aspetti giuslavoristici - Ordine Avvocati Milano
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“RISTRUTTURAZIONI D’IMPRESA E OPERAZIONI STRAORDINARIE: ASPETTI GIUSLAVORISTICI” GIUSLAVORISTICI Ordine degli g Avvocati di Milano Fondazione Forense di Milano Milano 21 marzo 2013 Milano, Avv. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW Studio Legale © Riproduzione riservata 1 AMMORTIZZATORI SOCIALI CIGS STRAORDINARIA CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ASPI CIG ORDINARIA / PONTE GENERAZIONALE (REGIONE LOMBARDIA) IN DEROGA LICENZIAMENTO COLLETTIVO © Riproduzione riservata INCENTIVO LAVORATORI ANZIANI 2 AMMORTIZZATORI SOCIALI INDIRETTI TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA APPALTO DI SERVIZI DISTACCO LICENZIAMENTO COLLETTIVO © Riproduzione riservata 3 RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE TRASFERIMENTO DI (RAMO DI) AZIENDA © Riproduzione riservata 4 4 PROCEDURA SINDACALE Articolo 47 L L. n n. 428/90 (trasferimento di azienda con più di 15 dipendenti) 25 giorni prima del perfezionamento dell’atto di trasferimento o di un’intesa vincolante Comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali ed ai sindacati di categoria I soggetti sindacali possono fare richiesta scritta di esame congiunto entro 7 giorni Il cedente ed il cessionario devono avviare l’esame l esame congiunto entro 7 giorni La consultazione è esaurita in mancanza di accordo decorsi 10 giorni dal suo inizio © Riproduzione riservata 5 Art 47 Art. 47, comma 4 4-bis, bis legge n. n 428/1990 Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale dell parziale, dell'occupazione occupazione, ll'articolo articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, aziendale ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le l qualili sia i stata t t disposta di t l'amministrazione l' i i t i straordinaria, t di i aii sensii del d l decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. b bi ) per le b-bis) l qualili vii sia i stata t t la l dichiarazione di hi i di apertura t d ll procedura della d di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. (queste ultime 2 ipotesi sono state aggiunte dal Decreto sviluppo, D.L. 83/2012, conv. nella L. 134/2012) © Riproduzione riservata 6 Art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 Qualora il trasferimento riguardi g … imprese p nei confronti delle q quali vi sia stata: - dichiarazione di fallimento - omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni - emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di - sottoposizione all'amministrazione straordinaria nel caso in cui: - la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e - nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione © Riproduzione riservata 7 Art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 - ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile - salvo che dall dall'accordo accordo risultino condizioni di miglior favore. favore Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto o in parte, rimanere, parte alle dipendenze dell dell'alienante alienante. © Riproduzione riservata 8 Art. 47, comma 6, legge n. 428/1990 I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario dell affittuario o del subentrante hanno: - diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. colletti i Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile © Riproduzione riservata 9 Art. 105 - comma 3 Legge Fallimentare Vendita dell'azienda dell azienda, di rami rami, di beni e rapporti in blocco … Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti. © Riproduzione riservata 10 Art. 182 - comma 5 Legge Fallimentare Concordato preventivo Provvedimenti in caso di cessione di beni … Si applicano gli articoli da 105 a 108 108-ter ter in quanto compatibili. compatibili © Riproduzione riservata 11 LICENZIAMENTO COLLETTIVO © Riproduzione riservata 12 12 RIEPILOGO DELLA PROCEDURA E NUOVO TERMINE DI 7 GIORNI ANTICIPAZIONE ALL’INPS EX ART. 4, COMMA 3 della L. 223/1991 Invio della comunicazione di avvio Fase di confronto sindacale (45 gg / 23 gg) Accordo con i sindacati Mancato accordo con i sindacati . Fase amministrativa (30 gg / 15 gg) Comunicazioni di recesso + Entro 7 giorni dalla comunicazione dei singoli recessi, comunicazione dell’elenco dei lavoratori licenziati all’ufficio amministrativo competente ed delle associazioni sindacali di categoria (art. 4, 9° comma) + Versamento ex art art. 5 5, 4° 4 comma, pari a 3 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità Accordo con i sindacati Comunicazioni di recesso + E t 7 giorni Entro i i dalla d ll comunicazione i i dei singoli recessi, comunicazione dell’elenco lavoratori licenziati ex art. 4, 9° comma + Versamento ex art. 5, 4° comma, pari a 3 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità 13 Mancato accordo Comunicazioni di recesso + E t 7 giorni Entro i i dalla d ll comunicazione i i