PDLR n. 121 del 10 febbraio 2016

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PDLR n. 121 del 10 febbraio 2016
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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 18/02/2016 - 0004403
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto
U del 18/02/2016 Prot.: 0004403 Titolano 2.6
CRV
CRV
spc-UPA
Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare
Al Signor Presidente
della Giunta regionale
e, p.c.
Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari
Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari
Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale
Al Signor Segretario generale
della programmazione
1 .
Loro sedi
1^;
oggetto:
Progetto di legge n. 121
Proposta di legge di iniziativa del consigliere Patrizia Bartelle
relativa a: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)"
Hi;
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Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.
La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.
La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del
Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla
Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa
Presidenza.
SER^aZIO ATTIVITÀ
E IL\PPORTI
ISTITUZIONALI
LÌÌ..,,.,..
Unità atti
istituzionali
San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia
+39 041 2701233 te/
+39 041 2701271
[email protected]
www.consiglioveneto.it
Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi,
aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di
esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi
dell'articolo 51 comma 3.
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La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di
altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai
sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento
ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da
esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni
apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla
compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da
essa derivanti o comunque implichino entrate e spese.
Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la
scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
SERVIZIO
E RAPPORTI IS'
IRIGENTE C
oberto
GV/sd
pdiipdl 121
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 121
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Bartelle
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)
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Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 febbraio 2016.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)
Relazione:
Proprio all'inizio di febbraio, sette anni fa, moriva Eluana Englaro, la
donna rimasta in stato vegetativo permanente per diciassette anni a causa di un
incidente stradale, il cui padre ha combattuto una lunga battaglia legale (con
ripercussioni politiche forti: l'allora Governo per bloccare l'esecuzione della
sentenza definitiva che permetteva di sospendere l'idratazione e la nutrizione
varò un decreto che non fu emanato dal Presidente della Repubblica perché
palesemente incostituzionale ed in contrasto con sentenze passate in giudicato)
per vedere riconosciuto il diritto all'autodeterminazione della figlia, suffragato,
in sede processuale, da prove testimoniali.
Allora come oggi infatti non esiste una normativa in materia: la si ricava
direttamente dalla Costituzione. Gli articoli 2 e 32 della Carta costituzionale
conferiscono ad ogni individuo piena e libera facoltà di decidere a quali
trattamenti sanitari sottoporsi dimostrando un diritto all'autodeterminazione
quale specificazione del più ampio diritto alla dignità umana. Inoltre, la
convenzione di Oviedo, ratificata dall'Italia il 4 aprile 1997, dice che "un
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la
persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato " e l'art. 3 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea conferma l'essenzialità del
consenso informato così come gli artìcoli 16, 35 e 38 del Codice di deontologìa
Medica.
In campo medico, le tecniche rianimatorie associate ad apparecchiature
sempre più sofisticate hanno strappato a morte certa un gran numero di pazienti.
Nel contempo, quando falliscono hanno generato nuove forma di vita/non vita
sconosciute in natura e il fatto che tecnicamente si possa tenere insieme un
complesso di organi e cellule in una vita artificiale, non significa che lo si debba
fare eticamente. E' questo il terreno, delicato e scivoloso, in cui tutte le nazioni
più avanzate si sono dovute cimentare in legislazioni che fossero rispettose delle
diverse sensibilità partendo dal presupposto che solo il soggetto interessato
potesse decidere a quali terapie sottoporsi o quali rifiutare.
Ecco che da anni e per legge, a tutela dei pazienti, ma anche degli
operatori, per una visita o un intervento tutti siamo chiamati a firmare un
"consenso informato " a dimostrazione che, dopo adeguata informazione da parte
del medico, accettiamo le cure proposte. Considerato che senza quella firma
nessuno può obbligarci a "subire" la visita o l'intervento proposto, ma anche
alla semplice ingestione di una pillola, perché allora non esplicitare in modo
chiaro, in un testamento biologico, le nostre volontà in questo campo nel
momento in cui non fossimo più in grado di farlo?
Lo Stato, dovendo rappresentare e difendere tutti i "sentire" dei suoi
concittadini, è e deve essere laico e laicità significa che nessuna convinzione
religiosa o morale viene imposta per legge da un gruppo di persone, per quanto
ampio questo sia, alla totalità dei cittadini.
