E-mail - Unione Industriale Torino
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E-mail Torino, 17 marzo 2014 Protocollo: 2015/RI All’Area Veriche e Controlli SEDE Rif.: All’Area Gestione Tributi SEDE Allegati: Alla S.O.T. di Caselle A Tutti gli Operatori del Settore Alle Associazioni di Categoria OGGETTO: Produzione di energia elettrica e calore presso officine elettriche di cogenerazione alimentate da più combustibili. Con nota n. 75649 del 6/09/2011 della Direzione Centrale Accertamento e Controlli era stato definito il criterio di calcolo dell’imposta afferente il prodotto energetico impiegato nella produzione combinata di energia elettrica e calore presso le officine elettriche di cogenerazione. Con successiva nota del 25/11/2011 n. 127947 era stato anche individuato, nella data del 31/12/2011, il termine ultimo per il processo di adeguamento al protocollo procedurale di cui alla nota sopraindicata . Il comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito nella legge 44, integrando il punto 11 della tabella A allegata al D.Lgs n. 504/95, ha disposto che, per i combustibili impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore, trovino applicazione le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminata sulla base di coefficienti da individuare con apposito decreto ministeriale. Il comma 2, del medesimo art. 3-bis, ha stabilito invece che, nel periodo transitorio, per i quantitativi di combustibili soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 del 11/03/1998, ridotti nella misura del 12%. DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA UFFICO DELLE DOGANE DI TORINO - AREA GESTIONE TRIBUTI 10043 ORBASSANO – INTERPORTO - Prima Strada N. 3 Telefono +39 011.34.84.611 – Fax +39 011.397.55.89 e-mail: [email protected] Posta elettronica certificata: [email protected] Successivamente, con nota prot. 62488 del 31/05/2012 la Direzione Centrale AGT, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e le franchigie ha comunicato che, alla luce del sopracitato dettato normativo, di rango primario, le istruzioni fornite con le note n. 75649 del 06/09/2011 e n. 127947 del 25/11/2011 della D.C.A.C. devono intendersi superate. Pertanto, in relazione a quanto sopra, per gli impianti di cogenerazione che producono contemporaneamente energia elettrica e calore per riscaldamento e impiegano un solo prodotto energetico per i due distinti impieghi fiscalmente rilevanti, per la liquidazione dell’imposta del combustibile, si fa riferimento sia all’energia elettrica complessivamente prodotta e contabilizzata da apposito contatore fiscalizzato, sia ai consumi specifici, come aggiornati dal comma 2, art. 3-bis, legge 44 del 26.04.2012, che risultano essere: Olio Comb ATZ Olio vegetale Metano Gasolio Cs =0,194 Cs =0,218 kg/kWh Cs =0,220 Cs =0,186 m³/kWh kg/kWh (1) kg/kWh (1) Il valore è stato determinato per equivalenza, noto il Cs dell’O.C. ATZ, e quello dell’olio vegetale [36,5 MJ/kg], applicando la riduzione del 12% di cui alla L. 44/2012. Con tale assetto impiantistico la circolare n. 42 del 03.02.1989 Div. XI prot. n. 8807721 del Dipartimento Dogane e II. II. prevede che per la produzione combinata di energia e calore il combustibile non può essere ritirato in regime di agevolazione, con riduzione d’imposta, ma assoggettato ad accisa. In tale circostanza l’utilizzo di un solo combustibile non crea alcuna problematica nell’accertamento e liquidazione dell’imposta, afferente il prodotto energetico utilizzato, ai fini del riconoscimento del rimborso dell’accisa da erogarsi, sulla quota parte di combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica, con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n.689. Per contro esistono delle problematiche qualora vengono impiegati, invece, due combustibili, ciò per la difficoltà di quantificare l’apporto calorico di ognuno di essi. È il caso di impianti di cogenerazione costituiti da motori endotermici a combustione interna (a pistoni) con alimentazione principale ad olio vegetale e secondaria a gasolio. 