COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza

Transcript

COMUNE DI SEREGNO Provincia di Monza
COMUNE DI SEREGNO
Provincia di Monza - Brianza
Rep. N.
del
ATTO D’ INTESA PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
DELLA “CORTE DEL COTONE”
(accordo integrativo ex art. 11 legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive
modificazioni)
Con la presente scrittura privata da valere occorrendo quale atto
pubblico,
TRA
•
Il Comune di Seregno nella persona del Segretario Comunale
Dott.ssa Petrocelli Antonella nata a Viggiano (PZ) il 23.01.1966
(CF PTRNNL66A63L8742).
E
•
La società Società ELITE S.r.l. con sede legale in Seregno, via
Colombo, 16, legalmente rappresentata dal Sig. Fontana Andrea
nato a Desio il 16/5/1952 residente in Lentate Sul Seveso (MI) Via
Puccini 34/A in qualità di Socio Amministratore.
PREMESSO CHE
•
•
•
•
•
Il Comune di Seregno è proprietario di una quota del complesso
condominiale denominato “Corte del Cotone” come da atto
stipulato in data 10 febbraio 1999 (Rep. N. 52739);
Che ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Seregno e
l’ Immobiliare Libi S.p.a. in data 19 ottobre 1989 (Rep. N. 28051 –
Racc. n. 35951) la corte interna a detto complesso condominiale è
stata asservita ad uso pubblico;
Che con nota Prot. N. 034708 del 4 giugno 2010 la società ELITE
S.r.l. ha fatto istanza tesa ad ottenere la concessione ad occupare
temporaneamente la piazza interna della “Corte del Cotone” e l’
autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee all’
aperto denominate “DROME GARDEN” da tenersi a Seregno, via
Colombo 16, nel periodo estivo.
Che il rilascio dell’ autorizzazione di pubblica sicurezza era ed è
vincolato al nuovo sopralluogo della Commissione Provinciale di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo(C.P.V.)
Che la concessione degli spazi asserviti ad uso pubblico e l’
Autorizzazione ad effettuare attività di intrattenimento o spettacolo
all’ interno del cortile di detto complesso condominiale impone l’
esigenza di realizzare un equilibrio bilanciato tra le opposte
esigenze di assicurare il rispetto durante il periodo estivo della
quiete pubblica da un lato e lo sviluppo delle attività di
intrattenimento dall’ altro;
1
•
•
•
Che ai sensi dell’ art. 11 della legge 241 del 7 agosto 1990 come
modificata dalla legge 15 del 11 febbraio 2005, l’ Amministrazione
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo;
Che al fine di cui sopra i rappresentanti dell’Amministrazione
Condominiale e della Società ATMOZED Srl (precedenti gestori
dell’esercizio pubblico DROME) si erano incontrati per concordare
vincoli ed opportunità ed avevano condiviso l’esigenza di una
preventiva regolamentazione concordata delle condizioni
per il
rilascio dei citati titoli concessori ed autorizzativi che rimangono
invariati nella presente concessione;
Che il presente atto d’ intesa riporta le medesime condizioni del
precedente, stipulato il 13 maggio 2005 con la società ATMOZED
S.R.L. ed assentito dall’ Assemblea Condominiale in data 10
maggio 2005;
Tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del
presente atto.
Art. 2
Le parti concordano di assoggettare la Concessione per l’ occupazione di
suolo pubblico alle seguenti prescrizioni:
1. l’ area occupata sarà esclusivamente quella delimitata da
tratteggiatura verde come da planimetria allegata all’ istanza
citata in premessa;
2. sull’ area tratteggiata in verde potranno essere posizionati n°7
ombrelloni, 42 tavoli, 168 sedie ed un banco bar, per un totale di
mq. 415,00;
3. le strutture concesse non potranno subire modifiche di
posizionamento rispetto a quelle raffigurate in planimetria;
4. i portici, lato nord e sud, dovranno essere lasciati sgombri al fine
di garantire le vie di fuga in caso di emergenza;
5. durante gli orari di apertura del pubblico esercizio dovrà essere
sempre garantito l’ accesso alle proprietà condominiali degli aventi
titolo;
6. i tavolini e le sedie posti sotto il pergolato interessato dall’
occupazione dovranno essere lasciati a disposizione del pubblico
in genere che transita per la piazza dalle ore 8.00 alle ore 20.00
senza oneri per alcuno;
7. il Comune si riserva l’ utilizzo della piazza in oggetto, negli orari
concessi, per non più di tre serate, previa intesa con il titolare
della concessione da concretizzarsi non oltre 7 giorni prima dell’
evento; in tali occasioni, il concessionario dovrà prestare la
massima collaborazione per l’ organizzazione delle serate,
concedendo gratuitamente sede e/o tavoli;
8. le strutture (tavoli e sedie) escluse quelle di cui al punto 6,
dovranno essere rimosse entro le ore 8.00 del mattino seguente e
2
non dovranno essere riposizionate prima delle ore 18.00 del giorno
successivo.
