lc - Comune di Mandello del Lario

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COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
C.A.P. 23826 - P.zza L. da Vinci – Tel. 0341.708111 – Fax 0341.700337 – C.F./P.IVA 00629950130
www.mandellolario.it
Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
NUMERO VERDE: 800.211.328 - email: [email protected]
POLIZIA LOCALE
ATTENZIONE! Quanto sotto riportato è stato aggiornato il 15/11/11.
News:
Aggiunto commento articolato al trasporto di persone su autocarri, risposta n° 75)
F.A.Q. = Domande frequenti e “curiosità”.
1.Gli agenti di Polizia Locale (P.L.) hanno gli stessi poteri ed obblighi degli agenti della polizia di stato
o i carabinieri?
Sì, con il solo limite del territorio comunale, fuori del quale sono cittadini come tutti gli altri (art. 5/1° L.
7/3/86 n°65).
Gli appartenenti alla “Polizia Locale” – si chiamano così solo per la regione Lombardia, per le altre regioni
d’Italia si chiama “Polizia Municipale” - hanno molteplici qualifiche che racchiudono gli stessi poteri e
doveri dei Carabinieri o della Polizia di Stato. Infatti la L. 7/3/86 n° 65 dispone che gli appartenenti alla P.L.
abbiano le qualifiche di :
- polizia giudiziaria: (art. 5/1° lettera a. della L 65/86 e art. 57/2° lettera b. del Codice di Procedura Penale),
- polizia stradale: (art. 5/1° lettera b. L 65/86 e art. 12/1° lettera e. del c.d.s.),
- pubblica sicurezza - con funzioni ausiliarie – (art. 5/1° lettera c. L65/86 ),
- polizia locale (art. 1 L 65/86).
Tutte queste qualifiche usano il termine POLIZIA, che sta a significare quel complesso di attività della
pubblica amministrazione dirette a fare osservare le limitazioni imposte dalle leggi o dai regolamenti alle
attività dei privati, in modo che esse non siano causa di danni per la società .
In particolare però, la POLIZIA GIUDIZIARIA si distingue dalle altre forme di polizia - che possiamo
ricomprendere tutte nella POLIZIA AMMINISTRATIVA - perché la sua funzione è quella di scoprire i reati
ed assicurare i responsabili alla giustizia (art. 55 codice di procedure penale).
Si sappia però che il limite territoriale non impedisce agli agenti di P.L. di “inseguire”, anche fuori territorio
comunale, coloro che hanno commesso violazioni nel territorio di competenza…..altrimenti ci troveremmo
come nei cartoni animati, o in alcuni stati degli USA, in cui gli agenti si arrestano e l’inseguito ci sbeffeggia
poco oltre la linea di confine….
2. La P.L. può chiedere i documenti d’identità come i carabinieri o la polizia anche a chi non ha
commesso un’infrazione al codice della strada?
Sì, può farlo quando ritiene che vi siano motivi che lo giustifichino e che necessitano di identificare qualcuno
– commissione di un reato (oltraggio un agente, se si viene trovati in luoghi ed ore che fanno legittimamente
sospettare circa i motivi che possono giustificare la presenza in quel posto, violazioni amministrative per
leggi sull’edilizia, commercio, sanitarie, etc.).
3. Se un cittadino si rifiuta di farsi identificare cosa succede?
Chi si rifiuta viene denunciato penalmente. Si sono verificati casi in cui il cittadino si sia rifiutato di fornire
documenti o ha fornito false generalità ai vigili e che però li abbia forniti successivamente ai carabinieri o
polizia di stato chiamata in ausilio: questo comporta comunque la denuncia del cittadino. Inoltre è possibile
accompagnare (anche con la forza, proporzionata alla resistenza opposta) il soggetto presso il comando di
P.L. per le verifiche sulla sua identità e trattenerlo sino ad un massimo di 24 ore.
4. La P.L. può perquisire un’auto o una persona come la polizia o i carabinieri?
Sì, perché in quel momento il “vigile” riveste la qualifica di “Polizia Giudiziaria” (art.57 c.p.p.). In questo
caso, però, si deve stendere un verbale di perquisizione da consegnare all’interessato ed una copia
trasmetterla alla Procura della Repubblica per la “convalida” (come fanno tutte le forze di polizia.).
5. La P.L. può “arrestare” come la polizia o i carabinieri?
Sì, perché in presenza di reati che prevedono l’arresto deve intervenire come tutte le altre forze di polizia
dello stato. (vedi nota punti precedenti).
6. Se vedo qualcuno commettere un furto, uno scippo, una rapina, una rissa, posso chiamare anche la
P.L. o devo rivolgermi solo ai carabinieri o alla polizia di stato?
E’ possibile chiedere l’intervento anche della P.L., i doveri ed i compiti sono gli stessi tra tutte le forze di
polizia.
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7. Posso sottrarre dalle mani di un “vigile” la patente che gli ho appena consegnato per la stesura di
una “multa”? E se sottraggo dalle mani dell’agente il verbale che mi ha appena fatto e poi lo straccio?
NO! Chi lo fa compie il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p. pena da 6 mesi a 5 anni di
reclusione, è un “delitto” - vedi punto 86 - ) per il primo caso, nel secondo si commette il reato di
“danneggiamento” (art. 392 C.P. pena una “multa” fino a € 516,46, è un “delitto” – vedi punto 86 -).
8.E’ vero che su incidenti stradali con feriti o morti la P.L. non può intervenire?
NO! I “vigili” possono, e devono, intervenire su qualsiasi tipo d’incidente, come tutte le altre forze di polizia
(vedere punto seguente).
9.Su un incidente stradale il cittadino può “scegliere” quale forza di polizia fare intervenire?
NO! L’intervento è destinato alla prima forza di “polizia stradale” che ha personale disponibile. Quindi
anche chiamando il 112 o il 113 è possibile che sul sinistro giunga una pattuglia di “vigili” oppure,
viceversa, chiamando i “vigili” si vedrà arrivare una pattuglia di carabinieri o di polizia di stato.
Per “polizia stradale” si intendono le forze di polizia che hanno poteri di intervento sulla materia regolata dal
c.d.s. L’art. 12 del c.d.s chiarisce quali forze di polizia hanno questi poteri/doveri e tra queste vi è la polizia
municipale - per la Lombardia si chiama “locale” - se non ci fosse i “vigili” NON potrebbero nemmeno
elevare sanzioni per divieto di sosta, se così fosse i tanto odiati fogliettini sotto il tergicristallo dovrebbero
lasciarli solo le altre forze di “polizia stradale” che sono, oltre la polizia stradale vera e propria – che è una
“specialità” della Polizia di Stato – i carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria e i funzionari
del Ministero dell’interno addetti al servizio di “polizia stradale”… lo sapevate?
Sembrerebbe così che la Guardia Forestale non possa elevare contravvenzioni al c.d.s, invece NON è vero
perché l’art. 12/2° c.d.s dispone che possono elevare “multe” e rilevare incidenti – solo queste due attività,
però - anche tutti gli agenti ed ufficiali di “Polizia Giudiziaria”, quindi anche la Guardia Forestale, proprio
perché e sul codice di procedura penale (art. 57) si dice che rivestono qualifica di Agenti ed Ufficiali di
Polizia Giudiziaria anche gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato…. quindi escono dalla porta e
rientrano dalla finestra…
Inoltre l’art. 11 del c.d.s chiarisce quali sono i compiti della “polizia stradale” perché, se non fosse
chiaramente indicato da qualche parte, non si saprebbe cosa devono fare queste “polizie stradali”. Ebbene i
loro compiti sono: l’accertamento delle violazioni al c.d.s. - ecco perché tutte quelle sopra menzionate
possono fare i divieti di sosta, non solo i “vigili”, attenzione! - devono rilevare gli incidenti stradali,
effettuare scorte per la sicurezza, controllare l’uso della strada e soccorrere chi è in difficoltà… è tutto
previsto, se non lo fosse non potrebbero fare nulla.
Come potete constatare in tutto questo non c’è, per il cittadino, la possibilità di “scegliersi” la forza di
“polizia stradale” che più gli aggrada in caso di necessità, anzi potrebbe trovarsi coinvolto in un incidente in
cui i rilievi siano effettuati dalla polizia penitenziaria! Anche se, in pratica, per una serie di motivi legati
all’organizzazione dei singoli corpi di polizia questo non succede...ma non è detto che non possano farlo!
10. Se per un incidente stradale chiamo i “vigili” e questi non sono in servizio, o non sono disponibili,
cosa devo fare?
Si deve chiamare il 112 o il 113 che sono servizi d’emergenza attivi 24 ore su 24. La Polizia Locale non è un
servizio che deve essere garantito 24 ore su 24. Può accadere che non vi sia nessun “vigile” in servizio o che
non vi sia personale sufficiente (ad esempio con un solo agente in servizio) o impegnati in altri compiti da
cui non possono assentarsi.
11. E’ vero che devono indossare le cinture di sicurezza anche gli occupanti dei posti posteriori delle
auto?
Sì. Tutti gli occupanti di una vettura devono indossare le cinture di sicurezza, ANCHE DIETRO! Si viene
“multati” con € 68,00 per ogni persona non allacciata! (art. 172 c.d.s). NON ci sono sottrazioni di punti dalla
patente se si non si guida.
12. E’ vero che il casco deve essere allacciato altrimenti è come NON AVERLO INDOSSATO?
Sì. Il non allacciarlo comporta l’inefficienza della protezione e la conseguente “multa” di € 68,00 – ed il
fermo di 30 giorni (art. 171 comma 2° e 3° c.d.s.).
13. E’ vero che si deve indossare il casco anche alla guida di moto a 3 o 4 ruote – i cosiddetti “quad”
“ape” o Guzzi motocarro?
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SI’ per i “quad” e i Guzzi motocarro e NO per l’ “ape”. Per intenderci si deve indossare quando il veicolo è a
“carrozzeria APERTA (“quad” e Guzzi motocarro) e non è obligatorio quando sono a “carrozzeria
CHIUSA” come per l’”ape”.
14. E’ vero che devo avere esposto il “tagliando” dell’assicurazione in corso di validità anche se l’auto
è in sosta?
Sì. Anche se l’auto è in sosta - su area pubblica però, non in cortile o in un campo – si deve avere il
“contrassegno assicurativo” esposto e NON SCADUTO. Chi non espone il contrassegno, o ne espone uno
scaduto, è punito con una “multa” di € 21,00 (art. 181/1° e 3° c.d.s). Il multato, inoltre, deve portare in
visione ad un comando di polizia il contrassegno valido il giorno della “multa” e non “fatto” nei giorni
successivi. Se non viene esibito contrassegno assicurativo valido, o successivo al giorno della multa, si
applicano le sanzioni come per i veicoli non coperti da assicurazione, cioè una”multa “ di € 716,00 con la
possibilità di sequestro del veicolo.
15. E’ vero che se i “vigili” trovano un’auto in sosta senza assicurazione in corso di validità la
rimuovono?
Solo se accertano che non è stato pagato il premio assicurativo, riferito al giorno in cui stanno controllando
l’auto. Questo può avvenire tramite le informazioni che la P.L. può ricevere dalla struttura che riunisce tutte
le compagnie assicuratrici d’Italia e che può confermare che questo non sia assicurato; se vi è la certezza che
non c’è copertura assicurativa si procede alla rimozione, ed alla “multa di € 716,00. Per riavere l’auto il
proprietario deve dimostrare di avere pagato il premio per almeno 6 mesi e comunque pagare la “multa”.
16. E’ vero che il “tagliando” dell’assicurazione deve essere esposto sul vetro anteriore parabrezza
dell’auto?
Sì. Chi lo espone su altra parte del veicolo è punito con sanzione di € 21,00 (art. 181 comma 1° e 3° c.d.s.).
17. E’ vero che posso tenere esposto il tagliando assicurativo scaduto sino a 15 giorni perché comunque
la mia auto è coperta da assicurazione?
No. Se è vero che la copertura assicurativa è garantita per 15 giorni dopo la scadenza (art. 1901 Codice
Civile) è anche vero che con le nuove norme è possibile disdire l’assicurazione- in alcuni casi - senza il
preavviso di alcun mesi, come si usava anni fa. Quindi, proprio per essere certi che il veicolo sia assicurato, è
d’obbligo dimostrare che la copertura assicurativa sia valida in ogni momento e non affidarsi al codice civile.
E’ per questo che la polizia eleva sanzioni anche entro i 15 giorni dalla scadenza.
18. Quando affitto, vendo, regalo un immobile devo fare la denuncia di cessione di fabbricato? Entro
quanto? Anche se è in nome di mio figlio?
Chiunque cede, a qualsiasi titolo, un immobile – box, cantina, appartamento, etc. - deve presentare al
comando di P.L. due copie della cosiddetta “denuncia di cessione fabbricato”. La presentazione deve
avvenire entro 48 ore dalla disponibilità dell’immobile da parte del ricevente; in poche parole si deve
presentare la “denuncia” dal momento in cui si consegnano le chiavi dei locali INDIPENDENTEMENTE
DA QUANDO ENTRERA’ IN VIGORE IL CONTRATTO – ammesso che ce ne sia uno -. Questo perché è
dal momento che si permette al soggetto che riceve l’immobile – anche solo per dipingere le pareti o fare
lavori di manutenzione – che si deve calcolare il termine delle 48 ore!
La “denuncia di cessione fabbricato” deve essere presentata anche se si cede ad un figlio o ad un parente,
anche a titolo gratuito. Chi non rispetta i termini delle 48 ore è punito con una sanzione di € 206,58.
19. Se trovo una “multa” sulla macchina, subito dopo vedo il vigile e questi mi chiede i documenti e mi
“fa il verbale” è giusto?
Sì. L’agente è obbligato a stendere un “verbale di contestazione immediata” se trova il conducente della
vettura in sosta vietata. Quindi la richiesta di documenti – patente e “libretto” – non deve essere considerato
un “eccesso di zelo” bensì un dovere che potrebbe portare, se omesso, all’annullamento della “multa”. Infatti
il codice della strada impone che, trovato il conducente di un veicolo che ha commesso un’infrazione,
l’agente deve stendere subito “verbale di contestazione” e non può limitarsi a lasciare il “preavviso” sotto il
tergicristallo.
20. Se mi arriva a casa una “multa” per divieto di sosta ma non ho trovato il fogliettino sotto il
tergicristallo posso oppormi e chiedere l’annullamento del verbale?
No. Trovare il “preavviso di violazione” sotto il tergicristallo della vettura non è un obbligo di legge. È
un’usanza che esiste da decenni “inventata” dalla vigilanza per evitare di trovarsi a dover spedire centinaia di
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“multe” senza che i cittadini potessero pagare prima dell’instaurarsi delle procedure per ricercare il
proprietario del veicolo ai registri del PRA o della motorizzazione per poi stendere e spedire i verbali al
domicilio. Si ottiene così che il cittadino paga la multa senza le spese di spedizione ed il comando non
impiega tempo e denaro per le procedure.
Infatti se non si è d’accordo con la “multa” non è possibile “ricorrere” contro il “preavviso” trovato sotto il
tergicristallo, ma bisogna attendere di ricevere il verbale a casa per poi poter presentare, legittimamente, il
ricorso contro la “multa”.
CURIOSITA’ STORICA.
Il “preavviso di accertamento di violazione”, o come più comunemente chiamato “multa sotto il
tergicristallo”, giuridicamente NON ESISTE. Infatti non se ne trova traccia nel codice della strada. Possiamo
ipotizzare che sia un’invenzione delle polizie locali d’Italia che si trovarono in notevole difficoltà sin dal
1959 - anno d’emanazione del primo codice della strada italiano. Pensate che allora i divieti di sosta erano
addirittura di natura penale, quindi si poteva rischiare - in via de tutto teorica - di finire davanti ad un Pretore.
Infatti la sanzione era considerata “ammenda” e non, come oggi, una semplice “sanzione amministrativa
pecuniaria” (andate più avanti con la lettura ed alla domanda n° 86 capirete la differenza che c’é nel
cambiare “nome”).
Perché in difficoltà? Perché i divieti di sosta erano talmente tanti già allora che gli uffici si ingolfavano di
pratiche, soprattutto quando si passò a considerare semplice “sanzione amministrativa” il divieto di sosta.
Stando alla procedura prevista dal c.d.s. (che da allora non è mai mutata su questo argomento) non vi è la
possibilità di lasciare un “fogliettino” sul veicolo trovato in sosta irregolare perché per essere sicuri che il
proprietario/conducente sia a conoscenza della violazione commessa - non essendo sul posto quando
l’accertatore constatò la violazione – é necessario risalire a lui attraverso il numero di targa per poi inviargli
tramite posta il verbale di contestazione. Ma siccome il numero delle “multe” era considerevole si pensò che
lasciare un foglietto sotto il tergicristallo fosse una buona idea; innanzi tutto perché il cittadino poteva
conoscere in anticipo che era stato “scoperto” in divieto e, se avesse voluto, avrebbe potuto pagare senza
attendere la notifica a casa, ed in secondo luogo poteva evitare l’aggravio delle spese postali a sua
carico.…ma, c’è un ma: non poteva essere considerata una certezza lasciare il fogliettino sotto il
tergicristallo perché i soliti furbi (o ignoti) avrebbero potuto affermare di non averlo mai trovato - lo hanno
rubato, il vento lo ha portato via, e, capitava allora come oggi, c’era persino chi lo toglie da una vettura per
metterlo sulla propria e così “ingannare” un eventuale altro agente che, ripassando nella stessa via, avrebbe
forse evitato di multare la vettura con un fogliettino già sotto il tergicristallo (?!) -: si rischiava di trovarsi con
cittadini che non volevano pagare le spese di notifica - per non dire della stessa “multa” -. Probabilmente in
seguito a quanto sopra esposto non si è mai giunti ad “istituzionalizzare” il fogliettino sotto il tergicristallo.
Morale: gli agenti potrebbero evitare di lasciare folgiettini e limitarsi a trascrivere i numeri di targa su un
blocco per poi “scaricarli” in comando e stampare i verbali da inviare a casa dei malcapitati; se ciò accadesse
il cittadino non potrebbe lamentare nulla perché questa è la procedura corretta che assicura effettivamente
che il destinatari sia a conoscenza del fatto contestato. Quindi se ricevete a casa una “multa” per divieto di
sosta e non avete trovato il fogliettino sotto i tergicristallo non sarà possibile lamentarsi di nulla e si dovrà
pagare prendendosela, semmai, con il vento o con chi - buon tempone - ve l’ha tolta per metterla sulla
propria auto…
21. Se non pago una “multa” ricevuta a casa entro 60 giorni è vero che devo pagare il doppio? Anche
se ritardo di un solo giorno?
Sì. Purtroppo le norme sono rigide: si hanno 60 giorni per trovare il tempo di andare a pagare – in posta o in
comando – al 61° giorno la “multa “ raddoppia e resta così sino a quando non si decide di pagare. Nel
frattempo, entro 5 anni però – il comando può attivare le procedure per riscuotere la somma attraverso
l’emissione di una “cartella esattoriale” che sarà di una somma doppia rispetto la “multa” originaria PIU’ il
10% ogni 6 mesi da quando non si è pagato. Se nemmeno in questo caso si paga si può giungere al “blocco”
del veicolo al PRA con “ipoteca” sullo stesso sino a quando non si paga (vedi domanda n° 89).
22. E’ vero che non è possibile modificare la posizione della targa su di un motorino o di una moto?
Sì. Le targhe, sia dei ciclomotori che dei motoveicoli NON si devono spostare dalla loro posizione originaria.
Ricorrono le seguenti ipotesi di violazione:
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1) targa inclinata maggiormente di 30° verso l’alto e 15° verso il basso o posizionata su un lato: € 71,00 (art.
100/9° e 11° c.d.s in relazione all’art. 259 regolam. d’esecuzione al c.d.s),
2) targa “coperta” in tutto o in parte da elastici o fazzoletti svolazzanti o nastro adesivo, fango, olio, grasso
etc. etc.: € 35,00 (art. 102/7 c.d.s). N.B. non importa se si è sporcata “da sola” è fatto obbligo al conducente
di tenerla pulita e leggibile!! ATTENZIONE!
3) se la “falsificazione” o “alterazione”o “contraffazione” della targa è dovuta ad una precisa volontà del
motociclista - ad esempio con nastro adesivo che modifica i numeri o le lettere - che faccia supporre che
l’intento sia quello di non fare leggere i caratteri ed i numeri per non farsi individuare, ricorre il delitto di cui
all’art. 482 del C. P. se ce l siamo costruiti noi oltre all’art. 489 C.P. se la stiamo usando (!!) DOPPIO
REATO: ovvero si è denunciati a piede libero e si dovrà subire un processo davanti ad un Tribunale – con
obbligo di pagarsi un avvocato – con possibile condanna alla reclusione - non è prevista alcuna multa (vedi
domanda n° 86) ma solo la possibilità d’essere reclusi!! - ,
4) se la targa che è stata “spostata” dalla sua posizione originale è priva del dispositivo di illuminazione : €
71,00 (art. 72/13° c.d.s),
5) per i ciclomotori con “targa” (contrassegno di identificazione) nelle condizioni di cui ai punti precedenti
1) 2) e 4): € 21,00 (art 97/10° c.d.s).
CURIOSITA’1).
Con la sentenza n° 12936 del 18/2/03 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che chi copre con elastici la
targa non è perseguibile per i reati di cui agli artt. 482- 489 e 490 C.P. ma sol con le sanzioni amministrative
previste dall’art. 100/14° perché, si legge nella sentenza: “…. Non si pone n discussione che, rimosso
l’elastico, la targa è risultata genuina, autentica e non manomessa. Il Tribunale erra nel ritenere astrattamente
configurabile il reato di cui all’art. 100/14° c.d.s. Ed è anche da escludere che si ravvisi quello di cui al
comma 12° che presume che l’impossibilità di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che
essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa propria del veicolo era solo estemporaneamente illeggibile (e
non rileva che l’elastico servisse ad ingannare l’autovelox piuttosto che l’occhio dei vigili)….”
Quindi cari motociclisti dal polso piegato in alto non temete, non potrete mai essere denunciati se coprite la
targa con elastici per evitare d’essere fotografati dall’autovelox, al massimo rischiate una “multarella” di €
35,00… e lo dico con amarezza perché solo chi mette in conto, prima di partire, di voler commettere
infrazioni si premunisce d’impedire d’essere “riconosciuto”, come un qualsiasi ladro, e tutto ciò non fa onore
alla categoria dei veri motociclisti.
CURIOSITA’ 2).
Non è improbabile che gli agenti accertatori possano appiopparvi la sanzione prevista dall’art. 78/3° e 4°
c.d.s. con sanzione pari ad € 357,00 (!) se circolate con la targa inclinata diversamente se, per fare questo
avete asportato il supporto originale. Mi spiego meglio, se per inclinare la targa avete rimosso il supporto che
solitamente fa anche da parafango, montando la targa su un supporto metallico fatto in casa – o comprato da
un “accessori moto” – significa che avrete, probabilmente, eliminato anche il rifrangente rosso posteriore e,
magari, anche la lampadina di illuminazione della targa (entrambi obbligatori…) ma non è questo il punto. Il
bello è che l’art. 78 letto in relazione all’art. 236 del regolamento d‘esecuzione al c.d.s. ed all’Appendice V,
titolo III dello stesso regolamento dispone che: “… ogni modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali,
tra quelle indicate nell’appendice V del presente titolo (titolo III) …. Omissis… comporta la visita e prova
del veicolo interessato presso il D.T.T…..”. Passando all’appendice V, al punto G lettera a) troviamo
appunto “l’alloggiamento della targa” (!!). Quindi, cari amanti del ”tuning” da moto, OCCHIO! Se la
pattuglia che vi controlla è attenta a queste cose vi potrà applicare la sanzione sopra descritta con l’amara
sorpresa di vedersi ritirare anche la carta di circolazione per poi dover sottoporre a “revisione straordinaria”
l’amato motoveicolo…nel frattempo, ovvero in attesa di sottoporre a visita la moto con il bel supporto targa
non originale, non si potrà circolare! Se volete circolare lo stesso e vi “beccano” la sanzione sarà quella
prevista dall’art. 216 c.d.s per cui non è prevista sanzione direttamente “su strada” ma il verbale verrà
trasmesso dal comando accertatore, entro 10 gg, al prefetto del luogo della commessa violazione; il prefetto,
letto il verbale, potrà “scegliere” quanto farvi pagare tra un minimo di € 1.693,00 ed un massimo di €
6.774,00 con, in più, il “fermo amministrativo” di 3 mesi (in buona sostanza la moto ve la portate a casa ma
non potete usarla perché siete i custodi di un mezzo che non deve essere usato). Se nonostante il “fermo
amministrativo” non resistete alla passione per la moto e continuate a circolare e vi beccano di nuovo, ecco
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che scatta la sanzione prevista dall’art. 214 c.d.s. che è di € 656,00 con nuovo “fermo amministrativo” ma
stavolta presso una depositeria autorizzata - non più a casa vostra - sino al termine del periodo di fermo
originario. Ma non è finita qui, infatti per usare la moto sottoposta a “fermo amministrativo” che avevate in
custodia avrete “rotto i sigilli” e disatteso agli obblighi previsti dal Codice Penale per il custode - che eravate
voi - e verrete denunciati per i reati previsti dagli artt. 334, 335 e 349 C.P. che sono considerati “delitti” con
pene severe e per cui è prevista anche la reclusione (!!!!!!!).
Un consiglio allora: fate i bravi e non toccate la targa, tenetela pulita, senza adesivi o fronzoli vari intorno e
lasciatela nel suo alloggiamento originale; curatene la pulizia anche se usate la moto su percorsi infangati o
il tubo di scarico emette olio e grasso (ma allora che moto avete, una degli anni ’20 per “spruzzare” così…) e
se volete fare del “tuning” alla moto NON toccate la targa.
23. E’ vero che non si può circolare con un motorino avendo con sé le solo le fotocopie del libretto, del
documento d’identità e dell’assicurazione?
