Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese
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Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese
Acquisto beni e servizi professionisti: tutte le spese deducibili Irpef L'acquisto di beni strumentali è deducibile ai fini Irpef? E le spese di viaggio? E come ci si comporta con le spese di rappresentanza? Tutto ma proprio tutto ciò che c'è da sapere sulla deduzione Irpef per il professionista Quali sono le spese per cui si può procedere alla deduzione Irpef sull’acquisto di beni e servizi da parte dei professionisti? Partiamo dal ricordare che i compensi di lavoro autonomo sono tassati secondo il principio di cassa. Tale principio prevede che ai fini fiscali i compensi sono tassati nell’esercizio in cui si verifica l’incasso effettivo degli stessi. Ciò detto, sulla base di quanto sopra allo scopo di determinare il reddito (fiscale) del professionista si dovrà prendere a riferimento i compensi percepiti (o per meglio dire incassati) e le spese effettivamente sostenute (cioè pagate) nel medesimo periodo d’imposta. Tale principio di cassa viene meno, però, con riferimento a determinate spese (infatti, per le spese di seguito riportate la deduzione ai fini fiscali deve avvenire in relazione non al momento in cui il costo è stato sostenuto ma al periodo a cui detto costo è riferibile – c.d. principio di competenza) e più precisamente: 1. ammortamento dei beni strumentali; 2. canoni di locazione finanziaria; 3. spese di ristrutturazione immobili; 4. le quote di indennità di trattamento di fine rapporto e di cessazione dei rapporti di lavoro coordinata e continuativa maturate nel periodo di imposta. L’ammortamento dei beni strumentali Nel caso in cui il professionista acquisti un bene strumentale (per bene strumentale si intendono quei beni che vengono utilizzati nella propria sfera professionale come ad esempio un PC) di valore superiore ad Euro 516,46 (al netto dell’IVA – infatti, i beni strumentali di valore inferiore o pari ad Euro 516,46 sono interamente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in cui si è sostenuta la spesa) dovrà applicare dei coefficienti di ammortamento (espressi in percentuale). Tali coefficienti rappresentano la quota percentuale del costo del bene strumentale che può essere dedotta dal reddito del periodo d’imposta. Principali coefficienti di tipologie di beni strumentali ammortamento per le diverse Immobili: 3% Costruzioni leggere: 10% Mobili e macchine di ufficio: 12% Condizionatori, frigoriferi: 15% PC, stampanti, macchine copiatrici, sistemi telefonici: 20% Impianti di comunicazione interna: 25% Impianti di allarme, ripresa fotografica: 30% Spese di ristrutturazione locali adibiti all’attività: 20% Arredamento: 15% Affinché i costi e le spese sostenute nell’ambito dell’esercizio delle libere professioni possano essere dedotte dal reddito imponibile (la deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché, come avviene invece per le detrazioni sull’imposta), le stesse debbono soddisfare: 1. l’effettività (effettivamente sostenute nel periodo d’imposta); 2. l’inerenza (quando è correlata, attinente, relativa all’esercizio di arte o professione, e non necessariamente ad uno specifico compenso percepito); 3. l’imputabilità al corrispondente periodo d’imposta. Perché una spesa possa essere dedotta deve essere documentata, per meglio dire deve essere provato il suo sostenimento. Tale prova può essere costituita da un qualsiasi documento fiscalmente valido, non necessariamente “IVA”, che oltre ad indicare l’importo della spesa ed il soggetto emittente, permetta di riferire la spesa all’esercente arte o professione che l’ha effettivamente sostenuta. Quindi, ai fini della deducibilità del costo/spesa non sarà possibile considerare deducibile un semplice scontrino fiscale ovvero ad esempio un biglietto di viaggio del treno, sempreché non si sia in grado di dimostrare che l’acquisto è stato effettuato per motivi di lavoro (quindi, in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria il professionista dovrà essere in grado di dimostrare l’inerenza nonché l’effettività del costo/spesa). Leggi anche: Professionisti non associati: come funziona il riaddebito dei costi comuni Le principali spese deducibili, indeducibili o deducibili parzialmente per il professionista Alberghi e ristoranti – Deducibile con limitazioni Sono deducibili nel limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Dal 2009 sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Sono interamente deducibili le spese sostenute dal committente per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate in fattura. Beni strumentali: Autovetture, motocicli e ciclomotori e spese relative (carburanti, manut. e rip., bollo, assicurazione) – Deducibile 20% (approfondisci qui) Per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni, l’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR sancisce la deducibilità delle relative spese e altri componenti negativi, secondo i seguenti limiti: ammortamento del costo di acquisto: limite del 20% con il seguente tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto: 18.075,99 euro per autovetture ed autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori; canoni di leasing: limite del 20%, tenendo inoltre presente che non rileva l’ammontare dei canoni di leasing proporzionale al costo del veicolo che eccede i limiti indicati; spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio: limite del 20%, con inoltre il seguente tetto massimo di riconoscimento fiscale della spesa sostenuta (da ragguagliare ad anno nel caso di periodi di locazione o noleggio inferiori nel periodo di imposta a 365 giorni): 3.165,20 euro per autovetture ed autocaravan, 774,69 euro per i motocicli e 413,17 euro per i ciclomotori; altre spese e componenti negativi: limite del 40%, senza tetti massimi al riconoscimento fiscale dell’ammontare di costo sostenuto. Fisco 2016 - Imposte e adempimenti Fisco 2016 descrive e razionalizza le novità legislative e i risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della disciplina fiscale vigente. Il volume è aggiornato con le novità previste della Legge di Stabilità 2016 e con i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Autori AA. VV. IPSOA - Guide Operative Vai su shop.wki.it ACQUISTA Beni strumentali: Immobili acquistati in proprietà o in leasing dal 1/1/2007 – Deducibile con limitazioni Per gli immobili di proprietà acquistati o edificati dal 1/1/2007 al 31/12/2009 sono deducibili le quote di ammortamento secondo i coefficienti ministeriali (nel periodo 2007/2009 la deducibilità è ridotta ad 1/3), e correlativamente diventano fiscalmente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dall’estromissione degli stessi immobili. Per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali va assunto al netto delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza (il costo dell’area se non separatamente acquistata si presume pari al 20%). Per i contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1/1/2007 al 31/12/2009 sono deducibili i canoni di leasing a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 (nel periodo 2007/2009 la deducibilità è ridotta ad 1/3), e correlativamente diventano fiscalmente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dall’estromissione degli stessi immobili. Per il calcolo dei canoni di leasing deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali va assunto al netto delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che costituiscono pertinenza (il costo dell’area se non separatamente acquistata si presume pari al 20%). Beni strumentali: (computer, mobili, ecc.) – Deducibile per i beni di costo Beni mobili diversi dai veicoli macchinari, attrezzature, impianti, per quote di ammortamento o al 100% < 516,46 euro La quota di ammortamento annua si calcola applicando al costo dei beni i coefficienti ministeriali stabiliti con D.M. 31/12/1988 in base alla tipologia di bene e al settore di utilizzo. Per i beni di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 è consentito dedurre il costo d’acquisto interamente nell’anno di sostenimento. Mentre per i beni promiscui (cioè utilizzati sia per l’attività professionale che per quella privata) deducibili al 50%. Beni uso promiscuo: Beni immobili La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione. In caso di immobili promiscui di proprietà non sono deducibili le quote di ammortamento ma solo il 50% della rendita catastale. La stessa regola si applica per gli immobili promiscui in leasing acquistati prima del 1/1/2007. Per gli immobili promiscui in leasing acquistati nel triennio 2007-2009, invece, è possibile dedurre la metà dei canoni di leasing di competenza del periodo d’imposta, anche se con la consueta riduzione a 1/3 prevista per il triennio (quindi si deduce 1/6 del totale). Per gli immobili in affitto è infine possibile dedurre il 50% del canone