MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
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MASTRO MILITARI new - Il Nuovo Giornale dei Militari
GMilitari iornale Il nuovo dei PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB Anno XII - n. 11 - 15 dicembre 2010 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledeimilitari.it E’ vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati Diritti dei militari e Costituzione in un Paese che si dice democratico a pagina 4 Costituzione e giuramento militare. Le ragioni di un principio a pagina 6 AI LETTORI Viviamo in un contesto editoriale in cui almeno l’80% delle pubblicazioni sono fatte da case editrici poste sotto il controllo di gruppi dominanti. Se consideriamo le pubblicazioni da edicola (giornali, riviste, periodici) la percentuale sale ancora. E’ evidente che in un contesto del genere parlare di pluralismo è abbastanza inappropriato. Cosa succede a chi vuole produrre informazione in modo del tutto indipendente rispetto al potere dominante? Ovviamente emergono grosse difficoltà, in primis quella di trovare il sostegno finanziario per svolgere tale attività. Il sistema attuale è congegnato in modo tale da scoraggiare chi orienta la propria scelta verso una informazioni libera ed autonoma dai gruppi di potere e dai partiti. Noi crediamo che il controllo dell’informazione e della cultuFondo per l’efficienza dei servizi ra da parte del gruppo egemone abbia l’obiettivo di creare e mantenere una “cultura di massa”, in cui l’opiistituzionali: chiarimenti della Difesa nione pubblica è manipolata e le persone a pagina 14 sono indotte a credere che le cose non potranno mai cambiare. In realtà ciò che accade nella politica e nel settore economico e finanziario dipende moltissimo dalle nostre scelte e la vera informazione risulta importante per comprendere la realtà e indirizzare meglio le nostre opinioni e scelte. Altra questione: negli ultimi tempi sul web si sono fatti conoscere personaggi e strutture dell’ultim’ora che si sono EQUARIPARAZIONE proposte come Paladini dei diritti dei militari, che scrivono su tutto e di tutto. Altri indennizzi Certamente crediamo nel pluralismo delle idee e riteniamo opportuno che sulla rete si esprimano quante più opiai ricorrenti nioni possibili, ma spesso notiamo che certe persone a pagina 11 diventano “personaggi” molto autoreferenziali, che non hanno alle spalle una vera organizzazione e non rispondono che a sè stessi. L’inconveniente è che, in tal modo, si creano gli stessi meccanismi della cultura di massa e si innesta la tendenza ad utilizzare le inforIndebiti pensionistici: mazioni per sfogare la propria rabbia o per mettere al bando qualcuno che non la pensa come noi… o, magacosa fare? ri per porre rimedio alla noia o creare un gruppo pronto a a pagina 9 seguire il “personaggio” anche quando sostiene cose improbabili. A noi non interessa diventare “soggetti mediatici”. Non ci interessa che si parli di noi ma piuttosto delle informazioni e degli argomenti che trattiamo. Il giornale o il sito è soltanto un mezzo, quello che conta è il messaggio che si comunica. Dopo oltre 14 anni, noi crediamo che la lunga tradizione che ci accompagna, nonchè l’indipendenza del nostro lavoro e gli “amici” con cui abbiamo condiviso in questi anni il nostro impegno in difesa dei diritti della categoria, siano la migliore “propaganda” per continuare a dare il nostro contributo per poter continuare a produrre informazione indipendente, oggi assai rara quanto utile. Un grazie a tutti i lettori che ci sosterranno con il proprio abbonamento anche per il nuovo anno. IL DIRETTORE Antonella Manotti I N P D A P LE NOVITÀ SULLA LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA a pag. 18 ASSEGNI ACCESSORI AI TITOLARI DI PENSIONE PRIVILEGIATA Nell’inserto Lo pi ni one 2 • NOVEMBRE 2010 GMiornale ilitari Il nuovo dei DIFESA SERVIZI S.P.A., SEGNALE DI DÉBÂCLE ETICA Sud Spa, della Protezione Civile Spa e la Difesa Servizi Spa. Tutto in un anno e tutper salvare regimi politici to all’insegna dell’aggiramento pseudoliberisti (con i soldi dei della responsabilità amminicontribuenti), per ingrassare strativa degli organi istituziogli speculatori e per far gra- nali. La Banca del Sud Spa vare sulle fasce meno protet- dovrà gestire gli aiuti al Mezte e più tartassate i costi del- zogiorno d’Italia con le logiche la crisi e del salvataggio del si- della Banca, ma senza un mistema. I governi di tutto il nimo rischio. mondo hanno adottato prov- (…) vedimenti più o meno drasti- L’orgasmo della Protezione ci attribuendo allo Stato nuo- Civile spa è stato fermato da vi ruoli di reun elemengolazione e to di prote“A fronte degli ipotetici introiti, supervisione tutti da verificare e che comunque zione: un dell’interespreservatifiniscono per depauperare se pubblico vo. Per ora. il patrimonio pubblico di fronte al Una intenfallimento e far ricadere i costi sui cittadini, sa voglia di economico e Spa contila SpA ha la facoltà di spendere sociale di nua invece buona parte dei fondi assegnati quello privaad impeal funzionamento to. Ma in gnare, in sie all’ammodernamento qualche lenzio, gli caso si è fatdelle forze armate adottando organi di to di meglio, governo e i procedure privatistiche e, quindi, o di peggio. vertici delle eludendo i controlli In Italia si è Forze Ardella pubblica riusciti a vamate dopo amministrazione…” nificare ogni l’approvaesperienza zione della proprio nel momento in cui do- . veva insegnare qualcosa. Al- (…) cune attività prettamente pub- Innanzitutto non è quella babliche sono state sottratte al nale semplificazione burocontrollo e alla tutela dello Sta- cratica presentata dallo stesto. O meglio, il Governo ha co- so capo di Stato Maggiore stituito strumenti operativi della Difesa (SMD). In Senaeconomico-finanziari di na- to egli aveva lamentato come tura privatistica che consen- «la grande evoluzione che tono ai propri organi politico- ha interessato le Forze aramministrativi (i ministeri) di mate negli ultimi 15 anni non eludere le procedure ed i sembra, infatti, essere stata controlli dello Stato. Questo è accompagnata da una simiavvenuto in particolare con lare crescita delle modalità l’istituzione della Banca del amministrative e gestionali di Fabio MINI * Un giorno dovremo ringraziare la crisi economica in atto per aver messo allo scoperto le incongruenze ideologiche, politiche ed economiche che ci hanno governato per oltre mezzo secolo. Per ora la lezione non sembra appresa. Il capitale si è dimostrato inefficace nel contenere i suoi stessi prodotti: la speculazione e la logica del profitto prevalente su quella dell’equilibrio sociale. L’impresa privata si è dimostrata fallimentare e soprattutto legata a filo doppio con la speculazione e la corruzione, l’autorità pubblica non ha saputo né voluto controllare e intervenire in tempo fingendo di salvaguardare il cosiddetto libero mercato, il comunismo di mercato cinese, quello che si basa sul capitalismo di Stato, è diventato il salvatore dell’umanità e il capitalismo di Stato (una volta detto statalismo) è corso in aiuto di banche e imprese con l’acqua alla gola versando fondi pubblici nel pozzo senza fondo del debito privato. Siccome, comunque, neppure gli Stati hanno un centesimo da sciupare, tutti gli interventi anticrisi si sono risolti nell’aumento del debito pubblico. E questo è sembrato l’unico sistema per impedire il fallimento di altre banche, la chiusura del credito alle imprese e la disoccupazione mentre in realtà si è rivelato il mezzo per perpetuare le incongruenze e le inefficienze, che presiedono al loro impiego». Forse è sfuggito il fatto che la “grande evoluzione” degli ultimi 15 anni, se mai avvenuta, è stata ottenuta esattamente con quelle norme obsolete, applicate con intelligenza e sotto la responsabilità e il controllo degli organi preposti. È vero comunque che le procedure della contabilità di Stato appaiono sempre come dei lacciuoli a coloro che non vogliono assumersi la responsabilità, a coloro che non firmano, che non prendono decisioni e che non rischiano nulla. Sono anche molto ingombranti per coloro che vorrebbero avere la benedizione e una medaglia per delle vere e proprie porcherie. Non sembra neppure che la SpA sia necessaria per sopperire ad una carenza di norme. Ogni comma che la riguarda fa riferimento a norme di legge preesistenti. (…) Dice il Capo di SMD: «La società Difesa Servizi S.p.A. potrebbe essere la base sulla quale costruire la possibilità di concorrere – nel tempo e secondo un livello finanziario che solo l’eventuale pratica attuazione del provvedimento potrà indicare – al sostegno delle esigenze operative. Ciò attraverso la prefigurata remunerazione degli assetti patrimoniali disponibili e dei servizi erogabili, che liberi indirettamente parte delle risorse finanziarie a bilancio da indirizzare verso le attività operative ed addestrati- ve prioritarie…». Ed infatti ben quattro commi della legge finanziaria sono dedicati ad una fonte ricca ed inesauribile di fondi: la commercializzazione degli stemmi e dei simboli delle Forze Armate. Vengono invece citate en passant quisquilie come la gestione degli immobili e dei servizi. È lo stesso Capo di SMD a citare l’affitto di terreni militari a enti produttori di energia o l’affitto di aeroporti militari ad uso civile. A fronte di questi ipotetici introiti, tutti da verificare e che comunque finiscono per depauperare il patrimonio pubblico e far ricadere i costi sui cittadini, la SpA ha la facoltà di spendere buona parte dei fondi assegnati al funzionamento e all’ammodernamento delle forze armate adottando procedure privatistiche e, quindi, eludendo i controlli della pubblica amministrazione. La ragione vera della SpA, così come emerge da quella della Difesa, ma che si nasconde anche nelle due precedenti, è infatti la realizzazione di un progetto generale di delegittimazione e depotenziamento delle istituzioni pubbliche, di depenalizzazione degli abusi e di mistificazione di alcuni concetti gestionali. È anche il segnale di débâcle etica da parte di coloro che l’hanno proposta e sostenuta. (…) * Da Voglia di SpA, di Fabio Mini in , pp. 155-158, 160-161 rivista Eurasia. NOVEMBRE 2010 • 3 Europa IL GOVERNO ZAPATERO APPROVA LA RIFORMA SUI DIRITTI CIVILI NELLE FORZE ARMATE GMiornale ilitari Il nuovo dei LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE PER I MILITARI SPAGNOLI Il primo esecutivo Zapatero approvò nel 2007 il “Regolamento organico dei diritti e dei doveri dei membri della Guardia Civil”, frutto di un serrato e duro confronto tra il governo e l’associazione delle Guardie Civil (AUGC) che si spinsero addirittura a in divisa contro il Governo. Le proteste erano rivolte soprattutto contro l’allora Ministro della Difesa, contestato per non ottemperare alle promesse fatte in campagna elettorale per quanto riguardava una riforma progressista a favore del personale della Guardia Civil spagnola (che ricordiamo essere in una Forza di Polizia ad ordinamento militare). Tre anni dopo quella prima e mirata riforma militare, e dopo la riconferma alle elezioni del 2008, il governo socialista si appresta ora a porre mano ad una legge che riguarda stavolta il personale di tutte le Forze Armate spagnole: si tratta del progetto di legge “sui diritti e doveri dei membri delle Forze Armate”, presentato il 02/07/2010 al Congresso dei Deputati. In queste ultime settimane è iniziato un vivace dibattito tra i militari spagnoli sul progetto governativo; la loro maggiore associazione (AUME) ha manifestato a Madrid per esprimere disappunto per il disegno di legge proposto dalla prima donna ministro della difesa, Carme Chacón, in quanto giudicato insufficiente anche da EUROMIL, l’Organizzazione europea delle Associazioni militari, ancorché valutato come un “buon punto di partenza”. La riforma ricalca molti aspetti di quella già emanata a suo tempo per la Guardia Civil; le maggiori critiche si concentrano sulle disposizioni relative all’applicazione dei diritti civili dei militari, mentre per quanto riguarda le proposte relative ai nuovi strumenti di rappresentanza del personale, da basarsi sul sistema del cd. doppio binario (associazionismo libero e rappresentanza interna) il mondo associativo non ha eccepito nulla, non proponendo alcuna modifica nella parte specifica del disegno di legge. Sinteticamente, per quanto riguarda la tutela del personale militare spagnolo, la riforma prevede tre capisaldi: la regolamentazione della libertà d’associazione; l’istituzione di un Consiglio del personale; la creazione di una sorta di Garante dei militari. Anche la Spagna quindi, come la maggior parte delle nazioni europee avanzate, ha deciso di estendere a tutti i cittadini in divisa le tutele già positivamente sperimentate per la Guardia Civil, segno che in questi tre anni l’introduzione della libertà associativa non ha affatto minato la coesione della Forza Armata che anzi è “uno dei modi per incoraggiare la partecipazione e la collaborazione dei membri delle forze armate nella configurazione del loro regime”, come si legge nella parte della relazione governativa di seguito tradotta. Nel contempo in Italia, come è già stato rilevato molte volte su questo sito, la politicia continua a scegliere la strada opposta cioè quella di separare il cittadino in divisa e le strutture militari dalla società civile, in nome di una famigerata che nasconde invece solamente un pericoloso progetto isolazionista. (di Simone Sansoni) PROGETTO DI LEGGE ORGANICA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MEMBRI DELLA FORZE ARMATE Progetto di Legge 121/000082 Autore: Governo Esposizione dei motivi (omissis) Le novità principali sono la regolazione del diritto di associazione, la creazione del Consiglio del personale delle Forze Armate e l’Osservatorio della vita militare. Il primo è un passo importante per disciplinare l’esercizio di questo diritto fondamentale nel campo professionale, uno dei modi per incoraggiare la partecipazione e la collaborazione dei membri delle forze armate nella configurazione del loro regime. I militari potranno costituire e partecipare ad associazioni, ai sensi della Legge Organica 1 / 2002 del 22 marzo sul diritto di associazione. Il riferimento alle ordinanze Reali delle Forze armate, approvato con legge 85/1978, 28 dicembre, è superata dalla presente legge nello stabilire le specialità del diritto di fondare una associazione professionale fondandosi sugli articoli 8, 22 e 28 della Costituzione, con interpretazione derivata dalla sentenza della Corte Costituzionale 219/2001 del 31 ottobre. In questo senso, si disciplinano le associazioni professionali composte da membri delle forze armate per difendere e promuovere i loro interessi professionali e le condizioni economiche e sociali, si fissano le norme relative alla sua costituzione ed al sistema giuridico e crea un apposito registro per queste associazioni al Ministero della Difesa. Le associazioni possono fare proposte ed presentare richieste e suggerimenti, oltre a ricevere informazioni su questioni per promuovere l’attuazione dei loro scopi statutari. A seguito della giurisprudenza costituzio- PER CHIEDERE IL RISPETTO DEI DIRITTI RICONOSCIUTI AI CITTADINI DELL’UNIONE C O M E S I FA Come cittadini dell’ Unione Europea, si hanno alcuni diritti, spesso ignoti ai più, come quello di avere assistenza all’estero da una qualsiasi delle ambasciate nazionali degli Stati membri, oppure quello di proporre una legge d’iniziativa popolare presentando un milione di firme, ovvero quello di stabilirsi in uno qualsiasi degli stati membri. Pochi, tuttavia, sanno che è possibile rivolgere, DIRETTAMENTE E SENZA ALCUNA ASSISTENZA TECNICA, istanze, lamentele e denunce alle istituzioni della UE, diverse dalla Corte di Giustizia o dal Tribunale di Prima Istanza (istituzioni ormai note ai più). Ho personalmente adito sia alla Commissione e sia al Parlamento europei, ottenendo sempre risposte adeguate ed in tempi certi. Ecco, dunque, un rapidissimo sunto sul come fare e a chi indirizzare le istanze, a seconda del tipo di problema: • Commissione: il governo statale non applica la legislazione europea o nega un diritto previsto dalla normativa europea? In tal caso è possibile presentare per posta ordinaria od anche per sola via elettronica una denuncia alla Commissione, la quale, se riterrà violata la norma europea, aprirà un’inchiesta formale, richiedendo alla Corte di Giustizia l’emissione di una sanzione, sanzione che cesserà solo quando verrà ripristinata la legalità – potete trovare, ai seguenti link, le semplici istruzioni ed anche un fac-simile (non obbligatorio) di denuncia: http://ec.europa.eu/community_law/your_ri ghts/your_rights_it.htm ovvero qui http://ec.europa.eu/community_law/your_ri ghts/your_rights_forms_it.htm ; • Parlamento: se il vostro problema riguarda l’attuazione della normativa europea ed in par- ticolare il riconoscimento delle qualifiche professionali o dei vostri diritti, la protezione dei consumatori, il mercato interno, questioni ambientali o l’occupazione e la politica sociale, può essere fatta una petizione direttamente al Parlamento UE, anche in questo caso nelle forme più semplici o per sola via elettronica – maggiori informazioni qui: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=it&id=49 ; • SOLVIT: si tratta di una rete creata per la risoluzione dei problemi inerenti la scorretta applicazione delle norme del mercato interno e quindi del mancato rispetto delle quattro libertà fondamentali riconosciute dalla UE (libertà di soggiorno, di stabilimento, di movimento di merci e di movimento di capitali) – questo il link all’istituzione: http://ec.europa.eu/solvit/site/about/index_it.htm ; • Mediatore (Ombudsman): se, infine, si ha avuto un problema proprio con le istituzioni amministrative della UE, si può rivolgersi al mediatore in forma molto semplice ed in via esclusivamente elettronica, tramite il relativo sito (cliccare su “presentare una denuncia”) questo il sito internet: http://www.ombudsman.europa.eu/home/it/default.htm .Ovviamente mi auguro che non ne abbiate mai bisogno, ma qualora ciò avvenisse, valutate concretamente la possibilità di esercitare i vostri diritti di cittadinanza. La mia piccola esperienza, ribadisco, è stata finora molto positiva. Per ultimo, vi segnalo un altro link istituzionale, in cui vengono riassunte le suddette opportunità http://europa.eu/eu-life/rightsadvice/index_it.htm . LUCA BARTALONI Direttivo nazionale Ficiesse nale, queste forme di partecipazione non possono attivare procedure o atteggiamenti di natura sindacale come la contrattazione collettiva o l’esercizio del diritto sciopero. Quelle con una certa percentuale di membri partecipano al Consiglio del Personale delle Forze Armate e possono contribuire, attraverso relazioni o