regolamento del mercato dell`usato e dell`antiquariato ex novo
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regolamento del mercato dell`usato e dell`antiquariato ex novo
REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL’USATO E DELL’ANTIQUARIATO EX NOVO Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 23 luglio 2007 Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell’usato e dell’antiquariato denominato EX NOVO, NOVO ferme restando le disposizioni, per quanto applicabili, stabilite con il Regolamento dei mercati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2 aprile 2002, n. 19. L’inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi del successivo art. 16 fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dall’art. 25 del regolamento dei mercati 2. Ai sensi del presente regolamento si intende: a) per “mercato” il mercato dell’usato e dell’antiquariato EX NOVO; NOVO b) per “D. Lgs.” il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114; Articolo 2 TIPOLOGIA DEL MERCATO E SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGICA 1. Il mercato è istituito come “mercato tematico periodico” ai sensi dell’art. 3 c. 3 lett.a) della D.C.R. n. 626-3977/1999, con cadenza mensile. 2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all’assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente beni mobili usati e di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità, aventi interesse storico od archeologico, purché liberi da vincoli di notifica ai sensi del D.Lgs. 490/99, ascrivibili alle seguenti categorie: a) oggettistica, mobili, complementi d’arredo e modernariato b) etnico - folcloristico nella misura massima del 6% dei posteggi del mercato, ubicati in zona specifica, salvi i diritti acquisiti dai concessionari in atto. Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche, si fa riferimento all’allegato A del presente regolamento. 3. E’ invece esplicitamente esclusa l’esposizione e la vendita di oggetti nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell’antico e gli oggetti attualmente in produzione, nonché quelli facenti parte delle categorie merceologiche indicate nell’allegato B al presente regolamento. Tale divieto non si applica per la vendita di libri nuovi quando di argomento artisticoantiquariale. 4. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento. 5. Si intendono oggetti di modernariato tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e comunque con non meno di venti anni di vita. 6. Si intendono oggetti usati tutti quei beni mobili che, subìto il loro naturale impiego, sono ancora più o meno suscettibili d’uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali commerciali e comunque con non meno di venti anni di vita. 7. E’ ammessa la vendita di particolari di bronzo, ferramenta, vetro e legno o altri materiali, inerenti all’attività di restauro. 8. La tipologia di merce compresa negli allegati A e B al presente Regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione di Gestione di cui al successivo art. 12 9. Nell’organizzare il mercato si tenderà a formare sequenze merceologiche omogee, tenendo conto dello spazio a disposizione, dell’arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa. Articolo 3 CALENDARIO E ORARI 1. Il mercato si svolge l’ultima domenica del mese, esclusa quella del mese di dicembre. Il mercato non viene effettuato quando coincide con il giorno di Carnevalone e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali. In tal caso l’Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta la possibilità di recuperare in altra data l’edizione annullata. 2. L’orario di lavoro del mercato è stabilito dale ore 8.00 alle ore 19.00. Nel periodo di ora solare è consentito lasciare il posteggio a partire dalle ore 18.00 L’occupazione del posteggio può avere inizio dalle ore 7.00, lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 19,30. Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell’orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni. Articolo 4 UBICAZIONE ED ESTENSIONE 1. Il mercato è ubicato nelle seguenti vie e piazze cittadine: P.za d’Armi sud, Viale Matteotti, Via Po, Viale Vittorio Veneto, Via Torino e Via del Collegio. 2. Il mercato è formato da n. 200 posteggi complessivi Le misure e la dislocazione degli stessi saranno oggetto di piano planimetrico da elaborarsi da parte del’organismo gestore e da sottoporre all’approvazione comunale. Qualora la saturazione del mercato risultasse completa L’Amministrazione comunale potrà provvedere all’individuazione di posteggi aggiuntivi, in via provvisoria, nelle aree indicate dal precedente comma. Articolo 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO 1. Sono ammessi a partecipare al mercato coloro che siano in possesso : dell’autorizzazione di cui all’art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs rilasciata dal Comune di Chivasso a seguito di procedura di bando di assegnazione di posto fisso; dell’autorizzazione di cui all’art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs rilasciata da un Comune della Regione Piemonte; dell’autorizzazione di cui all’art. 