Guida al naviglio e alla proprietà navale

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Guida al naviglio e alla proprietà navale
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Genova
Guida al Naviglio
ed alla
Proprietà Navale
edizione 2005
a cura del C.F.(CP) Claudio MOLLICA
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Guida al Naviglio ed alla Proprietà Navale
L’Ordinamento, com’è noto, attribuisce particolare valore al bene nave,
principale vettore di trasporto delle merci nel nostro Paese.
Questo particolare riconoscimento si traduce quindi nell’assoggettamento ad
una speciale disciplina giuridica (regime amministrativo delle navi – titolo V del
Codice della Navigazione), nella produzione di leggi di settore a favore della
cantieristica e dell’impresa di armamento, nella previsione di apprestamenti
difensivi a bordo per un ipotetico impiego dell’unità nel naviglio ausiliario militare.
Il rilievo pubblicistico del bene comporta quindi, sin dalla fase della
costruzione della nave, l’intervento mirato del legislatore finalizzato a regolare
l’attività di produzione di tale bene, intervento che si concreta con lo stabilire
precisi requisiti di idoneità dei costruttori, la registrazione della costruzione in
appositi registri, il controllo amministrativo e tecnico sulla esecuzione della
costruzione.
La seconda fase di questo processo è caratterizzata dal passaggio della
costruzione, una volta classificata, al regime amministrativo delle navi vere e
proprie una volta individuati i requisiti di identificazione della nave (tipo e
caratteristiche principali, stazza, nome o numero, luogo d’iscrizione) e dall’iscrizione
della stessa nelle matricole o nel registro navi minori e galleggianti tenuti dagli
Uffici marittimi.
Da questa fase si passa poi alla c.d. ammissione della nave alla navigazione
che si sostanzia, una volta definita l’iscrizione nel registro, nel rilascio del titolo che
abilita alla navigazione (atto di nazionalità e licenza di navigazione).
Le vicende giuridico–formali della nave si esauriscono – almeno per ciò che
concerne il particolare regime amministrativo che qui interessa – con la
cancellazione dal registro di appartenenza.
Cercheremo, dunque, con la “guida”, di ripercorrere in modo schematico la
genesi tecnico-giuridica del bene nave richiamando le principali norme e circolari di
riferimento nell’ottica di fornire agli addetti ai lavori un utile strumento di sintesi
del complesso ed a volte intricato mondo della Proprietà Navale e del Naviglio.
Cominceremo a trattare della COSTRUZIONE DELLA NAVE e degli aspetti
tecnici legati alle operazioni di STAZZATURA dell’unità per poi passare alla
PROPRIETA’ E COMPROPRIETA’ DELLA NAVE ed agli aspetti pubblicistici
correlati ai relativi atti, esaminando quindi la fase dell’ISCRIZIONE e del processo
di ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ed, in conclusione, della DISMISSIONE e
della CANCELLAZIONE.
Non si è ritenuto, in questa fase, di trattare in modo organico del diporto in
quanto , com’è noto, materia oggetto di importanti modifiche in sede legislativa
intese, fra l’altro, all’adozione di un codice unico delle disposizioni legislative sulla
nautica da diporto. Ci limiteremo, quindi, ad un semplice “sguardo” alle principali
novità introdotte dal luglio 2003 ad oggi in materia di pubblicità navale sul
diporto nautico.
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L’ultimo capitolo, infine, è dedicato ad un breve excursus sulle norme di carattere
tributario e a quelle sulla semplificazione in materia di documentazione
amministrativa.
Si ritiene utile ancora riportare, a conclusione di ogni capitolo, dei format tipo attinti dalle circolari in vigore, dal “vademecum del diportista” ed alcuni
redatti “artigianalmente” che si propongono come linee guida.
IL CAPO SERVIZIO
NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE
della Capitaneria di Porto di Genova
C.F. (CP) Claudio Mollica
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INDICE
1.
DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE
STAZZATURA
E DELLE
OPERAZIONI DI
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1.1. Della Costruzione
1.2. Della Stazza
2.
DELLA PROPRIETA’ E DELLA COMPROPRIETA’ DELLA NAVE
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2.1. Della Proprietà
2.2. Della Comproprietà
3.
DELL’ISCRIZIONE DELLA NAVE
3.1. Disposizioni Comuni. Generalità
3.2. Delle Navi Maggiori
3.3. Il Registro Speciale
3.4. Il Registro Internazionale
3.5. Iscrizione nel Registro Internazionale e Servizio di Cabotaggio
3.6. Delle Navi Minori
3.7. Dei Galleggianti
3.8. Navigazione ad Uso Privato o in Conto Proprio nelle Acque Marittime
3.9. Tipi delle Navi
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DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
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4.1. Disposizioni Comuni e Generalità
4.2. Dell’Atto di Nazionalità
4.3. Del Passavanti Provvisorio
4.4. Della Licenza e della Licenza Provvisoria
5.
DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE
5.1. Dell’Armatore
5.2. Della Società di Armamento tra Comproprietari
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UNO “SGUARDO” SUL DIPORTO NAUTICO
7.1. L’iscrizione delle unità da diporto
7.2. Tra gli effetti delle novità introdotte dalla 172/2003: la cancellazione dei natanti dai R.I.D.
7.3. Il certificato d’uso del motore
7.4. Noleggio e locazione
7.5. Modifiche apportate alle imbarcazioni
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DELLA DISMISSIONE E DELLA CANCELLAZIONE
6.1. Della Dismissione della Bandiera e Sospensione temporanea dell’Abilitazione alla
Navigazione
6.2. Della Dismissione della Bandiera a Seguito di Aggiudicazione a Soggetto che intende
Trasferire la Nave in un altro Registro
6.3. Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 158 C.N.)
6.4. Proprietà di Stranieri per quote superiori ai diciotto carati (art. 159 C.N.)
6.5. Demolizione Volontaria della Nave (art. 160 C.N.)
6.6. Riparazione e Demolizione per ordine dell’Autorità o d’Ufficio (art. 161 C.N.)
6.7. Perdita Presunta (art. 162 C.N. e art. 344 Reg. C.N.)
6.8. Cancellazione della Nave dal Registro d’iscrizione (art. 163 C.N. e art. 345 Reg. C.N.)
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NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE: TRIBUTI, IMPOSTE E NORME IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. BREVI CENNI
8.1. Disciplina dell’imposta di bollo: linee generali
8.2. Agevolazioni per il settore del credito
8.3. Imposta di Registro
8.4. Tributi speciali
8.5. Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
8.6 Cenni sulla disciplina in materia di protezione dei dati sensibili
8.7 Sul diritto di accesso
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BIBILIOGRAFIA ESSENZIALE :
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R.D. 30 MARZO 1942, N. 327 CODICE DELLA NAVIGAZIONE;
D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, N. 328 REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE AL C.D.N.;
D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 641 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI
GOVERNATIVE;
D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 DISCIPLINA SULL’IMPOSTA DI BOLLO;
D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N.601 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE;
D.P.R. 26 APRILE 1986, N.131 T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’IMPOSTA DI
REGISTRO;
LEGGE 07 AGOSTO 1990 N.241: NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;
LEGGE 06 AGOSTO 1991, N.225: POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO;
D.M. 30 MARZO 1994, N.765: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241/90
RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEI TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO
ESSERE ADOTTATI I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE DEI
TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE;
F. BERLINGIERI “ACQUISTO, VENDITA E LOCAZIONE DI NAVE. ASPETTI PUBBLICITARI”
DA “IL DIRITTO MARITTIMO 1996”;
LEGGE 15 MAGGIO 1997, N.127 MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO;
LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N.340 DISPOSIZIONI PER LA DELEGIFICAZIONE DI NORME E
PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – LEGGE DI
SEMPLIFICAZIONE 1999;
D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
A. RAIOLA “LA PUBBLICITÀ NAVALE” ARTICOLO APPARSO SUL NOTIZIARIO DELLA
GUARDIA COSTIERA NUMERO 3 DI GIUGNO 2001;
D.LGS. 3 GIUGNO 2003, N.196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
LEGGE 8 AGOSTO 2003 n.172 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA
NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO;
M. GRIGOLI “DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE” UTET.
SERGIO M. CARBONE “IL DIRITTO MARITTIMO” GIAPPICHELLI EDITORE
A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO “MANUALE DI DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE
M. CALCIANO, “LEASING & FACTORING” DE VECCHI EDITORE
RINGRAZIAMENTI : Si ringrazia in particolare la signora Giovanna de Leva dell’Ufficio naviglio della Capitaneria
di Porto di Napoli che, con paziente spirito di servizio e profonda conoscenza della materia, ha fornito preziosi ed utili
suggerimenti per la redazione della “GUIDA”, il Capitano di Corvetta (CP) PONZETTO, Capo Ufficio Diporto della
Capitaneria di Porto di Genova per la consulenza in materia di diporto nautico ed il GM (CP) Domenico PRIMO per la
collaborazione prestata nella rielaborazione e nella veste grafica del presente documento.
In copertina : cerimonia del varo del Conte di Savoia il 28 ottobre 1931,tratto da “Transatlantici Storia delle grandi
navi passeggeri “ a cura di Maurizio Eliseo e Paolo Piccione, Banca Carige.
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1. DELLA COSTRUZIONE DELLA NAVE E DELLE
OPERAZIONI DI STAZZATURA
1.1 Della costruzione.
“Chiunque intraprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne
preventiva dichiarazione all’ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione
dello scafo” (cfr. il Format n. 1, art.233 C.N. e 409 del Reg.). Il legislatore ha previsto e
regolamentato anche l’ipotesi che la suddetta dichiarazione venga resa ad Ufficio non
autorizzato a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione (art.410 del Reg. al
C.N.).
L’ufficio prende nota della dichiarazione nel Registro delle navi in costruzione che è
tenuto dalle Capitanerie di Porto, dagli uffici Circondariali Marittimi e dagli Uffici Marittimi
Minori autorizzati.
Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato per legge dal Registro Italiano Navale1 e
l’Ufficio Marittimo competente a ricevere la dichiarazione può in ogni tempo ordinare la
sospensione della costruzione per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta
da persona non munita della prescritta abilitazione2.
Il contratto di costruzione della nave - per le unità superiori alle dieci tonnellate se a
propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso - deve essere fatto per iscritto a
pena di nullità e deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel Registro delle navi in
costruzione. In mancanza la nave si considera fino a prova contraria, costruita per conto dello
stesso costruttore.Per le unità inferiori ai suddetti limiti di stazza, la trascrizione può
compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata che deve
contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione ed indicare le quote di
partecipazione alla proprietà ( artt. 239 C.N. e 413 del Reg.).
Per ciò che concerne la forma del titolo, i documenti da consegnare, l’esecuzione della
trascrizione ed ancora la forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in
costruzione, trovano applicazione rispettivamente gli artt. 252 e 249 del Codice della
Navigazione (cfr. artt. 239 e 242 C.N.).
Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della
maggioranza dei committenti e deve provvedere a comunicare preventivamente all’Ufficio
ove la nave in costruzione è iscritta, il giorno e l’ora del varo fissati in seguito a tale
consenso.
L’iscrizione nelle matricole, se nave maggiore, o nei registri, se nave minore avviene al
momento della consegna che normalmente coincide con quello del trasferimento della
proprietà dal costruttore al committente. L’Ufficio d’iscrizione provvede a riprodurre nei
1
Con appositi Decreti Dirigenziali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, e 7, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 ,n.169
che ha modificato il D.lvo 3 agosto 1998, n.314 di attuazione delle direttive 94/57/CE e 97/58/CE in materia di organismi riconosciuti, è stata
riconosciuta la qualifica di “ente tecnico” e le medesime funzioni del Rina anche all’American Bureau of Shipping, al Bureau Veritas e al
Germanischer Lloyd.
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Ove i cantieri si avvalgano di ingegneri che esercitano la professione autonomamente, oltre alla relativa firma dovrà essere apposto il timbro di
appartenenza all’ordine di categoria.
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registri previsti dagli artt.146 e 148 del C.N. e ad annotare sull’atto di nazionalità le
trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione.
1.2 Della stazza.
La stazza è uno dei requisiti di individuazione della nave (cfr. art.137 C.N) ed il
certificato di stazza è uno dei documenti richiesti per l’iscrizione della nave (art.315
reg.c.n.)3.
Le operazioni di stazzatura delle navi e dei galleggianti destinati alla navigazione
marittima sono eseguite ai sensi dell’art.3 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato n. 340/1947, dal Registro Italiano Navale s.p.a., già delegato dall’Amministrazione a
norma dell’art.138 del Codice della Navigazione e dai seguenti Organismi di classifica:
Registro Navale S.p.A.
Bureau Veritas
American Bureau
of Shipping
Germanischer
Lloyd
La stazzatura viene eseguita a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori iscritti
nell’apposito Registro tenuto dagli Uffici Marittimi compartimentali ( art.306 Reg. al C.N.).
I certificati di stazza sono compilati in triplice copia - di cui un’originale in bollo - su
appositi modelli ministeriali su cui il perito trascrive il risultato delle operazioni eseguite. Al
certificato di stazza va unito il quadro dei calcoli eseguiti per ottenere la stazza.
All’atto del deposito dei certificati innanzi all’Ufficiale di porto delegato dal Comandante, il
perito stazzatore deve prestare giuramento.
Il processo verbale redatto a margine del certificato di stazza ,va sottoscritto dal perito
stazzatore, dal proprietario o dall’armatore, dai testimoni ed in ultimo dall’Ufficiale di porto
che vi appone il bollo d’ufficio.
I tre certificati sono quindi trasmessi alla Capitaneria di Porto nelle cui matricole o registri la
nave è o deve essere iscritta.
La Capitaneria annota i certificati in apposito Registro e ne invia tre copie già registrate alla
competente Direzione Marittima per la revisione.
Due certificati muniti del visto del Direttore Marittimo vengono restituiti alla Capitaneria
per la trasmissione al proprietario/armatore della nave e la raccolta agli atti d’ufficio.
Principali riferimenti normativi sulla costruzione: artt. da 232 a 244 del Codice della Navigazione e da 409
a 413 del relativo Regolamento di esecuzione.
Circolari : Mimerc-Direzione Generale Naviglio prot.23593/N in data 01.06.1956 avente ad oggetto “Pubblicità
delle dichiarazioni di costruzione in proprio delle navi”; Mimerc Direzione generale Naviglio prot.14015 del
10.03.1961 “Dichiarazione di costruzione per conto altrui delle navi”; Mimerc D.G.del N. prot. 2120947 in data
14 luglio 1961 “Nuovo modello del Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione”;
3
Le norme di riferimento non prevedono il rilascio di un certificato di stazza provvisoria, ancorché sia ragionevole ritenere che i calcoli non possano
essere eseguiti subito in maniera definitiva e quindi l’Ente tecnico non possa emettere il certificato definitivo a cui i calcoli devono essere allegati. E’
prassi consolidata accettare,nelle more,apposita “Dichiarazione” ( o Statement ) in originale dell’Ente di classifica da cui risulti che sono in corso i
calcoli di stazza in conformità alla Convenzione Internazionale 1969 e che si prevedono,in via di approssimazione,determinati valori di GT e NT.
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Mimerc D.G. del N. prot.257601 in data 9 luglio 1985 “Progettazione,costruzione e riparazione navi.
Composizione delle Commissioni ordinarie d’inchiesta formale sui sinistri marittimi”; Mimerc D.G. del N.
prot. 259806 dell’ 08.11.1985 “Progettazione,costruzione e riparazioni navi”; Mimerc D.G. del n. prot.
2511821 in data 26.10.1987 “Progettazione,costruzione,trasformazione e riparazione navi”.
Principali riferimenti normativi sulla stazza : artt. 138 e 139 Cod. Nav. e 305 del relativo Regolamento
di esecuzione ; Regio Decreto 5 aprile 1928, n. 929 ; Legge n. 958 del 22.10.1973 di ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno
1969; D.P.R. 2 febbraio 1984, n. 46 “Disposizioni per la stazzatura delle navi di lunghezza uguale o
superiore a 24 metri che effettuano viaggi internazionali”.
Circolari : Mimerc D.G. del N. prot. 250580 in data 23.02.1981 “Legge 22 ottobre 1973, n. 958 di ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il
23 giugno 1969”. Mimerc D.G. del n. prot .257407 del 18.07.1981 “Modello del Certificato di Stazza,
annesso alla convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23
giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 254298 del 4.05.1983 “convenzione internazionale per la
stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969” ; Mimerc D.G. del n. prot. 255108
del 21 giugno 1983 “convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra
il 23 giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 2510262 del 20.10.1983 “convenzione internazionale per la
stazzatura delle navi con annessi adottata a Londra il 23 giugno 1969”; Mimerc D.G. del n. prot. 253301
del 31.03.1988 “Questioni di massima. Atto di nazionalità e Certificato Internazionale di Stazza: diversità
di dati relativi alle dimensioni della nave”; Mimerc D.G.del n. prot. 253984 del 10.04.1990 “Certificati di
Stazza per il transito dei canali di Suez e Panama. Disposizioni”; Mimerc prot. 257446 del 01.07.1992
“Deposito certificati di stazza per le navi stazzate secondo le regole nazionali - semplificazione delle
procedure”.; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti TMA2 prot. TMA2/569 del 12.11.2001
“Autorizzazioni degli organismi di classifica American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e RINA S.p.A.
ai sensi degli artt.1 e 3 del D.L.C.P.S. n.340/1947”; M.I.T.,TMA2 prot. ex TMA2/760, Circolare
n°02/OR/2003 del 14.10.2003.
LEGENDA
C.N.: Codice della Navigazione
R.C.N.: Regolamento al Codice della Navigazione
MIMERC: Ministero della Marina Mercantile
D.G.:Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno
M.P.A.: Ministero per le Politiche Agricole e Forestali
M.T.N.: Ministero dei Trasporti e della Navigazione
M.I.T.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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FORMAT 1
(in bollo)
OGGETTO: P.V. DI DICHIARAZIONE DI COSTRUZIONE resa ai sensi dell’art. 233 Cod.
Nav. N°
/
R.N.C
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di legale rappresentante
della ditta/società _________________________ iscritta nel Registro Imprese di
_________________ al n°__________________ C.C.I.A.A.______ C.F. e Partita I.V.A
____________________________
con
sede
in
_______________________,Via
__________________________________ e stabilimento in ________________ Via
_______________________________________________
DICHIARA
di voler intraprendere, a seguito di regolare commessa da parte della ditta / soc.
________________ (si allega contratto di costruzione ovvero dichiarazione unilaterale del
costruttore) (1), la costruzione di __________________________ avente le seguenti
caratteristiche:
Tipo (2)
__________;
Lunghezza
mt.
__________;
Larghezza
mt.
__________;
Larghezza di costruzione
mt.
__________;
Altezza di costruzione
mt.
__________;
Materiale di costruzione
Apparato motore:
__________;
- Luogo di costruzione _______________________;
- Anno
______ ;
- Tipo
______ ;
- Potenza
______ ;
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FORMAT 1 (continua 1)
La data di presumibile inizio della costruzione, sarà _______________ e che se ne prevede la
conclusione il ___________________;
Si dichiara, altresì, che la costruzione è conforme alle tecniche costruttive previste dalle vigenti
leggi in materia ed al progetto sottoscritto dall’ing. ________________________________ iscritto,
ai sensi dell’ art. 275 del Regolamento al Codice della Navigazione, nell’ apposito Registro tenuto
dall’ Autorità Marittima di ___________________ al N°_________ ed al N°________ dell’ Albo
dell’ ordine professionale di categoria. (3)
Si allegano alla presente i progetti approvati dal Registro Italiano Navale attinenti alla sezione
maestra, al piano dei ferri, allo sviluppo del fasciame esterno, al piano della capacità di carico ed ai
piani generali.(4)
Si fa riserva di comunicare, con congruo anticipo, la data del varo dell’unità in questione.
IN FEDE
______________________________
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA di PORTO di _________ – Ufficio Naviglio
Si attesta di aver ricevuto la presente DICHIARAZIONE di COSTRUZIONE alle ore ______ del
giorno _________
NOTE:
(1) In caso di mancata presentazione dell’allegato, l’unità s’intende realizzata per conto del costruttore ai sensi dell’art.
238 Cod. Nav.;
(2) Motonave, piroscafo, aliscafo, nave nucleare, veliero, motoveliero, veliero con motore ausiliario, aeroscafo,
imbarcazioni a remi;
(3) L’indicazione di appartenenza dell’Albo di categoria è obbligatoria nell’ipotesi in cui il cantiere si avvalga di
ingegneri che esercitano la professione autonomamente;
(4) Solo nel caso di scafi metallici privi di mezzi di propulsione e di macchinari in genere, superiori alla stazza lorda di
300 Tonnellate e navi di scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide superiori
alla stazza lorda di 100 Tonnellate e con apparato motore di potenza superiore ai 100 cavalli asse.
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2. DELLA PROPRIETA’ E
DELLA COMPROPRIETA’ DELLA NAVE
2.1 Della proprietà.
Il bene nave in considerazione della sua rilevanza economica, viene dalla legge
equiparato, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica, ai beni immobili ed incluso
nella categoria dei cc.dd. beni mobili registrati.
Sotto il profilo pubblicistico, le vicende giuridiche che qui interessano sono rappresentate da
tutti “gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi e loro
carati.” (cfr.art. 249 C.N.) e che “devono essere fatti per iscritto a pena di nullità”
nell’ipotesi si tratti di unità a propulsione meccanica superiore a dieci tonnellate di stazza
lorda o a venticinque in ogni altro caso.
La pubblicità degli atti relativi alla proprietà navale, si attua mediante trascrizione
nella matricola ed annotazione sull’Atto di Nazionalità quando concernono navi maggiori o
loro carati e nei rispettivi registri d’iscrizione quando invece riguardano navi minori o
galleggianti.
Nell’ipotesi in cui la nave maggiore si trovi fuori del porto d’iscrizione e la pubblicità è
richiesta a quest’ultimo, l’ufficio esegue la trascrizione sulla matricola e ne da
comunicazione telegrafica, a spese del richiedente, all’ufficio marittimo o consolare nel quale
si trova o verso il quale la nave è diretta, perché vi sia eseguita l’annotazione sull’atto di
nazionalità (art.255 C.N.).
L’Ufficiale conservatore dei beni della proprietà navale tiene, a tale scopo, un registro
generale (il c.d. repertorio degli atti) in cui registra gli atti mano a mano che gli vengono
presentati ed il numero d’ordine assegnato stabilisce la priorità di una trascrizione ed
annotazione rispetto ad un’altra. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza agli
effetti stabiliti dal codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nella matricola o nel
registro d’iscrizione. In caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni
sull’atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola ( art. 257 C.N.).
Il contenuto della nota (cfr. Format n.2) viene quindi trascritto su registri particolari
(matricole, registri navi minori e galleggianti, registri navi in costruzione), facendovi
menzione del giorno e dell’ora in cui è stata presentata la domanda o questa, nel caso
previsto al secondo comma dell’art.251 C.N., sia pervenuta all’ufficio d’iscrizione. Uno degli
esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, deve essere conservato negli archivi
dell’ufficio nei modi stabiliti dal Regolamento e dell’avvenuto adempimento delle suddette
formalità, l’ufficio fa menzione sull’altro esemplare della nota che restituisce al
richiedente.(art. 256 C.N.).
Le matricole e i registri sono tenuti su base reale, cioè sono ordinati con riferimento ai beni e
non ai loro titolari.