Sì. NON è possibile circolare alla guida di veicoli avendo con sé solo le fotocopie dei documenti previsti,
quindi sono puniti con una sanzione coloro che circolano su di un ciclomotore e mostrano agli agenti LA
FOTOCOPIA del “libretto” del documento d’identità e dell’assicurazione oltre che della tassa di circolazione
pagata per l’anno in corso. Si ricorda che anche alla guida di moto e auto ricorre lo stesso obbligo d’avere
con sé gli originali e non le fotocopie. Si suggerisce di conservare a casa una fotocopia di tutti i documenti
relativi alla guida (patente, carte di circolazione, bolli e assicurazioni) potranno servire in caso di
smarrimento o furto degli originali.
24. Su quali strade devo accendere i fari anabbaglianti anche di giorno?
Per semplificare: su tutte le strade FUORI DAI CENTRI ABITATI. Per capire quali sono i “centri abitati” si
faccia riferimento al cartello indicatore di località, ovvero a quelli con il nome del paese che troviamo
all’inizio del tratto di strada che attraversa quel luogo: quando sono a sfondo bianco si devono spegnere e
quando li vediamo barrati con una striscia rossa si devono accendere. QUESTO VALE SOLO PER
AUTOVETTURE, AUTOCARRI, ETC.!! NO PER MOTO E CILOMOTORI - vedere punto 24/bis -.
24/bis. Con una moto o un motorino quando devo accendere i fari? Giusta osservazione del Sig. Rocco
Torri.
Con questi veicoli si devono tenere accese le luci anabbaglianti SEMPRE,in ogni condizione di marcia anche
di giorno (art. 152/3° c.d.s). Sanzione € 35,00 e 1 punto in meno sulla patente - la sottrazione è esclusa per
chi guida un ciclomotore -.
25. E’ vero che se ai margini di una strada c’è una striscia continua bianca o delle strisce gialle e nere
sul bordo di un marciapiede non si può sostare?
Sì. In quei tratti vige il divieto di sosta permanente. La norma di riferimento è l’art. 40/10° in relazione
all’art. 146 c.d.s. per quanto riguarda la soma da pagare.
26. Quanti punti “vale” la mia patente?
20 punti.
27. Se non commetto infrazioni quanti punti “guadagno” partendo dai 20 che ho già?
Ogni due anni senza prendere “multe” accumulo 2 punti sino ad un massimo di 30, oltre, anche senza
commettere infrazioni, non si assegnano punti in più (art. 126/bis comma 5° c.d.s)
28. Cosa succede quando sul verbale trovo scritto che mi tolgono dei “punti” dalla patente?
Quando si viene sanzionati per avere commesso un’infrazione che prevede la sottrazione di punti dalla
patente questi verranno sottratti solo dopo avere:
1) pagato,
2) effettuato ricorso ed avere perso,
3) non pagare entro i termini di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
29. Come faccio a sapere quanti punti mi hanno sottratto in seguito ad una”multa”?
Il cittadino dovrebbe già sapere quanti punti di sottrazione comporta avere commesso una determinata
violazione perché al momento di ricevere il verbale gli agenti scrivono sullo stesso quanti punti si perdono.
Comunque la DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri – ex MCTC) trasmette una lettera, a casa del “multato”,
che comunica ufficialmente quanti punti gli sono stati sottratti e, ad ogni buon conto, telefonando al numero
848 782 782 si potrà sapere quanti punti si hanno ancora “buoni” per la propri patente.
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Comando di Polizia Locale – Via XXIV Maggio – Tel. 0341.733497 – Fax 0341.708226
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30. Se ho preso una “multa” ed ho perso qualche punto - non tutti e 20 - e non commetto infrazioni
posso recuperarli?
Sì, se nei DUE anni successivi all’ultima violazione commessa NON si commettono infrazioni si recupera il
punteggio iniziale di 20 punti (art. 126/bis comma 5° c.d.s.).
31. Se prendo “multe” per una perdita di punteggio pari a 20 punti cosa mi succede?
Alla perdita totale del punteggio di 20 punti il DTT (Dipartimento Trasporti Terresti – ex MCTC) disporrà,
con proprio provvedimento da notificare all’interessato (tramite posta o messi comunali o agenti di polizia)
la revisione della patente. Il titolare avrà 30 giorni di tempo per sottoporsi all’accertamento di idoneità di cui
all’art. 128 c.d.s.
Soltanto in caso di inosservanza di tale termine il DTT emanerà ulteriore provvedimento (anch’esso da
notificare) di sospensione della patente a tempo indeterminato e ritiro della stessa (notifica e ritiro da
eseguirsi a cura degli organi di polizia stradale).
Dalla disciplina suddetta deriva che il titolare di patente a punteggio ZERO potrà continuare lecitamente a
guidare non solo sino alla notifica del primo provvedimento (quello di revisione della patente) ma anche nel
periodo utile per effettuare l’accertamento di idoneità alla guida (nuovo esame di teoria e guida) fino ad un
massimo di 30 gg successivi alla notifica.
Trascorso inutilmente tale periodo, e fino alla notifica del provvedimento di sospensione della patente, la
guida non sarà più lecita e, in caso di violazione, saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 128/2° e 3°
c.d.s (€ 71,00 e ritiro della patente).
Dopo la notifica del provvedimento di sospensione, all’ipotesi di guida sarà applicabile la sanzione di cui
all’art. 218/6° c.d.s. (€ 1.693,00 con revoca della patente nonché fermo del veicolo per 3 mesi).
Le ipotesi di cui sopra riguardano il caso in cui il titolare non si presenti agli esami (revisione patente).
Se invece il titolare si preseti nel termine previsto e non superi l’esame, l’ufficio della DTT provvederà alla
revoca della patente secondo l’art. 130 c.d.s.
Fino alla comunicazione del provvedimento di revoca (e quindi anche nel periodo compreso tra il mancato
superamento dell’esame e la comunicazione della revoca) il titolare potrà continuare lecitamente a guidare.
Chi ha subito la revoca non potrà conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un
anno dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo, così come dispone l’art. 219/3°bis c.d.s.
32. Con una sola “multa” possono togliermi tutti i 20 punti?
NO, al massimo, se si commettono più infrazioni con una sola azione, - ad esempio: superamento del limite
di velocità di oltre 40 km/h con sorpasso in curva e senza cintura di sicurezza - si potrà subire una
decurtazione massima di 15 punti (art. 126/bis comma 1/bis c.d.s.).
ATTENZIONE però, se si commette una violazione per cui è prevista la revoca o la sospensione della
patente sarà possibile decurtare anche più di 20 punti! (sempre l’art. 126/bis c.d.s. ultimo periodo). Quindi,
ad esempio, se si viene trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s. – 10 punti) e,
contemporaneamente, non si indossavano e cinture di sicurezza (art. 172 -5 punti), si tenevano accesi gli
abbaglianti incrociando altri veicoli (art. 153 c.d.s - 3 punti), si invertiva il senso di marcia in un’area di
intersezione (art. 154/7° c.d.s. -8 punti) la decurtazione sarà pari alla somma di tutti i punti previsti per le
singole violazioni, ossia di 26 punti!
32/bis. Cosa mi succede se mi tolgono più punti di quelli che ho sulla patente?
L’organo di polizia che ha elevato le sanzioni provvede alla decurtazione complessiva dei punti che si sono
persi, poniamo 41; a questo punto il soggetto “decurtato” deve sottoporsi alla procedura descritta nella
domanda n° 31 e tutto si risolve così. Ma allora, direte voi, che senso ha togliere più punti di quelli che si
possiedono? Credo nessuno, ai fini pratici, ma è certamente un elemento importante per la valutazione in
sede di esame perché il fascicolo personale del “decurtato” è in possesso dell’esaminatore e questi si può
rendere conto da ciò che legge se il soggetto è stato solo vittima di una serie di “sfortunate coincidenze”
oppure è un bel pezzo di birbante che deve essere “revisionato” a dovere (ma queste sono solo mie
supposizioni….).
Credo inoltre sia logico che chi perde più dei punti che vale una patente non possa essere soggetto a una
doppia - o tripla o etc. etc. - revisione della patente. Infatti, se seguiamo l’esempio dei 41 punti persi è
improponibile che il soggetto, superato l’esame la prima volta - quindi recupera la sua patente con tutti i 20
punti - istantaneamente li perda di nuovo perché a suo tempo ne aveva persi 41…., insomma, - 41 (persi in
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precedenza tutti in una volta) + 20 (recuperati con il primo esame) = - 21! Quindi di nuovo senza punti sulla
patente che ha appena “riconseguito”! Che dovrebbe fare, rientrare subito in aula e rifare un altro esame?
Le notizie sensazionali che riportano la sottrazione di decine, o centinaia, di punti sono solo …notizie… ma
per il “decurtato” cambia poco se non l’onore della cronaca!
33. E’ vero che se frequento “corsi d’aggiornamento” posso recuperare i punti persi - a patto che non
siano tutti e 20 -?
Sì, frequentando corsi organizzati da autoscuole o altri soggetti autorizzati si possono recuperare 6 punti. A
chi è titolare di patente con CAP la frequenza del corso permette di recuperare 9 punti (art. 126/bis comma
4° c.d.s.).
34. Se ricevo una “multa” per posta e mi viene richiesto di fornire i dati della patente di chi guidava al
momento dell’infrazione cosa devo fare e cosa mi succede se non rispondo?
Entro 30 giorni devo trasmettere i dati patente dell’effettivo trasgressore - una fotocopia chiaramente
leggibile fronte/retro può andare bene - unitamente alla fotocopia della carta d’identità del trasgressore.
ATTENZIONE! La dichiarazione deve riportare la firma del trasgressore e non di chi lo indica come tale
sennò ci troveremmo ad avere i punti sottratti solo perché qualche buon tempone ci ha “segnalato” alla guida
della sua vettura mentre passavamo col rosso e non ne sapevamo nulla!!
I dati possono essere forniti anche rivolgendosi ad un comando di polizia qualsiasi, non necessariamente a
quello da cui dipendevano gli agenti accertatori, ad esempio si veniamo sanzionati a Genova possiamo
fornire le informazioni al comando carabinieri o polizia locale del comune di residenza.
Dopo avere segnalato chi era effettivamente alla guida il comando che riceverà la comunicazione si attiverà
per notificare un altro verbale all’effettivo trasgressore e dargli modo di conoscere ufficialmente del fatto
contestato così da permettergli di proporre ricorso qualora lo ritenesse opportuno. La soma da pagare invece
non cambia e non raddoppia ma rimane la stessa e chi tra i due paga assolve l’obbligo anche per l’altro.
Se non comunichiamo i dati del vero conducente che commise l’infrazione i punti NON verranno sottratti
all’intestatario della carta di circolazione del veicolo che è stato sanzionato, ma verrà applicata una sanzione
amministrativa di € 357,00 in virtù dell’art. 180/8° c.d.s. Non esiste più distinzione tra veicolo intestato a
una PERSONA FISICA o a PERSONA GIURIDICA e ciò in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione
del 26/1/05 n° 27.
ATENZIONE! Si ha l’obbligo di rispondere e fornire i dati patente anche di se stessi! NON SI PUO’
RISPONDERE “NON SO CHI GUIDAVA” perché così facendo si incorre comunque nella sanzione di €
357,00: dovete fornire i dati di una patente, che sia quella dell’intestatario del veicolo o di altro conducente
al momento dell’infrazione (se lo si ricorda). In ogni caso resta l’obbligo di pagare anche quanto dovuto per
la violazione commessa, quindi si devono pagare DUE distinte sanzioni, una per la violazione commessa ed
una per non avere fornito i dati del conducente.
35. E’ vero che se ho conseguito la patente da meno di tre anni i punti decurtati per ogni singola
violazione sono raddoppiati?
Sì. Questa norma vale per chi ha conseguito la patente dal 1° ottobre 2003. Per chi l’ha conseguita prima,
anche solo di un giorno, il raddoppio NON si applica (art. 126/bis al termine della tabella relativa alle
decurtazioni previste per ogni singola violazione).
36. Devo comprare il “giubbetto rifrangente”? Se sì, come deve essere fatto?
Si devono comprare a patto che siano “giubbetti” o “bretelle” retro riflettenti muniti di marchio CE e
conformi alla normativa UNI EN 471/1995 o CEN EN 471/94. Non comprate quelli senza l’omologazione
descritta. Può essere giallo, rosso o arancione purché omologato.
37. Da quando decorre l’obbligo di usare i “giubbetti” ed in quali casi?
Dal 1° aprile 2004 si dovranno indossare i giubbetti fuori dai centri abitati, quando si va a collocare il
“triangolo” per avaria o altra causa di blocco del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo i conducenti di biciclette,
ciclomotori a due ruote e motocicli.
38. Se non indosso il “giubbetto” rifrangente posso prendere una multa?
Sì, e sarà di € 35,00 ma, attenzione, solo se non è indossato quando si va a mettere il triangolo o si circola su
strada a scarsa visibilità, sulle corsie d’emergenza o le piazzole di sosta sulle autostrade. Non saremo mai
multati se non lo abbiamo a bordo in caso di controlli di polizia. Sono detratti 2 punti dalla patente.
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CURIOSITA’ 1): l’art. 162 del c.d.s che introduce l’obbligo dei cosiddetti “giubbetti rifrangenti” sembra
distinguere due diversi dispositivi retroriflettenti:
1) l’uno, al comma 4 bis, espressamente previsto per le operazioni di presegnalazione, ovvero nel
posizionare il cosiddetto triangolo, é individuato come “dispositivo di protezione individuale (DPI) e deve
essere utilizzato da chiunque scenda dal veicolo;
2) l’altro, al comma 4 ter, previsto per la semplice “discesa dal veicolo” – per qualsiasi motivo dunque, e non
solo per mettere il triangolo ma anche per fare pipì… - é individuato invece come semplice “giubbotto o
bretelle ad alta visibilità” ma tale obbligo ricade solo sul conducente.
Tuttavia si ritiene che l’utilizzo del giubbotto, o bretelle, purché aventi le caratteristiche prescritte assolvano
ad entrambe le prescrizioni di legge.
CURIOSITA’ 2): L’art .162/1° comma del c.d.s dispone che sono esclusi dall’obbligo di utilizzare il
giubbetto i conducenti di a) velocipedi, b) ciclomotori a 2 ruote, c) motocicli.
Ordunque, facendo attenzione al dettato della norma nei casi a) e b) si osserva che solo i conducenti di
biciclette e dei ciclomotori a 2 ruote sono esclusi dall’obbligo del giubbetto, quindi quelli a 3 o 4 ruote
DEVONO indossarlo. Attenzione quindi a chi possiede un “Ape” o una di quelle “minicar” che, sebbene a 4
ruote, sono considerate ciclomotori e si guidano senza patente!! Loro dovrebbero indossarli ma…a ben
vedere l’obbligo di avere il “triangolo” scatta solo per i veicoli di cui all’art. 72/2° c.d.s - che sono gli
autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t - tra questi non ci sono le “Ape” e le
“minicar”… che pasticcio! Come facciamo a rispettare l’obbligo di posizionare il triangolo se non esiste
l’obbligo di averlo in dotazione?
Nel caso c) invece troviamo che l’obbligo non riguarda i “motocicli”; ebbene, per l’art. 53/1° lettera a) del
c.d.s i “motocicli” sono solo “veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone in numero non superiore a 2
compreso il conducente”. Ma allora i conducenti dei sidecar, dei cosiddetti “quad” ed i mitici motocarri
Guzzi, etc. devono indossarlo? Torniamo alle considerazioni precedenti: non hanno l’obbligo di avere il
triangolo!
A complicare il tutto dobbiamo quindi ritenere che tutti i conducenti di veicoli che circolano sulla strada
devono indossare il giubbetto quando scendono per posizionare il triangolo.. ma se non hanno l’obbligo di
averlo in dotazione - così come indica l’art. 72/2° c.d.s – come possono posizionarlo e quindi indossare il
giubbetto? Per fare che cosa lo devono indossare? Ancora più singolare è l’osservazione che l’obbligo
sembra diretto a TUTTI coloro che conducono veicoli - esclusi quelli citati ai punti a), b) e c) - quindi anche
chi guida un trattore, ruspa, calesse…
Un consiglio a tutti gli utenti della strada: è una norma un pò pasticciata, pensata per quando il “feroce
automobilista” diventa un “inerme pedone”: nel dubbio UTILIZZIAMOLO SEMPRE, almeno in caso di
sinistro le assicurazioni non potranno avanzare scuse richiamando l’art. 1227 del Codice Civile che permette
di diminuire il risarcimento del danno se chi lo ha subito ha concorso a cagionarlo, ovvero: se ti hanno
investito mentre eri sulla strada, a piedi e senza giubbetto non è escluso che, se lo avessi indossato, ti
avrebbero potuto vedere e quindi evitare d’investirti, pertanto ti meriti meno soldi di quanti ne potresti
ricevere perché, in una certa misura, hai contribuito al danno …PENSACI.
39. Posso installare “luci blu” sul mio veicolo?
No. E’ vietato installare sui veicoli luci di colore BLU (o qualsiasi colore diverso dal bianco per le luci
anteriori e rosso per le posteriori) e vi sono tre casi:
a) Chi circola con luci di colori diversi da quelli consentiti, ma mantiene anche quelli installati in origine,
insomma “aggiunge” le luci blu senza togliere quelle bianche, è punito con la sanzione di € 71,00 (art.
72/8° e 13°). Questa sanzione si applica anche se si viene fermati e le luci non sono accese ma si constata
della loro esistenza solo sulla base del controllo.
b) Chi, invece sostituisce le luci bianche con quelle blu - o d’altro colore - soggiace alla sanzione di €
357,00 oltre al ritiro della carta di circolazione per la revisione singola del veicolo (art. 78/1°, 3° e 4°).
Se si viene sorpresi mentre si USANO queste luci - e quelle bianche non esistono perché tolte – la
sanzione sarà maggiorata di € 35,00 (art.153/9° e 11°) con decurtazione di 1 punto dalla patente.
N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0.
40. Posso installare luci rosse scorrevoli a led o altri simili dispositivi d’illuminazione?
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No! Per queste installazioni vale tutto quanto esposto al punto precedente (39).
41. Posso montare “alettoni”, “spoiler” o “minigonne” al mio veicolo? E portapacchi, porta biciclette,
porta sci, etc.?
Sì perché non sono elencate tra le caratteristiche costruttive funzionali indicate nell’appendice V del titolo
III, sezione I (art. 227 del Regolamento d’esecuzione al c.d.s.) quindi NON sono soggette ad aggiornamento
della carta di circolazione.
ATTENZIONE però che la responsabilità dell’installazione è a totale carico del CONDUCENTE che deve
assicurarsi, in particolare per portapacchi, bici e sci, che siano efficacemente ancorati, non presentino bordi
appuntiti o taglienti e non sporgano dalla sagoma del veicolo.
N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0.
42. Posso sostituire il “finale” della marmitta di scarico?
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono
essere sostituiti con altri, PURCHE’ OMOLOGATI, ed accompagnati da attestazione del costruttore di
omologazione, e purché la rumorosità della marmitta NON superi quella indicata sulla carta di circolazione.
Tali dispositivi NON sono da indicare sulla carta di circolazione.
N. B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0.
43. Posso “ribassare” la mia auto?
Le direttive comunitarie NON prevedono una altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture.
Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carte di circolazione, ma dalle
“schede di omologazione”della ditta che ha costruito l’auto.
I ribassamenti comportano solitamente la sostituzione, per altro NON ammessa, delle sospensioni. In tali
casi, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) che trattasi effettivamente di
modifica, si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 78 c.d.s. (sanzione di € 357,00 oltre al ritiro della carta di
circolazione per la revisione singole del veicolo).
N.B.: Queste indicazioni operative per la polizia sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Ufficio di Bologna - con circolare del 22/7/2003 n° 5619.060.0.
44. Posso “oscurare” i vetri al mio veicolo?
L’ ”oscuramento” dei vetri delle vetture deve seguire le seguenti regole:
a) le pellicole adesive scure devono recare il marchio identificativo del costruttore;
b) dette pellicole devono essere omologate per il tipo di vetro sul quale sono applicate;
c) NON è consentita l’applicazione su:
1) parabrezza,
2) vetri laterali anteriori.
Sul lunotto posteriore è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori
esterni su ambo i lati.
d) l’applicazione delle pellicole adesive sui vetri NON comporta l’aggiornamento della carta di
circolazione.
N.B. Circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri n° I 680/M360 del 8/5/2002.
Chi oscura i vetri laterali anteriori e/o il parabrezza è punibile con la sanzione di € 71,00 per violazione
dell’art. 71/6° in relazione all’art. 227 lettera m) voce c) del Regolamento di esecuzione al c.d.s. (tratto da un
quesito a cui ha risposto ANCI RISPONDE della Lombardia del 11/9/2001).
45. Posso usare i cosiddetti “monopattini a motore elettrici” su strada?
NO! Al momento detti strumenti non trovano una collocazione nell’ordinamento giuridico italiano, poiché
risultano essere “acceleratori di velocità” – sia pur dotato di un motore elettrico ausiliario la cui circolazione
sulla strada è VIETATA (art 190/8° c.d.s.). Questi strumenti non rientrano neppure tra i veicoli a
“caratteristiche atipiche di cui all’art. 59 c.d.s. Tenuto conto che l’art. 3 del cds definisce inoltre le “piste
ciclabili”, ovvero parti della strada e riservate esclusivamente alla circolazione dei velocipedi è logica
conseguenza che i “monopattini elettrici” NON possono essere ammessi nemmeno a circolare su queste
corsie, quindi NON POSSONO CIRCOLARE SU AREE PUBBLICHE MA SOLO SU AREE PRIVATE.
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Chi viene sorpreso a circolare su strada con questi monopattini soggiace alla sanzione di € 21,00. Inoltre
eventuali incidenti comporteranno, per chi vi fosse coinvolto alla guida dei monopattini elettrici, al
risarcimento del danno secondo l’art. 2043 del Codice Civile.
N.B. Circolare del Ministero degli Interni n° 300/A/2/55071/10475 del 14/2/2002 - Ufficio Territoriale di
Rimini -.
Altra circolare della D.T.T, la n° 300/A/1/46049/104/5, argomenta che ai sensi del D.M. 31/1/2003 di
recepimento della direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima – per
costruzione – superiore a 6km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso d bambini
o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i
ciclomotori o tra i motoveicoli.
Perciò sussiste per i predetti veicoli l’obbligo della procedura di omologazione (D.M. 2/5/2001 n° 277) e la
loro circolazione è consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli artt. 97 c.d.s
(formalità per la circolazione dei ciclomotori) e 93 c.d.s (formalità necessarie per la circolazione degli
autoveicoli).
46. Posso usare su strada una bicicletta con motore elettrico? Devo usare il casco?
Occorrono alcune necessarie precisazioni si ciò di cui stiamo parlando:
a) “bicicletta elettrica”: veicolo che è dotato di un acceleratore che distribuisce potenza alle ruote
indipendentemente dall’azione della pedalata, ed é quindi classificato come “ciclomotore” (art. 52 c.d.s);
b) bicicletta a “pedalata assistita” veicolo dotato di motore elettrico ausiliario avente potenza nominale
massima di 0,25 kw, la cui azione propulsiva interviene esclusivamente quando sono azionati i pedali e
s’interrompe quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, (art. 50 c.d.s.).
Nel caso a) siamo in presenza di un vero e proprio “motorino” con l’obbligo di assicurazione, bollo, casco,
“patentino”, “libretto” etc.
Chi viene trovato in sella a tali veicoli senza tutto il necessario incorre in pesanti sanzioni!!
Nel caso b) invece si conduce una semplice bici.
N.B. Circolare della Direzione generale della Motorizzazione n° 2921-MOT2/D del 23/7/2003.
Per fare chiarezza e riuscire a distinguere tra le VERE “bici a motore” e quelle FALSE, ossia di “ciclomotori
camuffati di bici elettrica osserviamo il seguente schema:
caratteristiche
Bicicletta a pedalata assistita
Bicicletta a motore (ciclomotore)
Tipo di veicolo come definito dal Velocipede a pedalata assistita
Ciclomotore
c.d.s.
Funzionamento
Solo quando si sta pedalando
Anche quando NON si sta
pedalando
Tipo di motore
Elettrico
Si
Casco
No
Si
Assicurazione
No
Si
Patentino
No
Si
Targa
No
Si
Certificato di circolazione
No
si
E’ quindi molto importante sapere cosa si acquista: una “vera” bicicletta o un ciclomotore pensando d’essere
in sella ad una bici? Le conseguenze possono essere molto gravi:
sequestro del veicolo per mancanza certificato di circolazione,
sequestro del veicolo per mancanza copertura assicurativa,
fermo del veicolo per mancanza della targa,
fermo del veicolo per mancanza del casco, se il conducente è minorenne,
Infine forti sanzioni pecuniarie per ognuna delle violazioni commesse che vanno a sommarsi tra
loro.
47. E’ vero che se ho una patente con i dati illeggibili possono ritirarmela?
Sì. Laddove la patente di guida – in formato cartaceo o card - non sia più in condizione di assolvere la sua
funzione, ovvero di rendere identificabile il titolare e conoscerne i dati relativi all’abilitazione alla guida
quali il numero progressivo di rilascio, la data di validità o le prescrizioni, gli agenti di polizia devono
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procedere al ritiro della patente per l’invio della stessa alla competente DTT per la duplicazione. NON ci
sono sanzioni e si potrà continuare a guidare portando al seguito il verbale di ritiro e idoneo documento
d’identità sino a 30 giorni dopo il ritiro stesso, dopo tale termine l’interessato dovrebbe avere ottenuto la
nuova patente di guida in duplicato. Sui consiglia di seguire la procedura presentandosi personalmente
all’ufficio DTT che riceverà la patente ritirata, trasmessa dall’organo di polizia che l’ha ritirata.
