CME - Assonime
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CME - Assonime
Presentazione Trade Repositories & CME Group Ottobre 2013 Chi siamo CME Group è la principale borsa mondiale di futures e offre la più vasta gamma di strumenti derivati. Aziende, istituzioni e singoli investitori in ogni parte del mondo operano presso il CME Group per gestire il proprio rischio finanziario, tutelarsi dalle fluttuazioni dei tassi e proteggersi dalla volatilità dei prezzi. Raggio d’azione globale ACCESSO IN COLLEGAMENTI ATTRAVERSO RELATIONSHIPS CON 150 11 12 paesi © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati Global hubs Partner Exchanges 2 Cosa ci rende diversi 3 miliardi 6 contratti negoziati annualmente Categorie di prodotti principali Leader del settore in quanto a liquidità di mercato 24 ore 160 Accesso Anni d’esperienza nel settore © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati Pionieri nel settore dei futures su strumenti finanziari 3 Perché contiamo Grazie a una rete globale di relazioni commerciali e a una gamma di prodotti specifici, non solo siamo in grado di aiutarvi nella gestione del rischio, ma vi forniamo la possibilità di operare da qualsiasi posto del mondo. © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati Una rete globale con prodotti specifici Servizi rapidi proprio lì dove ne avete maggiormente bisogno Solida tecnologia di contrattazione elettronica del CME Group Consente di condurre una contrattazione in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo Market data ineguagliabile sul mercato globale Fornisce informazioni dettagliate in merito ai mercati d’interesse quando necessario I servizi di clearing più affidabili disponibili nel settore Offre la possibilità di compensazione delle operazioni nei modi e nei tempi desiderati 4 CME EUROPE CME • CBOT • NYMEX • COMEX • KCBT Market Data CME DIRECT CME GLOBEX Derivati negoziati in borsa (ETD) CME CLEARPORT Derivati OTC compensati CME GLOBEX Derivati negoziati in borsa (ETD) CME CLEARPORT Derivati OTC compensati CME CLEARING EUROPE Accesso a tutte le categorie d’investimento del gruppo CME CME CLEARING (USA) Accesso a tutte le categorie d’investimento del gruppo CME EUROPEAN TRADE REPOSITORY Soggetto ad approvazione secondo normativa SWAP DATA REPOSITORY 5 © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 5 Introduzione ai trade repositories 1. Quadro normativo 2. Swap Data Repository (USA) e Trade Repository (UE) 3. Tempistiche e date principali relativamente all’attività di reporting ai trade repository 4. Identificativi ESMA 5. CME European Trade Repository 6. Riepilogo e passi successivi APPENDICE: Modelli di report Ripartizione dei dati comuni Terminologia © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 6 1. G20 – ESMA – Trade Repositories (TR) G20 di Pittsburgh nel settembre 2009: Tutti i contratti derivati OTC standardizzati devono essere negoziati in borsa o su piattaforme di contrattazione elettroniche, laddove sia appropriato, e sottoposti a central clearing entro la fine del 2012. I contratti derivati OTC devono essere segnalati ai trade repositories. I contratti non compensati centralmente devono soddisfare requisiti patrimoniali più elevati. Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 su derivati OTC, central counterparties e trade repositories • 16 agosto 2012 La legge viene inserita nella raccolta della legislazione parlamentare • 19 dicembre 2012 La commissione adotta le norme tecniche di regolamentazione • 23 febbraio 2013 Le norme tecniche vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea • 15 marzo 2013 Il Regolamento delegato della Commissione entra in vigore • 12 febbraio 2014 Ha inizio l’attività di reporting alle autorità competenti (categorie d’investimento – TBC) Due dei 5 obblighi previsti dall’EMIR fanno riferimento ai trade repositories: 1. Attività di reporting ai trade repositories 2. Applicazione dei requisiti di un trade repository(TR), inclusi i dati che devono essere resi disponibili per il pubblico e per le autorità competenti © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 7 2. Definizione di Swap Data Repository (SDR) e Trade Repository (TR) Legge Dodd-Frank (DFA): ‘Swap data repositories (SDR) sono delle nuove entità create dal Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Legge Dodd-Frank”) al fine di fornire una struttura centrale per l’attività di reporting dei dati swap e per il mantenimento dei registri. Secondo la legge Dodd-Frank, tutti i contratti swap, cleared e non, devono essere segnalati agli SDR registrati’ Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR): Il trade repository è “una persona giuridica che opera come ente centralizzato per la raccolta e il mantenimento dei registri relativi agli strumenti derivati”. Questo ente assume un ruolo centrale nell’ambito dell’accrescimento della trasparenza