DGR n.270 del 25 febbraio 2000 Richiamati
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DGR n.270 del 25 febbraio 2000 Richiamati
DGR n.270 del 25 febbraio 2000 Richiamati: - la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con la quale al paragrafo 2 dell'art. 4. si prevede che gli Stati membri classifichino in particolare come "zone di protezione speciale" i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie minacciate di sparizione, di quelle che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat, di quelle considerate rare, ecc; tali specie sono elencate nell'Allegato I della stessa direttiva; - la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche che, tra l'altro, definisce all'art. 3 la "Rete Natura 2000" comprendendovi anche le Zone di Protezione Speciale classificate dagli Stati membri a norma della citata direttiva 79/409/CEE; - la L.R. 9 aprile 1985, n.16 “Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte Beigua”; - la L. 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree naturali protette” - la L. 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; - la L.R. 1 luglio 1994, n.29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”; - la L.R. 22 febbraio 1995, n.12 “Riordino delle aree protette”, e sue successive modificazioni ed integrazioni; - il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", con il quale si dà applicazione in Italia alla suddetta direttiva comunitaria; - il "parere motivato" della Commissione delle Comunità Europee del 18/8/1998 n. C(1998)2281 def. indirizzato alla Repubblica italiana relativo alla non corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE nel quale si fa presente e si argomenta che: 1. La Commissione (punto 24 del parere) si è attivata fin dagli anni Ottanta per ottenere una raccolta di dati tecnici dettagliati, elaborati sulla base di criteri scientifici, sui territori rilevanti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva. Sulla base di tali dati, la Commissione è in grado di valutare se gli Stati membri adempiono in modo adeguato ai loro obblighi di classificazione delle ZPS. Questa attività si è concretizzata in un primo momento sotto forma di uno studio del Segretariato della flora e della fauna del "Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris" (Museo nazionale di storia naturale di Parigi); i risultati sono stati ripresi dal Gruppo europeo per la conservazione degli uccelli e degli habitat, in collegamento con il Consiglio internazionale per la salvaguardia degli uccelli che, in collaborazione con la Commissione, ne ha tratto l'inventario "Important Bird Areas in the European Community" (Aree importanti per l'avifauna nella Comunità Europea), denominato IBA 89 che, tra l'altro, tra i propri obiettivi si prefiggeva quello di mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento utile per l'attuazione della Direttiva 79/409/CEE e in particolare del suo articolo 4. 2. Per quanto riguarda l'Italia l'inventario IBA 89, riproposto nello studio "Inventario delle aree importanti per l'avifauna", a cura della Lega Italiana per la Protezione degli uccelli (1991), costituisce (punto 25 del parere) il parametro di riferimento più documentato e più preciso tra quelli a disposizione per l'identificazione dei territori più idonei per la conservazione, e in particolare per la sopravvivenza e la riproduzione delle specie rilevanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. Ciò grazie al fatto che tale inventario si fonda su criteri ornitologici equilibrati, che fanno in modo che risultino indicati i siti che si rivelano effettivamente come i più efficaci per assicurare la conservazione di tutte le specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE e delle altre specie migratrici. 3. L’applicazione (punto 20 del parere) dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 4 della direttiva costituisce un obbligo specifico per gli Stati membri di classificare come ZPS certi territori in vista dell'effettiva conservazione sia delle specie elencate nell'allegato I che delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente, al fine di assicurarne in particolare la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. 4. L’Italia può designare anche delle ZPS che non siano tra i territori “più idonei” ai sensi dell’art. 4, par. 1 e 2 della direttiva (punto 31 del parere), ciò, però, non la esime dall’obbligo di classificare tutti i territori “più idonei”, che, secondo gli elementi scientifici a disposizione della Commissione sono, come detto i siti ricompresi nell’inventario IBA 89. 5. Il parere motivato elenca le aree IBA 89 e la relativa estensione (allegato 2 del parere). Attraverso un'analisi comparata dei risultati del suddetto censimento e delle Zone di Protezione Speciale designate dallo Stato italiano la Commissione rileva una forte differenza tra quanto rilevato in sede di censimento e quanto effettivamente designato dall'Italia; tali aree, in relazione al territorio della Regione Liguria sono le seguenti: 1. Passo del Turchino e aree limitrofe (Piemonte, Liguria): estensione IBA 89: 38.000 ha; 2.Area tra la Cima Selle Vecchie e Monte Alto (Piemonte, Liguria): estensione IBA 89: 21.600 ha; 6. La Commissione non ritiene (punto 25 del parere) che l’inventario IBA 89 costituisca uno strumento giuridico obbligatorio, nel senso che gli Stati membri sono obbligati a classificare come ZPS tutti gli habitat che sono in esso enumerati. Gli Stati membri beneficiano di un certo margine di discrezionalità nel valutare quali siano i territori che meglio rispondono alle esigenze poste dall’art. 4 della direttiva 79/409, fondando però tale valutazione esclusivamente su criteri scientifico- ornitologici nella loro valutazione. - la nota 29 luglio 1999 SCN/99/ST/13609 del Direttore Generale del