le nuove regole (dal 2012) per la deducibilità delle spese di

Transcript

le nuove regole (dal 2012) per la deducibilità delle spese di
INFORMATIVA N. 094 – 09 APRILE 2013
IMPOSTE DIRETTE
LE NUOVE REGOLE (DAL 2012) PER LA
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE
• Art. 102, comma 6, TUIR
• Art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012
Dal 2012 ai fini della determinazione del plafond di deducibilità
delle spese di manutenzione ordinaria va considerato
esclusivamente il costo complessivo risultante all’1.1 dal registro
dei beni ammortizzabili (ovvero al 31.12 per i soggetti costituiti nel
corso dell’esercizio); non è più previsto il ragguaglio del costo dei
beni acquistati / ceduti nell’esercizio in proporzione alla data di
acquisto / cessione.
Di conseguenza, i beni ceduti, essendo presenti all’inizio
dell’esercizio, rilevano per intero, mentre quelli acquistati nel
corso dell’esercizio non devono essere tenuti in considerazione.
Questi ultimi rileveranno per intero nell’esercizio successivo.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 2 di 9
Come noto, le spese di manutenzione e riparazione sono sostenute dall’impresa per mantenere in
efficienza le immobilizzazioni materiali.
In particolare, come precisato dal Principio contabile OIC n. 16, le spese di manutenzione sono
dirette a garantire la vita utile prevista nonché la capacità e produttività originarie e possono essere
oggetto di programmazione, mentre le spese di riparazione sono sostenute per “sistemare” i guasti
e le rotture e, in genere, non possono essere programmate, ancorché, entro certi limiti, possono
essere “ragionevolmente previste”. Sia le spese di manutenzione che di riparazione costituiscono
comunque un’unica classe di costi denominati “di manutenzione”.
Le stesse si distinguono in:
Æ ordinarie e straordinarie;
Æ su beni propri e su beni di terzi.
Con particolare riguardo alle spese di manutenzione ordinaria, per effetto di quanto previsto dal DL
n. 16/2012, è stata in parte modificata la disciplina della deducibilità delle stesse contenuta nell’art.
102, comma 6, TUIR.
LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 2012
Le spese di manutenzione ordinaria, ossia di natura ricorrente, sono finalizzate a mantenere i
beni in efficienza e in buono stato di funzionamento ovvero a riparare i guasti e le rotture
verificatesi, in modo da garantire la vita utile prevista, nonché la capacità produttiva originaria (si
tratta ad esempio, degli interventi di verniciatura, pulizia, sostituzione di parti deteriorate dall’uso).
Tali spese costituiscono componenti negativi di competenza del periodo in cui sono sostenute
e vanno pertanto imputate alla voce B.7) di Conto economico tra i costi d’esercizio.
Con riguardo al trattamento fiscale delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione “che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono”, ossia alle spese di manutenzione ordinaria, il citato comma 6, dell’art. 102 è
stato in parte modificato ad opera dell’art. 3, comma 16-quater, DL n. 16/2012, come segue:
Testo in vigore fino al 2011
Testo in vigore dal 2012
Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili
quale
risulta
all'inizio
dell'esercizio
dal
registro
dei
beni
ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per
il primo esercizio, sul costo complessivo quale
risulta alla fine dell'esercizio; per i beni
ceduti, nonché per quelli acquisiti nel
corso dell’esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione
spetta in proporzione alla durata del
possesso ed è commisurata, per il
cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi.
Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal
bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili
quale
risulta
all'inizio
dell'esercizio
dal
registro
dei
beni
ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il
primo esercizio, sul costo complessivo quale
risulta alla fine dell'esercizio.
…
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei
cinque esercizi successivi.
…
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 3 di 9
Di fatto, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore
della Legge n. 44/2012 di conversione del DL n. 16/2012), ossia dal 2012 per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le spese di manutenzione ordinaria sono
deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni risultante dal registro dei beni
ammortizzabili all'inizio dell'esercizio; non è più previsto che i beni acquistati / ceduti nel
corso dell’anno concorrano al calcolo del plafond di deducibilità in base al valore ragguagliato
alla data d’acquisto / cessione.
In particolare, per effetto di tale modifica, dal 2012 il limite di deducibilità del 5% va
determinato:
Æ considerando il costo complessivo di tutti i beni materiali risultante all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili;
Æ senza ragguagliare il costo dei beni acquistati / ceduti nel corso dell’esercizio alla data di
acquisto / cessione.
