibilità di evitare le condizioni di pericolo che rendono non proponibile la continuazione della
gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Vazzanese di Vazzano (Vibo Valentia) e
dispone l'incameramento della relativa tassa.
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4-APPELLO DEL G.S. GENNARO MINAFRAAVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI GENNARO
MINAFRA/BITONTO DEL 21.11.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 26 del 28.12. 1999)
La Pol. Bitonto proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi, Girone C, Gennaro Minafra/Bitonto,
disputata il 28.11.1999 e terminata con il risultato di 1 - 1. Rilevava la reclamante che alla predetta gara aveva preso parte per
il G.S. Gennaro Minafra, il calciatore Petaroscia Giuseppe in posizione irregolare. II predetto calciatore infatti avrebbe dovuto
scontare un turno di squalifica inflittogli nell'ultima partita del Campionato Regionale Giovanissimi relativa all'anno sportivo
1998/99. II Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che nello stesso giorno, 28.11. 1999, si era disputata un' altra
gara ufficiale del Campionato Regionale Giovanissimi (Nicolaus/Minafra Bari) e affermato che effettivamente il calciatore era
in posizione irregolare nella gara Gennaro Minafra/Bitonto, in base all'att. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva,
infliggeva al G.S. Gennaro Minafra di Bari, in applicazione dall'art. 7. comma i , del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione
sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0 - 2, la sanzione dell'ammenda di L. 150.000 a carico della
Società di appartenenza del calciatore, al calciatore Petaroscia la squalifica fino a tutto il 3t.1.2000 ed al dirigente
accompagnatore della stessa società l'inibizione tino a tutto.il 31.32000 (Com. Uff. n. 26 del 28 dicembre 1999). L'appello
proposto dal G.S. Gennaro Minafra di Bari avverso la predetta decisione è fondato. II calciatore Petaroscia, il quale per
raggiunti limiti di età nella stagione 1999/2000 non faceva più parte della Categoria Giovanissimi, infatti, non ha preso parte
alla gara del Campionato Regionale Allievi di competenza tra la Pol. Giovinazzo e il G.S. Gennaro Minafra disputata il
31.10.1999, scontando la sanzione. II Petaroscia, pertanto, era in posizione regolare nella gara del 28.11.1999. L'impugnata
decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va dunque riformata e, in accoglimento dell'appello proposto dal G.S. Gennaro
Minafra, va ripristinato il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo nella gara Gennaro Minafra/Bitonto de128.11.1999. La tassa
di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S.
Gennaro Minafra di Bari, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 1 conseguito sul campo nella
suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
6-APPELLO DELL'A.S. S. ERACLIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. VENANZO/S. ERACLIO DEL 21
NOVEMBRE 1989
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria-Com. Uff. n. 25 del 23.12.1999)
L'arbitro della gara S. Venanzo/S. Eraclio, disputata i1 21.11.1999 per il Campionato di 2e Categoria, organizzato dal
Comitato Regionale Umbria, riferiva nel suo rapporto che: - al 20' del secondo tempo, dopo che la squadra di casa era rimasta
con otto giocatori, il pubblico cominciava a tenere un comportamento minaccioso e offensivo nei suoi riguardi; - che
l'atteggiamento del pubblico e il nervosismo determinatosi in campo non gli consentiva di dirigere la gara in piena
indipendenza di giudizio; - che, non volendo sospendere la gara, per evitare di rendere la situazione più pericolosa, decideva di
panare a termine la gara pro-forma, dandone notizia ai capitani delle squadre; -che, infine, all'uscita del terreno di giuoco,
veniva colpito da un sasso di piccole dimensioni, senza conseguenze. La gara terminava con il risultato di 1 -1. II Giudice
Sportivo competente, ritenuto che i fatti descritti dal Direttore di gara non rivestivano gravità tale da comportare la sospensione
della gara, disponeva la ripetizione dell'incontro, irrogando, peraltro, uri ammenda a carico dell'A.S. Venanzo (Com. Uff. n. 21
del 25 novembre 1899). Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria, l'A.S. S. Eraclio, che chiedeva l'applicazione a carico della società avversaria della punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, sentito
I'Arbitro a chiarimento, il quale confermava integralmente le risultanze del suo rapporto, respingeva il reclamo. Propone
appello l'A.S. S. Eraclio, che ripropone in questa sede le argomentazioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio. In
particolare, l'appellante rileva che lo stesso Direttore di gara avrebbe assicurato come dal referto gara sarebbe conseguita
l'applicazione in danno della S. Venanzo della punizione sportiva della perdita della gara in contestazione. In ordine a tale
particolare profilo dell'appello, si osserva che spetta agli Organi di giustizia sportiva la valutazione circa la regolarità della
gara. Per quanto concerne più specificamente la decisione della Commissione Disciplinare (e prima ancora del Giudice
Sportivo), va detto che essa é ineccepibile. La gara non è stata caratterizzata da episodi di violenza, né da parte dei calciatori in
campo, né da parte del pubblico, idonei a giustificare il suo proseguimento solo pro-forma. Va, pertanto, confermata la
decisione appellata. Di conseguenza, va incamerata la tassa reclamo. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come
sopra proposto dall'A.S. S. Eraclio di Foligno (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
6-APPELLO DELLA POL. ACHILLEA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 19.11.2004 CON
PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O
CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. PALMIERI BRUNO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica-Com. Uff. n. 27 del 30.12.1999).
II referto arbitrale relativo alla gara Spes Artiglio/Achillea, valevole per il Campionato Giovanissimi, disputata il 14.11.1999,
accerta una serie di gravissimi comportamenti tenuti dal Dirigente accompagnatore della Polisportiva Achillea, Sig. Palmieri
Bruno, nei confronti dell'Arbitro: gravi insulti dopo che l'Arbitro aveva richiamato ad un comportamento corretto l'allenatore;
una aggressione diretta concretatasi in un pugno violento all'occhio dell'Arbitro, che cadeva a terra in stato confusionale e con
torte dolore; ulteriori insulti e tentativi di aggressione frenati solo dal soccorso e dalla difesa prestata all'Arbitro stesso da altri
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
presenti. I fatti esposti risultano, dagli atti ufficiali e dagli esiti del giudizio di primo e secondo grado, definitivamente accertati
ed incontrovertibili in tutta la loro gravità. II Giudice Sportivo di 2° Grado. nella motivazione recata alla propria
determinazione (Com. Uff. n. 27 del 30 dicembre t999), pone in risalto in modo persuasivo la debolezza e inconsistenza dei
tentativi addotti dalla ricorrente (tentativi che tornano alla base dell' appello dinanzi a questa Commissione Federale) di
ridimensionare la eccezionale gravità dell'episodio. La gravità dei fatti ascritti al Palmieri appare ancora maggiore in quanto
verificatisi nel corso di una gara di "giovanissimi, il che accentua gli effetti morali e negativamente esemplari dei
comportamenti del Dirigente accompagnatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla
Pol. Achillea di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
7-APPELLO DELL'U.S. PESSANO CON BORNAGO AVVERSO DECISIONI IN MERITO GARA NON DISPUTATA
PESSANO CON BORNAGO/ANDICE COLOGNO DEL 7.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia- Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)
II 7.11.1999, nell'ambito del Campionato di 2a Categoria, Girone I, del Comitato Regionale Lombardia, l'Arbitro dichiarava
non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno, per mancata segnatura del terreno di giuoco.
IL competente Giudice Sportivo deliberava, quindi, di mandare a ripetere la gara a cura del Comitato Provinciale di Monza
(Com. Uff. n. 14 del 25 novembre 1999). II F.C. Andice Cologno proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, la
gara non aveva potuto avere luogo in quanto la società ospitante aveva provveduto in modo insufficiente alla segnatura del
terreno di giuoco e chiedeva, pertanto, che venisse deliberata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-2 all'U.S. Pessano con Bornago ex art. 7, punto 1, C.G.S.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 23 del 29 dicembre 1999, accoglieva il reclamo, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara con
il punteggio di 0-2 all'U.S. Passano con Bornago, nonché I'ammenda di L. 150.000. Avverso la predetta decisione propone
appello l'U.S. Passano con Bornago chiedendo l'annullamento della predetta decisione e la ripetizione della gara. II gravame è
infondato. A norma della Regola 5 del Regolamento di giuoco del calcio si prevede che le decisioni dell'Arbitro "... per
questioni di fatto relative al giuoco sono inappellabili per quanto concerne il risultato della gara. Nella stessa Regola, alla
lettera d), si afferma il potere discrezionale "... di interrompere il giuoco per qualsiasi infrazione alle Regole e di sospendere
definitivamente la gara ogni qualvolta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche, dell'intrusione di estranei o
per altre cause...". Nel caso di specie l'Arbitro, constatato che la società ospitante non era riuscita a provvedere alla segnatura
delle linee, decretava non disputabile la gara Pessano con Bornago/Andice Cologno. Tale decisione appare insindacabile da
questa Commissione. Quanto, invece, alla irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino ai sensi
dall'art. 7, punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, si osserva che l'art. 60, punto 2, delle N.O.I.F. prevede che
"l'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la
verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi'. In proposito risulta dal
referto arbitrale come l'Arbitro abbia coerentemente operato. Per ì suesposti motivi la C.A.F, respinge l'appello come innanzi
proposto dell'U.S. Passano con Bornago di Pessano con Bornago (Milano) e dispone l'incameramento della tassa versata
8-APPELLO DEL COMUNE DI USTICA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
COMUNE DI USTICA CALCIO/SAN CIPIRELLO DEL 28.11.1999
Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 35 del 7.1.2000)
La Società Comune di Ustica Calcio ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 35 del 7 gennaio 2000, inerente la gara non disputata Comune di Ustica/San
Cipirello del 28.11.1999, con la quale, nel rigettare il suo reclamo, è stata confermata la statuizione del competente Giudice
Sportivo, che ha ritenuto la sussistenza della causa di forza maggiore, che ne ha impedito la disputa, e ne ha quindi disposto la
ripetizione. II reclamo non può essere preso in esame da questo Collegio, in quanto l'art. 55 N.O.I.F., al secondo comma,
stabilisce che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed
alla Commissione Disciplinare "in seconda ed ultima istanza", per cui la materia risulta sottratta alla competenza della C.A.F..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 55 N.O.I.F., l'appello come in epigrafe proposto dal
Comune di Ustica Calcio di Ustica (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
9-APPELLO DELL'U.S. S. GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA
DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIANENAFRO DEL 15.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.37 de120.1.2000)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 23 dicembre 1999 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise,
nel convalidare il risultato della gara S. Giorgio ColIatia/Nenafro valevole per le semifinali di Coppa Italia, disputatasi il
15.12.1999, adottava nei confronti dall'U.S. S. Giorgio Collatia una serie di sanzioni per le quali la suindicata società
proponeva reclamo presso la competente Commissione Disciplinare, facendo rituale richiesta che i suoi rappresentanti,
nell'occasione, venissero ascoltati. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 20 gennaio 2000,
rigettava il reclamo. Avverso tale decisione propone appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. S. Giorgio
Collatia. L'appello è fondato. Ed invero, nonostante l'espressa richiesta di essere ascoltata, la società reclamante non ò stata
inviata alla discussione tenutasi dinanzi alla Commissione Disciplinare, e ciò in violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S..
L'acclarata irregolarità, concretizzandosi nella violazione del principio del contraddittorio, impone l'annullamento della
impugnata delibera e la restituzione degli aNi alla Commissione per il nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F, in
accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. S. Giorgio Collatia di Chieuti (Foggia), annulla, ai sensi dall'art. 27 n.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
S C.G.S., l'impugnata delibera per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Molise per nuovo esame. Ordina restituirsi la tassa versata.
10-APPELLO DELL'U.S. GIULIANO DI ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002
INFLITTA AL CALCIATORE SOLLI MAURIZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 40 del 13.1.2000)
II Sig. Luzi Cesare, nella qualità di presidente pro-tempore dall'U.S. Giuliano di Roma, ha proposto appello avverso la delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 40 del 13 gennaio 2000, con la quale, in
accoglimento del ricorso del Presidente del Comitato Regionale medesimo - che ha impugnato la decisione del Giudice
Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone (C.U. n. 12 del 23 dicembre 1999) ritenendo incongrue le squalifiche
irrogate a carico dei calciatori De Santis Luigi (fino al 30.6.2003), Mura Daniele (fino al 31.8.2001 ) e Solli Maurizio (fino al
31.122000) - ha, tra l'altro, inflitto a quest'ultimo calciatore la squalifica fino al 30.62002. Si assume, da parte della ricorrente,
l'errore di persona in cui sarebbe incorso l'Arbitro nell'individuare il Solli in uno dei suoi aggressori.
Tale assunto contrasta insanabilmente con quanto dichiarato dal Direttore di gara che, nel dettagliato supplemento di rapporto,
indica con precisione nel Solli, colui che "... mi colpiva in viso con la mano cercando inutilmente di spingermi a terra. La
sanzione inflitta, peraltro, appare obiettivamente eccessiva, in quanto sia dal referto arbitrale che dalla relazione del sanitario
dell'Ospedale di Sora emerge che l'atto di violenza del Solli in effetti fu di modesta entità e non ebbe a procurare alcuna
conseguenza al Direttore di gara. La sanzione stessa può congruamente essere contenuta nei limiti della squalifica fino al 31
.12.2000. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Giuliano di Roma
di Giuliano di Roma (Frosinone), riduce al 31.12.2000 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore
Solli Maurizio. Dispone la restituzione della tassa versata.
ORDINANZE
11 - APPELLO DELL'A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI
SPA 83 VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL' 1.12.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 23.12.1999)
La C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Lucca Sette di Lucca, ritenutane la necessità, sospende il presente
giudizio e dispone l'invio degli atti all'Ufficio Indagini perché compia accertamenti in ordine a quanto sostenuto dall'appellante
nel ricorso.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVEAL COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000
1 -APPELLO DELLO S.C. MORBEGNO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORBEGHO CALCIO A
S/ROSA DEI VENTI DEL 5.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 25.11.1999)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 19 del 25 novembre 1999, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia - decidendo sul reclamo interposto dalI'A.S. Rosa dei Venti avverso la regolarità della gara Morbegno/Rosa dei
Venti, disputata il 5.11.1999 per il Campionato di Calcio a Cinque - accertava che alla medesima aveva partecipato il
calciatore Luca Beoletto, squalificato per una gara, coma da C.U. n. 16 del 4.11.1999 e, conseguentemente, applicava nei
confronti dello S.C. Morbegno Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara, oltre a sanzioni minori. Avverso tale
decisione ricorreva a questa C.A.F. lo S.C. Morbegno Calcio a S facendo presente che durante la gara nessun provvedimento
disciplinare era stato adottato a carico del Beoletto, come del resto emergeva dal prospetto consegnato dagli Arbitri al termine
della stessa; era dunque impensabile che il calciatore in questione potesse essere colpito da una squalifica, riportata in un
comunicato che era pervenuto dopo la disputa della gara esaminata. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione
impugnata. L'appello è infondato. II prospetto cui si riferisce l'appellante, e che viene consegnato dall'Arbitro a fine gara,
contiene l'indicazione esclusiva dei calciatori i quali, nel corso della stessa, siano stati sanzionati con ammonizione o
espulsione, oppure sostituiti. Si frana di un utile pro-memoria, che peraltro esaurisce la sua funzione informativa in tale limite;
ben altra rilevanza ha il rapporto arbitrale, il quale contiene anche altre (e riservate, per il momento) indicazioni, fra cui - come
nel caso in esame - la segnalazione del comportamento irriguardoso tenuto dal Beoletto al termine della gara Pro Victoria/Rosa
dei Venti, cui era conseguita la squalifica a suo carico. E poiché l'unico strumento ufficiale di informazione è il comunicato
emesso dal competente organo federale, una società diligente deve sempre farsi carico di averne (indipendentemente dalla
ricezione) notizia sicura, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, quale quello inevitabilmente occorso all'appellante Non vi
è dubbio, comunque. che il calciatore squalificato non avesse titolo a partecipare alla gara in oggetto e che il suo impiego
irregolare sia stato correttamente sanzionato dalla delibera impugnata. L'appello va dunque rigettato, con incameramento della
relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C. Morbegno Calcio a 5 di
Morbegno (Sondrio) e dispone l'incameramento della tassa versata.
2-APPELLO DELL'A-S. TERRACINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LATINA/TERRACINA DEL 26.9.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D.-Com. Uff. n.37de1 17.12.1999)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
L'A S. Terracina ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 37 in data 17 dicembre 1999, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo
avverso la delibera del Giudice Sportivo (C.U. n. 29 del 20 ottobre 1999). confermandosi il risultato di t-1 della gara
Latina/Terracina del 26.9.1999. L'appello si appalesa inammissibile, per tardività. Ed invero risulta violato il disposto dall'art.
27 n. 2 lett. a) C.G.S. circa i termini (tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da
impugnare) per la richiesta di copia degli atti ufficiali. Inoltre, non sono pervenuti i motivi di appello. II ricorso deve
conseguentemente essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2
lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta telegrafica di copia degli atti ufficiali e per omesso invio dei motivi, l'appello come
sopra proposto dalla A.S. Terracina di Terracina (Latina) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
3-APPELLO DELL'A.S. GIOVENTÙ SUPERSANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVENTÙ
SUPERSANO/REAL UGENTO DEL 14.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 20 del 16.12.1999)
All'esito della gara Gioventù Supersano/Real Ugento, disputata il 14.11.1999 nelI'ambito del Campionato di 2a Categoria del
Comitato Regionale Puglia e terminata col punteggio di 2 a 5, l'Associazione Sportiva Gioventù Supersano proponeva rituale
reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Licchello Simone, in
posizione irregolare perché tesserato all'estero. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 20 del 16 dicembre 1999, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa
Commissione Federale l'A.S. Gioventù Supersano, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'. II
gravame é fondato. Ed invero, all'esito dei disposti accertamenti, è risultato che il calciatore Licchello Simone fu nella
congiuntura irritualmente utilizzato, essendo tesserato per la società svizzera S.C. YF Juventus Zurich di Zurigo sin dal
5.9.1997. L‟acclarata posizione irregolare del Licchello comporta l'irrogazione della punizione sportiva della perdita
dell'incontro con il punteggio di 0 a 2 a carico della S.S. Real Ugento. All'accoglimento del reclamo fa seguito la restituzione
della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S. Gioventù
Supersano di Supersano (Lecce), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S. Real Ugento la punizione sportiva di
perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
4 - APPELLO DEL CALCIATORE VACCARO MARCELLO AVVERSO LA SANZlONE DELLA SQUALIFICA
INFLITTAGLI FINO AL 20.9.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 45 del 23.12.1999)
II calciatore Vaccaro Marcello ha presentato ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania, di cui al C.U. n. 45 del 23 dicembre 1999, con la quale veniva respinto il proprio reclamo e confermata la
squalifica tino al 20.92001 comminatagli dal competente Giudice Sportivo per comportamento minaccioso e atti di violenza
nei confronti dell'Arbitro della gara Perdifumo/Pro Valdiano del 21 .11 .1999. Sostiene il ricorrente la presunta carenza di
motivazione della delibera nonché la sua estraneità all'episodio di violenza nei confronti del Direttore di gara, per cui richiede
l'annullamento della sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della stessa L'appello va respinto. Rileva questa
Commissione, sulla scorta degli atti ufficiali, che l'Arbitro ha chiaramente individuato nel calciatore Vaccaro l'autore
dell'aggressione subita al termine della gara, ribadendo quanto già riferito nel referto in sede di chiarimenti richiestigli dalla
Commissione Disciplinare. Non possono esserci dubbi, quindi, sulla responsabilità del Vaccaro, stante la fede privilegiata da
cui sono assistiti gli atti ufficiali, e per quanto concerne l'entità della sanzione inflitta la stessa appare congrua in relazione alla
gravità del fatto (consistito nell'afferrare l‟Arbitro per un braccio e nel minacciarlo e colpirlo con due pugni dietro la schiena).
Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dal
calciatore Vaccaio Marcello e dispone l'incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DELLA S.S. AUDACE OSNAGO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUDACE OSNAGO/GES
MONZA DEL 28.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 23 del 29.12.1999)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23
in data 29 dicembre t 999, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Signor Vergani Claudio, Presidente della S.S.
Audace Osnago, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato di Monza, pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 15 del 2 dicembre 1999, con il quale era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'inibizione ai dirigenti Stucchi
Alessandro (fino a13t.12.2000) Sanvito Riccardo (fino al 30.6.2003) ed allo stesso Vergani Claudio (tino al 31.12.2000) per
comportamenti gravemente ingiuriosi, minacce e tentativo di aggressione in danno dell'Arbitro della gara di 2e Categoria
Audace Osnago/G.E.S. Monza, disputata il 28.11.1999. L'inammissibilità era stata dichiarata in ossequio della disposizione
dall'art. 7 n. 9 C.G.S., in base al quale i soggetti colpiti da provvedimento disciplinare non possono rappresentare la società
nell'ambito federale. II Vice-Presidente della stessa società, Sig. Sanvito Angelo, ha adito questa Commissione d'Appello
Federale chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni inflitte ai tre tesserati. Si osserva che la Commissione Disciplinare
non ha esattamente applicato la norma regolamentare surrichiamata nei confronti dei dirigenti Sanvito Riccardo e Stucchi
Alessandro, in quanto il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo era stato sottoscritto dal Presidente, anch'egli
inibito. L'attuale reclamo deve essere, pertanto, rigettato relativamente alla richiesta di riduzione per i due suddetti dirigenti.
Gli atti, invece, devono essere rinviati alla Commissione Disciplinare per l'esame nel merito del reclamo ad essa proposto
avverso la sanzione inflitta al Vergani Claudio, il quale era abilitato ad opporsi al provvedimento adottato in suo danno.Infatti,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
sarebbe illogico ritenere che il tesserato inibito quale Presidente di una società sportiva non possa opporsi al provvedimento
disciplinare adottato nei suoi confronti. In tal caso, infatti, egli ìj autorizzato per regolamento a proporre reclamo quale
tesserato e non nella sua qualità di Presidente della società. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi
proposto dalla S.S. Audace Osnago di Osnago (Bergamo), tosi provvede: - annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata
delibera nella parte concernente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000 inflitta al Presidente, Vergani Claudio, per
insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo in data 9.12.1999, sottoscritto dal Vergani medesimo, proposto
dinanzi la Commissione Disciplinare, con rinvio degli atti alla Commissione stessa per l'esame di merito. - respinge nel resto; ordina la restituzione della tassa versata.
6-APPELLO DEL F.C. MONTE ANTICO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL
CALCIATORE CIPRIANI RICCARDO IN POSRIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIeToscana- Com. Uff. n.23 del 7.1.2000)
Con distinti reclami, la Pol. Roccastrada e I'A.S. C.S. Sassofortino, in relazione alle partite Roccastrada/Monte Antico del
7.11.7999 e Monte Antico/Sassofortino del 14.11.1999, valide per il Campionato di 3a Categoria, chiedevano alla
Commissione Disciplinare l'applicazione nei confronti del F.C. Monte Antico della sanzione di cui all'att. 7, comma 5, C.G.S.,
in quanto la stessa aveva impiegato nelle due gare il calciatore Cipriani Riccardo in difetto di tesseramento. La Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 7 gennaio 2000, accogliendo i
reclami, infliggeva al F.C. Monte Antico la punizione sportiva della perdita delle gare sopra riportate con il punteggio di 0-2.
Ricorre contro questa decisione il F.C. Monte Antico, deducendo a motivi la mancata conoscenza dei ricorsi presentati alla
Commissione Disciplinare dalla Polisportiva Roccastrada e dalla A.S. C.S. Sassofortino. L'appello è fondato. Ai sensi dall'art.
23 n. 5 C.G.S., tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi
competenti, nei termini fissati, a mezzo di lettera raccomandata. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata
contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale
invio deve essere allegata al reclamo spedito all'organo di giustizia. Nel caso in specie, come risulta dagli atti del
procedimento. i ricorsi presentati dalle società Roccastrada e Sassofortino sono stati comunicati al F.C. Monte Antico con
raccomandata A.R. all'indirizzo di "Piazza Caffero - Monte Antico. L'indirizzo deve ritenersi errato. Come si evince dal foglio
di censimento 1999/2000 acquisito agli atti, l'indirizzo della Società Monte Antico per l'inoltro della corrispondenza risulta
essere "Podere Platina - Monte Antico, Civitella Paganico (GR). La violazione del richiamato art. 23 n. 5 comporta una
irregolare instaurazione del contraddittorio e la conseguente nullità del procedimento di primo grado. Per questi motivi la
C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Monte Antico di Civitella Paganico (Grosseto), annulla
senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo in data 9.11.1999 della Pol.
Roccastrada e di quello in data 23.11 .1999 dell'A.S. C.S. Sassofortino proposti alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Toscana avverso la regolarità delle gare disputate rispettivamente il 7.11.1999 ed il 14.11 .1999 contro la
società appellante. Dispone la restituzione della tassa versata.
7 - APPELLO DELLA A.S. OSTIA MARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSTIA MARE/ROMULEA DEL
2.12.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 28 del 5.1.2000)
L'A.S. Ostia Mare ha proposto reclamo a questa C.A.F, con raccomandata spedita in data 13.1.2000, avverso la delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicato
sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 5 gennaio 2000, con la quale è stata inflitta a suo carico la sanzione sportiva della
perdita della gara del Campionato Giovanissimi Ostia Mare/Romulea, disputata il 2.12.1999, con il punteggio di 0-2, per la
posizione irregolare del guardalinee di parte, Sig. Cirillo Salvatore, il quale non risulta inserito nell'organico della società. II
suddetto reclamo é inammissibile per la mancata osservanza del disposto dall'art. 27 n.2 lett a) C.G.S., nonché dall'art. 23 n. S
C.G.S.. La prima norma autorizza le parti a inoltrare reclamo a questa Commissione d'Appello avverso le decisioni della
Commissione Disciplinare e del Giudice Sportivo di 2° Grado entro il termine. perentorio, di 7 giorni dalla pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale della delibera, che si intende impugnare. II secondo disposto obbliga la società ricorrente a trasmettere,
entro lo stesso termine, copia dei motivi del reclamo alla controparte, che vi abbia interesse II reclamo della società Ostia Mare
è stato trasmesso in data 13.1.2000, cioè oltre il termine prescritto, e copia di esso non è stata contestualmente inoltrata alla
società controparte, S.S.Rotulea La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ostia Mare di Roma ed ordina
l'incameramento della relativa tassa.
8-APPELLO DELL'A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMMARGHERITESE/VADO
DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria-Com. Uff n. 24 del 13.1.2000)
All'esito della gara Sammargheritese/Nado, disputata il 21.11.1999 nell'ambito del Campionato d'Eccellenza del Comitato
Regionale Liguria e terminata col punteggio di 0 a 1, l'Associazione Calcio Sammargheritese proponeva rituale reclamo,
adducendo che l'Arbitro non aveva consentito la partecipazione del calciatore Traverso Nicola pur essendo questi munito di
regolare documento di identificazione. II Giudice Sportivo dell'indicato Comitato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20
del 2 dicembre 1999, nell'accogliere il reclamo, disponeva la ripetizione dell'incontro. Tale decisione veniva però riformata
93
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dalla competente Commissione Disciplinare che, adita dalla società Vado F.C., con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del
13 gennaio 2000, omologava il risultato conseguito sul campo. Propone appello l'A.C. Sammargheritese, rinnovando la sua
richiesta di ripetizione della partita. II gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che la reclamante ebbe a presentare al
Direttore di gara, quale documento di identificazione, il passaporto del padre del calciatore sul quale era apposta la fotografia
di Traverso Nicola con i relativi dati anagrafici, essendo il medesimo, all'epoca del rilascio del documento stesso, minorenne.
L'esibito passaporto non comportava incertezze sull'identità del calciatore, e l'Arbitro, nell'impedirne la partecipazione
all'incontro, causò all'A.C. Sammargheritese una menomazione del suo potenziale atletico.
Va pertanto disposta la ripetizione della gara attraverso il ripristino della decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la
C.A.F, in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalI'A.C. Sammargheritese di Santa Margherita Ligure (Genova),
annulla l'impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara.
Ordina restituirsi la tassa versata.
9 - APPELLO DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG GAUCCI LUCIANO AVVERSO LESANZIONI DELL'INIBRIONE PER
MESI S AL SIG. GAUCCI LUCIANO E L'AMMENDA DI L. 200.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BARI DEL
6.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 261 del 14.1.2000)
Con atto dell'11.11.1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti, il Sig Luciano Gaucci, Presidente dall'A.C. Perugia e quest'ultima Società, per rispondere il primo della
violazione di cui all'att. 1 commi 1 e 3 C.G.S., per avere espresso, in presenza di Organi di In7ormazione, giudizi gravemente
lesivi della reputazione dell'Arbitro e per avere rivolto pesanti ingiurìe ed accuse nei confronti del Presidente del Bari e del
dott. Antonio Matarrese, Vice-Presidente della F.I.F.A. e dell'U.E.F.A. al termine della gara Perugia-Bari del 6.11.1999; la
seconda, della violazione di cui all'att. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
Presidente. Contestati gli addebiti, gli incolpati chiedevano, in via istruttoria, l'acquisizione degli atti del fascicolo del
procedimento disciplinare a carico del Sig. Vìncenzo Matarrese, ed in subordine l'audizione dei testi presenti ai tatti avvenuti
all' Hit Hotel di Perugia la mattina del 6.11 .1999. Nel merito chiedevano il proscioglimento del Presidente Gaucci per i
pretesi giudizi lesivi nei confronti dell'Arbitro, deducendo che questi non avevano valore diffamatorio o, tenuto conto del
rilevante elemento della provocazione, l'applicazione della sanzione minima prevista dai regolamenti federali. Intanto, il
Perugia deduceva l'esistenza di una provocazione subita dal Gaucci, in quanto la mattina della gara il Presidente del Bari, Sig.
Matarrese, parlando con un suo calciatore, lo avrebbe istigato ad un gioco particolarmente violento nei confronti di calciatori
del Perugia, fino al punto di sollecitare pesanti danni ("gli dovete trinciare le gambe') tosi da costringere il malcapitato ad
uscire dal campo; inoltre il Presidente del Bari avrebbe dichiarato di "stare tranquiIIi', senza specificare i motivi di tale stato
d'animo. Di siffatta condotta il Gaucci sarebbe stato reso edotto prima dell'inizio della gara da persona inforMata "de relato"
per aver ascoltato i commenti di due testimoni oculari dell'episodio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata
sul C.U. n. 261 del 14 gennaio 2000, in via preliminare, rigettava le richieste istruttorie degli incolpati e nel merito, tenendo
conto del particolare stato d'animo del Gaucci, che era stato apostrofato dal Presidente del Bari con espressioni provocatorie
"Gaucci noi siamo di serie A", e del ravvedimento espresso in sede di giudizio, infliggeva allo stesso Gaucci la sanzione
dell'inibizione per mesi cinque e al Perugina I'ammenda di lire 200 milioni. Avverso la decisione della Commissione
Disciplinare propongono appello, con distinti atti, il Presidente Gaucci e l'A.C. Perugia, deducendo che la decisione stessa
doveva ritenersi ingiusta, in quanto la Commissione Disciplinare non aveva preso completa cognizione di tutti i tatti, al fine di
valutare l'effettiva esistenza di una provocazione, rigettando le istanze istruttorie formulate nel provvedimento, e che era errata
nel merito e insufficientemente motivata. Chiedevano, pertanto, in via istruttoria l'acquisizione dei documenti e degli atti
afferenti il deferimento del Presidente del Bari, Matarrese, ovvero l'audizione dei testi Padano e Rocchi sui fatti avvenuti nella
mattina del 6.11.1999 presso l'Hit Hotel di Perugia e nel merito una riduzione della pena inflitta in considerazione delle gravi
provocazioni subite dal Gaucci. Preliminarmente va disposta la riunione dei due reclami concernenti il medesimo oggetto.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta istruttoria di acquisizione dei documenti appartenenti al
procedimento disciplinare a carico di Vincenzo Matarrese, Presidente del Bari, e di audizione dei testi indicati, a riprova
dell'episodio avvenuto la mattina dello stesso giorno della gara Perugina-Bari. L'istanza non è accoglibile in quanto è diretta
all'accertamento, sia pure in via incidentale, di fatti che sono stati già oggetto di una decisione definitiva, emessa in un
autonomo procedimento e sulla quale si è formato il giudicato, che non possono essere rivalutati ulteriormente. Nel merito, il
ricorso è solo parzialmente fondato. Le espressioni usate dal Gaucci dopo la gara con il Bari e in successive dichiarazioni rese
alla Stampa e agli altri mezzi di informazione, costituiscono senza dubbio un comportamento gravemente lesivo della
reputazione del Presidente del Bari e dello stesso Direttore di gara e integrano la violazione dall'art. 1 nn. 1 e 3 C.G.S..
Tuttavia, ai fini della graduazione della pena, deve essere considerato il particolare stato d'animo del Presidente Gaucci,
determinato da una serie di circostanze che hanno favorito la sua esplosione di collera, documentata in diretta dalle riprese
televisive. Oltre alla circostanza della frase pronunciata dal Presidente del Bari "Gaucci, noi siamo di serie A", che ha
costituito la causa immediata della reazione inconsulta e deprecabile del Gaucci, peraltro già valutata come attenuante dalla
Commissione Disciplinare, va considerato lo stato soggettivo del medesimo, maturato per gli eventi della gara e culminato solo
nella fase finale con l'aggressione verbale al Presidente della squadra avversaria. Va rilevato, infatti, che al 7° minuto del primo
tempo il capitano del Perugia, OIive, venne colpito duramente al volto da un avversario, costretto ad uscire dal campo e
soNoposto ad un intervento chirurgico di urgenza. Per di più, tale fallo neppure venne rilevato dal Direttore di gara, che ha
quindi omesso ogni intervento disciplinare nei confronti del responsabile ed è stato sanzionato successivamente soltanto sulla
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
base della prova televisiva. Tali circostanze che certamente hanno influito sullo stato d'animo del Gaucci, non giustificano il
grave comportamento posto in essere nei confronti del Presidente del Bari e del Direttore di gara, ma possono essere valutate
come parziale attenuante, in aggiunta a quelle già considerate dalla Commissione Disciplinare, ai fini della riduzione delle
pene in concreto inflitte, che appare equo rideterminare, rispettivamente nell'inibizione fino al 0.4.2000 per il Gaucci e
nell'ammenda di lire 150.000.000 per la Società. Per questi motivi la CAF, riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'A.C.
Perugia di Perugia e dal Sig. Gaucci Luciano, li accoglie riducendo al 30.4.2000 la sanzione dell'inibizione al Sig. Gaucci
Luciano ed a L. 150.000.000 quella dell'ammenda alla Società già inflitte dai primi giudici. Ordina la restituzione delle relative
tasse.
10-APPELLO DELL'U.S. SAN CALOGERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DELIESE/SAH CALOGERO DEL
12.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 55 dell'11.1.2000)
All'esito della gara Deliese/San Calogero, disputata il 12.12.1999 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Calabria e terminata col punteggio di 2 a 0, l'Unione Sportiva San Calogero proponeva rituale reclamo adducendo
che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Ciminello Salvatore, in posizione
irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 dell' 11 gennaio 2000,
respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto gravame dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. San
Calogero, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'. L'appello è infondato. Ed invero il
calciatore Ciminello Salvatore risulta ritualmente trasferito in prestito dalI'U.S. Polistena all'A.S. Deliese a far data dal
20.11.1999. Il rigetto dell'aPpello comporta l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello
come sopra proposto dell'U.S. San Calogero di San Calogero (Vibo Valentia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
11-APPELLO
DELLA
POL.
VALGUARNERA
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
VALGUARNERA/CATENAHUOVESE DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia-Com. Uff. n. 36 del 14.1.2000)
Con delibera pubblica nel C.U. n. 36 del 14 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
respingeva il reclamo interposto dalla Pol. Valguarnera avverso la regolarità della gara Valguarnera/Catenanuovese, disputata
il 5.12.1999 per il Campionato di 1°Categoria. Osservava, al riguardo, la Commissione Disciplinare che alla gara in questione
aveva bensì partecipato il calciatore della S.S. Catenanuovese, Privitera Carmelo, che, essendo nato il 17.9.1985, non aveva
ancora raggiunto l'età di sedici anni, stabilita come minima -fatta salva la previsione dall'art. 34 n. 3 N.O.I.F. - per la
partecipazione a competizioni non riservate a calciatori "giovani'; ma tale infrazione era sanzionata non colla perdita della gara,
ma con i più lievi provvedimenti disciplinari di cui all'att. 7 comma 6 lett. a) C.G.S.. E pertanto disattendeva la richiesta della
reclamante, di avere assegnata gara vinta a proprio favore. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la Pol.
Valguarnera, rilevando come I'art. 34 citato, nel porre il divieto di partecipazione nei confronti di calciatori infrasedicenni, fa
salvo il caso di quelli che, compiuto il quindicesimo anno, siano autorizzati dal competente organismo federale a prendere pane
a manifestazioni agonistiche non squisitamente giovanili; e, in caso di impiego non autorizzato di calciatore quindicenne, la
sanzione è quella prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S , cioè la punizione sportiva della perdita della gara, che insisteva fosse
disposta nel caso esaminato, previo annullamento dell'impugnata delibera. L'appello è fondato. La norma applicata dalla
Commissione Disciplinare - art. 7, comma 6, lett. a) C.G.S. – che non prevede la punizione sportiva della perdita della gara per
l'infrazione al divieto di partecipare a gare di competizioni prima dell'età prevista per le stesse, fa espressa eccezione per
l'ipotesi prevista dall'art. 34 comma 3 N.O.I.F, ovvero per il caso del calciatore "giovane", non ancora sedicenne, che partecipi
ad attività agonistica organizzata dai Comitati Regionali o dalle Leghe. Nel caso in esame, il Privitera non aveva neppure
compiuto il quindicesimo anno e quindi nemmeno poteva essere oggetto di autorizzazione a tale partecipazione, come prevede
la citata norma La quale, poi, esplicitamente sanziona con l'applicazione dall'art. 7 comma S C.G.S. (perdita della gara) la
descritta condotta. Pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata, con assegnazione della gara vinta per 2 a 0 in favore
dell'appellante Pol. Valguarnera. Va restituita la tassa reclamo. Per i suesposti motivi, la C.A.F, in accoglimento dell'appello
come innanzi proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna), annulla l'impugnata delibera, infliggendo alla S.S.
Catenanuovese la punizione sportiva di perdila per 0-2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
12 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2000 INFLITTA
AL CALCIATORE VESPA PIERLUIGI
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff n. 53 del a.2.2000)
Direttore II Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul C.U. n. 102 del 26 gennaio 2000,
in relazione alla gara C.U.S. Viterbo/Lido di Roma del 22.1.2000, infliggeva al calciatore Vespa Pierluigi la sanzione della
squalifica fino al 31.t2.2000, perché, "a fine gara, mentre gli Arbitri facevano ritorno negli spogliatoi, calciava con violenza il
pallone contro di loro, colpendo alla schiena l'arbitro n. 1, provocandogli forte e momentaneo dolore Avverso la decisione
proponeva reclamo il C.U.S. Viterbo, deducendo che vi era stato uno scambio di persona, in quanto a colpire l'Arbitro era stato
in realtà il n. 9 Silvestri Antonio, il quale aveva subito ammesso l'addebito, confessando il fatto ai dirigenti della sua squadra.
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigettava il reclamo nel merito, in quanto i fatti dedotti
contrastavano con le risultanze degli aHi ufficiali di gara, ma riduceva la squalifica al calciatore Vespa Pierluigi fino al
31.7.2000. Contro quest'ultima decisione propone appello il C.U.S. Viterbo, deducendo nuovamente la tesi dello scambio di
persona e chiedendo l'annullamento della squalifica inflitta L'appello a infondato. Ai sensi dall'art. 25, comma 1, C.G.S.,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
l'accertamento dei fatti portati al vaglio della Giustizia Sportiva deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti
ufficiali di gara, i quali, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, hanno valore di prova privilegiata perché
provengono da soggetti dell'Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a
modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione. Nel caso in specie, il calciatore Vespa è stato individuato con certezza
dal Direttore di gara come autore del fatto violento, così come risulta dal referto arbitrale che, quale atto ufficiale, non può
essere messo in dubbio da prove per testi o mezzi probatori provenienti dalla parte interessata o da terzi. Per questi motivi la
C.A.F., respinge l'appello sopra proposto dalla C.U.S. Viterbo di Viterbo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 2 MARZO 2000
1 - APPELLO DELLO SPORT CLUB ROVELLASCA 1910 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO
JUNIORES ROVELLASCA 1910/LORA LIPOMO DEL 20.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 13.1.2000)
Lo S.C. Rovellasca 1910 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regione Lombardia (Com. Uff. n. 24 del 13 gennaio 2000), che gli ha inflitto la punizione sportiva della perdita della
gara di cui è causa per 0 a 2 sulla base della presunta partecipazione alla stessa gara del calciatore Rossi Mattia che risultava
squalificato e, quindi, privo del diritto di partecipare alla gara, deducendo che il calciatore, seppur iscritto nella distinta gara,
non vi ha partecipato. L‟appello è fondato e va accolto. L‟esame degli atti ufficiali relativi alla gara Rovellasca/Lora Lipomo
del 20.11.1999 conduce ad accogliere la ricostruzione del fatto nei termini prospettati dalla società ricorrente in virtù dei quali
si registra che il calciatore Rossi Mattia non ha effettivamente partecipato alla gara di cui ò causa, pur risultando iscritto nella
"distinta di gara" del 20.11.1999. In base alla costante giurisprudenza di questa C.A.F. la presenza di un calciatore in campo
senza titolo a prendere parte alla gara influisce sulla regolarità di questa solo se egli vi partecipa agonisticamente, mentre la sua
presenza passiva non ha alcun effetto, non avendo apportato alcun contributo allo svolgimento della competizione. Pertanto la
semplice indicazione di tale calciatore sulla distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non ha alcuna incidenza ai fini
della regolarità della partita. Resta, ovviamente, operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore Rossi Mattia, che
potrà partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontata la sanzione inflittagli. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come innanzi proposto dallo Sport Club Rovellasca 1910 di Rovellasca (Como), annulla
l‟impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione
della tassa versata.
2- APPELLO DELL‟A.S. CICONIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECCHIO/CICONIA
CALCIO DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
All‟esito della gara Montecchio/Ciconia, disputata il 21.11.1999 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato
Regionale Umbria e terminata col punteggio di 1 a 2, il Club Sportivo Montecchio proponeva rituale reclamo; adduceva che
l‟Arbitro non aveva fatto giocare per intero i quattro minuti del recupero da lui concesso, fischiando la fine dell‟incontro con
un minuto e trentadue secondi di anticipo. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 23 del 9 dicembre 1999, nel rilevare che l‟Arbitro, accortosi dell‟errore, aveva proposto ai dirigenti del C.S.
Montecchio di riprendere il gioco ricevendone però un rifiuto, addebitava alla società reclamante la responsabilità della
mancata effettuazione dell‟intero recupero e rigettava pertanto il reclamo, infliggendo alla stessa la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, la penalizzazione di un punto in classifica e l‟ammenda per lire 100.000. Tale
decisione veniva però totalmente riformata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dal C.S. Montecchio, che con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 20 gennaio 2000, ordinava la ripetizione della gara. Propone appello l‟A.S. Ciconia
Calcio, invocando il ripristino della decisione del Giudice Sportivo. La C.A.F. ritiene che il gravame non abbia fondamento.
Ed invero risulta agli atti che l‟Arbitro ebbe ad avvedersi dell‟errore solo su segnalazione dei dirigenti del C.S. Montecchio e
che la sua proposta di riprendere l‟incontro fu fatta dopo un certo lasso di tempo, quando già alcuni atleti avevano raggiunto gli
spogliatoi. In proposito lo stesso Direttore di gara non ha accertato la ricorrenza degli estremi richiesti per la ripresa del gioco,
sicché, mentre è certa la chiusura anticipata dell‟incontro per sua decisione, non appare addebitabile in via oggettiva al
Montecchio la mancata effettuazione dell‟intero recupero. L‟impugnata decisione va quindi confermata. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Ciconia Calcio di Orvieto (Terni) e dispone l‟incameramento della
tassa versata.