Servizio Conservazione della natura del Ministero dell'Ambiente con la quale si comunica la decisione della Commissione Europea di avviare Ricorso alla Corte di Giustizia, relativamente al procedimento di infrazione contro l’Italia per la carente attuazione della direttiva 79/409/CEE e nella quali si sottolinea, dunque, l’urgenza di segnalare nel più breve tempo possibile ZPS per le Regioni che non hanno ancora ottemperato a tale obbligo; Considerato: - che per quanto attiene alle Zone di Protezione Speciale da indicare al Ministero dell'Ambiente il censimento delle "Important Bird Areas 1989” non consente una loro precisa individuazione sul territorio; - che, nell’ambito delle suddette aree identificate nel censimento IBA 89, rientrano aree protette a vario titolo, come risulta dalle correlazioni riportate di seguito: 1. IBA " Passo del Turchino e aree limitrofe", è correlabile in parte al territorio del Parco Regionale del Beigua ed in parte alla zona di valico montano del Passo del Turchino, individuato con Delibera della Giunta Regionale n.4949 del 22/10/1993 e recepito nel Piano Faunistico-Venatorio adottato con deliberazione n.34 del 04/04/1995 del Consiglio Provinciale di Genova; 2. IBA “Area tra la cima Selle vecchie e Monte Alto”, è correlabile in parte ai siti, come di seguito elencati, identificati nel Piano Faunistico-Venatorio adottato con deliberazione N.10 del 29/01/1996 del Consiglio Provinciale di Imperia: 1. Toraggio 2. Saccarello 3. Sciorella 4. Piancavallo 5. Garlenda 6. Gerbonte 7. Testa d’Alpe 8. 8a. 9. Monte Ceppo 10. Monte Alto 13. Tomena Oasi ZRC ZRC ZRC ZRC F. D. F. D. F. D. ZRC ZRC ha 1850, ha 353 ha 1543 ha 882 ha 631 ha 649 ha 173 ha 1409 ha 1292 ha 644 - che le aree protette di cui al precedente alinea sono state individuate sulla base di approfonditi studi tecnico-scientifici al fine di identificare le zone più meritevoli di protezione per la sopravvivenza, la riproduzione o la presenza di specie e/o habitat di particolare pregio, comprese le specie elencate nell’allegato 1 della direttiva 79/409/CEE e/o le altre specie di ornitofauna migratrice che ritornano regolarmente nelle zone in questione; - che per tali aree è già operante una gestione di protezione assicurata dalla Provincia di Genova, dalla Provincia di Imperia e dall’Ente Parco del Beigua; - che la designazione quale ZPS è requisito per concorrere al sostegno finanziario di progetti con le risorse e secondo gli obiettivi di cui al regolamento 1973/92/CEE "Life"; - che la individuazione come "Zone di Protezione Speciale", in base alla già più volte citata Direttiva 79/409/CEE e alla normativa nazionale e regionale in materia di attività venatoria, non stabilisce di per sé alcun divieto di attività venatoria, restando invariate le competenze regionali in materia di pianificazione e regolamentazione di tale attività così come stabilite dalla legislazione vigente in materia. Ritenuto: - che appare urgente corrispondere alla richiesta del Ministero dell’Ambiente circa la designazione di ZPS sul territorio ligure; - che in attesa di approfondimenti, al fine di valutare la eventuale presenza di ulteriori territori idonei alla classificazione come ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sia necessario limitare la designazione di ZPS ad aree ricomprese nell’elenco IBA 89; - che è opportuno che i siti sopra indicati siano individuati anche come "Zone di Protezione Speciale" ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e che quindi siano comunicati al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura e all'Unione Europea per gli adempimenti di competenza; - che, in base alle attuali conoscenze, la designazione dei siti sopra elencati, assicuri alla fauna ornitica di cui alla Direttiva 79/409/CEE una sufficiente protezione, ferma restando la possibilità di integrazione sulla base di nuove acquisizioni conoscitive; Su proposta dell’Assessore all’ Ambiente e dell’Assessore all’Agricoltura, Parchi, Zone Montane, Caccia e Pesca ; DELIBERA 1. di aderire alla richiesta del Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura riguardante la indicazione di aree per la designazione come "Zone di Protezione Speciale" ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE, così come riprese dalla Direttiva 92/43/CEE, e rispondendo alle sollecitazioni della Commissione delle Comunità Europee riguardanti la procedura d'infrazione per la insufficiente applicazione della citata Direttiva comunitaria. 2. di indicare, per la designazione come "Zone di Protezione Speciale" ai sensi della Direttiva 79/409/CEE le aree seguenti, come individuate in premessa e identificate negli allegati cartografici, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, nonchè nella versione informatizzata, costituita da n°12 tavole cartografiche in scala 1:25.000, depositate presso il Settore Politiche e Programmi Ambientali ed il Servizio Sistemi Informatici: • IT1331578 Beigua - Turchino • ZPS della Provincia di Imperia costituita dalle seguenti aree: IT1313776 Piancavallo IT1314677 Saccarello-Garlenda IT1314678 Sciorella IT1314679 Toraggio-Gerbonte IT1315380 Testa d’Alpe-Alto IT1315481 Ceppo -Tomena 3. di riservarsi in tempi successivi, sulla base di verifiche tecnico -scientifiche e di intesa con gli Enti territoriali, di individuare ulteriori aree da designarsi quali ZPS. 4. di trasmettere per il seguito di competenza il presente atto al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea. 5. di dare mandato al Settore Politiche e Programmi Ambientali ed al Servizio Sistemi Informatici di procedere ad affettuare le più opportune forme di diffusione, sia informatiche che su supporto cartaceo e nel repertorio cartografico, delle suddette Zone di Protezione Speciale. 6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi della legge regionale n. 75/88.