lc - Comune di Mandello del Lario
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COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE ATTENZIONE! Quanto sotto riportato è stato aggiornato il 15/11/11. News: Aggiunto commento articolato al trasporto di persone su autocarri, risposta n° 75) F.A.Q. = Domande frequenti e “curiosità”. 1.Gli agenti di Polizia Locale (P.L.) hanno gli stessi poteri ed obblighi degli agenti della polizia di stato o i carabinieri? Sì, con il solo limite del territorio comunale, fuori del quale sono cittadini come tutti gli altri (art. 5/1° L. 7/3/86 n°65). Gli appartenenti alla “Polizia Locale” – si chiamano così solo per la regione Lombardia, per le altre regioni d’Italia si chiama “Polizia Municipale” - hanno molteplici qualifiche che racchiudono gli stessi poteri e doveri dei Carabinieri o della Polizia di Stato. Infatti la L. 7/3/86 n° 65 dispone che gli appartenenti alla P.L. abbiano le qualifiche di : - polizia giudiziaria: (art. 5/1° lettera a. della L 65/86 e art. 57/2° lettera b. del Codice di Procedura Penale), - polizia stradale: (art. 5/1° lettera b. L 65/86 e art. 12/1° lettera e. del c.d.s.), - pubblica sicurezza - con funzioni ausiliarie – (art. 5/1° lettera c. L65/86 ), - polizia locale (art. 1 L 65/86). Tutte queste qualifiche usano il termine POLIZIA, che sta a significare quel complesso di attività della pubblica amministrazione dirette a fare osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle attività dei privati, in modo che esse non siano causa di danni per la società . In particolare però, la POLIZIA GIUDIZIARIA si distingue dalle altre forme di polizia - che possiamo ricomprendere tutte nella POLIZIA AMMINISTRATIVA - perché la sua funzione è quella di scoprire i reati ed assicurare i responsabili alla giustizia (art. 55 codice di procedure penale). Si sappia però che il limite territoriale non impedisce agli agenti di P.L. di “inseguire”, anche fuori territorio comunale, coloro che hanno commesso violazioni nel territorio di competenza…..altrimenti ci troveremmo come nei cartoni animati, o in alcuni stati degli USA, in cui gli agenti si arrestano e l’inseguito ci sbeffeggia poco oltre la linea di confine…. 2. La P.L. può chiedere i documenti d’identità come i carabinieri o la polizia anche a chi non ha commesso un’infrazione al codice della strada? Sì, può farlo quando ritiene che vi siano motivi che lo giustifichino e che necessitano di identificare qualcuno – commissione di un reato (oltraggio un agente, se si viene trovati in luoghi ed ore che fanno legittimamente sospettare circa i motivi che possono giustificare la presenza in quel posto, violazioni amministrative per leggi sull’edilizia, commercio, sanitarie, etc.). 3. Se un cittadino si rifiuta di farsi identificare cosa succede? Chi si rifiuta viene denunciato penalmente. Si sono verificati casi in cui il cittadino si sia rifiutato di fornire documenti o ha fornito false generalità ai vigili e che però li abbia forniti successivamente ai carabinieri o polizia di stato chiamata in ausilio: questo comporta comunque la denuncia del cittadino. Inoltre è possibile accompagnare (anche con la forza, proporzionata alla resistenza opposta) il soggetto presso il comando di P.L. per le verifiche sulla sua identità e trattenerlo sino ad un massimo di 24 ore. 4. La P.L. può perquisire un’auto o una persona come la polizia o i carabinieri? Sì, perché in quel momento il “vigile” riveste la qualifica di “Polizia Giudiziaria” (art.57 c.p.p.). In questo caso, però, si deve stendere un verbale di perquisizione da consegnare all’interessato ed una copia trasmetterla alla Procura della Repubblica per la “convalida” (come fanno tutte le forze di polizia.). 5. La P.L. può “arrestare” come la polizia o i carabinieri? Sì, perché in presenza di reati che prevedono l’arresto deve intervenire come tutte le altre forze di polizia dello stato. (vedi nota punti precedenti). 6. Se vedo qualcuno commettere un furto, uno scippo, una rapina, una rissa, posso chiamare anche la P.L. o devo rivolgermi solo ai carabinieri o alla polizia di stato? E’ possibile chiedere l’intervento anche della P.L., i doveri ed i compiti sono gli stessi tra tutte le forze di polizia. 1 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 7. Posso sottrarre dalle mani di un “vigile” la patente che gli ho appena consegnato per la stesura di una “multa”? E se sottraggo dalle mani dell’agente il verbale che mi ha appena fatto e poi lo straccio? NO! Chi lo fa compie il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p. pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione, è un “delitto” - vedi punto 86 - ) per il primo caso, nel secondo si commette il reato di “danneggiamento” (art. 392 C.P. pena una “multa” fino a € 516,46, è un “delitto” – vedi punto 86 -). 8.E’ vero che su incidenti stradali con feriti o morti la P.L. non può intervenire? NO! I “vigili” possono, e devono, intervenire su qualsiasi tipo d’incidente, come tutte le altre forze di polizia (vedere punto seguente). 9.Su un incidente stradale il cittadino può “scegliere” quale forza di polizia fare intervenire? NO! L’intervento è destinato alla prima forza di “polizia stradale” che ha personale disponibile. Quindi anche chiamando il 112 o il 113 è possibile che sul sinistro giunga una pattuglia di “vigili” oppure, viceversa, chiamando i “vigili” si vedrà arrivare una pattuglia di carabinieri o di polizia di stato. Per “polizia stradale” si intendono le forze di polizia che hanno poteri di intervento sulla materia regolata dal c.d.s. L’art. 12 del c.d.s chiarisce quali forze di polizia hanno questi poteri/doveri e tra queste vi è la polizia municipale - per la Lombardia si chiama “locale” - se non ci fosse i “vigili” NON potrebbero nemmeno elevare sanzioni per divieto di sosta, se così fosse i tanto odiati fogliettini sotto il tergicristallo dovrebbero lasciarli solo le altre forze di “polizia stradale” che sono, oltre la polizia stradale vera e propria – che è una “specialità” della Polizia di Stato – i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e i funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di “polizia stradale”… lo sapevate? Sembrerebbe così che la Guardia Forestale non possa elevare contravvenzioni al c.d.s, invece NON è vero perché l’art. 12/2° c.d.s dispone che possono elevare “multe” e rilevare incidenti – solo queste due attività, però - anche tutti gli agenti ed ufficiali di “Polizia Giudiziaria”, quindi anche la Guardia Forestale, proprio perché e sul codice di procedura penale (art. 57) si dice che rivestono qualifica di Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria anche gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato…. quindi escono dalla porta e rientrano dalla finestra… Inoltre l’art. 11 del c.d.s chiarisce quali sono i compiti della “polizia stradale” perché, se non fosse chiaramente indicato da qualche parte, non si saprebbe cosa devono fare queste “polizie stradali”. Ebbene i loro compiti sono: l’accertamento delle violazioni al c.d.s. - ecco perché tutte quelle sopra menzionate possono fare i divieti di sosta, non solo i “vigili”, attenzione! - devono rilevare gli incidenti stradali, effettuare scorte per la sicurezza, controllare l’uso della strada e soccorrere chi è in difficoltà… è tutto previsto, se non lo fosse non potrebbero fare nulla. Come potete constatare in tutto questo non c’è, per il cittadino, la possibilità di “scegliersi” la forza di “polizia stradale” che più gli aggrada in caso di necessità, anzi potrebbe trovarsi coinvolto in un incidente in cui i rilievi siano effettuati dalla polizia penitenziaria! Anche se, in pratica, per una serie di motivi legati all’organizzazione dei singoli corpi di polizia questo non succede...ma non è detto che non possano farlo! 10. Se per un incidente stradale chiamo i “vigili” e questi non sono in servizio, o non sono disponibili, cosa devo fare? Si deve chiamare il 112 o il 113 che sono servizi d’emergenza attivi 24 ore su 24. La Polizia Locale non è un servizio che deve essere garantito 24 ore su 24. Può accadere che non vi sia nessun “vigile” in servizio o che non vi sia personale sufficiente (ad esempio con un solo agente in servizio) o impegnati in altri compiti da cui non possono assentarsi. 11. E’ vero che devono indossare le cinture di sicurezza anche gli occupanti dei posti posteriori delle auto? Sì. Tutti gli occupanti di una vettura devono indossare le cinture di sicurezza, ANCHE DIETRO! Si viene “multati” con € 68,00 per ogni persona non allacciata! (art. 172 c.d.s). NON ci sono sottrazioni di punti dalla patente se si non si guida. 12. E’ vero che il casco deve essere allacciato altrimenti è come NON AVERLO INDOSSATO? Sì. Il non allacciarlo comporta l’inefficienza della protezione e la conseguente “multa” di € 68,00 – ed il fermo di 30 giorni (art. 171 comma 2° e 3° c.d.s.). 13. E’ vero che si deve indossare il casco anche alla guida di moto a 3 o 4 ruote – i cosiddetti “quad” “ape” o Guzzi motocarro? 2 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE SI’ per i “quad” e i Guzzi motocarro e NO per l’ “ape”. Per intenderci si deve indossare quando il veicolo è a “carrozzeria APERTA (“quad” e Guzzi motocarro) e non è obligatorio quando sono a “carrozzeria CHIUSA” come per l’”ape”. 14. E’ vero che devo avere esposto il “tagliando” dell’assicurazione in corso di validità anche se l’auto è in sosta? Sì. Anche se l’auto è in sosta - su area pubblica però, non in cortile o in un campo – si deve avere il “contrassegno assicurativo” esposto e NON SCADUTO. Chi non espone il contrassegno, o ne espone uno scaduto, è punito con una “multa” di € 21,00 (art. 181/1° e 3° c.d.s). Il multato, inoltre, deve portare in visione ad un comando di polizia il contrassegno valido il giorno della “multa” e non “fatto” nei giorni successivi. Se non viene esibito contrassegno assicurativo valido, o successivo al giorno della multa, si applicano le sanzioni come per i veicoli non coperti da assicurazione, cioè una”multa “ di € 716,00 con la possibilità di sequestro del veicolo. 15. E’ vero che se i “vigili” trovano un’auto in sosta senza assicurazione in corso di validità la rimuovono? Solo se accertano che non è stato pagato il premio assicurativo, riferito al giorno in cui stanno controllando l’auto. Questo può avvenire tramite le informazioni che la P.L. può ricevere dalla struttura che riunisce tutte le compagnie assicuratrici d’Italia e che può confermare che questo non sia assicurato; se vi è la certezza che non c’è copertura assicurativa si procede alla rimozione, ed alla “multa di € 716,00. Per riavere l’auto il proprietario deve dimostrare di avere pagato il premio per almeno 6 mesi e comunque pagare la “multa”. 16. E’ vero che il “tagliando” dell’assicurazione deve essere esposto sul vetro anteriore parabrezza dell’auto? Sì. Chi lo espone su altra parte del veicolo è punito con sanzione di € 21,00 (art. 181 comma 1° e 3° c.d.s.). 17. E’ vero che posso tenere esposto il tagliando assicurativo scaduto sino a 15 giorni perché comunque la mia auto è coperta da assicurazione? No. Se è vero che la copertura assicurativa è garantita per 15 giorni dopo la scadenza (art. 1901 Codice Civile) è anche vero che con le nuove norme è possibile disdire l’assicurazione- in alcuni casi - senza il preavviso di alcun mesi, come si usava anni fa. Quindi, proprio per essere certi che il veicolo sia assicurato, è d’obbligo dimostrare che la copertura assicurativa sia valida in ogni momento e non affidarsi al codice civile. E’ per questo che la polizia eleva sanzioni anche entro i 15 giorni dalla scadenza. 18. Quando affitto, vendo, regalo un immobile devo fare la denuncia di cessione di fabbricato? Entro quanto? Anche se è in nome di mio figlio? Chiunque cede, a qualsiasi titolo, un immobile – box, cantina, appartamento, etc. - deve presentare al comando di P.L. due copie della cosiddetta “denuncia di cessione fabbricato”. La presentazione deve avvenire entro 48 ore dalla disponibilità dell’immobile da parte del ricevente; in poche parole si deve presentare la “denuncia” dal momento in cui si consegnano le chiavi dei locali INDIPENDENTEMENTE DA QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE IL CONTRATTO – ammesso che ce ne sia uno -. Questo perché è dal momento che si permette al soggetto che riceve l’immobile – anche solo per dipingere le pareti o fare lavori di manutenzione – che si deve calcolare il termine delle 48 ore! La “denuncia di cessione fabbricato” deve essere presentata anche se si cede ad un figlio o ad un parente, anche a titolo gratuito. Chi non rispetta i termini delle 48 ore è punito con una sanzione di € 206,58. 19. Se trovo una “multa” sulla macchina, subito dopo vedo il vigile e questi mi chiede i documenti e mi “fa il verbale” è giusto? Sì. L’agente è obbligato a stendere un “verbale di contestazione immediata” se trova il conducente della vettura in sosta vietata. Quindi la richiesta di documenti – patente e “libretto” – non deve essere considerato un “eccesso di zelo” bensì un dovere che potrebbe portare, se omesso, all’annullamento della “multa”. Infatti il codice della strada impone che, trovato il conducente di un veicolo che ha commesso un’infrazione, l’agente deve stendere subito “verbale di contestazione” e non può limitarsi a lasciare il “preavviso” sotto il tergicristallo. 20. Se mi arriva a casa una “multa” per divieto di sosta ma non ho trovato il fogliettino sotto il tergicristallo posso oppormi e chiedere l’annullamento del verbale? No. Trovare il “preavviso di violazione” sotto il tergicristallo della vettura non è un obbligo di legge. È un’usanza che esiste da decenni “inventata” dalla vigilanza per evitare di trovarsi a dover spedire centinaia di 3 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE “multe” senza che i cittadini potessero pagare prima dell’instaurarsi delle procedure per ricercare il proprietario del veicolo ai registri del PRA o della motorizzazione per poi stendere e spedire i verbali al domicilio. Si ottiene così che il cittadino paga la multa senza le spese di spedizione ed il comando non impiega tempo e denaro per le procedure. Infatti se non si è d’accordo con la “multa” non è possibile “ricorrere” contro il “preavviso” trovato sotto il tergicristallo, ma bisogna attendere di ricevere il verbale a casa per poi poter presentare, legittimamente, il ricorso contro la “multa”. CURIOSITA’ STORICA. Il “preavviso di accertamento di violazione”, o come più comunemente chiamato “multa sotto il tergicristallo”, giuridicamente NON ESISTE. Infatti non se ne trova traccia nel codice della strada. Possiamo ipotizzare che sia un’invenzione delle polizie locali d’Italia che si trovarono in notevole difficoltà sin dal 1959 - anno d’emanazione del primo codice della strada italiano. Pensate che allora i divieti di sosta erano addirittura di natura penale, quindi si poteva rischiare - in via de tutto teorica - di finire davanti ad un Pretore. Infatti la sanzione era considerata “ammenda” e non, come oggi, una semplice “sanzione amministrativa pecuniaria” (andate più avanti con la lettura ed alla domanda n° 86 capirete la differenza che c’é nel cambiare “nome”). Perché in difficoltà? Perché i divieti di sosta erano talmente tanti già allora che gli uffici si ingolfavano di pratiche, soprattutto quando si passò a considerare semplice “sanzione amministrativa” il divieto di sosta. Stando alla procedura prevista dal c.d.s. (che da allora non è mai mutata su questo argomento) non vi è la possibilità di lasciare un “fogliettino” sul veicolo trovato in sosta irregolare perché per essere sicuri che il proprietario/conducente sia a conoscenza della violazione commessa - non essendo sul posto quando l’accertatore constatò la violazione – é necessario risalire a lui attraverso il numero di targa per poi inviargli tramite posta il verbale di contestazione. Ma siccome il numero delle “multe” era considerevole si pensò che lasciare un foglietto sotto il tergicristallo fosse una buona idea; innanzi tutto perché il cittadino poteva conoscere in anticipo che era stato “scoperto” in divieto e, se avesse voluto, avrebbe potuto pagare senza attendere la notifica a casa, ed in secondo luogo poteva evitare l’aggravio delle spese postali a sua carico.…ma, c’è un ma: non poteva essere considerata una certezza lasciare il fogliettino sotto il tergicristallo perché i soliti furbi (o ignoti) avrebbero potuto affermare di non averlo mai trovato - lo hanno rubato, il vento lo ha portato via, e, capitava allora come oggi, c’era persino chi lo toglie da una vettura per metterlo sulla propria e così “ingannare” un eventuale altro agente che, ripassando nella stessa via, avrebbe forse evitato di multare la vettura con un fogliettino già sotto il tergicristallo (?!) -: si rischiava di trovarsi con cittadini che non volevano pagare le spese di notifica - per non dire della stessa “multa” -. Probabilmente in seguito a quanto sopra esposto non si è mai giunti ad “istituzionalizzare” il fogliettino sotto il tergicristallo. Morale: gli agenti potrebbero evitare di lasciare folgiettini e limitarsi a trascrivere i numeri di targa su un blocco per poi “scaricarli” in comando e stampare i verbali da inviare a casa dei malcapitati; se ciò accadesse il cittadino non potrebbe lamentare nulla perché questa è la procedura corretta che assicura effettivamente che il destinatari sia a conoscenza del fatto contestato. Quindi se ricevete a casa una “multa” per divieto di sosta e non avete trovato il fogliettino sotto i tergicristallo non sarà possibile lamentarsi di nulla e si dovrà pagare prendendosela, semmai, con il vento o con chi - buon tempone - ve l’ha tolta per metterla sulla propria auto… 21. Se non pago una “multa” ricevuta a casa entro 60 giorni è vero che devo pagare il doppio? Anche se ritardo di un solo giorno? Sì. Purtroppo le norme sono rigide: si hanno 60 giorni per trovare il tempo di andare a pagare – in posta o in comando – al 61° giorno la “multa “ raddoppia e resta così sino a quando non si decide di pagare. Nel frattempo, entro 5 anni però – il comando può attivare le procedure per riscuotere la somma attraverso l’emissione di una “cartella esattoriale” che sarà di una somma doppia rispetto la “multa” originaria PIU’ il 10% ogni 6 mesi da quando non si è pagato. Se nemmeno in questo caso si paga si può giungere al “blocco” del veicolo al PRA con “ipoteca” sullo stesso sino a quando non si paga (vedi domanda n° 89). 22. E’ vero che non è possibile modificare la posizione della targa su di un motorino o di una moto? Sì. Le targhe, sia dei ciclomotori che dei motoveicoli NON si devono spostare dalla loro posizione originaria. Ricorrono le seguenti ipotesi di violazione: 4 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 1) targa inclinata maggiormente di 30° verso l’alto e 15° verso il basso o posizionata su un lato: € 71,00 (art. 100/9° e 11° c.d.s in relazione all’art. 259 regolam. d’esecuzione al c.d.s), 2) targa “coperta” in tutto o in parte da elastici o fazzoletti svolazzanti o nastro adesivo, fango, olio, grasso etc. etc.: € 35,00 (art. 102/7 c.d.s). N.B. non importa se si è sporcata “da sola” è fatto obbligo al conducente di tenerla pulita e leggibile!! ATTENZIONE! 3) se la “falsificazione” o “alterazione”o “contraffazione” della targa è dovuta ad una precisa volontà del motociclista - ad esempio con nastro adesivo che modifica i numeri o le lettere - che faccia supporre che l’intento sia quello di non fare leggere i caratteri ed i numeri per non farsi individuare, ricorre il delitto di cui all’art. 482 del C. P. se ce l siamo costruiti noi oltre all’art. 489 C.P. se la stiamo usando (!!) DOPPIO REATO: ovvero si è denunciati a piede libero e si dovrà subire un processo davanti ad un Tribunale – con obbligo di pagarsi un avvocato – con possibile condanna alla reclusione - non è prevista alcuna multa (vedi domanda n° 86) ma solo la possibilità d’essere reclusi!! - , 4) se la targa che è stata “spostata” dalla sua posizione originale è priva del dispositivo di illuminazione : € 71,00 (art. 72/13° c.d.s), 5) per i ciclomotori con “targa” (contrassegno di identificazione) nelle condizioni di cui ai punti precedenti 1) 2) e 4): € 21,00 (art 97/10° c.d.s). CURIOSITA’1). Con la sentenza n° 12936 del 18/2/03 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che chi copre con elastici la targa non è perseguibile per i reati di cui agli artt. 482- 489 e 490 C.P. ma sol con le sanzioni amministrative previste dall’art. 100/14° perché, si legge nella sentenza: “…. Non si pone n discussione che, rimosso l’elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa. Il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all’art. 100/14° c.d.s. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al comma 12° che presume che l’impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa propria del veicolo era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l’elastico servisse ad ingannare l’autovelox piuttosto che l’occhio dei vigili)….” Quindi cari motociclisti dal polso piegato in alto non temete, non potrete mai essere denunciati se coprite la targa con elastici per evitare d’essere fotografati dall’autovelox, al massimo rischiate una “multarella” di € 35,00… e lo dico con amarezza perché solo chi mette in conto, prima di partire, di voler commettere infrazioni si premunisce d’impedire d’essere “riconosciuto”, come un qualsiasi ladro, e tutto ciò non fa onore alla categoria dei veri motociclisti. CURIOSITA’ 2). Non è improbabile che gli agenti accertatori possano appiopparvi la sanzione prevista dall’art. 78/3° e 4° c.d.s. con sanzione pari ad € 357,00 (!) se circolate con la targa inclinata diversamente se, per fare questo avete asportato il supporto originale. Mi spiego meglio, se per inclinare la targa avete rimosso il supporto che solitamente fa anche da parafango, montando la targa su un supporto metallico fatto in casa – o comprato da un “accessori moto” – significa che avrete, probabilmente, eliminato anche il rifrangente rosso posteriore e, magari, anche la lampadina di illuminazione della targa (entrambi obbligatori…) ma non è questo il punto. Il bello è che l’art. 78 letto in relazione all’art. 236 del regolamento d‘esecuzione al c.d.s. ed all’Appendice V, titolo III dello stesso regolamento dispone che: “… ogni modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, tra quelle indicate nell’appendice V del presente titolo (titolo III) …. Omissis… comporta la visita e prova del veicolo interessato presso il D.T.T…..”. Passando all’appendice V, al punto G lettera a) troviamo appunto “l’alloggiamento della targa” (!!). Quindi, cari amanti del ”tuning” da moto, OCCHIO! Se la pattuglia che vi controlla è attenta a queste cose vi potrà applicare la sanzione sopra descritta con l’amara sorpresa di vedersi ritirare anche la carta di circolazione per poi dover sottoporre a “revisione straordinaria” l’amato motoveicolo…nel frattempo, ovvero in attesa di sottoporre a visita la moto con il bel supporto targa non originale, non si potrà circolare! Se volete circolare lo stesso e vi “beccano” la sanzione sarà quella prevista dall’art. 216 c.d.s per cui non è prevista sanzione direttamente “su strada” ma il verbale verrà trasmesso dal comando accertatore, entro 10 gg, al prefetto del luogo della commessa violazione; il prefetto, letto il verbale, potrà “scegliere” quanto farvi pagare tra un minimo di € 1.693,00 ed un massimo di € 6.774,00 con, in più, il “fermo amministrativo” di 3 mesi (in buona sostanza la moto ve la portate a casa ma non potete usarla perché siete i custodi di un mezzo che non deve essere usato). Se nonostante il “fermo amministrativo” non resistete alla passione per la moto e continuate a circolare e vi beccano di nuovo, ecco 5 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE che scatta la sanzione prevista dall’art. 214 c.d.s. che è di € 656,00 con nuovo “fermo amministrativo” ma stavolta presso una depositeria autorizzata - non più a casa vostra - sino al termine del periodo di fermo originario. Ma non è finita qui, infatti per usare la moto sottoposta a “fermo amministrativo” che avevate in custodia avrete “rotto i sigilli” e disatteso agli obblighi previsti dal Codice Penale per il custode - che eravate voi - e verrete denunciati per i reati previsti dagli artt. 334, 335 e 349 C.P. che sono considerati “delitti” con pene severe e per cui è prevista anche la reclusione (!!!!!!!). Un consiglio allora: fate i bravi e non toccate la targa, tenetela pulita, senza adesivi o fronzoli vari intorno e lasciatela nel suo alloggiamento originale; curatene la pulizia anche se usate la moto su percorsi infangati o il tubo di scarico emette olio e grasso (ma allora che moto avete, una degli anni ’20 per “spruzzare” così…) e se volete fare del “tuning” alla moto NON toccate la targa. 23. E’ vero che non si può circolare con un motorino avendo con sé le solo le fotocopie del libretto, del documento d’identità e dell’assicurazione? Sì. NON è possibile circolare alla guida di veicoli avendo con sé solo le fotocopie dei documenti previsti, quindi sono puniti con una sanzione coloro che circolano su di un ciclomotore e mostrano agli agenti LA FOTOCOPIA del “libretto” del documento d’identità e dell’assicurazione oltre che della tassa di circolazione pagata per l’anno in corso. Si ricorda che anche alla guida di moto e auto ricorre lo stesso obbligo d’avere con sé gli originali e non le fotocopie. Si suggerisce di conservare a casa una fotocopia di tutti i documenti relativi alla guida (patente, carte di circolazione, bolli e assicurazioni) potranno servire in caso di smarrimento o furto degli originali. 24. Su quali strade devo accendere i fari anabbaglianti anche di giorno? Per semplificare: su tutte le strade FUORI DAI CENTRI ABITATI. Per capire quali sono i “centri abitati” si faccia riferimento al cartello indicatore di località, ovvero a quelli con il nome del paese che troviamo all’inizio del tratto di strada che attraversa quel luogo: quando sono a sfondo bianco si devono spegnere e quando li vediamo barrati con una striscia rossa si devono accendere. QUESTO VALE SOLO PER AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ETC.!! NO PER MOTO E CILOMOTORI - vedere punto 24/bis -. 