regolamento per la disciplina dell`accesso dei cani nei parchi aree
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regolamento per la disciplina dell`accesso dei cani nei parchi aree
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO DEI CANI NEI PARCHI AREE PUBBLICHE, ARENILI ED ESERCIZI PUBBLICI (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 22.02.2008) INDICE PREMESSA ARTICOLO 1 : ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE ARTICOLO 2 : AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI ARTICOLO 3 : ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI ARTICOLO 4 : OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI ARTICOLO 5 : DIVIETO SULL’USO DELLE SPIAGGE ARTICOLO 6 : SANZIONI ARTICOLO 7 : VIGILANZA PREMESSA Fermo restando il divieto per qualsiasi forma di maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, si ribadisce quanto disposto con precedenti ordinanze sindacali relativamente al divieto tassativo di abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e dune costiere. Il presente provvedimento è finalizzato esclusivamente a regolamentare una serie di modalità comportamentali cui i proprietari dei cani dovranno attenersi. Art. 1 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. 2. E’ fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5. 3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. Art. 2 - Aree e percorsi destinati ai cani 1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti. 3. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto; il trasporto dovrà svolgersi in condizioni e con mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 4. E’ vietato lasciare gli animali, sia pure per brevi spazi di tempo, nell’abitacolo delle auto in sosta anche temporanea. 5. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. Art. 3 - Accesso negli esercizi pubblici 1. E’ fatto divieto di accesso totale agli animali negli esercizi pubblici, a meno che i proprietari dei locali non abbiano aree riservate e comunque ben delimitate dalle aree di ristorazione, purché i titolari dei ristoranti mettano in evidenza tale possibilità a beneficio dei clienti. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all’interno dell’esercizio stesso. Art. 4 - Obbligo di raccolta degli escrementi 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale. 3. I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo. Art. 5 - Divieto sull’uso delle spiagge 1. Limitatamente alla stagione balneare, sulle spiagge ed in genere sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione, è vietato condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Se ne consente l’introduzione solo negli appositi spazi degli stabilimenti balneari adeguatamente attrezzati dai titolari della concessione. 2. Sono esclusi dal divieto i cani muniti di apposita abilitazione al salvataggio, nonché i cani guida per i non vedenti ed è comunque fatto salvo il rispetto delle prescrizione contenute nell’ordinanza balneare. Art. 6 - Sanzioni 1. Ai sensi del Capo I della Legge 24/11/1981 n° 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia: i. Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 (comma 3), 3 (comma 2) e 5 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 100,00=; ii. Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 (comma 2) e 3 (comma 2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00= a € 100,00=; iii. Per l’inosservanza della norma di cui all’articolo 4 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 50,00= a € 100,00=; iv. Per l’inosservanza della norma di cui all’articolo 4 (comma 3) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 30,00= a € 60,00=. 2. Le sanzioni amministrative comminate per le contravvenzioni alle norme di cui al presente regolamento confluiscono in un fondo comunale per la realizzazione degli scopi della Legge Regionale 21.10.1997 n. 34 sulla prevenzione del randagismo. Art. 7 - Vigilanza 1 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento indistintamente tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine.