AGB_Condizioni_generali_Utilizzo_Punto_Verde2009

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AGB_Condizioni_generali_Utilizzo_Punto_Verde2009
Traduzione libera
Condizioni generali di contratto relative all’utilizzo del marchio “Der Grüne
Punkt”
Premessa
DSD gestisce un sistema sul territorio della Repubblica Federale Tedesca ai sensi di § 6 c. 3
del Decreto sugli Imballaggi (VerpackV1) del 21 Agosto 1998.
La partecipazione al sistema di DSD dei produttori e distributori obbligati conformemente al
Decreto sugli Imballaggi (VerpackV) avviene mediante conclusione separata di un contratto
con la DSD.
DSD è proprietaria del marchio registrato “Der Grüne Punkt”. Conformemente alle presenti
condizioni generali di contratto, DSD concede ai produttori e/o distributori obbligati il diritto
all’utilizzo del marchio “Der Grüne Punkt” sui loro imballaggi di vendita. Tale diritto di utilizzo
viene concesso in maniera indipendente da una partecipazione al sistema duale di
smaltimento DSD. Per l’utilizzo dovrà essere pagato un corrispettivo di utilizzo del marchio.
Il licenziatario (ZN) dovrà rispettare, in qualità di produttore e/o distributore, le norme del
VerpackV. Quest’ultimo intende utilizzare il marchio “Der Grüne Punkt” su imballaggi di
vendita da lui distribuiti, conformemente alle presenti condizioni generali di contratto.
Premettendo le norme predette le parti contrattuali accordano quanto segue:
§ 1 Autorizzazione all’utilizzo del marchio / norme VerpackV
(1)
DSD concede a ZN il diritto oneroso di utilizzare il marchio “Der Grüne Punkt”, riportato
nell’Allegato 1 al presente contratto, sugli imballaggi di vendita distribuiti da ZN sul
territorio della Repubblica Federale Tedesca.
Tramite il servizio-online della DSD, ZN ha la possibilità di farsi concedere il diritto di
utilizzo ai sensi di punto 1 (Allegato 2) per
a) tutti gli imballaggi di vendita distribuiti dal medesimo sul territorio della Repubblica
Federale Tedesca oppure
b) tutti gli imballaggi di vendita di determinati articoli distribuiti dal medesimo sul
territorio della Repubblica Federale Tedesca.
Modifiche relative all’entità dell’utilizzo del marchio sono possibili conformemente a
§ 10 c. 1 pag. 3.
Nel caso b), su richiesta, ZN è tenuto a denominare tali articoli a DSD in un formato
indicato da parte di DSD. In accordo con DSD, il diritto d’utilizzo può essere esteso
su ulteriori articoli. Nel caso di una completa cessazione della distribuzione di
determinati articoli sul territorio della Repubblica Federale Tedesca scadrà il diritto
d’utilizzo per tali articoli. ZN è tenuto ad informare DSD di questo entro un termine
di tempo accettabile.
Gli imballaggi di vendita contrattuali devono essere contrassegnati con il marchio
“Der Grüne Punkt” conformemente all’immagine nell’allegato alle presenti
condizioni generali di contratto e in modo tale che il marchio sia ben visibile per il
consumatore finale.
(2)
1
ZN è autorizzato ad incaricare il produttore degli imballaggi di vendita da lui distribuiti
d’applicare il marchio “Der Grüne Punkt” su tali imballaggi nel caso in cui, per tali
imballaggi di vendita, ZN ha ricevuto l’autorizzazione per l’utilizzo conformemente al
presente contratto.
VerpackV: Disposizione tedesca sugli imballaggi. Di seguito continua con il termine in lingua tedesca.
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(3)
Senza esplicita autorizzazione da parte di DSD, non sono permessi il trasferimento del
diritto d’utilizzo oppure la concessione di sotto-licenze a terzi, ad eccezione del caso
regolato al c. 2.