2 L’impiego del gasolio si verifica per motivi tecnici e solo in alcune fasi del ciclo di funzionamento, quali: Accensione (spunto) - solo gasolio Esercizio - olio vegetale/gasolio Lavaggio - solo gasolio Spegnimento - solo gasolio Già con la circolare prot. n. 5703/XI del 13.07.1985 dell’allora Direzione Generale delle Dogane e II. II. fu stabilito che, nei casi di utilizzazione promiscua di olio combustibile e di altre sostanze per la produzione di energia elettrica (combinata o no con quella di vapore) dovevano essere installati dei contatori per l’olio combustibile avviato ai bruciatori e la produzione doveva essere attribuita in primo luogo all’olio combustibile, ciò per le difficoltà di quantificare l’apporto calorico degli altri combustibili. La stessa circolare stabiliva anche che, nel caso di produzione di sola energia elettrica con l’impiego sempre di olio combustibile e di altre sostanze (carbone, metano), occorreva che i quantitativi di tali prodotti impiegati giornalmente venissero riportati in apposito registro di c/s e, per il calcolo del consumo specifico dell’olio combustibile, venisse attribuito a tale prodotto una frazione dei kWh ottenuti pari al rapporto fra il contenuto energetico (potere calorifico per quantitativi impiegati) dell’olio combustibile e quello di combustibili bruciati. In relazione a quanto sopra, ritenendo che l’attribuzione ai due diversi combustibili, uno tassato ad aliquota ridotta e l’altro esente, per la produzione di energia e di calore debba essere effettuata in maniera di consentire all’utilizzatore di fruire in modo completo delle vigenti agevolazioni fiscali, tenendo presente quanto già stabilito con le suddette circolari e le successive, per uniformità di indirizzo e comportamento si propongono di seguito tre metodi, a scelta dell’operatore in funzione delle proprie esigenze, a cui fare riferimento per l’accertamento e liquidazione dell’imposta sui prodotti utilizzati nel particolare impiego. Si indica con EN.EL Gasolio = Energia elettrica prodotta con gasolio [kWh] EN.EL Olio Vegetale = Energia elettrica prodotta con olio vegetale [kWh] EN.EL Totale = Energia elettrica prodotta rilevata dal contatore elettrico [kWh] EN.TERM. Gasolio = Energia termica prodotta da gasolio [kcal] EN.TERM. Olio Vegetale = Energia termica prodotta da olio vegetale [kcal] 3 Qcp Gasolio = Quantità di gasolio calcolato con parametro [kg] Qcp Olio Veg. = Quantità di olio vegetale calcolato con parametro [kg] Qmc Gasolio = Quantità di gasolio utilizzato e misurato dal contatore [lt] Qreg. Olio Veg. = Quantità di olio vegetale rilevato da registro c/s [kg] QR Gasolio = Quantità di gasolio su cui effettuare il rimborso [kg] QR Olio Veg. = Quantità di olio vegetale su cui effettuare il rimborso [kg] PCI Gasolio = Potere calorifico inferiore del gasolio pari a 10.200 kcal/kg = 11,86 kWh/kg PCI Olio Vegetale = Potere calorifico inferiore dell’olio vegetale pari a 36,5 MJ/kg = 10,14 kWh/kg, [media tra (36-37) MJ/kg, indicato dal CRI , Comitato Termotecnico Italia] = 8.720 kcal/kg PCI Olio comb. = Potere calorifico inferiore del gasolio pari a 9.800 kcal/kg = 11,39 kWh/kg 1° metodo Produzione di energia elettrica con attribuzione al solo olio vegetale. Nel caso in cui si intenda attribuire la produzione di energia elettrica soltanto all’olio vegetale, il calcolo