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs rilasciata da un Comune della Repubblica; dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. quale artigiano restauratore o realizzatore di opere artistiche e dell’ingegno; dell’autorizzazione temporanea di cui all’art. 11 c. 4 della L.R. n. 28/99. 2. E’ altresì richiesto il possesso della “presa d’atto” di cui agli artt. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311. Articolo 6 MODALITA’ PER L’ACCESSO AL MERCATO 1. Almeno la metà dei posteggi del mercato viene attribuita mediante bando di assegnazione emanato con le modalità di cui alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, con conseguente rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 2. I rimanenti posteggi verranno assegnati mediante il rilascio di autorizzazione temporanea. Le autorizzzazioni temporanee sono valide soltanto per una edizione del mercato e sono rilasciate a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dal D.Lgs. La domanda di autorizzazione temporanea deve essere prodotta almeno entro il martedì antecedente l’edizione cui si vuole partecipare. Le autorizzazioni temporanee verranno concesse con le seguenti priorita: a) ad artigiani restauratori ed ai realizzatore di opere artistiche e dell’ingegno iscritti alla Camera di Commercio, b) ad espositori che hanno ottenuto l’inserimento nella categoria “antiquariatoqualificato” c) a coloro che assommano minor presenza al mercato d) data di registrazione della domanda al protocollo del comune Articolo 7 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI 1. Per l’assegnazione giornaliera dei posti vacanti si applicano le modalità stabilite dall’art. 13 del Regolamento dei mercati. 2. Ai fini della gestione del mercato saranno formate due distinte graduatorie per le categorie “usato” ed “etnico-folkloristico”. Articolo 8 ATTUAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE. IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE “ANTIQUARIATO- QUALIFICATO”, “USATO” ED “ETNICO-FOLCLORISTICO” 1. Gli operatori del mercato vengono classificati in tre categorie denominate: “antiquariatoqualificato”, “usato” ed “etnico-folcloristico”. 2. L’inserimento del singolo operatore nella categoria di appartenenza avviene con le modalità di cui al presente regolamento ed è resa manifesta dall’esposizione obbligatoria di apposito cartello assegnato dall'Amministrazione Comunale. 3. Le categorie di cui al presente articolo vengono così definite: a) Cat.” antiquariato- qualificato” Per essere ammessi al presente settore è necessario che, ad insindacabile giudizio del Commissione di Gestione di cui all’art. 12, l’espositore superi un esame preliminare al fine di garantire che almeno i due terzi dei pezzi esposti abbia le caratteristiche di “antiquariato” (almeno 50 anni) e di “modernariato”, di cui almeno un terzo del totale della merce esposta sia di antiquariato. b) Cat. “usato Vale, per essi, tutta la parte descrittiva indicata al precedente art. 2. e l’analitica descizione di cui all’allegato A c) Cat. “etnico-folcloristico” (per un massimo del 6% circa dei posteggi) Come da descizione ricompresa nell’allegato A 4. La categoria assegnata non è cedibile con l’autorizzazione. Il subentrante dovrà rinnovare la candidatura per l’ottenimento della categoria : “antiquariato- qualificato”. Articolo 9 MODALITÀ DI INSERIMENTO NELLA CATEGORIA “ANTIQUARIATO- QUALIFICATO” 1. L’operatore aspirante alla categoria “antiquariato-qualificato”, presenta apposita candidatura all’organismo gestore con la puntuale descrizione documentata della merce da porre in vendita e richiesta esplicita di esame da parte del Collegio degli Esperti di cui al successivo art. 12. 2. Possono presentare candidatura di ammissione alla categoria “antiquariato-qualificato” sia i titolari di concessione di posto fisso che i richiedenti autorizzazione temporanea. 3. La Commissione di Gestione si esprime in ordine all’accoglimento o al diniego della richiesta in base alla documentazione prodotta oppure decide di procedere all’esame della merce in sede di mercato. 4. All’accoglimento della candidatura viene consegnato all’operatore il cartello “antiquariato- qualificato” che dovrà essere esposto sul banco di vendita. Il cartello dovrà essere restituito in caso di cambio di categoria o cessazione. 