Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese

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Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese
Acquisto
beni
e
servizi
professionisti:
tutte
le
spese deducibili Irpef
L'acquisto di beni strumentali è deducibile ai fini Irpef? E
le spese di viaggio? E come ci si comporta con le spese di
rappresentanza? Tutto ma proprio tutto ciò che c'è da sapere
sulla deduzione Irpef per il professionista
Quali sono le spese per cui si può procedere alla deduzione
Irpef sull’acquisto di beni e servizi da parte dei
professionisti? Partiamo dal ricordare che i compensi di
lavoro autonomo sono tassati secondo il principio di cassa.
Tale principio prevede che ai fini fiscali i compensi sono
tassati nell’esercizio in cui si verifica l’incasso effettivo
degli stessi.
Ciò detto, sulla base di quanto sopra allo scopo di
determinare il reddito (fiscale) del professionista si dovrà
prendere a riferimento i compensi percepiti (o per meglio dire
incassati) e le spese effettivamente sostenute (cioè pagate)
nel medesimo periodo d’imposta. Tale principio di cassa viene
meno, però, con riferimento a determinate spese (infatti, per
le spese di seguito riportate la deduzione ai fini fiscali
deve avvenire in relazione non al momento in cui il costo è
stato sostenuto ma al periodo a cui detto costo è riferibile –
c.d. principio di competenza) e più precisamente:
1. ammortamento dei beni strumentali;
2. canoni di locazione finanziaria;
3. spese di ristrutturazione immobili;
4. le quote di indennità di trattamento di fine rapporto e di
cessazione dei rapporti di lavoro coordinata e continuativa
maturate nel periodo di imposta.
L’ammortamento dei beni strumentali
Nel caso in cui il professionista acquisti un bene strumentale
(per bene strumentale si intendono quei beni che vengono
utilizzati nella propria sfera professionale come ad esempio
un PC) di valore superiore ad Euro 516,46 (al netto dell’IVA –
infatti, i beni strumentali di valore inferiore o pari ad Euro
516,46 sono interamente deducibili nel medesimo periodo
d’imposta in cui si è sostenuta la spesa) dovrà applicare dei
coefficienti di ammortamento (espressi in percentuale). Tali
coefficienti rappresentano la quota percentuale del costo del
bene strumentale che può essere dedotta dal reddito del
periodo d’imposta.
Principali coefficienti di
tipologie di beni strumentali
ammortamento
per
le
diverse
Immobili: 3%
Costruzioni leggere: 10%
Mobili e macchine di ufficio: 12%
Condizionatori, frigoriferi: 15%
PC, stampanti, macchine copiatrici, sistemi telefonici: 20%
Impianti di comunicazione interna: 25%
Impianti di allarme, ripresa fotografica: 30%
Spese di ristrutturazione locali adibiti all’attività: 20%
Arredamento: 15%
Affinché
i
costi
e
le
spese
sostenute
nell’ambito
dell’esercizio delle libere professioni possano essere dedotte
dal reddito imponibile (la deduzione fiscale è un’agevolazione
che opera sul reddito imponibile anziché, come avviene invece
per le detrazioni sull’imposta), le stesse debbono soddisfare:
1. l’effettività (effettivamente sostenute nel periodo
d’imposta);
2. l’inerenza (quando è correlata, attinente, relativa
all’esercizio di arte o professione, e non necessariamente ad
uno specifico compenso percepito);
3. l’imputabilità al corrispondente periodo d’imposta.
Perché una spesa possa essere dedotta deve essere documentata,
per meglio dire deve essere provato il suo sostenimento. Tale
prova può essere costituita da un qualsiasi documento
fiscalmente valido, non necessariamente “IVA”, che oltre ad
indicare l’importo della spesa ed il soggetto emittente,
permetta di riferire la spesa all’esercente arte o professione
che l’ha effettivamente sostenuta. Quindi, ai fini della
deducibilità del costo/spesa non sarà possibile considerare
deducibile un semplice scontrino fiscale ovvero ad esempio un
biglietto di viaggio del treno, sempreché non si sia in grado
di dimostrare che l’acquisto è stato effettuato per motivi di
lavoro
(quindi,
in
caso
di
verifica
da
parte
dell’Amministrazione finanziaria il professionista dovrà
essere in grado di dimostrare l’inerenza nonché l’effettività
del costo/spesa).