N.B. Circolare del Ministro dell’Interno n° 98 – M/2413-15 del 4/10/99.
48. Se non indosso la cintura di sicurezza e vengo “multato” 2 volte nel corso di 2 anni è vero che mi
sospendono la patente?
Sì, se nell’arco di 2 anni vengo sorpreso a non indossare la cintura di sicurezza 2 volte la patente viene
sospesa da 15 giorni a 3 mesi: Ci verrà ritirata direttamente a casa da agenti di polizia (art. 172/8° c.d.s.).
49. Se un minorenne non indossa la cintura di sicurezza chi prende la “multa” e a chi vengono sottratti
i punti?
La sanzione è applicata al conducente o al “responsabile per il minore”, se presente sul veicolo – papà o
mamma, ad esempio, se sono a bordo e non guidano loro – contemporaneamente sono sottratti 5 punti dalla
patente di chi non ha obbligato il miniore ad allacciarsi solo se questi era conducente; non vengono sottratti a
chi , pur responsabile per il minore, al momento del fermo del veicolo da parte della polizia non guidava il
veicolo.
50. Se sono “passeggero” e non indosso la cintura di sicurezza mi sottraggono i punti 5 dalla patente?
No, ai passeggeri non vengono sottratti punti, vengono sottratti solo se si è conducenti. Ciò conformemente
al consolidato indirizzo giurisprudenziale (per cui non sono adottabili provvedimenti sulla patente di guida
per comportamenti che non ne presuppongono il possesso), si ha che la decurtazione dei punti può avvenire
solo per violazioni commesse alla guida di veicoli per cui è prescritta la titolarità della patente (Circolare del
Ministero dell’Interno del 12/8/2003 n° 300/A/1/44248/109/16/1). Per questo motivo, ad esempio, non
prevista la sottrazione di punti al pedone o al ciclista che, pur munito di patente, viola l’art. 146
(inosservanza segnali stradali) o al passeggero che viola l’art. 171 (senza casco) o 172 (senza cinture).
51. Guida in stato d’ebbrezza alcolica (art. 186 c.d.s).
a) Se si viene trovati in stato di ebbrezza alcolica - valutata con “etilometro” o esami clinici - si verrà
“denunciati a piede libero” e si dovrà subire un processo in Tribunale.
b) S’incorrerà nell’ammenda da € 258,00 a 1.032,00 e la possibilità dell’arresto fino ad un mese.
c) La patente verrà immediatamente ritirata dagli agenti per la sospensione da 15 giorni a 3 mesi (se è la
prima volta).
d) si verrà obbligati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici (art. 119/4°
c.d.s.).
e) Saranno decurtati, comunque, 10 punti dalla patente.
f) Se a violazione è già stata commessa nel corso dell’ anno, la sospensione sarà da 1 a 6 mesi.
g) Sarà possibile incorrere anche nell’obbligo di sottoporsi a visita medica per verificare i requisiti d’idoneità
alla guida.
h) Oltre alla sanzione sopra citata si rischia di dover sostenere le spese per un avvocato se si va in giudizio,
quindi al termine del procedimento la somma da sborsare potrà raggiungere il migliaio di Euro.
i) Chi si rifiuta di sottoporsi al test è considerato in stato d’ebbrezza e soggiace alle stesse sanzioni di chi
viene trovato ebbro!!
l) chi viene trovato ad avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l incorrà ANCHE nella sospensione
cautelare della patente , fino all’esito della visita medica richiamata al punto d) (art. 186/9° c.d.s.)
m) dal 23/8/05 - con Legge 17/8/05 N° 168 di conversione del D.L. 30/6/05 n° 115 – chi:
1) verrà trovato ad avere un tasso alcolemico pari o superiore al doppio di 1,5 (vedi punto l) - ovvero da 3,00
g/l -;
2) avrà commesso una violazione tra quelle contemplate nel titolo V del c.d.s. (ossia dall’art. 140 al 193
compresi)
3) avrà cagionato la morte di una o più persone
vedrà la sua patente REVOCATA !!
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Questo significa che per poter riavere la patente si dovranno sostenere gli esami daccapo! E questo potrà
essere fatto trascorso almeno 1 anno dalla data del provvedimento definitivo di revoca (art. 219/3°/bis
c.d.s.).
UN CONSIGLIO: chi deve guidare – non solo auto ma anche una bicicletta, un ciclomotore, una
motocicletta – NON deve bere NULLA, l’effetto dell’alcol varia da soggetto a soggetto e la stessa quantità di
bevanda alcolica assunta nello stesso momento da due soggetti può dare valori d’alcol nel sangue differenti.
NON, esistono regole valide per tutti che possano fornire indicazioni circa la quantità di alcol assumibile che
faccia restare sotto il livello massimo previsto dalla legge (0,5 g/litro).
ATTENZIONE! Con la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza alcolica NON si può guidare un
motorino perché il CIG - Certificato di Idoneità alla Guida per i ciclomotori - non lo si può avere
contemporaneamente ad una patente di guida “normale”, infatti la patente ritirata abilitava alla guida del
motorino, quindi…..a piedi!
52. Cosa mi succede se lampeggio con gli abbaglianti dopo avere visto una pattuglia per avvisare gli
altri conducenti della presenza della polizia?
S’incorre nella sanzione di € 71,00 (art. 153/3° e 10°). Si osservi che “lampeggiare” per segnalare la
presenza di un posto di controllo è scorretto perché si va ad impedire che un utente indisciplinato possa
essere sanzionato. Ma si pensi che, se la pattuglia sta cercando qualcuno in particolare, che magari ha
commesso un reato, si consente a quest’ultimo d’evitare il fermo (forse ha appena operato un furto a casa
vostra…). Inoltre i conducenti più “sgamati” rallentano e passano davanti alla pattuglia a bassissima velocità
mentre la “massaia”, ignara e sprovveduta, saluta a sua volta lampeggiando e passa davanti autovelox a 55
km/h e viene sanzionata!!
53. Se mi fermano e mi fanno un “verbale” ed io non lo firmo o non voglio ritirare una copia del
“multa” cosa succede?
Nulla, se non si desidera firmare gli agenti verbalizzanti scriveranno, nello spazio destinato alla sua firma “si
rifiuta di firmare” e l’atto avrà valore a tutti gli effetti perché dell’avvenuta stesura e possibilità di consegna
nella mani del contravventore farà testo la firma degli agenti verbalizzanti. Questo non preclude la possibilità
di proporre ricorso in seguito.
Se invece, oltre a non volere firmare, non si vuole nemmeno riceverne una copia gli agenti scriveranno in
calce a verbale “si rifiuta di firmare e di riceverne copia” con gli stessi effetti di cui sopra solo che il
sanzionato non avrà la possibilità di “ricordare” , nel tempo, a quanto ammonta la somma da pagare, cosa è
stato contestato esattamente e come proporre ricorso. Per questo motivo si sconsiglia vivamente di rifiutare
di riceverne copia.
54. Se mi devono fare un verbale e mi chiedono “qualcosa da dichiarare” cosa devo fare e a cosa
serve?
La possibilità di inserire nel verbale di contestazione dichiarazioni in merito a quanto contestato è garanzia
per il sanzionato riguardo alla successiva possibilità di proporre ricorso perché le dichiarazioni rese, ed
inserite nel verbale, possono dare maggiore “peso” al ricorso che, si presume verrà sicuramente presentato,
perché se si intende dichiarare qualcosa è probabile che non ci sia accordo con quanto contestato o che
esistano motivi che possano giustificare il comportamento contrario alle norme del cds. Ad esempio, se un
medico è sorpreso a viaggiare a 70 Km/h ove vige il limite di 50 Km/h e nel verbale fa inserire che si sta
recando a una visita domiciliare urgente, potrà invocare lo stato di necessità nel ricorso che presenterà
successivamente; la dichiarazione immediata, inserita nel verbale, farà comprendere, a chi riceverà il ricorso
– prefetto o G.di P. – che era veramente un caso d’urgenza perché l’ha dichiarato subito, cosa poco
verosimile se la dichiarazione giunge solo in sede di ricorso: perché non lo ha detto subito? Sorgerebbe il
dubbio che la “scusa” fosse stata creata ad arte, dopo, per tentare di evitare la sanzione…
55. Ho preso una “multa” e vorrei fare ricorso, cosa devo fare?
Esistono due diverse possibilità:
1) al Prefetto, (art. 203 e 204 c.sd.s.)
2) al Giudice di Pace, (art. 204/bis c.d.s.).
In entrambi i casi si deve scrivere una nota , su carta semplice, senza bollo, con un richiamo a quanto
contestato nel verbale ricevuto – sia per posta che direttamente dalle mani dell’agente – e le giustificazioni
del caso. Non è necessario avvalersi di un legale.
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Nel caso 1) basterà inviare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, allo STESSO COMANDO DA CUI
DIPENDE L’AGENTE CHE HA STESO IL VERBALE ed attendere la risposta del Prefetto - sotto forma di
“ordinanza ingiunzione” - che dovrà giungere entro 120 giorni. Se non giunge entro tale termine il ricorso si
intende accolto oppure, se lo ricevete oltre i 120 gg non avrà valore.
Ricordarsi che se le motivazioni non sono più che “buone” il Prefetto, nel respingere il ricorso, sarà
obbligato - per legge - ad applicare IL DOPPIO della “multa” da voi ricevuta in origine: Attenzione!!
Con questa modalità non c’è altro da fare che aspettare ma, se si vuole anche essere “sentiti” dal funzionario
della prefettura per chiarire a voce, e meglio, la propria posizione, si dovrà indicarlo chiaramente nel ricorso
presentato; si verrà chiamati ad un colloquio direttamente dalla prefettura.
Nel caso 2) invece si dovrà portare a mano, direttamente presso la cancelleria del G.di P. o trasmettere per
osta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il ricorso senza versare alcuna cauzione come avveniva
sino al 8/4/04. ATTENZIONE! La Corte Costituzionale, con sentenza n° 114 del 18/4/2004, ha dichiarato
incostituzionale l’art. 204/bis/3° del codice della strada che, per consentire la procedura del ricorso,
imponeva il pagamento anticipato del 50% del massimo edittale – ovvero il doppio della “multa” –
“…omissis…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 204/bis, comma 3° del c.d.s….omissis..).
La cancelleria NON provvederà a comunicare al ricorrente la data dell’udienza, ATTENZIONE! Bisogna
farsi parte diligente per chiedere quando avverrà l’udienza.
Avuto notizia della data e dell’ora fissata ci si dovrà presentare presso l’aula d’udienza del G.di P. a cui è
stato affidato il caso per la trattazione; saranno presenti, oltre al Giudice, un rappresentante del Corpo di
polizia cui appartenevano gli agenti accertatori. ATTENZIONE! Chi ricorre ha L’obbligo di presentarsi in
udienza, se non lo fa “perde”!
Nella trattazione orale del caso, l’interessato dovrà esporre le proprie ragioni al termine delle quali il Giudice
pronuncerà la sentenza (solo raramente si dovrà ricorrere a più udienze e solo qualora vi fosse la necessità di
sentire testimoni). La lettura della sentenza costituisce momento esecutivo per la definizione del caso e non
sarà inviato nulla a casa del ricorrente, sia che si “vinca” o che si “perda” - se vuole una copia della sentenza
dovrà ritirala personalmente presso la cancelleria dopo qualche tempo, ovvero dopo che il Giudice avrà
steso, per iscritto, le motivazioni -.
Se il ricorrente avrà “vinto” il comando da cui dipende l’agente accertatore provvederà immediatamente ad
archiviare l’atto - ripetiamo, non riceverete nessuna comunicazione a casa, dovrete andare a prendere copia
del dispositivo della sentenza direttamente presso la cancelleria del G.d.P. dopo qualche settimana, o più -.
Se si “perde” il G.d P. NON ha l’obbligo di raddoppiare la “multa” ma può decidere tra il minimo ed il
massimo previsto dal c.d.s. per quella determinata violazione. In questo caso il comando da cui dipende
l’agente accertatore prenderà atto di questo e – così opera la Polizia Locale di Mandello – dopo avere ritirato
direttamente presso la cancelleria del G.d.P. di Lecco il dispositivo della sentenza che dice che il cittadino ha
“perso”, provvede poi ad inviare al “perdente” una raccomandata in cui lo invita a pagare, entro 30 giorni, la
somma che ha stabilito il G.d.P.
Attenzione!! PER GLI ALTRI COMANDI, O FORZE DI POLIZA, CHIEDERE QUAL’E’ LA
PROCEDURA perché può cambiare a seconda dell’ufficio del G.d.P. a cui ci si rivolge!!
Si tenga presente che in tutte le violazioni al c.d.s le “multe” che la polizia eleva su strada sono sempre
riferite al MINIMO. Nell’opposizione davanti al G.d. P. è possibile anche chiedere il risarcimento delle spese
sostenute per resistere ma andranno documentate – ad esempio se si è scelto di avvalersi di un legale, si
dovrà presentare la parcella – lo steso però può fare la Pubblica Amministrazione, quindi attenzione a non
presentare ricorsi pretestuosi…
ATTENZIONE! Non presentare ricorso al G.d.P. contemporaneamente a quello presentato al Prefetto. In
questo caso quello presentato al G.d.P. viene dichiarato inammissibile secondo il disposto dell’at. 204/bis
comma 4° del cds: non facciamo i furbi pensando “…ne presento due così e va male uno c’è l’altro…”. Solo
se si “perde” davanti al Prefetto si può seguire la strada della presentazione del ricorso al G.d.P, ma a questo
punto non sarà più un ricorso contro la “multa” ma contro “l’ordinanza ingiunzione” del Prefetto che vi ha
“condannato” a pagare il doppio e vi troverete ad avere “contro” un funzionario della prefettura, non più il
comando da cui dipendeva l’agente accertatore – nel solo caso di una “multa” presa dalla Polizia Locale mentre se siete stati sanzionati da altre forze di polizia sarà sempre la prefettura a rappresentarle (riferito a
carabinieri, polizia stradale, G.d.F., etc.).
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56. E’ vero che un cartello di divieto di sosta che non riporta sul retro gli estremi dell’ordinanza non è
valido e posso ricorrere contro la “multa”?
NO. Le indicazioni poste sul retro dei cartelli stradali, sebbene previste dal regolamento d’esecuzione al
c.d.s., NON assumono rilevanza ai fini della validità di un segnale che vale comunque anche se manca delle
indicazioni relative all’ordinanza. In tal senso si sono espressi sia il D.T.T con circolare n° 2321/Segr./3427
ict del 10/12/2002 che la Corte di Cassazione Civile con sentenza n° 6474 del 18/5/2000. Le sentenze dei
vari Giudici di Pace che hanno affermato il contrario soccombono di fronte a quanto disposto dai sopra citati
organi superiori. Se così non fosse potremmo tranquillamente non rispettare un segnale di STOP perché sul
retro non sono stati riportati gli estremi dell’ordinanza istitutiva dell’obbligo di dare la precedenza ad un
strada anziché ad un'altra con le prevedibili, e pericolose, conseguenze…Anche il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso sul caso con la nota n° 3773 del 9/12/2004 sostenendo:
“….l’utente della strada , ai sensi dell’art. 38 comma 2° del c.d.s., è tenuto comunque al rispetto delle
prescrizioni imposte con la segnaletica presente su strada, ed è soggetto alle eventuali conseguenze
sanzionatorie, dal momento che i segnali, in quanto installati, esplicano comunque la loro funzione”.
57. E’ vero che in caso di incidente SENZA DANNI A PERSONE c’è l’obbligo di spostare i veicoli? Ed
è vero che se non li sposto posso incorrere in una “multa”?
Sì. L’art. 189/3° c.d.s dispone che in caso di sinistro con soli danni a cose i coinvolti devono “evitare
intralcio alla circolazione” , pertanto devono liberare la strada. Insomma non si possono lasciare fermi i
veicoli per un fanale rotto discutendo sulle responsabilità - magari facendolo animatamente restando sulla
carreggiata - in attesa che arrivino le forze di polizia con una coda di mezzi che passa a fatica tra i
“danneggiati”. Infatti chi non rimuove i veicoli portandoli fuori della carreggiata o collocandoli sul margine
destro della stessa incorre nella sanzione di € 71,00 (art. 189/9° c.d.s.) e 2 punti in meno sulla patente.
58.E’ vero che non si possono più utilizzare i cartelli di “passo carrabile” comprati dal ferramenta o al
supermercato?
Sì, è vero, a Mandello, dal 31/12/2003, è obbligatorio munirsi di autorizzazione e cartello numerato
progressivamente rilasciato all’Amministrazione Comunale. Solo con questi si hanno le garanzie e tutele
previste per i titolari di “passo carrabile”.
59. E’ vero che con il cartello di “passo carrabile” rilasciato dal Comune non posso lasciare in sosta la
mia auto davanti al mio cancello?
Sì. Nessuno può lasciare in sosta l’auto dove c’è un cartello di “passo carrabile”, nemmeno i titolare del
passo. Questo si spiega perché se non ci fosse il vostro cancello, probabilmente l’area antistante avrebbe
potuto essere destinata a sosta veicoli - ad esempio, ma non in tutti i casi – insomma si è sottratto a tutti un
potenziale diritto di utilizzo di suolo pubblico e questo non significa che quell’area, che resta comunque di
proprietà pubblica, sia diventata uno spazio di sosta riservato ai proprietari del passo carrabile.
60. Sono sicuro che davanti al cancello di casa mia non sosta mai nessuno, posso evitare di munirmi di
autorizzazione e cartello rilasciati dal comune?
No. Si pensi che in caso di sinistro, uscendo con l’auto dal proprio cancello, la controparte, se attenta,
potrebbe crearvi problemi in ordine al risarcimento dei danni se ponesse attenzione al fatto che siete usciti da
un passo carrabile NON autorizzato….
61. E’ vero che le forze di polizia possono circolare sulle auto di servizio senza indossare le cinture di
sicurezza?
Non è del tutto vero. L’art. 172/3° lettera a) del c.d.s. dispone che: “Sono esentatati dall’obbligo di indossare
le cinture di sicurezza… gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell’espletamento di un servizio di emergenza”.
Per meglio comprendere la portata pratica della norma riportiamo uno stralcio del chiarimento fornito dal
Ministero dell’Interno con la circolare n° 300/A/36693 del 31/10/1996:
“…l’esenzione dall’obbligo di usare le cinture di sicurezza…..non è generalizzata ma limitata
all’espletamento di un servizio d’emergenza…….Si è pertanto rimesso alla prudente valutazione dei singoli
operatori l’esame, da effettuarsi di volta in volta, se l’attività svolta possa trovare ostacolo od impedimento
nella ritenzione operata dalle cinture di sicurezza. Tuttavia il disposto legislativo non dà adito a difformità
d’interpretazione circa l’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di ritenuta, né si può condividere la
generalizzata astensione dall’obbligo, sul presupposto che ogni servizio di polizia potrebbe risolversi in un
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servizio d’emergenza….D’altra parte il messaggio altamente educativo ed emulativo che la collettività
potrebbe ricevere dalle stesse forza dell’ordine qualora indossassero, nel corso di servizi automontati, le
cinture di sicurezza, alimenterebbe il convincimento dei cittadini che le regole di condotta che integrano il
diritto sono poste nel loro stesso interesse, dimostrando, altresì, che la violazione di quelle regole non
comporta vantaggi maggiori degli svantaggi”.
Non si ritiene aggiungere nulla a quanto riportato se non che questo invito alle forze di polizia da parte del
Ministero risale all’anno 1996! Si rilevi che a Mandello il personale di P.L. indossa regolarmente, in ogni
circostanza di servizio, le cinture di sicurezza.
62. E’ vero che i conducenti di veicoli di polizia possono usare il cellulare?
Sì. E precisamente l’art. 173/2° dispone che sono esentati dal divieto di usare cellulari (direttamente,
tenendoli in mano perché usando il viva voce o auricolare è consentito a tutti) i conducenti dei veicoli delle
forze armate, delle forze di polizia (di stato, carabinieri, G.d.F., penitenziaria, forestale, Locale, etc.) Vigili
de Fuoco, taxi, Croce Rossa Italiana.
Se così non fosse non potrebbero nemmeno usare l’apparato radio in dotazione che, notoriamente, si attiva
tenendo in mano il microfono a pulsante.
63. Posso usare uno spray al “peperoncino” - di quelli che vendono anche al supermercato - per
difendermi da un’aggressione?
Sì. Gli spray al “peperoncino” sono precisamente spray al principio attivo CAPSICUM che è una sostanza
naturale derivata dal peperoncino di cayenna, classificato come infiammatore e non come irritante - definito
tecnicamente OC: Oleoresin Capsicunin - quindi non agisce sulla soglia del dolore ma su quella del fastidio.
Provoca gonfiore ed infiammazione con chiusura involontaria e incontrollabile degli occhi , secrezione
nasale, fiato corto e infiammazione della pelle. Per “decontaminarsi”, essendo biodegradabile, basta un
abbondante lavaggio con acqua fresca. Il getto utile varia , a seconda del modello, dai 2 agli 8 metri.
NON sono classificati come armi e possono essere acquistati e portati liberamente. Il loro uso però,
ovviamente, deve essere limitato a quei casi in cui si è aggrediti ed esiste serio pericolo per la propria
incolumità, in caso contrario l’uso improprio è punito penalmente e si dovrà rispondere delle eventuali
lesioni e danni fisici causati oltre che della “semplice” aggressione perpetrata.
Il Ministero dell’Interno, con circolare 9/1/98 n° 559/C-50.00-A-77(98) ha determinato che lo spray all’OC
“… non è classificabile arma comune in quanto non ha l’attitudine a recare offesa alla persona…Pertanto, il
predetto strumento potrà essere liberamente commercializzato…”.
Da ultimo si fa osservare come sia ottimo l’uso dello spray su cani o animali aggressivi.
ATTENZIONE. Sono ormai in uso anche alle forze di polizia in Italia - “vigili” compresi - quindi, se vi si
intima “fermo o ti spruzzo” fermatevi! L’irritazione non è piacevole, ve lo assicuriamo.
64. Ho visto che sono in vendita “storditori elettrici” che sembrano pistole ma non sparano proiettili e
non uccidono, posso comprarli e tenerli per difesa personale?
NO. Questi sono vere e proprie armi da difesa e per la legge italiana sono considerati “armi proprie”.
Possono essere vendute solo da armieri e solo a persone munite di porto d’armi o di nulla osta. Non possono
essere “portate” addosso per nessun motivo e neppure da chi ha licenza di porto d’armi (arresto da 18 mesi e
tre anni).
CURIOSITA’ 1) Unica eccezione è fatta per le “fruste elettriche per bovari” che sono sì classificate come
strumenti atti ad offendere ma che possono essere portate solo per giustificato motivo (meglio avere una
mucca davanti!).
CURIOSITA’ 2) Il nome commerciale del più diffuso modello è TASER e quello di ultima generazione è
una sorta di pistola con puntatore laser che “lancia”, per mezzo di un gas a pressione, 2 freccette collegate
con un sottile filo al lanciatore entro 5-6 metri e che, appena toccano il bersaglio, scaricano una tensione di
50.000 Volt, 133,mA a 18W nel giro di 4-5 milionesimi di secondo con un ritmo di 15 impulsi al secondo.
Non è necessario che le freccette tocchino la pelle ma è sufficiente si piantino negli abiti. L’effetto è che il
soggetto colpito cade a terra e si rannicchia in posizione fetale.
Inoltre, ogni TASER dell’ultima generazione lascia cadere a terra - dopo la partenza delle freccette - una
serie di dischetti con sopra il numero di serie della cartuccia cui corrisponde il possessore per poterlo poi
rintracciare facilmente…
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CURIOSITA’ 3) Si trovano su internet, provenienti dagli USA, particolari carabine - denominate “Riot
Defender™ Semi-Automatic Carbine - e pistole - denominate “Riot Defender™
Semi-Automatic Pistol” - che lanciano proiettili che,colpendo il bersaglio, rilasciano liquidi irritanti
che causano la temporanea inabilità. Non sembra siano utilizzabili in Italia perché non mi risulta siano state
sottoposte al competente ministero per la loro valutazione ma non sarebbe male vederle utilizzate in
occasioni particolari perché non uccidono o feriscono. Certo che in Italia non siamo ancora pronti ad
accettare su strada un agente che imbraccia una carabina con un serbatoio a forma di “chiocciola” sopra la
canna che, minaccioso, ci osserva..... La stessa azienda produce speciali torce - denominate “The Cobra
StunLight™” che, oltre ad illuminare, hanno un puntatore laser rosso e un dispositivo interno a getto di
“peperoncino” che permette di colpire il bersaglio a circa 7 m. : sarebbe utile nei controlli di polizia e da tenere in casa
per difesa, anche questo non sembra sia stato sottoposto al competente ministero Italiano.
65. Posso trasportare passeggeri sul “motorino”?
Dal 1/7/04 il codice recita: “Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo
che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente
abbia un’età superiore a 18 anni.” Quindi sarà possibile trasportare UN solo passeggero (non più di uno!)
solo se sul “libretto” del motorino c’è scritto che il veicolo è “omologato” per due persone e a patto che a
guidare vi sia un maggiorenne. I ciclomotori acquistati dopo questa data potranno avere sul “libretto”
l’indicazione della possibilità di trasporto di un passeggero mentre, per quelli già in circolazione oggi si deve
ancora sapere se sarà possibile sottoporre i veicoli a nuova “omologazione”. ATTENZIONE! Non é vero che
dal 1/7/04 tutti i possessori di motorini potranno trasportare un passeggero! Chi lo farà, e il suo motorino
NON è “omologato” per passeggero, sarà sanzionato secondo l’art. 170 c.d.s. con € 71,00 se maggiorenne e,
se minorenne, la sanzione prevista dall’art. 115/4° è di € 35,00. Nessun punto sottratto dalla patente.
