aspetti giuslavoristici - Ordine Avvocati Milano

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aspetti giuslavoristici - Ordine Avvocati Milano
“RISTRUTTURAZIONI D’IMPRESA
E OPERAZIONI STRAORDINARIE:
ASPETTI GIUSLAVORISTICI”
GIUSLAVORISTICI
Ordine degli
g Avvocati di Milano
Fondazione Forense di Milano
Milano 21 marzo 2013
Milano,
Avv. Francesco Rotondi
Founding Partner LABLAW Studio Legale
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1
AMMORTIZZATORI SOCIALI
CIGS
STRAORDINARIA
CONTRATTI DI
SOLIDARIETA’
ASPI
CIG ORDINARIA
/
PONTE
GENERAZIONALE
(REGIONE
LOMBARDIA)
IN DEROGA
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
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INCENTIVO
LAVORATORI
ANZIANI
2
AMMORTIZZATORI SOCIALI INDIRETTI
TRASFERIMENTO
DI RAMO
D’AZIENDA
APPALTO DI
SERVIZI
DISTACCO
LICENZIAMENTO COLLETTIVO
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3
RIDUZIONE DELLA
RETRIBUZIONE
TRASFERIMENTO DI (RAMO DI) AZIENDA
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4
4
PROCEDURA SINDACALE
Articolo 47 L
L. n
n. 428/90 (trasferimento di azienda con più di 15
dipendenti)
25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o di un’intesa vincolante
Comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali unitarie
o aziendali ed ai sindacati di categoria
I soggetti sindacali possono fare
richiesta scritta di esame congiunto entro 7 giorni
Il cedente ed il cessionario devono
avviare l’esame
l esame congiunto entro 7 giorni
La consultazione è esaurita
in mancanza di accordo
decorsi 10 giorni dal suo inizio
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5
Art 47
Art.
47, comma 4
4-bis,
bis legge n.
n 428/1990
Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche
parziale dell
parziale,
dell'occupazione
occupazione, ll'articolo
articolo 2112 del codice civile trova applicazione
nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il
trasferimento riguardi aziende:
a)
delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,
aziendale ai sensi
dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.
675;
b)
per le
l qualili sia
i stata
t t disposta
di
t l'amministrazione
l'
i i t i
straordinaria,
t
di i aii sensii del
d l
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di
mancata cessazione dell'attività.
b bi ) per le
b-bis)
l qualili vii sia
i stata
t t la
l dichiarazione
di hi
i
di apertura
t
d ll procedura
della
d
di
concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti.
(queste ultime 2 ipotesi sono state aggiunte dal Decreto sviluppo, D.L. 83/2012,
conv. nella L. 134/2012)
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6
Art. 47, comma 5, legge n. 428/1990
Qualora il trasferimento riguardi
g
… imprese
p
nei confronti delle q
quali vi sia stata:
- dichiarazione di fallimento
- omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei
beni
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di
- sottoposizione all'amministrazione straordinaria
nel caso in cui:
- la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e
- nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato
raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale
dell'occupazione
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7
Art. 47, comma 5, legge n. 428/1990
-
ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente
non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile
-
salvo che dall
dall'accordo
accordo risultino condizioni di miglior favore.
favore
Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non
riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a
rimanere in tutto o in parte,
rimanere,
parte alle dipendenze dell
dell'alienante
alienante.
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8
Art. 47, comma 6, legge n. 428/1990
I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente,
dell'affittuario
dell
affittuario o del subentrante hanno:
- diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino
entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo
maggiore stabilito dagli accordi collettivi.
colletti i
Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti
dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento
successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo
2112 del codice civile
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9
Art. 105 - comma 3
Legge Fallimentare
Vendita dell'azienda
dell azienda, di rami
rami, di beni e rapporti in blocco
…
Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento
d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori
possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro
consentite dalle norme vigenti.