La trascrizione è un mezzo di pubblicità dichiarativa attraverso il quale si assicura la
conoscibilità nei confronti dei terzi delle vicende (ad es. atto di compravendita) relative a tale
categoria di beni (mobili registrati), intendendo per “ terzi “ quei soggetti che abbiano
acquistato dal titolare il medesimo diritto di proprietà o altro diritto reale incompatibile con
quello acquistato da altri prima di lui. In sostanza, la trascrizione - che non è un obbligo ma
un onere per la parte – attribuisce a chi la richiede un vantaggio: lo tutela dal rischio che, ad
13
a .es. nell’ipotesi. della compravendita, il precedente titolare o suo erede, trasferisca o
costituisca ad altri, una seconda volta, il diritto di proprietà già trasferito che, invece, solo se
trascritto può essere opposto a terzi.
L’ultimo comma dell’art.250 del C.N., sottolinea poi, che nelle stesse forme devono
essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la
trascrizione (Libro VI, Titolo I artt. 2643 – 2696 Codice Civile).
La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante (art.
251 C.N.).
Per le sole navi maggiori è tuttavia previsto che la pubblicità degli atti costitutivi,
traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali, possa essere richiesta, in deroga alla
regola sopra enunciata, all’Ufficio marittimo o consolare in cui la nave stessa si trovi.
In tale ipotesi, l’Ufficio che la riceve dopo averne preso nota nel repertorio, trasmette
immediatamente i documenti presentati all’ufficio d’iscrizione della nave per la trascrizione
nella matricola e provvede all’annotazione della pubblicità sull’Atto di Nazionalità,
informando telegraficamente l’ufficio d’iscrizione (art.421 Reg al C.N.).
In ordine poi alla forma dei titoli richiesti per la pubblicità, l’art.252 cod.nav. rimanda
a quelli richiesti dall’art. 2657 del codice civile. A riguardo, è bene ricordare come esuli dai
poteri del conservatore quello di sindacare la validità sostanziale dell’atto presentato per la
trascrizione e l’annotazione, in quanto l’esame operato dall’Ufficiale conservatore è
esclusivamente finalizzato a controllare che l’atto presentato abbia i requisiti prescritti dalla
legge4.
Per le unità a propulsione meccanica inferiori a 10 tonnellate di s.l e a 25 t.s.l. in ogni
altro caso, è sufficiente per realizzare la pubblicità, una dichiarazione dell’alienante con
sottoscrizione autenticata..
A questo punto, il codice della navigazione distingue nella pubblicità navale, gli atti tra
vivi (art.253 ) dagli acquisti a causa di morte (art.254).
Nella prima ipotesi,i documenti richiesti e la nota di trascrizione devono essere quelli previsti
dagli artt. 2658 e 2659 del codice civile. Chi invece domanda la pubblicità di acquisti a causa
di morte deve consegnare i documenti rispettivamente richiesti dagli artt.2660, 2661 e 2662
del codice civile per i casi in ciscuno di detti articoli indicati e la nota di trascrizione deve
contenere le indicazioni di cui all’art. 253 C.N. integrate con quelle richieste dall’art.2660 del
cod.civ.5.
2.2. Della comproprietà.
La disciplina della comproprietà navale (artt. 258 – 264 C.N.) va coordinata con le norme
del codice civile relative alla comunione in generale (artt. 1100 – 1116 C.C.)
Le quote di partecipazione nella proprietà della nave sono espresse in carati (ventiquattro)
divisibili in frazioni.
4 I casi di ricusazione delle Note e dei Titoli, sono tassativamente indicati nell’art.2674 del codice civile.
5 Per giurisprudenza consolidata (cfr .parere n. 5024/99.109 in data 15/07/1999 reso dall’Avvocatura Generale dello Stato) per chiedere il passaggio
di proprietà, gli eredi legittimi debbono presentare, oltre al certificato di morte del “de cuius”, anche un atto espresso di accettazione dell’eredità
(art.475 c.c.) ovvero un documento che concreti la ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (art.476 c.c.).
14
La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di
dodici carati della nave.
In particolare, le decisioni che riguardano la nave comune debbono essere prese
all’unanimità nel caso riguardino la vendita (art. 264), con la maggioranza di 16 carati
nel caso di innovazioni o riparazioni straordinarie (art. 260) e di costruzione di ipoteca,
salvo l’autorizzazione del tribunale (art. 262), con la maggioranza semplice di (più di) 12
carati negli altri casi.
Resta salva la facoltà per ciascun caratista di invocare, in alcuni casi l’intervento del
Tribunale .
Nell’ipotesi in cui la maggioranza è detenuta da un solo caratista, le determinazioni di
questo vincolano la minoranza per quanto concerne l’ordinaria amministrazione, anche se
prese senza convocazione degli altri caratisti, purché siano a questi ultimi comunicate entro
otto giorni con lettera raccomandata.
Lo scioglimento della comunione è ammesso soltanto in casi eccezionali :
-
art. 260 C.N.: su richiesta dei dissenzienti, a seguito della delibera di un atto di
straordinaria amministrazione anche se gli altri caratisti possono evitare lo scioglimento
offrendosi di acquistare a giusto prezzo le quote dei dissenzienti stessi;
art.286 C.N.: in caso di recesso dalla società di armamento e rimborso delle quote
(possibile in caso di congedo) per i comproprietari che siano anche componenti
dell’equipaggio della nave comune.
A. Principali riferimenti normativi sulla proprietà: articoli da 245 a 257 del C.N. e da 414 a 421
del relativo Regolamento di esecuzione;
Circolari: Mimerc D.G: del N. prot.14520 dell’08.06.1951; Mimerc D.G. del n. prot. 33006/N del
31.12.1953 “Trascrizione passaggi di proprietà di navi in presenza di omissioni ed inesattezze negli
atti presentati”; Mimerc D.G. del N. prot. 8042/N del 25.03.1955; Mimerc D.G. del n. prot. 11/41804
del 24.08.1960 “Trapassi di proprietà delle navi. Segnalazioni agli Istituti di Previdenza Marinara”;
Mimerc D.G. del Nav. prot. 2143845 del 13.09.1963 Quesito: Esecuzione della pubblicità navale:
contenuto della nota di trascrizione”; Mimerc D.G. del n. prot. 215976 del 29.04.1964 “Pubblicità
degli atti relativi alla proprietà delle navi (art.250 e seguenti del Cod.Nav.); Mimerc D.G.del n. prot.
2113937 del 14.11.1966; Mimerc D.G. del n. prot. 259454 del 27.10.1975 “Trascrizione di atti
estintivi di ipoteca navale o di revoca di misure cautelari. Tassa di concessione governativa”; Mimerc
D.G. del n. prot. 253587 del 06.05.1978 “Parere dell’Avvocatura dello Stato. Regime fiscale degli atti
cautelativi dei procedimenti giurisdizionali in materia di lavoro, presentati per la trascrizione”;
Mimerc D.G. del n. prot. 2512191 dell’11.10.1980 “Atti ricevuti e autenticati da notai
sammarinesi…omissis…”; Dp. Maricogecap prot. 82/056855/I in data 20.11.1996 “Pubblicità Navale
- Continuità delle trascrizioni.” ; Circ. Minitrasnav D.G. del n. prot. 252242 in data 14.05.1997 “QMU21 Pubblicità Navale – Art.2688 Codice Civile – Mancanza della continuità delle trascrizioni”; Dp.
Maricogecap prot. 001505 del 09.01.2002 “Trascrizione nei pubblici registri di sentenze di tribunali
stranieri”.
A. Principali riferimenti normativi sulla comproprietà: articoli da 258 a 264 del C.N. ;
Circolari : Mimerc D.G. del n. prot. 27407/N del 23.11.1950 “Trascrizione di atti relativi alla
proprietà navale”.
15
FORMAT 2
(in bollo in duplice copia)
NOTA DI TRASCRIZIONE
(da presentare all’Ufficio di iscrizione dell’unità)
A FAVORE DI (chi ha acquistato)
Sig. _______________________________________ nato a _____________________________
il _____________ legale rappresentante della Società con sede a ______________ in
Via/Piazza___________________________
C.F./P.IVA._________________________( se persona fisica, indicare il regime patrimoniale )
CONTRO (chi ha venduto)
Sig.________________________________________ nato a _____________________________
il _______________legale rappresentante della Società con sede a _______________________
in
Via/Piazza___________________________________C.F./P.IVA.
_________________________,( se persona fisica,indicare il regime patrimoniale )
Si richiede
la trascrizione dell’atto __________________________________ (indicare se atto pubblico,
scrittura privata o sentenza) in data ______________ autenticato dal notaio
_____________________________ in data _______________ mediante il quale la Società.
________________________________
vende
e
trasferisce
alla
Società
____________________________________ la nave iscritta al n° __________________ delle
matricole,R.N.M.G./ R.I.D./R.N.D. di ___________________________, per il prezzo di EURO
________________________ (1).
____________________ lì ______________
(firma) _______________________________(2)
Note:
1. Se l’acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di
trascrizione.
Copia della nota di trascrizione, munita dell’annotazione della ricezione (giorno e ora), è
restituita all’interessato.
16
3.
DELL’ISCRIZIONE DELLA NAVE
3.1. Disposizioni comuni. Generalità.
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole6 o nei registri tenuti dagli
Uffici competenti ed abilitate nelle forme previste dal Codice.
Sono iscritte nelle matricole e nei registri le navi che rispondono ai prescritti requisiti di
individuazione e di nazionalità (cfr.Format n. 3).
A tali effetti ed ad ogni altro effetto di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla
stazza, dal nome o numero e dal luogo ove ha sede l’ufficio d’iscrizione. (art.137 C.N.).
L’iscrizione della nave avviene di solito nel luogo in cui è domiciliato il proprietario.
Tuttavia l’art. 147 C.N. da facoltà al proprietario di nave maggiore di iscriverla in un luogo
più rispondente alle esigenze della gestione navale del bene purché venga designato un
proprio rappresentante ivi residente, presso il quale e nei confronti dell’Autorità marittima
egli s’intende domiciliato. Per le navi minori e i galleggianti, la designazione del
rappresentante non è obbligatoria ma può essere richiesta a giudizio discrezionale
dell’Autorità Marittima.
Il rappresentante del proprietario designato deve consegnare all’ufficio d’iscrizione della
nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità.
La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d’iscrizione. (art. 317 R.C.N.).
In caso di mancata designazione di rappresentante laddove prescritto, l’ufficio d’iscrizione
invita il proprietario a provvedere stabilendo un termine, decorso il quale inutilmente,
promuove l’iscrizione nelle matricole dell’ufficio del luogo di domicilio del proprietario
producendo a tal fine, l’estratto della matricola o del registro e il certificato di stazza (cfr.
artt. 318 e 320 R.C.N.).
Quando il proprietario chiede il trasferimento della nave o del galleggiante dalle
matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all’ufficio
d’iscrizione (art. 319 R.C.N.).
L’iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e
galleggianti è determinata dal Capo del Compartimento (art. 303 Reg. C.N.) e a tal fine il
proprietario per ottenere la destinazione e l’iscrizione deve produrre:
a)
una documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere,
alle dotazioni ed alle sistemazioni riservate all’equipaggio;
b)
una dichiarazione in bollo dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla
nave o al galleggiante.
Il Capo del Compartimento marittimo quindi, con propria decretazione (cfr. Format n. 4),
stabilisce se la nave o il galleggiante deve essere iscritto nelle matricole o nei registri.
Avverso il provvedimento del Capo del Compartimento è possibile esperire ricorso al Ministero.
6
L’art.5 della legge 8 luglio n.172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” ha disposto
l’accentramento delle Matricole e dei Registri corrispondenti (Speciali e Internazionali) tenuti dagli Uffici di compartimento marittimo presso le
Direzioni Marittime sovraordinate
17
Ottenuta così la destinazione, il proprietario deve presentare all’ufficio d’iscrizione della
nave o del galleggiante, la seguente documentazione (art. 315 R.C.N.):
1. il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per
conto del costruttore, l’estratto del registro delle navi in costruzione;
2. il certificato di stazza.
Focus
Sul Titolo di Proprietà….
Il titolo può essere costituito da copia autentica del contratto di
costruzione dal quale risulti che il trasferimento della proprietà ha luogo al
momento della consegna e da un originale del verbale di consegna con firme
autenticate o copia autentica dello stesso.
In ambito internazionale il titolo di proprietà è normalmente un Bill of
Sale, ossia un atto unilaterale, sottoscritto dal venditore che, anche nella
prassi italiana viene considerato sufficiente per dimostrare la titolarità del
diritto di proprietà in capo al soggetto che chiede l’iscrizione. Il Bill of Sale
dovrà poi essere registrato e , come tutti i documenti prodotti in lingua
straniera, accompagnato da traduzione asseverata.
Per gli atti pubblici formati all’estero in Paesi extracomunitari, o
comunitari che non abbiano aderito con ratifica alle Convenzioni riguardanti
l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, (cfr. L. 20
Dicembre 1966, n. 1253 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
dell’Aja del 5 Ottobre 1961 e L. 24 Aprile 1990, n. 106 di ratifica della
Convenzione di Bruxelles del 25 Maggio 1987) risulta necessaria
l’apposizione delle apostille. Per la Convenzione di Bruxelles, non è ancora
avvenuto il deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri,
ma con il nostro Paese sono in vigore specifici accordi bilaterali con
l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania e l’Irlanda.
Per l’iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite
all’estero o provenienti da bandiera estera, l’Autorità Consolare deve trasmettere al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
1.
2.
il titolo di proprietà in originale o in copia autentica (vedi Focus);
la copia autentica del Passavanti Provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a
termini dell’art.149 del C.N.;
3.
il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all’estero a norma dell’art. 139 del
C.N.;
4.
il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità
estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali7;
5.
una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave8.
7
All’attualità non vi è alcuna convenzione internazionale che lo richieda. Tuttavia, essendo tali strumenti basati su principi di diritto internazionale
consuetudinario, si deve ritenere, per il nostro Ordinamento, necessaria la produzione del certificato di cancellazione.
8
L’Autorità consolare non è tenuta a trasmettere al Ministero la somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave in
quanto la norma di cui al punto 5 dell’art.315 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, si è svuotata, nel tempo, del relativo
contenuto, a seguito del modificato regime fiscale delle navi come sottolineato con circolare prot.n.250004 del 03.01.1984 dell’allora Ministero della
Marina Mercantile.
18
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la
sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti
indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai nn. 2) e 3).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio
del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli artt. 143 e 144 del codice della
navigazione il certificato di iscrizione nell’apposito elenco o il decreto ministeriale di
equiparazione, di cui agli stessi articoli.
L’iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre
ottenuto l’approvazione del nome ai sensi dell’art.140 del codice della navigazione.
3.2. Delle navi maggiori.
Si definiscono navi maggiori le navi alturiere ovvero quelle che per caratteristiche, per
dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio sono atte a navigazione di altura oltre le
20 miglia dalla costa. In tale categoria comprenderemo, quindi, le navi destinate ad essere
iscritte nelle matricole, nei registri speciali e nei registri internazionali tenuti dai
Compartimenti marittimi a ciò autorizzati.
Le navi maggiori sono contraddistinte da un nome che deve essere diverso e dissimile da
ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.
L’imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all’approvazione del Ministero
secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione al C.N.(art.141 C.N.).
Per poter ottenere l’iscrizione nelle matricole e registri similari, le navi devono rispondere
ai requisiti di nazionalità stabiliti dalla Sezione II artt.143-145 del cod.nav. ed in
particolare:
a.
appartenere per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche o giuridiche o enti
italiani o di altri Paesi dell’Unione europea;
b.
per quelle di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario,
appartenere a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari che assumano
direttamente l’esercizio della nave attraverso una “stabile organizzazione” sul territorio
nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri
Paesi dell’UE, domiciliata nel luogo d’iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità
per il suo esercizio nei confronti dell’Autorità amministrativa e dei terzi, con dichiarazione
da rendersi presso l’ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la
dichiarazione di armatore.
Focus
Sulla “stabile organizzazione”….
Nella vigente legislazione il concetto di stabile organizzazione si ritrova nel
contesto di norme riguardanti settori di rilevante interesse come la legge istitutiva
del Registro Internazionale (cfr. art. 7 DL 457/97), la “Tonnage Tax” (cfr. dlgs
n.344/2003) e nella legge di riforma della nautica da diporto (cfr. art. 7 legge
n.172/2003).
19
L’art. 162 1° comma del citato decreto legislativo n.344 del 12 dicembre
2003, sottolinea come “….ai fine delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive di cui al Dlgs 15 dicembre 1997, n.446, l’espressione
stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale
l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello
Stato”.
Il comma 8 dello stesso articolo testualmente dispone: “nonostante quanto
previsto dal comma precedente non costituisce stabile organizzazione dell’impresa
il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per
mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135 o di
un mediatore marittimo di cui alla legge 13 marzo 1968, n.478 che abbia i poteri
per la gestione commerciale o operativa delle navi dell’impresa anche in via
continuativa”.
La suddetta puntualizzazione rileva soprattutto ai fini dell’applicazione
dell’imposta, in quanto nei confronti dei soggetti non residenti, nel nostro
Ordinamento, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di impresa
derivanti da attività esercitata mediante “stabile organizzazione” cioè una struttura
stabile mediante la quale l’impresa estera svolge direttamente in tutto o in parte, la
propria attività rappresentata sul territorio dello Stato di persone che esercitano
abitualmente poteri di rappresentanza che vincolano contrattualmente l’impresa
estera.
La circostanza, quindi, che figure di “raccomandatario marittimo” ex legge
n.135/77 o di “mediatore marittimo” ex legge n.478/68 non possono costituire,
per legge, “stabile organizzazione” dell’impresa, rappresenta ulteriore incentivo
dal punto di vista fiscale per le imprese di navigazione estere ed un maggiore
stimolo per gli operatori stranieri ad operare nel nostro Paese. Infatti, non è
imponibile l’attività posta in essere dall’armatore non residente e che esercita
attività nel nostro Paese tramite un raccomandatario o mediatore marittimo.
Non possono ottenere l’iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che
risultano già iscritte in registro straniero. (art.145 C.N.),
3.3. IL REGISTRO SPECIALE: sospensione temporanea della
nazionalità italiana per navi locate a conduttore estero e iscrizione
temporanea di navi in sospensione da registro estero.
Possono, peraltro, ottenere l’iscrizione in speciali registri ai soli effetti degli artt. 149 e
155 del C.N. le navi che risultano già iscritte in un registro straniero ed in regime di
sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n.234, hanno per l’appunto introdotto
modifiche agli artt.145, 156 e 163 del codice della navigazione, per l’attribuzione e la
sospensione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana; per
l’applicazione dei suddetti articoli, si è provveduto con apposite norme regolamentari
contenute nel D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 .
20
Per tutto quanto non previsto dal suddetto Regolamento, ai registri speciali si applicano le
disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi
alla pubblicità navale.
L’iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a
scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Quest’ultima
limitazione temporale, non trova tuttavia applicazione nell’ipotesi in cui la nave viene
cancellata da quei registri e contestualmente iscritta nella Terza Sezione del Registro
Internazionale di cui alla legge 27 febbraio 1998, n.30.
Alla fine di questo capitolo, al Format n. 5 si riporta il contenuto degli articoli 3, 9 e 10
del D.P.R. n. 66/90 che individuano la procedura per ottenere, rispettivamente, l’iscrizione di
una nave straniera nei registri speciali e, per le navi italiane, l’autorizzazione ad ottenere la
sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione ed all’uso della bandiera italiana,
nonché lo schema di apposito Avviso da pubblicare all’Albo ed al F.A.L. elettronico in tale
ultima ipotesi.
3.4. Registro Internazionale.
La Legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha, poi, istituito il Registro internazionale nel quale
sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, ed ha
ridisciplinato la composizione degli equipaggi.
Il Registro internazionale è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente :
a)
le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea ai sensi
del comma 1, lettera a),dell’art.143 del C.N.;
b)
le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b),
dell’art.143 del cod. nav.;
c)
le navi che appartengono a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un
registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell’art. 145 del codice della
navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi
dell’Unione Europea.
Le procedure per ottenere l’iscrizione nelle diverse sezioni del Registro internazionale,
sono schematicamente riportate alla fine di questo capitolo ( cfr. Format 6, 7,e 8 ).
Non possono comunque essere iscritte nel Registro Internazionale le navi da guerra, le
navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto, le navi
passeggeri provenienti da registri stranieri costruite da oltre vent’anni ( cfr. circ. NAVIG. 1
0471 del 26 gennaio 2000 di M.T.N.). le navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio
o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui età risalga ad oltre vent’anni ( art. 4,
legge 7 marzo 2001, n. 51.).
3.5 Iscrizione nel Registro Internazionale e Servizio di Cabotaggio.
Il Cabotaggio, ovvero il trasporto di cose e persone tra porti dello Stato a scopo
commerciale, è riservato per legge (art. 224 Cod. Nav.) e nei termini di cui al Regolamento
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 novembre 1992, agli armatori comunitari che
21
…impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione Europea e che battono
bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti
necessari per l’ammissione al cabotaggio in uno Stato Membro.
In particolare, ai fini del suddetto Regolamento comunitario, si intendono per “servizi di
trasporto marittimo in uno Stato membro”(cabotaggio marittimo) i servizi normalmente
assicurati dietro compenso e comprendenti:
1. il cabotaggio continentale, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti
situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza
scali su isole;
2. i servizi di approvvigionamento “off-shore”, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o
merci fra i porti di uno Stato membro nonché le attrezzature o strutture situate sulla
piattaforma continentale di tale Stato membro;
3. il cabotaggio con le isole, ovvero il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:
porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro;
porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro (Ceuta e Melilla sono
trattati nello stesso modo dei porti situati su un’isola).
L’art.3, comma 2 del Regolamento stabilisce che alle navi che effettuano collegamento
marittimo con e tra le isole si applicano, per tutte le questioni relative agli equipaggi, le
condizioni dello Stato ospitante, cioè dello Stato in cui la nave effettua il servizio.
Analoga applicazione è consentita allo Stato ospitante alle navi di stazza lorda fino a 650
tonnellate per i servizi di cabotaggio continentale e di crociera. Ai sensi dell’art.3, commi 1 e
3, del sopraccitato Regolamento, si applica invece la normativa in materia di equipaggi
prevista dallo Stato di bandiera alle navi di stazza lorda superiore a 650 tonnellate impegnate
in servizi di cabotaggio continentale o di crociera e alle navi da carico (> di 650 TSL)
impegnate in servizi di trasporto con le isole e tra le isole qualora, in quest’ultima fattispecie,
i viaggi in questione seguono o precedono viaggi in provenienza da o diretti verso altri Stati.
La legge 27 febbraio 1998, n.30, con specifico riferimento al comma 5 dell’art.1,
stabilisce che le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di
cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’art. 224 del codice della navigazione,
salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio
di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui ai punti b) e c) del
comma 1 dell’art.2 della legge n. 30/98.