ATTENZIONE! Con la Legge 17/8/05 N° 168 di conversione del D.L. 30/6/05 n° 115, a partire dal 23/8/05
chiunque verrà trovato a trasportare un passeggero su ciclomotore – se non omologato per 2 – incorrerà nella
sanzione accessori della CONFISCA del veicolo! Significa che verrà prima posto sotto sequestro dagli
organi di polizia e ricoverato in apposita depositeria per 30 giorni e poi, se l’interessato lo chiederà, potrà
essere ricoverato presso un luogo privato in attesa della CONFISCA che stà a significare che diventa di
proprietà dello Stato!! Questo perché le spese di custodia sono a carico del soggetto a cui é stato sottratto il
veicolo… se l’interessato non lo chiede verrà trattenuto nella depositeria in attesa del provvedimento di
confisca.
66. I caschi omologati per guidare i motorini possono essere usati ancora? Possono essere usati sulle
moto di cilindrata maggiore?
I caschi per l’uso sui ciclomotori avevano omologazione distinguibile dalla targhetta interna che riportava
“D.G.M - numero di omologazione - lettera “E” seguita da un numero che indicava lo stato comunitario di
provenienza – e le lettere CC che stavano ad indicare “conducente ciclomotore”. Dal 29/7/2001 (Decreto del
Ministero dei Trasporti del 28/7/2000) questi caschi NON possono più essere venduti ma possono essere
ancora utilizzati, solo per i ciclomotori, si intende.
Questi aschi NON possono essere utilizzati sulle moto. Chi indossa un casco DGM-CC su una “moto”
incorre nella sanzione di € 71,00 oltre al fermo per 30 giorni della moto ed al sequestro, ai fini della
confisca, del casco stesso. Decurtazione di 5 punti dalla patente.
67. E’ vero che ci sono in commercio caschi non omologati o con omologazione contraffatta?
E’ possibile. Ma è più probabile trovare caschi che abbiano una “targhetta” interna – quella che riporta gli
estremi dell’omologazione, per intenderci - che riporti una falsa indicazione di omologazione che uno che
non l’abbia del tutto. E’ verosimile ipotizzare che i falsificatori abbiano riprodotto anche targhette “false” da
applicare al caco fasullo: attenzione a chi ci vende il casco. E’ vero però che è difficile, per gli agenti di
polizia, riconoscere questi falsi…come per le banconote in fondo.
Se però veniamo sorpresi ad indossare un caco senza targhetta – anche se è omologato, o lo era, ma non
potete più dimostrarlo purtroppo, per lo meno su strada ed in quel momento - è certo che agli agenti un
sospetto possa sorgere; fare attenzione quindi a NON perdere questa targhetta sennò l’agente di polizia può
sequestrarvelo. Spetterà a voi dimostrare che era omologato regolarmente andando da chi ve lo ha venduto
per una certificazione… insomma un po’ di problemi che con una cura modesta del vostro casco non
dovrebbero accadere (per perdere una targhetta si deve proprio maltrattare questo benedetto casco!).
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68. Esistono casi in cui è lecito non indossare la cinture di sicurezza?
Si’. L’art. 172/3° lettera f) del c.d.s dispone la possibilità di esenzione dall’impiego delle cinture nei
confronti di quelle persone che risultino affette da patologie particolari che cosituiscano controindicazione
specifica all’uso delle cinture; il tutto sulla base di certificazione rilasciata dall’ASL che deve riportare un
logo, riconosciuto intenazionalmente come indicazione d’esonero dell’obbigo di “allacciarsi”, e la data di
scadenza dell’esonero stesso. Quindi solo chi ha un certificato rilasciato dall’ASL che lo esonera può non
indossarle - e ne abbiamo visti pochi -. Non valgono le motivazioni estemporanee quali “ho la colite”, “mia
madre è vecchia e non riesce a indossarle”, “se cado nel lago c’è pericolo che non riesca a levarle” e via con
le più originali e fantasiose come il frequente “non avete niente di meglio da fare” o “con tutti i ladri che ci
sono in giro pensate queste cose”…
Solo per le donne in gravidanza è sufficiente, per fruire dell’esenzione, un certificato del medico curante e
non dell’ASL.
NOTA CURIOSA: Il giudice di pace di Viterbo, in seguito a sollecitazione di un cittadino sanzionato dalla
polizia stradale per non avere indossato la cintura, in data 5/9/2003, presentava dubbi di incostituzionalità
sulla norma che obbliga all’uso delle cinture di sicurezza e nella presentazione della questione alla Sprema
Corte si legge “… che l’uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo debba far parte, alla luce dei principi
costituzionali delle democrazie, delle discrezionalità personale, non potendosi tornare al sistema dittatoriale
cui si sono sacrificate così tante vite idealiste”. Non crediamo sia il caso di commentare, restiamo in attesa
della decisione della Corte.
69. E’ vero che si può avere una certificazione medica che consente di NON indossare il casco?
NO! assolutamente falso. Il vigente c.d.s. - all’art. 171 - non prevede esenzioni per l’uso del casco a fronte di
possibili patologie, come nel caso delle cinture di sicurezza.
NOTA CURIOSA: Un Giudice di Pace di Cesena, il 6/11/2000, aveva sollevato una questione di legittimità
costituzionale su questa disparità di trattamento tra l’obbligo delle cinture di sicurezza - e la possibilità di
non indossarle - e per l’equivalente l’obbligo del casco - e dell’inesistenza della possibilità di non indossarlo
-. Ebbene la Corte Costituzionale, con ordinanza n° 348 del 6/11/2001 ha dichiarato infondata la questione
perché: “L’obbligo di indossare il casco protettivo….trae origine da ragioni di esposizione al rischio di
eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali
del veicolo condotto; ragioni che sono del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a
disciplinare l’uso delle cinture di sicurezza”. Rispetto al caso precedente (punto 68) sembra non esistano
dubbi…. ma stiamo a vedere.
70. Accendendo le “4 frecce” posso fermarmi ovunque, legittimamente?
NO. L’accensione contemporanea di tutti gli indicatori luminosi di direzione viene definita dal codice della
strada come “segnalazione luminosa di pericolo” (art. 151° lettera f. c.d.s.). Questo tipo di segnalazione si
deve usare solo nei casi contemplati dall’art. 153/7° c.d.s, ossia:
a) nei casi di ingombro della carreggiata,
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il “segnale mobile di pericolo” (triangolo),
c) quando il veicolo, per avaria procede a velocità particolarmente ridotta,
d) in caso di improvvisi rallentamenti ed incolonnamenti,
e) in tutti i casi in cui la fermata d’emergenza costituisce pericolo, anche momentaneo, per gli altri
utenti ella strada.
Come si può constatare, accendere le “4 frecce” per andare a comprare il pane - per esempio - , lasciando la
macchina sul marciapiede NON è consentito ed in questo caso si incorre nelle sanzioni di € 35,00 per
l’accensione indebita delle “4 frecce” (art. 153/11° c.d.s) più la sosta vietata sul marciapiede di € 71,00 (art.
158/1° e 5° c.d.s).
71. Posso occupare il posto dei disabili con le “4 frecce” accese?
NO, assolutamente! Come si chiarisce nella risposta precedente è vietato. Per due motivi: uso improprio
delle “4 fecce” e occupazione indebita dello spazio per disabili: sanzioni di € 35,00 (art. 153/11° c.d.s) e €
71,00 (art. 158/2° e 5° c.d.s). Aggiungiamo che un uso improprio dello spazio riservato ai disabili è, oltre che
vietato, un grave comportamento, indice di scarsissimo senso civico e rispetto per le persone più deboli: è
l’unica sanzione per cui non provo alcun “dispiacere” nell’elevarla.
72. Il contrassegno invalidi permette di sostare ovunque?
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NO. Anche per i possessori di contrassegno esistono limiti ala facoltà di sosta. Non possono sostare, ad
esempio sulle intersezioni, in curva, sugli stop, occultando segnali stradali, sui marciapiedi senza lasciare
spazio ai pedoni, sugli attraversamenti pedonali, insomma non si deve costituire grave intralcio al traffico
(art. 1/1° D.P.R. 24/7/96 n° 503). In tutti questi casi si possono essere “multati” come gli altri conducenti.
73. Posso viaggiare sempre sulla corsia centrale in autostrada?
NO, non sempre. Si deve utilizzare prevalentemente la corsia di destra libera, quindi, praticamente, si deve
sorpassare un veicolo che percorre la corsia di destra utilizzando quella centrale, per poi riportarsi
nuovamente su quella di destra. Se così facessero tutti la “capacità” di sostenere traffico - numero di veicoli
per corsia - sarebbe aumentata perché lo spazio utile si “riempirebbe “ di veicoli e non troveremmo centinaia
di metri “vuoti” tra un veicolo e l’altro nella corsia di destra – come accade spesso - , oltre, naturalmente ad
avere più scorrevolezza. Ovviamente ci sarà la necessità di continui spostamenti da destra a sinistra e
viceversa, ma questi saranno limitati alla sola manovra, lasciando scorrere i veicoli veramente più veloci.
La corsa di destra NON è “la corsia della vergogna” come mi ha riferito, scherzando - spero - , qualcuno.
Riferimenti normativi: l’art. 143/6° del c.d.s è stato abrogato e dal 30/6/2003 non è più in vigore; era quello
che riservava, nelle autostrade, la corsia di destra ai veicoli lenti. Ad oggi vige, per tutte le strade a due o più
corsie, l’obbligo di percorrere la corsia libera più a destra (art. 143/5° c.d.s)
74. Posso pagare una “multa”a rate?
Sì ma a determinate condizioni. L’art. 26 delle L. 24/11/1981 n° 689, alla rubrica “Pagamento rateale della
sanzione pecuniaria” recita: “L’Autorità giudiziaria o Amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria
può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30; ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. In ogni
momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.”
Innanzi tutto ricordare che questa norma vale per TUTTE le “multe” che si possono ricevere, quindi anche
quelle per violazioni diverse dal c.d.s.
Nel dettaglio si ricordi che solo chi si trova in condizioni economiche disagiate può chiedere la rateizzazione.
Se la sanzione è stata elevata da un comando di P.L. ci si deve rivolgere al comando stesso, mentre per le alte
forze di polizia (carabinieri, polizia, G.d.F,) si deve presentare richiesta scritta alla Prefettura della provincia
in cui è stata commessa la violazione allegando idonea documentazione comprovante lo stato economico
disagiato - ultima busta paga, denuncia dei redditi, stato di disoccupazione, etc. - e comunque ogni
documento che il comando di P.L. o la prefettura dovesse richiedere. Se sussistono le condizioni verrà
disposto per la rateizzazione con la determinazione della somma per ogni singola rata – mai inferiore a €
15,00 - sino all’estinguersi del debito. Si sottolinea però che sono molto rari i casi cui viene concesso il
pagamento rateale; non si pesi di poter fare come per l’acquisto di una lavatrice o di uno stereo solo perché
non si vuole sborsare subito la somma dovuta ….
75. Sono in possesso di un fuoristrada immatricolato AUTOCARRO, posso portare come passeggeri
mio figlio e mia moglie o amici?
Non sempre è così “pacifico”. E’ invalso l’uso di acquistare veicoli con immatricolazione AUTOCARRO
perché è nota la facilitazione, in termini di importo di tassa di proprietà, nettamente inferiore a quella per i
veicoli immatricolati come AUTOVETTURE, per cui il legislatore verosimilmente ha posto limitazioni
proprio per evitare che le facilitazioni destinate a chi esercita un’attività professionale siano indebitamente
fruite da chi non ha titolo.
Bisogna distinguere la casistica in due parti:
1) se si trasportano persone sulla parte del mezzo destinata al carico delle merci - sul cassone o nella zona del
veicolo destinata alla cose o comunque dove non ci sono sedili, per intenderci -.
2) se si trasportano persone regolarmente sedute sui sedili nel numero ammesso, come da carta di
circolazione. Ed è il caso dei fuoristrada …..
Nel caso 1) E’ possibile trasportare persone sul cassone o nel la zona destinata alle cose ove non ci sono
sedili solo se si è in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla D.T.T ( ex Motorizzazione) sulla base
di nulla osta del Prefetto, così come prevede l’art. 82/6° c.d.s. Nel caso di trasporto di persone nella parte del
veicolo destinata alle cose effettuata senza l’autorizzazione di cui al citato art. 82/6° c.d.s. sarà applicata una
sanzione di € 398,00 e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente ritiro immediato
della stessa da parte degli organi di polizia che hanno proceduto al controllo.
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Nel caso 2) il Ministero dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione e gli Affari del Personale,
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi – con circolare n° M/2413-38 del
28/1/99 ha chiarito che quando si realizza trasporto di persone su veicoli immatricolati AUTOCARRO anche a titolo di amicizia e cortesia - si viola il disposto normativo di cui all’art. 82/8° c.d.s (utilizzare veicoli
con destinazione diversa da quella prescritta: sanzione € 80,00 e sospensione della carta di circolazione da 1
a 6 mesi con conseguente ritiro immediato della stessa da parte degli organi di polizia che hanno proceduto
al controllo). Recentemente, in seguito a specifico quesito al Ministero da parte di questo comando di polizia
locale si ottenuta una nuova conferma di quanto riportato nella circolare del 1999, e ciò con la risoluzione n°
300/A/1/34115/108/68 del 6/8/2004.
Questo si spiega esaminando l’art. 82/1° c.d.s (destinazione d’uso dei veicoli) e l’art. 54/1° lettera d) c.d.s
che individua gli AUTOCARRI come veicoli “destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o
a trasporto delle stesse.” Il carattere distintivo della destinazione in questione è, pertanto, il trasporto delle
cose, e quello delle persone viene consentito solo in quanto funzionale al primo.
L’utilizzo dei veicoli in questione per una destinazione diversa da quella prescritta si verifica ogni qual volta
il trasporto della persona assume una configurazione autonoma e distinta rispetto a quello delle cose cui è
normativamente vincolato il veicolo, anche nell’eventualità in cui lo stesso risulti compatibile con le
caratteristiche del veicolo- esistenza di posti a sedere -. Non vale osservare il contrario, ovvero che per l’art.
169/2° c.d.s si rinvii alla carta di circolazione per la determinazione del numero di persone che possono
trovare posto sui veicoli in quanto tale disposizione regola il trasporto di persone in via generale e per le
eventuali violazioni prevede una sanzione autonoma rispetto a quella stabilita nel citato art. 82 c.d.s, quindi
non pone criteri modificativi alle presupposte norme sulla destinazione dei veicoli.
Da ciò deriva che per gli autocarri il numero di posti indicati nella carta di circolazione va riferito alla loro
specifica destinazione e quindi al numero delle persone di cui è consentito il trasporto ai sensi dell’art. 54
c.d.s cioè a quel particolare trasporto funzionalmente collegato all’oggetto del trasporto stesso fissato dalla
specifica destinazione del veicolo.
ATTENZIONE! Alla violazione può conseguire anche un illecito fiscale perché la tassa di possesso ha
diverso ammontare a seconda della destinazione d’uso del veicolo - ed è proprio per questo che molti
comprano veicoli immatricolati AUTOCARRO: pagano molto meno!.. Ma se si viene beccati…gli agenti
accertatori trasmettono una nota informativa, con copia del verbale elevato per l’art. 82/8° c.d.s, all’Agenzia
delle Entrate che procederà, poi, alla contestazione formale della violazione che comporterà il pagamento
della somma relativa all’ammontare del tributo evaso più una sanzione da € 103,00 ad € 516,00 (salvo
aggiornamenti ISTAT in aumento). I SUV che trasportano persone nei limiti della carta di circolazione,
anche se immatricolati autocarri, sono tassati come autovetture (nota n° 6 all’art. 82 cds pagina 288 e a
pagina 1056 nota operativa n° 5 del “prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” edito dall’EGAF,
autore Giandomenico Protospataro, 40^ edizione agosto 2011).
CURIOSITA’. Gli uffici del G.d.P. di Lecco hanno indirizzi non univoci in merito, infatti sono a
conoscenza di sentenze discordanti pur trattando dello stesso “motivo del contendere”: ad alcuni hanno
confermato la sanzione mentre ad altri l’hanno archiviata. Morale: se volete tentare d’utilizzare l’autocarro
per trasportare persone fatelo pure e poi, se venite multati, tentate la strada del ricorso al G.d.P.
PRECISAZIONE: in data 15/11/11 la segnalazione di un utente induce ad una serie di considerazioni ed
ipotesi.
Se è vero che appare difficile considerare 1) disabili, 2) infanti, 3) anziani e 4) minorenni come “… persone
addette all’uso o a trasporto delle stesse …” è altrettanto vero che bisogna cercare di distinguere
accuratamente:
- 1) disabili e 2) infanti: appare evidente che non possono contribuire all’uso ed al trasporto di nulla
quindi riterrei estremamente difficile giustificare la loro presenza a bordo.
- 3) anziani (ipotizzando di ritenere “anziani” coloro che sono in età di pensione): se la loro presenza a
bordo può essere connessa all’ “uso ed al trasporto di cose”, allora è presenza corretta che non consente
di rilevare alcuna violazione del c.d.s; se invece l’anziano è presente solo per essere trasportato,
ipotizziamo, ad assistere ad una partita di calcio trasmessa alla televisione in casa di un amico, sarebbe
estremamente difficile ricondurre la sua presenza a bordo come funzionale all’ “uso ed al trasporto di
cose”, quindi con possibile rilevazione di violazione al c.d.s
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4) minorenni. Distinguiamo tra coloro che sono in età di obbligo scolastico - a partire dalla prima
classe elementare - e quelli in età post scuola dell’obbligo.
Per i primi risulta un pochino difficile, ma non impossibile, ricondurre una loro presenza su un autocarro
funzionale all’ “uso e trasporto delle cose”; certo è che si potrebbe verificare che il caso di un aiuto al
babbo per scaricare un comodino portandone i cassetti svincolati dal comodino stesso … ma al di fuori
di casi simili è presenza difficile da giustificare e, verosimilmente, potranno ravvisarsi violazioni al cds.
Se il minore è, invece, in età post scuola dell’obbligo, la sua presenza a bordo potrebbe ben essere
funzionale all’ “uso ed al trasporto di cose” purché si possa chiarire agli agenti che effettuano i controlli
della presenza del minore con elementi di riscontro concreti come ad esempio un padre che trasporta
mobili di casa per un trasloco ed il figlio, di 16 anni, che lo aiuta a nelle operazioni.
ATTENZIONE. Rilevo altresì che nel prontuario in uso a molte forze di polizia stradale, edito dall’EGAF
dal titolo ”Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale” - 40^ edizione, agosto 2011 – il cui
estensore è l’autorevole Giandomenico Protospataro, a pagina 288, nelle note operative all’applicazione della
violazione dell’art. 82/8° e 10° del cds riporta: “ – autocarri, autoarticolati, etc, che trasportano persone (di
cui è opportuna l’identificazione) non addette all’uso o al carico o scarico delle cose trasportate (es:
autostoppisti, persone trasportate a titolo di amicizia o cortesia, familiari non dipendenti, bambini, etc. : Cass.
Civ. Sez. II del 20/3/2009 n° 6855); … omissis…”. Lo stesso si legge nell’opera dal titolo ”Codice della
strada”, 12 volumi, edita sempre da EGAF con autori, oltre che il citato Protospataro, anche dall’Ing.
Biagetti Emanuale, a pagina 082.01/08.
Come si rileva, leggendo questi testi non si distinguono i casi così come commentati dal sottoscritto poco
più sopra, pertanto è bene porre molta attenzione quando si decide di utilizzare un autocarro per trasporto di
soggetti così come individuati nel prontuario (bambini, familiari non dipendenti ad esempio): gli estensori
sono certamente ben più autorevoli del sottoscritto.
76. E’ vero che chi “spinge a mano ed a motore spento “ un veicolo è pur sempre da considerarsi in
circolazione come se fosse a motore acceso? E’ vero allora che spingendo una motocicletta o una
autovettura - a motore spento - e non si è in possesso di patente per quella categoria di veicoli può
configurare la violazione di GUIDA SENZA PATENTE?
Sì. Sembra strano ma la suprema Cote di Cassazione ha, con diverse sentenze, richiamato l’attenzione su
questa, apparentemente singolare, problematica. Di seguito alcune pronunce che aiutano a comprendere la
portata della questione.
1) Cassazione Civile, Sez. I del 30/3/99 n° 3068 – privati contro Prefettura di Cuneo –: “...il motociclo
guidato dall’uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre
circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni se manca
l’assicurazione e la carta di circolazione…”
2) Cassazione Penale, Sez. IV del 19/4/2003 n° 18749 – privato contro il Tribunale di Bolzano -: “… il
reato costituito nel fatto che lo Z. aveva portato da tale S.U. un ciclomotore per farlo ispezionare, ma
dopo un primo controllo in un recinto privato, lo Z. , continuando a tenere il mezzo per il manubrio,
si era accinto ad avviare il motore e a spingere il veicolo verso una vicina via pubblica quando
questo gli era sfuggito al controllo ed era andato ad attraversare il pubblico marciapiede
fiancheggiante la via Rosa di Bolzano nel momento in cui alla guida di altro consimile veicolo era
giunto tale R.S. il quale solo a fatica era riuscito ad evitare l’ostacolo. (In seguito a controlli di
polizia lo Z. era stato trovato in stato di ebbrezza alcolica e per questo sanzionato ai sensi dell’art.
186 c.d.s.)
…la guida di un ciclomotore non postula che il conducete lo inforchi, ovvero vi si ponga a
cavalcioni, essendo fin troppo evidente come il condurre a mano un tale veicolo si risolva pur sempre
in una sua deliberata movimentazione e finisca per creare alla circolazione e alla pubblica incolumità
rischi più intensi di quanto comporterebbe la conduzione del mezzo in un tradizionale assetto di
marcia…”
Dalle sopra citate sentenze, e da altre che non si riportano per brevità, si evince che è da considerarsi in
circolazione ogni veicolo, indipendentemente dal fatto che sia condotto a mano e a motore spento.
77. E’ vero che non posso entrare in un area pedonale, o zona a traffico limitato o con divieto di
transito, con un motorino a motore spento?
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Sì. Facendo riferimento a quanto riportato al punto precedente appare evidente che anche “spingendo” il
motorino si concretizza GUIDA quindi non è possibile l’ingresso in aree pedonali, o altre aree vietate, ai
veicoli con motore spento.
PARADOSSO: se così no fosse si potrebbe “spingere” un autobus in un’area pedonale….
78. Ho sentito dire che la nuova patente formato “card” non è valido quale documenti di identità, è
vero?
No. L’art. 292 del R.D. 6/5/1940 n° 635 (regolam. Esecuz. alle leggi di Pubblica Sicurezza) attribuisce
carattere di documento equipollente alla carta di identità ogni documento munito di fotografia e rilasciato da
una Amministrazione delle Stato. Nel caso della nuova patente di guida, non più “cartacea” ma in plastica,
rimane valida la sua qualificazione come documento equipollente la carta di identità.
In al senso si è pronunciato il Ministero dell’Interno con circolari n° M/2413/8 del 14/3/2000 e già il
17/6/1998, con circolare n° 981/98/Sett.II/6 Pat. la prefettura di Lecco ribadiva la cosa riportando le
osservazioni della circolare ministeriale n° 41 del 18/5/1998…sennò come potrebbe, la polizia, fare i verbali
se non “identifica” correttamente e legalmente il trasgressore? Dovrebbe chiedere di esibire la carta di
identità che, invece, non viene mai richiesta perché, da sola, la patente di guida assolve quest’obbligo.
79. E’ vero che in alcune strade possono rilevarmi la velocità con “autovelox” e non fermarmi subito
mandandomi la “multa” a casa?
Sì. L’art. 4 del D.L. 29/6/2002 n° 121 convertito e modificato dalla L. 1/8/2002 n° 168 consente l’impiego di
dispositivi che controllino a distanza le violazioni sulle norme che regolano la velocità dei veicoli (art. 142
c.d.s), del sorpasso (art. 148 c.d.s) e, più in generale, del comportamento da tenere (art. 176 c.d.s) sulle strade
tipo A e B di cui all’art. 2/2° c.d.s. Le strade tipo A e B sono le autostrade (tipo A) e le strade extraurbane
principali - strada a carreggiate indipendenti separate da spartitraffico invalicabile con almeno due corsie per
ogni senso di marcia - (tipo B).
Sulle strade di tipo C (extraurbana secondaria – strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso
di marcia -) e D (strada urbana di scorrimento – strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
con almeno due corsie per senso di marcia, marciapiedi e banchine, o corsie riservate a mezzi pubblici con
possibili intersezioni a raso semoforizzate -) possono essere attivati i rilevamenti elettronici come per le
strade di tipo A e B ma devono preventivamente essere munite di apposito decreto del Prefetto della
provincia competente per territorio che identifichi esattamente il tratto di strada in cui è possibile NON
CONTESTARE SUBITO LA VIOLAZIONE RILEVATA. Se ottenuto, le forze di polizia - da intendersi
come polizia locale, polizia stradale di stato, carabinieri, G.d.F., etc. - possono procedere al rilevamento della
velocità dei veicoli e dei loro sorpassi – se esiste un divieto in tal senso – senza predisporre una pattuglia che
fermi e contesti subito la violazione.
Ma come facciamo a sapere che in un determinato tratto di strada le forze di polizia possono “multare” senza
fermare i veicoli? Innanzi tutto si deve tenere in considerazione che su tutta la rete autostradale (tipo A) e
sulle strade extraurbane principali (Tipo B) è possibile NON contestare le violazioni ai limiti di velocità e
sorpasso in virtù della L. 168/2002. Per le altre strade - quelle più sopra individuate con i tipi C e D - è
stabilito che l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere portata a
conoscenza degli utenti della strada. La circolare del ministero dell’Interno n° 300/A/1/54584/101/3/3/9 del
3/10/2002 ha chiarito che l’art. 4 della Legge 1/8/2002 n° 168 dispone che venga data “….informazione agli
automobilisti…” della presenza dei rilevatori; la legge utilizza appunto il termine “informazione” non
facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un
segnale stradale, quindi l’avviso della presenza di dispositivi di controllo può essere dato con qualsiasi
strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio
variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza. FARE ATTENZIONE quindi! Se nei verbali
eventualmente ricevuti vi è il richiamo alla Legge n° 168/2002 significa che la polizia era legittimata a non
fermare il veicolo e mandare la “multa” a casa: nessuna possibilità di ricorso per la mancata contestazione
immediata!