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Art. 182 - comma 5
Legge Fallimentare
Concordato preventivo
Provvedimenti in caso di cessione di beni
…
Si applicano gli articoli da 105 a 108
108-ter
ter in quanto compatibili.
compatibili
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LICENZIAMENTO COLLETTIVO
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12
RIEPILOGO DELLA PROCEDURA E NUOVO TERMINE DI 7 GIORNI
ANTICIPAZIONE ALL’INPS EX ART. 4, COMMA 3 della L. 223/1991
Invio della comunicazione di avvio
Fase di confronto sindacale (45 gg / 23 gg)
Accordo con i sindacati
Mancato accordo con i sindacati
.
Fase amministrativa (30 gg / 15 gg)
Comunicazioni di recesso
+
Entro 7 giorni dalla
comunicazione dei singoli
recessi, comunicazione
dell’elenco dei lavoratori
licenziati all’ufficio
amministrativo competente ed
delle associazioni sindacali di
categoria (art. 4, 9° comma)
+
Versamento ex art
art. 5
5, 4°
4
comma, pari a 3 volte il
trattamento mensile iniziale di
mobilità
Accordo con i sindacati
Comunicazioni di recesso
+
E t 7 giorni
Entro
i i dalla
d ll comunicazione
i
i
dei singoli recessi, comunicazione
dell’elenco lavoratori licenziati ex
art. 4, 9° comma
+
Versamento ex art. 5, 4° comma,
pari a 3 volte il trattamento mensile
iniziale di mobilità
13
Mancato accordo
Comunicazioni di recesso
+
E t 7 giorni
Entro
i i dalla
d ll comunicazione
i
i
dei singoli recessi, comunicazione
dell’elenco lavoratori licenziati ex
art. 4, 9° comma
+
Versamento ex art. 5, 4° comma,
pari a 6/ 9 volte il trattamento
mensile iniziale di mobilità
IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO POST RIFORMA
¾ Due tipologie di modifiche alla L. 223/1991, in merito a:
Procedura (commi 9 e 12 art. 4 della L. 223/1991):
- sanabilità dei vizi della comunicazione di avvio della procedura
- termine di 7 giorni per la comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/91
Regime sanzionatorio (comma 3 art. 5 della L.223/1991):
a) il recesso intimato senza la forma scritta comporta l’applicazione della
reintegrazione ed il risarcimento pieno dei danni;
b) la violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, L. n. 223/1991
comporta sì la risoluzione del rapporto ma la condanna al pagamento di
un’indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità (determinata in funzione
dell’anzianità anagrafica, delle dimensioni dell’azienda nonché del
comportamento processuale e delle condizioni delle parti);
c) la violazione dei criteri di scelta (art. 5 della L. 223/91) comporta la
reintegrazione ed il pagamento di una indennità risarcitoria sino ad un max di 12
mensilità
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14
14
MODIFICHE ATTINENTI ALLA PROCEDURA
¾ Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di
licenziamento collettivo “possono essere sanati, ad ogni effetto di
legge nell
legge,
nell’ambito
ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della
procedura” (periodo inserito all’ art. 4 c. 12 della L. 223/1991 dall’ art.
1 c. 45 della L. 92/2012)
¾ La comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/91 deve avvenire
“entro 7 giorni” (non più “contestualmente”) dalla comunicazione dei
recessi ad ogni singolo lavoratore (art. 4 c. 9 della L. 223/1991)
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ACCORDO SANANTE
PRINCIPALI QUESTIONI
9Quali sono i vizi sanabili?
La norma fa riferimento solo a quelli concernenti la “comunicazione” di apertura della
procedura
d
e pertanto
t t sono esclusi
l i i vizi
i i relativi
l ti i all’espletamento
ll’
l t
t della
d ll procedura.
d
Resta tuttavia aperta la questione relativa a quali elementi della comunicazione
possano essere oggetto di sanatoria e segnatamente se anche il vizio relativo ai
soggetti des
sogge
destinatari
a a de
della
a co
comunicazione
u ca o e possa, ed e
eventualmente
e ua e e in cche
e termini,
e
,
essere sanato.