consultazioni, al processo di sviluppo di disegni di legge che interessano il regime del personale. Con il Consiglio si istituiscono e formalizzano i rapporti tra il Ministero e le Associazioni per la difesa dei membri di carriera delle forze Armate e si pongono in atto meccanismi di comunicazione e consultazione sul sistema proposto per il personale militare. Si è inteso che questa via sia un’adeguata rappresentanza istituzionale che viene esercitata attraverso la catena di comando militare e canali forniti dalla presente legge per la presentazione internamenteda parte dei membri della Forze Armate di iniziative e denunce. La presente legge stabilisce i criteri sostanziali in materia di funzionamento del Consiglio del Personale, la sua composizione, i canali per la presentazione delle proposte da parte delle associazioni e l’organizzazione in plenum o per commissioni di, Esercito, Marina, Aeronautica e gli organi comuni di Forze Armate. In ottemperanza alla terza disposizione finale della Legge organica della Difesa Nazionale è stato creato un Osservatorio della vita militare, che si configura come un organo collegiale, con funzioni consultive che analizza le questioni che interessano l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali dei membri delle Forze Armate per favorire quelle attività che contribuiscono alla migliore condizione dei militari. L’Osservatorio sarà composto da un numero ridotto di personalità di spicco nei settori della difesa e delle risorse umane, la cui nomina deve essere da parte del Congresso Deputati e dal Senato. Ciò consentirà di diventare un organismo di base nell’analisi della condizione militare e garante dell’equilibrio tra doveri e diritti per le Forze Armate che sono in grado di soddisfare adeguatamente i loro compiti, al servizio della Spagna e della pace e sicurezza internazionali. La sua analisi e gli studi avranno un carattere generale e pertanto, non è l’organo competente a trattare o risolvere i reclami su base individuale. Tuttavia sarà in grado di ricevere segnalazioni su singoli casi poiché, il suo sindacato e raccomandazioni, possono portare a soluzioni generali per i membri delle Forze Armate. (omissis) 4 • NOVEMBRE 2010 Questi nostri eroi silenziosi, o meglio silenziati da una stampa svagata e da una legge di disciplina militare emergenziale che risale al 1978, vivono in una condizione di malessere e di negazione dei diritti che non fa capolino in alcun discorso pubblico, ma che sovente li conduce a gesti estremi se si considera che, secondo una statistica, ogni mese in Italia si suicida un Carabiniere. Molti ignorano che alcuni caduti delle missioni internazionali erano semplici lavoratori precari, personale cioè chiamato ad una prestazione professionale rischiosissima (difatti sono stati ammazzati), senza nemmeno contare sulla stabilità del proprio posto di lavoro. Non solo, molti degli odierni disoccupati sono ragazzi che ci hanno (si fa per dire) rappresentato all’estero: loro con un mitragliatore in mano, noi col telecomando a casa. Usati dallo Stato e gettati via dopo l’uso, magari con qualche particella di uranio impoverito in corpo che, a breve, li divorerà. Ho conosciuto giovani militari contaminati che hanno preferito curarsi tumori alla tiroide in silenzio (e, quindi, rinunciando ad ogni risarcimento) per non essere dichiarati non idonei nei concorsi di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. L’abolizione (o, meglio, la sospensione) della leva obbligatoria era stata trionfalmente acclamata nel 2005 come il passaggio ad un DIRITTI & COERENZA IN UN PAESE DEMOCRATICO esercito di professionisti, efficiente ed economico, salvo poi servirsi di lavoratori a tempo determinato che prestano indossano la divisa per un anno o per quattro e poi sono restituiti alle loro famiglie. Me lo ricordava quel genitore pugliese che, spaventato, mi chiedeva la settimana scorsa se l’imminente partenza del figlio per l’Afghanistan gli avrebbe quanto meno assicurato il posto fisso. E’ stato imbarazzante spiegargli che il ragazzo né avrebbe potuto rifiutarsi di partire, né avrebbe conseguito il passaggio al servizio permanente. Soprattutto, però, pochi sanno che i militari italiani sono i più bistrattati d’Europa. Difatti, non hanno diritto ad organizzarsi in sindacato e an- che solo per associarsi o riunirsi in circolo devono chiedere l’autorizzazione al Ministro. Un’illegittima circolare del ministero gli vieta di accedere a qualsiasi edificio parlamentare senza esserne previamente autorizzati gerarchicamente in riferimento allo specifico motivo della loro iniziativa. Il loro diritto ad iscriversi a partiti politici, pur riconosciuto dalla Costituzione, viene loro sovente associato alla minaccia di eventuali sanzioni disciplinari. La vetusta disciplina militare fa di loro dei sudditi ed i loro diritti elementari di tutela della salute, di opinione e di parola sono negati, visto che abbiamo militari sottoposti a procedimento disciplinare di rigore per essersi rifiutati di sotto- Giornale Militari Il nuovo dei porsi al vaccino influenzale, di dubbia efficacia e di sospetta pericolosità. Ancora nel 2000, abbiamo Carabinieri trasferiti perché sospettati di avere relazioni extraconiugali o perché la coniuge invano si candida alle elezioni comunali e riceve la bellezza di 4 voti. Altri carabinieri sono sottoposti a procedimento disciplinare perché durante una ripresa televisiva hanno osato guardare verso la telecamera o perché, nella concitazione di un intervento in strada, non hanno prima indossato il berretto (noblesse oblige!). Non a caso, l’Italia si è distinta per essere l’unico Stato europeo che non ha risposto al questionario predisposto dall’ODHIR - un’istituzione specializzata dell’OSCE che si occupa di elezioni, diritti umani e democratizzazione - mediante il quale è stato realizzato il manuale per i diritti umani e le libertà fondamentali del Personale delle Forze armate. Ebbene, sono proprio questi uomini in divisa, senza diritti e spesso precari, che noi inviamo in giro per il mondo ad esportare, armi in pugno, la democrazia ed ha instaurare la cultura dei diritti civili in terre lontane. Quei diritti che, però, loro stessi non conoscono né possono esercitare in Patria. La coerenza di un Paese, è il caso di dirlo, si misura anche da questo. avv. Giorgio Carta CAMPAGNA ABBONAMENTI 2011 Investi sulla stampa. Un giornale, si legge e si rilegge Un giornale non è come tutti gli altri mezzi. Un giornale lo compri, lo apri, lo sfogli e lo leggi dove vuoi. A casa, in ufficio, in autobus, in treno, al parco, in sala d’attesa. Ogni volta che hai un po’ di tempo, lo riprendi in mano e vai a leggere altri articoli o altre rubriche. Perché il giornale lascia il tempo di riflettere. Giornale Militari Il nuovo dei Il militare, che contragga un’infermità o subisca una lesione, può ottenere dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento della “causa di servizio”. Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio possono, pertanto, essere così individuate: esistenza del rapporto di impiego; accertamento di una patologia; nesso di causalità tra la patologia e gli adempimenti svolti attendendo ai propri doveri d’ufficio. Il danno, oggetto del riconoscimento, può essere determinato da una malattia professionale (danno da causa prolungata) o da un infortunio (danno da causa violenta). Ricorre la prima ipotesi quando una patologia sia contratta nell’esercizio e a causa dell’espletamento della propria attività lavorativa. L’infortunio è invece l’evento provocato da una causa fortuita, violenta ed esterna che elimini o riduca, permanentemente o temporaneamente, la capacità lavorativa della persona. La Corte di Cassazione (sentenze n. 15068 del 28.11.2001 e n. 995 del 17.01.2007) ha stabilito che sia riconoscibile la causa di servizio anche nell’infortunio in itinere, cioè l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto tra l’abitazione ed il posto di lavoro. Purché sussista un nesso tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa (nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali) ed in caso di infortunio occorso durante l’uso del veicolo privato, l’uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione. Ulteriore elemento indispensabile al riconoscimento della causa di servizio è il rapporto di causalità. Il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, all’art. 64 , prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante. Ciò significa che il nesso causale è escluso quando l’evento si è verificato per dolo o colpa grave dell’interessato. Il riconoscimento della causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito IL RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO procedimento amministrativo, che può essere iniziato per atto di parte - o d’ufficio allo scopo dell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che il danno subito dal lavoratore sia dovuto all’attività lavorativa svolta - può essere finalizzato ad ottenere benefici economici e/o pensionistici. Il procedimento normalmente ha inizio a seguito di domanda del dipendente, redatta in carta semplice, che può essere presentata all’Amministrazione “presso la quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio”, anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego. Il riconoscimento può essere richiesto anche dagli eredi dell’impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso. Il procedimento può anche essere avviato d’ufficio dall’Amministrazione. La domanda, che va redatta in carta semplice indicando la diagnosi e le cause che l’hanno prodotta, può essere limitata al semplice accertamento dell’infermità o lesione da causa di servizio, oppure, come normalmente avviene, può essere finalizzata all’equo indennizzo e/o alla pensione privilegiata. Perché possa darsi luogo alla concessione dell’equo indennizzo, deve essere presentata dal dipendente entro il termine, perentorio, di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il medesimo ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione. La domanda può essere corredata dalla documentazione sanitaria e da ogni altra documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra la patologia e il servizio. La domanda di equo indennizzo può essere presentata contestualmente all’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio, oppure entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento. L’ufficio dell’Amministrazione che cura l’adozione del provvedimento finale trasmette alla Commissione medica, il fascicolo contenente la domanda e la documentazione prodotte dall’interessato, dandone comunicazio- ne allo stesso, nonché il foglio matricolare ed eventuale altra documentazione che si ritenga necessaria (ad es. precedenti verbali di visita medica collegiale, precedenti provvedimenti di riconoscimento di causa di servizio, ecc). Su richiesta dell’ufficio competente all’istruttoria, il comandante del Reparto, presso la quale il militare ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all’insorgenza o all’aggravamento di infermità o lesioni, trasmette un rapporto informativo contenente gli elementi informativi (mansioni lavorative effettivamente espletate, condizioni ambientali, presenza nell’ambiente di lavoro di elementi che possano avere influito sulle condizioni di salute del dipendente) che verranno esaminati dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per l’emissione del parere sul nesso causale tra infermità e fatti di servizio. Durante la visita medico legale che la Commissione medica competente effettua, l’interessato può essere assistito, senza oneri per l’Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione. In occasione di detta visita medico legale è prevista la verifica dell’idoneità del dipendente al servizio. In conseguenza di ciò, il dipendente pubblico può essere adibito, così come avviene anche per le invalidità non dipendenti da causa di servizio, a mansioni compatibili con il suo stato di salute, tali da evitare l’aggravarsi della malattia. Nei casi più gravi, può disporsi il collocamento a riposo anticipato. Il verbale della visita medica è trasmesso, entro quindici giorni, all’Amministrazione competente, che lo invia al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, insieme ad una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, nonché la rimanente documentazione (rapporto informativo, ecc) fino a quel momento acquisita. L’Amministrazione, inoltre, notifica il verbale della visita medica al militare interessato affinché possa esercitare la facoltà di impugnare il giudizio di idoneità al servizio, contenuto nel verbale stesso, presentando ricorso davanti alla Commissione di Seconda Istanza del Ministero della Difesa, per il tramite dell’Amministrazione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale. Al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha sede in Roma, è demandato, in via esclusiva, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, il compito di emettere parere motivato in merito al rapporto causale tra i fatti di servizio e l’infermità o lesione. In caso di parere negativo il medesimo va reso noto, all’interessato che, entro dieci giorni dalla notifica, può formulare osservazioni e produrre ulteriore documentazione all’Amministrazione. Quest’ultima, sulla base delle osservazioni ricevute, potrà richiedere un riesame del parere emesso dal Comitato, come del resto farà in ogni ipotesi in cui, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere. L’Amministrazione adotta il provvedimento motivandolo conformemente al nuovo parere del Comitato. Il provvedimento finale è adottato ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni. Salvo comprovate necessità emergenti nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione non può chiedere pareri, anche d’ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal regolamento né disporre accertamenti o acquisire atti. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio, nonché di successiva domanda di riconoscimento dell’aggravamento. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o NOVEMBRE 2010 • 5 sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione, con apposita istanza, la revisione dell’equo indennizzo già concesso. Il pensionato può inoltre chiedere, in ogni tempo, che venga riconosciuto l’aggravamento delle infermità o lesioni per le quali gli è stato attribuito il trattamento di pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell’integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale è stato liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà detratto quanto in precedenza liquidato. I provvedimenti devono essere motivati, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990. La motivazione si deduce dalle valutazioni espresse dalla Commissione medica per quanto riguarda l’intempestività della domanda e dal parere emesso dal Comitato per quanto riguarda la non dipendenza da causa di servizio. Il procedimento si conclude (ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990 e dell’art. 14 comma 2 D.P.R. n. 461/2001) con un provvedimento. I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, l’equo indennizzo o la pensione privilegiata, sono tutti atti definitivi. È al provvedimento finale che vanno imputati gli effetti giuridici della fattispecie, quindi è il provvedimento finale che può essere impugnato in sede giurisdizionale e non gli atti emessi dalla Commissione Medica o dal Comitato, che sono alla base, rispettivamente, del provvedimento di negazione dell’equo indennizzo e di quello negativo della causa di servizio. Contro il provvedimento di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, o di negazione dell’equo indennizzo per intempestività della domanda, il militare può far valere le sue ragioni proponendo ricorso davanti alla competente autorità giurisdizionale del T.A.R., che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. C. IA. O pi ni oni 6 • NOVEMBRE 2010 GMiornale ilitari LA COSTITUZIONE E IL GIURAMENTO MILITARE Il nuovo dei LE RAGIONI PER CUI I PADRI COSTITUENTI HANNO VOLUTO CHE L’ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE SI UNIFORMASSE ALLO SPIRITO DEMOCRATICO DELLA REPUBBLICA di Cleto IAFRATE Il giuramento, in generale, costituisce il veicolo di una promessa, a cui corrisponde un impegno, che si concretizza attraverso la pronuncia di una formula di rito. Con la pronuncia della formula, l’azione promessa esce dalla sfera della volontà del promittente per collocarsi in quella di colui che è il destinatario del giuramento. In particolare, il giuramento militare è un “vincolo personale” che impegna ciascun militare e riveste un ruolo fondamentale per l’assunzione dello status militis; in effetti, si diventa militari solo dopo aver pronunciato la formula del giuramento. Il militare nel prestare il giuramento, previsto dall’art. 2 della legge 382/78, assume ben quattro impegni con la seguente formula: “Giuro d’essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni“. Tale formula riassume e sintetizza il disposto di due articoli della Costituzione: quello dell’art. 52, secondo il quale “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino“ e quello dell’art. 54, secondo il quale “tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi … i cittadini cui sono state affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge“. Appare evidente, che, dei quattro impegni che il militare assume con il giuramento, ben tre siano comuni a ciascun cittadino: la fedeltà alla Repubblica, l’osservanza della Costituzione e delle leggi ed il dovere sacro della difesa della Patria. Quindi l’impegno che distingue il militare dal cittadino è il quarto, cioè quello di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri connessi allo “stato militare”. Per comprendere la natura e l’utilità del quarto impegno, che distingue il militare dal cittadino, in rapporto alle istituzioni, è necessario fare luce sulle origini del giuramento militare. Il primo giuramento militare di cui si ha memoria, è raccontato da Tito Livio in un suo scritto, si tratta di un antico giuramento sannita, che risale al 293 avanti Cristo. In una valle del Sannio, indicata col nome di Aquilonia, in se- guito ad un bando di leva, in vista di quella che sarà la seconda guerra sannitica contro Roma, vi sono raccolti circa sessantamila uomini. Nel mezzo dell’accampamento viene innalzato un tempio che consiste in un recinto chiuso ai quattro lati e coperto da un panno di lino. All’interno, il sacerdote, un certo Ovio Paccio, ripetendo un rituale già celebrato dai Sanniti nell’impresa militare per la conquista di Capua agli Etruschi, officia un sacrificio cruento di animali, secondo il rito descritto nel sacro libro. Celebrato il