CURIOSITA’: sino a pochi mesi fa le apparecchiature “fisse” utilizzate dagli organi di polizia per rilevare e
infrazioni alla velocità e i sorpassi vietati (quelle chiuse nei “gabbiotti” per intenderci) NON erano
omologate per questi scopi; infatti il Ministero dei Trasporti, con una circolare del 8/11/04 n° 3610
indirizzata alla Polizia Municipale di Treviso precisa che quelle in uso - sino alla data della circolare - erano
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omologate sì ma tenendo conto della presenza del verbalizzante. La nuova normativa (entrata in vigore il
1/8/2003, che introduceva la patente a punti ed altre novità sul c.d.s.) dispone che il rilevamento automatico
delle infrazioni senza la presenza o il diretto intervento degli operatori sia effettuato da apparecchiature
approvate ed omologate ai sensi dell’art. 45/6° c.d.s., quindi con nuova omologazione perché tutte quelle in
uso sono state omologate PRIMA del 1/8/03: tutte le omologazioni precedentemente rilasciate non potevano
essere considerate valide per le “postazioni fisse”. Finalmente, in data 16/5/2005, con n° 1122, il Ministero
dei Trasporti ha provveduto ad omologare le apparecchiature modello “Autovelox 105 SE”, con buona pace
di coloro che speravano di eludere le sanzioni grazie a questa argomentazione.
BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può
continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s
ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi
appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle
forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri
motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.).
80. Possono farmi la “multa” con la foto mentre passo col rosso senza fermarmi subito?
Sì. La norma richiamata al punto precedente – L. 168/2002 - ovvero della necessità di munirsi di apposito
“decreto” del prefetto per installare apparecchiature automatiche per il controllo, senza contestazione
immediata delle, violazioni alla velocità (art. 142 c.d.s.) ed al sorpasso (art. 148 c.d.s.) NON si applica alle
rilevazioni elettroniche delle violazione ai semafori (art. 146 c.d.s).
La Prefettura di Lecco, con nota n° 20030005156/Ricorsi del 10/1/2003 in seguito a preciso quesito della
Polizia Locale di Mandello del Lario ha affermato: “… Il divieto di utilizzazione di dispositivi o mezzi
tecnici di controllo remoto del traffico per accertare le violazioni diverse dal superamento dei limiti di
velocità e dei divieti di sorpasso, non trova applicazione nelle ipotesi in cui sono impiegate quelle
apparecchiature che hanno la funzione di documentare con fotografia l’attraversamento di un incrocio con
semaforo indicante luce rossa….”.
Inoltre l’attuale formulazione dell’art. 200/1°bis c.d.s dispone che “…nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione..:…b)
attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa;….”
Pertanto sul verbale sarà riportata, quale motivazione per la mancata contestazione immediata, la dicitura di
cui sopra oltre alle indicazioni relative al tempo trascorso dall’accensione della luce rossa - ossia dopo quanti
secondi abbiamo attraversato l’incrocio col rosso – ed all’omologazione dell’apparecchiatura.
Le foto saranno disponibili presso il comando che potrà rilasciarne copia a richiesta da parte di colui che ha
ricevuto il verbale di contravvenzione e saranno minimo 2, scattate in sequenza temporale immediata, per
dimostrare che il veicolo era in movimento e si stava allontanano attraversano l’intersezione col rosso
Se fossero invece 2 foto da cui si evince che il veicolo è fermo scatterebbe solo la “multa” per non essersi
arrestata sulla striscia d’arresto con sanzione di minore entità (€ 138,00 e 6 punti in meno alla patente per il
passaggio col rosso oltre alla possibilità di sospensione della patente da 1 a 3 mesi se nell’arco di 2 anni si
commettono 2 passaggi col rosso - art. 146/3° e 41/11° c.d.s - e € 35,00 e 2 punti in meno dalla patente per
chi non si arresta prima della striscia d’arreso trasversale - art. 146/2° e 41/11° c.d.s -).
Si osservi che dalle foto si potrà vedere una lanterna ripetitrice del semaforo che abbiamo superato che
proietta luce rossa: serve per dimostrare che la fotografia è stata ripresa proprio mentre attraversavamo con
luce rossa e che l’apparecchio non ha scattato per errore.
CURIOSITA’: il ritardo di 1 secondo non cosa da poco perché già col “giallo” avremmo dovuto fermarci –
c’è una sanzione anche per chi attraversa col “giallo” e potrebbe fermarsi in sicurezza: art. 146/3° e 41/10°
c.d.s per € 137,55 e 6 punti in meno alla patente oltre alla possibilità di sospensione della patente da 1 a 3
mesi se nell’arco di 2 anni si commettono 2 passaggi col giallo.
Si sappia che a 50 Km/h si percorrono 13,8 metri al secondo, quindi nel secondo appena trascorso
dall’accensione della luce rossa abbiamo già fatto quasi 14 metri, quindi ci troviamo in mezzo all’incrocio! E
poi, diciamo la verità, chi attraversa l’incrocio a 50 km/h? Se abbiamo fretta di passare probabilmente
viaggiamo a maggiore velocità, quindi i metri al secondo percorsi sono maggiori … e poi c’era tutto il tempo
del giallo che non abbiamo osservato; se percorriamo 13,8 m/s ed il giallo ha una durata di, diciamo 4
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secondi, abbiamo percorso ben 13,8 x 4 = 55,2 metri senza nemmeno tentare di fermarci…PENSIAMOCI…
la matematica non è un opinione.
CURIOSITA’1° atto: Il Ministero dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n° 1135 del 18/3/2004 rivolto
prevalentemente al comune di Modena, ha considerato valide tutte le foto scattate ai semafori senza la
presenza di agenti, che in questa città sono in funzione dall’ottobre 2002, a patto che le apparecchiature
rispondessero a 4 requisiti: 1) l’apparecchio deve essere installato in modo fisso e non facilmente
manomettibile; 2) la foto deve garantire una panoramica in cui compaia anche la lanterna rossa; 3) devono
essere scattate in sequenza almeno 2 foto a documentazione del movimento del veicolo; 4) l’apparecchio
deve essere impostato con 1 secondo di ritardo o riportare sua foto il tempo di passaggio dopo lo scattare del
rosso.
CURIOSITA’ 2° atto: lo stesso decreto dirigenziale ha disposto che l’apparecchiatura modello “Autostop
K20” - che è quella in possesso della P.L. di Mandello - citiamo testualmente, ”…può essere utilizzato
soltanto come ausilio all’operatore di polizia presene sul luogo…” quindi, paradossalmente, NON è
possibile utilizzarlo “isolato” sino a quando il Ministero non comunicherà quali modifiche apportare
all’apparecchiatura.
Insomma, per ora l’apparecchio o si usa con un agente presente o niente. Capirete che se la tecnologia deve
essere d’aiuto all’uomo, con questo Decreto Dirigenziale si torna ai vecchi tempi in cui si discuteva sempre
“sono passato col giallo!... NO! Era rosso…..Allora faccio ricorso.. è un furto…non potevate vedere
bene…”. Viene così meno la possibilità di controllare costantemente un’intersezione pericolosa che, con la
presenza dell’apparecchiatura, era diventata più sicura in funzione del deterrente che costituiva la presenza
della stessa, ben visibile sul palo che sosteneva la lanterna semaforica.
CURIOSITA’ 3° atto: ma quante infrazioni sono state rilevate a Mandello? A riprova che il deterrente esiste
si rileva che nell’anno 2001- primo anno d’installazione dell’apparecchiatura – sono state rilevati ben 253
passaggi col rosso mentre nell’anno 2002 “solo” 21 e nel 2003 …- quindi il deterrente esiste…
CURIOSITA’ 4° atto: Un coraggioso Giudice di Pace - di Cittadella -, con sentenza n° 149 del 8/7/04 è
andato contro la circolare del Ministero sull’archiviazione dei verbali redatti sulla scorta di apparecchi
considerati NON omologati, argomentando che una semplice “circolare”, atto di natura amministrativa, va
disapplicata per gli artt. 4 e 5 della Legge 20/3/1866 (!!!) n° 2248 allegato “E” per contrasto alla legge che,
come quella in oggetto (art. 201/1 bis e ter del c.d.s) contiene disposizioni non suscettibili di diversa
interpretazione per la sua chiarezza. Vedremo cosa faranno i suoi colleghi G.d.P. di altre città d’Italia…
81. E’ vero che non esistono più veicoli immatricolati come “USO PROMISCUO”?
Fino al 1998, le autovettura venivano considerate dalla normativa veicoli adibiti esclusivamente al trasporto
di persone; in deroga era concesso i trasporto di campionari, depliant, di piccoli omaggi pubblicitari e opere
di letteratura scientifica ai fini non commerciali (Circ. Min. Trasp. N° D.G. III n° 36 del 31/7/1986, n° D.C.
IV B 107 del 31/12/97 e nota n° 597/DC1 del 1/7/98).
Dall’agosto 1998, con il D.M. 4/5/98,è stato recepito la direttiva comunitaria 98/14/ce E e sono così stata
eliminati i veicoli ad USO PROMISCUO persone/ cose e sono rimaste pertanto due sole tipologie di veicolo:
- autovetture (categoria comunitaria “M” trasporto di persone),
- - autocarri (categoria comunitaria “N” trasporto di cose).
Con questa modifica le autovetture sono passate a soddisfare le esigenze che prima erano dei veicoli ad uso
promiscuo; Il Ministero dei Trasporti ha quindi ritenuto legittimo e non sanzionabile il trasporto di cose sulle
autovetture (circolare n° 300/A/43982/105/27 del 27/7/1999).
Uniche condizioni fissate dallo stesso Ministero sono il rispetto dell’art. 164 c.d.s (il carico deve essere
sempre sistemato in modo da non creare impedimenti al conducente durante la guida) e, nel caso di trasporto
di cose per conto terzi, l’obbligo dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori.
82. Esiste una “tolleranza” rispetto ai limiti di velocità? Quando la polizia usa l’autovelox o il telelaser
applica una tolleranza?
Per i limiti imposti NON esiste una tolleranza; se è imposto, ad esempio, 50 km/h quale velocità massima, si
deve viaggiare a 50 km/h.
Nelle misurazioni con apparecchi elettronici invece, l’art. 345/2° del regolamento d’esecuzione al c.d.s
impone che tali apparecchi , sebbene omologati dal Ministro, debbano concedere una riduzione del 5% sulla
velocità rilevata con un minimo di 5 km/h che comprendono, comunque, la tolleranza dello strumento stesso.
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In pratica, quando si viene fermati, la polizia considera la vostra velocità applicando il 5% in meno da quella
rilevata dall’apparecchio e, se con il 5% vi viene “abbonata” una velocità minore di 5 km/h, applica
comunque 5 km/h in meno; quando invece il calcolo con il 5% in meno è superiore a 5 km/h, lascia questo
valore.
Esempio 1): viene rilevata una velocità di 75 km /h. Il 5% risulta essere 3,75 km/h per una velocità
“effettiva” di 71,25 (75 – 3,75 = 71,25) però questa è inferiore al minimo da sottrarre - 5 km/h -, in questo
caso, allora, verrà considerata “effettiva” una velocità di 70 km/h (75 – 5 = 70). Quindi, se il limite imposto
era di 50 km/h verrete sanzionati secondo l’at. 142/8° c.d.s. per € 143,00 e 2 punti in meno sulla patente.
Esempio 2): viene misurata una velocità di 96 km/h. Il 5% risulta essere 4,8 km/h per una velocità
“effettiva” di 91,2 km/h (96 – 4,8=91,2) però questa è inferiore al minimo da sottrarre -5 km/h - , in questo
caso la velocità “effettiva” sarà di 91 km/h (96 – 5 = 91).
Con il limite imposto di 50 km/h verrete sanzionati secondo l’art. 142/9° c.d.s per € 357,00 e 10 punti in
meno dalla patente oltre al suo ritiro immediato da parte egli agenti accertatori: e questo per i1 1 “solo” km/h
in più - almeno formalmente -.
Esempio 3): viene misurata una velocità di 135 km/h. Il 5% risulta essere 6,75 km/h per una velocità
“effettiva” di 128,25 km/h (135 – 6,75 = 128,25). In questo caso è evidente che la riduzione del 5% è
superiore ai 5 km/h minimi da concedere al trasgressore quindi la velocità su cui l’agente si baserà per la
sanzione sarà di 128,25 km/h.
Con limite di 130 km/h - come sull’autostrada - la sanzione sarà quella prevista dall’art. 142/7° per € 35,00
e nessun punto in meno dalla patente.
CURIOSITA’ 1): si presume che il legislatore abbia previsto queste “tolleranze” strumentali perché sui
veicoli non sono montati tachigrafi con scala delle unità, ma, per la maggior parte, sono con scala graduata di
5 km/h in 5 km/h - vedere la propria auto per sincerarsene, probabilmente si troverà 10, la “barretta” dei 15,
poi 20, la “barretta dei 25, poi 30 e così via -. Proprio per questa impossibilità materiale di valutare intervalli
inferiori a 5 km/h si è disposto di concedere questa sorta di “tolleranza” che però non incide sulla velocità
imposta dai segnali - che NON hanno “tolleranza” - ma solo sulla misurazione ai fini dell’applicazione delle
sanzioni, e questo sembra una cosa onesta e corretta.
CURIOSITA’ 2): Sarebbero tutte annullabili la sanzioni per eccesso di velocità elevate con l’ausilio di
apparecchiature elettroniche. Lo sostiene l’ADUSBEF, un’associazione di tutela dei consumatori, sulla base
della L 273/1991 secondo la quale “tutti gli strumenti a componente metrica- vale a dire che misurano
distanze – devono essere accompagnati da un “certificato di taratura” rilasciato da appositi istituti
riconosciuti a livello nazionale”.
In altri paesi europei, effettivamente, gli strumenti di rilevazione della velocità vengono sottoposti a prove di
verifica annualmente - Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Filanda,
Svizzera – Da noi però c’è il problema che le strutture idonee e riconosciute a livello comunitario, i
cosiddetti Servizi Italiani di Taratura (SIT) non esistono! Da qui i ricorsi ai Giudici di Pace possono portare
ad ottenere l’annullamento delle sanzioni elevate con i rilevatori elettronici in uso a tutte le nostre forze di
polizia. La mietitura dei verbali da annullare è iniziata davanti al G.d.P. di Lecce e ciò fa ben sperare per chi
volesse cimentarsi a proporre ricorso davanti ad altri G.d.P. d’Italia ma…attenzione, non tutti la pensano allo
stesso modo e si potrebbe anche perdere. Ricordo che la sentenza di un G.d.P. non costituisce giurisprudenza
consolidata né pronuncia che obbliga gli altri G.d.P. d’Italia ad adeguarvisi quindi…..
Stranamente il nostro Ministero non si era accorto di questa norma relativa all’obbligo di revisione periodica
delle apparecchiature - o aveva preferito sorvolare - per lo meno fino a poco tempo fa, perché nella
recentissima omologazione dei rilevatori automatici di infrazioni modello Traffiphot III e Photored V del
24/12/04 si legge che gli organi di polizia stradale sono tenuti a verifiche di taratura a cadenza annuale;
peccato che non si dica da chi debbono essere seguite le verifiche…..
Ad ogni buon conto ricordiamo che già il 20/4/04, con nota n° 1396085, il Ministero delle Attività Produttive
scriveva alla ditta Eltraff di Concorezzo - quella che distribuisce gli autovelox, per intenderci - che : “…
esclude che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità siano soggette
all’obbligo della verificazione periodica così come disciplinata dal Decreto 28/3/2000 n° 128”.
Insomma ci sono argomentazioni buone per entrambe le parti e comunque si ricorda che vengono sempre
sottratti 5 km/h rispetto alla velocità rilevata dalle apparecchiature elettroniche, come esposto più sopra, e
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tenendo conto che la precisione degli apparecchi è indicata dai costruttori nell’ordine del “+ o – 1%”
possiamo ipotizzare che non dovrebbero esservi errori in danno del conducente, quindi un G.d.P. avrà di che
sbizzarrirsi ne valutare le diverse posizioni…..auguri a chi tenta il ricorso.
Per approfondire l’argomento “taratura” vedere la domanda n° 99).
BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può
continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s
ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi
appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle
forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri
motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA!
83. Ho preso una “multa” e mi fa rabbia, posso pagare con le centinaia di monetine del mio
salvadanaio così “punisco” mia volta chi me l’ha fatta obbligandolo a contarle tutte?
NO! Con l’introduzione dell’€uro vige il regolamento della Comunità Europea, n° 974/98 del Consiglio
Europeo del 3/5/08 in cui, all’at. 15/2°, si dispone che “…il potere liberatorio delle suddette monete
metalliche, le uniche in corso legale in tutti gli Stati membri, si limita a 50 pezzi, indipendentemente dal
valore facciale delle monete utilizzate…” .
N.B. Non 50 pezzi per ogni tipo di moneta, bensì 50 pezzi IN TOTALE! Quindi, esaurito il valore
complessivo delle 50 monetine, il resto si deve pagare in CARTA MONETA.
84. E’ vero che a chi guida con una patente estera in Italia non possono essere sottratti punti dalla
patente se commette infrazioni che lo prevedono?
Non è proprio così. L’art. 6/ter del D.L. 27/6/03 n° 151 - convertito in Legge 1/8/03 n° 214 - dispone che i
titolari di patente di guida rilasciata da uno stato estero, nel quale non vige il sistema della patente a punti, e
commettono infrazioni in Italia per le quali è prevista una sottrazione vengono “registrati” su apposita banca
dati al centro elaborazione dati della D.T.T.
Questo serve per procedere come segue:
1) titolare di patente straniera che perde tutti i 20 punti nell’arco di 1 anno: vietata la guida in Italia per
2 anni ,
2) titolare di patente estera che perde 20 punti nell’arco di 2 anni: vietata la guida in Itala per 1 anno,
3) titolare di patente estera che perde 20 punti tra i 2 e 3 anni: vietata la guida in Itala per 6 mesi.
La decorrenza del periodo si calcola dalla prima infrazione rilevata.
CURIOSITA’: Se per una persona in possesso di patente italiana i punti persi si recuperano tutti nell’arco di
2 anni - se non si commettono più infrazioni - (art. 126/bis/5° c.d.s) chi ha una patente straniera, invece,
deve attendere un anno in più, infatti le loro violazioni restano “vive” 3 anni anziché 2. Insomma per gli
“stranieri” i pericoli di non poter guidare in Itala sono maggiori che per gli italiani stessi!
85. Mi hanno detto che posso rifiutarmi di trasportare chi non vuole indossare le cinture, è vero? Ed è
vero che chi guida è responsabile, per il risarcimento dei danni, anche di chi è passeggero se non
indossa le cinture?
Sì. La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con sentenza del 20/11/96 n° 9904 aveva già stabilito che il
conducente di un veicolo, il quale non abbia preteso che il passeggero indossasse la cintura di sicurezza e, in
caso di renitenza, non abbia rifiutato il trasporto, ovvero l’intrapresa marcia, risponde a titolo di colpa delle
lesioni del trasportato. Il tutto a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della
cintura.
Il caso trattato era omicidio colposo per incidente in cui, chi aveva provocato il sinistro, si era lamentato del
mancato uso della cintura da parte della vittima, ed aveva ragione…
Più recentemente La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza del 17/02/04 n° 3098 - quindi “fresca
fresca” - ha ribadito il concetto sopra esposto perché, in sintesi, è stato stabilito che il conducente di un
veicolo è tenuto, in base alle regole della comune prudenza e diligenza, ad esigere che il passeggero indossi
la cintura di sicurezza e, in caso di inadempienza del passeggero trasportato, il conducente potrà anche
rifiutarne il trasporto o interrompere la marcia.
Il caso era di una donna rimasta ferita in modo gravissimo, con invalidità permanete al 100%, in seguito ad
incidente in cui era stata sbalzata fuori dall’abitacolo della vettura su cui stava viaggiando come passeggero
senza indossare la cintura di sicurezza.
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Si era valutato che il danno fisico era stato causato al 50% dal mancato uso della cintura di sicurezza e di
questo 50% il 20% era da ascriversi in capo al conducente, che già aveva il 50% della responsabilità per il
comportamento colposo nella guida!!
Per la cronaca, il conducente avrebbe dovuto pagare £ 3.158.771.800 (tre miliardi e rotti) perché la sua
compagnia assicuratrice lo copriva “solo“ fino a £ 1.500.000.000 (un miliardo e mezzo) che dovevano
essere versati anche questi per coprire il danno subito…per un totale di £ 4.658.771.800 (quattro miliardi
e….). NESSUN COMMENTO.
Altra novità recente (la notizia è stata trovata sul sito ASAPS del 31/8/05). La Suprema Corte di Cassazione
ha condannato a 5 mesi di reclusione per OMICIDIO COLPOSO un padre che non allacciò la cintura alla
figlioletta, nel 1993, e questa morì in un incidente stradale: RIFLETTIAMOCI, ci sono voluti 12 ani ma alla
fine la sentenza è arrivata….
86. Prendere una “multa” o una “contravvenzione” sono la stessa cosa?
No. Sono termini usati nel linguaggio quotidiano per definire una “sanzione amministrativa pecuniaria” e
quindi non sono usati correttamente. Infatti quello che tutti noi intendiamo dire è che un agente di polizia ci
ha sorpreso a violare una norma che prevede, quale punizione, la possibilità di pagare una certa somma di
denaro, e la cosa finisce lì.
Una MULTA invece è pur sempre il dover pagare una somma di denaro ma il suo importo è stabilito da un
Giudice per qualcosa che riguarda l’avere commesso un DELITTO, inteso come un comportamento tra quelli
previsti dal Codice Penale tra gli artt. 241 e 649 o da altre leggi che prevedono, come pena, l’applicazione di
una MULTA. Questa quindi non la può applicare un agente di polizia sulla strada perché il suo compito sarà
quello di stendere una “comunicazione di notizia di reato” all’Autorità Giudiziaria che provvederà poi, con
un processo, ad applicare la MULTA, ovvero a decidere quanto dovrà pagare il colpevole, che potrà altresì
essere punito con la RECLUSIONE, se prevista.
Una CONTRAVVENZIONE , invece, è una delle due specie di REATI previsti dal Codice Penale (C.P.).
Infatti i REATI si dividono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI, queste ultime vanno dall’art 650 all’art.
734 del C.P. e sono punite con ARRESTO e/o AMMENDA. Quindi l’agente di polizia non può “fare una
contravvenzione” perché di per se non significa nulla, in quanto, se dobbiamo identificare una “punizione”
per qualcosa che abbiamo fatto contro le leggi vigenti, questa non è qualificabile con
CONTRAVVENZIONE. In presenza di una CONTRAVVENZIONE un poliziotto deve fare sempre la
“comunicazione di notizia di reato” all’Autorità Giudiziaria che provvederà poi, con un processo o in altre
forme abbreviate, ad applicare la punizione che potrà essere l’ARRESTO e/o l’AMMENDA, ovvero a
decidere quanto dovrà pagare il colpevole e/o se dovrà andare in carcere.
Quello che ci “colpisce” su strada si chiama “sanzione amministrativa pecuniaria” ed è una forma di
punizione sociale “veloce”. Si applica solo a quelle violazioni che la legge considera “meno gravi” per la
turbativa della civile convivenza e pertanto non necessitano di una processo davanti a dei Giudici: il divieto
di sosta ne è un esempio.
CURIOSITA’ 1): agli albori del codice della strada, nel 1959, il divieto di sosta era considerato una
CONTRAVVENZIONE (art. 4, sanzione prevista AMMENDA da £ 4.000 a £ 10.000) per cui tutti
denunciati all’Autorita’ Giudiziaria (A.G.) che, per venirne fuori, emetteva migliaia di “decreti penali” ossia
ordini di pagamento di un’AMMENDA, che era pur sempre una somma di denaro, ma che non la poteva
decidere il vigile!! Poi tutto cambiò, ma non subito, ci volle qualche anno.
CURIOSITA’ 2): Quando venne introdotto l’obbligo delle cinture di sicurezza anche in Italia, con la L.
111/1988, il legislatore commise un errore: scrisse che chi non indossava la cintura di sicurezza doveva
essere punito con un’AMMENDA…stesso problema del 1959… tutti coloro che non indossavano la cintura
dovevano essere denunciati all’A.G.!! Resosi conto dell’errore, il legislatore corse ai ripari con una frettolosa
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una rettifica: cambiò la parolina AMMENDA con SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA e tutto finì con il dare ai poliziotti il potere di dire al cittadino quanto
poteva pagare…
Quindi la polizia, quando ci “punisce” con una sanzione amministrativa pecuniaria ci consente di non
passare attraverso una trafila di lungaggini burocratiche che appesantiscono non solo noi, ma anche la
macchina della giustizia, che dovrebbe preoccuparsi di altre cose, ben più gravi.
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Tutte le “sanzioni amministrative pecuniarie” prevedono sempre un importo minimo ed uno massimo e
l’agente di polizia non decide liberamente quanto farci pagare tra questi due estremi, ma è vincolato a precise
disposizioni di legge che indicano quanto siamo ammessi a pagare per estinguere il debito con la società. Per
il c.d.s si paga il minimo previsto dalla legge (art. 202 c.d.s) mentre per quasi tutte le altre violazioni - dal
commercio, ai regolamenti comunali, dalle norme sulla navigazione a quelle sui rifiuti, etc. - si paga
calcolando il doppio del minimo o 1/3 del massimo e comunque la somma più favorevole al cittadino (art. 16
della L 689/81).
