Decisione n. 295 del 14 gennaio 2013

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Decisione n. 295 del 14 gennaio 2013
Decisione N. 295 del 14 gennaio 2013
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Avv. Bruno De Carolis
Presidente
Avv. Alessandro Leproux
Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Massimiliano Silvetti
Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]
Avv. Michele Maccarone
Membro
designato
Bancario e Finanziario
Prof. Daniela Primicerio
Membro designato dal C.N.C.U.
dal
Conciliatore
nella seduta del 26/07/2012, dopo aver esaminato
x il ricorso e la documentazione allegata;
x le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
x la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Con lettera del 22 aprile 2011 la banca resistente inviava alla ricorrente un assegno
recante l’importo di € 100,69, emesso per conto di società fornitrice di gas a titolo di
rimborso di somme pagate in eccesso dalla ricorrente stessa. Il termine massimo di
presentazione indicato sul titolo risultava scadere in data 22 maggio 2011.
Visto che tale data coincideva con una domenica, la ricorrente presentava il titolo per
l’incasso, presso la propria banca, il lunedì successivo, 23 maggio 2011.
Risultando il titolo presentato in ritardo in stanza di compensazione, la banca resistente
ne rifiutava il pagamento in quanto “scaduto”. L’accredito già eseguito sul conto corrente
della ricorrente veniva quindi stornato da parte della banca negoziatrice, con contestuale
addebito delle spese per € 7,00.
Con reclamo datato l’11 luglio 2011, la ricorrente chiedeva alla banca di procedere
all’accredito dell’assegno con storno delle spese addebitate.
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Contemporaneamente, con missiva datata anch’essa 11 luglio 2011, la banca resistente
inviava alla ricorrente un nuovo assegno, di importo pari al precedente assegno,
puntualmente e regolarmente incassato.
Con ulteriore lettera datata 18 luglio 2011, ad evidente riscontro della missiva della
ricorrente datata 11 luglio 2011, l’intermediario le rappresentava che il primo assegno era
stato presentato alla banca negoziatrice in data 23 maggio 2011 “e pertanto non può
essere stato presentato alla nostra banca per l’incasso lo stesso giorno”.
Quindi, con successiva comunicazione datata 22 luglio 2011, la ricorrente, preso atto
dell’invio del nuovo assegno, chiedeva alla banca il rimborso delle spese di € 7,00,
addebitate per la vana negoziazione del titolo poi risultato impagato, oltre al risarcimento
dei danni quantificati in € 50,00.
Il 29 luglio 2011, la banca riscontrava negativamente tali richieste, inutilmente reiterate il
successivo 3 agosto dalla ricorrente.
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2011, la ricorrente chiede che l’Arbitro
Bancario
Finanziario,
previo
accertamento
dell’illegittimità
del
comportamento
dell’intermediario, lo condanni al risarcimento del danno da lei subito per effetto del
mancato pagamento da parte della banca convenuta del primo assegno di € 100,69.
La ricorrente “in applicazione del disposto di cui all’art. 1226 c.c., non potendo il danno
essere determinato nel suo preciso ammontare, (…) chiede la liquidazione in via simbolica
in complessivi € 100”, somma comprensiva degli € 7,00 addebitati alla ricorrente dalla
banca negoziatrice per lo storno dell’assegno risultato impagato dalla resistente e
ricomprendente le “spese postali inerenti le varie raccomandate AR spedite e il giusto
compenso del tempo dovuto distogliere dalle normali occupazioni per reiterare le
operazioni
d’incasso
nonché
gli accertamenti
e
valutazioni necessarie
per
la
predisposizione del [ricorso]”.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la banca eccepisce che l’assegno de quo, essendo
stato “regolato in stanza di compensazione fuori scadenza (…), è stato ritornato impagato
con motivazione «assegno scaduto»”. Parte resistente adombra pertanto profili di
responsabilità della banca negoziatrice, che, “essendo a conoscenza dei necessari tempi
tecnici per pagare l’assegno tramite «stanza di compensazione», avrebbe dovuto far
presente alla sua cliente che l’assegno sarebbe risultato, probabilmente, impagato”.
La banca resistente chiede pertanto che l’Arbitro Bancario Finanziario rigetti il ricorso in
quanto infondato.
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Diritto
1.