sacrificio, il Comandante convoca i più nobili e coraggiosi fra i convenuti. Uno ad uno essi vengono introdotti all’interno del tempio e portati all’altare. A ciascuno viene chiesto di giurare che non avrebbe riferito ad alcuno quanto visto e udito. Dopo di che, ciascuno viene obbligato ad un ulteriore, terribile, giuramento mediante il quale, sotto minaccia della propria persona, di quella dei parenti e della propria stirpe, assume l’obbligo di fedeltà nei confronti della persona del Comandante: deve promettere solennemente di combattere in qualsiasi posto fosse assegnato, di non allontanarsi dalla schiera e di abbattere a vista chiunque volesse fuggire. Nonostante il tempio fosse disposto in modo da prevenire o vincere ogni eventuale resistenza, i primi chiamati, frastornati, tentano di opporre un rifiuto e, istantaneamente, vengono raggiunti dalla spada dei centurioni che, all’interno del tempio, sono in piedi lungo le pareti a presidiare l’adempimento del rito. I cadaveri degli uccisi, insieme con le carcasse degli animali sacrificati, giacciono accanto all’altare, come spaventoso monito per gli altri. Poi, fra coloro che hanno prestato giuramento, il Comandante designa dieci uomini e affida loro il compito di scegliere ciascuno un altro e così via, fino a quando viene formato un corpo di sedicimila uomini. Questo procedimento è detto Vir virum legere ed, in seguito, tale espressione verrà ripresa per indicare uno specifico modo di combattere dei romani. L’autore conclude il racconto precisando che il ritus sacramenti sannita, in qualche modo equiparabile ai riti degli iniziati, è il mezzo mediante il quale viene creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo status militis. Il rito proseguirà in epoca successiva per opera dei romani, esso assumerà il nome di sacramentum militiae romano; in quanto anche i Romani ricollegavano a tale rito, oltre alla funzione che era propria del comune giuramento, una funzione propriamente sacramentale. I milites romani, infatti, erano chiamati anche “sacrati”. Essi, mediante il giuramento solenne, si legavano per sempre al Comandante, ed, a seguito del rito sacro, ricevevano un supplemento di forza, di coraggio e di purezza. Da questa atmosfera ammantata di sacralità e di rinnovata purezza trovò facile accoglienza la regola dell’onore militare come prerogativa dello status militis, che ancora oggi sopravvive in alcune norme che regolano avanzamenti, trasferimenti, sanzioni di corpo e note caratteristiche. Queste sono le origini del giuramento militare. Orbene. E’ evidente che, in tempo di guerra, uno stretto legame della volontà di ciascun militare a quella del suo superiore, e così via, fino a legarsi tutti a chi ha la responsabilità strategica dell’evento bellico, è una condizione necessaria per contrastare, in modo efficace, qualsiasi minaccia esterna rivolta verso la Patria; ciò in quanto, in simili scenari, tutti i bisogni individuali retrocedono di fronte al bisogno collettivo di difesa dei confini nazionali. In guerra, un tale stretto sodalizio, rappresenta una potentissima spada sguainata nelle mani dei capi delle nazioni; ma, una volta ristabilita la pace, se quella spada non venisse riposta nel fodero, a quali rischi sarebbe esposta quella nazione? Quello stesso sodalizio di uomini in armi, che in guerra è uno strumento potentissimo, in tempo di pace, quando i confini tra i bisogni individuali e quelli collettivi sono meno definiti, se non venisse informato dallo spirito democratico, sarebbe una fragile preda esposta a rischi di strumentalizzazione e ad insidie di diversa natura. Alcuni versetti del Vangelo, che ritengo fonte di verità na- CASSA DI PREVIDENZA DELLE FF.AA.: COMUNICATO DELLA DIFESA La Cassa di Previdenza delle FF.AA. (Cassa) è stata istituita a decorrere dal 1° luglio 2010 ed ha accorpato le preesistenti Casse ufficiali e sottufficiali di Esercito, inclusa l’Arma dei Carabinieri, Marina ed Aeronautica come disposto dal D.P.R. 211/2009. Nelle more della piena operatività del previsto organismo gestionale, in carica dal 15 ottobre u.s., tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, inevitabilmente sospesi a decorrere dal 1° luglio 2010, saranno tempestivamente portati ad esecuzione a seguito de propedeutici incombenti amministrativi, tra cui principalmente la chiusura delle gestioni preesistenti e dei relativi conti consuntivi, a loro volta soggetti all’approvazione dei Consigli di Amministrazione di riferimento nonché della Corte dei Conti. Ciò posto mentre l’Ufficio di Gestione del- la nuoca Cassa, in armonia con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, sta svolgendo dette operazioni strumentali ai fini della piena ripresa dell’operatività amministrativo-contabile, il Consiglio di amministrazione, recentemente insediatosi, sta alacremente operando per la complessa fase ordinativa transitoria, per dare corso, con ogni possibile celerità, alla riprese delle attività erogative che, per quanti hanno maturato il relativo diritto, potranno pervenire alla fase di liquidazione entro la fine del corrente anno. Dal 1° gennaio 2011, a seguito di intesa con il Centro amministrativo Esercito italiano le sedi provinciali e territoriali Inpdap provvedono al pagamento delle pensioni provvisorie del personale militare appartenente al Ministero della difesa, che ha concluso il periodo di permanenza in ausiliaria. scoste, costituiscono un primo documento storico da cui trapelano rischi e insidie. Si legge che subito dopo la resurrezione del Figlio di Dio, i militari posti a guardia del sepolcro si recarono dai capi giudei a riferire la verità dei fatti cui avevano assistito, cioè che Gesù era risorto e loro avevano visto un angelo scendere dal cielo e rotolare la pietra della tomba, che era vuota. I capi giudei, dopo aver consultato gli anziani, dissero ai militari: “DICHIARATE: i suoi discepoli sono venuti di notte e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all’orecchio del Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione“. (Mt 28, 13 – 14). I capi giudei temevano che la diffusione di quella notizia costituisse un rischio per la stabilità del loro potere. A quell’epoca, il potere dei capi giudei non era legittimato da un “contratto a tempo indeterminato”, pertanto, la loro prima preoccupazione era il controllo dell’informazione finalizzato alla conservazione ed al consolidamento del potere. I padri della Costituzione, probabilmente, avendo vissuto gli orrori della guerra e della carestia, erano consapevoli di tali umane preoccupazioni, a motivo di ciò, nel regolare i rapporti tra l’Ordinamento militare e quello statuale, scrissero: “L’Ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. Non a caso, in quella sede, venne esclusa un’altra locuzione linguistica (riflette), in quanto avrebbe dato l’idea dell’esternità e separatezza dell’Ordinamento esistente rispetto a quello nascente. Se l’Ordinamento delle Forze armate fosse separato dallo Stato e posto al di fuori della sua logica, il libero articolarsi della dialettica democratica, attraverso cui si stabiliscono i fini dello Stato ed a cui tutti sono subordinati, non sarebbe esente da rischi e minacce. Probabilmente, molti dei tentativi di limitare, in tempo di pace, i diritti costituzionali dei militari, in nome della tutela dell’efficienza delle Forze Armate, sono poco sinceri ed, a volte, ispirati a secondi fini. Ritengo che una giusta soluzione di compromesso risieda nell’emanazione di un Regolamento di Disciplina Militare di Guerra ed un R.D.M. di Pace, il primo si dovrebbe occupare di disciplina militare ed il secondo di disciplina del militare. GMiornale ilitari Il nuovo dei Sche de NOVEMBRE 2010 • 7 IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA DIRITTO ALL’ INDENNITA’ Compete al personale trasferito d’autorità da una ad altra sede permanente di servizio. (art. 17 L. 836/73). L’indennità NON spetta: per i trasferimenti nell’ ambito dello stesso comune; per i trasferimenti a domanda (art. 22, ultimo comma, L. 836/73). INDENNITA’ DI TRASFERTA (art. 18 L.836/73) per il tempo impiegato nel viaggio, compete anche se la durata è inferiore alle 4 ore. titolare e familiari conviventi : aventi diritto i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età > ai 25 anni; le figlie nubili anche se di età > ai 25 anni e quelle rimaste vedove; il coniuge; i genitori; gli affini in linea retta ascendente; i fratelli minori e le sorelle nubili; la persona di servizio. sosta intermedia per i trasferimenti in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore in località dall’ordinaria sede di servizio, , con titolo all’indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. INDENNITA’ E RIMBORSI SPESE (art. 19 L.836/73) rimborso spese di viaggio (dipendente e familiari) costo del biglietto di viaggio in ferrovia, in piroscafo o mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia, nel limite della tariffa d’uso e della classe spettante al dipendente; Le spese di viaggio potranno essere rimborsate su presentazione dei relativi biglietti di viaggio. indennità chilometrica, pari ad 1/5 del prezzo della benzina super, rimborso del pedaggio autostrada- le, qualora il dipendente effettui il viaggio con vettura privata. Il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale potrà essere rimborsata su presentazione del relativo documento giustificativo e la distanza chilometrica dovrà essere attesta dall’ ACI. indennità supplementare 10% del costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; Rimborso per trasporto bagagli, mobili e masserizie sono rimborsate le spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, entro il limite massimo di un quintale, per ogni persona trasferita. Tale limite è elevato, per il solo personale militare capo famiglia, entro i limiti di peso di cui alla sottoelencata tabella: Generale di Corpo d’Armata Kg. 900 Generale di Divisione Kg. 800 Generale di Brigata Kg. 600 Colonnello Kg. 500 Ten.Col. e Maggiore Kg. 400 Capitano Kg. 300 Ten. e S. Ten. Kg. 200 Marescialli Kg. 150 Serg. Magg. e Sergente Kg. 100 Militare di truppa Kg. 100 sono rimborsate le spese per la spedizione dei mobili e masserizie, al lordo dell’ imballaggio, per un peso non eccedente i 40 quintali. In tale limite di peso non va ricompresso il quintalaggio stabilito per i bagagli. Le spese per il trasporto del bagaglio deve risultare dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna rilasciato da una pesa pubblica riconosciuta. TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE SU FERROVIA E’ dovuto il rimborso delle spese sostenute entro i limiti suindicati. TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON VETTORE PRIVATO Ove non si faccia uso della ferrovia, previa autorizzazione dell’Amministrazione, le spese per il trasporto dei mobili e masserizie e del bagaglio, entro i limiti suindicati, vanno rimborsate come segue (D. M. 11/04/1985) : indennità chilometrica di € 0,16 per l’intero percorso per quintali, ove lo stesso non sia servito da ferrovia; indennità chilometrica di € 0,16 per il tratto non servito da ferrovia per quintali e rimborso della spesa che si sarebbe sostenuta per il trasporto ferroviario sul percorso servito da ferrovia, nei casi in cui l’itinerario sia costituito da più tratti di ferrovia, separati da almeno un tratto di via ordinaria; indennità chilometrica di € 0,065 per l’intero percorso per quintali, ove lo stesso sia servito da ferrovia; La liquidazione dei rimborsi, relativi al trasporto di mobili e masserizie mediante vettore privato, non potrà eccedere l’importo della spesa effettivamente sostenuta e dietro presentazione di regolare fattura, rilasciata dal vettore, tenendo conto anche dell’ ammontare dell’ IVA. TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON MEZZI GRATUITI Qualora il trasporto venga effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall’Amministrazione NON compete alcuna indennità chilometrica né il rimborso spese per imballaggio, presa e resa a domicilio. RIMBORSO DI SPESE PER IMBALLAGGIO, PRESA E RESA A DOMICILIO (art. 20 L.836/73) Il compenso è fissato in € 3,10 a quintale per un massimo complessivo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportanti ivi compreso il bagaglio. Detto rimborso NON compete per: il bagaglio a mano; le scorte di viveri e combustibili; le automobili, i motocicli; ogni altra cosa che non possa essere considerata come facente parte dell’arredamento di una abitazione. Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla norma spettano in misura non eccedente l’importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. INDENNITA’ DI PRIMA SISTEMAZIONE (art. 21 L.836/73) Viene corrisposta sulla base di una quota fissa e di una variabile: QUOTA FISSA € 103,29 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti (Generale Corpo d’ Armata e Generale di Divisione); € 87,80 per il ri- manente personale. QUOTA VARIABILE ammontare di tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente all’ atto della movimentazione. E’ RIDOTTA: ½ per i dipendenti che, alla data del provvedimento, NON abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico; ½ per quelli che NON abbiano trasferito la famiglia nella nuova sede di servizio. L’altra metà sarà corrisposta all’ atto del trasferimento della famiglia, purchè il movimento venga effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento; di 2/3 qualora il dipendente fruisca di alloggio gratuito di servizio. Tale riduzione è applicabile anche sulle misure di cui ai due punti precedenti. TRASFERIMENTO DELLA FAMIGLIA IN COMUNE VICINIORE ALLA NUOVA SEDE DISERVIZIO (art. 22 L.836/73). Al personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio è costretto a trasferire la famiglia in un Comune viciniore, competono le indennità ed i rimborsi inerenti al trasferimento semprechè la distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 90 chilometri (art. 8 D.P.R. 394/95). TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DELLO STESSO COMUNE (art. 24 L.836/73) Per i movimenti nell’ ambito dello stesso comune, a seguito trasferimento d’ autorità da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad altro privato o viceversa, al dipendente compete una indennità di € 0,82 a quintale fino a un massimo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportati. TRASFERIMENTI ONEROSI PER IL PERSONALE (co. 8 art.19 L. 836/73) - (art. 11 L.417/78) - ILE -NL-1200-0057-1200801 Nei casi onerosi per il personale, segue a pag. 8 8 • NOVEMBRE 2010 segue da pag. 7 l’amministrazione valuti l’opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie. Il trasferimento è oneroso quando le indennità e i rimborsi, esclusa l’ indennità di prima sistemazione, non coprono le effettive spese che il dipendente deve sostenere. L’ amministrazione, ove NON disponga di mezzi idonei, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’ amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali (comma 1, art. 12, D.P.R. 52/2009). RIMBORSO CANONE ALLOGGIO (commi 2-3, art. 12, D.P.R. 52/2009). Il personale trasferito d’autorità che ha titolo all’alloggio di servizio in relazione all’incarico ricoperto può chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione, il rimborso del canone alloggio per un importo max mensile di € 775,00, fino all’ assegnazione dell’ alloggio di servizio e, comunque per un periodo max di 3 mesi. Nelle stesse condizioni di cui sopra il personale può optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione all’ elevazione proporzionale dei mesi e, comunque, NON oltre i sei mesi. ESEMPIO per un canone mensile di € 775,00 - Per nr. 1 mese di proroga riduzione di ¼ pari a € 193,75 misura mensile pari a € 581,25 - Per nr. 2 mesi di proroga riduzione di 2/5 pari a € 310,00 misura mensile pari a € 465.00 - Per nr. 3 mesi di proroga riduzione di 3/6 pari a € 387,50 misura mensile pari a € 387,50. INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO (comma 5, art. 12, D.P.R. 52/2009) Al personale trasferito d’ autorità che NON fruisca di alloggio di servizio o alloggi forniti dall’Amministrazione è dovuta in un’ unica soluzione una indennità pari a: € 1.500,00 all’ atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio o nelle località viciniori consentite; € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito (in questo caso sarà liquidata una prima tranche all’ atto del raggiungimento della nuova sede di servizio ed una seconda tranche all’atto del ricongiungimento con la famiglia, che, comunque, dovrà avvenire entro i tre anni previsti dalla norma – circolare nr. DGPM/IV/12/087623/10/C.34 datata 7/7/2003 di Persomil). Con circolare nr. M D GMIL 05 IV 15 1 110864 datata 26/2/2008 di Persomil è stato disposto, a titolo cau- Sche de GMiornale ilitari Il nuovo dei IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO / SEGUE telativo, LA SOSPENSIONE della corresponsione dell’ indennità nel caso di fruizione, anche , di alloggi ASC, APP, SLI o alloggiamenti di Reparto . Tale disposizione è stata ribadita, dalla Direzione di Amministrazione, con la circolare nr. 29/12 prot. nr. MD-E23499/0003479 datata 15/03/2010. RAGGIUNGIMENTO DOMICILIO ELETTO (art. 23 L.836/73) di servizio o dopo il collocamento a riposo, spettano le indennità ed i rimborsi previsti negli artt. 18, 19, 20, 21, 24 della L. 836/73 per il trasferimento dall’ ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il trattamento economico NON è attribuito nei confronti del personale cessato dal servizio “a domanda”, a qualsiasi titolo, (circolare nr. DGPM/IV/12/124379/10/C.17 datata 11/10/1999 di Persomil) compreso il personale militare cessato dal servizio a domanda per effetto di quanto disposto dall’ art. 12 bis della L. 168/2005 (circolare nr. 39/22 datata 16/3/2009 della D.A.E.) . Il personale collocato in aspettativa per riduzioni quadri può chiedere all’ Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall’ultima sede di servizio al domicilio eletto. (art. 9, comma 3 ter, della Legge 5 marzo 2010, nr. 30) (circolare nr. DGPM/IV/15/0140980 datata 29/03/2010 di Persomil) . INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO (art. 1, Legge 29 marzo 2001, n.86) (comma 1) DESTINATARI - Personale volontario coniugato - Personale in servizio permanente delle Forze Armate - Personale pilota di complemento in ferma dodecennale (L. 19/05/86, n. 224) REQUISITI Trasferimento d’ autorità NON coincidente come sede di 1^ assegnazione Le sedi di provenienza e di destinazioni devono essere ubicate in comuni diversi e distanti tra loro almeno 10 Km. MISURA Misura intera per i primi dodici mesi di permanenza grado misura giornaliera misura mensile Gen. C.A. 28,82 864,60 Gen. Div. 24,12 723,60 da Gen. B. a V.S.P. 20,45 613,50 Misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi grado misura giornaliera misura mensile Gen. C.A. 20,17 606,10 Gen. Div. 16,89 506,70 da Gen. B. a V.S.P. 14,32 429,60 (comma 2) RIDUZIONE È ridotto del 20% per il personale che, nella nuova sede di servizio, usufruisce di alloggio gratuito di servizio (alloggio per il quale l’assegnatario/utente non corrisponde alcun canone all’ Amministrazione). (comma 3) OPZIONE AL T. E. DI TRASFERIMENTO Destinatari - Personale che NON fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio. Misura - Rimborso del 90% del canone mensile corrisposto per un alloggio privato, fino ad un importo massimo mensile di € 516,46 per un periodo non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di trasferimento. Diritto - Da esercitare, con specifica richiesta scritta, entro il primo trimestre dalla data di trasferimento. Al termine del primo anno di rimborso del canone di locazione, il dipendente può optare per l’ indennità mensile pari alle 30 diarie di missione in misura ridotta del 30% (comma 9, art. 12, D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52). Tale opzione può essere esercitata una sola volta. Anticipazione - A richiesta dell’ interessato, il rimborso del canone, può essere anticipato nella misura corrispondente a 3 mensilità (comma 4, art. 8, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163). Documenti - Il rimborso è legittimo dalla data di stipula del contratto di locazione e documentato da quietanze di pagamento. VARIAZIONI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO ° Il personale che già fruisce del trattamento in questione e che venga trasferito senza un cambio di sede di servizio continua a percepire il beneficio economico. ° Se durante il periodo di diritto subentra un trasferimento a domanda, che comporta un mutamento di sede di servizio, il trattamento cessa dalla data del nuovo trasferimento. ° In caso di promozione o aumento della diaria di missione, l’eventuale maggiore importo sarà corrisposto dalla data del provvedimento. REGIME FISCALE PREVIDENZIALE E’ soggetto a tassazione, ai sensi del comma 7, art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, ai fini fiscali e previdenziali (Cassa statali e Fondo credito): L’ indennità di prima sistemazione. L’ indennità di trasferimento, di cui all’ art. 1, commi 1 e 3 della legge 86/2001, come precisato da Persomil con la circolare nr. DGPM/IV/12^/36735/10/B datata 22/03/2002 , NON concorre a formare reddito ed è esente, altresì, da ritenute assistenziali e contributive . DOCUMENTAZIONE RICHIESTA MOVIMENTAZIONE PER FERROVIA Biglietto di viaggio del dipendente e del nucleo familiare; Scontrino per il bagaglio; Bollettino di consegna per i mobile e le masserizie; MOVIMENTAZIONE CON VETTORE PRIVATO Preventiva autorizzazione a servirsi del mezzo privato rilasciata dall’Amministrazione; Fattura del vettore privato, nella quale deve essere indicata la partita IVA, il luogo di partenza e di arrivo, il numero di targa del mezzo di trasporto, la natura e il peso delle merci trasportate, il numero dei Km. Percorsi; Bolletta di pesa pubblica della località di arrivo o di partenza, NON sostituibile con atto notorio; Ricevuta di eventuale pedaggio autostradale, qualora il nucleo familiare si trasferisca con mezzo privato; Dichiarazione rilasciata dall’ ACI attestante la distanza chilometrica intercorrente tra le due località. ottenibile, anche, via internet al seguente www.servizi.aci.it/distanzechilometriche-web/ DOCUMENTAZIONE COMUNE ALLE SUCCITATE MOVIMENTAZIONI Stato di famiglia; Dichiarazione con firma autenticata nella quale il dipendente attesti sotto la propria responsabilità civile e penale di avere presso effettiva dimora nel nuovo comune o comune viciniore entro il raggio di 90 Km.; Dichiarazione attestante che dal complesso del quintalaggio, ammesso a rimborso, sono escluse le scorte di viveri, di combustibile, le automobili, i motocicli e quant’altro non sia da considerare parte dell’ arredamento di una abitazione. LA PRESENTE GUIDA HA SOLO VALORE ORIENTATIVO / INFORMATIVO E NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITA’. E’ STATA REDATTA DAL TEN.COL. SALVATORE DI BENEDETTO EVENTUALI INESATTEZZA E/O PROBLEMATICHE INERENTI A QUANTO TRASCRITTO POSSONO ESSERE INOLTRATE VIA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: [email protected] NOVEMBRE 2010 • 9 Giornale Militari Il nuovo dei …ALTRA STORIA DA RACCONTARE INDEBITI PENSIONISTICI “Chi troppo vuole nulla stringe”. Un luogo comune sempre attuale. Vediamo il perché. Ad un sottufficiale della Marina Militare nel 1985, servizio durante, furono riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio alcune infermità tra le quali, nonostante l’acquisito parere negativo del Comitato per le pensioni privilegiate, anche una infermità di natura endogena. Vale a dire di carattere generazionale o ereditario che dir si voglia. A tale riconoscimento, tuttavia, faceva seguito il pagamento dell’equo indennizzo. Collocato in ausiliaria al sot- tufficiale, che aveva inoltrato regolare istanza, veniva autorizzato dal Minidifesa il pagamento della pensione privilegiata ordinaria consistente nell’aumento del decimo della pensione ordinaria. In sede di riesame della pratica, a seguito di istanza di aggravamento per la citata infermità di natura endogena, attribuibile all’ereditarietà più che al servizio svolto, oltre ad emergere il parere negativo emesso nel 1985 dal Comitato, è stato rilevato che anche le altre infermità non potevano essere correlate all’attività del servizio svolto, in quanto privo del tutto di particolari fattori di rischio, né a compiti particolari che avrebbero comportato l’esposizione a pericoli o di servizio prestato in ambienti disagevoli che richiedevano particolari sforzi fisici. In altri termini è stato accertato che il servizio non ebbe a costituire causa o concausa preponderante nell’insorgenza delle infermità. Sulla base di tale assunto il Minidifesa emanava il decreto di revoca del trattamento di privilegio. Decreto impugnato dall’interessato significando inoltre che da circa un decennio (!) il trattamento economi- co concesso era considerarsi ormai consolidato. Ricorso respinto da parte della Corte dei Conti che con sentenza 222/2010 ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca. Tuttavia, c’è da registrare e sottolineare il comportamento positivo della Difesa che, nel decretare la revoca, ha riconosciuto la buona fede del ricorrente ed il legittimo affidamento. “Circostanze che impediscono alla Pubblica Amministrazione la ripetizione di somme ancorché indebitamente corrisposte, non essendo imputabile al pensionato alcun comportamento doloso che legittimerebbe la ripetizione dell’indebito.” Comportamento che lascia ritenere definitivamente acquisito il principio racchiuso nella sentenza n.. 7/2007/QM in data 11 luglio 2007, depositata in data 7 agosto dello stesso anno con la quale la Corte COSA FARE La prima cosa che deve fare il “malcapitato” a cui è arrivata una richiesta di restituzione disomme, è rivolgersi ad un legale amministrativista esperto affinchè provochi presso la Corte dei Conti della Regione di residenza dell’nteressato, la sospensiva dell’addebito contestualmente all’impugnativa dello stesso. Proponiamo un facsimile di un ricorso che ciascun ricorrente potrà adattare alle proprie esigenze.perchè ogni addebito ha una sua fattispecie. Tuttavia sconsigliamo il “fai da te” perchè non porta da nessuna parte e la risposta è negativa. Il facsimile potrà essere di aiuto al legale prescelto. ECCELLENTISSIMA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione______________ Via____________________n._______ CAP LOCALITA’ OGGETTO: Ricorso avverso al provvedimento di recupero di credito erariale. Il sottoscritto………………………. nato a…………… il…………………. residente in…………Via …………n.,… titolare di pensione conferitagli con Decreto del Ministero della Difesa n.__in data______________ RICORRE CONTRO il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12 00186 Roma; l’INPDAP – Direzione Generale Via Ballarin n. 42 00142 Roma, nella persona del Direttore Generale Pro-tempore, per ottenere la revoca del provvedimento concernente il recupero del credito erariale disposto sulla partita di pensione nr. di iscrizione_______e la conseguente restituzione delle somme trattenute. FATTO - il ricorrente è cessato dal servizio il_______con il grado di _______; - in sede di applicazione del D.M. n.__________datato__________della Direzione Generale delle Pensioni Militari, l’INPDAP sede Provinciale di___________ha accertato che dalla data del_____________al________________gli sarebbero state corrisposte competenze pensionistiche in eccedenza rispetto a quanto dovutogli sulla base del citato decreto; - con lettera n.__________datata_____________ il predetto Istituto ha evidenziato un addebito di €uro_________(_____________) conseguente alle determinazioni citate; - l’addebito, quantificato nella misura mensile di euro, pari ad 1/5 della pensione è in atto (o è stato già estinto). dei Conti a Sezioni Riunite ha disposto che non si fa luogo al recupero dell’indebito formatosi sul trattamento provvisorio quando, sia decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimento definitivo di pensione di cui alla legge 241/90. E quando non vi sia dolo da parte del percettore. Va da sé che un siffatto comportamento della Pubblica Amministrazione e per essa il Minidifesa, risulterebbe provvidenziale non solo per il destinatario del trattamento pensionistico, ma anche ed in particolar modo per la Magistratura contabile con la quale verrebbero a ridursi se non addirittura azzerarsi i ricorsi con notevoli risparmi di risorse ed infine, ma non per ultimo, per l’immagine della stessa Pubblica Amministrazione che in sede di giudizio non potrebbe non essere che la parte soccombente. V. RU. DIRITTO - Il ricorrente osserva preliminarmente di avere, secondo quanto gli è stato riferito anche per le vie brevi dall’INPDAP, percepito somme eccedenti rispetto a quanto dovuto, in conseguenza di erronea determinazione del trattamento pensionistico provvisorio, a suo tempo effettuata dall’Amministrazione; - egli, pur non contestando il fatto, eccepisce tuttavia, la irripetibilità di tali somme, invocando l’applicazione dell’art. 206 del T.U. 1092/1973, così come interpretato autenticamente dall’art. 3 della legge; - rileva inoltre che la determinazione del trattamento pensionistico ebbe luogo con carattere di definitività dopo oltre___________anni dalla data di cessazione dal servizio. Pertanto, sulla base delle considerazioni esposte, il recupero disposto dall’Istituto di Previdenza sarebbe da considerare legittimo solo nell’ipotesi in cui l’indebita corresponsione di maggiori somme fosse derivata da fatto doloso del percipiente; - nel caso in esame non solo è da escludere il dolo del ricorrente, ma può escludersi qualsiasi altra causa attribuibile al ricorrente tendente ad indurre l’Amministrazione all’aumento del trattamento di quiescenza, dato che quest’ultimo è derivato da un errore in cui è incorsa l’Amministrazione, neppure riconoscibile dall’interessato attesa la complessità delle procedure contabili nella determinazione delle competenze dovute. In proposito il sottoscritto rileva inoltre che, secondo una ampia e consolidata giurisprudenza, è illegittima la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a pubblico dipendente allorché l’Amministrazione, con il suo comportamento abbia ingenerato nel dipendente la ragionevole convinzione di aver diritto a determinati emolumenti (cfr. fra le tante, le sentenze n. 354/1994 e n. 1055/87 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato). Infine, ma non per ultimo, sulla stessa tematica si è espressa la Corte dei Conti a Sezioni Riunite che ha risolto il problema in via definitiva con sentenza n. 7 del 2007 nel senso che: “in assenza di dolo dell’interessato, il disposto dell’art. 162 del DPR 1092/1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta della legge 241/90, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta legge, decorso il termine posto per l’emanazione del provvedimenti definitivo sul trattamento di quiescenza, non può effettuarsi il recupero dell’indebito per il consolidarsi della situazione esistente, fondata sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”. TUTTO CIO’ PREMESSO Il sottoscritto chiede la revoca del provvedimento di addebito per la parte riguardante gli assegni di pensione ed accessori riscossi in più del dovuto e la restituzione delle somme indebitamente trattenute3 maggiorate dagli interessi legali nonché la sospensiva dell’addebito. Allegati: Decreto n. _________in data____________; Lettera n.___________in data___________dell’INPDAP di__________; Il presente viene notificata alla Direzione Generale delle Pensioni Militari in persona del Ministro della Difesa Protempore elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi n. 12 00186 ROMA e all’INPDAP in persona del Direttore Generale protempore Via Ballarin n. 42 00142 ROMA. _________, ______________ IL RICORRENTE 10 • NOVEMBRE 2010 GLI UOMINI CHE HANNO FATTO IL DIRITTO di Vincenzo RUGGIERI Viviamo in un momento tanto strano quanto buio. Dottrina e giurisprudenza non fanno più parte del nostro bagaglio culturale giuridico. Sentenze contrastanti. Principi del Diritto calpestati per dare spazi ad incomprensibili teoremi messi in campo dalle varie Magistrature spesso per difendere sprechi a danno dei singoli contribuenti. Oggi la Giustizia è fortemente inquinata dalla politica. Purtroppo, a tutti i livelli. Nel passato, mai la Corte Costituzionale avrebbe calpestato un diritto patrimoniale facendo ricorso a “ragioni di bilancio”. Ricordo che nel 1956 la Consulta sentenziò di pagare arretrati ai dipendenti pubblici con buoni del Tesoro. Oggi la Corte ritiene lecito ridurre le pensioni (quelle degli altri), con una espressione del seguente tenore: “anche una pensione legittimamente concessa può subire delle riduzione per esigenze di bilancio”. C’è da domandarsi dov’è finita la Giustizia Costituzionale. Gli illustri giuristi del passato sicuramente si saranno rivoltati nella tomba. Fatta questa premessa mi accingo ad illustrare ai nostri lettori una tematica che credo stia a cuore alla collettività. Specie per dimostrare che l’Italia dalla Culla, è passata via via alla Tomba del Diritto. Un rimpianto che va da Salomone ad Enrico De Nicola. Domandiamoci: Il diritto e opera dei singoli? Non sarebbe lecito dare una risposta positiva. Il diritto, infatti, è espressione di quella stessa società che esso regola e come tale è frutto di un lavoro, anzi di travaglio collettivo, è cioè la manifestazione di esigenze che sono della massa e che, appunto mediante l’insostituibile strumento costituito dalle norme giuridiche , devono essere soddisfatte e armonizzate tra loro. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che il diritto, nelle sue concrete formulazioni, è opera dei singoli uomini, vale a dire di personalità di particolare rilievo che in vario modo hanno contribuito alla creazione dei vari sistemi giuridici, spesso debitori l’uno dell’altro. Ogni epoca antica e moderna ha espresso figure di grandi uomini che hanno lasciato traccia indelebile della loro saggezza. Il primo che desidero ricordare in questa carrellata di personaggi è Salomone, figlio di David Re di Gerusalemme. Fu scritto che Salomone fu “pacifico”, “gioioso”, “felice”, “giusto”. L’epoca di Salomone viene ricordata come epoca d’oro. La sua sapienza superò quella di tutti gli Orientali e tutta la sapienza d’Egitto. Si racconta che due meretrici che vivevano insieme divennero madri nelle stesso giorno. Una di esse, dormendo, soffocò involontariamente il proprio piccolo. Accortasene lo mise accanto all’amica dormente e prese con sé il bimbo vivo. L’altra svegliandosi, si accorse delle scambio e reclamò il proprio figlio. Poiché non lo ottenne, si rivolse a Salomone. Questi, con la sua saggezza finse di accontentare entrambe ordinando che il bambino fosse tagliato a metà, così che ognuno delle madri avesse una parte del figlio. Una madre acconsentì. L’altra no per amore del figlio. Acconsentì che invece la innocente creatura fosse data alla madre fittizia. Da questa reazione Salomone scopri chi fosse la vera madre e le restituì il figlio. L’importanza legislativa di Salomone è legata ai suoi preverbi. Che si riferiscono ai vari insegnamenti: a livello personale, a livello di vita familiare, a quello di vita associata. Essi regolarono la ereditarietà e contribuirono a fornire una guida alla formazione della classe dirigente. In quell’epoca Salomone seppe equilibrare la sapienza giuridica e quella morale. Talché il regno di Salomone rappresentò un punto fermo nell’ordinamento giuridico. Le gabelle e le imposte troppe gravose, come sempre accade, attirarono su di lui le ire dei “contribuenti”. Alla sua morte la nazione ebraica si divise in due. Dal punto di vista politico non restò che la memoria che dura tutt’ora: così che si può dire che in questo grande personaggio le luci superarono certamente le ombre. Altro illustre personaggio che la storia ci ha tramandato fu Marco Tullio Cicerone. L’avvocato che vinceva sempre. Spiritoso, amante delle battute, di grandissima erudizione, dotato di notevole senso politico. Fu un grande protagonista del suo tempo. Nato il 106 a.C., abituato a frequentare ambienti ricchi e colti, conobbe sin da giovanissimo famosi oratori come Antonio e Crasso e grandi maestri del diritto come Muzio Scevola. Si rilevò fra i più grandi avvocati del foro romano. Compì viaggi in Grecia e in Asia frequentando quanti fossero dotti nell’arte dell’eloquenza, dell’avvocatura e della retorica. Affinò tutte le sue doti con quella specifica facoltà di comprensione e di assimilazione seppe trarre utili insegnamenti anche da maestri stranieri. Giornale Militari Il nuovo dei Tornato a Roma, iniziò il cursus honorum, patrocinò numerosissimi processi e quando raggiunse l’età legale, gli venne affidata la questura ed il governo della Sicilia occidentale. E durante questo periodo fu difensore dei diritti dei Siciliani ed ottenne la condanna di Verre il Governatore ladro della Sicilia. Ma la sua fama toccò il vertice nel 64 a. C. quando pronunciò, da console le quattro Catalinarie, nelle quali Cicerone, con la propria autorità di magistrato fu protagonista di una lotta drammatica ed inquietante. Fu senza dubbio, il più grande degli oratori romani. Quintiliano lo paragonò al grande greco Demostene. Cicerone ci ha tramandato l’ordinamento giuridico della Roma Repubblicana così come Giustiniano fu il geniale cesellatore di tutto il diritto civile romano. Da Cicerone, passiamo ora ad un dei più importanti personaggi della storia e della cultura romana, perché il diritto, così come noi lo