24/bis. Con una moto o un motorino quando devo accendere i fari? Giusta osservazione del Sig. Rocco Torri. Con questi veicoli si devono tenere accese le luci anabbaglianti SEMPRE,in ogni condizione di marcia anche di giorno (art. 152/3° c.d.s). Sanzione € 35,00 e 1 punto in meno sulla patente - la sottrazione è esclusa per chi guida un ciclomotore -. 25. E’ vero che se ai margini di una strada c’è una striscia continua bianca o delle strisce gialle e nere sul bordo di un marciapiede non si può sostare? Sì. In quei tratti vige il divieto di sosta permanente. La norma di riferimento è l’art. 40/10° in relazione all’art. 146 c.d.s. per quanto riguarda la soma da pagare. 26. Quanti punti “vale” la mia patente? 20 punti. 27. Se non commetto infrazioni quanti punti “guadagno” partendo dai 20 che ho già? Ogni due anni senza prendere “multe” accumulo 2 punti sino ad un massimo di 30, oltre, anche senza commettere infrazioni, non si assegnano punti in più (art. 126/bis comma 5° c.d.s) 28. Cosa succede quando sul verbale trovo scritto che mi tolgono dei “punti” dalla patente? Quando si viene sanzionati per avere commesso un’infrazione che prevede la sottrazione di punti dalla patente questi verranno sottratti solo dopo avere: 1) pagato, 2) effettuato ricorso ed avere perso, 3) non pagare entro i termini di 60 giorni dalla contestazione o notificazione. 29. Come faccio a sapere quanti punti mi hanno sottratto in seguito ad una”multa”? Il cittadino dovrebbe già sapere quanti punti di sottrazione comporta avere commesso una determinata violazione perché al momento di ricevere il verbale gli agenti scrivono sullo stesso quanti punti si perdono. Comunque la DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri – ex MCTC) trasmette una lettera, a casa del “multato”, che comunica ufficialmente quanti punti gli sono stati sottratti e, ad ogni buon conto, telefonando al numero 848 782 782 si potrà sapere quanti punti si hanno ancora “buoni” per la propri patente. 6 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 30. Se ho preso una “multa” ed ho perso qualche punto - non tutti e 20 - e non commetto infrazioni posso recuperarli? Sì, se nei DUE anni successivi all’ultima violazione commessa NON si commettono infrazioni si recupera il punteggio iniziale di 20 punti (art. 126/bis comma 5° c.d.s.). 31. Se prendo “multe” per una perdita di punteggio pari a 20 punti cosa mi succede? Alla perdita totale del punteggio di 20 punti il DTT (Dipartimento Trasporti Terresti – ex MCTC) disporrà, con proprio provvedimento da notificare all’interessato (tramite posta o messi comunali o agenti di polizia) la revisione della patente. Il titolare avrà 30 giorni di tempo per sottoporsi all’accertamento di idoneità di cui all’art. 128 c.d.s. Soltanto in caso di inosservanza di tale termine il DTT emanerà ulteriore provvedimento (anch’esso da notificare) di sospensione della patente a tempo indeterminato e ritiro della stessa (notifica e ritiro da eseguirsi a cura degli organi di polizia stradale). Dalla disciplina suddetta deriva che il titolare di patente a punteggio ZERO potrà continuare lecitamente a guidare non solo sino alla notifica del primo provvedimento (quello di revisione della patente) ma anche nel periodo utile per effettuare l’accertamento di idoneità alla guida (nuovo esame di teoria e guida) fino ad un massimo di 30 gg successivi alla notifica. Trascorso inutilmente tale periodo, e fino alla notifica del provvedimento di sospensione della patente, la guida non sarà più lecita e, in caso di violazione, saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 128/2° e 3° c.d.s (€ 71,00 e ritiro della patente). Dopo la notifica del provvedimento di sospensione, all’ipotesi di guida sarà applicabile la sanzione di cui all’art. 218/6° c.d.s. (€ 1.693,00 con revoca della patente nonché fermo del veicolo per 3 mesi). Le ipotesi di cui sopra riguardano il caso in cui il titolare non si presenti agli esami (revisione patente). Se invece il titolare si preseti nel termine previsto e non superi l’esame, l’ufficio della DTT provvederà alla revoca della patente secondo l’art. 130 c.d.s. Fino alla comunicazione del provvedimento di revoca (e quindi anche nel periodo compreso tra il mancato superamento dell’esame e la comunicazione della revoca) il titolare potrà continuare lecitamente a guidare. Chi ha subito la revoca non potrà conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo, così come dispone l’art. 219/3°bis c.d.s. 32. Con una sola “multa” possono togliermi tutti i 20 punti? NO, al massimo, se si commettono più infrazioni con una sola azione, - ad esempio: superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h con sorpasso in curva e senza cintura di sicurezza - si potrà subire una decurtazione massima di 15 punti (art. 126/bis comma 1/bis c.d.s.). ATTENZIONE però, se si commette una violazione per cui è prevista la revoca o la sospensione della patente sarà possibile decurtare anche più di 20 punti! (sempre l’art. 126/bis c.d.s. ultimo periodo). Quindi, ad esempio, se si viene trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s. – 10 punti) e, contemporaneamente, non si indossavano e cinture di sicurezza (art. 172 -5 punti), si tenevano accesi gli abbaglianti incrociando altri veicoli (art. 153 c.d.s - 3 punti), si invertiva il senso di marcia in un’area di intersezione (art. 154/7° c.d.s. -8 punti) la decurtazione sarà pari alla somma di tutti i punti previsti per le singole violazioni, ossia di 26 punti! 32/bis. Cosa mi succede se mi tolgono più punti di quelli che ho sulla patente? L’organo di polizia che ha elevato le sanzioni provvede alla decurtazione complessiva dei punti che si sono persi, poniamo 41; a questo punto il soggetto “decurtato” deve sottoporsi alla procedura descritta nella domanda n° 31 e tutto si risolve così. Ma allora, direte voi, che senso ha togliere più punti di quelli che si possiedono? Credo nessuno, ai fini pratici, ma è certamente un elemento importante per la valutazione in sede di esame perché il fascicolo personale del “decurtato” è in possesso dell’esaminatore e questi si può rendere conto da ciò che legge se il soggetto è stato solo vittima di una serie di “sfortunate coincidenze” oppure è un bel pezzo di birbante che deve essere “revisionato” a dovere (ma queste sono solo mie supposizioni….). Credo inoltre sia logico che chi perde più dei punti che vale una patente non possa essere soggetto a una doppia - o tripla o etc. etc. - revisione della patente. Infatti, se seguiamo l’esempio dei 41 punti persi è improponibile che il soggetto, superato l’esame la prima volta - quindi recupera la sua patente con tutti i 20 punti - istantaneamente li perda di nuovo perché a suo tempo ne aveva persi 41…., insomma, - 41 (persi in 7 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE precedenza tutti in una volta) + 20 (recuperati con il primo esame) = - 21! Quindi di nuovo senza punti sulla patente che ha appena “riconseguito”! Che dovrebbe fare, rientrare subito in aula e rifare un altro esame? Le notizie sensazionali che riportano la sottrazione di decine, o centinaia, di punti sono solo …notizie… ma per il “decurtato” cambia poco se non l’onore della cronaca! 33. E’ vero che se frequento “corsi d’aggiornamento” posso recuperare i punti persi - a patto che non siano tutti e 20 -? Sì, frequentando corsi organizzati da autoscuole o altri soggetti autorizzati si possono recuperare 6 punti. A chi è titolare di patente con CAP la frequenza del corso permette di recuperare 9 punti (art. 126/bis comma 4° c.d.s.). 34. Se ricevo una “multa” per posta e mi viene richiesto di fornire i dati della patente di chi guidava al momento dell’infrazione cosa devo fare e cosa mi succede se non rispondo? Entro 30 giorni devo trasmettere i dati patente dell’effettivo trasgressore - una fotocopia chiaramente leggibile fronte/retro può andare bene - unitamente alla fotocopia della carta d’identità del trasgressore. ATTENZIONE! La dichiarazione deve riportare la firma del trasgressore e non di chi lo indica come tale sennò ci troveremmo ad avere i punti sottratti solo perché qualche buon tempone ci ha “segnalato” alla guida della sua vettura mentre passavamo col rosso e non ne sapevamo nulla!! I dati possono essere forniti anche rivolgendosi ad un comando di polizia qualsiasi, non necessariamente a quello da cui dipendevano gli agenti accertatori, ad esempio si veniamo sanzionati a Genova possiamo fornire le informazioni al comando carabinieri o polizia locale del comune di residenza. Dopo avere segnalato chi era effettivamente alla guida il comando che riceverà la comunicazione si attiverà per notificare un altro verbale all’effettivo trasgressore e dargli modo di conoscere ufficialmente del fatto contestato così da permettergli di proporre ricorso qualora lo ritenesse opportuno. La soma da pagare invece non cambia e non raddoppia ma rimane la stessa e chi tra i due paga assolve l’obbligo anche per l’altro. Se non comunichiamo i dati del vero conducente che commise l’infrazione i punti NON verranno sottratti all’intestatario della carta di circolazione del veicolo che è stato sanzionato, ma verrà applicata una sanzione amministrativa di € 357,00 in virtù dell’art. 180/8° c.d.s. Non esiste più distinzione tra veicolo intestato a una PERSONA FISICA o a PERSONA GIURIDICA e ciò in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 26/1/05 n° 27. ATENZIONE! Si ha l’obbligo di rispondere e fornire i dati patente anche di se stessi! NON SI PUO’ RISPONDERE “NON SO CHI GUIDAVA” perché così facendo si incorre comunque nella sanzione di € 357,00: dovete fornire i dati di una patente, che sia quella dell’intestatario del veicolo o di altro conducente al momento dell’infrazione (se lo si ricorda). In ogni caso resta l’obbligo di pagare anche quanto dovuto per la violazione commessa, quindi si devono pagare DUE distinte sanzioni, una per la violazione commessa ed una per non avere fornito i dati del conducente. 35. E’ vero che se ho conseguito la patente da meno di tre anni i punti decurtati per ogni singola violazione sono raddoppiati? Sì. Questa norma vale per chi ha conseguito la patente dal 1° ottobre 2003. Per chi l’ha conseguita prima, anche solo di un giorno, il raddoppio NON si applica (art. 126/bis al termine della tabella relativa alle decurtazioni previste per ogni singola violazione). 36. Devo comprare il “giubbetto rifrangente”? Se sì, come deve essere fatto? Si devono comprare a patto che siano “giubbetti” o “bretelle” retro riflettenti muniti di marchio CE e conformi alla normativa UNI EN 471/1995 o CEN EN 471/94. Non comprate quelli senza l’omologazione descritta. Può essere giallo, rosso o arancione purché omologato. 37. Da quando decorre l’obbligo di usare i “giubbetti” ed in quali casi? Dal 1° aprile 2004 si dovranno indossare i giubbetti fuori dai centri abitati, quando si va a collocare il “triangolo” per avaria o altra causa di blocco del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo i conducenti di biciclette, ciclomotori a due ruote e motocicli. 38. Se non indosso il “giubbetto” rifrangente posso prendere una multa? Sì, e sarà di € 35,00 ma, attenzione, solo se non è indossato quando si va a mettere il triangolo o si circola su strada a scarsa visibilità, sulle corsie d’emergenza o le piazzole di sosta sulle autostrade. Non saremo mai multati se non lo abbiamo a bordo in caso di controlli di polizia. Sono detratti 2 punti dalla patente. 8 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE CURIOSITA’ 1): l’art. 162 del c.d.s che introduce l’obbligo dei cosiddetti “giubbetti rifrangenti” sembra distinguere due diversi dispositivi retroriflettenti: 1) l’uno, al comma 4 bis, espressamente previsto per le operazioni di presegnalazione, ovvero nel posizionare il cosiddetto triangolo, é individuato come “dispositivo di protezione individuale (DPI) e deve essere utilizzato da chiunque scenda dal veicolo; 2) l’altro, al comma 4 ter, previsto per la semplice “discesa dal veicolo” – per qualsiasi motivo dunque, e non solo per mettere il triangolo ma anche per fare pipì… - é individuato invece come semplice “giubbotto o bretelle ad alta visibilità” ma tale obbligo ricade solo sul conducente. Tuttavia si ritiene che l’utilizzo del giubbotto, o bretelle, purché aventi le caratteristiche prescritte assolvano ad entrambe le prescrizioni di legge. CURIOSITA’ 2): L’art .162/1° comma del c.d.s dispone che sono esclusi dall’obbligo di utilizzare il giubbetto i conducenti di a) velocipedi, b) ciclomotori a 2 ruote, c) motocicli. Ordunque, facendo attenzione al dettato della norma nei casi a) e b) si osserva che solo i conducenti di biciclette e dei ciclomotori a 2 ruote sono esclusi dall’obbligo del giubbetto, quindi quelli a 3 o 4 ruote DEVONO indossarlo. Attenzione quindi a chi possiede un “Ape” o una di quelle “minicar” che, sebbene a 4 ruote, sono considerate ciclomotori e si guidano senza patente!! Loro dovrebbero indossarli ma…a ben vedere l’obbligo di avere il “triangolo” scatta solo per i veicoli di cui all’art. 72/2° c.d.s - che sono gli autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t - tra questi non ci sono le “Ape” e le “minicar”… che pasticcio! Come facciamo a rispettare l’obbligo di posizionare il triangolo se non esiste l’obbligo di averlo in dotazione? Nel caso c) invece troviamo che l’obbligo non riguarda i “motocicli”; ebbene, per l’art. 53/1° lettera a) del c.d.s i “motocicli” sono solo “veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone in numero non superiore a 2 compreso il conducente”. Ma allora i conducenti dei sidecar, dei cosiddetti “quad” ed i mitici motocarri Guzzi, etc. devono indossarlo? Torniamo alle considerazioni precedenti: non hanno l’obbligo di avere il triangolo! A complicare il tutto dobbiamo quindi ritenere che tutti i conducenti di veicoli che circolano sulla strada devono indossare il giubbetto quando scendono per posizionare il triangolo.. ma se non hanno l’obbligo di averlo in dotazione - così come indica l’art. 72/2° c.d.s – come possono posizionarlo e quindi indossare il giubbetto? Per fare che cosa lo devono indossare? Ancora più singolare è l’osservazione che l’obbligo sembra diretto a TUTTI coloro che conducono veicoli - esclusi quelli citati ai punti a), b) e c) - quindi anche chi guida un trattore, ruspa, calesse… Un consiglio a tutti gli utenti della strada: è una norma un pò pasticciata, pensata per quando il “feroce automobilista” diventa un “inerme pedone”: nel dubbio UTILIZZIAMOLO SEMPRE, almeno in caso di sinistro le assicurazioni non potranno avanzare scuse richiamando l’art. 1227 del Codice Civile che permette di diminuire il risarcimento del danno se chi lo ha subito ha concorso a cagionarlo, ovvero: se ti hanno investito mentre eri sulla strada, a piedi e senza giubbetto non è escluso che, se lo avessi indossato, ti avrebbero potuto vedere e quindi evitare d’investirti, pertanto ti meriti meno soldi di quanti ne potresti ricevere perché, in una certa misura, hai contribuito al danno …PENSACI. 39. Posso installare “luci blu” sul mio veicolo? No. E’ vietato installare sui veicoli luci di colore BLU (o qualsiasi colore diverso dal bianco per le luci anteriori e rosso per le posteriori) e vi sono tre casi: a) Chi circola con luci di colori diversi da quelli consentiti, ma mantiene anche quelli installati in origine, insomma “aggiunge” le luci blu senza togliere quelle bianche, è punito con la sanzione di € 71,00 (art. 72/8° e 13°). Questa sanzione si applica anche se si viene fermati e le luci non sono accese ma si constata della loro esistenza solo sulla base del controllo. b) Chi, invece sostituisce le luci bianche con quelle blu - o d’altro colore - soggiace alla sanzione di € 357,00 oltre al ritiro della carta di circolazione per la revisione singola del veicolo (art. 78/1°, 3° e 4°). Se si viene sorpresi mentre si USANO queste luci - e quelle bianche non esistono perché tolte – la sanzione sarà maggiorata di € 35,00 (art.153/9° e 11°) con decurtazione di 1 punto dalla patente. N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0. 40. Posso installare luci rosse scorrevoli a led o altri simili dispositivi d’illuminazione? 9 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE No! Per queste installazioni vale tutto quanto esposto al punto precedente (39). 41. Posso montare “alettoni”, “spoiler” o “minigonne” al mio veicolo? E portapacchi, porta biciclette, porta sci, etc.? Sì perché non sono elencate tra le caratteristiche costruttive funzionali indicate nell’appendice V del titolo III, sezione I (art. 227 del Regolamento d’esecuzione al c.d.s.) quindi NON sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione. ATTENZIONE però che la responsabilità dell’installazione è a totale carico del CONDUCENTE che deve assicurarsi, in particolare per portapacchi, bici e sci, che siano efficacemente ancorati, non presentino bordi appuntiti o taglienti e non sporgano dalla sagoma del veicolo. N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0. 42. Posso sostituire il “finale” della marmitta di scarico? Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, PURCHE’ OMOLOGATI, ed accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta NON superi quella indicata sulla carta di circolazione. Tali dispositivi NON sono da indicare sulla carta di circolazione. N. B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0. 43. Posso “ribassare” la mia auto? Le direttive comunitarie NON prevedono una altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carte di circolazione, ma dalle “schede di omologazione”della ditta che ha costruito l’auto. I ribassamenti comportano solitamente la sostituzione, per altro NON ammessa, delle sospensioni. In tali casi, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) che trattasi effettivamente di modifica, si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 78 c.d.s. (sanzione di € 357,00 oltre al ritiro della carta di circolazione per la revisione singole del veicolo). N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0. 44. Posso “oscurare” i vetri al mio veicolo? L’ ”oscuramento” dei vetri delle vetture deve seguire le seguenti regole: a) le pellicole adesive scure devono recare il marchio identificativo del costruttore; b) dette pellicole devono essere omologate per il tipo di vetro sul quale sono applicate; c) NON è consentita l’applicazione su: 1) parabrezza, 2) vetri laterali anteriori. Sul lunotto posteriore è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. d) l’applicazione delle pellicole adesive sui vetri NON comporta l’aggiornamento della carta di circolazione. N.B. Circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri n° I 680/M360 del 8/5/2002. Chi oscura i vetri laterali anteriori e/o il parabrezza è punibile con la sanzione di € 71,00 per violazione dell’art. 71/6° in relazione all’art. 227 lettera m) voce c) del Regolamento di esecuzione al c.d.s. (tratto da un quesito a cui ha risposto ANCI RISPONDE della Lombardia del 11/9/2001). 45. Posso usare i cosiddetti “monopattini a motore elettrici” su strada? NO! Al momento detti strumenti non trovano una collocazione nell’ordinamento giuridico italiano, poiché risultano essere “acceleratori di velocità” – sia pur dotato di un motore elettrico ausiliario la cui circolazione sulla strada è VIETATA (art 190/8° c.d.s.). Questi strumenti non rientrano neppure tra i veicoli a “caratteristiche atipiche di cui all’art. 59 c.d.s. Tenuto conto che l’art. 3 del cds definisce inoltre le “piste ciclabili”, ovvero parti della strada e riservate esclusivamente alla circolazione dei velocipedi è logica conseguenza che i “monopattini elettrici” NON possono essere ammessi nemmeno a circolare su queste corsie, quindi NON POSSONO CIRCOLARE SU AREE PUBBLICHE MA SOLO SU AREE PRIVATE. 10 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Chi viene sorpreso a circolare su strada con questi monopattini soggiace alla sanzione di € 21,00. Inoltre eventuali incidenti comporteranno, per chi vi fosse coinvolto alla guida dei monopattini elettrici, al risarcimento del danno secondo l’art. 2043 del Codice Civile. N.B. Circolare del Ministero degli Interni n° 300/A/2/55071/10475 del 14/2/2002 - Ufficio Territoriale di Rimini -. Altra circolare della D.T.T, la n° 300/A/1/46049/104/5, argomenta che ai sensi del D.M. 31/1/2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima – per costruzione – superiore a 6km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso d bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli. Perciò sussiste per i predetti veicoli l’obbligo della procedura di omologazione (D.M. 2/5/2001 n° 277) e la loro circolazione è consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli artt. 97 c.d.s (formalità per la circolazione dei ciclomotori) e 93 c.d.s (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli). 46. Posso usare su strada una bicicletta con motore elettrico? Devo usare il casco? Occorrono alcune necessarie precisazioni si ciò di cui stiamo parlando: a) “bicicletta elettrica”: veicolo che è dotato di un acceleratore che distribuisce potenza alle ruote indipendentemente dall’azione della pedalata, ed é quindi classificato come “ciclomotore” (art. 52 c.d.s); b) bicicletta a “pedalata assistita” veicolo dotato di motore elettrico ausiliario avente potenza nominale massima di 0,25 kw, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando sono azionati i pedali e s’interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, (art. 50 c.d.s.). Nel caso a) siamo in presenza di un vero e proprio “motorino” con l’obbligo di assicurazione, bollo, casco, “patentino”, “libretto” etc. Chi viene trovato in sella a tali veicoli senza tutto il necessario incorre in pesanti sanzioni!! Nel caso b) invece si conduce una semplice bici. N.B. Circolare della Direzione generale della Motorizzazione n° 2921-MOT2/D del 23/7/2003. Per fare chiarezza e riuscire a distinguere tra le VERE “bici a motore” e quelle FALSE, ossia di “ciclomotori camuffati di bici elettrica osserviamo il seguente schema: caratteristiche Bicicletta a pedalata assistita Bicicletta a motore (ciclomotore) Tipo di veicolo come definito dal Velocipede a pedalata assistita Ciclomotore c.d.s. Funzionamento Solo quando si sta pedalando Anche quando NON si sta pedalando Tipo di motore Elettrico Si Casco No Si Assicurazione No Si Patentino No Si Targa No Si Certificato di circolazione No si E’ quindi molto importante sapere cosa si acquista: una “vera” bicicletta o un ciclomotore pensando d’essere in sella ad una bici? Le conseguenze possono essere molto gravi: sequestro del veicolo per mancanza certificato di circolazione, sequestro del veicolo per mancanza copertura assicurativa, fermo del veicolo per mancanza della targa, fermo del veicolo per mancanza del casco, se il conducente è minorenne, Infine forti sanzioni pecuniarie per ognuna delle violazioni commesse che vanno a sommarsi tra loro. 47. E’ vero che se ho una patente con i dati illeggibili possono ritirarmela? Sì. Laddove la patente di guida – in formato cartaceo o card - non sia più in condizione di assolvere la sua funzione, ovvero di rendere identificabile il titolare e conoscerne i dati relativi all’abilitazione alla guida quali il numero progressivo di rilascio, la data di validità o le prescrizioni, gli agenti di polizia devono 11 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE procedere al ritiro della patente per l’invio della stessa alla competente DTT per la duplicazione. NON ci sono sanzioni e si potrà continuare a guidare portando al seguito il verbale di ritiro e idoneo documento d’identità sino a 30 giorni dopo il ritiro stesso, dopo tale termine l’interessato dovrebbe avere ottenuto la nuova patente di guida in duplicato. Sui consiglia di seguire la procedura presentandosi personalmente all’ufficio DTT che riceverà la patente ritirata, trasmessa dall’organo di polizia che l’ha ritirata. N.B. Circolare del Ministro dell’Interno n° 98 – M/2413-15 del 4/10/99. 48. Se non indosso la cintura di sicurezza e vengo “multato” 2 volte nel corso di 2 anni è vero che mi sospendono la patente? Sì, se nell’arco di 2 anni vengo sorpreso a non indossare la cintura di sicurezza 2 volte la patente viene sospesa da 15 giorni a 3 mesi: Ci verrà ritirata direttamente a casa da agenti di polizia (art. 172/8° c.d.s.). 49. Se un minorenne non indossa la cintura di sicurezza chi prende la “multa” e a chi vengono sottratti i punti? La sanzione è applicata al conducente o al “responsabile per il minore”, se presente sul veicolo – papà o mamma, ad esempio, se sono a bordo e non guidano loro – contemporaneamente sono sottratti 5 punti dalla patente di chi non ha obbligato il miniore ad allacciarsi solo se questi era conducente; non vengono sottratti a chi , pur responsabile per il minore, al momento del fermo del veicolo da parte della polizia non guidava il veicolo. 50. Se sono “passeggero” e non indosso la cintura di sicurezza mi sottraggono i punti 5 dalla patente? No, ai passeggeri non vengono sottratti punti, vengono sottratti solo se si è conducenti. Ciò conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale (per cui non sono adottabili provvedimenti sulla patente di guida per comportamenti che non ne presuppongono il possesso), si ha che la decurtazione dei punti può avvenire solo per violazioni commesse alla guida di veicoli per cui è prescritta la titolarità della patente (Circolare del Ministero dell’Interno del 12/8/2003 n° 300/A/1/44248/109/16/1). Per questo motivo, ad esempio, non prevista la sottrazione di punti al pedone o al ciclista che, pur munito di patente, viola l’art. 146 (inosservanza segnali stradali) o al passeggero che viola l’art. 171 (senza casco) o 172 (senza cinture). 51. Guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s). a) Se si viene trovati in stato di ebbrezza alcolica - valutata con “etilometro” o esami clinici - si verrà “denunciati a piede libero” e si dovrà subire un processo in Tribunale. b) S’incorrerà nell’ammenda da € 258,00 a 1.032,00 e la possibilità dell’arresto fino ad un mese. c) La patente verrà immediatamente ritirata dagli agenti per la sospensione da 15 giorni a 3 mesi (se è la prima volta). d) si verrà obbligati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici (art. 119/4° c.d.s.). e) Saranno decurtati, comunque, 10 punti dalla patente. f) Se a violazione è già stata commessa nel corso dell’ anno, la sospensione sarà da 1 a 6 mesi. g) Sarà possibile incorrere anche nell’obbligo di sottoporsi a visita medica per verificare i requisiti d’idoneità alla guida. h) Oltre alla sanzione sopra citata si rischia di dover sostenere le spese per un avvocato se si va in giudizio, quindi al termine del procedimento la somma da sborsare potrà raggiungere il migliaio di Euro. i) Chi si rifiuta di sottoporsi al test è considerato in stato d’ebbrezza e soggiace alle stesse sanzioni di chi viene trovato ebbro!! l) chi viene trovato ad avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l incorrà ANCHE nella sospensione cautelare della patente , fino all’esito della visita medica richiamata al punto d) (art. 186/9° c.d.s.) m) dal 23/8/05 - con Legge 17/8/05 N° 168 di conversione del D.L. 30/6/05 n° 115 – chi: 1) verrà trovato ad avere un tasso alcolemico pari o superiore al doppio di 1,5 (vedi punto l) - ovvero da 3,00 g/l -; 2) avrà commesso una violazione tra quelle contemplate nel titolo V del c.d.s. (ossia dall’art. 140 al 193 compresi) 3) avrà cagionato la morte di una o più persone vedrà la sua patente REVOCATA !! 12 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Questo significa che per poter riavere la patente si dovranno sostenere gli esami daccapo! E questo potrà essere fatto trascorso almeno 1 anno dalla data del provvedimento definitivo di revoca (art. 219/3°/bis c.d.s.). UN CONSIGLIO: chi deve guidare – non solo auto ma anche una bicicletta, un ciclomotore, una motocicletta – NON deve bere NULLA, l’effetto dell’alcol varia da soggetto a soggetto e la stessa quantità di bevanda alcolica assunta nello stesso momento da due soggetti può dare valori d’alcol nel sangue differenti. NON, esistono regole valide per tutti che possano fornire indicazioni circa la quantità di alcol assumibile che faccia restare sotto il livello massimo previsto dalla legge (0,5 g/litro). ATTENZIONE! Con la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica NON si può guidare un motorino perché il CIG - Certificato di Idoneità alla Guida per i ciclomotori - non lo si può avere contemporaneamente ad una patente di guida “normale”, infatti la patente ritirata abilitava alla guida del motorino, quindi…..a piedi! 52. Cosa mi succede se lampeggio con gli abbaglianti dopo avere visto una pattuglia per avvisare gli altri conducenti della presenza della polizia? S’incorre nella sanzione di € 71,00 (art. 153/3° e 10°). Si osservi che “lampeggiare” per segnalare la presenza di un posto di controllo è scorretto perché si va ad impedire che un utente indisciplinato possa essere sanzionato. Ma si pensi che, se la pattuglia sta cercando qualcuno in particolare, che magari ha commesso un reato, si consente a quest’ultimo d’evitare il fermo (forse ha appena operato un furto a casa vostra…). Inoltre i conducenti più “sgamati” rallentano e passano davanti alla pattuglia a bassissima velocità mentre la “massaia”, ignara e sprovveduta, saluta a sua volta lampeggiando e passa davanti autovelox a 55 km/h e viene sanzionata!! 53. Se mi fermano e mi fanno un “verbale” ed io non lo firmo o non voglio ritirare una copia del “multa” cosa succede? Nulla, se non si desidera firmare gli agenti verbalizzanti scriveranno, nello spazio destinato alla sua firma “si rifiuta di firmare” e l’atto avrà valore a tutti gli effetti perché dell’avvenuta stesura e possibilità di consegna nella mani del contravventore farà testo la firma degli agenti verbalizzanti. Questo non preclude la possibilità di proporre ricorso in seguito. Se invece, oltre a non volere firmare, non si vuole nemmeno riceverne una copia gli agenti scriveranno in calce a verbale “si rifiuta di firmare e di riceverne copia” con gli stessi effetti di cui sopra solo che il sanzionato non avrà la possibilità di “ricordare” , nel tempo, a quanto ammonta la somma da pagare, cosa è stato contestato esattamente e come proporre ricorso. Per questo motivo si sconsiglia vivamente di rifiutare di riceverne copia. 54. Se mi devono fare un verbale e mi chiedono “qualcosa da dichiarare” cosa devo fare e a cosa serve? La possibilità di inserire nel verbale di contestazione dichiarazioni in merito a quanto contestato è garanzia per il sanzionato riguardo alla successiva possibilità di proporre ricorso perché le dichiarazioni rese, ed inserite nel verbale, possono dare maggiore “peso” al ricorso che, si presume verrà sicuramente presentato, perché se si intende dichiarare qualcosa è probabile che non ci sia accordo con quanto contestato o che esistano motivi che possano giustificare il comportamento contrario alle norme del cds. Ad esempio, se un medico è sorpreso a viaggiare a 70 Km/h ove vige il limite di 50 Km/h e nel verbale fa inserire che si sta recando a una visita domiciliare urgente, potrà invocare lo stato di necessità nel ricorso che presenterà successivamente; la dichiarazione immediata, inserita nel verbale, farà comprendere, a chi riceverà il ricorso – prefetto o G.di P. – che era veramente un caso d’urgenza perché l’ha dichiarato subito, cosa poco verosimile se la dichiarazione giunge solo in sede di ricorso: perché non lo ha detto subito? Sorgerebbe il dubbio che la “scusa” fosse stata creata ad arte, dopo, per tentare di evitare la sanzione… 55. Ho preso una “multa” e vorrei fare ricorso, cosa devo fare? Esistono due diverse possibilità: 1) al Prefetto, (art. 203 e 204 c.sd.s.) 2) al Giudice di Pace, (art. 204/bis c.d.s.). In entrambi i casi si deve scrivere una nota , su carta semplice, senza bollo, con un richiamo a quanto contestato nel verbale ricevuto – sia per posta che direttamente dalle mani dell’agente – e le giustificazioni del caso. Non è necessario avvalersi di un legale. 13 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Nel caso 1) basterà inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, allo STESSO COMANDO DA CUI DIPENDE L’AGENTE CHE HA STESO IL VERBALE ed attendere la risposta del Prefetto - sotto forma di “ordinanza ingiunzione” - che dovrà giungere entro 120 giorni. Se non giunge entro tale termine il ricorso si intende accolto oppure, se lo ricevete oltre i 120 gg non avrà valore. Ricordarsi che se le motivazioni non sono più che “buone” il Prefetto, nel respingere il ricorso, sarà obbligato - per legge - ad applicare IL DOPPIO della “multa” da voi ricevuta in origine: Attenzione!! Con questa modalità non c’è altro da fare che aspettare ma, se si vuole anche essere “sentiti” dal funzionario della prefettura per chiarire a voce, e meglio, la propria posizione, si dovrà indicarlo chiaramente nel ricorso presentato; si verrà chiamati ad un colloquio direttamente dalla prefettura. Nel caso 2) invece si dovrà portare a mano, direttamente presso la cancelleria del G.di P. o trasmettere per osta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il ricorso senza versare alcuna cauzione come avveniva sino al 8/4/04. ATTENZIONE! La Corte Costituzionale, con sentenza n° 114 del 18/4/2004, ha dichiarato incostituzionale l’art. 204/bis/3° del codice della strada che, per consentire la procedura del ricorso, imponeva il pagamento anticipato del 50% del massimo edittale – ovvero il doppio della “multa” – “…omissis…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 204/bis, comma 3° del c.d.s….omissis..). La cancelleria NON provvederà a comunicare al ricorrente la data dell’udienza, ATTENZIONE! Bisogna farsi parte diligente per chiedere quando avverrà l’udienza. Avuto notizia della data e dell’ora fissata ci si dovrà presentare presso l’aula d’udienza del G.di P. a cui è stato affidato il caso per la trattazione; saranno presenti, oltre al Giudice, un rappresentante del Corpo di polizia cui appartenevano gli agenti accertatori. ATTENZIONE! Chi ricorre ha L’obbligo di presentarsi in udienza, se non lo fa “perde”! Nella trattazione orale del caso, l’interessato dovrà esporre le proprie ragioni al termine delle quali il Giudice pronuncerà la sentenza (solo raramente si dovrà ricorrere a più udienze e solo qualora vi fosse la necessità di sentire testimoni). La lettura della sentenza costituisce momento esecutivo per la definizione del caso e non sarà inviato nulla a casa del ricorrente, sia che si “vinca” o che si “perda” - se vuole una copia della sentenza dovrà ritirala personalmente presso la cancelleria dopo qualche tempo, ovvero dopo che il Giudice avrà steso, per iscritto, le motivazioni -. Se il ricorrente avrà “vinto” il comando da cui dipende l’agente accertatore provvederà immediatamente ad archiviare l’atto - ripetiamo, non riceverete nessuna comunicazione a casa, dovrete andare a prendere copia del dispositivo della sentenza direttamente presso la cancelleria del G.d.P. dopo qualche settimana, o più -. Se si “perde” il G.d P. NON ha l’obbligo di raddoppiare la “multa” ma può decidere tra il minimo ed il massimo previsto dal c.d.s. per quella determinata violazione. In questo caso il comando da cui dipende l’agente accertatore prenderà atto di questo e – così opera la Polizia Locale di Mandello – dopo avere ritirato direttamente presso la cancelleria del G.d.P. di Lecco il dispositivo della sentenza che dice che il cittadino ha “perso”, provvede poi ad inviare al “perdente” una raccomandata in cui lo invita a pagare, entro 30 giorni, la somma che ha stabilito il G.d.P. Attenzione!! PER GLI ALTRI COMANDI, O FORZE DI POLIZA, CHIEDERE QUAL’E’ LA PROCEDURA perché può cambiare a seconda dell’ufficio del G.d.P. a cui ci si rivolge!! Si tenga presente che in tutte le violazioni al c.d.s le “multe” che la polizia eleva su strada sono sempre riferite al MINIMO. Nell’opposizione davanti al G.d. P. è possibile anche chiedere il risarcimento delle spese sostenute per resistere ma andranno documentate – ad esempio se si è scelto di avvalersi di un legale, si dovrà presentare la parcella – lo steso però può fare la Pubblica Amministrazione, quindi attenzione a non presentare ricorsi pretestuosi… ATTENZIONE! Non presentare ricorso al G.d.P. contemporaneamente a quello presentato al Prefetto. In questo caso quello presentato al G.d.P. viene dichiarato inammissibile secondo il disposto dell’at. 204/bis comma 4° del cds: non facciamo i furbi pensando “…ne presento due così e va male uno c’è l’altro…”. Solo se si “perde” davanti al Prefetto si può seguire la strada della presentazione del ricorso al G.d.P, ma a questo punto non sarà più un ricorso contro la “multa” ma contro “l’ordinanza ingiunzione” del Prefetto che vi ha “condannato” a pagare il doppio e vi troverete ad avere “contro” un funzionario della prefettura, non più il comando da cui dipendeva l’agente accertatore – nel solo caso di una “multa” presa dalla Polizia Locale mentre se siete stati sanzionati da altre forze di polizia sarà sempre la prefettura a rappresentarle (riferito a carabinieri, polizia stradale, G.d.F., etc.). 14 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 56. E’ vero che un cartello di divieto di sosta che non riporta sul retro gli estremi dell’ordinanza non è valido e posso ricorrere contro la “multa”? NO. Le indicazioni poste sul retro dei cartelli stradali, sebbene previste dal regolamento d’esecuzione al c.d.s., NON assumono rilevanza ai fini della validità di un segnale che vale comunque anche se manca delle indicazioni relative all’ordinanza. In tal senso si sono espressi sia il D.T.T con circolare n° 2321/Segr./3427 ict del 10/12/2002 che la Corte di Cassazione Civile con sentenza n° 6474 del 18/5/2000. Le sentenze dei vari Giudici di Pace che hanno affermato il contrario soccombono di fronte a quanto disposto dai sopra citati organi superiori. Se così non fosse potremmo tranquillamente non rispettare un segnale di STOP perché sul retro non sono stati riportati gli estremi dell’ordinanza istitutiva dell’obbligo di dare la precedenza ad un strada anziché ad un'altra con le prevedibili, e pericolose, conseguenze…Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso sul caso con la nota n° 3773 del 9/12/2004 sostenendo: “….l’utente della strada , ai sensi dell’art. 38 comma 2° del c.d.s., è tenuto comunque al rispetto delle prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione”. 57. E’ vero che in caso di incidente SENZA DANNI A PERSONE c’è l’obbligo di spostare i veicoli? Ed è vero che se non li sposto posso incorrere in una “multa”? Sì. L’art. 189/3° c.d.s dispone che in caso di sinistro con soli danni a cose i coinvolti devono “evitare intralcio alla circolazione” , pertanto devono liberare la strada. Insomma non si possono lasciare fermi i veicoli per un fanale rotto discutendo sulle responsabilità - magari facendolo animatamente restando sulla carreggiata - in attesa che arrivino le forze di polizia con una coda di mezzi che passa a fatica tra i “danneggiati”. Infatti chi non rimuove i veicoli portandoli fuori della carreggiata o collocandoli sul margine destro della stessa incorre nella sanzione di € 71,00 (art. 189/9° c.d.s.) e 2 punti in meno sulla patente. 58.E’ vero che non si possono più utilizzare i cartelli di “passo carrabile” comprati dal ferramenta o al supermercato? Sì, è vero, a Mandello, dal 31/12/2003, è obbligatorio munirsi di autorizzazione e cartello numerato progressivamente rilasciato all’Amministrazione Comunale. Solo con questi si hanno le garanzie e tutele previste per i titolari di “passo carrabile”. 59. E’ vero che con il cartello di “passo carrabile” rilasciato dal Comune non posso lasciare in sosta la mia auto davanti al mio cancello? Sì. Nessuno può lasciare in sosta l’auto dove c’è un cartello di “passo carrabile”, nemmeno i titolare del passo. Questo si spiega perché se non ci fosse il vostro cancello, probabilmente l’area antistante avrebbe potuto essere destinata a sosta veicoli - ad esempio, ma non in tutti i casi – insomma si è sottratto a tutti un potenziale diritto di utilizzo di suolo pubblico e questo non significa che quell’area, che resta comunque di proprietà pubblica, sia diventata uno spazio di sosta riservato ai proprietari del passo carrabile. 60. Sono sicuro che davanti al cancello di casa mia non sosta mai nessuno, posso evitare di munirmi di autorizzazione e cartello rilasciati dal comune? No. Si pensi che in caso di sinistro, uscendo con l’auto dal proprio cancello, la controparte, se attenta, potrebbe crearvi problemi in ordine al risarcimento dei danni se ponesse attenzione al fatto che siete usciti da un passo carrabile NON autorizzato…. 61. E’ vero che le forze di polizia possono circolare sulle auto di servizio senza indossare le cinture di sicurezza? Non è del tutto vero. L’art. 172/3° lettera a) del c.d.s. dispone che: “Sono esentatati dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza… gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza”. Per meglio comprendere la portata pratica della norma riportiamo uno stralcio del chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno con la circolare n° 300/A/36693 del 31/10/1996: “…l’esenzione dall’obbligo di usare le cinture di sicurezza…..non è generalizzata ma limitata all’espletamento di un servizio d’emergenza…….Si è pertanto rimesso alla prudente valutazione dei singoli operatori l’esame, da effettuarsi di volta in volta, se l’attività svolta possa trovare ostacolo od impedimento nella ritenzione operata dalle cinture di sicurezza. Tuttavia il disposto legislativo non dà adito a difformità d’interpretazione circa l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di ritenuta, né si può condividere la generalizzata astensione dall’obbligo, sul presupposto che ogni servizio di polizia potrebbe risolversi in un 15 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE servizio d’emergenza….D’altra parte il messaggio altamente educativo ed emulativo che la collettività potrebbe ricevere dalle stesse forza dell’ordine qualora indossassero, nel corso di servizi automontati, le cinture di sicurezza, alimenterebbe il convincimento dei cittadini che le regole di condotta che integrano il diritto sono poste nel loro stesso interesse, dimostrando, altresì, che la violazione di quelle regole non comporta vantaggi maggiori degli svantaggi”. Non si ritiene aggiungere nulla a quanto riportato se non che questo invito alle forze di polizia da parte del Ministero risale all’anno 1996! Si rilevi che a Mandello il personale di P.L. indossa regolarmente, in ogni circostanza di servizio, le cinture di sicurezza. 62. E’ vero che i conducenti di veicoli di polizia possono usare il cellulare? Sì. E precisamente l’art. 173/2° dispone che sono esentati dal divieto di usare cellulari (direttamente, tenendoli in mano perché usando il viva voce o auricolare è consentito a tutti) i conducenti dei veicoli delle forze armate, delle forze di polizia (di stato, carabinieri, G.d.F., penitenziaria, forestale, Locale, etc.) Vigili de Fuoco, taxi, Croce Rossa Italiana. Se così non fosse non potrebbero nemmeno usare l’apparato radio in dotazione che, notoriamente, si attiva tenendo in mano il microfono a pulsante. 63. Posso usare uno spray al “peperoncino” - di quelli che vendono anche al supermercato - per difendermi da un’aggressione? Sì. Gli spray al “peperoncino” sono precisamente spray al principio attivo CAPSICUM che è una sostanza naturale derivata dal peperoncino di cayenna, classificato come infiammatore e non come irritante - definito tecnicamente OC: Oleoresin Capsicunin - quindi non agisce sulla soglia del dolore ma su quella del fastidio. Provoca gonfiore ed infiammazione con chiusura involontaria e incontrollabile degli occhi , secrezione nasale, fiato corto e infiammazione della pelle. Per “decontaminarsi”, essendo biodegradabile, basta un abbondante lavaggio con acqua fresca. Il getto utile varia , a seconda del modello, dai 2 agli 8 metri. NON sono classificati come armi e possono essere acquistati e portati liberamente. Il loro uso però, ovviamente, deve essere limitato a quei casi in cui si è aggrediti ed esiste serio pericolo per la propria incolumità, in caso contrario l’uso improprio è punito penalmente e si dovrà rispondere delle eventuali lesioni e danni fisici causati oltre che della “semplice” aggressione perpetrata. Il Ministero dell’Interno, con circolare 9/1/98 n° 559/C-50.00-A-77(98) ha determinato che lo spray all’OC “… non è classificabile arma comune in quanto non ha l’attitudine a recare offesa alla persona…Pertanto, il predetto strumento potrà essere liberamente commercializzato…”. Da ultimo si fa osservare come sia ottimo l’uso dello spray su cani o animali aggressivi. ATTENZIONE. Sono ormai in uso anche alle forze di polizia in Italia - “vigili” compresi - quindi, se vi si intima “fermo o ti spruzzo” fermatevi! L’irritazione non è piacevole, ve lo assicuriamo. 64. Ho visto che sono in vendita “storditori elettrici” che sembrano pistole ma non sparano proiettili e non uccidono, posso comprarli e tenerli per difesa personale? NO. Questi sono vere e proprie armi da difesa e per la legge italiana sono considerati “armi proprie”. Possono essere vendute solo da armieri e solo a persone munite di porto d’armi o di nulla osta. Non possono essere “portate” addosso per nessun motivo e neppure da chi ha licenza di porto d’armi (arresto da 18 mesi e tre anni). CURIOSITA’ 1) Unica eccezione è fatta per le “fruste elettriche per bovari” che sono sì classificate come strumenti atti ad offendere ma che possono essere portate solo per giustificato motivo (meglio avere una mucca davanti!). CURIOSITA’ 2) Il nome commerciale del più diffuso modello è TASER e quello di ultima generazione è una sorta di pistola con puntatore laser che “lancia”, per mezzo di un gas a pressione, 2 freccette collegate con un sottile filo al lanciatore entro 5-6 metri e che, appena toccano il bersaglio, scaricano una tensione di 50.000 Volt, 133,mA a 18W nel giro di 4-5 milionesimi di secondo con un ritmo di 15 impulsi al secondo. Non è necessario che le freccette tocchino la pelle ma è sufficiente si piantino negli abiti. L’effetto è che il soggetto colpito cade a terra e si rannicchia in posizione fetale. Inoltre, ogni TASER dell’ultima generazione lascia cadere a terra - dopo la partenza delle freccette - una serie di dischetti con sopra il numero di serie della cartuccia cui corrisponde il possessore per poterlo poi rintracciare facilmente… 16 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE CURIOSITA’ 3) Si trovano su internet, provenienti dagli USA, particolari carabine - denominate “Riot Defender™ Semi-Automatic Carbine - e pistole - denominate “Riot Defender™ Semi-Automatic Pistol” - che lanciano proiettili che,colpendo il bersaglio, rilasciano liquidi irritanti che causano la temporanea inabilità. Non sembra siano utilizzabili in Italia perché non mi risulta siano state sottoposte al competente ministero per la loro valutazione ma non sarebbe male vederle utilizzate in occasioni particolari perché non uccidono o feriscono. Certo che in Italia non siamo ancora pronti ad accettare su strada un agente che imbraccia una carabina con un serbatoio a forma di “chiocciola” sopra la canna che, minaccioso, ci osserva..... La stessa azienda produce speciali torce - denominate “The Cobra StunLight™” che, oltre ad illuminare, hanno un puntatore laser rosso e un dispositivo interno a getto di “peperoncino” che permette di colpire il bersaglio a circa 7 m. : sarebbe utile nei controlli di polizia e da tenere in casa per difesa, anche questo non sembra sia stato sottoposto al competente ministero Italiano. 65. Posso trasportare passeggeri sul “motorino”? Dal 1/7/04 il codice recita: “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a 18 anni.” Quindi sarà possibile trasportare UN solo passeggero (non più di uno!) solo se sul “libretto” del motorino c’è scritto che il veicolo è “omologato” per due persone e a patto che a guidare vi sia un maggiorenne. I ciclomotori acquistati dopo questa data potranno avere sul “libretto” l’indicazione della possibilità di trasporto di un passeggero mentre, per quelli già in circolazione oggi si deve ancora sapere se sarà possibile sottoporre i veicoli a nuova “omologazione”. ATTENZIONE! Non é vero che dal 1/7/04 tutti i possessori di motorini potranno trasportare un passeggero! Chi lo farà, e il suo motorino NON è “omologato” per passeggero, sarà sanzionato secondo l’art. 170 c.d.s. con € 71,00 se maggiorenne e, se minorenne, la sanzione prevista dall’art. 115/4° è di € 35,00. Nessun punto sottratto dalla patente. ATTENZIONE! Con la Legge 17/8/05 N° 168 di conversione del D.L. 30/6/05 n° 115, a partire dal 23/8/05 chiunque verrà trovato a trasportare un passeggero su ciclomotore – se non omologato per 2 – incorrerà nella sanzione accessori della CONFISCA del veicolo! Significa che verrà prima posto sotto sequestro dagli organi di polizia e ricoverato in apposita depositeria per 30 giorni e poi, se l’interessato lo chiederà, potrà essere ricoverato presso un luogo privato in attesa della CONFISCA che stà a significare che diventa di proprietà dello Stato!! Questo perché le spese di custodia sono a carico del soggetto a cui é stato sottratto il veicolo… se l’interessato non lo chiede verrà trattenuto nella depositeria in attesa del provvedimento di confisca. 66. I caschi omologati per guidare i motorini possono essere usati ancora? Possono essere usati sulle moto di cilindrata maggiore? I caschi per l’uso sui ciclomotori avevano omologazione distinguibile dalla targhetta interna che riportava “D.G.M - numero di omologazione - lettera “E” seguita da un numero che indicava lo stato comunitario di provenienza – e le lettere CC che stavano ad indicare “conducente ciclomotore”. Dal 29/7/2001 (Decreto del Ministero dei Trasporti del 28/7/2000) questi caschi NON possono più essere venduti ma possono essere ancora utilizzati, solo per i ciclomotori, si intende. Questi aschi NON possono essere utilizzati sulle moto. Chi indossa un casco DGM-CC su una “moto” incorre nella sanzione di € 71,00 oltre al fermo per 30 giorni della moto ed al sequestro, ai fini della confisca, del casco stesso. Decurtazione di 5 punti dalla patente. 67. E’ vero che ci sono in commercio caschi non omologati o con omologazione contraffatta? E’ possibile. Ma è più probabile trovare caschi che abbiano una “targhetta” interna – quella che riporta gli estremi dell’omologazione, per intenderci - che riporti una falsa indicazione di omologazione che uno che non l’abbia del tutto. E’ verosimile ipotizzare che i falsificatori abbiano riprodotto anche targhette “false” da applicare al caco fasullo: attenzione a chi ci vende il casco. E’ vero però che è difficile, per gli agenti di polizia, riconoscere questi falsi…come per le banconote in fondo. Se però veniamo sorpresi ad indossare un caco senza targhetta – anche se è omologato, o lo era, ma non potete più dimostrarlo purtroppo, per lo meno su strada ed in quel momento - è certo che agli agenti un sospetto possa sorgere; fare attenzione quindi a NON perdere questa targhetta sennò l’agente di polizia può sequestrarvelo. Spetterà a voi dimostrare che era omologato regolarmente andando da chi ve lo ha venduto per una certificazione… insomma un po’ di problemi che con una cura modesta del vostro casco non dovrebbero accadere (per perdere una targhetta si deve proprio maltrattare questo benedetto casco!). 