sul mercato dei derivati e della riduzione del rischio. Il trade repository si pone come ente centralizzato per la raccolta dei dati e il mantenimento dei registri relativi ai derivati. L’ente assume un ruolo centrale nell’ambito dell’accrescimento della trasparenza sul mercato dei derivati e della riduzione del rischio per ottenere una stabilità finanziaria. Secondo la normativa EMIR (Titoli VI e VII del Regolamento UE n. 648/2012), l’ESMA si assume la responsabilità diretta in merito alla registrazione, alla supervisione e all’approvazione dei trade repositories. In particolare, l’articolo 55 dell’EMIR stabilisce che “i trade repositories devono registrarsi presso l’ESMA. La registrazione di un trade repositoryè valida su tutto il territorio dell’Unione Europea”. “Una volta registrato, il trade repository sarà sottoposto alla supervisione dall’ESMA, che dovrà accertarsi che il TR sia sempre conforme a tutti i requisiti EMIR, consentendo così alle autorità di regolamentazione di accedere ai dati e alle informazioni dettagliate relativi ai contratti derivati e di assolvere i loro rispettivi compiti”. (Fonte: ESMA) © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 8 Obbligo di reporting secondo DFA e EMIR USA UE • SDR: Swap Data Repositories • TR: trade repositories • Ambito: tassi OTC e derivati su crediti, altri • Ambito: ETD, OTC contratti compensati centralmente e contratti di tasso bilaterali OTC, credito, azioni, Forex e materie prime • Report unilaterali (in base alla gerarchia della controparte, ovvero la Parte incaricata del Reporting (RP)) • Reporting bilaterale • Nessun ETD • Tutte le entità dell’UE devono fornire report riguardanti i derivati negoziati in borsa (ETD), incluse le negoziazioni su mercati al di fuori dell’UE (sono attese indicazioni supplementari) • Reporting: T+0, quasi in tempo reale (“per quanto consentito dalla tecnologia”) • Reporting: entro la fine della giornata T+1 (non in tempo reale) • UCI – Unique Counterparty Identifier (Identificativo Unico della Controparte) Identificativo delle entità giuridiche (LEI) ma attualmente CICI (CFTC Interim Compliant Identifier – Identificativo temporaneo del CFTC) www.ciciutility.org • Codici delle entità: LEI o IEI (Identificativo Temporaneo Entità) • Unità operative pre-locali • USI – Unique Swap Identifier • La sezione 45 del Dodd-Frank Act prescrive l’utilizzo di “namespace” – un Codice Alfanumerico Univoco • Codici di negoziazione in Borsa: Unique Trade Identifier (UTI) • UPI – Unique Product Identifier Codice Alfanumerico Univoco • Codici dei Prodotti (Tassonomia prodotti): Unique Product Identifier (UPI); se non disponibile codice ISIN secondo lo standard ISO 6166, tutti con corrispondente codice CFI secondo lo standard ISO 19062 © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 9 3. Tempistiche del reporting ai repertori di dati Tratto dal sito web dell’ESMA il 16 luglio 2013 © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 12 Obbligo di reporting secondo EMIR UE Quale deve essere l’oggetto del report? Tutti i derivati negoziati e tutte le modifiche o chiusure Chi deve realizzare il report? Reporting bilaterale – Tutte le controparti finanziarie e non finanziarie e le CCPs – l’operazione può essere delegata, fermo restando che non si verifichi duplicazione A chi deve essere diretto il report? Un trade repository registrato o approvato ESMA, nel caso in cui nessun trade repository sia disponibile entro il 1luglio 2015 Con quali tempistiche? Il report deve essere presentato non più tardi del primo giorno lavorativo disponibile successivo al trade date Quando deve avere inizio? Credito, IRS e le altre asset classes: 90 giorni dopo la registrazione del trade repository pertinente – 12 febbraio 2014 Quali informazioni deve contenere il report? Dati delle controparti – per ognuna delle parti Dati comuni – un unico set di dati Quali registri è necessario tenere? Tutti i derivati conclusi e modificati per un periodo di almeno 5 anni a partire dopo il termine dell’operazione Possono esserci report retroattivi? Le contrattazioni che risultano in essere al 16 agosto 2012 e sono ancora in essere alla data di inizio del report, entro 90 giorni Le contrattazioni che risultano in essere al 16 agosto 2012 o che sono state fatte in questa data o in data successiva e non sono più in essere alla data d’inizio del report o dopo la stessa, entro 3 anni © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 11 Date principali 2014 2013 15 marzo 2013 Potenziali TRs devono presentare domanda all’ESMA ESMA Decide entro 60 giorni dalla ricezione della domanda 24 settembre 2013 12 febbraio 2014 Registrazione dei trade repositories Comincia l’attività di reporting (data consigliata per tutte le categorie d’investimento) ESMA La registrazione ha luogo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda + 5 giorni ESMA Se la