dei singoli recessi, comunicazione dell’elenco lavoratori licenziati ex art. 4, 9° comma + Versamento ex art. 5, 4° comma, pari a 6/ 9 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO POST RIFORMA ¾ Due tipologie di modifiche alla L. 223/1991, in merito a: Procedura (commi 9 e 12 art. 4 della L. 223/1991): - sanabilità dei vizi della comunicazione di avvio della procedura - termine di 7 giorni per la comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/91 Regime sanzionatorio (comma 3 art. 5 della L.223/1991): a) il recesso intimato senza la forma scritta comporta l’applicazione della reintegrazione ed il risarcimento pieno dei danni; b) la violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, L. n. 223/1991 comporta sì la risoluzione del rapporto ma la condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità (determinata in funzione dell’anzianità anagrafica, delle dimensioni dell’azienda nonché del comportamento processuale e delle condizioni delle parti); c) la violazione dei criteri di scelta (art. 5 della L. 223/91) comporta la reintegrazione ed il pagamento di una indennità risarcitoria sino ad un max di 12 mensilità © Riproduzione riservata 14 14 MODIFICHE ATTINENTI ALLA PROCEDURA ¾ Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo “possono essere sanati, ad ogni effetto di legge nell legge, nell’ambito ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura” (periodo inserito all’ art. 4 c. 12 della L. 223/1991 dall’ art. 1 c. 45 della L. 92/2012) ¾ La comunicazione ex art. 4, comma 9, L. n. 223/91 deve avvenire “entro 7 giorni” (non più “contestualmente”) dalla comunicazione dei recessi ad ogni singolo lavoratore (art. 4 c. 9 della L. 223/1991) © Riproduzione riservata 15 ACCORDO SANANTE PRINCIPALI QUESTIONI 9Quali sono i vizi sanabili? La norma fa riferimento solo a quelli concernenti la “comunicazione” di apertura della procedura d e pertanto t t sono esclusi l i i vizi i i relativi l ti i all’espletamento ll’ l t t della d ll procedura. d Resta tuttavia aperta la questione relativa a quali elementi della comunicazione possano essere oggetto di sanatoria e segnatamente se anche il vizio relativo ai soggetti des sogge destinatari a a de della a co comunicazione u ca o e possa, ed e eventualmente e ua e e in cche e termini, e , essere sanato. 9Quali sono le modalità attraverso cui l’accordo sindacale può produrre l’effetto sanante? L’accordo ha cioè efficacia sanante di per sé oppure richiede una specifica manifestazione di volontà delle parti stipulanti di procedere alla sanatoria dei vizi individuati? La questione è aperta. A scopo precauzionale, potrebbe apparire opportuna una espressa ricognizione e manifestazione di volontà delle parti. © Riproduzione riservata 16 MODIFICHE AL REGIME SANZIONATORIO Recesso senza forma scritta Reintegrazione oppure (a scelta del lavoratore) 15 mensilità + risarcimento sa c e to de del da danno/indennità o/ de tà risarcitoria (dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegrazione; min 5 mensilità) + versamento contributi previdenziali e assistenziali aliunde p perceptum p © Riproduzione riservata Violazione delle procedure Risoluzione del rapporto + indennità risarcitoria (min 12 max 24 mensilità) 17 Violazione dei criteri di scelta Reintegrazione oppure (a scelta del lavoratore) 15 mensilità + risarcimento sa c e to de del da danno/indennità o/ de tà risarcitoria (max 12 mensilità) + versamento contributi p previdenziali e assistenziali aliunde perceptum effettivo e putativo p CENNI AI PROFILI PROCESSUALI: IL RITO SPECIALE FORNERO PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI • Poiché il cd. rito Fornero (art. 1 commi 48-68, L. n. 92/2012) ha per obiettivo quello di garantire la speditezza dei procedimenti giudiziari e ridurre i costi indiretti collegabili ai licenziamenti, esso va ritenuto applicabile anche alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti collettivi, perché non si può pensare “che il legislatore abbia voluto lasciare fuori da tale rito proprio quei licenziamenti che, per la molteplicità delle posizioni coinvolte e per l’impatto economico che rappresentano, paiono idonei ad incrementare tali costi in modo esponenziale” (Trib. Roma 12.11.2012, Falato). • Il cd. rito Fornero si applica a tutte le “controversie instaurate g della presente legge” gg ((art. 1, successivamente alla data di entrata in vigore comma 67, L. n. 92/2012) © Riproduzione riservata 18 GLI ALTRI AMMORTIZZATORI SOCIALI: ASPI FONDI DI SOLIDARIETA ASPI, SOLIDARIETA’ © Riproduzione riservata 19 ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASpI) (art. 2 L. 92/2012) Definizione ¾ È una indennità mensile di disoccupazione che dovrebbe sostituire le attuali - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione (ordinaria e con requisiti ridotti) - Indennità I d ità di disoccupazione di i speciale i l per l’edilizia l’ dili i © Riproduzione