3- APPELLO DELL‟A.S. MORRO D‟ORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MORRO D‟ORO/SANT‟EGIDIESE
DEL 21.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 32 del 13.1 .2000)
Con reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, l‟A.S. Santegidiese chiedeva che
venisse inflitta all‟A.S. Morro D'Oro la punizione sportiva della perdita della gara Morro D‟Oro/Santegidiese del 21.11.1999,
valida per il Campionato di Eccellenza, in quanto la stessa Morro D‟Oro aveva schierato in campo il calciatore De Nicola
Ercole, inibito tino al 28.11 .2000, come da C.U. n. 20 del 10.11.2000 del Comitato Provinciale di Teramo. L‟A.S. Morro
D‟Oro, nelle sue controdeduzioni, rilevava che effettivamente il calciatore De Nicola era stato inibito fino al 28.11.2000, tanto
che nella successiva gara del 14.11 non era stato impiegato, ma, avendo ricevuto in data 20.11.1999 la nota a firma del
Presidente del Comitato Provinciale di Teramo, con la quale si informava dell‟avvenuta revoca del provvedimento disciplinare
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
nei confronti dello stesso De Nicola, aveva ritenuto in perfetta buona fede che questi potesse legittimamente prendere parte alla
gara del 21.11.1999. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 13 gennaio 2000, ritenendo che
la posizione del calciatore doveva ritenersi irregolare in quanto, al momento della disputa della gara non era ancora stato
pubblicato sul comunicato ufficiale il provvedimento di revoca, poi effettivamente pubblicato sul C.U. n. 10 del 24.11.1999,
accoglieva il reclamo e infliggeva all‟A.S. Morro D‟Oro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Avverso
tale decisione ha proposto appello l‟A.S. Morro D‟Oro, deducendo di essersi attenuta alle decisioni degli organi sportivi e che
la decisione con la quale il Giudice Sportivo aveva revocato il provvedimento disciplinare della squalifica doveva ritenersi
valido ed efficace indipendentemente dalla sua pubblicazione Chiedeva pertanto, in via principale, l‟annullamento della
decisione di primo grado e il ripristino del risultato acquisito sul campo e, in via subordinata, la ripetizione dell‟incontro. Il
reclamo è fondato e va accolto. Invero, è principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi
spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale
principio si fonda sul combinato disposto dell‟art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell‟art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme
si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell‟apposito albo o, nei casi espressamente
previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate. La costante e univoca giurisprudenza in materia ha
tuttavia applicato rigorosamente il principio in questione con riferimento diretto alle ipotesi di sanzioni inflitte a tesserati o
società, che devono presumersi comunque per conosciute, ai fini della loro decorrenza, dalla data di pubblicazione sui
comunicati ufficiali. In proposito si rileva che l‟art. 12 comma 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che comportino
squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato
ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista comunicazione
diretta (art. 12, comma 11). In questi casi, quindi, la presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti non può mai essere
superata e, in ogni caso, dalla pubblicazione sul relativo comunicato ufficiale decorre, per espressa previsione normativa,
l‟efficacia dei provvedimenti stessi. Il caso in esame presenta, invece, connotati del tutto peculiari. Non si è trattato, infatti, di
una decisione che irrogava sanzioni disciplinari ovvero che accoglieva o rigettava reclami circa la regolarità di gare, per cui
sussisteva l‟esigenza di tutela di eventuali parti controinteressate, e la decorrenza non poteva che decorrere dalla pubblicazione
sul comunicato ufficiale. Nel caso in specie il Giudice Sportivo, a seguito di un supplemento di referto, ha annullato la
precedente decisione di squalifica del calciatore del Morro D‟Oro, che quindi non poteva più spiegare alcun effetto dalla data
della delibera, a prescindere dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale. Avendo la Società avuto comunicazione ufficiale
dell‟annullamento della squalifica con nota del Presidente del Comitato Provinciale di Teramo in data 19.11.1999, la posizione
del calciatore Di Nicola, in occasione della gara del 21.11.1999, deve pertanto ritenersi regolare. Per questi motivi la C.A.F., in
accoglimento dell‟appello come sopra proposto dall‟A.S. Morro D‟Oro di Morro D‟Oro (Teramo), annulla l‟impugnata
delibera, ripristinando il risultato di 2- 1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
4- APPELLO DEL F.C. FAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORROMEO/FAGNANO DEL 12.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 13.1.2000)
La società F.C. Fagnano ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 24 del 13 gennaio 2000. Avverso la punizione sportiva della perdita per 0 - 2 della gara
di 3a Categoria Under 18, Fagnano/Borromeo del 12.11.1999, inflittale per la partecipazione del calciatore Raffaele Adamo
Roberto in posizione irregolare. L‟appello è inammissibile. Il reclamo risulta infatti tardivo, in quanto presentato il 21.1.2000,
oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante l‟impugnata decisione, tosi come
prescritto dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S., l‟appello come in epigrafe proposto dal F.C. Fognano di Fagnano Olona (Varese) ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
5- APPELLO DEL CLUB JUVENTUS JOHN CHARLES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTUS JOHN
CHARLES/VIRTUS CARLENTINI DELL‟11.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1.2000)
La S.S. Virtus Carlentini, con ricorso in data 16.10.1999, proponeva reclamo in ordine alla regolarità dello svolgimento della
gara Juventus John Charles /Virtus Carlentini dell'11.12.1999, deducendo che la Juventus John Charles aveva fatto partecipare
alla gara il calciatore Venditti Mauro, squalificato per una gara come da C.U. n. 14 dell'8.12.1999 del Comitato Provinciale di
Siracusa. II Giudice Sportivo presso il detto Comitato Provinciale riteneva regolare la posizione del calciatore Venditti, in
quanto la Società Club Juventus John Charles aveva ricevuto in data 6.12.1999 un telegramma del Comitato Provinciale con il
quale le veniva comunicata la squalifica per una gara del calciatore, che non aveva quindi partecipato alla successiva partita
dell'8.12.1999, e respingeva il reclamo della S.S. Virtus Carlentini (Com. Uff. n. 17 del 22 dicembre 1999). La Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, accogliendo il ricorso proposto dalla S.S. Virtus Carlentini, infliggeva alla
società Club Juventus John Charles la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, al dirigente accompagnatore
l'inibizione fino al 13.12.2000 e al calciatore Venditti una ulteriore giornata di squalifica. Rilevava la Commissione che il
calciatore Venditti, in relazione alla precedente gara Juventus Club/Atletico S.Foca, era stato squalificato per una giornata per
"proteste nei confronti dell'arbitro" e che la declaratoria era stata esattamente inclusa tra "i calciatori non espulsi dal campo"
nel C.U. n. 14 dell'8.12.1999, pubblicato il successivo 9.12.1999. Avverso tale decisione ricorre la Società Club Juventus John
Charles, deducendo che, ancorchè non si trattasse di squalifica automatica per espulsione, cast come erroneamente ritenuto dal
Giudice Sportivo, la squalifica del calciatore Venditti era stata comunque portata a sua conoscenza con il telegramma del
Comitato Provinciale in data 6.12.7999 e non aveva pertanto schierato in campo lo stesso calciatore nella partita
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
infrasettimanale dell'8.12.2000. Chiedeva pertanto la conferma del risultato acquisito sul campo e la revoca delle sanzioni
inflitte. II reclamo è infondato e va rigettato. E' principio consolidato di diritto sportivo che le decisioni assunte dai suoi organi
spiegano efficacia nei confronti delle parti interessate dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. Tale
principio si fonda sul combinato disposto dall'art. 13, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dell'art. 5 C.G.S., per cui le suddette forme
si sostanziano o nella conoscenza presuntiva del comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo o, nei casi espressamente
previsti, nella comunicazione diretta della decisione alle parti interessate Nel caso di squalifica di tesserati non è prevista dalle
norme regolamentari alcuna forma di comunicazione diretta. L'art. 12 n. 2 C.G.S. prevede espressamente che le sanzioni che
comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
comunicato ufficiale, salvo i casi di squalifica automatica per espulsione (art. 36 comma 2°) e di quelli per i quali è prevista
comunicazione diretta (art. 12, comma 11 ). Nel caso in specie il calciatore Venditti Mauro non era stato espulso dal campo,
ma era stato squalificato dal Giudice Sportivo con sanzione pubblicata sul C.U. n. 14 dell'8.12.1999. Non poteva pertanto
prendere parte alla gara dell'11.12.1999, mentre, come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, poteva
regolarmente partecipare alla gara dell'8.12. per effetto della non espulsione nella partita precedente. La decorrenza della
sanzione dalla data del comunicato ufficiale non può essere derogata neppure dalla comunicazione inviata dal Comitato
competente - nel caso in esame dal telegramma in data 6.12.1999 del Comitato Provinciale di Siracusa . L'invio del
telegramma da parte dei Comitati alle Società per renderle edotte dei provvedimenti disciplinari che le riguardano é infatti
soltanto un atto di cortesia e non può invalidare o superare l'operatività della presunzione assoluta stabilita dalle richiamate
disposizioni dell' Ordinamento Federale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Club
Juventus John Charles di Augusta (Siracusa) e dispone l'incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL'A.S. VIS FOLIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI
ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 20.1.2000)
Il Presidente del Comitato Regionale Umbria, con atto del 12.11.1999, deferiva l' A.S. Vis Foligno alla Commissione
Disciplinare competente, rilevando che detta società aveva fatto partecipare alle gare Vis Foligno/Castelnuovo del 10.10.1999,
Profiamma/Vis Foligno del 17.10.1999, Vis Foligno/Sigillo del 24.10.1999, Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis
Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999, il calciatore Tozzi Alessandro che non aveva titolo a prendere pane a dette gare. La Vis
Foligno aveva tesserato il Tozzi ritenendolo svincolato d' autorità ai sensi dall'art. 110 delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., in quanto la Polisportiva Gualdese Pomonte, con la quale il calciatore era in precedenza tesserato, non si era iscritta al
Campionato di competenza nel termine stabilito per l'iscrizione a detto campionato. II nuovo tesseramento del calciatore,
peraltro, era stato annullato. II Presidente del Comitato Regionale Umbria chiedeva quindi che venisse applicata a carico della
società deferita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in applicazione dall'art. 7, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle gare Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del
7.11.1999. Solo per tali gare, intoni, non era ancora decorso il termine previsto dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva.La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 20 gennaio 2000,
accoglieva il reclamo e irrogava alla Vis Foligno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2,
richiesta dal Presidente del Comitato Regionale Umbria, per le gare Branca/Vis Foligno del 31.10.1999 e Vis Foligno/Avis
Cannara del 7.11.1999. Propone appello l'A.S. Vis Foligno deducendo la erroneità della deliberazione della Commissione
Disciplinare e chiedendone la riforma. L'appello è infondato. Nel precedente grado di giudizio e in questa sede l' A S. Vis
Foligno ha dedotto che la mancata iscrizione della Polisportiva Gualdese Pomonte al Campionato di 2a Categoria per la
stagione 1999/2000 entro il 31.7.1999, termine ultimo per detta iscrizione, aveva determinato lo svincolo di autorità del
calciatore Tozzi di tal che questi potesse essere tesserato ex-novo per la società appellante in data 6.8.1999. La mancata
iscrizione della società di appartenenza al campionato di competenza avrebbe comportato, secondo l'appellante, l'automatico
svincolo del calciatore così come previsto dell'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La
questione non sta nei termini prospettati dall' A.S. Vis Foligno. La mancata iscrizione di una società al campionato di
competenza costituisce una delle cause che, ai sensi dall'art. 110, primo comma, delle Norme Organizzative Interne della
F.I.G.C., determinano lo svincolo di autorità dei calciatori. Stabilisce, infatti, la norma ora citata che: "Nel caso in cui la società
non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i
calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II
provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati Regionali della Lega
Nazionale Dilettanti". Questa C.A.F., in una precedente decisione, ha affermato che lo svincolo è automatico e decorre dal
verificarsi di una delle cause che lo determinano, dovendosi ritenere che il cd. provvedimento di svincolo sia un atto
meramente dichiarativo e non costitutivo dell'effetto già verificatosi ai sensi della norma regolamentare e che la successiva
pubblicazione di tale atto sul comunicato ufficiale abbia valore esclusivo di pubblicità notizia (Cfr. Com. Uff. n. 25/C del
22.3.1990 - App. S.S. Marco Polo). Queste conclusioni devono essere confermate alla luce della riportata norma regolamentare
per i casi in cui non sia intervenuto alcun provvedimento del Presidente Federale In base alla norma in esame il Presidente
Federale, infatti, può intervenire sulla fattispecie e, valutate le ragioni della mancata iscrizione, del ritiro o dell' esclusione (non
della revoca dell'affiliazione), può impedire, con proprio provvedimento, l'effetto risolutivo del rapporto dei calciatori
direttamente disposto dalla norma regolamentare. Ritiene la C.A.F., limitando il proprio esame al caso in contestazione relativo
alla mancata iscrizione al campionato di competenza, che quando la società interessata avanzi istanza per iscriversi ad un
campionato diverso da quello di competenza, chiedendo espressamente (o implicitamente) di poter conservare i propri
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
calciatori, l'effetto liberatorio stabilito dalla norma in esame non si verifichi se non a seguito di un provvedimento negativo del
Presidente Federale. Infatti, se la norma attribuisce al Presidente Federale la facoltà di escludere lo svincolo di autorità, deve
ritenersi anche che la società interessata, che è l'unica a potere rappresentare le ragioni per ottenere un provvedimento positivo,
sia legittimata a sollecitare tale potere e che, nelle more della decisione presidenziale, non possa operare lo svincolo di autorità.
Un provvedimento presidenziale che intervenisse dopo uno svincolo già attuatosi in via automatica sarebbe inutiliter datum e
svuoterebbe di ogni contenuto la norma che attribuisce al Presidente Federale la facoltà di evitare lo svincolo. La richiesta della
società interessata comporta quindi un effetto sospensivo dello svincolo di autorità in attesa delle determinazioni del Presidente
Federale. Nel frattempo, cioè, i calciatori rimangono vincolati e non possono essere tesserati per offra società se non a seguito
di trasferimento. Esattamente, quindi, nella specie, il tesseramento del Tozzi per la società appellante, intervenuto a pochi
giorni dalla richiesta della Polisportiva Gualdese Pomonte di potersi iscrivere al Campionato di 3a Categoria anziché a quello
di 2a Categoria, con conservazione del vincolo, è stato annullato (con effetti ex-tunc) dal Comitato Regionale Umbria, in
quanto operato quando il calciatore non era stato ancora svincolato. Ne consegue che esattamente la decisione appellata ha
rilevato la posizione irregolare del calciatore in tutte le gare nelle quali ha partecipato per I' A S. Vis Foligno e ha sanzionato
detta società per le gare Branca/Vis Foligno del 3i.70.1999 e Vis Foligno/Avis Cannara del 7.11.1999 con la punizione
sportiva d perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, in applicazione dall'art. 7, comma S, del Codice di Giustizia Sportiva.
L'appello dell' A.S. Vis Foligno, in conclusione, deve essere rigettato. La tassa di reclamo, di conseguenza , va incamerata. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall' A.S. Vis Foligno di Foligno (Perugia) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
7 - APPELLO DELLA S.S. VILLACIDRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLACIDRESE/SESTRESE DEL
5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 49 del 28.1.2000)
All'esito della gara Villacidrese/Sestrese, disputata il 5.12.1999 nell'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti e terminata
col punteggio di 0 a 2, la S.S. Villacidrese Calcio addiceva l'irregolare svolgimento della stessa per avere la società Fratellanza
Sport. Sestrese utilizzato i calciatori Bonetti Ivano e Romeo Andrea, entrambi squalificati. II Giudice Sportivo, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 22 dicembre 1999, dichiarava inammissibile il reclamo per il mancato preannuncio, ex art.
18 comma 4 lett. b) C.G.S., ed infliggeva "ex officio" alla società F.S. Sestrese 1919 la punizione sportiva della perdita
dell'incontro con il punteggio di 0 a 2. Tale decisione veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare che,
con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 28 gennaio 2000, ripristinava il risultato conseguito in campo dalle due
squadre. Propone appello la S.S. Villacidrese Calcio, invocando l'aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". La C.A.F. ritiene
che il gravame non abbia fondamento. Ed invero nella specie, in mancanza del dovuto preannuncio di reclamo, sul Com. Uff.
n. 46 del 7.12.1999, veniva registrato il risultato della gara suindicata, e solo con successiva decisione del 22.12.1999 (Com.
Uff. n. 51) il Giudice Sportivo adottava, "ex officio", la punizione sportiva in danno della società F.S. Sestrese 1919. II poteredovere del Giudice Sportivo di instaurare d'ufficio il procedimento ai sensi dall'art. 18 n. 2 lett. a) C.G.S. si consuma una volta
che, con la pubblicazione sul comunicato ufficiale, sia stato reso noto il risultato della gara conseguito sul campo; dopo che sia
intervenuta la c.d. "omologazione residua al medesimo solo un potere disciplinare, che il Giudice Sportivo può esercitare
infliggendo le sanzioni del caso, con esclusione però di provvedimenti che possano modificare il risultato della gara.
L'esigenza primaria di salvaguardare la certezza del risultato ai fini della regolarità del campionato non consente diversa
interpretazione delle norme regolamentari. La punizione sportiva adottata dal Giudice Sportivo fu quindi illegittima e bene
pertanto ha fatto la competente Commissione Disciplinare a revocarla. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della
tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Villacidrese di Cagliari e dispone
l'incameramento della tassa versata.
8 - APPELLO DELLA POL. MONTORO INFERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MUGNANO/MONTORO
INFERIORE DEL 24.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000)
La Polisportiva Mugnano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania avverso
l'omologazione della gara Mugnano/Montoro Interiore disputata per il Campionato di 1a Categoria, Girone "E", il 24.10.1999 e
terminata con il punteggio di 0 - 1 per la squadra ospite. Sosteneva la reclamante che la società avversaria aveva schierato nella
predetta gara il calciatore D'Ambrosio Nicola in posizione irregolare, in quanto questi risultava gravato da squalifica
irrogatagli nella precedente stagione sportiva 1998/1999 nel Campionato Regionale di Attività Mista non scontata in quanto
detto campionato si era concluso. La Polisportiva Montoro Inferiore controdeduceva che le squalifiche subite in una precedente
stagione sportiva, in base all'att. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, devono essere scontate nelle gare della prima
squadra "soltanto nell'ipotesi che il calciatore abbia cambiato società", evenienza, questa, che non si attagliava al caso
risultando il D'Ambrosio un suo tesserato sia nella precedente che nella corrente stagione sportiva. La Commissione
Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 20 gennaio 2000, accoglieva il reclamo della
Polisportiva Mugnano e irrogava alla Polisportiva Montoro Inferiore la punizione sportiva della perdita della gara in questione
con il punteggio di 0-2, in applicazione dall‟art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare
rilevava che, pur dovendosi condividere la tesi prospettata dalla Polisportiva Montoro Inferiore in ordine alla interpretazione
dall'art. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, tuttavia, nella specie, in base alla circolare della Lega Nazionale
Dilettanti n. 4 del 3.9.1993 (pubblicata più volte dal Comitato Regionale Campania e da ultimo sul Comunicato Ufficiale del
3.7.1999), un calciatore squalificato nella stagione sportiva precedente in una gara del Campionato Juniores pub scontare tale
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
squalifica nello stesso campionato solo a condizione che rientri anche nella stagione successiva nei limiti di età stabiliti per la
categoria. II D'Ambrosio, invece, classe 1980, in quanto fuori quota nella stagione 1999/2000, era tenuto a scontare la
squalifica in gare della prima squadra e, pertanto, non era legittimato a partecipare alla gara in contestazione. Avverso la
predetta decisione propone appello la Polisportiva Montoro Inferiore, riproponendo le tesi difensive già prospettate davanti alla
Commissione Disciplinare. La decisione appellata deve essere confermata nelle sue conclusioni con una motivazione che dia
maggiormente conto della infondatezza delle deduzioni dell'appellante. L'appellante nel pregresso grado di giudizio ha
sostenuto che la sanzione non scontata nella precedente stagione sportiva deve essere scontata in prima squadra solo
nell'eventualità che il calciatore abbia cambiato società nella nuova stagione. Tale tesi, ribadita in appello, è evidentemente
erronea. Uno dei principi basilari del sistema sanzionatorio relativo alle squalifiche dei calciatori è che le squalifiche non
scontate in una stagione sportiva devono in ogni caso essere scontate nella stagione successiva. L' art. 12, comma 3, primo
alinea, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, dispone: "le sanzioni di squalifica o di inibizione, a chiunque inflitte, che non
possono essere scontate nella annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione
o nelle stagioni successive." La disposizione, raccordata con il comma 3 dello stesso art. 12, per il quale "il calciatore colpito
da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava
quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento", comporta che il calciatore, al quale residui una squalifica
non scontata nel campionato in cui gli è tata irrogata (in quanto, come nel caso in esame, il campionato è giunto a conclusione),
debba scontare la sanzione nello stesso campionato della stagione successiva. Ciò, peraltro, sempre che il calciatore possa
prendere parte a detto campionato, in quanto rientri tuttora nella categoria di calciatori al quale il campionato è riservato. Se,
invece, il calciatore non può più prendere Parte a detto campionato, la squalifica, che comunque deve essere espiata, giusta il
comma 6 dell'art. 12 sopra riportato, non potrà che essere scontata nelle gare ufficiali alle quali partecipa la prima squadra della
società di appartenenza. II silenzio della normativa sulle squalifiche relative ai calciatori che cambiano di categoria non può
che risolversi con tali conclusioni, stante il principio per cui le sanzioni devono comunque essere scontate. La disposizione di
cui all'ultimo alinea del comma 6 dall'art. 12, alla quale si richiama l'appellante (per la quale "nel caso in cui un calciatore od il
tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la sanzione di squalifica o di inibizione,
in deroga a quanto previsto nel precedente comma 3, viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova società di appartenenza"), disciplina la diversa e specifica fattispecie del calciatore che debba ancora
scontare una sanzione e che cambi società, anche nel corso della stessa stagione, per la quale il Legislatore Federale ha ritenuto
di apportare una deroga al principio secondo cui le squalifiche si scontano nelle gare ufficiali della squadra per la quale è
avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio, individuando egli stesso le gare in cui la sanzione
deve essere scontata. Tale disposizione disciplina, dunque, una fattispecie particolare e non costituisce affatto, contrariamente
all'assunto dall'appellante, l'unico caso in cui la sanzione non espiata nelle gare ufficiali della squadra in cui è stata commessa
l'infrazione deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra. Da quanto precede consegue che, nel caso in esame, il
Tozzi che non ha scontato la sanzione nel campionato in cui gli é stata irrogata, non potendo scontare la squalifica nella
successiva stagione 1999/2000 in campionati riservati alla Categoria Juniores, in quanto aveva superato l'età stabilita per tale
categoria di calciatori (i "fuori quota" non appartengono a tale categoria, ma sono calciatori che pur non avendo l'età stabilita
per questa possono prendere parte a gare ad essa riservate in via eccezionale e in uno stretto numero stabilito dalle disposizioni
federali), avrebbe dovuto scontare la sanzione residua nelle gare ufficiali della prima squadra, militante nel Campionato di 1a
Categoria. Ne consegue che il Tozzi è stato schierato in posizione irregolare nella gara Mugnano/Montoro Interiore e che
quindi esattamente la Polisportiva Montoro Inferiore è stata sanzionata dalla Commissione Disciplinare con la punizione
sportiva della perdita di detta gara con il punteggio di 0-2, in applicazione dall'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva. L'appello della Polisportiva Montoro Interiore, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Montoro Inferiore di
Montoro Inferiore (Avellino) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
9 - APPELLO DEL SIG. CIOFFI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 12.2.2004 CON
PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O
CATEGORIA DELLA F.I.G.C.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1 .2000)
Il Sig. Cioffi Domenico, Presidente dall'U.S. Audax Cervinara, ha proposto appello avverso la sanzione dell'inibizione fino al
12.12.2004, con proposta di radiazione inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania (C.U. n. 42 del
16 dicembre 7999) e confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale medesimo (C.U. n. 51 del 20
gennaio 2000), in rigetto del proprio reclamo. Eccepisce il ricorrente che il procedimento relativo al giudizio di secondo grado
sarebbe stato inficiato da un vizio di forma, essendo egli stato ascoltato dinanzi la Commissione Disciplinare senza poter
prendere visione dei supplementi di rapporto del Direttore di gara e dei suoi collaboratori, richiesti dalla Commissione stessa,
in violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S.. Nel merito, lo stesso ricorrente sostiene l'assoluta mancanza di volontà di produrre
danni fisici all'Arbitro che, in effetti, non ebbe a subire alcuna lesione. Chiede, "in via preliminare dichiararsi la nullità del
procedimento svoltosi dinanzi alla C.D. per vizio di forma...." e, nel merito, una congrua riduzione dell'inibizione inflitta.
Ritiene questa Commissione che l'eccezione preliminare meriti accoglimento in quanto la norma cheta fissa il principio che il
ricorrente abbia diritto di essere messo a conoscenza di tutti gli atti, comprese quindi le eventuali dichiarazioni rese dall'Arbitro
e dai suoi collaboratori quale supplemento di referto. Dagli atti risulta, invece, che l'audizione del Cioffi è avvenuta senza che
tale suo diritto sia stato assicurato. Conseguentemente la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio degli ani alla
Commissione Disciplinare per nuovo esame. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Sig, Cioffi Domenico, annulla, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., l'impugnata delibera per violazione dall'art. 26 comma 6 C.G.S.,
con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania. Ordina la restituzione della tassa
versata.
10- APPELLO DEL G.S. AGORA S. RITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGORA S. RITA/COLLEFERRO
CALCIO DELL'8.12.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 30 del 20.1 .2000)
Con riferimento all'appello proposto dal G.S. Agora S. Rita avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.U. n. 30 del 20 gennaio 2000) che aveva
deliberato a suo carico la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara disputata l'8.12.1999 con il Colleferro Calcio, per
la partecipazione del calciatore Migliorini Marco in posizione irregolare perché squalificato, unico motivo da prendere in
esame è quello relativo alla dedotta mancata conoscenza della giornata di squalifica che era stata inflitta al calciatore
medesimo. Non è infatti oggetto di contestazione il fatto che il Migliorini Marco, benché squalificato per una giornata, con
C.U. n. 22 del 7.12.1999, sia stato impiegato quale guardalinee nella gara disputatasi il 9.12.1999 fra l'Agora S. Rita ed il
Colleferro Calcio. È altrettanto pacifico che detto impiego irregolare, che implica, a norma del Codice di Giustizia Sportiva, la
sanzione della perdita della gara, sia stato tempestivamente e ritualmente eccepito dalla società che vi aveva interesse. Oppone
la società ricorrente di avere agito in perfetta buona fede e nella consapevolezza che il calciatore non tosse stato raggiunto da
alcun provvedimento disciplinare, in quanto essa società, aderendo all'invito formulato dal Comitato Regionale con il
Comunicato n. 21 del 3 dicembre 1999, aveva chiesto ed ottenuto "via filo" notizie circa i provvedimenti disciplinari assunti
nella seduta di "martedì 7 dicembre 1999" ed era stata informata che oltre alla squalifica del calciatore Casale Daniele nessun
altro provvedimento disciplinare aveva interessato i propri tesserati. Questa Commissione non mette in dubbio il fatto che vi
sia stata una notizia errata via telefono, in quanto in effetti l'impiego di un calciatore squalificato con funzione di guardalinee
anziché di calciatore fa dedurre la mancanza d'interesse ad eludere la squalifica. Ma tutto ciò non può neutralizzare gli effetti
della norma (articolo 12 comma 11 C.G.S.) che detta una presunzione assoluta di conoscenza dei provvedimenti disciplinari
con riferimento esclusivo alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Nel caso di specie, questo tu pubblicato
il 7.12.1999 e quindi prima, sia pure di un giorno, della disputa della gara e, quindi, dell'impiego irregolare del calciatore
squalificato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Agora S. Rita di Latina e dispone
incamerarsi la relativa tassa.
11- APPELLO DELL'A.S. VIRTUS S.A. REAL PREGIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALI
BARONISSI/VIRTUS S.A. PREGIATO DEL 28-11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 51 del 20.1 .2000)
L' A.S. Virtus S.A. Real Pregiato ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la deliberadella Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 51 del 20 gennaio 2000, con la quale è stato rigettato il proprio
reclamo - tendente ad ottenere la ripetizione della gara Casali Baronissi/Virtus S.A. Real Pregiato del 28.11.1999 (terminata
con il punteggio di 1-1 ), per errore tecnico dell'Arbitro -confermando tosi la decisione del competente Giudice Sportivo, di cui
al C.U. n. a2 del 16 dicembre 1999, che aveva a sua volta rigettato analogo reclamo. L'appello è inammissibile per tardività. Ed
invero risulta che il reclamo a questa Commissione è stato proposto il 28.1.2000 e, quindi, oltre il termine perentorio di sette
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante l'impugnata decisione, previsto dell'art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,l'appello come in epigrafe
proposto dall'A.S. Virtus S.A. Real Pregiato di Cava dà Tirreni (Salerno) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
12- APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO JUNIORES
REGIONALE VILLANOVA CALCIO/ALBULA DEL 18.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 27.1.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, (Com. Uff. n. 44 del 27 gennaio 2000) ha comminato alla
A.S. Albula la punizione sportiva della perdita per 0 a 2 della gara Villanova/Albula del 18.12.1999, in accoglimento del
reclamo presentato dalla A.S. Villanova. Il Giudice di secondo grado ha accertato che il calciatore Palmieri Gabriele ha
partecipato alla suddetta gara in posizione di irregolare tesseramento. L'A.S. Albula propone ricorso avverso la decisione della
Commissione Disciplinare invocando, sostanzialmente, un errore di fatto, concernente la data del tesseramento. Le
argomentazioni e gli elementi portati a sostegno del ricorso si fondano sulla constatazione, nel documento recante la richiesta
di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore Palmieri Gabriele, di una sovrapposizione delle date del timbro
di accettazione del documento presso il competente ufficio federale; si registrerebbe, tosi, un errore di fatto commesso
dall'impiegato ricevente in base al quale la data del nuovo tesseramento sarebbe posticipata, nel documento ufficiale, di un
giorno. II confronto fra il modulo di tesseramento acquisito dall'Ufficio Tesseramento del Comitato agli atti in sede di
Commissione Disciplinare e quello prodotto dalla ricorrente mostra, solo in quest'ultima copia, una sovrapposizione di date nel
timbro attestante la data dell'aggiornamento della posizione di tesseramento, ove peraltro la data del 17.12.1999 risulta
annullata con un tratto a penna. In ogni caso, gli atti ufficiali comprovano quale data effettiva nella quale il Comitato
competente ha ricevuta la richiesta di tesseramento quella del 18.12.1999. Non essendo provato l'errore di fatto nel quale
sarebbe incorso il competente Comitato, resta accertato dagli atti ufficiali che la società ha depositato la richiesta di
tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio in data 18.12.1999 e non aveva, quindi, il calciatore titolo per partecipare alla
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gara oggetto dell'appello che si è disputata nello stesso giorno. Resta persuasiva e operante, quindi, la valutazione compiuta
dalla Commissione Disciplinare che richiama gli articoli 39 comma S e 61 comma 5 delle N.O.I.F.; norme, in virtù delle quali
il calciatore può prendere legittimamente parte alla gara che si svolge il giorno successivo alla data del suo tesseramento e non
a quella che si disputa nello stesso giorno. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S.
Albula di Tivoli (Roma) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
13 - APPELLO DELL'U.S. VITERBESE CALCIO 90 DI VITERBO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BAIOCCO DAVIDE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 172/C del 28.2.2000)
II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U.n. 163/C del 16 febbraio 2000,
infliggeva al calciatore Baiocco Davide dall'U.S. Viterbese Calcio 0, in relazione ai fatti avvenuti al termine della partita
Ancona/Viterbese del 14.2.2000, la sanzione della squalifica per due giornate di gara, avendo questi colpito con uno sputo il
dirigente accompagnatore della Società Ancona Calcio. Avverso questa decisione proponeva reclamo l'U.S. Viterbese Calcio
90, deducendo che l'episodio era avvenuto a seguito di un comportamento provocatorio del dirigente dell'Ancona, che aveva
apostrofato il calciatore Baiocco con frasi offensive e immediatamente dopo che lo stesso calciatore era stato aggredito con
pugni e schiaffi da parte di due calciatori dell'Ancona. La Commissione Disciplinare, ritenuto che mancava la prova circa le
presunte frasi offensive pronunciate dal dirigente dell'Ancona e che l'aggressione del Baiocco era successiva all'episodio
contestato, respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 172/C del 28 febbraio 2000). Contro quest'ultima decisione propone appello
l'U.S. Viterbese Calcio 90, deducendo che lo sputo indirizzato al dirigente dell'Ancona era stata una reazione del calciatore
Baiocco, giustificata dalle percosse ricevute e dalle frasi volgari rivoltegli dal dirigente stesso. Chiede pertanto la riduzione
della sanzione inflitta ad una giornata di gara. II ricorso è infondato. La ricostruzione dei fatti offerta dalla Società reclamante
non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e nel supplemento dell'Assistente dell'Arbitro. Riferisce quest'ultimo che, allorché
il calciatore della Viterbese aveva rivolto uno sputo al dirigente dell'Ancona, egli si trovava ad una distanza di circa 10 metri e
che non aveva potuto percepire "alcuna parola specifica". Difetta pertanto qualsiasi riscontro probatorio in ordine alle pretese
ingiurie che avrebbero giustificato, sotto il profilo della provocazione, il gesto altamente offensivo (lo sputo) rivolto al
dirigente della squadra avversaria. Lo stesso Assistente dell'Arbitro ha precisato, nel rapporto allegato agli atti e nelle
dichiarazioni rese alla Commissione Disciplinare, che, al momento in cui il Baiocco si avvicinava al dirigente dell'Ancona non
mostrava in testa alcun segno di contusione o ferita. Le ferite effettivamente riscontrate dall'Arbitro nello spogliatoio, a causa
dell'aggressione subita dal Baiocco, con tutta evidenza non possono quindi che essere state prodotte in un momento successivo
a quello dell'episodio in questione. Mancando pertanto un nesso di causalità diretto ira le ferite riportate e il fatto contestato, il
comportamento del Baiocco allo stato non appare in alcun modo giustificato e non vi sono elementi per una riduzione della
sanzione inflitta che appare del tutto congrua in relazione alla gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello
come sopra proposto dell'U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo e dispone l'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000
1 - APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000
INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA CALCIO/TORINO CALCIO DEL 6.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 252 del 7 gennaio 2000, in
relazione alla gara Reggina/Torino del 6.1.2000, infliggeva alla Reggina Calcio l'ammenda di lire 20.000.000, "per indebita
presenza all'interno del recinto di giuoco di una ventina di persone non autorizzate, nel corso del secondo tempo e sino al
termine, per avere suoi sostenitori, sia nel primo che nel secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, per
avere per tutto il corso della gara, rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un Assistente ad ogni intervento di
quest'ultimo sfavorevole alla propria squadra, per aver lanciato contro il medesimo collaboratore dell'Arbitro una decina di
monete, alcune delle quali lo sfioravano; recidiva specifica." Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la
Reggina Calcio chiedendo una riduzione della sanzione comminata, in quanto sproporzionata ai fatti. Deduceva in particolare
che i cori dei tifosi non potevano essere qualificati come atteggiamento antisportivo; che le minacce non erano idonee a
procurare timore; che il lancio di monetine non aveva procurato alcun danno all'Assistente e infine che l'addebito della
presenza in campo i persone non autorizzate non trovava riscontro in alcun atto ufficiale di gara. La Commissione Disciplinare,
con decisione pubblicata sul C.U. n. 279 del 28 gennaio 2000, ritenuta l'infondatezza del gravame, sulla base degli atti ufficiali
e del costante orientamento in materia degli Organi di Giustizia Sportiva, respingeva il reclamo proposto dalla Reggina Calcio.
Avverso quest'ultima decisione propone appello la stessa Società Reggina, riproponendo gli stessi motivi di gravame dedotti
avanti la Commissione Disciplinare e chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta. In particolare, per quanto
concerne il rilievo relativo alla indebita presenza di persone non autorizzate nel recinto di giuoco, deduce che l'Arbitro non
aveva proceduto all'identificazione dei soggetti presenti sul campo, che potevano essere anche gli addetti alla sicurezza e alla
tutela dell'ordine pubblico e che, in ogni caso, qualora avesse ritenuto dette persone non autorizzate, avrebbe dovuto chiedere
al capitano o al dirigente accompagnatore il loro allontanamento. II reclamo è parzialmente fondato per quanto concerne il
rilievo relativo alla presenza in campo di persone non autorizzate. L'Arbitro nel suo referto ha riferito che nel secondo tempo
della gara sono entrati nel terreno di giuoco almeno venti persone che si sono sistemate all'ingresso degli spogliatoi. Nel
rapporto di gara non sono però specificate in alcun modo l'identità o la qualifica di tali persone né se il Direttore di gara abbia
proceduto alla loro identificazione. In proposito va rilevato che, ai sensi della Regola 5 delle Regole del giuoco del calcio,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
l'Arbitro deve fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di giuoco. Allo stato, pertanto, in mancanza
di precisi riscontri che dovevano essere rilevati e riferiti dal Direttore di gara, non può ritenersi accertata o soltanto presumersi
la presenza di persone in campo senza titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che, oltre ai tesserati indicati nelle
Decisioni F.I.G.C. sulla Regola 5 delle Regole di Giuoco, possono pure essere ammessi nel recinto di giuoco i raccattapalle, i
fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale
assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comPortamento, nonché gli addetti al servizio di ordine pubblico. Le
doglianze relative ai comportamenti posti in essere per tutta la durata della gara daì sostenitori della Reggina sono invece
infondate. L'Arbitro ha infatti riferito che i sostenitori della squadra ospitante, per tutta la durata della partita, hanno intonato
cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro stesso e rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un Assistente,
lanciandogli contro delle monetine. Tale comportamento antisportivo assume i connotati della gravità per la sua reiterazione e
continuità ed integra la responsabilità prevista dell'art. 6 C.G.S. a carico della Società che risponde, a titolo di responsabilità
oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Tenuto tuttavia conto dell'accoglimento
del primo motivo di reclamo, la sanzione inflitta deve essere adeguatemene ridimensionata nel suo ammontare e si ritiene equo
rideterminarla in lire 10.000.000 di ammenda. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto
dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria, riduce a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dei primi giudici. Ordina
restituirsi la tassa versata.
2 - APPELLO DELLA S.S.D. LORA LIPOMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000
INFLITTA AL CALCIATORE MONTI MASSIMO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 20.1.2000)
La società S.S.D. Loca Lipomo ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 25 del 20 gennaio 2000, con la quale è stato rigettato il proprio reclamo
avverso la decisione adottata dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 21 del 10 dicembre 1999) di sanzionare il
calciatore Monti Massimo con la squalifica fino al 31.12.2000. L'appello è inammissibile, per tardività. Ed invero, osserva il
Collegio che il reclamo è stato presentato il 28.1.2000, e, quindi, oltre il termine, perentorio, fissato all'att. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S. (sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione che si intende impugnare). Per
questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come innanzi
proposto dalla S.S.D. Loca Lipomo di Lipomo (Como) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
3 - APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO GRUPPO TI/VAIRANO
SCALO DEL 28.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 2 dicembre 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania,
avendo accertato che, nel corso della gara Calcio Gruppo TI/Vairano Scalo, disputata il 28.11.1999 per il Campionato di
Promozione, la società ospitante aveva violato l'obbligo di schierare almeno due calciatori nati nel 1981 (sostituendo uno dei
due con altro calciatore, nato nel 1978), applicava il disposto dall'art. 7 comma S C.G.S., assegnando gara vinta all'U.S.
Vairano Scalo. Su reclamo della società Calcio Gruppo TI, la Commissione Disciplinare confermava tale decisione, come da
C.U. n. 53 del 27 gennaio 2000. Avverso tale pronuncia si rivolge a questa Commissione d'Appello la società Calcio Gruppo
TI, sostenendo che la sostituzione (peraltro avvenuta a seguito di errata esposizione del cartello indicatore, mostrato capovolto)
aveva avuto durata brevissima e non aveva dispiegato alcuna influenza sull'esito della gara, che pertanto chiedeva fosse
omologata col risultato acquisito sul campo. L'appello è infondato. L'obbligo di schierare, per tutta la durata della gara, almeno
due calciatori nati nell'anno 1981 (pacificamente violato nella fattispecie) ha carattere formale e attiene alla regolarità di
svolgimento della gara stessa, indipendentemente dalla durata della violazione (che, peraltro, qui si è protratta per alcuni
minuti). E pertanto appare corretta la decisione impugnata, indipendentemente dalle ragioni che determinarono l'infrazione
esaminata e dalla dedotta (ma irrilevante) buona fede dell'appellante. Deve incamerarsi la tassa versata. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Calcio Gruppo TI di Nola (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa
tassa.
4 - APPELLO DELL'A.S. S. NICOLA CERVINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. NICOLA
CERVINO/NUOVA CALCISTICA RIARDO DEL 19.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 20.1.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 51 del 20 gennaio
2000, rigettava il reclamo proposto dall'A.S. S. Nicola Cervino avverso il risultato della gara S. Nicola Cervino/Nuova
Calcistica Riardo, disputata il 19.12.1999 e valida per il Campionato di 1a Categoria, Girone A. Avverso tale decisione
propone appello l'A.S. S. Nicola Cervino, deducendo che la decisione della Commissione Disciplinare era errata in quanto in
contrasto con il disposto dell'art. 12, punto 2, C.G.S. e chiedendo la vittoria a tavolino della gara in epigrafe per 2 - 0. II
reclamo è inammissibile, essendo stato proposto dalla A.S. S. Nicola Cervino con raccomandata in data 2.2.2000, oltre quindi
il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione sul comunicato ufficiale della decisione impugnata (20.1.2000), in
violazione del disposto di cui all'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art.
27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Nicola Cervino di Maddaloni (Caserta) e
dispone l'incameramento della tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
5 - APPELLO DELL'U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G. URBINO TACCOLA/S.
MARIA A MONTE DEL 12.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 27 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana, in accoglimento del reclamo interposto dalla U.S. S. Maria a Monte avverso la regolarità della gara G. Urbino
Taccola/S. Maria a Monte disputata il 12.2.1999 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che alla stessa aveva
partecipato il calciatore dell'U.S.G. Urbino Taccola Gelli Gian Luca in posizione irregolare, in quanto squalificato nel corso
della Coppa Italia, cui aveva partecipato nelle file di altra società, senza avaria scontata successivamente, applicava ai danni di
tale società la punizione sportiva della perdita della gara. Osservava la Commissione Disciplinare che il Gelli, avendo cambiato
società dopo la squalifica, non l'aveva scontata nelle gare ufficiali della squadra originaria e, quindi, ai sensi dall'art. 72 comma
3 C.G.S., avrebbe dovuto scontarla nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della società di nuova appartenenza. E
poiché tanto la cedente quanto la cessionaria erano state eliminate dalla Coppa Italia, la punizione avrebbe dovuto essere
scontata nelle gare di campionato; ciò non era avvenuto, né aveva rilievo la circostanza che la cessione del Gelli fosse a titolo
temporaneo, per cui doveva applicarsi la sanzione prevista dell'art. 7 comma S C.G.S.. Tale decisione è appellata dinanzi a
questa Commissione, sostenendosi dall'U.S.G. Urbino Taccola che proprio il carattere temporaneo del trasferimento avrebbe
dovuto legittimare l'utilizzazione del calciatore in campionato. nell'attesa che la giornata di squalifica riportata in Coppa fosse
li espiabile. L' appello é infondato. Più volte questa C.A.F. - correttamente citata nella delibera della Commissione Disciplinare
- ha affermato che il trasferimento di un calciatore colpito da squalifica impone che questa sia scontata nelle gare ufficiali della
prima squadra della società di nuova appartenenza. Ciò proprio allo scopo precipuo di evitare che le squalifiche siano eluse,
mediante una serie di passaggi da una ad altra società; in tal caso, per l'ulteriore ragione che sia la società cedente che la
cessionaria erano state eliminate dalle gare di Coppa Italia, la squalifica doveva necessariamente essere scontata in
campionato, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo del trasferimento. Essendo pacifico che il Gelli non abbia
mai espiato in campionato la sanzione inflittagli in Coppa, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara
appare del tutto corretta. L' appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. G. Urbino Taccola di Vicopisano (Pisa) e dispone l'incameramento della
relativa tassa.
6 - APPELLO DELL'U.S. G. URBINO TACCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G. URBINO
TACCOLA/MASSETANA DEL 19.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n. 26 del 27.1.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 26 del 27 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Toscana, in accoglimento del reclamo interposto dalla U.S. Massetana avverso la regolarità della gara G. Urbino
Taccola/Massetana disputata il 7 9.12.7999 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che alla stessa aveva
partecipato il calciatore dell'U.S.G. Urbino Taccola Gelli Gian Luca in posizione irregolare, in quanto squalificato nel corso
della Coppa Italia, cui aveva partecipato nelle file di altra società, senza averla scontata successivamente, applicava ai danni di
tale società la punizione sportiva della perdita della gara Osservava la Commissione Disciplinare che il Gelli, avendo cambiato
società dopo la squalifica,non l'aveva scontata nelle gare ufficiali della squadra originaria e, quindi, ai sensi dall'art. 12 comma
3 C.G.S., avrebbe dovuto scontarla nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della società di nuova appartenenza. E
poiché tanto la cedente quanto la cessionaria erano state eliminate dalla Coppa balia, la punizione avrebbe dovuto essere
scontata nelle gare di campionato; ciò non era avvenuto, né aveva rilievo la circostanza che la cessione del Gelli tosse a titolo
temporaneo, per cui doveva applicarsi la sanzione prevista dell'art. 7 comma 5 C.G.S.. Tale decisione è appellata dinanzi a
questa Commissione, sostenendosi dall'U.S.G. Urbino Taccola che proprio il carattere temporaneo del trasferimento avrebbe
dovuto legittimare l'utilizzazione del calciatore in campionato, nell'attesa che la giornata di squalifica riportata in Coppa fosse
li espiabile. L' appello è infondato. Più volte questa C.A.F. - correttamente citata nella delibera della Commissione Disciplinare
- ha affermato che il trasferimento di un calciatore colpito da squalifica impone che questa sia scontata nelle gare ufficiali della
prima squadra della società di nuova appartenenza. Ciò proprio allo scopo precipuo di evitare che le squalifiche siano eluse,
mediante una serie di passaggi da una ad altra società; in tal caso, per l'ulteriore ragione che sia la società cedente che la
cessionaria erano state eliminate dalle gare di Coppa Italia, la squalifica doveva necessariamente essere scontata in
campionato, indipendentemente dal carattere definitivo o temporaneo del trasferimento. Essendo pacifico che il Gelli non abbia
mai espiato in campionato la sanzione inflittagli in Coppa, l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara
appare del tutto corretta. L' appello va dunque rigettato, con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. G. Urbino Taccola di Vicopisano (Pisa) e
dispone l'incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELLA POL. ERIDANIA ALMA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL
MONCALIERI/ERIDANIA ALMA CALCIO DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 32 del
27.1.2000)
La Pol. Eridania Alma Calcio ha proposto rituale appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, di cui al C.U. n. 32 del 27 gennaio 2000, con la quale è stato respinto il
proprio reclamo. restando tosi confermate, tra le altre, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale dì
Torino, di cui al C.U. n. 19 del 16 dicembre 1999, ai calciatori Giolitti Davide (squalifica fino al 31.12.2004), Bondi Marco,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Gallo Giovanni e Ripa Michele (squalifica fino al 31.3.2000), a seguito dei fatti accaduti in occasione della gara Real
Moncalieri/Eridania Alma Calcio del 5.12.1999, valevole per il Campionato di 2a Categoria. La ricorrente riconosce l'esattezza
del giudizio dei precedenti organi giudicanti per quel che riguarda i calciatori Serra Francesco e Vincenzo Razzano, squalificati
entrambi fino al 31.12.2004, mentre insiste nella richiesta di totale modifica della decisione stessa nei confronti del calciatore
Giolitti Davide ritenuto del tutto estraneo ai fatti. Chiede inoltre una congrua riduzione delle sanzioni inflitte agli altri calciatori
Bondi Marco, Ripa Michele e Gallo Giovanni. Rileva questa Commissione che il referto arbitrale ed il dettagliato supplemento
di rapporto riportano dettagliatamente le singole condotte dei calciatori e del dirigente coinvolti nella aggressione ai danni
dell'Arbitro, onde non possono formularsi dubbi né sulla identificazione dei responsabili, né sulla effettiva entità degli atti
violenti (i cui esiti sono confermati dal Certificato medico del Pronto Soccorso del Presidio Sanitario Gradenigo di Torino)
singolarmente posti in essere. Resta quindi accertato che il calciatore Giolitti Davide, capitano, colpiva l'Arbitro, ormai caduto
a terra, per i colpi infertigli dal Razzano e dal Serra, "... con calci al gluteo destro usando i tacchetti con l'intento di tarmi male
e provocandomi intenso dolore", e che i calciatori Bondì, Gallo e Ripa avevano "... continuato a circondare minacciosamente il
direttore di gara, offendendolo, insultandolo e tentando di colpirlo, trattenuti a stento dai giocatori e dirigenti della Società
ospitante..." Alla luce di quanto sopra, le sanzioni appaiono congruamente commisurate alla gravità dei fatti, onde il ricorso
deve essere totalmente rigettato. Per questi motivi la C.A.F. respinge cappello come sopra proposto dalla Pol. Eridania Alma
Calcio di Torino e dispone incamerarsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL'A.S. CAPRINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI LALLIO
CALCIO/CAPRINO CALCIO DEL 17.10.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica- Com. Uff. n. 25 del 27.1.2000)
Il giorno 17.10.1999 si disputava la gara Lallio Calcio/Caprino Calcio valida per il Campionato Allievi del Comitato Regionale
Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Al 42' minuto del secondo tempo, come risultava dagli atti ufficiali,
l'A.S. Caprino Calcio, che conduceva l'incontro sul punteggio di 4-0, procedeva alla sostituzione di un sesto calciatore. A
seguito del reclamo proposto dalla Pol. Lallio Calcio, il competente Giudice Sportivo infliggeva all'A.S. Caprino Calcio la
sanzione sportiva delta perdita della gara col il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 10 del 21 ottobre 1999) e tale decisione veniva
confermata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica (Com. Uff. n. 25 del 27 gennaio 2000) investito del reclamo proposto dalla società punita.
Questa ha avanzato appello alla C.A.F. e, ribadite le argomentazioni svolte nella precedente fase, ha assunto le conclusioni di
seguito esaminate. In via preliminare l'appellante chiede che sia dichiarato inammissibile il reclamo della Polisportiva Lallio
per la violazione delle formalità procedurali di cui all'att. 23 nn. 9 e 10 C.G.S., stante il mancato versamento della tassa
prescritta. La doglianza é priva di pregio. Secondo l'art. 23 n. 9 C.G.S., nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è
stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società);
ciò significa che la tassa non deve necessariamente "accompagnare" il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma
può essere corrisposta mediante addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non
compete, ovviamente, alla società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti
perfezionata l'operazione di addebito della tassa, della quale comunque nella fattispecie in esame sarebbe stata disposta le
restituzione, in ossequio al n. 15 dello stesso art. 23, stante l'accoglimento del reclamo. In sostanza, le operazioni di addebito e
di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa (si ripete, nel caso di reclamo proposto da società) sono demandate
agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi alla stessa eventuali
ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti. Nel merito l'appellante, protestando la propria assoluta buona fede e sottolineando
la totale irrilevanza, ai fini del risultato già ampiamente acquisito, della sesta sostituzione disposta nei minuti di recupero della
gara, chiede la riforma della delibera impugnata e la conseguente omologazione del risultato dell'incontro. Sul punto il
Collegio non può che ribadire il giudizio espresso dai primi giudici. Le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica non consentono deroghe: le società nel corso delle gare ufficiali hanno la facoltà di sostituire cinque
calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, e l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della perdita
della gara con il punteggio di 0 - 2. Né vale prosperiate una pretesa "corresponsabilità" dell'Arbitro per avere consentito la
sesta sostituzione; in proposito è bene sottolineare che all'Arbitro non compete il sindacato delle scelte operate dalla società in
materie, quale la sostituzione di calciatori, demandate alla discrezionalità delle squadre contendenti. Con l'ultimo motivo
l'appellante chiede che le venga inflitta una sanzione meno gravosa della punizione sportiva della perdita della gara; ciò non é
consentito dal preciso dettato regolamentare, che non offre spazio a discrezionalità nella determinazione della pena. In
conclusione, il gravame deve essere rigettato; dal che consegue l'incameramento dellatassa. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Caprino Calcio di Caprino Bergamasco (Bergamo) ed ordina
l'incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELL'ALLENATORE DEMITRI LEONARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL
31.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 24 del 27.1 .2000)
L'allenatore Demitri Leonardo ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la sanzione dell'inibizione tino al 31.12.2000
inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Taranto, di cui al C.U. n. 23 del 12 gennaio 2000, e
confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, che ha rigettato il reclamo proposto dalla Pol.
Libertas Maruggio (Com. Uff. n. 24 del 27 gennaio 2000). L'appello è inammissibile, per tardività. Ed invero, osserva il
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Collegio che il reclamo è stato inoltrato il 7.2.2000 e, quindi, oltre il temine, perentorio, di sette giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale riportante l'impugnata decisione, prescritto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto
dall'allenatore Demitri Leonardo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
10- APPELLO DEL G.S. S. BARTOLOMEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI
NELLA CLASSIFICA DELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO PER PARTECIPAZIONE A N. 2 GARE DEL
CALCIATORE TRENTIN ROBERTO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 3.2.2000)
Il G.S. S. Bartolomeo ha proposto appello avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti nella classifica della stagione
sportiva in corso, per la partecipazione a due gare del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Lombardia del Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica del calciatore Trentin Roberto in posizione irregolare in quanto già tesserato con altra
società (USO Urago Mella), inflittagli dal competente Giudice Sportivo di 2° Grado (C.U. n. 26 del 3 febbraio 2000), a seguito
di deferimento da pane del Presidente del succitato Comitato Regionale Lombardia. L'appellante, protestando la propria buona
fede, chiede la riduzione della punizione. Rileva il Collegio che la delibera impugnata ha preso in esame ogni aspetto della
vicenda ed è giunta, con ampia e convincente motivazione, a conclusioni che appaiono del tutto condivisibili. È fuori
discussione la posizione irregolare del Trentin negli incontri disputati dalla società G.S. San Bartolomeo il 30 ottobre e il 6
novembre 1999, conclusisi entrambi con la vittoria della reclamante; orbene, una volta divenuta inapplicabile la punizione
sportiva della perdita della gara, il criterio sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, quello cioè di infliggere la
penalizzazione di tre punti in classifica in caso di vittoria della società che abbia impiegato un calciatore in posizione
irregolare, appare del tutto congruo e adeguato all'infrazione commessa. La generica protesta di asserita buona fede avanzata
dall'appellante non merita accoglimento, sicché il gravame deve essere respinto, con il conseguente ordine di incameramento
della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. S. Bartolomeo di Brescia e
dispone l'incameramento della tassa versata.
11 - APPELLO DELL'U.S. SAN GIORGIO COLLATIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA
DILETTANTI S. GIORGIO COLLATIA/VENAFRO DEL 15.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff(. n. 45 del 21.2.2000)
L'Arbitro della gara San Giorgio Collatia/Venafro, semifinale della Coppa Italia Dilettanti disputata il 15.12.1999 e terminata
con il risultato di 2 - 0 per la squadra di casa, riferiva nel suo referto che al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine
della prima frazione di gioco rilevava che il calciatore Borromeo Cristian dell' U.S. Venafro era caduto dolorante perché
colpito con un calcio al polpaccio destro sferratogli da persona proveniente dall'esterno del campo di gioco, che individuava
nel calciatore Pazienza Luigi della U.S. San Giorgio Collatia, squalificato e pertanto solo spettatore della gara. Riferiva ancora
il Direttore di gara che, per quanto accaduto, un dirigente dell' U.S. Venafro gli comunicava che il calciatore colpito non era in
condizioni di riprendere la gara. II Borromeo veniva sostituito da altro calciatore. II fatto veniva riportato anche nel cappono
del Commissario di campo presente negli spogliatoi. II Commissario di campo riferiva in aggiunta che, a seguito
dell'aggressione, era nato un parapiglia che coinvolgeva anche altri calciatori, e che il Borromeo era stato colpito dal Pazienza
non solo con un calcio, ma anche con un pugno allo stomaco. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, labi i
rapporti e il reclamo proposto dalla U.S. Venafro, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 23 dicembre
1999, tra altre sanzioni irrogate ai calciatori responsabili dei fatti e alla U.S. San Giorgio Collatia infliggeva a detta società
anche tre punti di penalizzazione, in applicazione dall'art. 7, comma 1, seconda pane, del Codice di Giustizia Sportiva. La
competente Commissione Disciplinare, adita dall' U.S. San Giorgio Collatia, confermava la decisione del Giudice Sportivo con
pronuncia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 20 gennaio 2000. L' U.S. San Giorgio Collatia appellava tale
pronuncia deducendo vizi della procedura seguita dalla Commissione Disciplinare in quanto non era stata sentita pur avendone
fatto espressa richiesta, in violazione dall'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: "nei procedimenti dì
seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o trarre copia dei documenti
ufficiali, ivi compresi i supplementi dì rapporto richiesti dagli organi disciplinari ai fini istruttori', e perché i chiarimenti
richiesti al Direttore di gara e al Commissario di campo erano stati raccolti da un solo componente dell'organo giudicante e non
dal collegio. La C.A.F., con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23/C - Riunione del 17 febbraio 2000,
accoglieva l'appello per violazione dell'art. 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, rimettendo la controversia alla
Commissione Disciplinare per un nuovo esame, in applicazione dell'art. 27, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La
Commissione Disciplinare pertanto si pronunciava nuovamente con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del
21 febbraio 2000. Con la nuova decisione la Commissione Disciplinare, rilevato che il Pazienza, tesserato come calciatore per
l' U.S. San Giorgio Collatia, non poteva essere considerato alla stregua di un sostenitore o accompagnatore della predetta
società, modificava la precedente pronuncia, con la quale aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo e quindi
l'irrogazione alla società di appartenenza del Pazienza della penalizzazione di 3 punti, in applicazione dall'art. 7, comma 1,
seconda parte del Codice dì Giustizia Sportiva, e riteneva applicabile alla fattispecie il comma 1, prima parte, dello stesso art.