9Quali sono le modalità attraverso cui l’accordo sindacale può
produrre l’effetto sanante? L’accordo ha cioè efficacia sanante di per
sé oppure richiede una specifica manifestazione di volontà delle parti
stipulanti di procedere alla sanatoria dei vizi individuati?
La questione è aperta. A scopo precauzionale, potrebbe apparire opportuna una
espressa ricognizione e manifestazione di volontà delle parti.
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MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO
Recesso senza forma scritta
Reintegrazione
oppure (a scelta del lavoratore)
15 mensilità
+
risarcimento
sa c e to de
del da
danno/indennità
o/ de tà
risarcitoria (dal giorno del
licenziamento all’effettiva
reintegrazione; min 5 mensilità)
+
versamento contributi
previdenziali e assistenziali
aliunde p
perceptum
p
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Violazione delle
procedure
Risoluzione del rapporto
+
indennità risarcitoria
(min 12 max 24 mensilità)
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Violazione dei criteri di scelta
Reintegrazione
oppure (a scelta del lavoratore) 15
mensilità
+
risarcimento
sa c e to de
del da
danno/indennità
o/ de tà
risarcitoria
(max 12 mensilità)
+
versamento contributi p
previdenziali e
assistenziali
aliunde perceptum effettivo e
putativo
p
CENNI AI PROFILI PROCESSUALI: IL RITO SPECIALE
FORNERO PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI
• Poiché il cd. rito Fornero (art. 1 commi 48-68, L. n. 92/2012) ha per obiettivo
quello di garantire la speditezza dei procedimenti giudiziari e ridurre i costi
indiretti collegabili ai licenziamenti, esso va ritenuto applicabile anche alle
controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti collettivi,
perché non si può pensare “che il legislatore abbia voluto lasciare fuori da
tale rito proprio quei licenziamenti che, per la molteplicità delle posizioni
coinvolte e per l’impatto economico che rappresentano, paiono idonei ad
incrementare tali costi in modo esponenziale” (Trib. Roma 12.11.2012,
Falato).
• Il cd. rito Fornero si applica a tutte le “controversie instaurate
g
della presente legge”
gg ((art. 1,
successivamente alla data di entrata in vigore
comma 67, L. n. 92/2012)
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GLI ALTRI AMMORTIZZATORI SOCIALI:
ASPI FONDI DI SOLIDARIETA
ASPI,
SOLIDARIETA’
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ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASpI)
(art. 2 L. 92/2012)
Definizione
¾ È una indennità mensile di disoccupazione che dovrebbe sostituire le attuali
- Indennità di mobilità
- Indennità di disoccupazione (ordinaria e con requisiti ridotti)
- Indennità
I d
ità di disoccupazione
di
i
speciale
i l per l’edilizia
l’ dili i
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20
20
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO
Requisiti per l’accesso
¾ Sono gli stessi dell’attuale indennità di disoccupazione ordinaria ossia:
- 2 anni di anzianità assicurativa;
- 1 anno di contribuzione nel biennio p
precedente l’inizio del p
periodo di
disoccupazione (possesso di almeno 52 settimane di contribuzione)
Durata
È differenziata in relazione all’età e, a regime, sarà così
strutturata:
- se il lavoratore ha età < 55: 12 mesi
- se il lavoratore ha età > 55: 18 mesi
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21
CONTRIBUTI PER FINANZIARE L’ASPI A CARICO
DEL DATORE DI LAVORO
¾ 1,3% per i rapporti a tempo indeterminato;
¾ nuovo contributo dell’1,4% per i rapporti a tempo determinato con
esclusione di:
- lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assenti;
- lavoratori stagionali a termine;
- apprendisti
N.B. Sono
S
previsti meccanismi di restituzione di una parte del nuovo
contributo (nei limiti di 6 mensilità) in caso di trasformazione del contratto a
tempo indeterminato
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1. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
Obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali (comma 4 art. 3 della
L. 92/2012):
¾ per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti
¾ per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale
¾ per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria
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FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
(ART. 3 COMMI 4 E SS DELLA L.92/2012)
Finalità
Assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi comparti
In aggiunta a questa finalità, i fondi possono altresì provvedere a:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro,
integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro
dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
comunitari.