dell’accertamento e la liquidazione dell’imposta da rimborsare, relativamente alla quota parte di olio vegetale utilizzato, verrà fatto sulla base dei dati di lettura del contatore elettrico e del consumo specifico dell’olio vegetale. La scelta del suddetto criterio non comporta alcuna incombenza per l’operatore se non quello della registrazione giornaliera della lettura dei gruppi di misura dell’energia elettrica, ed eventualmente di quelle relative al deposito di prodotti energetici, se lo stoccaggio è superiore a 25 m³ (tenuta del registro di c/s). Pertanto, la quantità di olio vegetale su cui rimborsare l’accisa risulta essere: QR Olio vegetale [kg] = EN.EL Totale [kWh] x 0,218 [kg/kWh] È il caso di ricordare che la Direzione Centrale AGT, con circolare 32/D del 05/08/2008 prot. n. 5588, ha comunicato che il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) ha ritenuto assimilare sotto il profilo fiscale gli oli vegetali a “olio combustibile denso BTZ” come definiti nella norma UNI-CTI 6579, per cui si rende applicabile la circolare del MF n. 214 prot. 5165/VI del 4/11/1999 che regola 4 la commercializzazione e l’impiego dell’olio combustibile sottoposto ai diversi trattamenti tributari. In presenza di un impianto di produzione di energia elettrica, in assetto cogenerativo, poiché l’olio vegetale impiegato è assoggettato ad accisa, è indispensabile conoscere la destinazione della cogenerazione di calore se in uso industriale o in usi civili in modo che in fase di estrazione venga applicata all’olio vegetale l’aliquota in funzione della destinazione d’uso, fermo restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla suddetta circolare, in quanto compatibili. 2° metodo Produzione di energia elettrica con attribuzione preferenziale. Sia la preesistente che l’ attuale normativa prevedono diversi trattamenti fiscali per i vari combustibili impiegati in determinate utilizzazioni. Quindi, per consentire all’operatore di fare le scelte più opportune, anche sotto l’aspetto economico, con circolare n. 86 prot. 9100150 del 19 marzo 1991 del Dipartimento Dogane e II.II. - Div. XI/P.C. è stato proposto il criterio dell’attribuzione preferenziale degli impieghi più agevolati al combustibile soggetto a maggior tassazione, mentre gli impieghi più tassati saranno associati al combustibile a minore tassazione o esente. Secondo tale criterio, ritenendo che l’impiego più agevolato si configuri nella produzione dell’energia elettrica, il combustibile da associare è il gasolio essendo il prodotto energetico più tassato, mentre la produzione di calore verrà associata all’olio vegetale, combustibile a minor tassazione. La scelta del suddetto criterio comporta le seguenti incombenze: 1. Installazione di due misuratori volumetrici di tipo omologato, eventualmente dotati di sola testata principale (vedasi circ. n. 33 prot. n. 8851 del 15.10.1985 div. XI Direzione Generale Dogane e II.II) e suggellabili, per la misura sia del gasolio, sia dell’olio vegetale impiegato. 2. Tenuta di un registro di carico/scarico dove vengono annotati: - nella parte del carico, distintamente per qualità, i quantitativi di olio vegetale e gasolio pervenuti ed introdotti in deposito, nonché gli estremi dei DAS o di altro documento che è servito per scortare la merce durante il trasporto; 5 - nella parte dello scarico, a fine giornata, i quantitativi complessivi prelevati e impiegati quantificati attraverso la lettura dei rispettivi misuratori volumetrici installati. Pertanto, riguardo le modalità di liquidazione dell’imposta, ai fini del rimborso, sui combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica si procederà come segue: Per il gasolio, si utilizzerà