riservata 20 20 ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO Requisiti per l’accesso ¾ Sono gli stessi dell’attuale indennità di disoccupazione ordinaria ossia: - 2 anni di anzianità assicurativa; - 1 anno di contribuzione nel biennio p precedente l’inizio del p periodo di disoccupazione (possesso di almeno 52 settimane di contribuzione) Durata È differenziata in relazione all’età e, a regime, sarà così strutturata: - se il lavoratore ha età < 55: 12 mesi - se il lavoratore ha età > 55: 18 mesi © Riproduzione riservata 21 21 CONTRIBUTI PER FINANZIARE L’ASPI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO ¾ 1,3% per i rapporti a tempo indeterminato; ¾ nuovo contributo dell’1,4% per i rapporti a tempo determinato con esclusione di: - lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assenti; - lavoratori stagionali a termine; - apprendisti N.B. Sono S previsti meccanismi di restituzione di una parte del nuovo contributo (nei limiti di 6 mensilità) in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato © Riproduzione riservata 22 1. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI Obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali (comma 4 art. 3 della L. 92/2012): ¾ per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti ¾ per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ¾ per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria © Riproduzione riservata 23 FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (ART. 3 COMMI 4 E SS DELLA L.92/2012) Finalità Assicurare adeguate forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi comparti In aggiunta a questa finalità, i fondi possono altresì provvedere a: a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. Tempi ¾ Entro 6 mesi dall dall’entrata entrata in vigore della legge; © Riproduzione riservata 24 24 INCENTIVO LAVORATORI ANZIANI © Riproduzione riservata 25 25 Riforma Fornero Art. 4 - commi 1-7ter Nei casi di eccedenza di personale - accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che - al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani - il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori: - una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole g vigenti, g ed - a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. © Riproduzione riservata 26 Riforma Fornero Art. 4 - commi 1-7ter La stessa prestazione può essere oggetto di: - accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio g 1991,, n. 223,, ovvero - nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. © Riproduzione riservata 27 Riforma Fornero Art. 4 - commi 1-7ter 2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, pensionamento di vecchiaia o anticipato, anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, 3 1 il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. obblighi 4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte t dell'INPS, d ll'INPS che h effettua ff tt l'i t tt i in l'istruttoria i ordine di alla ll presenza dei d i requisiti i iti in i capo al lavoratore ed al datore di lavoro. © Riproduzione riservata 28 Riforma Fornero Art. 4 - commi 1-7 5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all e all'INPS INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento ll'INPS INPS procede alla escussione della fideiussione. fideiussione 7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalita' previste i t per il pagamento t delle d ll pensioni. i i L'Istituto L'I tit t provvede d contestualmente t t l t all'accredito della relativa contribuzione figurativa. © Riproduzione riservata 29 Riforma Fornero Art. 4 - commi 1-7ter 7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 7-ter. 7 ter Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all all'INPS INPS e non trova comunque applicazione ll’articolo articolo 2, 2 comma 31, 31 della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all all'articolo articolo 8, 8 comma 1, 1 della legge n. n 223 del 1991. 1991 © Riproduzione riservata 30 «PONTE GENERAZIONALE» © Riproduzione riservata 31 31 «Ponte generazionale» Percorso di accompagnamento all’uscita dal contesto produttivo che prevede: - conversione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, con una riduzione dell’orario fino al 50% - Durata massima triennale Coloro C l che h aderiranno, d i usufruiscono f i di un intervento i t t funzionale f i l alla ll copertura t del delta contributivo determinatosi a causa della conversione del contratto, dalla data di decorrenza della conversione fino alla prima data utile di pensionamento. pensionamento © Riproduzione riservata 32 «Ponte generazionale» A fronte della conversione del contratto, contratto ll’impresa impresa si impegna: - all’inserimento di giovani con un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato in quantità tale da assicurare un saldo occupazionale positivo, che deve comportare, nel periodo di riferimento