17 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 68. Esistono casi in cui è lecito non indossare la cinture di sicurezza? Si’. L’art. 172/3° lettera f) del c.d.s dispone la possibilità di esenzione dall’impiego delle cinture nei confronti di quelle persone che risultino affette da patologie particolari che cosituiscano controindicazione specifica all’uso delle cinture; il tutto sulla base di certificazione rilasciata dall’ASL che deve riportare un logo, riconosciuto intenazionalmente come indicazione d’esonero dell’obbigo di “allacciarsi”, e la data di scadenza dell’esonero stesso. Quindi solo chi ha un certificato rilasciato dall’ASL che lo esonera può non indossarle - e ne abbiamo visti pochi -. Non valgono le motivazioni estemporanee quali “ho la colite”, “mia madre è vecchia e non riesce a indossarle”, “se cado nel lago c’è pericolo che non riesca a levarle” e via con le più originali e fantasiose come il frequente “non avete niente di meglio da fare” o “con tutti i ladri che ci sono in giro pensate queste cose”… Solo per le donne in gravidanza è sufficiente, per fruire dell’esenzione, un certificato del medico curante e non dell’ASL. NOTA CURIOSA: Il giudice di pace di Viterbo, in seguito a sollecitazione di un cittadino sanzionato dalla polizia stradale per non avere indossato la cintura, in data 5/9/2003, presentava dubbi di incostituzionalità sulla norma che obbliga all’uso delle cinture di sicurezza e nella presentazione della questione alla Sprema Corte si legge “… che l’uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo debba far parte, alla luce dei principi costituzionali delle democrazie, delle discrezionalità personale, non potendosi tornare al sistema dittatoriale cui si sono sacrificate così tante vite idealiste”. Non crediamo sia il caso di commentare, restiamo in attesa della decisione della Corte. 69. E’ vero che si può avere una certificazione medica che consente di NON indossare il casco? NO! assolutamente falso. Il vigente c.d.s. - all’art. 171 - non prevede esenzioni per l’uso del casco a fronte di possibili patologie, come nel caso delle cinture di sicurezza. NOTA CURIOSA: Un Giudice di Pace di Cesena, il 6/11/2000, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale su questa disparità di trattamento tra l’obbligo delle cinture di sicurezza - e la possibilità di non indossarle - e per l’equivalente l’obbligo del casco - e dell’inesistenza della possibilità di non indossarlo -. Ebbene la Corte Costituzionale, con ordinanza n° 348 del 6/11/2001 ha dichiarato infondata la questione perché: “L’obbligo di indossare il casco protettivo….trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l’uso delle cinture di sicurezza”. Rispetto al caso precedente (punto 68) sembra non esistano dubbi…. ma stiamo a vedere. 70. Accendendo le “4 frecce” posso fermarmi ovunque, legittimamente? NO. L’accensione contemporanea di tutti gli indicatori luminosi di direzione viene definita dal codice della strada come “segnalazione luminosa di pericolo” (art. 151° lettera f. c.d.s.). Questo tipo di segnalazione si deve usare solo nei casi contemplati dall’art. 153/7° c.d.s, ossia: a) nei casi di ingombro della carreggiata, b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il “segnale mobile di pericolo” (triangolo), c) quando il veicolo, per avaria procede a velocità particolarmente ridotta, d) in caso di improvvisi rallentamenti ed incolonnamenti, e) in tutti i casi in cui la fermata d’emergenza costituisce pericolo, anche momentaneo, per gli altri utenti ella strada. Come si può constatare, accendere le “4 frecce” per andare a comprare il pane - per esempio - , lasciando la macchina sul marciapiede NON è consentito ed in questo caso si incorre nelle sanzioni di € 35,00 per l’accensione indebita delle “4 frecce” (art. 153/11° c.d.s) più la sosta vietata sul marciapiede di € 71,00 (art. 158/1° e 5° c.d.s). 71. Posso occupare il posto dei disabili con le “4 frecce” accese? NO, assolutamente! Come si chiarisce nella risposta precedente è vietato. Per due motivi: uso improprio delle “4 fecce” e occupazione indebita dello spazio per disabili: sanzioni di € 35,00 (art. 153/11° c.d.s) e € 71,00 (art. 158/2° e 5° c.d.s). Aggiungiamo che un uso improprio dello spazio riservato ai disabili è, oltre che vietato, un grave comportamento, indice di scarsissimo senso civico e rispetto per le persone più deboli: è l’unica sanzione per cui non provo alcun “dispiacere” nell’elevarla. 72. Il contrassegno invalidi permette di sostare ovunque? 18 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE NO. Anche per i possessori di contrassegno esistono limiti ala facoltà di sosta. Non possono sostare, ad esempio sulle intersezioni, in curva, sugli stop, occultando segnali stradali, sui marciapiedi senza lasciare spazio ai pedoni, sugli attraversamenti pedonali, insomma non si deve costituire grave intralcio al traffico (art. 1/1° D.P.R. 24/7/96 n° 503). In tutti questi casi si possono essere “multati” come gli altri conducenti. 73. Posso viaggiare sempre sulla corsia centrale in autostrada? NO, non sempre. Si deve utilizzare prevalentemente la corsia di destra libera, quindi, praticamente, si deve sorpassare un veicolo che percorre la corsia di destra utilizzando quella centrale, per poi riportarsi nuovamente su quella di destra. Se così facessero tutti la “capacità” di sostenere traffico - numero di veicoli per corsia - sarebbe aumentata perché lo spazio utile si “riempirebbe “ di veicoli e non troveremmo centinaia di metri “vuoti” tra un veicolo e l’altro nella corsia di destra – come accade spesso - , oltre, naturalmente ad avere più scorrevolezza. Ovviamente ci sarà la necessità di continui spostamenti da destra a sinistra e viceversa, ma questi saranno limitati alla sola manovra, lasciando scorrere i veicoli veramente più veloci. La corsa di destra NON è “la corsia della vergogna” come mi ha riferito, scherzando - spero - , qualcuno. Riferimenti normativi: l’art. 143/6° del c.d.s è stato abrogato e dal 30/6/2003 non è più in vigore; era quello che riservava, nelle autostrade, la corsia di destra ai veicoli lenti. Ad oggi vige, per tutte le strade a due o più corsie, l’obbligo di percorrere la corsia libera più a destra (art. 143/5° c.d.s) 74. Posso pagare una “multa”a rate? Sì ma a determinate condizioni. L’art. 26 delle L. 24/11/1981 n° 689, alla rubrica “Pagamento rateale della sanzione pecuniaria” recita: “L’Autorità giudiziaria o Amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.” Innanzi tutto ricordare che questa norma vale per TUTTE le “multe” che si possono ricevere, quindi anche quelle per violazioni diverse dal c.d.s. Nel dettaglio si ricordi che solo chi si trova in condizioni economiche disagiate può chiedere la rateizzazione. Se la sanzione è stata elevata da un comando di P.L. ci si deve rivolgere al comando stesso, mentre per le alte forze di polizia (carabinieri, polizia, G.d.F,) si deve presentare richiesta scritta alla Prefettura della provincia in cui è stata commessa la violazione allegando idonea documentazione comprovante lo stato economico disagiato - ultima busta paga, denuncia dei redditi, stato di disoccupazione, etc. - e comunque ogni documento che il comando di P.L. o la prefettura dovesse richiedere. Se sussistono le condizioni verrà disposto per la rateizzazione con la determinazione della somma per ogni singola rata – mai inferiore a € 15,00 - sino all’estinguersi del debito. Si sottolinea però che sono molto rari i casi cui viene concesso il pagamento rateale; non si pesi di poter fare come per l’acquisto di una lavatrice o di uno stereo solo perché non si vuole sborsare subito la somma dovuta …. 75. Sono in possesso di un fuoristrada immatricolato AUTOCARRO, posso portare come passeggeri mio figlio e mia moglie o amici? Non sempre è così “pacifico”. E’ invalso l’uso di acquistare veicoli con immatricolazione AUTOCARRO perché è nota la facilitazione, in termini di importo di tassa di proprietà, nettamente inferiore a quella per i veicoli immatricolati come AUTOVETTURE, per cui il legislatore verosimilmente ha posto limitazioni proprio per evitare che le facilitazioni destinate a chi esercita un’attività professionale siano indebitamente fruite da chi non ha titolo. Bisogna distinguere la casistica in due parti: 1) se si trasportano persone sulla parte del mezzo destinata al carico delle merci - sul cassone o nella zona del veicolo destinata alla cose o comunque dove non ci sono sedili, per intenderci -. 2) se si trasportano persone regolarmente sedute sui sedili nel numero ammesso, come da carta di circolazione. Ed è il caso dei fuoristrada ….. Nel caso 1) E’ possibile trasportare persone sul cassone o nel la zona destinata alle cose ove non ci sono sedili solo se si è in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla D.T.T ( ex Motorizzazione) sulla base di nulla osta del Prefetto, così come prevede l’art. 82/6° c.d.s. Nel caso di trasporto di persone nella parte del veicolo destinata alle cose effettuata senza l’autorizzazione di cui al citato art. 82/6° c.d.s. sarà applicata una sanzione di € 398,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente ritiro immediato della stessa da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al controllo. 19 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Nel caso 2) il Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione e gli Affari del Personale, Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi – con circolare n° M/2413-38 del 28/1/99 ha chiarito che quando si realizza trasporto di persone su veicoli immatricolati AUTOCARRO anche a titolo di amicizia e cortesia - si viola il disposto normativo di cui all’art. 82/8° c.d.s (utilizzare veicoli con destinazione diversa da quella prescritta: sanzione € 80,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente ritiro immediato della stessa da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al controllo). Recentemente, in seguito a specifico quesito al Ministero da parte di questo comando di polizia locale si ottenuta una nuova conferma di quanto riportato nella circolare del 1999, e ciò con la risoluzione n° 300/A/1/34115/108/68 del 6/8/2004. Questo si spiega esaminando l’art. 82/1° c.d.s (destinazione d’uso dei veicoli) e l’art. 54/1° lettera d) c.d.s che individua gli AUTOCARRI come veicoli “destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o a trasporto delle stesse.” Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle cose, e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo. L’utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta si verifica ogni qual volta il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è normativamente vincolato il veicolo, anche nell’eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le caratteristiche del veicolo- esistenza di posti a sedere -. Non vale osservare il contrario, ovvero che per l’art. 169/2° c.d.s si rinvii alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le eventuali violazioni prevede una sanzione autonoma rispetto a quella stabilita nel citato art. 82 c.d.s, quindi non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli. Da ciò deriva che per gli autocarri il numero di posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui è consentito il trasporto ai sensi dell’art. 54 c.d.s cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all’oggetto del trasporto stesso fissato dalla specifica destinazione del veicolo. ATTENZIONE! Alla violazione può conseguire anche un illecito fiscale perché la tassa di possesso ha diverso ammontare a seconda della destinazione d’uso del veicolo - ed è proprio per questo che molti comprano veicoli immatricolati AUTOCARRO: pagano molto meno!.. Ma se si viene beccati…gli agenti accertatori trasmettono una nota informativa, con copia del verbale elevato per l’art. 82/8° c.d.s, all’Agenzia delle Entrate che procederà, poi, alla contestazione formale della violazione che comporterà il pagamento della somma relativa all’ammontare del tributo evaso più una sanzione da € 103,00 ad € 516,00 (salvo aggiornamenti ISTAT in aumento). I SUV che trasportano persone nei limiti della carta di circolazione, anche se immatricolati autocarri, sono tassati come autovetture (nota n° 6 all’art. 82 cds pagina 288 e a pagina 1056 nota operativa n° 5 del “prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” edito dall’EGAF, autore Giandomenico Protospataro, 40^ edizione agosto 2011). CURIOSITA’. Gli uffici del G.d.P. di Lecco hanno indirizzi non univoci in merito, infatti sono a conoscenza di sentenze discordanti pur trattando dello stesso “motivo del contendere”: ad alcuni hanno confermato la sanzione mentre ad altri l’hanno archiviata. Morale: se volete tentare d’utilizzare l’autocarro per trasportare persone fatelo pure e poi, se venite multati, tentate la strada del ricorso al G.d.P. PRECISAZIONE: in data 15/11/11 la segnalazione di un utente induce ad una serie di considerazioni ed ipotesi. Se è vero che appare difficile considerare 1) disabili, 2) infanti, 3) anziani e 4) minorenni come “… persone addette all’uso o a trasporto delle stesse …” è altrettanto vero che bisogna cercare di distinguere accuratamente: - 1) disabili e 2) infanti: appare evidente che non possono contribuire all’uso ed al trasporto di nulla quindi riterrei estremamente difficile giustificare la loro presenza a bordo. - 3) anziani (ipotizzando di ritenere “anziani” coloro che sono in età di pensione): se la loro presenza a bordo può essere connessa all’ “uso ed al trasporto di cose”, allora è presenza corretta che non consente di rilevare alcuna violazione del c.d.s; se invece l’anziano è presente solo per essere trasportato, ipotizziamo, ad assistere ad una partita di calcio trasmessa alla televisione in casa di un amico, sarebbe estremamente difficile ricondurre la sua presenza a bordo come funzionale all’ “uso ed al trasporto di cose”, quindi con possibile rilevazione di violazione al c.d.s 20 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 4) minorenni. Distinguiamo tra coloro che sono in età di obbligo scolastico - a partire dalla prima classe elementare - e quelli in età post scuola dell’obbligo. Per i primi risulta un pochino difficile, ma non impossibile, ricondurre una loro presenza su un autocarro funzionale all’ “uso e trasporto delle cose”; certo è che si potrebbe verificare che il caso di un aiuto al babbo per scaricare un comodino portandone i cassetti svincolati dal comodino stesso … ma al di fuori di casi simili è presenza difficile da giustificare e, verosimilmente, potranno ravvisarsi violazioni al cds. Se il minore è, invece, in età post scuola dell’obbligo, la sua presenza a bordo potrebbe ben essere funzionale all’ “uso ed al trasporto di cose” purché si possa chiarire agli agenti che effettuano i controlli della presenza del minore con elementi di riscontro concreti come ad esempio un padre che trasporta mobili di casa per un trasloco ed il figlio, di 16 anni, che lo aiuta a nelle operazioni. ATTENZIONE. Rilevo altresì che nel prontuario in uso a molte forze di polizia stradale, edito dall’EGAF dal titolo ”Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” - 40^ edizione, agosto 2011 – il cui estensore è l’autorevole Giandomenico Protospataro, a pagina 288, nelle note operative all’applicazione della violazione dell’art. 82/8° e 10° del cds riporta: “ – autocarri, autoarticolati, etc, che trasportano persone (di cui è opportuna l’identificazione) non addette all’uso o al carico o scarico delle cose trasportate (es: autostoppisti, persone trasportate a titolo di amicizia o cortesia, familiari non dipendenti, bambini, etc. : Cass. Civ. Sez. II del 20/3/2009 n° 6855); … omissis…”. Lo stesso si legge nell’opera dal titolo ”Codice della strada”, 12 volumi, edita sempre da EGAF con autori, oltre che il citato Protospataro, anche dall’Ing. Biagetti Emanuale, a pagina 082.01/08. Come si rileva, leggendo questi testi non si distinguono i casi così come commentati dal sottoscritto poco più sopra, pertanto è bene porre molta attenzione quando si decide di utilizzare un autocarro per trasporto di soggetti così come individuati nel prontuario (bambini, familiari non dipendenti ad esempio): gli estensori sono certamente ben più autorevoli del sottoscritto. 76. E’ vero che chi “spinge a mano ed a motore spento “ un veicolo è pur sempre da considerarsi in circolazione come se fosse a motore acceso? E’ vero allora che spingendo una motocicletta o una autovettura - a motore spento - e non si è in possesso di patente per quella categoria di veicoli può configurare la violazione di GUIDA SENZA PATENTE? Sì. Sembra strano ma la suprema Cote di Cassazione ha, con diverse sentenze, richiamato l’attenzione su questa, apparentemente singolare, problematica. Di seguito alcune pronunce che aiutano a comprendere la portata della questione. 1) Cassazione Civile, Sez. I del 30/3/99 n° 3068 – privati contro Prefettura di Cuneo –: “...il motociclo guidato dall’uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni se manca l’assicurazione e la carta di circolazione…” 2) Cassazione Penale, Sez. IV del 19/4/2003 n° 18749 – privato contro il Tribunale di Bolzano -: “… il reato costituito nel fatto che lo Z. aveva portato da tale S.U. un ciclomotore per farlo ispezionare, ma dopo un primo controllo in un recinto privato, lo Z. , continuando a tenere il mezzo per il manubrio, si era accinto ad avviare il motore e a spingere il veicolo verso una vicina via pubblica quando questo gli era sfuggito al controllo ed era andato ad attraversare il pubblico marciapiede fiancheggiante la via Rosa di Bolzano nel momento in cui alla guida di altro consimile veicolo era giunto tale R.S. il quale solo a fatica era riuscito ad evitare l’ostacolo. (In seguito a controlli di polizia lo Z. era stato trovato in stato di ebbrezza alcolica e per questo sanzionato ai sensi dell’art. 186 c.d.s.) …la guida di un ciclomotore non postula che il conducete lo inforchi, ovvero vi si ponga a cavalcioni, essendo fin troppo evidente come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre in una sua deliberata movimentazione e finisca per creare alla circolazione e alla pubblica incolumità rischi più intensi di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale assetto di marcia…” Dalle sopra citate sentenze, e da altre che non si riportano per brevità, si evince che è da considerarsi in circolazione ogni veicolo, indipendentemente dal fatto che sia condotto a mano e a motore spento. 77. E’ vero che non posso entrare in un area pedonale, o zona a traffico limitato o con divieto di transito, con un motorino a motore spento? 21 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Sì. Facendo riferimento a quanto riportato al punto precedente appare evidente che anche “spingendo” il motorino si concretizza GUIDA quindi non è possibile l’ingresso in aree pedonali, o altre aree vietate, ai veicoli con motore spento. PARADOSSO: se così no fosse si potrebbe “spingere” un autobus in un’area pedonale…. 78. Ho sentito dire che la nuova patente formato “card” non è valido quale documenti di identità, è vero? No. L’art. 292 del R.D. 6/5/1940 n° 635 (regolam. Esecuz. alle leggi di Pubblica Sicurezza) attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione delle Stato. Nel caso della nuova patente di guida, non più “cartacea” ma in plastica, rimane valida la sua qualificazione come documento equipollente la carta di identità. In al senso si è pronunciato il Ministero dell’Interno con circolari n° M/2413/8 del 14/3/2000 e già il 17/6/1998, con circolare n° 981/98/Sett.II/6 Pat. la prefettura di Lecco ribadiva la cosa riportando le osservazioni della circolare ministeriale n° 41 del 18/5/1998…sennò come potrebbe, la polizia, fare i verbali se non “identifica” correttamente e legalmente il trasgressore? Dovrebbe chiedere di esibire la carta di identità che, invece, non viene mai richiesta perché, da sola, la patente di guida assolve quest’obbligo. 79. E’ vero che in alcune strade possono rilevarmi la velocità con “autovelox” e non fermarmi subito mandandomi la “multa” a casa? Sì. L’art. 4 del D.L. 29/6/2002 n° 121 convertito e modificato dalla L. 1/8/2002 n° 168 consente l’impiego di dispositivi che controllino a distanza le violazioni sulle norme che regolano la velocità dei veicoli (art. 142 c.d.s), del sorpasso (art. 148 c.d.s) e, più in generale, del comportamento da tenere (art. 176 c.d.s) sulle strade tipo A e B di cui all’art. 2/2° c.d.s. Le strade tipo A e B sono le autostrade (tipo A) e le strade extraurbane principali - strada a carreggiate indipendenti separate da spartitraffico invalicabile con almeno due corsie per ogni senso di marcia - (tipo B). Sulle strade di tipo C (extraurbana secondaria – strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia -) e D (strada urbana di scorrimento – strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico con almeno due corsie per senso di marcia, marciapiedi e banchine, o corsie riservate a mezzi pubblici con possibili intersezioni a raso semoforizzate -) possono essere attivati i rilevamenti elettronici come per le strade di tipo A e B ma devono preventivamente essere munite di apposito decreto del Prefetto della provincia competente per territorio che identifichi esattamente il tratto di strada in cui è possibile NON CONTESTARE SUBITO LA VIOLAZIONE RILEVATA. Se ottenuto, le forze di polizia - da intendersi come polizia locale, polizia stradale di stato, carabinieri, G.d.F., etc. - possono procedere al rilevamento della velocità dei veicoli e dei loro sorpassi – se esiste un divieto in tal senso – senza predisporre una pattuglia che fermi e contesti subito la violazione. Ma come facciamo a sapere che in un determinato tratto di strada le forze di polizia possono “multare” senza fermare i veicoli? Innanzi tutto si deve tenere in considerazione che su tutta la rete autostradale (tipo A) e sulle strade extraurbane principali (Tipo B) è possibile NON contestare le violazioni ai limiti di velocità e sorpasso in virtù della L. 168/2002. Per le altre strade - quelle più sopra individuate con i tipi C e D - è stabilito che l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada. La circolare del ministero dell’Interno n° 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3/10/2002 ha chiarito che l’art. 4 della Legge 1/8/2002 n° 168 dispone che venga data “….informazione agli automobilisti…” della presenza dei rilevatori; la legge utilizza appunto il termine “informazione” non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale, quindi l’avviso della presenza di dispositivi di controllo può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza. FARE ATTENZIONE quindi! Se nei verbali eventualmente ricevuti vi è il richiamo alla Legge n° 168/2002 significa che la polizia era legittimata a non fermare il veicolo e mandare la “multa” a casa: nessuna possibilità di ricorso per la mancata contestazione immediata! CURIOSITA’: sino a pochi mesi fa le apparecchiature “fisse” utilizzate dagli organi di polizia per rilevare e infrazioni alla velocità e i sorpassi vietati (quelle chiuse nei “gabbiotti” per intenderci) NON erano omologate per questi scopi; infatti il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 8/11/04 n° 3610 indirizzata alla Polizia Municipale di Treviso precisa che quelle in uso - sino alla data della circolare - erano 22 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE omologate sì ma tenendo conto della presenza del verbalizzante. La nuova normativa (entrata in vigore il 1/8/2003, che introduceva la patente a punti ed altre novità sul c.d.s.) dispone che il rilevamento automatico delle infrazioni senza la presenza o il diretto intervento degli operatori sia effettuato da apparecchiature approvate ed omologate ai sensi dell’art. 45/6° c.d.s., quindi con nuova omologazione perché tutte quelle in uso sono state omologate PRIMA del 1/8/03: tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non potevano essere considerate valide per le “postazioni fisse”. Finalmente, in data 16/5/2005, con n° 1122, il Ministero dei Trasporti ha provveduto ad omologare le apparecchiature modello “Autovelox 105 SE”, con buona pace di coloro che speravano di eludere le sanzioni grazie a questa argomentazione. BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.). 80. Possono farmi la “multa” con la foto mentre passo col rosso senza fermarmi subito? Sì. La norma richiamata al punto precedente – L. 168/2002 - ovvero della necessità di munirsi di apposito “decreto” del prefetto per installare apparecchiature automatiche per il controllo, senza contestazione immediata delle, violazioni alla velocità (art. 142 c.d.s.) ed al sorpasso (art. 148 c.d.s.) NON si applica alle rilevazioni elettroniche delle violazione ai semafori (art. 146 c.d.s). La Prefettura di Lecco, con nota n° 20030005156/Ricorsi del 10/1/2003 in seguito a preciso quesito della Polizia Locale di Mandello del Lario ha affermato: “… Il divieto di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo remoto del traffico per accertare le violazioni diverse dal superamento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, non trova applicazione nelle ipotesi in cui sono impiegate quelle apparecchiature che hanno la funzione di documentare con fotografia l’attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa….”