9. la pulizia degli spazi dell’ area interna ed esterna al cortile, nonché
delle aree prospicienti le vie Appiani, Colombo e Marco Polo, sarà a
carico del concessionario che dovrà provvedervi quotidianamente
entro le ore 8.00 del giorno successivo;
10. le eventuali spese per le utenze interne condominiali (luce ecc.)
dovranno essere rimborsate dal concessionario al condominio;
11. entro 20 giorni dal termine del ciclo stagionale di manifestazioni,
oggetto dell’ Autorizzazione, dovrà essere effettuata dal
concessionario una pulizia straordinaria dell’ area concessa;
Art. 3
Le parti concordano di assoggettare l’ Autorizzazione di P.S. alle
seguenti condizioni:
1. la manifestazione temporanea denominata “DROME GARDEN”
sarà autorizzata annualmente previa richiesta scritta della
Società ELITE S.r.l. a cui andrà allegato il calendario e gli orari
degli spettacoli od intrattenimenti; non occorrerà una ulteriore
verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono
periodicamente per i quali la Commissione Provinciale di
Vigilanza abbia già concesso l’ agibilità in data non anteriore a
due anni;
2. l’ attività di somministrazione di alimenti e bevande all’ esterno
del locale “DROME” dovrà essere sempre accompagnata da
attività d’ intrattenimento o spettacolo;
3. Nelle serate di lunedì, martedì, giovedì e domenica le emissioni
sonore dovranno cessare alle ore 24.00; nelle serate di
mercoledì, venerdì e sabato le emissioni sonore dovranno
cessare entro le ore 1.00; dopo tali orari sarà consentita la
somministrazione con altre forme di intrattenimento o
spettacolo senza uso di apparecchi acustici;
4. Le emissioni sonore non dovranno iniziare prima delle 21.30;
5. la capienza massima consentita è di 290 persone;
6. non dovrà essere ammesso un numero di persone superiore al
numero dei posti concessi in autorizzazione;
7. i sistemi di vie d’ uscita devono essere costantemente sgombri
da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’ esodo delle
persone e/o costituire rischio per la propagazione di incendi;
8. prima dell’ inizio di qualsiasi manifestazione deve essere
controllata la funzionalità del sistema di vie d’ uscita, il corretto
funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli
impianti e delle attrezzature di sicurezza; l’ accesso alle due
uscite non in uso dovrà essere precluso con idonee protezioni;
9. devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio,
seguendo prove periodiche con cadenza non superiore a sei
mesi;
10. devono essere mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
11. l’ area della manifestazione dovrà essere adeguatamente
illuminata; le alimentazioni elettriche dell’ impianto, comprese
quelle di amplificazione sonora, non devono essere in contatto
diretto con il pubblico e devono essere predisposti tutti i
dispositivi contro le sovracorrenti e di messa a terra degli
impianti;
3
12. il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) dovrà
essere adeguatamente illuminato; a tal fine, le due uscite di
sicurezza dovranno essere segnalate con lampade d’emergenza
poste in modo visibile dall’ area ove staziona il pubblico;
13. è fatto obbligo di acquisire il nulla osta S.I.A.E.;
14. le emissioni sonore dovranno rispettare la normativa in vigore
in ordine all’ uso degli strumenti elettrodomestici in pubblici
esercizi, di cui al D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nonché i
parametri della zonizzazione acustica di cui alla delibera del
Consiglio Comunale del Comune di Seregno n. 221 approvata
in data 17.12.2002 che prevede un limite diurno di 60 DB e
notturno di 50 DB così come riportato al punto 2 della relazione
di impatto acustico presentata dai richiedenti;
15. dovrà essere adottata ogni cura per non arrecare danni alle
piante ed alle attrezzature ivi esistenti anche mediante un
adeguato controllo del personale addetto alla sicurezza della
società ELITE S.r.l.;
16. i promotori dell’ iniziativa hanno in carico la responsabilità sulla
qualità ed il rispetto degli aspetti igienico – sanitari dei prodotti
alimentari preparati e venduti;
Art. 4
Le parti si danno reciproco atto che la concessione e l’ Autorizzazione di
cui sopra faranno espresso riferimento, ognuna per proprio ambito, alle
condizioni previste dal presente accordo e comunque dalle normative
vigenti.
Art. 5
A garanzia della piena osservanza e dell’ adempimento di tutte le norme,
condizioni, patti e modalità di cui alla presente convenzione, la società
ELITE S.r.l. rappresentata dal Sig. Fontana Andrea, ha costituito cauzione
di Euro 5.000,00 nei modi previsti dalla legge;
La presente convenzione è funzionalmente collegata all’esercizio
dell’attività di somministrazione del locale DROME.
Le parti convengono che il presente accordo ha durata triennale con
decorrenza dalla sua sottoscrizione.
Resta inteso che, qualora ragioni di interesse pubblico lo richiedano, la
presente convenzione è sempre revocabile da parte dell’Amministrazione
Comunale.
La presente convenzione può essere rinnovata, alla sua scadenza e con la
medesima forma, tramite accordo espresso da entrambe le parti.
Art. 6
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa espresso rinvio
allo Statuto e ai regolamenti vigenti presso il Comune di Seregno, oltre
che ovviamente alle disposizione legislative in materia.
4
Letto, confermato e sottoscritto.
Seregno, ________________________
Per il Comune di Seregno
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Petrocelli
________________________
Per la Società ELITE S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Andrea Fontana
________________________
5
AUTENTICAZIONE FIRME
Ai sensi degli articoli 21 e 30 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il sottoscritto
Dott. Felice Codurri, Vice Segretario del Comune di Seregno, attesta che
le firme sopra estese sono state apposte in sua presenza dai citati signori,
preventivamente identificati come segue:
•
Antonella Petrocelli nata a Viggiano (PZ) il 23.01.1966,
Segretario Comunale del Comune di Seregno mediante personale
conoscenza;
•
Andrea Fontana nato a Desio (MI)
Rappresentante della Società ELITE S.r.l.
il
16/5/1952
Legale
Il Vice – Segretario Generale
Dott. Felice Codurri
_____________________________
6