(4)
Il diritto d’utilizzo include il diritto di utilizzare a scopi pubblicitari immagini degli
imballaggi contrassegnati dove è visibile il marchio “Der Grüne Punkt”.
(5)
ZN assicura di adempiere le norme del VerpackV per gli imballaggi di vendita
contrassegnati ai sensi di c. 1 e c. 2.
Per tali imballaggi di vendita, in particolare, ZN effettuerà una partecipazione ai sensi di
§ 6 c. 1 punto 1 VerpackV e/o, in quanto ammissibile, alle condizioni riportate al § 6 c.
2 VerpackV, questo dovrà partecipare a una soluzione di settore nonché, ai sensi di §
10 VerpackV, dovrà farsi emettere una dichiarazione di completezza e, qualora
necessario, dovrà depositarla.
(6)
Sono esclusi dall’apposizione del marchio “Der Grüne Punkt” imballaggi contenenti
merci composte di sostanze nocive, a meno che ZN non renda credibile la compatibilità
con il sistema tramite perizia da parte di un esperto indipendente considerando il
comportamento abituale dei consumatori.
Allo stesso tempo sono esclusi imballaggi a rendere e imballaggi per bevande a
perdere nel caso in cui questi siano sottoposti all’obbligo di pegno.
§ 2 Corrispettivo per l’utilizzo del marchio
(1)
ZN pagherà un corrispettivo per l’utilizzo del marchio per la quantità totale degli
imballaggi di vendita distribuiti dal medesimo sul territorio della Repubblica Federale
Tedesca, per i quali sussiste il diritto d’apposizione del marchio “Der Grüne Punkt” ai
sensi delle norme del § 1. Il corrispettivo per l’utilizzo del marchio risulta dal
corrispettivo da pagare per la singola unità di peso indicato da DSD nel servizio-online
nel momento della conclusione del contratto e dalle basi di calcolo indicate sotto.
(2)
Al corrispettivo per l’utilizzo del marchio verrà aggiunta l’IVA.
(3)
DSD ha il diritto di modificare il corrispettivo per l’utilizzo del marchio e/o le basi di
calcolo rispettando un termine di quattro mesi prima del rispettivo mese, tramite
dichiarazione unilaterale scritta, con efficacia al 01.01 dell’anno seguente.
Nel caso di una modifica ai sensi di frase 1 ZN avrà il diritto a disdire per iscritto il
contratto entro un termine di due mesi prima dell’entrata in vigore della modifica del
corrispettivo per l’utilizzo del marchio.
(4)
Viene calcolata la quantità totale di tutti gli imballaggi di vendita distribuiti sul territorio
della Repubblica Federale Tedesca per i quali sussiste un diritto d’apposizione del
marchio “Der Grüne Punkt” ai sensi di § 1.
§ 3 Classificazione come dichiaratore mensile oppure annuale
(1)
ZN viene classificato quale dichiaratore annuale indipendentemente dall’annuale
corrispettivo per l’utilizzo del marchio pronosticato.
(2)
In deroga al c. 1 ZN verrà classificato come dichiaratore mensile, nel caso in cui tra
DSD e ZN sussista un contratto relativo alla partecipazione d’imballaggi di vendita alla
Duales System Deutschland (contratto di partecipazione) e ZN venga classificato come
dichiaratore mensile nel quadro di tale contratto di partecipazione.
§ 4 Entità dell’obbligo di pagamento / pagamento del dichiaratore annuale
(1)
Nel momento della stipulazione del contratto, ZN informerà DSD senza indugi, tramite il
servizio-online di DSD, sulla quantità totale di tutti gli imballaggi di vendita che verranno
probabilmente distribuiti nel primo anno calendario del contratto sul territorio della
Repubblica Federale Tedesca (“quantità pronosticata”) e per i quali sussiste un diritto
d’apposizione del marchio “Der Grüne Punkt” ai sensi di § 1. La comunicazione di tale
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informazione avviene in forma digitale/elettronica tramite utilizzo del procedimento
indicato da DSD.