intendiamo oggi, è soprattutto una creazione ed una gloria dell’antica Roma. Giustiniano, uomo dalla forte personalità, figura politicamente e moralmente complessa, primeggia per l’imponenza e l’importanza della sua opera che influì in un modo determinante in un momento che definì il trapasso dall’Impero Romano a quello Bizantino. Immediatamente attuò programmi tesi ad assicurare una salda struttura dell’Impero. Il primo di questi programmi fu la riforma fiscale ed amministrativa e diede ordine a tutta la legislazione ed alla giurisprudenza romana. Riforme nuove ed inattese che colpivano interessi inveterati e codificati dalle consuetudini. Non mancarono reazioni anche violente che fallirono sul potere consolidato di Giustiniano. Seppe circondarsi di ottimi collaboratori giureconsulti. La codificazione giustinianea, grande monumento legale, ha concluso l’evoluzione del diritto di Roma antica. L’opera legislativa iniziò nel secondo anno del regno di Giustiniano e proseguì sino a tutto il 534. Ricordiamo il Digesto e le Istituzioni che costituiscono un solo complesso e abbracciano tutti i casi nei quali la legge serve a reggere la vita dello Stato. Opera grandissima, utilissima per la conoscenza del mondo antico e per l’influenza che ha esercitato sul mondo moderno. Il codice Giustiniano basterebbe da solo a determinare la gloria del monarca. A Giustiniano si affianca Cesare Beccaria nato nel 1738 a vent’anni si laureò in giurisprudenza. Fu l’ideatore del diritto umanizzato in quanto fu il primo propugnatore dell’abolizione della pena di morte. Scrisse: “nulla deve essere lasciato all’arbitrio del giudice, che per essere uomo può lasciarsi trasportare e influenzare dai propri istinti”. Gli uomini tutti, sostiene il Beccaria, devono conoscere chiaramente i limiti della propria responsabilità, quindi i codici devono essere divulgati in modo da non lasciar adito ad incertezze o a ignoranza. Non è giusto inveire sugli accusati prima di averne provata la colpevolezza: Quindi è riprovevole il costume di sottoporre gli indiziati a umiliazioni, minacce rigori carcerari prima del processo. Pensiamo e riflettiamo sul caso “mani pulite”. C’è da inorridire. La tortura, anche psicologica e comunque venga praticata, è una avanzo di inumana barbarie “perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.” Affronta la piaga della interpretazione arbitraria delle leggi. Problema di grande attualità. L’obbligatorietà dell’azione penale che maschera la responsabilità dei P. M. Occorre, tuttavia, precisare che l’accrescimento del potere già smisurato e non soggetto ad alcun controllo di cui i P. M. godono in modo spesso personale e disinvolto non discenderebbe dalla mera connotazione dell’obbligatorietà dell’azione penale ma dalla scelta delle priorità per l’avvio dei procedimenti. Eppure proprio l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’azione penale potrebbe essere il miglior presupposto di una buona riforma della Giustizia, se solo la si inquadrasse nell’ambito di un progetto serio e di più ampio respiro, volto a sfociare nella realizzazione della tanto agognata separazione della carriere. A Cesare Beccaria si affianca Enrico De Nicola. Avvocato, studioso, uomo politico, ha influito sul diritto in punta di piedi. Diciamo, con religioso silenzio. De Nicola interpretava la legge quale tutela della dignità umana. Principio oggi quasi ignorato o, peggio, sconosciuto. Nel 1920 fu eletto Presidente della Camera dove dimostrò di essere un galantuomo di cui oggi se n’è persa ogni traccia. A venticinque anni era uno dei più celebrati avvocati del foro napoletano. Nel 1945 entrò di diritto nella Consulta nazionale presiedendo la Commissione Giustizia. Un anno dopo fu eletto Capo Provvisorio dello Stato. Nel 1955 fu eletto Presidente della Corte Costituzionale dove dette prova di grande acume e di insospettate capacità di lavoro in un uomo che giovane non era più. E’ suo il principio: “Quando una Costituzione è votata bisogna farla nostra, emendarla – ove occorra – per adattarla a nuove esigenze della vita nazionale”. Anche per Enrico De Nicola la Costituzione non era un tabù. Fu un personaggio unico, inimitabile e che ha pochi precedenti nella storia del nostro Paese. Gran parte del nostro presente è legata alla sua opera e al suo pensiero. Da Presidente della Consulta non permise mai che le “esigenze di bilancio” soffocassero i diritti patrimoniali dei cittadini imponendo allo Stato, in mancanza di fondi, di pagare con i buoni del Tesoro. Dopo aver esaminato sommariamente le figure degli uomini più grandi che a mio avviso abbiano fatto il diritto, desidero concludere con uno sguardo generale sul diritto rapportato all’uomo, nel passato nel presente e nel futuro. Mi richiamo alla Magna Charta Liberatum, (1215) più nota come Ma- gna Carta che sanciva la concessione da parte del sovrano Giovanni Senzaterra, della Carta basilare delle libertà inglesi. Un documento fondamentale sui diritti dell’uomo che ha ispirato tutte le legislazioni nei secoli seguenti che tuttora in vigore e costituisce il primo testo legislativo, posto all’inizio delle collezioni di leggi vigenti in Gran Bretagna. La Magna Carta, promulgata nel testo definitivo dieci anni dopo, nel 1225, anticipava di oltre cinquecento anni alcuni principi della Rivoluzione francese. I vari diritti per i cittadini sanciti da questo documento si dividono in 63 articoli nei quali, al posto di enunciazioni teoriche, sono stati elencati con puntigliosa precisione e concretezza rimedi pratici contro le storture e le ingiustizie che affliggevano le varie classi sociali. Tra gli articoli fondamentali della Magna Carta desidero ricordare con forza quello che riconosceva a ogni singolo prigioniero, oggi diremmo “indagato” di “habes corpus” – per evitare arbitri, l’autorità doveva dichiarare ufficialmente al detenuto in che giorno e per quale reato sarebbe stato giudicato – l’abolizione dell’arresto arbitrario, l’ eguaglianza di tutti (anche dei magistrati) di fronte alla legge. Principi in gran parte ancora attuali e che sono alla base di ogni convivenza civile. Oggi, attraverso l’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), si tenta di porre in atto una tutela internazionale esaltando i Diritti dell’Uomo quali “Diritti Umani”. Espressione linguistica usata per la prima volta il 1 gennaio 1942 nella Carta di questo organismo. Ed è l’art. 55 dove solennemente si afferma il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a favore di tutti, senza distinzione di razza, di lingua o di religione. E’ una impresa non facile. Lo dimostrano le dolorose esperienze dall’Ungheria alla Corea, all’invasione della Cecoslovacchia, al Vietnam sino al recente Afghanistan con le più clamorose violazioni che hanno colpito la persona umana. Il principio fondamentale è la tutela della vita individuale. Ciò significa opposizione assoluta all’uccisione, alla tortura, alla mutilazione, alla schiavitù. Segue il diritto alla sicurezza, al lavoro, al salario, all’abitazione, alle cure mediche al riposo. Per concludere desidero ancora aggiungere qualche nota sulle possibili evoluzioni del diritto. Riallaciandomi ai creatori di cui ho tracciato un rapido ritratto, l’epoca attuale, con il suo rifiuto di ogni concezione fondata sulla prepotenza delle singole individualità, fa ritenere che non vi sia più terreno favorevole per il sorgere di altre figure esemplari come i grandi creatori del diritto. Attualmente all’orizzonte non ne vedo. Si ricorre quotidianamente all’insulto. I rappresentanti del popolo sovrano, i cosiddetti legislatori, gareggiano nell’uso di un linguaggio volgare e ringhioso, che va oltre il più bestiale animalesco. E’ sufficiente assistere, anche una sola volta in TV, ai cosiddetti “approfondimenti politici”. Spero di sbagliarmi. GMiornale ilitari Il nuovo dei Nella edizione del mese di luglio di quest’anno abbiamo riportato le notizie comunicateci dall’ASSODIPRO Marche in merito ad alcune decisioni della Corte d’Appello di Roma che, tramite atto dispositivo, riconosce ad alcuni ricor- Ricorsi NOVEMBRE 2010 • 11 EQUARIPARAZIONE: ALTRI INDENNIZZI AI RICORRENTI renti un indennizzo a titolo di Equa Riparazione di 11.000 ciascuno, più interessi legali e rifusione delle spese di giudizio (dispositivo del 26 ottobre 2009) e di 10.000 per ogni ricorrente più i soliti accessori con un successivo atto del 09 novembre 2009. Entrambe le decisioni giungevano dopo anni di peripezie amministrative, giudiziarie e legislative per sanare un problema di in- discutibile rilevanza professionale per tutti i militari che dall’applicazione iniziale dell’orario di servizio e fino al 1999 ricevettero discriminanti trattamenti. Sedici anni di durata per un procedimento giudiziario non complesso che avrebbe meritato tempi di svolgimento sicuramente più brevi; tempi ritenuti irragionevoli per i quali la circostanza dell’entrata in vigore della c.d. legge Pinto ha aperto le porte per la richiesta dell’Equa Riparazione. Come è noto l’Associazione sta curando da alcuni anni molte cause di equariparazione in merito a vari ricorsi pendenti da oltre un decennio e non discussi o con esito negativo, per i quali è in corso l’iter legale impostato sulla base dei presupposti disciplinati dalla Legge Pinto. Nel frattempo il Presidente della Associazione Emilio Ammiraglia ci da notizia di altre cause andate a buon fine a conferma della perseveranza delle azioni e dagli affidamenti a soggetti credibili che operano con scrupolo, serietà e sicura professionalità.. Per maggiore chiarezza riportiamo il frontespizio degli atti depositati dalla Corte d’Appello. Man mano che giungeranno gli aggiornamenti in merito alle cause in corso ne daremo tempestiva informazione ULTIME DAL NOSTRO SITO WWW.ILNUOVOGIORNALEDEIMILITARI.IT POLIZIA PENITENZIARIA Circolare del Ministero della Giustizia sui Rapporti informativi personale non direttivo del Corpo. FORZE DI POLIZIA Congedo parentale per parto plurimo - Art.32 D.Lg. 26.3.01 n.151. Circolare del ministero della Giustizia. Beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e lavoratori in quiescenza La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), sollevata, , dal Tribunale di Ravenna «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». La Corte costituzionale,ha ritenuto nonfodata la questione di legittimità confermando l’orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la non applicabilità della disciplina dei benefici per esposizione all’amianto nei confronti di coloro che, all’entrata in vigore della legge, non fossero più in servizio). CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO - Sulle nuove procedure di conciliazione. Il ministero fornisce chiarimenti anche per il settore pubblico., POLIZIA - SOPRANNUMERO DI ORGANICO - NON PUO’ ESSERE NEGATO IL TRASFERIMENTO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI - Il Tar della Puglia ha dichiarato illegittimo il diniego di trasferimento al dipendente pubblico per gravi e provati motivi familiari in una sede con soprannumero di organico. La sentenza ha riconosciuto “che è consentito il trasferimento del dipendente, in presenza di gravissime situazioni personali, anche in soprannumero, senza imporre alcuna espressa considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici e impedendo all’Amministrazione, nel motivare il rigetto dell’istanza, di arrestarsi alla mera constatazione della mancanza di vacanza in organico”. CIRCOLARE DELLA DIFESA - Avanzamento al grado di Primo aviere capo scelto, Primo aviere capo e Primo Aviere scelto. Aliquota definita al 31 dicembre 2008. CIRCOLARE G.DI.F. - Compensi per prestazioni orarie aggiuntive. Art. 38, comma 7, del D.P.R. 16 aprile 2009, N. 51. NUOVO CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE. Riduzione Quadri per eccedenze nei ruoli - GIUNGE notizia di una istanza , di alcuni colonnelli dell’AM, che richiama l’Amministrazione per il rispetto delle disposizione preesistenti per la determinazione delle posizioni di ufficiali dirigenti da porre in riduzione quadri. La norma prevede che le posizioni dirigenziali ricoperti in ambito internazionale siano da escludere dal conteggio delle posizioni totali da ridurre con la posizione cosiddetta “quadro”. Se ciò non avvenisse sarebbe stato tradito lo spirito della norma con grave danno degli interessati per le aspettative del personale. .Breve guida al congedo di paternità La legge riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto al congedo parentale, anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto (ad esempio la disoccupata o la colf), in passato invece, se la madre non lavorava e quindi rimaneva a casa, il padre non poteva assentarsi dal lavoro. Si sente spesso parlare della possibilità di usufruire di 3 giorni per congedo di paternità; purtroppo non esiste nessuna legge che garantisce questo. I datori di lavoro, secondo il contratto di lavoro, concedono eventualmente questi 3 giorni; non tutti i lavoratori dipendenti hanno questa possibilità. Ma esistono situazioni e condizioni che permettono di usufruire come padre di molti altri congedi o permessi o riposi giornalieri Valutazione dello stress lavoro: circolare del Lavoro - La valutazione dei rischi, obbligo fondamentale del datore di lavoro in materia di sicurezza, ha ad oggetto ‘tutti i rischi’ per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli ‘immateriali’ come quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato. Questo sottolinea una recente circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Dipendenti Pubblici e trattamento economico 2008-2009 Chiarimenti del Tesoro in ordine all’ambito applicativo della disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78/2010, che impone il divieto di definire trattamenti retributivi superiori al 3,2% per il biennio contrattuale 2008-2009 Politica di Sicurezza dell’Esercito -(SME INFOSEC 001) - Edizione 2010. La Direttiva – a similitudine di quanto previsto in ambito NATO – costituisce il riferimento normativo di base sul quale viene costruito, nel tempo, il corpo dottrinale completo della sicurezza informatica della Forza Armata Polizia Inpdap:chiarimenti circa le modalità di valorizzazione, ai fini pensionistici, dei corsi in polizia - Con circolare del 14 giugno2010, la Direzione Centrale per le Risorse Umane degli Interni, ha comunicato che l’ INPDAP, con nota del 18 marzo 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, ai fini pensionistici, di alcune tipologie di corsi . L’ Istituto di previdenza ha precisato che, ai fini pensionistici, il periodo relativo ai corsi in questione può, a domanda, essere riscattato. Per quanto concerne l’Amministrazione dell’interno , si fa riferimento solo ai corsi o parte di essi che si collocano a partire dal 1° gennaio 1998 mentre, per quelli effettuati anteriormente al Decreto Legislativo n. 314/1997, sono considerati periodi di servizio effettivi e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale INPDAP E LEGGE 241/190 - Procedimenti amministrativi: pubblicato il Regolamento sulla durata massima prevista per l’iter procedimentale in attuazione della legge 69/2009. QUESTO E TANTO ALTRO SUL NOSTRO SITO: www.ilnuovogiornaledeimilitari.it O pi ni oni A margine di vicende che vedono compresse le libertà dei cittadini militari 12 • NOVEMBRE 2010 ARROGANZA E MIOPIA POLITICA CONTRO IL DIRITTO L’Italia sta vivendo un periodo storico, politico e sociale, che definire difficile appare veramente un eufemismo. La politica ha preso una deriva populista che l’allontana, inesorabilmente, dalla realtà quotidiana e dai problemi dei cittadini. La maggioranza attuale, sostenuta con il voto del popolo, non riesce ad affrontare adeguatamente la crisi economica e, soprattutto, la gravissima crisi del lavoro. Al contrario, è molto efficace nell’abbattimento dello stato sociale e dei diritti fondamentali dei cittadini. In questo clima di pessima democrazia, si inserisce l’accanimento disciplinare, e non solo, nei confronti dell’amico Vincenzo Bonaccorso. Le sue vicissitudini, non certo casuali, non sono personali e attinenti solo ai comparti difesa e sicurezza, bensì interessano tutti i cittadini e la democrazia del nostro Paese. Riteniamo anacronistico che il personale dei comparti debbano difendere i diritti costituzionalmente garantiti della collettività, quando loro stessi non possono goderne. Tutto ciò è dovuto unicamente ad una volontà punitiva, di una classe politica non eletta ma nominata, privilegiata e arrogante, che non conosce le problematiche del personale e che non è più rappresentativa del Paese reale. L’ostinazione con cui i vertici militari, avallati dal governo, cercano di reprimere le libertà fondamentali di Bonaccorso, così come di tanti altri militari, rientrano in un piano politico culturale più generale. Siamo di fronte, a nostro avviso, ad una operazione politica che, tramite una strategia ben precisa, è fondamentalmente finaliz- zata alla contrazione dei diritti e alla normalizzazione del sistema sociale del nostro Paese. Pertanto i militari non possono essere esenti da questo processo e, anzi, essendo assieme alle forze dell’ordine il baluardo in difesa delle istituzioni democratiche, vengono contestualmente emarginati e privati dei diritti fondamentali. La vicenda Bonaccorso, al quale rinnoviamo i nostri sentimenti di stima, amicizia e solidarietà, va vista quindi non come un semplice episodio attinente la disciplina militare, bensì come un fatto che riguarda tutto il mondo del lavoro, compreso quello militare. Citiamo ad esempio alcuni fatti eclatanti accaduti recentemente e attinenti i diritti del mondo del lavoro in generale. Un primo episodio riguarda i lavoratori della Fiat di Pomigliano D’Arco, i quali sono stati costretti, con il ricatto del posto di lavoro, ad accettare una compressione, se non addirittura un totale annullamento, di alcuni diritti fondamentali. Seguito poi dall’intervento unilaterale di Federmeccanica, la quale ha disdetto il contratto di lavoro precedentemente sottoscritto con i sindacati. Per non parlare del tentativo di eliminare la possibilità di rivolgersi al Giudice del lavoro e delle centinaia di migliaia di precari mandati a casa. Recentemente abbiamo anche registrato una dichiarazione di un Ministro della nostra Repubblica che, intervenendo sulle morti bianche nei posti di lavoro, ha addirittura affermato:” non so se L’Italia può permettersi la legge sulla sicurezza”. Si potrebbero citare altri innumerevoli esempi, ma riteniamo che i pochi evidenziati siano sufficienti a dimostrare come le problematiche sociali e dei diritti, siano gli stessi di tutti i lavoratori. Altro che rincorrere una specificità, che di fatto già esiste, a nostro avviso i lavoratori dei comparti difesa e sicurezza, anche se con le stellette, dovrebbero