Questo è l'abc della laicità che la quasi totalità delle nazioni europee ha
adottato per legiferare in campo medico. Il Parlamento Italiano, pressoché unico
in Europa, è paralizzato dalla paura di perdere consensi è restato muto alle
richieste di una parte del Paese e nulla è riuscito a legiferare in materia.
La presente proposta di legge si propone quindi di rendere facilmente
accessibili ai medici i documenti con i quali una persona, dotata di piena
capacità di intendere e volere, esprime la propria volontà circa i trattamenti ai
quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel
decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di
esprimere il proprio consenso o dissenso informato. Il riconoscimento a livello
regionale dà la possibilità a tutti i cittadini del Veneto di redigere una
dichiarazione anticipata di trattamento: una norma che, pur nei limiti della
competenza regionale, assicura e rinforza ad ogni cittadino al rispetto del diritto,
costituzionalmente sancito, ali 'autodeterminazione.
Il seguente progetto di legge si compone dì undici articoli. Con il primo la
Regione del Veneto, in conformità con la carta costituzionale e con lo Statuto,
riconosce la vita, la dignità umana e la libertà, quali diritti inviolabili, nel corso
di tutta l'esistenza, quindi anche nella fase finale e anche nei casi di perdita della
capacità dì intendere e dì volere. In attuazione dì questi princìpi e della
Convenzione dì Oviedo, citata al secondo comma, la Regione garantisce la
possibilità dì rendere esplicite anticipatamente, mediante la formulazione di una
dichiarazione, le proprie determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari.
L'articolo due istituisce il Registro regionale informatizzato delle dichiarazioni
anticipate dì trattamento, disciplinate dagli articoli successivi. Con l'articolo sei
si prevede la figura di un fiduciario. Ali 'articolo sette si disciplinano i casi di
trasferimento del dichiarante, di modifica e revoca delle DAT. L'ottavo norma
l'accesso al registro, con il nono, decimo ed undicesimo le disposizioni attuative,
l'invarianza finanziaria ed infine l'entrata in vigore.
li.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO SANITARIO (DAT)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce e tutela, anche in conformità al proprio
Statuto e a quanto espresso dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, la vita, la
dignità umana e la libertà, quali diritti inviolabili, nel corso di tutta l'esistenza,
quindi anche nella fase finale e anche nei casi di perdita della capacità di intendere
e di volere.
2. La presente legge garantisce la possibilità di rendere esplicite
anticipatamente, mediante la formulazione di una dichiarazione, le proprie
determinazioni in ordine ai trattamenti sanitari, in relazione a quanto
espressamente previsto dai citati articoli 2 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9
della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con la legge
28 marzo 2001, n. 145 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano
riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di
esseri umani" e a quanto previsto, segnalato e raccomandato dalla Commissione
Nazionale di Bioetica nel documento approvato in data 18 dicembre 2003.
Art. 2 - Istituzione del registro regionale informatizzato delle dichiarazioni
anticipate di trattamento sanitario (DAT).
1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1
della presente legge, istituisce il Registro regionale informatizzato delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione, nonché della vigente normativa
statale ed europea in materia.
Art. 3 - Definizioni.
1. A i fini della presente legge, s'intende per:
a) "dichiarante" chiunque maggiore di età risieda o abbia eletto domicilio nel
territorio della Regione del Veneto;
b) "dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario" (DAT), le dichiarazioni
personali con le quali un dichiarante esprime le proprie volontà per il caso in cui
venga a trovarsi, per qualunque causa, in uno stato di incapacità di intendere e di
volere che, sulla base dei parametri scientifici riconosciuti a livello internazionale
comporti una perdita di coscienza definitiva ed irreversibile;
c) "fiduciario" il soggetto che viene individuato dal dichiarante al fine di
verificare il rispetto delle sue volontà e di contribuire ad attuarle.
Art. 4 - Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT).
1. Il cittadino maggiorenne che risiede o ha eletto il proprio domicilio nel
territorio della Regione del Veneto può richiedere l'annotazione della propria
dichiarazione anticipata di trattamento sanitario nel registro regionale di cui
all'articolo 2 della presente legge.
2. La DAT è redatta dal dichiarante su modello elaborato dalla Giunta
regionale, munita di sottoscrizione, autenticata con le modalità fissate dalla
vigente normativa, compilata con la partecipazione del medico di base che ne
attesta la comprensione e la compilazione alla presenza del fiduciario,
successivamente vidimata presso notai o uffici comunali competenti,
successivamente consegnata agli uffici preposti delle Aziende Unità Locali Socio
Sanitarie (ULSS) territorialmente competenti per l'archiviazione e l'inserimento
nel registro regionale.
