Codice fiscale, nuove modifiche alle norme metodologiche In

Transcript

Codice fiscale, nuove modifiche alle norme metodologiche In
Codice fiscale, nuove modifiche alle norme metodologiche
In conformità al disegno di legge recentemente adottato dal Governo le norme di applicazione del codice
fiscale saranno modificate per la seconda volta nel corso dell’anno. Di seguito riportiamo le maggiori novità
le quali, a breve, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
A metà dello scorso mese di febbraio il Ministero delle Finanze ha elaborato un progetto di legge per la
modifica ed il completamento delle norme metodologiche di applicazione della legge n. 227/2015 concernenti
il codice fiscale approvate tramite la decisione del Governo n. 1/2016; il documento è stato approvato venerdì
scorso dall’Esecutivo e questo significa che per l’entrata in vigore é necessario solo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Tramite un apposito comunicato stampa i rappresentanti del Governo hanno evidenziato che le novità apportate
dalle norme di applicazione del codice fiscale comportano la spiegazione e nuove esemplificazioni dei casi
concernenti le diverse attività dei contribuenti allo scopo di completare e facilitare la legislazione fiscale
tramite chiarimenti sull’applicazione delle stesse norme metodologiche.
In concreto le novità introdotte riguardano diverse sezioni del codice fiscale di cui le più importanti e
significative sono le seguenti:
Sezione “Imposta Valore Aggiunto”
• vengono forniti i necessari chiarimenti in riferimento al momento in cui si verifica il fatto che genera
l’applicazione della tassa in caso dei servizi di locazione, leasing, concessione ed affitto di beni erogati
dietro il pagamento di un corrispettivo per un determinato periodo di tempo così come per gli altri
diritti reali come il diritto di usufrutto e superficie sopra beni immobili nella situazione in cui ne il
contatto ne la fattura prevedono un limite temporale per effettuare il pagamento;
• le cartelle prepagate possono essere utilizzate per molti scopi e nel caso in cui non può essere
determinato il momento dell’utilizzo del credito e la destinazione di questo vengono equiparate, dal
punto di vista fiscale, alle cartelle prepagate le quali possono essere utilizzate solo per i servizi di
telecomunicazione;
• un soggetto imponibile il quale vende un voucher per un qualsiasi scopo senza che effettui la consegna
dei beni e/o la prestazione dei servizi in cambio di questa cessione si considera che realizza una
transazione con mezzi di pagamento anche se le somme incassate dalla vendita dei voucher non
rappresentano il controvalore dell’operazione nell’ambito dell’IVA;
• vengono precisate le condizioni nelle quali si applica la tassazione inversa nel caso dei beni previsti
dall’art. 31 comma 2, lettera I – k del codice fiscale considerata la ulteriore condizione introdotta dalla
legge n. 358/2015 precisamente se il valore della fattura è superiore a 22.500 lei, essendo riportato un
esempio in questo senso.
Sezione “Accise e altre tasse speciali”
• non viene più previsto l’obbligo in base al quale i destinatari registrati devono depositare la richiesta
di modifica e autorizzazione nel caso di modifica delle quantità dei prodotti soggetti ad accisa così
come l’obbligo di depositare la situazione mensile della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa;
• viene chiarita la situazione nella quale un magazzino fiscale può consegnare, alla rinfusa, alcool elitico
non naturale in regime di esenzione, diretta e indiretta, dal pagamento delle accise;
• vengono indicati i documenti che gli operatori economici devono depositare al fine di poter beneficiare
del rimborso delle accise nel caso di esenzione indiretta;
• vengono specificati in modo espresso i documenti che devono accompagnare la richiesta di
autorizzazione dello spedizioniere registrato e dell’importatore autorizzato;
• viene precisato il fatto che il mancato deposito dei documenti accompagnatori della richiesta di
restituzione, nel termine indicato dalla legge, non comporta la perdita del diritto al rimborso a
•
condizione che questi documenti vengano depositati entro il termine di prescrizione previsto dall’art.
219 del codice di procedura fiscale;
vengono introdotte disposizioni in base alle quali i produttori nazionali di liquidi con contenuto di
nicotina e tabacco sono obbligati ad ottenere l’autorizzazione dall’autorità doganale territoriale.
Sezione “Imposte e tasse locali”
• vengono completate le previsioni afferenti alla presentazione delle dichiarazioni da parte delle persone
fisiche le quali hanno in proprietà edifici con destinazione mista;
• vengono forniti i chiarimenti nel caso di edifici / terreni di proprietà pubblica o privata o dello Stato o
di unità amministrative territoriali i quali formano oggetto di un contratto di concessione, locazione,
gestione o uso il quale fa riferimento al periodo inferiore ad un mese; caso nel cui l’obbligo di
dichiarazione, al fine del pagamento delle tasse sugli edifici / terreni, spetta alle persone di diritto
pubblico le quali trasmettono il diritto di concessione, affitto, gestione o uso.
• vengono esemplificati i casi nei quali un contribuente detiene molti terreni situati in zone urbane iscritti
nel registro agricolo in altre categorie di utilizzo ad eccezione dei terreni con costruzioni, evidenziati
in ordine decrescente, e per i quali la superficie di almeno 400 mq viene determinata una sola volta;
• per quanto concerne le imposte sui fabbricati viene specificato l’ultimo valore imponibile registrato ai
fini fiscali nel senso che non è più necessario depositare una perizia immobiliare nel caso in cui sono
stati elaborati rapporti di rivalutazione nel periodo 2013 – 2014 e registrati nelle situazioni finanziarie
nello stesso periodo così come nel caso di persone giuridiche per gli edifici ereditati tramite la
costruzione negli ultimi tre anni ed il valore del fabbricato è previsto dal processo verbale di ricezione.
Sezione “imposte sul profitto”
• vengono forniti chiarimenti in riferimento all’esclusione della valutazione dei vantaggi sotto forma
dell’utilizzo a scopo personale dei veicoli per i quali le spese sono deducibili nella quota del 50% in
conformità alle disposizioni del codice fiscale. Il Titolo II e il titolo IV riguardano i vantaggi non
imponibili per le persone fisiche;
• vengono indicate le denominazioni dei redditi non imponibili i quali rappresentano il controvalore
degli elementi di protezione dei materiali igienico – sanitario con la legge sulla sicurezza e la salute
sui luoghi di lavoro n. 319/2006;
viene specificato il trattamento fiscale dei redditi realizzati dai professori e ricercatori non residenti i quali
esercitano attività in Romania dopo la scadenza del periodo per il quale la convenzione per evitare la doppia
imposizione prevede l’esenzione dell’imposte. Così in funzione della natura dei redditi realizzati in Romania
dai professori e dai ricercatori non residenti si applicherà l’imposta per i profitti ottenuti in Romania dai non
residenti o, a seconda del caso, le imposte sui salari.
(Avv. Salvatore Romano, Studio Legale Sitran)