VademecumVoloAsso - Provincia di Monza e Brianza
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VademecumVoloAsso - Provincia di Monza e Brianza
1 Perché iscriversi ai registri? Esistano due ordini di motivi che invitano le associazioni senza scopo di lucro e quelle di volontariato ad iscriversi ai relativi registri: 1. un primo ordine riguarda i vantaggi pratici ed economici, di natura amministrativa e fiscale1. Ricordiamo poi che l’iscrizione ai registri permette di partecipare alla maggior parte dei Bandi pubblici, o di Fondazioni private; di stipulare convenzioni e contratti con l’Ente pubblico; di poter accedere alla ripartizione del 5 x 1000 dell’IRPEF. È quindi la porta di accesso a quelle modalità di coprogettazione e cogestione che si stanno imponendo come costitutive della nuova welfare community; 2 Il secondo ordine, invece, è più di tipo ideale e riguarda la necessità che le organizzazioni si assumano un compito pubblico, nella riorganizzazione del welfare in atto: gran parte della legislazione, nazionale e Lombarda, assume ormai il concetto di sussidiarietà: laddove arriva la società civile con le sue organizzazioni, le Istituzioni devono ritrarsi e assumersi compiti di regia e di indirizzo. Le organizzazioni non profit sono chiamate ad assumersi un ruolo di lettura dei bisogni, di coprogettazione, di sperimentazione di risposte innovative. Si tratta quindi, nella scelta di iscriversi ai registri, di condividere un’assunzione di responsabilità, che implica la trasparenza, l’accountability (cioè la necessità di rendere conto rispetto alle responsabilità assunte pubblicamente). Si tratta di raggiungere la consapevolezza che se ci si assume un compito pubblico si ha il dovere di farlo bene e di renderne conto, anche se è volontariato: il fatto di fare qualcosa gratuitamente non esime dalla necessità di farlo bene! Molte associazioni temono gli adempimenti burocratici connessi all’iscrizione ai registri. Non possiamo negare che questi esistano, ma sicuramente non sono tanto gravosi da inficiare l’attività istituzionale delle organizzazioni. Inoltre, restare in regola con le norme vigenti, anche con l’aiuto dei CSV, che supportano le associazioni in queste incombenze, consente di assumersi un ruolo di attore nello sviluppo del welfare e mette al sicuro rispetto ai rischi di controlli e verifiche da parte delle Agenzie competenti. In questo vademecum descriviamo puntualmente il percorso di iscrizione, presentiamo i fac-simile che possono aiutare le associazioni nelle varie tappe. Tutta la documentazione è inoltre sempre reperibile in formato digitale sul sito della Provincia di Monza e Brianza: www.provincia.mb.it. Inoltre la Provincia di Monza e della Brianza ed il Centro di Servizio al Volontariato di Monza e Brianza e sono disponibili per affiancare gratuitamente le associazioni nelle varie fasi evolutive che portano alla costituzione formale e all’iscrizione ai registri. 1 Per questo aspetto, rimandiamo all’illustrazione completa presentata nella parte terza del testo. 2 indice ISCRIVERSI E’ FACILE. GUIDA TEORICO PRATICA PER L’ISCRIZIONE AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E DELL’ASSOCIAZIONISMO INTRODUZIONE SEZIONE PRIMA: NOZIONI GIURIDICHE GENERALI 1 2 TERZO SETTORE E NON PROFIT: UNO SGUARDO D’ INSIEME 1.1 COSA SONO LE ASSOCIAZIONI 1.1 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI 2.1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2.1 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 2.1 ONLUS PARTE 2: COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE 3 PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 3.1 COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 3.1 LA STRUTTURA DELLO STATUTO 3.1 MODALITA DI REGISTRAZIONE 3.1 MODELLO EAS PARTE 3: LA GESTIONE DEI REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONISMO 4 5 6 REGISTRI PROVINCIALI 4.1 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 4.2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 4.3 ASSOCIAZIONI LA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI REGISTRI ON LINE LE OPPORTUNITÁ DELL’ISCRIZIONE AI REGISTRI 6.1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 6.2 ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DI PROMOZIONE SOCIALE PARTE 4: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E DOCUMENTAZIONE 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 L. 266/91 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L.383/00 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FACSIMILE ATTO COSTITUTIVO FACSIMILE STATUTO ODV FACSIMILE STATUTO APS FACSIMILE STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI 3 Introduzione Come noto la promozione della cittadinanza attiva e del protagonismo degli attori territoriali rappresentano, a partire dalla riforma del Titolo V della Costituzione, uno dei principi ispiratori per l’azione della Pubblica amministrazione. Questa impostazione è rintracciabile sia nella recente normativa nazionale, sia in continue iniziative dell’Unione Europea: basti pensare che il 2011 comunemente indicato come “l’anno europeo del volontariato” aveva come titolo estensivo “Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”, mentre il 2012 è “L’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. La provincia di Monza e Brianza può vantare uno straordinario patrimonio di Associazioni di volontariato e no profit, la cui valorizzazione è stata compresa tra le Linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione provinciale. E’ altrettanto noto che la normativa regionale, riconoscendo la cultura del fare ed il radicamento nella società civile del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale, ha proposto un nuovo sistema nella costruzione e nella gestione dei servizi alla persona e alla comunità attraverso la promozione della sussidiarietà orizzontale. In una fase di razionalizzazione delle risorse pubbliche e di contestuale aumento delle aree di bisogno, diventano sempre più urgenti i processi in grado di favorire l’edificazione della welfare community, cioè la capacità del territorio di agire in modo coordinato ed integrato per offrire soluzioni locali efficaci. La promozione della cittadinanza attiva e modelli di governance in grado di cooptare il capitale sociale non sono soltanto funzionali ad un nuovo welfare sostenibile, ma possono rappresentare una risposta anche a fenomeni strutturali che rischiano di erodere la solidarietà comunitaria. L’invecchiamento dei residenti2, l’affermarsi di modelli familiari sempre più lontani “dalla famiglia estesa”, la mobilità territoriale della popolazione, modelli culturali orientati “all’avere”, sono alcuni tra gli elementi che concorrono ai processi di esclusione sociale ed al venire meno del senso di prossimità. Le linee programmatiche 2009-2014 dell’Amministrazione provinciale definiscono il sistema locale dei servizi sociali, il punto di arrivo di un processo volto al sostegno ed alla valorizzazione dell’associazionismo diffuso, alla costituzione di nuove reti -o all’aggregazione di reti esistenti- tra attori pubblici e privati per la creazione di sinergie ed il potenziamento della comunicazione sociale. 2 Al gennaio 2011, la struttura per età della popolazione vede il 9 % dei residenti in provincia (oltre 76 mila abitanti) con oltre 74 anni, mentre gli over 84 sono più di 18 mila con concentrazioni significative nelle grandi aree urbane. I vedovi e le vedove sfiorano le 60 mila unità, nell’84% dei casi donne. 4 Nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali l’azione provinciale si deve ispirare, dunque, all’ottimizzazione del potenziale territoriale della Brianza. Il protagonismo degli attori locali, con particolare enfasi al Volontariato, è un riferimento importante per la Provincia di Monza e della Brianza come dimostrato dalla valorizzazione del Terzo settore contenuta nella proposta di revisione dello Statuto in corso di approvazione. Sostenuta da una lettura delle risorse e dei bisogni del territorio e lavorando in sinergia con gli attori che afferiscono al terzo settore, l’Amministrazione provinciale vuole giocare il proprio ruolo di Ente intermedio per offrire soluzioni a respiro sovra locale attraverso percorsi condivisi. Il Settore Istruzione, Politiche Sociali e Familiari, Rapporti con il Volontariato e Associazionismo, Pari Opportunità, ha coerentemente prodotto alcuni atti che vanno nella direzione della progressiva qualificazione presso gli stakeholder secondo lo scenario e gli obiettivi sommariamente descritti. In particolare, in occasione dell’Anno europeo del volontariato, è stato attivato un Tavolo di coordinamento3 con obiettivi definiti dall’evento ma declinati a valenza provinciale. In sintesi: creare condizioni favorevoli al volontariato e sensibilizzare alla cittadinanza attiva4; ipotizzare una sorta di voucher per il sostegno alle attività di volontariato. Per l’anno 2012, al fine di accompagnare e supportare il Terzo settore l’Amministrazione provinciale ha previsto un Programma5 che comprende iniziative destinate ad aumentare l’efficacia della loro attività e delle relazioni con l’Ente pubblico, in primo luogo attraverso la promozione dei Registri del Volontariato e dell’Associazionismo. Facilitando le iscrizioni (ed il mantenimento) ai Registri si possono infatti innescare processi volti ad incrementare il livello di consapevolezza delle potenzialità degli attori territoriali e delle possibilità offerte dal lavoro in rete. Quest’ultimo elemento è stato recentemente evidenziato dal Forum nazionale del Terzo Settore6 quale nuova linea di discrimine del volontariato: non più Associazioni suddivise per classe dimensionale ma piuttosto per capacità di operare in contesti organizzati. Il processo di profonda razionalizzazione delle risorse pubbliche rischia di ridimensionare il volano economico trasferito alle Associazioni a sostegno delle attività e della formazione. Operare in rete significa in questo senso ottenere un possibile effetto moltiplicatore sulla progettualità e sulle azioni volte al found 3 Centro servizi Volontariato, Sede territoriale regionale, Consiglio dei Sindaci e Comune di Monza, Camera di Commercio, Confindustria, ASL, Ufficio Scolastico, Casa del Volontario, Fondazione della Comunità di MB e Forum del Terzo Settore. 