Insomma, non è che se stiamo antipatici al “vigile”o al carabiniere questi possono farci pagare di più, ma
nemmeno noi possiamo chiedere di ridurre la sanzione!
ANEDDOTO: si narra che al guardasigilli del Re venne presentata una richiesta di grazia da un condannato a
morte. Il Guardasigilli non era daccordo e scrisse: “grazia impossibile, (virgola) fucilarlo.”
Il Re era di avviso diverso e corresse: “grazia, (virgola) impossibile fucilarlo.” Ed il condannato si salvò
grazie allo spostamento di una virgola!.
MORALE: come vedete anche la posizione di una virgola può cambiare le cose e salvare una vita. Ecco
perché sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) non esistono “errori” e, se ci sono, devono essere sanati con una
rettifica o una modifica delle disposizioni di legge che siano nuovamente pubblicati sulla G.U. Se così non
fosse tutti interpreterebbero le leggi a modo loro affermando “si sono sbagliati a scrivere” invece ciò che sta
scritto è: non ammette interpretazioni.
PARADOSSO: una mattina il legislatore si sveglia e decide di scrivere sulla GU: “chi porta i capelli più
lunghi di 20 cm è punito con una MULTA di €uro…” formalmente non commette un errore. (NON si
consideri l’assurdità del divieto….) si sappia però che con tale dicitura il legislatore folle ha inserito questo
comportamento tra i DELITTI perché la MULTA configura proprio, tra le fattispecie penali, la commissione
di un DELITTO, quindi un comportamento estremamente grave per la società, che viene punito solo in
seguito ad un processo penale…..se avesse scritto “chi porta i capelli più lunghi di 20 cm è punito con una
SANZIONE AMMNISTRATIVA da €uro… a €uro…” avremmo trovato i carabinieri che, con un bel
blocchetto di verbali in mano, si sarebbero messi a verbalizzare (comunemente detto: “multare”) tutti i
cittadini “capelloni” indicando nel verbale stesso quanto pagare, senza alcun processo penale…tutto chiaro?
87.Che fine fanno i soldi della “multe”?
L’art. 208 del vigente codice della strada dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
riscossi per le violazioni previste dal presente codice sono devoluti a:
- Stato per le violazioni accertate da agenti dello Stato,
- Regioni quando accertate da agenti delle regioni,
- Province quando accertate da agenti delle province,
- Comuni quando accertate da agenti dei comuni.
Della somma incassata si deve farne un uso secondo quanto stabilito dalla legge che è, per lo Stato, l’80% al
piano nazionale della sicurezza stradale, per studi sulla sicurezza stradale, informazioni sul traffico,
educazione stradale e assistenza previdenziale a polizia, carabinieri e G.d.F. Il restante 20% a studi, ricerche
e propaganda sulla sicurezza de veicolo e il 7,5% per favorire l’insegnamento dell’educazione stradale nelle
scuole.
Per gli Enti diversi dallo Stato - Regioni, Province e Comuni - la somme deve essere utilizzata al 50% per le
stesse finalità di cui sopra oltre ad essere utilizzata per il miglioramento della circolazione stradale, e
segnaletica oltre alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale nonché il 10% della quota del
50% sopra menzionata deve essere utilizzata in interventi per la sicurezza stradale di utenti deboli (ciclisti,
pedoni, anziani, disabili e bimbi). Il restante 50 % è disponibile liberamente per altre spese.
Da quanto sopra esposto appare evidente che, per i comuni, non è poi del tutto vero che “spingono” nel fare
“multe” per ripianare il bilancio visto e considerato che sono vincolati, almeno per il 50%, ad impegnarli per
scopi ben precisi legati alla circolazione stradale. Si consideri inoltre che questo 50% “libero” non è poi
molto, pensando a quanto costa mantenere una struttura come un servizio di Polizia Locale, tra stipendi del
personale e gestione di attrezzature e mezzi, insomma non è che con le “multe” i Comuni possano pensare di
ripianare buchi di bilancio….al massimo, credo, possono andare in pareggio con le spese per il servizio di
Polizia Locale, ma tutto è da verificare comune per comune.
88. Il patentino per i motorini è obbligatorio anche per chi ha la patente?
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Precisiamo che l’obbligo di avere il “patentino” - certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori il
cosiddetto CIG - è stato reso obbligatorio per i minorenni a partire dal 1° luglio 2004 per i maggiorenni - che
non hanno una patente - dovrebbe partire dal 1° ottobre 2005 così come stabilito dalla L 17/8/05 n° 168.
Sempre con la legge 168/05 sopra citata è stata introdotta la sanzione per chi guida ciclomotori senza
Certificato di Idoneità alla Guida che ora è di € 516,00 entro 60 gg dal verbale.(art. 116/13° bis c.d.s.).
Ancora con la Legge 168/05 , all’art. 5/1° bis, è previsto che gli istituti della sospensione, revoca, e revisione
della patente si applicano anche al CIG, limitatamente alla perdita dei requisiti fisici e psichici.
La durata del CIG è la stessa della patente di categoria “A” di cui all’art. 126 c.d.s. ovvero 10 anni, dopo i 50
anni di età il CIG sarà valido 5 anni e dopo i 70 anni di età sarà valido per soli 3 anni.
Non è possibile conseguire il CIG se si è già in possesso di una patente di guida. Inoltre chi, successivamente
al conseguimento del CIG, si “prende” una patente vera e propria DEVE riconsegnare il CIG “vecchio” .
(art. 116/1° quinques c.d.s.)
BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può
continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s
ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi
appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle
forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri
motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.)
CURIOSITA: Non è prevista la sottrazione punti per chi commette violazioni con un motorino, quindi si
possono solo pagare delle “multe” ma si continuerà a guidare. In parole povere, ad esempio, se guidiamo
ubriachi un motorino non ci sottraggono punti e non ci viene sottratto il “patentino” per la sospensione, cosa
che invece accade a chi guida veicoli per cui è prevista la patente vera e propria.
89. Non ho nessuna intenzione di pagare la multa – o me ne sono dimenticato – cosa mi succede?
Se non paghiamo - sia per volontà o per dimenticanza - il comando creditore ha tempo 5 anni per procedere
nei confronti del debitore dalla data della commessa violazione (art. 209 c.d.s che richiama l’art 28 della L
689/81). Si tenga presente che il “verbale” - o l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto se abbiamo
presentato ricorso ed abbiamo “perso” - costituiscono il cosiddetto “titolo esecutivo” secondo l’art. 474 del
c.p.c. e, questi titoli, sono sottoposti alla procedura della riscossione coattiva di cui al DPR 602/73 .
La materia delle “multe” non pagate è inoltre regolata dall’art. 206 del c.d.s che rimanda all’art. 27 della L.
689/81 ed in buona sostanza si dispone che, se non paghiamo una “multa” dopo un pò di tempo – che deve
restare entro i 5 anni sopra citati – il comando di polizia a cui non si è pagato la “multa” calcola l’importo
dovuto RADDOPPIANDOLO - art. 203/3° c.d.s -, ed applicando il 10 % in più ogni 6 mesi (20% l’anno!!)
di ritardo rispetto alla data in cui il creditore ha fatto il controllo - art. 206 c.d.s e 27/6° L 689/81 -. Dopo
avere effettuato questo calcolo, il comando trasmette gli atti all’ente concessionario per la riscossione dei
tributi del comune - o dello stato - che provvede ad emettere “cartella esattoriale” che dovrà esser pagata
entro 60 giorni dal suo ricevimento.
Se non paghiamo nemmeno dopo il ricevimento della “cartella esattoriale” si attiva una procedura di
“riscossione coattiva” (1) - DPR 602/73 - o “espropriazione forzata” (2) - D.M. 503/98 -.
Nel caso (1) per recuperare la somma non pagata il concessionario può procedere a:
a) pignoramento mobiliare (beni mobili, veicoli registrati, tec.),
b) pignoramento immobiliare (il concessionario può procedere solo se le somme iscritte a ruolo superano
complessivamente circa € 1.500).
Nel caso (2) il concessionario può avvalersi del cosiddetto “pignoramento virtuale” nei confronti di veicoli e
barche, anche se fisicamente non trovati in alcun luogo presso la casa o il domicilio del debitore, basta che
siano registrati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Così, applicando l’art. 214 c.d.s., si opera il
“fermo amministrativo del veicolo”. In pratica anche se “nascondiamo” la nostra auto (o il camper, il
motocarro, il rimorchio, il motoscafo o l’aereo!!! etc. - NON opera per i ciclomotori -) e non la facciamo
trovare all’”esattore delle tasse” questi può “fermarci” il mezzo attraverso una procedura che comporta
l’impossibilita’ d’utilizzare il nostro veicolo, (e persino acquistarlo, vedi nota ATTENZIONE 2), sino a
quando non abbiamo pagato.
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Verremo a sapere del “fermo” del veicolo dopo che sono trascorsi inutilmente i 60 giorni concessi per il
pagamento della “cartella esattoriale” e, almeno 20 giorni prima dell’iscrizione del fermo al PRA, ci
vedremo recapitare un invito a pagare la somma iscritta a ruolo.
Tale invito avrà un duplice scopo: 1) in caso di sollecito adempimento – ovvero paghiamo – non farà
diventare operativo il fermo; 2) in caso contrario, quella di fare conoscere al debitore in una data antecedente
a quella di decorrenza del divieto di circolazione conseguente all’iscrizione del fermo amministrativo,
dell’esistenza di tale divieto (nota dell’Agenzia delle Entrate n° 57413 del 9/4/03).
ATTENZIONE 1: Il provvedimento di fermo significa che se usiamo il mezzo lo stesso e veniamo “beccati”
a circolare avremo la spiacevole sorpresa di vederci affibbiare una “multa” di € 656,25 oltre al ricovero del
mezzo i depositeria autorizzata, insomma andiamo a casa a piedi. Inoltre la polizia che ci ha sottratto il
mezzo comunicherà al concessionario il fatto entro 10 gg. A sua volta il concessionario attiverà, entro 60 gg,
la procedura per il pignoramento del mezzo - che non sarà più di proprietà del cittadino ma dello Stato -.
(Quanto esposto non vale per le imbarcazioni e gli aeromobili, ovviamente)
ATENZIONE 2: Acquistare un auto sottoposta a fermo è rischioso perché si va a comprare un bene
“pignorato” il che significa che l’esattore potrà fare vendere il veicolo per recuperare i crediti, anche se il
veicolo è ormai in proprietà di un altro soggetto rispetto a chi doveva pagare la “multa” originaria. Quindi
chi compra un veicolo usato deve assicurarsi che al PRA non siano operanti “fermi amministrativi” che, di
fatto, rendono il veicolo stesso “indisponibile”.
Se non paghiamo nemmeno dopo il fermo si procede al pignoramento del mezzo con successiva vendita, il
cui incasso finirà nelle casse dell’Ente che doveva inizialmente ricevere il soldi della “multa” Se invece
vogliamo poterlo riutilizzare, dobbiamo affrettarci pagare la somma inizialmente iscritta nella cartella
esattoriale per poi chiedere il provvedimento di revoca del fermo, previo versamento all’ACI della spese di
iscrizione e di cancellazione…..insomma alla lunga conviene pagare subito la “multa” perché poi si rischia di
pagare “troppo” .
NOTA IMPORTANTE 1: Alcuni comandi - tra cui Mandello del Lario - prima di emettere le “cartelle
esattoriali” provvedono ad inviare a casa dei cittadini che non hanno pagato un invito a versare il doppio
della “multa” inizialmente prevista senza alcuna maggiorazione del 10% ogni 6 mesi. Così chi era in buona
fede, o se ne era semplicemente dimenticato, potrà pagare una sanzione che, sebbene doppia, non sarà
gravata dalla maggiorazione che é davvero elevata (art. 389/3° del regolamento al c.d.s).
NOTA IMPORTANTE 2: Anche se il cittadino si accorge “da solo” di avere dimenticato di pagare entro i
termini - 60 gg - potrà autonomamente pagare il doppio, anche senza alcuna comunicazione da parte del
comando, non gli verrà così applicata la maggiorazione del 10% ogni 6 mesi (art. 389/3° del regolamento al
c.d.s).
NOTA IMPORTANTE 3: Purtroppo i termini per i pagamenti sono “rigidi”, se ci si dimentica di pagare
entro il 60° giorno, e ce ne rendiamo conto il 61°, si dovrà pagare il doppio!! ATTENZIONE!! (vedi
domanda n° 21).
90. Se pago meno rispetto alla somma dovuta per la “multa” che succede?
Se vi presentate direttamente agli sportelli di cassa del comando da cui dipende l’agente che vi ha fatto la
“multa” sarà difficile pagare di meno perché gli addetti ve lo faranno notare e dovrete versare la somma
esatta.
Se pagate attraverso conto corrente postale potrebbe verificarsi il caso che per errore - o per volontà… - si
finisca col versare meno di quanto indicato sulla “multa”. Allora il comando che riceverà il pagamento lo
considererà come “parziale” e, per la somma restante - fossero anche € 0,10 - procederà secondo quanto
disposto dall’art. 389 del regolamento al c.d.s che recita “Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto
a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione del debito” .
Così, chi paga meno si vedrà recapitare una lettera in cui lo si invita a versare la differenza entro un certo
termine.
Se la somma non corrisposta è di “irrilevante modestia” il comando potrà avvalersi dell’istituto
dell’”autotutela”, ovvero non procede con l’emissione della cartella esattoriale.
Tale principio è stato sollecitato dal Ministero dell’Interno, con circolare n° M/2413/13 del 20/11/2003
perché, in seguito ad una lamentela presentata in una nota trasmissione televisiva, u cittadino si era visto
recapitare una “cartella esattoriale” di € 459,20 a fronte di una somma non pagata di € 0,05! Insomma se il
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mancato pagamento di tutta la somma dovuta per la “multa” è dovuto a errore sul fatto, in buona fede o
senza coscienza e volontà , si deve evitare di procedere così pesantemente come descritto al punto 89.
CURIOSITA’: Lo stesso Ministero dell’Interno, con nota del 18/7/1998 n° M/2413/11 disponeva il
contrario!!
Se però l’importo non pagato è piuttosto rilevante - facciamo l’esempio di € 10,00 meno - si procederà lo
stesso ad inviare una richiesta di integrazione e, solo dopo avere visto trascorrere inutilmente il termine per
effettuare l’integrazione, si valuterà se conveniente, economico ed opportuno, emettere cartella esattoriale o
non procedere secondo il principio di “autotutela”. Il tutto secondo giustizia, rispetto della legge e garanzia
dei diritti dei cittadini che non possono vedersi obbligati a pagare somme esorbitanti a fronte di un “modesto
errore” nel pagamento inizialmente dovuto.
ATTENZIONE: non è detto che tutti comandi di polizia seguano lo stesso principio….quanto sopra vale solo
per il comando di P.L. di Mandello del Lario che ha deciso di seguire le indicazioni del Ministero.
91. Posso pagare a rate una”cartella esattoriale”?
Sì, solo se ci si trova in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica sarà possibile
rateizzare le somme inscritte a ruolo, fino ad un massimo di 60 mensili, nonché sospendere la sospensione
della riscossione per un anno e, successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate
mensili. (risoluzione del Ministero delle Finanze n° 20 del 8/2/2001). Per i dettagli si dovrà chiedere al
concessionario che ha emesso la cartella esattoriale.
92. E’ vero che le auto di polizia anche se prendono una multa possono non pagarla? Questo è legale?
Si, è possibile perché l’art. 201 del c.d.s è stato modificato con l’introduzione della cosiddetta “legge sulla
patente a punti” (Legge di conversione 1/8/03 n° 214) introducendo il comma 5°bis.
In questo comma si legge che per divieti di sosta, fermata, transito etc. quando si rileva che la “multa” è stata
fatta ad un’auto intestata ad un “soggetto pubblico” bisogna chiedere al proprietario - con lettera - se il
veicolo si trovasse in “servizio istituzionale”, ovvero se al momento dell’accertata violazione fosse in uso per
espletare un servizio necessario ed urgente. Il soggetto proprietario del mezzo deve rispondere
“giustificando” la violazione - con atti idonei a dimostrare che il veicolo era in uso per servizio –, dopo di
che il comando che ha elevato la “multa” trasmette gli atti al Prefetto con la richiesta di archiviazione
(perché solo il Prefetto può decidere definitivamente se non fare pagare la “multa”).
Resta ancora da sapere se ciò vale per tutti i veicoli intestati a “soggetti pubblici” o solo per alcuni, perché se
fosse una possibilità generalizzata allora troveremmo ASL, vigili del fuoco, ministeri, polizia, carabinieri,
etc. con la possibilità di lasciare veicoli in sosta vietata senza poterli sanzionare perché sicuramente tutti
scriverebbero che si trovavano in servizio d‘istituto necessario ed urgente.
A risolvere il problema dovrebbe essere emanata una disposizione del Ministero dell’Interno con cui si
individueranno, attraverso un elenco, quali “soggetti pubblici” sono autorizzati a presentare le “scuse” per la
violazione commessa e si spera comprendano solo le forze di polizia e di soccorso, escludendo tutti i servizi
pubblici che non abbiano caratteristiche d’urgenza o emergenza, straremo a vedere.
Nel frattempo possono essere attivate le modalità sopra descritte da tutti i “soggetti pubblici” senza
distinzione alcuna; certo però che non per tutti potrà venire accettata la “scusa” perché il Prefetto dovrà
decidere se esistevano, o meno, motivi d’urgenza che portavano a giustificare la sosta vietata o il transito
dove non si poteva.
93. Se un cittadino extracomunitario, in regola con i permessi, vuole ottenere la residenza nel Comune
deve sottostare alle stesse regole che valgono per i cittadini italiani o per i cittadini europei?
Il cittadino extracomunitario (non cittadino dell’Europa Unita) per avere la residenza in un Comune italiano
deve avere la disponibilità di un’abitazione che soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento di Igiene Tipo
della Regione Lombardia (e questo vale anche per i cittadini italiani e dell’Europa Unita). Inoltre l’alloggio
deve soddisfare i parametri previsti dalla Legge Regionale nr. 91 del 5 dicembre 1983 che è la legge
sull’edilizia popolare.
E’ importante sapere che chiunque cede, non ha importanza se per vendita, per affitto oppure lo regali, un
immobile ad un cittadino extracomunitario, oltre a compilare il modulo di cessione di fabbricato (cosa che
bisogna fare anche per i cittadini italiani ed U.E.) deve compilare anche il modulo di “Comunicazione di
Ospitalità, Assunzione, Cessione di Immobile a favore di Straniero o Apolide” previsto dall’articolo 7 del
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Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998 modificato dalla Legge Bossi-Fini, pena una pesante sanzione
amministrativa: da € 160,00 a € 1.100,00 - pagamento in misura ridotta di € 320,00.
94. E’ vero che non si possono bloccare le cinture di sicurezza con mollette o appositi “blocca cinture”?
E’ vero anche che non si possono indossare passandole sotto l’ascella?
Sì. E’ vietato Alterare od ostacolare il normale funzionamento delle cinture di sicurezza - art. 172/9° c.d.s -.
Quindi qualsiasi strumento o modo d’indossare la cintura che ne alteri il normale funzionamento costituisce
violazione all’art. citato con sanzione di € 35,00.
Inoltre il Garante per la Concorrenza del Mercato, con propria delibera del 8/7/04, ha disposto l’illeciità della
pubblicità e della vendita dei “ferma cinture” che si possono trovare in vendita sotto forma di mollettina di
plastica che allenta la tensione delle cintura sul corpo ostacolandone i corretto funzionamento. Così come
proposto il “ferma cinture” impedisce al dispositivo di trovarsi con la giusta tensione sul corpo e quindi, in
caso d’urto, ne ritarda irrimediabilmente l’entrata in funzione con il risultato di non riuscire a bloccare il
corpo al sedile con l’inevitabile proiezione del corpo stesso in avanti e probabile urto contro la parte
anteriore del veicolo vanificando così l’utilità del sistema di ritenuta .
In seguito a quanto riportato è quindi vietato indossare la cintura passandola sotto l’ascella perché, anche
così ne viene ostacolato il funzionamento.
Ricordate che la cintura di sicurezza non deve esser indossata solo per evitare sanzioni; cercare di “far
vedere” agli agenti che l’abbiamo allacciata adottando modalità e strumenti che ne alterino il funzionamento
è un atteggiamento stupido, forse riusciremo ad evitare una multa ma non si riuscirà mai ad ingannare la
forza d’urto: questa non ha “buon senso” e punisce sempre, anche a 20 metri da casa.
95. E’ vero che posso trasportare 7 persone sulla mia auto che è immatricolata per 5?
Sì, a patto che le 2 persone in soprannumero siano minori di anni 3, sedute sul sedile posteriore, non
trattenuti dagli appositi seggiolini omologati ed accompagnati da una persona di almeno 16 anni che indossa
la cintura di scurezza. Tutti gli altri occupanti devono essere trattenuti da cinture o seggiolini - per i più
piccoli -.
Questa singolarità si rinviene collegando tra loro le norme contenute negli artt. 169/5° e l’art. 172/5° c.d.s.
infatti:
• l’art. 169/5° consente il trasporto di minori di anni 10 in soprannumero (rispetto al numero di
persone che possono pendere posto sul veicolo, come indicato sulla carta di circolazione) sul sedile
posteriore purché accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni;
• l’at. 172/5° consente di trasportare, sul sedile posteriore, solo minori di anni 3 senza che siano
trattenuti da appositi sistemi ed a patto che siano accompagnati da almeno un passeggero si età non
inferiore a 16 anni.
Detto questo, il combinato disposto tra le due norme porta a concludere che per portare un numero di
passeggeri superiore a quello indicato sulla carta di circolazione si ci si deve attenere ad un massimo di 2
bimbi di età inferiore a 3 anni accompagnati da un 16enne debitamente trattenuto da cintura di sicurezza.
La possibilità di trasportare sull’auto bimbi “in più” di età inferiore a 10 anni prevista dall’art .169 viene
impedita dall’art. 172 sulle cinture di sicurezza e “seggiolini” per bimbi che consente di non essere
“trattenuti” ai soli bimbi di età inferiore a 3 anni: quindi da 4 a 10 anni è impossibile prendere posto sull’auto
senza seggiolini o cinture.
96. Esistono in commercio caschi per biciclette “omologati” come per le moto?
Sì. Il caso sicuro deve rispondere alle caratteristiche UNI EN 1078 e si riconosce perché riporta un marchio
con l’indicazione EN 1078 oltre la sigla CE.
Nel dettaglio i caschi da bicicletta devono avere le seguenti caratteristiche:
1. leggeri,
2. ventilati, facili da indossare e togliere,
3. rivestiti internamente con materiali non irritanti,
4. non devono limitare la capacità uditiva,
5. non devono limitare l’ampiezza visiva che deve essere di almeno 210° in orizzontale e 70° in
verticale,
6. la larghezza del sottogola deve essere di almeno 1,5 cm per evitare rischi di taglio e strangolamento,
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7. l’estensione minima della zona coperta è stabilita in base a precisi parametri riferiti alle dimensioni
de cranio dell’utilizzatore (quindi diverse misure in commercio).
Per essere “a norma” i caschi devono sperare le seguenti prove:
I. capacità di assorbire urti fino alla velocità di 20km/h(ridotti a 16km/h nel caso di simulazione
di urto contro il bordo del marciapiede),
II. capacità di non sfilarsi all’urto (un casco allacciato non deve sfilarsi se sottoposto a trazione di
un peso di 10kg),
III. facilità di sgancio dopo un urto,
Il casco conforme alla norma citata deve riportare:
a) nome/marchio del fabbricante,
b) indicazione del modello,
c) indicazione “casco per ciclisti”,
d) indicazione “questo casco non dovrebbe essere utilizzato da bambini intenti ad
arrampicarsi o a svolgere attività che comportino rischio di impiccagione qualora
il bambino resti agganciato”.,
e) la taglia espressa in circonferenza della testa in centimetri,
f) il peso del casco,
g) l’anno ed il trimestre di fabbricazione,
Ricordiamo che il casco, per assolvere adeguatamente la sua funzione deve essere indossato correttamente e
non solo “appoggiato” sulla testa e deve essere sostituito dopo un urto violento.
97. In quali casi è consentito sparare in aria con un'arma per spaventare un ladro?
Negli ultimi tempi è stata fatta notevole confusione sul punto, specie dalle forze dell'ordine, che, tanto per far
statistica
denunziano
chiunque
spara,
anche
giustificatamente.
La norma principale che regola la materia è l'art. 703 c.p. (analogo al 57 TULPS) che vieta di fare esplosioni
pericolose, quali spari con arma da fuoco, in luoghi abitati o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o
in
direzione
di
essa.
Trattasi di stabilire se lo sparo con armi sia vietato anche se non pericoloso e in quali situazioni si possa
invocare una esimente quale la legittima difesa o lo stato di necessità o l'esercizio di un diritto o di un dovere.
Ad una prima lettura parrebbe che lo sparo con armi da fuoco sia vietato in modo assoluto, ma la realtà ci
dice che non è così. Questa norma non è diretta ad evitare rumore, ma solo incidenti e perciò anche lo sparo
con arma da fuoco è vietato in quanto sia pericoloso, così come prescritto per ogni tipo di esplosione. Ed
infatti, per pacifica applicazione, è da sempre consentito sparare in luoghi abitati entro poligoni di tiro, al
chiuso o all'aperto, o entro la propria abitazione, se non vi è pericolo di fuoriuscita di proiettili. E
sicuramente non è vietato sparare cartucce a salve con un'arma da fuoco (nessun problema se si usa uno
strumento
a
salve
che
non
è
arma!).
Quindi: non vi è una presunzione assoluta di pericolosità, ma occorre accertare caso per caso, se lo sparo è da
considerare pericoloso; accertamento che dipende dalla valutazione di diversi elementi: dove è stato
indirizzato il tiro (non si può di certo sparare in direzione del ladro, anche senza volontà di colpirlo, se vi è
pericolo di colpire altri), se vi era pericolo per la ricaduta del proiettile o per suoi rimbalzi, se il colpo è stato
sparato o meno in modo controllato, ecc. Uno sparo con cartuccia a pallini verso l'alto non è mai pericoloso.