Qualora ZN utilizzasse un procedimento diverso da quello indicato alla frase 2 per
presentare la quantità pronosticata, DSD è autorizzata a riscuotere un forfait per le
spese d’amministrazione ai sensi della sottostante lista dei corrispettivi per l’utilizzo del
marchio.
(2)
ZN quale dichiaratore annuale pagherà delle rate mensili durante l’anno. DSD emetterà
per ZN una fattura per ogni rata. La fattura dovrà essere pagata entro una settimana
dopo il ricevimento di quest’ultima.
La fattura verrà trasmessa da DSD per via digitale/elettronica. Qualora, in deroga a
questo, ZN avesse scelto la trasmissione postale della fattura, DSD sarà autorizzata a
riscuotere un forfait per le spese d’amministrazione ai sensi della sottostante lista dei
corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
Durante il primo anno calendario della durata, l’ammontare della rata mensile risulta
dalla quantità pronosticata (c. 1) e dalla rispettiva lista attuale dei corrispettivi per
l’utilizzo del marchio. Di seguito le rate vengono adattate dopo avvenuta presentazione
di ogni dichiarazione di fine anno fiscale (§ 6). L’ammontare delle rate adattate
corrisponde in tal caso ad un dodicesimo del corrispettivo annuale per l’utilizzo del
marchio risultante dalla dichiarazione di fine anno fiscale. La modifica delle rate avviene
con efficacia all’inizio dell’anno calendario seguente dopo la presentazione della
dichiarazione di fine anno fiscale.
Il pagamento della fattura avviene, in linea di massima, in forma di addebitamento. A
tale scopo, il committente dà a DSD un incarico di addebito presso il suo istituto
bancario con sede in Germania. Qualora il committente dovesse decidersi per un’altra
forma di pagamento, DSD sarà autorizzata a riscuotere un forfait per le spese di
amministrazione ai sensi della sottostante lista dei corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
§ 5 Entità dell’obbligo di pagamento / Pagamento del dichiaratore mensile
(1)
ZN, quale dichiaratore mensile, comunicherà a DSD al più tardi entro il 17 di ogni mese
le quantità d’imballaggi di vendita venduti sul territorio della Repubblica Federale
Tedesca nel mese precedente e per i quali sussiste il diritto d’apposizione del marchio
“Der Grüne Punkt” ai sensi di § 1 (dichiarazione delle cifre effettive). La dichiarazione
delle cifre effettive dovrà essere presentata in forma digitale/elettronica tramite utilizzo
del procedimento indicato da DSD.
Nel caso in cui, per la trasmissione della dichiarazione di fine anno fiscale, ZN
utilizzasse un procedimento diverso da quello indicato nella frase 2, DSD è autorizzata
a riscuotere un forfait per le spese d’amministrazione ai sensi della sottostante lista dei
corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
La dichiarazione delle cifre effettive deve avvenire in maniera completa e corretta. È
vietata una deduzione unilaterale della quantità da parte del committente.
(2)
Contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione delle cifre effettive, ZN è
tenuto a pagare a DSD il corrispettivo calcolato nella dichiarazione presentata in
rapporto a § 2.
(3)
Qualora ZN non adempisse puntualmente e/o conformemente al contratto i propri
obblighi di dichiarazione e/o pagamento ai sensi di c. 1 e c. 2, dal momento della
rispettiva scadenza, DSD è autorizzata a fatturare un importo d’acconto pari
all’ammontare dell’ultimo corrispettivo per l’utilizzo del marchio pagato. Questo
pagamento verrà poi conguagliato con i pagamenti futuri del committente. Nel caso in
cui ZN non ha presentato nessuna dichiarazione, DSD è autorizzata a fissare
l’ammontare delle fatture d’acconto a discrezione (§ 315 BGB) in considerazione di tutte
le condizioni rilevanti e note a DSD.