Le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda iscritte nel Registro
Internazionale, possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi
mensili o viaggi di cabotaggio ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine,
anche se i viaggi non sono preceduti o seguiti da un viaggio internazionale soltanto se
osservano i criteri di cui all’art.2, comma 1, lettera a) e comma 1-bis concernente la deroga al
comma 1 dell’articolo 318 del codice della navigazione e al comma 1 dell’art.2 della
medesima legge n.30/1998 (cfr. Legge 1 agosto 2002, n.166 e legge 27 dicembre 2002, n.289
e Legge 24 novembre 2003, n.326). I viaggi in questione si riferiscono al trasporto di
…passeggeri e merci che, per quantità e qualità, attribuiscono al viaggio carattere di
autonomia funzionale e commerciale; il rispetto di tale condizione dovrà essere accertato
dall’Autorità Marittima. Con circolare prot. CA/2643 del 29.10.2004, la Direzione Generale
per la Navigazione e il Trasporto Marittimo Interno ha precisato che ai fini del computo delle
percentuali, 100 miglia marine sono da considerare come un unico viaggio, assoggettato,
qualora superi globalmente le 100 miglia, al relativo regime come definito dalla norma in
questione, le sottoindicate fattispecie:
22
1.
il caso di “viaggio circolare”, intendendosi per tale un viaggio svolto nel quadro di un
regolare servizio di linea debitamente pubblicizzato, avendo come riferimento un medesimo
porto quale porto di imbarco o di caricazione iniziale e di destinazione finale;
2.
il caso analogo in cui la nave sia utilizzata, con ciclicità continuativa, al servizio di un
medesimo porto di caricazione o scaricazione, svolgendo di fatto, in maniera ripetitiva la
stessa o le stesse tratte con la finalità di assicurare un regolare servizio di
approvvigionamento o, comunque, di rispondere alle esigenze di un processo di produzione o
di distribuzione di prodotti industriali.
Nel primo caso, precisa la circolare, l’elemento di unitarietà che impone di considerare il
viaggio come entità complessiva é dato dalla complessiva funzione Tecnico-Commerciale
che caratterizza il viaggio circolare, mentre nel secondo caso tale unitarietà è costituita
dall’asservimento della nave ad esigenze proprie e dell’approvvigionamento o dello specifico
ciclo industriale, per cui, in dette fattispecie, l’autonomia funzionale e commerciale del
viaggio va intesa non con riferimento alla singola tratta, ma all’impiego complessivo del
mezzo nautico.
In pratica, per l’effettuazione di tali viaggi di cabotaggio, si richiede che l’equipaggio sia
composto da marittimi comunitari, disposizione quest’ultima che può trovare deroga in virtù
del disposto dell’art.2, comma 1-bis, della legge n. 30/98.
3.6. Delle navi minori.
Sono minori le navi costiere e quelle del servizio dei porti e le navi addette alla
navigazione interna. Si considerano costiere quelle navi che per caratteristiche, per
dotazioni e per sistemazioni riservate all’equipaggio siano atte soltanto a navigazione
costiera intesa come navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza
non superiore alle 20 miglia.
Le navi minori sono iscritte nei registri tenuti dalle Capitanerie di Porto, Uffici
Circondariali Marittimi, Uffici Locali Marittimi nonché dalle Delegazioni di Spiaggia
autorizzate dal Direttore Marittimo.
Le navi minori sono contraddistinte da un numero progressivo che viene riportato nel
pertinente registro.
Se superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda se a propulsione meccanica ed alle
venticinque in ogni altro caso, le navi minori possono essere contraddistinte, oltre che dal
numero, anche da un nome diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa
circoscrizione.
3.7. Dei galleggianti.
Benché non vi sia uniformità di vedute in dottrina, il codice della navigazione individua
nella categoria dei galleggianti in senso stretto quelli che sono “adibiti a qualsiasi servizio
attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne” (art. 136, 3° comma).
Le disposizioni contenute nel codice della navigazione riguardanti le navi minori trovano
applicazione anche ai galleggianti come sopra definiti.
23
3.8. Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque
marittime.
Sempre nell’ambito della più ampia categoria delle navi minori e dei galleggianti, è
ricompresa quella delle unità aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri
destinate a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio, per la
navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa, disciplinata dall’articolo
25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
Per USO PRIVATO si intende l’utilizzazione dell’unità come mezzo di locomozione
propria e di terzi a titolo amichevole.
Per USO IN CONTO PROPRIO si intende invece l’utilizzazione dell’unità per il
soddisfacimento di necessità strettamente connesse all’attività istituzionale di soggetti
pubblici o privati o all’attività imprenditoriale di soggetti commerciali ivi compresa l’attività
di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse, attività che non deve in
alcun modo essere riconducibile ad attività diretta allo sfruttamento delle risorse ittiche come
precisato con circolare del 29.09.2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato si applica il
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro
dei Trasporti e della Navigazione 21 gennaio 1994, n. 232; mentre i requisiti di idoneità e di
sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio sono determinati con uno o più decreti
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – a tutt’oggi non ancora emanati – in
relazione al particolare servizio speciale cui l’unità è destinata. Nelle more, trova
applicazione il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435.
Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza, sentito l’Ente tecnico, devono
essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l’unità
è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle
persone imbarcate .
Le unità destinate ai suddetti servizi speciali possono trasportare un numero massimo
di dodici persone, escluso l’equipaggio e le stesse unità non sono soggette al rilascio del
ruolino d’equipaggio previsto per le navi minori e galleggianti.
Infine, per ciò che concerne la condotta delle suddette unità, la legge prevede che possono
essere comandate e condotte dal proprietario, dal titolare della ditta o da persona che abbia un
regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle
abilitazioni già previste dall’articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di
addestramento e di familiarizzazione a bordo dell’unità per il periodo ritenuto necessario
sotto la diretta responsabilità della ditta per le unità destinate all’uso in conto proprio.
Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato
per lo svolgimento dei servizi di bordo dell’unità.
Per la procedura d’iscrizione si rinvia allo schema di cui al Format n. 9.
24
Focus
Sull’uso in conto proprio….
Nel Maggio del 2002, il Ministero ha chiarito con lettera circ. n° N30779,
dietro specifico quesito, che le certificazioni di sicurezza per unità da iscrivere nei
RR.NN.MM. e GG. per uso in conto proprio non possono essere rilasciate da
Istituti che operano nel campo del diporto, diversi dagli organismi riconosciuti
idonei ai sensi del D.P.R. 435/91 (RINA, American Bureau of Shipping, Bureau
Veritas, Germanischer Lloyd).
Con dp. N° N11107 del 2 marzo 2003, il Ministero dietro apposito quesito,
ha rimarcato l’impossibilità di applicazione dell’art. 25 della legge n.472/99 alle
unità adibite al servizio di pilotaggio nei porti, la cui disciplina risulta essere
completamente descritta nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di
esecuzione (artt. 95 C.N. e 99 e 125 del Reg. C.N.) La stessa Direzione Generale ha
ritenuto invece che, previa determinazione del Comandante del Porto, l’art.25
possa trovare applicazione per la minore fattispecie rappresentata dai marittimi
abilitati al pilotaggio ex art.96 del Cod. Nav., attesa che la norma stessa consente la
deroga “il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di
questo capo in quanto applicabili”.
Con dp. N12631 del 2 settembre 2003, il Ministero fornendo elementi di
risposta ad un quesito prospettato da un’Agenzia Nautica veneziana, ha
confermato, da un lato, l’obbligo dell’apposizione del visto annuale sulla licenza di
navigazione per le unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG. e, quindi, anche per quelle
in uso in conto proprio e, dall’altro, ha evidenziato che per le stesse unità non è più
dovuto il pagamento della tassa di stazionamento.
A seguito dell’emanazione della legge 8 luglio 2003, n.172, il Ministero
con nota n.130828 del 08.03.2004, ha richiamato l’attenzione di tutti gli Uffici
Marittimi sulla circostanza che le unità da diporto possano non solo essere
impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo ma anche sul fatto che chi svolge detta attività imprenditoriale è,
comunque, svincolato dal regime previsto dall’art.25 della legge n.472/1999 (uso in
conto proprio).
Su un quesito sollevato da un Ufficio Circondariale Marittimo, il Ministero
con dp. N12716 del 02.09.2004 ha precisato che il 2° comma, lett.b) dell’art.25
della legge n.472/99, ha inteso agevolare attività istituzionali ed imprenditoriali
diverse da quelle costituenti i servizi marittimi in senso stretto già “normati dal
C.N. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché da leggi speciali. E’ pertanto
illegittimo l’individuazione da parte di un soggetto diverso dal proprietario e non
legato a questo da alcun rapporto contrattuale di lavoro. L’“uso in conto proprio” di
una tale unità, infatti deve soddisfare necessità strettamente connesse all’attività
istituzionale del soggetto o Ente proprietario.
Con lettera circ. prot. n.200430131 in data 29.09.2004 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, recante parere in merito alle unità asservite agli
impianti di acquacoltura si fa riferimento all’iscrizione di navi minori e galleggianti
in registri speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la
navigazione nelle acque marittime entro le 12 miglia dalla costa. Secondo tale
circolare, la definizione di uso in conto proprio identifica una nuova tipologia di
servizi speciali quali l’attività di acquacoltura, in acque marine con gabbie
galleggianti o sommerse. A tale proposito, il Ministero definisce, quale condizione
indispensabile all’esercizio di tale tipologia di uso, la non riconducibilità delle
attività svolte allo sfruttamento diretto delle risorse ittiche, principio assunto anche
a livello europeo.
25
3.9. Tipi delle navi.
Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate
secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali (art.314 R.C.N.).
Una prima e più generale ripartizione, la ritroviamo all’art 3 della legge n. 616/62 che
distingue le navi passeggeri (ovvero qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in
numero superiore a dodici) dalle navi da carico (qualsiasi nave che non sia da passeggeri)
dalle navi cisterna (qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa).
Ed ancora in relazione al loro impiego, le navi da pesca, - a loro volta classificate in sei
categorie (oltre gli stretti o oceanica, mediterranea o d’altura, costiera ravvicinata, costiera
locale, al servizio di impianti da pesca, al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio di
attività di conservazione o di trasferimento e di trasporto di prodotti della pesca ) - e le
costruzioni destinate al diporto.
Ma è il Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
(D.P.R. n.435/91) che dedica un intero capitolo (il II) a “Tipi e destinazione delle navi”. In
particolare all’art.11, distingue le navi nei seguenti tipi :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
piroscafi
motonave
nave nucleare
veliero
motoveliero
veliero con motore ausiliario
aliscafo
aeroscafo
imbarcazione a remi
sottolineando come “il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei
documenti di bordo di cui all’art. 169 del codice della navigazione”.
L’articolo 12 dello stesso provvedimento, distingue poi le specie di navigazione a cui
possono essere abilitate le navi :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
navigazione internazionale lunga (NAV. I.L.)
navigazione internazionale breve ( NAV I.B.)
navigazione internazionale costiera ( NAV. I.C.)
navigazione nazionale (NAV. N.)
navigazione nazionale costiera (NAV. N.C.)
navigazione nazionale litoranea (NAV. N. Li.)
navigazione nazionale locale ( NAV. N.Lo.)
navigazione speciale (NAV. S.)
La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all’art. 169 C.N.
Infine, in ordine all’abilitazione di una nave a determinati servizi, l’art.13 annovera :
a)
b)
il trasporto passeggeri
il trasporto merci
26
c)
d)
e)
f)
i servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia
da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento
fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con
decreto del Ministro della Marina Mercantile ora delle Infrastrutture e dei Trasporti9)
servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo
marino
la pesca
il rimorchio
Principali riferimenti normativi sull’iscrizione di nave.
Codice della Navigazione articoli da 146 a 155; Regolamento di esecuzione al C.N. articoli da 313 a 336; Legge
5 giugno 1962, n. 616; D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639; Legge 11 febbraio 1971, n.50; Legge 14 giugno 1989,
n.234; D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66; D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435; Legge 29 ottobre 1993,n.427; Legge
27 febbraio 1998 n. 30; Legge 7 dicembre 1999, n. 472; Legge 28 dicembre 1999, n. 522; Legge 7 marzo 2001,
n. 51.; Legge 1 agosto 2002, n. 166; Legge 27 dicembre 2002, n. 289; Legge 08 luglio 2003, n.172.
Circolari : Mimerc prot. 886 del 10.01.1952 “Acquisto di navi estere destinate alla demolizione”; Mimerc.
d.g.n. prot. 19883 del 12.08.1953 “Assegnazione dei nomi alle navi”; Mimerc D.G.N. prot. 20879 del
22.08.1953 “Iscrizione del naviglio nelle matricole o nei registri delle navi minori. Trasferimenti”; Mimerc
d.g.n. prot. 23055 dell’11.09.1953 “Assegnazione del nome alle navi maggiori”; Mimerc d.g.n. prot 6379 del
10.02.1954 “Immatricolazione delle navi provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 3855 del
30.01.1954 “Cambiamento del nome alle navi maggiori in applicazione dell’art. 140 Cod. Nav. e 535 del
Regolamento, Rilascio dei nuovi atti di nazionalità” ; Mimerc d.g.n. prot. 22231 del 21.07.1954 “Reiscrizione
in matricola di navi già cancellate per perdita reale o presunta” ; Mimerc d.g.n. prot. 5932 del 26.02.1955
“Acquisto di navi all’estero. Misura del deposito preventivo”; Mimerc d.g.n. prot. 6151 dell’8.03.1955 “Regime
giuridico-amministrativo delle navi”; Mimerc d.g.n. prot. 6495 del 06.03.1956 “Diritti doganali su navi
provenienti dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 17154 del 12.04.1956 “Assegnazione del nome alle navi
maggiori” ; Mimerc d.g.n. prot. 13014 del 26.04.1956 “Diritti doganali su navi provenienti da bandiera estera.”;
Mimerc d.g.n. prot. 16046 del 16.03.1957 “Acquisto e nazionalizzazione di navi estere prot. 37335 in data
01.07.1957 “Nuove matricole delle navi ( mod. 32 nuovo)” ; Mimerc d.g.n. prot. n. 49101 del 29.09.1957
“Nuove matricole delle navi (mod.32 nuovo). Norme per l’impiego.”; Mimerc d.g.n. prot. 7885 del 30.01.1958
“Demolizione volontaria di navi e galleggianti iscritti nelle matricole e nei Registri dello Stato.” ; Mimerc d.g.n.
prot. 30167 del 12.05.1958 “Assegnazione del nome alle navi “Mimerc. prot.11/39080 del 10.08.1960
“Acquisto e trasferimento in Italia da parte di acquirenti italiani di navi estere destinate alla demolizione”;
Mimerc d.g.n. prot.11/43538 dell’11.09.1960 “Assegnazione di nome alle navi maggiori (art.140 C.N.)”;
Mimerc. d.g.n. prot. 2139376 del 30.08.1962 “Imbarcazioni straniere introdotte via terra”; Mimerc d.g.n. prot.
2120947 del 14.07.1961 “Nuovo modello del Registro delle navi e dei galleggianti in costruzione (art. 411
Regolamento al codice della navigazione)”; Mimerc prot. 2125870 del 12.05.1962 “Acquisti e vendite all’estero
di navi, galleggianti ed imbarcazioni” ; Mimerc d.g.n. prot. 2156624 del 14.12.1962 “Navi estere acquistate per
la demolizione in cantieri nazionali”; Mimerc d.g. pesca marittima prot. 619392 del 05.03.1963 “Vendita
battelli da pesca a stati esteri.” ; Mimerc d.g.n. prot. 218802 del 12.05.1964 “Pubblicazioni previste dall’art 156
del Cod. Nav.”; Mimerc d.g.n. prot. 33256 del 31.01.1968 “Assegnazione di nominativi internazionali”;
Mimerc d.g.n. prot. 21256 in data 21.01.1969 “Titolo di proprietà per la prima iscrizione delle navi”; Mimerc
d.g. pesca marittima “Cambio di destinazione di natanti da pesca al diporto” ; Mimerc d.g.n. prot. 2104100 in
data 08.06.1970 “Iscrizione imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore a 10
tonn. ed alle 25 in ogni altro caso”; Mimerc d.g.n. prot. 252247 dell’ 08.06.1972 “Acquisto all’estero di navi
usate”; Mimerc d.g.n. prot. 342839 del 18.08.1972 “Assegnazione dei nominativi internazionali”; Mimerc.
d.g.n. prot. 2500477 del 18.01.1974 “Diritti erariali per la nazionalizzazione delle navi acquistate all’estero
(art.315,n.5 del reg.al cod.nav.)”; Mimerc d.g.n. prot. 256587 del 25.06.1975 “Esportazione di navi”; Mimerc
d.g.n. prot. 254563 del 05.05.1976 “Distribuzione dei nuovi modelli di licenza con annesso ruolino di
equipaggio,per le navi minori ed i galleggianti,”; Mimerc.d.g.n. prot. 2510476 del 29.10.1976 “Disposizioni
concernenti l’importazione senza corrispettivo delle navi e dei natanti di cui alla Legge 30 aprile 1976, n.159,
9
Tra i “servizi speciali “ vanno inclusi anche quelli di ormeggio e battellaggio ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
titolo Porti, serie VIII, n.15 del 24 maggio 2001 avente ad oggetto: “Servizio di ormeggio e battellaggio.Iscrizione nei RNMG delle imbarcazioni,titoli
professionali,ruolino di equipaggio”.La suddetta direttiva prevede che le imbarcazioni utilizzate dai suddetti servizi portuali vadano iscritte come
motobarche da traffico nei registri delle navi minori e galleggianti di cui all’art.146 cod.nav.
27
modificato all’art 3 della Legge 8 ottobre 1976, n.689”; Mimerc prot. 25449 del12.01.1977 “Iscrizione di
navi di s.l. non superiore a 10 tonn. o a 25 in ogni altro caso. Autenticazione della firma dell’alienante”;
Mimerc d.g. pesca marittima prot. 6231010 del 29 maggio 1981 “Trasferimento temporaneo di navi
dall’esercizio della pesca a quello del traffico”; Mimerc d.g.n. prot. 250004 del 03.01.1984 “Importazione ed
esportazione di navi”; Mimerc.d.g.n. prot.255579 del 21.05.1985 “Esportazione navi. Prezzo”; Mimerc.d.g.n.
prot.253575 in data 27.03.1986 “Nominativi internazionali delle navi”; Mimerc.d.g.n.t.m. prot. 3102180 del
14.06.1991 “Regolamento CEE n.613/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 relativo al cambiamento di registro
delle navi all’interno della Comunità.” ; Mimerc. d.g.n. prot. 257649 del 30.09.1992 “Sospensione e
attribuzione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera italiana”; Mimerc d.g.n. prot. 251174
dell’11.03.1993 “Navi in regime di temporanea dismissione di bandiera. Circolare n. 257649 del 30.09.1992.
aggiornamento documentazione”; M.T.N. d.g.n.t.m. prot. 4143523 del 17.07.1997 “Ulteriori disposizioni per
l’attuazione dell’art.1, comma 20 del D.L. 12 ottobre 1996, n.535 convertito in Legge 23 dicembre 1996,
n.647.”; M.T.N. prot. 06502 del 29.12.1998 “Disposizioni relative agli equipaggi delle navi che effettuano
servizi di cabotaggio marittimo” ; M.T.N. Circ. 25 novembre 1999, n.1 “Disposizioni relative agli equipaggi
delle navi che effettuano
servizi di cabotaggio marittimo” ; M.T.N. Navig 1 prot. 0471 del 26.01.2000 “Art.9, commi 4 e 5 della
Legge 28.12.1999, n.522.” ; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ex Navig 1 prot. N10075 del
09.01.2003 “Navi maggiori. Assegnazione del nominativo internazionale”; M.I.T. d.g.n.t.m.i.
prot.nav/ca/128 del 14.01.2003 “Cabotaggio marittimo.Navi iscritte nel Registro”, M.I.T. ex Navig 3 prot.
N3.1224 del 15 luglio 2003 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico. Nuove competenze degli uffici marittimi in materia di registri navali” Ministero I.T. ex NAVIG1
prot. N1 2631 del 2 settembre 2003 “Legge 472/99 Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle
acque marittime, quesiti”; M.I.T. ex NAVIG1, prot. N1 1107 del 12 marzo 2003 “Navigazione ad uso
privato o in conto proprio nelle acque marittime. Applicazione dell’art. 25 della L.472/99 alle imbarcazioni
adibite al servizio di pilotaggi. Quesito”; M.I.T. ex NAVIG3 prot. N3 0829 dell’8 marzo 2004 “Legge 8
marzo 2004 “; Legge 8 luglio 2003, n.172. Unità da diporto utilizzate come unità-appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
28
FORMAT 3
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA UNITA’ NEI REGISTRI NAVI MINORI E
GALLEGGIANTI (A norma degli artt. 146 Cod. Nav. e 303, 313, 314, 315 Reg. Nav. Mar.)
1. Istanza in bollo;
2. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per
conto del costruttore, l’estratto del Registro Navi in Costruzione;
3. Certificato di stazza (1)
4. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 Cod. Nav. se persona
fisica o nel caso di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
5. Versamento da € 61.97 su c/c _____ intestato alla Tes. Prov. dello Stato – Sez. di ________
con la seguente causale: Capo XV – Cap. 3570;
Nota (1) : Le norme di riferimento non prevedono il rilascio di un certificato di stazza provvisoria,
ancorché sia prassi consolidata accettare, nelle more, apposita “Dichiarazione” ( o Statement ) in
originale dell’Ente di classifica da cui risulti che sono in corso i calcoli di stazza in conformità alla
Convenzione Internazionale 1969 e che si prevedono,in via di approssimazione,determinati valori
di GT e NT.
Per l’iscrizione nelle matricole o nei registri degli Uffici dello Stato di navi costruite all’estero
o provenienti da bandiera estera, l’Autorità Consolare deve trasmettere al Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti:
1. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
2. Copia autentica del Passavanti Provvisorio o della Licenza Provvisoria rilasciati a termini
dell’art. 149 Cod. Nav.;
3. Certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all’estero a norma dell’art. 139 Cod.
Nav.;
4. Certificato di Cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera,
ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;
5. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143 Cod. Nav. se persona
fisica o nel caso di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
6. Versamento da € 61.97 su c/c _____ intestato alla Tes. Prov. dello Stato – Sez. di ________
con la seguente causale: Capo XV – Cap. 3570;
L’iscrizione delle navi maggiori non può essere effettuata nel caso in cui il proprietario non
abbia ottenuto l’approvazione del nome ai sensi dell’art. 140 Cod. Nav..-
29
FORMAT 4
REPUBBLICA ITALIANA
______________________________
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di ________.
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di ________
VISTA l’istanza presentata in data ______________ da ________________________,
proprietario/a
della
M/N
–
Galleggiante
denominata
“_______________________________” inscritta al n° _______________ del Registro
Navi in Costruzione di __________________________________, resa ai sensi dell’art.
303 Reg. al Cod. Nav.;
VISTO l’art. 303 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
VISTE le caratteristiche, le dotazioni e le sistemazioni riservate all’equipaggio, nonché la
dichiarazione del proprietario dalla quale risulta la destinazione che lo stesso intende
dare alla nave/galleggiante
DETERMINA
che la nave/galleggiante denominata “________________________” di T.S.L.______ di proprietà
di _______________________________, nato a ___________________, il ________________ e
residente a ___________________________, in via ___________________________________, n°
__________ ora iscritta al n° ___________ del Registro Navi in Costruzione di
_____________________________________,
sia
inscritta
nelle
Matricole
o
corrispondenti (Speciale ed Internazionale)/RR.NN.MM.&GG. del:
______________________ lì, __________________
IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI __________
__________________________________________
30
Registri
FORMAT 5
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA NAVE NEI REGISTRI SPECIALI
Per ottenere l’iscrizione di una nave nei registri speciali il conduttore deve presentare all’ufficio
presso il quale chiede l’iscrizione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo (1);
certificato di stazza rilasciato dal registro italiano Navale;
copia autentica dell’attestazione, rilasciata dall’ufficio competente dello Stato d’iscrizione
della nave, che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso non
appena avvenuta l’iscrizione nel registro speciale;
copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave,
nonché del documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se
quest’ultimo è richiesto dallo Stato d’iscrizione della nave;
documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143
e 144 del codice della navigazione;
copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale;
copia autentica dell’atto di approvazione del nome a norma dell’art. 140 del codice della
navigazione.