Da ciò consegue che per il 2012:
ƒ i beni acquistati nel corso dell’anno, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio, non
rilevano. Il relativo valore dovrà essere considerato, se ancora presenti all’1.1.2013, per il
calcolo delle spese di manutenzione deducibili per il 2013;
ƒ i beni ceduti nel corso dell’anno, in quanto presenti all’inizio dell’esercizio, rilevano per
l’intero valore.
COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
FINO AL 2011
5%
considerando
X
COSTO RAGGUAGLIATO BENI
ACQUISTATI / CEDUTI NELL’ANNO
SPESE DI
MANUTENZIONE
DEDUCIBILI
NELL’ESERCIZIO
DAL 2012
5%
X
COSTO COMPLESSIVO BENI AMMORTIZZABILI
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO
Rimangono confermate le regole secondo le quali:
Æ per le imprese di nuova costituzione, per il primo esercizio va fatto riferimento al costo
complessivo dei beni risultante alla fine dell’esercizio;
Æ se la durata dell’esercizio è inferiore o superiore a 12 mesi l’importo deducibile va
ragguagliato alla durata dell’esercizio;
Æ l'eventuale eccedenza (differenza tra le spese di competenza e il limite del 5%) non è persa
ma è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. Va tenuto presente che,
secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 5, DPR n. 600/73, l’importo delle spese eccedenti
il limite del 5% va iscritto nel registro dei beni ammortizzabili in un’apposita voce in base
all’anno di formazione.
Rispetto a quanto previsto anteriormente alla predetta modifica normativa, il mancato computo dei
beni acquistati in corso d’anno e la non effettuazione del ragguaglio per i beni ceduti comporta dal
2012 le seguenti conseguenze:
Æ in assenza di beni acquistati / ceduti nell’anno non si rileva alcuna differenza tra l’applicazione
delle nuove regole (dal 2012) ovvero delle vecchie regole (fino al 2011);
Æ in presenza esclusivamente di beni acquistati nell’anno, con le nuove regole il plafond di
deducibilità è minore;
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 4 di 9
Æ in presenza esclusivamente di beni ceduti nell’anno, con le nuove regole il plafond di
deducibilità è maggiore;
Æ in presenza sia di beni acquistati che ceduti nell’anno, l’effetto dipende dalla somma algebrica
(positiva o negativa) tra acquisti e cessioni.
Esempio 1
La Alfa srl presenta la seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno
€ 13.200
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1
€ 230.000
Ipotizzando la mancanza di acquisti / cessioni nell’anno, dal raffronto della deducibilità
delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le nuove regole, risulta quanto
segue.
Fino al 2011
A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio
230.000
B) Beni acquistati / ceduti nell’anno
C) Plafond deducibilità (A+B)
----
Dal 2012
230.000
----
230.000
230.000
Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%)
11.500
11.500
Spese deducibili nell’esercizio
11.500
11.500
1.700
1.700
Spese deducibili esercizi successivi (13.200 – 11.500)
Come si può notare, in assenza di beni acquistati / ceduti nel corso dell’anno il plafond
di deducibilità delle spese non varia.
Esempio 2
La Beta srl presenta la seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno
€ 13.800
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1
€ 240.000
acquisto macchinario in data 15.2
€ 47.000
Dal raffronto della deducibilità delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le
nuove regole risulta quanto segue.
Fino al 2011
A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio
B) Bene acquistato nell’anno (47.000 / 365gg x 320gg)
C) Plafond deducibilità (A+B)
240.000
41.205 (*)
Dal 2012
240.000
----
281.205
240.000
D) Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%)
14.060
12.000
Spese deducibili nell’esercizio
13.800
12.000
Spese deducibili esercizi successivi
---
1.800
(13.800–12.000)
(*) corrisponde al costo del bene ragguagliato ai giorni di possesso nell’anno (dal 15.2 al 31.12)
Con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati nel
corso dell’anno, si determina un minor plafond di deducibilità delle spese di
manutenzione.
Esempio 3
Con riferimento all’esempio 2, si ipotizzi la cessione (in luogo dell’acquisto), in data
15.2, di un bene ammortizzabile.
