Ordinanza del 16 aprile 1980 concernente gli esami dei

Transcript

Ordinanza del 16 aprile 1980 concernente gli esami dei
Ordinanza
concernente gli esami dei farmacisti
811.112.5
del 16 aprile 1980
approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 19801)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 18772) sul libero esercizio
delle arti salutari nella Confederazione Svizzera,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Struttura degli esami
Gli esami dei farmacisti comprendono:
1. l'esame di scienze naturali
2. l'esame nelle materie farmaceutiche fondamentali
3. l'esame di assistente farmacista
4. l'esame finale.
Art. 2 Sedi d'esame
1 Gli esami si tengono nelle seguenti sedi:
a. gli esami di scienze naturali a Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna,
Neuchâtel e a Zurigo;
b. gli esami nelle materie farmaceutiche fondamentali a Basilea, Berna, Friburgo,
Ginevra, Losanna e a Zurigo;
c. gli esami di assistente farmacista e gli esami finali a Basilea, Berna, Ginevra,
Losanna e a Zurigo
2 I candidati possono scegliere liberamente la sede, ma devono sostenere l'intero
esame in quella che hanno scelto. La Giunta direttiva può prendere disposizioni
particolari in caso di difficoltà dovute alla lingua scelta dal candidato per l'esame.
3 Gli esami finali per i candidati svizzeri di lingua italiana cresciuti nel Cantone Ticino o nelle valli di lingua italiana del Cantone dei Grigioni, in possesso di diplomi
italiani, si fanno possibilmente in località adatte del Cantone Ticino, altrimenti in
una delle sedi menzionate nel capoverso 1.
Art. 3 Tipi d'esame
Gli esami comprendono una parte pratica e una parte orale.
1
RU 1980 781
1) FF 1980 II 638
2) RS 811.11
1
811.112.5
Professioni sanitarie
All'esame pratico, la durata d'interrogazione sul lavoro svolto dal candidato non
deve eccedere 20 minuti; il rapporto scritto può essere compilato dopo lo scadere
del tempo massimo concesso per l'esame. L'esaminatore stabilisce il termine per la
consegna.
2
Art. 4 Riserva
Per gli esami dei farmacisti valgono le disposizioni generali sugli esami federali per
le arti sanitarie, in quanto le prescrizioni indicate qui appresso non prevedano deroghe.
Sezione 2: Esame di scienze naturali
Art. 5 Ammissione
Per essere ammesso all'esame di scienze naturali, il candidato deve
a. aver fatto un anno di studi di scienze naturali comprendente i corsi seguenti:
1. matematica
2. fisica
3. biologia vegetale e animale, compresa la genetica
4. botanica generale per farmacisti (eventualmente inclusa in altri corsi)
5. tassonomia delle piante medicinali
6. chimica generale e analitica
7. chimica organica I
b. aver svolto lavori pratici attestati dai rispettivi certificati nelle materie seguenti:
1. matematica
2. fisica
3. biologia vegetale e animale
4. botanica generale per farmacisti (eventualmente inclusa in altri lavori pratici)
5. tassonomia delle piante medicinali, con escursioni
6. chimica analitica.
Art. 6 Parte pratica
1 Nella parte pratica il candidato deve eseguire nel termine di cinque giorni:
a. un'analisi qualitativa e
b. un'analisi quantitativa.
2 Per la parte pratica sono assegnate due note parziali, la cui media costituisce la
nota principale.
Art. 7 Parte orale
La parte orale concerne le seguenti materie
a. fisica
b. 1. biologia vegetale e animale, compresa la genetica
2. botanica generale per farmacisti e tassonomia delle piante medicinali
1
2
Esami dei farmacisti
811.112.5
c.
chimica:
1. chimica generale
2. chimica analitica.
2 Per la parte orale sono assegnate tre note principali. Nelle materie menzionate al
capoverso 1, lettere b e c, i candidati possono venir esaminati da uno o due esaminatori; le due note principali si calcolano in base alle due rispettive note parziali.
Art. 8 Valutazione
I risultati delle due parti dell'esame si considerano in comune.
2 Il candidato che ha ottenuto due note principali inferiori a 4 non ha superato
l'esame intero.
1
Sezione 3: Esame nelle materie farmaceutiche fondamentali
Art. 9 Ammissione
Per essere ammesso all'esame nelle materie farmaceutiche fondamentali il candidato
deve:
a. aver superato l'esame di scienze naturali;
b. aver fatto un anno di studi di materie farmaceutiche fondamentali, comprendenti i corsi seguenti:
1. chimica organica II
2. biochimica (con dimostrazioni)
3. principi dell'analisi clinica chimica
4. microbiologia generale e medica
5. anatomia
6. fisiologia
7. introduzione alla farmacia pratica, con dimostrazioni
8. statistica, con esercitazioni
c. aver svolto lavori pratici attestati dai rispettivi certificati nelle materie seguenti:
1. chimica organica
2. analisi clinica chimica
3. microbiologia generale e medica.
