Condizioni generali di acquisto BPT 2012_ITA

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Condizioni generali di acquisto BPT 2012_ITA
Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
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rev 00 del 21/12/2011
1. Premessa
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono parte integrante di ogni contratto stipulato tra l’Acquirente e il
Fornitore, e regolamentano i contratti di acquisto dell'Acquirente. Condizioni differenti dalle presenti, devono essere allegate,
richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore e non avranno valore se non espressamente accettate per iscritto
dall'Acquirente.
1.2. Ogni contratto, qualora si tratti di articolo o servizio specifico per l’Acquirente, fa implicitamente riferimento alle specifiche
tecniche aggiornate dell'Acquirente; qualora l’articolo fosse un articolo a catalogo le specifiche si limitano alle caratteristiche
aggiornate del Fornitore.
L'accettazione del contratto comporta quindi la piena ed incondizionata accettazione di tutte le specifiche tecniche che
vengono pertanto a formare parte integrante del contratto di vendita.
2. Esecuzione della vendita – Quantitativi – Prezzi
2.1. Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente l’accettazione del contratto entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento di
quest’ultimo inviando una copia firmata del contratto. Trascorso tale termine il contratto e le clausole connesse vengono
ritenute da parte dell’Acquirente implicitamente accettate dal Fornitore, così pure se il Fornitore da corso alla fornitura e la
stessa viene accettata dall’Acquirente.
2.2. I prezzi indicati o richiamati nel contratto sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono inclusivi del
relativo imballo per la spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente.
3. Fatturazione
3.1. Le fatture relative ai Prodotti potranno essere emesse dal Fornitore solo dopo la spedizione dei relativi Prodotti e
dovranno essere relative ad ogni singolo contratto; inoltre dovranno indicare il numero del contratto, il codice materiale, il
numero del documento di trasporto, la quantità e la descrizione della merce, il prezzo unitario, il prezzo totale, l’IVA, e l’origine
della merce. In caso contrario l'Acquirente avrà il diritto di non accettare la consegna della merce.
3.2. Le fatture riguardanti forniture di Prodotti riscontrati non conformi non saranno poste in pagamento fino a quando tali
Prodotti non saranno stati reintegrati. Pertanto ogni spesa derivante dal ritiro di tratte, effetti o ricevute bancarie non sarà
rimborsata dall’Acquirente.
4. Luogo e termini di consegna
4.1. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati entro le date definite nel contratto e nelle località definite dall'Acquirente. I
termini convenuti per la consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre a ritardi, anche gli anticipi ingiustificati
rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia richiesto dall'Acquirente.
4.2. I Prodotti dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto con l’indicazione dettagliata di: numero del
contratto, codice materiale e descrizione, unità di misura, quantità, numero di colli, peso e origine della merce. Se richiesto, il
Fornitore è inoltre tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE a tutte le Direttive e Regolamenti applicabili.
5. Accettazione della fornitura in free pass.
Tutte le forniture sono da considerarsi in regime di free-pass, quindi senza controllo in accettazione, salvo nei casi
diversamente specificati. Questo implica una assunzione totale di responsabilità da parte del Fornitore su ogni eventuale danno
diretto e indiretto provocato all’Acquirente, l’argomento viene meglio trattato al punto 15 ‘penalità’.
5.1. Il Fornitore si impegna a fornire Prodotti eseguiti a perfetta regola d’arte e conformi alle specifiche tecniche e alla
normativa applicabile vigente. L'Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti ordinati e di respingere la merce riscontrata
non conforme sia per qualità che per quantità e di restituirla in porto assegnato. Le differenze quantitative tra quanto
dichiarato dal Fornitore e quanto riscontrato dall’Acquirente saranno da quest’ultimo comunicate al Fornitore.