costruire un patto sociale con tutto il mondo del lavoro. I diritti non hanno bandiere né specificità. All’accanimento messo in atto contro i diritti e lo stato sociale, va affiancato il tentativo di riformare la giustizia, non certo per adattarla alle esigenze dei cittadini, bensì solo per limitare uno dei poteri dello Stato e assoggettarlo al volere politico. Non si può non evidenziare, infine, che siamo di fronte ad una recrudescenza delle contraddizioni che sta vivendo la società, cosiddetta moderna, dovuta essenzialmente ad una globalizzazione imperniata su uno sfrenato liberismo, senza regole e, soprattutto, senza nessun tipo di controllo. Se questa deriva antidemocratica proseguirà, corriamo il rischio che la nostra Repubblica democratica, diventi uno Stato assolutista. Riprendendo il caso Bonaccorso, va sottolineata una particolare coincidenza, mentre infatti si decideva quale punizione infliggere, contestualmente entrava in vigore la legge sul nuovo Codice dell’ordinamento militare. Decreto legislativo 66/2010 che molti autorevoli commentatori hanno già analizzato e biasimato, sia per i suoi contenuti conservatori, sia soprattutto perché limita ulteriormente i già pochi diritti dei militari. Siamo coscienti che molti militari, purtroppo, saranno costretti ad adire le vie legali, fino al supremo giudizio della Corte Costituzionale, per ottenere la cancellazione di diverse norme contenute nel Decreto legislativo, palesemente anticostituzionali. I militari dovranno ripercorrere quella strada, che molti percorsero negli anni settanta e ottanta, al fine di ridiventare nuovamente soggetti appartenenti ad una gerarchia, consapevoli, partecipi, e non più solo ciechi e assoluti obbedienti. Il nuovo Ordinamento è stato, altresì, definito una nuova legge ad personam, in questo caso non per Berlusconi ma per la Lega Nord. Infatti nella legge è stata inserita una norma che ha abrogato il reato di :”Associazione di carattere militare con scopi politici”. Reato del quale erano inquisiti 36 esponenti e dirigenti leghisti, rinviati a giudizio dalla procura di Verona, per la vicenda delle guardie padane, quasi tutti veneti e lombardi. Anche la Procura di Treviso si è vista annullare il processo, che si sarebbe dovuto svolgere a dicembre, contro un gruppo che si era organizzato e au todefinito :”Polisia Veneta”. Qualcuno ha giustamente affermato, e noi condividiamo, che il nuovo Ordinamento ha di fatto annullato quei pochi diritti contenuti nella legge 382/78. Speriamo che ora molti capiscano perché la rappresentanza è stata nel tempo, lentamente ma inesorabilmente, emarginata e ridotta a recitare la figura di spalla, ad attori principali quali la politica, il governo e i vertici militari. Appare ovvio, quindi, che GMiornale ilitari Il nuovo dei una “casta” politico militare di intoccabili, tronfia e ammantata di privilegi, cerchi di emarginare chi, come Bonaccorso e altri soggetti sociali, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica e la società tutta, sulla necessità di riconoscere i diritti costituzionalmente garantiti, non solo al personale dei comparti difesa e sicurezza, bensì di tutti i lavoratori. Fra pochi mesi tutti i militari saranno chiamati ad eleggere i nuovi rappresentanti, che dovranno tutelarli per i prossimi quattro anni. E’ una occasione da non perdere, per discutere, analizzare, criticare, sia nelle caserme sia nella società civile e, soprattutto, proporre nuove soluzioni, senza chiedere ne elemosinare, ma pretendere forme di tutela più garantiste ed efficaci. Dobbiamo essere pienamente consapevoli che, senza l’impegno e la partecipazione di ognuno, i nostri diritti verranno ulteriormente ristretti e, con essi, potrebbe anche finire la democrazia nel nostro Paese. I diritti dei cittadini non sono un obolo che il potere concede quando e come vuole, bensì il bene fondante di una società democratica che si voglia definire tale. Uno Stato di diritto è uno Stato democratico che permette a tutta la popolazione di praticare i diritti e la giustizia sociale. Il lavoro, i diritti, la giustizia, la sicurezza e la pari dignità sono ideali che la Costituzione ha previsto per tutti i cittadini, militari inclusi, dopo che i nostri padri hanno combattuto e costruito la Repubblica democratica fondata sul lavoro. Alberto Tuzzi SOLO PER I NOSTRI ABBONATI LA POSSIBILITA’ - SE IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO - DI ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA DEL NOSTRO SITO CON NOTIZIE, AGGIORNAMENTI, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI, MODULISTICA ECC. OCCORRE REGISTRARSI ON LINE E SEGUIRE LA PROCEDURA. Eventuali quesiti possono essere inviati a: [email protected] UN ABBONAMENTO = TRE SERVIZI: Abbonamento annuale al giornale + accesso all’area riservata del nostro sito + consulenze con i nostri esperti. Tutto a sole 59 euro annuali !!! GMiornale ilitari Info Il nuovo dei Perequazione delle pensioni per il 2011 La percentuale per calcolare la perequazione delle pensioni per il 2009 è pari a 0,7 dal 1 gennaio 2010, mentre per il 2010 la percentuale salirà (dal 1 gennaio 2011) a 1,4 salvo conguaglio. Lo stabilisce il decreto dell’Economia del 19 novembre, in “Gazzetta Ufficiale” 279 CONSULTA Non si rivaluteranno le maxipensioni Nessuna speranza di restituzione della rivalutazione 2008 per le pensioni d’oro dell’Inps. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 316 ha giudicato infondata la questione di legittimità dal tribunale di Vicenza sull’articolo, comma 19 della legge n. 247 del 2007. La norma aveva disposto il blocco della perequazione automatica per il solo 2008 delle pensioni con importo superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps e, aveva come obiettivo il finanziamento con questi risparmi degli interventi di solidarietà sulle pensioni di anzianità. In particolare, la mancata rivalutazione ha contribuito a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessant’anni, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità e l’introduzione, al suo posto, di un sistema più graduale e flessibile delle uscite, basato sul raggiungimento di quote risultanti dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva. La Consulta sottolinea che l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione impone che al lavoratore siano garantiti mezzi adeguati alle esigenze, di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. La mancata perequazione per un solo anno della pensione non tocca, per la Corte, il problema della sua adeguatezza. Dal principio enunciato nell’articolo 38, infatti, non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente obbligata, quella dell’adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto se si considera che le pensioni colpite dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, “presentano margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L’esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo. Spetta poi al legislatore, riconoscere la sentenza, sulla base di un bilanciamento di diversi valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, tenendo conto delle risorse disponibili e fatta salva la garanzia per le esigenze minime di tutela delle persone. INPS Più ricche le pensioni al minimo Erogazione dell’importo aggiuntivo, 154,94 euro sulle pensioni basse. Pensioni più ricche a dicembre per coloro che percepiscono la pensione integrata al trattamento minimo e hanno redditi bassi; infatti sarà liquidato il cosiddetto importo aggiuntivo di 154,94 euro (300.000 lire). Ne ha dato notizia l’Inps con messaggio 27173/2010. E’ da ricordare, che tale importo era stato istituito, a partire dal 2001, dall’articolo 70 della legge 388/2000, per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste. L’Inps sottolinea che ha provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2010, se l’importo della pensione e i redditi memorizzati negli archivi lo consentono: a tal proposito, il modello ObisM dell’anno 2011 riporterà l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2010 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi definitivi. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore. L’Istituto ricorda che se i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’Inps, il pagamento dell’importo aggiuntivo è corrisposto dall’ente individuato dal casellario centrale dei pensionati. L’importo aggiuntivo spettante viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2010. Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione predisposta per il tramite degli enti pagatori per l’ultima rata del 2010, riporta l’importo aggiuntivo dovuto NOVEMBRE 2010 • 13 CHI MATURA IL REQUISITO ENTRO IL 2010 EVITA LA FINESTRA L’ANZIANITA’ BLINDA LA PENSIONE Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro la fine del 2010 blinda il proprio calendario previdenziale ed evita le “finestre mobili” introdotte dalla manovra correttiva anche se sceglie l’uscita di vecchiaia e ci arriva dopo la fine di quest’anno. La buona notizia arriva dalla circolare ( la 18/2010 con cui l’Inpdap ha illustrato le modalità applicativa della riforma delle pensioni varata con la legge salva-deficit (legge 122/2010). Il testo è stato pubblicato integralmente nella precedente edizione del nostro giornale. La manovra correttiva ha introdotto le “finestre mobili” che impongono di aspettare 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) tra la maturazione dei requisiti per la pensione e l’arrivo del primo assegno previdenziale, ma mantiene le vecchie decorrenze per chi matura i requisiti entro quest’anno. Le istruzioni dell’Inpdap allargano al massimo le maglie di questa regola e la maturazione in tempo dei requisiti per una tipologia di pensione (quella di anzianità) diventa un salvacondotto assoluto contro le finestre mobili, anche per chi rimane al lavoro e attende la pensione di vecchiaia per qualche anno. In questo caso giunti al parametro per la vecchiaia, la data di uscita è regolata dalle vecchie finestre relative alla pensione di anzianità. Per chiarire il meccanismo l’Inpdap propone l’esempio di una lavoratrice che raggiunge i 61 anni di età il 31 marzo 2011: l’applicazione delle “finestre mobili”, le imporrebbe di aspettare fino al 1 aprile 2012, cioè dodici mesi dopo la maturazione del requisito; se però questa lavoratrice ha raggiunto “quota 95”, cioè 35 anni di contributi oltre ai 60 anni di età, nel corso del 2010, anche la sua pensione di vecchiaia seguirà la vecchia regola delle finestre, imponendole di aspettare solo da marzo a luglio 2011. Lo “sconto”, in questo caso, sarebbe di otto mesi, ma le conseguenze concrete della previsione possono naturalmente variare da caso a caso: ciò che rimane fermo per tutte le fattispecie è la regola generale, secondo cui la data in cui si matura il requisito di anzianità vincola anche le regole che si applicano in seguito a chi sceglie l’uscita di vecchiaia. Gli stessi principi regolano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia delle lavoratrici che raggiungono il requisito dei 61 anni di età prima della fine del 2011, quando l’asticella si alza a 65 anni. Chi compie i 61 anni nel 2010, accumulando ovviamente anche il minimo dei contributi previsti, segue la vecchia disciplina delle finestre, chi li compie nel 2011 entra invece nel meccanismo delle “finestre mobili”. Resta inteso, sottolinea la circolare, che l’attesa dei 12 mesi non si può tradurre in una sospensione del reddito, per cui “i datori di lavoro di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età o di servizio” fino all’arrivo del primo assegno pensionistico. Per sterilizzare gli effetti previdenziali dei tagli previsti agli stipendi pubblici sopra i 90 mila euro annui, poi, gli enti devono continuare a versare i contributi dovuti per gli importi PUBBLICO IMPIEGO Festivi di domenica senza maggiorazioni In tema di impiego pubblico privatizzato, il diritto al compenso aggiuntivo per le festività civili coincidenti con la domenica è stato escluso dall’articolo 3, comma 224, della legge n. 266 del 2005. Ne consegue che per le giornate festive ricadenti la domenica, non sussiste il diritto dei dipendenti all’attribuzione, oltre alla normale retribuzione, di un’ulteriore aliquota giornaliera. Cassazione, ordinanza n. 22246 del 30 ottobre 2010 14 • NOVEMBRE 2010 Giornale Militari Il nuovo FONDO PER L’EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (FESI) dei I CHIARIMENTI DELLA DIFESA La Direzione Generale per il Personale Militare ha diramato il 10 novembre 2010 una circolare n. M_D GMILO IV 11 4 0502458 con la quale si chiariscono le norme contenute nei decreti ministeriali sul fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.) emanati in data 2 dicembre 2008, in data 15 luglio 2009 e in data 27 maggio 2010. (Ricordiamo che i testi dei decreti sul F.E.S.I. sono disponibili sul nostro sito per gli abbonati, nella banca dati “circolari” e sulla edizione n. 5 del mese di maggio 2010). Questo il testo della circolare di Persomil del 18.11.2010 1. “PREMESSA La presente circolare ha lo scopo di impartire disposizioni esplicative e fornire chiarimenti circa alcune questioni emerse in fase di applicazione del fondo in oggetto 2. RIFERIMENTI NORMATIVI a. Art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171 L’articolo ha istituito un fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell’area interforze. Le risorse sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: - fronteggiare particolari situazioni di servizio; - incentivare l’impegno del personale nella attività di funzionamento individuale dai rispettivi vertici; - compensare l’incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo dello Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 alle rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse, nonché le modalità applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. In ogni caso il beneficio economico non può comportare una distribuzione indistinta e generalizzata delle risorse a disposizione. b. Articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 L’articolo ha stabilito che: “Il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: - per l’anno 2007, euro 15.073.000 - per l’anno 2008, euro 53.413.000; a. Quesito Quale importo del fondo bisogna erogare al militare che ha prestato servizio per un periodo di otto mesi in un organo centrale (di cui sei mesi con un grado e gli altri due con il grado superiore) e quattro mesi in altro comando periferico? Risposta I decreti in oggetto stabiliscono che l’importo da corrispondere è quello previsto per il grado rivestito al 31 dicembre dell’anno di riferimento e nella misura individuata per l’ente presso il quale il militare ha svolto il servizio per il periodo minimo richiesto. Pertanto, nel caso in esame, bisognerà corrispondere l’importo previsto per il grado superiore nella misura determinata per l’organo centrale. b. Quesito Se nell’anno di riferimento la documentazione caratteristica del militare è costituita solo da rapporti informativi dai quali non si evince la qualifica finale, quale documentazione bisognerà prendere in considerazione per individuare la qualifica minima di “superiore alla media”? Risposta L’articolo 1 dei decreti ministeriali stabilisce che, per aver diritto al fondo, il personale deve aver riportato come ultima valutazione almeno la qualifica di “superiore alla media”. Quindi con riguardo a questa problematica, si ritiene che - a decorrere dall’anno 2009, euro 21.519.000. Gli importi di cui sopra non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2007 e all’anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze nell’anno successivo”. Si evidenzia che nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali deve essere assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione. In particolare è stato sostituito l’articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 precisando che l’Amministrazione informa preventivamente il Co.Ce.R. in ordine ai criteri per la destinazione, l’attribuzione e le modalità di attribuzione delle risorse di cui all’articolo 5 del decreto del presidente della repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (commi 5 e 6 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 52/09) c. Decreti ministeriali applicativi Come noto sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali applicativi: - del 2 dicembre 2008, riferito al F.E.S.I. del 2007 - del 15 luglio 2009, riferito al F.E.S.I. per il 2007 e per il 2008 ; - del 27 maggio 2010, riferito al F.E.S.I. del 2009 . Con tali disposizioni si è provveduto a determinare: l’ambito di applicazione ed i destinatari (art. 1); i compensi annuali per le attività di funzionamento delle strutture di vertice (art. 2); i compensi per la produttività collettiva relativa al personale in servizio presso Comandi, Unità, Enti e strutture non di vertice (art. 3); i criteri di attribuzione (art. 4); le modalità di ripartizione delle risorse (art. 5); le norme finali (art. 6). I decreti, contengono in allegato tre tabelle riportanti: l’elencazione delle strutture di vertice con sedi a Roma (tabella 1); le misure dei compensi da elargire al personale militare in servizio presso le strutture di vertice (tabella 2); le misure dei compensi spettanti la produttività collettiva (tabella 3) DESTINATARI Beneficiario del F.E.S.I. è il personale militare in servizio permanente dell’Esercito, della marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica. Risultano esclusi dalla percezione del fondo i dirigenti ed i volontari di truppa non in servizio permanente e tutto il personale che nell’anno di riferimento non abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, almeno la qualifica di “superiore alla media”. 4.CRITERI DI ATTRIBUZIONE Per aver diritto al compenso i succitati destinatari devono aver svolto servizio per un periodo non inferiore ai sei mesi nell’anno di riferimento del fondo. A tal fine sono da considerarsi utitli i periodi trascorsi in: licenza ordinaria; giornate di riposo di cui all’art. 1 della legge n. 937/77; servizio prestato in missioni operative e addestrative fuori sede: Il fondo è stato suddiviso in due tipologie, ai fini della diversificazione della misura del compenso da attribuire, in relazione all’Ente/Comando/Reparto/Ufficio dove il personale esplica la propria attività e cioè: - Enti/Comandi/Reparti o Uffici con sede in Roma e indicati espressamente nella tabella 1 allegata ai decreti in oggetto, che esplicano attività di funzionamento delle strutture di vertice; - Enti/Comandi/Reparti/Uffici, anche con sede in Roma, che non sono stati inseriti nella tabella 1 e che esplicano attività per la produzione collettiva. 