La fattura d’acconto sarà trasmessa da DSD per via digitale/elettronica. Nel caso in cui,
in deroga da questo, ZN dovesse scegliere la trasmissione della fattura
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via posta, DSD sarà autorizzata a richiedere un forfait dei costi d’amministrazione ai
sensi della sottostante lista dei corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
L’obbligo della presentazione delle dichiarazioni ai sensi di c. 1 e del pagamento dei
rispettivi corrispettivi per l’utilizzo del marchio ai sensi di c. 2 non viene toccato dalle
fatture d’acconto e dal loro pagamento.
§ 6 Dichiarazione di fine anno fiscale
(1)
a) Entro il 31 Marzo, ZN dovrà comunicare a DSD la quantità degli imballaggi di
vendita distribuiti nell’anno precedente sul territorio della Repubblica Federale
Tedesca per i quali sussiste il diritto all’apposizione del marchio “Der Grüne Punkt”
ai sensi di §1 (dichiarazione di fine anno fiscale).
La dichiarazione di fine anno fiscale deve avvenire in maniera corretta e completa.
La dichiarazione di fine anno fiscale dovrà essere trasmessa da ZN in forma
digitale/elettronica utilizzando il procedimento indicato da DSD.
Nel caso in cui, per la trasmissione della dichiarazione di fine anno fiscale, ZN
utilizzasse un procedimento diverso da quello indicato nella frase 3, DSD è
autorizzata a riscuotere un forfait per le spese d’amministrazione ai sensi della
sottostante lista dei corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
b) Nel caso in cui la dichiarazione di fine anno fiscale, in rapporto ai pagamenti
avvenuti durante l’anno, portasse a un saldo a favore di DSD, DSD emetterà una
fattura sull’importo di differenza. La fattura dovrà essere pagata entro una
settimana dalla consegna.
Qualora la dichiarazione di fine anno fiscale, in rapporto ai pagamenti avvenuti
durante l’anno, portasse a un saldo a favore di ZN, DSD emetterà una nota
d’accredito sull’importo di differenza. La somma della nota d’accredito dovrà essere
pagata entro un termine di 14 giorni dopo l’avvenuto accreditamento.
La fattura o risp. la nota d’accredito verrà trasmessa da DSD per via
digitale/elettronica. Qualora, in deroga a questo, ZN avesse scelto la trasmissione
postale della fattura o risp. della nota d’accredito, DSD sarà autorizzata a riscuotere
un forfait per le spese d’amministrazione ai sensi della sottostante lista dei
corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
c) Ad eccezione del caso regolato al c. 2, la dichiarazione di fine anno fiscale
rappresenta la base di pagamento vincolante e conclusiva di ZN. Dopo la
presentazione della dichiarazione di fine anno fiscale, ZN non può più fare valere
nessuna rivendicazione per il periodo di pagamento della dichiarazione di fine anno
fiscale, ad eccezione della compensazione di un eventuale saldo.
(2)
a) In caso di dubbi motivati riguardo alla correttezza e completezza delle indicazioni
fatte nella dichiarazione di fine anno fiscale, DSD ha il diritto d’invitare ZN a far
confermare la correttezza e completezza delle indicazioni fatte nella dichiarazione
di fine anno fiscale da un revisore dei conti, un contabile giurato oppure da un
consulente fiscale da scegliere da ZN (“certificato”). Nel caso in cui nel certificato
venisse confermata la correttezza e completezza delle indicazioni fornite, le spese
della certificazione sono a carico di DSD. In caso di differenze tra il certificato e le
indicazioni fornite, le spese della certificazione sono a carico di ZN.
b) Nel caso in cui, in paragone alla dichiarazione di fine anno fiscale, dal certificato
dovesse risultare un saldo a favore di DSD, DSD emetterà una relativa fattura. La
fattura dovrà essere saldata entro una settimana dopo ricevimento della stessa.
Nel caso in cui, in paragone alla dichiarazione di fine anno fiscale, dal certificato
dovesse risultare un saldo a favore di ZN, DSD emetterà una relativa nota
d’accredito. La somma dell’accredito dovrà essere pagata da parte di DSD entro un
termine di 14 giorni dopo l’avvenuto accreditamento.