Ricordo in proposito che un colpo di arma corta sparato in aria non è pericoloso solo se viene sparato
perpendicolarmente o quasi, mentre in ogni altro caso può ricadere e ferire persone anche a notevole
distanza. Si deve perciò considerare pericoloso ogni colpo sparato a casaccio entro l'abitato. Invece non
potrebbe essere considerato pericoloso uno sparo diretto verso un prato o verso una catasta di legna, con una
angolazione
tale
da
rendere
non
prevedibile
un
rimbalzo
pericoloso.
Circa le esimenti che rendono legittimo lo sparo pericoloso, la prima è l'uso legittimo delle armi da parte del
P.U. (art. 53 c.p.) per l'espletamento dei suoi compiti e per impedire gravi reati. Ricordo che la guardia
giurata, nel momento in cui interviene per evitare la commissione di un reato per cui è previsto l'arresto
obbligatorio del reo, viene considerato un pubblico ufficiale. È in base a questa norma che le forze di polizia
possono sparare ad un'auto che non si sia fermata all'alt, sebbene si trovino su di una pubblica via.
Si può inoltre sparare in modo pericoloso quando si agisca per legittima difesa di beni o di persone. Non si
può uccidere un ladro che fugge, ma si è autorizzati a violare norme di legge per quel tanto che sia
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giustificato dalla situazione, badando però che il pericolo posto in essere non sia maggiore di quello che si
vuole evitare e purché non sia abbia a disposizione altro mezzo di reazione non pericoloso.
Vediamo
alcuni
esempi
pratici:
- ladro che è entrato nel giardino; non si può colpirlo, ma si ha tutto il diritto di farlo scappare e di impedire
che diventi pericoloso avvicinandosi o entrando in casa; uno o più spari che non siano diretti alla cieca verso
altre
persone
o
case
abitate,
saranno
legittimati.
- ladro che fugge con la refurtiva; la situazione deve essere valutata in base alla pericolosità del ladro
(possibilità che sia armato, possibilità di complici, entità della refurtiva), come al punto precedente.
- semplice sospetto che in giardino vi sia un ladro; non giustifica assolutamente uno sparo pericoloso.
Conclusione: è necessario mettersi sempre nelle condizioni di poter dimostrare che lo sparo non era
pericoloso oppure, se lo era, che si aveva una solida giustificazione. È del tutto consigliabile organizzarsi in
modo da poter affermare che il primo colpo sparato (e di solito è l'unico) era a salve oppure a piccoli pallini
od a sale e quindi non idoneo a mettere in pericolo la sicurezza pubblica. (tratto dal sito del magistrato
Edoardo Mori WWW.earmi .it)
98. Dove si può sparare con la pistola?
In certi Commissariati e Stazioni di Carabinieri vi è l'idea che chi è munito di licenza di porto di pistola può
portare l'arma, ma non potrebbe mai sparare al di fuori di uno stato di legittima difesa; cioè pensano che se
questi è in cima ad una montagna e decide di sparare alla lattina della birra che ha appena bevuto, non può
farlo.
Questa
è
una
emerita
sciocchezza.
L'unica norma che regola la materia è l'art. 57 del TULPS il quale vieta di fare esplosioni pericolose in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. Ogni altra condotta è
consentita: è consentito sparare fuori dei luoghi abitati ed è consentito sparare in luogo abitato purché in
modo non pericoloso (molti poligoni di tiro sono in luoghi abitati). Ciò significa che anche nell'abitato è
consentito sparare all'interno di locali o all'esterno, adottando le cautele necessarie affinché i proiettili non
possano
fuoriuscire
dalla
zona
di
tiro.
Del resto proprio non si comprende perché, per questi interpreti della legge, chi è in possesso di licenza di
porto di fucile, potrebbe andare a sparare in un campo di tiro a volo privato (cosa pacifica, visto che sono
tutti di associazioni!), potrebbe sparare alla selvaggina, mentre ciò dovrebbe essere vietato a chi ha una
licenza di porto di pistola. Questi interpreti non tengono poi conto di un dato di fatto inoppugnabile: che la
interpretazione di tutte le autorità competenti e della giustizia è in questo senso; nessuno ha mai obiettato per
gli stand del tiro a segno nelle feste di paese (sparo di arma in luogo abitato da parte di persone prive di
licenza!), per i poligoni di tiro presso le armerie (sparo in luogo abitato), per i tanti poligoni di tiro gestiti da
associazioni private. Con un po' di buon senso dovrebbero capire che se ciò avviene alla luce del sole da
quasi un secolo, non ci deve proprio essere una norma che lo vieta! (tratto dal sito del magistrato Edoardo
Mori WWW.earmi .it)
99. Mi hanno detto che gli “autovelox” ed i “telelaser” italiani non sono revisionati annualmente
quindi tutte le multe sono illegittime e posso ricorrere per non pagare, è vero?
Vedere la domanda 82) al punto CURIOSITA’ 2).
E’ una storia che non ha ancora visto l’epilogo. In buona sostanza qualcuno si è accorto che le
apparecchiature utilizzate dalle forze di polizia italiane non hanno una previsioni di legge che obblighi a
sottoporle a “verifica periodica” per la loro rispondenza ai requisiti di certezza della misurazione effettuata.
Insomma non è dato di sapere se l’apparecchio che ci ha “beccati“ a superare i limiti di velocità sia
sufficientemente preciso da garantirci la certezza della misura.
Innanzi tutto vediamo cosa significa “tarare uno strumento”: verificare le misure che effettua utilizzando un
riferimento più accurato (Campione) e che il “Campione” sia riferibile a Campioni Nazionali od
Internazionali (ricordiamo il “metro campione” di cui si trattava a scuola?). In pratica si tratta di controllare
uno strumento utilizzandone uno più accurato, il quale a sua volta deve essere tarato con qualcosa di più
accurato e via di seguito. All’inizio di questa catena ci sono i Campioni Nazionali che sono realizzati e
mantenuti presso gli Istituti Metrologici Primari.
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Ad esempio quando controlliamo il nostro l’orologio con l’ora esatta della televisione o del televideo stiamo
eseguendo una operazione di “taratura”: si riporta lo strumento – il nostro orologio - all’ora esatta
riferendosi ad un altro orologio più preciso del nostro… e se ci pensiamo lo facciamo abbastanza spesso.
Quindi la “taratura è operazione necessaria e da effettuarsi periodicamente.
Qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle caratteristiche nel tempo, dovute alle più svariate
cause. Inoltre più uno strumento è usato “ spostandolo” da un luogo all’altro e più è soggetto a “starature”,
infatti uno strumento fermo in un laboratorio si “stara” meno di uno uguale che viene montato e smontato di
frequente.
Fatte queste premesse appare chiaro che il nostro misuratore di velocità può essere soggetto a “starature”- ma
non è detto, attenzione! - quindi dovremmo aspettarci che i nostri bravi e poco amati apparecchi misuratori
della velocità siano “verificati” ogni tanto.
Ma in Italia non è previsto dalla legge.
Ecco perché l’associazione dei consumatori ADUSBEF ha lanciato la campagna “contro” le sanzioni elevate
utilizzando autovelox o telelaser.
A dire il vero sembra che il primo ad avere sollevato il problema sia stato un automobilista multato per
eccesso di velocità che, guarda caso, lavorava nel settore della metrologia…. quindi è stato facile per lui
trovare la pecca e rappresentarla, diffondendola utilizzando internet.
Ma torniamo a noi.
Cosa dice la nostra legislazione in merito? Innanzi tutto per l’omologazione delle apparecchiature di
rilevamento della velocità non è stata prevista una verifica periodica, quindi le forze di polizia non la fanno.
Operano senza violare alcuna norma in quanto, se errore esiste, è da imputare alla mancata previsione della
verifica in sede di omologazione degli apparati e non ai vari comandi che li utilizzano.
Chiarito questo vediamo su cosa si basano le obiezioni all’uso delle apparecchiature.
Il tutto si muove intorno alla Legge 11/8/91 n° 273 che istituisce il Sistema Nazionale di Taratura. Senza
entrare nei particolari si sappia che viene istituito un unico centro nazionale per la ricerca metrologica
(INRIM) ove i campioni nazionali delle varie grandezze del SI (Sistema Internazionale) - come il metro
campione, l’unità di tempo, la temperatura, la pressione, etc. - sono realizzati e tenuti presso gli IMP (Istituti
Metrologici Primari) ora riuniti presso il citato INRIM. Il compito poi di disseminare queste grandezze sul
territorio è affidato a centri opportunamente accreditati denominati SIT (Servizio di Taratura in Italia),
quindi un centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati
SIT).
Il nostro autovelox o telelaser dovrebbe essere verificato per garantirci l’accuratezza della misurazione
ma…la L. 273/91 sembra non potersi applicare ai misuratori di velocità perché l’art. 3 della stessa indica, tra
i compiti dell’ INRIM, “ …che campioni nazionale di misura SI di base… sono fissati dal Ministerro
dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato con proprio decreto su proposta degli Istituti
Metrologici…” i quali, ai sensi del comma 2° del predetto articolo, assicurano la conservazione nel tempo
dei campioni nazionali predetti. In attuazione a predetta legge è stato emanato dal citato Ministero il D.M.
28/3/2000 n° 182 (regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio). Nello specifico l’art. 1
di questo decreto definisce gli strumenti di misura ai quali è applicabile la verifica periodica di cui alla L.
273/91 intendendo “.. le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonché gli strumenti
per pesare e per misure diverse da quelle lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità
e/o del prezzo nelle transazioni commerciali ivi comprese quelle destinate al consumatore finale….”.
Appare allora chiaro che la verifica periodica sugli strumenti di misurazione diviene obbligatoria unicamente
se gli stessi sono utilizzati per transazioni commerciali e non anche per l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie che, per altro, non rientrano neppure nella definizione di “tariffa” o “tassa”
relativa ad un servizio. Infatti la “tariffa” e la “tassa” non possono considerarsi corrispettivi di una
transazione commerciale e derivano direttamente dal potere d’imperio della Pubblica Amministrazione senza
possibilità di contrattazione alcuna della stessa e pertanto esulano dalla definizione di “transazione
commerciale”.
Queste sono le posizioni da tenere in considerazione per valutare la situazione attuale nel nostro
ordinamento.
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Certo è che negli altri paesi dell’Unione Europea, e non, tutti gli autovelox e telelaser vengono regolarmente
tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri SIT e sono
riconosciuti in ambito europeo da accordi multinazionali di cui anche l’Italia è firmataria, cito paesi come
Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, etc.
Che fare?
Allo stato attuale il nostro Ministero sta studiando come portare anche da noi l’obbligo di taratura periodica
per tutti i misuratori di velocità esistenti in Italia, infatti già gli apparecchi “Autovelox 104 C-2” e “
Autovelox 105 SE” riportano, nella loro omologazione, l’obbligo di “…verifiche periodiche di taratura
secondo quanto previsto da manuale di istruzioni depositato preso questo Ministero e comunque con
intervallo non superiore ad 1 anno…”
Ma sorge un altro problema.
Nessun SIT è accreditato per effettuare le verifiche previste.
Mi spiego meglio. Le verifiche non possono essere effettuate dalla stessa azienda produttrice o importatrice
dell’apparecchio che ha venduto…anche se molte aziende offrono questo servizio e lo certificano non può
essere considerata una verifica avente valore legale e che assicuri la rispondenza ai requisiti.
Allora? I SIT no sono “accreditati” e i privati non valgono nulla…..
Mentre scrivo posso dire che pochissimi comandi di polizia hanno sottoposto a verifica la loro
apparecchiatura, tra questi, quasi tutti l’hanno fatto rivolgendosi al produttore dello strumento.
I SIT che offrono questo servizio, ad oggi, mi risultano essere 3 in tutta Italia ma la loro verifica degli
strumenti non è ancora “accreditata” ossia non è riferibile ad alcun campione nazionale riconosciuto dal
INRIM.
Siamo in situazione di stallo.
I controlli proseguono e le sanzioni pure, non è ipotizzabile sospendere su tutto il territorio nazionale l’uso
degli apparecchi, (vi figurate l’effetto? Tutti a correre….) ma non ci troviamo nemmeno in una situazione di
“correttezza” che un paese come il nostro può permettersi.
Resta aperta la strada dei ricorsi per coloro che vogliono opporsi alle sanzioni ricevute mediante l’utilizzo di
misuratori di velocità adducendo, appunto, questa lacuna legislativa senza però poter avere la sicurezza della
“vittoria”.
Infatti il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare che esclude l’applicabilità di quanto sopra
richiamato per i nostri misuratori di velocità, il 30/6/05 n° 300/A/1/43252/144/5/20/3.
Nonostante ciò alcuni Giudici di Pace accolgono i ricorsi dei “multati” ma questo non costituisce
“giurisprudenza consolidata” quindi il tutto è lasciato al libero convincimento di ogni singolo Giudice di
Pace mentre le Prefetture sono più ligie nel recepire le direttive del Ministero e tendono a rigettare i ricorsi
presentati.
Posso riferire che il comando di Mandello ha in dotazione un misuratore laser modello “Traffipatrol” e lo ha
sottoposto a verifica nel mese di giugno del corrente anno presso uno dei SIT che si sono dichiarati in grado
di effettuare la verifica - ancorché non “accreditata” -.
Devo sottolineare che i risultati sono stati sorprendenti perché a distanza di 4 anni dall’acquisto
l’apparecchio mostra una precisione superiore a quanto dichiarato dalla casa costruttrice nonostante il suo
uso su strada e non in laboratorio.
Preciso che la casa madre suggeriva di sottoporre a verifica l’apparecchio ogni 5 anni e la sua precisione era
data come + o – 3% sul misurato. Orbene l’esito è stato che la precisione si attesta al + o – 1%.
Questo significa che, non solo l’apparecchio risponde alle caratteristiche previste dal costruttore, ma è
addirittura più preciso del previsto e, con 4 anni d’uso, non ha mai perso affidabilità e precisione, quindi i
multati del passato possono stare tranquilli, non hanno subito alcuna “ingiustizia”…
Quanto vi ho appena citato è, in poche parole, quanto andrò a sostenere nel caso di ricorsi contro le nostre
misurazioni.
Vero è che il SIT che ha effettuato la nostra verifica non è “accreditato” ma è anche vero che, allo stato
attuale, è l’unica possibilità che abbiamo per garantire, e garantirci, la certezza della misurazione senza così
dove sospettare d’avere applicato sanzioni che comportano ormai detrazione punti dalla patente o ritiro della
stessa in maniera ingiustificata. Abbiamo poi scelto la strada del SIT e non quella dell’azienda venditrice del
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misuratore per ovvii motivi di trasparenza in quanto il nostro SIT ha comunicato che ha attivato le
procedure per l’accreditamento.
Non si dimentichi che, tolta la divisa, anche noi siamo “conducenti” e, potenzialmente, potremmo venire
pizzicati da un misuratore; non fa piacere a nessuno subire pesanti sanzioni sulla scorta di una misurazione
dubbia: siamo tutti dalla stessa parte della barricata.
Spiace notare come per molti conducenti la questione sollevata sia stata strumentalizzata per ricorrere ad
ogni sanzione ricevuta per il solo fatto di non voler accettare di essere stati “pizzicati” a correre troppo…
(parlo di gente che viaggia superando di oltre 40 km/h il limite imposto e non di chi viaggia a meno di 10
km/h oltre il limite…..nel primo caso l’eventuale errore dell’apparecchio è abbondantemente “assorbito”
dalla tolleranza di legge e dall’eccesso in sé). E’ un fatto di civiltà rispettare le norme e non cercare ogni
mezzo per eluderle, quando poi si tratta di scurezza stradale non porta certo credito evitare le sanzioni per il
solo fatto che se ne presenta la possibilità (… questo è un mio parere personale e non istituzionale…): troppo
spesso sento dire “mannaggia, mi hanno beccato, avrei dovuto guidare con più attenzione, avrei certamente
notato la pattuglia e rallentato per tempo passando davanti all’autovelox lentamente”; mi aspetterei invece di
sentire: “mannaggia, correvo troppo, non avrei dovuto farlo”.
Diversi pensieri, diversa espressione della coscienza civica: sembra prevalere il più “furbo” e non il più
civilmente corretto.
BUONA NOTIZIA: chi viene sorpreso con il “telelaser” o “autovelox” e gli viene ritirata la patente può
continuare a guidare il motorino!! Ma questo solo nel caso di verbale per violazione dell’art. 142/9° c.d.s
ossia superamento dei limiti di velocità imposti di OLTRE 40 km/h. Basterà allora circolare postandosi
appresso il verbale con cui si è stati sanzionati per l’art. 142/9° ed un documento di identità da mostrare alle
forze di polizia in caso di controllo. NON può condurre un motorino se la patente gli viene ritirata per altri
motivi, diversi dall’art. 142/9° : ATTENZIONE ALLORA! (art. 116/1° ter c.d.s.).
CURIOSITA’ 1: di carattere tecnico. I cosiddetti “autovelox” - quelli fissi, che si vedono colorati di azzurro,
posti su un treppiede con due bracci distesi orizzontalmente - sono strumenti che misurano i tempi e poi
determinano, tramite un calcolo matematico ed algoritmi software, la velocità; in pratica, ad esempio, il
modello “104/C-2”,il “105” ed il “Velomatic” misurano il tempo di percorrenza di una distanza prefissata
(che è poi la distanza tra i due braccetti orizzontali che vediamo negli apparecchi). I cosiddetti “telelaser”
invece si misura la distanza del veicolo nel tempo.
CURIOSITA’ 2: L’”accreditamento” che si riceve dal SIT non si basa solo sul fatto di avere dei campioni
riferibili agli Standard Nazionali, ma si basa soprattutto sulle procedure di taratura (che sono manuali scritti
dove si vanno a descrivere tutte le operazioni di misura che si fanno, i calcoli degli errori, etc.) che vengono
verificate a livello tecnico dai responsabili tecnici del SIT.
OSSERVAZIONE CRITICA: nel nostro c.d.s sono state previste 3 diverse sanzioni per 3 diversi valori di
superamento dei limiti di velocità imposti: corretto in linea di principio. Andando ad esaminare nel dettaglio
l’art. 142 c.d.s possiamo leggere: 1) art. 142/7°, chi supera i limiti massimi di velocità di NON oltre 10 km/h,
sanzione € 35,00; (esempio: Limite 50 km/h e si viaggia tra 51 e i 60 km/h). 2) Art. 142 coma 8°, chi supera
il imiti massimi di velocità di OLTRE 10 km/h ma NON OLTRE 40 km/h, sanzione € 143,00 e 2 punti in
meno dalla patente; (esempio: limite 50 km/h e si viaggia tra 61 e 90 km/h). 3) art. 142 comma 9°, chi supera
i limiti di velocità di OLTRE 40 km/h, sanzione € 357,00, 10 punti in meno dalla patente e ritiro immediato
della stessa per il provvedimento di sospensione da 1 a 3 mesi; (esempio: limite 50 km/h e si viaggia tra 91 e
“infinito” km/h). Come si può notare i “confini” tra una sanzione e l’altra sono determinati dalla differenza
di 1 solo km/h: tra 60 e 61 km/h per ”entrare” nella fattispecie di cui all’art 142/8° e tra 90 e 91 km/h per
“entrare” nella fattispecie di cui all’art. 142/9°.
Ora, se le apparecchiature di rilevamento hanno tolleranza del + o -3% (come quela in dotazione alla P.L. di
Mandello) rischiamo di trovarci con la patente ritirata per un errore dell’apparecchio! Pensate: viaggio ad
una velocità “reale” di 87km/h e l’autovelox mi misura a 91km/h… in questo caso mi ritirano a patente;
sempre viaggiando a una velocità reale di 91 km/h l’autovelox mi rileva 88 km/h… me la cavo con una
sanzione. Per fortuna il nostro apparecchio alla verifica del SIT ha mostrato un errore inferiore all’1%!!
Come si può notare sarebbe doverosa una adeguata certezza della misurazione. Ecco perché sarebbe
opportuno per tutti - operatori di polizia e conducenti - avere la certezza che le apparecchiature siano
“verificate” periodicamente.
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Non è corretto però non considerare che già la legge applica una “tolleranza” a favore del conducente di 5
km/h al di sotto di 100 km/h e del 5% al si sopra (vedi risposta n° 82) e che pertanto dovremmo stare al
sicuro da errori perché la velocità di riferimento, per gli agenti di polizia che effettuano il controllo, é quella
non già letta dall’apparecchio ma quella che si ricava sottraendo alla misura dell’apparecchio la citata
“tolleranza”; in pratica per essere privati della patente, ad esempio, si deve percorrere un tratto di strada con
limite di 50km/h a 96 km/h rilevati dall’apparecchio perché 96 (velocità rilevata) – 5 (tolleranza dovuta) =
91km/h….. solo così ci troviamo nel caso di cui all’art 142/9°, quindi ci ritirano la patente! Comunque, credo
sarebbe bene avere la certezza della misurazione, così come lo “stato dell’arte” ce lo consente: non siamo
mica una “repubblica della banane” spero!
100. Cosa mi succede se guido con la patente che mi è stata ritirata, sospesa o revocata? Posso guidare
un motorino?
Se la patente è stata “solo” RITIRATA significa che gli agenti di polizia hanno provveduto a prendere
materialmente dalle mani del conducente la sua patente di guida perché: a) deve adempiere ad una
prescrizione cui non ha provveduto, b) perché e prevista la successiva SOSPENSIONE, inflitta dal Prefetto,
secondo quanto prevedono le norme per alcuni tipi di violazioni.
Nel caso a) chi venisse sorpreso a guidare incorre nella sanzione prevista dall’art. 216/6° c.d.s. che comporta
il pagamento di una somma compresa tra 1.693,00 e € 6.774,00 ma di cui non sarà possibile pagare il
minimo, come solitamente accade perché il verbale dovrà essere trasmesso alla prefettura che deciderà
quanto effettivamente applicare, scegliendo tra il minimo ed il massimo precedentemente indicati. Ma non
finisce qui, oltre a questo il veicolo che si conduceva viene sottoposto a “ fermo amministrativo” per 3 mesi.
Nel caso b) chi venisse sorpreso a guidare incorrerebbe nella sanzione prevista dall’art. 218/6°c.d.s. che
comporta il pagamento di una somma compresa tra 1.693,00 e € 6.774,00 ma di cui non sarà possibile pagare
il minimo, come solitamente accade perché il verbale dovrà essere trasmesso alla prefettura che deciderà
quanto effettivamente applicare, scegliendo tra il minimo ed il massimo precedentemente indicati. Anche in
questo caso non finisce qui, il veicolo che si conduceva viene sottoposto a “ fermo amministrativo” per 3
mesi e la patente REVOCATA.
REVOCARE significa che si perde del tutto la patente e si dovrà attendere almeno 1 anno dalla data della
revoca per poter effettuare, di nuovo, tutti gli esami come fosse la prima volta che si consegue una patente di
guida (art. 219/3° bis c.d.s.).
ATTENZIONE 1): la violazione di cui al caso b) si configura non solo durante il periodo di vera e propria
sospensione, ma anche durante il periodo del suo ritiro, cioè prima dell’emissione dell’ordinanza di
sospensione del prefetto (Cass. Pen. Sez. IV del 13/11/97).
ATTENZIONE 2): (vale solo dopo il 1/10/05) se siamo nella condizione di possedere solo il CIG questi casi
non ci riguardano perché non esistono casi per cui il CIG può essere sottoposto a uno di questi
provvedimenti. Ma se possediamo una patente e questa ci è stata ritirata, sospesa o revocata NON possiamo
nemmeno guidare un motorino!!
ATTENZIONE 3):La revoca della patente è stata “introdotta” dall’art. 130/bis del la L 168/05 anche per tutte
quelle violazioni di cui al titolo V del c.d.s. (ossia, per gli artt. dal 140 al 193 compresi) commesse
unitamente alla guida in stato di “ubriachezza” e si sia cagionata la morte di altre persone. In buona sostanza
viene - alquanto singolarmente - ribadito quanto già previsto dall’art. 222 c.d.s., obbligando il Giudice
Penale competente per il reato di “omicidio colposo” (che è quello che si concretizza in tutti i casi di morti in
seguito a circolazione stradale) a disporre la REVOCA della patente di guida. Oltre a ciò la REVOCA
obbligatoria viene introdotta istituita per chi viene sorpreso alla guida con tasso alcolemico pari o superiore a
3 g/l ( vedi risposta n° 51). Anche per chi guida sotto l‘azione di sostanze stupefacenti è prevista a revoca:
qui non esistono “tolleranze” di alcun genere, bisogna risultare “00,00” alle analisi per non essere considerati
sotto l’azione di stupefacenti (!!!) mentre, come sappiamo, per l’alcol esiste una soglia di 0,5 g/l entro cui si
può guidare… In caso di guida in stato di ubriachezza e/o sotto l‘effetto di sostanze stupefacenti si
richiamano rispettivamente gli artt. 92 e 93 Codice Penale che possiamo considerarle “aggravanti”…..
occhio!!
Insomma, perché si giunga alla revoca in caso di incidente mortale si devono verificare le seguenti
condizioni:
a) morte di “almeno” una persona,
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b) avere violato uno, o più, articoli del c.d.s., dal 140 al 193 compresi,
c) avere commesso la/le violazione/i di cui sopra ANCHE in stato di ebbrezza alcolica, ma che sia stato
rilevato un valore pari o superiore a 3,00 g/l,
d) OPPURE, al posto del caso c) sopra indicato, avere commesso la/le violazione/i di cui al punto b)
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (e, ripetiamo, NON esistono minimi o massimi di
“tolleranza”, basta risultare averne assunto un po’, anche se si è “fumato” solo un tiro di Mriuhana”
- e le analisi lo rilevano - è sufficiente a fare scattare la REVOCA…
101. Ho sentito dire che l’olio di colza può sostituire il gasolio nei motori diesel: è vero?
Rispondere in questa sede in maniera esauriente è impossibile. Mi limito a fare osservare che bisogna trattare
l’argomento da più punti di vista: legale, tecnico e… di buon senso. Cercherò di usare termini il più
semplici possibili.