5. QUESTIONI EMERSE IN SEDE DI APPLICAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI Nella fase applicativa delle disposizioni riportate al punto 2 sono emersi alcuni dubbi interpretativi sottoposti all’attenzione di questa Direzione generale e ritenuti meritevoli di approfondimento. Per una univoca azione in ambito interforze si riportano, in allegato E, le suddette questioni con le relative soluzioni. 6. CONCLUSIONI Gli Enti/Comandi in indirizzo dovranno curare la capillare diffusione e la puntuale applicazione della presente circolare, che costituisce utile riferimento regolamentare per il personale interessato e per gli Uffici amministrativi tenuti ad applicare la normativa in oggetto. Quanto sopra al fine di consentire un’applicazione uniforme ed omogenea nell’ambito delle Forze armate in presenza di naloghe condizioni di impiego. Sarà cura della scrivente diramare ulteriori disposizioni, nell’ipotesi di eventuali modifiche normative intervenute nell’ambito di successivi decreti ministeriali disciplinanti lo specifico compenso”. Di seguito i quesiti e le risposte in allegato alla circolare di Persomil QUESITI & RISPOSTE debba farsi riferimento all’ultima scheda valutativa con attribuzione della qualifica richiesta, anche anteriore all’anno di riferimento, qualora in detto anno siano presenti rapporti informativi, i cui contenuti dovranno essere comunque favorevoli. c. Quesito Quale misura del fondo erogare al militare trasferito di un Comando ad un organo centrale ( o viceversa) il 28 giugno con fruizione di dieci giorni di licenza di trasferimento (ritenuta non valutabile ai fini del fondo) che non matura, così, i sei mesi di servizio né nella prima destinazione (1 gennaio – 28 giugno), né nella seconda (8 luglio – 31 dicembre)? Risposta Gli articoli 4 dei decreti in oggetto prevedono che: “per il computo del periodo di servizio non inferiore a sei mesi sono valutati ulteriormente i periodi di licenza ordinaria e le giornate di riposo ai sensi dell’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, nonché i periodi di servizio prestati in missioni operative o addestrative fuori sede”. I suddetti articoli, con l’elencazione riportata, escludono che altre licenze o assenze, di natura straordinaria/speciale, possano essere valutate utili per il raggiungimento dei sei mesi di servizio richiesti dalla normativa. Sulla base di tale premessa e tenuto conto che l’ipotesi prospettata si riferisce ad un caso limite, di difficile riscontro nella pratica, si è dell’avviso che lo stesso possa trovare soluzione nell’ambito dell’attività di impiego del personale. Peraltro, nel caso in cui concorrano due enti diversi per il computo dei sei mesi di servizio, utili per aver diritto al compenso, con riferimento all’importo deve essere considerato quello spettante in relazione all’ente dove il servizio è stato prestato per più lungo tempo. d.Quesito Se durante i sei mesi di servizio necessari per la maturazione del diritto al fondo interviene una promozione, l’importo da corrispondere deve essere quello del grado più elevato o deve essere calcolato in proporzione ai due gradi rivestiti? Risposta L’importo da erogare è, in ogni caso, quello previsto per il grado rivestito dal militare alla data del 31 dicembre dell’anno in riferimento. e .Quesito Per grado rivestito al 31 dicembre deve intendersi quello effettivamente indossato a tale data a prescindere da eventuali promozioni “in corso di ufficializzazione” oppure si dovrà fare riferimento alla decorrenza giuridica? Risposta Per individuare il grado rivestito bisogna far riferimento alla data del D.P.R./decreto dirigenziale di promozione al grado superiore senza tener conto di eventuali decorrenze retroattive. f. Quesito Al Tenente colonnello/Capitano di fregata promosso Colonnello/Capitano di vascello con decorrenza 1 luglio spetta il F.E.S.I. con riferimento ai primi sei mesi dell’anno? Risposta Il personale militare in possesso del grado di tenente colonnello/Capitano di fregata che, avendo maturato il periodo richiesto dei sei mesi con tale grado, sia stato promosso successivamente al grado dirigenziale (Colonnello/Capitano di vascello), ha diritto all’erogazione nella misura prevista per il grado precedentemente posseduto. g. Quesito I giorni di riposo compensativo di cui alla legge 231/90 possono essere valutati utilmente per la maturazione dei sei mesi di servizio richiesto per il pagamento del fondo alla stessa stregua dei periodi di licenza ordinaria e dei giorni di riposo di cui alla legge n. 937/77? Risposta I giorni di recupero compensativo ex lege n. 231/90, trattandosi di un vero e proprio ristoro di prestazioni lavorative effettuate oltre il normale orario di lavoro sono da ritenersi assimilabili alla licenza ordinaria (comma 7, art. 10. D.P.R. n. 394/95), e pertanto, devono essere considerati utili ai fini della maturazione del periodo necessario all’erogazione del fondo. h. Quesito Il periodo di servizio prestato presso i contingenti impiegati nelle missioni internazionali è escluso, alla stessa stregua dei periodi prestati in missioni di cui alle leggi n. 642/61, n. 838/73 e n. 1164/62, dalla maturazione del fondo? Risposta Il periodo di servizio prestato presso i contingenti militari impiegati nelle missioni internazionali deve considerarsi come periodo effettuato nell’ambito di missioni operative e quindi da considerare quale periodo utile per la maturazione del compenso. i. Qusito Gli ufficiali in ferma prefissata e gli ufficiali delle forze di complemento sono destinatari del fondo? Risposta Gli ufficiali in ferma prefissata e gli ufficiali delle forze di completamento sono anch’essi destinatari del compenso in quanto normativamente equiparati, ai fini del trattamento economico, agli ufficiali in servizio permanente. I decreti ministeriali in discussione escludono espressamente soltanto i dirigenti ed i volontari di truppa non in servizio permanente. P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e NOVEMBRE 2010 • 15 LA MANOVRA FINANZIARIA DI LUGLIO AVEVA PREVISTO L’ESCLUSIONE DEI RIMBORSI GMiornale ilitari Il nuovo dei VIA LIBERA DEL TESORO ALL’USO DEL MEZZO PROPRIO PER RAGIONI DI SERVIZIO I dipendenti pubblici che lottano contro l’evasione fiscale o il lavoro nero possono continuare a ricevere i rimborsi per l’utilizzo della propria auto nel corso dell’attività, e anche all’esterno dei ruoli ispettivi i dirigenti possono concedere l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio ai dipendenti che per ragioni di servizio devono uscire dai confini della circoscrizione provinciale. Nella circolare 36/2010 firmata dal ragioniere generale dello stato DEL ministero dell’Economia ha messo la parola fine alla querelle sull’abolizione dei rimborsi spese nei confronti dei dipendenti pubblici che per servizio utilizzano il proprio mezzo di trasporto. La questione era nata a fine maggio con una norma del pacchettoausterità imposto alla pubblica amministrazione dalla manovra correttiva (articolo 6, comma 12 del Dl 78/2010). La pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della manovra correttiva ha alimentato una pioggia di interpretazioni, con cui ogni ramo dell’amministrazione ha provato a risolvere a modo suo il problema. La circolare di Via XX Settembre chiude la questione, dettando istruzioni valide per tutta la pubblica amministrazione. Lo stop ai rimborsi introdotto con la manovra, scrive la Ragioneria, esclude «il personale adibito a fun- zioni ispettive nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, i soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo». Più dell’inquadramento nell’organico, insomma, a decidere sulla possibilità di autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio sono i compiti a cui è chiamato il dipendente, in un’ottica funzionale che privilegia l’efficacia di verifiche e controlli rispetto alle distinzioni formali fra categorie di personale. Il via libera della Ragioneria non cancella comunque l’obbligo di tenere in considerazione le esigenze di contenimento della spesa pubblica che la norma ha tradotto in modo infelice. Il compito spetta ai dirigenti, che dovranno autorizzare l’uso del mezzo proprio quando questa scelta si riveli «economicamente più vantaggiosa», o comunque imposta dalla destinazione che gli ispettori devono raggiungere. Questo il testo della Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010: “OGGETTO: Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, proseguendo nell’azione di contenimento della spesa pubblica, già avviata con precedenti provvedimenti e leggi finanziarie, ha previsto all’articolo 6 ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento. In particolare, in ordine all’ultimo periodo del comma 12, ove viene stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, le Amministrazioni evidenziano numerosi dubbi che, se chiariti potrebbero rendere la disposizione inefficace per il contenimento della spesa pubblica. In particolare, le Amministrazioni chiedono chiarimenti in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 del citato articolo 6, evidenziando la necessità dell’esclusione, dell’ambito applicativo della norma, del personale che svolge compiti ispettivi ai sensi del 4° pe- riodo del comma 12. Quanto precede in considerazione del fatto che tale personale si trova a svolgere la propria attività in sedi geografiche particolarmente disagiate e, conseguentemente, costretto a prolungare o ad anticipare il periodo di missione con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio. E, stato, altresì, evidenziato che le suindicate criticità determinano disfunzioni sull’efficacia dell’azione amministrativa di alcuni uffici anche con riferimento alle attività di verifica e controllo del personale, non necessariamente appartenente ai ruoli ispettivi, che si trovano nelle medesime condizioni di disagio sopra indicate. Al riguardo, si ritiene di poter convenire sull’esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell’attività, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo. Resta, comunque, ferma la necessità che anche il personale adibito a compiti ispettivi e di verifica e controllo si attenga ai principi di contenimento della spesa contenuti nella disposizione in esame, facendo ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta sia imposta dalle situazioni di disagio sopra evidenziate e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso. A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione dovranno pur sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all’utilizzo del mezzo proprio. Va precisato che conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale. Tale disposizione continua ad operare non solo per il personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma altresì, nei confronti del personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta all’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio. Il Ragioniere generale dello Stato Canzio RINNOVA IL TUO ABBONAMENTO Abbonamento individuale (12 mesi) + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito 59 EURO ANNUALI!!! MODALITA’ DI ABBONAMENTO Si comunica agli abbonati che è cambiato il numero del conto corrente su cui effettuare il versamento per la quota dell’abbonamento annuale. Per rinnovare: 1) versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari – Via Palestro 78 – 00185 Roma; 2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 – CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 – intestato a: ASSO.PRO.DI.SI.; 3) Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal). 16 • NOVEMBRE 2010 MATURAZIONE DELLA LICENZA ORDINARIA DURANTE L’ASPETTATIVA PER INFERMITA’ La Direzione Generale per il personale militare ha diramato la circolare n. M_D GMIL II 6 1 0266842 del 25/5/2010 relativa a: OGGETTO: “Maturazione della licenza ordinaria durante l’aspettativa per infermità”. Riportiamo il testo integrale “ 1. . In esito al quesito posto con il foglio in riferimento e riguardante la maturazione della licenza ordinaria durante l’aspettativa per infermità, è opportuno richiamare in via preliminare che: - per il personale delle Forze armate e per quello dell’Arma dei carabinieri, l’articolo 12, comma 10 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e l’articolo 47, comma 10 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, hanno rispettivamente stabilito che “il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in regione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio”.; l’articolo 55 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l’articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, nell’estendere al personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri l’istituto – già previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria qualora, sopravvenendo la cessazione dal servizio, tale licenza non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio, hanno stabilito che detto pagamento compete anche quando la licenza ordinaria non sia stata utilizzata per decesso o per cessazione dal servizio per infermita”. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno – Direzione centrale per le ri- sorse umane, in relazione a quesiti ad esso pervenuti, con circolare n. 333(G.Z.4. N. 13/02 in data 3 maggio 2002 ha stabilito che per il personale della Polizia di Stato la monetizzazione del congedo ordinario non fruito all’atto della cessazione dal servizio per infermità non spetta in relazione ai periodi di aspettativa per malattia. Ciò anche in considerazione della pronuncia del Cosniglio di Stato – Sezione V n. 374 del 30 marzo 1998. In seguito a successivi ricorsi straordinari e giurisdizionali, proposti da personale della Polizia di Stato, nell’avallarne la sostanziale correttezza, ha rilevato l’esistenza, nella giurisprudenza nazionale, di differenti indirizzi in ordine, alla maturazione della licenza ordinaria durante i periodi di aspettativa per malattia ai fini del pagamento sostitutivo, concludendo, almeno in due casi ( parere n. 2217/2003 in data 9 luglio 2003 della Sezione I e decisione n. 2779/2005 in data 19 gennaio 2005 della Sezione IV) per la non maturabilità della stessa durante tali periodi. Sennonchè la Sezione VI del Consiglio di Stato, in casi analoghi, si è invece, pronunciata, anche di recente (v.di decisione n. 1765/08 del 29 gennaio 2008 e precedenti), in favore della saturabilità del congedo ordinario durante i periodi di aspettativa per malattia, tanto ai fini della sua fruibilità in caso di rientro in servizio una volta recuperata l’idoneità all’espletamento dello stesso, quanto a quelli del pagamento sostitutivo in caso di cessazione dal medesimo. Questa Direzione generale, riscon- Giornale Militari Il nuovo dei trando svariati quesiti, in linea con l’orientamento del Dipartimento della pubblica sicurezza, si è limitata ad affermare doversi procedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata prima del collocamento in aspettativa per malattia. 3. Si fa presente che, da contatti intercorsi per le vie brevi con rappresentanti dell’amministrazione dell’Interno, è emerso come il Dipartimento della pubblica sicurezza abbia recepito le pronunce del Cosniglio di Stato ai soli fini dell’accertamento del diritto alla corresponsione del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita In caso di sopravvenuta cessazione dal servizio, non avanzando, tuttavia, mai riserve sulla maturità del congedo ordinario durante i periodi di aspettativa per malattia da parte del personale dipendente che, una volta ristabilito, rientri regolarmente in servizio. Inoltre, da contatti avuti, sempre per le vie brevi, con il Comando generale della Guardia di finanza, è invece emerso che questo, per il personale del Corpo, considera in ogni caso maturata la licenza ordinaria durante i periodi di aspettativa per malattia, tanto ai fini della sua fruibilità in caso di rientro in servizio con giudizio di idoneità al medesimo, quanto a quelli del pagamento sostitutivo. 4. Nelle more che la problematica nel suo complesso – già all’attenzione di SMD – trovi un’adeguata chiarificazione nell’ambito dei futuri provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva a carattere normativo, si fa presente che il personale militare in servizio permanente e quello ad esso assimilato che sia stato posto in aspettativa per malattia e che sia rientrato in servizio al termine della stessa con giudizio di idoneità , matura la licenza ordinaria anche durante il richiamato periodo di aspettativa, indipendentemente dalla durata di quest’ultimo, per cui ha titolo a fruire una volta rientrato in servizio. Non matura, invece, il diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria durante l’aspettativa per malattia il personale militare che, mentre era in tale posizione, sia cessato dal servizio senza esservi più rientrato. 5. Gli Enti in indirizzo sono inviati ad estendere il contenuto della presente ai Reparti/Enti dipendenti” D’ordine Il V. Direttore Generale (Ammiraglio di divisione Raffaele CARUSO) COPERTURA ASSICURATIVA RCA MEZZI DI PROPRIETA’ DELLE FF.AA.: Riportiamo la circolare della direzione generale degli armamenti terrestri n. III/7/SA – 91 del 13 gennaio 2010 avente per OGGETTO: Nuovo contratto Consip. Coperture assicurative RCA e Infortuni – Conduttori per i mezzi di proprietà delle tre FF.AA. – Polizza n. 166/700083. che a partire dall’11 dicembre 2009 e per il biennio 20102011 gli importi dei massimali minimi sono aumentati come previsto dall’art. 1 comma 4) del D.lgs 6.11.2007, n. 198. In allegato lo specchio relativo ai nuovi massimali garantiti sia per la copertura RCA che la copertura Infortuni Conduttori. Quanto sopra per la massima divulgazione IL TESTO agli EDR dipendenti. Facendo seguito alla lettera in riferimento si comunica Il Direttore della Divisione Col. Co. Ing. Pasquale Di Noia MASSIMALI GARANTITI PER LE COPERTURE RCA INFORTUNI POLIZZA N. 166/700083 - (PER LE TRE FF.AA.) TIPOLOGIA VEICOLO AUTOVETTURE AUTOBUS AUTOCARRI MOTOVEICOLI TRASP.COSE MOTOVEICOLI TRASP. COSE CICLOMOTORI E MOTOCICLI CICLOMOTORI E MOTOCICLI NATANTI (fino a 50 ton. Stazza lorda) NATANTI (> 50 ton.<= 170 ton.) NATANTI (<170 ton.< = 600 ton.) NATANTI (< 600 ton.) VEICOLI SPECIALI RULLI COMPRESSORI MACCHINE AGRICOLE RIMORCHI RIMORCHI AUTOCARRI TARGHE PROVA AUTOVEICOLI TARGHE PROVA MOTO INFORTUNI CONDUTTORI MASSIMALE GARANTITO Per danni alle persone Per danni alle cose Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 MASSIMALE UNICO Euro 3.700.000,00 Euro 5.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Eueo 2.500.000,00 Euro 800.000,00 MASSIMALE UNICO Euro 3.000.000,00 MASSIMALE UNICO Euro 4.000.000,00 MASSIMALE UNICO Euro 5.000.