pagato. In tutti i casi suddetti (proprietà, leasing o affitto) sono deducibili al 50% le spese relative agli immobili e le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Canoni di locazione non finanziaria e di noleggio Normalmente i canoni di locazione o di noleggio relativi a beni utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili se si tratta di beni che qualora fossero di proprietà consentirebbero di dedurre le quote di ammortamento. Ovviamente si applicano le medesime limitazioni alla deducibilità previste per i beni ammortizzabili (50% per i beni promiscui, 40% per le autovetture, 80% per i telefoni fissi o cellulari) Compensi corrisposti a terzi – Deducibile Sono interamente deducibili (per cassa) i compensi corrisposti a terzi (altri professionisti o lavoratori autonomi occasionali o imprese) ed inerenti l’attività professionale. Convegni, Congressi, Corsi di aggiornamento – Deducibile al 50% Sono deducibili nel limite del 50% dell’ammontare sostenuto, comprese le spese di viaggio e di soggiorno. Le spese per prestazioni alberghiere e/o di ristorazione sostenute in occasione di convegni, congressi e simili vanno assunte dal 2009 nella misura del 75% e sono deducibili nel limite del 50% di tale ammontare. Interessi Passivi – Deducibile Sono interamente deducibili gli interessi passivi per finanziamenti relativi all’attività professionale, relativi a prestiti per l’acquisto di beni strumentali (in tal caso possono anche essere capitalizzati) e gli interessi e le spese sui c/c bancari professionali. Sono invece indeducibili gli interessi passivi dovuti in caso di versamenti trimestrali dell’IVA periodica. Libri, riviste, giornali, sussidi per l’aggiornamento professionale – Deducibili Sono deducibili interamente nell’esercizio in cui sono sostenute se inerenti l’attività professionale. Il costo di una banca dati che contiene formulari, documentazione, articoli , ecc., deve essere assimilato ad una immobilizzazione materiale (più precisamente ad una attrezzatura) e perciò ammortizzato (al 15%). Oneri fiscali – Deducibile/Indeducibile Sono indeducibili dal reddito le imposte indeducibili per legge (ICI e parzialmente IRAP), quelle addebitate a terzi a titolo di rivalsa (IVA), e le imposte sul reddito (IRPEF e IRES). Le altre imposte e tasse inerenti l’attività sono tendenzialmente deducibili. Spese generali e consumi (cancelleria, consulenze, servizi amministrativi, servizi vari, assicurazioni, utenze varie tranne quelle telefoniche) – Deducibile Sono interamente deducibili se inerenti all’attività dell’impresa (es. assicurazione RC professionale), in base al principio di cassa. La deducibilità è al 50% per le spese promiscue. Spese di manutenzione straordinaria – Deducibile Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili entro il limite del 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eventuale eccedenza è deducibile in 5 quote costanti negli esercizi successivi. Spese prestazioni di lavoro (stipendi, contributi, INAIL, TFR) e assimilate – Deducibile Sono deducibili le somme pagate sia per i lavoratori dipendenti (stipendi, contributi previdenziali e assistenziali) che per i collaboratori. Spese di rappresentanza – Deducibile con limitazioni Sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Nel caso si tratti di spese per prestazioni alberghiere e/o di ristorazione si applica preventivamente anche il limite del 75%. Spese telefono fisso – Deducibile 80% Dal 1/1/2007 le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli apparecchi di telefonia fissa sono deducibili nella misura dell’80% (in passato 100%). Per l’uso promiscuo la deducibilità è ridotta alla metà. Spese telefono cellulare – Deducibile 80% Dal 1/1/2007 le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli apparecchi di telefonia mobile sono deducibili nella misura dell’80 % (in passato 50%). Spese di viaggio Sono deducibili senza limiti le spese di viaggio sostenute se inerenti e documentate. Leggi anche: Tutte le detrazioni Iva su beni e servizi acquistati dal professionista Fisco 2016 - Imposte e adempimenti Fisco 2016 descrive e razionalizza le novità legislative e i risvolti ad esse collegate, contestualizzandole con il resto della disciplina fiscale vigente. Il volume è aggiornato con le novità previste della Legge di Stabilità 2016 e con i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Autori AA. VV. IPSOA - Guide Operative Vai su shop.wki.it ACQUISTA Copyright © - Riproduzione riservata