La richiesta di iscrizione della nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore
di cui all’art. 265 del codice della navigazione.
Nota(1) Se il documento non è in lingua Italiana, occorrerà procedere a traduzione asseverata del
contratto.
PROCEDURA
PER
OTTENERE
LA
SOSPENSIONE
TEMPORANEA
DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE ED ALL’USO DELLA BANDIERA
ITALIANA.
1. Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell’abilitazione alla
navigazione ed all’uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per
consentire al conduttore di iscriverla in un registro di un altro Stato, avente funzioni
analoghe a registro speciale di cui all’art. 1, deve farne dichiarazione all’ufficio di
iscrizione della nave o all’ufficio Consolare se la nave si trova all’estero.
2. La dichiarazione deve indicare le generalità e la nazionalità del soggetto estero, al quale la
nave viene data in locazione, e l’apposito registro straniero, nel quale la nave sarà
temporaneamente iscritta. L’ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua
pubblicazione, a norma dell’articolo 156, secondo comma, del Codice della navigazione.
3. L’ufficio che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne da immediata
comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver constatato che
sono state soddisfatte le condizioni di cui all’art. 15 della legge 26 luglio 1984, n° 413 e nei
casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell’art. 156, 3° comma del Codice
della Navigazione ovvero se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave che vi è il
consenso scritto di tutti gli aventi diritto.
31
FORMAT 5 (continua 1)
4. Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell’abilitazione
alla navigazione all’uso della bandiera italiana di cui agli artt. 149 - 155 del C. della
Navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della Marina Mercantile.
5. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a)
l’indicazione degli estremi della dichiarazione di cui all’art. 9 e delle
informazioni in essa contenute;
b)
l’indicazione delle principali clausole del contratto di locazione e l’impegno a
non stipulare in esso clausole difformi delle disposizioni dell’art. 29 della
legge 14 giugno 1989 n° 234, o che impediscano od ostacolano provvedimenti
di requisizione della nave da parte dello stato italiano;
c)
l’impegno del proprietario ad assicurare col contratto di locazione che la
nave, durante il periodo di iscrizione nell’apposito registro speciale straniero,
mantenga l’iscrizione nella più alta classe del Registro Italiano Navale;
d)
l’impegno del conduttore ad osservare immediatamente, alla scadenza
dell’autorizzazione a norma dell’art. 11 o, nel caso di revoca della stessa a
norma dell’art. 13, tutte la prescrizioni a cui lo Stato estero è interessato,
condiziona la dismissione della propria bandiera;
e)
l’indicazione che i contratti di lavoro dei marittimi sono conformi agli
appositi contratti collettivi nazionali di cui all’art. 29 commi 2-3, della legge
14 giugno 1989 n° 234.
6. All’istanza vanno allegati:
a)
b)
il testo, con traduzione debitamente legalizzata, della legge che disciplina la
temporanea abilitazione della navigazione delle navi locate nello Stato estero
nei cui appositi registri si prevede che venga contemporaneamente iscritta la
nave;
il contratto di locazione.
32
FORMAT 5 (continua 2)
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
_________
Sezione Naviglio
AVVISO DI TEMPORANEA DISMISSIONE DI BANDIERA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 14.06.89 n° 234 si rende di pubblica
ragione che la Società _________________ con sede in ________, Via _________________in
persona del sig. _____________________, proprietaria della M/n _____________________iscritta
al n° _____ delle Matricole della Capitaneria di Porto di _______, di ____GT, ha richiesto
l’autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera.
In applicazione del disposto dell’art. 156 del Codice della Navigazione e successive
modificazioni, si invitano tutti coloro che ritenessero avervi interesse a presentare per iscritto a
questa Capitaneria di Porto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso quelle
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti avvertendo che, trascorso il
tempo stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla autorizzazione richiesta.
Genova, lì ______________
IL COMANDANTE
33
FORMAT 6
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE
PARTE I
1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Internazionale parte I^.
2. Dispaccio di approvazione del nome (art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Titolo di proprietà in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal
notaio e registrato all’Ufficio del Registro (se redatto in lingua straniera deve essere
preventivamente tradotto e legalizzato o con “apostille”; la legalizzazione e l’apposizione di
“apostille” non dovrà essere richiesta per quei Paesi europei che hanno stipulato accordi
bilaterali con l’Italia ovvero Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda.
4. certificato di cancellazione dal registro straniero (tradotto e legalizzato o con “apostille”, se
necessario)
5. certificato di stazza ( in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il
Passavanti Provvisorio) (1)
6. documentazione comprovante che il proprietario possiede i requisiti di cui all’art. 143 comma
a)
del Codice della Navigazione (Certificato di residenza e cittadinanza o iscrizione alla
C.C.I.A.A., in alternativa possono essere presentate le dichiarazioni sostitutive ai sensi della
legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni).
7. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale ( il
predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma
riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero).
8. attestazione del versamento di € 61,97 (tributi speciali tabella D )
(1): Nell’ipotesi di nave costruita o acquistata all’estero, il Passavanti Provvisorio viene rilasciato
dall’Autorità Consolare sulla base di un documento provvisorio di stazza rilasciato dall’Ente
Tecnico (c.d. Statement ) e di apposita comunicazione dell’Ufficio Marittimo d’iscrizione che,
nell’esprimere nulla osta al rilascio del p.p., riassume lo stato dell’istruttoria.
34
FORMAT 7
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE
PARTE II
1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Internazionale parte II^.
2. Dispaccio di approvazione del nome(art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Titolo di proprietà in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio e
registrato all’Ufficio del Registro (se redatto in lingua straniera deve essere preventivamente
tradotto e legalizzato o con “apostille”; la legalizzazione e l’apposizione di “apostille” non dovrà
essere richiesta per quei Paesi europei che hanno stipulato accordi bilaterali con l’Italia ovvero
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda.
4. certificato di cancellazione dal registro straniero (tradotto e legalizzato o con “apostille”, se
necessario)
5. certificato di stazza ( in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il Passavanti
Provvisorio) (1)
6. documentazione comprovante che il gestore possiede i requisiti di nazionalità di cui all’art. 143
comma b) del Codice della Navigazione e sia domiciliato nel luogo di iscrizione della nave.
7. contratto che attribuisce al gestore l’uso della nave (se redatto in lingua straniera tradotto e
registrato all’ufficio del Registro) unitamente alla Dichiarazione di Armatore.
8. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale ( il
predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma
riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero).
9. attestazione del versamento di € 61.97 (tributi speciali tabella D )
(1): vedi nota al FORMAT 6.
35
FORMAT 8
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE
PARTE III
( I documenti da presentare sono quelli previsti dall’art. 3 del D.P.R.21 febbraio 1990 n. 66)
1. Istanza in carta da bollo intesa ad ottenere l’iscrizione nel Registro Speciale di cui alla legge
234/89 e contestuale passaggio nel Registro Internazionale parte III^. (Il Ministero richiede la
seguente procedura: iscrizione nel Registro Speciale di cui alla legge 234/89 ed in pari data
cancellazione con contestuale iscrizione nel Registro Internazionale parte III^)
2. Dispaccio di approvazione del nome (art. 140 cod. nav.) ed autorizzazione all’iscrizione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. copia autentica del contratto di locazione a scafo nudo (tradotto e registrato all’ufficio del
Registro)
4. certificato di stazza (in caso di Stazza provvisoria si iscriverà la nave rilasciando il Passavanti
Provvisorio) (1)
5. copia autentica dell’attestazione rilasciata dall’ufficio competente dello Stato di iscrizione della
nave da cui risulti che il diritto di battere la bandiera di tale Stato è sospeso o che verrà sospeso
non appena avvenuta l’iscrizione nel Registro Internazionale (il predetto documento dovrà essere
legalizzato o con “apostille” e tradotto)
6. copia autentica del documento da cui risulta il consenso del proprietario della nave, nonché del
documento da cui risulta il consenso dei titolari dei diritti di garanzia trascritti, se quest’ultimo è
richiesto dallo Stato di iscrizione della nave (i predetti documenti dovranno essere autenticati
nelle firme, legalizzati o con “apostille” e tradotti)
7. documentazione comprovante che il conduttore possiede i requisiti di cui agli articoli 143 e 144
del Codice della Navigazione.
8. copia del contratto collettivo di lavoro per la gente di mare stipulato in sede nazionale (il
predetto documento generalmente non è necessario in quanto tali indicazioni sono di norma
riportate nel dispaccio autorizzativo del Ministero).
9. attestazione del versamento di € 61.97 (tributi speciali tabella D).
(1): vedi nota al FORMAT 6.
36
FORMAT 9
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE DI UNA UNITA’ DI LUNGHEZZA INFERIORE A 24
MT. E CON STAZZA INFERIORE A 25 T.S.L. DESTINATA A SERVIZI SPECIALI PER
“USO PRIVATO” OVVERO “USO IN CONTO PROPRIO” NEI REGISTRI NAVI
MINORI E GALLEGGIANTI
(A norma della legge 7 dicembre 1999 n° 472 - art. 25 – e degli artt. 146 Cod. Nav. e 303, 313,
314, 315 reg. nav. mar.)
1. Istanza in bollo;
2. Titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per
conto del costruttore, l’Estratto del Registro delle Navi in Costruzione in cui risulta
trascritto il contratto di costruzione a favore di quest’ultimo;
3. Certificato di stazza;
4. Annotazioni di sicurezza rilasciate dal competente Ufficio, ai sensi del D.P.R. N. 435/1991,
sentito l’Ente Tecnico in cui dovranno essere indicate le prescrizioni particolari in
relazione al “servizio speciale” cui l’unità è destinata che, comunque, potrà trasportare non
più di dodici persone, escluso l’equipaggio;
5. Versamento da 61.97 Euro, sul c/c postale ______ intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato – Sezione di ________, con la seguente causale: Capo XV – Capitolo 2170;
6. Certificazione attestante i requisiti di nazionalità di cui all’art. n° 143 cod. nav. e nel caso
di società, visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A..
37
38
4. DELL’ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE.
4.1. Disposizioni comuni e generalità.
L’art. 149 C.N. stabilisce che “le navi iscritte nelle matricole e le navi ed i galleggianti
iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall’atto di nazionalità e
dalla licenza. A tale effetto, l’atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da
un Passavanti Provvisorio e la licenza da una licenza provvisoria”.
L’abilitazione, pertanto, è volta a conferire al bene nave l’attitudine giuridico-formale ad
essere impiegato nella navigazione.
Il rilascio dell’atto di nazionalità e della licenza dà diritto ad inalberare la bandiera
italiana (art.155 cod. nav.) il cui uso è disciplinato dagli artt.337-341 reg al c.n., sia per
quanto attiene la navigazione che la sosta in porto.
Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalità o
una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati. (art. 330 reg. c. n.).
L’Atto di Nazionalità o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e
conservati nell’ufficio d’iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora
rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza. (art. 331 reg. c. n.).
Al momento del rilascio dell’Atto di Nazionalità o della licenza, l’autorità competente
provvede al ritiro dei documenti provvisori (art. 335 reg c.n.).
L’Atto di Nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono
annullati e conservati nell’ufficio d’iscrizione (art.336 reg. c.n.).
4.2. Dell’Atto di Nazionalità.
L’atto di nazionalità è rilasciato in nome del Capo dello Stato dal Direttore Marittimo
nella cui zona la nave maggiore è immatricolata ed è redatto su modello approvato dal
Ministro (art. 323 reg. c.n.; D.M. 1° dicembre 1953).
Per ottenere tale atto, il proprietario della nave deve presentare domanda all’ufficio
d’iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione Marittima corredandola dei
documenti di cui all’art. 315 del regolamento al codice della navigazione, nonché del
certificato della potenza dell’apparato motore da rilasciarsi dall’ufficio competente a norma
delle leggi speciali.
La Direzione Marittima compila l’Atto di Nazionalità a norma dell’art. 150 del codice e
lo trasmette all’ufficio di iscrizione della nave.
L’ufficio d’iscrizione riporta sulla matricola l’indicazione della data e del numero
dell’Atto di Nazionalità; annota, sull’atto stesso, il numero di matricola nonché le eventuali
trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di
stazza, consegna l’atto al proprietario o all’armatore o al comandante della nave.
39
Se l’atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l’autorità marittima
mercantile che lo rilascia ne informa l’autorità doganale del luogo di iscrizione.
Non è considerata proveniente da bandiera estera nell’ipotesi suddetta, la nave oggetto di
iscrizione nei registri speciali disciplinati dal D.P.R. 21 febbraio 1990, n.66 (Regolamento
per l’attribuzione e la sospensione temporanea dell’abilitazione ad inalberare la bandiera
italiana).
L’Atto di Nazionalità riporta gli elementi di identificazione della nave: nome, tipo,
caratteristiche principali, stazza lorda e netta della nave, nome del proprietario, ufficio di
immatricolazione (art.150 c.n.).
Su tale documento devono essere, altresì, annotati a cura dell’autorità marittima o consolare
gli estremi delle note di trascrizione (art. 256, 2°comma c.n.) che riguardano gli atti soggetti
alla pubblicità navale. In caso di discordanza fra le trascrizioni nella matricola e le
annotazioni sull’atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola (art.257, 2°
comma cod.nav.).
L’Atto di Nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza,
ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave (art 151 c.n.), modifiche che rendono,
pertanto, necessario aggiornare il contenuto dell’atto.
Diversa dal rinnovo è invece l’ipotesi di sostituzione enunciata dall’art 327 del reg. al c.n.
allorché tale documento sia reso inservibile o illegibile, oppure non possa più contenere
annotazioni o sia andato perduto o distrutto.
Nei casi in cui è prevista la rinnovazione dell’atto di nazionalità, il proprietario deve
presentare all’ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
1) l’Atto di Nazionalità da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) l’estratto di matricola della nave;
3)
il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche
principali o del tipo della nave;
4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento della stazza.
L’ufficio d’iscrizione trasmette alla competente Direzione Marittima i documenti,
allegando nel caso di perdita o di distruzione dell’Atto di Nazionalità la copia del processo
verbale di cui all’art. 383 e nel caso di cambiamento del nome, comunica gli estremi
dell’approvazione ministeriale.
4.3
Del Passavanti Provvisorio.
L’Atto di Nazionalità, ai soli fini dell’abilitazione della nave alla navigazione può essere
sostituito da un Passavanti Provvisorio la cui durata è stabilita dall’Autorità che lo rilascia
in rapporto al tempo necessario per il rilascio del documento definitivo (Atto di Nazionalità)
ed in ogni caso non può essere superiore ad un anno (art.152, 2° comma c.n.).
Al momento del rilascio dell’Atto di Nazionalità l’Autorità competente provvede a ritirare il
documento provvisorio.
Il Passavanti Provvisorio, conforme al modello approvato dal Ministro (art. 333 reg al c.n.;
D.M. 1° dicembre 1953) è rilasciato dall’Ufficio d’iscrizione e non dal Direttore Marittimo e,
all’estero, dall’Ufficio Consolare (art.152, 2° comma c.n.).
Ma quali sono le ipotesi in cui è previsto il rilascio di tale documento?
40
Se vi sia urgenza di ottenere il documento di abilitazione per le navi di nuova costruzione
che siano immatricolate nello Stato o all’estero e, anche prima dell’immatricolazione, per le
navi provenienti da bandiera estera che rispondano ai requisiti di nazionalità richiesti per
l’iscrizione nelle matricole e ancora nel caso di smarrimento o di distruzione dell’atto di
nazionalità.
Quali elementi deve contenere il Passavanti Provvisorio?
Il P.P. deve riportare le seguenti indicazioni:
autorizzazione ad inalberare la bandiera nazionale;
nome, tipo, stazza e ufficio d’iscrizione della nave;
nome del proprietario e dell’armatore;
durata della sua validità;
motivo del rilascio.
1)
2)
3)
4)
5)
Se poi la nave è sprovvista di ruolo di equipaggio, il Passavanti Provvisorio deve
contenere anche l’elenco delle persone dell’equipaggio, con l’indicazione del contratto
individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni
da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso (art. 333 reg. al c.n.).
Il Passavanti Provvisorio, al contrario dell’Atto di Nazionalità, non è documento
destinato alla pubblicità e, pertanto, non è prevista dalla norma alcuna annotazione
delle trascrizioni effettuate in matricola. Nella prassi corrente tuttavia, in ragione anche
delle lungaggini che intercorrono per il rilascio dell’Atto di Nazionalità (fino a 12 mesi)
è possibile, su richiesta dell’interessato, procedere a trascrizione, sul P.P. di diritti reali
o di garanzie risultanti in matricola.
4.4
Della Licenza e della Licenza provvisoria.
La licenza del pari dell’Atto di Nazionalità, assolve alla medesima funzione di
identificazione delle navi minori e dei galleggianti ed è rilasciata dall’ufficio d’iscrizione
della nave e riporta gli stessi elementi identificativi dell’atto di nazionalità oltre al nome che
è facoltà del proprietario imporre alla nave (art.153 cod. nav.).
La licenza deve essere rinnovata quando muta il proprietario o quando mutano i dati di
identificazione della nave o del galleggiante e negli altri casi di rinnovazione dell’atto di
nazionalità (art.154 cod.nav. e 329 reg. al c.n.).
1)
2)
3)
4)
Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare
all’ufficio d’iscrizione i seguenti documenti:
la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o distruzione;
la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza;
il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o
del tipo della nave o del galleggiante;
il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galleggiante.
La licenza deve essere sottoposta entro il primo trimestre di ogni anno, al visto
dell’ufficio di iscrizione, per la conferma della validità (art. 332 reg al c.n.) (vedi Focus).
41
Focus
Sull’apposizione del Visto Periodico….
Gli accertamenti da operare in sede di apposizione del visto devono tendere
alla verifica dell’effettiva emissione del documento da parte dell’ufficio
competente ed al riscontro, meramente cartolario, tra i dati contenuti nella licenza
con quelli risultanti dal registro d’iscrizione. Ciò non esclude che in tale sede
possano essere esperiti ulteriori e diversi accertamenti che tuttavia non devono
costituire presupposto necessario per l’apposizione del visto. E’ invece il caso di
sottolineare come l’apposizione del visto sia connessa esclusivamente all’avvenuto
rilascio della licenza di navigazione e che pertanto tale adempimento riguardi
anche le unità non in corso di navigazione, comprese quelle in disarmo.
Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima e all’acquacoltura il
visto deve essere apposto ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle
annotazioni di sicurezza (cfr. D.P.R. 19/11/1998, n. 445, art.1).
Anche nelle more del rilascio della licenza è previsto il rilascio di un documento
provvisorio la cui durata non può essere superiore ad un anno.
La licenza provvisoria, conforme al modello approvato dal Ministero, è rilasciata
dall’ufficio d’iscrizione negli stessi casi nei quali viene rilasciato il Passavanti Provvisorio.
(artt. 334 reg. al c.n. e 153, 3° comma cod. nav.) e deve contenere le indicazioni di cui ai
numeri 2), 3), 4) e 5) dell’art. 333 del regolamento, nonché l’elenco delle persone
dell’equipaggio con l’indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni (art. 334 reg. c.n.).
Principali riferimenti normativi: Codice della navigazione articoli da 149 a 155; Regolamento di
esecuzione al codice della navigazione artt. da 323 a 336.
Circolari: Mimerc d.g.n. prot. 11817 del 14.05.1951 “Sostituzione dell’atto di nazionalità, per mancanza
dello spazio riservato alle annotazioni”; Mimerc d.g.n. prot. 14660 del 26.06.1952 “Rinnovazione dell’atto di
nazionalità e della licenza”; Mimerc d.g.n. prot. 12652 in data 01.06.1953 “Vidimazione annuale delle licenze
delle navi minori e dei galleggianti (art. 332 reg.cod. nav.) tassa di concessione governativa.”; Mimerc. d.g.n.
prot. 13768 del 22.06.1953 “Rilascio e proroga del Passavanti Provvisorio”; Mimerc. d.g.n. prot. 16175
dell’11.05.1954 “Norme per il rilascio del Passavanti Provvisorio modello 1 bis. articoli 152 cod. nav. e 33
del regolamento”; Mimerc d.g.n. prot. 11537 del 02.04.1955 “Imposta generale sull’entrata per le navi
provenienti dalla bandiera estera. Proroga di validità dei Passavanti Provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 28/r del
03.05.1955 “Imposta generale sull’entrata per le navi provenienti dalla bandiera estera. Proroga di validità dei
Passavanti Provvisori. Fidejussione bancaria”; Mimerc d.g.n. prot. 44/r del 25.05.1955 di pari oggetto;
Mimerc d.g.n. prot. 25563 del 12.05.1957 “Navi di nuova costruzione che eseguono le prove in mare o si
trasferiscono altrove, prima della immatricolazione, per la immissione in bacino. Passavanti Provvisorio”;
Mimerc d.g.n. prot. 61821 del 16.09.1958 “Procedimento attinente al rilascio dell’atto di nazionalità da parte
delle Direzioni Marittime. Documentazione”; Mimerc d.g.n. prot. 11/57814 del 12.09.1959 “visto annuale
sulle licenze delle navi minori e dei galleggianti, con particolare riguardo alle licenze mod. 89”; Mimerc.
d.g.n. prot. 2124309 dell’11.05.1963 “Proroga alla validità del Passavanti Provvisorio”; Mimerc d.g.n. prot.
2110475 del 02.12.1967 “Proroghe dei passavanti provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 2107392 del 10.10.1973
“Proroghe dei Passavanti Provvisori”; Mimerc d.g.n. prot. 259435 del 04.10.1976 “Distribuzione dei nuovi
modelli di licenza, con annesso ruolino di equipaggio, per le navi minori ed i galleggianti”; Mimerc d.g.n.
prot. 253527 del 17.03.1987 “Rilascio nella Repubblica del passavanti provvisorio a navi di provenienza
estera”; Mimerc d.g.n. prot. 253301 del 31.03.1988 Questioni di massima. Atto di nazionalità e Certificato
Internazionale di Stazza: diversità di dati relativi alle dimensioni della nave”; Mimerc prot. 259234 del
10.09.1988 “Rilascio certificazione di stazza per le navi nazionali sottoposte a lavori di trasformazione”;
Mimerc Circolare 28 novembre 1991, n. 25/3515. “QM-U03 Licenza per navi minori e galleggianti. Visto di
convalida annuale (art. 332 reg. cod. nav.) Rinnovazione (articoli 154 C.N. e 327 reg. c.n.) Chiarimenti
interpretativi”.
42
5. DELL’IMPRESA DI NAVIGAZIONE: LA FIGURA
DELL’ARMATORE E LA SOCIETA’ DI ARMAMENTO TRA
COMPROPRIETARI
5.1 Dell’Armatore.
E’ colui che assume l’esercizio della nave e che per tale qualifica deve farne
“dichiarazione” preventiva all’ufficio d’iscrizione della nave o del galleggiante (art. 265
c.n.).