7, per il quale: "La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente
sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punito con la perdita della gara
stessa con il punteggio di 0 - 2 0 con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più
favorevole". Di conseguenza la Commissione Disciplinare infliggeva a11' U.S. San Giorgio Collatia la punizione sportiva della
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
perdita della gara in contestazione con il punteggio di 0 - 2. La Commissione Disciplinare confermava, peraltro, il proprio
precedente deliberato e quindi le offre sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Appella l' U.S. San Giorgio Collatia per il profilo
della decisione attinente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. L' appello per tale profilo va
accolto. Esattamente la Commissione Disciplinare ha affermato che il Pazienza, calciatore in forza all' U.S. San Giorgio
Collatia, in quanto tesserato della società, non può essere ritenuto un sostenitore o un accompagnatore di questa, termini con i
quali si indicano i tifosi e, più in generale, altre persone estranee all'apparato societario che si accompagnano alla squadra,
sicché é fuori luogo l'inquadramento della fattispecie nell' art. 7, comma 1, seconda parte, del Codice di Giustizia Sportiva ed è
giusta, quindi, l'appellata decisione nel punto in cui, modificando la precedente pronuncia, ha annullato la sanzione della
penalizzazione. La fattispecie, peraltro, ad avviso di questa C.A.F., non può essere inquadrata neppure nell'ambito di
applicabilità della prima parte del comma 1, dell'art. 7 in parola, essendo evidente che non si è in presenza di "un fatto che
abbia influito decisamente sul regolare svolgimento dì una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione".
L'episodio verificatosi negli spogliatoi nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo di gioco ha determinato (in astratto)
unicamente un'alterazione al potenziale atletico della squadra avversaria ad opera di un calciatore dell'altra squadra, ancorché
questi non stesse partecipando alla gara perché squalificato, ma non ha inciso minimamente sulla prosecuzione della gara che
si è conclusa in modo regolare. Si é quindi fuori dall'ipotesi disciplinata dalla disposizione da ultimo citata il cui presupposto è
la irregolarità della gara in sé considerata o la mancata effettuazione della stessa. L'unica sanzione disciplinare pertinente
all'episodio è quella personale a carico del responsabile dell'atto di violenza, in quanto tesserato (e il Pazienza è stato
squalificato per sei mesi e quindici giorni) e non la punizione sportiva di perdita della gara a carico della società. La decisione
della Commissione Disciplinare, pertanto, va annullata sul punto con conseguente ripristino del risultato ottenuto sul campo.
La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per questi motivi, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi
proposto dall' U.S. San Giorgio Collatia di Chieuti (Foggia), annulla l'impugnata delibera nella pane che infliggeva alla società
appellante la punizione di perdita della suindicata gara per 0 - 2, ripristinando il risultato di 2 - 0 conseguito in campo, e
conferma nel resto. Ordina la restituzione della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 16 MARZO 2000
1 -APPELLO DELLA SOCIETA' TURBINE CLUB ITALIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURBINE CLUB
ITALIA/RIN. GIOVENTÙ MARIANELLA DEL 20.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 53 del 27.1.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in accoglimento del reclamo della società Turbine Club Italia, con
decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 2 dicembre 1999, deliberava di infliggere alla S.S. Rinascita
Gioventù Marianella la sanzione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-2, della gara Turbine Club Italia/Rinascita
Gioventù Marianella, del Campionato di Calcio a Cinque, avendo la società ospitata inserito sulla propria distinta 13
nominativi di calciatori, in violazione della Regola n. 3 del Regolamento di Calcio a 5, in base alla quale è consentito un
impiego massimo di 12 calciatori, tra titolari e riserve. Avverso tale decisione la S.S. Rinascita Gioventù Marianella proponeva
reclamo alla competente Commissione Disciplinare, la quale annullava la decisione, perché aveva accertato che alla gara
avevano partecipato 12 calciatori con l'assenza del calciatore Marino Carlo, come dichiarato dal Direttore di gara, il quale
aveva provveduto a cancellare di suo pugno il nome del calciatore sulla distinta (Com. Uff. n. 53 del 27 gennaio 2000). La
società Turbine Club Italia, a sua volta, ha adito questa Commissione d'Appello Federale sostenendo che la suddetta
circostanza è falsa, in considerazione che l'Arbitro avrebbe dovuto cancellare il nome del calciatore Marino anche sulla copia
della distinta ad essa diretta ed ancora in suo possesso. Tale argomentazione è infondata. Dagli atti ufficiali risulta, in aderenza
a quanto ha anche accertato la Commissione Disciplinare, che l'Arbitro ha precisato che, prima della gara, ha informato il
Dirigente della Società Turbine Club Italia di avere depennato il nominativo del calciatore Marino dalla distinta gara della S.S.
Rinascita Gioventù Marianella e lo ha invitato a procedere alla stessa operazione sulla copia consegnatagli, ma l'altro ha
opposto un rifiuto. Avverso tale risultanza probatoria non è ammessa una diversa ed opposta tesi, in base al principio della
incontestabilità degli atti ufficiali e, di conseguenza, l'assunto della reclamante deve essere considerato alla stregua di mera tesi
difensiva, inaccoglibile per il suo mendacio. La reclamante ha anche eccepito che il ricorso proposto alla Commissione
Disciplinare non poteva trovare accoglimento in base al dettato dall'art. 25 C.G.S. che prevede che i procedimenti in ordine ai
reclami connessi allo svolgimento delle gare si svolgono esclusivamente sulla base dei documenti ufficiali, indicati nel
rapporto dell'Arbitro e degli Assistenti, ma la società omette maliziosamente di ricordare che la norma indica tra i rapporti
ufficiali anche "eventuali supplementi di rapporto". L'audizione dell'Arbitro da parte dei giudici sportivi, trascritta a verbale,
ha, pertanto, l'identico valore probatorio del rapporto gara e del pari non è opponibile da mere affermazioni delle parti, che
come si è detto, hanno solo valore di allegazione difensiva. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la
C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dalla società Turbine Club Italia di Arzano (Napoli) e dispone l'incameramento
della tassa versata.
2 - APPELLO DELL'U.S. IRSINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IRSINESE/SATRIANO DEL 19.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata- Com. Uff. n. 28 del 3.2.2000)
All'esito della gara Irsinese/Satriano, disputata il 19.12.1999 nell'ambito del Campionato di 1° Categoria del Comitato
Regionale Puglia e terminata col punteggio di 2 a 1, la società F.C. Satriano proponeva rituale reclamo adducendo che,
nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Matera Michele, in posizione irregolare per
non aver mai scontato la squalifica per una giornata di gara inflittagli nella passata stagione sportiva (Com. Uff. 41 del
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
21.4.1999) per recidività in ammonizioni. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
28 del 3 febbraio 2000, nell'accogliere il reclamo, infliggeva all'U.S. Irsinese la punizione sportiva della perdita dell'incontro
con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale l'U.S. Irsinese. La
reclamante afferma la propria buona fede ed invoca una sanzione più equa. L'appello non può essere accolto. Ed invero la
buona fede non ha efficacia discriminante per l'irregolarità obiettiva dell'avvenuta infrazione; né può essere inflitta pena
diversa da quella specificamente prevista dall'art. 7 n. S C.G.S.. II rigetto del gravame comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Irsinese di Irsina (Matera) ed ordina incamerarsi
la relativa tassa.
3 - APPELLO DELL'A.S. ISCHIATARANTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO
PALAGIANO/ISCHIATARANTO DEL 16.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 3.2.2000)
All'esito della gara Calcio Palagiano/Ischiataranto, disputata il 15.1.2000 nell'ambito del Campionato di 3° Categoria del
Comitato Regionale Puglia e terminata con il punteggio di 2 a 0, l'Associazione Sportiva Ischiataranto proponeva rituale
reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore, quindicenne. Lasigna
Cosimo, in posizione irregolare perché non in possesso del prescritto attestato di maturità agonistica. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 3 febbraio 2000, respingeva il reclamo. Avverso
tale decisione ha proposto appello l'A.S. Ischiataranto, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a
tavolino". Il gravame non ha fondamento. Ed invero il Lasigna era già in possesso dell'attestato di maturità agonistica dal
15.1.2000 (data antecedente la gara suindicata); la tardiva pubblicazione del conseguimento dell'attestato (Com. Uff. n. 23 del
20.1.2000) non inficia la regolarità dell'impiego del calciatore, dovendosi a tale pubblicazione riconoscere soltanto efficacia
dichiarativa, e non costitutiva, dell'abilitazione richiesta. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Ischiataranto di Taranto e dispone l'incameramento
della tassa versata.
4 - APPELLO DELLA POL. ADERNÒ A.B. AUTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUNZIATA
CALCIO/ADERNÒ A.B. AUTO DEL 24.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)
L'appello della Polisportiva Adornò A.B. Auto Onlus avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 39 del 2 febbraio 2000 - di rigetto del proprio reclamo avverso il risultato
della gara Nunziata Calcio Adornò A.B. Auto Onlus del 24.10.1999 per partecipazione di calciatori diversi in posizione
irregolare nelle file della squadra avversaria - ripropone i motivi di gravame, già esposti in sede di giudizio di primo grado, in
base ai quali si deduce la posizione irregolare dei calciatori Pappalardo Davide, Pennini Vincenzo e Petrullo Egidio Maria e
dell'Assistente di parte Sgroi Carmelo, che sarebbero stati schierati dalla Nunziata Calcio, in occasione della gara di cui è
causa, nonostante fossero, al momento, tesserati per essa società Adernò. L'appello è infondato. L'esame degli atti di causa
conferma la correttezza della valutazione compiuta dalla Commissione Disciplinare: i tre calciatori sopra indicati risultano
regolarmente tesserati per la Società Nunziata Calcio, a far data rispettivamente dal 28.8.1999, il Pappalardo, dal 16.9.1998 il
Pennisi e dal 18.9.1999 il Petrullo, come attestato dalle risultanze dell'anagrafe federale, nonché l'Assistente di parte Sgroi
risulta inserito nel foglio di censimento 1999/2000, depositato dalla Società agli atti del Comitato Regionale all'atto della
domanda di iscrizione al campionato, e, quindi, in termini utili per la loro partecipazione, in posizione regolare, alla gara
Nunziata Calcio/Adernò del 24 ottobre 1999. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol.
Adernò A.B. Auto di Adrano (Catania) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
5 -APPELLI DELL'A.S. ROMA E DELL'ALLENATORE CASAROLI WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELLA
INIBIZIONE INFLITTA A QUEST' ULTIMO FINO AL 30.6.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI
TRE FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 33 del 10.22000)
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con
decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 10 febbraio 2000, rigettava il ricorso presentato dalla A.S. Roma e dal Sig. Casaroli
Walter, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di 1° Grado con il quale veniva inflitta al Casaroli, allenatore della A.S.
Roma, squadra Giovanissimi, l'inibizione a svolgere attività sportiva fino al 30.6.2000, in relazione ai fatti avvenuti nel corso
della gara del 9.1 .2000, valida per il Campionato Giovanissimi. Avverso tale decisione propongono gravame l'A.S. Roma ed il
Sig. Casaroli Walter, riproponendo i motivi di illogicità del referto arbitrale già dedotti in primo grado e, in via subordinata,
l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, sia in relazione al comportamento posto in essere, esclusivamente verbale, sia in
relazione ad altre decisioni adottate dalla giustizia sportiva in casi analoghi. I reclami sono inammissibili. Ai sensi dall'art. 35
n. 4 lett. d/dl) del Codice di Giustizia Sportiva, nell'ambito della disciplina sportiva del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi. Per
questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Roma di Roma e dall'allenatore Casaroli Walter, li
dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 ) C.G.S. e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
6-APPELLO DELL'A.S. CLUB NUOVO FAVARA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI LIRE 1.000.000
INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA, PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)
L'A.S. Club Nuovo Favara ha proposto appello a questa C.A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 40 del 10 febbraio 2000, con la quale a seguito di deferimento da parte del
Presidente del Comitato Regionale medesimo per comportamenti antiregolamentari in violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., le
veniva inflitta I'ammenda di L. 1.000.000. L'appello è inammissibile Ed invero osserva il Collegio che l'art. 35 C.G.S., che
fissa la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, al comma 4
lett. d), nell'elencare i casi per i quali è ammesso reclamo alla C.A.F, non contempla quello dell'ammenda. Per questi motivi la
C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Club Nuovo
Favara di Agrigento ed ordina l'incameramento della tassa versata.
7 - APPELLI DELL'A.S. ROMA E DEL SIG. DE SANCTIS FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE
INFLITTA A QUEST'ULTIMO FINO AL 31.5.2000 IN RELAZIONE GARA GIOVANISSIMI REGIONALI TRE
FONTANE/ROMA DEL 9.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 33 del 10.2.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 29 del 13 gennaio 2000, in relazione ad una gara del Campionato Giovanissimi del 9.1.2000, infliggeva
a De Sanctis Fabrizio, dirigente accompagnatore dell'A.S. Roma, la sanzione dell'inibizione fino al 31.5.2001, in quanto,
espulso per essere entrato sul terreno di giuoco, reagiva portandosi verso il Direttore di gara - arbitro donna- rivolgendole
espressioni pesantemente offensive; uscito dal campo, si recava nella zona riservata al pubblico da dove, posizionato alle spalle
della panchina, continuava ad inveire contro l'Arbitro in termini ingiuriosi per la sua persona, caratterizzati da espressioni
triviali e altezzosa arroganza; a fine gara, si presentava davanti allo spogliatoio arbitrale chiedendo la restituzione dei
documenti dei calciatori della sua squadra e, avutone un rifiuto per la sua precedente espulsione, profferiva, alla presenza di
più persone, espressioni offensive e denigratorie nei confronti dell'organizzazione arbitrale. Avverso tale decisione il De
Sanctis ricorreva al Giudice Sportivo di 2° Grado, deducendo che le proteste formulate, motivate da una direzione di gara
eccessivamente permissiva e quindi pericolosa per l'incolumità dei ragazzi, erano sempre rimaste, pur nella loro vivacità, nei
limiti dell'urbanità e civiltà. In linea di diritto contestava il valore di tonte privilegiata di prova dei referto arbitrale, da un lato
sotto il profilo della credibilità, superando il numero di frasi attribuitegli ogni logica e plausibile capacità di memorizzazione,
dall'altro sotto quello della efficacia probatoria, non rientrando ira i poteri dell'Arbitro sindacare comportamenti singolarmente
individuati da parte di persone presenti in tribuna. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del
10 febbraio 2000, respingeva il reclamo, confermando la sanzione inflitta. Contro quest'ultima decisione propongono gravame
l'A.S. Roma ed il Sig. De Sanctis, riproponendo in via principale i motivi di illogicità del referto arbitrale già dedotti in primo
grado e, in via subordinata, l'eccessiva onerosità della sanzione inflitta, sia in relazione al comportamento posto in essere,
esclusivamente verbale e non violento, sia in relazione ad altre decisioni adottate dalla giustizia sportiva in casi analoghi. I
reclami sono parzialmente fondati. Nel merito la decisione impugnata non merita censura. I fatti addebitati al De Sanctis, nella
sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra, trovano pieno e attendibile riscontro nel referto arbitrale, confermato
dettagliatamente e coerentemente dallo stesso Arbitro in sede di audizione avanti al Giudice di 2° Grado. II suo
comportamento, insistito e reiterato per tutta la durata della gara, con toni particolarmente offensivi nei confronti del Direttore
di gara donna, è sicuramente antisportivo e censurabile, oltre che diseducativo, in considerazione del fatto che é stato posto in
essere alla presenza di calciatori giovanissimi che dovrebbero trovare nel loro accompagnatore in campo un esempio di
correttezza e sportività. La sanzione inflitta, tuttavia, appare sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti sia pure gravi e
all'orientamento della giustizia sportiva in casi analoghi di comportamenti offensivi soltanto verbali nei confronti dell'Arbitro.
Appare equo pertanto e adeguato alla natura degli addebiti ridurre la sanzione inflitta determinandola in quella dell'inibizione
fino al 31.12.2000. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Roma di Roma e dal Sig.
De Sanctis Fabrizio, in parziale accoglimento degli stessi, riduce al 31.12.2000 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi
giudici al Sig. De Sanctis Fabrizio. Ordine restituirsi le relative tasse.
8 -APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DIAWARA DIJBRIL
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 354 del 10.3.2000).
Il Torino Calcio ha proposto appello a questa C.A.F avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 354 del 10 marzo 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio
reclamo, veniva ridotta da n. 4 a n. 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta dal competente Giudice
Sportivo (Com. Uff. n. 332 del 29 febbraio 2000) al calciatore Diawara Dijbril "per il comportamento scorretto nei confronti di
un avversario ..." tenuto al termine della gara Bari/Torino Calcio del 27.2.2000. L'appello non merita accoglimento. Gli atti
ufficiali relativi alla gara Bari/Torino Calcio del 27.2.2000 riferiscono, attraverso il rapporto di uno degli Assistenti
dell'Arbitro, in ordine a comportamenti gravemente scorretti del calciatore del Torino, Diawara Dijbril, nei confronti del
calciatore del Bari, Garzya Luigi. Il calciatore del Torino, secondo il citato rapporto, dopo la fine della gara, ha colpito al viso
(dalla distanza di circa un metro e mezzo) l'avversario del Bari con uno sputo e, dopo che il Garzya, per reazione, gli aveva
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dato una spinta con una mano sul viso (ma, precisa il rapporto, "senza che il gesto avesse connotato di violenza), ha
nuovamente offeso il Garzya colpendolo con "un calcio violento alla gamba destra'. Gli atti di causa pongono in rilievo
elementi di fatto che configurano una non trascurabile provocazione, tale da concorrere a spiegare "le condizioni emotive del
giocatore" a fine gara: il Diawara era stato, in una delle ultime fasi della gara, vittima di un serio scontro di giuoco a causa del
quale era "ancora sanguinante" (infrazione rilevata da un Assistente e posta in evidenza dalla decisione del Giudice Sportivo);
il comportamento del pubblico durante la gara era stato caratterizzato (secondo una attendibile ricostruzione posta in evidenza
dal Torino Calcio nei suoi atti di ricorso) da "incessanti cori di derisione" con "contenuti di discriminazione razziale"; la
ricostruzione dei fatti di cui è causa, sicuramente attendibile, sottolinea anche il gesto di reazione, sia pure non violento, del
Garzya. Una ponderata valutazione di questi elementi conduce questa Commissione di Appello Federale a ritenere equamente
commisurata la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. La C.A.F. ritiene che la gravità degli elementi di
provocazione riscontrati - che possono dar luogo a distinte valutazioni degli Organi di Giustizia Sportiva - non possano dar
luogo a una sorta di "compensazione" se non entro limiti definiti; limiti che sospingono a valutare, comunque, la gravità
oggettiva del comportamento gravemente scorretto del calciatore del Torino Diawara. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000
1 - APPELLO DELL'A.C. MASSAROSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARE MASSAROSA/BOZZANO DEL
5.12.1999 E FOLGOR MARLIA/MASSAROSA DEL 12.12.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE CANINI
ANDREA IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 27 del 3.2.2000)
All'esito delle gare Massarosa/Bozzano Calcio del 5.12.1999 (risultato 1 a 1 ) e Folgor MarIia/Massarosa del 12.12.1999
(risultato 0 a 1 ), valevoli per il Campionato di Promozione del Comitato Regionale Toscana, l'U.S. Bozzano e la S.S. Folgor
Marlia proponevano distinti reclami adducendo che in ambedue le occasioni l'A.C. Massarosa aveva schierato il calciatore
Canini Andrea, da considerarsi in posizione irregolare perché squalificato. La competente Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 3 febbraio 2000, nell'accogliere i reclami, riuniti per evidenti motivi di connessione,
infliggeva all'A.C. Massarosa la punizione sportiva della perdita dei due incontri con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale
decisione ha proposto appello l'A.C. Massarosa, chiedendo il ripristino dei risultati conseguiti sul campo. II gravame non ha
fondamento. Ed invero risulta agli atti che Canini Andrea, nella stagione sportiva 1998/1999, giocando per la società
Castelnuovo Garfagnana (cui era stato dato in prestito dalla Lucchese Libertas) riportava, nell'ultima giornata del Campionato
Juniores, tre giornate di squalifica (Com. Uff. n. 75 del 28.4.1999 della Divisione Interregionale). Rientrato nella società di
appartenenza, scontava solo la prima delle tre giornate, non disputando la gara Siena/Lucchese Libertas del 5.9.1999, valevole
per il Campionato di Serie C/1 . Veniva poi tesserato in via definitiva dell'A.C. Massarosa, dalla quale veniva impiegato in
tutte le gare del Campionato Promozione, tanto da risultare ancora in posizione irregolare nelle due gare in contestazione.
Osserva l'appellante che in realtà il Canini ebbe ad osservare ampiamente le due giornate residue, non disputando ben cinque
gare di Coppa Italia nelle file della Lucchese Libertas. L'obiezione non ha pregio, risultando dal combinato disposto dagli artt.
9 punto 9, n. 1, e 12 n. 3 e 5 C.G.S. il principio della omogeneità delle squalifiche, che impone che le stesse seguano il
responsabile anche nei suoi cambiamenti di squadra nella stagione o stagioni successive e che vengano eseguite nella
medesima manifestazione, sicché Ie squalifiche di Coppa vengono scontate in Coppa, e quelle di Campionato in Campionato
(cfr. CAF - Com. Uff. n. 17/C - Riun. 5.2.1998). II gravame va quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la
C.A.F respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Massarosa di (Lucca) e dispone l'incameramento della tassa versata.
2 -APPELLO DELL'U.S. S. MARIA DI LICODIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LINGUAGLOSSA/S.
MARIA DI LICODIA DEL 19.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)
II 19.12.1999 si disputava a Linguaglossa l'incontro tra la squadra locale e l'U.S. S. Maria di Licodia, valido per il Campionato
di 1° Categoria-Girone E del Comitato Regionale Sicilia e terminato con il punteggio di 3-2 a favore dell'ospitante. L'Arbitro
riferiva che al 42' del secondo tempo veniva lanciato da fuori il recinto di giuoco un petardo che scoppiava nei pressi della
bandierina d'angolo alla destra del portiere dall'U.S. S. Maria di Licodia; questi, che si trovava nei pressi del punto del calcio di
rigore, si accasciava a terra e, trasportato fuori dal terreno di giuoco, non vi faceva più ritorno. L'U.S. S. Maria di Licodia
proponeva reclamo avverso la regolarità della gara. Premesso che la partita doveva svolgersi "a porte chiuse", la reclamante
assumeva che il petardo era stato lanciato da sostenitori locali abusivamente piazzatisi sul tetto del locale adibito a gabinetti e
che il portiere non era stato in grado di riprendere il suo posto versando in stato confusionale, sicché, avendo già effettuato le
tre sostituzioni consentite, si era vista costretta a disputare gli ultimi minuti dell'incontro (tenuto conto anche del recupero
concesso dall'Arbitro) in inferiorità numerica; sulla base di tali considerazioni la società reclamante chiedeva che alla
controparte fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Controdeduceva la società
Nuova Linguaglossa sostenendo che gli spettatori appollaiati sul tetto del locale adiacente al terreno di giuoco erano sostenitori
della squadra ospitata e proprio uno di loro aveva lanciato in campo il petardo che aveva dato modo al portiere dall'U.S. S.
Maria di Licodia di uscire dal campo, anche se lo scoppio era avvenuto a distanza di circa 15 metri da lui. II competente
Giudice Sportivo, considerato che il fatto aveva comportato unicamente alterazione al potenziale atletico della società
reclamante, escludeva ai sensi dall'art. 7 n. 1 C.G.S. la possibilità di applicare la punizione sportiva della perdita della gara,
sicché respingeva il reclamo, confermando il risultato acquisito sul campo (Com. Uff. n. 35 del 5 gennaio 2000). La decisione
110
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
trovava conferma da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 40 del 10
febbraio 2000) sia pure con diversa motivazione. Dato atto che il lancio del petardo secondo le risultanze degli atti ufficiali non
poteva essere attribuito con certezza all'una o all'atra società, la Commissione dichiarava tuttavia che il gesto sconsiderato ad
opera di ignoto era "oggettivamente riconducibile" alla società ospitante; affermava peraltro di non poter riformare in peius la
delibera di primo grado e quindi finiva col respingere l'appello proposto dell'U.S. S. Maria di Licodia. Questa società si è
rivolta ora alla C.A.F. ribadendo le considerazioni svolte nelle precedenti fasi del giudizio e concludendo per l'assegnazione
della vittoria "a tavolino ovvero, in subordine, per la ripetizione della gara in campo neutro. II gravame non può essere accolto.
Innanzi tutto va chiarita sotto il profilo regolamentare l'esatta impostazione della vicenda. Secondo l'art. 7 n. 1 C.G.S. "non si
applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di (atti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori
della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico. In tal caso, la sanzione minima è quella
della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara; sanzioni diverse sono
previste ove il fatto sia di particolare tenuità ovvero di particolare gravità, sempre restando esclusa la punizione sportiva della
perdita della gara. Per concludere, l'osservanza della norma regolamentare non avrebbe mai consentito, come non consente
tuttora, l'accoglimento dell'istanza avanzata dell'U.S. S. Maria di Licodia di conseguire a carico della contendente la vittoria
per 0-2, così come la ripetizione della gara in campo neutro. Non va poi dimenticato, come già rilevato dalla Commissione
Disciplinare, che dagli atti ufficiali non è dato desumere con certezza a chi debba attribuirsi il lancio del petardo. Tanto basta
per dimostrare l'infondatezza del gravame, nel mentre non compete a questo organo supplire a (eventuali) carenze
sanzionatorie da parte del Giudice Sportivo. Si deve disporre l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come innanzi proposto dell'U.S. S. Maria di Licodia di Santa Maria di Licodia (Catania) e dispone incamerarsi la
tassa versata.
3-APPELLO DELL'A.C. BELVEDERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. RICREATIVO
LAVORATIVO/BELVEDERE DEL 16.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 35 del 9.2.2000)
All'esito della gara G.S. Ricreativo Lavorativo/Belvedere, disputata il 16.1 .2000, nell'ambito del Campionato di 3e Categoria,
Girone A, terminata col punteggio di 1 a 2, il Gruppo Sportivo Ricreativo Lavorativo di Marostica proponeva opposizione
avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il
calciatore Lorenzin Luca, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una squalifica. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 9 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla S.S. Calcio Belvedere e comminava l'ammenda di L.
100.000. Avverso tale decisione ha proposto appello la S.S. Calcio Belvedere, chiedendo l'annullamento della delibera della
Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame é infondato. La S.S. Calcio Belvedere
argomenta il proprio reclamo rilevando che il calciatore Lorenzin Luca, già ammonito in diffida, aveva subito la quarta
ammonizione in occasione della gara Ezzelina/Belvedere del 6.1.2000. Nel presupposto della conseguente squalifica, sentito
"telefonicamente un funzionario del Comitato locale". la Società non faceva partecipare il calciatore alla successiva gara
Belvedere/Real Fellette, del 9.1.2000, comunicando il fatto al Comitato locale. In tal modo la ricorrente ritiene che sia stata
scontata la squalifica irrogata con il Comunicato Ufficiale n. 23 del 12.1.2000. La questione deve essere esaminata alla luce del
secondo comma dall'art. 12 C.G.S. per il quale "Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a
partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dell'art. 36, comma 2, del presente Codice". Il comma 11 dall'art. 12 C.G.S. prevede che:
"Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali à previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno
per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale". II secondo comma
dall'art. 36 C.G.S. recita "... il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società è
automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo..." . Analoga previsione non è
contemplata nel caso di ammonizioni plurime. Nella specie il calciatore Lorenzin non risulta essere stato espulso dal campo nel
corso di una gara ufficiale, ma era stato ammonito essendo già diffidato. La conseguente squalifica gli è stata irrogata con
provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 12.1.2000 e, pertanto, egli non ha legittimamente partecipato alla
gara del 16.1.2000 in quanto solo in tale data aveva conoscenza legale della squalifica in parola. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Belvedere di Tezze sul Brenta (Vicenza) e dispone incamerarsi la tassa
versata.
4 -APPELLO DELL'EURO CARS EBOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO
AMATORI LA VIRTUALE/EURO CARS EBOLI DELL'8.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 58 del 10.2.2000)
La Euro Cars Eboli ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, pubblicata sul C.U. n. 58 del 10 febbraio 2000, con la quale veniva dichiarato inammissibile, per omesso invio di
copia alla società controparte, il proprio reclamo contro le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo, di cui al Com.
Uff. n. 49 del 13 gennaio 2000, che - a seguito della mancata disputa della gara del Campionato Amatori La Virtuale/Euro Cars
Eboli dell'8.12.1999 per assenza di entrambe le squadre - infliggeva loro, tra l'altro, la punizione sportiva di perdita per 0-2
della gara in questione. Nelle more, la società appellante, con nota del 21.3.2000, ha comunicato di rinunciare all'appello. Per
questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, per rinuncia, ai sensi dall'art. 23 n. 14 C.G.S., l'appello come in epigrafe
proposto dalla società Euro Cars Eboli di Battipaglia (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
5 - APPELLO DEL G.S. LA VIRTUALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA DEL
CAMPIONATO AMATORI LA VIRTUALE/EURO CARS EBOLI DELL'8.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania-Com. Uff. n. 58 del 10.2.2000)
II G.S. La Virtuale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, pubblicata sul C.U. n. 58 del 10 febbraio 2000, con la quale veniva dichiarato inammissibile, per omesso invio di
copia alla società controparte, il proprio reclamo contro le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo, di cui al Com.
Uff. n. 49 del 13 gennaio 2000, che - a seguito della mancata disputa della gara del Campionato Amatori La Virtuale/Euro Cars
Eboli dell'8.12. 1999 per assenza di entrambe le squadre - infliggeva loro, tra l'altro, la punizione sportiva di perdita per 0-2
della gara in questione. L'appello è inammissibile. Ed invero osserva il Collegio, in via pregiudiziale, che la società ha omesso
di notificare, per raccomandata, copia dei motivi di appello alla società controparte con ciò violando il disposto dall'art. 23 n. 5
C.G.S., dal che consegue, ai sensi del successivo n. 10 del precitato articolo l'inammissibilità del reclamo. Per i suesposti
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società
controparte, l'appello come innanzi proposto dal G.S. La Virtuale di Battipaglia (Salerno) ed ordina l'incameramento della
relativa tassa.
6 - APPELLO DEL PROCURATOTE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA DI ANNI 3 ALL'ALLENATORE CANTELLI GIORGIO, DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIGSABATINI WALTER E DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 ALL'AC. AREZZO LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
PROPRIO DEFERIMENTO, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE
ALL'ART 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
7 - APPELLI DELL'A.C. AREZZO E DEL SIG. SABATINI WALTER AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE DI
ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. SABATINI WALTER E DELL' AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA' LORO
INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F. ED AI SENSI
DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
8 - APPELLO DEL SIG. CANTELLI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1
COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMI 3 E 6 N.O.I.F
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 167/C del 23.2.2000)
All'esito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C i Signori Cantelli Giorgio, allenatore deIl'A.C. Ferriera Condove, e Sabatini
Walter, dirigente delI'A.C. Arezzo, nonché la stessa società, contestando : - al primo, la violazione di cui all'art. 1 n. 1 C.G.S.,
in relazione all'art. 40 nn. 3 e 6 N.O.I.F e all'art. 35 n. 3 del Regolamento del Settore Tecnico; - al secondo, la violazione di cui
all'art. 1 n. 1 C.G.S., in relazione all'art 40 nn. 3 e 6 N.O.I.F.: - aIl'A.C., Arezzo, la violazione di cui all'art. 6 n. 2 C.G.S. per
responsabilità oggettiva nell'addebito ascritto al proprio tesserato. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 167/C
del 23 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggeva al Cantelli la
squalifica di anni tre, al Sabatini l'inibizione dì anni uno e mesi sei, all'A.C. Arezzo I'ammenda di L. 10.000.000. Contro la
delibera hanno interposto tempestivo gravame a questa C.A.F. il Procuratore Federale, i due tesserati e l'A.C. Arezzo. In via
preliminare è stata disposta la riunione dei procedimenti per evidenti motivi di connessione, trattandosi di impugnazioni che
investono un' unica decisione. Passando all'esame degli appelli rileva il Collegio che quelli proposti dal Cantelli e dell'A.C.
Arezzo vanno dichiarati inammissibili. L'art. 23 n. 5 C.G.S. impone che tutti i reclami e ricorsi vengano inoltrati agli organi
competenti direttamente dalle "parti interessate"; queste possono successivamente, ove ne sia disposta la convocazione, "farsi
assistere da persone di loro fiducia" (art. 24 n. 5 C.G.S.), ma tale regola non può valere nella presentazione dell'atto di
impugnativa, che, secondo quanto costituisce "ius receptum" nell'interpretazione della norma da parte degli Organi di Giustizia
Sportiva, deve essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata. A tale regola non si sono attenuti il Sig. Centelli
e la società Arezzo. Entrambi i reclami sono stati sottoscritti non già dal tesserato e dal legale rappresentante della società,
come si sarebbe dovuto fare, bensì da persone che si qualificano "rappresentantî" e/o "difensori" delle parti, e ciò in forza di
mandato rilasciato in calce all'atto (è il caso dall'A.C. Arezzo), cioè con firma finalizzata esclusivamente al conferimento della
procura e non a sottoscrivere il reclamo tacendone proprio il contenuto, o addirittura apposto in foglio allegato al reclamo (è il
caso del Cantelli). Nell'un caso e nell'altro manca il requisito essenziale della sottoscrizione del reclamo ad opera della parte
interessata, unico soggetto legittimato a farlo. Alla declaratoria di inammissibilità dei due reclami consegue l'ordine di
incameramento delle tasse versate. È stato invece ritualmente proposto il reclamo del Sabatini, che peraltro risulta infondato. In
linea di diritto l'appellante eccepisce che non può essergli ascritta la violazione delI'art. 40 N.O.I.F., in quanto tale norma si
riferisce a casi di "tesseramento" di cakiatori, mentre il Dengane non è stato (né poteva essere) tesserato dalla società Arezzo.
L'eccezione non ha pregio. Ciò che conta nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale, e non già la
qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare che si assume violata. Orbene, nell'atto di
deferimento del Procuratore Federale è delineato, in modo conciso ma inequivoco, il fatto ascritto ai tesserati, cioè l'avere
operato il "reclutamento di un minorenne extracomunitario in assenza di presupposti normativi", come dimostrato dagli
accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, che costituiscono gli allegati del provvedimento e come tali sono stati messi a
disposizione delle parti. II fatto così enunciato, a parte il richiamo all'art. 40 N.O.I.F., veniva qualificato dal Procuratore
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Federale come violazione dall'art. 1 n. 1 C.G.S. e tale impostazione è stata accolta dalla Commissione Disciplinare, con
motivazione che il Collegio condivide e fa propria. II Sabatini protesta la sua innocenza, ma a ben vedere la sua
corresponsabilità nella vicenda risulta evidente. Basti pensare che il disegno di trasferire il giovane ivoriano in Italia deve
necessariamente essere stato concordato tra il Cantelli ed il Sabatini ben prima dell'epoca nella quale Sabatini (foglio 29 dichiarazione rilasciata al collaboratore dell'Ufficio Indagini) colloca il primo contatto con il Cantelli, cioè "nei primi giorni di
maggio; in realtà, si ripete, l'accordo tra i due era intercorso, come risulta confermato tanto dalla dichiarazione di Cantelli
(foglio 40), che dalla lettera (foglio 18) diretta l'8 aprile dell'A.C. Arezzo alla Questura e alla F.I.G.C., per ottenere il visto di
ingresso in favore del giovane calciatore extracomunitario, al fine di consentirgli la partecipazione ad uno "stage" di
allenamento dall'1 al 31 maggio. Di fatto, poi, come è emerso dalle indagini svolte (le cui risultanze non sono state contestate
dal Sabatini), il ragazzo non prese parte al programmato "stage" estivo, mentre rimase per alcuni mesi nell'ambito della società
Arezzo, vagando da un posto all'altro, senza una precisa collocazione, finché il 20 settembre, quando il caso era venuto alla
luce a seguito dell'esposto inoltrato dal Sig. Falasconi al Presidente del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della
F.I.G.C., fu riconsegnato al Cantelli, cioè alla persona che materialmente lo aveva prelevato dalla Costa D'Avorio per portarlo
in Italia. Si noti che nell'occasione Cantelli rilasciò al dirigente Sabatini una specie di ricevuta liberatoria (che si legge a foglio
46), a tenore della quale dichiarava di "riprendere dall'Arezzo Calcio il ragazzo Fousseini Dengane ed assumersi la
responsabilità della sua persona dalla giornata odierna"(!). La collocazione, protrattasi per mesi, del Dengane presso I'A.C.
Arezzo, o altre società da questa controllate, non può trovare altra spiegazione se non nella preventiva adesione prestata dal
Sabatini, interessato dal Cantelli che aveva scoperto in Africa il giovane talento, ad occuparsi della sorte del ragazzo; si
giustifica così il secondo viaggio di Cantelli in Costa d'Avorio per prelevare il ragazzo e le promesse di compensi formulate
nell'occasione per ottenere il consenso della famiglia all'espatrio. Per finire, il pieno coinvolgimento di Sabatini e dall'A.C.
Arezzo è dimostrato anche dalle disposte elargizioni in denaro: dapprima L. 2.000.000 per lo "stage" presso la Scuola Calcio
Gabetti (peraltro non effettuato, come si è già detto), poi L. 1.350.000 e ancora dollari 530, corrisposte al Cantelli sotto la data
del 20.9.1999, quando si sciolse il rapporto Arezzo/Dengane e il ragazzo fu riconsegnato a Cantelli. È pacifico che tutte queste
somme furono versate da Sabatini a Cantelli per conto dell'Arezzo (fogli 44, 45 e 140 dichiarazioni di Sabatini). In
conclusione, nella condotta posta in essere dal Sabatini resta configurata la violazione dell'art. 1 n. 1 C.G.S.: con il suo
comportamento il dirigente é venuto meno ai doveri sportivi di probità, rettitudine e correttezza, la cui osservanza la norma in
questione intende tutelare, sicché ne va confermata la responsabilità con il rigetto dell'appello da lui proposto. Va invece
accolto quello del Procuratore Federale in ordine alle pene da infliggere. Come bene è stato sottolineato nell'atto di
impugnazione, la condotta dei due tesse rati, da considerare entrambi responsabili in pari misura, appare particolarmente grave
e odiosa perché rivolta in danno di un giovane quattordicenne, sradicato dal suo paese e dalla famiglia con il miraggio di
mirabolanti successi e conseguenti guadagni. Sanzioni adeguate si rivelano pertanto quelle massime consentite: squalifica (art.
9 n. 1 lettera h) di anni cinque per il Cantelli e inibizione (art. 9 n. 1 lettera e) di pari durata per il Sabatini, con proposta al
Presidente Federale perché venga dichiarata nei confronti di entrambi i soggetti puniti la preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. Valutato l'elevato grado di responsabilità del tesserato Sabatini va correlativamente
disposto l'aumento a L. 50.000.000 dell'ammenda a carico dall'A.C. Arezzo, chiamata a rispondere oggettivamente dell'operato
del proprio dirigente. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Procuratore Federale,
dell'A.C. Arezzo di Arezzo e dai Sigg.ri Sabatini Walter e Cantelli Giorgio, così decide: - accoglie quello del Sig. Procuratore
Federale e, in riforma dell'impugnata delibera, infligge ai Sigg.ri Sabatini Walter e Cantelli Giorgio le sanzioni dell'inibizione
di anni 5 con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed
all'A.C. Arezzo la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000; - respinge quello del Sig. Sabatini Walter; - dichiara inammissibili
quelli dall'A.C. Arezzo e del Sig. Centelli Giorgio, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritti da persona non
legittimata; - ordina l'incameramento delle relative tasse.
9 - APPELLO DEL BORGOVILLA CALCIO SPORT AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARE CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI BORGOVILLA CALCIO SPORT/PRO MOLFETTA DEL 16.1.2000 E MEDITERRANEA
BARI/BORGOVILLA CALCIO SPORT DEL 23.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 32 del 16.2.2000).
La Società Borgovilla Calcio Sport ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, apparsa sul Com. Uff. n. 32 del 16
febbraio 2000, con la quale sono state, tra le altre, irrogate le sanzioni della squalifica fino al 20.7.2000 del calciatore Corsini
Gaetano, dell'inibizione fino al 31.12.2000 del Sig. Musti Savino, dirigente accompagnatore ufficiale, nonché I'ammenda di L.
350.000 in relazione alla partecipazione in posizione irregolare del calciatore suddetto alle gare del Campionato Regionale
Allievi Borgovilla/Pro Molfetta del 16.1.2000 e Mediterranea Bari/Borgovilla del 23.1 2000. Chiede la ricorrente "una congrua
riduzione delle sanzioni inflitte sia pecuniarie che disciplinari. L'appello è inammissibile. Ed invero osserva il Collegio che, ai
sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., che disciplinal'attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore
per l'Attività Giovanile e Scolastica, è esclusa la possibilità di impugnare dinanzi la C.A.F le sanzioni dell'ammenda e quelle
della squalifica o inibizione che non superino i 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35
n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal Borgovilla Calcio Sport di Barletta e dispone l'incameramento della
tassa versata.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
10 - APPELLO DEL GIORGIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIORGIONE/MESTRE DEL
12.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000).
All'esito della gara Giorgione CaIcio/Mestre, disputata il 12.12.1999 nell'ambito del Campionato di Serie C/2 e terminata col
punteggio di 0 a 1, il Giorgione Calcio proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra
avversaria, era stato schierato il calciatore Sormani Adolfo, in posizione irregolare perché svincolato dall'A.S. Pordenone
Calcio previa inclusione in lista suppletiva il cui periodo, così come previsto dal Com. Uff. n. 125/A della F.I.G.C., pubblicato
in data 11 giugno 1999, a seguito di riunione del Consiglio Federale, era corso da mercoledì 1 ° dicembre a venerdì 17
dicembre 1999. II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 143/C del
26 gennaio 2000, respingeva il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare (Com.
Uff. n. 166/C del 23 febbraio 2000) novellamente adita dalla società istante. Avverso tale ultima delibera propone appello
dinanzi a questa Commissione Federale il Giorgione Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a
tavolino'. II gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che il Sormani, già tesserato nel corso della stagione sportiva corrente
con l'A.S. Pordenone Calcio, con la quale aveva preso regolarmente parte a gare fino alla decima giornata di andata del
Campionato Nazionale Dilettanti, disputata il 14.11 .1999, era incluso in lista di svincolo suppletiva decorrente dal 1 °
dicembre a venerdì 17 dicembre 1999 e, pendente tale periodo, veniva tesserato e impiegato dell'A.C. Mestre nell'incontro
suindicato, in aperto contrasto con quanto stabilito dell'art. 107 delle N.O.I.F.. L'irregolarità della posizione del Sormani in
quella gara, disputata, ripetesi, il 12.12.1999, non é sanata dall'iter amministrativo di tesseramento culminato nel visto di
esecutività del 9.12.1999, trattandosi di una chiara violazione di una norma imperativa la cui lettera non ammette eccezioni alla
regola secondo cui i calciatori compresi nelle liste di svincolo suppletive possono sottoscrivere richiesta di nuovo tesseramento
per altre società soltanto in data successiva al termine ultimo stabilito per la chiusura delle liste medesime. L'impugnata
delibera, in accoglimento del proposto appello, va quindi annullata; consegue a tanto l'irrogazione all'A.C. Mestre della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 e la restituzione alla reclamante della tassa versata. Per
questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Giorgine Calcio di Castelfranco Veneto
(Treviso), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.C. Mestre la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata
gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000
1 - APPELLO DEL SIG. D'ALTILIA DONATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL FIGLIO
MINORENNE SIMONE FINO AL 28 NOVEMBRE 2004
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Milano - Com. Uff. n. 19 del 2.12.1999)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Milano, con il Comunicato Ufficiale n. 19 in data 2 dicembre 1999,
squalificava il calciatore dell'A.S. Barone, D'Altilia Simone, fino al 28.11.2004 per avere, al termine della gara del Campionato
Juniores Provinciale Freccia Azzurra/Barona, disputata il 28.11.1999, ingiuriato gravemente e colpito ripetutamente con calci e
pugni l'Arbitro. II padre del calciatore, Sig. D'Altilia Donato ha inoltrato, in data 25.1.2000, reclamo a questa Commissione
d'Appello Federale, al fine d'ottenere l'annullamento della suddetta sanzione irrogata al figlio, assumendo che questi non aveva
commesso il fatto addebitatogli. Si osserva che l'impugnazione é inammissibile. Rileva, infatti, questo Collegio che non risulta
agli atti essere stata inoltrato reclamo per il giudizio di seconda istanza alla competente Commissione Disciplinare, come
prescritto dell'art. 19 comma 1 C.G.S., nei modi e nei termini regolamentari fissati dall'art. 26 C.G.S., la cui decisione il
ricorrente sarebbe stato legittimato ad impugnare dinanzi questa C.A.F., a norma dall'art. 27 C.G.S.. La tassa va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dal Sig. D'Altilia Donato per il figlio
minore Simone e dispone l'incameramento della tassa versata.
2 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA GUGLIONESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
MONTEVERDE/GUGLIONESI DEL 4.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 42 del 10.2.2000)
La gara Monteverde/Guglionesi, in calendario il 4.12.1999 per il Campionato di Promozione organizzato dal Comitato
Regionale Molise, non fu disputata in quanto l'Arbitro, sollecitato dal capitano della squadra ospitata, accertò che le misure
delle porte e del campo per destinazione erano irregolari, né l'irregolarità fu sanata nell'immediatezza. La Pol. Guglionesi. che
aveva presentato al Direttore di gara riserva scritta, agi per ottenere l'assegnazione della vittoria ex art. 7 C.G.S., ma tanto il
Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise (delibera pubblicata sul C.U. n. 3t del 16 dicembre 1999) quanto la
competente Commissione Disciplinare (delibera di cui al C.U. n. 42 del 10 febbraio 2000) rigettavano il reclamo della Pol.
Guglionesi. Osservava, in particolare, la Commissione Disciplinare che il breve tempo intercorso fra l'omologazione e
l'utilizzazione del campo lasciava presumere alla Pol. Monteverde che tutto fosse in regola: che l'irregolarità delle dimensioni
delle porte non poteva essere eliminata nell'immediato; che lo spostamento della gara in questione su quel campo (dall'altro,
ove originariamente avrebbe dovuto svolgersi) era stato comunicato alla società ospitante solo due giorni prima. E pertanto la
domanda della reclamante non poteva trovare accoglimento. La Pol Guglionesi si appella ora a questa Commissione,
sottolineando che la responsabilità oggettiva della società ospitante, alla cui origine si collocava la mancata disputa della gara,
doveva essere affermata con assegnazione in suo favore della medesima, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.; mentre andava annullato ad
ogni effetto il recupero della stessa, disposto dal Comitato e disciplinatamente affrontato dall'appellante. L'appello è fondato.
Le argomentazioni svolte nella delibera impugnata (la quale, implicitamente, ha disatteso le considerazioni del Giudice
114
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Sportivo in ordine alla irritualità dell'accertamento compiuto dall'Arbitro e che quindi non possono più essere valutate in questa
sede) non valgono a scalfire il principio della responsabilità oggettiva, gravante sulla società ospitante di una gara, in relazione
all'obbligo specifico di porre a disposizione un campo di giuoco rispondente alle prescrizioni regolamentari. È pacifico che ciò
non sia avvenuto nella specie e che detta società non sia stata in grado di porre rimedio alle riscontrate irregolarità; onde la
mancata disputa della gara va posta a carico della società medesima, cui deve essere inflitta la punizione sportiva stabilita
dell'art. 7 C.G.S.. È appena il caso di rilevare che la presente decisione pone nel nulla l'eventuale ripetizione della gara stessa.
Va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol.
Guglionesi di Guglionesi (Campobasso), annulla te impugnate delibare, infliggendo alla Pol. Monteverde la punizione sportiva
di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
3-APPELLO
DELLA
POLISPORTIVA
GARAGUSO
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
GARAGUSO/PIETRAGALLA DEL 16 GENNAIO 2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 28 bis del 4.2.2000).
La Polisportiva Garaguso ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 28 bis del 4 febbraio 2000, con la quale era stato rigettato il proprio
reclamo avverso il risultato della gara Garaguso/Pietragalla del 16.1.2000, proposto in relazione alla partecipazione del
calciatore Potenza Domenico in posizione irregolare. L'appello è inammissibile, per tardività. Ed invero il reclamo a questa
Commissione risulta spedito solo in data 15.2.2000 e quindi ben oltre il termine perentorio, di sette giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, così come prescritto dell'art. 27 n. 2 lett. a)
C.G.S.. Conseguentemente il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Garaguso di Garaguso (Matera) e
dispone incamerarsi la relativa tassa.
4- APPELLO DELLA U.S. VITALBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POSSIDENTE/VITALBA DEL 16
GENNAIO 2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata-Com. Uff. n. 30 del 17.2.2000).