registrazione è andata a buon fine + 90 giorni dalla registrazione • La durata esatta del processo di registrazione dipende dalla completezza della domanda presentata e dalla data di presentazione. • La decisione in merito alla registrazione diventa effettiva il 5° giorno lavorativo successivo all’adozione. © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 14 4. Identificativi ESMA Precedenti • La normativa EMIR prescriveva l’elaborazione di norme tecniche di attuazione da parte dell’ESMA. • Le suddette norme dovevano specificare il formato da usare per i report sui contratti da inviare ai trade repositories. Esame • L’ESMA ha preso in esame tutti i codici (entità, prodotto e contratto) approvati a livello dell’Unione Europea. Entity Codes– LEI • ESMA garantirà l’utilizzo di identificativi globali (in analogia con DFA – LEI) laddove questi risultino in essere e approvati in ambito UE. • Identificativo temporaneo: qualsiasi soluzione temporanea adottata per le entità europee soggette all’obbligo d’informazione deve essere in linea con le specifiche tecniche stabilite dal Financial Services Board. • Una volta approvato, il codice temporaneo o definitivo deve essere utilizzato per identificare istituzioni finanziarie, NFC, agenti di cambio, CCP e beneficiari. © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 15 Identificativi ESMA Codici di negoziazione – UTI • Deve essere comunicato da ognuna delle controparti per consentire il matching dei contratti. • Importante nel caso in cui le controparti usino diversi trade repositories. • I trade repositories devono fornire un servizio di matching in grado di generare un identificativo di negoziazione tra le controparti. • Comunque l’ESMA è consapevole dell’esistenza di una moderna tecnologia in grado di agevolare questa operazione. • È responsabilità delle controparti coinvolte in un contratto generare un UTI che consenta l’aggregazione e il confronto dei dati da parte dei trade repositories. Codici dei prodotti – UPI • La tassonomia deve coprire la gamma di strumenti derivati negoziati in base all’EMIR. • Ciò dovrebbe consentire di generare un codice fondamentale per l’identificazione del prodotto in oggetto. • Si teme che il codice non sara’ disponibile alla data fissata per l’attuazione, per cui l’associazione incaricata di sviluppare il codice ha suggerito di ricorrere a una fase di transizione. • In assenza di un identificativo dei prodotti universalmente approvato, l’ESMA ha stabilito che ISIN, ALL e CFI possono essere utilizzati al fine di identificare correttamente i prodotti derivati. © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 16 5. CME Trade Repositories – CME ETR UE Presentazione all’ESMA 3 giugno 2013 Data di approvazione Approvazione attesa con il primo gruppo di TR, assistenza sin dal primo giorno di reporting Quali prodotti OTC (compensati e non compensati) e prodotti negoziati in borsa da inserire nel report (non solo compensati o eseguiti da CME) Categorie d’investimento Tassi, credito, FX, Commodities e azionario Staff e assistenza Societa’ in loco e personale di supporto dedicato (Londra) Separazione dei database Database completamente separato disponibile per autorità di regolamentazione e utenti Delega Clearing Europe – per alleviare il peso degli obblighi d’informazione sulle negoziazioni compensate mediante delega al CME Clearing US – si occupa del reporting in veste di service provider Punti di forza Commissioni © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati Offerta basata su sistemi e processi comprovati Integrazione totale con CME Clearing Formato usato per la presentazione della domanda – FIXML (API) e CSV Interfaccia utente per i partecipanti – report personalizzati Indipendente dalla piattaforma (fuori mercato, OTC, OTF, ecc.) Lo schema tariffario e le commissioni per i servizi legati ai trade repositories saranno comunicati al più presto Schema tariffario in linea con la normativa Indipendente da tutti gli altri servizi commerciali CME 15 6. Riepilogo • Regolamento EMIR – Principi di base • 5 Categorie d’investimento (tasso, credito, azionario, FX e commodities) • 3 silos di esecuzione • Negoziazione bilaterale OTC, OTC - Central Clearing, Derivati negoziati in borsa (quotati) • Reporting bilaterale entro la fine della giornata T+1 • 3 opzioni disponibili 1. Delega alla controparte incaricata dell’esecuzione o al clearing broker 2. Delega a venditori terzi o a piattaforme di negoziazione 3. Report realizzati direttamente • Discrezionalità in merito alla delega – Delega piena o parziale © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 18 Passi successivi 1. Registrarsi per ricevere un pre-identificativo dell’entità giuridica da un’unità operativa pre-locale (LOU) • Industry Standard LEI provider 2. Parlare al clearing broker e alle controparti della volontà di delegare l’obbligo d’informazione. 