Leggi anche: Professionisti non associati: come funziona il
riaddebito dei costi comuni
Le principali spese deducibili, indeducibili o deducibili
parzialmente per il professionista
Alberghi e ristoranti – Deducibile con limitazioni
Sono deducibili nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta. Dal 2009 sono deducibili
nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo
non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi
percepiti nel periodo d’imposta. Sono interamente deducibili
le spese sostenute dal committente per conto del
professionista e da quest’ultimo addebitate in fattura.
Beni strumentali: Autovetture, motocicli e ciclomotori e
spese relative (carburanti, manut. e rip., bollo,
assicurazione) – Deducibile 20% (approfondisci qui)
Per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e
professioni, l’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR sancisce la
deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi,
secondo i seguenti limiti:
ammortamento del costo di acquisto: limite del 20% con
il seguente tetto massimo di riconoscimento fiscale del
costo di acquisto sostenuto: 18.075,99 euro per
autovetture ed autocaravan; 4.131,66 euro per i
motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori;
canoni di leasing: limite del 20%, tenendo inoltre
presente che non rileva l’ammontare dei canoni di
leasing proporzionale al costo del veicolo che eccede i
limiti indicati;
spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio:
limite del 20%, con inoltre il seguente tetto massimo di
riconoscimento fiscale della spesa sostenuta (da
ragguagliare ad anno nel caso di periodi di locazione o
noleggio inferiori nel periodo di imposta a 365 giorni):
3.165,20 euro per autovetture ed autocaravan, 774,69
euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori;
altre spese e componenti negativi: limite del 40%, senza
tetti massimi al riconoscimento fiscale dell’ammontare
di costo sostenuto.
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ACQUISTA
Beni strumentali: Immobili acquistati in proprietà o in
leasing dal 1/1/2007 – Deducibile con limitazioni
Per gli immobili di proprietà acquistati o edificati dal
1/1/2007 al 31/12/2009 sono deducibili le quote di
ammortamento secondo i coefficienti ministeriali (nel periodo
2007/2009 la deducibilità è ridotta ad 1/3), e
correlativamente diventano fiscalmente rilevanti le
plusvalenze e le minusvalenze realizzate dall’estromissione
degli stessi immobili. Per il calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati
strumentali va assunto al netto delle aree occupate dalla
costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza (il costo
dell’area se non separatamente acquistata si presume pari al
20%). Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal
1/1/2007 al 31/12/2009 sono deducibili i canoni di leasing a
condizione che il contratto abbia una durata non inferiore
alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni
ed un massimo di 15 (nel periodo 2007/2009 la deducibilità è
ridotta ad 1/3), e correlativamente diventano fiscalmente
rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze realizzate
dall’estromissione degli stessi immobili. Per il calcolo dei
canoni di leasing deducibili il costo complessivo dei
fabbricati strumentali va assunto al netto delle aree occupate
dalla costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza (il
costo dell’area se non separatamente acquistata si presume
pari al 20%).
Beni strumentali:
(computer, mobili,
ecc.) – Deducibile
per i beni di costo
Beni mobili diversi dai veicoli
macchinari, attrezzature, impianti,
per quote di ammortamento o al 100%
< 516,46 euro
La quota di ammortamento annua si calcola applicando al costo
dei beni i coefficienti ministeriali stabiliti con D.M.
31/12/1988 in base alla tipologia di bene e al settore di
utilizzo. Per i beni di costo unitario inferiore ad Euro
516,46 è consentito dedurre il costo d’acquisto interamente
nell’anno di sostenimento. Mentre per i beni promiscui (cioè
utilizzati sia per l’attività professionale che per quella
privata) deducibili al 50%.
Beni uso promiscuo: Beni immobili
La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente non
disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito
esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. In
caso di immobili promiscui di proprietà non sono deducibili le
quote di ammortamento ma solo il 50% della rendita catastale.
La stessa regola si applica per gli immobili promiscui in
leasing acquistati prima del 1/1/2007. Per gli immobili
promiscui in leasing acquistati nel triennio 2007-2009,
invece, è possibile dedurre la metà dei canoni di leasing di
competenza del periodo d’imposta, anche se con la consueta
riduzione a 1/3 prevista per il triennio (quindi si deduce 1/6
del totale). Per gli immobili in affitto è infine possibile
dedurre il 50% del canone pagato. In tutti i casi suddetti
(proprietà, leasing o affitto) sono deducibili al 50% le spese
relative agli immobili e le spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria.