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La fattura o risp. la nota d’accredito verrà trasmessa da DSD per via
digitale/elettronica. Qualora, in deroga a questo, ZN avesse scelto la trasmissione
postale della fattura o risp. della nota d’accredito, DSD sarà autorizzata a riscuotere
un forfait per le spese d’amministrazione ai sensi della sottostante lista dei
corrispettivi per l’utilizzo del marchio.
c) Il certificato rappresenta, in deroga a c. 1 c), la base di pagamento vincolante e
conclusiva di ZN. ZN non può più fare valere nessuna rivendicazione dopo la
presentazione del certificato ad eccezione della compensazione di un eventuale
saldo per il periodo di pagamento del certificato.
§ 7 Norme generali di pagamento
(1)
Qualora ZN dovesse cadere in mora nel pagamento, DSD sarà autorizzata a richiedere
gli interessi di mora pari ad otto punti percentuali superiori al rispettivo tasso di base (§
247 BGB2). DSD si riserva il diritto di fare valere un più alto danno di mora.
(2)
I diritti di compensazione o di ritenzione spettano a ZN solo nel caso in cui le sue
contropretese acquistino efficacia giuridica tramite accertamento giudiziale e siano prive
di controversie oppure nel caso in cui siano state riconosciute da parte di DSD.
§ 8 Riservatezza
Le parti accordano di voler trattare con riservatezza l’ammontare del corrispettivo di utilizzo
del marchio ai sensi di § 2 c. 1 nonché la quantità contrattuale ai sensi di § 2 c. 4. DSD non è
tenuta alla riservatezza nel caso in cui questo fosse necessario per motivi giuridici oppure al
fine della stipulazione di un’assicurazione di crediti da parte di DSD oppure nel caso in cui
sussistesse un invito nei confronti di DSD a presentare tali informazioni da parte delle
autorità e/o tribunali.
Qualora questo fosse necessario per far valere diritti al pagamento oppure diritti alla
presentazione di dichiarazioni, DSD potrà dare informazioni dettagliate a terzi se ZN si trova
in mora con la rispettiva prestazione.
§ 9 Allegati
Sono elementi fondamentali del presente contratto l’immagine del marchio “Der Grüne
Punkt” ritratto nell’allegato nonché la sottostante lista dei corrispettivi per l’utilizzo del
marchio insieme alle basi di calcolo.
§ 10 Durata / Risoluzione / Termine di consumo
(1)
Il contratto viene stipulato con efficacia a partire dalla data indicata nel servizio-online
(data d’inizio). Il contratto termina con scadenza del 31 Dicembre dell’anno calendario
seguente dopo la data d’inizio. Il contratto viene prolungato rispettivamente di un anno
se non viene presentata una richiesta di risoluzione scritta entro quattro mesi prima del
termine del contratto. In questo caso, entro quattro mesi prima dell’inizio del periodo di
prolungamento, ZN ha il diritto di modificare l’entità d’utilizzo del marchio tramite
esplicita comunicazione scritta nei confronti di DSD.
(2)
Il del contratto per motivo importante.
(3)
contratto è sottoposto alla seguente condizione sospensiva: il primo pagamento
scadente dopo la data d’inizio del contratto deve essere effettuato interamente nei
confronti della DSD.
Rimane salvo il diritto di entrambe le parti contrattuali a effettuare una risoluzione per
giusta causa
(4)
È vietato l’utilizzo continuato del marchio dopo la fine del contratto.
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Sono esclusi da tale divieto gli imballaggi contrassegnati con il marchio “Der Grüne
Punkt” i quali sono già stati prodotti e/o distribuiti durante il periodo contrattuale da ZN e
per i quali DSD ha concesso a ZN un termine accettabile di consumo. In tal caso, ZN è
tenuto ad indicare a DSD il termine previsto dell’apposizione del marchio e a pagare il
corrispettivo di utilizzo del marchio ai sensi di § 2 c. 1 durante il periodo di consumo.