3. Contattare CME Trade Repository per discutere nel dettaglio i requisiti del reporting e le opzioni disponibili. Contatti Trade Repositories [email protected] & [email protected] Bank Client Development & Sales [email protected] © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 19 APPENDICE © 2012 CME Group. Group. All Allrights rightsreserved reserved 18 Questioni riguardanti i Paesi terzi: prospettiva dell’UE Controparte finanziaria UE Entità di un Paese terzo Controparte finanziaria UE Se la controparte non finanziaria UE rientra nell’ambito di riferimento Se l’entità del Paese terzo è soggetta all’obbligo di compensazione nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE Controparte non finanziaria UE Se la controparte non finanziaria UE rientra nell’ambito di riferimento Se entrambe le controparti non finanziarie UE rientrano nell’ambito di riferimento Se la controparte non finanziaria UE rientra nell’ambito di riferimento e l’entità del Paese terzo è soggetta all’obbligo di compensazione nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE Entità di un Paese terzo Se l’entità del Paese terzo è soggetta all’obbligo di compensazione nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE Se la controparte non finanziaria UE rientra nell’ambito di riferimento e l’entità del Paese terzo è soggetta all’obbligo di compensazione nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE Se entrambe le entità del Paese terzo sono soggette all’obbligo di compensazione nel caso in cui sia stato stabilito in ambito UE a condizione che (a) il contratto produca un effetto significativo e prevedibile in ambito UE oppure (b) sia necessario e idoneo per la prevenzione dell’evasione Che cosa deve essere compensato? Che importanza hanno la materia e la valuta dei contratti derivati e il mercato sul quale vengono eseguiti? Che succede se la controparte è una filiale? Come si applica a una persona che esegue il contratto in qualità di agente? Cosa accade se una transazione è soggetta all’obbligo di compensazione in due diverse giurisdizioni? – Controparte non finanziaria UE Quali regole bisogna seguire? Cosa accade se un cliente è soggetto a un regime diverso rispetto a quello clearing member? © 2012 2013 CME Group. All Tutti rights i diritti reserved riservati 19 Modelli di report Contrattazioni bilaterali – Indipendenti Cliente Executing Broker Dati comuni concordati Dati comuni Dati comuni Dati della controparte Dati della controparte CME Euro Trade Repository • • • Entrambe le controparti forniscono i dati comuni e i dati della controparte in piena autonomia (senza duplicazione) UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR Dati comuni concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR © 2012 CME Group. All rights reserved 20 Modelli di report Contrattazioni bilaterali – Delega parziale Cliente Executing Broker Dati comuni concordati Dati comuni Dati della controparte Dati della controparte CME Euro Trade Repository • • • Entrambe le controparti forniscono i dati della controparte in piena autonomia (senza duplicazione) UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR Dati comuni concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR © 2012 CME Group. All rights reserved 21 Modelli di report Contrattazioni bilaterali – Delega piena Cliente Executing Broker Dati comuni e dati della controparte concordati Dati comuni Dati della controparte CME Euro Trade Repository • • UTI concordato tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR Dati comuni e dati della controparte concordati tra le controparti prima della presentazione della domanda al TR © 2012 CME Group. All rights reserved 22 Modelli di report Contrattazioni bilaterali con piattaforma middleware – Indipendenti Cliente Executing Broker Dati comuni concordati Dati comuni* Dati comuni Dati della controparte middleware Dati della controparte Piattaforme di negoziazione Dati comuni Dati della controparte CME Euro Trade Repository • • • • Entrambe le controparti forniscono i dati comuni e i dati della controparte in piena autonomia (senza duplicazione) UTI creato e comunicato ad entrambe le controparti dalla piattaforma middleware (se la funzione è disponibile) Dati comuni concordati tra le controparti * Se applicabile © 2012 CME Group. All rights reserved 23 Quadro generale relativo al LEI La realizzazione di un sistema globale di identificazione LEI rappresenta un elemento fondamentale per soddisfare i criteri del mandato normativo teso a migliorare le tecniche di sorveglianza e monitoraggio degli aggregatori del rischio di controparte e del rischio sistemico. Un LEI è un identificativo unico associato a un’entità giuridica o a una forma giuridica organizzata secondo le leggi di una qualsiasi giurisdizione e creata in conformità allo standard internazionale ISO 17442. Qualsiasi entità o forma giuridica