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la
dichiarazione di armatore può essere fatta dal proprietario.
Nel caso in cui l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società
d’armamento, le formalità inerenti alla pubblicità dell’atto di costituzione (art. 279 c.n.) sono
valide ai fini della dichiarazione di armatore.
L’armatore, qualora non sia domiciliato nel luogo dell’ufficio d’iscrizione della nave o
del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale si intende
domiciliato ai fini amministrativi (art. 267 c.n.). Se l’armatore non provvede a tale
designazione nel termine fissato dall’ufficio d’iscrizione, quest’ultimo promuove il
trasferimento dell’iscrizione della nave nel registro dell’ufficio nella cui circoscrizione è
compreso il luogo di domicilio dell’armatore (art. 422 reg al c.n.).
La dichiarazione di armatore deve essere fatta per iscritto con sottoscrizione
autenticata, ovvero verbalmente; in quest’ultimo caso è raccolta dall’autorità competente con
processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento (art. 268 c.n. e art. 423 reg. al c.n.).
La dichiarazione deve contenere le generalità, l’indicazione della nazionalità, del domicilio e
della residenza dell’armatore, gli elementi di individuazione della nave (art. 270 c.n., cfr.
Format n. 10 e 11).
La pubblicità della dichiarazione si attua mediante trascrizione nel registro di iscrizione
della nave e, per le navi maggiori, annotazione sull’Atto di Nazionalità (art.271 c.n.).
Nel caso di discordanza fra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull’Atto di
Nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola (art. 271, ultimo comma).
Qualora, poi, l’esercizio non sia assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve
consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave (cfr.Format n.11).
Se nel caso di locazione di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle
dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque in ogni altro caso, il contratto
non sia stato fatto per iscritto, come consentito dalla norma, la dichiarazione deve essere fatta
per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell’armatore, ovvero resa
verbalmente con l’intervento di entrambi (art. 269, 2° comma c.n.) e constare da processo
verbale assunto dall’Autorità competente (art. 423 reg. c.n.) (cfr. Format 12).
In mancanza della dichiarazione di armatore, debitamente resa pubblica, armatore
si presume il proprietario fino a prova contraria (art. 272 c.n.).
43
5.2 Della società di armamento tra comproprietari.
La società di armamento si costituisce con scrittura privata sottoscritta da tutti i
caratisti, oppure con delibera della maggioranza degli stessi, sottoscritta da tutti i
consenzienti.
Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione
presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di
interesse nella nave (art. 278 c.n.).
L’atto di costituzione della società di armamento, così come le eventuali successive
variazioni e lo scioglimento della stessa, devono essere trascritti nel registro di iscrizione
della nave e, per le navi maggiori, annotati sull’Atto di Nazionalità. Analogamente devono
essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. ( 1° comma art. 279
c.n.).
a)
b)
c)
d)
Chi domanda la pubblicità deve consegnare all’ufficio competente copia in forma
autentica della scrittura o della delibera di costituzione, insieme con una nota in duplice
esemplare.
La nota deve contenere:
il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari;
gli elementi di individuazione della nave;
la data e le clausole principali dell’atto costitutivo;
il nome e la paternità del gerente e l’indicazione dei suoi poteri.
Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le
quote dei caratisti dissenzienti. ( art. 280 c.n.)
Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma di legge, il gerente
medesimo deve consegnare all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, copia in
forma autentica dell’atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l’indicazione dei poteri
conferitigli, siano trascritti nel registro d’iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati
sull’atto di nazionalità.
Nello stesso tempo, il gerente deve richiedere la pubblicità dell’atto di costituzione, se questa
non è stata richiesta a norma dell’art. 279 c.n.
In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione, i comproprietari consenzienti
rispondono solidalmente.
Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate, non
possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
In mancanza della pubblicità prescritta nell’art. 282, il gerente è personalmente responsabile
verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale (art. 284 c.n.).
Principali riferimenti normativi: codice della navigazione, capi I e II, articoli da 265 a 286; regolamento di
esecuzione al c.n. articoli 422 e 423.
44
FORMAT 10
(in bollo)
DICHIARAZIONE DI ARMATORE
(ex art. 268 e 269 Cod. Nav.)
Il sottoscritto_____________________________, nato a __________________, il ____________,
e residente in _________________________ Via ________________________n°_______ in
qualità di legale rappresentante della Società ___________________________________________,
con sede in ______________________ Via ________________________ CAP __________
C.F/P.I. ________________________ proprietaria della motonave denominata ________________
iscritta al n° ______________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. del Compartimento Marittimo di
_________, con la presente
NOMINA
(A tempo indeterminato/ fino alla data del
) Armatore della suddetta motonave il sig.
_______________ nato a _____________ il ___________
e residente a _________ in via _______________________ n°_____ in qualità di legale
rappresentante della società _________________ con sede a ___________ in ________________
C.F./P.I. ____________che utilizza la motonave sopra descritta in forza di (titolo)_____________.
IL PROPRIETARIO
___________________________
(sottoscrizione autenticata)
45
FORMAT 11
DICHIARAZIONE DI ARMATORE
(Resa ai sensi degli artt. 265 e seguenti del Codice della navigazione)
Il sottoscritto __________________________, nato a _____________ il _______________ e
residente a __________________ in via _________________________ n._____ in qualità di
legale rappresentante della Società ___________________, con sede in ____________, via
_____________ C.A.P._____________, C.F. e P.I.:___________________con la presente:
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 265 e seguenti del Cod. Nav. di essere Armatore,
(a tempo indeterminato/fino alla data del
), della M/N______________ t.s.l.
__________ iscritta presso l’ufficio marittimo di ______________ al n°_______ di
proprietà di _____________________ in forza del Titolo ___________________
che si produce in allegato in copia autentica.
(1) Non essendo domiciliato nel luogo di iscrizione della nave, il sottoscritto designa altresì quale
rappresentante a norma dell’art. 267 C.N., il Sig./Soc. ___________________________ con sede
a ______________________ in Via _____________________ tel.________________________.
__________, li
IL DICHIARANTE
__________________________
(sottoscrizione autenticata)
NOTA (1)VARIANTE DI CUI ALL’ART. 267 DEL C.N.
46
FORMAT 12
DICHIARAZIONE DI ARMATORE
Ex art. 268 e 269 Cod. Nav.
Il sottoscritto ____________________, nato a _________ il ________ e residente a _________
in via ______________ n._____ - C.F.: __________________, proprietario della motobarca da
pesca denominata “________________”, iscritta al n. GE/_______ dei Registri Navi Minori e
Galleggianti della Capitaneria di Porto di __________, t.s.l. ______ (_____ GT);
con la presente
NOMINA
(A tempo indeterminato/fino alla data del
) Armatore della suddetta unità il Sig.
___________________, nato a ___________ il ____________ e residente a __________ in via
_____________ n. _____ – C.F.: ____________________, che dichiara di intervenire non in
proprio, ma in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società
“___________________________” con sede a ______________ in ________________, n.___ C.F.: ____________________ - che utilizza la motobarca da pesca sopra descritta in forza di
contratto di comodato gratuito non redatto in forma scritta, ai sensi del 2° comma dell’art. 377 del
Codice della Navigazione, che consente l’uso della stessa motobarca da parte dell’armatore ed
autorizza l’Ufficiale Delegato dal Comandante del Porto ad iscrivere sui registri e sui documenti
di bordo la suddetta nomina.-
__________, lì ______________________
IL PROPRIETARIO
L’ARMATORE
__________________
(nome e cognome)
___________________
(nome e cognome)
CAPITANERIA DI PORTO DI ____________ (1)
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 04.01.1968, n. 15 attesto che la sottoscrizione delle dichiarazioni
di cui sopra è stata apposta in mia presenza dai dichiaranti:
- signor ______________________, identificato mediante Carta d’identità n. ________________
rilasciata dal Comune di _______________ il _________________;
- signor _____________________, identificato mediante Carta d’identità n. _________________
rilasciata dal Comune di _______________ il _________________;
e preventivamente ammoniti sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci (art. 6, comma 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403 e art. 26 della legge 4
gennaio 1968, n° 15).
NOTA: Nel caso di locazione di navi minori e di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, la sottoscrizione resa dal proprietario e dall’armatore, deve comunque essere autenticata o resa
innanzi all’Autorità Marittima con l’intervento di entrambi i soggetti
47
48
6. DELLA DISMISSIONE E DELLA CANCELLAZIONE
6.1 Della dismissione della bandiera e sospensione temporanea
dell’abilitazione alla navigazione.
La norma (art. 156 c.n.) contempla due ipotesi principali :
il proprietario che intende alienare la nave, o che mantenendone la proprietà intende
cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro non
comunitario ;
2.
il proprietario che intende alienare la nave, o che mantenendone la proprietà intende
cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l’iscrizione in un registro di un altro
paese dell’unione europea .
1.
In entrambe le circostanze, il proprietario richiedente, deve farne dichiarazione all’ufficio
di iscrizione della nave ( cfr. Format).
Nella prima ipotesi :
a) l’Ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione nel
proprio Albo e sul FAL (foglio annunzi elettronico) con la ripetizione del contenuto
dell’Avviso nell’apposito sito web, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni
i loro diritti (cfr. Format n.14) (vedi Focus).
Focus
Sulla comunicazione agli Enti Previdenziali….
In caso di vendita, sinistri e demolizioni di navi nazionali comprese quelle addette alla
pesca, occorre provvedere tempestivamente a segnalare, le suddette variazioni, all’E. P. ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 26.07.1984, n.413
“Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”.
Com’è noto la legge 27.02.1998 n.30 che istituisce il Registro Internazionale, nel
modificare alcuni articoli del codice della Navigazione – in particolare l’art.318 ora
prescrive che l’equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve
essere, di regola, composto interamente da cittadini italiani o da altri cittadini dell’UE e
che, in caso di particolare necessità, il ministero possa autorizzare, nelle qualifiche di bassa
forza, l’imbarco di stranieri non comunitari in misura non maggiore di un terzo dell’intero
equipaggio – è entrata nel merito del regime previdenziale degli equipaggi delle navi
iscritte in quel registro. La legge n.30/98 subordina, infatti, l’autorizzazione all’iscrizione
nel R.I. all’esistenza di appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore marittimo, richiamati agli artt. 2 e
3 della legge sopra citata.
Gli Uffici marittimi, sulla base dei modelli CI-138/C (cfr. Format 24) forniti
periodicamente dalle SAP, provvederanno a segnalare con tempestività e sistematicità le
notizie concernenti le navi, l’armamento e la proprietà, indispensabili per la gestione delle
contribuzioni dovute per gli equipaggi in regime previdenziale marittimo ex Legge
n.413/84 e n.30/98.
49
In caso di non conclusione del procedimento di cancellazione nei termini prescritti (sei mesi),
la pubblicazione è ripetuta con le stesse modalità;
b) se nel suddetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, sono promosse presso l’ufficio
di iscrizione formali opposizioni con l’indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se
risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal
registro d’iscrizione può essere effettuata solo dopo che l’opposizione sia stata respinta con
sentenza passata in giudicato, o i crediti siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in
mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall’autorità marittima per i
salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione e dall’autorità giudiziaria
su domanda della parte più diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori;
c) il punto 5. del citato articolo, prevede poi il caso in cui il proprietario invochi l’urgenza e subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o
diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri e al deposito di fidejussione
bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai
competenti organi tecnici dell’Amministrazione centrale – chieda la cancellazione della nave
prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera b).
La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli
articoli 552 e 556, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto (sessanta giorni).
Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di presentazione della fidejussione (cfr.
Format n. 15);
d) il punto 6. sottolinea invece come la cancellazione della nave dal registro di iscrizione possa
essere effettuata solo se si verificano le condizioni previste dall’art.15 della legge 26 luglio
1984,n.413, ovvero “se non previo accertamento, presso l’Istituto, dell’avvenuto pagamento
di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave, assistiti dal privilegio di cui
all’art.552 del predetto codice, o dell’avvenuta costituzione a favore dell’Istituto stesso di un
congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le
modalità determinate dall’Istituto”;
e) l’ufficio di iscrizione della nave procede quindi alla cancellazione della nave dal registro di
iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera (cfr.Format n.
16 e 17);
f) il punto 8. dell’art.156 come novellato dalla legge n.30 / 98, prevede poi il caso di locazione
della nave a scafo nudo a straniero nell’ipotesi in cui la nave venga iscritta nel registro di
uno Stato che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al
periodo di locazione; in tale ipotesi la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui
all’art’149 cod.nav., è consentita previa autorizzazione, data dal Ministro a seguito
dell’espletamento delle procedure di cui ai precedenti punti e secondo le disposizioni
dell’art.145 c.n. e della lettera d) del primo comma dell’art. 29 della legge 14 giugno 1989,
n.234 e delle relative norme applicative (per la procedura cfr. Format n. 5).
Nella seconda ipotesi formulata dal punto 9 dell’art 156 c.n. è prevista una procedura più
snella :
-
accertata l’insussistenza di crediti, diritti reali o di garanzia ovvero l’avvenuto
soddisfacimento o estinzione degli stessi quali risultanti dalle matricole o dai registri, si
50
-
procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione
della bandiera;
dell’avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’Istituto
nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del
porto ed inserzione nel FAL elettronico.
Focus
Sulle formalità della trascrizione….
L’esecuzione delle formalità pubblicitarie prescritte dagli artt.156 e 160 Cod.Nav.
per la dismissione della bandiera e per la demolizione volontaria di navi nazionali,
deve essere adempiuta soltanto presso l’Ufficio di iscrizione della nave come
ribadito con circolare prot.256413 del 16.12.1996 del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione citata in premessa.
A seguito dell’avvenuta soppressione del Foglio Annunci Legale delle Province
(art. 31, Legge 24 novembre 2000, n. 340) il Ministero ha predisposto un’apposita
pagina Web all’interno della quale gli Uffici Marittimi periferici inseriscono gli
avvisi ; la pagina suddetta, pur non avendo valore legale, rappresenta una fonte
sussidiaria di informazione per l’utenza (cfr circ.n.1776 del 17.04.2001 del
M.T.N.).
Sui documenti di bordo….
Da una lettura comparata delle norme di riferimento (artt.156, 157, 159, 169 Cod.
Nav.) ed in particolare, del contenuto dell’art.365 del Reg. al Cod. Nav.,
sembrerebbe potersi desumere che con l’espressione “documenti di bordo”, ai fini
dell’art. 156 Cod. Nav., in realtà il legislatore abbia voluto riferirsi ai soli libri di
bordo come individuati al capo II Sezione I e II del citato Regolamento (Ruolo
d’equipaggio, inventario di bordo, giornale generale e di contabilità, giornale
nautico, giornale di carico, giornale di macchina radiotelegrafico) oltre
naturalmente che all’atto di nazionalità o licenza di navigazione.
I privilegi delle navi nell’ipotesi predetta, si estinguono nel termine di un anno a
decorrere dalla data di cancellazione dell’unità.
6.2 Della dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a
soggetto che intende trasferire la nave in un altro registro.
Altra ipotesi contemplata dall’art. 157 c.n. è quella di aggiudicazione della nave a
straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, italiana o
straniera.
In tal caso l’aggiudicatario deve farne denuncia all’Ufficio di iscrizione della nave, entro
sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.
Ricevuta la denuncia o venuto a conoscenza del fatto, l’Ufficio dopo aver informato di tale
circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti,nonché l’INPS, procede alla
cancellazione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Ulteriore ipotesi è quella formulata al punto 3. dell’articolo in esame: quando la nave
perviene a soggetto non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della
51
…nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea, i soggetti
interessati devono farne denuncia all’ufficio di iscrizione della nave entro il termine di
sessanta giorni a decorrere rispettivamente, dalla data di accettazione dell’eredità o
dell’acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.
L’ufficio che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui sopra,
procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell’art. 156 cod. nav..
Infine quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della
bandiera, l’ufficio promuove la vendita giudiziale della nave.
6.3 Proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati
(ART.158 C.N.).
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o
giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell’art. 143 c.n.,
raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o
giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono
quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno
determinato tale eccedenza.
La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si è verificata.
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l’ufficio d’iscrizione
della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, fino a
concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge,
a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all’eccedenza.
6.4
Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati
(ART.159 C.N.).
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche, giuridiche
o enti che non si trovano nelle condizioni previste nell’art.143, comma 1, lettera a), superi i
diciotto carati, l’ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla
cancellazione della nave secondo le procedure previste dall’art. 156; se le condizioni
prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si
verificano, l’ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave
quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalità dei carati o, diversamente, la
vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l’eccedenza, a norma dell’articolo 158, terzo
comma.
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall’ultimo comma degli artt. 158 e 159
del cod. nav. non possono concorrere se non cittadini italiani autorizzati a norma dell’art.
143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell’art. 144 del codice stesso (art.
342 reg. al c.n.).
6.5 Demolizione volontaria della nave (ART. 160 C.N.).
E’ ipotesi piuttosto frequente e comporta la seguente procedura:
52
a)
b)
c)
d)
e)
il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave, deve farne
dichiarazione all’ufficio di iscrizione consegnando i documenti di bordo (cfr. Format 18);
l’Autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme di rito (Albo e
FAL elettronico; cfr. Format 19);
se entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori,
ovvero se risulta l’esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l’autorizzazione (cfr.
Format 20) può essere data solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza,
il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall’Autorità Marittima per i
salari dell’equipaggio e per le somme dovute all’amministrazione e dall’Autorità Giudiziaria,
su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori;
la demolizione può tuttavia essere autorizzata quando sia necessaria per ragioni di
urgenza, accertate dall’ente tecnico e all’estero dall’Autorità Consolare ovvero quando sia
stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità
previste nel quarto e quinto comma dell’articolo 156;
le suddette disposizioni, non trovano applicazione alle navi minori e ai galleggianti di
stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque
in ogni altro caso.
6.6 Riparazione o demolizione per ordine dell’Autorità o d’ufficio
(ART.161 C.N.).
a) Quando a giudizio dell’Ente Tecnico ovvero della commissione prevista dal regolamento
[composta da un ufficiale di porto, da un capitano di lungo corso e da un ingegnere o
costruttore navale designati dal Capo del Compartimento; quando si tratta di navi minori o
galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo o
un maestro d’ascia; il giudizio della commissione deve constare da processo verbale; le
spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei
galleggianti visitati (art. 346 reg. c.n.)], la nave non sia più adatta all’uso cui è destinata,
l’ufficio d’iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l’esecuzione dei lavori
occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla
Legge.
b) Nel caso in cui non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso,
ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto
opportuno, l’Autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.
c) Se il proprietario non provvede tempestivamente, l’autorità predetta fa eseguire la
demolizione d’ufficio a spese del proprietario stesso.
La demolizione della nave o del galleggiante deve risultare da processo verbale
compilato dall’Autorità Marittima mercantile ovvero dall’Autorità Consolare del luogo
dove è avvenuta (art. 343 reg al c.n.; cfr. Format n. 21).
53
6.7
Perdita presunta (ART.162 C.N. E ART. 344 REG.).
Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un galleggiante, l’ufficio di iscrizione
procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armatori, agli assicuratori
e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia (cfr.Format 22).
Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano
trascorsi i termini indicati dall’art. 162 del codice, l’ufficio predetto ne redige processo
verbale (cfr. Format n. 23).
Trascorsi quattro mesi dal giorno dell’ultima notizia se si tratta di nave a propulsione
meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a
quello a cui risale l’ultima notizia.
6.8 Cancellazione della nave dall’ufficio d’iscrizione (ART.163 C.N. E
ART 345 REG.).
Questo articolo elenca i casi in cui si procede a cancellazione della nave dal registro
d’iscrizione:
a)
è perita o si presume perita (in base al processo verbale compilato dall’autorità
marittima ovvero dall’autorità consolare );
b)
è stata demolita ( in base al relativo verbale );
c)
ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità (in base al certificato di dismissione di
bandiera );
d)
è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a
seguito di locazione a scafo nudo; ovvero per il passaggio in altra matricola o in registro, in
base alla comunicazione da parte dell’autorità competente dell’avvenuta nuova iscrizione.
Altra ipotesi di cancellazione dalla matricola per la nave maggiore ricorre quando ne è
stata effettuata l’iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti e, viceversa, la
nave minore è cancellata dal registro, quando viene iscritta nelle matricole delle navi
maggiori.
Ulteriore ipotesi di cancellazione è rappresentata dalla circostanza che la nave marittima
venga iscritta nei registri della navigazione interna.
All’atto della cancellazione l’autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già
provveduto a norma degli articoli precedenti.
Principali riferimenti normativi : codice della navigazione, articoli da 156 a 163; regolamento di
esecuzione articoli da 342 a 346. legge 14 giugno 1989, n.234 ; legge 27 febbraio 1998, n.30.
Circolari : Mimerc d.g.n. prot. 886 del 10.01.1952 “Acquisto di navi estere destinate alla demolizione”;
Mimerc d.g.n. prot. 10671 dell’11.05.1953 “Trapassi di proprietà delle navi. Segnalazioni agli istituti di
previdenza marinara”; Mimerc d.g.n. prot. 6379 del 10.02.1954 “Immatricolazione delle navi provenienti
dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 6279/N del 19.02.1955 “Vendita di navi nazionali a stranieri senza
la preventiva autorizzazione alla dismissione di bandiera (art. 156 c.n.)”; Mimerc d.g.n. prot. 3564 del
03.02.1955 “Cancellazione dalle matricole o dai registri delle navi che si presumono perite”; Mimerc d.g.n.
prot. 5932 del 26.02.1955 “Acquisto di navi all’estero.misura del deposito preventivo”; Mimerc d.g.n. prot.
26315 del 29.07.1955 “Vendita di navi nazionali a stranieri. Demolizioni. Segnalazioni alla cassa nazionale
per la previdenza marinara”; Mimerc d.g.n. prot. 6495 del 06.03.1956 “Diritti doganali su navi provenienti
dalla bandiera estera”; Mimerc d.g.n. prot. 13014 del 26.04.1956 “Diritti doganali su navi provenienti da
54
bandiera estera.”; Mimerc d.g.n. prot. 16046 del 16.03.1957 “Acquisto e nazionalizzazione di navi estere”;
Mimerc d.g.n. prot. 17026/N del 28.03.1958 “Art.156 cod. nav. Dismissione di bandiera per vendita di navi
nazionali a stranieri. Opposizione degli Enti di previdenza ed assistenza della Gente di Mare”; Mimerc. d.g.n.
prot. 11/33605 del 28.06.1960 “Dismissione di bandiera e cancellazione per vendita all’estero”; Mimerc d.g.n.
prot. 11/39080 del 10.08.1960 “Acquisto e trasferimento in Italia da parte di acquirenti italiani di navi estere
destinate alla demolizione” ; Mimerc. d.g.n. prot. 2139505 del 21.11.1961 “Esportazione di navi nazionali.