Nel caso di una modifica del corrispettivo di utilizzo del marchio ai sensi di § 2 c. 3, per
il periodo di consumo, vale il corrispettivo di utilizzo del marchio accordato in partenza.
§ 11 Altro
(1)
Unico foro competente per controversie derivanti dal presente accordo è la sede di
DSD.
(2)
Modifiche oppure completamenti al contratto devono avvenire in forma scritta.
(3)
La lingua contrattuale è il tedesco. Decisiva è unicamente la versione del contratto
redatta in lingua tedesca.
(4)
Nel caso in cui una o più norme del presente contratto dovessero rivelarsi oppure
diventare inefficaci, resta salva l’efficacia del contratto nella sua totalità e di tutte le sue
altre norme. In questo caso acquista validità tale disposizione la quale più corrisponde
all’obiettivo finanziario voluto delle parti nel momento della stipulazione del contratto. Lo
stesso vale per norme mancanti.
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Allegato al
Contratto relativo all’utilizzo del marchio
“Der Grüne Punkt”
Immagine del marchio ai sensi di § 1 c. 1
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Lista dei corrispettivi per l’utilizzo del marchio
1. Forfait per le spese d’amministrazione
I forfait per le spese d’amministrazione ai sensi di § 4 c. 1 e c. 2, § 5 c. 1 e c. 3 nonché § 6 c.
1a), c. 1b) e c. 2b) sono pari a 100,- euro netti per ogni singolo anno calendario.
Nel caso del § 4 c. 2 p. 12 il forfait per le spese d’amministrazione è pari a 50,- euro netti per
ogni singolo anno calendario.
2. Corrispettivo di licenza minimo
Il corrispettivo di licenza minimo da pagare è pari a 36,- euro netti all’anno, a meno che tra
ZN e DSD non sussista un contratto relativo ad una partecipazione d’imballaggi di vendita
alla Duales System Deutschland.
3. Imponibile
1. Imponibile è il totale dell’imballaggio. Il “totale dell’imballaggio” significa la somma di tutte
le componenti utilizzate, vale a dire materiali d’imballaggio, mezzi d’imballaggio, mezzi
ausiliari d’imballaggio, mezzi d’apertura, mezzi di maneggio e mezzi di dosaggio. L’entità
del compenso di licenza viene calcolata sulla base dei singoli materiali utilizzati e dei loro
rispettivi pesi. Ciò vale anche per combinazioni di mezzi d’imballaggio.
Ogni parte componente di un imballaggio è soggetta al pagamento di un certo
compenso.
Il compenso di licenza dell’imballaggio totale risulta dall’addizione dei compensi dovuti
per l’imballaggio primario, quello secondario ed ogni ulteriore livello d’imballaggio.
I pesi devono essere indicati in grammi con due cifre decimali e devono essere
arrotondati secondo le regole della matematica.
2. Qualora un imballaggio primario, quello secondario ed ogni ulteriore livello d’imballaggio
consista per oltre il 95 % del peso di un unico materiale principale, il peso totale del
rispettivo livello d’imballaggio può essere calcolato secondo il compenso del materiale
principale (cosiddetta regola del 95/5).
Materiali ausiliari utilizzati per la produzione dei materiali ovvero per la dotazione di
imballaggi vengono considerati come facenti parte del materiale principale.
3. Materiali composti degli imballaggi vengono calcolati secondo il compenso dovuto per
”altri materiali composti”. Qualora un materiale composto consiste per oltre il 95 % del
peso di un unico materiale principale, il peso totale di tale materiale può essere calcolato
secondo il compenso del materiale principale.
4. Imballaggi composti di cartone (LPB) sono di materiali composti per imballaggi di
competenza per garanzia di raccolta e ricupero di un’azienda in possesso di permesso
della Duales System Deutschland GmbH (ad esempio la Ditta ReCarton GmbH). Gli
imballaggi di cartone composti vengono calcolati complessivamente, vale a dire incluse
le chiusure. Il calcolo dei compensi secondo la classifica imballaggi di cartone composto
è possibile solo in seguito ad esibizione di una garanzia di raccolta e ricupero. In quanto
al resto vengono applicate le regole valide per ”altri materiali composti”.