L'Arbitro della gara Possidente/Vitalba disputata il 16.1.2000 per il Campionato di 2° Categoria organizzato dal Comitato
Regionale Basilicata, al 19' del secondo tempo, con le squadre in parità 1 a 1, espelleva dal campo per doppia ammonizione il
calciatore Mario Possidente della S.C. Possidente. A seguito di tale provvedimento il calciatore si portava a breve distanza dal
Direttore di gara urlandogli, con tono iroso, una frase minacciosa, condita da espressioni scurrili, culminate con il preannuncio
di ulteriori e più gravi conseguenze se avesse confermato il provvedimento di espulsione. Nel contempo, altro calciatore della
stessa società, Francesco D'Andrea, sopraggiungeva alle spalle del Direttore di gara e lo spintonava violentemente. Anche il
D'Andrea veniva espulso dal terreno di gioco. Questi, poi, all'atto dell'espulsione, s'infuriava e si scagliava sul Direttore di gara
stringendolo al collo e spingendolo con violenza contro altro compagno di squadra. L'Arbitro, ritenendo di non essere più in
grado di continuare la direzione della gara, decideva di sospendere l'incontro e comunicava tale sua decisione al vice-capitano
della S.C. Possidente, Andrea Possidente, e agli altri calciatori che lo circondavano. Tale decisione scatenava l'ira del dirigente
della S.C. Possidente, Sig. Francesco Possidente e di altri due calciatori di detta società, Leonardo Iannielli e Gioacchino
D'Andrea, che riversavano sul Direttore di gara tutta una serie di improperi e di gravi minacce alla sua incolumità personale
Una trentina di persone entravano sul terreno di gioco tentando di aggredire il Direttore di gara, non riuscendovi solo per
l'intervento di un vigile urbano e dei dirigenti della società ospite. La gara, dopo otto minuti di sospensione, veniva ripresa e si
concludeva con il risultato di 1 a 1. Nel referto l'Arbitro dichiarava di avere condotto a termine la gara solo pro-forma. Per
questi fatti il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26
del 20 gennaio 2000, oltre ad irrogare sanzioni al dirigente e ai calciatori della S.C. Possidente, infliggeva a detta società la
punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Avverso tale decisione, per il capo relativo alla
punizione sportiva della perdita della gara, la S.C. Possidente proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare,
sostenendo la insussistenza degli estremi per tale sanzione atteso che il Direttore di gara non aveva subito alcun atto di
violenza e che, contrariamente a quanto affermato dall'Arbitro, non corrispondeva al vero che propri sostenitori fossero entrati
sul terreno di gioco per aggredire il Direttore di gara. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblica sul Comunicato
Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, condividendo le deduzioni della reclamante, e disponeva la
ripetizione della gara. Propone appello in questa sede l'U.S. Vitalba deducendo I'erroneità della decisione appellata e
chiedendone la riforma. L'appello è fondato. La Commissione Disciplinare ha rilevato la lacunosità del referto nella
descrizione dei fatti accaduti. In particolare, non sarebbero state adeguatamente descritte "le modalità dell'asserita invasione di
campo da parte di circa 30 persone" Su tale rilievo e sulla circostanza che il Direttore di gara non ha subito alcun nocumento
alla propria incolumità personale, nemmeno in via potenziale, la Commissione ha fondato la sua decisione di far ripetere la
gara. Tali conclusioni non possono essere condivise in quanto smentite dalla sola lettura del referto arbitrale. Occorre inoltre
evidenziare che non è necessario che episodi come quelli accaduti nella gara di cui trattasi giungano alle estreme conseguenze,
con effettivo danno alla persona del Direttore di gara, perché l'Arbitro possa ritenere che non sussistano i presupposti per una
normale prosecuzione della gara. Ciò stante, il referto arbitrale dà chiaramente contezza di ciò che è avvenuto in campo. A
parte gli atti di violenza e le minacce di maggiori danni fisici di cui é stato tatto segno dai calciatori e dal dirigente della S.C.
Possidente, il tentativo di aggressione dell'Arbitro e dei giocatori della squadra ospite intervenuti a difesa del Direttore di gara
da parte di una trentina di sostenitori entrati sul terreno di gioco, reso tentativo solo dall'intervento della Forza pubblica, è un
elemento sufficiente a giustificare la decisione dell'Arbitro di proseguire la gara, che altrimenti avrebbe dovuto essere sospesa,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
a scanso di ulteriori e ben più gravi atti di violenza. Appare corretta, pertanto, tale decisione diretta a salvaguardare non solo la
propria incolumità, ma anche quella dei calciatori della società avversaria intervenuti a sua difesa anch'essi fatti oggetto del
tentativo di aggressione, sedata unicamente dall'intervento della Forza pubblica. La decisione appellata, pertanto, deve essere
riformata e deve ripristinarsi la pronuncia del Giudice Sportivo che ha inflitto alla S.C. Possidente la punizione sportiva della
perdita della gara di cui trattasi con il punteggio di 0-2. La tassa di reclamo, stante l'accoglimento dell'appello, va restituita
all'appellante Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Vitalba di Filiano
(Potenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla S.C. Possidente la
punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
5- APPELLO DEL C.U.S. CAGLIARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA USSANA/C.U.S. CAGLIARI DEL
16.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 32 del 24.2.2000).
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 32 del 24 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Sardegna respingeva il reclamo proposto dal C.U.S. Cagliari avverso lo svolgimento della gara Ussana/C.U.S. Cagliari,
disputata il t6.t2oo0 per il Campionato di 1° Categoria, osservando che la stessa si era regolarmente conclusa, in quanto gli
incidenti fra calciatori delle due squadre, con intervento di dirigenti, erano avvenuti nei minuti dì recupero e che quando
l'Arbitro aveva decretato la fine dell'incontro, in concomitanza con tali eventi, aveva constatato che era trascorso l'intero
recupero assegnato. Pertanto, non era ravvisabile alcun fatto che avesse inficiato la regolarità della partita. Ricorre avverso tale
delibera a questa Commissione d'Appello il C.U.S. Cagliari chiedendo in via principale l'assegnazione della gara vinta per fatti
addebitabili a tesserati della squadra avversaria; e, in via subordinata, la ripetizione della stessa. L'appello è inammissibile, in
ragione dell'analogo vizio che inficiava il reclamo di prima istanza, il quale - concernendo la regolarità dello svolgimento della
gara - in forza del combinato disposto degli artt. 18 e 37 C.G.S., avrebbe dovuto essere proposto (previo preannuncio) al
Giudice Sportivo e non già, come invece è avvenuto nella specie, alla Commissione Disciplinare. L'inosservanza della
regolamentare procedura rese e rende inammissibili le doglianze del C.U.S. Cagliari. Va incamerata la tassa relativa. Per questi
motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal C.U.S. Cagliari di Cagliari e dispone
l'incameramento della relativa tassa.
6 - APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 9 GIORNATE
EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PROTTI IGOR
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 151/C in data 2
febbraio 2000, squalificava per dieci gare effettive il calciatore Protti Igor, tesserato con la società Livorno Calcio, per avere, in
azione di gioco, colpito con una gomitata al volto un avversario, che cadeva a terra; espulso, rivolgeva a un assistente arbitrale
ripetute espressioni ingiuriose, lo spingeva violentemente e tentava di colpirlo con una testata, non riuscendovi per il
tempestivo intervento di alcuni suoi compagni, che lo trascinavano via; in tale contesto rivolgeva ad un avversario ripetute frasi
offensive e di minaccia. Proposto rituale reclamo, la Commissione Disciplinare presso la stessa Lega riduceva la suddetta
sanzione sportiva a nove gare, avendo ritenuto con testuale motivazione "di considerare i fatti nella loro dinamicità, nonché il
comportamento del calciatore e ravvedimento emerso nel corso del dibattimento". Avverso tale delibera pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 166/C in data 23 febbraio 2000, la società Livorno Calcio ha inoltrato ricorso a questa Commissione
d'Appello Federale al fine di ottenere una ulteriore riduzione della suddetta squalifica. Tale richiesta può essere accolta. La
Commissione Disciplinare ha ritenuto di concedere la riduzione ad un solo giorno di squalifica con la generica motivazione
sopra trascritta. La dinamicità del fatto ed il ravvedimento del calciatore inducono, invece, a determinare in maniera maggiore
la riduzione della sanzione. La descrizione dell'increscioso episodio, esposto negli atti ufficiali, rileva che il Protti era in uno
stato psicologico talmente alterato da avergli inibito il controllo delle sue azioni: era dolorante per la gomitata intarlagli poco
prima al volto (il successivo accertamento diagnostico aveva rilevato la frattura dello zigomo sinistro) ed era esasperato per
l'espulsione a seguito della sua reazione allo stesso gesto violento commesso nei suoi confronti. Tale alterazione, non
giustificabile e sempre sanzionabile, era stata, dunque caratterizzata da un impulso inconsulto, che gli aveva causato una
momentanea ed incontrollabile reazione abnorme. Si aggiunga che é anche da considerare il suo immediato e ripetuto
pentimento, anche rilevato dai giudici di 2° grado. Tali argomentazioni consentono di determinare la squalifica in sei giornate
effettive di gara. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe
proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno, riduce a n. 6 giornate di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi
giudici al calciatore Protti Igor. Ordina restituirsi la relativa tassa.
7 - APPELLO DELLA POL. NO.VA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NO.VA/PIETRAGALLA DEL 12
DICEMBRE 1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 30 del 17 .2.2000).
All'esito della gara NO.VA./Pietragalla, disputata il 12.12.1999 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria del Comitato
Regionale Basilicata e terminata col punteggio di 0 a 0, la Pol. NO.VA. proponeva rituale reclamo adducendo che
nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori De Bonis Antonio e Lapenna Claudio,
tesserati quali calciatori "giovani", non muniti dell'autorizzazione prevista dell'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F.. La competente
Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 17 febbraio 2000, respingeva il reclamo. Avverso
tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Pol. NO.VA., reiterando la propria richiesta di
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero la Pol. NO.VA. invoca, a sostegno del suo
reclamo, l'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F., che condiziona la partecipazione di un calciatore "giovane" ad attività agonistiche
organizzate dalle Leghe, diverse da quelle espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, a vari adempimenti,
che culminano nell'autorizzazione del Comitato Regionale, e sanziona la partecipazione non autorizzata con la punizione
sportiva prevista dell'art. 7 n. 5 C.G.S.. Va però osservato che al momento della partecipazione alla gara del 12.12.1999 il De
Bonis ed il Lapenna - nati rispettivamente il 10.3.1983 e il 9.5.1983 - avevano ampiamente superato il sedicesimo anno di età e
non rientravano nella previsione dell'indicata norma, limitata ai calciatori "giovani" che abbiano compiuto il quindicesimo
anno di età. II fatto che al momento della pretesa infrazione i predetti calciatori fossero ancora tesserati come "giovani" non
può portare all'estensione del divieto ex art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. anche a casi, come l'attuale, di atleti non più abbisognevoli,
per l'età raggiunta, di quel particolare permesso, concepito al solo scopo di controllare la conseguita maturità psicofisica del
calciatore in incontri più impegnativi sotto tale specifico aspetto. L'utilizzazione di De Bonis Antonio e di Lapenna Claudio
nella suindicata partita appare quindi regolare. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. NO.VA. di Ferrandina (Matera) e ordina l'incameramento della tassa
versata.
8 - APPELLO DELL'U.S. VIRTUS DAL COLLE F.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.5.2000 INFLITTA AL CALCIATORE SCHIMMENTI MICHELE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 37 del 23.2.2000).
L'U.S. Virtus dal Colle F.S. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Veneto, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 pubblicato il 23 febbraio 2000, con la quale, in parziale
accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta al 31.5.2000 la sanzione della squalifica inflitta (fino al 9.4.2001) al
calciatore Schimmenti Luca dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 35 del 9 febbraio 2000) per atto di violenza nei
confronti dell'arbitro della gara del Campionato Juniores Regionale Virtus dal Colle/Chiampo del 5.2.2000. L'appello è
inammissibile. Osserva, infatti, il collegio che la squalifica irrogata è inferiore a 12 mesi e che, come tale, ai sensi dall'art. 35 n.
4 latt. d/d1 C.G.S., che disciplina l'attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, la sanzione stessa non può essere oggetto di impugnazione dinanzi la C.A.F. Per questi motivi
la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Virtus Dal
Colle F.S. di Verona ed ordina incamerarsi la tassa versata.
9- RICORSI PER REVOCAZIONE DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE VITTORIO CECCHI GORI E DELL'A.C.
FIORENTINA IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997
(Delibare della C.A.F. - Com.ti Uff.li nn. 17/C e 28/C - Riunioni del 5.2.1998 e 30.4.1998).
La procura Federale, con atto del 9.12.1997, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti:
1) Cecchi Gori Vittorio, Presidente dall'A.C. Fiorentina;
2) l'A.C. Fiorentina;
per rispondere:
- Cecchi Gori Vittorio della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di
Informazione, dopo la gara Fiorentina/Parma, espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e
dell'intera Organizzazione Federale;
la Società A.C. Fiorentina, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio presidente.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblica sul Com. Uff. n. 223 del 23 gennaio 1998, infliggeva a Cecchi Gori
Vittorio l'inibizione per la durata di trenta giorni ed alla società Fiorentina l'ammenda di lire 30 milioni.
Tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa C.A.F., che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/C - Riunione del 5
febbraio 1998, dichiarava inammissibile l'appello proposto dell'A.C. Fiorentina perché sottoscritto da persona non legittimata
(art. 23 n. 1 C.G.S.). Veniva altresì dichiarato inammissibile il pedissequo ricorso per revocazione (Com. Uff. n. 28/C –
Riunione del 30 aprile 1998). Con atto 30.1.1998 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti Cecchi Gori Vittorio e l'A.C. Fiorentina, per rispondere il primo della violazione dall'art. 1 comma 2
C.G.S. perché, più volte convocato, non si era presentato all'Ufficio Indagini per rendere chiarimenti sui fatti denunciati dallo
stesso nel corso di pubbliche dichiarazioni, e la seconda di violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta
nella violazione ascritta al proprio presidente. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 272 del 27
febbraio 1998, infliggeva a Cecchi Gori Vittorio l'inibizione di giorni dieci, nonché l'ammenda di lire 10.000.000 alla
Fiorentina. Avverso tale decisione proponeva appello la Fiorentina; il gravame veniva respinto da questa C.A.F. con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 30 aprile 1998. Le suindicate delibare sono state impugnate, dinanzi a questa
Commissione Federale, dell'A.C. Fiorentina che, con distinti ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione, ne chiede la
revoca ex art. 28 lett. d) C.G.S. Adduce l'appellante che, dopo il passaggio in giudicato delle decisioni disciplinari delle quali si
tratta, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, in data 29.4.1998, su deferimento della Presidenza del Senato,
aveva proposto all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal Cecchi Gori costituissero la esternazione di opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68,
primo comma, della Costituzione. Afferma pertanto che la decisione della Giunta si pone come "fatto nuovo" che avrebbe
comportato una diversa pronuncia della C.A.F. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero l'art. 28 lettera d) C.G.S., nella sua
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
duplice formulazione (la prima che riguarda "fatti decisivi" che non si sono potuti conoscere nel precedente procedimento, la
seconda "fatti nuov'i' sopravvenuti dopo che la decisione è divenuta inappellabile) si riferisce ad elementi o circostanze che
attengano al merito del giudizio, e non già alle condizioni di procedibilità o ad altre questioni procedurali. La revoca delle
impugnate decisioni appare altresì improspettabile anche alla luce delle restanti previsioni dall'art. 28 C.G.S., che non sono in
alcun modo adattabili al caso concreto. La declaratoria di inammissibilità comporta l'incameramento delle tasse versate. Per
questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra proposti dell'A.C. Fiorentina di Firenze, li dichiara
inammissibili e dispone l'incameramento delle relative tasse.
10- APPELLO DEL G.S. SANREMO 72 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.5.2000 INFLITTA
AL SIG. OLGA FRANCESCO
(Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 34 del
10.2.2000).
II G.S. Sanremo 72 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, apparsa sul Com. Uff. n. 34 del 10 febbraio 2000, con la quale. in rigetto del suo
reclamo, venivano confermate le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Torino inerenti le
sanzioni dell'inibizione del Sig. Olga Francesco, dirigente, e della squalifica dell'allenatore Cedro Salvatore, entrambe fino al
15.5.2000. Nelle more dell'istruttoria, la società appellante, con nota 16.3.2000, comunicava di voler ritirare il reclamo. Alla
luce di quanto l'appello come innanzi proposto dal G.S. Sanremo 72 di Grugliasco (Torino) e dispone incamerarsi la relativa
tassa.
11- APPELLI DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE
PER GIORNI 30 AL SIG. PIERONI ERMANNO E DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA, LORO
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA
GARA TORINO/PERUGIA DEL 28.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff.n. 354 del 10.3.2000).
In data 3.2.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig.
Pieroni Ermanno, tesserato per l'A.C. Perugia, e l'A.C. Perugia, il primo per violazione dall'art. i, commi 7 e 3 C.G.S., perché,
contattando più volte l'Ispettore della Lega Nazionale Professionisti, Pasquini Norberto, aveva svolto illecita opera di
convincimento tesa a far risultare che il calciatore Bucci Luca gli aveva spento una sigaretta in faccia e sferrato un calcio
mentre percorreva il tunnel degli spogliatoi e perché lo stesso, colloquiando con il Pasquini aveva riferito a quest'ultimo la
versione dei fatti da lui data all'Ufficio Indagini; la seconda per violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità
oggettiva conseguente alla violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul
C.U. n. 354 del 10 marzo 2000, ritenuto che la condotta complessiva del Pieroni era stata contraria ai principi di lealtà e
correttezza, che gli avrebbero dovuto imporre di evitare qualsiasi contatto con una persona che rivestiva la qualità di testimone,
infliggeva al Pieroni la sanzione dell'inibizione per giorni 30 e all'A.C. Perugina la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000.
Avverso questa decisione propone appello il Sig. Pieroni, deducendo, in via principale, l'insussistenza del fatto addebitato,
sulla base della contraddittorietà delle dichiarazioni del Pasquini, verbalizzate dall'Ufficio Indagini, rispetto all'originaria
relazione inviata dallo stesso alla Lega Calcio e, in via subordinata, lamentando I'eccessività della sanzione comminata in
relazione alla tenuità dei fatti. Propone appello anche la Società Perugia, senza dedurre motivi autonomi, ma riportandosi ai
motivi presentati dal Sig. Pieroni. Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei due reclami, trattandosi degli stessi tatti
sanzionati con un'unica decisione della Commissione Disciplinare. In ordine al reclamo proposto dell'A.C. Perugia, questo
deve essere dichiarato inammissibile per violazione dall'art. 23 n. 6 C.G.S., in quanto redatto senza motivazioni e con generico
richiamo ai motivi "che saranno formulati" dal tesserato Pieroni. II reclamo proposto dal Sig. Pieroni è invece infondato e deve
essere rigettato. La Commissione Disciplinare ha correttamente ravvisato nel comportamento del Pieroni una violazione dei
doveri di lealtà e correttezza che dovrebbero informare la condotta di ogni tesserato, secondo il disposto dell'art. 1 C.G.S. In
particolare viene addebitata al Pieroni una indebita interferenza nel procedimento disciplinare a suo carico, attuata mediante
ripetuti contatti con l'Ispettore Pasquini che nel procedimento stesso rivestiva la qualità di testimone. Questi contatti sono stati
ammessi dallo stesso Pieroni, nelle dichiarazioni rese ai collaboratori dell'Ufficio Indagini in data 10.12.1999 e trovano
significativa conferma nell'episodio riferito dal Collaboratore dello stesso Ufficio Indagini, Mannucci. Risulta, infatti, che il
Pieroni abbia addirittura interrotto un interrogatorio - quello del 30.11.1999, dopo essersi allontanato con un pretesto - per
contattare telefonicamente il Pasquini. A fronte di queste risultanze, del tutto inconferenti appaiono le argomentazioni
difensive dell'incolpato circa la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni del Pasquini, dal momento che l'addebito non
concerne le circostanze da questi riferite, bensì il ripetuto, indebito e irritale contatto con un testimone di un procedimento
sportivo a cui il Pieroni era direttamente interessato. La sanzione in concreto inflitta al Pieroni appare equa e congrua in
relazione alla gravità dell'incolpazione e non appare suscettibile di alcuna riduzione Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli
appelli come innanzi proposti dall'A,C. Perugia di Perugia e dal Sig. Pieroni Ermanno,così decide: - dichiara inammissibile,
per genericità, ai sensi dall'art. 23 n. 6 C.G.S., quello proposto dell'A.C. Perugia; - respinge quello proposto dal Sig. Pieroni
Ermanno; ordina l'incameramento delle relative tasse.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 6 APRILE 2000
1- APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODICA/LEONZIO DEL 3.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 39 del 3 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
rigettava il reclamo avanzato dalla S.S. Leonzio avverso la regolarità della gara Modica/Leonzio disputata il 3.10.1999 per il
Campionato di Eccellenza, ritenendo legittima la partecipazione del calciatore Carmelo Giglio, tesserato per il Modica.
Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la S.S. Leonzio, sostenendo che il Giglio, avendo svolto prima del
trasferimento al Modica funzioni di allenatore per altra società, non avrebbe potuto, nel corso della medesima stagione,
tesserarsi come calciatore per il Modica. L'appello è infondato. Dal tabulato del Settore Tecnico, in atti, emerge che il Giglio
era tesserato come allenatore per la stagione 1998/1999, ma tale tesseramento non era stato rinnovato per quella successiva;
tale dato formale elimina ogni rilevanza sia al contenuto del C.U. n. 17 dell'8 ottobre 1999, col quale il Comitato Regionale
dava atto della indicazione di costui come allenatore della Pol. Junior Vittoria, sia alle notizie di stampa, da cui si apprende che
il medesimo in tale ultima società svolgeva funzioni di calciatore ed anche (ma solo di fatto, evidentemente, e quindi fuori da
ogni tesseramento) di allenatore. Dal tabulato dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale si ricava, poi, che il Giglio
era tesserato come calciatore per lo Junior Vittoria e, come tale, venne legittimamente trasferito alla Pol. Modica; da qui la
regolarità della sua partecipazione alla gara in oggetto. L'appello va dunque rigettato e la relativa tassa incamerata. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Leonzio di Lentini (Siracusa) e dispone l'incameramento
della tassa versata.
2- APPELLO DELLA A.P. MONTERUSCIELLO 1 AVVERSO DECISIONI MERITO DELLA GARA
MONTERUSCIELLO 1/S. GIORGIO A CREMANO DEL 16.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.2.2000).
All'esito della gara Monterusciello 1/S. Giorgio a Cremano, disputata il 16.1.2000, nell'ambito del Campionato Allievi fascia B
del Comitato Regionale Campania, terminata col punteggio di 2 a 2, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica deliberava di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara
alla A.P. Monterusciello 1 con il punteggio di 0 - 2, di comminare alla stessa l'ammenda di lire 900.000, di inibire il dirigente
lancanelli Procolo fino al 16.1.2002 e di squalificare per una gara il calciatore Cozzolino Giulio (Com. Uff. n. 34 del 27
gennaio 2000). L' A.P. Monterusciello 1 proponeva reclamo avverso la predetta decisione al competente Giudice Sportivo di 2°
Grado, chiedendo la ripetizione della gara, la revoca o la riduzione dell'ammenda, la revoca o la riduzione della squalifica
inflitta al dirigente lancanelli Procolo. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 10
febbraio 2000, confermava la decisione del Giudice Sportivo di primo grado. Avverso tale decisione ha proposto appello la
A.P. Monterusciello 1, chiedendo in via preliminare, dichiararsi la nullità del procedimento svolto dinanzi al Giudice Sportivo
di 2° Grado e, nel merito, la ripetizione della gara, la revoca o la riduzione dell'ammenda, la revoca o la riduzione della
squalifica inflitta al dirigente lancanelli Procolo. II gravame é fondato e meritevole di accoglimento. La ricorrente, infatti, non
ha potuto prendere visione del supplemento di rapporto arbitrale raccolto dal Giudice di 2° Grado in un momento successivo
alla discussione dibattimentale. La questione deve essere esaminata alla luce del sesto comma dall'art. 26 C.G.S. per il quale
"Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto... di prendere visione o trarre, a proprie spese,
copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori...". Nel
caso di specie ciò non risulta essere avvenuto, contravvenendo, in tal modo le norme sul contraddittorio che hanno carattere
vincolante in quanto attengono all'esercizio stesso del diritto di difesa, e ciò soprattutto quando siano stati acquisiti nuovi
elementi di merito successivamente alla decisione di primo grado.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.P. Monterusciello 1 di Pozzuoli (Napoli),
annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli aHi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per rinnovazione del giudizio. Ordina restituirsi
la relativa tassa.
3 - APPELLO DELLA N.F.C. ORLANDINA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA EX ARL
111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE MORELLO DAVIDE
(Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 16.12.1999)
Con reclamo del 16.9.1999, il calciatore Morello Davide chiedeva lo svincolo d'autorità ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., dalla
N.F.C. Orlandina, con sede in Capo d'Orlando (Messina), per cambiamento della residenza avendola trasferita da Palermo a
Lauria (Potenza) dall'11 settembre 1998. La Società si opponeva a tale richiesta evidenziando che l'art. 111 N.O.I.F. subordina
lo svincolo all'effettivo cambio di residenza, che essa contestava fosse avvenuto. La Commissione Tesseramenti, sulla
acquisita documentazione probatoria prodotta dal calciatore, accoglieva la richiesta del Morello con decisione pubblicata nel
Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 16 dicembre 1999. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la N F.C.
Orlandina, deducendo che le affermazioni del calciatore non rispondono al vero. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere
respinto. Infatti, deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio la circostanza,
desumibile dal materiale probatorio prodotto dal calciatore, che il cambiamento di residenza anagrafica corrisponda ad un reale
ed effettivo cambiamento di dimora e di località nella quale si svolge la normale vita lavorativa e di relazione. II concetto di
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
residenza (quale luogo di dimora abituale) e quello di domicilio (centro principale dei propri affari) sono nozioni che non
vanno rapportate al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art 111 N.O.I.F. vuole concedere al
calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, ma tale
trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. Nel caso in esame appare che tali requisiti
ricorrano. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla N.F.C. Orlandina di Capo d'Orlando
(Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELLA A.S. LODIVECCHIO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA, EX ART
109 N.O.I.F., PER INATTIVITA, AL CALCIATORE CUOCCI FRANCESCO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 21 .10.1999).
II 6.6.1999, il calciatore Cuocci Francesco chiedeva al Comitato Regionale Lombardia lo svincolo dalla A.S. Lodivecchio per
inattività sportiva. II Comitato Regionale Lombardia accoglieva, in data 30.6.1999, la richiesta ai sensi dall'art. 109 N.O.I.F..
L'A.S. Lodivecchio proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso tale provvedimento in data 16.7.1999,
evidenziando eccezioni riguardo alla mancata partecipazione del calciatore a gare ufficiali per l'annata sportiva 1998/1999. La
Commissione Tesseramenti confermava il provvedimento impugnato, rilevando che l'A.S. Lodivecchio non aveva proposto
opposizione alla richiesta del calciatore nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 N.O.I.F. (Com. Uff. n. 8/D - riunione del
21.10.1999. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'A.S. Lodivecchio, riproponendo le medesime
argomentazioni presentate nel precedente grado di giudizio. L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti,
deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dalla ricorrente idoneo a porre in dubbio la circostanza della tardività
dell'opposizione all'istanza di svincolo ed a documentare l'invio della stessa al calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come sopra proposto dalla A.S. Lodivecchio di Lodivecchio (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa versata.
5- APPELLO DEL CALCIATORE P. A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2, A
DECORRERE DAL 14.1.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
ANTIDOPING DEL C.O.N.I.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 25.2.2000)
A seguito di controllo antidoping effettuato il 20.11.1999, al termine della gara Fiorentina/Perugia. Le analisi di revisione,
effettuate in data 23.12.1999 presso il Laboratorio di Analisi Antidoping di Losanna, confermavano l'esito di positività per
metaboliti della cocaina. L'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. dopo aver contestato le risultanze delle controanalisi
all'incolpato, che a sua difesa, pur non contestando le risultanze della analisi eseguite dal Laboratorio di Losanna, sosteneva la
sua inconsapevolezza in ordine all'assunzione della sostanza riscontrata, deferiva il P. avanti la Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti. Dopo la notifica del provvedimento di convocazione l'incolpato inviava una memoria
difensiva nella quale. confermando le dichiarazioni rese alla Procura Antidoping, ribadiva di non aver commesso, né
volontariamente né consapevolmente, l'infrazione contestatagli. In particolare deduceva: 1 ) che l'assunzione inconsapevole era
in astratto possibile, come era rilevabile dalla letteratura scientifica; 2) la mancanza di qualsiasi incidenza dell'assunzione di
cocaina sulla prestazione sportiva; 3) l'occasionalità dell‟accaduto, desumibile dalla negatività di due precedenti controlli
antidoping e delle conclusioni della relazione chimico-tossicologica di parte; 4) che il tempo di eliminazione della cocaina e
dei suoi metaboliti è tale da consentire il riscontro dell‟assunzione fino a sei giorni prima del controllo e quindi ben oltre il
ritiro pre-partita; 5) che la condotta processuale tenuta, non avendo contestato le risultanze delle analisi, comportava la
concessione delle attenuanti previste dell'art. 11 comma 3 del Regolamento per l'Attività Antidoping, per la "collaborazione
determinante" fornita. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 331 del 25 febbraio 2000, ritenuta la
responsabilità del P. in ordine all'infrazione contestatagli e rilevando che mancavano i presupposti per l'applicazione
dell'invocata attenuante, infliggeva allo stesso la sanzione di due anni di sospensione, trattandosi di prima infrazione, ai sensi
dall'art. 2, lettera a), dell'Allegato 1 del Regolamento per l'Attività Antidoping della F.I.G.C.. Avverso questa decisione ricorre
in appello il calciatore P., riproponendo gli stessi motivi già dedotti avanti la Commissione Disciplinare e, in particolare:
l'inconsapevolezza dell'assunzione della sostanza proibita; l'iniquità della norma che sanzionerebbe allo stesso modo la
responsabilità dell'assuntore di sostanze proibite senza distinguere tra varie ipotesi, sia la necessità di accertare il nesso di
causalità tra assunzione di sostanze vietate e perseguimento di una migliore prestazione sportiva; la ricorrenza dei presupposti
per la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 11, comma 3, del Regolamento dell'Attività Antidoping, per la condotta
collaborativa tenuta nel corso del procedimento. L'appello è infondato e va rigettato. Le analisi di laboratorio e le controanalisi
eseguite dal Laboratorio di Losanna hanno incontrovertibilmente accertato la presenza di benzoilecgonina e metilecgonina,
metaboliti della cocaina, nei campioni di urina del calciatore P., prelevati in occasione dell'incontro Perugia/Fiorentina del
20.11.1999. Ciò posto, l'asserita assunzione inconsapevole della sostanza proibita rinvenuta, essendo rimasta priva di qualsiasi
riscontro, non può, di per sé sola, escludere la responsabilità dell'incolpato in ordine all'infrazione a lui contestata. Invero, se
non appare logicamente possibile provare un favo involontario è però possibile dedurre e provare l'esistenza di circostanze
concrete e obiettive che, nel caso in specie, possano aver determinato un'incolpevole assunzione di sostanze stupefacenti, quali
l'assunzione di farmaci per curare patologie incorse nei giorni precedenti la gara, la somministrazione di sostanze di cui non si
conosce la natura da parte dello staff medico della squadra, l'ingestione di bevande nel corso di una festa, etc.. Ragionando "a
contrariis", pur in mancanza di qualsiasi elemento di riscontro, dovrebbe allora ritenersi che per un atleta trovato positivo ad un
controllo antidoping sarebbe sufficiente dedurre l'inconsapevolezza dell'assunzione per andare esente da qualsiasi
responsabilità. L'assurdità di una tale conclusione che vanificherebbe completamente lo spirito e l'efficacia di tutta la
normativa antidoping, tesa a salvaguardare la salute degli atleti e la regolarità delle competizioni sportive, e vieppiù evidente
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
nel caso specifico in considerazione dell'alto tasso di improbabilità dell'assunzione involontaria, necessariamente per via orale,
di una sostanza stupefacente come la cocaina. La cocaina è una sostanza stupefacente che viene assunta per via parenterale,
nasale e assorbita attraverso le mucose. Da alcuni anni sono state ottenute, per estrazione, forme di cocaina pura, resistenti al
calore, che possono essere fumate, ma, nella letteratura scientifica non risultano sostanze che possono essere assunte per via
orale, ad eccezione di alcune bevande ("Health Inca Tea" e "Mate de Coca") che, secondo lo stesso consulente del P., neppure
sono in commercio in Italia e la cui assunzione nel caso in specie neppure viene ipotizzata. Per quanto concerne il motivo di
impugnazione relativo alla sanzionabilità della semplice assunzione di sostanze dopanti senza possibilità di miglioramento
della performance sportiva. Si rileva che l'art. 1 lett. a) del Regolamento per l'Attività Antidoping della F.I.G.C. sancisce che
per doping deve intendersi la somministrazione, l'assunzione e l'uso di sostanze appartenenti alle sostanze proibite elencate
nell'apposito elenco emanato dal C.I.O.. L'inclusione della cocaina nel predetto elenco attribuisce quindi a tale sostanza un
effetto dopante, con la conseguenza che la sua assunzione integra gli estremi della violazione contestata. Di fronte a tale
precisa disposizione normativa diviene superflua e ultronea qualsiasi indagine circa la correlazione ira l'uso della sostanza e il
miglioramento della prestazione atletica A ciò si aggiunga che il bene protetto dalle norme antidoping non riguarda soltanto la
regolarità delle competizioni sportive, ma si estende anche e soprattutto alla tutela della salute degli atleti. Al riguardo lo stesso
art. 1 della richiamata normativa esplicitamente enuncia che il doping è contrario ai principi della lealtà e correttezza nelle
competizioni sportive, ai valori culturali dello sport e alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e
delle qualità morali degli atleti. Del pari infondata é la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti ex art. t1
del Regolamento dell'Attività Antidoping. Prevede tale norma che la sanzione per l'uso di sostanze vietate possa essere ridotta
a favore dell'atleta che, su richiesta della Procura Antidoping, abbia fornito "una collaborazione determinante" per
l'accertamento delle responsabilità "connesse" alla vicenda di doping oggetto di indagine. La ratio della norma è quella di
fornire uno sconto di pena all'atleta, che non solo ammetta la sua colpa, ma che fornisca un contributo importante
all'accertamento delle circostanze concrete che hanno portato all'assunzione di sostanze proibite, finalizzato all'individuazione
di eventuali complicità e responsabilità connesse di altri soggetti federali. In quest'ottica neppure la semplice confessione, priva
di qualsiasi riferimento a concrete situazioni di (atto, non essendo idonea ad apportare un contributo determinante
all'accertamento di "responsabilità connesse", potrebbe legittimare la concessione delle attenuanti previste dal citato art. 11.
Nel caso in specie, il comportamento dell'incolpato, oltre a non essere stato collaborativo, neppure può essere ritenuto
confessorio. Come esattamente rilevato dal rappresentante della Procura Antidoping in sede di discussione, il P. si è limitato ad
una sorta di resistenza passiva, non contestando la validità delle analisi effettuate dal Laboratorio antidoping, ma neppure
ammettendo le sue responsabilità. deducendo, almeno sotto il profilo soggettivo, un'assoluta mancanza di colpa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore P.A. ed ordina l'incameramento della tassa versata.
6 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. ROCCASTRADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ROCCASTRADA/MONTE ANTICO DEL 7.11.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.S. C.S. SASSOFORTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SASSOFORTINO/MONTE ANTICO DEL 14.11.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
Con distinti reclami, la Pol. Roccastrada e l'A.S. C.S. Sassofortino, in relazione alle partite Roccastrada/Monte antico del
7.11.7999 e Monte Antico/Sassofortino del 14.11 .1999, valide per il Campionato di 3a categoria, chiedevano alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana l'applicazione nei confronti della Società Monte Antico della
sanzione di cui all'att. 7, comma 5, C.G.S., in quanto la stessa aveva impiegato nelle due gare il calciatore Cipriani Riccardo in
difetto di tesseramento. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23 del 7 gennaio 2000, accogliendo
i reclami, infliggeva al F.C. Monte Antico la punizione sportiva della perdita delle gare sopra riportate con il punteggio di 0 2. Contro questa decisione ricorreva alla C.A.F. il F.C. Monte Antico, deducendo a motivi la mancata conoscenza dei ricorsi
presentati alla Commissione Disciplinare dalla Polisportiva Roccastrada e dalla A.S. C.S. Sassofortino. La C.A.F., con
decisione di cui al C.U. 24/C - riunione del 24 febbraio 2000, rilevato che i ricorsi presentati dalle Società Roccastrada e
Sassofortino erano stati inoltrati al F.C. Monte Antico con raccomandata A.R. all'indirizzo errato di "Piazza Caffero Monte
Antico" anziché a quello risultante dal foglio di censimento della società (Podere Platina - Monte Antico, Civitella Paganico) e
che vi era stata quindi violazione del principio del contraddittorio. accoglieva l'appello e, per l'effetto, annullava senza rinvio,
ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., la delibera della Commissione Disciplinare. Avverso questa decisione propongono ricorso per
revocazione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) e c), C.G.S.. la Polisportiva Roccastrada e l'A.S.C.S. Sassofortino,
deducendo che l'impugnata decisione era stata frutto di false dichiarazioni fatte in sede di ricorso alla C.A.F. da parte del legale
rappresentante del F.C. Monte Antico, in quanto lo stesso aveva ricevuto regolarmente copia dei reclami di primo grado
presentati alla Commissione Disciplinare, come risultava dalle ricevute e dalla certificazione dell'Ufficio postale (che
producevano in questa sede) comprovanti il ritiro dei plichi postali da parte dello stesso Presidente della Società Monte Antico,
Sig. Alessandro Fantacci. Entrambe le società reclamanti chiedevano pertanto la revisione della decisione di appello.
Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. I ricorsi per revocazione sono ammissibili
e fondati. Dalla documentazione prodotta dalle società ricorrenti e, in particolare, dalla certificazione dell'Ufficio Postale di
Monte Antico Scalo in data 1° marzo 2000 e dalle copie delle cartoline di ritorno, risulta inequivocabilmente che le
raccomandate con le quali sono stati inviate le copie dei motivi di reclamo presentati dalle società Roccastrada e Sassofortino
alla Commissione Disciplinare sono state consegnate personalmente al destinatario, in persona del Presidente del F.C. Monte
Antico, Fantacci Alessandro. La conoscenza dei ricorsi e dei relativi motivi da parte della Società Monte Antico, trova del
121
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
resto conferma nella presentazione di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, come risulta dagli atti del procedimento.La
decisione di questa Commissione, pertanto, è stata determinata dal comportamento doloso della Società Monte Antico che ha
impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, lamentando la mancata
conoscenza dei ricorsi, pur essendo perfettamente a conoscenza degli stessi, avendo ritirato le relative raccomandate il suo
stesso Presidente e avendo presentato le proprie controdeduzioni in merito. La delibera impugnata va quindi revocata,
integrando il comportamento del F.C. Monte Antico l'ipotesi di cui all'att. 28 n. 1, lett. a), C.G.S..Quanto al merito, per gli
stessi motivi va rigettato il reclamo proposto dal F.C. Monte Antico avverso la decisione della Commissione Disciplinare con
la quale è stata inflitta alla medesima società la perdita per 0-2 delle gare disputate contro le squadre Roccastrada e
Sassofortino. Come unico motivo di reclamo, infatti, il F.C. Monte Antico lamentava avanti questa Commissione la mancata
conoscenza dei ricorsi presentati dalle suddette società e la violazione conseguente del principio del contraddittorio, non
contestando la partecipazione di un suo calciatore non tesserato alle gare in contestazione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i
ricorsi per revocazione come sopra proposti dalla Pol. Roccastrada di Roccastrada (Grosseto) e dall'A.S. C.S. Sassofortino di
Sassofortino (Grosseto), li accoglie. revocando, per insussistenza del difetto di contraddittorio, I'impugnata decisione della
C.A.F. - con la quale in accoglimento dell'appello del F.C. Monte Antico veniva disposto l'annullamento della delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che infliggeva al F.C. Monte Antico (Grosseto) la punizione
sportiva di perdita per 0-2 delle suindicate gare - e, nel merito, respinge l'appello del F.C. Monte Antico avverso la suddetta
delibera della Commissione Disciplinare. Ordina restituirsi le relative tasse.
8- APPELLO DELLA POL. FORZA CASOLA BLUE LIONS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.
GIUSEPPE/FORZA CASOLA DEL 29.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2000)
La Polisportiva Forza Casola ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 63 del 2 marzo 2000, - con la quale, in parziale accoglimento del reclamo
della Pol. S. Giuseppe, veniva, tra l'altro, annullata la punizione sportiva a carico di questa di perdita per 0-2 della gara S.
Giuseppe/Forza Casola del 29.12.2000, inflittale dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Napoli (C.U. n. 23 del
3 febbraio 2000), e disposta la ripetizione della gara medesima – chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
L'appello è inammissibile, perché tardivo. II reclamo, infatti, è stato spedito soltanto il 16.3.2000 e cioè ben oltre il termine,
perentorio, di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione da impugnare, tosi come previsto
dell'art. 27 n.2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per
tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Forza Casola Blue Lions di Casola di Napoli e dispone l'incameramento
della tassa versata.
9 - APPELLO DELLA SOCIETA REGHIUM CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO
AMATORI REGHIUM CALCIO/COSMOS LIBERI PROFESSIONISTI DEL 22.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000)
La Società Reghium Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 78 del 6 marzo 2000, riguardante le decisioni adottate in merito alla gara
del Campionato Amatori del 22.1.2000 disputata fra la Reghium Calcio e la Cosmos Liberi Professionisti. II reclamo é
inammissibile in quanto il disposto dell'art. 35 n. a bis C.G.S. prevede la non impugnabilità delle decisioni in ordine alle
regolarità ed allo svolgimento delle gare dell'attività ricreativa e amatoriale. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S. l'appello come sopra proposto dalla Società Reghium Calcio di Reggio Calabria ed ordina
incamerarsi la relativa tassa.
10 - APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ALOISI
ANTONIO E ARUTA SOSSIO RISPETTIVAMENTE PER N.3 E N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E
DELL'AMMENDA DI L. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA CALCIO/ASCOLI CALCIO DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 195/C del 22.3.2000).
La società Ascoli Calcio ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti serie C, di cui al C.U. n. 195/C del 22 marzo 2000, riguardante le sanzioni della squalifica inflitte ai calciatori
Aruta Sossio per n. 2 giornate di gara, ed Aloisi Antonio per n. 3 giornate, nonché dell'ammenda di L. 1.500.000 comminate
alla società a seguito di deferimento del Procuratore federale, per violazione rispettivamente degli arti. 1 comma C.G.S. e 6
comma 2 C.G.S., in relazione ai fatti accaduti al termine della gara Ancona/Ascoli del 5.12.1999. Sostiene la ricorrente "la
mancanza di riferibilità" dei gesti offensivi loro imputati ad "una specifica persona" e la mancata valutazione del "pentimento
espresso dall'Aloisi", chiedendo in sostanza, una riduzione delle sanzioni inflitte. Osserva questa Commissione che gli episodi
di cui si sono resi protagonisti l'Aruta e l'Aloisi sono da considerare pienamente provati sulla base degli atti ufficiali ed in
particolare della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, né, d'altra parte, può avere rilevanza il fatto che le frasi ed i
gesti volgari rivolti dall'Aruta ai tifosi dell'Ancona e gli sputi all'indirizzo del dirigente dell'Ancona, Fiore Giuseppe, da parte
dei due calciatori non avessero un obiettivo preciso o che, gli sputi, fossero invece diretti verso il gruppo di persone presenti
davanti allo spogliatoio. Per quanto riguarda la mancata valutazione del presunto "pentimento" manifestato dal calciatore
Aloisi avanti la Commissione Disciplinare, a parte la genericità ed indeterminatezza delle dichiarazioni, va rilevato che la
sanzione di tre giornate di squalifica a questi inflitta appare congruamente contenuta ove si tenga conto della volgarità e
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
reiterazione dell'inqualificabile gesto, onde nessuna riduzione può essere concessa. Parimenti vanno confermate, per i suddetti
motivi, le sanzioni comminate all'Aruta ed all'Ascoli calcio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto
dall'Ascoli Calcio di Ascoli Piceno e dispone l'incameramento della tassa versata.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000
1 - APPELLO DELLA NUOVA NARDÒ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA NARDÒ
CALCIO/TURRIS 1944 DEL 9.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000).
2- APPELLO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA NARDÒ CALCIO/TURRIS 1944
DEL 9.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 161/C del 16.2.2000)
Al 40' del primo tempo della gara Nuova Nardó/Turris, disputatasi il 9.1.2000 nell'ambito del Campionato di Serie C2 e
terminata con il punteggio di 0-0, sostenitori locali lanciavano a bordo campo un petardo che esplodeva in prossimità del
calciatore Gian Luca Perrotta della società Turris, il quale era intento ad esercizi di riscaldamento in vista di un possibile
successivo impiego. II calciatore, secondo quanto accertato dagli Ufficiali di gara, appariva "tramortito", "in stato
confusionale" e presentava una ferita alla gamba sinistra che al Presidio Ospedaliero di Nardò, ove l'atleta veniva subito
trasportato, era descritta come "lacera con area ustionata regione poplitea sinistra". II Giudice Sportivo, nel mentre respingeva
il reclamo avanzato dalla Turris che chiedeva la sanzione della perdita della gara a carico della Nuova Nardò Calcio, infliggeva
a questa società la penalizzazione di un punto in classifica, pari a quello conseguito al termine dell'incontro (C.U. n. 143/C del
26 gennaio 2000). Entrambe le società proponevano ricorso alla Commissione Disciplinare e questa, con delibera riportata nel
Comunicato Ufficiale n. 161/C pubblicato il 16 febbraio 2000, respingeva i reclami, confermando la decisione del Giudice
Sportivo. Hanno proposto tempestivo appello tanto la Nuova Nardo Calcio che il F.C. Turris 1944, reiterando le prospettazioni
e le richieste avanzate nelle precedenti fasi della vertenza. Secondo la Nuova Nardò il fatto, pur deprecabile, non poteva
giustificare l'affermazione di responsabilità della società ai sensi dall'art. 7 n. 1 C.G.S. per difetto degli elementi oggettivi
occorrenti per l'applicazione della norma; si affacciava l'ipotesi che si sarebbe trattato di una messa in scena per lucrare la
vittoria "a tavolino". Dal canto suo la Turris insisteva nella richiesta di assegnazione della vittoria affermando che la
menomazione subita aveva creato un turbamento nell'intera squadra, compromettendone il rendimento per il resto dell'incontro.
II Collegio, disposta preliminarmente la riunione degli appelli trattandosi di impugnative contro la stessa decisione, ritiene di
doverli respingere entrambi. Le decisioni conformi del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, sorrette da
motivazioni apprezzabili che hanno fatto buon governo delle risultanze emergenti dalle fonti di prova consentite (atti ufficiali e
certificato del presidio ospedaliero), meritano piena conferma. Fatte proprie da questo Collegio quelle motivazioni, è
sufficiente ribadire, quanto all'appello della Nuova Nardó Calcio, che non possono mettersi in dubbio le conseguenze lesive
occorse al calciatore Perrotta per effetto dello scoppio del petardo: stanno a dimostrarle le percezioni dirette degli Ufficiali di
gara sullo stato dell'atleta e il già ricordato certificato ospedaliero. Per quel che riguarda invece la domanda avanzata dal F.C.
Turris è di solare evidenza che si verte nell'ipotesi disciplinata nella seconda parte del n. 1 dell'art. 7 C.G.S.: l'atto di violenza
(l'unico consumato nel corso della partita) ha "comportato unicamente l'alterazione al potenziale atletico" della squadra, il che
esclude per volontà del Legislatore l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Stante il rigetto degli appelli
le tasse vanno addebitate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dalla Nuova Nardò Calcio di
Nardò (Lecce) e dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli), li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.
3 - APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOTHIA/2000
CAMPOBELLO CALCIO DEL 23.1.2000
(Delibera Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000).
All'esito della gara Mothia/2000 Campobello Calcio, disputata il 23.1.2000, nell'ambito del Campionato dì 2~ Categoria,
Girone M, terminata col punteggio di 2 a 5, l'A.S. Mothia proponeva reclamo avverso la validità della gara in parola,
adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Nicolosi Antonino, in
posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Ulf n. 41 del 17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 all'A.S. 2000 Campobello Calcio e comminava l'ammenda di L. 200.000, infliggeva
l'inibizione fino al 19.3.2000 al dirigente Di Prima Giuseppe ed una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Nicolosi
Antonino. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. 2000 Campobello Calcio, chiedendo che venga dichiarato
inammissibile il reclamo della A.S. Mothia alla Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. II
gravame è infondato. L'A.S. 2000 Campobello Calcio argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della A.S. Mothia
alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto non era allegata allo stesso la tassa
relativa. La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme: art. 37 C.G.S., punto 5, per il quale "ai reclami
deve essere allegata la tassa ..."; art. 23 C.G.S., punto 9, per il quale " ..Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo cui è
stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società,
nel caso in cui il reclamante sia una società)". Nella specie l'A.S. Mothia aveva espressamente autorizzato, nel
reclamo,l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Deve, infatti,
ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento, espressamente prevista dalle norme federali, mediante la quale
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
si possano corrispondere le tasse di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.
2000 Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.
4 - APPELLO DELL'A.S. 2000 CAMPOBELLO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA 2000 CAMPOBELLO
CALCIO/BOSCO 1970 DEL 30.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 41 del 17.2.2000)
All'esito della gara 2000 Campobello Calcio/Bosco 1970, disputata il 30.1.2000, nell'ambito dl Campionato di 2a Categoria,
Girone M, terminata col punteggio di 2 a 1, l'A.S. Bosco 1970 proponeva reclamo avverso la validità della gara in parola,
adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Nicolosi Antonino, in
posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17 febbraio 2000, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0-2 all'A.S. 2000 Campobello Calcio e comminava l'ammenda di L. 200.000, infliggeva
l'inibizione fino al 19.3.2000 al dirigente Di Prima Giuseppe ed una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Nicolosi
Antonino. Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S. 2000 Campobello Calcio, chiedendo che venga dichiarato
inammissibile il reclamo dell'A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato conseguito sul
campo. II gravame é infondato. L'A.S. 2000 Campobello Calcio argomenta il proprio appello rilevando che il reclamo della
A.S. Bosco 1970 alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto non era allegata allo
stesso la tassa relativa. La questione deve essere esaminata alla luce delle seguenti norme: art. 37 C.G.S., punto 5, per il quale
"ai reclami deve essere allegata la tassa..."; art. 23 C.G.S., punto 9, per il quale "...Nel caso di mancato invio della tassa,
l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto
della società, nel caso in cui reclamante sia una società)". Nella specie l'A.S Bosco 1970 aveva espressamente autorizzato, nel
reclamo, l'addebito sul proprio conto della relativa tassa di reclamo, adempiendo, in tal modo, al proprio obbligo. Deve, infatti,
ritenersi che il predetto addebito sia una modalità di pagamento, espressamente prevista dalle norme federali, mediante la quale
si possano corrispondere le tasse di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.