Procedura per la dismissione di bandiera”; Mimerc.d.g.n. prot. 2125870 del 12.05.1962 “Acquisti e vendite
all’estero di navi, galleggianti ed imbarcazioni”; Mimerc d.g.n. prot. 2139376 del 30.08.1962 “Imbarcazioni
straniere introdotte via terra”; Mimerc d.g.n. prot. 2156624 del 14.12.1962 “Navi estere acquistate per la
demolizione in cantieri nazionali”; Mimerc. d.g.n. prot. 218277 del 05.03.1963 “Comunicazione agli Enti
previdenziali di vendita, sinistri e demolizione di navi nazionali”; Mimerc d.g. pesca marittima prot. 619392 del
05.03.1963 “Vendita battelli da pesca a stati esteri”; Mimerc d.g.n. prot. 218802 del 12.05.1964 “Pubblicazioni
previste dall’art.156 del cod.nav.” ; Mimerc d.g.n. prot. 2113937 del 14.11.1966 “Comunicazioni alla cassa
nazionale per la previdenza marinara di atti di trasferimento di proprietà navale”; Mimerc d.g.n. prot. 252247
dell’8.06.1972 “Acquisto all’estero di navi usate”; Mimerc d.g.n. prot. 2500477 del 18.01.1974 “Diritti erariali
per la nazionalizzazione delle navi acquistate all’estero (art. 315, n.5 del Regolamento al cod.nav. )”; Mimerc
d.g.n. prot. 256587 del 25.06.1975 “Esportazione di navi”; Mimerc d.g.n. prot. 252916 del 17.03.1976
“Procedura di cui all’art.156 del codice della navigazione, relativa alla dismissione della bandiera da nave
nazionale per alienazione a straniero”; Mimerc d.g.n. prot. 2513384 del 05.01.1979 “Comunicazione agli Enti
previdenziali di vendite, sinistri e demolizioni di navi nazionali”; Mimerc d.g.n. prot. 255389 del 02.05.1979
“Dismissione della bandiera nazionale per vendita a stranieri a seguito di fallimento. Periodo pubblicitario”;
Mimerc d.g.n. prot. 251816 del 12.02.1981 “Procedura di cui all’art. 156 del codice della navigazione relativa
alla dismissione della bandiera da nave nazionale per alienazione a stranieri”; Mimerc d.g.n. prot. 250004 del
03.01.1984 “Importazione ed esportazione di navi”; Mimerc d.g.n. prot. 255579 del 21.05.1985 “Esportazione
navi. Prezzo”; Mimerc. d.g.n. prot. 252854 del 07.03.1986 “Dismissione della bandiera e demolizione delle
navi. Testo garanzia fidejussoria in relazione art. 15 legge 26 luglio 1984 n.413.;M.T.N. d.g.n. prot.n.256413
del 16.12.1996 “ QM/X05 Dismissione di bandiera e Demolizione volontaria di navi.Artt.156 e 160 del codice
della navigazione “; M.T.N. d.g.n. prot. 251483 del 06.03.1998 “Legge 27 febbraio 1998, n.30. Conversione in
Legge con modificazione del d.l. 30 dicembre 1997, n.457 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione.Pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.1998.”, M.T.N.
d.g.n.t.m. prot. 312/468 del 10.03.1998 “ Legge 27 febbraio 1998, n.80 di conversione con modificazioni del
D.L. 30 dicembre 1997, n.457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l’incremento dell’occupazione”; M.T.N. d.g.n. prot. 281560 del 05.05 1998 “Articolo 156 del codice della
navigazione così come modificato dalla Legge n.30 del 1998. Cancellazione di navi dai registri per vendita
all’estero”; M.P.A. d.g. pesca ed acquacoltura, prot. 6223730 del 09.07.1998 “Legge 27.02.1998, n.30 :
dismissione di bandiera”. M.T.N. Navig 1 prot. N1 1314 dell’08.03.2000 “Art.156 cod. nav. come modificato
dalla legge 30 del 1998. Cancellazione di navi dai registri nazionali per vendita all’estero” ; M.I.T. d.g.n.t.m.i.
prot. N11931 del 13.06.2002 “Cancellazione di unità per demolizione ex art. 156 cod. nav. in presenza di
ipoteche estinte e prescritte ma non cancellate.”
55
FORMAT 13
Marca da
bollo
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di __________
Sezione Naviglio
Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________
il ___/___/_____legale rappresentante della Società con sede in
_________________C.F./P.IVA____________, in Via/Piazza _____________________________,
n° ____________, proprietaria della unità __________________________ (specificare il tipo)
______________________________________
denominata “_____________________”, iscritta al n° ____________ delle Matricole/R.N.M.G. di
___________, T.S.L. _______________, lunghezza_____________
DICHIARA
Di voler alienare la nave suddetta per l’iscrizione in un registro non comunitario o di Paese
dell’Unione Europea (indicare il Paese in entrambi i casi) e quindi ne richiede la cancellazione
dalle matricole/R.N.M.G di _____________.
Ricorrendo l’urgenza (1) per _________________________ (specificare i motivi) si chiede altresì
di procedere alla cancellazione dalle matricole/registro prima della scadenza del termine di cui
all’art. 156, punto 2 e a tal uopo, si produce fideiussione bancaria nei termini di cui al punto 5 del
citato articolo.
___________, lì ________________
IL/I PROPRIETARIO/I
(firma autenticata) (2)
Nota (1) : ipotesi di cui all’art.156,punto 5 nel caso di alienazione della nave a soggetto non comunitario.
Nota (2) : L’autenticità della sottoscrizione può essere garantita con le modalità di cui all’art.38,comma 3,del D.P.R. 28 dicembre
2000,n.445.
56
FORMAT 13 bis
Marca da
bollo
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di ______________
Sezione Naviglio
Il sottoscritto __________________________________________, nato a ____________________
il ___/___/_____legale rappresentante della Società con sede in
____________C.F./P.IVA_________________, in Via/Piazza _____________________________,
n° ____________, proprietaria della unità __________________________ (specificare il tipo)
______________________________________
denominata “_____________________”, iscritta al n° ____________ delle
Matricole/RR.NN.M.&GG./R.I.D. di _______, T.S.L. _______________, lunghezza_____________
DICHIARA
Di voler cancellare la nave suddetta, pur mantenendone la proprietà, dalle matricole/R.N.M.G. di
Genova per l’iscrizione in un registro non comunitario o di Paese dell’Unione Europea (indicare il
Paese in entrambi i casi)
Ricorrendo l’urgenza (1) per _________________________ (specificare i motivi) si chiede altresì
di procedere alla cancellazione dalle matricole/R.N.M.G. prima della scadenza del termine di cui
all’art. 156, punto 2 e a tal uopo, si produce fideiussione bancaria nei termini di cui al punto 5 del
citato articolo.
__________, lì ________________
IL/I PROPRIETARIO/I
(firma autenticata)(2)
NOTA (1): ipotesi di cui all’art. 156, punto 5 nel caso di alienazione della nave a soggetto non comunitario.
NOTA (2) : vedi Nota (1) al Format 13.
57
FORMAT 14
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
________________
Sezione - Naviglio
AVVISO DI DISMISSIONE DI BANDIERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del Codice della Navigazione si rende di pubblica
ragione che la Soc. ___________________________, con sede a ________________________ in
Via
________________________,
proprietaria
della
nave
denominata
“_____________________”, iscritta al n° _____________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di
__________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt., ha dichiarato di voler alienare la
suddetta nave per l’iscrizione in un registro di Paese non comunitario (specificare il Paese)
________________________________
e quindi di volerla cancellare dalle matricole/R.N.M.G. tenuti da
questa Capitaneria di Porto.
Si invitano tutti coloro che siano interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg
dalla pubblicazione del presente avviso.-
__________, lì _______________________
IL COMANDANTE
Nota (1): Nel caso si tratti di Paese dell’Unione Europea, la pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ed
inserzione nel F.A.L. elettronico, dovrà eseguirsi ad avvenuta cancellazione, così come la comunicazione all’INPS, ai
sensi del punto 9.dell’art.156 Cod.Nav., come novellato dalla legge n.30/98,
Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________
58
FORMAT 14 bis
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
AVVISO DI DISMISSIONE DI BANDIERA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 del Codice della Navigazione si rende di pubblica
ragione che la Soc. ___________________________, con sede a ________________________ in
Via ________________________, proprietaria della nave denominata
“_____________________”, iscritta al n° _____________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di
___________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt., ha dichiarato di voler cancellare
la suddetta nave ,pur mantenendone la proprietà, dalle matricole/R.N.M.G. per l’iscrizione in un
registro di Paese non comunitario (1) (specificare il Paese)
___________________________________________________
Si invitano tutti coloro che siano interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg
dalla pubblicazione del presente avviso.-
___________, lì _______________________
IL COMANDANTE
Nota (1) : vedi nota (1) al FORMAT 14.
Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________
59
FORMAT 15
Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI
PORTO DI __________
(Numero di Codice Fiscale ________________)
FIDEJUSSIONE N._________________
La sottoscritta Banca ___________________________________________________________
sede di __________________________________________________________________________
(numero di Codice Fiscale ______________________________________ ), si impegna acchè, ove
durante il termine della pubblicità prescritta dagli articoli 156 del Codice della Navigazione,
venissero presentate opposizioni da parte di terzi titolari di diritti di credito, ovvero di diritti reali o
di garanzia non trascritti e quindi non considerati al momento del rilascio dell’autorizzazione alla
dismissione
di
bandiera
del
(1)________________________________________________________
________________________________________________________________________________
i diritti stessi fatti valere mediante opposizione, verranno da essa soddisfatti sempre che non vi
provveda___l___
proprietario/a
_______________________________________________
________________________________________________________________________________
(numero di Codice Fiscale ________________________________________________________)
sino all’intero valore dell’Unità stessa, ammontante a ________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Dalla presente fidejussione, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della Legge 27 aprile 1981 n. 165, è
esclusa la garanzia dei crediti contributivi dell’I.N.P.S. relativi all’equipaggio della predetta nave, la
cui disciplina è dettata dall’articolo 15 della Legge 26 luglio 1984 n. 413.
La presente fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati, nell’ordine indicato dagli
articoli 552 e 556 del Codice della Navigazione, ad eccezione di quelli contributivi dell’I.N.P.S.
sopra richiamati, nonché degli altri diritti, fatti valere nel termine e con le modalità sopra indicate.
In caso di contestazione la presente fidejussione si intenderà operativa fino alla definizione della
contestazione stessa e, comunque, non sarà revocata senza il preventivo consenso di codesto
Ministero.
Data _____________________ .
Firma
_____________________________
(2)
(1) Indicare:
- Tipo, nome, tonnellate di stazza lorda, numero di matricola e luogo dell’Ufficio di iscrizione
per le unità iscritte nelle Matricole;
- Tipo, sigla dell’Ufficio e numero d’iscrizione, tonnellate di stazza lorda, per le unità iscritte nei
Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, oppure iscritte nei Registri delle Unità da
Diporto.
(2) La firma deve essere autenticata per notaio.
60
FORMAT 16
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
PROCESSO VERBALE DI DISMISSIONE DI BANDIERA
L’anno _____________, addì ______ del mese di _____________________ alle ore ___________
il sottoscritto:____________________________________________________________________
si è recato a bordo della M/n “____________________________” , matr. ___________________
di ___________________________, Ts.l. ________________ per procedere al ritiro dei documenti
di bordo ed alla dismissione di bandiera ai sensi dell’art. 156 del Codice della Navigazione.
Il Sottoscritto attesta che alle ore _____________ odierne è stata ammainata la bandiera nazionale
Italiana della M/n “_____________________________” e si è proceduto al ritiro dei seguenti
documenti di bordo:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
E perché consti, viene redatto il presente verbale di dismissione di bandiera ai sensi dell’art. 345 –
punto 3 - del Regolamento al Codice della Navigazione. -
____________, lì _______________
IL VERBALIZZANTE
____________________________________
61
FORMAT 17
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
VISTA
la
dichiarazione
in
data
______________
della
Società
____________________________ avente sede legale in __________________,
Via
_______________________________,
n°
______
proprietaria
della
motonave/galleggiante denominata “_____________________________” iscritta
al n° ________________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. Della Capitaneria di
Porto di _________ di T.s.l. ______________ , intesa ad ottenere la cancellazione
dalle matricole/registri ai sensi dell’art. 156 del Codice della Navigazione;
PRESO ATTO che non sono state promosse opposizioni nei termini di cui all’art. 156, punto 2 del
Cod. Nav. e che non risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave;
VISTI
i nulla osta dell’I.P.S.E.MA. prot. _____________ in data ____________ e dell’
I.N.P.S. prot. _________________ in data _______________, e che quindi si sono
verificate le condizioni previste dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n° 413;
VISTO
il Verbale di dismissione di bandiera redatto in data _____________________;
VISTI
gli articoli 156, 153 del Codice della Navigazione e 345 del relativo Regolamento
di esecuzione;
VISTI
gli atti d’ufficio:
SI DISPONE
La cancellazione dalle matricole/registri del (tipo)_____________________ iscritta al n°
____________ delle matricole/RR.NN.MM.&GG. tenuto dalla Capitaneria di Porto di _________.
_________, lì ________________
IL COMANDANTE
62
FORMAT 18
Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Naviglio
______________
Il sottoscritto ______________________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della Soc. ___________________ con sede a __________________________ in
Via _____________________________, CF/P.IVA ______________________________________
Tel.:
____________________________,
___________________
denominata
proprietaria
dell’unità
(specificare
“___________________________”
iscritta
il
al
tipo)
n°
_____________________ delle Matricole/RR.NN.MM.&GG. di _________, T.s.l. _____________,
lunghezza ________________ mt,
DICHIARA
Di voler procedere alla demolizione volontaria della suddetta unità.
La Dogana di _____________________ si occuperà delle pratiche doganali.
L’unità è attualmente ormeggiata nel porto di ________________________, dove rimarrà fino
all’avvenuta demolizione. Nel precisare di aver provveduto alla consegna dei documenti di bordo
all’Ufficio Armamento e Spedizioni di Codesta Capitaneria, si allega originale dell’atto di
nazionalità/licenza dell’unità in questione.
____________, lì ________________
IL PROPRIETARIO
(firma autenticata)
(1)
_________________________________________
Nota (1) : vedi nota (1) al Format 13.
63
FORMAT 19
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
AVVISO DI DEMOLIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 160 del Codice della Navigazione si rende di pubblica
ragione che il Sig. ___________________________, in qualità di legale rappresentante della
Società __________________________________ con sede a ______________________________
in Via __________________________________, C.F./P.IVA ____________________ proprietaria
dell’ unità denominata “_____________________”, iscritta al n° _____________ delle
Matricole/RR.NN.MM.&GG. di _________, di T.S.L. __________ lunghezza ___________ mt, ha
dichiarato di voler procedere alla demolizione volontaria della suddetta unità.
Si invitano tutti coloro che sono interessati a far valere i loro diritti entro 60 (sessanta) gg
dalla pubblicazione del presente avviso.-
___________, lì _______________________
IL COMANDANTE
Affisso all’Albo della Capitaneria il __________________
64
FORMAT 20
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
VISTA
la
dichiarazione
in
data
_________________
del
Sig.
_____________________________ in qualità di legale rappresentante della
Società
____________________________
con
sede
legale
in
___________________, Via _______________________________, n° ______,
CF/P.IVA
_________________
proprietaria
della
(specificare
il
tipo)
denominata
____________________________________
“_____________________________” iscritta al n° ________________ delle
Matricole/RR.NN.MM.&GG. della Capitaneria di Porto di __________, di T.s.l.
______________, lunghezza __________ mt., munita di motori __________ marca
______________,
modello
_____________________,
matricola
____________________________, della potenza di _____________________ CV;
VISTO
l’avviso di demolizione n° _________________ in data _____________________;
PRESO ATTO che sono spirati i termini di cui al 2° comma dell’art. 160 senza che siano state
promosse opposizioni e che non risulta l’esistenza di diritti reali o di garanzia sulla
nave;
VISTI
i nulla osta dell’I.P.S.E.MA. prot. _______________ in data _____________ e
dell’ I.N.P.S. prot. _________________ in data _______________;
VISTO
l’Art. 160 del Codice della Navigazione;
VISTI
gli atti d’ufficio;
AUTORIZZA
la demolizione della (specificare tipo e nome) ________________________________________________________________
RESTA INTESO CHE la demolizione della nave o galleggiante dovrà risultare da processo verbale
compilato da questa Autorità Marittima ovvero dall’Autorità Consolare del luogo dove essa è avvenuta.
____________, lì ________________
IL CAPO SEZIONE NAVIGLIO
65
FORMAT 21
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
______________
Sezione - Naviglio
PROCESSO VERBALE DI DEMOLIZIONE
L’anno ___________ addì _______ del mese di ____________ alle ore _______ il
sottoscritto _______________________________ in servizio presso la Capitaneria di
Porto di ___________, addetto alla sezione _______________________________, in
località _______________________________ ha assistito alla demolizione del
________ denominato “_____________________” iscritto al n° __________ delle
matricole/RR.NN.MM.&GG. di ______ avvenuta mediante (specificare) ___________________
L’apparato motore marca ____________________ matr. ____________________,
tipo ____________, costruito nel ___________ a _________________ da __________
CV è stato demolito.
E’ presente il funzionario dell’Agenzia delle Dogane di _____________
Perché consti ha redatto il presente processo verbale di demolizione ai sensi dell’art.
343 del Regolamento al Codice della Navigazione.
IL VERBALIZZANTE
_________________________________________
66
FORMAT 22
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
________________
Sezione - Naviglio
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ___________
RENDE NOTO
che nelle proprie matricole/RR.NN.MM.&GG. risulta iscritta la seguente unità, della quale non si
hanno notizie da lungo tempo che fanno presumere che sia andata perduta: tipo _________ , n° di
iscrizione ________________ denominata “______________________”, T.s.l. ______________ di
proprietà di ________________________________________
INVITA
chiunque sia in grado di farlo, a comunicare a questo Ufficio entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla data di affissione del predetto avviso, ogni eventuale notizia sul conto della stessa unità,
suffragandole con dati di fatto concreti e controllabili;
AVVERTE
che decorso il suddetto termine, qualora non siano state fornite indicazioni utili a poter verificare
l’esistenza di tale unità, la stessa sarà cancellata dalle matricole/ RR.NN.MM.&GG., ai sensi
dell’art. 163 del Codice della Navigazione per perdita presunta, ritenendosi soddisfatte le formalità
stabilite dall’art.162 del Codice della Navigazione, per avvenuta decorrenza dei termini.
___________, lì __________________
IL COMANDANTE
___________________________________
N.B. Per il particolare contenuto del suddetto avviso, oltre all’affissione all’albo dell’Ufficio
d’iscrizione, se ne consiglia la diffusione, anche a tutte le Capitanerie di Porto ed Uffici
Circondariali Marittimi con preghiera di estensione agli Uffici minori dipendenti.
67
FORMAT 23
Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
_______________
Sezione - Naviglio
L’anno ___________ addì _______ del mese di ____________ il _____________________
sottoscritto, Capo Sezione Naviglio della Capitaneria di Porto di ____________,
VISTI
gli artt. 162 e 163 del Codice della Navigazione e 344 e 345 del regolamento di
Esecuzione;
VISTO
(riportare in sintesi l’esito delle indagini esperite ai sensi dell’art. 344 Reg. Cod.
Nav. sull’unità di seguito descritta):
Nome: __________________
Lunghezza: ____________________ mt
N° iscrizione: ____________
Larghezza: _____________________ mt
T.s.l.: ___________________
Ditta costruttrice: __________________
Anno costruzione: _________
Mat. di costruzione: ________________
Motori: _______________________________________________________________
PRESO ATTO che sono decorsi i termini dell’Avviso di perdita presunta n°____________ in data
__________ senza che da ciò siano pervenute notizie utili in ordine all’eventuale
individuazione dell’unità in questione;
ESSENDO
trascorsi i termini di cui all’art. 162 del Codice della Navigazione dal giorno
dell’ultima notizia relativa all’unità sopradescritta
DICHIARA
Perita la (motonave) denominata”_________________” n° ________________ T.s.l. __________
a far data dal _______________
E perché costi, si redige il Processo Verbale ai sensi e per gli effetti dall’art. 344 Reg. Cod. Nav.____________, lì ________________
IL CAPO SERVIZIO
NAVIGLIO E PROPRIETA’ NAVALE
68
FORMAT 24
MODELLO CI-138/C
Pag. 1 di 2
Ufficio marittimo _________________________ data _____________________ prot. n.________________
OGGETTO: Comunicazioni ai fini contributivi sull’armamento e sulla proprietà navale
Destinatari:
Sede I.N.P.S. di ___________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Denominazione Matricole o Data di
nave
Registri (1) iscrizione
 Pesca costiera
 Pesca mediterranea
 Pesca oltre gli stretti
 Diporto
 1^ iscrizione nei Registri
o Matricole nazionali
 Provenienza dalle
Matricole o Registri
__________________
(1)
n._______di__________
____________________
Numero
ESTREMI
DEL DOCUMENTO DI BORDO
(ruolo equipaggio, ruolino equipaggio,
elenco equipaggio, documenti provvisori)
Generalità
o ragione sociale
di bandiera ___________
C.A. ____________ C.I. ____________ C.V.___________ Tsl___________
Data di
trascrizione
della nomina
ex art. 265
C.d.N.
Serie
Natura
del titolo
e data
Data del
rilascio
Ufficio marittimo
o consolare
che lo ha rilasciato
Domicilio e
sede
Estremi del
rappresentante nella
circoscrizione (artt.
143 e 267 C.d.N.)
ARMATORE
3
Nuova iscrizione
 Galleggiante con mezzo
di propulsione adibito al
servizio di porto, rada e
pilotaggio
Potenza apparato motore
2
Attività della nave (2)
 Traffici commerciali
internazionali (3)

Trasporto marittimo (4)
DATI DELLA NAVE
1
Armatore:
C.F.
Rappresentante: C.F.
4
(1)
Partita IVA
Partita IVA
ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE AI QUADRI
(marcare il quadro di riferimento)
1
2
3
Indicare in sigla M.N.M. (matricole delle navi maggiori), R.N.D. (Registro delle navi da diporto), R.N.M.G. (Registro delle navi minori
e galleggianti), R.I. (Registro Internazionale, di cui alla legge n.30/1998).
(2) Marcare con una crocetta l’attività cui la nave è adibita.
(3) La casella in corrispondenza di “traffici commerciali internazionali” deve essere contrassegnata esclusivamente nel caso di navi iscritte
nel “Registro Internazionale” (legge n.30/1998).
(4) Nell’attività “trasporto marittimo” debbono intendersi ricomprese69
tutte le navi mercantili ad eccezione di quelle adibite alla pesca
professionale e al diporto.
FORMAT (24 continua 1)
MODELLO CI-138/C
Pag. 2 di 2
5
VARIAZIONE DELLA PROPRIETA' NAVALE
Si comunica che in data ________ è stato trascritto in quest__ _____________________________________
(indicare in sigla le Matricole o i Registri di iscrizione della nave) l'atto stipulato il ____________________
riguardante la vendita (o donazione, successione, etc.) dell'unità indicata nel
1
N. carati
DA (cedente)
A (acquirente)
N. carati
6
PROPRIETARIO UNICO DELLA NAVE O MAGGIOR CARATISTA
N. carati
C.F.
Partita IVA
Estremi del rappresentante, del proprietario o
maggior caratista nella circoscrizione
ex
art. 147 C.d.N.
7
C.F.
Part. IVA
COMUNICAZIONI DI RICHIESTE
DI DISMISSIONE DI BANDIERA DELLA NAVE
 Vendita a stranieri/trasferimento in registri stranieri (art.156 C.d.N.)