il valore più basso tra quello rilevato al misuratore fiscale e quello ottenuto adottando il coefficiente Cs = 0,186 kg/kWh, Qcp Gasolio [kg] = EN.EL Totale [kWh] x0,186 [kg/kWh] Qcp Gasolio [lt] = Qcp Gasolio [kg] / 0,835 [lt/kg] Il quantitativo di gasolio su cui operare il rimborso risulterà: QR Gasolio [lt] = Qcp Gasolio [lt] se Qcp Gasolio [lt] < Qmc Gasolio [lt] QR Gasolio [lt] = Qmc Gasolio [lt] se Qmc Gasolio [lt] < Qcp Gasolio [lt] Per l’olio vegetale , si utilizzerà il valore più basso tra quello impiegato riscontrabile dal registro di carico e scarico e quello ottenuto adottando il coefficiente Cs = 0,218 kg/kWh, al netto dell’energia elettrica prodotta con attribuzione al gasolio. Dove: Q Q ° Gasolio [kg] = Qcp Gasolio [kg] se Qcp Gasolio [kg] = Qmc Gasolio [kg] se Qmc Gasolio [kg] < Qcp ° Gasolio [kg] < Qmc Gasolio [kg] Gasolio [kg] Il quantitativo di olio vegetale su cui operare il rimborso risulterà: QR Olio veg. [kg] = Qcp Olio veg. [kg] se Qcp Olio veg. [kg] < Qreg Olio veg.. [kg] QR Olio veg. [kg] = Qreg Olio veg. [kg] se Qreg.Olio veg. [lt] < Qcp Olio veg.. [kg] 6 3° metodo Produzione di energia elettrica con attribuzione secondo il rispettivo apporto termico. Al riguardo la scelta del suddetto criterio comporta l’installazione del contatore volumetrico solo per il gasolio e la tenuta del registro di carico e scarico con le modalità cui al punto 2) del 2° . In questo caso la quantificazione dei combustibili impiegati dovrà avvenire, per il gasolio attraverso la lettura del misuratore volumetrico installato, mentre per l’olio vegetale mediante rilevazione fisica che può essere fatta con asta metrica o tubi di livello . Pertanto, riguardo le modalità di liquidazione dell’imposta, ai fini del rimborso, sui combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica,tenendo conto del contributo termico di ogni singolo combustibile, si procederà come segue: Le quote di energia elettrica prodotte da attribuite rispettivamente al gasolio e all’olio vegetale risultano essere: Dove, EN.TERM. Gasolio = Qmc gasolio * PCI gasolio EN.TERM. Olio Vegetale = Qreg olio vegetale * PCI olio vegetale Pertanto, le quantità di gasolio e di olio vegetale sulle quali dovrà essere effettuato il rimborso, tenendo conto che l’agevolazione non potrà essere accordata a quantitativi di combustibili superiori a quelli effettivamente impiegati, risultano: QR Gasolio [lt] = EN.EL gasolio * CSI Gasolio se QR Gasolio < Qm Gasolio QR olio veg. [kg] = EN.EL olio veg.* CSI olio veg. se QR olio veg. < Qreg. Olio Veg. 7 È sempre possibile in tutti i casi, a richiesta dell’operatore, la determinazione sperimentale di consumi specifici mediante una marcia controllata ed eventualmente analisi chimiche da stabilirsi secondo un protocollo procedurale presentato dallo stesso operatore. Per un’organica applicazione di quanto sopra resta inteso che l’operatore, una volta scelto uno dei tre metodi di calcolo per la liquidazione dell’imposta, oltre a comunicarlo all’ufficio, dovrà conformare l’assetto dell’impianto ai fini della sicurezza fiscale secondo quanto previsto da stesso metodo prescelto. Resta inteso, infine, che il suddetto criterio di calcolo con i dovuti accorgimenti può trovare applicazione anche nel caso in cui i combustibili impiegati risultano essere: gas naturale/gasolio; gas naturale/olio combustibile; gas naturale/gas biologico. I rispettivi Capi Area, ognuno per la propria competenza, vigileranno sulla corretta applicazione di quanto stabilito con le presenti linee guida, non mancando di segnalare allo scrivente eventuali criticità. Il Direttore dell'Ufficio Ing. Angelo ALIBRANDI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 8