. Inoltre l’attuale formulazione dell’art. 200/1°bis c.d.s dispone che “…nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione..:…b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;….” Pertanto sul verbale sarà riportata, quale motivazione per la mancata contestazione immediata, la dicitura di cui sopra oltre alle indicazioni relative al tempo trascorso dall’accensione della luce rossa - ossia dopo quanti secondi abbiamo attraversato l’incrocio col rosso – ed all’omologazione dell’apparecchiatura. Le foto saranno disponibili presso il comando che potrà rilasciarne copia a richiesta da parte di colui che ha ricevuto il verbale di contravvenzione e saranno minimo 2, scattate in sequenza temporale immediata, per dimostrare che il veicolo era in movimento e si stava allontanano attraversano l’intersezione col rosso Se fossero invece 2 foto da cui si evince che il veicolo è fermo scatterebbe solo la “multa” per non essersi arrestata sulla striscia d’arresto con sanzione di minore entità (€ 138,00 e 6 punti in meno alla patente per il passaggio col rosso oltre alla possibilità di sospensione della patente da 1 a 3 mesi se nell’arco di 2 anni si commettono 2 passaggi col rosso - art. 146/3° e 41/11° c.d.s - e € 35,00 e 2 punti in meno dalla patente per chi non si arresta prima della striscia d’arreso trasversale - art. 146/2° e 41/11° c.d.s -). Si osservi che dalle foto si potrà vedere una lanterna ripetitrice del semaforo che abbiamo superato che proietta luce rossa: serve per dimostrare che la fotografia è stata ripresa proprio mentre attraversavamo con luce rossa e che l’apparecchio non ha scattato per errore. CURIOSITA’: il ritardo di 1 secondo non cosa da poco perché già col “giallo” avremmo dovuto fermarci – c’è una sanzione anche per chi attraversa col “giallo” e potrebbe fermarsi in sicurezza: art. 146/3° e 41/10° c.d.s per € 137,55 e 6 punti in meno alla patente oltre alla possibilità di sospensione della patente da 1 a 3 mesi se nell’arco di 2 anni si commettono 2 passaggi col giallo. Si sappia che a 50 Km/h si percorrono 13,8 metri al secondo, quindi nel secondo appena trascorso dall’accensione della luce rossa abbiamo già fatto quasi 14 metri, quindi ci troviamo in mezzo all’incrocio! E poi, diciamo la verità, chi attraversa l’incrocio a 50 km/h? Se abbiamo fretta di passare probabilmente viaggiamo a maggiore velocità, quindi i metri al secondo percorsi sono maggiori … e poi c’era tutto il tempo del giallo che non abbiamo osservato; se percorriamo 13,8 m/s ed il giallo ha una durata di, diciamo 4 23 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE secondi, abbiamo percorso ben 13,8 x 4 = 55,2 metri senza nemmeno tentare di fermarci…PENSIAMOCI… la matematica non è un opinione. CURIOSITA’1° atto: Il Ministero dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n° 1135 del 18/3/2004 rivolto prevalentemente al comune di Modena, ha considerato valide tutte le foto scattate ai semafori senza la presenza di agenti, che in questa città sono in funzione dall’ottobre 2002, a patto che le apparecchiature rispondessero a 4 requisiti: 1) l’apparecchio deve essere installato in modo fisso e non facilmente manomettibile; 2) la foto deve garantire una panoramica in cui compaia anche la lanterna rossa; 3) devono essere scattate in sequenza almeno 2 foto a documentazione del movimento del veicolo; 4) l’apparecchio deve essere impostato con 1 secondo di ritardo o riportare sua foto il tempo di passaggio dopo lo scattare del rosso. CURIOSITA’ 2° atto: lo stesso decreto dirigenziale ha disposto che l’apparecchiatura modello “Autostop K20” - che è quella in possesso della P.L. di Mandello - citiamo testualmente, ”…può essere utilizzato soltanto come ausilio all’operatore di polizia presene sul luogo…” quindi, paradossalmente, NON è possibile utilizzarlo “isolato” sino a quando il Ministero non comunicherà quali modifiche apportare all’apparecchiatura. Insomma, per ora l’apparecchio o si usa con un agente presente o niente. Capirete che se la tecnologia deve essere d’aiuto all’uomo, con questo Decreto Dirigenziale si torna ai vecchi tempi in cui si discuteva sempre “sono passato col giallo!... NO! Era rosso…..Allora faccio ricorso.. è un furto…non potevate vedere bene…”. Viene così meno la possibilità di controllare costantemente un’intersezione pericolosa che, con la presenza dell’apparecchiatura, era diventata più sicura in funzione del deterrente che costituiva la presenza della stessa, ben visibile sul palo che sosteneva la lanterna semaforica. CURIOSITA’ 3° atto: ma quante infrazioni sono state rilevate a Mandello? A riprova che il deterrente esiste si rileva che nell’anno 2001- primo anno d’installazione dell’apparecchiatura – sono state rilevati ben 253 passaggi col rosso mentre nell’anno 2002 “solo” 21 e nel 2003 …- quindi il deterrente esiste… CURIOSITA’ 4° atto: Un coraggioso Giudice di Pace - di Cittadella -, con sentenza n° 149 del 8/7/04 è andato contro la circolare del Ministero sull’archiviazione dei verbali redatti sulla scorta di apparecchi considerati NON omologati, argomentando che una semplice “circolare”, atto di natura amministrativa, va disapplicata per gli artt. 4 e 5 della Legge 20/3/1866 (!!!) n° 2248 allegato “E” per contrasto alla legge che, come quella in oggetto (art. 201/1 bis e ter del c.d.s) contiene disposizioni non suscettibili di diversa interpretazione per la sua chiarezza. Vedremo cosa faranno i suoi colleghi G.d.P. di altre città d’Italia… 81. E’ vero che non esistono più veicoli immatricolati come “USO PROMISCUO”? Fino al 1998, le autovettura venivano considerate dalla normativa veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di persone; in deroga era concesso i trasporto di campionari, depliant, di piccoli omaggi pubblicitari e opere di letteratura scientifica ai fini non commerciali (Circ. Min. Trasp. N° D.G. III n° 36 del 31/7/1986, n° D.C. IV B 107 del 31/12/97 e nota n° 597/DC1 del 1/7/98). Dall’agosto 1998, con il D.M. 4/5/98,è stato recepito la direttiva comunitaria 98/14/ce E e sono così stata eliminati i veicoli ad USO PROMISCUO persone/ cose e sono rimaste pertanto due sole tipologie di veicolo: - autovetture (categoria comunitaria “M” trasporto di persone), - - autocarri (categoria comunitaria “N” trasporto di cose). Con questa modifica le autovetture sono passate a soddisfare le esigenze che prima erano dei veicoli ad uso promiscuo; Il Ministero dei Trasporti ha quindi ritenuto legittimo e non sanzionabile il trasporto di cose sulle autovetture (circolare n° 300/A/43982/105/27 del 27/7/1999). Uniche condizioni fissate dallo stesso Ministero sono il rispetto dell’art. 164 c.d.s (il carico deve essere sempre sistemato in modo da non creare impedimenti al conducente durante la guida) e, nel caso di trasporto di cose per conto terzi, l’obbligo dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. 82. Esiste una “tolleranza” rispetto ai limiti di velocità? Quando la polizia usa l’autovelox o il telelaser applica una tolleranza? Per i limiti imposti NON esiste una tolleranza; se è imposto, ad esempio, 50 km/h quale velocità massima, si deve viaggiare a 50 km/h. Nelle misurazioni con apparecchi elettronici invece, l’art. 345/2° del regolamento d’esecuzione al c.d.s impone che tali apparecchi , sebbene omologati dal Ministro, debbano concedere una riduzione del 5% sulla velocità rilevata con un minimo di 5 km/h che comprendono, comunque, la tolleranza dello strumento stesso. 24 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE In pratica, quando si viene fermati, la polizia considera la vostra velocità applicando il 5% in meno da quella rilevata dall’apparecchio e, se con il 5% vi viene “abbonata” una velocità minore di 5 km/h, applica comunque 5 km/h in meno; quando invece il calcolo con il 5% in meno è superiore a 5 km/h, lascia questo valore. Esempio 1): viene rilevata una velocità di 75 km /h. Il 5% risulta essere 3,75 km/h per una velocità “effettiva” di 71,25 (75 – 3,75 = 71,25) però questa è inferiore al minimo da sottrarre - 5 km/h -, in questo caso, allora, verrà considerata “effettiva” una velocità di 70 km/h (75 – 5 = 70). Quindi, se il limite imposto era di 50 km/h verrete sanzionati secondo l’at. 142/8° c.d.s. per € 143,00 e 2 punti in meno sulla patente. Esempio 2): viene misurata una velocità di 96 km/h. Il 5% risulta essere 4,8 km/h per una velocità “effettiva” di 91,2 km/h (96 – 4,8=91,2) però questa è inferiore al minimo da sottrarre -5 km/h - , in questo caso la velocità “effettiva” sarà di 91 km/h (96 – 5 = 91). Con il limite imposto di 50 km/h verrete sanzionati secondo l’art. 142/9° c.d.s per € 357,00 e 10 punti in meno dalla patente oltre al suo ritiro immediato da parte egli agenti accertatori: e questo per i1 1 “solo” km/h in più - almeno formalmente -. Esempio 3): viene misurata una velocità di 135 km/h. Il 5% risulta essere 6,75 km/h per una velocità “effettiva” di 128,25 km/h (135 – 6,75 = 128,25). In questo caso è evidente che la riduzione del 5% è superiore ai 5 km/h minimi da concedere al trasgressore quindi la velocità su cui l’agente si baserà per la sanzione sarà di 128,25 km/h. Con limite di 130 km/h - come sull’autostrada - la sanzione sarà quella prevista dall’art. 142/7° per € 35,00 e nessun punto in meno dalla patente. CURIOSITA’ 1): si presume che il legislatore abbia previsto queste “tolleranze” strumentali perché sui veicoli non sono montati tachigrafi con scala delle unità, ma, per la maggior parte, sono con scala graduata di 5 km/h in 5 km/h - vedere la propria auto per sincerarsene, probabilmente si troverà 10, la “barretta” dei 15, poi 20, la “barretta dei 25, poi 30 e così via -. Proprio per questa impossibilità materiale di valutare intervalli inferiori a 5 km/h si è disposto di concedere questa sorta di “tolleranza” che però non incide sulla velocità imposta dai segnali - che NON hanno “tolleranza” - ma solo sulla misurazione ai fini dell’applicazione delle sanzioni, e questo sembra una cosa onesta e corretta. CURIOSITA’ 2): Sarebbero tutte annullabili la sanzioni per eccesso di velocità elevate con l’ausilio di apparecchiature elettroniche. Lo sostiene l’ADUSBEF, un’associazione di tutela dei consumatori, sulla base della L 273/1991 secondo la quale “tutti gli strumenti a componente metrica- vale a dire che misurano distanze – devono essere accompagnati da un “certificato di taratura” rilasciato da appositi istituti riconosciuti a livello nazionale”. In altri paesi europei, effettivamente, gli strumenti di rilevazione della velocità vengono sottoposti a prove di verifica annualmente - Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Filanda, Svizzera – Da noi però c’è il problema che le strutture idonee e riconosciute a livello comunitario, i cosiddetti Servizi Italiani di Taratura (SIT) non esistono! Da qui i ricorsi ai Giudici di Pace possono portare ad ottenere l’annullamento delle sanzioni elevate con i rilevatori elettronici in uso a tutte le nostre forze di polizia. La mietitura dei verbali da annullare è iniziata davanti al G.d.P. di Lecce e ciò fa ben sperare per chi volesse cimentarsi a proporre ricorso davanti ad altri G.d.P. d’Italia ma…attenzione, non tutti la pensano allo stesso modo e si potrebbe anche perdere. Ricordo che la sentenza di un G.d.P. non costituisce giurisprudenza consolidata né pronuncia che obbliga gli altri G.d.P. d’Italia ad adeguarvisi quindi….. Stranamente il nostro Ministero non si era accorto di questa norma relativa all’obbligo di revisione periodica delle apparecchiature - o aveva preferito sorvolare - per lo meno fino a poco tempo fa, perché nella recentissima omologazione dei rilevatori automatici di infrazioni modello Traffiphot III e Photored V del 24/12/04 si legge che gli organi di polizia stradale sono tenuti a verifiche di taratura a cadenza annuale; peccato che non si dica da chi debbono essere seguite le verifiche….. Ad ogni buon conto ricordiamo che già il 20/4/04, con nota n° 1396085, il Ministero delle Attività Produttive scriveva alla ditta Eltraff di Concorezzo - quella che distribuisce gli autovelox, per intenderci - che : “… esclude che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità siano soggette all’obbligo della verificazione periodica così come disciplinata dal Decreto 28/3/2000 n° 128”. Insomma ci sono argomentazioni buone per entrambe le parti e comunque si ricorda che vengono sempre sottratti 5 km/h rispetto alla velocità rilevata dalle apparecchiature elettroniche, come esposto più sopra, e 25 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE tenendo conto che la precisione degli apparecchi è indicata dai costruttori nell’ordine del “+ o – 1%” possiamo ipotizzare che non dovrebbero esservi errori in danno del conducente, quindi un G.d.P. avrà di che sbizzarrirsi ne valutare le diverse posizioni…..auguri a chi tenta il ricorso. Per approfondire l’argomento “taratura” vedere la domanda n° 99). BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! 83. Ho preso una “multa” e mi fa rabbia, posso pagare con le centinaia di monetine del mio salvadanaio così “punisco” mia volta chi me l’ha fatta obbligandolo a contarle tutte? NO! Con l’introduzione dell’€uro vige il regolamento della Comunità Europea, n° 974/98 del Consiglio Europeo del 3/5/08 in cui, all’at. 15/2°, si dispone che “…il potere liberatorio delle suddette monete metalliche, le uniche in corso legale in tutti gli Stati membri, si limita a 50 pezzi, indipendentemente dal valore facciale delle monete utilizzate…” . N.B. Non 50 pezzi per ogni tipo di moneta, bensì 50 pezzi IN TOTALE! Quindi, esaurito il valore complessivo delle 50 monetine, il resto si deve pagare in CARTA MONETA. 84. E’ vero che a chi guida con una patente estera in Italia non possono essere sottratti punti dalla patente se commette infrazioni che lo prevedono? Non è proprio così. L’art. 6/ter del D.L. 27/6/03 n° 151 - convertito in Legge 1/8/03 n° 214 - dispone che i titolari di patente di guida rilasciata da uno stato estero, nel quale non vige il sistema della patente a punti, e commettono infrazioni in Italia per le quali è prevista una sottrazione vengono “registrati” su apposita banca dati al centro elaborazione dati della D.T.T. Questo serve per procedere come segue: 1) titolare di patente straniera che perde tutti i 20 punti nell’arco di 1 anno: vietata la guida in Italia per 2 anni , 2) titolare di patente estera che perde 20 punti nell’arco di 2 anni: vietata la guida in Itala per 1 anno, 3) titolare di patente estera che perde 20 punti tra i 2 e 3 anni: vietata la guida in Itala per 6 mesi. La decorrenza del periodo si calcola dalla prima infrazione rilevata. CURIOSITA’: Se per una persona in possesso di patente italiana i punti persi si recuperano tutti nell’arco di 2 anni - se non si commettono più infrazioni - (art. 126/bis/5° c.d.s) chi ha una patente straniera, invece, deve attendere un anno in più, infatti le loro violazioni restano “vive” 3 anni anziché 2. Insomma per gli “stranieri” i pericoli di non poter guidare in Itala sono maggiori che per gli italiani stessi! 85. Mi hanno detto che posso rifiutarmi di trasportare chi non vuole indossare le cinture, è vero? Ed è vero che chi guida è responsabile, per il risarcimento dei danni, anche di chi è passeggero se non indossa le cinture? Sì. La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con sentenza del 20/11/96 n° 9904 aveva già stabilito che il conducente di un veicolo, il quale non abbia preteso che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, non abbia rifiutato il trasporto, ovvero l’intrapresa marcia, risponde a titolo di colpa delle lesioni del trasportato. Il tutto a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura. Il caso trattato era omicidio colposo per incidente in cui, chi aveva provocato il sinistro, si era lamentato del mancato uso della cintura da parte della vittima, ed aveva ragione… Più recentemente La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 17/02/04 n° 3098 - quindi “fresca fresca” - ha ribadito il concetto sopra esposto perché, in sintesi, è stato stabilito che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune prudenza e diligenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di inadempienza del passeggero trasportato, il conducente potrà anche rifiutarne il trasporto o interrompere la marcia. Il caso era di una donna rimasta ferita in modo gravissimo, con invalidità permanete al 100%, in seguito ad incidente in cui era stata sbalzata fuori dall’abitacolo della vettura su cui stava viaggiando come passeggero senza indossare la cintura di sicurezza. 26 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Si era valutato che il danno fisico era stato causato al 50% dal mancato uso della cintura di sicurezza e di questo 50% il 20% era da ascriversi in capo al conducente, che già aveva il 50% della responsabilità per il comportamento colposo nella guida!! Per la cronaca, il conducente avrebbe dovuto pagare £ 3.158.771.800 (tre miliardi e rotti) perché la sua compagnia assicuratrice lo copriva “solo“ fino a £ 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo) che dovevano essere versati anche questi per coprire il danno subito…per un totale di £ 4.658.771.800 (quattro miliardi e….). NESSUN COMMENTO. Altra novità recente (la notizia è stata trovata sul sito ASAPS del 31/8/05). La Suprema Corte di Cassazione ha condannato a 5 mesi di reclusione per OMICIDIO COLPOSO un padre che non allacciò la cintura alla figlioletta, nel 1993, e questa morì in un incidente stradale: RIFLETTIAMOCI, ci sono voluti 12 ani ma alla fine la sentenza è arrivata…. 86. Prendere una “multa” o una “contravvenzione” sono la stessa cosa? No. Sono termini usati nel linguaggio quotidiano per definire una “sanzione amministrativa pecuniaria” e quindi non sono usati correttamente. Infatti quello che tutti noi intendiamo dire è che un agente di polizia ci ha sorpreso a violare una norma che prevede, quale punizione, la possibilità di pagare una certa somma di denaro, e la cosa finisce lì. Una MULTA invece è pur sempre il dover pagare una somma di denaro ma il suo importo è stabilito da un Giudice per qualcosa che riguarda l’avere commesso un DELITTO, inteso come un comportamento tra quelli previsti dal Codice Penale tra gli artt. 241 e 649 o da altre leggi che prevedono, come pena, l’applicazione di una MULTA. Questa quindi non la può applicare un agente di polizia sulla strada perché il suo compito sarà quello di stendere una “comunicazione di notizia di reato” all’Autorità Giudiziaria che provvederà poi, con un processo, ad applicare la MULTA, ovvero a decidere quanto dovrà pagare il colpevole, che potrà altresì essere punito con la RECLUSIONE, se prevista. Una CONTRAVVENZIONE , invece, è una delle due specie di REATI previsti dal Codice Penale (C.P.). Infatti i REATI si dividono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI, queste ultime vanno dall’art 650 all’art. 734 del C.P. e sono punite con ARRESTO e/o AMMENDA. Quindi l’agente di polizia non può “fare una contravvenzione” perché di per se non significa nulla, in quanto, se dobbiamo identificare una “punizione” per qualcosa che abbiamo fatto contro le leggi vigenti, questa non è qualificabile con CONTRAVVENZIONE. In presenza di una CONTRAVVENZIONE un poliziotto deve fare sempre la “comunicazione di notizia di reato” all’Autorità Giudiziaria che provvederà poi, con un processo o in altre forme abbreviate, ad applicare la punizione che potrà essere l’ARRESTO e/o l’AMMENDA, ovvero a decidere quanto dovrà pagare il colpevole e/o se dovrà andare in carcere. Quello che ci “colpisce” su strada si chiama “sanzione amministrativa pecuniaria” ed è una forma di punizione sociale “veloce”. Si applica solo a quelle violazioni che la legge considera “meno gravi” per la turbativa della civile convivenza e pertanto non necessitano di una processo davanti a dei Giudici: il divieto di sosta ne è un esempio. CURIOSITA’ 1): agli albori del codice della strada, nel 1959, il divieto di sosta era considerato una CONTRAVVENZIONE (art. 4, sanzione prevista AMMENDA da £ 4.000 a £ 10.000) per cui tutti denunciati all’Autorita’ Giudiziaria (A.G.) che, per venirne fuori, emetteva migliaia di “decreti penali” ossia ordini di pagamento di un’AMMENDA, che era pur sempre una somma di denaro, ma che non la poteva decidere il vigile!! Poi tutto cambiò, ma non subito, ci volle qualche anno. CURIOSITA’ 2): Quando venne introdotto l’obbligo delle cinture di sicurezza anche in Italia, con la L. 111/1988, il legislatore commise un errore: scrisse che chi non indossava la cintura di sicurezza doveva essere punito con un’AMMENDA…stesso problema del 1959… tutti coloro che non indossavano la cintura dovevano essere denunciati all’A.G.!! Resosi conto dell’errore, il legislatore corse ai ripari con una frettolosa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una rettifica: cambiò la parolina AMMENDA con SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA e tutto finì con il dare ai poliziotti il potere di dire al cittadino quanto poteva pagare… Quindi la polizia, quando ci “punisce” con una sanzione amministrativa pecuniaria ci consente di non passare attraverso una trafila di lungaggini burocratiche che appesantiscono non solo noi, ma anche la macchina della giustizia, che dovrebbe preoccuparsi di altre cose, ben più gravi. 27 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Tutte le “sanzioni amministrative pecuniarie” prevedono sempre un importo minimo ed uno massimo e l’agente di polizia non decide liberamente quanto farci pagare tra questi due estremi, ma è vincolato a precise disposizioni di legge che indicano quanto siamo ammessi a pagare per estinguere il debito con la società. Per il c.d.s si paga il minimo previsto dalla legge (art. 202 c.d.s) mentre per quasi tutte le altre violazioni - dal commercio, ai regolamenti comunali, dalle norme sulla navigazione a quelle sui rifiuti, etc. - si paga calcolando il doppio del minimo o 1/3 del massimo e comunque la somma più favorevole al cittadino (art. 16 della L 689/81). Insomma, non è che se stiamo antipatici al “vigile”o al carabiniere questi possono farci pagare di più, ma nemmeno noi possiamo chiedere di ridurre la sanzione! ANEDDOTO: si narra che al guardasigilli del Re venne presentata una richiesta di grazia da un condannato a morte. Il Guardasigilli non era daccordo e scrisse: “grazia impossibile, (virgola) fucilarlo.” Il Re era di avviso diverso e corresse: “grazia, (virgola) impossibile fucilarlo.” Ed il condannato si salvò grazie allo spostamento di una virgola!. MORALE: come vedete anche la posizione di una virgola può cambiare le cose e salvare una vita. Ecco perché sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) non esistono “errori” e, se ci sono, devono essere sanati con una rettifica o una modifica delle disposizioni di legge che siano nuovamente pubblicati sulla G.U. Se così non fosse tutti interpreterebbero le leggi a modo loro affermando “si sono sbagliati a scrivere” invece ciò che sta scritto è: non ammette interpretazioni. PARADOSSO: una mattina il legislatore si sveglia e decide di scrivere sulla GU: “chi porta i capelli più lunghi di 20 cm è punito con una MULTA di €uro…” formalmente non commette un errore. (NON si consideri l’assurdità del divieto….) si sappia però che con tale dicitura il legislatore folle ha inserito questo comportamento tra i DELITTI perché la MULTA configura proprio, tra le fattispecie penali, la commissione di un DELITTO, quindi un comportamento estremamente grave per la società, che viene punito solo in seguito ad un processo penale…..se avesse scritto “chi porta i capelli più lunghi di 20 cm è punito con una SANZIONE AMMNISTRATIVA da €uro… a €uro…” avremmo trovato i carabinieri che, con un bel blocchetto di verbali in mano, si sarebbero messi a verbalizzare (comunemente detto: “multare”) tutti i cittadini “capelloni” indicando nel verbale stesso quanto pagare, senza alcun processo penale…tutto chiaro? 87.Che fine fanno i soldi della “multe”? L’art. 208 del vigente codice della strada dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi per le violazioni previste dal presente codice sono devoluti a: - Stato per le violazioni accertate da agenti dello Stato, - Regioni quando accertate da agenti delle regioni, - Province quando accertate da agenti delle province, - Comuni quando accertate da agenti dei comuni. Della somma incassata si deve farne un uso secondo quanto stabilito dalla legge che è, per lo Stato, l’80% al piano nazionale della sicurezza stradale, per studi sulla sicurezza stradale, informazioni sul traffico, educazione stradale e assistenza previdenziale a polizia, carabinieri e G.d.F. Il restante 20% a studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza de veicolo e il 7,5% per favorire l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole. Per gli Enti diversi dallo Stato - Regioni, Province e Comuni - la somme deve essere utilizzata al 50% per le stesse finalità di cui sopra oltre ad essere utilizzata per il miglioramento della circolazione stradale, e segnaletica oltre alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale nonché il 10% della quota del 50% sopra menzionata deve essere utilizzata in interventi per la sicurezza stradale di utenti deboli (ciclisti, pedoni, anziani, disabili e bimbi). Il restante 50 % è disponibile liberamente per altre spese. Da quanto sopra esposto appare evidente che, per i comuni, non è poi del tutto vero che “spingono” nel fare “multe” per ripianare il bilancio visto e considerato che sono vincolati, almeno per il 50%, ad impegnarli per scopi ben precisi legati alla circolazione stradale. Si consideri inoltre che questo 50% “libero” non è poi molto, pensando a quanto costa mantenere una struttura come un servizio di Polizia Locale, tra stipendi del personale e gestione di attrezzature e mezzi, insomma non è che con le “multe” i Comuni possano pensare di ripianare buchi di bilancio….al massimo, credo, possono andare in pareggio con le spese per il servizio di Polizia Locale, ma tutto è da verificare comune per comune. 88. Il patentino per i motorini è obbligatorio anche per chi ha la patente? 28 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Precisiamo che l’obbligo di avere il “patentino” - certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori il cosiddetto CIG - è stato reso obbligatorio per i minorenni a partire dal 1° luglio 2004 per i maggiorenni - che non hanno una patente - dovrebbe partire dal 1° ottobre 2005 così come stabilito dalla L 17/8/05 n° 168. Sempre con la legge 168/05 sopra citata è stata introdotta la sanzione per chi guida ciclomotori senza Certificato di Idoneità alla Guida che ora è di € 516,00 entro 60 gg dal verbale.