5.2. In caso di Prodotti non conformi o ritardi nella consegna rispetto alle date confermate nel contratto, l'Acquirente avrà il
diritto di:
a) annullare il contratto per inadempienza del Fornitore, ovvero
b) richiedere l’accredito del relativo importo, ovvero
c) richiedere la sostituzione gratuita dei Prodotti difettosi con Prodotti conformi entro la data comunicata dall’Acquirente
ovvero;
d) addebitare al Fornitore una penale che non potrà essere inferiore alla aliquota prevista dalle norme vigenti per i casi
di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali;
e) generare una NC il cui trattamento potrà prevedere degli addebiti come riportato nel punto 15 ‘penalità’.
5.3. L'Acquirente potrà respingere immediatamente al Fornitore, a spese del Fornitore stesso, qualsiasi unità di Prodotto
consegnata in anticipo rispetto alla data di consegna specificata nel contratto, dovendosi considerare tali Prodotti come non
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consegnati. Ove invece l'Acquirente decida di accettare la consegna anticipata, i termini di pagamento decorreranno
comunque dalla data di consegna convenuta.
6. Imballi
6.1. Se non diversamente specificato, l'etichetta degli imballi dovrà indicare: codice e descrizione articolo dell'Acquirente,
codice del costruttore, quantità, nr. del contratto di acquisto, nr. lotto produttivo al fine di consentire all’Acquirente una
rapida individuazione del materiale. I colli dovranno essere identificati singolarmente con bindelli contenenti i dati richiesti in
formato leggibile e possibilmente anche con codice a barre con formato EAN13.
7. Garanzia
7.1. La garanzia prestata dal Fornitore ha una durata di dodici (12) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, salvo altri accordi
scritti tra le parti, sia che il prodotto venga utilizzato e venduto a terzi che permanga a magazzino nelle condizioni di spedizione
e nel rispetto dei dettami tecnici.
7.2. Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta dell'Acquirente, la sostituzione o la
riparazione gratuite dei Prodotti affetti da vizi o difetti presso l'Acquirente o il Cliente di questi.
7.3. Qualora i Prodotti forniti siano impiegati in processi produttivi dell'Acquirente, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzo
delle unità di Prodotti non conformi che risultino non dovuti al processo di produzione dell'Acquirente. Le unità
sostituite o riparate beneficeranno dello stesso termine di garanzia dei Prodotti sostituiti o riparati.
8. Modifiche del processo produttivo
8.1. Poiché il contratto d’acquisto presuppone la preventiva omologazione del Fornitore e del suo processo produttivo, il
Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di
modificare il processo di produzione e/o spostare il luogo di fabbricazione del Prodotto e/o materiali e/o subfornitori.
8.2. L'Acquirente si riserva il diritto di omologare il Prodotto prima che esso venga fabbricato e venduto con il nuovo processo
e/o nel nuovo luogo.
9. Proprietà industriale e intellettuale
9.1.Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà
intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta,
domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi.
10. Documentazione tecnica – Attrezzature – Stampi
10.1. Il Fornitore è tenuto a conservare con scrupolosa attenzione e riservatezza i disegni, i campioni e ogni documento
e/o materiale ricevuto dall’Acquirente e a restituirli qualora l’Acquirente ne faccia richiesta. E’ fatto espresso divieto al
Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con
l’Acquirente.
10.2. Il Fornitore dovrà mantenere un’adeguata registrazione dei risultati delle prove, dei controlli e dei collaudi relativi sia
alla propria produzione che a quella degli eventuali subfornitori, da esibire su richiesta dell’ente Qualità dell’Acquirente. Il
Fornitore dovrà conservare la registrazione dei risultati per una durata non inferiore ai termini previsti dalla normativa
concernente la responsabilità del Produttore.
10.3. In ogni caso il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione prescritta anche per una maggior durata dal
momento in cui si apra un contenzioso, in via giudiziale o via stragiudiziale, e sino alla conclusione del medesimo.