2000 Campobello Calcio di Campobello di Mazara (Trapani) e ordina l'incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DEL F.C. FALCONARA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DELL'ALLENATORE
BADALONI MARCO E DELL'INIBIZIONE DEL SIG. PASQUINI AMLETO, ENTRAMBE FINO AL 31.1.2005, LORO
INFLITTE IN RELAZIONE ALLA GARA SENIGALLIA/FALCONARA DEL 22.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona. sulla base degli atti ufficiali, e in particolare del rapporto redatto
dall'Arbitro dopo la gara Senigallia/Falconara del 22.12000, ha preso atto dei gravi fatti violenti verificatisi sul campo che
hanno dato luogo alla decisione arbitrale della chiusura anticipata della gara: il Direttore di gara, nel momento in cui si
accingeva a decretare l'espulsione del calciatore del Falconara, Emiliano Pasquini, è stato aggredito, prima verbalmente, con
ingiurie, poi afferrato per il collo che gli veniva stretto fino a fargli mancare il respiro, dal massaggiatore del Falconara,
Pasquini Amleto; subito dopo la anticipata fine della gara l'Arbitro è stato anche colpito con un calcio dall'allenatore del
Falconara, Badaloni Marco. Sulla scorta di quanto sopra detto Giudice Sportivo ha, pertanto, disposto di assegnare la vittoria
della gara al Senigallia per 0 a 2, di infliggere al F.C. Falconara l'ammenda di 150.000 lire per responsabilità oggettiva, di
inibire lo svolgimento di ogni attività sportiva al Sig. Pasquini Amleto fino al 31.1.2005 e di comminare al Sig. Badaloni
Marco la squalifica fino al 31.1.2005 (Com. Uff. n. 28 del 26 gennaio 2000). La Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Marche, anche sulla base della piena conferma dei fatti resa dall'Arbitro in sede di audizione, ha confermato la
deliberazione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 34 del 24 febbraio 2000). Con l'appello presentato dinanzi a questa
Commissione Federale la società F.C. Falconara, pur ammettendo gli episodi di aggressione descritti dagli atti ufficiali, ne
circoscrive la portata e suggerisce una ricostruzione che tende ad attenuare la violenza degli atti posti in essere sia dal
massaggiatore che dall'allenatore nei confronti del Direttore di gara. Questa Commissione d'Appello Federale concorda nella
valutazione della gravità degli episodi attestati dal rapporto arbitrale, ma, sia pure con le cautele indicate dagli indirizzi
giurisprudenziali costantemente affermati, ritiene di dover rivedere la valutazione circa la somministrazione delle sanzioni;
sanzioni la cui afflittività deve essere graduata con riguardo alle concrete situazioni di fatto valutate in termini oggettivi e
tenendo conto della necessità di perseguire effetti repressivi nei confronti dei comportamenti antisportivi. Sulla base della
compiuta ponderazione, la C.A.F. ritiene equo sanzionare il Sig. Pasquini Amleto ed il Sig. Badaloni Marco rispettivamente
con l'inibizione e la squalifica per anni tre. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi
proposto dal F.C. Falconara di Falconara Marittima (Ancona), riduce al 31.1.2003 le sanzioni della squalifica all'allenatore
Badaloni Marco e dell'inibizione al Sig. Pasquini Amleto, già loro inflitte dai primi giudici. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
6- APPELLO DELLA U.S. P. TRE ESSE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA TRE ESSE
CALCIO/RONCO DEL 6.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 31 del 2.3.2000)
L'U.S.P. Tre Esse Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Emilia - Romagna, di cui al C.U. n. 31 pubblicato il 2 marzo 2000, con la quale, in parziale accoglimento del
proprio reclamo, venivano ridotte al 5.2.2002 le sanzioni della squalifica fino al 5.2.2003, già inflitte ai calciatori Lapi Fabrizio
e Ferraro Marco dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 28 del 10 febbraio 2000) per atti di violenza nei confronti
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dell'Arbitro della gara Tre Esse Calcio/Ronco del 6.2.2000 (rispettivamente il Ferraro per calcio al polpaccio destro ed il Lapi
per calcio allo stinco destro). Sostiene la ricorrente, con estese argomentazioni, la scarsa attendibilità del referto arbitrale, per
quanto riguarda l'identificazione del calciatore Ferraro Marco, tenuto conto delle modalità dell'aggressione e dello stato in cui
versava l'Arbitro stesso, essendo già stato colpito dal Lapi, per cui, a suo dire, "è estremamente difficile pensare - se la logica
ha un senso - che il Direttore di gara, già colpito ... con un calcio da altro giocatore (il Lapi), anziché guadagnare in tutta fretta
lo spogliatoio e chiudere la porta, indugi nel corridoio e trovi modo e tempo per vedere, con la coda dell'occhio. che altro male
intenzionato lo colpisca, ancora con un calcio" Chiede, quindi, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta al
calciatore Ferraro Marco o, in subordine, la congrua riduzione delle sanzioni inflitte ad entrambi i tesserati. L'appello non
merita accoglimento. Ritiene la C.A.F. che non possano accamparsi dubbi nello svolgimento di fatti. tosi come riportati nel
referto arbitrale e integralmente confermati poi personalmente dallo stesso Direttore di gara sentito per chiarimenti dalla
Commissione Disciplinare, e va altresì rilevato che la sanzione inflitta ai due calciatori, nella misura già ridotta dalla
Commissione Disciplinare (da tre a due anni squalifica) appare del tutto congrua e commisurata alla gravità degli atti di
violenza posti in essere ai danni dell'Arbitro. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla
U.S.P. Tre Esse Calcio di Saludecio (Rimini) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
7- APPELLO DELLA U-S. POOL INDUSTRIE CIVITA C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO
REGIONALE ALLIEVI POOL INDUSTRIE/MONTE MARIO COOP DEL 10.2.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000).
A seguito del reclamo avanzato dell'U.S. Monte Mario, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica infliggeva all'U.S. Pool Industrie Civita Castellana la punizione sportiva della
perdita della gara disputata il 10.22000 per avere impiegato quale Assistente dell'Arbitro e dirigente accompagnatore ufficiale
persona che non ne aveva titolo per difetto dei requisiti prescritti dell'art. 37 N.O.I.F. (C.U. n. 36 del 2 marzo 2000). La società
punita ha proposto appello eccependo che il reclamo dall'U.S. Monte Mario non poteva essere preso in considerazione e
doveva essere dichiarato inammissibile perché inoltrato senza il versamento della tassa prescritta. Dagli atti risulta che l'U.S.
Monte Mario nel reclamo diretto al Giudice Sportivo aveva esplicitamente richiesto che la tassa di reclamo venisse addebitata.
Ciò posto, rileva il Collegio che la doglianza dell'appellante è priva di pregio. Secondo l'art. 23 n. 9 C.G.S., "nel caso di
mancato invio della tassa, l'Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche
mediante addebito sul conto della società nel caso in cui sia reclamante una società)"; ciò significa che la tassa non deve
necessariamente "accompagnare" il reclamo, quando questo sia proposto da una società, ma può essere corrisposta mediante
addebito sul conto intrattenuto dalla stessa con l'organizzazione federale. Tale operazione non compete, ovviamente, alla
società reclamante, sicché può accadere che il ricorso venga esaminato quando ancora non risulti perfezionata l'operazione di
addebito e di successivo accredito (ovvero incameramento) della tassa che, si ripete, nel caso di reclamo proposto da società
sono demandate agli organismi federali con i quali la società interessata intrattiene rapporto e non possono quindi ascriversi
alla stessa eventuali ritardi e/o irregolarità degli uffici preposti. In conclusione, il gravame deve essere rigettato, dal che
consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Pool
Industrie Civita C. di Civita Castellana (Viterbo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DELLA A.D. SANTANGIOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTANGIOLESE/PA.LI.VAR
DEL 16.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 2.3.2000).
All'esito della gara Santangiolese /Pa.Li.Var. disputata il 16.12000 nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone A, del
Comitato Regionale Campania, terminata con il punteggio di 2 a 4, l'A.D. Santangiolese proponeva rituale reclamo, adducendo
che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Sgambati Antonio e D'Aquale Alberto, in
posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 2 marzo 2000,
rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la A.D. Santangiolese,
chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva per aver la società avversaria schierato i
calciatori in parola in posizione irregolare. L'impugnazione in esame è inammissibile. L'art. 23 n. 2 C.G.S., prevede, intatti,
che "... per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto la società ed i loro tesserati che
vi abbiano partecipato. Trattandosi di società, il reclamo deve essere sottoscritto dal Presidente, che é l'organo preposto
istituzionalmente alla rappresentanza, o dal Vice-Presidente, in caso di comprovato impedimento del primo, o da altro dirigente
espressamente deputato all'incombenza. Nel caso in esame, non ricorrendo tale ipotesi per l'A.D. Santangiolese, essendo il
Presidente firmatario inibito, il reclamo risulta irregolarmente sottoscritto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile,
ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come innanzi proposto dalla A.D.
Santangiolese di Sant'Angelo Alife (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS FOLIGNO/CASTELNUOVO DEL
10.10.1999 E VIS FOLIGNO/SIGILLO DEL 24.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE TOZZI
ALESSANDRO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000).
La società A.S. Profiamma di Foligno ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso il
provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 34
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
del 24 febbraio 2000, con il quale è stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo proposto in riferimento alle gare Vis
Foligno/Castelnuovo. disputata il 10.10.1999, e Vis Foligno/Sigillo, disputata il 24.10.1999, del Campionato Umbro di 3°
Categoria. Con tale ultimo reclamo questa società ha chiesto che venisse assegnata la vittoria delle suddette gare,
rispettivamente in favore della società Castelnuovo e della società Sigillo, alle quali aveva partecipato in posizione irregolare,
nella squadra della Vis Foligno, il calciatore Tozzi Alessandro, tesserato con altra società. L'attuale reclamo in esame, con il
quale la società reitera la richiesta già avanzata in primo grado, è inammissibile. La reclamante, nella vicenda in esame, assume
la veste di terzo portatore di interesse indiretto, per il duplice motivo che essa non ha partecipato alle gare incriminate (art. 23
n. 2 C.G.S.) e non ha comunque subito dall'esito delle stesse un danno immediato (art. 23 n. 1 C.G.S.), difettando nella specie
il requisito del nesso di causalità necessaria. II danno, se pure vi è stato, è da considerarsi comunque indiretto e mediato. La
tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 nn. 1 e 2
C.G.S. per mancanza di legittimazione, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Profiamma di Foligno (Perugia) ed ordina
l'incameramento della tassa versata.
10 - APPELLO DEL G.S. OLMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 27.7.2002 INFLITTA AL
CALCIATORE LAURENZI FRANCESCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n.31 del 2.3.2000).
Il G.S. Olmo ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana,
di cui al C.U. n. 31 del 2.3.2000, chiedendo un'ulteriore riduzione della squalifica - fino al 27.7.2002 -, da questa inflitta al
calciatore Laurenzi Francesco, accogliendo il proprio reclamo avverso la squalifica fino al 27.1.2004, già irrogata dal
competente Giudice Sportivo (C.U. n. 26 del 27 gennaio 2000). Osserva la C.A,F. che la delibera della Commissione
Disciplinare, che ha ridotto da quattro anni a due anni e mezzo la squalifica, non merita censura perché ha correttamente
valutato tutte le circostanze di fatto come risultanti dagli atti ufficiali e sostanzialmente ammesse, per cui la sanzione
comminata al Laurenzi appare obiettivamente congrua tenuto conto della gravità degli atti di violenza posti in essere ai danni
del Direttore di gara durante e poi al termine dell'incontro Olmo/Bucinese del 23.1.2000. Per questi motivi la C.A.F. respinge
l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Olmo di Olmo (Arezzo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
11- APPELLO DELL'A.C. BAGNARESE AVVERSO DECISIOHI MERITO GARA BAGNARESE/MARINA GIOIOSA
DELL'8.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)
L'Arbitro della gara del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria Bagnarese/Marina Gioiosa, disputata il
giorno 8.1.2000. riferiva che durante tutto il corso della gara i sostenitori della Bagnarese lo colpivano con sputi su tutto il
corpo; che nell'intervallo tra il primo e secondo tempo l'allenatore della stessa società, Sig. Laurendi Bruno, lo minacciava e lo
spingeva, tentando poi di entrare nel suo spogliatoio e, non essendoci riuscito, colpiva la porta con pugni e calci. Riferiva
ancora l'Arbitro che nel corso della gara il calciatore Caruso Carmine lo colpiva da tergo con un pugno alla testa,
provocandogli stordimento e forte dolore, e che, mentre si accingeva ad annotare il conseguenziale provvedimento di
espulsione, lo stesso lo aggrediva con pugni e calci assieme ad alcuni compagni, tra i quali riconosceva Musumeci Massimo,
Dato Christian e Tripodi Carmelo. A causa della violenza dei colpi ricevuti cadeva a terra e veniva ancora presso a calci e
calpestato dagli stessi calciatori. Contemporaneamente anche i suoi due Assistenti venivano aggrediti: uno dal calciatore
Lombardi Carmelo, che lo afferrava per la gola e nel lasciarlo lo spintonava, l'altro, mentre tentava di accorrere in suo aiuto,
veniva colpito con calci da alcuni calciatori non identificati. La gara veniva pertanto continuata pro-forma. II Giudice Sportivo
presso il suddetto Comitato, con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 in data 20 gennaio 2000, infliggeva all'A.C.
Bagnarese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, nonché l'ammenda di L. 900.000 con diffida
del campo di gioco; inibiva fino al 31.12.2000 l'allenatore Laurendi Bruno; squalificava: fino al 12.1.2005 il calciatore Caruso
Carmine con proposta al Presidente Federale di dichiararne la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
F.I.G.C., fino al 12.1.2005 i calciatori Dato Christian, Tripodi Carmelo e Musumeci Massimo; fino al 12.1.2003 il calciatore
Lombardi Carmelo e fino al 31.1.2000 i calciatori Germanò Domenico e Cosoleto Daniele. Avverso tale decisione l'A.C.
Bagnarese proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, limitando le sue richieste all'annullamento della
punizione sportiva della perdita della gara, delle squalifiche inflitte ai calciatori Tripodi Carmelo, Dato Christian, Musumeci
Massimo,Lombardo Carmelo e dell'inibizione all'allenatore Laurendi Bruno.
La Commissione Disciplinare con la delibera di cui al Com. Uff. n. 76 in data 25 gennaio 2000, stralciava la posizione del
calciatore Tripodi, oggetto di autonoma decisione; dichiarava inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della
perdita della gara, perché non rimesso in copia alla controparte e rigettava nel resto il reclamo. Tale decisione li stata
impugnata dalla società Bagnarese con reclamo a questa Commissione d'appello Federale, sostenendo che la gara era stata
condotta a termine regolarmente; che l'Arbitro era stato aggredito soltanto dal calciatore Caruso Carmine e che gli altri
calciatori non erano stati coinvolti nell'episodio; che non era vero che l'Assistente dell'Arbitro era stato afferrato per la gola dal
calciatore Lombardo Carmelo; che, infine, l'allenatore Laurendi Bruno non aveva minacciato l'Arbitro, che, invece, era stato da
lui solo invitato a rientrare negli spogliatoi. L'appello non merita accoglimento. Va, innanzitutto, rilevato che deve essere
confermata l'inammissibilità del reclamo proposto ai primi giudici, relativamente alla richiesta di annullamento del
provvedimento della perdita della gara in esame, in ossequio alla disposizione di cui all'att. 23 n. 10 C.G.S., rilevandosi dagli
atti che esso non è stato rimesso in copia alla controparte A.S. Marina Gioiosa, come prescritto, dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. Va,
inoltre, dichiarato inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per quanto concerne l'inibizione irrogata
all'allenatore Laurendi Bruno perché inferiore a mesi 12. Infondate appaiono poi le censure agli altri provvedimenti
126
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
disciplinari, i quali sono stati adottati a seguito di un attento esame delle vicende descritte nel referto arbitrale e riconfermate
dall'Arbitro e dai suoi Assistenti nelle audizioni da loro rese alla Commissione Disciplinare, con dovizia di particolari senza
contraddizioni o discordanze. Poiché l'accertamento dei fatti, oggetto di provvedimenti disciplinari, deve essere basato solo
sulle risultanze degli atti ufficiali, l'assunto difensivo della società, non sopportato da alcun elemento idoneo ad inficiarne
l'attendibilità, ha il solo scopo di offrire una interessata ricostruzione dei fatti. Inoltre, le sanzioni appaiono del tutto eque ed
aderenti alla gravità degli episodi di violenza, messi in atto dai tesserati. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la
C.A.F., sull'appello come sopra proposto dell'A.C. Bagnarese di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) tosi decide: - lo dichiara
inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000
inflitta all'allenatore Laurendi Bruno; - lo respinge nel resto; ordina l'incameramento della tassa versata.
12 - APPELLO DELL' U.S. TOR DI QUINTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 23 PUNTI
NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 1999/2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000)
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con atto in data 27.3.2000, deferiva
il Sig. Paolo Testa, Presidente della Società U.S. Tot di Quinto in quanto i tesseramenti dei calciatori Mingione Alfredo,
Guadagni Antonio, Gison Mariano e Giannone Pietro erano stati annullati perché presentati senza la prescritta deroga prevista
dell'art. 40, punto 3, delle N.O.I.F., richiesta successivamente inoltrata e non accolta.Il competente Giudice Sportivo di 2°
Grado, con decisione pubblicata sul C.U. n. 41 del 6 aprile 2000, rilevato: - che l'U.S. Tot di Quinto aveva tesserato per la
corrente stagione sportiva i predetti calciatori, con decorrenza 7.10.1999; - che la stessa società, in data 23.10.1999,
considerato che i predetti calciatori rientravano nella ipotesi di cui all'art. 40 n. 3 delle N.O.I.F., aveva provveduto a richiedere
la predetta autorizzazione in deroga; - che tale autorizzazione non era mai stata rilasciata; - che, in data 24.3.2000, il Comitato
Provinciale di Roma aveva disposto la revoca dei tesseramenti degli stessi calciatori; - che i calciatori in questione avevano
partecipato a n. 23 gare del Campionato Giovanissimi del Comitato Regionale Lazio nella corrente stagione sportiva;
infliggeva alla U.S. Tot di Quinto la penalizzazione di 23 punti in classifica, ai sensi degli arti. 7 n. 8 e 37 C.G.S.; irrogava alla
stessa Società l'ammenda di lire 400.000; infliggeva al Sig. Paolo Testa, nella sua qualità di Presidente, la sanzione
dell'inibizione fino al 30.9.2000. Avverso tale decisione, ricorre avanti questa Commissione l'U.S. Tot di Quinto, deducendo
che il tesseramento dei quattro giovani calciatori doveva ritenersi regolare "ab inizio" e che la deroga per il tesseramento fuori
Regione, ai sensi dall'art. 40, punto 3, delle N.O.I.F., non doveva essere richiesta in quanto gli stessi erano stati affidati, con
provvedimento ex art. 4 L. 4 maggio 1983 n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), con il consenso
manifestato dai genitori esercenti la patria potestà, a nuclei familiari residenti a Roma. II reclamo è fondato e va accolto. Come
si evince dalle autocertificazioni in atti, rilasciate dagli esercenti la poteste genitoriale sui minori, i calciatori Giannone Pietro,
Gison Mariano, Mingione Alfredo e Guadagni Antonio, all'atto del primo tesseramento (7-9 ottobre 1999) presso il Comitato
Provinciale di Roma, risultavano affidati a nuclei familiari residenti a Roma. La documentazione successivamente prodotta in
sede di richiesta di tesseramento in deroga, ai sensi dall'art. 40 n. 3 delle N.O.I.F. e in particolare le dichiarazioni sostitutive di
atto notorio e le dichiarazioni rilasciate dagli Istituti scolastici confermano che i minori, sin dalla data del primo tesseramento,
risiedevano stabilmente in Roma e frequentavano scuole della Capitale, essendo in corso la procedura di affidamento prevista
dell'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184. Alla luce di tali risultanze il tesseramento dei calciatori Giannone, Gison e
Guadagni, a decorrere dal 7.10.1999 e del calciatore Mingione, a decorrere dal 9.10.1999, devono considerarsi validi ed
efficaci e non dovevano essere revocati da parte del Comitato Provinciale di Roma. La successiva richiesta di tesseramento di
deroga, pur inoltrata nei termini stabiliti dell'art. 40 delle N.O.I.F., è stata presentata dell'U.S. Tot di Quinto per un eccessivo
scrupolo, dettato evidentemente da difficoltà interpretative della norma predetta, ma deve ritenersi ultronea e non necessaria,
attesa, la validità del primo tesseramento. Dalla accertata regolarità del tesseramento dei calciatori consegue l'annullamento
delle sanzioni inflitte dal primo giudice alla U.S. Tot di Quinto. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come
in epigrafe proposto dell'U.S. Tot di Quinto di Roma, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti all'Ufficio Tesseramento
presso il Comitato Provinciale di Roma per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa versata.
13 - APPELLO DELL' U.S. MARSILIANA AICS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA
MARISILIANA/CASTEL DEL PIANO DEL 23.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 31 del 2.3.2000)
L'U.S. Marsiliana AICS propone reclamo, dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, apparsa sul Com. Uff. n. 3i del 2 marzo 2000, che ha
confermato la decisione assunta dal competente Giudice Sportivo, in virtù della quale si é riconosciuta la sussistenza dei motivi
di forza maggiore a causa dei quali l'U.S. Casteldelpiano non ha potuto disputare la gara Marsiliana/Casteldelpiano del
23.1.2000. L'appello è inammissibile. Secondo l'art. S5 n. 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. "la declaratoria
della sussistenza della causa di forza maggiore" è di competenza del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare "in
seconda e ultima istanza" II reclamo in materia non poi), dunque, essere validamente sottoposto alla C.A.F..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. SS n. 2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dalla U.S.
Marsiliana AICS di Marsiliana (Grosseto) e dispone l'incameramento della tassa versata.
14 - APPELLO DELL' A.S. QUADRIFOGLIO MONTEIASI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO
MANDURIA/QUADRIFOGLIO MENTEIASI DEL 30.1.2000
127
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 del 2.3.2000)
L'A.S. Quadrifoglio Monteiasi ha presentato appello dinanzi a questa C.A.F. contro la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia (Com. Uff. n. 29 del 2 marzo 2000) con la quale sono state confermate le decisioni assunte
dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara Atletico Manduria/Quadrifoglio Monteiasi del 30.1.2000. L'esame degli
atti di cui è causa rivela che il reclamo innanzi a questa Commissione d'Appello Federale è tardivo, essendo stato presentato il
17 marzo, laddove la pubblicazione del comunicato ufficiale riportante l'impugnata deliberazione della Commissione
Disciplinare è del 2 marzo, e quindi ben oltre il termine regolamentare di 7 giorni stabilito dell'art. 27 comma 2 lettera a)
C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per tardività, l'appello come
sopra proposto dall'A.S. Quadrifoglio Monteiasi di Monteiasi (Taranto) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
15- APPELLO DEL CALCIATORE MENDEZ GUSTAVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)
Il Giudice Sportivo sulla base del rapporto arbitrale ha inflitto al calciatore Mendez Gustavo del Torino Calcio la sanzione
della squalifica per tre giornate per episodi verificatisi nel corso della gara Torino/Verona del 25.3.2000 (Giudice Sportivo
presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 383 del 28 marzo 2000). In sede di reclamo dinanzi alla competente
Commissione Disciplinare il calciatore Mendez ha posto in evidenza lo stato d'animo "particolarissimo" nel quale si trovavano
i calciatori del Torino in conseguenza dell'andamento della gara e del comportamento del pubblico, restringendo la portata
delle frasi pronunciate La suddetta Commissione respingeva il reclamo non ritenendolo fondato (Com. Uff. n. 401 del 7 aprile
2000). Nell'appello presentato dinanzi a questa Commissione Federale avverso la decisione di secondo grado, che ha
confermato la delibera del Giudice Sportivo, il ricorrente, Mendez Gustavo, reiterando in sostanza argomentazioni già
prospettate in secondo grado, sostiene che l'espressione ingiuriosa rivolta all'Arbitro "non recava alcuna volontà di offendere
l'arbitro e la sua personale onorabilità" ed intendeva esprimere un generico malcontento per l'andamento della competizione.
La C.A.F., sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall'esame degli atti, ritiene di
poter addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra
proposto dal calciatore Mendez Gustavo. riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta al
calciatore medesimo dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
16- APPELLO DEL F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 79 del 7.4.2000)
Il F.C. Igea Virtus Barcellona ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 79 del 7 aprile 2000, con la quale è stata confermata la squalifica
del campo di giuoco della ricorrente, comminata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per
l'Attività Interregionale (C.U. n. 67 del 29 marzo 2000) in relazione agli episodi di violenza verificatisi nel corso della gara
Vigor Lamezia/Igea Virtus disputatasi a Lamezia Terme il 26.3.2000. Sostiene la ricorrente che i comportamenti aggressivi
posti in essere dai propri tifosi furono solo ed esclusivamente in reazione a ripetute e premeditate aggressioni, sia verbali che
fisiche, attuate dai tifosi della squadra ospitante. Inoltre, i sostenitori di essa società ricorrente vennero ospitati in un settore nel
quale non avrebbero potuto trovare posto gli spettatori data la presenza di un "autentico deposito di materiali di risulta"' e,
comunque, inagibile con conseguente configurabilità di una responsabilità concorrente della squadra di casa. Chiede, in
conseguenza, una riduzione della squalifica del campo di giuoco da due ad una sola giornata. L'appello appare fondato e può
trovare accoglimento. Ritiene la C.A.F., sulla scorta dell'esame degli atti che le argomentazioni della ricorrente possono
trovare accoglimento e che, di conseguenza, possa essere presa in considerazione l'attenuante della provocazione chiaramente
risultante dagli atti suddetti, il che consente di operare una riduzione della sanzione inflitta, ad una giornata di squalifica del
campo di giuoco. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Igea Virus Barcellona di
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riducendo ad una giornata di gara la sanzione della squalifica del campo di giuoco già
inflitta alla società appellante dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
ORDINANZE
17- APPELLO DELL' A.S. CALCIO PELLARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOCALE A. SEGATO/CALCIO
PELLARO DEL 23.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 29.2.2000)
La C.A.F.: - visto l'appello come sopra formulato dall'A.S. Calcio Pellaro di Lazzaro (Reggio Calabria); - ritenuto che appare
pregiudiziale la decisione della Commissione Tesseramenti sulla regolarità del trasferimento del calciatore Cotroneo Salvatore
della Contese all'A.S. Calcio Pellaro; - rilevato che la Commissione Tesseramenti non ha ancora notificato le motivazioni della
decisione, assunta in data 17.2.2000, di rigetto del reclamo dell'A.S. Calcio Pellaro avverso l'annullamento del detto
trasferimento e che tale decisione è suscettibile di ricorso avanti questa Commissione da parte dell'A.S. Calcio Pellaio o r d i n
a sospendersi il giudizio.
18 -APPELLO DEL G.S. CORVIALE AMOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORVIALE AMOR/SAN PAOLO
OSTIENSE DEL 23.1.2000
128
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2000)
La C.A.F., in ordine all'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Corviale Amor di Roma: - rilevato che con atto del
4.3.2000 il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha demandato alla Commissione esseramenti il giudizio di competenza in
ordine alla posizione di tesseramento del calciatore Flammini Stetano nei confronti della Pol. San Paolo Ostiense e del G.S.
Corviale Amor; - ritenuto che tale accertamento sia pregiudiziale rispetto alla vertenza in corso o r d i n a la sospensione del
presente giudizio fino alla definizione del giudizio della Commissione Tesseramenti ex art. 38 lett. b) C.G.S..
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 32/C - RIUNIONE DEL 20 APRILE 2000
1 -APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999
PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE MIGNEMI CARMELO DAVIDE IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 20.1 2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 37 del 20 gennaio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
respingeva il reclamo proposto daI U.S. Siracusa, per la irregolare partecipazione del calciatore Mignemi Davide (nato il 16
luglio 1980) alla gara Leonzio/Siracusa, disputata il 24.10.1999 per il Campionato di Eccellenza, avendone accertata la
regolare posizione di tesseramento a favore della S.S. Leonzio. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'U.S.
Siracusa, la quale sosteneva che il Mignemi era stato posto in lista di svincolo suppletivo dall'A.S. Igea Virtus Barcellona (per
la quale era tesserato) solo nel dicembre 1999 e quindi non avrebbe potuto essere tesserato per il Leonzio nel momento della
gara in questione. Aggiungeva l'appellante che, nel tabulato, il Mignemi risultava nato, anziché il 16.7.1980, il 16.7.1970, ma
evidentemente si franava di errore materiale, in quanto il calciatore in questione era effettivamente nato nel 1980 e con tali
generalità (oltre che con la indicazione "j", emergente dalla lista dei calciatori schierati dalla Igea Virtus aveva preso parte alla
gara Igea Virtus/Siracusa del 21.3.1999. Chiedeva quindi l'applicazione in proprio favore del disposto dall'art. 7 C.G.S..
L'appello è fondato. Dai tabulati in atti l'errore materiale relativo alla data di nascita del Mignemi, appare evidente; è anzitutto
escluso che l'A.S. Igea Virtus avesse tra i suoi tesserati due Mignemi (le generalità complete, ciò che in pane giustifica l'errore,
sono Mignemi Carmelo Davide) nati a dieci anni di distanza l'uno dall'altro; ed in effetti, nessun Mignemi nato nel 1970 è stato
schierato dalla stessa, a differenza del Mignemi nato nel 1980, che partecipò (come sottostante ai limiti di età previsti per le
gare dilettantistiche e come tale indicato specificamente) alla gara segnalata dall'appellante. Quindi, il Mignemi posto in lista
di svincolo suppletiva era quello nato nel 1980, che prese parte alla gara reclamata; e vi partecipò sicuramente in posizione
irregolare, pacifico essendo che il suo trasferimento alla S.S. Leonzio avvenne nel dicembre 1999, quando ancora era vigente d
tesseramento per l'A.S. Igea Virtus Barcellona. E pertanto in accoglimento dell'appello come sopra proposto, deve, in riforma
delI'impugnata delibera applicarsi il disposto dall'art. 7 C.G.S.. con assegnazione all'U.S. Siracusa di gara vinta col punteggio
di 2 a 0. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dell'U.S. Siracusa,
annullando l'impugnata delibera ed infliggendo alla S.S. Leonzio la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata
gara; ordina la restituzione della tassa versata.
2- APPELLO DELLA S.S. LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONZIO/SIRACUSA DEL 24.10.1999
PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SPATARO CLAUDIO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 39 del 2 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Leonzio per la irregolare partecipazione del calciatore Spataro Claudio ed altri
tesserati dell'U.S. Siracusa alla gara Leonzio/Siracusa, disputata il 24.10.1999 per il Campionato di Eccellenza, avendone
accertato la rituale posizione di tesseramento. Avverso tale decisione si appellava a questa C.A.F. la S.S. Leonzio, sostenendo
che lo Spataro, avendo firmato due richieste di tesseramento - una per l'U.S. Siracusa e l'altra per l'A.S. Ceccano - era in
posizione irregolare; e pertanto chiedeva in proprio favore l'applicazione dell'art. 7 C.G.S.. L'appello è infondato. Dai tabulati
in atti emerge che lo Spataro, svincolatosi per inattività dal G.S. Folgore Castelvetrano, tu regolarmente tesserato per la U.S.
Siracusa. É vero che, in epoca successiva, costui sottoscrisse altra richiesta di tesseramento nei confronti dell'A.S. Ceccano, ma
l'Ufficio Tesseramento del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ne ritenne la nullità, preesistendo altro vincolo
appunto coll'U.S. Siracusa. Deve dunque escludersi l'ipotesi del doppio tesseramento avanzata dall'appellante, rilevando la
regolare posizione del calciatore in questione al momento della disputa della gara oggetto di controversia. L'appello va pertanto
respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.
Leonzio di Lentini (Siracusa) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
3 -APPELLO DELL'U.S. CASALNUOVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALNUOVO/SKODA SIRICO
DEL 5.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 24.2.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 62 del 24 febbraio 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Skoda Sirico, avendo accertato che alla gara Casalnuovo/Skoda
Sirico, disputata il 5.12.1999 per il Campionato di Promozione, aveva partecipato il calciatore D'Andrea Antonio, in posizione
irregolare, in quanto l'Ufficio Tesseramento aveva revocato il suo trasferimento dal FC. Dinamo S. Marcellino all'U.C.
Casalnuovo, applicava ai danni di quest'ultima la punizione sportiva di cui all'att. 7 C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava
a questa Commissione l'U.C. Casalnuovo, deducendone la illegittimità, in quanto la revoca del tesseramento, operando dal
129
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
quinto giorno Successivo a quello della comunicazione alla società interessata, ai sensi dall'art. 42 N.O.I.F., non poteva
comportare la perdita della gara per irregolare partecipazione del calciatore in questione Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il
tesseramento del D'Andrea era indubbiamente irregolare, in quanto come chiaramente spiegato all'appellante dal competente
Ufficio del Comitato Regionale Campania - avvenuto in violazione della normativa contenuta nel C.U. n. 125/A della F.I.G.C.,
pubblicato I'11.6.1999, ovvero con presentazione della risoluzione ex art. 103 bis N.O.I.F. in data 6.11.1999, laddove si
sarebbe dovuto rispettare il termine del 31.10.1999, che precedeva di almeno un giorno l'apertura del secondo periodo di
trasferimento dei calciatori. Trattasi, con ogni evidenza, di volontaria infrazione della normativa stessa, certamente non sanata
per il fatto che l'Ufficio Tesseramento regionale abbia comunque inserito (tino alla revoca disposta) il D'Andrea nel tabulato; e
che, pertanto, svuota dl ogni interesse il richiamo da parte dell'appellante all'att. 42 sopra citato, dal momento che, anche
indipendentemente dall'esito della gara, le dovrebbe essere inflitta una congrua penalizzazione, che eventualmente potrebbe
danneggiarla in modo più grave. L'appello va pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Casalnuovo di Casalnuovo di Napoli ed ordina l'incameramento
della relativa tassa.
4-APPELLO
DELL'U.S.
SANDAMIANFERRERE
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
PINO
73/SANDAMIANFERRERE DEL 28.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 37 del
2.3.2000)
L' U.S. Sandamianferrere proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle
D'Aosta in data 2.2.2000 in relazione alla gara Pino 73/Sandamianferrere, disputata il 28.11.1999 per il Campionato di
Promozione, Girone D, e terminata con il risultato di 1-1, rilevando che a detta gara aveva partecipato per la Società Pino 73 il
Calciatore Scirpoli Diego in posizione irregolare. Chiedeva, pertanto, la U.S. Sandamianferrere la vittoria a tavolino ai sensi
dall'art. 27, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 37 del 2 marzo 2000, respingeva il reclamo perché proposto oltre il termine previsto dell'art. 37, comma 3, del
Codice di Giustizia Sportiva. Appella l'U.S. Sandamianferrere deducendo che solo dai comunicati ufficiali successivi a tale
termine aveva preso cognizione della irregolare posizione del predetto calciatore.L‟appello è infondato.Il termine di quindici
giorni entro il quale, in base dell'art. 37, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è possibile proporre reclami avverso la
posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara è un termine di decadenza, stabilito dal Legislatore Federale per dare
certezza ai risultati sportivi che, come tale, non consente alcun rilievo a fatti impeditivi, risultando il reclamo precluso per il
solo fatto del decorso del tempo. L'appello, pertanto, deve essere respinto con la conferma della decisione della Commissione
Disciplinare. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello
come innanzi proposto dall' U.S. Sandamianferrere di San Damiano d'Asti e dispone l'incameramento della relativa tassa.
5 - APPELLO DELLA A.C. NUOVA BEVAGNA MONTEFALCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA
BEVAGNA MONTEFALCO/ROMEO MENTI DEL 17.10.1999
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 17.2.2000)
All'esito della gara Nuova Bevagna Montefalco/Romeo Menti, disputata il 17.10.1999 nell'ambito del Campionato Allievi,
Girone C, del Comitato Regionale Umbria del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, terminata con il punteggio di 1 a 1,
il Giudice Sportivo di primo grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 25 novembre 1999, infliggeva all'A.C.
Nuova Bevagna Montefalco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, la squalifica del campo di
giuoco per tre giornate e I'ammenda di lire 1.000.000; inibiva a tutto il 31.12.2000 i dirigenti Andreani Giampiero e Magnini
Luciano; squalificava sino al 31 .12.2001 i calciatori Biselli Mauro. Magnini Fabrizio e Valeri Andrea e fino al 24.11.2004 il
calciatore Ceccaroni Luca. Avverso tale decisione proponeva appello al competente Giudice Sportivo di 2° Grado l'A.C.
Nuova Bevagna Montefalco, chiedendo l'annullamento della sanzione a carico di Valeri Andrea e la riduzione di quello a
carico di Magnini Fabrizio e Biselli Mauro.Il eclamo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 17 febbraio 2000, veniva
rigettato per i calciatori Biselli e Magnini ed accolto per il Valeri la cui squalifica veniva ridotta al 17.10.2000. Ricorre ora a
questa Commissione d'Appello Federale l'A.C. Nuova Bevagna Montefalco. L'impugnazione in esame è inammissibile. Non
sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.,per il quale i reclami avverso le decisioni
degli organi disciplinari devono essere inviati a questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato ufficiale con il quale viene resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame la decisione impugnata è
inserita nel Com. Uff. n. 33 del 17 febbraio 2000, mentre l'appello è stato inoltrato il 7 marzo 2000. Per questi motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come Innanzi proposto dalla A.C. Nuova
Bevagna Montefalco di Bevagna (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
6- APPELLO DELL'A.C. ROCCELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANNACONI/ROCCELLA DEL
23.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 78 del 7.3.2000)
Il 23.12.1999. nell'ambito del Campionato di 1a Categoria organizzato dal Comitato Regionale Calabria, l'Arbitro disponeva
l'anticipata interruzione della gara, a seguito d'incidenti intervenuti e per la ridotta visibilità dovuta al sopraggiungere della
sera. Il competente Giudice Sportivo Regionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff n. 56 del 13 gennaio 2000, Infliggeva la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 ad entrambe le società, l‟ammenda di lire 250.000 alla
130
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Polisportiva Pannaconi e di lire 200.000 all'A.C. Roccella e faceva obbligo a quest'ultima di tenere indenne la Polisportiva
Pannaconi dei danni subiti, se richiesti. Avverso tale decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare
l'A.C. Roccella, chiedendo la revoca della stessa e la conferma del risultato conseguito sul campo. La competente
Commissione Disciplinare ordinava la ripetizione deva gara (Com. Uff. n. 78 del 7 marzo 2000). Avverso la predetta decisione
propone appello l'A.C. Roccella chiedendo l'annullamento della predetta decisione e la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 - 2 per la Polisportiva Pannaconi. II gravame è fondato. A norma dell'art. 7, punto 1, del Codice di
Giustizia Sportiva, infatti, "la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito
decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e punita con la perdita
della gara stessa con il punteggio di 0 - 2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo della squadra avversaria, se a
questa più favorevole...". Dalla documentazione acquisita agli atti e dalla stessa motivazione della decisione impugnata risulta
che la sospensione della gara è stata causata esclusivamente dai sostenitori della Polisportiva Pannaconi e che non vi è alcuna
prova che i sostenitori dall'A.C. Roccella abbiano invaso il campo di giuoco, anche in considerazione del risultato favorevole
alla loro squadra e che si era a soli sei minuti dal termine della gara. Ricorre. pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 7, punto
1. C.G.S.. Per i suesposti motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C.Roccella di Roccella
Jonica (Reggio Calabria), annulla la impugnata delibera, infliggendo alla Pol. Pannaconi la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0 - 2. Dispone la restituzione della tassa versata.
7 - APPELLO DELLA POL. BIRORI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIROR/BORORE DEL 20.2.2000 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 9.3 2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 34 del 9 marzo 2000, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna
- decidendo sul reclamo proposto dalla U.S. Borore avverso la regolarità della gara Birori/Borore, disputata il 20.2.2000 per il
Campionato di 3° Categoria - accertava che alla medesima aveva partecipato, per la Pol. Birori, il calciatore Pala Daniele, il
quale - essendo stato squalificato dal Giudice Sportivo, giusta decisione di cui al C.U. n. 8 del 4 novembre 1999, fino al
31.1.2000 ai sensi dall'art. 5 comma 2 C.G.S. e per ulteriori tre giornate per condotta variamente scorretta - non aveva ancora
scontato l'ultima di tali giornate. Conseguentemente. Applicava a carico della Pol. Birori la punizione sportiva prevista dell'art.
7 C.G.S.. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la Pol. Birori, la quale, richiamandosi al disposto dall'art.
12 comma 2 C.G.S., sosteneva la regolarità della posizione del calciatore Pala, la cui squalifica doveva comunque cessare con
il 31.1.2000, dovendo le tre giornate essere scontate per prime. E pertanto chiedeva l'annullamento della decisione impugnata.
L'appello è manifestamente infondato. La delibera della Commissione Disciplinare non contrasta affatto con la norma
richiamata dalla Pol. Birori, in quanto è di tutta evidenza che una squalifica a tempo, proprio in ragione di tale disposizione,
decorre immediatamente e non può affatto assorbire ulteriori provvedimenti disciplinari, che debbono invece essere espiati
dopo cessata tale squalifica . Quindi, la squalifica a tempo decorreva immediatamente dopo la pubblicazione sul comunicato
ufficiale (5.11.1999) e, dall'1.2.2000, dovevano individuarsi le tre giornate di campionato, nelle quali il Pala era squalificato e
non poteva partecipare a gare. La sua partecipazione alla terza gara, disputata il 20.2.2000, era dunque illegittima ed è stata
correttamente sanzionata. Va conseguentemente respinto l'appello, con incameramento della relativa tassa. Per questa motivi la
C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Birori di Birori (Nuoro) ed ordina l'incameramento della relativa
tassa.
8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON
DISPUTATA PETROSINO/RIVIERA DEI MARMI DEL 15.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 10.2.2000)
La S.S. Riviera dei Marmi ha presentato ricorso per revocazione a questa Commissione d'Appello Federale avverso la delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 40 del 10
febbraio 2000, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla medesima associazione per l'annullamento della
delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, pubblicato sul Com. Uff. n. 14 del 21 dicembre 1999, con la
quale veniva irrogata la sanzione sportiva della perdita per 0 - 2 della gara Petrosino/Riviera dei Marmi del 15.12.1999, del
Campionato Juniores Regionale, la penalizzazione di 1 punto e I'ammenda di lire 100.000. L'impugnazione in esame è
inammissibile. Non sono state, infatti, osservate le prescrizioni indicate nell'art. 23 n. 5 C.G.S., per il quale ".. copia dei motivi
dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all'eventuale controparte. .". Nel Caso
in esame non risulta inviata copia del ricorso alla controparte, come è prescritto dell'art. 23 n. 5 C.G.S.. Trova, pertanto
applicazione, nel caso in esame, quanto disposto dell'art. 23 n. 10 C.G.S., per il quale l'inosservanza della predetta formalità
costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai
sensi dall'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, il ricorso per revocazione come in
epigrafe proposto dalla S.S. Riviera dei Marmi di Custonaci (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata.
9- APPELLO DELLA SCUOLA CALCIO TALAO SCALEA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.10.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ERRICO GIANFRANCO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 9.3.2000)
La Scuola Calcio Talao Scalea ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata nel C.U. n. 46 del g marzo
2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta al 31.10.2001 la sanzione della squalifica fino
131
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
al 2.22005 inflitta al calciatore Errico Gianfranco dal Giudice Sportivo presso la Delegazione di Belvedere Marittimo per
reiterati e gravi atti di violenza ai danni dell'Arbitro della gara Talao Scalea/Mediterranea del 24.1.2000. Sostiene la ricorrente
che la sanzione sebbene ridotta risulta comunque eccessiva, sia per la giovanissima età del calciatore, sia, a suo dire, per la
lieve entità del fatto. L'appello non merita accoglimento e va respinto. Ritiene al contrario questa Commissione che il
cospicuo ridimensionamento della squalifica operato al giudice di secondo grado, abbia più che ampiamente gratificato le
ragioni della ricorrente e che una ulteriore diminuzione non può essere concessa in considerazione della gravità del
comportamento tenuto dall'Errico, come risultante dagli atti ufficiali. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come
innanzi proposto dalla Scuola Calcio Talao Scalea di Scalea (Cosenza) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
10 -APPELLO DELLA S.S. SUBASIO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E
DELLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 dell'8.3.2000)
In seguito a deferimento del Procuratore Federale riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla
S.S. Subasio e dai calciatori e dirigenti della stessa Società di cui in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Umbria, sulla base degli atti di causa e dell'istruttoria dibattimentale ha assunto le deliberazioni di seguito esposte
(Com. Uff. n. 36 dell'8 marzo 2000). Sono state inflitte: al calciatore Gubbiotti Michelangelo la squalifica di giorni trenta, alc
calciatore Carloni Mirco la squalifica fino al 31.12.2000, al dirigente Martini Gabriele l'inibizione per due mesi, alla S.S.
Subasio I'ammenda di lire un milione e cinquecentomila, al dirigente Tirilli Emanuele l'inibizione per la durata di un anno e
otto mesi. In rapporto alle doglianze recate dall'appello presentato dalla S.S. Subasio dinanzi a questa C.A.F. si deve
preliminarmente osservare che, in base all'art. 35 comma 4 C.G.S.. il reclamo innanzi alla C.A.F. è ammesso, in ordine alla
attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, avverso le decisioni adottate dalle Commissioni
Disciplinari quando riguardino squalifiche per i tesserati e inibizioni Per i dirigenti che vadano oltre 12 mesi (en. 35. comma 4,
lettera d/d1). La cognizione di questa C.A.F., nel caso in esame, ha ad oggetto, di conseguenza, soltanto la posizione del
dirigente Tirilli Emanuele. Dalla relazione dell'Ufficio Indagini, posta base del deferimento da parte del Procuratore Federale,
emerge con chiarezza che la partecipazione dei calciatori Carloni Mirco e Pecci Alessio per conto della S.S. Subasio a gare
della stagione sportiva 1998/99 sulla base di documentazione non regolare è documentata dalle distinte dei calciatori
concernenti gare della stagione sportiva sopra indicata firmate dal dirigente Tirilli Emanuele. Come correttamente osservato
dalla deliberazione della Commissione Disciplinare sussiste, quindi, una prova documentale della responsabilità del dirigente
Trilli, "perfettamente consapevole ed anzi partecipe della frode sportiva che si andava a realizzare". Lo stesso dirigente Tirilli
Emanuele non si è presentato dinanzi agli organi federali, pur in presenza di regolare convocazione. Per questi motivi la
C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla S.S. Subasio di Assisi (Perugia), tosi decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi
dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda alla società e ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1
C.G.S., per la parte afferente le sanzioni della squalifiche inflitte ai calciatori Gubbiotti Michelangelo, per giorni 30, Carloni
Mirco e Pecci Alessio fino al 31.12.2000, nonché dell'inibizione dell'allenatore Martini Gabriele per mesi 2; lo respinge per la
parte inerente la sanzione dell'inibizione del Sig. Tirilli Emanuele per anni uno e mesi otto: ordina incamerarsi la relativa tassa.
11 -APPELLO DELL'U.S. CASTELPLANIO ANGELI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 28.2.2002
INFLITTA ALL'ALLENATORE BELARDINELLI STEFANO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 37 del 16.3.2000)
L'U.S. Castelplanio Angeli ha proposto appello avverso la conferma, da parte della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche (Com. Uff. n. 37 del 16 marzo 2000), della sanzione inflitta all'allenatore Belardinelli Stefano
(inibizione fino al 28.2.2002), dal Giudice Sportive di detto Comitato come da Com. Uff. n. 35 del 2 marzo 2000. Sostiene la
ricorrente che la sanzione inflitta appare eccessiva in relazione alla effettiva gravità del fatto. Il ricorso va respinto. Dall'esame
degli atti rileva la Commissione che il Direttore di gara, sentito a chiarimenti dalla Commissione Disciplinare, ha confermato
quanto riportato nel suo referto ed ha precisato di essere stato "volontariamente" colpito con una testata lontano dalla mischia
creatasi davanti allo spogliatoio. Rileva ancora questo Collegio che la Commissione Disciplinare ha già più che congruamente
ridotto la sanzione inflitta al Belardinelli che era stato, in primo grado, inibito fino al 31.12.2003. Per i suesposti motivi la
C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Castelplanio Angeli di CasteIplanio (Ancona) e dispone
l'incameramento della tassa versata.
12 -APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA POL. GAETA, A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. ALBANO FRANCESCO E DELLA POL. GAETA
RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 67 del 24.3.2000)
Il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lazio, di cui al C.U. n. 65 del 23 marzo 2000, con la quale è stato disposto il proscioglimento della Pol. Gaeta dalla
incolpazione per violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S.. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato Albano Francesco che, benché negatagli la prescritta deroga da parte del Presidente Federale, aveva comunque
proposto atto di querela nei confronti dell'Arbitro Balsamo Daniele. Successivamente, lo stesso Procuratore preso atto dell'
"errata corrige" della delibera di cui sopra, di cui al C.U. n. 67 del 24 marzo 2000, con indicazione della sanzione
dell'ammonizione comminata alla Pol. Gaeta, ha comunicato di rinunciare all'appello. Indipendentemente da tale rinuncia -
132
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
comunque priva di effetti a norma dall'art. 23 n. 14 C.G.S. – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per omesso invio
dei motivi, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2
lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi, dopo il preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, l'appello come
innanzi proposto dal Sig. Procuratore Federale
13 - APPELLO DELLA PAGANESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI
GIUOCO PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE, INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA PAGANESE/PRO
EBOLITANA DEL 20.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 72 del 24.3.2000)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23 febbraio 2000) ha
ricostruito, sulla base degli atti ufficiali (in particolare il rapporto dell'Arbitro e dei due Assistenti di gara e il rapporto del
Commissario di campo) i gravi incidenti e i fatti violenti verificatisi nel corso della gara Paganese/Pro Ebolitana del 20.2.2000
e gli incidenti ulteriori che hanno riguardato sia la fase immediatamente successiva alla gara che un ulteriore periodo (fino a
circa le ore 18.30) durante il quale la terna arbitrale era costretta a trattenersi nell'impianto sportivo. La ricostruzione dei fatti
compiuta dal Giudice Sportivo non è apparsa controvertibile; sicché, in sede di giudizio di secondo grado, la competente
Commissione Disciplinare ha confermato la sanzione della squalifica del campo di giuoco per cinque gare effettive inflitta alla
Società Paganese (Com. Uff. n. 72 del 24 marzo 2000). Con il reclamo proposto dinanzi a questa Commissione d'Appello
Federale la Paganese Calcio pone come argomento centrale a sostegno deve proprie doglianze il comportamento fattivo di essa
Società caratterizzato dalle cautele di varia natura poste in essere dalla stessa Paganese per prevenire l'eventualità di fatti
violenti, la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti della società e la presenza di comportamenti dei sostenitori della
squadra avversaria qualificati come provocatori. Nella valutazione degli incidenti, resa possibile dall'esame degli atti ufficiale
e dei giudizi di primo e secondo grado, la C.A.F. conferma la sicura ricostruzione degli eventi già posta a base delle
deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare. Emerge con chiarezza, inoltre, che il comportamento
collaborativo dei dirigenti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara è stato congruamente valutato dai primi giudici
conducendo, per questa via, alla determinazione della durata della sanzione della squalifica del campo. E, infine, da ribadire,
confermando la costante giurisprudenza di questa Commissione d'Appello Federale, che non sono determinanti le
considerazioni e le doglianze fondate su comparazioni con episodi di natura analoga verificatasi in altre gare; la valutazione
della giustizia sportiva, in merito alla commisurazione della sanzione, si basa su un giudizio avente ad oggetto caso per caso, la
gravità dei fatti e il rilievo della condotta dei protagonisti degli incidenti; valutazioni compiute con adeguata ponderazione
dalle deliberazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come
sopra proposto dalla Paganese Calcio di Pagani (Salerno) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
ORDINANZE
14 -APPELLO DELL' A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE IN RELAZIONE ALLA
POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DELFINO MARCO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n 62 del 3.3.2000)
La C.A.F.: visto l'appello come sopra formulato dell'A.C. Caltagirone di Caltagirone (Catania); ritenuto che appare
pregiudiziale la decisione della Commissione Tesseramenti sulla regolarità del tesseramento del calciatore Dettino Marco in
favore dall'A.C. Caltagirone; rilevato che dagli atti non emerge se la decisione della Commissione Tesseramenti del 17.2.2000
sia stata notificata alla società interessata e che tale decisione è suscettibile di ricorso avanti questa Commissione da parte
dall'A.C. Caltagirone: o r d i n a sospendersi il giudizio.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000
1 -APPELLO DELL‟A.S. S. MARCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARCO/NUOVA PRAIA GIOVANILE
DEL 19.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 22.2.2000)
La gara S. Marco/Nuova Praia Giovanile, disputata il 19.12.1999, veniva sospesa perché un oggetto proveniente dagli spalti
dello stadio colpiva il Direttore di gara in testa, facendolo vacillare e ponendolo nelle condizioni di non potere più proseguire
nella direzione della gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, letto il referto arbitrale e rilevato che
l‟Arbitro non aveva potuto individuare da quale settore dello stadio fosse stato lanciato l‟oggetto e, quindi, quale delle due
tifoserie dovesse ritenersi responsabile della mancata prosecuzione della gara, disponeva la ripetizione della stessa, irrogando
peraltro ad entrambe le società l‟ammenda di L. 100.000 per responsabilità oggettiva (Com. Uff. n. 15 del 12 gennaio 2000).