La questione su cui si fonda il ricorso attiene alla verifica del rispetto dei termini di
presentazione per l’incasso di un assegno c.d. a copertura garantita e, nel caso di
tempestiva presentazione, della sussistenza del conseguente diritto al risarcimento del
danno da parte dell’avente diritto al pagamento.
2.
All’esito dell’istruttoria, può dirsi pacifico che la ricorrente abbia presentato
l’assegno per l’incasso presso la banca negoziatrice in data 23 maggio 2011.
L’assegno recava quale termine di scadenza per l’incasso il giorno 22 maggio 2011,
coincidente con una domenica. A seguito della presentazione del titolo in stanza di
compensazione in data 24 maggio 2011 da parte della banca negoziatrice, il pagamento
veniva rifiutato dalla banca in quanto, a parere di quest’ultima, l’assegno era da ritenersi
ormai “scaduto”.
Occorre pertanto verificare, da un lato, se la presentazione dell’assegno da parte della
ricorrente in data 23 maggio 2011 possa dirsi tempestivamente avvenuta e, dall’altro lato,
se la presentazione per l’incasso presso una banca diversa dalla banca trattaria incida sul
rispetto dei termini previsti per il pagamento.
Dal primo punto di vista, deve ritenersi che la ricorrente, presentando l’assegno per
l’incasso in data 23 maggio 2011, abbia rispettato il termine ultimo di scadenza riportato
sul titolo (22 maggio 2011) e coincidente con una domenica.
Ai sensi dell’art. 78 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. “Legge Assegni”), “la
presentazione (…) dell’assegno bancario non [può] farsi che in giorno feriale. Se l'ultimo
giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in
particolare per la presentazione, (…) è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino
al primo giorno feriale successivo”.
Ciò è sufficiente per ritenere che, presentando l’assegno per il pagamento in data 23
maggio 2011, la ricorrente ha rispettato il termine di presentazione indicato sull’assegno
stesso, sebbene tale termine cadesse il precedente 22 maggio 2011, coincidente con una
domenica.
Dal secondo punto di vista – se, cioè, la presentazione per l’incasso presso una banca
diversa dalla banca trattaria incida sul rispetto dei termini previsti per il pagamento – si
deve richiamare il disposto dell’art. 34 Legge Assegni, secondo cui “la presentazione
dell’assegno a una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento”.
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Al riguardo, eccepisce la banca convenuta che, avendo la parte ricorrente presentato
l’assegno presso la propria banca e non presso la trattaria, era tecnicamente impossibile
che la presentazione del titolo in stanza di compensazione (nel caso di specie secondo la
procedura della “check truncation”), avvenisse lo stesso giorno. Salvi eventuali profili di
responsabilità della banca negoziatrice (anche quanto all’addebito degli € 7,00 di spese),
sotto questo profilo non possono ragionevolmente essere mosse contestazioni al
comportamento della resistente, posto che, anche in mancanza di revoca da parte del
traente, la banca trattaria non è tenuta a pagare l’assegno presentato oltre i termini.
3.
In tale quadro, va peraltro osservato che la ricorrente ha puntualmente ricevuto, in
sostituzione del primo assegno risultato impagato, un ulteriore assegno da parte della
banca resistente.
La ricorrente tuttavia insiste nelle proprie richieste risarcitorie, adducendo di aver perso
molto tempo per reiterare le operazioni d’incasso. Tuttavia, all’esito dell’istruttoria, non
emerge la dimostrazione che la ricorrente abbia dedicato gran parte del proprio tempo a
tale attività.
Risulta infatti che la banca abbia provveduto tempestivamente (con missiva dell’11 luglio
2011) ad inviare alla ricorrente un nuovo assegno, di importo pari al precedente, poi
puntualmente e regolarmente incassato. La contestazione della ricorrente è datata
anch’essa 11 luglio 2011 e risulta quindi contemporanea all’invio del nuovo assegno da
parte della banca. Non risultano pertanto comprovate le rilevanti asserite incombenze alle
quali
la
ricorrente
avrebbe
dovuto
attendere
a
seguito
del
comportamento
dell’intermediario.
Pertanto, in ossequio all’orientamento della corte di legittimità secondo cui “non sono
risarcibili i danni non patrimoniali c.d. «bagatellari», ossia quelli futili od irrisori, ovvero
causati da condotte prive del requisito della gravità” (Cass., sez. un., 11 novembre 2008,
n. 26974), il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria non possa trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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