5. L’appartenenza alla categoria “antiquariato-qualificato”, a parità degli altri requisiti previsti dalla normativa regionale, è riconosciuta quale diritto di precedenza nell’assegnazione dei posti fissi resisi liberi e nelle graduatorie di “spunta” ai fini dell'assegnazione temporanea. Articolo 10 NORME SPECIFICHE PER IL SETTORE ”ETNICO-FOLCLORISTICO” 1. Il 6% circa dei posteggi del mercato sono riservati agli operatori specializzati nella vendita di oggetti appartenenti al settore “etnico-folcloristico”. 2. L’assegnazione dei posteggi così individuati e viene effettuata d’ufficio sulla scorta del parere della Commissione di Gestione. 3. Agli operatore verrà consegnato il cartello “etnico-folcloristico” che dovrà essere esposto sul banco di vendita. Il cartello dovrà essere restituito in caso di cambio di categoria. 4. Non é ammessa la vendita di genere appartenenti al settore “etnico-folcloristico” al di fuori dei posteggi appositamente individuati. Articolo 11 RICOGNIZIONE PERIODICA DEI SETTORI “USATO” ED “ETNICO-FOLCLORISTICO” “ANTIQUARIATO- QUALIFICATO”, 1. Oltre all’esame preliminare della merce di proprietà dell’espositore al fine di valutarne l’ammissione al settore “antiquariato-qualificato”, la Commissione di Gestione di cui al successivo art. 12 effettua periodica ricognizione degli appartenenti alle categorie “usato” “antiquariato-qualificato” ed “etnico-folcloristico” al fine di constatare il permanere dei requisiti validi per l’appartenenza alle stesse. 2. L’accertamento dell’avvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza alla categoria “antiquariato-qualificato” comporta l’esclusione dalla stessa, il ritiro del corrispondente cartello e l’inserimento nella categoria “usato”. 3. A seguito di esclusione dalla categoria “antiquariato-qualificato” al medesimo operatore non è più consentita la presentazione di istanza di riammissione alla stessa per un periodo di mesi tre, con decorrenza dalla data del verbale di decisione della Commissione di Gestione. . 4. In forza della ricognizione di cui al presente articolo ed in ogni caso di accertamento di violazione alle norme riguardanti la tipologia delle merci poste in vendita, l’appartenente al settore “usato” o al settore “etnico-folcloristico” soggiace alle sanzioni amministrative di cui all’art. 16, fatti salvi, ricorrendone gli estremi, i provvedimenti di cui al successivo art. 13. Articolo 12 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE 1. La Commissione di Gestione è costituita da almeno n. 3 componenti. La nomina, la durata delle cariche, le modalità di intervento ed il relativo compenso saranno stabilite dall’organismo gestore con apposito disciplinare d’incarico che osserverà seguenti indirizzi: - i componenti dovranno avere adeguata competenza del settore commerciale, con particolare riguardo al tipo di mercato in oggetto. - l’organismo opera in collaborazione con i competenti uffici comunali. - uno dei componenti potrà essere segnalato dagli operatori del mercato. - in caso di beni da periziare di natura od origine particolare, è facoltà della Commissione di Gestione di avvalersi di consulenze ulteriori senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale. 2. La Commissione di Gestione ha competenze in ordine: a) alla valutazione della merce ai fini dell’ammissione degli operatori commerciali alla categoria “antiquariato- qualificato” ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento. b) alla periodica ricognizione degli appartenenti alla categoria “antiquariato- qualificato” ai fini del permanere dei requisiti validi per l’appartenenza agli stessi, come indicato nell’art. 11 c) al periodico accertamento e controllo sui beni esclusi di cui all’allegato B d) la tempestiva segnalazione del rinvenimento di repliche e oggetti contraffatti agli agenti delle forze dell’ordine e) all’individuazione degli operatori della categoria “etnico-folkloristico”. f) all’esame degli esposti e delle contestazioni degli aquirenti in ordine alla corretta descrizione degli articoli in vendita g) alla cura del servizio EXPERT per la consulenza ad operatori e visitatori h) a supportare la vigilanza nell’opera di controllo. 