3. Il registro di cui all'articolo 2 della presente legge, approvato con
deliberazione di Giunta regionale, viene istituito presso le Aziende ULSS, le
Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero Universitarie Integrate e l'Istituto
Oncologico Veneto (lOV), è realizzato e gestito dal Coordinamento Regionale per
i Trapianti del Veneto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 5 - Contenuti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
(DAT).
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) hanno per
oggetto la volontà del dichiarante in ordine a essere o non essere sottoposto a
determinate cure o trattamenti sanitari, inclusi l'idratazione, la nutrizione, la
ventilazione artificiale, nel caso in cui venga a trovarsi in uno stato di incapacità
di intendere e di volere, così come definito alla lettera b), comma 1, dell'articolo 3
della presente legge.
Art. 6 - Fiduciario.
1. Nella DAT il dichiarante può nominare un fiduciario con il compito di
verificare che le proprie volontà siano rispettate o di contribuire a realizzarle.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiore di età, avere la capacità di
intendere e di volere e la capacità d'agire.
3. Il fiduciario appone la propria firma in calce alla dichiarazione.
4. La sottoscrizione del fiduciario deve essere autenticata con le modalità
fissate dalla vigente normativa.
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Art. 7 - Disposizioni in materia di modifica o revoca della DAT o
trasferimento del dichiarante.
1. La DAT può essere in qualunque momento modificata o revocata dal
dichiarante, con dichiarazione sottoscritta, autenticata con le modalità fissate dalla
vigente normativa.
2. Lo spostamento della residenza o l'elezione del domicilio del dichiarante
al di fuori del territorio della Regione del Veneto non comporta l'automatica
caducazione della DAT.
Art. 8 - Accesso al Registro delle DAT.
1. L'accesso al Registro delle DAT è consentito a:
a) Dichiarante;
b) Fiduciario;
c) Medico curante;
d) Personale medico di Pronto Soccorso;
e) Medico curante del reparto di degenza;
f) Medico curante presso hospice.
Art. 9 - Disposizioni attuative.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvede, previo parere della competente Commissione consiliare, a:
a) predisporre il registro regionale informatizzato delle dichiarazioni anticipate
di trattamento sanitario (DAT);
b) predisporre e distribuire ai medici di base il modulo per la raccolta delle
DAT;
c) definire le modalità di trasmissione, conservazione, modifica, revoca delle
DAT nel registro regionale;
d) definire le modalità di accesso alle DAT inserite nel registro regionale;
e) definire le modalità di eventuale comunicazione dei contenuti delle DAT in
caso di trasferimento del dichiarante al di fuori del territorio veneto o in caso di
eventi che si verifichino al di fuori del territorio veneto.
Art. 10 - Invarianza della spesa.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza regionale.
Art. 11 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione del registro regionale informatizzato delle
dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)
Art. 5 - Contenuti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento
sanitario (DAT)
Art. 6 - Fiduciario
Art. 7 - Disposizioni in materia di modifica o revoca della DAT o
trasferimento del dichiarante
Art. 8 - Accesso al Registro delle DAT
Art. 9 - Disposizioni attuative
Art. 10 - Invarianza della spesa
Art. 11 - Entrata in vigore
3
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5
5
PDLR n. 121
PARTE NOTIZLALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all'articolo 1
COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
Convenzione di Oviedo
[Consiglio d'Europa -1997]
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E L A
DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO A L L E APPLICAZIONI
DELLA BIOLOGL\ E DELLA MEDICINA
(Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)
il
Articolo 9
Desideri precedentemente espressi.
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte
di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua
volontà saranno tenuti in considerazione.
Legge 28 marzo 2001, n. 145 (1)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO
D'EUROPA PER L A PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLA
DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO RIGUARDO ALL'APPLICAZIONE
DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA: CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'UOMO E SULLA BIOMEDICINA, FATTA A OVIEDO IL 4 APRILE
1997, NONCHÉ DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 12 GENNAIO
1998, N . 168, SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95.
Nota all'articolo 2
COSTITUZIONE ITALIANA
Articolo 2
Vedi nota art. 1
Articolo 32
Vedi nota art. 1