e in relazione ai soggetti interessati dall’intervento, una crescita del numero di ore di lavoro complessive, l i comprensive i delle d ll ore dedicate d di t alle ll attività tti ità formative; f ti - all’erogazione g di attività formative ai g giovani inseriti, eventualmente anche tramite attività di coaching da parte di dipendenti dell’impresa; - all’erogazione all erogazione di attività formative ai lavoratori/lavoratrici in uscita. uscita © Riproduzione riservata 33 «Ponte generazionale» L’intervento L intervento è rivolto: - ai lavoratori e alle lavoratrici di imprese associate o che conferiscono mandato ad Assolombarda e aventi sede operativa nelle Province di Lodi, Milano e Monza e Brianza considerate anche le intese tra Assolombarda e CGIL CISL UIL Territoriali, così come indicato al punto 1 del Protocollo d’I t d’Intesa stipulato ti l t in i data d t 11 Dicembre Di b 2012 tra t R i Regione L b di Lombardia, Assolombarda e INPS Lombardia - ai lavoratori e alle lavoratrici delle imprese del comparto chimico e chimicofarmaceutico aventi sede operativa in Lombardia, applicanti il CCNL 22 settembre 2012 per gli addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, contratto di lavoro che prevede a pag. 10 la sperimentazione denominata “Ponte Generazionale” © Riproduzione riservata 34 «Ponte generazionale» Deve trattarsi di lavoratori/lavoratrici: - a cui manchino non più di 36 mesi per il conseguimento del diritto alla pensione; - con un imponibile previdenziale 2012, maggiorato degli incrementi contrattuali previsti nel periodo interessato, massimo di Euro 80.000,00; - che svolgono la propria attività nell’ambito del territorio regionale; © Riproduzione riservata 35 «Ponte g generazionale» Deve trattarsi : - di imprese che siano in regola con l’applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, la normativa in materia di sicurezza del lavoro e le norme che disciplinano p il diritto al lavoro dei disabili; - che non hanno in corso o non hanno attivato, attivato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali. - … Va altresì segnalato che l'accesso all'incentivo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, con tutti gli allegati richiesti, alla quale sarà dato riscontro positivo dopo un'intensa attività di verifica dei requisiti richiesti da parte dei soggetti preposti, e nel limite delle risorse all'uopo stanziate. © Riproduzione riservata 36 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA © Riproduzione riservata 37 37 LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA POST RIFORMA (art. 3 comma 1 L. 92/2012) A decorrere dal 1° gennaio 2013 Estensione, della CIGS (e della relativa contribuzione) a: • a) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti; • b) agenzie i di viaggio i i e tturismo, i compresii glili operatori t i tturistici, i ti i con più iù di 50 dipendenti; • c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; • d) imprese i del d l trasporto t t aereo a prescindere i d dal d l numero di dipendenti; di d ti • e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nella Riforma viene prevista la possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali (v. infra) © Riproduzione riservata 38 CIGS IN DEROGA (ART. 2 COMMA 64 DELLA L.92/2012) È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni per gli anni 2013-2016 2013 2016 “ilil Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione…”. © Riproduzione riservata 39 RICORSO ALLA CIGS IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI © Riproduzione riservata 40 40 MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ ART. 2, COMMA 70, L. 92/2012 A decorrere dal 01.01.2016 è abrogato l’art. 3 della L. 223/1991 in base al quale il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di: ¾ dichiarazione di fallimento; ¾ emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione tt i i all'amministrazione ll' i i t i straordinaria; t di i ¾ ammissione al concordato preventivo © Riproduzione riservata 41 41 MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 46 BIS COMMA 1 LETT. H) DEL D.L. 83/2012 CONV. NELLA L. 134/2012 Confermata l’abrogazione dell’art. 3 della L. 223/1991 Viene limitato Vi li it t il ricorso i alla ll CIGS nelle ll ipotesi i t i in i cuii “sussistano “ i t prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali” © Riproduzione riservata 42 42 I nostri uffici LABLAW Milano LABLAW Roma Corso Europa, p , 22 20122 Milano Via Ennio Quirino Visconti, 20 00193 Roma Tel: +39 02 30 31 11 Fax: +39 02 30 31 12 Tel: +39 06 32 84 41 Fax: +39 06 32 21 351 LABLAW Genova LABLAW Padova LABLAW Pescara Via Colombo, 7/6 16121 Genova Corso Garibaldi, 5 35122 Padova Strada Comunale Piana, 3 65129 Pescara Tel. +39 010 587278 Fax. +39 010 594508 Tel. +39 049 87 53 115 Fax. +39 049 87 50 276 Tel. +39 085 90 91 100 Fax. +39 085 90 91 101 [email protected] www.lablaw.com 43 L&E Global Alliance