La Commissione Disciplinare, adita dalla Pol. Nuova Praia Giovanile, accoglieva il reclamo proposto da detta società e
infliggeva alla A.S. S. Marco la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 sul rilievo che,
mancando elementi atti ad individuare a quale delle due tifoserie dovesse imputarsi il gesto, la responsabilità della mancata
prosecuzione della gara non poteva che essere addossata alla società ospitante, responsabile oggettivamente della mancata
adozione di misure atte a prevenire situazioni come quella verificatasi (Com. Uff. n. 74 del 22 febbraio 2000). L‟appello
proposto dall‟A.S. S. Marco avverso tale decisione deve essere accolto. Non appare congrua la decisione appellata, valutata
133
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
nell‟ambito di operatività dall‟art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva, non essendosi delineati nella fattispecie elementi che
potessero affermare la responsabilità dell‟una o dell‟altra società con la conseguenza della inapplicabilità del principio, in tale
norma regolato, della responsabilità oggettiva della società per fatti imputabili ai propri sostenitori. Ritiene, peraltro, la C.A.F.
che, nella situazione di fatto, quale delineata dagli atti degli Ufficiali di gara, sia più corretta la decisione adottata dal Giudice
Sportivo. Ciò stante, la decisione della Commissione Disciplinare va riformata e, di conseguenza, deve ripristinarsi quella del
Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara. L‟accoglimento dell‟appello comporta che sia restituita alla A.S. S.
Marco la tassa di reclamo versata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dall‟A.S. S. Marco di
San Marco Argentano (Cosenza), annullando l‟impugnata delibera e ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva,
tra l‟altro, la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
2 -APPELLI DEL F.C. VADO E DEL SIG. DAGLIANO RUDY AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2000/2001 E DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 3,
LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN
RELAZIONE ALLA GARA CAIRESE/VADO DEL 26.4.1999
(Delibera della Commissiona Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 33 del 16.3.2000)
Con atto del 15.12.1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria
il Sig. Dagliano Rudy, tesserato del F.C. Vado, per rispondere della violazione dell‟articolo 2 comma 1 C.G.S. (illecito
sportivo), per avere il 21.4.1999 offerto a Tabbia Giorgio, tesserato per l‟U.S. Cairese, la somma di L. 2.000.000 (duemilioni)
per favorire la vittoria della propria squadra nella gara delle domenica successiva caprese/Vado, nonché la società F.C. Vado
per la responsabilità oggettiva di cui all‟art. 6 comma 2 C.G.S. in ordine all‟addebito contestato al proprio tesserato. Con
decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2000, la Commissione Disciplinare, affermata la
responsabilità del Dagliano e della società, infliggeva al primo l‟inibizione per la durata di anni tre e alla seconda la
penalizzazione di dieci punti nella classifica del campionato di competenza della stagione sportiva 2000/2001. Hanno proposto
appello il Dagliano e la società Vado insistendo nella richiesta di assoluzione per difetto assoluto di elementi di responsabilità,
come già prospettato nella precedente fase di giudizio, e solo in via subordinata invocando la riduzione delle pene, da scontarsi
comunque nella stagione sportiva in corso. All‟esito dell‟odierno dibattimento, cui hanno preso parte i soggetti deferiti assistiti
dal difensore nonché il rappresentante della Procura Federale, ritiene il Collegio conforme a giustizia pronunciare il
proscioglimento del tesserato e quindi anche della società. Prima dell‟esame di merito non può peraltro sottacersi che il caso di
cui si discute è stato trattato con inspiegabile lentezza e superficialità. Basti pensare che a seguito della denuncia consegnata il
25 aprile 1999 dal dirigente accompagnatore dall‟U.S. Cairese all‟Arbitro dell‟incontro con il Vado, l‟Ufficio Indagini aprì
subito l‟inchiesta che peraltro si concluse solo l‟1 dicembre, quando gli atti furono trasmessi alla Procura Federale per il
seguito di competenza; e ancora, dalla data del deferimento sono occorsi circa tre mesi per giungere alla pubbicazione della
decisione ella Commissione Disciplinare, avvenuta, come si è detto, il 16 marzo 2000. Ne consegue che la pronuncia
definitiva di questo Collegio, non può che intervenire a un anno di distanza dalla denuncia del presunto illecito, in palese
contrasto con la Caratteristica di speditezza che contraddistingue la gestione della giustizia sportiva, tanto più necessaria nel
caso di illecito, laddove è opportuno giungere alla conclusione della vicenda nel più breve tempo possibile. Tanto premesso, si
osserva che la fattispecie di cui trattasi presenta caratteri di dubbiezza che il Collegio ravvisa insuperabili. Come più volte è
stato ribadito dalla giurisprudenza federale, la denuncia di una proposta di illecito fatta da un tesserato può acquistare le
caratteristiche di genuinità e di veridicità, necessarie per giudicarla attendibile, solo quando sia immediata, costante e
possibilmente riscontrata in positivo da altri episodi. A tali requisiti non si adegua la denuncia del calciatore Tabbia, il cui
comportamento, al pari di quello tenuto dell‟U.S. Cairese, suscita fondate perplessità. Il Tabbia ebbe a riferire al Collaboratore
dell‟Ufficio Indagini, che lo interrogò il 18.6.1999 (foglio 31), di avere ricevuto il mercoledi precedente la gara, mentre si
trovava al lavoro presso l‟officina Peugeot di Vado Ligure, una proposta illecita (il premio di due “cucuzze” se avesse aiutato il
Vado) da parte di un "conoscente', solo successivamente individuato come il massaggiatore del Vado. Dagliano Rudy;
aggiunse di averne informato il presidente e l‟allenatore della società la domenica dopo il pranzo precedente la gara. Sta di
fatto, però: - che il presidente della società Caprese, Sig. Pensiero Franco, non si trovava quella domenica con la squadra, bensì
era rimasto nella sua abitazione (verbale di dibattimento, foglio 87), sicché non poteva avere direttamente raccolto il racconto
del Tabbia; - che secondo la deposizione dell‟allenatore, Sig. Caviglia Giorgio, (foglio 17) del contatto avuto con Dagliano il
Tabbia aveva reso edotto l‟allenatore dei portieri, Sig. Guarise Giorgio, "il venerdì sera durante l‟ultimo allenamento; - che,
peraltro il Tabbia ha precisato (foglio 32) di non essersi potuto allenare, per motivi di lavoro, dopo l‟incontro del mercoledì
con Dagliano; - infine, che l‟esposto, firmato dal presidente della Cairese nella sua abitazione tra le 14.30 e le 15 (la partita
doveva iniziare alla 16), fu poi consegnato dal dirigente Sig. Pizzorno Cado all‟Arbitro solo al termine dell‟incontro, cioè dopo
consumatasi la sconfitta della Cairese per 0-1. Sono evidenti le contraddizioni che emergono dal raffronto delle deposizioni dei
tesserati, tali da evidenziare la fragilità dell‟accusa; e a questo riguardo, senza neppure voler considerare la versione difensiva
resa dal Dagliano sulle modalità dell‟incontro con il Tabbia, nonché la postuma ritrattazione di questi, appaiono sintomatiche
tanto la mancata conferma dell‟accusa da parte del Tabbia, non intervenuto al dibattimento e quindi sottrattosi al confronti con
il Dagliano, che le lacune dell‟istruttoria (ad esempio, l‟omessa audizione dell‟allenatore dei portieri, anche questi da porre a
confronti con Tabbia). In conclusione la prova del fatto che dovrebbe costituire la base dell‟illecito, cioè la prova della
"generica", appare deficitaria e come tale priva di quel rigore necessario a sorreggere l‟affermazione di colpevolezza del
soggetto deferito; le modalità dell‟azione, quali emergono dall‟istruttoria e dal dibattimento, rispecchiano una oggettiva
incertezza delle risultanze processuali, tale da legittimare la conclusione di insufficienza di prove sulla colpevolezza del Sig.
Dagliano. Ne consegue il suo proscioglimento e quello del F.C. Vado, con la restituzione delle tasse versate. Per questi motivi
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal F.C. Vado di Vado Ligure (Savona) e dal Sig. Dagliano Rudy, li
accoglie, annullando l‟impugnata delibera, e dispone la restituzione delle relative tasse.
3- APPELLO DELLA POL. SPORTING CLUB PICENTIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SPORTING CLUB
PICENTIA/ANSPI S. MARTINO DEL 16.1.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 9.3.2000)
La Pol. Sporting Club Picentia ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Campania del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 41 del 9 marzo 2000,
con la quale in accoglimento del reclamo dell‟A.S. Anspi S. Martino Vico, avverso la regolarità della gara Sporting Club
Picentia/Anspi S. Martino Vico del 16.7.2000 per la posizione irregolare dell‟allenatore Simeone Pasquale, infliggeva alla
società appellante la sanzione dell‟ammenda di L. 600.000 ed al dirigente accompagnatore, Sig. Lambiase Antonio, quella
dell‟inibizione fino al 30.9.2000. Disponeva, infine, l‟invio degli atti al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico per i
provvedimenti a carico dell‟allenatore Simeone Pasquale. Chiede la società istante l‟annullamento dell‟ammenda a suo carico e
dell‟inibizione del dirigente Sig. Lambiase. L‟appello é inammissibile. Ed invero, osserva d Collegio che l‟art. 35 n. 4 C.G.S.,
che disciplina l‟attività sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica, alla lett. d), nell'elencare i casi in cui è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni degli Organi disciplinari
di 2° grado, esclude quelli che riguardino le sanzioni delle ammende e delle squalifiche o inibizioni inferiore a mesi 12. Ne
consegue che vertendosi nel caso di specie su un'ammenda e su un' inibizione circa 7 mesi, l'appello deve dichiararsi
inammissibile ai sensi del citato art. 35 n. 4 Iett. d) C.G.S.. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi
dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S.. l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sporting Club Picentia di Pontecagnano (Salerno) ed
ordina l'incameramento della relativa tassa.
4- APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI MONTELLA GINO,
PRESIDENTE, E CAPUANO EZIO, ALLENATORE DELLA S.S. CAVESE 1919, NONCHE' DELLA S.S. CAVESE 1919,
A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 186/C dal 15.3.2000)
Il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C, di cui al Com. Uff. n. 186/C del 15 marzo 2000, che ha deliberato di prosciogliere il Sig. Montella Gino, presidente
della S.S. Cavese 1919, ed il Sig. Capuano Ezio, allenatore della suddetta società, dall'addebito di cui all'art. 1 comma 1
C.G.S.. per il quale i predetti erano stati deferiti con atto del 25.11.1999 del Procuratore Federale medesimo, per quanto
denunciato dal calciatore Protti Stefano in ordine alla subita aggressione verbale ed alle minacce ricevute. L'appellante ha
altresì censurato la delibera impugnata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità diretta ed oggettiva della società S.S.
Cavese 1919, per i comportamenti contestati ai dirigenti e tesserati. L'appellante dà innanzitutto atto che nessuna "dolosa
macchinazione" è attribuibile al presidente ed all'allenatore "per ottenere l'allontanamento di calciatori ormai sgraditi alla
società", e tuttavia assume la rilevanza, sotto il profilo disciplinare, del comportamento dei due incolpati che non avrebbero
previsto, nonostante fosse facilmente prevedibile, che l'incontro tra un gruppo di tifosi protestatari ed i calciatori avrebbe
potuto creare conseguenze non facilmente controllabili.Le censure proposte dal Procuratore Federale appellante, pur
ridimensionando notevolmente l'Originaria accusa, sarebbero, tuttavia, sufficienti a determinare la responsabilità disciplinare
dei tesserati ed in via diretta ed oggettiva quella della società. La Commissione d'Appello Federale ritiene che l'appello debba
essere rigettato, in quanto la delibera impugnata ricostruisce esattamente i fatti e gli accadimenti sulla base di documenti
ufficiali ed esclude, pertanto, che siano stati accertati comportamenti rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare da
parte degli incolpati. In particolare rileva che nel corso delle indagini è emerso quanto segue: - che la persona estranea non
tesserata, a cui si sarebbe consentito, insieme ad altri, l'ingresso all'interno dello stadio, tale Edoardo Purgante, era un
dipendente comunale con funzioni varie all'interno dello stadio; - che il giorno dei fatti di cui al procedimento, l'accesso era
stato consentito a tifosi della squadra che avevano manifestato il desiderio di Contattare i Calciatori; - che i comportamenti dei
tifosi, sicuramente censurabili, non possono essere comunque posti a carico dei deferiti proprio perché, come riconosce lo
stesso Procuratore Federale, non è stata provata alcuna "dolosa macchinazione" da parte dei deferiti stessi per ottenere
l'allontanamento di calciatori non graditi; -che non è emersa alcuna prova che i tesserati conoscessero le intenzioni dei tifosi.
Deve inoltre osservarsi che le dichiarazioni dei calciatori presenti hanno consentito di chiarire i limiti ed i termini della sia pure
animata discussione tra la tifoseria ed i calciatori. In buona sostanza esattamente è stata esclusa ogni responsabilità
disciplinare rilevante ai sensi dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come
innanzi proposto dal Sig. Procuratore Federale.
5 -APPELLO DELLA NUOVA A.C. SPARANISE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PORTICO/NUOVA A.C.
SPARANISE DEL 30.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff n. 68 del 23.3.2000)
La Nuova A.C. Sparanise ha proposto appello a questa C.A.F. avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 68 del 23 marzo 2000, in ordine alla gara Portico /Nuova A.C.
Sparanise del 30.1.2000, chiedendo "in via principale la revoca delle sanzioni impugnate" (squalifiche fino al 30.1.2004 dei
calciatori Cerullo Gianluca, D'Alterio Cado, Di Chiara Massimo, Gliottone Saverio, Izzo Guido e Supino Gianluca, irrogate
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 56 del 3 febbraio 2000, e ridotte poi, in secondo grado, al 30.6.2003, a seguito di
reclamo della società) o "solo in via gradata" una riduzione delle stesse. II ricorso proposto dalla Nuova A.C. Sparanise non
può essere accolto, salvo il punto relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni. La società reclamante in sostanza ha chiesto
in via principale la revoca delle sanzioni e "solo in via gradata" la riduzione della squalifica, sul presupposto che solo due dei
calciatori tra quelli squalificati, ed esattamente Cerullo Gianluca e D'Alterio Carlo, si sarebbero resi responsabili,
rispettivamente, di un' aggressione verbale e di un' aggressione fisica estrinsecata con un calcio alla gamba del Direttore di
gara. La discriminazione operata in sede di reclamo da parte del Presidente della Società non può essere recepita come fonte di
prova utile ad escludere la responsabilità degli altri calciatori raggiunti da provvedimento di squalifica, essendo la stessa
sconfessata dai documenti ufficiali formati dal Direttore di gara. I documenti ufficiali sono il rapporto redatto lo stesso giorno
(30.1.2000) in cui fu disputata la gara e la dichiarazione resa il 20.3.2000 su richiesta della Commissione Disciplinare, in sede
di giudizio. É stato tassativo e perentorio il Direttore di gara nell'affermare prima e ribadire poi la circostanza di
un'aggressione posta in essere ai suoi danni da un gruppo di calciatori della Nuova Sparanise, a fine gara. L' Arbitro ha
riportato lesioni certificate dal sanitario di una struttura pubblica e queste costituiscono un valido riscontro a quanto riferito.
Non ha quindi rilievo l'osservazione della reclamante secondo cui gli altri atti di violenza non avrebbero lasciato tracce,
essendo infatti di notoria conoscenza che non a tutti gli atti di violenza debbano conseguire lesioni lievi o gravi. Comunque,
resta un fatto e cioè la con testualità dell'aggressione posta in essere ai danni del Direttore di gara, per cui anche chi
eventualmente non si sia reso colpevole del fatto specifico di avere esercitato una violenza, deve risponderne a titolo di
concorso. Tale dato può essere utilizzato in senso favorevole ai fini della determinazione delle sanzioni, già ridotte, ma in
termini non congrui rispetto alla premessa argomentativa della Commissione Disciplinare. Sanzioni adeguate ad avviso della
Commissione sono quelle di due anni di squalifica per tutti i calciatori in questione, squalifica che si concluderà il 30.1.2002.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposta dalla Nuova A.C. Sparanise di
Sparanise (Ceserta), riduce al 30.1.2002 le sanzioni della squalifica fino al 30.6.2003, già inflitte dai primi giudici ai calciatori
Cerullo Gianluca, D'Alterio Carlo, Di Chiara Massimo, Gliottone Saverio, Izzo Guido e Supino Gianluca. Ordina la
restituzione della tassa versata.
6 -APPELLO DELL'U-S. CUGLIERI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA
AL CALCIATORE COPPOLA ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna -Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000)
Il rapporto dell'Arbitro, concernente la gara Silanus / Cuglieri del 5.3.2000 valevole per il Campionato di 2a Categoria, Girone
F, riferisce che al quarantaquattresimo minuto del secondo tempo, dopo che l'Arbitro aveva decretato un calcio di rigore in
favore della Pol. Silanus, il calciatore Coppola Antonio "si avventava" contro lo stesso Direttore di gara e lo colpiva "con un
calcio alla coscia destra provocandone la caduta nella quale questi riportava, anche a seguito dell'impatto con il terreno, una
"ferita con fuoriuscita di sangue all'altezza del ginocchio". II calciatore Coppola veniva di conseguenza espulso. Il competente
Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Coppola Antonio la sanzione della squalifica fino al 30.6.2001 (C.U. n. 34 del 9
marzo 2000). La sanzione è stata confermata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con
deliberazione recata dal Comunicato Ufficiale n. 37 del 30 marzo 2000. Con atto di appello presentato dinanzi a questa C.A.F.
l'U.S. Cuglieri, reiterando argomentazioni già prospettate nel giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare, lamenta la
genericità del rapporto arbitrale, esclude la volontarietà del contatto fisico fra il calciatore e l'Arbitro e pone in evidenza la non
gravità dell'infortunio subito dallo stesso Arbitro. L'esame degli atti di causa e del reclamo consentono di considerare come
attendibile e precisa la ricostruzione degli eventi operata dal Direttore di gara: trova conferma in tal modo, in questa sede, la
valutazione già compiuta dalla Commissione Disciplinare che non ha ritenuto valide le allegazioni difensive a fronte della
estrema precisione e univocità del rapporto arbitrale dal quale si desume in pieno l'effettiva volontarietà e gravità del gesto dal
Coppola. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Cuglieri di Cuglieri (Oristano)
e dispone l'incameramento della relativa tassa.
7 - APPELLO DEL F.C. PRO VASTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 NELLA
CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTAGLI A SEGUITO DI RIFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000)
Il Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale ha deferito sua Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Dilettanti il calciatore Nepa Fabio e il F.C. Pro Vasto per rispondere della violazione delle norme vigenti in materia
di tesseramento in relazione alla utilizzazione del calciatore nella gara Pro Vasto/Casarano del 5.12.1999. La Commissione
Disciplinare rilevava come il calciatore avesse partecipato irregolarmente alla gara, che il deferimento, essendo avvenuto oltre
il termine previsto, non poteva portare alla modifica del risultato conseguito sul campo, ma doveva essere inteso quale
denuncia di violazione di norme regolamentari e deliberava, quindi, di penalizzare di tre punti in classifica il Pro Vasto e di
squalificare il calciatore per tre giornate di gara (Com. Uff. n. 75 del 31 marzo 2000). Avverso la Predetta decisione propone
appello in questa sede il F.C. Pro Vasto chiedendo l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato. L'appello è
parzialmente fondato. L'art. 19 C.G.S., infatti, prevede che "... Gli Organi Federali... deferiscono alle Commissioni Disciplinari
le società, i dirigenti, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali... Tale obbligo di deferimento
per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo
giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la
gara si riferisce". Questa ultima previsione normativa ha l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi
136
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
compatibili con il relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi
colpevoli di violazione delle norme federali. La Commissione Disciplinare, quindi, ha correttamente ritenuto di non applicare
al caso di specie il disposto dall'art. 7 C.G.S.. per il quale avrebbe dovuto comminare la punizione sportiva della perdita della
gara, mentre ricorre l'ipotesi prevista dal successivo art. 8 C.G.S. per le società che si rendano responsabili della violazione
delle norme federali. Quanto alla entità della sanzione, nel caso di specie appare congrua quella di un punto di penalizzazione.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal F.C. Pro Vasto di Vasto (Chieti),
riduce a n. 1 punto la sanzione della penalizzazione già inflitta dai primi giudici alla società appellante e ordina la restituzione
della tassa versata.
8 -APPELLO DEL CALCIATORE SANETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3
GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/SORA DEL
9.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 224/C del 26 4.2000)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Sene C sulla base del rapporto del Commissario di campo concernente la gara
Giorgione Calcio / Sora del 9.4.2000 ha inflitto al calciatore del Giorgione Sanetti Francesco la squalifica per tre gare effettive
per aver colpito con un pugno al viso un avversario al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, provocando la
reazione dei compagni dell'atleta colpito (Delibera del Giudice Sportivo - Com. Uff. n. 213/C del 12 aprile 2000). II rapporto
del Commissario di campo descrive l'episodio posto a base della squalifica con precisione. II calciatore Sanetti, superando di
corsa il Commissario nel corridoio che conduce agli spogliatoi "colpiva" proditoriamente con un pugno al viso un giocatore del
Sora che camminava 2 metri davanti allo stesso Commissario, si generava così un “parapiglia” tale da impedire a questi di
identificare iI calciatore del Sora colpito dal Sanetti. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, preso
in esame il reclamo presentato dal tesserato, ha ritenuto la sanzione inflitta dal primo giudice fondata su una sicura
ricostruzione dell'accaduto dovuta al Commissario di campo, adeguata alla gravità dei fatti rilevati, confermando così la
decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 224/C del 26 aprile 2000). Con il reclamo presentato dinanzi a questa
Commissione d'Appello Federale il calciatore Sanetti Francesco invoca la sussistenza di "provocazione" che sarebbe
sostanziata dal continuo comportamento provocatorio dei calciatori dell'A.S. Sora e ritiene, quindi, che il gesto violento contro
l'avversario sia da considerare "eccesso colposo nella difesa legittima della propria incolumità fisica e integrità morale";
sostiene che la colluttazione generalizzata seguita al pugno da lui inferto dimostrerebbe la continuità del comportamento
scorretto e aggressivo dei calciatori del Sora; sottolinea che il calciatore del Sora da lui colpito in reazione non ha riportato
conseguenze dannose; ritiene infine lacunoso il rapporto del Commissario di campo. Per questa ragione chiede la riduzione
della sanzione anche in considerazione della giovane età e della assenza di precedenti specifici. Questa C.A.F. ritiene
esauriente e precisa la ricostruzione dei fatti affidata al rapporto del Commissario di campo, atto ufficiale e fonte di prova
privilegiata secondo i principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva: non sussiste, peraltro, alcuna prova di
"provocazioni" addebitabili ai calciatori dell'A.S. Sora. La gravità dell'episodio violento come accertato dagli atti ufficiali
induce a ritenere adeguatamente ponderata la misura della squalifica inflitta al calciatore Sanetti Francesco. Per questi motivi
la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Sanetti Francesco e dispone l'incameramento della relativa
tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000
1 -APPELLO DELL‟U-S. TABIANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI
RUBIERESE/TABlANO CALCIO DEL 5.3.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2' Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 22.3.2000)
All‟esito della gara Rubierese/Tabiano Calcio disputata il 5.3.2000 nell‟ambito del Campionato Allievi del Comitato Regionale
Emilia-Romagna del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica e terminata col punteggio di 1 a 1, l‟Unione Sportiva
Rubierese proponeva rituale reclamo adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il
calciatore Guarini Giancarlo, in posizione irregolare perché colpito da squalifica.Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado,
nell‟accogliere iI reclamo, infliggeva all‟Unione Sportiva Tabiano Calcio la punizione sportiva della perdita della suindicata
partita con il punteggio di 0 a 2 (Coni. Uff. n. 33 del 22 marzo 2000). Avverso tale decisione propone appello l‟U.S. Tablano
Calcio invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame non ha fondamento. Il calciatore Guarini prese
parte all'incontro dovendo invece scontare la seconda delle due giornate di squalifica a lui inflitte all'esito della gara
Bismantova/Tabiano Calcio del 20 febbraio 2000. Non soccorrono peraltro elementi che dimostrino la pretesa irregolarità
(scambio di persona nell‟identificazione del sanzionato) denunciata dall‟appellante, né appare giustificabile l‟asserita mancata
conoscenza della squalifica, annunciata ritualmente dal Com. Uff. n. 29 del 23.2.2000. Il rigetto dell‟appello comporta
l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dell‟U.S. Tabiano
Calcio di Salsomaggiore Terme (Parma) e dispone l‟ incameramento della tassa versata.
2-APPELLO DELLA POL. SASSARI TORRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2000
INFLITTA AL CALCIATORE MURA MANUELE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 36 del 23.3.2000)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna con decisione pubblicata sul C.U. n.36 del 23 marzo
2000 rigettava il ricorso presentato dalla Polisportiva Sassari Torres, avverso il provvedimento del competente Giudice
Sportivo con il quale veniva inflitta al calciatore Mura Manuele la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000. in relazione ai
fatti avvenuti nel corso della gara Sassari Torres/Latte Dolce del 4.3.2000, valida per il Campionato Regionale Juniores.
Contro tale decisione ricorre in appello la Pol. Sassari Torres deducendo motivi di revocazione ex art. 28 C.G.S. e lamentando
l‟eccessività della sanzione inflitta. Preliminarmente va rilevato che nel caso in specie trattasi di reclamo alla C.A.F. proposto
ai sensi dall‟art. 27 C.G.S., avverso una decisione della Commissione Disciplinare. Del tutto improprio deve ritenersi pertanto
il richiamo all‟istituto della revocazione previsto soltanto per decisioni inappellabili o divenute irrevocabili (en. 28 n. 1
C.G.S.). Il reclamo è inammissibile Ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva, nell‟ambito della
disciplina sportiva regionale della Lega Nazionale Dilettanti, non sono impugnabili le squalifiche per i tesserati o inibizioni per
i dirigenti che non vadano oltre i 12 mesi. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d/d1
C.G.S., l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Sassari Torres di Sassari e dispone l‟incameramento della tassa versata.
3-APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L‟INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE A
CALCIATORI DIVERSI ED ALLA SOCIETÀ IRIUM SPORTING, NONCHÉ IL PROSCIOGLIMENTO DI TESSERATI
DIVERSI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1
COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Reglonale Puglia - Com. Uff. n. 32 del 23.3.2000)
Il Procuratore Federale ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Puglia, pubblicata sul C.U. n. 32 del 23 marzo 2000, relativamente al deferimento a carico di Gallo Angelo. Battista Valentino.
D‟Anelli Carmine Sinigagliese Giuseppe e Altomare Donato, nonché della Società Irium Sporting. Nell‟appello si lamenta: 1 )
che alla società Irium Sporting è stato inflitto un solo punto di penalizzazione (in aggiunta agli alto due già comminati) e
l‟ammenda di L. 500.000, mentre si sarebbe dovuto tener conto, ai fini di una più grave sanzione della recidiva e della gravità
dei fatti accertati dall‟Ufficio Indagini; 2) che ai calciatori Gallo e Battista è stata applicata una sanzione troppo lieve in
relazione alla loro condotta gravemente contraria ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva: 3) che è stata esclusa la
responsabilità dei Sigg. Altomare, Sinigagliese e D‟Anelli, rispettivamente massaggiatore, allenatore e dirigente
accompagnatore ufficiale della squadra. Ritiene questa Commissione che l‟appello del Procuratore Federale meriti
accoglimento per quel che riguarda il massaggiatore, l‟allenatore ed il dirigente accompagnatore ufficiale deva squadra, i quali
hanno assistito alla gara e non possono non aver constatato la presenza in campo di un calciatore estraneo alla rosa dei titolari
ed avrebbero quindi dovuto adottare le necessarie iniziative.A maggior ragione, in considerazione del fatto che essi stessi
hanno partecipato alla fase di preparazione della gara, decidendo la formazione, predisponendo la lista e compiendo tutte le
altre normali procedure che precedono una partita di calcio, come d‟altra parte risulta chiaramente dagli atti ed in particolare
dall'attività istruttoria dell‟Ufficio Indagini. Si ritiene congrua, per tutti e tre i suddetti incolpati, la sanzione della inibizione
fino al 31.10.2000, vale a dire di durata pari alla squalifica inflitta ai calciatori Gallo e Battista che deve essere confermata in
quanto obiettivamente adeguata alla gravità del fatto. Parimenti confermata deve essere, per analogo motivo, la sanzione
inflitta alla società Irium Sporting. Per questi motiva la C.A.F., in parziale accoglimento dell‟appello come innanzi proposto
dal Sig. Procuratore Federale, tosi provvede: - infligge ai Sigg.ri Altomare Donato, D‟Anelli Carmine e Sinigagliese Giuseppe,
rispettivamente massaggiatore, Dirigente accompagnatore e allenatore dell‟Irtum Sporting, le sanzioni dell‟inibizione tino al
31.10. 2000; -conferma nel resto.
4 -APPELLO DELL‟U.S. CASALBUTTANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALBUTTANO/ESPERIA DEL
27.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. UFF. n. 34 del 23.3.2000)
L‟U.S. Casalbuttano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 34 del 23 marzo 2000, con la quale veniva accolto il reclamo dall‟U.S.
Esperia avverso il risultato della gara Casalbuttano/Esperia del 27.2.2000 per partecipazione di calciatore in posizione
irregolare e comminata all‟U.S. Casalbuttano la perdita della gara per 0 - 2. L‟appello è inammissibile Ed invero osserva il
Collegio che risulta inviata alla controparte la copia dei motivi di appello solo in data 10.4.2000, e, quindi oltre i termini fissati
ai sensi dall‟art. 27 n. 2 Iett. a) C.G.S. (sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la decisione
da impugnare). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 Iett.. a) C.G.S., per tardività,
l‟appello come in epigrafe proposto dell‟U.S. Casalbuttano di Casalbuttano (Cremona) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
5-APPELLO DELL‟A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON
L‟A.C. PERUGIA PER DANNI ALLO STADIO IN OCCASIONE DELLA GARA DI PLAY-OFF SERIE C/1
CREMONESE/LIVORNO CALCIO DISPUTATA A PERUGIA IL 14.6.1999
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D - Riunione nel 9.3.2000)
Con reclamo del 29.6.1999 l‟A.C. Perugia, premesso che la Lega Professionisti Serie C aveva organizzato sul campo di questa
società la disputa della gara di finale dei Play-off del 14.6.1998 tra la Cremonese ed il Livorno esponeva che nel corso
dell‟incontro alcuni dei sostenitori della compagine toscana avevano causato il danneggiamento delle strutture dello stadio
nella parte a loro riservata nonché di alcune autovetture di proprietà di collaboratori e dirigenti della società ospitante che si
trovavano parcheggiate all‟interno del complesso. La reclamante quantificava quindi i danni in complessive lire 100.426.352 di
cui lire 84.986.352 si riferivano ai danni arrecati alle strutture e lire 15.440.000 a quelli causati a cinque automobili.
138
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Concludeva pertanto per la condanna dell‟A.S. Livorno al pagamento del complessivo importo in proprio favore essendo
rimaste senza esito le precedenti richieste di pagamento in via bonaria. L‟A.S. Livorno contestava la fondatezza dell‟avversa
pretesa. L‟adita Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 9 marzo
2000, accoglieva parzialmente il reclamo e per l‟effetto condannava l‟A.S. Livorno al pagamento in favore dall‟A.C. Perugia
della complessiva somma di lire 37.973.000 oltre IVA come per legge, se dovuta; condannava altresì l‟A S. Livorno alla
rifusione delle spese di consulenza tecnica, compensando le spese del procedimento tra le parti per la metà, e ponendo a carico
della società toscana la restante metà. Propone appello l‟A.S. Livorno, chiedendo un‟ulteriore riduzione delle pretese
risarcitorie dall‟A.C. Perugia. Il gravame non ha fondamento. Ed invero l‟impugnata delibera ha già sensibilmente
dimensionato le richieste della società umbra adeguandole ai danni effettivamente arrecata dai sostenitori livornesi si come
descritti dagli ani ufficiali, dimostrati dalla consulenza tecnica d‟ufficio e comprovati dalle allegate fatture. Il rigetto del
reclamo comporta l‟ incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto
dall‟A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone incamerarsi la relativa tassa.
6-APPELLO DELLA SOCIETÀ NUOVA LINGUAGLOSSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA
LINGUAGLOSSA/ADERNÒ A.B. AUTO ONLUS DEL 4.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 29.3.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Adernò
A.B. Auto Onlus di Adrano infliggeva con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.48 del 29 marzo 2000, alla società
Nuova Linguaglossa le punizioni sportive della perdita della gara del Campionato di 1 Categoria Nuova Linguaglossa/Ademò
A.B. Auto Onlus, disputata il 4.3.2000, con il punteggio di 0 - 2 e l‟ammenda di lire 200.000 per la partecipazione di un
calciatore quindicenne senza l‟autorizzazione prevista dell‟art. 34 delle N.O.I.F.; irrogava inoltre, l‟ inibizione fino al
30.4.2000 al dirigente accompagnatore, Sig. Raineri Vincenzo. Avverso tale decisione la società Nuova Linguaglossa ha adito
con rituale reclamo questa Commissione d‟Appello Federale al fine di ottenere l‟annullamento dell‟impugnato provvedimento.
Eccepiva che il calciatore minorenne era entrato in campo a tempo regolamentare già concluso per cui non aveva di fatto
partecipato al giuoco; inoltre la Pol. Adernò non aveva preannunciato, nei termini previsti, il ricorso, che andava proposto al
Giudice Sportivo.Tale eccezione di inammissibilità è infondata. L‟art. 37 comma 1 C.G.S. dichiara ricorribili al Giudice
Sportivo, mediante preannuncio telegrafico o a mezzo telefax, i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare;
dispone, invece,che le Commissioni Disciplinari sono competenti a giudicare sull‟irregolarità dipendente dalla posizione dei
tesserati che abbiano preso parte alla gara. Nel merito, invece, l‟attuale reclamo è fondato. Invero, la società Nuova
Linguaglossa Calcio invoca, a sostegno del suo reclamo, la partecipazione di un calciatore "Giovane" all'attività agonistica
senza l‟autorizzazione del Comitato Regionale, prescritta dell‟art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. e chiede l‟applicazione della sanzione
prevista dall‟art. 7 n. 5 C.G.S.. Va, però, osservato che il calciatore ha superato nel corso dell‟annata sportiva il sedicesimo
anno di età ed il fatto che egli fosse ancora tesserato come "Giovane" non può portare all‟estensione del divieto in esame, che
ha il solo compito di controllare la conseguita maturità psicofisica del calciatore in incontri più impegnativi sotto tale specifico
aspetto. L‟accoglimento dell‟appello comporta la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento
dell‟appello come in epigrafe proposto dalla società Nuova Linguaglossa di Linguaglossa (Catania), annulla senza rinvio, ai
sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S.. l‟impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara.
Ordina restituirsi la tassa versata.
7 - APPELLO DELL‟A.S. B. NAZZARO CHIARAVALLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA B. NAZZARO
CHIARAVALLE/SASSOFERRATO CALCIO DEL 30.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche-Com. Uff. n. 39 del 30.3.2000)
All‟esito della gara B. Nazzaro Chiaravalle/Sassoferrato Calcio, disputata il 30.1.2000, nell‟ambito del Campionato di
Promozione Girone A, e terminata con il punteggio di 2 a 1, la S.C. Sassoferrato Calcio proponeva rituale reclamo, preceduto
da riserva scritta presentata all‟Arbitro, chiedendo la non omologazione della gara stessa per violazione, da parte della società
avversaria, della normativa concernente l‟ obbligo dell‟impiego, fin dall‟inizio e per tutta la durata della gara, di almeno due
calciatori nati dal 1 gennaio 1980 in poi. Il competente Giudice Sportivo, rilevato che dal 22' al 25' del primo tempo della gara
l‟A.S.B. Nazzaro non aveva presentato in campo due calciatori nati dopo l‟ 1.1.1980, in violazione di quanto prescritto dal
Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 dell‟1.7.1999, infliggeva sua stessa la punizione sportiva della
perdita della gara, con il punteggio di 0 a 2 a favore della S.C. Sassoferrato, applicando la sanzione prevista dall‟art. 7 comma
5 C.G.S.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 39 del 30
marzo 2000, respingeva il reclamo proposto dall‟A.S. B. Nazzaro Chiaravalle avverso la delibera del Giudice Sportivo.
Avverso tale ultima decisione propone reclamo la stessa Società B. Nazzaro, deducendo a motivi l‟errore materiale del proprio
addetto alla sostituzione e l‟ irrilevanza, sul risultato della gara, della partecipazione del calciatore ultraventenne,
successivamente sostituito, per soli tre minuti di gioco. Chiede pertanto la riforma della decisione impugnata e la conferma del
risultato acquisito sul campo. Il reclamo è infondato e va rigettato. Come risulta dagli atti ufficiali di gara l‟A S. B. Nazzaro
Chiaravalle non ha schierato contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita due calciatori nati dopo
l‟1.1.1980, in violazione della normativa della Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva 1999/2000. Come
affermato più volte da questa Commissione, è questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal
conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non
ammette interpretazioni di sorta. La Società ricorrente, pertanto, aveva l‟ obbligo di impiegare "comunque e per tutta la durata
della gara" almeno duo calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo
139
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali
all‟utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l‟ esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti,
magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell‟esito della gara. L‟inosservanza di tale norma, emanata
in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del
Comitato Regionale, comporta l‟ applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall‟art. 7. comma 5, del Codice
di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dall‟art. 34 bis della Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟ appello come innanzi proposto dall‟A.S. B. Nazzaro Chiaravalle di Chiaravalle (Ancona) e dispone l‟
incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DEL G.S. CORSAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/CORSAGNA DEL 23.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 30.3.2000)
All‟esito della gara Unione 98/Corsagna, disputata il 23.7.2000 nell‟ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato
Regionale Toscana e terminata col punteggio di 2 a 0, la società G.S. Corsagna proponeva rituale reclamo, adducendo che
nell‟occasione la squadra avversaria non aveva dato corretta applicazione all‟art. 61. comma 3 delle N.O.I.F.; a suo dire infatti
con la maglia n. 4, anziché scendere in campo il calciatore Paolinelli Cristiano come indicato nella copia della distinta in suo
possesso, era invece sceso il calciatore Faso Massimo, che era indicato nella distinta con il n. 15. Il Giudice Sportivo presso il
Comitato Regionale Toscana, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 2 marzo 2000, accoglieva il reclamo e disponeva
la ripetizione della gara. La decisione veniva però riformata dalla competente Commissione Disciplinare, che con delibera
Pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 30 marzo 2000, in accoglimento del reclamo avanzato dalla società F.C. Unione 98,
ripristinava il risultato conseguito sul campo. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la società G.S.
Corsagna, riproponendo la sua istanza. Il gravame é infondato. Ed invero, posto che nella congiuntura l‟Arbitro fu
tempestivamente reso edotto della modifica apportata alla distinta, converrà ripetere che se l‟art 61 delle N.O.I.F. prevede al n.
2 che la mancata consegna della distinta dei giocatori all‟altra squadra non costituisce motivo di reclamo, ne deriva che la
violazione del successivo n. 3 (che prescrive che eventuali variazioni devono essere trascritte su iniziativa di chi le apporta
sulla copia dell‟altra squadra), costituendo un quantum minoris, non può certo modificare il risultato sportivo. In realtà la
denunciata irregolarità, costituendo una mera irregolarità formale, potrà essere sanzionata a mente dall‟art. 7 n. 6 lett. c)
C.G.S., sicché bene la Commissione Disciplinare ha fatto ad inviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale per l‟incombenza. Il
rigetto del reclamo comporta l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in
epigrafe proposto dal G.S. Corsagna di Corsagna (Lucca) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
9 - APPELLO DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO E. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARACCA
CALCIO/VIRTUS CASTELFRANCO E. DEL 6.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 75 del 31.3.2000)
Sulla base del rapporto arbitrale, concernente la gara Baracca CaIcio/Virtus Castelfranco del 6.2.2000, il Giudice Sportivo
presso il Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale (Com. Uff. n. 81 dell'8 marzo 2000) ha confermato il risultato della
gara, respingendo le argomentazioni di cui al reclamo della Pol. Virtus Castelfranco, secondo le quali la partita sarebbe
iniziata, in fatto, al di là del termine stabilito (come condizione di regolarità) dell‟art. 54 comma 2 delle N.O.I.F.. La
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la delibera del Giudice Sportivo, ribadendo che
risultanze del rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai sensi dall‟art. 25 comma 1 C.G.S.. non siano da disattendere,
nonostante il contenuto delle contrastanti deduzioni della ricorrente (Com. Uff. n. 75 del 31 marzo 2000). Con il reclamo
presentato dinanzi a questa Commissione d‟Appello Federale la società Polisportiva Virtus Castelfranco, ricalcando le
argomentazioni già prospettate innanzi alla Commissione Disciplinare, afferma che la gara sarebbe iniziata alle ore 15.18 e non
alle 15.15; il ritardo avrebbe, quindi, superato il limite di una durata pari ad un tempo di gara (il cui inizio era fissato per le
14.30) determinato dell‟art. 54 comma 2 delle N.O.I.F.. In particolare il reclamo lamenta che, in sede di giudizio dinanzi al
Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare, non sia stata raccolta l‟attestazione del Commissario di campo, designato
per la gara in esame, ai sensi dall‟art. 68 N.O.I.F.. La delibera della Commissione Disciplinare che si fonda sulla prova
privilegiata offerta dal rapporto arbitrale appare correttamente impostata, sulla base di una lettura dall‟art. 25 comma 1 C.G.S.
conforme alla costante giurisprudenza di questa C.A.F.. Si può osservare, del resto, che, ai sensi dall‟art. 68 delle N.O.I.F., il
ruolo del Commissario di campo ha ad oggetto "l‟andamento delle gare in relazione alla loro organizzazione, alle misure di
ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre", mentre "è esclusa ...qualsiasi valutazione
tecnica sull‟operato dell‟arbitro". Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Pol. Virus
Castelfranco E. di Castelfranco Emilia (Modena) ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
10- APPELLO DELL‟ALLENATORE FASCETTI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟AMMENDA DI LIRE
10.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TORINO DEL 27.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)
Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fascetti
Eugenio, allenatore dell‟A.S. Bari, per rispondere della violazione di cui all‟art.1, comma 3, C.G.S., per avere espresso giudizi
lesivi e con contenuto di discriminazione razziale nei confronti di altro tesserato nel corso di dichiarazione resa alla stampa.
Con il medesimo atto deferiva anche la società Bari per responsabilità oggettiva, ai sensi dall‟art. 6 comma 2 C.G.S.. Con l‟atto
di deferimento il Procuratore Federale rilevava che il Fascetti aveva criticato, al termine della gara Bari/Torino del 27.2.2000,
140
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
il comportamento di un tesserato della squadra avversaria, pronunziando testualmente la frase ". Il negro Diawara ha sputato in
faccia a Garzya, e magari lo sputo poteva anche essere infetto. Ma perché non se ne stanno a casa loro sti negri ". Il Fascetti
nella sua memoria difensiva negava di avere pronunziato espressioni offensive nei confronti del calciatore Diawara ed aventi
contenuto discriminatorio razziale. Affermava, invece, che si era limitato a censurare il comportamento indegno di coloro che
sputano in taccia al proprio avversario od interlocutore con la frase "queste persone....farebbero bene a stare a casa loro" senza
alcun riferimento al colore della pelle del Diawara, il quale avrebbe commesso, come gli era stato riferito, tale spregevole
gesto. La Commissione Disciplinare, in esito al dibattimento, nel corso del quale era stata acquisita, su richiesta del Fascetti,
una audio-cassetta di una trasmissione locale e, su richiesta del Procuratore Federale, 5 video di altrettante trasmissioni locali,
riteneva che il Fascetti non aveva pronunziato i termini spregiativi ed antirazziali attribuitigli da un solo quotidiano; tuttavia le
sue affermazioni, per un verso ambigue, avevano pur sempre una connotazione di volgarità e di censura dispregiativa, non
consone ai principi di probità e correttezza, cui si ispira l‟Ordinamento federale, e censurabile ai sensi dall‟art. 1 comma 1
C.G.S.. Riteneva pertanto il Fascetti meritevole della sanzione dell‟ammenda di lire 10.000.000. Analoga sanzione irrogava
all‟A.S. Bari a titolo di responsabile oggettiva. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 401 del 7 aprile
2000, il Fascetti ha proposto reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale e ne ha chiesto l‟annullamento, ritenendo che,
essendo stato escluso che egli abbia pronunziato la frase così come contestato, il suo comportamento non era censurabile. Si
osserva che la decisione impugnata non merita censura, perché si deve convenire che l‟espressione pronunciata dal Fascetti è
comunque censurabile per la sua volgarità e, come tale, contraria al principi di correttezza, cui devono in ogni caso
conformarsi i tesserati sportivi. La frase avrebbe avuto soltanto un senso critico rispetto al comportamento, pur sempre
altamente biasimevole, del tesserato della squadra avversaria, se avesse avuto un contenuto solo di censura, ma l‟aver avanzato
il sospetto che lo "sputo fosse infetto", attribuisce all‟autore la veste di portatore di malattie o quanto meno di sporco. La
sanzione è poi equa, avendo i primi giudici ritenuto con esattezza che il fatto era meritevole solo di una sanzione pecuniaria,
che è stata limitata in una giusta misura. La tassa versata và incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in
epigrafe proposto dall‟allenatore Fascetti Eugenio e dispone l‟incameramento della tassa versata.
11 -APPELLO DELLA FRATELLANZA SPORT SESTRESE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L‟ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DEI
CALCIATORI BONETTI IVANO E ROMEO ANDREA NONCHÉ DELLA FRATELLANZA SPORT SESTRESE, PER
VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1, COMMA 1, E 7 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com.Uff. n. 79 del 7.4.2000)
Il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale, con atto in data 15.3.1999 deferiva davanti alla competente
Commissione Disciplinare la Società Fratellanza Sport. Sestrese e i calciatori Bonetti Ivano o Romeo Andrea per rispondere, la
prima della violazione dell‟art.7 C.G.S. e i secondi per la violazione di cui all‟art.1 dello stesso Codice. avendo i suddetti
calciatori preso parte alla gara Villacidrese/Fratellanza Sport. Sestrese del 5.12.1999, nonostante la squalifica loro inflitta dal
competente Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.44 del 2.12.1999.La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Dilettanti, ritenuto che la contestata violazione delle norme regolamentari poteva essere perseguita con le sanzioni previste
dell‟art. 8 lett. b/f C.G.S.. infliggeva alla Società Fratellanza Sport. Sestrese la penalizzazione di tre punti in classifica, da
scontarsi nella stagione in corso, e ai calciatori Bonetti e Romeo la squalifica per tre gare. Avverso questa decisione propone
appello la Società Fratellanza Sport. Sestrese, deducendo che, nel caso in specie, essendo il deferimento avvenuto per la
violazione dell‟art.7 comma 5 C.G.S., questo doveva ritenersi tardivo e inammissibile per il decorso del termine di quindici
giorni dallo svolgimento della gara, previsto dall‟art. 19 n. 2 dello stesso Codice e la Commissione Disciplinare non avrebbe
potuto applicare le diverse sanzioni previste dell‟art. B. Nel merito rileva che nessun dolo o colpa poteva addebitarsi ai due
calciatori che non erano a conoscenza della delibera del Giudice Sportivo. Conclude, pertanto, chiedendo l‟annullamento della
impugnata decisione e, per i calciatori, una congrua riduzione della sanzione inflitta. L‟appello é infondato e va respinto. Ai
sensi dell‟art. 25 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola i procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su
denuncia degli Organi Federali, i procedimenti in parola si svolgono sulla base degli "elementi di denuncia", dei quali gli
interessati devono essere informati da parte dell‟organo denunciante. Nella fattispecie, gli elementi di fatto della denuncia sono
costituiti dalla posizione irregolare dei calciatori Bonetti e Romeo per effetto della squalifica dl una gara comminata dal
Giudice Sportivo o tali elementi sono stati regolarmente e compiutamente enunciati nelI'atto di deferimento portato a
conoscenza delle parti. Quello che conta, infatti, nell‟atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e
naturalistico, e non gia la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma regolamentare violata. Nella
valutazione dei fatti contestati, pertanto, il primo giudice poteva dare una qualificazione giuridica diversa da quella risultante
dall‟atto di deferimento e legittimamente ha applicato le sanzioni previste dell‟art.8 lett. b/f C.G.S., allo scopo di salvaguardare
la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla partecipazione di calciatori in posizione irregolare Per quanto
concerne la sanzione inflitta ai calciatori Bonetti e Romeo, deve ritenersi priva di fondamento la deduzione relativa alla loro
presunta buona fede, dal momento che le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia Sportiva sono rese note attraverso i
comunicati ufficiali e si presumono conosciute dalla data della relativa pubblicazione. Si tratta, come è noto, di una
presunzione assoluta che non ammette prova contraria. La sanzione appare congrua in relazione alla violazione regolamentare
contestata e non appare suscettibile di riduzione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla
Fratellanza Sport Sestrese di Genova ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 2000
1 -APPELLO DELLA POL. CAPRI ISOLA AZZURRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAVIANO/CAPRI
ISOLA AZZURRA DEL 15.12.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000)
All‟esito della gara Saviano/Capri Isola Azzurra, disputata il 15 dicembre 1999 nell‟ambito del Campionato Regionale di
Eccellenza, Girone A, del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 1 a 1, la Polisportiva Capri Isola Azzurra
proponeva rituale reclamo adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore
Flauto Emanuele, in posizione irregolare perché tesserato per altra società.La competente Commissione Disciplinare,
nell‟esaminare il reclamo unitamente ad altre istanze di altre società ed al procedimento disciplinare sorto per gli illegittimi
trasferimenti di più calciatori deva società A.S.C. Saviano ad altre società all‟insaputa del club di appartenenza, ottenuti mercé
l‟utilizzazione di timbro e firme falsi, rigettava tra l‟altro il reclamo della Polisportiva Capri Isola Azzurra, essendo risultato
regolare l‟utilizzo di Flauto Emanuele nell‟indicata gara (Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2000). Avverso tale decisione ha
proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Capri Isola Azzurra, reiterando la propria richiesta di
aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino". L‟appello è infondato. Ed invero, una volta accertata la nullità del trasferimento di
Flauto Emanuele dall‟A.S.C. Saviano all‟A.C. Ischia ed essendo pacifica la circostanza che il calciatore continuò a militare
nelle file della società Saviano, senza essere stato mai utilizzato dall‟apparente società cessionaria, non può darsi in qualche
modo valore al fraudolento e censurato trasferimento, che è da considerare tamquam non esset. Il rigetto del gravame comporta
l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dalla
Polisportiva Capri Isola Azzurra di Capri (Napoli) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
2- APPELLO DEL CALCIO GRUPPO TI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO GRUPPO TI/B.
PARTENOPEI DEL 23.1.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 23.3.2000)
Il 23.1.2000 si disputava la gara Calcio Gruppo TI/ Boys Partenopei, valida per il Campionato di Promozione del Comitato
Regionale Campania. L‟Arbitro riferiva di avere sospeso l‟incontro all‟inizio del secondo tempo quando le squadre si
trovavano sul punteggio di 2-2 in quanto sul terreno di giuoco non erano più visibili a causa delle avverse condizioni
atmosferiche le linee perimetrali, mediane, delle aree di porta e rigore, e la società ospitante non aveva provveduto al ripristino.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania deliberava di infliggere alla società ospitante, ritenuta responsabile
dell‟accaduto ai sensi dell‟art. 7 C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. La decisione,
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 27 gennaio 2000, veniva successivamente integrata ("errata corrige" apparsa sul
Comunicato Ufficiale n. 56 del 3 febbraio 2000) con l‟aggiunta alla primitiva sanzione di quella di un punto di penalizzazione
per recidività nella violazione regolamentare. La Società Calcio Gruppo TI inoltrava reclamo alla competente Commissione
Disciplanare e questa lo rigettava per infondatezza (Com. Uff. n. 68 del 23 marzo 2000). La medesima società ha quindi
proposto appello a questa C.A.F..In via pregiudiziale si denuncia l‟irregolarità del procedimento svoltosi avanti la
Commissione Disciplinare per essere stati sentiti a chiarimenti gli Ufficiali di gara in seduta diversa rispetto a quella in cui era
comparso il presidente della reclamante; nel merito si lamenta la mancata osservanza da parte dell‟Arbitro "del tempo
regolamentare Previsto dalle norme federali" per il tracciamento delle linee del terreno di giuoco e infine si contesta la
ricorrenza della recidiva. L‟appellante conclude quindi, in via gradata, per la declaratoria di nullità della delibera impugnata, la
ripetizione della gara, la revoca della penalizzazione di un punto in classifica. Resiste all‟appello l‟U.S. Boys Partenopei
eccependo di avere ricevuto solo il telegramma di preannuncio dell‟impugnazione e non anche i motivi del gravame, del quale
pertanto chiede dichiararsi la inammissibilità. Rileva il Collegio che le eccezioni di rito sollevate dalle due società sono
infondate. Non esiste alcuna norma regolamentare che imponga la contemporaneità dell‟audizione delle parti interessate e
degli Ufficiali di gara, tanto più che resta esplicitamente vietato ogni contraddittorio tra loro (art. 25 n. 1 C.G.S.); quanto
all‟appello proposto dal Calcio Gruppo TI a questa C.A.F. risulta osservato il dettato regolamentare (art. 23 n. 5 C.G.S.) che ne
impone l‟invio contestuale alla controparte con tenera raccomandata, la cui ricevuta di spedizione all‟indirizzo dall‟U.S. Boys
Partenopei figura allegata al reclamo. Nel merito appare incontestabile la responsabilità della società appellante, la quale,
benché ripetutamente sollecitata dal Direttore di gara, non curava di tracciare le linee del terreno di giuoco, dichiarando di non
averne i mezzi necessari. Né vale invocare la pretesa inosservanza da parte dell‟Arbitro del cosiddetto "tempo d‟attesa", che il
regolamento prevede solo per il caso di ritardo nella presentazione in campo delle squadre (art. 54 N.O.I.F.). La decisione
dell‟Arbitro di sospendere la gara era pertanto legittima, così come quella degli organi disciplinari di prime cure di infliggere
alla società oggettivamente responsabile la punizione sportiva della perdita della gara. Altrettanto non può dirsi, invece, per
quel che riguarda la successiva "integrazione" della delibera, con cui il Giudice Sportivo ebbe ad infliggere al Calcio Gruppo
TI la penaIizzazione di un punto in classifica. Il Giudice Sportivo, infatti, aveva ormai esaurito il suo compito con la decisione
comparsa sul Comunicato Ufficiale pubblicato il 27 gennaio e la sua competenza a giudicare era venuta meno, sicché appare
illegittima la successiva delibera del 3 febbraio, della quale deve dichiararsi la nullità. Dall‟accoglimento, per quanto di
ragione, dell‟appello discende l‟ordine di restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento
dell‟appello come sopra proposto dal Calcio Gruppo TI di Frattamaggiore (Napoli), tosi decide: - dichiara la nullità. per
illegittimità. della sanzione di n. 1 punto di penalizzazione in classifica inflitta dai primi giudici alla società appellante;conferma nel resto; ordina la restituzione della tassa reclamo.
142
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
3 -APPELLO DELL‟A.C. ISCHIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISCHIA/COMPRENSORIO VESUVIO NOLA
DEL 7.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 66 del 16.3.2000)
All‟esito della gara Ischia/Nola, disputata in data 7.11.1999 nell‟ambito del Campionato Regionale di Eccellenza, Girone A,
del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 0 a 0, l‟A.C. Comprensorio Vesuvio Nola proponeva rituale
reclamo adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Sarnelli Gennaro e
Russo Giosuè in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, nell‟esaminare il reclamo unitamente ad altri
di altre società ed al procedimento disciplinare sono per gli illegittimi trasferimenti di più calciatori della società A.S.C.
Saviano ad altre società all‟insaputa del club di appartenenza, ottenuti mercé l‟utilizzazione di timbro e firme sociali falsi,
accoglieva tra l‟altro il reclamo dall‟A.C. Comprensorio Vesuvio Nola, essendo risultato irregolare l‟utilizzo di Sarnelli
Gennaro e Russo Giosuè nell‟indicata gara, ed infliggeva all‟A.C. Ischia la punizione sportiva della perdita della stessa con il
punteggio di 0 a 2 (Com. Uff. n. 66 del 16 marzo 2000). Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa
Commissione Federale l‟A.C. Ischia, chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo. Osserva la C.A.F. che all‟esito
di opportune indagini è risultato che i suindicati calciatori, appartenenti originariamente alla A.S.C. Saviano, erano stati
trasferiti alla società ischitana proprio a seguito delle attività fraudolente poste in essere, censurate nell‟occasione dalla
Commissione Disciplinare. Con il proposto appello l‟A.C. Ischia afferma di dubitare della sussistenza degli accertamenti
esperiti dall‟Ufficio Indagini della F.I.G.C., culminati nella "confessione" del funzionario della società, responsabile delle
indicate falsificazioni, e posti a base dell‟impugnata delibera, epperò non fornisce elementi tali da legittimare i prospettati
dubbi. Il gravame va quindi rigettato per la sua infondatezza. Il rigetto dell‟appello compone l‟incameramento della relativa
tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟A.C. Ischia di Ischia (Napoli) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
4- APPELLO DELL‟A.S. OGGIONO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA S.G.S., PER VIOLAZIONE DELL‟ART 40 COMMA 4
N.O.I.F. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PORCÙ ANTONIO E VIGANO' ALESSIO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.3.000)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, con
delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 3 marzo 2000, infliggeva all‟A.S. Oggiono Calcio le sanzioni delle
penalizzazioni di 22 punti in classifica e l‟ammenda di lire 200.000 per la partecipazione dei calciatori Porcù Antonio e Vigano
Alessio alle gare da essa disputate nel corso del Campionato Allievi in posizione irregolare, essendo tesserati con la società
C.S.C. Costamagna. Infliggeva, inoltre, ai suddetti calciatori la sanzione della squalifica fino al 30.4.2000 ed al Sig. Pirovano
Luigi, Presidente dell‟A.S. Oggiono Calcio, quella dell‟inibizione fino al 30.4.2000. L‟A.S. Oggiono Calcio ha impugnato tale
decisione con reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale, motivando che il Giudice Sportivo di 2° Grado aveva
fondato la sua convinzione di colpevolezza sul dubbio che i due fax del Comitato Provinciale di Lecco in risposta alla richiesta
di conoscere la posizione di tesseramento dei due suddetti calciatori fossero stati alterati con "successive sovrapposizioni, per
meglio dire collages" e, di conseguenza, le dichiarazioni che gli stessi erano "liberi" erano false Tuttavia, con la espressione di
dubbio detto Giudice non aveva fornito prova dell‟effettuazione dei "collages". Essa società riconfermava, pertanto, che il
tesseramento dei due calciatori in suo favore era stato richiesto a seguito della comunicazione di inesistenza di vincolo
pervenutale dal parte del Comitato Provinciale di Lecco. Si osserva che il primo Giudice ha con tutta evidenza fatto ricorso
all‟espressione del dubbio in modo improprio, poiché la manipolazione dei documenti provenienti dal Comitato Provinciale di
Lecco è evidente; risulta, infatti, ictu oculi, cioè senza necessità di indagine, la sovrapposizione di altro documento a quello
originale. La delibera impugnata non merita censura ed il ricorso della società avverso le punizioni sportive in suo danno deve
essere rigettato. Lo stesso ricorso è, invece, inammissibile per quanto attiene alle sanzioni inflitte ai tesserati, poiché inferiore a
12 mesi e, pertanto, non impugnabili ai sensi dell‟art. 35 n. 4 lett. d/d1) C.G.S.. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi
motivi la C.A.F., sull‟appello come innanzi proposto dall‟A.S. Oggiono Calcio di Oggiono (Lecco), così decide: - lo respinge
per la parte afferente la sanzione della penalizzazione di n. 22 punti nella classifica del campionato in corso inflitta dai primi
giudici alla società ricorrente; lo dichiara inammissibile, ai sensi dell‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. nel resto; dispone incamerarsi
la relativa tassa.
5 - APPELLO DEL G.S. CASILINA B.B.C.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL‟ 1.9.2001
INFLITTA AL SIG. PERSICHINO IVANO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 41 del 6.4.2000)
Il G.S. Casilina B.B.C.R. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Lazio del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 6 aprile
2000, limitatamente alla parte che, in accoglimento del proprio reclamo, riduceva fino all‟1 settembre 2001 la sanzione
dell‟inibizione già inflitta al dirigente Persichino Ivano dal competente Giudice Sportivo con C.U. n. 37 del 9 marzo 2000, per
comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso nonché per atto di violenza ai danni dell‟Arbitro della gara Allievi
Regionali Casilina B.B.C.R./Almas Roma del 5.3.2000. Sostiene la ricorrente l‟inaffidabilità delle refertazioni degli Ufficiali
di gara in quanto, a suo dire, contraddittorie fra loro e l‟eccessività della sanzione inflitta. L‟appello non merita accoglimento.
Osserva la C.A.F. che la decisione impugnata non merita alcuna censura, avendo l‟Organo disciplinare di 2° Grado
143
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
correttamente esaminato e valutato tutte le circostanze di fatto emergenti dagli atti ufficiali in base ai quali, appunto, la
sanzione applicata al dirigente Persichino è stata già congruamente ridotta ed adeguata all‟entità dei fatti. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dal G.S. Casilina B.B.C.R. di Roma e ordina incamerarsi la tassa versata.
6- APPELLO DELLA NUOVA POL DIVINO AMORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO
NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A LAZIO CALCIO A CINQUE/NUOVA DIVINO AMORE DELL‟11.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000)
L‟incontro del Campionato di Serie A di Calcio a Cinque Lazio Calcio a Cinque/Nuova Divino Amore, disputatasi a Roma
l‟11.3.2000, si concludeva con il punteggio di 4 - 3 in favore della società ospitante. La nuova Polisportiva Divino Amore
proponeva opposizione al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque avverso la regolarità della gara, sostenendo
che la squadra avversaria nelle ultime battute dell‟incontro aveva impiegato cinque calciatori, mentre l‟arbitro aveva disposto
l‟espulsione di un calciatore per squadra; chiedeva pertanto l‟assegnazione della vittoria "a tavolino" e in subordine l‟ordine di
ripetizione della partita. Il reclamo veniva rigettato (Com. Uff. n. 169 del 29 marzo 2000) e contro la decisione la società
interessata proponeva appello alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, la quale confermava la
statuizione del primo giudice (Com. Uff. n. 82 del 13 aprile 2000). La Nuova Polisportiva Divino Amore si è ora rivolta a
questo Collegio - ribadendo le argomentazioni in precedenza svolte ed evidenziando presunte ambiguità degli atti ufficiali – al
quale ha rinnovato le richieste di punizione sportiva della perdita della gara a carico dell‟avversaria e, in via subordinata, di
ripetizione dell'incontro. Rileva la C.A.F che il reclamo è infondato. Gli Ufficiali di gara, come si evince dai rapporti e
successivi supplementi, hanno attestato che l‟incontro è stato portato regolarmente a termine, dopo la contemporanea
espulsione di un calciatore per parte, con l‟impiego di quattro atleti per ciascuna squadra; secondo il Commissario di campo,
invece, il calciatore della Lazio che era stato espulso a pochi secondi dalla fine della gara sarebbe rimasto in campo. Orbene,
per esplicata disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.). in caso di discordanza in relazione a fatti contestualmente
rilevati a rapporti degli Arbitri prevalgono su quello del Commissario di campo, sicché si rileva del tutto vana l‟insistenza
dell‟appellante nel richiamare la diversa valutazione compiuta sull‟episodio. L‟appellante denuncia poi una presunta violazione
regolamentare in quanto la S.S. Lazio Calcio a Cinque dopo la segnatura della rete al 19' del secondo tempo non avrebbe
reintegrato l‟organico, come era suo diritto (decisioni I.F.A.B. in calce all‟art. 12 delle Regole del giuoco Calcio a Cinque). Il
rilievo non ha fondamento. Si tratta infatti di "facoltà" concessa alla squadra di completare il numero dei propri calciatori, e
non già di "obbligo" dalla cui inosservanza far discendere conseguenze a carico della società inadempiente. Il rigetto
dell‟appello compone l‟incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto
dalla Nuova Pol. Divino Amore di Roma ed ordina l‟incameramento della relativa tassa.
7 - APPELLO DELL‟U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA CASSANO 1966/SCALEA
1912 DELL‟1.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 4.4.2000)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 86
del 4 aprile 2000, respingeva il reclamo dall‟U.S. Scalea 1912, la quale aveva chiesto l‟attribuzione della vittoria per 0 - 2 della
gara del Campionato Calabro di Promozione Nuova Cassano/Scalea 1912, disputata il 26.2.2000, per la posizione irregolare
del calciatore Selvaggi Marco, schierato in campo dalla società avversaria, il quale all‟inizio del Campionato 1999/2000 non
aveva compiuto il quindicesimo anno di età e non era munito della prescritta autorizzazione, ex art. 34 n. 3 N.O.I.F.. da parte
del Comitato Regionale. Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d‟Appello Federale la suddetta
società, che insiste nella sua richiesta di vittoria "a tavolino" della gara in esame. L‟appello è fondato e va accolto. Si osserva
che l‟impugnata decisione ha ritenuto regolare la partecipazione del Selvaggi alla gara, disputata il 26.2.2000, in quanto a tale
data aveva già compiuto i sedici anni, essendo nato il 27.4.1983 e, pertanto, si sosteneva, non era necessaria l‟autorizzazione
del Comitato Regionale, la quale è prescritta per la partecipazione all‟attività agonistica dei calciatori “giovani” che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età. Tale interpretazione è errata. Tutte le disposizioni regolamentari devono trovare
applicazione con riferimento all‟inizio di ciascun campionato, salvo una espressa deroga del competente Organo Federale.
Esse, infatti, sono poste a tutela della regolarità dei campionati e delle società, le quali devono essere a conoscenza all‟inizio
dell‟attività agonistica dell‟esatta osservanza delle disposizioni da parte delle società antagoniste. Il Calciatore Selvaggi Marco
ha compiuto il sedicesimo anno di età nel corso del campionato, essendo nato il 27.4.1983 per cui necessitava
dell‟autorizzazione prescritta dall‟art. 34 n. 3 N.O.I.F..La violazione di tale disposizione determina l‟applicazione della perdita
della gara, cui ha partecipato il calciatore infraquindicenne, come espressamente sancito dall‟ultimo comma dello stesso art.
34 delle N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Scalea 1912 di Scalea
(Cosenza), annullando l‟impugnata delibera ed infliggendo all‟A.C. Nuova Cassano 1966 la punizione sportiva di perdita per 0
- 2 della suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
8- APPELLO DELL‟A.S. VICENTINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001
INFLITTA AL SIG. FAMBELLI CARLO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 43 del 5.4.2000)
L‟A.S. Vicentina Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Veneto, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 5 aprile 2000, limitatamente alla parte che
confermava la sanzione dell‟inibizione fino al 30.6.2001 già inflitta dal competente Giudice Sportivo (C.U. n. 39 dell‟8 marzo
2000) al massaggiatore Fambelli Carlo, in relazione al comportamento ingiurioso e minaccioso, nonché al tentativo di colpire
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
con un pugno l‟Arbitro della gara Gatto SoIe Vicenza/Vicentina Calcio del 5.3.2000. Lamenta la società ricorrente
l‟eccessività della sanzione inflitta al Fambelli, che non ha goduto, in secondo grado, della riduzione di pena concessa, invece,
agli altri due suoi tesserati: l‟allenatore Montani ed il calciatore Zattarin. L‟appello non merita accoglimento. Ritiene la C.A.F.
che la decisione della Commissione Disciplinare non meriti censura; infatti è stato correttamente valutato il comportamento del
Fambelli sulla base degli atti Ufficiali di gara e la sanzione inflitta appare adeguata al comportamento gravemente offensivo
dal medesimo tenuto nei confronti dell‟arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟A.S.
Vicentina Calcio di Vicenza e ordina l‟incameramento della tassa versata.
9 - APPELLO DELLA POL. SESTA GODANO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI
ANNULLAMENTO DELLE LISTE DI TRASFERIMENTO DI CALCIATORI DIVERSI DA ESSA APPELLANTE AD
ALTRE SOCIETA
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000)
Con atto del 28.9.1999 la Polisportiva Sesta Godano adiva la Commissione Tesseramenti per sentir dichiarare la nullità delle
liste n. 135106 dell‟1.9.1999 e n. 59097 del 3.8.1999 relative rispettivamente al trasferimento del calciatore Zoppi Emanuele
da essa reclamante all‟U.S. Montagnoso e al trasferimento del calciatore Ferrone Riccardo all‟A.S. Spezia Nord.L‟adita
Commissione, nel rilevare che la reclamante non aveva fornito la prova di avere inviato copia della propria istanza ai calciatori
trasferiti che ne avrebbero avuto diritto in qualità di controparti interessate, dichiarava il reclamo inammissibile (Com. Uff. n.
18/D - Riunione del 20 gennaio 2000). Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Sesta Godano, reiterando la
propria richiesta. Il gravame è infondato. Ed invero esso ripropone la tesi di merito senza censurare adeguatamente i motivi che
hanno indotto la Commissione Tesseramenti a dichiarare inammissibile il reclamo di primo grado. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l‟appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Sesta Godano di Sesta Godano (La Spezia) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
10 - APPELLO DELLO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI LIRE
4.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE
C, PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE
RASA FEDERICO INIDONEO ALLA PRATICA DEL CALCIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Sene C - Com. Uff. n. 207/C del 5.4.2000)
Il Presidente della Lega Professionisti Serie C, con atto in data 7.1.2000, deferiva alla commissione Disciplinare presso la
stessa Lega lo Sport Club Marsala 1912 per violazione dell‟art. 1 C.G.S., avendo trasferito all‟A.C. Don Bosco Partinico il
calciatore Rasa Federico non idoneo alla pratica del calcio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n.
207/C del 5 aprile 2000, rilevato che agli atti risultava il certificato di non idoneità all‟attività agonistica del calciatore Rasa,
rilasciato in data 30.6.1999. e il contratto di trasferimento dello stesso calciatore in data 18.8.1999, infliggeva alla Società S.C.
Marsala la sanzione dell‟ammenda di lire 4.000.000. Avverso tale decisione propone appello la Società Marsala, deducendo
che il trasferimento del calciatore in parola era stato effettuato senza dolo, in quanto lo stesso aveva ottenuto dall‟Istituto di
Medicina dello Sport dell‟Università di Palermo, in data antecedente e cioè l‟11.8.1999, il certificato di idoneità alla pratica
sportiva. Solo successivamente, avendo appreso che il certificato non era valido, in quanto doveva essere rilasciato dalla U.S.L.
competente, aveva provveduto a richiedere un nuovo certificato, regolarmente rilasciato. L‟appello è infondato. Come risulta
dagli atti, l‟Unità Sanitaria Locale n. 62 di Palermo, in data 3.6.1999, ha rilasciato un certificato di non idoneità all‟attività
sportiva relativo al calciatore Rasa Federico a seguito del quale la F.I.G.C., con nota 24.6.1999, nel prendere atto, comunicava
ai diretti interessati ed alla Lega la conseguente sospensione della validità del tesseramento. Nonostante tale certificata
inidoneità la Società Marsala, in data 18 agosto, trasferiva il suddetto calciatore alla A.C. Don Bosco Partinico, trasferimento
peraltro sospeso da parte dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia. Questo comportamento viola i principi di
lealtà e correttezza stabiliti dall‟art.1 C.G.S. e a nulla rileva, sotto il profilo della buona fede contrattuale, che la società
ricorrente, in data 11 agosto, abbia sottoposto il calciatore a visita medica presso un Istituto non autorizzato. Secondo la
normativa federale e le vigenti disposizioni di legge, infatti, il certificato di idoneità all‟attività sportiva deve essere rilasciato
dalla stessa U.S.L. competente che aveva già rilasciato un certificato negativo, e che solo in data 7.11.1999, successivamente
quindi alla cessione del calciatore, aveva rilasciato un regolare certificato di idoneità. Il presupposto per la disponibilità e
l‟utilizzo dei calciatori tesserati è infatti l‟idoneità all‟attività sportiva, in mancanza della quale, ai sensi dell‟art. 43 delle
N.O.I.F., la Società era tenuta ad informare immediatamente la Segreteria Federale della accertata non idoneità agonistica del
calciatore e non poteva certo trasferirlo ad altra Società, senza neppure informare questa di tale situazione di irregolarità. Per
questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in epigrafe proposto dallo Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani) ed
ordina l‟incameramento della tassa versata.
11 - APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO CALCIO A
CINQUE SERIE A AFRAGOLA/PETRARCA FUTSAL DEL 18.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 82 del 13.4.2000)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul C.U. n. 160 del 22 marzo 2000,
infliggeva alla S.C. Afragola la sanzione dell‟ammenda di lire 2.500.000, la squalifica del campo di giuoco, con l‟obbligo di
disputare le gare in campo neutro a porte chiuse sino al 30.11.2000, per fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori al
termine della gara Afragola/Petrarca Futsal del 18.3.2000, valida per il Campionato Nazionale Calcio a Cinque di Serie A. Con
la stessa delibera, il Giudice Sportivo infliggeva ai dirigenti dell‟Afragola Romanucci Carmine e Castiello Biagio,
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
rispettivamente l‟inibizione sino al 30.9.2003 e 30.9.2002, per aver aggredito e colpito reiteratamente con calci e pugni, al
termine della stessa gara, l‟allenatore e il dirigente accompagnatore della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione del 13 aprile 2000, rigettava il reclamo proposto dalla S.C. Afragola Calcio
avverso la decisione del Giudice Sportivo.Contro quest‟ultima delibera interpone appello la S.C. Afragola, lamentando la
carenza di attività istruttoria da parte della Commissione Disciplinare che avrebbe omesso di accertare una presunta
provocazione di un dirigente della squadra avversaria, avvenuta al di fuori della percezione dei Direttori di gara, causa
scatenante degli incidenti e dei fatti di violenza, e comunque l‟eccessività della sanzione inflitta. Il reclamo à infondato e non
merita accoglimento. I fatti violenti posti in essere dai sostenitori e dai dirigenti della società appellante trovano preciso e
puntuale riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte di prova privilegiata. In particolare gli accadimenti sono
stati puntualmente registrati e riportati dai due Direttori di gara e dal Commissario di campo e non ha alcuna rilevanza la
dedotta circostanza che non sia stata accertata la genesi deva rissa avvenuta in campo. Risulta dagli atti che il Romanucci, al
termine della gara in questione, ha fomentato i disordini, incitando i propri sostenitori ad invadere il terreno di giuoco e ad
aggredire i calciatori avversari. Ha poi ripetutamente aggredito, insieme al Castiello, con calci e pugni, l‟allenatore della
squadra avversaria, continuando ad infierire anche quando questo si trovava in terra e cagionandogli la rottura del setto nasale.
L‟aggressione veniva poi ripetuta nei confronti del dirigente accompagnatore della squadra avversaria, anche questi colpto con
calci e pugni e costretto a rivolgersi al pronto soccorso. Il comportamento violento e antisportivo dei dirigenti Romanucci e
Castiello, posto in essere proprio sotto gli occhi dell‟Arbitro, è connotato da tale gravità da non poter essere comunque
giustificato da alcuna circostanza e/c fatto precedente agli eventi. In questo senso si appalesa inutile e superflua ogni altra
attività istruttoria. Le sanzioni in concreto inflitte dai primi giudici ai dirigenti Romanucci e Castiello, sono congrue e
pienamente adeguate alla condotta violenta loro ascritta e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione. Del pari adeguata è la
sanzione della squalifica del terreno di giuoco e dell‟effettuazione degli incontri in campo neutro e a porte chiuse, prevista
dall‟art. 8 C.G.S. e correttamente applicata nel caso in specie. La squalifica del campo di giuoco fino al 30.11.2000 appare
pienamente giustificata in relazione all‟inaudito e antisportivo comportamento della tifoseria dell‟Afragola, che, al termine
della gara, incitata da un dirigente della propria squadra (il Romanucci), aggrediva con calci e pugni i calciatori della squadra
avversaria, inseguendoli in ogni parte del campo e costringendoli a riparare nello spogliatoio degli arbitri. Per questi motivi la
C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dalla S.C. Afragola di Afragola (Napoli) e dispone l‟incameramento della
relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000
1 - APPELLO DELL‟A.S. LUCCA SETTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI SPA 83
VALDISERCHIO/LUCCA SETTE DELL‟1.12.1999
(Delibera del Giudico Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica -Com. Uff. n. 23 del 23.12.1999)
All‟esito della gara Spa 83 Valdiserchio/Lucca Sette, disputata in data 1.12.1999 nell‟ambito del Campionato Giovanissimi del
Comitato Regionale Toscana e terminata col punteggio di 3 a 4, l‟U.F. Spa 83 Valdiserchio proponeva rituale reclamo
adducendo che nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Cesca Matteo. da considerarsi
m posizione irregolare perché colpito da squalifica. Il competente Giudice Sportivo di 2" Grado, con delibera pubblicata sul
Com. Uff. n. 23 del 23 dicembre 1999, nell‟accogliere il reclamo, infliggeva all‟A.S. Lucca Sette la punizione sportiva deva
perdita della gara con il punteggio di 2 a 0. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale
l‟A.S. Lucca Sette invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. Il gravame non ha fondamento. Ed invero
l‟appellante ha sostenuto che il calciatore Cesca Matteo, squalificato, non prese parte alla gara suindicata, pur figurando nella
relativa distinta dei giocatori al n. 18 della stessa, e pur risultando subentrato al 38' del secondo tempo al posto del compagno
di squadra Bernardini Massimiliano. Le emergenze degli atti ufficiali non sono state smentite nel corso del presente
procedimento di appello, anche all‟esito dei disposti accertamenti dell‟Ufficio Indagini della F.I.G.C.. Il rigetto dell‟appello
comporta l‟incameramento della relativa tassa Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dall‟A.S.
Lucca Sette di Lucca e dispone l‟incameramento della tassa versata
2- APPELLO DEL SIG. GABETTO GUGLIELMO AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2 A
DECORRERE DAL 13.1.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000)
3- APPELLO DEL SIG. GABETTO PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 2 A
DECORRERE DAL 13.1.2000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER
VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000)
4- APPELLI DEL SIG. RONCO VITTORIO E DELL‟U.S. BEINASCO BORGARETTO AVVERSO LE SANZIONI
RISPETTIVAMENTE DELL‟INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL‟AMMENDA DI L. 3.000.000, LORO INFLITTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6
COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000)
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
5- APPELLI DEL SIG. MICHIELON LEONARDO E DELLA SCUOLA CALCIO G. GABETTO AVVERSO LE
SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL‟INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL‟AMMENDA DI L. 15.000.000, LORO
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1
COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000)
Il Procuratore Federale, con atto in data 20 gennaio 2000, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti, Gabetto Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio, Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gambetto,
Melotti Franco, già osservatore tesserato per il Torino Calcio, Vidulich Massimo, Presidente del Torino Calcio, Michielon
Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, Ronco Vittorio, Presidente del Beinasco Borgaretto, la Società Torino Calcio, la
società S.C.G. Gabetto e la Società Beinasco Borgaretto per rispondere: 1) Gabetto Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio
S.p.A., Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, e Melotti Franco, già osservatore tesserato per il Torino
Calcio, della violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, dalla stagione sportiva 1995/96 a quella 1998/99, in concorso fra
loro e con altri soggetti, alla stato non identificati o non tesserati, svolto attività continuativa finalizzata all‟ingresso e alla
permanenza in Italia e all‟eventuale tesseramento di giovani minorenni di nazionalità straniera, mediante: la pubblicità in
Giappone e in Australia della S.C.G. Gabetto, concessionaria del marchio del Torino Calcio; la fondazione della International
School of Soccer Torino Calcio; l‟illegittimo tesseramento mediante false dichiarazioni di esercizio di potestà dei genitori e di
residenza dei minorenni e dei loro nuclei familiari; la sistemazione dei suddetti ragazzi in locali facenti capo alla T.R.A.I.N.
A.C. Torino Soccer School ed alla A.S. Accademia Calcio. Di cui sono titolari gli stessi Gabetto; 2) la Società Torino Calcio di
responsabilità oggettiva. ai sensi dall‟art. 6 comma 2 C.G.S., e la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi
dall‟art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai loro rispettivi dirigenti e tesserati sopra indicati; 3) Gabetto
Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio e Vice-Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dall‟art. 1 comma 1 C.G.S.
con riferimento all‟art. 21 comma 4 delle N.O.I.F., per avere nelle stagioni sportive dal 1995/96 al 1998/99 ricoperto il ruolo di
Responsabile del Settore Giovanile del Torino Calcio e di Vice-Presidente con delega di rappresentanza della S.C.G. Gabetto,
che svolgeva attività nel Settore Giovanile; 4) la Società Torino Calcio di responsabilità oggettiva, ai sensi dell‟art. 6 comma 2
C.G.S., e la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dall‟art. 6 comma 1 C.G.S.. in ordine agli addebiti
contestati al loro dirigente sopra indicato; 5) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell‟art.
1 comma 1 C.G.S., per avere illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1995/96 Ishii Hideki Mishima Eiii, Nakayama
Atsushi, Ishimoto Hideaki, Motomura Hiroomi. Yamakani Kenichi; per la stagione sportiva 1996/97, Mishima Eiji, Yano
Daysuke, Umezawa Hirojuki, Kimura Yoshinobu, Azuma Kenta, Kaci Masanao, Kawano Takeshi, Kimata Hiroshi, Kitta
Hideki Mutu Yusei, Tamura Kazuya; per la stagione 1997/98 Corbett Daniel, Hearsey Lee, Richardson M. Chase Treges
Jarrid, Vasile Tudor; per la stagione 1998/99 Corbett Daniel e Vasile Tudor, tesseramenti perfezionatisi sulla scorta delle false
dichiarazioni, sottoscritte dallo stesso Gabetto, attestanti l‟esercizio della potestà dei genitori da parte di quest‟ultimo e la
residenza dei minori e del rispettivo nucleo familiare in Torino; 6) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto,
della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. per avere formato e sottoscritto le false dichiarazioni di cui sopra; 7) la Società
S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dall‟art. 6 comma 7 C.G.S.. m ordine agli addebiti contestati al suo Presidente
sopra indicato; 8) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S. con
riferimento all‟att. 40 comma 3 delle N.O.I.F., per avere illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1997/98 Meligeni
Gian Pino; per la stagione sportiva 1998/99 Salerno Carmine Giorgio, Sammarco Giovanni, Chiarella Giuseppe Ziparo
Vincenzo. Monteduro Stefano, Piccoli Francesco, tesseramenti perfezionatisi sulla scorta del falso presupposto che il nucleo
familiare dei minori sopra indicati fosse residente a Torino; 9) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi
dell‟art. 6 comma 1 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 10) Vidulich Massimo e Calleri
Gian Marco. Presidenti del Torino Calcio, della violazione dall‟art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con
riferimento all‟art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1996/97 Olivadese
Giuseppe sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare dei minore fosse residente in Torino; 11) la Società Torino
Calcio di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra
indicato; 12) Vidulich Massimo. Presidente del Torino Calcio, della violazione dell‟art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva con riferimento all‟art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva
1996/97 Piscitelli Franco sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare del minore fosse residente in Torino; 13) la
Società Torino Calcio di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., m ordine agli addebiti contestati al suo
Presidente sopra indicato: 14) Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell‟art. 1 comma 1
C.G.S.. per avere tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 Willis Thomas, sulla scorta della falsa dichiarazione, sottoscritta
dallo stesso Michielon, attestante l‟esercizio della potestà dei genitori da parte di quest'ultimo; 15) Michielon Leonardo,
Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., per avere formato e sottoscritto la falsa
dichiarazione di cui sopra; 16) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., in
ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 17) Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, della
violazione dell‟art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all‟art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per aver
illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 Rizzuti Giuseppe sulla scorta del falso presupposto che la potestà
dei genitori sul predetto fosse esercitata da tale Rocca Ernesto e che il nucleo familiare del minore fosse residente in Torino;
18) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al
suo Presidente sopra indicato; 19) Michielon Leonardo. Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell‟art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all‟art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la
stagione sportiva 1999/2000 Billa Nicola sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare dei minore fosse residente in
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Torino: 20) la Società S.C G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti
contestati al suo Presidente sopra indicato: 21) Ronco Vittorio, Presidente della U. S. Beinasco Borgaretto, della violazione
dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tesserato per la stagione sponiva 1999/2000 i giovani di nazionalità australiana Armit
Paul, Baldizzone Matthew, Beckor Matthew, Brawn Luke, Coleman Nathan, Palmer John, Rolas Ivan e Tsirogianis Manolis
sulla scorta della falsa dichiarazione inerente all‟esercizio della potestà dei genitori e della residenza dei giovani e del
rispettivo nucleo familiare, allegata alla richiesta di tesseramento; 22) la Società U.S. Beinasco Borgaretto di responsabilità
diretta, ai sensi dell‟art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 23) Melotti
Franco, osservatore del Torino Calcio nella stagione 1998/99, della violazione dell‟art. 1 comma 1 C.G.S., per avere in
occasione dei tesseramenti di Armit Paul, Baldizzone Matthew, Becker Matthew, Brawn Luke, Coleman Nathan, Palmer John.
Rojas Ivan e Tsirogianis Manolis di cui al capo 21) delle contestazioni, falsamente dichiarato di esercitato la potestà dei
genitori e che la residenza dei giovani e del rispettivo nucleo familiare era in Torino. La Commissione Disciplinare, con
decisione pubblicata sul C.U. n. 357 del 13 marzo 2000, infliggeva a Pierluigi Gabetto, Gugliemo Gabetto e Franco Melotti la
sanzione dell‟inibizione per anni due; a Leonardo Michielon l‟inibizione per anni uno; a Vittorio Ronco l‟inibizione per mesi
quattro; a Gian Marco Calleri l'inibizione per mesi uno; alla Società Torino Calcio l‟ammenda di lire 25.000.000; alla S.C.G.
Gabetto l‟ammenda di lire 15.000.000; alla U.S. Beinasco Borgaretto l‟ammenda di lire 3.000.000. Avverso tale decisione
hanno proposto appello Gabetto Guglielmo, Gabetto Pierluigi, Ronco Vittorio, Michielon Leonardo, l‟U.S. Beinasco
Borgaretto e la Scuola Calcio G. Gabetto. Gabetto Guglielmo deduce nei motivi di appello di essere estraneo a qualsiasi attività
di speculazione connessa al tesseramento di giovani calciatori stranieri, in ordine alla quale la Commissione era pervenuta ad
un giudizio di colpevolezza sulla base di soli elementi indiziari, contraddetti da altri di segno opposto. Ammette, poi, la sua
responsabilità per i tesseramenti illegittimi di cui ai punti S e B dell'atto di deferimento, deducendo a sua difesa di aver fatto
affidamento sulle dichiarazioni rilasciate dagli esercenti la potestà genitoriale dei minori; di non aver contraffatto alcuna firma
e comunque che trattavasi di una unica violazione continuata. Chiede pertanto, in via principale, il proscioglimento dalle
accuse e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli. Gabetto Pierluigi deduce che sui fatti di cui al punto 1) della
contestazione vi é stato soltanto un accertamento indiziario e ribadisce di essere del tutto estraneo alle Società Train A.C. e
International School of Soccer Torino Calcio e di aver conosciuto i giovani giapponesi e australiani arrivati in Italia soltanto
per la sua attività di responsabile del Settore Giovanile del Torino Calcio e per le prestazioni di vino e alloggio erogate da parte
deva Accademia Calcio Club. Con riguardo alla violazione di cui all'art. 21 n. 4 N.O.I.F., deduce di aver provveduto alla
cessione della Scuola Calcio Gabetto nella sua qualità di legale rappresentante della Polisportiva Gabetto e non in quella di
Presidente della Scuola Calcio Gambetto, entità autonome e distinte e comunque che la sanzione inflitta doveva ritenersi
eccessiva, anche con riferimento ai suoi precedenti. Chiede pertanto il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata, la
sostituzione della sanzione inflittagli con quella dell'ammonizione o con una pena ridotta ai minimi edittali. Michielon
Leonardo deduce a motivi la sua estraneità all'attività dei Gabetto e al presunto mercato illegittimo dei giovani calciatori,
essendo divenuto Presidente della Scuola Calcio Gabetto soltanto il 6.9.1999. Ammette la sua responsabilità soltanto per
l'illegittimo tesseramento del calciatore australiano Willis, peraltro avvenuto in buona fede a seguito dell'autorizzazione dei
genitori dello stesso, mentre per il calciatore Rizzuti la responsabilità doveva ricadere sullo zio di questi e per il calciatore
Billia doveva considerarsi che questi avrebbe compiuto 16 anni un mese dopo la richiesta di tesseramento. Chiede pertanto di
essere prosciolto dall'incolpazione relativa alla violazione dell'art. 1 C.G.S. e una riduzione della sanzione inflitta relativamente
alla violazione dell'art. 40 delle N.O.I.F.. Relativamente alla sanzione comminata alla Scuola Calcio Gabetto chiede, infine,
una riduzione della sanzione stessa. Ronco Vittorio, nella sua qualità di Presidente della Società Beinasco Borgaretto.
eccepisce, in via preliminare, che l'atto di deferimento del Procuratore Federale e la convocazione avanti la Commissione
Disciplinare sono stati inviati al Presidente o aria Società ad un indirizzo diverso da quello dichiarato nel corso delle indagini e
a quello risultante dalle iscrizioni presso la L.N.D. e che quindi non aveva potuto svolgere alcuna difesa m primo grado, con
evidente violazione del principio del contraddittorio. Nel merito deduce l'infondatezza degli addebiti. non avendo mai tesserato
alcun giocatore australiano e chiedeva di essere prosciolto dalle imputazioni ascrittegli. Preliminarmente deve essere disposta
la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva. I ricorsi presentati da Pieduigi Gabetto e Guglielmo Gabetto sono
parzialmente fondati. La contestazione di cui al capo n. 1 ) non evidenzia elementi di illiceità diversi da quelli contestati ai capi
3), 5), 6) e 8), con riferimento all'illegittimo tesseramento di calciatori giapponesi, australiani e italiani e alla duplice veste
ricoperta da Gabetto Pierluigi di dirigente del Torino Calcio e di Vice-Presidante della Scuola Calcio Gabetto. Per quanto
concerne l'illegittimità dei tesseramenti dei calciatori giapponesi e austraIiani risulta documentalmente provato che Gabetto
Guglielmo, nella veste di Presidente della S.C.G. Gabetto, ha proceduto al tesseramento sulla scorta di dichiarazioni da lui
sottoscritte attestanti falsamente l'esercizio della potestà genitoriale e la residenza dei minori e del rispettivo nucleo familiare in
Torino. Del pari provato è l'illegittimo tesseramento di giovani calciatori italiani, sulla scorta del falso presupposto che il
nucleo familiare degli stessi risiedesse in Torino, in violazione dell'art. 40 n. 3 N.O.I.F..Costituisce poi comportamento
censurabile sotto il profilo della inosservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto di natura sportiva
sanciti dall'art. 1 C.G.S., la duplice veste di dirigente del settore giovanile del Torino Calcio e di Vice-Presidente della Scuola
Calcio Gabetto rivestita da Pierluigi Gabetto. Come esattamente rilevato nella decisione impugnata, la sua assenta estraneità
alla S. C. Gabetto risulta inequivocabilmente smentita dalla scrittura privata di cessione della Scuola, in cui il Gabetto, nella
sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Guglielmo Gabetto, unica ed esclusiva proprietaria
del marchio "Scuola Calcio Gabetto", cede la scuola stessa a Michielon Vittorio. In considerazione tuttavia del parziale
ridimensionamento delle censure di cui agli originari capi di incolpazione, appare equo ridurre la sanzione inflitta a Gabetto
Pierluigi e Gambetto Guglielmo ad un anno e sei mesi di inibizione. Per quanto concerne Michielon Vittorio, rileva la C.A.F.
che le contestazioni nei suoi confronti, al di là delle argomentazione svolte dai primi giudici, non riguardano i suoi rapporti con
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
i Gambetto, bensì l'illegittimo tesseramento del calciatore australiano Willis e dei calciatori Billa e Rocca, in violazione
dall'art. 40 delle N.O.I.F.. Tali tesseramenti risultano documentalmente illegittimi, essendo avvenuti in base a false
dichiarazioni rilasciate dal Michielon, nella sua veste di nuovo Presidente della S.C.G. Gabetto, attestano. per quanto concerne
il Willis, l'esercizio della potestà genitoriale sul minore e per gli altri due calciatori, la residenza in Torino, mentre il loro
nucleo familiare risiedeva in altre regioni. Questo comportamento, sia pure limitato al breve periodo in cui il Michielon ha
assunto la carica di Presidente della S.C.Gabetto, dopo averne acquisito la proprietà, integra in tutti i suoi elementi la contestata
violazione dell'art. 1 C.G.S.. In considerazione, tuttavia, del limitato numero dei calciatori illegittimamente tesserati e dalla
limitazione temporale del suo comportamento, appare equo ridurre la sanzione inflitta a nove mesi di inibizione Va invece
rigettata la richiesta di riduzione della sanzione inflitta alla S.C.G. Gabetto, che appare congrua con riferimento alla
responsabilità diretta per il reiterato comportamento illegittimo posto in essere dai suoi presidenti pro-tempore. L'appello
proposto da Ronco Vittorio e dell'U.S. Beinasco Borgaretto, con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, è fondato e va
accolto integralmente. L'atto di deferimento del Procuratore Federale e la convocazione avanti la Commissione Disciplinare,
sia per quanto riguarda il Ronco che la Società Beinasco Borgaretto, sono stati erroneamente inviati presso la "Promoser
Serigrafia, via N. Bixio, 16 b), Borgaretto". Secondo il domicilio dichiarato dal Ronco avanti al Collaboratore dell'Ufficio
Indagini, il suo indirizzo è invece in "Via L. da Vinci, 7 - Beinasco", mentre l'indirizzo della Società, secondo quanto risulta
dai fogli di censimento presso il Comitato Regionale è in Borgaretto "Casella Postale Aperta ". Vi è stata, pertanto, una
evidente violazione del disposto di cui all'att. 25, punto 2, del C.G.S., con lesione del principio del contraddittorio e del diritto
di difesa degli incolpati. La decisione emessa nei confronti di Ronco Vittorio e della Società Beinasco Borgaretto va pertanto
annullata, salvo ulteriori provvedimenti di deferimento di competenza della Procura Federale. Per questi motivi la C.A.F così
decide: - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Gabeno Guglielmo, riduce a mesi 18 la sanzione
dell'inibizione già inflittagli dai pomi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata; - in parziale accoglimento dell'appello
come in epigrafe proposto dal Sig. Gabetto Plerluigi, riduce a mesi 18 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai primi
giudici. Ordina restituirsi la tassa versata; in accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Sig. Ronco Vittorio e dall'U.S.
Beinasco Borgareno di Beinasco (Torino), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per
irregolare notifica dell'atto di deferimento del Procuratore Federale agli appellanti. Ordina la restituzione delle tasse versate; in
parziale accoglimento degli appelli come innanzi proposti dal Sig. Michielon Leonardo e dalla Scuola Calcio G. Gabeno di
Grugliasco (Torino), riduce a mesi 9 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Michielon Leonardo e
conferma quella dell'ammenda di L. 15.000.000 irrogata alla società. Dispone la restituzione della relative tasse.
6- APPELLO DELL'U.S. CASTELSARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELSARDO/IGLESIAS DEL
6.2.2000
(Delibera della Commissioni Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 37 del 30.3.2000)
La gara Castelsardo/Iglesias Calcio, disputata il 6.2.2000 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale
Sardegna, si concludeva con il punteggio di 1- 0 in favore della società ospitante. Su segnalazione della società Iglesias, il
Presidente del Comitato Regionale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare l'U.S. Castelsardo per il mancato
rispetto della norma relativa alla utilizzazione di un calciatore "giovane". Ritenuto fondato l'addebito, la Commissione
Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 30 marzo 2000, infliggeva alla società U.S. Castelsardo, che nulla
aveva osservato sul merito della contestazione malgrado avesse ricevuto la rituale contestazione dell'addebito e l'invito a
presentare deduzioni a difesa nonché a formulare richiesta di audizione, la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-2. Contro tale delibera l'U.S. Castelsardo ha avanzato appello ed ha eccepito: - in rito, la carenza di
legittimazione attiva in capo al Presidente del Comitato Regionale. non svenola società Iglesias proposto reclamo avverso la
regolarità della gara; - nel merito, l'errore commesso dall'Arbitro nel segnalare in referto le sostituzioni dei Calciatori. II
gravame è infondato. Quanto al motivo di carattere procedurale è sufficiente ricordare che agli Organi direttivi dei Comitato
Regionali è conferito il potere di deferire alle Commissioni Disciplinari le società che risultino responsabili di infrazioni arie
norme regolamentari (art. 19 n. 2 C.G.S.). Per quel che riguarda il mento non pub accogliersi in questa sede l'interessata
versione di parte fornita dall'appellante circa i nominativi e il tempo delle sostituzioni di calciatori operate nel corso della gara
in contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale. Come è noto, tale atto fa piena prova circa lo svolgimento delle gare e non
può essere contestato da mere affermazioni difensive, prive di riscontri obiettivi, tanto più considerando l'inerzia mantenuta
dalla società appellante nel corso del giudizio di primo grado. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) ed ordina l'incameramento della
relativa tassa.
7APPELLO
DELL'U.S.
MONTECASTELLO
AVVERSO
DECISIONI
MERITO
GARA
SELVATELLE/MONTECASTELLO DEL 19.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 6.4.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 36 del 6 aprile 2000, la Commissione Disciplinare presso iI Comitato Regionale Toscana
respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Montecastello avverso la regolarità della gara Selvatelle/Montecastello, disputata il
19.3.2000 per il Campionato di 2a Categoria, osservando che il calciatore Fatticcioni Alessandro, schierato dalla controparte,
aveva pieno titolo a parteciparvi, avendo il competente Utticio Tesseramento comunicato che si trattava di calciatore tesserato
a titolo definitivo per la S.S. Selvatelle. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.S. Montecastello,
facendo rilevare che il Fatticcioni compariva nell'elenco dei calciatori svincolati, pubblicato dal Comitato Regionale Toscana
nel C.U. n. 26 del 27.1.2000; che nessuna variazione (a differenza di altri) era stata resa nota a tale proposito e che solo col
149
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
C.U. n. 35 del 30.3.2000 era stato comunicato che il medesimo era stato inserito nell'elenco suddetto solo per errore materiale.