4 Riconducibili all’obiettivo 1401.01 del PEG relativo all’anno 2011 5 Programma n. 7 DE0714 Rapporti con il Volontariato e Associazioni 6 In occasione della presentazione del Rapporto nazionale “Le reti del Terzo Settore”, Milano luglio 2011 5 rising. Inoltre, attraverso le azioni finalizzate all’implementazione dei Registri, la Provincia di Monza e della Brianza intende promuovere la cultura del Volontariato affidabile e trasparente. I soggetti candidati ai Registri spesso concorrono all’erogazione di servizi delicatissimi, con utenza vulnerabile. Favorendo la trasparenza amministrativa-gestionale e l’importanza della terzietà nelle verifiche da un lato si rende il no profit un interlocutore sempre più affidabile, dall’altro si qualifica l’azione della P.A. a tutela delle famiglie degli utenti. Anche la “pulizia” dei registri stessi attuata negli ultimi anni ha permesso di sgrossare i registri stessi di quelle organizzazioni che non presentavano più i requisiti o l’operatività necessaria a mantenere l’scrizione. La Provincia di Monza e Brianza ed il CSV sono fortemente orientati a dare tutto il supporto perché le organizzazioni non trovino ostacoli burocratici all’iscrizione ed al mantenimento ma solo la pretesa che quanto richiesto dalla normativa si verifichi puntualmente, a garanzia dell’intero sistema. Anche le numerose cancellazioni intervenute di recente sono prova di questa rinnovata richiesta di “serietà” e non di calo della motivazione che spingono i Volontari ad iscriversi ai registri. Tanto e vero che comunque il numero delle organizzazioni iscritte è in continua crescita. 6 SEZIONE PRIMA: NOZIONI GIURIDICHE GENERALI 1. TERZO SETTORE E NON PROFIT: UNO SGUARDO D’ INSIEME 1.1 COSA SONO LE ASSOCIAZIONI 1.2 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE 2. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI 2.1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 2.2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 2.3 ONLUS 7 1. Terzo settore e no profit: uno sguardo di insieme Intendiamo offrire un panorama generale del terzo settore, per aiutare le associazioni non profit, già esistenti o in via di costituzione, a cercare la giusta collocazione organizzativa per poter svolgere nel modo migliore il compito sociale che si prefiggono. Si tratta quindi di aiutare ad orientarsi, dare una mappa delle opportunità e delle responsabilità che ciascuna scelta porta con sé. In senso generale il “Terzo settore” è quello che si distingue da settore “Pubblico” e da quello “Privato” o tra “stato e mercato” per usare termini di economia politica, ha alcune caratteristiche del primo, altre del secondo ed alcune sono prettamente peculiari. I soggetti del terzo settore sono organizzazioni di natura privata ma orientati alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica. Spesso “Terzo settore” e “Privato sociale” vengono usati come sinonimi7 Il panorama del terzo settore è estremamente variegato e frammentato, anche dal punto di vista della normativa. Non abbiamo, quindi, alcuna pretesa di completezza, in questa prefazione: più avanti nel testo, sulle associazioni, troverete indicazioni mirate e complete. La Costituzione Italiana garantisce la libertà di associarsi, rispetto ad una finalità condivisa: non è quindi obbligatorio assumere una forma giuridica formalizzata, definire organi sociali, statuti, iscriversi ai registri. Se non è obbligatorio, va spiegato perché riteniamo opportuno formalizzare le scelte di impegno associativo e aprire quelle strade che consentono, tramite l’iscrizione ai registri, di relazionarsi con le istituzioni e di operare in modo trasparente, responsabile, concordato e condiviso con la comunità locale e con chi la rappresenta. Cominceremo quindi con una rapidissima panoramica dei soggetti che costituiscono il cosiddetto “terzo settore”: i soggetti collettivi definiti “non profit”. I criteri che identificano i soggetti non profit sono, molto sinteticamente: - Non distribuzione degli utili in nessuna forma, anche indiretta; - Obbligo della devoluzione del capitale sociale, in caso di scioglimento, ad altra organizzazione non profit con finalità analoghe - Democraticità della struttura e delle regole di funzionamento 7 Altre volte con “terzo settore” si indica un’area più vasta e non definita mentre con OPS (organizzazioni di Privato sociale) 8 Dal punto di vista della natura giuridica Il Codice Civile disciplina tre tipologie di soggetti: - le associazioni (che possono essere riconosciute o non riconosciute8); - le fondazioni; - le cooperative sociali tratteremo molto rapidamente di fondazioni e cooperative, in quanto questo vademecum è principalmente destinato alle associazioni e ai Registri relativi. Le fondazioni La loro collocazione all’interno del terzo settore è strettamente collegata allo scopo non lucrativo dell’attività condotta. Le fondazioni sono costituite da un patrimonio, destinato ad un determinato scopo, dalla persona, fisica o giuridica, che la costituisce (anche tramite un lascito post mortem). Gli elementi fondanti sono quindi il patrimonio e lo scopo cui è destinato. La forma organizzativa deve essere la migliore per perseguire (direttamente o attraverso l’erogazione di contributi ad altre organizzazioni) lo scopo. In base alla disciplina lombarda, le fondazioni, anche quando non perseguano alcuno scopo lucrativo, non sono iscritte nel registro delle associazioni di volontariato, ma risultano iscritte nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. Le fondazioni possono assumere lo status di ONLUS. Le cooperative sociali Le cooperative sociali operano con carattere mutualistico nell’interesse generale della collettività, ma con strumenti e criteri di tipo imprenditoriale. Le persone si associano in forma cooperativa quando intendono lavorare insieme. Lo scopo è quindi rilevante, ma alla base vi è sempre la volontà dei soci di cooperare dal punto di vista professionale. Le cooperative sociali sono disciplinate dalla legge 381/91; Le cooperative sociali si distinguono in: - cooperative di tipo A, le quali gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica; 88 Normalmente, le associazioni non sono riconosciute: il riconoscimento comporta l’acquisizione di personalità giuridica. È da richiedere alla Regione o alla Prefettura, la domanda prevede un iter complesso e presuppone un capitale sociale consistente. Vedi cap.1.1 9 - cooperative di tipo B, le quali svolgono attività diverse, - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 381/1991; - cooperative che operano sia nei settori previsti per le cooperative di tipo A che nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, previsto per le cooperative di tipo B. E’ prevista la facoltà delle cooperative di costituirsi in consorzi. Le cooperative sociali sono ONLUS di diritto. Altri enti non profit Esistono altri enti non profit, disciplinati da leggi specifiche, di cui non ci occupiamo però in questo testo: - le ONG (organizzazioni non governative). In Italia9 assumono spesso forma associativa non profit. Sono organizzazioni che concentrano la loro attività nella cooperazione allo sviluppo e che sono riconosciute dal Ministero degli Esteri ed inserite in una specifica lista. Le ONG sono ONLUS di diritto. - gli enti ecclesiastici cattolici disciplinati dalla legge 222/85; - gli enti religiosi di altre confessioni; - gli istituti di patronato disciplinati dalla legge 152/2001. Questi sono enti di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità, senza scopo di lucro, in materia di tutela e di assistenza ai cittadini in campo previdenziale, del lavoro, del diritto di famiglia, sanitario e sociale. Due definizioni che rischiano di confondere: ONLUS e Impresa Sociale ONLUS La definizione ONLUS (acronimo di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”) non riguarda la natura giuridica dell’ente, ma uno status di particolare agevolazione dal punto di vista fiscale. E’ utile chiarire che, mentre le associazioni di volontariato iscritte al Registro, le ONG e le cooperative sociali sono ONLUS di diritto, altre associazioni e fondazioni possono scegliere, previa verifica e/o adeguamento del proprio statuto al dettato del D.lgs 460/97, lo status di ONLUS. Questo status consente numerose agevolazioni sul piano fiscale, come verrà meglio spiegato più avanti. In alternativa, per quelle organizzazioni che non possono assumere lo status di ONLUS, lo status fiscale sarà quello di “ente non commerciale”, naturalmente con minori benefici, benché comunque favorevole, rispetto agli enti commerciali. 9 In molti paesi europei, la sigla NGO viene applicata a soggetti diversi, spesso in modo molto più esteso che in Italia 10 Impresa sociale Si tratta di una qualificazione possibile per tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tra i beni ed i servizi di utilità sociale si considerano quelli prodotti o scambiati nei settori : - dell’ assistenza sociale, ai sensi della legge 328/2000; - dell’assistenza socio-sanitaria, ai sensi del DPCM 14/2/2001 per essere impresa sociale, valgono i criteri già espressi per i soggetti non profit. Questa opzione non è, di norma, rilevante per le associazioni, in quanto le agevolazioni e i vantaggi che si possono trarre dal riconoscimento come Impresa sociale sono inferiori a quelli della condizione di ONLUS e a quelli che derivano dall’iscrizione ai Registri. Le associazioni Veniamo dunque alle associazioni, i soggetti di cui ci occupiamo. Si tratta di soggetti caratterizzati dalla pluralità dei soci e dalla non lucratività. Le associazioni sono soggetti collettivi sostanzialmente costituiti da un gruppo di persone che si associano per uno scopo comune. Quindi, diversamente dalle fondazioni, non è indispensabile un capitale sociale consistente, diversamente dalle cooperative, non ci si associa per lavorare insieme, ma per promuovere un’ideale, un progetto. Le associazioni, a seconda della loro natura, possono essere iscritte ad albi e registri (ONLUS, volontariato, associazionismo, associazionismo familiare…). 