regolamento per la disciplina dell`accesso dei cani nei parchi aree

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regolamento per la disciplina dell`accesso dei cani nei parchi aree
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ACCESSO DEI CANI NEI PARCHI
AREE PUBBLICHE, ARENILI
ED ESERCIZI PUBBLICI
(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 22.02.2008)
INDICE
PREMESSA
ARTICOLO 1 :
ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 2 :
AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI
ARTICOLO 3 :
ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI
ARTICOLO 4 :
OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI ESCREMENTI
ARTICOLO 5 :
DIVIETO SULL’USO DELLE SPIAGGE
ARTICOLO 6 :
SANZIONI
ARTICOLO 7 :
VIGILANZA
PREMESSA
Fermo restando il divieto per qualsiasi forma di maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, si ribadisce quanto disposto con
precedenti ordinanze sindacali relativamente al divieto tassativo di abbandonare qualsiasi tipo di
animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e dune costiere.
Il presente provvedimento è finalizzato esclusivamente a regolamentare una serie di modalità
comportamentali cui i proprietari dei cani dovranno attenersi.
Art. 1 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le
aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
2. E’ fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la
apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri
frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio veicolare, i
guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto.
Art. 2 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche
delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, sotto la
vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle
strutture presenti.
3. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani
posteriori delle auto; il trasporto dovrà svolgersi in condizioni e con mezzi tali
da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi
contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e
rigirarsi.
4. E’ vietato lasciare gli animali, sia pure per brevi spazi di tempo, nell’abitacolo delle auto in
sosta anche temporanea.
5. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
Art. 3 - Accesso negli esercizi pubblici
1. E’ fatto divieto di accesso totale agli animali negli esercizi pubblici, a meno che i proprietari dei
locali non abbiano aree riservate e comunque ben delimitate dalle aree di ristorazione, purché i
titolari dei ristoranti mettano in evidenza tale possibilità a beneficio dei clienti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici,
dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e
che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che,
presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati
strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari
all’interno dell’esercizio stesso.
Art. 4 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo
stato di igiene e decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico
(via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani con l’esclusione di animali per guida non vedenti e da essi
accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere
muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o
rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l’igiene del luogo.
Art. 5 - Divieto sull’uso delle spiagge
1.
Limitatamente alla stagione balneare, sulle spiagge ed in genere sulle aree
demaniali marittime, libere o in concessione, è vietato condurre o far permanere qualsiasi
tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Se ne consente l’introduzione
solo negli appositi spazi degli stabilimenti balneari adeguatamente attrezzati dai titolari
della concessione.
2.
Sono esclusi dal divieto i cani muniti di apposita abilitazione al salvataggio,
nonché i cani guida per i non vedenti ed è comunque fatto salvo il rispetto delle
prescrizione contenute nell’ordinanza balneare.
Art. 6 - Sanzioni
1. Ai sensi del Capo I della Legge 24/11/1981 n° 689, e successive modificazioni ed
integrazioni, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano
le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità
penali in materia:
i. Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 (comma 3), 3 (comma 2)
e 5 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 50,00= a € 100,00=;
ii. Per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 (comma 2) e 3 (comma
2), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
50,00= a € 100,00=;
iii. Per l’inosservanza della norma di cui all’articolo 4 (comma 1), si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €
50,00= a € 100,00=;
iv. Per l’inosservanza della norma di cui all’articolo 4 (comma 3) si applica la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da €
30,00= a € 60,00=.
2. Le sanzioni amministrative comminate per le contravvenzioni alle norme di cui al presente
regolamento confluiscono in un fondo comunale per la realizzazione degli scopi della Legge
Regionale 21.10.1997 n. 34 sulla prevenzione del randagismo.
Art. 7 - Vigilanza
1
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento indistintamente tutti gli appartenenti
alle Forze dell’Ordine.