1998 Marche_LR43 - Federabitazione

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Legge 1998043
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LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 14-12-1998
REGIONE MARCHE
Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa
III millennio.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 105
del 24 dicembre 1998
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, promuove un programma
straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico,
storico e artistico, nonché la realizzazione di programmi di recupero
urbano per gli immobili situati nei centri storici.
2. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano:
a) i teatri storici;
b) i mulini storici ad acqua;
c) le case coloniche storiche in terra cruda;
d) le chiese di interesse storico;
e) i musei;
f) i castelli, le mura e le fortificazioni di interesse storico;
g) altri beni immobili tutelati ai sensi della legge l° giugno 1939,
n. 1089;
h) i programmi di recupero urbano nei centri storici.
3. Negli interventi di cui alle lettere a), d), e), f), g) del comma
2, devono essere compresi gli eventuali beni culturali connessi agli
immobili.
4. Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici
le aree edificate definite zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n.
1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o
che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A.
5. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria sono definiti dal regolamento edilizio tipo
della Regione. I programmi di recupero urbano sono definiti ai sensi
dell'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 e di quanto
indicato nell'articolo 2 della presente legge.
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ARTICOLO 2
(Programmi di recupero urbano)
1. Nei centri storici, individuati ai sensi dell'articolo 1, al fine
di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale, nonché
per conseguire le finalità di cui all'articolo 11 della legge
493/1993, i Comuni promuovono la formazione di programmi di recupero
urbano.
2. I programmi di recupero urbano possono essere approvati anche
mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e debbono sempre indicare i soggetti responsabili
dell'attuazione dei programmi stessi individuandoli nell'ambito delle
categorie di cui all'articolo 3.
3. La realizzazione dei programmi di recupero non è subordinata
all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui
all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Gli immobili recuperati con gli interventi di cui al presente
articolo sono destinati prioritariamente alla residenza o alle
attività artigianali, artistiche e tradizionali delle persone, ad
attività turistiche, a sedi di lavoro o di attività istituzionali di
enti pubblici o privati, di attività culturali e ricreative svolte da
forme associative di giovani o da organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 3
(Soggetti responsabili dell'attuazione
dei programmi di recupero)
1. Possono essere soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi
di recupero urbano:
a) i proprietari singoli o riuniti in consorzio, le cooperative
edilizie di cui i suddetti siano soci, le società, le imprese di
costruzione o le cooperative edilizie cui i proprietari abbiano
conferito il mandato all'esecuzione delle opere, i condomini o loro
consorzi, gli IACP o loro consorzi, le imprese di costruzione o loro
associazioni temporanee o consorzi, le cooperative o loro consorzi;
b) i Comuni, anche mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui
alla lettera a), nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.
2. Il Comune può delegare in tutto o in parte, con apposita
convenzione, l'esercizio delle sue competenze all'IACP
territorialmente competente o al relativo consorzio regionale o a
società miste alle quali partecipi il Comune stesso.
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ARTICOLO 4
(Modalità di finanziamento degli interventi)
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti
dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella
misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Per
i Comuni con meno di 5.000 abitanti, la misura massima del contributo
è elevata al 50 per cento. Il finanziamento da destinare ai programmi
di recupero urbano, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), per
ciascuna Provincia non può superare il 30 per cento della quota
assegnata ai sensi del successivo comma 2. La misura massima del
contributo per ciascuno di questi interventi è del 30 per cento.
2. Gli interventi sono finanziati mediante trasferimenti di somme dal
bilancio regionale alle Amministrazioni provinciali con i seguenti
criteri:
a) 30 per cento in base al territorio;
b) 30 per cento in base alla popolazione;
c) 40 per cento in base al numero dei Comuni di ciascuna Provincia.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale approva lo schema di scheda-progetto per la
presentazione e la valutazione delle richieste di finanziamento.
4. Le richieste di finanziamento sono presentate alle Province entro
sessanta giorni dalla pubblicazione della scheda-progetto nel
Bollettino ufficiale della Regione. Le medesime devono prevedere la
totale copertura finanziaria dell'intervento comprensivo del
contributo regionale nella misura massima prevista. Qualora il
contributo regionale sia inferiore, gli enti locali interessati
dovranno garantire l'integrazione del finanziamento previsto.