(art. 116/13° bis c.d.s.). Ancora con la Legge 168/05 , all’art. 5/1° bis, è previsto che gli istituti della sospensione, revoca, e revisione della patente si applicano anche al CIG, limitatamente alla perdita dei requisiti fisici e psichici. La durata del CIG è la stessa della patente di categoria “A” di cui all’art. 126 c.d.s. ovvero 10 anni, dopo i 50 anni di età il CIG sarà valido 5 anni e dopo i 70 anni di età sarà valido per soli 3 anni. Non è possibile conseguire il CIG se si è già in possesso di una patente di guida. Inoltre chi, successivamente al conseguimento del CIG, si “prende” una patente vera e propria DEVE riconsegnare il CIG “vecchio” . (art. 116/1° quinques c.d.s.) BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.) CURIOSITA: Non è prevista la sottrazione punti per chi commette violazioni con un motorino, quindi si possono solo pagare delle “multe” ma si continuerà a guidare. In parole povere, ad esempio, se guidiamo ubriachi un motorino non ci sottraggono punti e non ci viene sottratto il “patentino” per la sospensione, cosa che invece accade a chi guida veicoli per cui è prevista la patente vera e propria. 89. Non ho nessuna intenzione di pagare la multa – o me ne sono dimenticato – cosa mi succede? Se non paghiamo - sia per volontà o per dimenticanza - il comando creditore ha tempo 5 anni per procedere nei confronti del debitore dalla data della commessa violazione (art. 209 c.d.s che richiama l’art 28 della L 689/81). Si tenga presente che il “verbale” - o l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto se abbiamo presentato ricorso ed abbiamo “perso” - costituiscono il cosiddetto “titolo esecutivo” secondo l’art. 474 del c.p.c. e, questi titoli, sono sottoposti alla procedura della riscossione coattiva di cui al DPR 602/73 . La materia delle “multe” non pagate è inoltre regolata dall’art. 206 del c.d.s che rimanda all’art. 27 della L. 689/81 ed in buona sostanza si dispone che, se non paghiamo una “multa” dopo un pò di tempo – che deve restare entro i 5 anni sopra citati – il comando di polizia a cui non si è pagato la “multa” calcola l’importo dovuto RADDOPPIANDOLO - art. 203/3° c.d.s -, ed applicando il 10 % in più ogni 6 mesi (20% l’anno!!) di ritardo rispetto alla data in cui il creditore ha fatto il controllo - art. 206 c.d.s e 27/6° L 689/81 -. Dopo avere effettuato questo calcolo, il comando trasmette gli atti all’ente concessionario per la riscossione dei tributi del comune - o dello stato - che provvede ad emettere “cartella esattoriale” che dovrà esser pagata entro 60 giorni dal suo ricevimento. Se non paghiamo nemmeno dopo il ricevimento della “cartella esattoriale” si attiva una procedura di “riscossione coattiva” (1) - DPR 602/73 - o “espropriazione forzata” (2) - D.M. 503/98 -. Nel caso (1) per recuperare la somma non pagata il concessionario può procedere a: a) pignoramento mobiliare (beni mobili, veicoli registrati, tec.), b) pignoramento immobiliare (il concessionario può procedere solo se le somme iscritte a ruolo superano complessivamente circa € 1.500). Nel caso (2) il concessionario può avvalersi del cosiddetto “pignoramento virtuale” nei confronti di veicoli e barche, anche se fisicamente non trovati in alcun luogo presso la casa o il domicilio del debitore, basta che siano registrati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Così, applicando l’art. 214 c.d.s., si opera il “fermo amministrativo del veicolo”. In pratica anche se “nascondiamo” la nostra auto (o il camper, il motocarro, il rimorchio, il motoscafo o l’aereo!!! etc. - NON opera per i ciclomotori -) e non la facciamo trovare all’”esattore delle tasse” questi può “fermarci” il mezzo attraverso una procedura che comporta l’impossibilita’ d’utilizzare il nostro veicolo, (e persino acquistarlo, vedi nota ATTENZIONE 2), sino a quando non abbiamo pagato. 29 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Verremo a sapere del “fermo” del veicolo dopo che sono trascorsi inutilmente i 60 giorni concessi per il pagamento della “cartella esattoriale” e, almeno 20 giorni prima dell’iscrizione del fermo al PRA, ci vedremo recapitare un invito a pagare la somma iscritta a ruolo. Tale invito avrà un duplice scopo: 1) in caso di sollecito adempimento – ovvero paghiamo – non farà diventare operativo il fermo; 2) in caso contrario, quella di fare conoscere al debitore in una data antecedente a quella di decorrenza del divieto di circolazione conseguente all’iscrizione del fermo amministrativo, dell’esistenza di tale divieto (nota dell’Agenzia delle Entrate n° 57413 del 9/4/03). ATTENZIONE 1: Il provvedimento di fermo significa che se usiamo il mezzo lo stesso e veniamo “beccati” a circolare avremo la spiacevole sorpresa di vederci affibbiare una “multa” di € 656,25 oltre al ricovero del mezzo i depositeria autorizzata, insomma andiamo a casa a piedi. Inoltre la polizia che ci ha sottratto il mezzo comunicherà al concessionario il fatto entro 10 gg. A sua volta il concessionario attiverà, entro 60 gg, la procedura per il pignoramento del mezzo - che non sarà più di proprietà del cittadino ma dello Stato -. (Quanto esposto non vale per le imbarcazioni e gli aeromobili, ovviamente) ATENZIONE 2: Acquistare un auto sottoposta a fermo è rischioso perché si va a comprare un bene “pignorato” il che significa che l’esattore potrà fare vendere il veicolo per recuperare i crediti, anche se il veicolo è ormai in proprietà di un altro soggetto rispetto a chi doveva pagare la “multa” originaria. Quindi chi compra un veicolo usato deve assicurarsi che al PRA non siano operanti “fermi amministrativi” che, di fatto, rendono il veicolo stesso “indisponibile”. Se non paghiamo nemmeno dopo il fermo si procede al pignoramento del mezzo con successiva vendita, il cui incasso finirà nelle casse dell’Ente che doveva inizialmente ricevere il soldi della “multa” Se invece vogliamo poterlo riutilizzare, dobbiamo affrettarci pagare la somma inizialmente iscritta nella cartella esattoriale per poi chiedere il provvedimento di revoca del fermo, previo versamento all’ACI della spese di iscrizione e di cancellazione…..insomma alla lunga conviene pagare subito la “multa” perché poi si rischia di pagare “troppo” . NOTA IMPORTANTE 1: Alcuni comandi - tra cui Mandello del Lario - prima di emettere le “cartelle esattoriali” provvedono ad inviare a casa dei cittadini che non hanno pagato un invito a versare il doppio della “multa” inizialmente prevista senza alcuna maggiorazione del 10% ogni 6 mesi. Così chi era in buona fede, o se ne era semplicemente dimenticato, potrà pagare una sanzione che, sebbene doppia, non sarà gravata dalla maggiorazione che é davvero elevata (art. 389/3° del regolamento al c.d.s). NOTA IMPORTANTE 2: Anche se il cittadino si accorge “da solo” di avere dimenticato di pagare entro i termini - 60 gg - potrà autonomamente pagare il doppio, anche senza alcuna comunicazione da parte del comando, non gli verrà così applicata la maggiorazione del 10% ogni 6 mesi (art. 389/3° del regolamento al c.d.s). NOTA IMPORTANTE 3: Purtroppo i termini per i pagamenti sono “rigidi”, se ci si dimentica di pagare entro il 60° giorno, e ce ne rendiamo conto il 61°, si dovrà pagare il doppio!! ATTENZIONE!! (vedi domanda n° 21). 90. Se pago meno rispetto alla somma dovuta per la “multa” che succede? Se vi presentate direttamente agli sportelli di cassa del comando da cui dipende l’agente che vi ha fatto la “multa” sarà difficile pagare di meno perché gli addetti ve lo faranno notare e dovrete versare la somma esatta. Se pagate attraverso conto corrente postale potrebbe verificarsi il caso che per errore - o per volontà… - si finisca col versare meno di quanto indicato sulla “multa”. Allora il comando che riceverà il pagamento lo considererà come “parziale” e, per la somma restante - fossero anche € 0,10 - procederà secondo quanto disposto dall’art. 389 del regolamento al c.d.s che recita “Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione del debito” . Così, chi paga meno si vedrà recapitare una lettera in cui lo si invita a versare la differenza entro un certo termine. Se la somma non corrisposta è di “irrilevante modestia” il comando potrà avvalersi dell’istituto dell’”autotutela”, ovvero non procede con l’emissione della cartella esattoriale. Tale principio è stato sollecitato dal Ministero dell’Interno, con circolare n° M/2413/13 del 20/11/2003 perché, in seguito ad una lamentela presentata in una nota trasmissione televisiva, u cittadino si era visto recapitare una “cartella esattoriale” di € 459,20 a fronte di una somma non pagata di € 0,05! Insomma se il 30 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE mancato pagamento di tutta la somma dovuta per la “multa” è dovuto a errore sul fatto, in buona fede o senza coscienza e volontà , si deve evitare di procedere così pesantemente come descritto al punto 89. CURIOSITA’: Lo stesso Ministero dell’Interno, con nota del 18/7/1998 n° M/2413/11 disponeva il contrario!! Se però l’importo non pagato è piuttosto rilevante - facciamo l’esempio di € 10,00 meno - si procederà lo stesso ad inviare una richiesta di integrazione e, solo dopo avere visto trascorrere inutilmente il termine per effettuare l’integrazione, si valuterà se conveniente, economico ed opportuno, emettere cartella esattoriale o non procedere secondo il principio di “autotutela”. Il tutto secondo giustizia, rispetto della legge e garanzia dei diritti dei cittadini che non possono vedersi obbligati a pagare somme esorbitanti a fronte di un “modesto errore” nel pagamento inizialmente dovuto. ATTENZIONE: non è detto che tutti comandi di polizia seguano lo stesso principio….quanto sopra vale solo per il comando di P.L. di Mandello del Lario che ha deciso di seguire le indicazioni del Ministero. 91. Posso pagare a rate una”cartella esattoriale”? Sì, solo se ci si trova in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica sarà possibile rateizzare le somme inscritte a ruolo, fino ad un massimo di 60 mensili, nonché sospendere la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili. (risoluzione del Ministero delle Finanze n° 20 del 8/2/2001). Per i dettagli si dovrà chiedere al concessionario che ha emesso la cartella esattoriale. 92. E’ vero che le auto di polizia anche se prendono una multa possono non pagarla? Questo è legale? Si, è possibile perché l’art. 201 del c.d.s è stato modificato con l’introduzione della cosiddetta “legge sulla patente a punti” (Legge di conversione 1/8/03 n° 214) introducendo il comma 5°bis. In questo comma si legge che per divieti di sosta, fermata, transito etc. quando si rileva che la “multa” è stata fatta ad un’auto intestata ad un “soggetto pubblico” bisogna chiedere al proprietario - con lettera - se il veicolo si trovasse in “servizio istituzionale”, ovvero se al momento dell’accertata violazione fosse in uso per espletare un servizio necessario ed urgente. Il soggetto proprietario del mezzo deve rispondere “giustificando” la violazione - con atti idonei a dimostrare che il veicolo era in uso per servizio –, dopo di che il comando che ha elevato la “multa” trasmette gli atti al Prefetto con la richiesta di archiviazione (perché solo il Prefetto può decidere definitivamente se non fare pagare la “multa”). Resta ancora da sapere se ciò vale per tutti i veicoli intestati a “soggetti pubblici” o solo per alcuni, perché se fosse una possibilità generalizzata allora troveremmo ASL, vigili del fuoco, ministeri, polizia, carabinieri, etc. con la possibilità di lasciare veicoli in sosta vietata senza poterli sanzionare perché sicuramente tutti scriverebbero che si trovavano in servizio d‘istituto necessario ed urgente. A risolvere il problema dovrebbe essere emanata una disposizione del Ministero dell’Interno con cui si individueranno, attraverso un elenco, quali “soggetti pubblici” sono autorizzati a presentare le “scuse” per la violazione commessa e si spera comprendano solo le forze di polizia e di soccorso, escludendo tutti i servizi pubblici che non abbiano caratteristiche d’urgenza o emergenza, straremo a vedere. Nel frattempo possono essere attivate le modalità sopra descritte da tutti i “soggetti pubblici” senza distinzione alcuna; certo però che non per tutti potrà venire accettata la “scusa” perché il Prefetto dovrà decidere se esistevano, o meno, motivi d’urgenza che portavano a giustificare la sosta vietata o il transito dove non si poteva. 93. Se un cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, vuole ottenere la residenza nel Comune deve sottostare alle stesse regole che valgono per i cittadini italiani o per i cittadini europei? Il cittadino extracomunitario (non cittadino dell’Europa Unita) per avere la residenza in un Comune italiano deve avere la disponibilità di un’abitazione che soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia (e questo vale anche per i cittadini italiani e dell’Europa Unita). Inoltre l’alloggio deve soddisfare i parametri previsti dalla Legge Regionale nr. 91 del 5 dicembre 1983 che è la legge sull’edilizia popolare. E’ importante sapere che chiunque cede, non ha importanza se per vendita, per affitto oppure lo regali, un immobile ad un cittadino extracomunitario, oltre a compilare il modulo di cessione di fabbricato (cosa che bisogna fare anche per i cittadini italiani ed U.E.) deve compilare anche il modulo di “Comunicazione di Ospitalità, Assunzione, Cessione di Immobile a favore di Straniero o Apolide” previsto dall’articolo 7 del 31 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998 modificato dalla Legge Bossi-Fini, pena una pesante sanzione amministrativa: da € 160,00 a € 1.100,00 - pagamento in misura ridotta di € 320,00. 94. E’ vero che non si possono bloccare le cinture di sicurezza con mollette o appositi “blocca cinture”? E’ vero anche che non si possono indossare passandole sotto l’ascella? Sì. E’ vietato Alterare od ostacolare il normale funzionamento delle cinture di sicurezza - art. 172/9° c.d.s -. Quindi qualsiasi strumento o modo d’indossare la cintura che ne alteri il normale funzionamento costituisce violazione all’art. citato con sanzione di € 35,00. Inoltre il Garante per la Concorrenza del Mercato, con propria delibera del 8/7/04, ha disposto l’illeciità della pubblicità e della vendita dei “ferma cinture” che si possono trovare in vendita sotto forma di mollettina di plastica che allenta la tensione delle cintura sul corpo ostacolandone i corretto funzionamento. Così come proposto il “ferma cinture” impedisce al dispositivo di trovarsi con la giusta tensione sul corpo e quindi, in caso d’urto, ne ritarda irrimediabilmente l’entrata in funzione con il risultato di non riuscire a bloccare il corpo al sedile con l’inevitabile proiezione del corpo stesso in avanti e probabile urto contro la parte anteriore del veicolo vanificando così l’utilità del sistema di ritenuta . In seguito a quanto riportato è quindi vietato indossare la cintura passandola sotto l’ascella perché, anche così ne viene ostacolato il funzionamento. Ricordate che la cintura di sicurezza non deve esser indossata solo per evitare sanzioni; cercare di “far vedere” agli agenti che l’abbiamo allacciata adottando modalità e strumenti che ne alterino il funzionamento è un atteggiamento stupido, forse riusciremo ad evitare una multa ma non si riuscirà mai ad ingannare la forza d’urto: questa non ha “buon senso” e punisce sempre, anche a 20 metri da casa. 95. E’ vero che posso trasportare 7 persone sulla mia auto che è immatricolata per 5? Sì, a patto che le 2 persone in soprannumero siano minori di anni 3, sedute sul sedile posteriore, non trattenuti dagli appositi seggiolini omologati ed accompagnati da una persona di almeno 16 anni che indossa la cintura di scurezza. Tutti gli altri occupanti devono essere trattenuti da cinture o seggiolini - per i più piccoli -. Questa singolarità si rinviene collegando tra loro le norme contenute negli artt. 169/5° e l’art. 172/5° c.d.s. infatti: • l’art. 169/5° consente il trasporto di minori di anni 10 in soprannumero (rispetto al numero di persone che possono pendere posto sul veicolo, come indicato sulla carta di circolazione) sul sedile posteriore purché accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni; • l’at. 172/5° consente di trasportare, sul sedile posteriore, solo minori di anni 3 senza che siano trattenuti da appositi sistemi ed a patto che siano accompagnati da almeno un passeggero si età non inferiore a 16 anni. Detto questo, il combinato disposto tra le due norme porta a concludere che per portare un numero di passeggeri superiore a quello indicato sulla carta di circolazione si ci si deve attenere ad un massimo di 2 bimbi di età inferiore a 3 anni accompagnati da un 16enne debitamente trattenuto da cintura di sicurezza. La possibilità di trasportare sull’auto bimbi “in più” di età inferiore a 10 anni prevista dall’art .169 viene impedita dall’art. 172 sulle cinture di sicurezza e “seggiolini” per bimbi che consente di non essere “trattenuti” ai soli bimbi di età inferiore a 3 anni: quindi da 4 a 10 anni è impossibile prendere posto sull’auto senza seggiolini o cinture. 96. Esistono in commercio caschi per biciclette “omologati” come per le moto? Sì. Il caso sicuro deve rispondere alle caratteristiche UNI EN 1078 e si riconosce perché riporta un marchio con l’indicazione EN 1078 oltre la sigla CE. Nel dettaglio i caschi da bicicletta devono avere le seguenti caratteristiche: 1. leggeri, 2. ventilati, facili da indossare e togliere, 3. rivestiti internamente con materiali non irritanti, 4. non devono limitare la capacità uditiva, 5. non devono limitare l’ampiezza visiva che deve essere di almeno 210° in orizzontale e 70° in verticale, 6. la larghezza del sottogola deve essere di almeno 1,5 cm per evitare rischi di taglio e strangolamento, 32 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE 7. l’estensione minima della zona coperta è stabilita in base a precisi parametri riferiti alle dimensioni de cranio dell’utilizzatore (quindi diverse misure in commercio). Per essere “a norma” i caschi devono sperare le seguenti prove: I. capacità di assorbire urti fino alla velocità di 20km/h(ridotti a 16km/h nel caso di simulazione di urto contro il bordo del marciapiede), II. capacità di non sfilarsi all’urto (un casco allacciato non deve sfilarsi se sottoposto a trazione di un peso di 10kg), III. facilità di sgancio dopo un urto, Il casco conforme alla norma citata deve riportare: a) nome/marchio del fabbricante, b) indicazione del modello, c) indicazione “casco per ciclisti”, d) indicazione “questo casco non dovrebbe essere utilizzato da bambini intenti ad arrampicarsi o a svolgere attività che comportino rischio di impiccagione qualora il bambino resti agganciato”., e) la taglia espressa in circonferenza della testa in centimetri, f) il peso del casco, g) l’anno ed il trimestre di fabbricazione, Ricordiamo che il casco, per assolvere adeguatamente la sua funzione deve essere indossato correttamente e non solo “appoggiato” sulla testa e deve essere sostituito dopo un urto violento. 97. In quali casi è consentito sparare in aria con un'arma per spaventare un ladro? Negli ultimi tempi è stata fatta notevole confusione sul punto, specie dalle forze dell'ordine, che, tanto per far statistica denunziano chiunque spara, anche giustificatamente. La norma principale che regola la materia è l'art. 703 c.p. (analogo al 57 TULPS) che vieta di fare esplosioni pericolose, quali spari con arma da fuoco, in luoghi abitati o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. Trattasi di stabilire se lo sparo con armi sia vietato anche se non pericoloso e in quali situazioni si possa invocare una esimente quale la legittima difesa o lo stato di necessità o l'esercizio di un diritto o di un dovere. Ad una prima lettura parrebbe che lo sparo con armi da fuoco sia vietato in modo assoluto, ma la realtà ci dice che non è così. Questa norma non è diretta ad evitare rumore, ma solo incidenti e perciò anche lo sparo con arma da fuoco è vietato in quanto sia pericoloso, così come prescritto per ogni tipo di esplosione. Ed infatti, per pacifica applicazione, è da sempre consentito sparare in luoghi abitati entro poligoni di tiro, al chiuso o all'aperto, o entro la propria abitazione, se non vi è pericolo di fuoriuscita di proiettili. E sicuramente non è vietato sparare cartucce a salve con un'arma da fuoco (nessun problema se si usa uno strumento a salve che non è arma!). Quindi: non vi è una presunzione assoluta di pericolosità, ma occorre accertare caso per caso, se lo sparo è da considerare pericoloso; accertamento che dipende dalla valutazione di diversi elementi: dove è stato indirizzato il tiro (non si può di certo sparare in direzione del ladro, anche senza volontà di colpirlo, se vi è pericolo di colpire altri), se vi era pericolo per la ricaduta del proiettile o per suoi rimbalzi, se il colpo è stato sparato o meno in modo controllato, ecc. Uno sparo con cartuccia a pallini verso l'alto non è mai pericoloso. Ricordo in proposito che un colpo di arma corta sparato in aria non è pericoloso solo se viene sparato perpendicolarmente o quasi, mentre in ogni altro caso può ricadere e ferire persone anche a notevole distanza. Si deve perciò considerare pericoloso ogni colpo sparato a casaccio entro l'abitato. Invece non potrebbe essere considerato pericoloso uno sparo diretto verso un prato o verso una catasta di legna, con una angolazione tale da rendere non prevedibile un rimbalzo pericoloso. Circa le esimenti che rendono legittimo lo sparo pericoloso, la prima è l'uso legittimo delle armi da parte del P.U. (art. 53 c.p.) per l'espletamento dei suoi compiti e per impedire gravi reati. Ricordo che la guardia giurata, nel momento in cui interviene per evitare la commissione di un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio del reo, viene considerato un pubblico ufficiale. È in base a questa norma che le forze di polizia possono sparare ad un'auto che non si sia fermata all'alt, sebbene si trovino su di una pubblica via. Si può inoltre sparare in modo pericoloso quando si agisca per legittima difesa di beni o di persone. Non si può uccidere un ladro che fugge, ma si è autorizzati a violare norme di legge per quel tanto che sia 33 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE giustificato dalla situazione, badando però che il pericolo posto in essere non sia maggiore di quello che si vuole evitare e purché non sia abbia a disposizione altro mezzo di reazione non pericoloso. Vediamo alcuni esempi pratici: - ladro che è entrato nel giardino; non si può colpirlo, ma si ha tutto il diritto di farlo scappare e di impedire che diventi pericoloso avvicinandosi o entrando in casa; uno o più spari che non siano diretti alla cieca verso altre persone o case abitate, saranno legittimati. - ladro che fugge con la refurtiva; la situazione deve essere valutata in base alla pericolosità del ladro (possibilità che sia armato, possibilità di complici, entità della refurtiva), come al punto precedente. - semplice sospetto che in giardino vi sia un ladro; non giustifica assolutamente uno sparo pericoloso. Conclusione: è necessario mettersi sempre nelle condizioni di poter dimostrare che lo sparo non era pericoloso oppure, se lo era, che si aveva una solida giustificazione. È del tutto consigliabile organizzarsi in modo da poter affermare che il primo colpo sparato (e di solito è l'unico) era a salve oppure a piccoli pallini od a sale e quindi non idoneo a mettere in pericolo la sicurezza pubblica. (tratto dal sito del magistrato Edoardo Mori WWW.earmi .it) 98. Dove si può sparare con la pistola? In certi Commissariati e Stazioni di Carabinieri vi è l'idea che chi è munito di licenza di porto di pistola può portare l'arma, ma non potrebbe mai sparare al di fuori di uno stato di legittima difesa; cioè pensano che se questi è in cima ad una montagna e decide di sparare alla lattina della birra che ha appena bevuto, non può farlo. Questa è una emerita sciocchezza. L'unica norma che regola la materia è l'art. 57 del TULPS il quale vieta di fare esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. Ogni altra condotta è consentita: è consentito sparare fuori dei luoghi abitati ed è consentito sparare in luogo abitato purché in modo non pericoloso (molti poligoni di tiro sono in luoghi abitati). Ciò significa che anche nell'abitato è consentito sparare all'interno di locali o all'esterno, adottando le cautele necessarie affinché i proiettili non possano fuoriuscire dalla zona di tiro. Del resto proprio non si comprende perché, per questi interpreti della legge, chi è in possesso di licenza di porto di fucile, potrebbe andare a sparare in un campo di tiro a volo privato (cosa pacifica, visto che sono tutti di associazioni!), potrebbe sparare alla selvaggina, mentre ciò dovrebbe essere vietato a chi ha una licenza di porto di pistola. Questi interpreti non tengono poi conto di un dato di fatto inoppugnabile: che la interpretazione di tutte le autorità competenti e della giustizia è in questo senso; nessuno ha mai obiettato per gli stand del tiro a segno nelle feste di paese (sparo di arma in luogo abitato da parte di persone prive di licenza!), per i poligoni di tiro presso le armerie (sparo in luogo abitato), per i tanti poligoni di tiro gestiti da associazioni private. Con un po' di buon senso dovrebbero capire che se ciò avviene alla luce del sole da quasi un secolo, non ci deve proprio essere una norma che lo vieta! (tratto dal sito del magistrato Edoardo Mori WWW.earmi .it) 99. Mi hanno detto che gli “autovelox” ed i “telelaser” italiani non sono revisionati annualmente quindi tutte le multe sono illegittime e posso ricorrere per non pagare, è vero? Vedere la domanda 82) al punto CURIOSITA’ 2). E’ una storia che non ha ancora visto l’epilogo. In buona sostanza qualcuno si è accorto che le apparecchiature utilizzate dalle forze di polizia italiane non hanno una previsioni di legge che obblighi a sottoporle a “verifica periodica” per la loro rispondenza ai requisiti di certezza della misurazione effettuata. Insomma non è dato di sapere se l’apparecchio che ci ha “beccati“ a superare i limiti di velocità sia sufficientemente preciso da garantirci la certezza della misura. Innanzi tutto vediamo cosa significa “tarare uno strumento”: verificare le misure che effettua utilizzando un riferimento più accurato (Campione) e che il “Campione” sia riferibile a Campioni Nazionali od Internazionali (ricordiamo il “metro campione” di cui si trattava a scuola?). In pratica si tratta di controllare uno strumento utilizzandone uno più accurato, il quale a sua volta deve essere tarato con qualcosa di più accurato e via di seguito. All’inizio di questa catena ci sono i Campioni Nazionali che sono realizzati e mantenuti presso gli Istituti Metrologici Primari. 