Art. 10 Parte pratica
1 Nella parte pratica il candidato deve eseguire
a. un lavoro di chimica organica nel termine di dieci giorni e
b. un'analisi clinica chimica nel termine di un giorno.
2 Per la parte pratica sono assegnate due note principali.
Art. 11 Parte orale
La parte orale concerne le seguenti materie:
a. chimica organica;
b. biochimica;
c. microbiologia generale e medica;
d. anatomia e fisiologia.
1
3
811.112.5
Professioni sanitarie
Per la parte orale sono assegnate quattro note principali. Nelle materie menzionate
al capoverso 1, lettera d, i candidati possono venir esaminati da uno o da due esaminatori; per queste materie sono assegnate due note parziali, la cui media costituisce
la nota principale.
2
Art. 12 Valutazione
I risultati delle due parti dell'esame sono calcolati globalmente.
2 Il candidato che ha ottenuto due note principali inferiori a 4 non ha superato
l'esame intero.
1
Sezione 4: Esame di assistente farmacista
Art. 13 Ammissione
Per essere ammesso all'esame di assistente farmacista il candidato deve
a. aver superato l'esame nelle materie farmaceutiche fondamentali;
b. aver frequentato i corsi seguenti, organizzati dalla Società svizzera di farmacia:
1. conoscenza delle specialità
2. conoscenza della Farmacopea svizzera in vigore (compresa la Farmacopea
europea) e delle altre prescrizioni concernenti l'esercizio della professione
3. metodi di lavoro relativi alla confezione di tutti i medicamenti importanti,
siano essi preparazioni galeniche o ricette mediche («Defektur und Rezeptur»)
4. conoscenza delle sostanze medicamentose
c. aver assolto un tirocinio pratico e presentare i certificati relativi, rilasciati dalle
persone responsabili per questo insegnamento. Il periodo di pratica deve soddisfare alle condizioni seguenti:
1. il candidato può cominciare la pratica solo dopo aver superato l'esame
nelle materie farmaceutiche fondamentali. Il tirocinio può essere
compiuto presso uno o più (al massimo tre) farmacisti titolari del
diploma federale che esercitano in farmacia pubblica. La metà del
tirocinio, al massimo, può essere compiuta presso una farmacia
d'ospedale.
2. La durata del tirocinio è di 12 mesi, compreso il tempo necessario per
frequentare i corsi menzionati qui sopra alla lettera b. Se motivi
d'organizzazione lo impongono, può essere compreso, tutto o in parte, il
tempo necessario per sostenere l'esame di assistente farmacista. I
praticanti non sono tenuti a compensare le assenze la cui durata non superi
cinque settimane per causa di malattia, quattro settimane per causa di
servizio militare e cinque settimane per causa di vacanza e di preparazione
all'esame; il totale delle assenze computabili non dovrà però superare 12
settimane.
d. aver frequentato un corso per samaritani il cui programma d'insegnamento sia
conforme a quello della Federazione svizzera dei samaritani.
4
Esami dei farmacisti
811.112.5
Sono dispensati dal corso per samaritani:
1. gli studenti incorporati nelle truppe sanitarie e che sono stati istruiti come
soldati sanitari o come sanitari dei servizi complementari,
2. gli studenti incorporati nel servizio sanitario della protezione civile e che
hanno ricevuto un'istruzione corrispondente,
3. gli studenti appartenenti al servizio della Croce Rossa che hanno assolto
un corso di complemento presso una formazione sanitaria.
Art. 14 Parte pratica
1 La parte pratica dell'esame di assistente farmacista comprende:
a. l'esecuzione di una preparazione medicinale con rapporto scritto; il tempo a disposizione dipende dal genere di lavoro e verrà fissato all'inizio dall'esaminatore;
b. l'esecuzione di tre ricette mediche nel termine di quattro ore;
c. la determinazione di dieci droghe intere o tagliate della Farmacopea svizzera in
vigore (compresa la Farmacopea europea), con rapporto scritto (nome, principi
attivi e impiego), nel termine di due ore;
d. l'identificazione (qualitativa) di due, tre oppure quattro medicamenti (impiegando anche metodi fisici) nel termine di sei ore.
2 Per la parte pratica sono assegnate quattro note principali.
Art. 15 Parte orale
La parte orale dell'esame di assistente farmacista comprende:
a. la conoscenza delle specialità farmaceutiche;
b. la conoscenza della Farmacopea svizzera in vigore (compresa la Farmacopea
europea) e delle altre prescrizioni concernenti l'esercizio della professione
(leggi, ordinanze, ecc.).
2 Per la parte orale sono assegnate due note principali.
1
Art. 16 Valutazione
I risultati delle due parti dell'esame sono calcolati globalmente.
2 Il candidato che ha ottenuto due note principali inferiori a 4 non ha superato
l'esame intero.