5. Entro i successivi novanta giorni, le Amministrazioni provinciali,
previo parere delle Conferenze provinciali delle autonomie, approvano
un programma d'interventi riferito al proprio territorio; nel
programma le Province individuano gli obiettivi da conseguire
prioritariamente sulla base di quanto stabilito dell'articolo 6, gli
interventi ammessi a finanziamento, il costo degli interventi e la
quota a carico della Regione, i soggetti beneficiari ed i termini, a
pena di decadenza, per l'inizio ed il completamento delle opere. In
caso di mancato adempimento da parte dei soggetti beneficiari, la
Provincia propone alla Giunta regionale la decadenza del contributo. I
fondi che si rendono disponibili vengono utilizzati nella stessa
Provincia per le finalità di cui alla presente legge. Il programma è
articolato finanziariamente in tre anni.
6. I programmi provinciali sono trasmessi alla Giunta regionale per la
verifica di compatibilità ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 5
settembre 1992, n. 46.
ARTICOLO 5
(Soggetti beneficiari dei finanziamenti)
1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i contributi
sono concessi a:
a) Comuni, Comunità montane e Province per la manutenzione, il
risanamento e il restauro degli edifici di rispettiva proprietà o
utilizzati dai suddetti Enti in virtù di un diritto reale o di
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obbligazione o in base a concessione;
b) Enti pubblici o altri soggetti proprietari dei beni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 2 dell'articolo 1;
c) soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di recupero
urbano.
ARTICOLO 6
(Criteri di priorità per la concessione
dei finanziamenti)
1. Per la determinazione dei programmi per la concessione dei
contributi relativi agli interventi su teatri storici, mulini storici
ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese di interesse
storico, musei, castelli, mura e fortificazioni di interesse storico,
altri beni immobili tutelati ai sensi della legge 1089/1939, le
Province, per la concessione dei contributi, tengono prioritariamente
conto dei seguenti elementi:
a) valore architettonico, artistico e storico degli immobili oggetto
di intervento;
b) proprietà pubblica o ecclesiastica dei beni oggetto di intervento;
c) fruibilità pubblica del bene oggetto di intervento;
d) immediato utilizzo del bene a seguito degli interventi da
finanziare;
e) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative
pubbliche e private.
2. Per la determinazione delle priorità per la concessione dei
contributi relativi ai programmi di recupero urbano, le Province
tengono conto dei seguenti elementi:
a) presenza di programmi che riguardino il recupero di interi centri
storici o di consistente parte degli stessi e che prevedano al proprio
interno uno o più interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni
di cui al comma 2 dell'articolo 1;
b) esemplarità dell'intervento come fattore di riqualificazione del
centro storico ed integrazione tipologica degli interventi;
c) grado di partecipazione di risorse finanziarie integrative
pubbliche e private;
d) qualità tecnologica, contenimento dei costi, risparmio energetico;
e) utilizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione.
3. Le Province stabiliscono l'ordine di importanza degli elementi
indicati nei commi precedenti.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. Le Province nel cui territorio si svolgono gli interventi
provvedono all'azione di verifica sulle realizzazioni da parte dei
soggetti che usufruiscono dei benefici della presente legge. Per gli
interventi realizzati direttamente dalle Province, le suddette
funzioni sono svolte dalla Giunta regionale.
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ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dalla presente legge ed ai sensi del comma
1 dell'articolo 23 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata la
spesa massima di lire 100.000 milioni nel periodo 1998/2000.
2. Gli interventi sono finanziati mediante buoni ordinari regionali
(BOR) con emissione anche frazionata per importi non inferiori a lire
30.000 milioni negli anni dal 1998 al 2000.
3. La Giunta regionale provvederà per gli adempimenti di provvista con
le modalità di cui all'articolo 26 della l.r. 5 maggio 1997, n. 29.
4. La Giunta regionale, con provvedimento da trasmettere al Consiglio
regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad
iscrivere, negli stati di previsione del bilancio, i capitoli
preordinati all'acquisizione della provvista, alle spese di emissione,
di impiego e di rimborso dei BOR.
5. I capitoli istituiti per le spese di emissione e per il rimborso
dei titoli emessi sono dichiarate spese obbligatorie.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'emissione e dal rimborso
dei titoli emessi si provvede mediante impegno di quota parte dei
tributi regionali.