Poiché la S.S. Selvatelle non aveva chiesto che il nominativo del Fatticcioni fosse escluso dalla lista degli svincolati (come
invece accaduto per altri due suoi tesserati) e la rettifica del Comitato Regionale Toscana era intervenuta solo dopo la disputa
della gara in esame e addirittura dopo la presentazione del reclamo aria Commissione Disciplinare chiedeva che fosse applicato
in proprio favore il disposto dell'art. 7 C.G.S.. L'appello non può essere accolto. In linea di fatto e di cronologia, l'esposizione
dell'appellante è corretta: il Fatticcioni risultava inserito nell'elenco degli svincolati, nessuna eliminazione da tale elenco era
avvenuta prima della disputa della gara reclamata, solo dopo di che era stato dato atto dell'errore materiale in corso. Tutto ciò,
peraltro, non vale ad eliminare la circostanza che proprio di errore materiale si sia trattato, colpevolmente corretto in ritardo,
ma che certo non può influire - in mancanza di altri validi elementi di giudizio, neppure ottetti dalla società appellante - sulla
regolarità del tesseramento del Fatticcioni e quindi della gara in oggetto. Confermandosi la delibera impugnata, va incamerata
la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Montecastello di Pontedera
(Pistoia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
8- APPELLO DELL'A.S. REAL S. VENERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERCLUB GIARDINI
NAXOS/REAL S. VENERINA DEL 4.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 5O del 13.4.2000)
Con delibera pubblicata nel C.U. 50 del 73 aprile 2000. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia
dichiarava inammissibile il reclamo dell'A.S. Real S. Venerina - proposto avverso il risultato della gara Interclub Giardini
Naxos/Real S. Venerina del 4.3.2000 per la partecipazione di calciatore in posizione irregolare - perché proposto oltre il
termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, stabilito dall'art. 37 n. 3 C.G.S.. Avverso tale pronuncia si appellava a
questa Commissione l'A.S. Real S. Venerina, facendo prima di tutto rilevare come la Commissione Disciplinare nel computare
il termine non abbia tenuto conto che lo stesso, scadendo in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non
festivo. Nel merito ribadisce la propria richiesta di applicazione all'A.S. Inteclub Giardini Naxos della punizione sportiva di
perdita per 0-2 della gara in questione, a norma dall'art. 7 C.G.S., per aver questa schierato il calciatore Mavilia Giuseppe in
posizione irregolare, per sussistenza di doppio tesseramento in favore dell'A.S. Taormina. L'appello è fondato per quanto
concerne la prima doglianza. Ed invero, osserva il Collegio che, essendosi la gara in contestazione disputata il 4 marzo.
l'ultimo dei 15 giorni utili per proporre reclamo dinanzi la Commissione Disciplinare cadeva domenica 19 marzo, per cui, ai
sensi dell'art. 23 n. 7 C.G.S., risultava di diritto prorogato al 20 marzo, giorno in cui appunto la società istante, per come risulta
dagli atti ufficiali, ha provveduto all'inoltro, per raccomandata, del reclamo alla Commissione Disciplinare ed in copia alla
società controparte. Pertanto la decisione impugnata va annullata per insussistenza della dichiarata inammissibilità, e disposto
il rinvio degli ani all'organo disciplinare di primo grado per l'esame di mento. La tassa reclamo va restituita. La C.A.F., in
accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Real Venerina di Santa Venerina (Catania), annulla, ai sensi dall'art.
27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, per tardività, del reclamo in data
20.3.2000 proposto dall'A.S. Real S. Venerino dinanzi la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con
rinvio degli atti alla Commissione medesima per l'esame di merito. Ondina Ia restituzione della tassa versata.
9- APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CASTELLANETA/ARS ET
LABOR GROTTAGLIE DEL 5.3.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 6.4.2000)
L'A.S. Castellaneta ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso d
Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 34 del 6 Aprile 2000, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo,
riduceva al 30.6.2001 la sanzione dell'inibizione (fino al 7.4.2000) del Presidente, Rizzi Francesco, nonché respingeva, tra le
altre, la richiesta di riduzione dell'inibizione fino al 31 .12.2000del massaggiatore Brullo Carlo, già loro inflitte dal competente
Giudice Sportivo (C.U. n. 30 del 9 marzo 2000). Chiede l'appellante la revoca dell'inibizione inflitta al dirigente Rizzi
Francesco; in subordine, un'ulteriore riduzione, nonché la revoca dell'inibizione inflitta al massaggiatore Brullo Carlo. Ritiene
questa Commissione d'Appello che, per quel che riguarda la sanzione irrogata al Sig. Brullo, il reclamo va dichiarato
inammissibile in quanto l'inibizione comminata è di durata inferiore ad un anno e quindi non impugnabile davanti la C.A.F., a
norma dall'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per quanto attiene, invece, il Sig. Rizzi Francesco, va rilevato che la sanzione inflitta,
tosi come ridimensionata dalla Commissione Disciplinare, appare congrua in relazione alla gravità del fatto (minacce,
intimidazioni, spintoni, insulti all'Arbitro) ed alla qualifica dell'autore della condotta violenta e minacciosa. posto che dal
referto arbitrale e dagli altri atti ufficiali, risulta chiaramente provata la responsabilità del Rizzi e, pertanto, l'inibizione deve
essere confermata. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Castellaneta di
Castellaneta (Taranto), così provvede: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett d/d1 C.G.S., per la parte
afferente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2000 inflitta al massaggiatore Brullo CarIo; lo respinge per la parte inerente
la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2001 inflitta al Sig. Rizzi Francesco; ordina l'incameramento della tassa versata.
10 -APPELLO DELL'A.C- CARPINETI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'U.S. VETTO DA
PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA VETTO/CARPINETI DEL 6.1.2000 DEL
CALCIATORE RUFFINI DARIO IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 37 del 13.4.2000)
150
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
A seguito di deferimento ex art. 37 C.G.S. da Parte del Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, avvenuto il
15.3.2000, la competente Commissione Disciplinare - con decisione pubblicata nel C.U. n. 37 del 13 aprile 2000 - avendo
accertato che l'U.S. Vetto aveva fatto partecipare alla gara Vetto/Carpineti, disputata il 6.1.2000. il calciatore Ruffini Dario,
raggiunto da provvedimento di squalifica, infliggeva alla medesima la penalizzazione di tre punti in classifica, oltre a sanzione
pecuniaria. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l‟A.C. Carpineti, chiedendo l'applicazione dell'art. 7
C.G. S. in proprio favore. L'appello è infondato. La punizione sportiva della perdita della gara pub essere inflitta solo quando
il deferimento avvenga, ai sensi dall'art. 37 comma 3 cpv. C.G.S., nel termine di quindici giorni dalla disputa della stessa.
Diversamente - ed è questo il caso in esame - il comma 6 della norma citata dispone che possano infliggersi solo sanzioni
disciplinari non incidenti sul risultato della gara stessa, come correttamente ha fatto la delibera impugnata. Deve dunque
respingersi l‟appello, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe
proposto dell'A.C. Carpiteti di Carpineti (Reggio Emilia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
11 -APPELLO DEL VESUVIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI PLAY-OFF DEL
CAMPIONATO SERIE A2 QUEENS AVEZZANO/VESUVIO CALCIO A CINQUE DEL 6.5.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 91 del 10.5.2000)
All'esito della gara Queens Avezzano/V esuvio, disputata in data 6.5.2000 nell'ambito del Campionato Nazionale Serie A2 di
Calcio a Cinque (Play-off) e terminata col punteggio di 6 a 2, la società Vesuvio Calcio a Cinque proponeva rituale reclamo,
adducendo che nel corso della partita si erano verificate numerose intemperanze da parte dei sostenitori avversari in danno dei
calciatori ospiti; in particolare la reclamante denunciava che il proprio calciatore Antelmi Pietro, colpito da un oggetto lanciato
nella sua direzione, era stato costretto ad abbandonare l'impianto sportivo per essere ricoverato in ospedale.Il Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio a Cinque, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 216 dell' 8 maggio 2000, infliggeva alla società
Queens Avezzano la penalizzazione di tre punti. La decisione veniva però annullata dalla competente Commissione
Disciplinare, adita dalla società Queens Avezzano (Com. Uff. n. 91 del 10 maggio 2000). Avverso tale decisione ha proposto
appello la società Vesuvio Calcio a Cinque, invocando il ripristino della delibera del Giudice Sportivo. La C.A.F. osserva che
il gravame non ha fondamento. Ed invero la Commissione Disciplinare, nel rilevare che il reclamo di primo grado non era stato
corredato dalla prova dell'invio dello stesso alla controparte, si come prescrive l'art. 23 n. S C.G.S..e che il primo giudice non
ne aveva dichiarato la inammissibilità per la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata (o, nella specie, trattandosi
di incontro di Play-off, per il quale era prevista l'abbreviazione dei termini, del fax) ha ritualmente annullato la delibera
impugnata a norma dall'art. 26 n. 4 C.G.S.. Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Vesuvio Calcio a Cinque di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) ed
ordina incamerarsi la relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2000
1 - APPELLO DELLA S.S. VITULAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITULAZIO/GIOVANI RECALE DEL
16.1.2000 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE IULIANO GIUSEPPE IN POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 62 del 24.2.2000)
La S.S. Vitulazio ha proposto appello avverso la delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 24 febbraio 2000 con la quale la
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ha inflitto alla medesima società la punizione sportiva della
perdita della gara Vitulazio/Giovani Recale del 16.1.2000 con il punteggio di 0 a 2 per l‟irregolare posizione del calciatore
Iuliano Giuseppe. La C.A.F. osserva che il gravame è inammissibile, ai sensi dell‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., perché la
reclamante ha omesso di inviare i motivi di appello dopo la ricezione della richiesta di copia degli ani ufficiali. Per questi
motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. per omesso invio di copia dei motivi dopo la
ricezione della richiesta copia degli ani ufficiali, l‟appello come sopra proposto dalla S.S. Vitulazio di Vitulazio (Caserta) ed
ordina incamerarsi la tassa versata.
2 -APPELLO DELL‟A.C. CALTAGIRONE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE
DEL COMITATO NAZIONALE PER L‟ATTIVITÀ INTERREGIONALE, IN RELAZIONE ALLA GARA
CALTAGIRONE/POTENZA DEL 10.10.1999 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE DELFINO MARCO IN
POSIZIONE IRREGOLARE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 62 del 3.3.2000)
Il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale, con atto del 16.11.1999, deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. l‟A.C. Caltagirone, l‟U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per
la violazione delle norme e delle procedure in materia di tesseramenti. Il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività
Interregionale rilevava che tali violazioni erano emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C.
Potenza che aveva denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara
Caltagirone/Potenza disputata d 10.10.1999. Il calciatore Delfino Marco, già appartenente alla Società Real Cassino (ex Real
Piedimonte) e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva sottoscritto apposita lista di aggiornamento posizione di
tesseramento in data 6.8.1999 in favore dall‟U.S. Rossanese e, previ accordi con detta società e con quella cessionaria,
sottoscriveva successiva lista di trasferimento a titolo definitivo in data 11.9.1999 in favore della A.C. Caltagirone e ciò in
trasgressione delle norme che vietano due movimenti definitivi nello spazio temporale riferito allo stesso periodo (1 luglio-30
settembre). La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti,
151
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
competente a pronunciarsi sulle questioni relative ai tesseramenti dei calciatori, ai sensi dall‟art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di
Giustizia Sportiva. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D - Riunione
del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per l‟A.C. Caltagirone. Di conseguenza, sul
rilievo che la decisione della Commissione Tesseramenti è immediatamente esecutiva, la Commissione Disciplinare, dopo aver
rilevato che, per una questione di termini, non era possibile intervenire sul risultato conseguito sul campo nella gara del
10.10.1999, ma solo con le sanzioni previste dall‟art. 8, lettere b) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, irrogava all‟A.C.
Caltagirone un punto di penalizzazione da scontrarsi nel campionato in corso. Ciò anche allo scopo di salvaguardare la
regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla partecipazione alla predetta gara del calciatore, e in considerazione
del punto illegittimamente conseguito nella gara medesima dell‟A.C. Caltagirone (Com. Uff. n. 62 del 3 marzo 2000). Avverso
tale decisione e avverso la pronuncia dalla Commissione Tesseramenti ha proposto appello l‟A.C. Caltagirone. La C.A.F., con
altra decisione resa in data odierna, ha respinto l‟appello avverso la decisione della Comml55ione Tesseramenti. É confermata,
pertanto, la invalidità del tesseramento del calciatore Delfino per l‟A.C. Caltagirone e per questa la partecipazione irregolare
del predetto calciatore alla gara disputata il 10.10.1999. Anche l‟appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare
deve essere respinto. L‟A.C. Caltagirone richiama l‟art. 19, comma secondo, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale i
reclami avverso la partecipazione ad una gara di un calciatore in posizione irregolare devono essere proposta nel termine di
quindici giorni dalla disputa deva gara stessa, e sostiene che il deferimento da parte del Presidente del Comitato Nazionale per
l‟Attività Interregionale, proposto oltre tale termine, era da dichiarare inammissibile. La censura, con tutta evidenza, non è
pertinente. Il risultato della gara, proprio per la preclusione costituita dalla norma richiamata dall‟appellante, non è stato
oggetto di contestazione da parte del Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale. Questi ha deferito l‟A.C.
Caltagirone per l‟art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per il quale si richiede alle società e ai tesserati un comportamento
rispettoso delle norme federali. Non può essere accolta, infine, per le ragiona indicate dalla Commissione Disciplinare e perché
la richiesta non ha fondamento nel sistema sanzionatorio posto dal Codice di Giustizia Sportiva la domanda subordinatamente
avanzata dall‟appellante di procrastinare la esecutività della sanzione al campionato successivo. L‟appello, in conclusione, va
respinto, con il conseguente incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come in
epigrafe preposto dall‟A.C. Caltagirone di Caltagirone (Catania) e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
3 -APPELLO DELL‟A.C. CALTAGIRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TRASFERIMENTO
DEL CALCIATORE DELFINO MARCO DALLA ROSSANESE CALCIO AD ESSA RECLAMANTE
(Delibera della Commissione Tesseramenti - com. uff. n. 21/d - riunione del 17.2.2000)
Il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività Interregionale, con atto del 16.11.1999, deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, l‟A.C. Caltagirone, l‟U.S. Rossanese Calcio e il calciatore Delfino Marco per
la violazione delle norme e delle procedure in materia di tesseramenti. Il Presidente del Comitato Nazionale per l‟Attività
Interregionale rilevava che tali violazioni erano emerse dagli accertamenti disposti a seguito della segnalazione del F.C.
Potenza che aveva denunciato la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Delfino Marco alla gara
Caltagirone/Potenza disputata il 10.10.1999. Il calciatore Delfino Marco, già appartenente alla Società Real Cassino (ex Real
Piedimonte) e collocato in lista di svincolo in data 16.12.1998, aveva sottoscritto apposita lista di aggiornamento posizione di
tesseramento in data 6.8.1999 in favore dell‟U.S. Rossanese e che, previ accordi don detta società e con quella cessionaria,
sottoscriveva successiva lista di trasferimento a titolo definitivo in data 11.9.1999 in favore dell‟A.C. Caltagirone e ciò in
trasgressione delle norme che vietano due movimenti definitivi nello spazio temporale riferito suo stesso periodo (1 luglio-30
settembre). La Commissione Disciplinare sospendeva il procedimento e trasmetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti,
competente a pronunciarsi sulle questioni relativo ai tesseramenti dei calciatori, ai sensi dell‟art. 38, n. 3, lett. a), del Codice di
Giustizia Sportiva. La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21/D - Riunione
del 17 febbraio 2000, dichiarava invalido il tesseramento del calciatore Delfino per l‟A.C. Caltagirone. Appella tale decisione
l‟A.C. Caltagirone (che ha proposto appello anche avverso la decisione della Commissione Disciplinare che, con la decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 3 marzo 2000, le ha inflitto un punto di penalizzazione m relazione alla
utilizzazione del calciatore in posatone irregolare). L‟appello va respinto. Non è contestabile, infatti, che d calciatore Delfino
sia stato trasferito a titolo definitivo due volte nel corso della stessa stagione sportiva in violazione dell‟art. 100, n. 2, delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C e che, pertanto, il secondo tesseramento debba essere considerato nullo.
L'appellante non ha contestato le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Tesseramenti e si è limitata ad eccepire la
sua buona fede determinata dalla mancata conoscenza della effettiva situazione do tesseramento del calciatore non desumibile
dai tabulati ufficiali della Lega, ma tali deduzioni sono inconferenti, in quanto la citata norma regolamentare collega la nullità
di un secondo tesseramento alla sola esistenza di questo. Prescindendo, cioè, da ogni valutazione del profilo soggettivo, di
buona o cattiva fede, di ignoranza o altro, del calciatore o della società che incorra nella sua violazione. La reiezione
dell‟appello comporta che la tassa di reclamo versata dall‟appellante debba essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F.
respinge l‟appello come in epigrafe proposto dell‟A.C. Caltagirone di Caltagirone (Catania) ed ordina l‟incameramento della
relativa tassa.
4- APPELLO DELL‟U.S. CASEIFICIO DANNA S. PRISCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANI
RECALE/CASEIFICIO DANNA S. PRISCO DELL'11.3.2000
(Delibera deva Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 6.4.2000)
All‟esito dell'incontro Giovani Recale/Caseificio Danna S. Prisco, disputato in data 11.3.2000 nell‟ambito del Campionato di
Promozione dal Comitato Regionale Campania e terminato col punteggio di 2 a 2, l‟Unione Sportiva Caseificio Danna S.
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
Prisco proponeva rituale reclamo adducendo che, nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato d
calciatore Pollio Giulio, irregolarmente tesserato. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 70 dal 6 aprile 2000, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione
Federale l‟U.S.Caseificio Danna S. Prisco, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟ incontro a "tavolino" . Il
gravame non ha fondamento. Ed invero gli accertamenti all‟uopo disposti hanno confermato la regolarità del tesseramento di
Pollio Giulio per i colori dell‟A.S.G. Recale. Il rigetto del reclamo comporta l‟incameramento della relativa tassa. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dell‟U.S. Caseificio Danna S. Prisco di San Prisco (Caserta) e dispone
l‟incameramento della tassa versata.
5 - APPELLO DELL‟A.C. SAMMARGHERITESE AVVERSO LA SANZIONE DELL‟INIBIZIONE FINO AL 25.3.2001
INFLITTA AL SIG. VERDI OSVALDO IN RELAZIONE ALLA GARA RAPALLO RUENTES/SAMMARGHERITESE
DEL 18.3.2000
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l‟Attività Giovanile e
Scolastica - Com.ti Uff.li nn. 37-37bis del 13.4.2000)
L‟A.C. Sammargheritese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Liguria del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica di cui ai C.U. nn. 37 e 37bis del 13 aprile 2000 adottata a seguito richiamo degli atti della gara Rapallo Ruentes/Sammargheritese del 19.3.2000 da parte del Presidente del
Comitato Regionale Liguria medesimo e conseguente declaratoria di nullità della delibera (C.U. n. 32 del 23 marzo 2000)
adottata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Chiavari da parte del Presidente stesso, che ne disponeva l‟invio al
detto Giudice Sportivo di 2° Grado per un nuovo procedimento di primo grado - , con la quale si deliberava d prolungamento
fino al 25 marzo 2001 della sanzione dell‟inibizione inflitta al Sig. Verdi Osvaldo per ripetute attese rivolte all‟Arbitro della
surrichiamata gara. Evidenzia in questa sede la società come la sanzione appaia "eccessiva e comunque non emessa in base a
quanto realmente accaduto, ma bensì su affermazioni contraddittorie e non vere da parte dei Direttori di gara..."; chiede
pertanto che la stessa venga riconfermata nella misura fissata dal Giudice Sportivo di 1° Grado o, in subordine, una riduzione
nella misura ritenuta più equa. L‟appello non merita accoglimento. Il fatto, a parere di questa Commissione, risulta
chiaramente provato sulla base dei documenti ufficiali, ivi compresi gli esaurienti chiarimenti di cui ai supplementi di referto
forniti dal Direttore di gara o da altro Arbitro presente, convocati dal Giudice Sportivo di 2° Grado e, quindi, resta accertata la
responsabilità del Verdi; per quanto concerne l‟entità della sanzione, la stessa appare congrua e commisurata rispetto alla
gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come innanzi proposto dall‟A.C. Sammargheritese di Santa
Margherita Ligure (Genova) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
6 - APPELLO DELL‟UNIONE SPORTING ZAFFERANA ONLUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 6.4.2000)
L‟Arbitro della gara del Campionato siculo di Promozione Sporting Zafferana/Aci S. Antonio, disputato il 5.3.2000, riferiva
che al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, veniva ingiuriato e minacciato da alcuni tifosi della società
Zafferana; uno di essi lo afferrava per la divisa, lo faceva ruotare vorticosamente, facendolo cadere e con violenza lo colpiva
con pugni e calci alla testa, allo stomaco ed al viso; mentre un Assistente dell‟Arbitro tentava di sottrarlo all‟aggressione,
sopraggiungevano altre due persone che a loro volta lo attingevano con Pugni e calci alla testa, all‟orecchio, al ginocchio
sinistro, provocandogli forte stordimento e dolore lancinante. Riuscito a liberarsi, mentre correva verso lo spogliatoio, veniva
raggiunto da sputi ed in particolar modo uno sputo, indirizzatogli dal Dirigente Romano Giuseppe lo colpiva in pieno viso;
questi inoltre lo minacciava dicendogli testualmente "spero che ti ammazzino, perché ancora non abbiamo finito".
Contemporaneamente l‟Assistente dell‟Arbitro che tentava di aiutarlo veniva inseguito a sua volta dagli scalmanati e per due
volte cadeva in terra procurandosi alcune abrasioni. Riferisce ancora che riuscivano entrambi a barricarsi nello spogliatoio,
nonostante i tifosi tentassero di penetrarvi; e che, inoltre, questi tentavano di colpirti con pietre, scagliate attraverso la finestra.
Un vigile urbano interveniva e su suo invito il medico della società ospite prestava loro le prime cure. Dopo circa 10 minuti
intervenivano i Carabinieri, che li accompagnavano al pronto soccorso di Giarre, dove gli venivano riscontrate varie
contusioni, e gli veniva consigliato di eseguire una radiografia al cranio. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Sicilia, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 9 marzo 2000, infliggeva alla società Sporting Zafferana la
squalifica del campo di giuoco fino al 31.3.2000 e inibiva il Dirigente, Sig. Romeo Giuseppe, fino al 30.4.2001. A seguito di
reclamo della suddetta società, la Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato Regionale Sicilia riduceva la squalifica
del campo al 31.12.2000 e l‟inibizione del Dirigente Romeo al 5.3.2001. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 49 in data 6 aprile 2000, la società Sporting Zafferana Onlus ha proposto reclamo a questa Commissione d‟Appello
Federale, chiedendo che venisse ulteriormente ridotta la punizione sportiva della squalifica del rampo, che riteneva
spropositata, non avendo i prima giudici tenuto conto che la responsabilità della società era soltanto oggettiva e non diretta e
che essa riceveva un danno elevato per l‟impossibilità di disputare partite sul proprio campo per ben nove mesi. L‟appello non
merita accoglimento. Ritiene questa Commissione che le suddette argomentazioni non sono sufficienti per concedere
un‟ulteriore diminuzione della sanzione disciplinare in esame, tenuto conto della gravità degli episodi. L‟aggressione selvaggia
dei tifosi agli Ufficiali di gara non può indurre sua demenza invocata dalla società reclamante e la sanzione non può essere
mitigata per l‟assenza della recidiva, ché se vi fosse stata una causa recidivante la sanzione sarebbe stata ancora più grave.
Inoltre, bisogna considerare che la società non ha attuato alcuna misura preventiva di tutela di tutti i partecipanti alla gara ed in
Particolar modo dell‟Arbitro e dei suoi Assistenti; anzi il proprio dirigente presente negli spogliatoi si è dimostrato solidale
153
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
con gli aggressori e li ha addirittura incitati a continuare nelle violenze a danno di questi. In conseguenza del rigetto del
reclamo la tassa versata deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F respinge l‟appello come sopra proposto dall‟Unione
Sporting Zafferana Onlus di Sant‟Agata Li Battiati (Catania) e dispone l‟incameramento della tassa versata.
7- APPELLO DELLA POLISPORTIVA SUCCIVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SUCCIVO/GIOVANI
RECALE DEL 20.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 6.4.2000)
All‟esito dell‟incontro Succivo/Giovani Recale, disputato in data 20.2.2000 nell‟ambito del Campionato di Promozione del
Comitato Regionale Campania e terminato con il punteggio di 1 a 3, la Polisportiva Succivo proponeva rituale reclamo
adducendo che, nell‟occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Pollio Giulio, irregolarmente
tesserato. La competente Commissione Disciplinare. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 6 aprile 2000, rigettava il
reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva Succivo,
reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell‟incontro "a tavolino". Il gravame non ha fondamento. Ed invero gli
accertamenti all‟uopo disposti hanno confermato la regolarità del tesseramento di Pollio Giulio per i colori dell‟A.S.G. Recale.
Il rigetto del reclamo comporta l‟incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come
innanzi proposto dalla Polisportiva Succivo di Succivo (Caserta) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
8 - APPELLO DELLA REAL NOVENTAROMANZIOL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL
21.3.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE PASCALE NICOLA
(Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 45 del 19.4.2000)
La società Real Noventaromanziol ha presentato appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al Com. Uff. n. 45 del 19 aprile 2000, con la quale, in rigetto del proprio reclamo,
veniva confermata la Squalifica del Calciatore De Pascale NicoIa fino al 21.3.2003, inflittagli dal competente Giudice Sportivo
(C.U. n. a1 del 22 marzo 2000), per ano di violenza e pesanti ingiurie nei confronti dell‟Arbitro della gara Ponomansuè/Real
Noventaromanziol del 19.3.2000. Chiede l‟appellante, nel merito, la totale riforma della decisione impugnata"... per
l‟insussistenza e/o l‟infondatezza di quanto posto alla base del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice sportivo ..."
nonché "in via istruttoria" l‟audizione quali testimoni sul fatto e/o comunque persone informate sui fatti ..." le persone da essa
indicate. L‟appello non merita accoglimento. Innanzitutto va respinta la richiesta 'in ma istruttoria" in quanto tali istanze non
possono trovare accesso in questa sede. Nel merito, rileva il Collegio che i fatti risultano provati dagli atti ufficiali e cioè dal
dettagliato referto redatto dall‟Arbitro, che, come noto, costituisce fonte privilegiata di prova. I fatti ascritti al De Pascale
appaiono di particolare gravità e la relativa sanzione è stata fissata corgruamente per cui non merita censura alcuna. Per questi
motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Real Noventaromanziol di Noventa di Piave (Treviso) ed ordina
incamerarsi la tassa versata.
9 - APPELLI DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL‟A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE SANZIONI DELLA
INIBIZIONE PER MESI 2, A DECORRERE DAL 18.4.2000, AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL‟AMMENDA DI
L. 25.000.000 ALLA SOCIETA' INFLITTE, A SEGUITO DI DERIMENTO DEL 23.2.2000 DEL PROCURATORE
FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 3 ED AI SENSI DELL‟ART. 6 COMMA
1 C.G.S., IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI RESE ALLA STAMPA DOPO LA GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL
20.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
Con atto in data 23.2.2000, iI Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti, Zamparini Maurizio, Presidente dell‟ A.C. Venezia 1907. per avere espresso. nel corso di dichiarazioni rese ad
Organi di Informazione, dopo la gara Venezia/Juventus del 202.2000, giudizi lesivi della reputazione del Direttore di gara,
nonché l‟A.C. Venema ~907. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente La Commissione
Disciplinare. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 409 del 14 aprile 2000, infliggeva a Zamparini Maurizio la sanzione
dell‟inibizione per mesi due e all‟A.C. Venezia 1907 l‟ammenda di lire 25.000.000. Avverso tale decisione propongono
appello Zamparini Maurizio e l‟A.C. Venezia 1907 deducendo a motivi: che l‟art, comma 3°. C.G.S. non poteva trovare
applicazione in quanto in contrasto con le norme di cui agli em. 21 della Costruzione e 10 della Convenzione Europea dei
diritti dell‟uomo, che garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero: che le affermazioni dello Zamparini erano state
espressione del legittimo diretto di critica: che la sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e che non era stato applicato il
vincolo della continuazione con analogo Procedimento instaurato a seguito di dichiarazioni rese dopo la partita di Coppa Italia
Fiorentina/Venezia. Il reclamo proposto da Zamparini Maurizio é infondato e va rigettato. Il rapporto tra ordinamento statale e
ordinamento sportivo è caratterizzato dall‟ampia autonomia che si riconosce all‟organizzazione dello sport, soprattutto in fase
di normazione per la regolamentazione delle attività agonistiche, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello disciplinare ed
economico. in ragione della meritevolezza sociogiuridica degli scopi perseguiti. L‟art. 1 C.G.S., che impone a tutti i soggetti
dell‟Ordinamento federale di mantenere un comportamento improntato a lealtà, proibità e rettitudine, costituisce legittima
espressione dell‟autonomia dell‟ordinamento sportivo nella gestione delle attività agonistiche per la realizzazione dei propri
fini istituzionali. Nel caso in esame, il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre
persone o altri organismi operanti nell‟ambito federale. sancito dal 3° comma della norma citata, non si pone in rapporto di
conflittualità con l‟ordinamento generale e con i principi costituzionali, in quanto rivolto non a reprimere la legittima e libera
manifestazione del pensiero, bensì i comportamenti che per loro valenza offensiva oltrepassano la soglia del diritto di critica,
154
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
trasmodando in una lesione del decoro e dell‟onorabilità di soggetti dell‟ordinamento federale. Si tratta pertanto di una norma
che, nell‟ambito dei poteri di gestione e organizzazione dell‟attività Sportiva, anche e soprattutto sotto il profilo disciplinare,
Stabilisce corrette e appropriate modalità di esercizio del legittimo diritto di manifestazione del pensiero. Con riferimento alle
peculiari esigenze dell‟ordinamento sportivo. Va pertanto riaffermata la legittimità e la piena applicabilità dall‟art. 1 del
Codice di Giustizia Sportiva. Quanto al secondo motivo di gravame deve rilevarsi che le espressioni pubblicamente usate dallo
Zamparini avanti agli Organi di Stampa non possono ritenersi espressione di un dissenso motivato o ricostruzione di fatti che
suonino come riprovazione morale dell‟individuo, bensì come aperta e gratuita, perché non provata denigrazione del Direttore
di gara accusato apertamente di parzialità e di favoritismo nei confronti della squadra avversaria. Espressioni come.
'Probabilmente la Juventus avrebbe vinto ugualmente, perché é forte, ma proprio perché è forte non ha bisogno di certi regali';
'esistono condizionamenti evidenti"; 'i direttori di gara sanno come si fa carriera non fischiando un rigore dubbio al Venezia,
ma uno contro'; 'sono sempre le piccole società a pagare", travalicano il legittimo diretto di cotica e costituiscono una grave
lesione della reputazione dell‟Arbitro. La gravità e la valenza offensiva delle espressioni usate deve essere valutata. Nel caso
specifico, oltre che per il loro oggettivo significato anche per il riferimento soggettivo alla figura dell‟Arbitro, la cui funzione
precipua è appunto quella di dirigere le gare con imparzialità ed equidistanza tra le squadre contendenti. Accusare pertanto un
Arbitro di parzialità e favoritismi, sulla base soltanto di personali convinzioni suscitate da eventi sfavorevoli per la propria
squadra, significa in definitiva ledere non solo il prestigio dell‟Arbitro stesso, ma minare alle fondamenta tutto il sistema
calcistico, che si basa sulla correttezza e sul regolare andamento delle competizioni agonistiche Del pari infondato è l‟ultimo
motivo di gravame L‟istituto della continuazione, non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, non può trovare applicazione
nel caso in specie, neppure in via analogica, in quanto trattasi di distinti comportamenti denigratori, posti in essere in tempi
diversi e nei confronti di distinti Direttori di gara, che non denotano un unico disegno antiregolamentare La sanzione in
concreto inflitta appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici dello Zamparini e non appare
suscettibile di riduzione. L‟appello proposto dell‟A.C. Venezia 1907 è inammissibile in quanto sottoscritto dal suo Presidente
Zamparini Maurizio, soggetto non legittimato ai sensi dell‟art.. 23 C.G.S. perché sottoposto ad inibizione. Per questi motivi la
C.A.F., sugli appelli come in epigrafe proposti dal Sig. Zamparmi Maurizio e dell‟A.C. Venezia 1907 di Venezia, tosi decide: respinge quello del Sig. Zamparmi Maurizio; - dichiara inammissibile quello dall‟A.C. Venezia 1907, perché sottoscritto da
persona non legittimata; - ordina l‟incameramento delle relative tasse.
10-APPELLO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL‟A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO LE SANZIONI DELLA
INIBIZIONE PER GIORNI 15 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO E DELL‟AMMENDA DI L. 15.000.000 ALLA
SOCIETA‟ INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL‟8.3.2000 DEL PROCURATORE FEDERALE,
RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART. 1 COMMA 3 ED A1 SENSI DELL‟ART. 6 COMMA 1 C.G.S., IN
RELAZIONE AD INTERVISTA RADIOFONICA RESA DOPO LA GARA VENEZIA/JUVENTUS DEL 20.2.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 409 del 14.4.2000)
Con atto in data 0.3.2000 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti. Zamparmi Maurizio, Presidente dall‟A.C. Venezia 1907, per avere, nel corso di dichiarazioni rese all‟emittente
'Radio Capital', e riponete dal Corriere dello Sport del 22.2.2000 e dell‟8.3.2000, dopo la gara Venezia/Juventus del 20.2.2000.
espresso giudizi lesivi della reputazione dell‟intera Organizzazione federale, di Società e di altri tesserati, nonché l‟A.C.
Venezia 1907 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente.La Commissione Disciplinare, con decisione
pubblicata sul C.U. n. 409 del 14 aprile 2000, infliggeva a Zamparini Maurizio la sanzione dell‟inibizione per giorni quindici e
all‟A.C. Venezia 1907 l‟ammenda di lire 15.000.000, aumentando tosi a due mesi e quindici giorni complessivi la sanzione
inflitta con altro provvedimento emesso nella stessa data. Avverso tale decisione propongono appello Zamparini Maurizio e
l‟A.C. Venezia 1907, deducendo a motivi: - che l‟art. 1. comma 3°. C.G.S. non poteva trovare applicazione in quanto in
contrasto con le norme di cui agli arti. 21 della Costituzione e 10 della Convenzione Europea dei diritti dell‟uomo. Che
garantiscono la libertà di manifestazione del pensiero: - che le affermazioni dello Zampanni erano state espressione del
legittimo diritto di critica; che la sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e che non era stato applicato il vincolo della
continuazione con la sanzione inflitta in analogo procedimento instaurato a seguito di dichiarazioni rese dopo la partita di
Coppa Italia Fiorentina/Venezia. Il reclamo proposto da Zamparini Maurizio è infondato e va rigettato. Il rapporto tra
ordinamento statale e ordinamento sportivo è caratterizzato dall‟ampia autonomia che si riconosce all‟organizzazione dello
sport, soprattutto in fase di normazione per la regolamentazione delle attività agonistiche, sia sotto il profilo tecnico che sotto
quello disciplinare ed economico, in ragione della meritevolezza sociogiuridica degli scopi perseguiti. L‟art. 1 C.G.S., che
impone a tutti i soggetti dell‟Ordinamento federale di mantenere un comportamento improntato a lealtà, probità e rettitudine,
costituisce legittima espressione dell‟autonomia dell‟ordinamento sportivo nella gestione delle attività agonistiche per la
realizzazione dei propri fini istituzionali. Nel caso in esame, il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione di altre persone o altri organismi operanti nell‟ambito federale, sancito dal 3° comma della norma citata, non si
pone in rapporto di conflittualità con l‟ordinamento generale e con i principi costituzionali, in quanto rivolto non a reprimere la
legittima e libera manifestazione del pensiero, bensì i comportamenti che per loro valenza offensiva oltrepassano la soglia del
diritto di critica, trasmodando in una lesione del decoro e dell‟onorabilità di soggetti dell‟ordinamento federale. Si tratta
pertanto di una norma che, nell‟ambito dei poteri di gestione e organizzazione dell‟attività sportiva, anche e soprattutto sotto il
profilo disciplinare, stabilisce corrette e appropriate modalità di esercizio del legittimo diritto di manifestazione del pensiero,
con riferimento alle peculiari esigenze dell'ordinamento sportivo. Va pertanto riaffermata la legittimità e la piena applicabilità
dell‟art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto al secondo motivo di gravame deve rilevarsi che le espressioni
pubblicamente usate dallo Zamparini avanti agli Organi di Informazione non possono ritenersi espressione di un dissenso
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DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
motivato o ricostruzione di fatti che suonino come riprovazione morale dell‟individuo, bensì come aperta e gratuita, perché non
provata. denigrazione degli organi della Federazione, degli arbitri, di società e altri appartenenti all‟Organizzazione federale
Espressioni come: "Ci vorrebbe una tangentopoli anche nel calcio: Va denunciato il sistema e non un singolo arbitro. Questa
situazione deriva da un sistema vecchio, che va cambiato, fatto di irregolarità e favoritismi"; "E' vero, gli arbitri possono
sbagliare ma quando lo fanno sempre a favore delle grandi non si può più parlare di errori, bensì di atteggiamenti voluti"; "E‟
una porcheria: quattro grandi club manovrano le designazioni", vanno ben al di là del pur legittimo diritto di critica e
costituiscono una grave lesione della immagine dell‟intera Organizzazione federale, accusata di parzialità e favoritismi nei
confronti dei 'grandi', nonché della reputazione della classe arbitrale, di altre società e di tesserati. Del pari infondato è l‟ultimo
motivo di gravame. L‟istituto della continuazione, non previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, non può trovare applicazione
nel caso in specie, neppure in via analogica, in quanto trattasi di distinti comportamenti denigratori, posti in essere in tempi
diversi e nei confronti di distinti direttori di gara, che non denotano un unico disegno antiregolamentare. La sanzione in
concreto inflitta appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici dello Zamparini e non appare
suscettibile di riduzione. L‟appello proposto dell‟A.C. Venezia 1907 é inammissibile in quanto sottoscritto dal suo Presidente
Zamparini Maurizio, soggetto non legittimato ai sensi dell‟art. 23 C.G.S. perché sottoposto ad inibizione. Per questi motivi la
C.A.F., sugli appelli come in epigrafe proposti dal Sig. Zamparini Maurizio e dell‟A.C. Venezia 1907 di Venezia, così decide:respinge quello del Sig. Zamparini Maurizio: - dichiara inammissibile quello dall‟A.C. Venezia 1907, perché sottoscritto da
persona non legittimata; ordina l‟incameramento delle relative tasse.
11 - APPELLO DELL‟A.S. LOGITRON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE
FERRAIOLI PAOLO FINO AL 23.4.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana com. uff. n. 38 del 20.4.2000)
La società A.S. Logitron ha proposto a questa Commissione d‟Appello Federale reclamo avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 38 del 20 aprile
2000, che ha confermato la squalifica fino al 23.4.2000, inflitta dal competente Giudice Sportivo, con delibera di cui al Com.
Uff. n. 34 del 23 marzo 2000, al calciatore Ferraioli Paolo, il quale. al termine della gara di Calcio a 5 Serie D, girone "G",
disputata contro la Società Brozzi il 17.3.2000, dopo essersi imbrattata la mano con lo sputo, stringeva quella dell‟Arbitro. La
reclamante nega che il calciatore abbia compiuto il fatto addebitatogli e prospetta l‟ipotesi che l‟Arbitro probabilmente aveva
la mano sudata e bagnata dallo spray anestetico da lui utilizzato per lenire il dolore causato da una caduta durante le fasi di
gioco, scambiandolo per saliva. Tale motivazione è del tutto infondata perché in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali.
L‟Arbitro, infatti, ha descritto con dovizia di particolari e senza discordanze o contraddizioni l‟episodio. Egli dopo la stretta di
mano, che lo ha lasciato perplesso per "i movimenti abnormi roteatori" impressi del calciatore con il suo palmo contro quello
della propria mano, ha riconosciuto senza alcun dubbio la saliva lasciata sul suo palmo, anche per "il caratteristico maleodore
di catarro salivare", ingenerandogli un‟immediata sensazione di schifo. Contro tale risultanze non può darsi alcun credito
all‟assunto difensivo, che ha soltanto lo scopo di offrire una interessata versione di parte del fatto. La sanzione appare equa ove
si tenga conto della gravità del gesto, altamente spregiativo ancor più dello sputo che attinge la persona. La tassa di reclamo va
incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello in epigrafe proposto dall‟A.S. Logitron di Firenze ed ordina
l‟incameramento della tassa versata.
12- APPELLO DELLA S.S. SESTINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PLANDIMELETO/SESTINO DEL
16.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 46 del 5.5.2000)
L‟A.C. Piandimeleto proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche deducendo che
nella gara Piandimeleto/Sestino, disputata il 16.4.2000 per il Campionato di 2° Categoria, Girone "A", e terminata con il
risultato di 1-2 per la squadra ospite, la società avversaria aveva fatto partecipare il calciatore Nannini Alessandro in posizione
irregolare perché lo stesso aveva partecipato alle prime dieci giornate di gara dello stesso campionato come allenatore,
regolarmente tesserato, dell‟A.S. Carpegna. La Commissione Disciplinare, eseguiti gli accertamenti del caso, accoglieva il
reclamo e, per l‟effetto, irrogava alla S.S. Sestina la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il risultato di 0-2,
in applicazione dell‟art. 7, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva, e infliggeva al tesserato Nannini Alessandro l‟inibizione di
giorni 30 (Com. Uff. n. 46 del 5 maggio 2000). Appella la S.S. Sestina, deducendo l‟erroneità della decisione, sul rilievo che il
calciatore Nannini non è stato mai tesserato per l‟A.S. Carpegna, e chiedendone la riforma. L‟appello è fondato e, pertanto,
deve essere accolto. Il reclamo proposto dell‟A.C. Piandimeleto alla Commissione Disciplinare, come esattamente deduce
l‟appellante, è stato presentato oltre il termine di tre giorni dalla disputa della gara, in contrasto, quindi, con la normativa
introdotta con il Comunicato Ufficiale n. 73 del 27.1.2000 in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli
Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti.
La Commissione Disciplinare, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare l‟inammissibilità del reclamo proposto dell‟A.C.
Piandimeleto. L‟appello della S.S. Sestina va, pertanto, accolto e la decisione appellata deve essere annullata. Per i suesposti
motivi la C.A.F., in accoglimento dell‟appello come sopra proposto dalla S.S. Sestina di Sestino (Arezzo), annulla senza
rinvio, ai sensi dall‟art. 27 n. 5 C.G.S., l‟impugnata delibera, per inammissibilità del reclamo 22.4.2000 dall‟A.C. Piandimeleto
dinanzi la Commissione Disciplinare, per tardività. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
13- APPELLO DELLA S.S. PORTICI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNAPOLI GABBIANO
1964/PORTICI DEL 19.3.2000
156
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000)
La Società S.S. Portici ha inoltrato a questa Commissione d‟Appello Federale reclamo avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 77 e 78 entrambi pubblicati il 4 maggio
2000, con la quale è stato respinto il suo reclamo relativamente alla gara Internapoli Gabbiano 1964/Portici del Campionato di
Eccellenza, disputata il 19.3.2000, per l‟irregolare partecipazione del calciatore Foggia Francesco. La Società ha esposto che
questi era stato inibito dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Caserta fino al 29.2.2000 (Comunicato Ufficiale
n. 19 del 23 dicembre 1999), quale Dirigente dell‟Internapoli Gabbiano. Riferisce, inoltre, che il Giudice Sportivo di 2° Grado,
in accoglimento del reclamo della S.C. Ciccio Foggia, annullava tale decisione e rinviava gli atti all‟organo di 1a istanza per un
nuovo esame nel merito (decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 gennaio 2000). Tale Giudice confermava
l‟inibizione del Foggia fino al 29.2.2000 (Comunicato Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2000), Ritiene la società reclamante,
come esposto dinanzi la Commissione Disciplinare, che il Foggia Francesco, in sostanza, non abbia ancora scontato il
provvedimento disciplinare alla data della gara da essa contestata, poiché dal 23.12.1999 al 29.2.2000 erano decorsi 68 giorni,
mentre non aveva in effetti partecipato a gare solo per 35 giorni cioè dal 23.12.1999 al 27.1.2000; gli rimanevano, pertanto,
ancora da scontare 33 giorni. A seguito di tali argomentazioni chiede che le venga attribuita la vittoria della gara in questione.
Il reclamo è infondato. Il Giudice di 1° Grado ha inteso infliggere al Foggia, per la sua qualifica di dirigente, l‟inibizione
temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ai sensi dell‟art. 9 lett e) C.G.S., questi ha, quindi, inteso limitare
l‟inibizione ad una data precisa, e cioè fino al 29.2.2000. Non può, pertanto commutarsi la sanzione, stabilita a tempo
determinato, in inibizione a giorni, sia perché non prevista tale ultima sanzione dalle Carte Federali - le quali anche per la
squalifica ai calciatori ne ha stabilito la determinatezza, ai sensi della lettera h) della richiamata norma - sia perché non può
essere modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazione di durata diversa. D‟altra parte,
tale Giudice con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2000 ha confermato la squalifica fino al 29.2.2000 senza tener
conto della sospensione dal 27 gennaio al 29 febbraio, a seguito dell‟annullamento della prima delibera, e la gara in esame è
stata disputata in data successiva alla scadenza della stessa, per cui il calciatore risultava essere in posizione regolare. A
seguito del rigetto del reclamo la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla
S.S. Portici di Portici (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
14 - APPELLO DELLA BARRESE ESTER AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERNAPOLI GABBIANO
1964/BARRESE ESTER DEL 2.4.2000
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.Ii nn. 77-78 del 4.5.2000)
La società Barrese Ester ha inoltrato a questa Commissione d‟Appello Federale reclamo contro la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 77 e 78 pubblicati il 4 maggio 2000,
con la quale e stato respinto il suo reclamo relativamente alla gara Internapoli Gabbiano 1964/Barrese Ester del Campionato di
Eccellenza, disputata il 2.4.2000, per l‟irregolare partecipazione del calciatore Foggia Francesco. La società ha esposto che
questi era stato inibito dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Caserta fino al 2.4.2000 (Comunicato Ufficiale n.
10 del 23 dicembre 1999), quale dirigente dell‟Internapoli Gabbiano. Riferisce, inoltre, che il Giudice Sportivo di 2° Grado, in
accoglimento del reclamo della S.C. Ciccio Foggia annullava tale decisione e rinviava gli atti all‟organo di 1° istanza per un
nuovo esame nel merito (decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 gennaio 2000). Tale Giudice confermava
l‟inibizione del Foggia fino al 29.2.2000 (Comunicato Uffi ciale n. 28 del 24 febbraio 2000). Ritiene la società reclamante,
come esposto dinanzi la Commissione Disciplinare che il Foggia Francesco, in sostanza, non abbia ancora scontato il
provvedimento disciplinare alla data della gara da essa contestata, poiché dal 23.12.1999 al 29.2.2000 erano decorsi 68 giorni,
mentre non aveva in effetti partecipato a gare solo per 35 giorni cioè dal 23.12.1999 al 27.1.2000; gli rimanevano, pertanto,
ancora da scontare 33 giorni. A seguito di tali argomentazioni chiede che le venga attribuita la vittoria della gara in questione.
Il reclamo è infondato. Il Giudice di 1° Grado ha inteso infliggere al Foggia, per la sua qualifica di dirigente l‟inibizione
temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ai sensi dell‟art.. 9 lett. e) C.G.S.: questi ha, quindi, inteso limitare
l‟inibizione ad una data precisa e cioè fino al 29.2.2000. Non può, pertanto, commutarsi la sanzione stabilita a tempo
determinato in inibizione a giorni, sia perché non prevista tale ultima sanzione dalle Carte Federali - le quali anche per la
squalifica ai calciatori ne ha stabilito la determinatezza ai sensi della lettera h) della richiamata norma – sia perché non può
essere modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazione di durata diversa. D‟altra parte,
tale Giudice con il Comunicato Ufficiale n. 28 del 24 febbraio 2000, ha confermato la squalifica fino al 29.2.2000 senza tener
conto della sospensione dal 27 gennaio al 29 febbraio, a seguito dell‟annullamento della prima delibera, e la gara in esame è
stata disputata in data successiva alla scadenza della stessa, per cui il calciatore risultava essere in posizione regolare. A seguito
del rigetto del reclamo la tassa va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l‟appello come sopra proposto dalla Barrese
Ester di Napoli e dispone l‟incameramento della relativa tassa.
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 2 GIUGNO 2000
1 -APPELLO DELL‟A.S. S. GIUSTINA AVVERSO LE SANZIONI DELL‟INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. URBINATI
NINO E DELL‟AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA‟ RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL‟ART 1 COMMA
1 ED AI SENSI DELL‟ART. 6 COMMA 2 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 38 del 20.4.2000)
157
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 1999-2000
L‟A.S. S. Giustina ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia - Romagna, pubblicata nel C.U. n. 38 del 20 aprile 2000, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale
venivano irrogate le sanzioni dell‟inibizione per mesi 4 al Sig. Urbinati Nino dirigente della società. e l‟ammenda di L. 1
.000.000 ad essa società in relazione al comportamento antiregolamentare tenuto dal detto dirigente in occasione della gara S.
Giustina/Tre Esse Saludecio dell‟ 8.12.1999. Chiede l‟appellante la riforma della decisione o, in subordine, una riduzione delle
sanzioni. L‟appello è inammissibile. Osserva infatti il Collegio che l‟art. 35 n. 4 C.G.S., concernente la disciplina sportiva
dell‟attività in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l‟Attività Giovanile e Scolastica, alla tenera d)
stabilisce l‟impugnabilità esclusivamente delle inibizioni o squalifiche superiori a mesi 12 e non prevede quella delle
ammende Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dall‟art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l‟appello come innanzi
proposto dall‟A.S. S. Giustina di Rimini ed ordina l‟incameramento della tassa versata.
2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. CATENANUOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VALGUARNERA/CATENANUOVESE DEL 5.12.1999
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 24/C - Riunione del 24.2.2000)
Con deliberazione assunta nella riunione del 24 febbraio 2000 (Com. Uff. n. 24/C) questa Commissione infliggeva alla S.S.
Catenanuovese la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara disputata il 5.12.1999 con la Pol. Valguarnera. Avverso tale
decisione la S.S. Catenanuovese ha avanzato ricorso per revocazione chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo.
Nel ricorso si denuncia un (presunto) errore di diritto e si richiamano le interpretazioni fornite dal Comitato Regionale Sicilia
sulle norme riguardanti l‟utilizzo dei calciatori 'giovani'. Osserva la C.A.F. che il ricorso é inammissibile. Ai fini
dell‟ammissibilità di un ricorso per revocazione è necessario che ricorra una delle cinque ipotesi elencate nell‟art. 28 n. 1
C.G.S..I casi di revocazione sono tassativamente indicati ed è facile rilevare che quanto denunciato dalla ricorrente non rientra
in alcuno di esse l‟errore di diritto. infatti, non può essere compreso tra i motivi di revocazione. Dall‟accertata inammissibilità
del ricorso discende l‟ordine di incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per
revocazione come sopra proposto dalla S.S. Catenanuovese di Catenanuova (Enna) ed ordina l‟incameramento della relativa
tassa.
3 - APPELLO DELLO S.C. TR