Tempi
¾ Entro 6 mesi dall
dall’entrata
entrata in vigore della legge;
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24
24
INCENTIVO LAVORATORI ANZIANI
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25
25
Riforma Fornero
Art. 4 - commi 1-7ter
Nei casi di eccedenza di personale
-
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello aziendale possono prevedere che
-
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani
-
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori:
- una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole
g
vigenti,
g
ed
- a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei
requisiti minimi per il pensionamento.
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26
Riforma Fornero
Art. 4 - commi 1-7ter
La stessa prestazione può essere oggetto di:
-
accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23
luglio
g 1991,, n. 223,, ovvero
-
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di
lavoro della categoria.
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Riforma Fornero
Art. 4 - commi 1-7ter
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i
requisiti minimi per il pensionamento,
pensionamento di vecchiaia o anticipato,
anticipato nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1,
3
1 il datore di lavoro
interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla
presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
obblighi
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da
parte
t dell'INPS,
d ll'INPS che
h effettua
ff tt
l'i t tt i in
l'istruttoria
i ordine
di
alla
ll presenza dei
d i requisiti
i iti in
i
capo al lavoratore ed al datore di lavoro.
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28
Riforma Fornero
Art. 4 - commi 1-7
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro
e' obbligato a versare mensilmente all
e
all'INPS
INPS la provvista per la prestazione e
per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile
di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di
pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto
pagamento ll'INPS
INPS procede alla escussione della fideiussione.
fideiussione
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita'
previste
i t per il pagamento
t delle
d ll pensioni.
i i L'Istituto
L'I tit t provvede
d contestualmente
t t l
t
all'accredito della relativa contribuzione figurativa.
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29
Riforma Fornero
Art. 4 - commi 1-7ter
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel
caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter.
7
ter Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle
somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi
dovuti all
all'INPS
INPS e non trova comunque applicazione ll’articolo
articolo 2,
2 comma 31,
31 della
presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni
anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al
diritto di precedenza di cui all
all'articolo
articolo 8,
8 comma 1,
1 della legge n.
n 223 del 1991.
1991
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30
«PONTE GENERAZIONALE»
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31
31
«Ponte generazionale»
Percorso di accompagnamento all’uscita dal contesto produttivo che prevede:
-
conversione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
orizzontale o verticale, con una riduzione dell’orario fino al 50%
-
Durata massima triennale
Coloro
C
l
che
h aderiranno,
d i
usufruiscono
f i
di un intervento
i t
t funzionale
f
i
l alla
ll copertura
t
del delta contributivo determinatosi a causa della conversione del contratto,
dalla data di decorrenza della conversione fino alla prima data utile di
pensionamento.
pensionamento
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32
«Ponte generazionale»
A fronte della conversione del contratto,
contratto ll’impresa
impresa si impegna:
-
all’inserimento di giovani con un contratto di apprendistato o a tempo
indeterminato in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale
positivo, che deve comportare, nel periodo di riferimento e in relazione ai
soggetti interessati dall’intervento, una crescita del numero di ore di lavoro
complessive,
l
i
comprensive
i delle
d ll ore dedicate
d di t alle
ll attività
tti ità formative;
f
ti
-
all’erogazione
g
di attività formative ai g
giovani inseriti, eventualmente anche
tramite attività di coaching da parte di dipendenti dell’impresa;
-
all’erogazione
all
erogazione di attività formative ai lavoratori/lavoratrici in uscita.
