R.1) l`imposta di bollo è alternativa all

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R.1) l`imposta di bollo è alternativa all
IMPOSTA DI BOLLO
D.1) Quando si deve inserire la marca da bollo pari ad Euro 1,81?
R.1) l’imposta di bollo è alternativa all’imposta sul valore aggiunto. In linea generale qualsiasi
documento che ha ad oggetto delle transazioni finanziarie e non riporta IVA deve scontare
l’imposta di bollo di euro 1,81 per importi indicati nel documento contabile superiori 77,47.
Sono esentate le ricevute per quote associative; occorre però porre particolare attenzione al
termine “quote associative” in quanto molto spesso si utilizza in modo improprio per indicare
invece i “corrispettivi specifici” defiscalizzati dall’art. 148 del TUIR. Ad esempio l’affitto di un
campo al socio o il pagamento mensile di un corso è un corrispettivo specifico e non una quota
associativa.
D.2) Nel caso di Rimborso Chilometrico se si superano Euro 77,47 la marca da bollo va
comunque inserita sulla pezza giustificativa?
E per quanto riguarda il rimborso forfettario ed i Contratti all’Atleta, Tecnico, Sparring,
Collaboratore con pagamento tramite bonifico e/o assegno anche al di sotto della quota
stabilita dalla legge (Euro 300-500) la cui matrice è inserita nelle varie ricevute che
accompagneranno il contratto iniziale diventando quindi dichiarazione di ricevimento
dell’addetto dove sono inserite date, numero dell’assegno, importo e firma dell’interessato,
è ugualmente prevista la marca da bollo? E se in un torneo il pagamento dell’iscrizione è
sopra ai 77,47 euro è esatto inserire la marca da bollo nella ricevuta da tenere agli atti della
ASD?
R.2) L’Amministrazione Finanziaria si è espressa in varie occasioni sottolineando che l'imposta
di bollo è dovuta, nella misura di Euro 1,81 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e
simili documenti, recanti addebitamento o accreditamento, anche non sottoscritti, ma spediti
o consegnati pure tramite terzi, ricevute e quietanza rilasciate dal creditore, o da altri per suo
conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”, così come indicato
dall'art. 13, parte I, della Tariffa allegato A, al D.P.R. 20 ottobre 1972, n. 642.
Di conseguenza, stando a quanto appena indicato, è evidente che indipendentemente dal
soggetto che redige la nota spese, la stessa se di importo superiore ad Euro 77,47 sarà sempre
soggetta all’imposta di bollo di Euro 1,81 rappresentando “titolo di credito e quietanza”.
D.3) L’uso del contante o no nei pagamenti fa differenza?
R.3) Non c’è differenza in base al metodo di pagamento utilizzato, la marca da bollo deve
essere apposta sulla nota spese.
Infine: distinguendo casi di pagamento in contanti o a mezzo bonifico sopra o sotto i 516,46
euro; il problema non è la tracciabilità o meno dell’operazione ma il fatto che esistono
“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamento o accreditamento” senza
applicazione dell’IVA e quindi soggetti a imposta di bollo.