11 Tipologie di associazioni Come già detto, la Costituzione Italiana garantisce la libertà di associarsi. Esistono quindi associazioni “di fatto”, semplicemente sancite da un accordo orale. Certamente, però, queste non possono formalizzare accordi, stipulare convenzioni o contratti, assumere compiti di natura pubblica. Per questo occorre che si sia regolarmente costituiti, con un atto costitutivo e uno statuto, un rappresentante legale. Alcune tipologie di associazioni sono regolamentate da leggi specifiche, che prevedono particolari agevolazioni e che istituiscono Registri cui iscriversi. Sono: - le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 266/91, con il Registro Generale Regionale del volontariato e le sue sezioni provinciali; - le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nei registri provinciali e regionali; - le associazioni di promozione sociale iscritte nei medesimi registri delle “associazioni senza scopo di lucro” di cui sono una specificazione, nell’apposita sezione F 10. Queste associazioni, in Regione Lombardia, trovano la loro disciplina nella legge regionale 1/08. Esistono altri registri (solidarietà familiare, associazionismo femminile, CAV, …. ) a livello regionale, istituiti da Regione Lombardia, sulla base di Leggi Regionali di settore. L’iscrizione a questi registri, peraltro, è aperta anche ai soggetti, con determinate caratteristiche, già iscritti ai registri indicati sopra. Sono quindi iscrizioni complementari, a volte utili per poter accedere a determinati bandi o linee di finanziamento, ma che non vanno a costituire caratteristiche identitarie per le associazioni aderenti. 1.1 - Cosa sono le associazioni Le Associazioni sono parte della categoria degli Enti Morali. Esse trovano la loro scarsa disciplina legislativa in pochi e brevi articoli del Codice Civile (legge che, nel 1942, in quasi tremila articoli ha espresso le principali norme che regolano i rapporti tra i privati cittadini). Gli elementi essenziali di un'Associazione sono le persone, lo scopo e, in taluni casi, il patrimonio. Negli Enti Associativi l'elemento fondamentale, tra i tre (persone, scopo e patrimonio) è costituito dalle persone; cioè la collettività di individui che, associandosi, definisce uno scopo comune ideale sulla base del quale si viene a costituire l'Ente associativo. La "mission", il fine ideale, è ciò che connota la volontà dei partecipanti all'Ente associativo, e qualifica il soggetto Associazione quale formazione sociale. 10 Disciplinate dall’art. 2, I° comma, della legge 383/2000 12 Tale elemento risulta però, proprio nell'ottica del rispetto primario della volontà dei partecipanti, sempre modificabile dalla volontà degli Associati. A conferma della natura essenziale di questi due elementi si ricorda che sia il completo venir meno dell’elemento personale sia il raggiungimento dello scopo determinano l’estinzione dell’Associazione. Nelle Associazioni il patrimonio, pur essendo fondamentale, non sempre è essenziale tanto che esistono Associazioni non riconosciute che, per legge, possono tranquillamente esserne prive. Ad un analisi quantitativa, sono certamente le Associazioni non riconosciute le più presenti nella nostra Società civile e, non è un caso, che gli stessi Partiti Politici ed i Sindacati si siano costituiti con questa forma giuridica. Questo concetto di sovranità dell’elemento delle persone - dei soci - rispetto tanto allo scopo quanto al patrimonio (fondo comune per le associazioni non riconosciute), per ciò che concerne le Associazioni, è fondamentale per sottolineare la modernità del concetto di Associazione in una logica di partecipazione alla convivenza civile 1.2 - Associazioni riconosciute e non riconosciute Per evidenziare la distinzione tra Associazioni riconosciute e non riconosciute è innanzitutto da premettere che non esistono Associazioni di altro genere: le Associazioni, tutte le Associazioni, si dividono in queste due specie. Le Associazioni riconosciute trovano la loro disciplina generale negli articoli che vanno dal n. 14 al n. 35 del codice civile e, non a caso, la loro disciplina risulta la medesima con quella delle Fondazioni. Tale identità di disciplina ha il suo fondamento nel rilievo primario che ha il patrimonio per il riconoscimento giuridico. Queste Associazioni ottengono, con il riconoscimento, la possibilità di avere la capacità di agire in proprio e quindi di acquisire autonomia patrimoniale, cioè, nel caso in cui l'Associazione abbia contratto obbligazioni patrimoniali, la stessa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Situazione diversa si configura invece per le Associazioni non riconosciute che rispondono delle obbligazioni sia con il proprio patrimonio (definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell'Associazione. Nei due casi si parla rispettivamente di autonomia patrimoniale perfetta per le Associazioni riconosciute e di autonomia patrimoniale imperfetta per le Associazioni non riconosciute. E’ chiaro, quindi, come l’effetto proprio del riconoscimento renda patrimonialmente autonomo l’Ente associativo per il fatto di limitare i propri obblighi al solo patrimonio dell’Associazione, pur avendo come elemento fondamentale una pluralità di persone, distinguendosi dagli Enti non riconosciuti in cui invece la stessa pluralità di persone risponde in termini patrimoniali personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. 13 Si deve però ricordare che, per quanto riguarda le Associazioni che intendano chiedere il riconoscimento giuridico, le disposizioni attuative del codice civile richiedono per le stesse l'adozione dell'atto costitutivo e dello Statuto per Atto Pubblico; cioè alla presenza di un Notaio rogante. 2. Principali tipologie di associazioni 2.1 Le organizzazioni di volontariato La "legge-quadro" sul volontariato, la n. 266 dell'11 agosto 1991, riconosce "il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato", intendendo come tale "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". Requisiti minimi Nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti: • l'assenza di fini di lucro; • la democraticità della struttura; • l'elettività e la gratuità delle cariche associative; • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; • i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e diritti; • l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. L'organizzazione di volontariato deve finanziare la propria attività: • con contributi degli aderenti o di privati; • con contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali; • con donazioni e lasciti testamentari; • con rimborsi derivanti da convenzioni; • con entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Le organizzazioni di volontariato, per accedere ai contributi pubblici e per godere delle agevolazioni fiscali, dovranno iscriversi nel registro del volontariato della Regione o Provincia nel cui territorio hanno la sede amministrativa e/o operativa . 2.2 Le associazioni di promozione sociale 14 La legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina le associazioni di promozione sociale (APS), considera tali quelle "costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati". Si costituiscono con atto scritto, il quale deve contenere specifici elementi quali: la denominazione, l'oggetto sociale, l'assenza di fine lucrativo, la rappresentanza legale, l'obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi, la democraticità della struttura, ecc. Si sostengono con: • contributi degli aderenti o di privati; • contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali; • donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati ed a terzi (anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali); • iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale. Si sottolinea che non possono essere considerate APS le organizzazioni sindacali, i partiti politici, ed in genere tutte quelle associazioni che pongono limitazioni discriminanti all'ingresso di nuovi soci. Sono inoltre escluse le organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo registro regionale. Le A.P.S. "a carattere nazionale" (che svolgono, cioè, attività in almeno cinque regioni e 20 province del territorio nazionale) devono iscriversi in uno specifico registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali. Le A.P.S., a carattere regionale o provinciale, devono iscriversi nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome. 2.3 Le Onlus Le associazioni non riconosciute, le associazioni riconosciute, le fondazioni e i comitati operanti nel non profit, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, possono assumere, ai fini fiscali, per diritto o per scelta, la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Occorre preliminarmente sottolineare che le Onlus non rappresentano un peculiare tipo di ente associativo, 15 bensì una categoria rilevante ai fini fiscali per l'applicazione di uno specifico regime tributario. Con il decreto legislativo 460 del 1997, nell'ambito di un più ampio riordino del mondo degli enti, si è istituita la figura fiscale "Organizzazione Non lucrativa di Utilità Sociale". Le condizioni identificative di una Onlus devono essere contenute nei relativi statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. L'art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di Onlus, stabilendo che "sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica". Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 dispone che "Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria". Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica. L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere. Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come Onlus i seguenti vincoli: 1. lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: a. assistenza sociale e socio sanitaria; b. assistenza sanitaria; c. beneficenza; d. istruzione; e. formazione; f. sport dilettantistico; g. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; h. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; i. promozione della cultura e dell'arte; j. tutela dei diritti civili; 16 k. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 2. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 3. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; 4. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 5. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 6. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 7. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 8. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 9. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". Per quanto attiene il perseguimento di finalità di solidarietà sociale alcuni settori sono considerati solidaristici solo a condizione che le prestazioni siano rese a soggetti svantaggiati, ove per soggetti svantaggiati si intendono soggetti in condizioni di obiettivo disagio determinato da condizioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, da situazioni di devianza, degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. Viceversa, il comma 4 del citato art. 10 stabilisce che "Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del 17 Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente…”. Le Onlus non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali: 1. Attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili. Nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, le finalità di solidarietà sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Negli stessi settori si considerano attività direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, sempre che vengano rispettati condizioni e limiti stabiliti dalla norma. 2. Attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Questo secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati. Sono considerate Onlus per effetto automatico di legge: 1. le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali; 2. le cooperative sociali; 3. le organizzazioni non governative riconosciute. Per questi soggetti non vige l'obbligo di modificare i propri statuti nemmeno per quanto riguarda la denominazione dell'ente. Esistono pertanto Onlus di diritto e Onlus per scelta. Vi sono inoltre enti che possono essere Onlus solo limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente previsti dalla legge (art. 10 D.Lgs 460/97). Questi vengono definiti Onlus parziali. 18 SEZIONE SECONDA: COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE 3. PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 4.1 COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 4.2 LA STRUTTURA DELLO STATUTO 4.3 MODALITÁ DI REGISTRAZIONE 4.4 MODELLO EAS 19 3. PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE 3.1 COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE L'atto con il quale si costituisce un'Associazione, sia esso Atto costitutivo o Statuto, rientra nella fattispecie del contratto, quindi è regolato dalla disciplina contrattuale prevista dagli artt. 1321 e ss. del Codice Civile. In particolare queste disposizioni, in relazione al contratto associativo, non fanno riferimento all'art.1350, norma che definisce gli atti soggetti ad una forma obbligatoria. Di conseguenza non è necessaria alcuna forma solenne per l'atto costitutivo di un'Associazione. L'importanza di questa premessa deriva anche dal fatto che se è vero che è la disciplina dei contratti quella che ha in sé anche le modalità di funzionamento delle associazioni, noi possiamo conoscere una ben più ampia quantità di disposizioni di legge che guideranno l'azione dei Soci e degli Amministratori di un'Associazione. Il fatto che l'atto di fondare un'Associazione sia un contratto deriva proprio dall'articolo che da la definizione di contratto e che così recita: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Va quindi evidenziato che, pur essendo il contenuto di un rapporto associativo più ideale che patrimoniale, la norma vuole che esista comunque un parziale contenuto patrimoniale/economico nella vita associativa. Per inciso è opportuno ricordare la differenza che sussiste tra l'atto costitutivo, la manifestazione della volontà congiunta di più persone di voler costituire un'Associazione per un comune fine ideale e lo Statuto, le vere e proprie regole di funzionamento dell'Ente Associativo di un'Associazione. E' da sottolineare però come sempre più spesso la normativa specialistica e comunque anche un principio di affidamento della tutela dei Soci, richiedano che la costituzione di un'Associazione avvenga perlomeno attraverso una scrittura privata preferibilmente registrata. Ossia un atto scritto in cui gli stessi Soci, senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, redigano atto costitutivo e Statuto, e quindi lo portino materialmente anche attraverso la presenza di uno solo di loro ad un Notaio o presso altri pubblici ufficiali roganti (notaio, cancelliere, funzionari e dirigenti di enti locali ad uopo delegati). Successivamente a questo passaggio in cui si conferisce pubblicità all'atto, nel senso che si ottiene una dichiarazione di conformità della copia dell'atto che si ha in mano a quella redatta nella riunione istitutiva, si procede solitamente alla registrazione di tale documento presso gli uffici del Pubblico Registro. E' chiaro che è riconosciuta come forma di pubblicità anche il solo diretto deposito all'Ufficio del Registro di una scrittura privata costitutiva dell'Ente associativo. Quanto sopra ha una funzione prevalentemente di garanzia nei confronti tanto dei soggetti partecipanti alla vita associativa quanto, ma solo parzialmente, di chiunque possa entrare in contatto con l'Associazione di riferimento. 20 Tabella riassuntiva per costituzione di un'associazione Contratto di Associazione Stesura Atto costitutivo e Statuto (Accordo tra almeno due persone con scopo di natura ideale) Apertura posizione dell'Ente associativo fiscale Domanda di attribuzione del codice fiscale da parte del rappresentante legale dell'Associazione, o suo delegato, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso di delegato è necessario dotarsi di delega del rappresentante legale dell'Associazione, documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione, Atto costitutivo e Statuto). • Pubblicità del contratto Domanda di attribuzione della Partita Iva(solo se l'ente associativo prevede la realizzazione di attività commerciale) da parte del rappresentante legale dell'Associazione, o suo delegato, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso di delegato è necessario dotarsi di delega del rappresentante legale dell'Associazione, documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione, Atto costitutivo e Statuto). Atto pubblico (art. 2699 del Codice Civile): "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato."; tale forma è necessaria per procedere alla richiesta di riconoscimento giuridico del soggetto, il contratto è stipulato con la presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato. Scrittura privata autenticata (art. 2703 del Codice Civile): "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o dal altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive."; per tale forma i soci provvedono alla stipula del contratto con la presenza del notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato. Scrittura privata registrata (art. 2702 del Codice Civile): "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta". Per gli enti associativi che Deposito del contratto di Associazione (Atto Costitutivo e Statuto) in intendono provvedere alla duplice copia originale, da parte del rappresentante legale scrittura privata registrata del dell'Associazione, o suo delegato, presso Ufficio Registri - Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate territorialmente di competenza (nel caso 21 contratto di associazione Se l'ente associativo si costituisce dall'avvio in "organizzazione di volontariato" di delegato è necessario dotarsi di delega del rappresentante legale dell'Associazione, documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale dell'Associazione). • • • Redazione in carta libera dell'Atto costitutivo e dello Statuto. Esenzione dall'imposta di bollo (art. 8 L. 266/91). Esenzione dall'imposta di registro (art. 8 L. 266/91) Se l'ente associativo si Redazione in carta libera dell'Atto costitutivo e dello Statuto. costituisce dall'avvio in ONLUS (Organizzazione non lucrativa di • Esenzione dall'imposta di bollo (art. 17 D.Lgs. 460/97). utilità sociale ) • Versamento imposta di registro utilizzando modello F23 presso l'ente concessionario, istituti di credito o qualsiasi ufficio postale. L'ente associativo deve presentare all'Ufficio Registri, oltre l'attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l'indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. L'Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione. Per gli altri enti associativi Redazione in carta uso bollo dell'Atto costitutivo e dello Statuto. • • Versamento dell'imposta di bollo: apporre sull'Atto Costitutivo una marca da bollo ogni 100 linee, sullo Statuto una marca da bollo ogni 100 linee. Versamento imposta di registro utilizzando modello F23 presso l'ente concessionario, istituti di credito o qualsiasi ufficio postale. L'ente associativo deve presentare all'Ufficio Registri, oltre l'attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l'indicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. L'Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione. La scrittura privata riconosciuta non sottoscritta La scrittura privata è qualunque documento scritto, non proveniente da un pubblico ufficiale, e sottoscritto dalla parte. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.). Questo significa che solo con la querela di falso è possibile privare l'intera dichiarazione della forza 22 probatoria che l'articolo 2702 c.c. le attribuisce. La scrittura privata, dunque, non è altro che una prova di natura documentale la quale ha per contenuto una dichiarazione (di scienza o di volontà) dell'autore del documento. In proposito precisiamo come, per le associazioni non riconosciute, legge non preveda obbligatoriamente la forma scritta per la stipula dell'atto di costituzione sebbene nella maggior parte dei casi, anche per un principio di affidamento della tutela dei soci, la loro costituzione avvenga proprio mediante scrittura privata. Lo statuto (e/o atto costitutivo) è infatti la principale fonte giuridica che regola la vita di un'associazione e che costituisce il documento di riferimento per la determinazione dei diritti e dei doveri degli associati. La dottrina ritiene che questo atto abbia natura di contratto e, nella fattispecie, di contratto con comunione di scopo ossia di un accordo con il quale le parti esprimono la volontà di realizzare un interesse comune a tutti coloro che partecipano all'associazione. 