uscita
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33
«Ponte generazionale»
L’intervento
L
intervento è rivolto:
-
ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese associate o che conferiscono
mandato ad Assolombarda e aventi sede operativa nelle Province di Lodi,
Milano e Monza e Brianza considerate anche le intese tra Assolombarda e
CGIL CISL UIL Territoriali, così come indicato al punto 1 del Protocollo
d’I t
d’Intesa
stipulato
ti l t in
i data
d t 11 Dicembre
Di
b
2012 tra
t
R i
Regione
L b di
Lombardia,
Assolombarda e INPS Lombardia
-
ai lavoratori e alle lavoratrici delle imprese del comparto chimico e chimicofarmaceutico aventi sede operativa in Lombardia, applicanti il CCNL 22
settembre 2012 per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica,
delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, contratto di
lavoro che prevede a pag. 10 la sperimentazione denominata “Ponte
Generazionale”
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«Ponte generazionale»
Deve trattarsi di lavoratori/lavoratrici:
-
a cui manchino non più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla
pensione;
-
con un imponibile previdenziale 2012, maggiorato degli incrementi
contrattuali previsti nel periodo interessato, massimo di Euro 80.000,00;
-
che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio regionale;
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35
«Ponte g
generazionale»
Deve trattarsi :
-
di imprese che siano in regola con l’applicazione del CCNL, il versamento
degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di
sicurezza del lavoro e le norme che disciplinano
p
il diritto al lavoro dei
disabili;
-
che non hanno in corso o non hanno attivato,
attivato nei 12 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali.
-
…
Va altresì segnalato che l'accesso all'incentivo è subordinato alla presentazione
di apposita domanda, con tutti gli allegati richiesti, alla quale sarà dato riscontro
positivo dopo un'intensa attività di verifica dei requisiti richiesti da parte dei
soggetti preposti, e nel limite delle risorse all'uopo stanziate.
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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
STRAORDINARIA
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37
37
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
POST RIFORMA
(art. 3 comma 1 L. 92/2012)
A decorrere dal 1° gennaio 2013
Estensione, della CIGS (e della relativa contribuzione) a:
• a) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
• b) agenzie
i di viaggio
i
i e tturismo,
i
compresii glili operatori
t i tturistici,
i ti i con più
iù di 50
dipendenti;
• c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
• d) imprese
i
del
d l trasporto
t
t aereo a prescindere
i d
dal
d l numero di dipendenti;
di
d ti
• e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nella Riforma
viene prevista la possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali (v. infra)
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CIGS IN DEROGA
(ART. 2 COMMA 64 DELLA L.92/2012)
È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non
destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni
per gli anni 2013-2016
2013 2016 “ilil Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate
nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione…”.
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39
RICORSO ALLA CIGS IN CASO DI
PROCEDURE CONCORSUALI
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40
40
MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ ART. 2, COMMA 70, L. 92/2012
A decorrere dal 01.01.2016 è abrogato l’art. 3 della L. 223/1991 in base al
quale il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai lavoratori
delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, nei casi di:
¾ dichiarazione di fallimento;
¾ emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o
sottoposizione
tt
i i
all'amministrazione
ll'
i i t i
straordinaria;
t
di i
¾ ammissione al concordato preventivo
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41
41
MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 46 BIS COMMA 1 LETT. H)
DEL D.L. 83/2012 CONV. NELLA L. 134/2012
Confermata l’abrogazione dell’art. 3 della L. 223/1991
Viene limitato
Vi
li it t il ricorso
i
alla
ll CIGS nelle
ll ipotesi
i t i in
i cuii “sussistano
“
i t
prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare
in base a parametri oggettivi definiti con decreto dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali”
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42
42
I nostri uffici
LABLAW Milano
LABLAW Roma
Corso Europa,
p , 22
20122 Milano
Via Ennio Quirino Visconti, 20
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Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12
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