In tal caso, dall’applicazione delle vecchie e le nuove regole risulta quanto segue:
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 5 di 9
A) Costo complessivo dei beni all’inizio dell’esercizio
(comprensivo del costo del bene ceduto nell’anno)
Fino al 2011
240.000
Dal 2012
240.000
B) Bene ceduto nell’anno (47.000 / 365gg x 320gg)
- 41.205 (*)
C) Plafond deducibilità (A+B)
198.795
240.000
D) Limite spese deducibili nell’esercizio (C x 5%)
9.940
12.000
Spese deducibili nell’esercizio
9.940
12.000
Spese deducibili esercizi successivi
3.860
(13.800–9.940)
---
1.800
(13.800–12.000)
(*) corrisponde al costo del bene ragguagliato ai giorni di non possesso nell’anno (dal 15.2 al
31.12)
Con le nuove regole, il mancato ragguaglio del costo dei beni ceduti nel corso
dell’anno determina un maggior plafond di deducibilità delle spese di manutenzione.
Esempio 4
La Gamma srl presenta la seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nell’anno
€
8.300
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili all’1.1
(comprensivo del costo del bene ceduto nell’anno)
€ 125.000
acquisto attrezzatura in data 10.11
€ 18.000
cessione attrezzatura in data 20.12
€ 15.000
Dal raffronto della deducibilità delle spese di manutenzione applicando le vecchie e le
nuove regole risulta quanto segue.
Fino al 2011
125.000
Dal 2012
125.000
B) Bene acquistato nell’anno (18.000 / 365gg x 52gg)
2.564
---
C) Bene ceduto nell’anno (15.000 / 365gg x 11gg)
- 452
---
A) Costo complessivo beni all’inizio dell’esercizio
D) Plafond deducibilità (A+B+C)
127.112
125.000
E) Limite spese deducibili nell’esercizio (D x 5%)
6.356
6.250
Spese deducibili nell’esercizio
6.356
6.250
Spese deducibili esercizi successivi
1.944
(8.300 – 6.356)
2.050
(8.300 – 6.250)
Con le nuove regole, non tenendo conto del costo (ragguagliato) dei beni acquistati nel
corso dell’anno e considerando per intero il costo dei beni ceduti, si determina, nel
caso specifico, un minor plafond di deducibilità delle spese di manutenzione.
CALCOLO DEL PLAFOND DI DEDUCIBILITÀ
Per il calcolo del limite del 5% da applicare al costo complessivo dei beni è necessario tenere
presente che:
Æ vanno considerati anche i beni completamente ammortizzati, nonché quelli di costo unitario
non superiore a € 516,46, iscritti nel registro dei beni ammortizzabili;
Æ vanno esclusi:
ƒ i beni per i quali sono stipulati contratti di manutenzione periodica (ad esempio, personal
computer, stampanti, fotocopiatrici); i relativi canoni di manutenzione sono infatti deducibili in
base al principio di competenza. È comunque possibile “optare” per la deduzione con il limite
del 5%; in tal caso i beni vanno ricompresi nell’ammontare rilevante ai fini del calcolo del
predetto limite. Detto criterio va utilizzato per tutti i periodi d’imposta di durata del contratto;
ƒ i beni immateriali (ad esempio, costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo,
diritti di brevetto);
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 6 di 9
Æ per i veicoli va assunto il costo, ai sensi dell’art. 164, comma 3, TUIR, nei limiti rilevanti ai fini
della deduzione dell’ammortamento e pertanto, relativamente alle autovetture, nel limite
massimo pari a € 7.230,40 (18.075,99 x 40%) ovvero, per gli agenti e rappresentanti di
commercio, a € 20.658,28 (25.822,85 x 80%);
Æ per gli altri beni a deducibilità limitata (ad esempio, telefoni cellulari) il costo va assunto nel
limite fiscalmente rilevante (80%);
Æ relativamente ai beni oggetto di rivalutazione, è necessario considerare la decorrenza dei
relativi effetti fiscali. Così, ad esempio, con riguardo ai beni rivalutati ai sensi dell’art. 15, DL n.
185/2008, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2009, n. 11/E “il
maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente
riconosciuto in termini … di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione a decorrere
dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita” ossia
dal 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
Æ è irrilevante, e pertanto non va ricompreso, il costo del terreno occupato dai fabbricati
strumentali, pari al 20% (30% per i fabbricati industriali), come specificato dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E;
Æ i beni in leasing in generale non rilevano, in quanto rappresentano beni di terzi, con la
conseguenza che le relative spese di manutenzione ordinaria sono interamente deducibili
nell’esercizio di competenza (gli stessi saranno conteggiati nella determinazione del plafond di
deducibilità soltanto a seguito del relativo riscatto). Va peraltro evidenziato che i beni in leasing
assumono rilevanza ai fini del plafond qualora siano iscritti, secondo gli IAS, nell’attivo dello
Stato patrimoniale e nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2011, n. 29/E;
Æ le spese incrementative su beni presenti all’1.1 sostenute nel corso dell’esercizio rilevano a
decorrere dall’anno successivo.
