Legge sugli assegni familiari (LAFam) valevole dal 1
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Legge sugli assegni familiari (LAFam) valevole dal 1
Legge sugli assegni familiari (LAFam) valevole dal 1° gennaio 2016 Lavoratori aventi diritto Hanno diritto agli assegni familiari i lavoratori che percepiscono un salario soggetto a contribuzione AVS pari perlomeno pari a Fr. 7'050.--/anno, rispettivamente Fr. 587.--/mese. Se un lavoratore è impiegato presso più datori di lavoro, i salari soggetti a contribuzione AVS sono sommati per determinare se il reddito minimo da attività lucrativa è raggiunto. Il pagamento degli assegni avviene per il tramite di quel datore di lavoro che corrisponde il salario più elevato soggetto a contribuzione AVS. I lavoratori a tempo parziale riceveranno degli assegni non ridotti. Minorenni aventi diritto Può essere percepito un assegno familiare per le seguenti categorie di minorenni: figli naturali e figli adottivi; figliastri che vivono prevalentemente nell’economia domestica del patrigno e della matrigna oppure vi hanno vissuto fino alla loro maggiore età; minorenni in affidamento accolti durevolmente, a titolo gratuito, per la cura e la custodia; fratelli e/o sorelle e abiatici della persona avente diritto, nel caso in cui la predetta provveda in modo preponderante al loro mantenimento. Concorrenza in caso di pluralità di diritti Per ogni minorenne può essere percepito un solo assegno familiare. Se, secondo il diritto federale o cantonale, più persone hanno diritto all’assegno per i figli, il diritto spetta loro secondo la successione seguente: a) alla persona che esercita un’attività lucrativa; b) alla persona detentrice della patria potestà o che è stata detentrice della medesima fino alla maggiore età; c) alla persona presso la quale il minorenne vive prevalentemente oppure presso la quale il figlio ha vissuto prevalementemente fino alla maggiore età; d) la persona alla quale è applicabile il regolamento in materia di assegni familiari in vigore nel Cantone di domicilio del minorenne; e) la persona esercitante un'attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS; f) la persona esercitante un'attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. Se l’altro genitore lavora in un Cantone in cui sono previsti assegni familiari più elevati, il diritto alla differenza può essere fatto valere per il tramite del datore di lavoro Assegni familiari per minorenni domiciliati in Svizzera L’assegno familiare ammonta, fino al 16° anno d’età o al 18° anno d’età del minorenne, perlomeno a fr. 200.-mensili. Per i giovani senza attività lucrativa sono corrisposti assegni per i figli dal 16° o 18° anno d’età fino al 20° anno d’età compiuto e il loro importo mensile si attesta perlomeno a fr. 200.--. Per minorenni che seguono una formazione ai sensi dell’AVS sussiste, dopo il compimento del 16° o 18° anno d’età e fino al più tardi fino al compimento del 25° anno d’età, un diritto ad un assegno di formazione mensile di perlomeno fr. 250.-- . Non vi è tuttavia nessun diritto ad un assegno di formazione se il reddito (reddito da attività lucrativa ai sensi dell’AVS, reddito della sostanza, rendite e indennità giornaliere) del minorenne è superiore a fr. 2'350.--/mese oppure a fr. 28'200.--/anno. Non si computano quali redditi i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia (alimenti) e le borse di studio. Assegni familiari per minorenni con domicilio al di fuori della Svizzera Presupposti del diritto Per i minorenni domiciliati all’estero, gli assegni per i figli sono corrisposti a condizione di essere previsti dagli accordi internazionali. Nell’ordinamento del diritto agli assegni familiari, dal punto di vista della Svizzera, si distinguono quattro categorie di Stati: Stati UE/EFTA (infuori la Croazia) Stati con convenzioni in materia di assicurazioni sociali Stati senza convenzioni in materia di assicurazioni sociali Stati UE/EFTA I cittadini dell’UE/EFTA (infuori la Croazia) percepiscono gli assegni familiari per i loro figli se i predetti sono domiciliati in uno Stato appartenente all’UE o all’EFTA. Fanno parte dell’UE gli Stati seguenti: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Spagna, Cechia, Ungheria, Cipro (stato: gennaio 2016). Croazia: L'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e la Comunità europea non verrà automaticamente esteso al nuovo Stato membro Croazia che farà parte dell'Unione europea dal 1° luglio 2013. Attualmente, oltre alla Svizzera, fanno parte dell’EFTA gli Stati seguenti: Islanda, Norvegia e Principato del Liechtenstein. Slovenia Sulla base di una convenzione in materia di assicurazioni sociali, i cittadini sloveni hanno diritto agli assegni familiari indipendentemente