5. Qualora il committente non fosse in condizione di dare indicazioni sul compenso per
peso degli imballaggi, assume validità il peso medio determinato dalla Duales System
Deutschland GmbH per imballaggi comparabili. La Duales System Deutschland GmbH si
riserva di ricalcolare quanto determinato alla presentazione di comprove sui pesi dei
materiali specifici in questione.
Quanto indicato in caratteri corsivi è definito nell’Allegato I. L’Allegato I è parte integrante del
presente listino prezzi e costituisce base di calcolo.
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ALLEGATO I
Ai sensi del presente listino prezzi e imponibili sono valide le seguenti definizioni:
Alluminio
Massa metallica con un minimo del 99,0 % di alluminio.
Leghe d’alluminio valgono alla pari dell’alluminio.
Vetro
Prodotto non metallico di fusione che solidifica essenzialmente senza cristallizzazione.
Sostanze ausiliarie
Le sostanze ausiliarie per la produzione di materiali sono, per esempio:
• Sostanze per la patinatura, riempitivi e sostanze adesive (ad esempio per
carta/cartone/cartoncino)
• Sostanze adesive per rivestimenti (ad esempio per la produzione di laminati compositi)
• Sostanze distaccanti e sostanze di scorrimento
Sostanze ausiliarie per il completamento sono per esempio
• Inchiostri tipografici per la stampa ed il contrassegno d imballaggi
• Sostanze adesive per l’incollamento (ad esempio nel caso di scatole pieghevoli)
• Verniciature all’interno ed all’esterno (ad esempio nel caso di scatole pieghevoli, tubi d’alluminio,
barattoli di banda/latta stagnata, …)
• Compounds quali masse sigillanti (ad esempio in chiusure)
Cartoncino
Materiale d’imballaggio piatto, consistente principalmente di fibre prevalentemente d’origine vegetale,
che al riguardo della massa in rapporto alla superficie (da 150 g/m² fino a 600 g/m²) sono affini sia al
gruppo delle carte sia a quello dei cartoni. Si tratta di un materiale più rigido della carta e in generale
prodotto con materiali più pregiati di quelli del cartone.
Imballaggi di cartone composto con garanzia di raccolta e ricupero particolare
Cosiddetti Liquid Packaging Boards (LPB), per i quali la Duales System Deutschland GmbH ha dato
incarico a ditte specializzate (ad esempio la ditta ReCarton GmbH) quale garante di raccolta e
ricupero.
Plastica
Materiali organici prodotti in seguito a trasformazione chimica da prodotti naturali oppure in seguito a
sintesi da prodotti primari derivati dal carbone, petrolio oppure gas naturale.
Materiali naturali (vedi categoria G.8)
I materiali naturali sono:
• Caucciù naturale
• Cotone, iuta, lino, lana
• Legno, sughero
• Ceramica, porcellana, terraglia, maiolica, argilla
Mezzi ausiliari per l’imballaggio
Nel caso della definizione di cui sopra si tratta di un termine generale per sostanze e mezzi utilizzati
assieme ai materiali d’imballaggio per la confezione come, ad esempio, per la chiusura di un
imballaggio/confezione. Tali mezzi possono essere utilizzati anche singolarmente, ad esempio per
legare un’unità di spedizione.
Combinazioni di mezzi d’imballaggio
Le combinazioni di mezzi d’imballaggio consistono di almeno due parti di diverso materiale che non
sono unite completamente fra loro con tutta la superficie. Combinazioni di mezzi d’imballaggio
vengono prodotte, ad esempio, in seguito ad applicazione di bordi, di aggraffature (ad esempio
barattoli avvolti a spirale), incollature o sigillatura a punti ovvero parziali (ad esempio blister). Il
compenso di licenza viene calcolato sulla base del prezzo di ogni singolo materiale, sempre che non
sia applicabile la regola del 95/5 (regola delle parti insignificanti).