organizzata secondo le leggi di una qualsiasi giurisdizione (escluse le persone fisiche) è idoneo a ricevere un LEI o pre-LEI. Attualmente negli USA è necessario essere in possesso di un pre-LEI ai fini dell’attività di reporting, ai sensi del Dodd-Frank Act mentre in Europa è richiesto da EMIR. Comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (ROC) Esempio di elementi di riferimento nell’ambito LEI • Nome ufficiale dell’entità giuridica • Indirizzo della sede centrale dell’entità giuridica Unità operativa centrale (COU) • Indirizzo della sede legale • Il registro ufficiale delle imprese presso il quale l’entità giuridica deve obbligatoriamente essere registrata all’atto della creazione dell’entità stessa, se applicabile. • I dati di riferimento relativi all’entità registrata nel registro ufficiale delle imprese, se applicabile ad es., il numero di iscrizione al registro delle imprese. Unità operativa locale (LOU) • La data dell’ultimo aggiornamento • Precedente denominazione giuridica (se applicabile) © 2012 CME Group. All rights reserved 24 Terminologia BIC Codice identificativo MIC Codice di identificazione del mercato CCP Controparte centrale MiFID Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari CFTC Interim Compliant Identifier – Identificativo temporaneo del CFTC MiFIR Regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari COU Unità operativa centrale MTF Sistema multilaterale di negoziazione CT Soglia di compensazione NFC Controparte non finanziaria Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati Controparte non finanziaria al di sopra della soglia di compensazione ROC Comitato di sorveglianza sulla regolamentazione SDR Swap Data Repository – CFTC TR trade repositories – EMIR UPI Identificativo unico del prodotto UTI Identificativo unico di negoziazione CICI EMIR ESMA Identificativo temporaneo entità Numero internazionale di identificazione dei titoli LEI Identificativo delle entità giuridiche LOU Unità operativa locale IEI ISIN © 2012 CME Group. All rights reserved NFC+ 25 Terminologia (Inglese) BIC Business Identifier Code MIC Market Identified Code CCP Central Counterparty MiFID Markets in Financial Instruments Directive CICI CFTC Interim Compliant Identifier MiFIR Markets in Financial Instruments Regulation COU Central Operation Unit MTF Multilateral Trading Facitility CT Clearing Threshold NFC Non Financial Counterparty EMIR European Market Infrastructure Regulation NFC+ NFC above Clearing Threshold ESMA European Securities Market Authority ROC Regulatory Oversight Committee IEI Interim Entity Identifiers SDR Swap Data Repository – CFTC ISIN International Securities Identification Number TR Trade Repositories – EMIR LEI Legal Entity Identifier UPI Unique Product Identifier LOU Local Operating Unit UTI Unique Trade Identifier © 2012 CME Group. All rights reserved 26 I futures non sono adatti a tutti gli investitori e comportano il rischio di perdite. Un contratto futures costituisce un investimento speculativo e, poiché la negoziazione viene condotta solo su una piccola percentuale del valore di un contratto, può capitare di perdere una somma di denaro superiore a quella depositata per acquistare una posizione sui futures. Per questo motivo, l’operatore dovrebbe usare esclusivamente denaro che può permettersi di perdere senza che il suo stile di vita ne sia influenzato, e solo una parte di questo denaro dovrebbe essere destinata ad ogni singola negoziazione, poiché non ci si può aspettare di trarre profitto da tutte le negoziazioni. I loghi Globe, CME®, Chicago Mercantile Exchange® e Globex® sono marchi registrati di Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT® Chicago Board of Trade® sono marchi registrati del Board of Trade della città di Chicago. NYMEX, New York Mercantile Exchange, e ClearPort sono marchi registrati di New York Mercantile Exchange, Inc. COMEX è un marchio registrato di Commodity Exchange, Inc. CME Group è un marchio registrato di CME Group Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Questa presentazione realizzata da CME Group contiene informazioni di carattere puramente generico. CME Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per garantire la correttezza delle informazioni ivi contenute, CME Group non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni. Inoltre, tutti gli esempi contenuti in questa presentazione descrivono situazioni ipotetiche e sono utilizzati a puro scopo esplicativo, quindi non devono essere considerati alla stregua di consigli di investimento oppure come il risultato di una reale esperienza di mercato. Tutte le questioni riguardanti le regole e le specifiche qui descritte sono subordinate a e sostituite da le regole ufficiali di CME, CBOT, NYMEX e CME Group. Le attuali regole vanno consultate in tutti i casi riguardanti le specifiche contrattuali. © 2012 CME Group. All rights reserved 30