dal luogo di domicilio dei loro figli. Bosnia-Herzegowina, Montenegro e Serbia I cittadini di questi tre Paesi con figli all’estero hanno diritto assegni familiari sulla base di una convenzione in materia di assicurazioni sociali. Per i cittadini svizzeri con figli in uno di questi tre stati, sussiste il diritto all'assegno. Altri Stati con convenzioni in materia di assicurazioni sociali I cittadini di Australia, Cile, Israele, Canada/Quebec, Croazia, Giappone, India, Macedonia, Filippine, San Marino, Turchia e USA i cui figli sono domiciliati al di fuori della Svizzera non possono far valere alcun diritto alla riscossione degli assegni familiari. Tutti gli altri Stati I cittadini di Paesi senza convenzioni in materia di assicurazioni sociali con la Svizzera non possono percepire alcun assegno familiare per i loro figli domiciliati all’estero. Figli di persone distaccate I lavoratori che sono impiegati all’estero e sono obbligatoriamente assicurati secondo l’articolo 1a capoverso 3 lett. All’AVS, nonché le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro svizzero e che sono assicurate per l’AVS sulla base di una convenzione internazionale, sono considerate persone distaccate ai sensi della legislazione in materia di AVS. Essi hanno diritto, indipendentemente dal domicilio, agli assegni familiari per i figli naturali e adottivi, a condizione che non sussista già un diritto ad assegni corrispondenti al domicilio del figlio. L’importo degli assegni per i figli di persone distaccate è differenziato in tre classi, per adeguarlo al potere d’acquisto nello Stato di domicilio del minorenne. Dove si deve far valere il diritto agli assegni familiari? Le persone che esercitano un’attività lucrativa fanno valere il loro diritto agli assegni familiari nello Stato in cui esse esercitano detta attività lucrativa; ciò anche nell’eventualità in cui esse o i loro figli vivano in un altro Paese. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ma in Stati diversi, il diritto agli assegni familiari deve essere fatto valere in quello Stato in cui i figli vivono ed un genitore lavora. In tale contesto sono ammessi pagamenti della differenza. Panoramica dei diritti agli assegni per figli con domicilio all’estero dal 1° gennaio 2016 (stato: gennaio 2016) Cittadinanza della fruitrice/del fruitore Stato di domicilio del figlio Diritto agli assegni? Svizzera UE/EFTA Bosnia-Herzegowina Montenegro Serbia Altri Stati Sì Sì Sì Sì No UE (escluse Slovenia, Romania e Bulgaria) EFTA UE/EFTA Sì Altri Stati No Slovenia Tutti gli Stati Sì Bosnia-Herzegowina Montenegro Serbia Tutti gli Stati Sì Altri Stati Tutti gli Stati (senza la Svizzera) No Pagamento degli assegni Il pagamento degli assegni avviene di regola per il tramite dei datori di lavoro. Essi devono tuttavia corrispondere gli assegni unicamente ai dipendenti per i quali essi sono in possesso di una decisione della Cassa di compensazione relativa al diritto agli assegni familiari. Gli assegni devono inoltre essere corrisposti solo per la durata del rapporto d’impiego. Gli assegni sono esigibili a fine mese e devono essere corrisposti dal datore di lavoro al più tardi contestualmente al pagamento dello stipendio in cui è incluso l’ultimo giorno civile del mese in esame. Nel conteggio di stipendio gli assegni devono esposti nominalmente e con l’indicazione dell’importo. Se il rapporto di servizio inizia o termina nel corso di un mese civile, l’assegno è decurtato proporzionalmente. Il diritto agli assegni insorge e si estingue contestualmente al diritto al salario. Nonostante l’estinzione del diritto al salario, il diritto agli assegni familiari rimane invariato in vigore: In caso d’impedimento totale al lavoro a seguito di malattia, infortunio, gravidanza o adempimento di doveri legali, dal subentrare dell’impedimento durante il mese in corso e i tre mesi successivi. Decorso suddetto periodo, il diritto agli assegni familiari sussiste sono se il salario soggetto a contribuzione AVS continua ad essere corrisposto. Le prestazioni assicurative sotto forma di indennità giornaliere di malattia o di infortunio non costituiscono salario soggetto a contribuzione AVS. Durante un congedo di maternità della durata massima di 16 settimane, a condizione che durante questo periodo vi sia un rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro è stato rescisso con effetto al momento della nascita, il diritto agli assegni familiari sussiste per un periodo di 14 settimane, a condizione che durante questo periodo sussista anche un diritto all’indennità di maternità dell’IPG. Durante un congedo per attività giovanili ai sensi dell’articolo 329e paragrafo 1 CO. Al decesso della persona avente diritto, durante il mese in corso e i tre mesi successivi.