1
Art. 17 Attestazione
Chi ha superato l'esame di assistente farmacista riceve, oltre al certificato d'esame,
un'attestazione ufficiale dell'Ufficio federale della sanità pubblica che gli conferisce il
diritto di occupare un posto di assistente farmacista in una farmacia pubblica o d'ospedale.
Sezione 5: Esame finale
Art. 18 Ammissione
Per essere ammesso all'esame finale il candidato deve
a. aver superato l'esame di assistente farmacista
5
811.112.5
b.
c.
Professioni sanitarie
dopo aver superato l'esame di assistente farmacista, aver fatto due anni di studi
professionali comprendenti i seguenti corsi:
1. chimica farmaceutica inorganica e analitica
2. chimica farmaceutica organica
3. farmacognosia e fitochimica farmaceutica
4. fisica farmaceutica (eventualmente inclusa in altri corsi)
5. farmacia galenica e biofarmacia
6. farmacologia e tossicologia (con dimostrazioni o esercitazioni pratiche)
7. farmacologia clinica
8. medicina sociale e preventiva
9. nutrizione e dietetica
10. gestione aziendale
aver svolto lavori pratici attestati dai rispettivi certificati nelle materie seguenti:
1. chimica farmaceutica (analisi di medicamenti semplici e composti, nonché
sintesi)
2. farmacognosia e fitochimica farmaceutica
3. farmacia galenica e biofarmacia
4. fisica farmaceutica (eventualmente inclusa in altri lavori pratici).
Art. 19 Parte pratica
1 Gli esami pratici possono eccezionalmente svolgersi al termine dell'insegnamento
delle singole materie, qualora per ragioni d'organizzazione non possano aver luogo
alla fine degli studi professionali.
2 La Giunta direttiva stabilisce le norme concernenti l'ammissione a questi esami ed
alla loro attuazione.
3 L'esame pratico comprende le prove seguenti:
a. esecuzione di due lavori di analisi chimica farmaceutica su medicamenti o miscugli di medicamenti di cui il candidato conosce la composizione; il tempo a
disposizione è di cinque giorni e mezzo;
b. esecuzione di un lavoro di analisi chimica su un miscuglio di medicamenti di
cui il candidato non conosce la composizione; il tempo a disposizione è di cinque giorni e mezzo;
c. esecuzione di un lavoro farmacognostico e fitochimico; il tempo a disposizione
è di cinque giorni e mezzo;
d. esecuzione di un lavoro galenico, biofarmaceutico o di biofarmacia galenica; il
tempo a disposizione è di undici giorni.
4 Per l'esame pratico sono assegnate quattro note principali.
Art. 20 Parte orale
L'esame orale comprende le materie seguenti:
a. chimica farmaceutica, suddivisa in
1. chimica farmaceutica inorganica e analitica, con una nota parziale
2. chimica farmaceutica organica, con una nota parziale;
b. farmacognosia e fitochimica farmaceutica, per le quali è assegnata una nota
principale;
1
6
Esami dei farmacisti
811.112.5
c.
d.
farmacia galenica e biofarmacia, per le quali è assegnata una nota principale;
farmacologia, suddivisa in
1. farmacologia generale, con una nota parziale
2. farmacologia clinica, con una nota parziale.
2 Per l'esame orale sono assegnate quattro note principali; le note principali per le
materie menzionate alle lettere a, d vengono calcolate in base alle due rispettive
note parziali.
Art. 21 Valutazione
I risultati delle due parti dell'esame finale sono calcolati separatamente.
2 Il candidato che nella parte pratica ha ottenuto due note principali inferiori a 4 non
ha superato questa parte dell'esame. Il risultato dell'esame pratico è determinante per
l'ammissione a quello orale.
3 Il candidato che nella parte orale ha ottenuto due note principali inferiori a 4 non
ha superato l'esame per tale parte. In questo caso, egli deve rifare solo la parte orale
dell'esame.
1
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione
Gli articoli 87 a 101 del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie, del 22
dicembre 19641), sono abrogati.
Art. 23 Disposizioni transitorie
1 Per i candidati che hanno iniziato gli studi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza valgono le precedenti disposizioni. L'esame finale secondo il previgente ordinamento avrà luogo l'ultima volta nell'estate 1985.
2 Il Dipartimento federale dell'interno emana disposizioni transitorie per i candidati
riprovati agli esami secondo il previgente ordinamento2).
Art. 24 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore, con riserva d'approvazione dell'Assemblea
federale, il 1° ottobre 1980.
1)
[RU 1964 1346, 1968 584, 1969 238 1251, 1970 1084 1117, 1971 160, 1972 3565, 1973
273 n. II, 1974 1066 1174, 1975 1870 2328; RS 811.112.1 art. 47, 811.112.2 art. 20,
811.112.3 art. 18, 811.112.4 art. 13].
2) Vedi l'O del DFI del 4 mar. 1982 concernente le disposizioni transitorie per gli esami dei
farmacisti (RS 811.112.51).
7
811.112.5
8
Professioni sanitarie