3.2 LA STRUTTURA DELLO STATUTO Di seguito si riportano, al fine della corretta costruzione di uno Statuto associativo, alcuni elementi strutturali necessari per la costruzione del relativo atto. Il socio: diritti, doveri, funzioni Il Socio è formalmente colui che aderisce al contratto di Associazione. Infatti, l’Atto costitutivo di una Associazione è ormai pacificamente considerato da parte di dottrina e giurisprudenza un contratto. L’Atto costitutivo o lo statuto di qualsiasi Associazione deve inderogabilmente, a norma dell’art. 16 C.C., indicare le condizioni per l’ammissione degli associati. La possibilità di associarsi deve essere garantita a coloro i quali possiedono i requisiti richiesti dallo Statuto e ne facciano apposita richiesta di Associazione. E’ in eguale misura inammissibile tanto un contratto associativo aperto che determini la possibilità di associarsi a chiunque unicamente sottoponendolo al mero arbitrio degli Amministratori, quanto un contratto associativo che vieti nuove adesioni. Perciò, ai fini della ammissione di nuovi associati o della perdita di qualifica di Socio la norma dell’art. 16 serve ad indicare agli organi interni dell’Associazione che essi debbano obbligatoriamente attenersi nell’accettazione o nella reiezione della domanda di associazione ai criteri previsti in Statuto. Quindi l’organo Amministrativo dell’Associazione, l’organo che è tenuto ad applicare la clausola statutaria interna che definisce i criteri per essere nuovi soci, dovrà obbligatoriamente accogliere o rigettare la domanda con obbligo di motivazione. Sarebbe nulla qualunque clausola statutaria che prevedesse il contrario. I diritti e gli obblighi degli associati trovano la propria fonte nel contratto di associazione. Può anche essere che il contratto di associazione determini solo le procedure attraverso le quali gli associati 23 possono esercitare i loro diritti (per esempio fruire di determinate prestazioni) o esprimere i propri doveri (determinazione e periodicità della quota associativa). E’ ormai consolidato per tutti gli Enti Associativi il principio secondo il quale gli Associati debbono avere parità di diritti e doveri. Tale affermazione è motivata dal fatto che, se la peculiarità degli Enti associativi è quella di realizzare degli scopi ideali e non economici, allora la distinzione di “peso” tra le possibili espressioni di volontà di soggetti diversi – tipica degli Enti commerciali in relazione alla diversa capacità economica – non è considerata coerente con il principio costituzionale di eguaglianza sostanziale delle persone quale fine dello sviluppo ideale della Società Civile. L’appartenenza all’Associazione è determinata, quindi, da un lato da una comunità di scopi e dall’altro, essendo il contratto associativo necessariamente aperto, da una comunanza di situazioni soggettive: i criteri di ammissibilità. E’ da ricordare infine come il Socio abbia sempre facoltà di recedere in qualsiasi momento dal vincolo associativo. Gli Organi di un ente associativo Per organo di un’Associazione si intende quello che, nelle persone giuridiche, garantisce la possibilità di individuare momenti rappresentativi della vita dell’Ente. Momenti interni ed esterni in cui una pluralità di persone (es. l’Assemblea) ed anche singoli individui (es. gli Amministratori) hanno facoltà, per determinate competenze, di rappresentare l’intera Associazione. Gli organi necessari dell’Associazione sono: l’Assemblea e gli Amministratori. Esistono poi organi eventuali, che in taluni contesti risultano obbligatori, quali il Revisore dei Conti o il relativo Collegio, il Segretario, il Collegio dei probiviri. L'Assemblea è l'organo composto dall'insieme di tutti i soci, perciò tutti gli associati hanno il diritto di parteciparvi; questo diritto è insopprimibile tanto che qualsiasi clausola che pone dei limiti inserita nell'atto costitutivo o nello Statuto non può che essere nulla. Gli amministratori dell'Associazione hanno il potere-dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Anche se la competenza alla convocazione dell'Assemblea spetta ordinariamente all'organo amministrativo, pure gli associati hanno la facoltà di chiedere la convocazione, con richiesta motivata da parte di almeno un decimo di essi. Se si verifica il caso di un'Assemblea convocata da un organo incompetente si deve considerare l'inesistenza dell'Assemblea stessa. Questa disciplina è derogabile dalle disposizioni statutarie, per esempio disponendo che la convocazione spetti al Presidente. Altresì è solitamente lo Statuto che provvede a definire le modalità che riguardano la convocazione. L’Assemblea ha una competenza propria e non affidabile ad altri organi per alcune materie come le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, la nomina e la revoca degli Amministratori, l’approvazione 24 del bilancio consuntivo annuale, lo scioglimento anticipato dell’Associazione. Per quanto riguarda la formazione della volontà assembleare, rispetto al numero di associati che devono partecipare a tale momento, la disciplina del codice civile, che richiama determinati quorum di partecipazione, è sempre derogabile da diverse disposizioni statutarie. fa eccezione il caso dello scioglimento dell’Ente con la relativa devoluzione del patrimonio residuo in cui il dettato normativo dell’art. 21 C.C. “voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati” risulta obbligatorio per le associazioni riconosciute. 3.3 MODALITÁ DI REGISTRAZIONE Per costituire una associazione sono necessari i seguenti documenti: - Atto costitutivo - Statuto - Certificato di attribuzione di codice fiscale (da richiedere presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate) Il Codice Fiscale si richiede presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente (facendo riferimento alla sede legale dell’associazione per l’individuazione) con il modulo AA5/6 (reperibile direttamente all’Agenzia delle Entrate). Il Codice Fiscale viene rilasciato contestualmente. La richiesta deve essere inoltrata dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo delegato, provvisto quindi di delega e fotocopia della Carta d’identità del presidente. E’ molto importante ricordare che, tra gli adempimenti formali dell’associazione, durante la vita associativa, vi è quello di aggiornare l’Agenzia delle Entrate (sempre con il medesimo modulo) di ogni variazione che si opera relativa alla richiesta di Codice Fiscale ad esempio: cambiamento del nome, della sede, del presidente, ecc. Queste modifiche vanno comunicate entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate: non verrà modificato il Codice Fiscale attribuito, ma verranno aggiornati i dati relativi. Una associazione può essere costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, presso un notaio che conferisce certezza legale all’atto, o con scrittura privata registrata (forma più economica), cioè registrando atto costitutivo e statuto all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla costituzione. La registrazione si ottiene alla consegna del modulo n. 69 “Richiesta di registrazione”, unitamente a originale e copia di Atto Costitutivo, Statuto e ricevuta dell’avvenuto pagamento bancario o postale dei tributi dovuti per la registrazione tramite il modello F23. 25 Una associazione costituita con scrittura privata registrata è regolarmente costituita e può operare senza ulteriori adempimenti, l’atto pubblico è obbligatorio per la costituzione solo qualora l’associazione intendesse richiedere il riconoscimento della personalità giuridica. Nel modello F23 si devono scrivere: - I dati dell’associazione, comprensivi del Codice Fiscale - In UFFICIO o ENTE il codice che avranno comunicato all’ufficio dove procedere alla registrazione dello statuto - Nella causale inserire RP - Nella casella indicare il tipo di tributo e importo dell’imposta di registro - Nella casella della riga sotto indicare il codice tributo dell’Agenzia delle Entrate presso cui si effettua il deposito e l’importo dei diritti di segreteria che avranno comunicato all’ufficio E versare così l’imposta di registro. Le spese per la registrazione sono le seguenti: • OdV: esente da imposta di registro e marche da bollo • APS: Imposta di registrazione e imposte di bollo (una marca da bollo ogni 100 righe del documento) • ONLUS: imposta di registrazione, esente dal pagamento delle marche da bollo L’attivazione del codice fiscale è totalmente gratuita. 3.4 MODELLO EAS Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano Il 2 settembre 2009, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS - ai sensi dell’articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’articolo 30. Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (Tuir Testo Unico Imposte Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l’obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. 26 Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che: • richieda agli associati la quota associativa; • ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell’ambito di applicazione del Modello EAS. Chi è obbligato ad inviare la comunicazione Gli enti interessati dal nuovo obbligo sono: • gli enti associativi (associazioni) di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci; • gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici; • gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale; • le società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27-12-2002 n. 289; • le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995; In relazione alle organizzazioni di volontariato, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995: • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. 27 Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995). Chi è esentato dall'adempimento Sono esentate da tale obbligo: 1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali e che non svolgono attività commerciali comunque diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995; 2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello; 3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale. Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche Nella circolare 12/2009, L’Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. A suo avviso: 1. l’onere dell’invio del modello grava anche sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc); 2. il modello va inviato anche dalle Asd che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.). I termini e i modi di presentazione della comunicazione Il modello Eas deve essere presentato entro sessanta giorni dalla costituzione. Il modello Eas deve essere presentato esclusivamente in via telematica con due alternative: • direttamente da parte dell’ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; 28 • avvalendosi di un intermediario abilitato dall’Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.). Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell’Agenzia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell’Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Cosa succede in caso di variazioni dei dati successivamente all’invio del modello In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte. Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati: • ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31); • ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30); • numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24); • ammontare delle entrate (dichiarazione n.23); • costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21); • il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20); • numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33). 29 SEZIONE TERZA: LA GESTIONE DEI REGISTRI DELL’ASSOCIAZIONISMO 4 REGISTRI PROVINCIALI 4.1 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 4.2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 4.3 ASSOCIAZIONI 5 6 LA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI REGISTRI ON LINE LE OPPORTUNITÁ DELL’ISCRIZIONE AI REGISTRI 6.1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 6.2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 30 4.I Registri Provinciali Le organizzazioni che operano nel Terzo settore sempre più spesso sentono la necessità di porsi come interlocutori delle istituzioni e confrontarsi con esse. Le istituzioni, a loro volta, riconoscono negli enti nati dalla società civile mediatori capaci di rappresentare bisogni e soluzioni per le istanze dei cittadini. Il modo più semplice per ottenere il riconoscimento delle istituzioni è iscriversi negli albi e nei registri istituiti dalle leggi nazionali e regionali per disciplinare le organizzazioni appartenenti al Terzo settore. Tuttavia, spesso accade che le organizzazioni vivano gli adempimenti burocratici necessari per l'iscrizione a un albo o registro come eccessivamente complessi e, sopravvalutando le difficoltà, rinuncino. Ma quali sono le modalità e le procedure necessari per iscriversi agli albi e ai registri? Dal confronto tra la propria struttura e i requisiti richiesti per l'iscrizione, gli enti potranno verificare a quale tipo normativo assomigliano di più e quali siano i vantaggi che conseguono all'iscrizione nell'albo o registro che li riguarda. Di seguito un riepilogo degli albi e registri a cui le organizzazioni del terzo settore si iscrivono più frequentemente. 4.1 REGISTRO VOLONTARIATO CRITERI DI ISCRIZIONE Per poter essere iscritte nel Registro è necessario che: - l'Associazione richiedente svolga attività senza fine di lucro rivolta a soggetti terzi in stato di difficoltà, di bisogno e di emarginazione, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale; - l'attività di volontariato non sia retribuita in nessun modo e che l'organizzazione si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti; - lo Statuto associativo sia improntato sulla democraticità e trasparenza; - le organizzazioni di volontariato assicurino i propri aderenti, che prestano l'attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito: - l'assenza di lucro; 31 - la democraticità dell'Ente; - l'elettività delle cariche sociali; - la gratuità delle prestazioni dei soci; - i criteri di ammissione; - i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio; - gli obblighi e i diritti dei soci; - l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale, dal quale devono risultare i beni e i contributi, con l'indicazione dell'organo che lo approva; - modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti; - la previsione e le modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc ed art. 2 l.r. 28/1996. COME ISCRIVERSI Elenco documenti da presentare: Se sussistono i presupposti per la registrazione, l'organizzazione di volontariato potrà inoltrare al Presidente della Provincia MB la seguente documentazione11: - domanda di iscrizione in carta semplice (reperibile sul sito provinciale alla pagina del settore politiche sociali nello spazio dedicato al volontariato ed associazionismo); - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, con autocertificazione della conformità all’originale; - relazione sull'attività svolta nell'anno in corso; - relazione sull'attività in programma per il prossimo anno; - il bilancio di previsione, ultimo rendiconto economico, completo dello stato patrimoniale oppure dichiarazione di non possesso di beni mobili ed immobili; - dichiarazione attestante la prevalenza di prestazioni rese da volontari, rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati; - documento attestante la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza al Comune di appartenenza (ai sensi e per gli effetti del Capo II, art. 5 c.3 della LR 1/2008); - copia di certificato di attribuzione del codice fiscale; 11 La copia dell'autorizzazione sanitaria per le organizzazioni che svolgono attività di trasporto di malati o feriti (ai sensi della DGR VII/4661 del 18/05/01 della Regione Lombardia) è da ritenersi superata DGR IX/893 del 1/12/2010), pertanto è necessario prima iscriversi al Registro e poi presentare il Decreto di iscrizione all’ASL di competenza per svolgere le attività. 32 - copia conforme dell'assicurazione degli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi: - fotocopia della carta di identità del Presidente. Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato richiedente. La domanda d’iscrizione deve essere presentata alla Provincia di Monza e della Brianza e, contestualmente, al Comune nel cui territorio l'organizzazione ha la sede amministrativa e/o operativa per l'espressione del parere che ne attesti l'esistenza e l'operatività. Dal ricevimento del parere del Comune, o comunque decorsi i sessanta giorni, considerando il silenzio parere favorevole, la Provincia ha tempo 90 giorni per esaminare la pratica ed emettere il decreto di iscrizione12, ovvero il diniego dell'iscrizione. Il termine può essere sospeso, qualora la Provincia richieda, con nota raccomandata, integrazione documentale, chiarimenti o modifiche statutarie necessarie al possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Registro si divide in tre sezioni: A - Sociale, B - Civile, C - Culturale, in riferimento alle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato. La determinazione della sezione del Registro è di competenza della Provincia. Il decreto dirigenziale d’iscrizione, così come quello di cancellazione, viene affisso all'albo provinciale per quindici giorni e successivamente trasmesso in copia conforme all'associazione interessata, alla Regione ed al Comune dove ha sede l'organizzazione. L'iscrizione al Registro comporta l'obbligo per le Associazioni di trasmettere alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, l'apposita scheda unica informatizzata online per il mantenimento dell'iscrizione. Inoltre deve essere segnalata qualsiasi variazione dello statuto e della composizione degli organi associativi. L'associazione può essere cancellata dal Registro sia su istanza della medesima, sia per inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalle normative regionali ( la mancata presentazione entro i termini previsti della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione al registro). Infine anche l’ iniziativa provinciale, a seguito della verifica della perdita dei requisiti all'iscrizione da parte dell'associazione, può comportare la cancellazione ma l’Associazione viene informata prontamente informata dell'avvio della procedura ed ha un tempo congruo per la messa in regola. 4.2 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Nel 2006 il Registro Provinciale delle associazioni senza scopo di lucro ha aggiunto la nuova sezione delle Associazioni di promozione sociale – APS – in attuazione della Legge N. 383 del 2000 e della Legge 12 La Provincia di Monza e della Brianza ha previsto una significativa riduzione dei tempi per l’iscrizione, per quanto riguarda il registro delle Organizzazioni di Volontariato ha previsto 45 giorni. 33 regionale N. 5 del 2006. Si tratta di una nuova tipologia di associazioni che introduce in particolare:il concetto di “promozione sociale” nello scopo dell’attività dell’associazione; permette alle associazioni, solo in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti anche ricorrendo ai propri associati; permette alle associazioni di promozione sociale di carattere nazionale con sede operativa sul territorio provinciale di iscriversi al Registro provinciale. L’iscrizione alla sezione delle Associazioni di Promozione Sociale è incompatibile con quella del Registro delle Organizzazioni di Volontariato. CRITERI DI ISCRIZIONE Attualmente le associazioni già iscritte al Registro delle associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di legge previsti (artt. 2 e 3 L. 383/00), sono considerate Associazioni di promozione Sociale dal 28 febbraio 2006 e potranno trasferirsi alla nuova sezione APS, conservando ai fini dell’anzianità di iscrizione la data di iscrizione originaria. Possono iscriversi alla sezione del Registro Provinciale APS anche le Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale iscritte al Registro Nazionale che hanno sede operativa nel territorio della Provincia di Monza e Brianza. Le Associazioni di Promozione sociale di nuova costituzione, operanti sul territorio da almeno un anno posso essere iscritte alla sezione del Registro Provinciale APS previa verifica della presenza delle condizioni necessarie. Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito: - l'assenza di lucro; - la democraticità dell'Ente; - l'elettività delle cariche sociali; - la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali; - i criteri di ammissione degli aderenti; - i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio - gli obblighi dei soci; - diritto dei soci e garanzie di recesso senza oneri per i soci; - pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona; - pubblicità degli atti e dei registri; - l'obbligo di formazione del bilancio con l'indicazione dell'organo che lo approva; - modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati; 34 - quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc; - quorum necessari per la convocazione e per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c. NOTA BENE Non possono essere iscritti nel Registro provinciale sezione APS: i circoli ricreativi (l.r. n. 24/1988); le cooperative sociali (l.r. n. 16/1993); le associazioni di volontariato (l.r. n. 22/1993); le società di mutuo soccorso (l.r. n. 28/1994). COME ISCRIVERSI Se sussistono i presupposti per la registrazione, l'Associazione potrà inoltrare al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza la seguente documentazione: - domanda di iscrizione in carta semplice 3 modelli a seconda delle esigenze (reperibile sul sito provinciale alla pagina del settore politiche sociali nello spazio dedicato al volontariato ed associazionismo); - fotocopia della carta di identità del Presidente; copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati con autocertificazione della conformità all'originale; - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; - relazione sull'attività in programma; - ultimo rendiconto economico, completo dello stato patrimoniale, ed il bilancio di previsione; - elenco nominativo delle cariche sociali; - elenco nominativo dei soci o dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante il numero dei soci; - copia di certificato di attribuzione del codice fiscale. Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente. Dal ricevimento della domanda di iscrizione, la Provincia provvede entro 90 giorni all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizioni13. Il termine può essere sospeso, qualora la Provincia richieda agli interessati integrazione documentale, chiarimenti o modifiche statutarie necessarie all'acquisizione dei 13 La Provincia di Monza è della Brianza ha previsto una significativa riduzione dei tempi per l’iscrizione ai registri: per quanto riguarda il registro delle Associazioni senza scopo di lucro ha previsto 50 giorni. 35 requisiti previsti dalla legge. Il decreto di iscrizione, così come quello di cancellazione, viene affisso all'albo provinciale per quindici giorni e successivamente trasmesso in copia conforme all'associazione interessata, alla Regione ed al Comune dove ha sede l'associazione. Anche in questo caso, l'iscrizione al Registro comporta l'obbligo per le Associazioni di trasmettere alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, l'apposita scheda per il mantenimento dell'iscrizione. Inoltre deve essere segnalata qualsiasi variazione dello statuto e della composizione degli organi associativi. L'associazione può essere cancellata dal Registro con provvedimento motivato sia su istanza della medesima, sia su iniziativa provinciale a seguito dell'accertata perdita dei requisiti o per cessazione dell'attività associativa. L'associazione verrà prontamente informata dell'avvio della procedura. 4.3 ASSOCIAZIONISMO Qualsiasi associazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge può iscriversi al Registro Provinciale dell'Associazionismo. L'attività dell'Associazione è senza fine di lucro, rivolta sia ai soci che alla collettività ed è finalizzata alla realizzazione di scopi sociali culturali, educativi, ricreativi nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. La Provincia verifica che le associazioni iscritte al Registro siano realmente senza fini di lucro, con statuti improntati alla democrazia ed ogni anno controlla che mantengano i requisiti necessari all'iscrizione. L'iscrizione al Registro dell'Associazionismo è incompatibile con quella al Registro del Volontariato. CRITERI DI ISCRIZIONE Per poter essere iscritta nel Registro provinciale è necessario che: - l'Associazione richiedente svolga attività senza fine di lucro rivolta sia ai soci che alla collettività e finalizzata alla realizzazione di scopi sociali culturali, educativi, ricreativi nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; - l' Associazione sia operativa nel territorio provinciale e svolga attività da almeno un anno documentabile attraverso l'atto costitutivo (fa fede la data di registrazione all'Agenzia delle Entrate); - lo Statuto associativo sia improntato sulla democraticità e trasparenza. Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito: - l'assenza di lucro; 36 - la democraticità dell'Ente; - l'elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali; - la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali; - i criteri di ammissione degli aderenti; - i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio gli obblighi dei soci; - diritto dei soci e garanzie di recesso senza oneri per i soci; - pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona; - pubblicità degli atti e dei registri; - l'obbligo di formazione del bilancio con l'indicazione dell'organo che lo approva; - modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati; - quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc; - quorum necessari per la convocazione e per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c. NOTA BENE Non possono essere iscritti nel Registro provinciale: i circoli ricreativi (l.r. n. 24/1988); le cooperative sociali (l.r. n. 16/1993); associazioni di volontariato (l.r. n. 22/1993); società di mutuo soccorso (l.r. n. 28/1994). COME ISCRIVERSI Se sussistono i presupposti per la registrazione, l'Associazione potrà inoltrare al Presidente della Provincia di Monza e Brianza la seguente documentazione: - domanda di iscrizione in carta semplice( reperibile sul sito provinciale alla pagina del settore politiche sociali nello spazio dedicato al volontariato ed associazionismo) ; - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati con autocertificazione della conformità all'originale; - relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; - relazione sull'attività in programma; - ultimo rendiconto economico, completo dello stato patrimoniale, ed il bilancio di previsione; - elenco nominativo delle cariche sociali; - elenco nominativo dei soci o dichiarazione del Presidente dell'Associazione attestante il numero dei soci; - copia di certificato di attribuzione del codice fiscale; 37 - fotocopia della carta di identità del Presidente. Ogni documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione richiedente. Dal ricevimento della domanda di iscrizione , la Provincia provvede entro 90 giorni all'accettazione o al diniego delle domande di iscrizioni14. Il termine può essere sospeso, qualora la Provincia richieda agli interessati integrazione documentale, chiarimenti o modifiche statutarie necessarie all'acquisizione dei requisiti previsti dalla legge. Il Registro si articola in cinque sezioni: A - Sociale / Civile; B - Culturale, C Ambientale, D - Relazioni internazionali, E - Sport, tempo libero e innovazione tecnologica, in relazione alle attività svolte dalle Associazioni. La determinazione della sezione del Registro è di competenza della Provincia. Il decreto di iscrizione, così come quello di cancellazione, viene affisso all'Albo provinciale per quindici giorni e successivamente trasmesso in copia conforme all'associazione interessata, alla Regione ed al Comune dove ha sede l'associazione. L'iscrizione al Registro comporta l'obbligo per le Associazioni di trasmettere alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, l'apposita scheda per il mantenimento dell'iscrizione. Inoltre deve essere segnalata qualsiasi variazione dello statuto e della composizione degli organi associativi. L'associazione può essere cancellata dal Registro con provvedimento motivato sia su istanza della medesima, sia su iniziativa provinciale a seguito dell'accertata perdita dei requisiti o per cessazione dell'attività associativa. L'associazione verrà prontamente informata dell'avvio della procedura. La Regione Lombardia con DGR n. 1353 del 25 febbraio 2011 ha approvato le "Linee Guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità" con l'obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri informativi a carico dei soggetti del Terzo Settore. Fra le azioni di semplificazione, la Regione Lombardia ha previsto l'accorpamento delle scadenze degli adempimenti annuali dei soggetti del Terzo Settore, prevedendo il 30 giugno di ogni anno quale termine per la trasmissione della documentazione relativa al mantenimento dei requisiti di iscrizione nei Registri regionali/provinciali da parte delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Centri di Aiuto alla Vita e Associazioni di solidarietà familiare. Dal 2011 viene adottata una scheda unica (approvata con decreto della Regione Lombardia n. 5212 del 09.06.2011) per il mantenimento dei requisiti da parte delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 14 La Provincia di Monza è della Brianza ha previsto una significativa riduzione dei tempi per l’iscrizione ai registri: per quanto riguarda il registro delle Associazioni senza scopo di lucro ha previsto 50 giorni. 38 senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Centri di Aiuto alla Vita e Associazioni di solidarietà familiare; introducendo un sistema on-line per la compilazione della predetta scheda. È stata conseguentemente15 approvata la “Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione nei rispettivi registri e per attività di rilevazione statistica da parte dei seguenti soggetti: - associazioni di promozione sociale iscritte alla sez. F dei registri provinciali /regionale; - associazioni senza scopo di lucro iscritte ai registri provinciali/regionali; - organizzazioni di volontariato iscritte alle sezioni provinciali/regionali; - associazioni di solidarietà familiare iscritti al registro regionale16; - centri di aiuto alla vita iscritti nell’elenco regionale17. Sarà introdotta successivamente18 la modulistica on line anche per le richieste d’iscrizione nei suddetti registri. 