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 MASSIMALE UNICO Euro 3.700.000,00 Euro 2.500.000,00 Euro 800.000,00 Morte Euro 250.000,00 Invalidità permanente Euro 250.000,00 Giurisprudenza GMiornale ilitari Il nuovo dei NOVEMBRE 2010 • 17 RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Lavoratori in quiescenza al momento dell’entrata in vigore della legge 257/1992 (Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 (in GU, 1 ss., n. 41 del 13.10.2010), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna «nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero in pensione al momen- to della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». Il giudice rimettente reputa irragionevole la esclusione in questione, in quanto «qualunque lavoratore puo’ contrarre una malattia da esposizione all’amianto a prescindere dalla data di conseguimento della pensione, dalla cessazione dell’attivita’ morbigena e dal settore lavorativo di appartenenza», posto che, come e’ noto, le malattie da amianto possono sopraggiungere anche a notevole distanza di tempo dalla esposizione professionale e dalla cessazione della attivita’ lavorativa, rappresentando, dunque, un evento futuro ed incerto, privo di qualsiasi correlazione con l‘epoca del pensionamento. Sempre secondo il giudice a quo, cio’ determinerebbe una irragionevole disparita’ di trattamento, che non si giustificherebbe neppure nella prospettiva di una agevola- zione all’esodo dei lavoratori appartenenti al dismesso settore dell’amianto, in quanto la norma trova applicazione in ogni settore merceologico. Anzi - segnala il rimettente - un lavoratore potrebbe aver cessato di svolgere la propria attivita’ lavorativa proprio perche’ ammalato: sicche’, non vi sarebbe ragione per «differenziare chi e’ andato in pensione per lo stesso fatto di aver contratto la malattia prima o dopo l’entrata in vigore della legge». La Corte costituzionale ha ritenuto che la questione non fosse fondata nel merito. Infatti,come la stessa Corte ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 434 del 2002, ancorche’ riferita alla disciplina dettata dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, la ratio sottesa alla applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto LE ASSOCIAZIONI POSSONO CHIEDERE I DANNI MORALI PER LE MORTI CAUSATE DALL’AMIANTO Stretta della Cassazione sulle morti bianche per esposizione alle polveri di amianto. Possono chiedere direttamente anche i danni morali tutte le associazioni di fatto che rappresentano i lavoratori, pure quelle nate successivamente. Non solo. Nei casi di gravi inadempienze sulla sicurezza ne risponde l’intero consiglio di amministrazione. Sono questi i punti fermi raggiunti dalla Corte di cassazione (sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010) sul tanto discusso tema dell’amianto e delle responsabilità delle aziende. In quasi ottanta pagine di motivazioni i giudici della Cassazione hanno confermato le condanne dei consiglieri di amministrazione e del direttore dello stabilimento a prescindere dalla conoscenze dell’epoca. Ma non solo. In questa interessante sentenza hanno anche affermato con chiarezza, con prevedibili e pesanti ripercussioni sulle aziende in termini di risarcimento, che le associazioni di fatto dei lavoratori (in questo caso della CGIL) possono chiedere i danni morali. Sul punto in sentenza si legge che «gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile in quanto la circo- stanza che predetti enti non abbiano personalità giuridica non è ostativa alla costituzione di parte civile, né un’ostatività può dedursi dal fatto di non essere stati operativi al momento dei fatti in questione. Gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma piú in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nei caso in cui offeso sia l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una situazione storica- mente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizi. Pertanto, se si tratti di enti di fatto che rappresentano gli interessi dei lavoratori, ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) e in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazione delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, si determina, in danno diretto all’Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell’istituzione; sia danno non patrimonialgarantire la salute dei lavoratori nell’ ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost.e per la lesione dell’interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell’ ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost. malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all’amianto, non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un piu’ agevole esodo dal mondo del lavoro. La circostanza, poi, che una simile inclusione si sarebbe in concreto tradotta in un incremento della misura del trattamento pensionistico, e non in una agevolazione per il raggiungimento del diritto a pensione, non poteva reputarsi evenienza discriminatoria nei confronti dei pensionati esclusi ratione temporis, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nella predetta pronuncia, «l’estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore puo’ ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneita‘ delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis». Secondo la Corte costituzionale, si tratta, dunque, di misura non soltanto eccezionale, ma che presenta, proprio per i profili dianzi additati, connotazioni addirittura extra ordinem, le quali possono spiegarsi solo ed esclusivamente ove riferite a persone che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero ancora in attesa di trattamento pensionistico. Le censure che muove il giudice a quo, postulano, invece, a ben guardare, il ribaltamento della logica sottesa alla applicazione della misura in discorso, trasformandone la fisionomia da quella di un beneficio specificamente deputato ad aumentare il periodo contributivo del lavoratore, in quella tipica di un beneficio pensionistico tout court. Questa sentenza della Corte costituzionale conferma l’orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la non applicabilità della disciplina dei benefici per esposizione all’amianto nei confronti di coloro che, all’entrata in vigore della legge, non fossero più in servizio in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza. LaPrevidenza.it, IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA E’ DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO – banca dati sentenze 18 • NOVEMBRE 2010 Oggetto: art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 – Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto. 1. Premessa La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1 ottobre 2010 il parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni introdotte, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dall’articolo 12, commi 7,8,9 e 10, della richiamata legge. 2. Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto Il comma 7 dell’articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l’ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro. La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istat ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Devono intendersi ricompresi nell’ambito di applicazione della norma Inpdap CIRCOLARE N. 17 DELL’8 OTTOBRE 2010 GMiornale ilitari Il nuovo dei BUONUSCITA: le novità introdotte dalla Legge Finanziaria L’indennità di buonuscita è una somma di denaro corrisposta al lavoratore quando termina il servizio. Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per cessazione dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010). In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta: • in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro; • in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento; • in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento. Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010. L’inpadp ha diramato in applicazione delle nuove norme introdotte con la legge 122/2010, una circolare esplicativa che di seguito riportiamo. anche i dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche amministrazioni, rientrano nell’elenco di quelli individuati dall’istituto nazionale di statistica ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr Allegato). Le prestazioni erogate dall’Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono: - l’indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032; - l’indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152; - il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto, n. 335 come modificato dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente modificato. In particolare, la norma dispone che tali indennità vengano corrisposte: a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, alo lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000,00 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, alo lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000,00 euro ma inferiore a 150.000,00 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000,00 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000,00 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000,00 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. Ai fini delle prestazioni di fine servizio erogate da questo istituto, per “ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali”, di cui al presente comma, si intende l’importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste dall’art. 19, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e s.m.i. Si specifica che la disciplina disposta dal comma 7 citato, ha carattere generale e si applica al TFS/TFR da corrispondere per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, fatta salva la disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4. 3. Termini di pagamento Il comma 8 conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS o del TFR; pertanto, la scadenza del pagamento del primo importo annuale è quella prevista, per la generalità delle prestazioni di importo pari o inferiore al limite dei 90.000,00 euro, dalle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale proposito, si ram- menta che l’art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 dispone che il pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba avvenire non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 3 della legge n. 140 citata, solo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità, il pagamento della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo. Si potrà procedere all’erogazione dell’intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 dalla data di cessazione dal servizio se il dipendente possiede un’anzianità contributiva di 39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici. Si ritiene opportuno, altresì, ricordare che, anche nel caso in cui il dipendente possa vantare 39 anni 6 mesi e 1 giorno di iscrizione all’ENPAS o all’ex INADEL avrà diritto al pagamento dell’intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dal collocamento a riposo,, in quanto tale anzianità, per effetto delle specifiche disposizioni evidenziate nel paragrafo 5.3, è arrotondata a quaranta anni. Si rammenta inoltre che i periodi di anzianità utile non sono soltanto quelli di effettivo servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto, ricongiunzione ecc. Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle uote di prestazione ecce- denti il limite dei 90.000,00 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento. Si chiarisce che i pagamenti del secondo e del terzo importo non possono comunque avvenire oltre il 12° ed oltre il 24° mese successivi ad una delle decorrenze di cui alla legge n. 140/1997 sopra ricordate, anche nell’ipotesi in cui il primo sia stato pagato oltre la scadenza. 4. Disciplina derogatoria Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale delle indennità di fine servizio e di fine rapporto introdotto dal comma 7: il pagamento in più rate del TFS/TFR non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età che intervengano entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto 31 maggio 2010, n. 78) e che cessino dal servizio entro il 30 novembre 2010. Pertanto, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 novembre 2010 (ultimo giorno di servizio 30 novembre) per limiti di età o per dimissioni, a condizione che quest’ultimi abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 maggio u.s.) La disposizione derogatoria segue a pag. 19 Inpdap GMiornale ilitari Indennità di buonuscita: le novità Il nuovo dei segue da pag. 18 interessa, altresì, coloro che, raggiunto del limite di età, hanno chiesto il trattamento in servizio e che, durante tale periodo, ma entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro: in tal caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età. Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e, quindi non costituiscono deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell’articolo 1, comma 10,del Dlgs. 30 aprile 1997 n. 165, ancorchè nei confronti degli stessi trovino applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia. Per cui, ad esempio, un professore universitario, che abbia il limite di età di 70 anni, che cessi dopo il 65° anno di età ma prima del 70°, ancorchè il relativo trattamento pensionistico si configuri come pensionamento di vecchiaia, sarà soggetto alle nuove disposizioni in tema di rateizzazione della buonuscita e alla relativa liquidazione si applicheranno i temini di pagamento previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 28 maggio 1997, n. 140 (non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non cessi con 40 anni di anzianità utile ai fini pensionistici o di fine servizio/rapporto). Mancando una espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 maggio 2010. 5. Modalità di calcolo del TFS dal 1 gennaio 2011 5.1 Il calcolo del TFS in due quote Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, con applica- zione dell’aliquota del 6,91 per cento. Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle amministrazioni e degli enti di lavoro rientranti nell’elenco di quelli individuati dall’Istat ai sensi del citato comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. allegato) iscritti all’Inpdap ai fini TFS assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un’anzianità utile alla erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra richiamata è ad esempio sufficiente anche un’anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione ai fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame. Più specificamente, le modalità di individuazione dell’ammontare dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio sono le seguenti: - il calcolo della “prima quota” di TFS, relativa all’anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva percepita al momento del collocamento a riposo (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l’indennità premio di servizio); - il calcolo della “seconda quota” di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6.91 per cento alla retribuzione contributiva utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio; l’importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell’art. 2120, comma 4, del codice civile. - Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo: - “Prima quota”: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolata sulla base di un dodicesimo dell’ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell’indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni; - “Seconda quota”: anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall’art 2120 del codice civile. - Poiché la disposizione indica chiaramente che l’ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal “computo dei predetti trattamenti di fine servizio” le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell’accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell’istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro. 5.2 Riscatto di periodi o servizi. - I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della “prima quota” TFS, contribuendo ad aumentare l’anzianità utile. Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la “seconda quota “ TFS e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda di riscatto. Relativamente a quest’ultimo aspetto, infatti, così come avviene per i riscatti a fini TFR ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento. In materia di periodi e servizi riscattabili ai fini IBU e IPS, rimangono ferme le norme previgenti. 5.3 Arrotondamento anni utili al TFS - Ai sensi dell’art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini del TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero. Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell’individuazione della “prima quota” TFS: qualora nell’anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. - La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010. Per l’individuazione della “seconda quota” TFS, trova applicazione il primo comma dell’art. 2120 del codice civile: le frazioni dell’ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l’aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero. 5.4 Decesso in servizio - Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell’individuazione dei beneficiari aventi diritto iure proprio alla prestazione di fine servizio, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’art. NOVEMBRE 2010 • 19 5 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l’indennità di buonuscita e l’art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152, per l’INPS. 5.5. Tassazione dei trattamenti di fine servizio - L’importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, calcolata in base alle modalità appena illustrate, è soggetto al trattamento fiscale fissato, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i. 5.6 Esercizio dell’opzione di cui al DPCM 20/12/1999 in caso di adesione a fondi di previdenza complementare. - Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, anche con riferimento agli effetti sul proprio trattamento di fine servizio in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano (automaticamente e contestualmente) l’opzione circa il passaggio dal TFS al TFR come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo in quel momento la propria prestazione di fine lavoro si trasforma da TFS in TFR ed il montante accantonato fino alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di TFR e si rivaluta, con i successivi accantonamenti maturati a partire dall’adesione e non destinati a previdenza complementare. Si ricorda che in base all’accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all’adesione ad un fondo pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010. Il Direttore generale Dott. Massimo Pianese