Non sono soggette ad alcun limite di deducibilità le spese di manutenzione ordinaria relative:
− ai beni di interesse storico, artistico e culturale ex D.Lgs. n. 490/99 e DPR n. 1409/63,
per le quali opera la disposizione ex art. 100, comma 2, lett. e), TUIR;
− ai beni di terzi.
Percentuale di deducibilità per specifici settori di attività
Con riguardo a determinati settori di attività, il limite di deducibilità è così individuato:
TIPOLOGIA IMPRESA
%
DEDUCIBILITÀ
RIFERIMENTO
NORMATIVO
Generalità delle imprese
5% (*)
Art. 102, c. 6, TUIR
Imprese operanti nei settori della siderurgia e metallurgia (gruppo VII,
specie 1a /A e 1a /C, Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM
11% (*)
DM 13.10.94
31.12.88)
Imprese operanti nel settore estrattivo, per i beni specifici (gruppo IV,
15% (*)
DM 9.5.89
Tabella dei coefficienti di ammortamento ex DM 31.12.88)
− esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nel
relativo Albo
− concessionari di autoservizi pubblici di linea
− titolari di licenze per il trasporto di persone con autoveicoli da
25% (**)
DM 13.7.81
piazza (taxi) e da noleggio con conducente (c.d. NCC)
− esercenti attività di locazione di autoveicoli senza conducente
− titolari di scuole per conducenti di veicoli a motore (scuole guida)
per le spese relative agli automezzi, compresi quelli per il trasporto
interno (***)
(*) l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi d’imposta successivi
(**) l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 3 periodi d’imposta successivi
(***) le spese per i pneumatici sono interamente deducibili al 100% nell’esercizio di competenza
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 7 di 9
In presenza di spese di manutenzione eccedenti il limite del 5% (ovvero dello specifico
limite per i predetti settori di attività), con conseguente rinvio dell’eccedenza agli esercizi
successivi, si rende necessario valutare lo stanziamento della fiscalità differita e, in
particolare, delle imposte anticipate.
LA COMPILAZIONE DEL MOD. UNICO
Nel mod. UNICO è necessario riportare le spese di manutenzione ordinaria eccedenti il limite del
5%, evidenziandole in specifici righi, a seconda del tipo di contabilità adottato.
IMPRESA IN
CONTABILITÀ
ORDINARIA
È necessario effettuare:
− nell’anno di competenza delle spese e quindi di formazione dell’eccedenza,
una variazione in aumento per il relativo ammontare;
− nei 5 anni successivi (ovvero 3 anni per le imprese individuate dal citato
DM 13.7.81) una variazione in diminuzione corrispondente ad 1/5 (ovvero
1/3) dell’eccedenza.
IMPRESA IN
CONTABILITÀ
SEMPLIFICATA
Va riportata esclusivamente la quota (1/5 ovvero 1/3) dell’eccedenza delle
spese degli esercizi precedenti deducibile nell’esercizio.
Relativamente alla compilazione del mod. UNICO 2013, l’eccedenza rispetto al limite del 5% va
riportata nei seguenti righi:
CONTABILITÀ ORDINARIA
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
VARIAZIONE IN
AUMENTO
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
(TOTALE
ECCEDENZA)
(1/5 SPESE ESERCIZI
PRECEDENTI)
mod. UNICO PF
RF19
RF39 (codice “6”)
RG20, col. 5 (*)
mod. UNICO SP
RF23
RF47 (codice “6”)
RG21, col. 6 (*)
mod. UNICO SC
RF25
RF54 (codice “6”)
---
mod. UNICO ENC
RF20
RF41 (codice “6”)
RG21, col. 6 (*)
1/5 SPESE ESERCIZI PRECEDENTI
(*) in tale rigo vanno altresì indicate le spese di manutenzione sostenute nell’esercizio deducibili per la parte
non eccedente il limite.