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaPaese e Ufficio marittimo straniero nei cui Registri viene trasferita la nave:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa Demolizione (art.160 C.d.N.)
8
ULTERIORI COMUNICAZIONI SUI QUADRI
(marcare il quadro di riferimento)
5
6
7
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SI ATTESTA
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Timbro
aData ………………………………
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………………………………
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(il Comandante dell'Ufficio marittimo)
70
7. UNO SGUARDO AL DIPORTO NAUTICO
In attesa del varo del Codice sulla Nautica da Diporto di cui alla delega al Governo
prevista dall’art.6 della Legge 8 luglio 2003, n.172, “Disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico”, ci limiteremo a fare il punto sulla attuale
disciplina provvisoria che regolamenta l’iscrizione nei registri e la trascrizione degli atti della
pubblicità navale.
7.1
L’iscrizione delle unità da diporto.
Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte in appositi registri (R.I.D. o Registri
delle Imbarcazioni da Diporto e R.N.D. o Registro delle Navi da Diporto) la cui tenuta è stata
accentrata presso gli Uffici Circondariali Marittimi e per le sole navi da diporto presso i
Compartimenti Marittimi dalla Legge 172/2003. Le imbarcazioni e le navi da diporto, per
poter entrare in esercizio, hanno bisogno dell’assegnazione di un numero di immatricolazione
ai sensi del comma 3 dell’art.5 della Legge n.50/71 come sostituito dalla legge 172/2003.
Responsabili per l’assegnazione di tale numero sono gli stessi Uffici presso i quali sono
tenuti i registri, che lo fanno su istanza del proprietario. A seconda della documentazione
fornita dal proprietario stesso, è possibile dar luogo ad una iscrizione provvisoria e quindi al
rilascio di una licenza provvisoria della validità di sei mesi o ad un’iscrizione definitiva.
Focus
Sulle unità da diporto….
Con Legge 172/2003 sono state riviste e aggiornate le definizioni delle costruzioni
destinate alla navigazione da diporto, in particolare si definiscono:
unità da diporto
nave da diporto
ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto
ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto avente
lunghezza superiore a 24 metri
imbarcazione da diporto ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza
superiore a metri 10 e non superiore a 24
natante da diporto
ogni unità da diporto avente lunghezza non superiore a metri 10
indipendentemente dal tipo di propulsione
Per ottenere l’iscrizione provvisoria10 è necessario che l’acquirente fornisca la seguente
documentazione:
a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale
dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;
b) dichiarazione di conformità (per le navi, certificato di stazza e di sicurezza rilasciato ai
sensi del Regolamento di sicurezza per la navigazione emanato con Decreto del Ministero
dei Trasporti e della Navigazione in data 21 gennaio 1994 n.232);
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione istallati a
bordo;
10
La procedura descritta si riferisce all’ipotesi di iscrizione di unità nuove.
71
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per
tutti gli eventi derivanti dall’esercizio delle unità stesse fino alla data di presentazione del
titolo di proprietà di cui al comma 4.
Accertata l’esistenza dei titoli sopra elencati l’unità viene iscritta, seppur in maniera
provvisoria, nei Registri e, contestualmente, per le imbarcazioni, si procede al rilascio del
certificato di sicurezza. Da questo momento, decorrono sei mesi affinché l’intestatario della
fattura di cui alla lettera a) possa fornire il titolo di proprietà dell’unità stessa nelle forme
richieste dalla legge. Solo a questo punto, e a condizione che il vincolo temporale dei sei
mesi sia rispettato, l’imbarcazione potrà dirsi iscritta in maniera definitiva e sarà rilasciata,
per l’appunto, la licenza definitiva. Se invece il termine di sei mesi trascorre senza la
consegna dell’originale o copia autentica del titolo di proprietà, l’iscrizione si ha per non
avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza vengono restituiti all’ufficio che li
ha rilasciati e il proprietario dell’unità dovrà presentare nuovamente domanda di iscrizione
allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista alle lettere b) e c).
7.2
La cancellazione dei natanti dai R.I.D.
La legge 172/2003, oltre a introdurre modifiche nella procedura di iscrizione e gestione dei
registri delle imbarcazioni da diporto, fornisce una nuova definizione e classificazione delle
unità da diporto ampliando la categoria dei natanti alle unità di lunghezza fuori tutto fino a 10
metri. La legge, all’art. 13, comma 1 definisce i natanti come:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo
opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola
navigazione in acque interne.
Focus
Sui natanti italiani all’estero….
Subito dopo l’entrata in vigore della Legge 172/2003 i diportisti italiani in navigazione in
acque non nazionali a bordo di natanti, hanno incontrato difficoltà, nella navigazione in
porti Francesi a causa delle difformità normative tra i due Paesi.
Il 23 luglio 2004 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in un incontro
con l’Addetto doganale dell’Ambasciata di Francia ha raggiunto un accordo che consente
ai diportisti italiani a bordo di imbarcazioni non registrate, di poter navigare in acque
francesi senza incorrere in sanzioni di alcun tipo a condizione che siano in possesso di:
a) polizza assicurativa del natante interessato (contenente il nome dell’intestatario/
proprietario del natante e il codice identificativo del motore o Hull Identification
Number);
b) la fattura di acquisto del natante.
Nel caso in cui il natante fosse utilizzato da persona diversa dal proprietario sarà necessario
esibire dichiarazione in italiano e in francese (vedi Format 25 alla fine di questo capitolo)
attestante la legittimità della disponibilità del natante stesso.
Per i natanti non è previsto l’obbligo di iscrizione nei registri e di conseguenza, il rilascio di
una licenza di navigazione e di un certificato di sicurezza. Ciò non toglie che il proprietario
72
del natante possa far richiesta di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
assumendone il regime giuridico.
I soggetti proprietari di unità da diporto di lunghezza fuori tutto compresa tra 7,5 e 10
metri, che in precedenza avevano l’obbligo di iscrizione, possono far richiesta di
cancellazione dai registri inoltrando istanza all’ufficio presso il quale il natante stesso è
iscritto (vedi Format 26) allo scopo di ottenere:
•
la cancellazione dell’unità dal Registro delle imbarcazioni da diporto, a norma dell’art. 13
della Legge 50/1971 e successive modificazioni;
•
il rilascio dell’estratto del R.I.D con gli estremi dell’avvenuta cancellazione;
•
il rilascio del certificato d’uso motore (un certificato per ogni motore).
All’ istanza dovranno essere allegate la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza.
Conclusa l’istruttoria e pervenuta la comunicazione di avvenuta cancellazione, l’unità si da
per cancellata dai Registri e il proprietario può procedere alla rimozione della targa.
7.3
Il certificato d’uso del motore.
Il certificato d’uso del motore è quel documento che, a bordo delle unità, descrive i
dati caratteristici del motore, la potenza in Kw e Cv, nonché la cilindrata del motore. Sulla
base di tali elementi è, quindi, facile desumere se sussiste o meno l’obbligo della patente
nautica. Questo certificato si rende obbligatorio per tutti i motori fuoribordo di qualsiasi
potenza da istallare a bordo dei natanti e delle imbarcazioni e per quelli entrobordo ed entrofuoribordo da istallare sui natanti. Gli Uffici competenti al rilascio del certificato sono le
Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali marittimi e, in questo caso, anche gli Uffici
provinciali (ex Mctc). Il rilascio del certificato è subordinato alla presentazione di un’istanza
alla quale l’interessato allegherà la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore. Con la
nuova legge, la potenza del motore non è più dichiarata dall’ente certificatore ma viene
direttamente attestata dal costruttore in capo al quale ricade la responsabilità della
dichiarazione stessa.
7.4
Noleggio e locazione.
La legge definisce noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in
corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte l’unità da
diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità
del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
La locazione è, invece, il contratto con cui una della parti si obbliga verso
corrispettivo a far godere all’altra, per un dato periodo di tempo, l’unità da diporto. L’unità
passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne
assume la responsabilità e i rischi. L’utilizzazione di natante da diporto per l’esercizio della
locazione e del noleggio per finalità ricreative, nonché per gli usi turistici di carattere locale è
disciplinata, anche per quanto riguarda la condotta, con provvedimenti delle competenti
Autorità Marittime locali.
Per poter svolgere attività di locazione o noleggio, l’Ufficio presso il quale
l’imbarcazione è iscritta dovrà rilasciare un visto mediante il quale l’impresa o ditta
individuale che ne fa richiesta, è autorizzata ad utilizzare l’imbarcazione a tale scopo. Il visto
viene rilasciato dietro presentazione di istanza in bollo avanzata dal proprietario (vedi Format
n.27) alla quale deve essere allegata visura camerale dell’impresa che utilizzerà
l’imbarcazione per i fini della locazione; tale certificato, oltre ad accertare i dati identificativi
73
…del soggetto richiedente, serve per verificare che l’attività di locazione o noleggio rientri
nell’oggetto sociale, condizione senza la quale l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.
L’annotazione viene fatta sull’originale della licenza di navigazione e sul Registro delle
Imbarcazioni da Diporto e perde la sua validità solo nel momento in cui muta il proprietario
dell’unità da diporto.
Focus
Sulla locazione finanziaria….
L’istituto della locazione finanziaria (o leasing italiano) consente ad una
società di leasing (locatore) di acquistare un’unità da diporto prescelta dal cliente
(conduttore) e di darla in uso allo stesso per un determinato periodo di tempo dietro
pagamento di un canone periodico. Con il versamento dell’ultimo canone,il conduttore
ha la facoltà di riscattare l’unità da diporto oppure di recedere dal contratto non
riscattando il bene che rimane in quest’ultima ipotesi di proprietà della società di
leasing..I vantaggi di tale contratto – atipico per il nostro Ordinamento - sono in sintesi:
per il concedente ( società di leasing ) quello di effettuare un’operazione di
finanziamento rimanendo proprietaria del bene oggetto del contratto ed, in caso dì
insolvenza da parte dell’utilizzatore, il concedente potrà sempre rientrare in possesso
del bene dato in locazione che assolve, quindi, anche ad una funzione di garanzia per il
finanziamento;
per l’utilizzatore ( o conduttore) quello di ottenere l’immediata disponibilità del
bene senza dovere anticipare l’intera somma necessaria per l’acquisto; con tale
contratto infatti,viene finanziato l’intero valore del bene,compresa l’imposta sul valore
aggiunto (IVA) ; altri vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di dedurre con
maggiore velocità il costo del bene dal reddito dell’impresa, dal fatto di poter riscattare
il bene a fine contratto a un prezzo prefissato,solitamente abbastanza contenuto,e,
ancora, dalla circostanza che non modifica per l’utilizzatore la struttura del proprio
patrimonio aziendale e, quindi, non altera gli indici di bilancio.
Dal punto di vista degli assolvimenti degli oneri fiscali, il leasing è considerato una
prestazione di servizi e come tale soggetta ad IVA. In base al principio di alternatività
tra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, i contratti di leasing non sono
soggetti a quest’ultima imposta.
Il contratto andrà assoggettato a imposta di registro, peraltro nella misura fissa,
solo in caso d’uso. Sarà assolta, invece, l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura
fissa di €11,00 indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
Per la conduzione di imbarcazioni adibite al noleggio è istituito un titolo ad hoc. Il
titolo di conduttore di imbarcazione adibita al noleggio viene rilasciato su istanza del
richiedente al quale viene richiesto, come requisito fondamentale, il possesso da almeno tre
anni, di patente per conduzione di imbarcazione a vela e a motore.
I proprietari di natanti che richiedono una abilitazione al noleggio o alla
locazione, devono avanzare istanza presso il Circondario Marittimo nelle cui acque
intendono effettuare la navigazione, sotto forma di noleggio o di locazione. L’Ufficio appone
un visto sull’istanza che assolverà alla medesima funzione dell’autorizzazione concessa alle
imbarcazioni da diporto iscritte nei registri. Tale visto, però, ha validità solo all’interno delle
acque del Circondario che lo ha rilasciato e quindi, nel caso in cui si volesse effettuare una
navigazione all’interno di più Circondari, sarà necessario presentare più istanze rivolte ai
diversi Uffici Marittimi competenti.
74
Per le Navi da diporto, se destinate al noleggio per finalità turistiche, è prevista
invece l’iscrizione nel Registro Internazionale11 e l’assoggettamento alla relativa disciplina
…(cfr art. 3 della legge 172/2003). La Legge 172/2003, con riferimento alle navi da diporto
adibite al noleggio iscritte nel R.I., prevede che le stesse dovranno essere:
a.
abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l’equipaggio;
b.
munite di certificato di classe rilasciato da uno degli Organismi autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;
c.
sottoposte alle norme tecniche di conduzione previste dal Regolamento di sicurezza di cui
al comma 3.
Focus
Sulla marcatura CE….
La direttiva 94/25/CE prevede che le unità da diporto di nuova costruzione di
lunghezza compresa tra 2,50 e 24 metri, per essere commercializzate nell’ambito
del territorio comunitario devono riportare il marchio CE. L’entrata in vigore della
norma che ha recepito la direttiva europea (decreto legislativo n. 436 del 14 agosto 1996)
ha, di fatto, ripartito le imbarcazioni e i natanti in due categorie:
- unità con marcatura CE soggette alla Direttiva comunitaria 94/25/CE;
- unità senza marcatura CE che continuano ad essere disciplinate dalla legge n.50 del
1971 e successive modificazioni (le navi da diporto sono escluse dalla normativa CE
e pertanto restano soggette alla legge 50/1971).
La marcatura CE viene apposta dal costruttore dell’imbarcazione sotto forma di una
targhetta fissata sullo scafo attestante i dati tecnici di costruzione e di abilitazione alla
navigazione. In particolare vengono riassunti la portata massima consigliata dal
costruttore, la potenza del motore istallabile a bordo, il numero di persone che possono
essere trasportate e la categoria di progettazione di appartenenza. Le categorie di
progettazione identificate dalle lettere A, B, C e D assegnate dal costruttore, indicano le
condizioni meteorologiche, di vento e di mare, entro le quali l’unità può navigare in
sicurezza. Per procedere alla costruzione di unità da diporto recanti marcatura CE, il
cantiere deve avere l’approvazione dei relativi progetti da parte di organismi notificati o
autorizzati dallo Stato a espletare le procedure di valutazione della conformità.
A decorrere dal 17 giugno 1998, possono essere immesse in commercio ed in
servizio solo unità da diporto comprese fra i 2,5 e i 24 metri dotate di marcatura
CE.
Ciò vale anche per le unità da diporto usate, provenienti da un Paese estraneo all’Area
Economica Europea, anche se di proprietà di cittadino comunitario. La limitazione è
relativa alla immissione in commercio e quindi alla eventuale immatricolazione nei
R.I.D.
Per “immessa sul mercato” deve intendersi ogni unità completata e pronta all’uso, uscita
dalla produzione per essere assegnata alla rete di distribuzione. Le unità di nuova
costruzione, non munite del marchio CE di conformità, per poter essere immesse in
commercio ed in servizio successivamente al 17 giugno 1998 devono essere dotate di
idonea documentazione, avente valore legale, dalla quale risulti che le unità stesse sono
da considerarsi ultimate e immesse in commercio prima del 16 giugno 1998. Possono
senz’altro considerarsi già immesse sul mercato le unità usate provenienti dai Paesi
dell’AEE, per le quali esiste idonea documentazione che attesti che le stesse sono state
immesse sul mercato anteriormente al 16 giugno 1998.
11
L’art. 3 della Legge 172/2003 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” contempla la
possibilità di iscrivere le Navi da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, in un’apposita
sezione del Registro Internazionale, di cui alla legge 27 febbraio 1998, n°30. Per dare piena attuazione alla norma, si è, tuttavia, in attesa del
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche e degli altri regolamenti concernenti la qualifica professionale di comandante di navi da diporto adibite al noleggio di cui all’art.2,comma
3,della l.n.172/2003.
75
Per ottenere l’iscrizione di una unità non entrata in commercio, né messa in servizio
prima del 16 giugno 1998, è necessario provvedere alla omologazione CE di unico
esemplare da parte di un Organismo notificato, a mezzo della redazione del modulo “G”.
Frequente è l’ipotesi di unità provenienti da Paesi esterni alla AEE e prive di
omologazione CE.
Focus
Sulle M/b da Pesca….
In questo focus tratteremo del passaggio di imbarcazioni da pesca alla categoria delle
imbarcazioni da diporto e della pesca-turismo.
Il passaggio di un’imbarcazione da pesca nella categoria del diporto può essere
effettuata mediante presentazione di istanza presso l’Ufficio dove si intende iscrivere
l’imbarcazione.
Dal momento che l’imbarcazione, nata per altro scopo rispetto a quello ricreativo e lusorio,
si prevede non risponda ai dettami della direttiva 94/25/CE, dovrà essere sottoposta a visita
per le annotazioni di sicurezza e a stazzatura da parte dell’Ente certificatore. Alternativa,
senza dubbio più economica e di facile attuazione, è quella di mantenere l’imbarcazione da
pesca iscritta nei registri delle navi minori e galleggianti mutandone la tipologia d’uso e
cioè passare alla navigazione ad uso privato (disciplinato con legge 7 dicembre 1999 n.472).
In questo modo, pur non potendo utilizzare l’unità per fini commerciali e quindi per
locazione o noleggio, potrà essere utilizzata dal proprietario o da terzi a titolo amichevole in
navigazione entro 12 miglia dalla costa, con le modalità previste dal Regolamento di
sicurezza sul diporto. Per la condotta sarà sufficiente essere in possesso di patente nautica
da diporto.
L’utilizzo di moto pescherecci per attività di pesca – turismo, è regolato, invece,
dalla legge 41/82 e successive modificazioni e dal Decreto Ministeriale attuativo del
13 aprile 1999 n.293, e ricomprende le seguenti attività:
a) attività pratiche di pesca sportiva;
b) attività turistico – ricreative per la divulgazione dei saperi marinari e della pesca
(escursioni costiere con ritorno al porto di partenza, osservazione della pesca professionale,
ristorazione a bordo o a terra);
c) attività divulgative per la valorizzazione dell'ambiente costiero, delle acque interne, della
pesca professionale.
Si tratta, dunque di attività che non possono essere praticate con attrezzature e strumenti da
pesca professionali.
Per esercitare l’attività di pesca – turismo è necessario ottenere apposita autorizzazione del
Capo del Compartimento Marittimo di iscrizione, che fissa il numero di persone imbarcabili
(massimo 12 e tenuto conto anche delle indicazioni dell'Ente Certificatore) e che può
revocare l'autorizzazione per un anno in caso di inosservanza del regolamento(1). A parità di
Stazza Lorda e/o Lunghezza Fuori Tutto, il numero di turisti imbarcabili può variare e
dipende sia dalle prove di stabilità eseguite dall'Ente Certificatore che dalle valutazioni del
Capo del Compartimento Marittimo. L'Ente Certificatore stabilisce il numero delle persone
imbarcabili anche in base alle dotazioni di bordo, al peso dell'attrezzatura imbarcata ed
altro, mentre il Capo del Compartimento deve tener conto sia dell'equipaggio minimo
(fissato da accordi sindacali locali) che delle garanzie in tema di sicurezza.
(1)
L’istanza dovrà contenere copia delle annotazioni di sicurezza, della prova di stabilità e/o della prova
occasionale di stabilità, delle annotazioni di sicurezza per la pesca-turismo e dovrà essere ripresentata in
caso di modifica delle caratteristiche tecniche della barca. Infine chi esercisce l’attività dovrà tenere a
bordo apposito tariffario dei servizi offerti.
76
7.5
Modifiche apportate alle imbarcazioni.
Per la sostituzione del motore entrobordo o entro-fuoribordo istallato sulle unità da
diporto, va richiesta la preventiva autorizzazione all’ufficio d’iscrizione nella forma descritta
al Format 28, presentando presso l’Ufficio d’iscrizione dell’imbarcazione:
una dichiarazione di potenza del nuovo motore rilasciata dal costruttore;
la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza;
ricevuta del versamento di €1,03;
la riserva di presentare, non appena autorizzato lo sbarco del motore, l’attestazione di
idoneità rilasciata dall’Organismo tecnico (autorizzato o notificato) a seguito della
visita da effettuare ai fini del rinnovo del certificato di sicurezza.
L’Ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco se non esistono diritti reali di garanzia o di
godimento trascritti nei registri , dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del
motore ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali. Con l’imbarco del nuovo motore
l’unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di
sicurezza. La visita è richiesta direttamente dal proprietario ad uno degli Organismi notificati
o autorizzati che rilascia l’attestazione di idoneità da presentare all’Autorità Marittima per il
rinnovo del certificato di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza.
Qualora il motore istallato superi la potenza massima istallabile indicata nel
certificato di omologazione (o, per le unità non omologate, quella ripetuta nei documenti di
bordo), in sede di visita occasionale ai fini del rinnovo del Certificato di Sicurezza e della
Licenza di Navigazione, è previsto un accertamento dell’Organismo Notificato o Autorizzato
limitato alle parti dell’imbarcazione interessata dal cambio motore ed eseguita in base alle
prescrizioni della direttiva 95/25/CE e successive disposizioni in materia, escludendo quindi
il complesso delle verifiche richieste per l’applicazione della Direttiva all’intera unità.
L’organismo emetterà al riguardo l’attestazione di idoneità precisando le normative tecniche
vigenti applicate nell’espletamento dell’accertamento e dichiarando, sotto la propria
responsabilità, l’idoneità complessiva dell’unità nella sua nuova configurazione.
Per tutte le imbarcazioni prive di marcatura CE, qualora vengano introdotte variazioni
che comportino cambiamenti dei parametri tecnici principali (dimensione, portata, limiti di
navigazione), esclusi i casi di cambio motore, occorre seguire l’intera procedura richiesta per
il rilascio della marcatura CE – in quanto l’unità deve essere considerata alla stregua di una
nuova costruzione emettendo la relativa certificazione a conclusione dell’attività istruttoria
avviata.
77
FORMAT 25
Il sottoscritto ________________________________________ proprietario dell’imbarcazione:
je soussigné
propriétaire de l’embarcation
marca : ____________________________ modello ___________________________________
marque
modèle
oppure H I N (Hull Identification Number) ___________________________________________
ou H I N (Hull Identification Number)
dichiaro che l’imbarcazione sopra descritta è in uso al Signor/a: __________________________
déclare que l’embarcation décrit ci-dessus est utilisée par Monsieur/Madame
dati anagrafici e documento di identità ______________________________________________
donnéès d’état civile et document d’identité
Alleghiamo alla presente al fine di consentire l’identificazione del proprietario dell’imbarcazione
copia della polizza assicurativa dell’imbarcazione e copia della fattura di acquisto (se
disponibile).
Nous joignons au présent, afin de consentir l’identification du propriétaire de l’embarcation, la copie du contrat
d’assurance de l’embarcation et une copie de la facture d’achat (si disponible).
In fede
Nom et prénom
_____________________
Data _________________
Date
78
FORMAT 26
(in bollo)
DOMANDA CANCELLAZIONE DAI R.I.D. DI UNITA’
RIENTRANTI NELLA CATEGORIA DEI NATANTI
Al ____________________________
(Ufficio di iscrizione dell’unità)
Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a _________________________
il _______________________ e residente a _________________________________in Via/Piazza
__________________________ Cod. Fisc. __________________, proprietario dell’imbarcazione
da diporto a motore – a vela con m.a. – motoveliero, - lunghezza f.t. cm____ munita di motore e.b.