34 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Ad esempio quando controlliamo il nostro l’orologio con l’ora esatta della televisione o del televideo stiamo eseguendo una operazione di “taratura”: si riporta lo strumento – il nostro orologio - all’ora esatta riferendosi ad un altro orologio più preciso del nostro… e se ci pensiamo lo facciamo abbastanza spesso. Quindi la “taratura è operazione necessaria e da effettuarsi periodicamente. Qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle caratteristiche nel tempo, dovute alle più svariate cause. Inoltre più uno strumento è usato “ spostandolo” da un luogo all’altro e più è soggetto a “starature”, infatti uno strumento fermo in un laboratorio si “stara” meno di uno uguale che viene montato e smontato di frequente. Fatte queste premesse appare chiaro che il nostro misuratore di velocità può essere soggetto a “starature”- ma non è detto, attenzione! - quindi dovremmo aspettarci che i nostri bravi e poco amati apparecchi misuratori della velocità siano “verificati” ogni tanto. Ma in Italia non è previsto dalla legge. Ecco perché l’associazione dei consumatori ADUSBEF ha lanciato la campagna “contro” le sanzioni elevate utilizzando autovelox o telelaser. A dire il vero sembra che il primo ad avere sollevato il problema sia stato un automobilista multato per eccesso di velocità che, guarda caso, lavorava nel settore della metrologia…. quindi è stato facile per lui trovare la pecca e rappresentarla, diffondendola utilizzando internet. Ma torniamo a noi. Cosa dice la nostra legislazione in merito? Innanzi tutto per l’omologazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità non è stata prevista una verifica periodica, quindi le forze di polizia non la fanno. Operano senza violare alcuna norma in quanto, se errore esiste, è da imputare alla mancata previsione della verifica in sede di omologazione degli apparati e non ai vari comandi che li utilizzano. Chiarito questo vediamo su cosa si basano le obiezioni all’uso delle apparecchiature. Il tutto si muove intorno alla Legge 11/8/91 n° 273 che istituisce il Sistema Nazionale di Taratura. Senza entrare nei particolari si sappia che viene istituito un unico centro nazionale per la ricerca metrologica (INRIM) ove i campioni nazionali delle varie grandezze del SI (Sistema Internazionale) - come il metro campione, l’unità di tempo, la temperatura, la pressione, etc. - sono realizzati e tenuti presso gli IMP (Istituti Metrologici Primari) ora riuniti presso il citato INRIM. Il compito poi di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato a centri opportunamente accreditati denominati SIT (Servizio di Taratura in Italia), quindi un centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT). Il nostro autovelox o telelaser dovrebbe essere verificato per garantirci l’accuratezza della misurazione ma…la L. 273/91 sembra non potersi applicare ai misuratori di velocità perché l’art. 3 della stessa indica, tra i compiti dell’ INRIM, “ …che campioni nazionale di misura SI di base… sono fissati dal Ministerro dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato con proprio decreto su proposta degli Istituti Metrologici…” i quali, ai sensi del comma 2° del predetto articolo, assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali predetti. In attuazione a predetta legge è stato emanato dal citato Ministero il D.M. 28/3/2000 n° 182 (regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio). Nello specifico l’art. 1 di questo decreto definisce gli strumenti di misura ai quali è applicabile la verifica periodica di cui alla L. 273/91 intendendo “.. le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti per pesare e per misure diverse da quelle lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali ivi comprese quelle destinate al consumatore finale….”. Appare allora chiaro che la verifica periodica sugli strumenti di misurazione diviene obbligatoria unicamente se gli stessi sono utilizzati per transazioni commerciali e non anche per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che, per altro, non rientrano neppure nella definizione di “tariffa” o “tassa” relativa ad un servizio. Infatti la “tariffa” e la “tassa” non possono considerarsi corrispettivi di una transazione commerciale e derivano direttamente dal potere d’imperio della Pubblica Amministrazione senza possibilità di contrattazione alcuna della stessa e pertanto esulano dalla definizione di “transazione commerciale”. Queste sono le posizioni da tenere in considerazione per valutare la situazione attuale nel nostro ordinamento. 35 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Certo è che negli altri paesi dell’Unione Europea, e non, tutti gli autovelox e telelaser vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri SIT e sono riconosciuti in ambito europeo da accordi multinazionali di cui anche l’Italia è firmataria, cito paesi come Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, etc. Che fare? Allo stato attuale il nostro Ministero sta studiando come portare anche da noi l’obbligo di taratura periodica per tutti i misuratori di velocità esistenti in Italia, infatti già gli apparecchi “Autovelox 104 C-2” e “ Autovelox 105 SE” riportano, nella loro omologazione, l’obbligo di “…verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto da manuale di istruzioni depositato preso questo Ministero e comunque con intervallo non superiore ad 1 anno…” Ma sorge un altro problema. Nessun SIT è accreditato per effettuare le verifiche previste. Mi spiego meglio. Le verifiche non possono essere effettuate dalla stessa azienda produttrice o importatrice dell’apparecchio che ha venduto…anche se molte aziende offrono questo servizio e lo certificano non può essere considerata una verifica avente valore legale e che assicuri la rispondenza ai requisiti. Allora? I SIT no sono “accreditati” e i privati non valgono nulla….. Mentre scrivo posso dire che pochissimi comandi di polizia hanno sottoposto a verifica la loro apparecchiatura, tra questi, quasi tutti l’hanno fatto rivolgendosi al produttore dello strumento. I SIT che offrono questo servizio, ad oggi, mi risultano essere 3 in tutta Italia ma la loro verifica degli strumenti non è ancora “accreditata” ossia non è riferibile ad alcun campione nazionale riconosciuto dal INRIM. Siamo in situazione di stallo. I controlli proseguono e le sanzioni pure, non è ipotizzabile sospendere su tutto il territorio nazionale l’uso degli apparecchi, (vi figurate l’effetto? Tutti a correre….) ma non ci troviamo nemmeno in una situazione di “correttezza” che un paese come il nostro può permettersi. Resta aperta la strada dei ricorsi per coloro che vogliono opporsi alle sanzioni ricevute mediante l’utilizzo di misuratori di velocità adducendo, appunto, questa lacuna legislativa senza però poter avere la sicurezza della “vittoria”. Infatti il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare che esclude l’applicabilità di quanto sopra richiamato per i nostri misuratori di velocità, il 30/6/05 n° 300/A/1/43252/144/5/20/3. Nonostante ciò alcuni Giudici di Pace accolgono i ricorsi dei “multati” ma questo non costituisce “giurisprudenza consolidata” quindi il tutto è lasciato al libero convincimento di ogni singolo Giudice di Pace mentre le Prefetture sono più ligie nel recepire le direttive del Ministero e tendono a rigettare i ricorsi presentati. Posso riferire che il comando di Mandello ha in dotazione un misuratore laser modello “Traffipatrol” e lo ha sottoposto a verifica nel mese di giugno del corrente anno presso uno dei SIT che si sono dichiarati in grado di effettuare la verifica - ancorché non “accreditata” -. Devo sottolineare che i risultati sono stati sorprendenti perché a distanza di 4 anni dall’acquisto l’apparecchio mostra una precisione superiore a quanto dichiarato dalla casa costruttrice nonostante il suo uso su strada e non in laboratorio. Preciso che la casa madre suggeriva di sottoporre a verifica l’apparecchio ogni 5 anni e la sua precisione era data come + o – 3% sul misurato. Orbene l’esito è stato che la precisione si attesta al + o – 1%. Questo significa che, non solo l’apparecchio risponde alle caratteristiche previste dal costruttore, ma è addirittura più preciso del previsto e, con 4 anni d’uso, non ha mai perso affidabilità e precisione, quindi i multati del passato possono stare tranquilli, non hanno subito alcuna “ingiustizia”… Quanto vi ho appena citato è, in poche parole, quanto andrò a sostenere nel caso di ricorsi contro le nostre misurazioni. Vero è che il SIT che ha effettuato la nostra verifica non è “accreditato” ma è anche vero che, allo stato attuale, è l’unica possibilità che abbiamo per garantire, e garantirci, la certezza della misurazione senza così dove sospettare d’avere applicato sanzioni che comportano ormai detrazione punti dalla patente o ritiro della stessa in maniera ingiustificata. Abbiamo poi scelto la strada del SIT e non quella dell’azienda venditrice del 36 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE misuratore per ovvii motivi di trasparenza in quanto il nostro SIT ha comunicato che ha attivato le procedure per l’accreditamento. Non si dimentichi che, tolta la divisa, anche noi siamo “conducenti” e, potenzialmente, potremmo venire pizzicati da un misuratore; non fa piacere a nessuno subire pesanti sanzioni sulla scorta di una misurazione dubbia: siamo tutti dalla stessa parte della barricata. Spiace notare come per molti conducenti la questione sollevata sia stata strumentalizzata per ricorrere ad ogni sanzione ricevuta per il solo fatto di non voler accettare di essere stati “pizzicati” a correre troppo… (parlo di gente che viaggia superando di oltre 40 km/h il limite imposto e non di chi viaggia a meno di 10 km/h oltre il limite…..nel primo caso l’eventuale errore dell’apparecchio è abbondantemente “assorbito” dalla tolleranza di legge e dall’eccesso in sé). E’ un fatto di civiltà rispettare le norme e non cercare ogni mezzo per eluderle, quando poi si tratta di scurezza stradale non porta certo credito evitare le sanzioni per il solo fatto che se ne presenta la possibilità (… questo è un mio parere personale e non istituzionale…): troppo spesso sento dire “mannaggia, mi hanno beccato, avrei dovuto guidare con più attenzione, avrei certamente notato la pattuglia e rallentato per tempo passando davanti all’autovelox lentamente”; mi aspetterei invece di sentire: “mannaggia, correvo troppo, non avrei dovuto farlo”. Diversi pensieri, diversa espressione della coscienza civica: sembra prevalere il più “furbo” e non il più civilmente corretto. BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.). CURIOSITA’ 1: di carattere tecnico. I cosiddetti “autovelox” - quelli fissi, che si vedono colorati di azzurro, posti su un treppiede con due bracci distesi orizzontalmente - sono strumenti che misurano i tempi e poi determinano, tramite un calcolo matematico ed algoritmi software, la velocità; in pratica, ad esempio, il modello “104/C-2”,il “105” ed il “Velomatic” misurano il tempo di percorrenza di una distanza prefissata (che è poi la distanza tra i due braccetti orizzontali che vediamo negli apparecchi). I cosiddetti “telelaser” invece si misura la distanza del veicolo nel tempo. CURIOSITA’ 2: L’”accreditamento” che si riceve dal SIT non si basa solo sul fatto di avere dei campioni riferibili agli Standard Nazionali, ma si basa soprattutto sulle procedure di taratura (che sono manuali scritti dove si vanno a descrivere tutte le operazioni di misura che si fanno, i calcoli degli errori, etc.) che vengono verificate a livello tecnico dai responsabili tecnici del SIT. OSSERVAZIONE CRITICA: nel nostro c.d.s sono state previste 3 diverse sanzioni per 3 diversi valori di superamento dei limiti di velocità imposti: corretto in linea di principio. Andando ad esaminare nel dettaglio l’art. 142 c.d.s possiamo leggere: 1) art. 142/7°, chi supera i limiti massimi di velocità di NON oltre 10 km/h, sanzione € 35,00; (esempio: Limite 50 km/h e si viaggia tra 51 e i 60 km/h). 2) Art. 142 coma 8°, chi supera il imiti massimi di velocità di OLTRE 10 km/h ma NON OLTRE 40 km/h, sanzione € 143,00 e 2 punti in meno dalla patente; (esempio: limite 50 km/h e si viaggia tra 61 e 90 km/h). 3) art. 142 comma 9°, chi supera i limiti di velocità di OLTRE 40 km/h, sanzione € 357,00, 10 punti in meno dalla patente e ritiro immediato della stessa per il provvedimento di sospensione da 1 a 3 mesi; (esempio: limite 50 km/h e si viaggia tra 91 e “infinito” km/h). Come si può notare i “confini” tra una sanzione e l’altra sono determinati dalla differenza di 1 solo km/h: tra 60 e 61 km/h per ”entrare” nella fattispecie di cui all’art 142/8° e tra 90 e 91 km/h per “entrare” nella fattispecie di cui all’art. 142/9°. Ora, se le apparecchiature di rilevamento hanno tolleranza del + o -3% (come quela in dotazione alla P.L. di Mandello) rischiamo di trovarci con la patente ritirata per un errore dell’apparecchio! Pensate: viaggio ad una velocità “reale” di 87km/h e l’autovelox mi misura a 91km/h… in questo caso mi ritirano a patente; sempre viaggiando a una velocità reale di 91 km/h l’autovelox mi rileva 88 km/h… me la cavo con una sanzione. Per fortuna il nostro apparecchio alla verifica del SIT ha mostrato un errore inferiore all’1%!! Come si può notare sarebbe doverosa una adeguata certezza della misurazione. Ecco perché sarebbe opportuno per tutti - operatori di polizia e conducenti - avere la certezza che le apparecchiature siano “verificate” periodicamente. 37 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Non è corretto però non considerare che già la legge applica una “tolleranza” a favore del conducente di 5 km/h al di sotto di 100 km/h e del 5% al si sopra (vedi risposta n° 82) e che pertanto dovremmo stare al sicuro da errori perché la velocità di riferimento, per gli agenti di polizia che effettuano il controllo, é quella non già letta dall’apparecchio ma quella che si ricava sottraendo alla misura dell’apparecchio la citata “tolleranza”; in pratica per essere privati della patente, ad esempio, si deve percorrere un tratto di strada con limite di 50km/h a 96 km/h rilevati dall’apparecchio perché 96 (velocità rilevata) – 5 (tolleranza dovuta) = 91km/h….. solo così ci troviamo nel caso di cui all’art 142/9°, quindi ci ritirano la patente! Comunque, credo sarebbe bene avere la certezza della misurazione, così come lo “stato dell’arte” ce lo consente: non siamo mica una “repubblica della banane” spero! 100. Cosa mi succede se guido con la patente che mi è stata ritirata, sospesa o revocata? Posso guidare un motorino? Se la patente è stata “solo” RITIRATA significa che gli agenti di polizia hanno provveduto a prendere materialmente dalle mani del conducente la sua patente di guida perché: a) deve adempiere ad una prescrizione cui non ha provveduto, b) perché e prevista la successiva SOSPENSIONE, inflitta dal Prefetto, secondo quanto prevedono le norme per alcuni tipi di violazioni. Nel caso a) chi venisse sorpreso a guidare incorre nella sanzione prevista dall’art. 216/6° c.d.s. che comporta il pagamento di una somma compresa tra 1.693,00 e € 6.774,00 ma di cui non sarà possibile pagare il minimo, come solitamente accade perché il verbale dovrà essere trasmesso alla prefettura che deciderà quanto effettivamente applicare, scegliendo tra il minimo ed il massimo precedentemente indicati. Ma non finisce qui, oltre a questo il veicolo che si conduceva viene sottoposto a “ fermo amministrativo” per 3 mesi. Nel caso b) chi venisse sorpreso a guidare incorrerebbe nella sanzione prevista dall’art. 218/6°c.d.s. che comporta il pagamento di una somma compresa tra 1.693,00 e € 6.774,00 ma di cui non sarà possibile pagare il minimo, come solitamente accade perché il verbale dovrà essere trasmesso alla prefettura che deciderà quanto effettivamente applicare, scegliendo tra il minimo ed il massimo precedentemente indicati. Anche in questo caso non finisce qui, il veicolo che si conduceva viene sottoposto a “ fermo amministrativo” per 3 mesi e la patente REVOCATA. REVOCARE significa che si perde del tutto la patente e si dovrà attendere almeno 1 anno dalla data della revoca per poter effettuare, di nuovo, tutti gli esami come fosse la prima volta che si consegue una patente di guida (art. 219/3° bis c.d.s.). ATTENZIONE 1): la violazione di cui al caso b) si configura non solo durante il periodo di vera e propria sospensione, ma anche durante il periodo del suo ritiro, cioè prima dell’emissione dell’ordinanza di sospensione del prefetto (Cass. Pen. Sez. IV del 13/11/97). ATTENZIONE 2): (vale solo dopo il 1/10/05) se siamo nella condizione di possedere solo il CIG questi casi non ci riguardano perché non esistono casi per cui il CIG può essere sottoposto a uno di questi provvedimenti. Ma se possediamo una patente e questa ci è stata ritirata, sospesa o revocata NON possiamo nemmeno guidare un motorino!! ATTENZIONE 3):La revoca della patente è stata “introdotta” dall’art. 130/bis del la L 168/05 anche per tutte quelle violazioni di cui al titolo V del c.d.s. (ossia, per gli artt. dal 140 al 193 compresi) commesse unitamente alla guida in stato di “ubriachezza” e si sia cagionata la morte di altre persone. In buona sostanza viene - alquanto singolarmente - ribadito quanto già previsto dall’art. 222 c.d.s., obbligando il Giudice Penale competente per il reato di “omicidio colposo” (che è quello che si concretizza in tutti i casi di morti in seguito a circolazione stradale) a disporre la REVOCA della patente di guida. Oltre a ciò la REVOCA obbligatoria viene introdotta istituita per chi viene sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l ( vedi risposta n° 51). Anche per chi guida sotto l‘azione di sostanze stupefacenti è prevista a revoca: qui non esistono “tolleranze” di alcun genere, bisogna risultare “00,00” alle analisi per non essere considerati sotto l’azione di stupefacenti (!!!) mentre, come sappiamo, per l’alcol esiste una soglia di 0,5 g/l entro cui si può guidare… In caso di guida in stato di ubriachezza e/o sotto l‘effetto di sostanze stupefacenti si richiamano rispettivamente gli artt. 92 e 93 Codice Penale che possiamo considerarle “aggravanti”….. occhio!! Insomma, perché si giunga alla revoca in caso di incidente mortale si devono verificare le seguenti condizioni: a) morte di “almeno” una persona, 38 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE b) avere violato uno, o più, articoli del c.d.s., dal 140 al 193 compresi, c) avere commesso la/le violazione/i di cui sopra ANCHE in stato di ebbrezza alcolica, ma che sia stato rilevato un valore pari o superiore a 3,00 g/l, d) OPPURE, al posto del caso c) sopra indicato, avere commesso la/le violazione/i di cui al punto b) sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (e, ripetiamo, NON esistono minimi o massimi di “tolleranza”, basta risultare averne assunto un po’, anche se si è “fumato” solo un tiro di Mriuhana” - e le analisi lo rilevano - è sufficiente a fare scattare la REVOCA… 101. Ho sentito dire che l’olio di colza può sostituire il gasolio nei motori diesel: è vero? Rispondere in questa sede in maniera esauriente è impossibile. Mi limito a fare osservare che bisogna trattare l’argomento da più punti di vista: legale, tecnico e… di buon senso. Cercherò di usare termini il più semplici possibili. “Legalmente” è bene sapere che la produzione di COLZA, che è un vegetale (non mi dilungo nella sua descrizione) era stata “defiscalizzata” per un quantitativo di 300.000 t nel 2004, portandola a 200.000 t nel 2005. DEFISCALIZZARE significa che lo Stato non chiede vengano pagare le cosiddette ACCISE, che sono i soldi che gli utenti pagano, IN PIU’, sul costo effettivo dei carburanti per i veicoli. Questo aveva consentito una buona produzione di olio di colza che, opportunamente trattato, portava ad avere un carburante vegetale (BIODIESEL) diverso dal GASOLIO minerale cui siamo abituati - il comunemente detto DESEL -. Questo viene utilizzato prevalentemente per gli impianti termici delle centrali elettriche e per alimentare alcune flotte di bus del servizio pubblico in diverse città italiane ( lo possiamo capire dalla scritta che alcuni bus riportano sulla carrozzeria: “alimentato a biodiesel”, “Gecam” o simili definizioni). Con decreto Legislativo 30/5/05 n° 128, avente ad oggetto “attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti” (pubblicato sulla G.U. n° 160 del 12/7/05). All’art. 3 si legge che entro il 31/12/05 dobbiamo raggiungere lo 0,1 % del totale dei carburanti immesso al consumo, ed entro il 31/12/210 si deve raggiungere il 2,5%: in parole povere dobbiamo cominciare a consumare - e trovare alla pompa - biodiesel anziché gasolio minerale. Sono così state intraprese iniziative per l’incentivazione della produzione di vegetali atti a produrre biocarburante, ossia vegetali da cui è possibile ricavare il biocarburante attraverso apposite lavorazioni dell’olio vegetale puro. Per noi ciò che conta è : potremo trovarlo alla pompa per la nostra vettura? L’art. 8 ci dice che le miscele di diesel-biodiesel con contenuto di biodiesel inferiore o uguale al 5% ma “che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente” (occhio a questo inciso…) possono essere immesse al consumo in rete, ossia le dovremmo trovare nei distributori sulle strade. Le miscele con contenuto di biodiesel superiore al 5% possono essere avviate al consumo SOLO per gli utenti exta rete (quindi non le vedremo nei distributori) e potranno essere impiegate SOLO in quei veicoli OMOLOGATI per l’utilizzo di tal miscele (che, allo stato attuale, mi risulta siano solo alcune flotte di bus dei trasporti pubblici). Ma… se dalle risultanze di appositi studi emergesse la possibilità di utilizzare su tutti i veicoli miscele con biodisesel in percentuale superiore al 5% i rivenditori dovranno obbligatoriamente esporre idonee etichette con la descrizione del prodotto, unitamene all’elenco dei veicoli omologati per l’uso del biocarburante con tenore di biodeiesel maggiore del 5%.. Sembrano buone notizie dunque, quindi dovremo aspettarci, tra qualche tempo, vetture con possibilità di “digerire” anche il biodiesel che troveremo nei distributori sulle strade. Passando ad esaminare l’aspetto tecnico si deve osservare che il BIODIESEL non è OLIO di COLZA puro ma è un prodotto che si ottiene “lavorando” anche l’olio di colza (olio di semi di girasole ad esempio) Senza entrare nei dettagli del processo di lavorazione si sappia che il biodiesel è ottenuto mediante un processo di raffinazione che, per semplificare, vene fatto reagire con il metanolo in una reazione fisica che si chiama “transesterificazione”; in questo processo una molecola di acido grasso (trigliceride) reagisce con tre molecole di metanolo, producendo una molecola di glicerolo (che è utilizzato dall’industria cosmetica) e tre “esteri metilici degli acidi grassi”. Ovvero il nostro biodiesel. Il processo è necessario per ridurre la VISCOSITA’ dell’olio vegetale a 1/10 rispetto al prodotto grezzo avvicinandola al quella tipica del gasolio minerale e, non ultimo, ad aumentare il numero di CETANO di circa 15 grandezze, portando anche questo a livelli accettabili per favorire la combustione in motori a ciclo diesel veloci. Volendo essere un po’ più precisi i due combustibili differiscono per più di un particolare: il biodiesel è più viscoso del gasolio minerale - circa 5 cSt contro 2,6 cSt - (scusate ma questa è l’unità di misura della viscosità….. più è basso il 39 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE numero più “scorre” ed è fluido il liquido). Il biodiesel inoltre è meno stabile all’ossidazione ed ha punti di intorbidimento e scorrimento - determinati dal comportamento dei carburanti a variare della temperature ambientale - decisamente meno favorevoli. Se trattiamo del vantaggio ecologico dell’utilizzo del biodiesle si sappia che le emissioni di anidride carbonica emesse bruciando appunto biodiesel, si annullano visto che tra raffinazione e combustione viene immessa nell’atmosfera pressappoco la stessa quantità di CO2 sottratta dalle piante usate per la produzione durante il oro ciclo vitale. Attenzione però che se si pensa ad una produzione che soddisfi le esigenze mondiali dovremmo trovarci di fronte ad enormi appezzamenti di terreno coltivati solo a colza o girasole… bisognerebbe riorganizzare il settore agricolo su scala globale. Non solo, attualmente il costo industriale del biodiesel è circa il doppio di quello del gasolio minerale, vista la “ridotta” produzione; se costa poco al supermercato - parliamo dell’olio di colza puro - è perché non paghiamo le ACCISE previste per i carburanti! L’utilizzo del biodiesel puro - ossia non miscelato con gasolio da pompa - (non dell’olio di colza da supermercato, si badi bene! Occhio alla differenza!) nei motori per autotrazione deve adempiere a determinate specifiche UNI e DIN che, in assenza di modifiche meccaniche al nostro motore, viene sconsigliato per la maggior parte dei motori in commercio. Mi risulta che gli unici a consentirne l’utilizzo siano i motori Volkswagen (ma non per i motori importati in Italia sino ad oggi, in futuro sarà probabile che, in seguito alla normativa citata precedentemente, ci arrivino) e della IVECO con percentuale di biodiesel pari al 30% e NON common-rail…..l’IVECO però produce autocarri di grosse dimensioni e non auto. Alla base di queste limitazioni ci sono motivazioni strutturali: il biodiesel, sebbene ben “digerito” intacca i polimeri costituenti i materiali