10.4. Il Fornitore è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi e delle attrezzature di
proprietà dell’Acquirente locate presso di lui su autorizzazione dello stesso ed alla tenuta di un registro delle avvenute
manutenzioni nel tempo. Il Fornitore è tenuto inoltre ad assicurare tali beni contro furto e incendio, a propria cura e
spese. Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell’Acquirente, il Fornitore dovrà
restituire gli stampi e le attrezzature funzionanti, completi di tutte le loro parti e con il registro delle manutenzioni.
10.5. Le attrezzature approntate insieme dal Fornitore e dall’Acquirente dovranno essere utilizzate e conservate dal
Fornitore con la massima cura e non potranno essere modificate e/o distrutte senza la preventiva autorizzazione
scritta dell’Acquirente. In ogni caso il Fornitore sarà chiamato a rispondere di ogni danno cagionato dalla mancata
disponibilità o della distruzione di dette attrezzature.
10.6. Qualora durante l’uso dovessero verificarsi anomalie, la cui eliminazione richieda una manutenzione straordinaria,
il Fornitore è tenuto ad informare l’Acquirente, allo scopo di ricevere le istruzioni sui provvedimenti da adottare
(eventuali danneggiamenti/rotture saranno ad esclusivo carico del Fornitore).
11. Impegno di riservatezza
11.1. Tutte le informazioni e i dati di cui il Fornitore verrà a conoscenza, esclusi soltanto quelli di pubblico dominio, sono da
considerare soggetti all’obbligo di segretezza e riservatezza e, pertanto, il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi.
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12. Foro competente – Legge applicabile
12.1. Per ogni controversia le Parti fanno riferimento in via esclusiva a quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del
1980 sulla Vendita internazionale di beni mobili. Nell’ipotesi in cui le Parti contraenti siano Società con sede in Italia, è stata
convenuta convenzionalmente ed in via esclusiva l’applicazione della legge italiana e la competenza per territorio a favore del
Foro di Pordenone.
13. Visite presso il fornitore
13.1. L’Acquirente si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso ed insieme ai propri Clienti, lo stabilimento del
Fornitore allo scopo di valutarne l’organizzazione dei processi produttivi (impianti, manodopera, accettazione materiali,
processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).
14. Divieto di pubblicità
14.1. La pubblicità di qualsivoglia genere e specie, che faccia riferimento a forniture effettuate all’Acquirente deve essere da
quest’ultimo autorizzata espressamente.
15. Penalità relative a non conformità (di seguito NC)
15.1 Per le NC dovute a ritardi di consegna che non generano fermi linea verrà applicata una penale nella misura del 1%
dell’importo totale del contratto di acquisto per ogni settimana di ritardo o sua frazione fino ad un massimo del 5%
considerando una settimana di franchigia.
15.2 Per le NC che generano fermi linea, verranno addebitati euro 1000/linea/giorno.
15.3 Per le NC che richiedono selezione/rilavorazioni/riparazioni verranno addebitati euro 25/persona/ora.
15.4 Per la apertura e gestione tecnico-amministrativa della NC verranno addebitati euro 50/NC.
16. Schede di sicurezza
La scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi-non pericolosi deve essere
obbligatoriamente fornita dal fabbricante/importatore/distributore all’Acquirente per una idonea informazione sui pericoli
delle sostanze chimiche e dei preparati chimici presenti nel prodotto fornito. La scheda deve essere fornita anteriormente o in
occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogni qualvolta l’Acquirente ne faccia richiesta.
Può essere su supporto cartaceo o informatico, deve essere conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997
e successive modifiche e integrazioni, deve essere redatta in lingua Italiana e deve riportare la data di compilazione ed
eventuale aggiornamento.
17. Reach
Il fornitore deve comunicare all’Acquirente in merito alle sostanze presenti e relativa concentrazione nei prodotti forniti, in
particolare dovrà essere data adeguata comunicazione (certificazione) a dimostrazione che si considerano assolti da parte del
fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e
successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore inoltre si impegna ad informare l’Acquirente su eventuali variazioni tecniche
del prodotto fornito.
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