Note:
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA
DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'articolo 1, comma 2, lettera g):
La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico".
Nota all'articolo 1, comma 4:
Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444/1968 reca: "Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765".
Nota all'articolo 1, comma 5:
Il testo dell'art. 11 della legge n. 493/1993 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante
disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
di edilizia) è il seguente:
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"Art. 11 - (Programmi di recupero urbano) - 1. I fondi di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, in misura
non inferiore al 15 per cento delle disponibilità programmate, sono
destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei
programmi di cui 1 comma 2.
2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme
sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione
e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare
attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a
rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di
completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti,
nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e
alla ristrutturazione edilizia degli edifici.
3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una
proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono
proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra
di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base
di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.
4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può
essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero
urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei
contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per
la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare
riguardo alla tutela dei lavori dipendenti e delle categorie sociali
più deboli".
Nota all'articolo 2, comma 1:
Per il testo dell'art 11 della legge n. 493/1993 vedi nella nota
all'art. 1, comma 5.
Nota all'articolo 2, comma 2:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
autonomie locali) è il seguente:
"Art. 27. - (Accordi di programma) - 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche
su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma,
il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del
presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
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5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le
opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto
dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal
sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella
provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni
statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a
cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al
prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni,
delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n.
64".
Nota all'articolo 2, comma 3:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 10/1977 (Norme per la
edificabilità dei suoli) è il seguente:
"Art. 13. - (Programmi pluriennali di attuazione) - L'attuazione degli
strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi
pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o
meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di
lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di
comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a
tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione
tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate
all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3
della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come
modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed
il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione,
individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione,
all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,
storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di
particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di
dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di
esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni
inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui
all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse
nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli
interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei
casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni
obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
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Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi
titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti
in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle
disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata
dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili
di proprietà dello Stato.
La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree
espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma
del precedente articolo 4".
Nota all'articolo 4, comma 6:
Il testo dell'articolo 15 della L.R. n. 46/1992 (Norme sulle procedure
della programmazione regionale e locale) è il seguente:
"Art. 15 - (Programmi degli enti locali) - 1. Gli atti e gli strumenti
della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e
delle comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi
regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la
verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi.
2. La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il
termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta
regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato,
abbia formulato rilievi o chiesti chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto
alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un
parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane
sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale
delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla
comunicazione dei medesimi.
5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono
sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano
sull'attuazione dei programmi della provincia.
6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla
compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo."
Nota all'articolo 6, comma 1:
Per l'argomento della legge n. 1089/1939 vedi nella nota all'art. 1,
comma 2, lettera g).
Nota all'articolo 8, comma 1:
Il testo del comma primo dell'art. 23 della L.R. n. 25/1980
(Ordinamento contabile della regione e procedure di programmazione) è
il seguente:
"Art. 23 - (Leggi autorizzative di spese pluriennali) - Salvo il caso
previsto dall'ultimo comma del presente articolo, le leggi regionali
che autorizzano spese a carattere pluriennale ne stabiliscono
l'ammontare complessivo, la copertura riferita al bilancio pluriennale
e la quota eventualmente a carico del bilancio già approvato o già
presentato al consiglio, rinviando alle leggi di approvazione dei
successivi bilanci la determinazione delle quote da autorizzarsi nei
rispettivi esercizi.
(Omissis)".
Nota all'art. 8, comma 3
Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 29/1997 (Approvazione del bilancio
di previsione per l'anno 1997 ed adozione del bilancio pluriennale per
il triennio 1997/1999) è il seguente: "Art. 26 - (Emissione buoni
obbligazionari regionali) - 1. Per l'anno 1997 è confermata
l'autorizzazione concessa con l'art. 7 della L.R. 5 novembre 1996, n.
45 con le medesime modalità e condizioni ivi stabilite."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 286 del 18
dicembre 1998;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi
dell'art. 22 dello statuto in data 8 ottobre 1998;
- Relazione della I commissione permanente in data 15 ottobre 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 10 novembre 1997, n. 205 vistata dal commissario del
governo il 12/12/98, prot. n. 886/GAB.98.
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b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO ATTIVITA' E BENI CULTURALI
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