utilizzati per le tubazioni e guarnizioni e a lungo andare con evidenti danni all’impianto di alimentazione. Allo stesso modo, se utilizzato su veicoli non predisposti potrebbero sorgere problemi di non poco conto alla pompa di alimentazione e agli iniettori, visto che già da qualche tempo le pompe sono lubrificate dal combustibile stesso (addittivato con zolfo che andrà scomparendo perché inquinante…sostituito da altri prodotti più “puliti”) e che il biodiesel non possiede. Sotto l’aspetto tecnico va riconosciuto che il vero tallone di Achille dei nuovi motori turbodiesel risiede nell’impianto di alimentazione che lavora a pressioni elevatissime, con tolleranze tra le parti in movimento di pompa e iniettori, veramente microscopiche. E’ per questo che la presenza di umidità nel filtro, ad esempio, che una volta era solo un fastidio che diventava pericoloso solo se trascurato, si è trasformato in autentico pericolo per la vita del motore. Il conclusione il fatto che un motore a gasolio sia in grado di bruciare olio di colza non fa di quest’ultimo un combustibile adatto all’autotrazione, altrimenti potremmo farei il pieno di olio di semi di girasole o … di frittura usata, e non sto scherzando! Infatti esistono motori che funzionano a olio fritto usato, basta che siano adattati per tale scopo e che l‘olio sia privo di impurità, come i bus nel parco dello Yellowston (così ho letto da qualche parte). Ancora, per i più testardi, vi è da aggiungere che per fare il biodiesel non basta fare una miscele di olio di colza e metanolo al 10% - più o meno -. In questo modo si crea soltanto un miscuglio che farà più danni che altro. Il processo di transesterficazione, anche se utilizza il metanolo, non è che lo “mischia” alla colza e basta… sennò lo farebbero tutti, non credete? Poi sappiate che la colza pura brucia con emissione di un “odore di fritto” considerevole… riconoscerete chi viaggia a colza solo da questo, sembra di sentire un Mc Donads ambulante! Ma, allora, l’olio di colza che fine ha fatto? Tutto il gran parlare del suo uso - da solo o miscelato con il gasolio normale - era una bufala? Se inserite in un motore di ricerca “olio di colza” trovate una infinità di commenti ed esperienze che sembrano portare ad credere che l’olio di colza sia un buon carburante: costa molto meno del gasolio da pompa (alla data del 31/8/05, nei discount LIDL si trova a € 0,69) ed inquina pochissimo. Ma se il nostro motore diesel riesce a bruciare anche olio di colza - è vero, funziona lo stesso - non significa che può funzionare SEMPRE bene con questo “carburante”. Infatti, senza entrare nei dettagli si ricorda che l’inventore del motore a gasolio fu il sig. DIESEL alla fine del’’800 ed il suo motore funzionava effettivamente con olii vegetali. Solo negli anni successivi si cominciò ad utilizzare il gasolio minerale quello dei pozzi petroliferi-. Nel corso degli anni i motori diesel hanno subito notevoli cambiamenti sino a 40 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE giungere ai motori di oggi che sono studiati apposta per l’utilizzo di gasolio così come lo troviamo nei distributori di carburante. Passare la notizia che i motori diesel possono funzionate “benissimo” con olio di colza è alquanto rischioso. Credo che l’informazione sia stata presa per buona sulla scorta di un equivoco generato dal fatto che il biodiesel vero, quello di cui parla il decreto legislativo sopra menzionato, viene ottenuto dal processo chimico di “esterificazione” dell’olio di colza puro, da cui si ottiene un carburante che ha caratteristiche molto simili al gasolio minerale comunemente usato (vedi la parte “tecnica” più sopra). Ma appare chiaro che l’olio di colza puro NON si può usare senza temere danni al motore, sennò, mica sono scemi i produttori che prima lo “lavorano” chimicamente: avrebbero immesso in commercio l’olio di colza puro per guadagnarci di più…. o no? Senza entrare nei dettagli tecnici che ho ricavato leggendo decine e decine di pagine, in cui i fautori dell’uso della colza si scontrano con chi lo sconsiglia (ed i fautori dell’uso paventano complotti interplanetari di lobbies dei petrolieri …. per impedirne la diffusione…) devo dire che ho provato ad usare l’olio di colza nel mio diesel 2500 turbo compresso intercooler ad iniezione in indiretta con precamera di combustione, quindi non possono tacciarmi di essere di parte (dalla parte dei petrolieri intendo….ma quando mai!). Il motore funziona regolarmente se la percentuale della miscela gasolio minerale-oilo di colza è bassa (fino al 30% quando fa caldo - poi spiego perché) mentre, se fa freddo bisogna scendere al di sotto del 10-20% per arrivare allo 0 % se si va sotto 0°C - più o meno, mica stavo con il termometro in mano ogni mattina -. Se superavo il 30% di colza il motore faceva fatica a avviarsi anche in estate. Ma.. …con il passare dei chilometri nessuno ci assicura che il motore non si rompa! A tal proposito vi rimando a leggere un esauriente articolo pubblicato dall’autorevole rivista “quattroruote” del mese di agosto2005; a pagina 51 fornisce i risultati di una esperienza effettuata su di una FIAT Punto 1.9 JTD che, dopo appena 7.300 km percorsi, con una miscela 70% gasolio e 30% colza ha rotto la turbina! Io invece ho smesso subito di usare la colza…..perché non ho alle spalle la redazione di “quattroruote” che mi paga le eventuali riparazioni al motore e perché ho deciso di usare il “buon senso”. Esistono in commercio appositi kit di modifica del motore per fare “digerire” l’olio di colza, li trovate su internet, ma costano alcune centinaia di Euro, se non qualche migliaio, e solo con questi sembra sia davvero possibile viaggiare a colza….. ma io non ho provato. Se siete ancora scettici, non vi fidate della rivista e nemmeno di quanto vi ho appena detto, fate allora uso del “buon senso”. Iniziate col provate ad osservare il gasolio in una bottiglia di plastica trasparente, fate lo stesso con l’olio di colza da supermercato, provate poi a miscelare i due liquidi, prima senza agitare la bottiglia e poi agitandola e lasciandola riposare: osservate se si…. miscelano ben bene..…o si separano l’uno dall’altro, infatti se non si miscelano bene pensate cosa succede nel serbatoio della nostra auto, lì mica possiamo “agitare ben benino…, poi mettete le diverse bottigliette in frizer e osservate chi si solidifica prima e chi assume una consistenza maggiore…..pensate al vostro motore in inverno, a che “fatica” devono fare le parti meccaniche per iniettare il combustibile nei cilindri… più è denso più si “sforzano” gli iniettori e le pompe… col tempo qualcosa si potrebbe rompere…e poi provate ad accendere il motore quando fa freddo e… sentirete la differenza: NON parte subito se la miscela è ad alto contenuto di colza e se ce ne è proprio tanta - di colza - fatica a partire anche in estate. Insomma vale la pena di rischiare di rompere il motore? Osservate l’olio di colza in una padella, lasciatelo bruciare a lungo…. vedrete che lascia residui carboniosi e morchie….. fate la prova col gasolio (se ve la sentite): la differenza tra i due nella padella sarà evidente….. il gasolio non lascia residui importanti, quindi nel nostro motore quante incrostazioni potremmo trovare, sino a rischiare di farlo bloccare.. un po’ come riporta l’esperienza di “Quattroruote” Alla fine penso sia meglio attendere che giungano le miscele di biodiesel-gasolio che il governo ha autorizzato ad immettere sul mercato e che le case automobilistiche ci dicano quali motori possono “digerirle”. Che poi le lobbies dei produttori di petrolio siano potenti non si discute, ma il motore dell’auto è il nostro e se non volgiamo spendere soldi in riparazioni meglio accettare il gasolio da pompa così com’è, semmai risparmiamo andando di più a piedi, in bici o usando i mezzi pubblici. Da ultimo, non si deve nascondere che usare l’olio di colza per la nostra auto costituisce evasione fiscale delle ACCISE sui carburanti: infatti il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il Testo Unico in materia di accise, all'art. 40 prevede: 41 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE "è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746, chiunque: ...omissis... destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate". 102) Cos’è l’EuroNCAP ? E’ un ente non governativo, e nemmeno legato a gruppi industriali, formato dagli “automobil club” di Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svezia e Inghilterra, dalla FIA, dall’ADAC tedesca, dall’ICRT e dalla Thatcham inglese e dalla Commissione Europea sui trasporti e l’energia. L’EuroNCAP è un acronimo che significa “European New Car Assessment Programme”, ossia “Programma europeo di collaudo delle nuove autovetture”. Questo ente indipendente esegue prove DISTRUTTIVE sugli autoveicoli in commercio in Europa, sin dal 1/2/1997 (giorno della pubblicazione dei primi test). Le prove cui vengono sottoposte le vetture sono di 4 tipi: 1) impatto frontale, 2) impatto laterale, 3) impatto laterale con un palo, 4) impatto frontale con un pedone. La prova n° 1 avviene con la vettura lanciata a 64 km/h contro un ostacolo fisso costituito da un blocco di dimensioni di 1m x 54 cm: l’impatto avviene contro il 40% della dimensione frontale destra del veicolo. La prova n° 2 avviene con la vettura ferma che viene impattata sul lato destro, in un punto che corrisponde alla portiera anteriore, da un blocco delle dimensioni di 1,5 m x 50 cm che viaggia a 50 km/h. La prova n° 3 avviene con la vettura ferma posta su di un carrello, che la porta ad impattare lateralmente, all’altezza della portiera laterale anteriore destra, contro un palo fisso delle dimensioni di 25,4 cm ad una velocità di 29 km/h. La prova n° 4 consiste nel fare impattare frontalmente la vettura, a 40 km/h, con un simulacro di pedone. Il “conducente”, i “passeggeri” ed il “pedone” sono, ovviamente, “manichini” molto sofisticati con sensori posti nelle corrispondenti parti vitali del corpo umano che forniscono dati sull’impatto. Di tutte le prove viene data una valutazione con simboli, ovvero le famose “stelle”, che vanno da 1 al massimo di 5. Il sito www.euroncap.com è a disposizione di chiunque voglia sapere se un auto è stata sottoposta ai test e con quali risultati (è solo in inglese). Per curiosità possiamo dire che alcune vetture non hanno ottenuto nemmeno 1 “stella” ma quelle di produzione recente sono ormai giunte a standard di sicurezza molto buoni e molte raggiungono il massimo, ovvero le agognate 5 stelle per gli impatti frontali, mentre c?è ancora molto da fare sul campo della sicurezza del pedone che, solo recentemente, è stato oggetto di studi per la sua sicurezza. Ad esempio l’ALFA ROEO “159” e la nuova FIAT “Croma” hanno ottenuto 5 stelle per gli impatti frontali/laterali, 1 sola stella per l’impatto con un pedone e 4 stelle per la sicurezza dei bambini trasportati. 103) Cos’è il FAP (filtro anti particolato)? E’ un “filtro” posto nei condotti di scarico dei gas combusti dei soli motori DESEL che permette di abbattere il famigerato PM10, cioè le “polveri sottili”, ovvero microsfere di carbonio sulle quali di depositano idrocarburi incombusti dannosi per la salute. Sono questi che, quando vengono superati i valori di soglia per diversi giorni, obbligano molte regioni del nord Italia ad introdurre il blocco della circolazione. Blocco però che risparmia chi possiede, per esempio, una turbodiesel “Euro 4” con il filtro anti particolato. Ma quanti lo sanno? Questo filtro fu introdotto per la prima volta su una Peugeot 607 nel 2001. Oggi molte case automobilistiche lo propongono di serie o come optional, ma non tutti i modelli lo possono avere, nemmeno come optional. Per il momento sulle vetture Euro 4 il FAP non è obbligatorio ma lo sarà con l’entrata in vigore della normative Euro 5 nel 2008. Innanzi tutto chiariamo che il “fumo nero” che si vede emettere da alcuni diesel è proprio il PM10. Rispetto ai motori a benzina un diesel ne emette da 25 a 150 volte di più. Le particelle del PM10 sono facilmente inalabili e provocano allergie, asma e complicazioni cardio vascolari. La presenza del PAP non è la soluzione a tutti i problemi anche se, tra due motori diesel identici, quello con il FAP riduce del 50% circa le emissioni di PM10. Infatti l’altro grosso problema dei motori diesel è legato 42 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE alle emissioni di “OSSIDI DI AZOPO” (NOx), dalle 3 alle 6 volte superiori rispetto ai propulsori a benzina. Questo gas contribuisce alla formazione dell’ozono e provoca irritazione e infiammazioni alla gola ed alle mucose e degli occhi. L’unica casa automobilistica che, ad oggi, ha introdotto un sistema di filtraggio degli NOx è la Toyota con il suo recente propulsore 2.200 D-Cat. Il FAP funziona attraverso l’accumulo della particelle dello scarico in un cilindro posto sotto controllo di un sensore e poi bruciate a circa 550 °C. Siccome i gas di scarico hanno una temperature di circa 150°C come fare ad aumentare la temperature per bruciarli? 200°C vengono guadagnati da una iniezione supplementare di gasolio nella camera di scoppio del motore, altri 100°C arrivano da un mini catalizzatore che opera una pe combustione gli ultimi 100°C giungono dall’immissione di un additivo - il CERIO - contenuto in un serbatoio specifico. Così il particolato accumulato viene bruciato e lascia spazio ad altro per la successiva operazione che avviene in automatico ogni 500 km. Il pieno di additivo basta per circa 80.000 km (questo descritto è il FAP della Peugeot) . Altre case automobilistiche hanno FAP che lavorano senza additivi. Il FAP, se non è montato di serie, può venire a costare meno di € 1.000,00 e comporta un aumento dei consumi di circa lo 0,2 % ogni 100 km. Ma se si pensa al beneficio all’ambiente e che si può circolare nei giorni di blocco potrebbe valerne la pena (informarsi presso i comuni che impongono il blocco della circolazione se è prevista o meno la libera circolazione dei veicoli dotati di FAP, mi raccomando!). Per sapere se una vetture ha il FAP basta leggere la carta di circolazione alla lettera K) ove è indicato il numero di omologazione. L’elenco aggiornato di tutti i codici omologati è disponibile sul sito www.ambiente.regione.lombardia.it . In alternativa si può esibire una dichiarazione, disponibile sul sito, della concessionaria redatta su carta intestata. Per esempio, hanno il filtro FAP di serie le vetture: Alfa Romeo159 JTD e 2.4 JTD, Audi A4 2.0 TDI e 2.7 TDI, BMW 320 d/Touring e 330d, FIAT Croma 1.9 e 2.4 Mjet – Multipla 1.9 Mjet – Ulysse 2.0 JTD e 2.2 JTD. Non hanno il filtro FAP di serie: Quasi tutte le Mercedes, ma sono predisposte ad averlo come optional la maggioranza dei modelli. (dati tratti dalla rivista “Automobile” dell’ACI - aprile 2006). SUGGERIMENTI “CURIOSI” a) Sosta. Quando dovete lasciare l’auto in sosta pensate anche a chi dovrà lasciarla accanto alla vostra? Lasciate uno spazio sufficiente anche per gli altri? Quante volte non avete potuto sostare perché qualcun altro ha lasciato la macchina occupando male uno spazio? PENSATECI. b) “Freccia”. Quando dovete cambiare direzione inserite sempre la “freccia”? Quante volte avete dovuto fermarvi, ritardare la partenza o frenare improvvisamente a causa di qualcuno che non l’ha inserita? Ad esempio, quando svoltate dalla SP72 in via Parodi - Guzzi provenendo da Abbadia, l’inserite sempre? Pensate che inserirla permette agli altri di capire con adeguato anticipo dove state andando così potranno regolarsi nelle manovre per immettersi, a loro volta, sulla SP72. “Mettere la freccia” sempre, anche quando credete che “non c’è nessuno”, è una buona abitudine che aiuta a snellire il traffico: provare per credere. c) pedoni, carrozzine, marciapiedi e attraversamenti pedonali. I pedoni – lo siamo tutti sostanzialmente – DEVONO utilizzare i marciapiedi quando esistono - a destra o sinistra non importa, dovete usare quello che trovate -, e laddove non ci siano si deve camminare sul margine SINISTRO. Perché non usarli quando ci sono? Ad esempio, percorrendo via N.Sauro all’altezza della “Nostra Famiglia”? Perché insistere a camminare - magari con carrozzine per bimbi - sulla carreggiata? Se dovesse verificarsi in incidente sapete che la responsabilità potrà essere addebitata anche a Voi? Ancora, perché non utilizzate gli attraversamenti pedonali quando passate da un lato all’altro della strada se a poche decine di metri esistono le zebrature? DOVETE utilizzarle perché, mi ripeto, se vi investono 43 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE la responsabilità sarà anche vostra. Per dovere d’informazione l’art. 190 c.d.s dispone che il pedone debba attraversare sulle zebrature quando queste si trovino entro i 100 metri dal punto dove intendete attraversare. Sanzioni? Certo, € 21,00 oltre al danno per essere stati investiti… e… non vi sottraggono punti dalla patente - se questo può servire da consolazione -. d) Biciclette: 1) Possono entrare contromano in un “senso vietato”? 2) Possono passare con il semaforo rosso? 3) Possono viaggiare sulla corsia sinistra? 4) Possono viaggiare affiancati in più di 2? 5) Devono avere le “luci”? 6) Posso portare un passeggero sulla bici? 1) NO, assolutamente perché il codice dice che il segnale “senso vietato” indica l’imbocco di una strada che è percorribile solo nel senso opposto - quindi pericolo!- e questo divieto ad accedere in quella via è valido per tutti i veicoli e la bicicletta E’ UN VEICOLO (vedere art. 47/1° lettera c) “velocipedi”, meglio individuati nell’art. 50 c.d.s.) e siccome il segnale “senso vietato” rientra nella categoria “segnali di divieto generici” (art. 115/2° del Regolamento al c.d.s) che sono quelli che si riferiscono a TUTTI I VEICOLI (mentre i segnali “specifici” sono quelli afferenti solo a categoria di veicoli o utenti come, ad esempio, un divieto di transito agli autobus) è chiaro che le biciclette NON possono percorrere una strada a “senso unico” contromano. Sanzione di € 35,00 secondo l’art. 7 c.d.s. Nessun punto decurtato dalla patente. 2) NO, ovviamente, anche se è diffusa questa cattiva abitudine lo strano è constatare che chi si trova a bordo di una bicicletta spesso è anche in possesso di patente, quindi dovrebbe saperlo bene, in particolare ci riferiamo ai gruppi di ciclisti che si “allenano” e che, a frotte, violano il divieto e quando li “becchiamo” ci troviamo di fronte a soggetti che rispondono per le rime o si rifiutano di farsi identificare, con la bagarre che ne segue e minacce di finire sui giornali perché “non abbiamo niente di meglio da fare ..”. Sanzione di € 138,00 (art.146 c.d.s). Nessun punto decurtato. 3) NO, si deve tenere la destra, mi par ovvio e non solo, laddove esistano le “piste ciclabili” è fatto OBBLIGO di transitare su queste. 4) Normalmente i ciclisti devono circolare in unica fila e mai affiancati in numero superiore a 2 (art. 182/1° c.d.s). Fuori dai centri abitati sempre in fila tranne nel caso di un minore di anni 10, che può circolare affiancato al maggiorenne che proceda sulla destra dell’altro. Sanzione di € 21,00. nessun punto decurtato dalla patente. Commenti? Le stesse cose che per il punto b) chi conduce una bici, magari modello “corsa” si sente in diritto di occupare tutta la corsia, tanto non ha targa per cui non è possibile essere individuato e se viene fermato minaccia di raccontare la storia ai giornali… 5) SI, i dispositivi di illuminazione sono obbligatori (art. 68c.d.s), quindi le bici da corsa o mountain bike sono irregolari quando viaggiano su strade pubbliche - a meno che non stiano partecipando a gare ciclistiche -. Chi non le ha incorre in una sanzione di € 21,00 e, comunque, in ore o condizioni tali che comportino l’obbligo di tenere accese le luci – bianca davanti e rossa dietro – si deve procedere portando la bici a mano!! (art. 377 regolam. c.d.s.): pensiamoci quando percorriamo le gallerie – ce ne sono tante dalle nostre parti – in caso d’incidente sono guai, oltre alla sanzione sicuramente non ci risarciscono dei danni subiti. 6) Sì, a condizione che a condurre la bici sia un maggiorenne che trasporta un minore di anni 8 su apposito seggiolino. Sanzione di € 21,00 a chi viola questa disposizione….in caso d’incidente pensare alle conseguenze per nostro figlio che porta un amichetto.. la famiglia dell’amichetto farà richiesta di risarcimento danni a noi… ci saranno cause giudiziarie e civili.. .. ci saranno sanzioni … si finirà sul giornale per “oltre il danno la beffa” - ma come, ho il figlio all’ospedale e mi fate la multa? ….pensiamoci, educhiamo ed educhiamoci a dare l’esempio, i bimbi ci guardano e ci imitano. e) Sirene d’allarme e lampeggianti blu: istruzioni per l’uso. Trasporto feriti o ammalati su veicoli privati. L’uso dei dispositivi supplementari d’allarme per i mezzi di polizia e di soccorso è regolato dall’art. 177 c.d.s ma quanti di noi sanno cosa ci obbligano, o vietano, di fare? Partiamo con ordine e consideriamo cosa vediamo o sentiamo. 1) Solo lampeggianti blu accesi. Al vedere un mezzo con i soli lampeggianti blu in funzione NON si ha l’obbligo di fare nulla, nemmeno lasciare libero il passaggio ed i conducenti del veicolo che li tiene accesi NON può fare nulla di diverso da noi. Solo sulle autostrade il suo uso consente di a) 44 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE invertire la marcia, b) viaggiare, fare retromarcia e sostare sulle corsie d’emergenza, c) trainare i veicoli in avaria. 2) Solo sirena accesa. Nel sentire una sirena – è legittimo usarla senza accendere i lampeggianti – dobbiamo lasciare libero il transito ed i conducenti del mezzo in emergenza NON possono comunque violare alcuna norma di comportamento - quindi non possono passare col rosso, ad esempio – anche se gli agenti di polizia devono cercare di liberare la strada al mezzo con sirena. 3) Sirena e lampeggiante usati congiuntamente. Dobbiamo dare via libera, gli agenti del traffico liberano la strada ed il conducente del mezzo in emergenza può violare le regole del c.d.s ma… in ogni caso devono viaggiare nel rispetto della comune prudenza e diligenza - quindi non ci saranno mai ambulanze che viaggiano su due ruote come nei telefilm americani – In caso d’autista di veicolo in emergenza che guida in maniera “spericolata” e coinvolto in incidente sarà certamente chiamato a rispondere della sua condotta di guida sia per eventuali sanzioni che per danni, se cagionati a terzi. CURIOSITA’ 1: Come devono fare a liberare la strada gli agenti del traffico? L’art. 182 del Regolam. Esecuz. al c.d.s dispone che gli agenti, per arrestare tutta la circolazione per consentire il transito dei veicoli in emergenza debbano fare uso del fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto d’impegnare un’intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di va libera, dato con 2 suoni brevi di fischietto. Lo sapevate? Inoltre tutti i veicoli – anche quelli privati e non solo le ambulanze - che trasportano feriti o ammalati gravi devono accendere i fari anabbaglianti, sia di giorno che di notte, su tutte le strade che percorrono (art- 153/2° c.d.s); possono anche usare il clacson (art. 156/4° c.d.s). Quindi se sulla nostra vettura trasportiamo un ferito dobbiamo accendere gli anabbaglianti e possiamo suonare il clacson, se occorre per avere via libera. CURIOSITA’2 : NON è vero che esponendo un fazzoletto bianco fuori della vettura che trasporta un ferito significa che si è in emergenza e si possono compiere le stesse manovre della ambulanze con sirena e lampeggiante accesi: non stà scritto da nessuna parte e si rischia grosso in caso d’incidente, è una consuetudine nata spontaneamente ma che non ha trovato riscontro giuridico nel vigente c.d.s Uso telefono cellulare o radio: I conducenti di ambulanze e veicoli di polizia possono usare telefoni cellulari e radio sempre (art. 173/2° c.d.s) ma ciò non è consentito a chi trasporta un ferito sulla propria vettura. Uso delle cinture di sicurezza: possono non indossare le cinture di sicurezza SOLO quando espletano servizi d’emergenza (art. 172/3° c.d.s). I cittadini che trasportano feriti su auto private devono indossarle sempre. Concludendo, sarebbe buona norma NON trasportare mai feriti sulla propria vettura e lasciarlo fare ai sanitari, con veicoli appositamente attrezzati, ma se proprio si deve fare riflettiamo con calma pensando che il nostro soccorso non deve mettere a repentaglio la vita e la sicurezza degli altri, tanto più che la nostra verosimile agitazione - perché stiamo trasportando un parente, ad esempio - non ci consente di guidare nelle condizioni migliori per badare alla nostra ed altrui sicurezza. Ad ogni buon conto, in caso di sanzioni “beccate” mentre si guidava per trasportare un ferito, o peggio, in caso di incidente, potranno entrare in gioco delle cause di esclusione della responsabilità che giustificano il nostro comportamento ma… tutto è bene quel che finisce bene…. e se qualcosa va male si farà fatica venirne fuori…. NOTE PER I VISITATORI DELLA SEZIONE. I seguito ad una simpatica, quanto corretta segnalazione del Sig. Rocco Torri in merito a inesattezze su quanto riportato nelle note sopra esposte, si è ritenuto utile proporre a TUTTI di contribuire a migliorare questa sezione, quindi, chiunque abbia suggerimenti, osservazioni o domande da sottoporre, che possano essere di utilità generale, è invitato a scrivere all’indirizzo: [email protected] 45 COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC) C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130 www.mandellolario.it Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226 NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected] POLIZIA LOCALE Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione e … si assicura che per la stesura di quanto sopra non si è fatto ricorso a lavoro minorile e non sono stati effettuati test su animali vivi…….. scherziamo! Buona “circolazione” a tutti! Eventuali errori o inesattezze sono da addebitarsi esclusivamente al Comandante della Polizia Locale Comm. Agg. Mario Modica -. 46