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Carta
Materiale d’imballaggio piatto, consistente principalmente di fibre prevalentemente di origine vegetale
con massa in rapporto alla superficie ≤ 225 g/m², carta pergamena, surrogati di pergamena,
pergamina e carta cerata vengono considerati materiali cartacei.
Cartone
Il cartone è il termine generale per cartone intero e cartone ondulato.
Cartone intero: cartoni massicci (al contrario di cartone ondulato) con una massa in rapporto alla
superficie > 225 g/m²; monostrato oppure con stato di supporto; anche rivestiti con cartonaggio di
supporto, incollati, impregnati oppure stratificati; prodotti quali cartonaggi industriali piani oppure
cartonaggi in rotolo.
Cartone ondulato: si tratta di un cartonaggio prodotto da uno o più strati di carta ondulata incollata su
uno strato o fra più strati di un’altra carta o cartone. Si fa una distinzione fra cartone ondulato
monostrato e multistrato.
Altri metalli
Altri metalli sono, ad esempio rame, ottone e stagno.
Materiali d’imballaggio composti, altri materiali composti
I materiali d’imballaggio composti consistono di almeno due materiali diversi uniti su tutta la superficie.
Tutti i materiali d’imballaggio composti sono considerati come “altri materiali composti”, ad eccezione
degli imballaggi composti di cartone (LPB) con una particolare garanzia di raccolta e ricupero.
Gli “altri materiali composti” sono per esempio:
• Materiali d’imballaggio composti di plastica ed alluminio (anche piatti in alluminio con
stratificazione in polietilene)
• Materiali d’imballaggio composti di cartone e polietilene
• Materiali d’imballaggio composti di carta e polietilene
• Materiali d’imballaggio composti di plastica, carta e alluminio
• Materiali d’imballaggio composti di carta ed alluminio
Gli “altri materiali composti” non sono stati prodotti in seguito a vaporizzazione, metallizzazione,
trattamenti con cera, silicone, paraffina, olio oppure bitume. Materiali composti solo di due o più strati
di plastica sono considerati come plastica comune.
Livelli d’imballaggio, imballaggio primario e secondario
Qualora un imballaggio completo consiste di più livelli, tali livelli vengono considerati, dall’interno
all’esterno, come imballaggio primario, imballaggio secondario ed, alla necessità, ulteriori livelli
d’imballaggio.
Ogni imballaggio che racchiude completamente un ulteriore imballaggio inferiore, costituisce un nuovo
livello d’imballaggio. L’imballaggio primario è sempre quello che racchiude la merce ovvero che è a
diretto contatto con la merce. L’imballaggio secondario è quello che racchiude l’imballaggio primario.
Un livello d’imballaggio può essere costituito da uno o più mezzi d’imballaggio, mezzi ausiliari
d’imballaggio, mezzi d’apertura, mezzi di maneggio e mezzi di dosaggio. Parti d’imballaggio che
racchiudono un livello d’imballaggio solo in parte (ad esempio fascette, capsule di sicurezza, chiusure)
oppure che siano completamente unite (ad esempio etichette) vengono attribuite al relativo livello
d’imballaggio.
Banda stagnata
La lamiera d’acciaio è un materiale laminato prodotto con acciaio morbido che viene utilizzato con
diversi spessori quale lamiera fine o finissima. Tale lamiera è materia prima per la produzione di
banda stagnata. La latta stagnata risulta in seguito ad apporto con mezzi elettrolitici ovvero a fusione
di uno strato di stagno. Lo spessore della latta è inferiore ai 0,50 mm.
Lamiere e nastri in acciaio cromato come pure vergella d’acciaio e di ferro (ad esempio manici)
vengono pure attribuiti al materiale banda stagnata.
Le definizioni sono orientate alla normativa in vigore (ad esempio DIN).
Versione: Settembre 2008
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