– f.b. – e.f.b della potenza di KW_____ iscritta al n°______ di codesto R.I.D.
chiede
la cancellazione dell’unità dal Registro delle imbarcazioni da diporto, a norma dell’articolo 13 della
legge 50/1971 e successive modificazioni.
Si allega: la licenza di navigazione.
Si chiede inoltre:
a. il rilascio dell’estratto del R.I.D. con gli estremi dell’avvenuta cancellazione;
Si allega:
1) Ricevuta di versamento di euro 1,03 (1)
2) Una marca da bollo
Si chiede infine
(solo nel caso di motore e.b e e.f.b.)
b. il rilascio del certificato d’uso motore;
Si allega:
1) Una marca da bollo
2) Ricevuta di versamento di euro 1,03 (1)
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.10 della L.31/12/1996, n°675, che i dati sopra indicati
verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.
_____________ lì ____________
Il richiedente ____________________________ (2)
firma
Note:
(1) I versamenti indicati vanno effettuati (su bollettino Mod. CH 8 quarter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello
Stato nella cui giurisdizione si trova l’Ufficio di iscrizione.
(2) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
79
FORMAT 27
(in bollo)
DOMANDA DI ANNOTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI LOCAZIONE
E/O NOLEGGIO CON UNITA’ DA DIPORTO
Al_______________________________________
(Ufficio d’iscrizione dell’unità)
Il
sottoscritto/a_______________________________________nato/a
a________________
il___________________e residente a_________________________________________via/piazza
___________________________________________, legale rappresentante della Società/Ditta
individuale_____________________________, con sede a ______________________________
via/piazza________________________________________________________, Partita Iva n.
____________________________, iscritta al n. _________________________del Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di______________________________, esercente l’attività di
locazione e/o noleggio di unità da diporto,
DICHIARA
che le sottonotate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto Ufficio verranno
utilizzate mediante contratti di locazione e/o noleggio:
1) Sigla______________________________N°.________________________
2) Sigla______________________________N°.________________________
3) Sigla______________________________N°.________________________
In relazione a quanto sopra, a norma dell’art. 10 della L. 23.12.1996 n. 647 CHIEDE che l’esercizio
dell’attività svolta venga annotato nella licenza di navigazione delle predette unità e nei
R.I.D./R.N.D. di codesto Ufficio. A tale scopo si precisa che la Società/Ditta Individuale è
proprietaria delle seguenti unità:
1) Sigla______________________________N°.________________________
2) Sigla______________________________N°.________________________
La Società/Ditta Individuale è armatrice delle seguenti unità:
1) Sigla______________________________N°.________________________
2) Sigla______________________________N°.________________________
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati
verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.
______________ li _________
Firma_______________________ (1)
Nota:
(1) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza
dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
80
FORMAT 28
(in bollo)
DOMANDA PER LO SBARCO DEL MOTORE
(solo per i motori installati entrobordo o entro - fuoribordo)
Al ____________________________
(Ufficio d’iscrizione)
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il
_______________
e
residente
a
_________________________in
Via/Piazza
______________________________ Cod. Fisc. _____________________________ proprietario
dell’imbarcazione
da
diporto
iscritta
al
n°
_____________
dei
R.I.D.
di
__________________________ (se con Marcatura CE indicare la categoria di appartenenza
______________ (A,B,C o D)
Chiede
l’autorizzazione allo sbarco del motore installato a bordo della predetta unità e il conseguente
imbarco di altro motore tipo _______________ della potenza di CV ________ (KW __________).
Le operazioni di sbarco verranno eseguite nel porto di __________________ .
_____________ lì ____________
___________________________________ (1)
Il richiedente
Note:
1)
2)
L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ufficio di iscrizione autorizza lo sbarco, se non esistono diritti reali di garanzia o di godimento trascritti nei registri,
dando comunicazione alla Dogana del porto di sbarco del motore, ai fini del pagamento di eventuali diritti doganali.Con
l’imbarco del nuovo motore l’unità dovrà essere sottoposta a visita occasionale ai fini del rinnovo del certificato di
sicurezza. La visita è richiesta direttamente dal proprietario o dal suo legale rappresentante ad uno degli Organismi
notificati o autorizzati, che rilascia l’attestazione di idoneità da presentare all’Autorità marittima o della navigazione
interna per il rinnovo del certificato di sicurezza, unitamente al rinnovo della licenza di navigazione. La licenza di
navigazione dell’unità, una volta avvenuta la sostituzione del motore, dovrà essere rinnovata con istanza da presentare
all’Ufficio di iscrizione.Per il reimpiego del motore sbarcato è necessario richiedere all’Ufficio d’iscrizione la restituzione
del certificato di omologazione o di potenza o della dichiarazione di potenza.
81
8. NAVIGLIO E PROPRIETA’
PROPRIETA’ NAVALE: TRIBUTI, IMPOSTE
IMPOSTE E
NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
AMMINISTRATIVA. BREVI CENNI
8.1
Disciplina dell’imposta di bollo: linee generali.
Ci limiteremo in questo paragrafo ad un rapido esame dei punti salienti dell’imposta
di bollo per poi passare agli aspetti fiscali più strettamente connessi alla materia del Naviglio
e della Proprietà Navale ed al regime delle esenzioni.
E’ appena il caso di richiamare il principio secondo cui i funzionari e i dipendenti
dell’Amministrazione dello Stato non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o
accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare
nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente
Decreto “D.P.R. 26 ottobre 1972, n°642 in materia di disciplina sull’imposta di bollo”
(cfr. art. 19).
In tal caso, i documenti o copia degli stessi dovranno essere inviati a cura dell’Ufficio che li
ha ricevuti, al competente Ufficio del Registro per la loro regolarizzazione entro 30 (trenta)
giorni dalla data del ricevimento.
Ma quali sono gli atti soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine o in caso d’uso?
Sono quelli indicati nella prima o seconda parte della tariffa allegata al D.P.R. n°642/72 (si
ha caso d’uso quando atti, documenti e registri sono presentati all’Ufficio del registro
per la registrazione).
Com’è noto, l’imposta può essere assolta in:
1. modo ordinario, mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata;
2. modo straordinario, mediante marche da bollo, visto bollo o bollo a punzone;
3. modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio del registro o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
In particolare, “ agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffe e tabelle:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata
conforme all’originale da colui che l’ ha rilasciata”.
L’annullamento delle marche da bollo deve avvenire mediante perforazione o
apposizione della sottoscrizione di una della parti o della data o di un timbro, parte su
ciascuna marca e parte sul foglio. Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita
copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature
tranne che per eseguire l’annullamento in conformità con quanto sopra indicato.
8.2
Agevolazioni per il settore del credito.
La norma di riferimento, il D.P.R. 29 settembre 1973, n°601, in particolare dedica il titolo
IV alle “Agevolazioni per il settore del credito” prevedendo per le operazioni relative ai
finanziamenti a medio e lungo termine (ovvero le operazioni di finanziamento la cui durata
contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi), l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo,
dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative (art.15).
82
Sempre in materia di esenzione, corre l’obbligo di richiamare il contenuto dell’art.47 del
D.P.R. 29.09.1973, n°602 che contempla l’esenzione da ogni tributo e diritto per la
trascrizione e le cancellazioni dei pignoramenti, le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche
richieste dal “concessionario” a cui il conservatore sarà tenuto a rilasciare in carta libera e
gratuitamente l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati.
8.3
Imposta di Registro.
La materia è disciplinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n° 31 e successive modifiche ed
integrazioni che approva il T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Di seguito, metteremo a fuoco il contenuto degli articoli di maggiore interesse per il
“conservatore”.
La tipologia di atti assoggettati a tale imposta è meglio specificata all’art.2 del D.P.R.
n.131/86.
In particolare il 1° comma dell’art.5, dice che “sono soggetti a registrazione in
termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella
parte seconda”.
“Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso
le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le
amministrazioni dello Stato”. Pertanto, affinché non sussistano dubbi che un atto
presentato per la trascrizione nei registri della pubblicità navale, debba
preventivamente essere soggetto a registrazione, è sufficiente appurare che sia incluso
nella “tariffa”, ricorrendo sempre nel nostro esempio il “caso d’uso” di cui all’art.6, a meno
che non rientri espressamente nella tabella allegata degli atti non soggetti a registrazione
(art.7).
L’ufficio competente a ricevere gli atti pubblici, le scritture private autenticate, gli atti
degli organi giurisdizionali per la formalità, é l’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione
risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Per gli altri atti, la
registrazione può essere eseguita da qualsiasi Ufficio del registro.
L’art. 10 del citato provvedimento normativo, individua invece i soggetti obbligati a
richiedere la registrazione (le parti contraenti, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o
delegati della P.A. e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli atri atti degli organi giudiziari; gli
impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al corpo della Guardia di
Finanza).
Tra le formalità contemplate per la registrazione degli atti scritti (art.11) è previsto che,
quelli redatti in lingua straniera debbano essere accompagnati da traduzione in lingua
italiana eseguita da un perito iscritto presso il Tribunale ed asseverata conforme con
giuramento.
Le modalità dell’esecuzione della registrazione sono stabilite all’art. 16; in particolare
l’Ufficio del registro che riceve l’atto, annota in calce o a margine degli originali e delle
copie dello stesso, la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della
somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l’annotazione
dell’avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. Tra gli
effetti della registrazione eseguita ai sensi dell’art.10, vi è quello di attestare l’esistenza
83
….degli atti ed attribuire agli stessi data certa di fronte ai terzi a norma dell’art.2704 del
Codice Civile (cfr. art. 18).
I pubblici Ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della
registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi
(cfr. art. 64). In linea generale, gli impiegati dell’amministrazione statale non possono
ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in
termine fisso non registrati; se invece si tratta di atti soggetti a registrazione in caso d’uso
possono riceverli ma con l’obbligo di trasmettere gli atti stessi in originale o in copia
autenticata all’ufficio del registro ai fini della registrazione d’ufficio.
Resta comunque salvo il disposto degli articoli 2669 (trascrizione anteriore al pagamento
dell’imposta di registro) e 2836 (iscrizione in base ad atto pubblico o sentenza) del Codice
Civile per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
8.4
Tributi speciali.
La legge 6 agosto 1991, n.255 “Potenziamento degli organici del personale militare
delle Capitanerie di Porto” ha stabilito che, a far data dal 01.01.1992, i proventi derivanti
della riscossione dei tributi di cui alla tabella “D” in allegato 1 all’art.7 della legge
sopraccitata, siano utilizzati per i servizi resi dal personale delle Capitanerie di Porto.
1.
2.
3.
4.
I tributi hanno per oggetto:
l’ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i
passaggi di proprietà);
le visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto);
le inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati;
la scritturazione di atti contrattuali originali e di copie ed estratti degli atti stessi.
Per ciò che concerne il punto 1, in particolare, è stato chiarito, in occasione di specifico
quesito da parte di un’agenzia nautica di Venezia, con dp. N3 1009 del 05.06.2003 della
Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo ed Interno, Div. Ex NAVIG
3, che il pagamento del tributo speciale non è dovuto in occasione della trascrizione di
una dichiarazione di armatore, in quanto “le uniche fattispecie prese in considerazione
quali presupposti del tributo sono l’iscrizione e i trasferimenti di proprietà della nave,
unità da diporto incluse”.
8.5 Disposizioni legislative e
documentazione amministrativa.
regolamentari
in
materia
di
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge n.15 del 4 gennaio
1968, “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica delle
firme”, dalla Legge n.127 del 15 maggio 1997, “Misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, dal Decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli
1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative” e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
84
L’insieme delle leggi attua, in maniera graduale, un vero e proprio cambiamento nella
maniera di pensare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenza. In particolare, consente
al singolo cittadino di certificare, assumendosene la responsabilità, stati o fatti relativi alla
propria persona, ai propri dati anagrafici, alla posizione sociale e civile sulla base di un
nuovo rapporto di fiducia che lo Stato gli accorda.
Le amministrazioni effettuano i controlli – a campione e qualora ritenuto necessario –
sull’autocertificazione acquisendo d’ufficio la documentazione originale. Il tutto si basa sul
meccanismo dell’autocertificazione, già definita dalla Legge n.15 del 1968, che consente al
cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione. In
questa maniera si consente all’utente di velocizzare alcune procedure e agli Uffici pubblici di
alleviare il proprio carico di lavoro non dovendo più produrre una lunga serie di certificati.
Le successive modifiche della normativa del ’68, hanno fatto si che l’autocertificazione e le
dichiarazioni rese dal cittadino siano diventate strumento abituale nei rapporti tra i privati e le
amministrazioni e tra le amministrazioni stesse.
È a partire dalla Legge n. 127 del 1997, c. d. “ Bassanini ”, che l’autocertificazione sempre
più utilizzata dall’utenza, si “ depura ” di quei vincoli imposti dalla legge 15/68 (autentica
delle firme e pagamento della relativa imposta di bollo) e vede ampliata la gamma di
dichiarazioni per cui l’autocertificazione è ammessa, a patto che siano rispettati dei paletti
fondamentali:
la firma apposta dall’interessato dovrà essere resa innanzi al pubblico ufficiale ovvero al
dipendente;
al documento sottoscritto e trasmesso per posta dovrà essere allegato copia fotostatica del
documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
è utilizzata solo nel rapporto con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi.
Nel caso di dichiarazioni false non c’è responsabilità del dipendente addetto, ma solo del
dichiarante con le sanzioni previste dalla legge e la decadenza dai benefici del
provvedimento per il quale ha dichiarato il falso.
8.6
Cenni sulla disciplina in materia di protezione dei dati
sensibili.
Un breve cenno, infine, sulla compatibilità delle richieste di accesso ai dati contenuti
nei registri delle navi con la disciplina dettata dalla legge n.675/1996 sul trattamento dei dati
personali da parte dei soggetti pubblici, ora abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il garante per la protezione dei dati personali, con nota prot. n. 6514/23406 del 22
aprile 2003 in riscontro a specifico quesito sollevato dalla Capitaneria di Porto di Venezia,
nel richiamare il contenuto dell’art. 27, comma 1 e comma 3 della legge n.675 (il primo
prevede che il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali dell’ente nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, il secondo che
l’attività di comunicazione delle informazioni personali a soggetti privati è ammessa solo se
espressamente prevista da norme di legge e di regolamento) ritiene sulla base del quadro
normativo vigente in materia di pubblicità navale (combinato disposto degli artt. 250 del
Cod. Nav. e 2683 del Cod. Civ.) che possa “considerarsi autorizzata la libera consultabilità
dei registri in questione e, quindi, dei dati ivi contenuti” avuto presente, tuttavia, “che la
n.675/96 non ha abrogato o modificato la disciplina in materia di trasparenza
amministrativa (in particolare l’art.22 e ss. della legge n.241/1990 e l’art.2 del D.P.R.
n.352/1992) la quale pone comunque la valutazione circa la sussistenza dell’interesse
85
…giuridicamente rilevante e delle altre condizioni previste per accedere alla documentazione
in capo all’amministrazione destinataria della richiesta”.
La materia dell’accesso ai dati personali è oggi, come già preannunciato, del tutto
assorbita dal Dlgs n.196/2003 che al TITOLO III, CAPO III, detta “regole ulteriori per
privati ed enti pubblici economici” ed, in particolare, stabilisce all’art 24 1° comma, lett. c
(casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) che il consenso espresso
dell’interessato non è richiesto quando il trattamento “riguarda dati provenienti da pubblici
registri……. fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti e la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati”.
Il TITOLO IV dello stesso provvedimento, individua il soggetto “responsabile del
trattamento” (art.29) che è designato dal titolare facoltativamente.
Il TITOLO IV della parte seconda disciplina i trattamenti in ambito pubblico; l’accesso a
documenti amministrativi (art.59) contenenti dati personali resta disciplinato dalla legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia.
In particolare il CAPO II è dedicato ai REGISTRI PUBBLICI e ALBI PROFESSIONALI;
per l’utilizzazione dei dati pubblici (art.61) il garante promuove, ai sensi dell’art.12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici.
8.7
Sul diritto di accesso.
La legge 7 agosto 1990, riconosce “a chiunque vi abbia interesse il diritto di
accesso ai documenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge” (art. 22, comma
1). Il diritto di accesso di cui all‘art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. La stessa legge pone delle limitazioni al libero accesso di particolari
categorie di atti e documenti (documenti coperti da segreti di Stato o la cui consultazione
possa interferire con la sicurezza nazionale, la difesa nazionale o le relazioni internazionali,
la politica monetaria, l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità
ecc…)12. La consultazione dei documenti si può effettuare mediante accesso diretto alle fonti
di informazioni e quindi con semplice presa visione della documentazione depositata presso
l’amministrazione pubblica, oppure mediante presentazione di richiesta formale al fine di
ottenere l’accesso ai dati o copie o estratti della documentazione di interesse. L’esame dei
documenti non è soggetta al pagamento di alcun tributo o imposta mentre il rilascio di
copia è subordinato solo al pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. L’accesso ai documenti
è subordinato a presentazione di istanza in carta semplice, da parte dell’interessato,
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente.
La stessa istanza deve essere motivata e ugualmente motivato deve essere un eventuale
rifiuto da parte dell’amministrazione nel concedere l’accesso ai dati. Nel caso in cui
decorrano 30 giorni senza risposta positiva all’istanza, la richiesta si da per respinta e il
richiedente potrà presentare ricorso al TAR facendo riesaminare la richiesta, “ovvero
chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo
comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
12
Il diritto di accesso deve essere esercitato per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
86
…al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua
istanza al difensore civico.
Le modalità di accesso e le tipologie di consultazione dei dati sensibili sono meglio
definite nel D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (“Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso”) che, all’art. 5 prevede che, fatta salva
la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui si è detto in precedenza, il diritto di accesso si
esercita secondo le modalità che seguono:
1.
si individuano due differenti modalità per l’esercizio del diritto: l’accesso formale ed
informale a seconda della modalità di presentazione;
2.
si definisce la figura di responsabile del procedimento identificandolo nel dirigente o nel
dipendente da lui delegato, addetto all’unità organizzativa competente a formare l’atto o a
determinarlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali si fa riferimento all’atto
conclusivo cioè di quei responsabili cui compete l’adozione o la tenuta dello stesso;
3.
l'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa
della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
4.
l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di
accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo
procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento;
5.
l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio13 indicato nell'atto di accoglimento della
richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto;
6.
salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal
luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in
qualsiasi modo;
7.
l'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con
l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che
devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Nel caso si tratti di documenti che
possono interessare la vita privata e la riservatezza di terzi, l’interessato può prenderne
visione ma non può prendere appunti né trascrivere il testo;
8.
la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai
sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle
singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate;
13
A tale proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con sentenza del 2 luglio 2001 n.5 ha
negato che il diritto, in capo al privato, di accedere ai documenti adottati da un’Amministrazione dello
Stato possa essere esercitato presso un’articolazione periferica della stessa, previa trasmissione dei
documenti, di cui si chiede di prendere visione, dalla sede centrale a quella periferica della medesima
Amministrazione, o, addirittura, in alternativa, presso il proprio domicilio, previa spedizione per posta e
salvo rimborso delle spese. Quindi, stante l’obbligo di consentire l’accesso, il dove e come poter prendere
visione, ed eventualmente estrarre copia dei documenti, è questione rimessa alla singola autorità di volta in
volta competente a fissare modalità per il concreto operare del principio della trasparenza, secondo
valutazioni che, nella sostanza, rientrano nella discrezionalità dell’Autorità medesima.
87
9.
è prevista l’istituzione di una commissione per l’accesso e di archivio delle istanze di
accesso.
Gli articoli successivi dispongono, poi, che il differimento, la limitazione o il rifiuto
all’accesso devono essere motivati in riferimento alla normativa vigente e alle categorie
di documenti individuati all’art.24, comma 6, della Legge 241. Il differimento
dell’accesso è, inoltre, consentito quando è necessario salvaguardare esigenze di
riservatezza dell’amministrazione soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti la
cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Inoltre, le amministrazioni devono individuare, con fonte regolamentare, quelle
categorie di documenti sottratti all’accesso ed il periodo di sottrazione, considerato che si
può procedere ad esclusione quando è sufficiente il differimento dell’accesso.
In merito, poi, alla determinazione dei termini da osservare per la definizione dei
procedimenti amministrativi, il D.M. 30 marzo 1994, n.765 (“Regolamento di attuazione
della legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , relativamente alla
determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di
competenza dell’Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici
responsabili della relativa istruttoria ed emanazione”) stabilisce all’art. 1, comma 2, che
i procedimenti di competenza dell’amministrazione dei trasporti e della navigazione
devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun
procedimento, nelle tabelle allegate allo stesso Decreto. Si riportano di seguito, i termini
massimi entro cui devono essere definiti i procedimenti amministrativi attinenti al
naviglio ed alla proprietà navale:
Rilascio certificati di stazza………………………………………...
Autorizzazione alla demolizione volontaria della nave…………….
Cancellazione della nave dal registro di iscrizione…………………
Iscrizione o annotazione sulle matricole o sui registri degli atti
costitutivi,traslativi o estintivi di proprietà o altri diritti su nave,
galleggiante, imbarcazione o nave da diporto……………………...
…………..40 gg.
…………200 gg.
…………..90 gg.
…………..40 gg.
Infine, in tema di diporto nautico la legge 172/2003 pone un preciso vincolo
temporale per l’espletamento di tutte le pratiche relative alla materia. L’art. 1, introduce
l’art.54-bis che recita che “i procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto
devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della
documentazione prescritta”.
88
Principali riferimenti normativi: Legge n.15 del 4 gennaio 1968, “Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autentica delle firme”; D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 in materia
di disciplina sull’imposta di bollo; D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 (titolo IV “Agevolazioni per il
settore de credito”; D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e successive modifiche; Legge 6 agosto 1991, n°255
“Potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di Porto”; D.P.R. 27 giugno
1992, n. 352 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso”; Legge n.127 del 15 maggio 1997, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; Decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”; Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”; Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Circolari: Mimerc. D.G. del N. dp. N.259454 del 27.10.1975 “ Trascrizione di atti estintivi di ipoteca
navale o di revoca di misure cautelari. Tassa di concessione governativa”; Mimerc. Ispettorato Generale
delle CP dp. 3416 del 31.01.1992 “Riscossione Tributi”; Mimerc Ispettorato Generale delle CP dp.
N04/26323 del 10.08.1992 “Tributi speciali introdotti con la legge 6 agosto 1991 n.255. Allegati 1 – tabella
D”; Mimerc. D. G. del N. dp. n. 250905 “Tasse sulle concessioni governative – trascrizioni di atti
riguardanti due o più navi”; M.T.N. dp. n. prot. 82/056854/I del 20.11.1996 “L.241/90 – Diritto di Accesso
– Decisione n.1170/96 del Consiglio di Stato (IV Sezione)”; M.T.N. , dp. n. prot. 82/035355/I del
10.06.1998 “Diritto di accesso – decisione n.1066/97 del Consiglio di Stato Sez. VI; M.T.N. dp. n. prot.
82/001249/I del 08.12.2000 “Legge 7 agosto 1990, n.241”; M.I.T. dp. prot. 82/072654 del 10 ottobre 2001
“Diritto di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 ss. legge n.241/1990 – Consiglio di Stato. Adunanza
Plenaria sentenza 2 luglio 2001, n.5”; M.I.T. D.G. del N. dp. N3 1009 del del 05.06.2003 “Tributi speciali
di cui alla legge 06.08.1991, n.255.
89