Esempio 5
La ditta individuale Mario Verdi, in contabilità semplificata, presenta per il 2012 la
seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nel 2012
€ 6.300
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili
all’1.1.2012
€ 80.000
acquisto attrezzatura in data 23.3.2012
€ 5.100
Le spese di manutenzione deducibili nel 2012 sono così determinate:
Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012
Bene acquistato il 23.3.2012
Plafond deducibilità
80.000
--80.000
Limite spese deducibili nel 2012 (80.000 x 5%)
4.000
Spese deducibili nel 2012
4.000
Spese deducibili nel 2013 – 2017
2.300
(6.300 – 4.000)
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 8 di 9
Il quadro RG del mod. UNICO 2013 PF va così compilato:
4.000
Nel mod. UNICO PF relativo a ciascuno dei 5 periodi successivi (2013 – 2017) a rigo
RG20 dovrà essere ricompresa la quota pari a € 460, corrispondente ad 1/5
dell’eccedenza (2.300 / 5).
Esempio 6
La Dedra srl presenta per il 2012 la seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria sui beni propri sostenute nel 2012
€ 26.000
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili
(compreso il costo del bene ceduto nel 2012)
€ 290.000
quota (1/5) spese di manutenzione eccedenti sostenute nel 2011
€
acquisto macchinario in data 16.4.2012
€ 52.000
cessione attrezzatura in data 28.6.2012
€ 21.000
3.500
Le spese di manutenzione deducibili nel 2012 sono così determinate:
Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012
Bene acquistato il 16.4.2012
290.000 (*)
---
Plafond deducibilità
290.000
Limite spese deducibili nel 2012 (290.000 x 5%)
14.500
Spese deducibili nel 2012:
− di cui del 2012
− di cui del 2011
18.000
€ 14.500
€ 3.500
(*) tale valore comprende il costo all’1.1 del bene ceduto
Per il 2012 la società:
• con riferimento alle spese sostenute nel 2012 può dedurre l’importo massimo di €
14.500. L’eccedenza, pari a € 11.500 (26.000 – 14.500), è recuperata nei 5 periodi
successivi (2013 – 2017) in quote costanti pari a € 2.300 (11.500 / 5);
• deduce la prima quota (1/5) pari a € 3.500 relativa all’eccedenza delle spese di
manutenzione sostenute nel 2011; le restanti 4 quote saranno dedotte negli anni
2013 – 2016.
Il quadro RF del mod. UNICO 2013 SC va così compilato:
Æ a rigo RF25, va riportata la variazione in aumento pari a € 11.500;
….
11.500
Æ a rigo RF54 va riportata la variazione in diminuzione relativa alla prima quota delle
spese 2011 deducibile nel 2012, pari a € 3.500.
6
3.500
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 09.04.2013 n. 094 - pagina 9 di 9
Esempio 7
La Omega & Pi sas in contabilità ordinaria presenta per il 2012 la seguente situazione:
spese di manutenzione ordinaria su beni propri sostenute nel 2012
− di cui per autovettura
€
4.200
canoni manutenzione hardware
€
16.400
€
3.000
costo complessivo dei beni risultanti dal registro beni ammortizzabili
all’1.1.2012
− di cui per autovettura
€ 35.000
− di cui hardware
€ 15.000
− di cui per immobile strumentale
€ 250.000
€ 330.000
beni in leasing
€
50.000
acquisto macchinario in data 28.3.2012
€
35.000
Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità:
Æ non vanno ricompresi il costo dei beni in leasing;
Æ il costo dell’autovettura va considerato nei limiti dell’ammontare deducibile.
La società inoltre sceglie di non tener conto del costo d’acquisto dell’hardware (per il
quale sono corrisposti canoni di manutenzione periodica) e pertanto:
Costo complessivo beni ammortizzabili all’1.1.2012:
− costo complessivo beni
330.000
− costo autovettura
(35.000)
− costo autovettura nel limite di deducibilità
7.230,40
− costo hardware
(15.000)
− scorporo valore terreno (250.000 x 20%)
(50.000)
Bene acquistato il 28.3.2012
237.230,40
---
Plafond deducibilità
237.230,40
Limite spese deducibili nel 2012 (237.230,40 x 5%)
11.861,52
Spese di manutenzione del 2012:
− spese manutenzione
16.400
− spese manutenzione autovettura
(4.200)
− spese manutenzione autovettura nel limite del 40%
1.680
Spese deducibili nel 2012
13.880,00
11.861,52
Spese deducibili nel periodo 2013 – 2017
2.018,48
(13.880 - 11.861,52)
Il quadro RF del mod. UNICO 2013 SP va così compilato:
2.018
„
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]