3. Gli interventi di cui al comma 2 sono effettuati alla presenza di almeno due componenti della Commissione di cui al presente articolo. Le valutazioni e decisioni della Commissione di Gestione devono essere rese per iscritto e sottoscritte dai componenti. Le contestazioni agli operatori relative a merci non corrispondenti alle categorie di appartenenza o non incluse tra le tipologie consentite costituiscono richiamo e preavviso di infrazione e saranno pertanto trasmesse alla vigilanza municipale che ne terrà conto nel corso dei propri controlli. Articolo 13 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE 1. Fermi restando i casi di revoca o di sospensione stabiliti da norme di legge o regolamentari, si considerano violazioni di particolare gravità, ai sensi del capo VI, comma 6 della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., l’accertamento, con provvedimento esecutivo: a) di due sanzioni amministrative comminate per vendita di merce di cui all’allegato B o non corrispondente ai requisiti richiesti per la categoria di appartenenza b) di due contestazioni, da parte di acquirenti, positivamente accolte dalla Commissione di Gestione c) di una sanzione amministrativa comminata a seguito di accertamento di violazione relativa all’esposizione di indicazioni non veritiere nella dichiarazione di cui all’articolo 14. 3. Il verificarsi delle violazioni suddette comporta la sospensione della concessione di posteggio o, in generale, dell’attività di vendita per un massimo di n. 3 edizioni di mercato consecutive. In caso di recidiva si procederà alla revoca della concessione e dell’autorizzazione. Articolo 14 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ED ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI 1. Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D.Lgs. 114/98 e dal vigente Regolamento dei mercati per quanto applicabili agli operatori del mercato dell’usato e dell’antiquariato. 2. In particolare dovranno essere garantiti: a) il rispetto dell’obbligo di esposizione e di leggibilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 114/98; b) la corretta informazione al consumatore al fine di assicurare allo stesso la conoscenza delle caratteristiche degli articoli, in considerazione della particolare tipologia di merce posta in vendita. 3. Tutti gli operatori qualora vendano oggetti di valore superiore a Euro 300,00 hanno l’obbligo di rilasciare, a richiesta dell’acquirente, una dichiarazione attestante: le generalità del venditore la lecita provenienza della merce la descrizione dell’articolo la data di produzione dello stesso entro un margine di 25 anni per gli oggetti di antiquariato, nel margine di 10 anni per gli oggetti di modernariato lo stato generale di conservazione le generalità dell’acquirente. La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie dell’oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate al verso dal venditore e dall’acquirente. 4. La Commissione di Gestione è competente in ordine all’accertamento della veridicità delle attestazioni/dichiarazioni in essa riportate. ARTICOLO 15 NORME TRANSITORIE 1. L’entrata in vigore del presente regolamento è fissata a febbraio 2008. Dalla data di esecutività della presente deliberazione tutti gli operatori del Mercà dla Tola vengono di diritto inseriti nel settore “usato”. Da tale data gli operatori interessati a far parte della categoria “qualificato-antiquariato” hanno 60 giorni di tempo per presentare apposita candidatura con le modalità previste dal presente regolamento. Nello stesso arco temporate gli esercenti dovranno rimuovere dai banchi le merci e gli oggetti di cui all’allegato B per i quali non è consentita la vendita. 2. La Commissione di Gestione esamina le candidature pervenute, secondo l’ordine di presentazione al protocollo generale, nei successivi 20 giorni, comunicando l’accoglimento o la reiezione della stessa all’Ufficio Commercio che provvede ad informare l’interessato ed a predisposizione del cartello distintivo consegnandolo al richiedente. 3. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pongono in vendita tipologie merceologiche rientranti nell’elencazione di cui all’allegato A - parte riservata alla categoria “etnico-folcloristico” - previa ricognizione della merce posta in vendita a cura del Commissione di Gestione verranno inseriti nella categoria loro riservata. 4. Dalla prima edizione successiva all’entrata in vigore del presente regolamento gli operatori della categoria “etnico-folcloristico” saranno depennati dalla vigente graduatoria di spunta unificata ed inseriti nella speciale graduatoria a loro riservata. ARTICOLO 16 SANZIONI 1. Ferma restando, qualora ne ricorra la fattispecie, l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’articolo 42 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, l’inosservanza alle norme e disposizioni previste dal presente Regolamento, viene sanzionata come di seguito: a) Articolo 2, comma 2: esposizione e/o vendita di oggetti non compresi nelle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 2 Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00 Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell’attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni b) Articolo 2, comma 3: esposizione e/o vendita di oggetti nuovi, di riproduzioni attuali, di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell’antico e di oggetti attualmente in produzione o facenti parte delle categorie merceologiche elencate nell’allegato B al presente regolamento Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00 Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell’attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni c) Articoli 9 e 10: omessa esposizione del cartello distintivo di appartenenza al settore “antiquariato- qualificato” o “etnico-folcloristico” consegnato dall’Ufficio Commercio Sanzione amministrativa da Euro 20,00 a Euro 120,00 d) Articolo 10, comma 4: vendita di oggetti appartenenti al settore “etnico-folcloristico” al di fuori dei posteggi appositamente individuati Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 420,00 e) Articolo 14, comma 3: operatore appartenente al settore “usato e “antiquariatoqualificato” che omette di rilasciare la dichiarazione riportante le informazioni richieste o con le informazioni incomplete, a seguito di vendita di oggetto di valore superiore a Euro 300,00. Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 420,00 3. In tutti i casi di accertamento delle violazioni sopra, il verbale di accertamento di violazione dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal verbale di ispezione di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, redatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche che ne costituisce parte integrante. Il verbale d’ispezione dovrà essere sottoscritto dall’Agente di Polizia Locale operante, nonché dal trasgressore. 4. Per le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui al presente articolo si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche. 5. Il Responsabile dell’Area nella quale è inserito l’Ufficio Commercio Attività Produttive viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore ai sensi della succitata normativa. ALLEGATO A Presso il mercato è ammessa la vendita di “oggettistica”, “mobili ed arredo”, “modernariato” e “artigianato etnico” secondo le seguenti specializzazioni merceologiche: Mobili antichi e d’epoca, tappeti antichi ed artigianali, arazzi d’epoca, quadri e cornici antiche, accessori d’arredamento d’epoca, divani e poltrone d’epoca Articoli da fumo, bambole, bastoni, cinema, fotocamere, giocattoli giradischi, grammofoni, macchine per cucire, macchime per scrivere, dischi, marionette, modellismo, militaria, juke box, strumenti musicali, strumenti scientifici targhette, insegne, telefoni, trenini scatole, bauli, pubblicità, orologi e cronografi Bicchieri, bottiglie, birraria, coca-cola, vetri, cristalli, liquori, vini, mignonettes, piatti ricordo, porcellane, tazzine, teiere, chiavi, ferri, ceramiche, terracotta, minerali, fossili, farfalle, insetti, lamette, distintivi, bottoni, occhiali, oggettistica massonica, penne, pennini calamai, pizzi e ricami, gadget, soldatini, sorprese Kinder, ventagli, conchiglie, bigiotterie, bronzi, monili, orologi, monete, medaglie Adesivi, biglietti, stampe, documenti, autografi, banconote, miniassegni, calendari, carte da gioco, carte geografiche, cartoline, fotografie, figurine, fumetti, giornali, libri, riviste, bustine, manifesti, volantini, numismativa, santini disegni, atti, telecarte, tessere, diplomi, pagelle, listini, etichette, cartelli, filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico) Oggetti usati misti e non catalogati (deballage) L’ “artigianato etnico” comprende: _ Maschere in legno _ Statue in legno _ Strumenti musicali _ Mobili e complementi d’arredo di cui sopra _ Oggettistica tipica tradizionale riconducibile a culture extraeuropee. ALLEGATO B Presso il mercato è esclusa la vendita di: _ Abbigliamento “outlet” e relativi accessori; _ Materiale elettronico od elettrodomestico “outlet”; _ Casalinghi ed oggetti di arte applicata nuovi; _ Giocattoli “outlet”; _ Articoli per la cosmesi (fatta salva la categoria dei campioni da collezione); _ Articoli di bigiotteria di recente produzione ed “outlet”; _ Telefoni cellulari e relativi accessori; _ Accessori automobilistici/motociclistici e parti di ricambio con esclusione del materiale per il collezionismo; _ Computer e parti di computer; _ Materiale di ferramenta che non abbia stretta attinenza con attività di restauro o conservazione; _ Materiali per la pulizia e manutenzione che non abbiano stretta attinenza con attività di restauro e conservazione. _ Altre merceologie eventualmente individuate dalla Commissione di Gestione