5. LA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEI REGISTRI ON LINE Nell’anno 2012 la Regione Lombardia e i Centri di Servizio per il Volontariato hanno stipulato una convenzione per l’attuazione del progetto “attività d’informazione e supporto alle associazioni e organizzazioni di volontariato per la compilazione della modulistica on line relativa ai registri e per aggiornamento analisi dati volontariato e associazionismo”. Il CSV sarà quindi impegnato a promuovere sul territorio, in collaborazione con la Regione e le Province, attività d’informazione, formazione e supporto alla compilazione della modulistica on line nei confronti delle associazioni senza scopo di lucro, associazione di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri di aiuto alla vita e associazioni di volontariato di protezione civile per l’iscrizione ai registri, il mantenimento dei requisiti, nonché di elaborare i dati forniti dalla scheda di mantenimento dei requisiti per gli anni 2010 e 2011. 6 LE OPPORTUNITÁ DELL’ISCRIZIONE AI REGISTRI 15 Con Decreto Dirigenziale n.5212 del 9 giugno 2011 I registri delle Associazioni di solidarietà familiare NON sono stati delegati alle Provincie, per questi il riferimento è diretto a Regione Lombardia: L’iscrizione nel registro delle Associazioni di solidarietà provinciale è compatibile con l’iscrizione al registro dell’Associazionismo provinciale. 17 Anche per gli elenchi dei Centri di Aiuto alla Vita vale quanto detto alla nota che precede. 18 Prevista per il 2012 ma non ancora avviata. 16 39 6.1 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO L’iscrizione al registro regionale del volontariato è condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali elencate qui di seguito: - esenzione di bollo e registro degli atti costitutivi e su tutte le attività relative all’organizzazione; - esenzione dal campo IVA delle attività dell’organizzazione (art. 8 L. 266); - redazione di un rendiconto semplificato; - agevolazioni della normativa onlus; - accedere alla ripartizione del 5 per mille Irpef; - accedere ai contributi pubblici (contributi a sostegno di progetti specifici); - stipulare convenzioni con enti pubblici (se iscritta da almeno 6 mesi nel registro è elemento di preferenza); - possibilità per gli enti pubblici di concedere, anche gratuitamente (comodato), spazi ed attrezzature del loro patrimonio per iniziative temporanee; - Beneficiare delle deducibilità e detraibilità previste dalla normativa vigente; Le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l'opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d'imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni. DENARO Donazione da persone fisiche Legge ONLUS: l'rogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83. Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000. Donazione da persone giuridiche (aziende) Legge ONLUS: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83. Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000. 40 BENI IN NATURA Donazione da persone fisiche Legge ONLUS: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d'imposta. Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000. Donazione da persone giuridiche (aziende) Legge ONLUS L'erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio (regime novellato da articolo 1, comma 130, legge 244/2007) - beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione - effettuata a favore di una organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica consente all'azienda - fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato - di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti agli effetti IVA e pertanto l'azienda può operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle organizzazioni di volontariato, possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo). Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della agevolazione l'azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA. Dgls 460/97 - Articolo 13, comma 3 All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneita' di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione,qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai 41 sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto". Legge Più dai meno versi L'erogazione in natura di beni effettuata a favore di una organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000 Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o - se il bene è raro o prezioso - ad una perizia. L'organizzazione di volontariato deve emettere una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori. 42 6.2 ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DI PROMOZIONE SOCIALE L’iscrizione consente di: - accedere alla ripartizione del 5 per mille Irpef; - accedere ai contributi pubblici (contributi a sostegno di progetti specifici); - stipulare convenzioni con enti pubblici (se iscritta da almeno 6 mesi nel registro è elemento di preferenza); - possibilità per gli enti pubblici di concedere, anche gratuitamente (comodato), spazi ed attrezzature del loro patrimonio per iniziative temporanee; beneficiare delle deducibilità e detraibilità previste dalla normativa vigente; Per le Associazioni di Promozione Sociale si deve introdurre una doppia casistica. Solamente le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale e le loro affiliate locali possono applicare la normativa "+ Dai - Versi" che consente la deducibilità a 10% del reddito del donante fino ad un massimo di € 70.000, conformandosi agli stessi obblighi relativi alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio descritti per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali. Detta ipotesi è peraltro l'unica che preveda la deducibilità per Associazioni di Promozione Sociale di erogazioni in natura. E' invece applicabile a qualsiasi Associazione di Promozione Sociale iscritta all'omonimo registro nazionale o locale la norma preesistente che prevedeva per le persone fisiche (articolo 15, comma 1, lettera i-quater, DPR 917/86) la possibilità di detrarre al 19% le erogazioni (qui solamente in denaro) effettuate fino ad un loro valore massimo di € 2.065,83. La predetta norma prevede che, per le erogazioni effettuate da aziende (articolo 100, comma 2, lett era l, DPR 917/86), esse possono dedurre le erogazioni in denaro - effettuate a favore di qualsiasi Associazione Promozione Sociale comunque iscritta - fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37. DPR 917/86 - - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi articolo 15, comma 1, lettera i-quater "le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis (la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)" DPR 917/86 - -Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi Articolo 100, comma 2, lettera l “le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge". Le APS in Regione Lombardia 43 Per lo specifico delle APS lombarde, sulla base della normativa regionale17, (legge 1/2008) è necessario distinguere: a) le associazioni iscritte al registro dell'associazionismo (a livello regionale o provinciale) nelle sezioni dalla "A" alla "E" non possono considerarsi Associazioni di Promozione Sociale e pertanto i loro donatori non possono beneficiare delle agevolazioni (deducibilità o detraibilità) sopra menzionate; b) le associazioni iscritte alla sezione "F" (a livello regionale o provinciale) non affiliate ad APS nazionale, possono applicare il regime precedente alla "+ Dai - Versi", come sopra richiamato; c) le associazioni iscritte alla sezione "F" (a livello regionale o provinciale) affiliate ad APS nazionale, possono applicare il regime della "+ Dai - Versi", come sopra richiamato, alle condizioni richieste dalla norma; d) possono applicare la "+ Dai - Versi" anche le associazioni che per qualsiasi ragione non si siano ancora iscritte al Registro ma che risultino affiliate alle APS nazionali. 6.3 Alcuni suggerimenti - - - - 19 Prima di costituire formalmente 19 la vostra associazione è consigliabile contattare gli Uffici Provinciali o il CSV: vi daranno una consulenza specifica per verificare che tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione ai registri siano soddisfatti. Questo vi eviterà di dover eventualmente rifare iter burocratici con aggiunta di costi. Lo stesso consiglio vale per le successive modifiche statutarie intervenute per le associazioni già iscritte. In questo caso spesso vecchi statuti hanno la necessità di essere modificati e adeguati alle recenti normative. Definite con molta precisione la vostra “mission”: troppo spesso ci si trova di fronte a richieste di iscrizione che non sono conformi alla natura dei soggetti iscrivibili ai registri. Organizzazioni di Volontariato, Associazione senza scopo di Lucro o Associazione di Promozione sociale, sono soggetti diversi, disciplinati da normative specifiche che devono essere richiamate all’interno dello statuto. Ancora di più non possono essere Non perdete tempo! La data di avvenuta iscrizione ai registri (che coincide con l’emissione del decreto dirigenziale che vi viene trasmesso) diventa molto importante per accedere a bandi pubblici e stipulare convenzioni con enti pubblici; se avete urgenze specifiche segnalatele, gli uffici sono attenti alle vostre necessità. Ovvero prima di andare a depositare atto costitutivo e statuto all’ufficio del registro. 44 SEZIONE QUARTA: RIFERIMENTI LEGISLATIVI E DOCUMENTAZIONE 7.1 L. 266/91 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO 7.2 L.383/00 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 7.7 LR 1/2008 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI VOLONTARIATO” 7.3 FACSIMILE ATTO COSTITUTIVO 7.4 FACSIMILE STATUTO ODV 7.5 FACSIMILE STATUTO APS 7.6 FACSIMILE STATUTO ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO 7.7 RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI 45 7.7. RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Via Cernuschi, 8 – 20900 Monza Settore Istruzione, Politiche Sociali e Familiari, Rapporti con il Volontariato e Associazioni, Pari Opportunità. Rosaria Volpe- Direttore Servizio Politiche Sociali [email protected] [email protected] Alberto Zoia – Responsabile Tel: 039.9752723 Fax: 039.9462171 [email protected] Patrizia Speciale – Referente Tel: 039.9752719 Fax: 039.9462171 [email protected] REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20100 Milano Tel: 02/67653611 CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA E BRIANZA Via Correggio, 59 – 20090Monza Tel: 039/2848308 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Via Passerini, 5 -20090 Monza Tel 039 363711 Fax 039 36371329 [email protected] 46 47