Canoni di locazione non finanziaria e di noleggio
Normalmente i canoni di locazione o di noleggio relativi a
beni utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione
sono deducibili se si tratta di beni che qualora fossero di
proprietà consentirebbero di dedurre le quote di ammortamento.
Ovviamente si applicano le medesime limitazioni alla
deducibilità previste per i beni ammortizzabili (50% per i
beni promiscui, 40% per le autovetture, 80% per i telefoni
fissi o cellulari)
Compensi corrisposti a terzi – Deducibile
Sono interamente deducibili (per cassa) i compensi corrisposti
a terzi (altri professionisti o lavoratori autonomi
occasionali o imprese) ed inerenti l’attività professionale.
Convegni, Congressi, Corsi di aggiornamento – Deducibile
al 50%
Sono deducibili nel limite del 50% dell’ammontare sostenuto,
comprese le spese di viaggio e di soggiorno. Le spese per
prestazioni alberghiere e/o di ristorazione sostenute in
occasione di convegni, congressi e simili vanno assunte dal
2009 nella misura del 75% e sono deducibili nel limite del 50%
di tale ammontare.
Interessi Passivi – Deducibile
Sono interamente deducibili gli interessi passivi per
finanziamenti relativi all’attività professionale, relativi a
prestiti per l’acquisto di beni strumentali (in tal caso
possono anche essere capitalizzati) e gli interessi e le spese
sui c/c bancari professionali. Sono invece indeducibili gli
interessi passivi dovuti in caso di versamenti trimestrali
dell’IVA periodica.
Libri, riviste, giornali, sussidi per l’aggiornamento
professionale – Deducibili
Sono deducibili interamente nell’esercizio in cui sono
sostenute se inerenti l’attività professionale. Il costo di
una banca dati che contiene formulari, documentazione,
articoli , ecc., deve essere assimilato ad una
immobilizzazione materiale (più precisamente ad una
attrezzatura) e perciò ammortizzato (al 15%).
Oneri fiscali – Deducibile/Indeducibile
Sono indeducibili dal reddito le imposte indeducibili per
legge (ICI e parzialmente IRAP), quelle addebitate a terzi a
titolo di rivalsa (IVA), e le imposte sul reddito (IRPEF e
IRES). Le altre imposte e tasse inerenti l’attività sono
tendenzialmente deducibili.
Spese generali e consumi (cancelleria, consulenze,
servizi amministrativi, servizi vari, assicurazioni,
utenze varie tranne quelle telefoniche) – Deducibile
Sono interamente deducibili se inerenti all’attività
dell’impresa (es. assicurazione RC professionale), in base al
principio di cassa. La deducibilità è al 50% per le spese
promiscue.
Spese di manutenzione straordinaria – Deducibile
Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione
straordinaria
di
immobili
utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione
sono deducibili entro il limite del 5% del costo di tutti i
beni materiali ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è
deducibile in 5 quote costanti negli esercizi successivi.
Spese prestazioni di lavoro (stipendi, contributi,
INAIL, TFR) e assimilate – Deducibile
Sono deducibili le somme pagate sia per i lavoratori
dipendenti
(stipendi,
contributi
previdenziali
e
assistenziali) che per i collaboratori.
Spese di rappresentanza – Deducibile con limitazioni
Sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel
periodo d’imposta. Nel caso si tratti di spese per prestazioni
alberghiere e/o di ristorazione si applica preventivamente
anche il limite del 75%.
Spese telefono fisso – Deducibile 80%
Dal 1/1/2007 le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi agli apparecchi di telefonia fissa sono
deducibili nella misura dell’80% (in passato 100%). Per l’uso
promiscuo la deducibilità è ridotta alla metà.
Spese telefono cellulare – Deducibile 80%
Dal 1/1/2007 le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi agli apparecchi di telefonia mobile sono
deducibili nella misura dell’80 % (in passato 50%).
Spese di viaggio
Sono deducibili senza limiti le spese di viaggio sostenute se
inerenti e documentate.
Leggi anche: Tutte le detrazioni Iva su beni e servizi
acquistati dal professionista
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