“Legalmente” è bene sapere che la produzione di COLZA, che è un vegetale (non mi dilungo nella sua
descrizione) era stata “defiscalizzata” per un quantitativo di 300.000 t nel 2004, portandola a 200.000 t nel
2005. DEFISCALIZZARE significa che lo Stato non chiede vengano pagare le cosiddette ACCISE, che
sono i soldi che gli utenti pagano, IN PIU’, sul costo effettivo dei carburanti per i veicoli. Questo aveva
consentito una buona produzione di olio di colza che, opportunamente trattato, portava ad avere un
carburante vegetale (BIODIESEL) diverso dal GASOLIO minerale cui siamo abituati - il comunemente detto
DESEL -. Questo viene utilizzato prevalentemente per gli impianti termici delle centrali elettriche e per
alimentare alcune flotte di bus del servizio pubblico in diverse città italiane ( lo possiamo capire dalla scritta
che alcuni bus riportano sulla carrozzeria: “alimentato a biodiesel”, “Gecam” o simili definizioni).
Con decreto Legislativo 30/5/05 n° 128, avente ad oggetto “attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa
alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti” (pubblicato sulla
G.U. n° 160 del 12/7/05). All’art. 3 si legge che entro il 31/12/05 dobbiamo raggiungere lo 0,1 % del totale
dei carburanti immesso al consumo, ed entro il 31/12/210 si deve raggiungere il 2,5%: in parole povere
dobbiamo cominciare a consumare - e trovare alla pompa - biodiesel anziché gasolio minerale. Sono così
state intraprese iniziative per l’incentivazione della produzione di vegetali atti a produrre biocarburante, ossia
vegetali da cui è possibile ricavare il biocarburante attraverso apposite lavorazioni dell’olio vegetale puro.
Per noi ciò che conta è : potremo trovarlo alla pompa per la nostra vettura? L’art. 8 ci dice che le miscele di
diesel-biodiesel con contenuto di biodiesel inferiore o uguale al 5% ma “che rispettano le caratteristiche del
combustibile diesel previste dalla normativa vigente” (occhio a questo inciso…) possono essere immesse al
consumo in rete, ossia le dovremmo trovare nei distributori sulle strade. Le miscele con contenuto di
biodiesel superiore al 5% possono essere avviate al consumo SOLO per gli utenti exta rete (quindi non le
vedremo nei distributori) e potranno essere impiegate SOLO in quei veicoli OMOLOGATI per l’utilizzo di
tal miscele (che, allo stato attuale, mi risulta siano solo alcune flotte di bus dei trasporti pubblici). Ma… se
dalle risultanze di appositi studi emergesse la possibilità di utilizzare su tutti i veicoli miscele con biodisesel
in percentuale superiore al 5% i rivenditori dovranno obbligatoriamente esporre idonee etichette con la
descrizione del prodotto, unitamene all’elenco dei veicoli omologati per l’uso del biocarburante con tenore di
biodeiesel maggiore del 5%..
Sembrano buone notizie dunque, quindi dovremo aspettarci, tra qualche tempo, vetture con possibilità di
“digerire” anche il biodiesel che troveremo nei distributori sulle strade.
Passando ad esaminare l’aspetto tecnico si deve osservare che il BIODIESEL non è OLIO di COLZA puro
ma è un prodotto che si ottiene “lavorando” anche l’olio di colza (olio di semi di girasole ad esempio) Senza
entrare nei dettagli del processo di lavorazione si sappia che il biodiesel è ottenuto mediante un processo di
raffinazione che, per semplificare, vene fatto reagire con il metanolo in una reazione fisica che si chiama
“transesterificazione”; in questo processo una molecola di acido grasso (trigliceride) reagisce con tre
molecole di metanolo, producendo una molecola di glicerolo (che è utilizzato dall’industria cosmetica) e tre
“esteri metilici degli acidi grassi”. Ovvero il nostro biodiesel. Il processo è necessario per ridurre la
VISCOSITA’ dell’olio vegetale a 1/10 rispetto al prodotto grezzo avvicinandola al quella tipica del gasolio
minerale e, non ultimo, ad aumentare il numero di CETANO di circa 15 grandezze, portando anche questo a
livelli accettabili per favorire la combustione in motori a ciclo diesel veloci. Volendo essere un po’ più
precisi i due combustibili differiscono per più di un particolare: il biodiesel è più viscoso del gasolio
minerale - circa 5 cSt contro 2,6 cSt - (scusate ma questa è l’unità di misura della viscosità….. più è basso il
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numero più “scorre” ed è fluido il liquido). Il biodiesel inoltre è meno stabile all’ossidazione ed ha punti di
intorbidimento e scorrimento - determinati dal comportamento dei carburanti a variare della temperature
ambientale - decisamente meno favorevoli.
Se trattiamo del vantaggio ecologico dell’utilizzo del biodiesle si sappia che le emissioni di anidride
carbonica emesse bruciando appunto biodiesel, si annullano visto che tra raffinazione e combustione viene
immessa nell’atmosfera pressappoco la stessa quantità di CO2 sottratta dalle piante usate per la produzione
durante il oro ciclo vitale. Attenzione però che se si pensa ad una produzione che soddisfi le esigenze
mondiali dovremmo trovarci di fronte ad enormi appezzamenti di terreno coltivati solo a colza o girasole…
bisognerebbe riorganizzare il settore agricolo su scala globale.
Non solo, attualmente il costo industriale del biodiesel è circa il doppio di quello del gasolio minerale, vista
la “ridotta” produzione; se costa poco al supermercato - parliamo dell’olio di colza puro - è perché non
paghiamo le ACCISE previste per i carburanti!
L’utilizzo del biodiesel puro - ossia non miscelato con gasolio da pompa - (non dell’olio di colza da
supermercato, si badi bene! Occhio alla differenza!) nei motori per autotrazione deve adempiere a
determinate specifiche UNI e DIN che, in assenza di modifiche meccaniche al nostro motore, viene
sconsigliato per la maggior parte dei motori in commercio. Mi risulta che gli unici a consentirne l’utilizzo
siano i motori Volkswagen (ma non per i motori importati in Italia sino ad oggi, in futuro sarà probabile che,
in seguito alla normativa citata precedentemente, ci arrivino) e della IVECO con percentuale di biodiesel pari
al 30% e NON common-rail…..l’IVECO però produce autocarri di grosse dimensioni e non auto. Alla base
di queste limitazioni ci sono motivazioni strutturali: il biodiesel, sebbene ben “digerito” intacca i polimeri
costituenti i materiali utilizzati per le tubazioni e guarnizioni e a lungo andare con evidenti danni
all’impianto di alimentazione. Allo stesso modo, se utilizzato su veicoli non predisposti potrebbero sorgere
problemi di non poco conto alla pompa di alimentazione e agli iniettori, visto che già da qualche tempo le
pompe sono lubrificate dal combustibile stesso (addittivato con zolfo che andrà scomparendo perché
inquinante…sostituito da altri prodotti più “puliti”) e che il biodiesel non possiede.
Sotto l’aspetto tecnico va riconosciuto che il vero tallone di Achille dei nuovi motori turbodiesel risiede
nell’impianto di alimentazione che lavora a pressioni elevatissime, con tolleranze tra le parti in movimento di
pompa e iniettori, veramente microscopiche. E’ per questo che la presenza di umidità nel filtro, ad esempio,
che una volta era solo un fastidio che diventava pericoloso solo se trascurato, si è trasformato in autentico
pericolo per la vita del motore.
Il conclusione il fatto che un motore a gasolio sia in grado di bruciare olio di colza non fa di quest’ultimo un
combustibile adatto all’autotrazione, altrimenti potremmo farei il pieno di olio di semi di girasole o … di
frittura usata, e non sto scherzando! Infatti esistono motori che funzionano a olio fritto usato, basta che siano
adattati per tale scopo e che l‘olio sia privo di impurità, come i bus nel parco dello Yellowston (così ho letto
da qualche parte).
Ancora, per i più testardi, vi è da aggiungere che per fare il biodiesel non basta fare una miscele di olio di
colza e metanolo al 10% - più o meno -. In questo modo si crea soltanto un miscuglio che farà più danni che
altro. Il processo di transesterficazione, anche se utilizza il metanolo, non è che lo “mischia” alla colza e
basta… sennò lo farebbero tutti, non credete?
Poi sappiate che la colza pura brucia con emissione di un “odore di fritto” considerevole… riconoscerete chi
viaggia a colza solo da questo, sembra di sentire un Mc Donads ambulante!
Ma, allora, l’olio di colza che fine ha fatto? Tutto il gran parlare del suo uso - da solo o miscelato con il
gasolio normale - era una bufala?
Se inserite in un motore di ricerca “olio di colza” trovate una infinità di commenti ed esperienze che
sembrano portare ad credere che l’olio di colza sia un buon carburante: costa molto meno del gasolio da
pompa (alla data del 31/8/05, nei discount LIDL si trova a € 0,69) ed inquina pochissimo. Ma se il nostro
motore diesel riesce a bruciare anche olio di colza - è vero, funziona lo stesso - non significa che può
funzionare SEMPRE bene con questo “carburante”. Infatti, senza entrare nei dettagli si ricorda che
l’inventore del motore a gasolio fu il sig. DIESEL alla fine del’’800 ed il suo motore funzionava
effettivamente con olii vegetali. Solo negli anni successivi si cominciò ad utilizzare il gasolio minerale quello dei pozzi petroliferi-. Nel corso degli anni i motori diesel hanno subito notevoli cambiamenti sino a
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giungere ai motori di oggi che sono studiati apposta per l’utilizzo di gasolio così come lo troviamo nei
distributori di carburante.
Passare la notizia che i motori diesel possono funzionate “benissimo” con olio di colza è alquanto rischioso.
Credo che l’informazione sia stata presa per buona sulla scorta di un equivoco generato dal fatto che il
biodiesel vero, quello di cui parla il decreto legislativo sopra menzionato, viene ottenuto dal processo
chimico di “esterificazione” dell’olio di colza puro, da cui si ottiene un carburante che ha caratteristiche
molto simili al gasolio minerale comunemente usato (vedi la parte “tecnica” più sopra).
Ma appare chiaro che l’olio di colza puro NON si può usare senza temere danni al motore, sennò, mica sono
scemi i produttori che prima lo “lavorano” chimicamente: avrebbero immesso in commercio l’olio di colza
puro per guadagnarci di più…. o no? Senza entrare nei dettagli tecnici che ho ricavato leggendo decine e
decine di pagine, in cui i fautori dell’uso della colza si scontrano con chi lo sconsiglia (ed i fautori dell’uso
paventano complotti interplanetari di lobbies dei petrolieri …. per impedirne la diffusione…) devo dire che
ho provato ad usare l’olio di colza nel mio diesel 2500 turbo compresso intercooler ad iniezione in indiretta
con precamera di combustione, quindi non possono tacciarmi di essere di parte (dalla parte dei petrolieri
intendo….ma quando mai!). Il motore funziona regolarmente se la percentuale della miscela gasolio
minerale-oilo di colza è bassa (fino al 30% quando fa caldo - poi spiego perché) mentre, se fa freddo bisogna
scendere al di sotto del 10-20% per arrivare allo 0 % se si va sotto 0°C - più o meno, mica stavo con il
termometro in mano ogni mattina -. Se superavo il 30% di colza il motore faceva fatica a avviarsi anche in
estate. Ma.. …con il passare dei chilometri nessuno ci assicura che il motore non si rompa! A tal proposito vi
rimando a leggere un esauriente articolo pubblicato dall’autorevole rivista “quattroruote” del mese di
agosto2005; a pagina 51 fornisce i risultati di una esperienza effettuata su di una FIAT Punto 1.9 JTD che,
dopo appena 7.300 km percorsi, con una miscela 70% gasolio e 30% colza ha rotto la turbina! Io invece ho
smesso subito di usare la colza…..perché non ho alle spalle la redazione di “quattroruote” che mi paga le
eventuali riparazioni al motore e perché ho deciso di usare il “buon senso”.
Esistono in commercio appositi kit di modifica del motore per fare “digerire” l’olio di colza, li trovate su
internet, ma costano alcune centinaia di Euro, se non qualche migliaio, e solo con questi sembra sia davvero
possibile viaggiare a colza….. ma io non ho provato.
Se siete ancora scettici, non vi fidate della rivista e nemmeno di quanto vi ho appena detto, fate allora uso del
“buon senso”. Iniziate col provate ad osservare il gasolio in una bottiglia di plastica trasparente, fate lo
stesso con l’olio di colza da supermercato, provate poi a miscelare i due liquidi, prima senza agitare la
bottiglia e poi agitandola e lasciandola riposare: osservate se si…. miscelano ben bene..…o si separano l’uno
dall’altro, infatti se non si miscelano bene pensate cosa succede nel serbatoio della nostra auto, lì mica
possiamo “agitare ben benino…, poi mettete le diverse bottigliette in frizer e osservate chi si solidifica
prima e chi assume una consistenza maggiore…..pensate al vostro motore in inverno, a che “fatica” devono
fare le parti meccaniche per iniettare il combustibile nei cilindri… più è denso più si “sforzano” gli iniettori e
le pompe… col tempo qualcosa si potrebbe rompere…e poi provate ad accendere il motore quando fa freddo
e… sentirete la differenza: NON parte subito se la miscela è ad alto contenuto di colza e se ce ne è proprio
tanta - di colza - fatica a partire anche in estate. Insomma vale la pena di rischiare di rompere il motore?
Osservate l’olio di colza in una padella, lasciatelo bruciare a lungo…. vedrete che lascia residui carboniosi e
morchie….. fate la prova col gasolio (se ve la sentite): la differenza tra i due nella padella sarà evidente….. il
gasolio non lascia residui importanti, quindi nel nostro motore quante incrostazioni potremmo trovare, sino a
rischiare di farlo bloccare.. un po’ come riporta l’esperienza di “Quattroruote”
Alla fine penso sia meglio attendere che giungano le miscele di biodiesel-gasolio che il governo ha
autorizzato ad immettere sul mercato e che le case automobilistiche ci dicano quali motori possono
“digerirle”.
Che poi le lobbies dei produttori di petrolio siano potenti non si discute, ma il motore dell’auto è il nostro e
se non volgiamo spendere soldi in riparazioni meglio accettare il gasolio da pompa così com’è, semmai
risparmiamo andando di più a piedi, in bici o usando i mezzi pubblici.
Da ultimo, non si deve nascondere che usare l’olio di colza per la nostra auto costituisce evasione fiscale
delle ACCISE sui carburanti: infatti il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il Testo Unico in
materia di accise, all'art. 40 prevede:
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"è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a euro 7.746, chiunque: ...omissis... destina ad usi soggetti ad
imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate".
102) Cos’è l’EuroNCAP ?
E’ un ente non governativo, e nemmeno legato a gruppi industriali, formato dagli “automobil club” di
Spagna, Francia, Germania, Olanda, Svezia e Inghilterra, dalla FIA, dall’ADAC tedesca, dall’ICRT e dalla
Thatcham inglese e dalla Commissione Europea sui trasporti e l’energia.
L’EuroNCAP è un acronimo che significa “European New Car Assessment Programme”, ossia
“Programma europeo di collaudo delle nuove autovetture”.
Questo ente indipendente esegue prove DISTRUTTIVE sugli autoveicoli in commercio in Europa, sin dal
1/2/1997 (giorno della pubblicazione dei primi test).
Le prove cui vengono sottoposte le vetture sono di 4 tipi:
1) impatto frontale,
2) impatto laterale,
3) impatto laterale con un palo,
4) impatto frontale con un pedone.
La prova n° 1 avviene con la vettura lanciata a 64 km/h contro un ostacolo fisso costituito da un blocco di
dimensioni di 1m x 54 cm: l’impatto avviene contro il 40% della dimensione frontale destra del veicolo.
La prova n° 2 avviene con la vettura ferma che viene impattata sul lato destro, in un punto che corrisponde
alla portiera anteriore, da un blocco delle dimensioni di 1,5 m x 50 cm che viaggia a 50 km/h.
La prova n° 3 avviene con la vettura ferma posta su di un carrello, che la porta ad impattare lateralmente,
all’altezza della portiera laterale anteriore destra, contro un palo fisso delle dimensioni di 25,4 cm ad una
velocità di 29 km/h.
La prova n° 4 consiste nel fare impattare frontalmente la vettura, a 40 km/h, con un simulacro di pedone.
Il “conducente”, i “passeggeri” ed il “pedone” sono, ovviamente, “manichini” molto sofisticati con sensori
posti nelle corrispondenti parti vitali del corpo umano che forniscono dati sull’impatto.
Di tutte le prove viene data una valutazione con simboli, ovvero le famose “stelle”, che vanno da 1 al
massimo di 5.
Il sito www.euroncap.com è a disposizione di chiunque voglia sapere se un auto è stata sottoposta ai test e
con quali risultati (è solo in inglese).
Per curiosità possiamo dire che alcune vetture non hanno ottenuto nemmeno 1 “stella” ma quelle di
produzione recente sono ormai giunte a standard di sicurezza molto buoni e molte raggiungono il massimo,
ovvero le agognate 5 stelle per gli impatti frontali, mentre c?è ancora molto da fare sul campo della sicurezza
del pedone che, solo recentemente, è stato oggetto di studi per la sua sicurezza.
Ad esempio l’ALFA ROEO “159” e la nuova FIAT “Croma” hanno ottenuto 5 stelle per gli impatti
frontali/laterali, 1 sola stella per l’impatto con un pedone e 4 stelle per la sicurezza dei bambini trasportati.
103) Cos’è il FAP (filtro anti particolato)?
E’ un “filtro” posto nei condotti di scarico dei gas combusti dei soli motori DESEL che permette di abbattere
il famigerato PM10, cioè le “polveri sottili”, ovvero microsfere di carbonio sulle quali di depositano
idrocarburi incombusti dannosi per la salute. Sono questi che, quando vengono superati i valori di soglia per
diversi giorni, obbligano molte regioni del nord Italia ad introdurre il blocco della circolazione. Blocco però
che risparmia chi possiede, per esempio, una turbodiesel “Euro 4” con il filtro anti particolato. Ma quanti lo
sanno?
Questo filtro fu introdotto per la prima volta su una Peugeot 607 nel 2001. Oggi molte case automobilistiche
lo propongono di serie o come optional, ma non tutti i modelli lo possono avere, nemmeno come optional.
Per il momento sulle vetture Euro 4 il FAP non è obbligatorio ma lo sarà con l’entrata in vigore della
normative Euro 5 nel 2008.
Innanzi tutto chiariamo che il “fumo nero” che si vede emettere da alcuni diesel è proprio il PM10. Rispetto
ai motori a benzina un diesel ne emette da 25 a 150 volte di più. Le particelle del PM10 sono facilmente
inalabili e provocano allergie, asma e complicazioni cardio vascolari.
La presenza del PAP non è la soluzione a tutti i problemi anche se, tra due motori diesel identici, quello con
il FAP riduce del 50% circa le emissioni di PM10. Infatti l’altro grosso problema dei motori diesel è legato
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alle emissioni di “OSSIDI DI AZOPO” (NOx), dalle 3 alle 6 volte superiori rispetto ai propulsori a benzina.
Questo gas contribuisce alla formazione dell’ozono e provoca irritazione e infiammazioni alla gola ed alle
mucose e degli occhi.
L’unica casa automobilistica che, ad oggi, ha introdotto un sistema di filtraggio degli NOx è la Toyota con il
suo recente propulsore 2.200 D-Cat.
Il FAP funziona attraverso l’accumulo della particelle dello scarico in un cilindro posto sotto controllo di un
sensore e poi bruciate a circa 550 °C. Siccome i gas di scarico hanno una temperature di circa 150°C come
fare ad aumentare la temperature per bruciarli? 200°C vengono guadagnati da una iniezione supplementare
di gasolio nella camera di scoppio del motore, altri 100°C arrivano da un mini catalizzatore che opera una pe
combustione gli ultimi 100°C giungono dall’immissione di un additivo - il CERIO - contenuto in un
serbatoio specifico. Così il particolato accumulato viene bruciato e lascia spazio ad altro per la successiva
operazione che avviene in automatico ogni 500 km. Il pieno di additivo basta per circa 80.000 km (questo
descritto è il FAP della Peugeot) . Altre case automobilistiche hanno FAP che lavorano senza additivi.
Il FAP, se non è montato di serie, può venire a costare meno di € 1.000,00 e comporta un aumento dei
consumi di circa lo 0,2 % ogni 100 km. Ma se si pensa al beneficio all’ambiente e che si può circolare nei
giorni di blocco potrebbe valerne la pena (informarsi presso i comuni che impongono il blocco della
circolazione se è prevista o meno la libera circolazione dei veicoli dotati di FAP, mi raccomando!).
Per sapere se una vetture ha il FAP basta leggere la carta di circolazione alla lettera K) ove è indicato il
numero di omologazione. L’elenco aggiornato di tutti i codici omologati è disponibile sul sito
www.ambiente.regione.lombardia.it . In alternativa si può esibire una dichiarazione, disponibile sul sito,
della concessionaria redatta su carta intestata.
Per esempio, hanno il filtro FAP di serie le vetture:
Alfa Romeo159 JTD e 2.4 JTD,
Audi A4 2.0 TDI e 2.7 TDI,
BMW 320 d/Touring e 330d,
FIAT Croma 1.9 e 2.4 Mjet – Multipla 1.9 Mjet – Ulysse 2.0 JTD e 2.2 JTD.
Non hanno il filtro FAP di serie:
Quasi tutte le Mercedes, ma sono predisposte ad averlo come optional la maggioranza dei modelli.
(dati tratti dalla rivista “Automobile” dell’ACI - aprile 2006).
SUGGERIMENTI “CURIOSI”
a) Sosta.
Quando dovete lasciare l’auto in sosta pensate anche a chi dovrà lasciarla accanto alla vostra? Lasciate
uno spazio sufficiente anche per gli altri? Quante volte non avete potuto sostare perché qualcun altro ha
lasciato la macchina occupando male uno spazio? PENSATECI.
b) “Freccia”.
Quando dovete cambiare direzione inserite sempre la “freccia”? Quante volte avete dovuto fermarvi,
ritardare la partenza o frenare improvvisamente a causa di qualcuno che non l’ha inserita? Ad esempio,
quando svoltate dalla SP72 in via Parodi - Guzzi provenendo da Abbadia, l’inserite sempre? Pensate che
inserirla permette agli altri di capire con adeguato anticipo dove state andando così potranno regolarsi
nelle manovre per immettersi, a loro volta, sulla SP72. “Mettere la freccia” sempre, anche quando
credete che “non c’è nessuno”, è una buona abitudine che aiuta a snellire il traffico: provare per credere.
c) pedoni, carrozzine, marciapiedi e attraversamenti pedonali.
I pedoni – lo siamo tutti sostanzialmente – DEVONO utilizzare i marciapiedi quando esistono - a destra
o sinistra non importa, dovete usare quello che trovate -, e laddove non ci siano si deve camminare sul
margine SINISTRO. Perché non usarli quando ci sono? Ad esempio, percorrendo via N.Sauro all’altezza
della “Nostra Famiglia”? Perché insistere a camminare - magari con carrozzine per bimbi - sulla
carreggiata? Se dovesse verificarsi in incidente sapete che la responsabilità potrà essere addebitata anche
a Voi?
Ancora, perché non utilizzate gli attraversamenti pedonali quando passate da un lato all’altro della strada
se a poche decine di metri esistono le zebrature? DOVETE utilizzarle perché, mi ripeto, se vi investono
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la responsabilità sarà anche vostra. Per dovere d’informazione l’art. 190 c.d.s dispone che il pedone
debba attraversare sulle zebrature quando queste si trovino entro i 100 metri dal punto dove intendete
attraversare. Sanzioni? Certo, € 21,00 oltre al danno per essere stati investiti… e… non vi sottraggono
punti dalla patente - se questo può servire da consolazione -.
d) Biciclette: 1) Possono entrare contromano in un “senso vietato”? 2) Possono passare con il
semaforo rosso? 3) Possono viaggiare sulla corsia sinistra? 4) Possono viaggiare affiancati in più
di 2? 5) Devono avere le “luci”? 6) Posso portare un passeggero sulla bici?
1) NO, assolutamente perché il codice dice che il segnale “senso vietato” indica l’imbocco di una strada
che è percorribile solo nel senso opposto - quindi pericolo!- e questo divieto ad accedere in quella via è
valido per tutti i veicoli e la bicicletta E’ UN VEICOLO (vedere art. 47/1° lettera c) “velocipedi”,
meglio individuati nell’art. 50 c.d.s.) e siccome il segnale “senso vietato” rientra nella categoria “segnali
di divieto generici” (art. 115/2° del Regolamento al c.d.s) che sono quelli che si riferiscono a TUTTI I
VEICOLI (mentre i segnali “specifici” sono quelli afferenti solo a categoria di veicoli o utenti come, ad
esempio, un divieto di transito agli autobus) è chiaro che le biciclette NON possono percorrere una
strada a “senso unico” contromano. Sanzione di € 35,00 secondo l’art. 7 c.d.s. Nessun punto decurtato
dalla patente.
2) NO, ovviamente, anche se è diffusa questa cattiva abitudine lo strano è constatare che chi si trova a
bordo di una bicicletta spesso è anche in possesso di patente, quindi dovrebbe saperlo bene, in particolare
ci riferiamo ai gruppi di ciclisti che si “allenano” e che, a frotte, violano il divieto e quando li
“becchiamo” ci troviamo di fronte a soggetti che rispondono per le rime o si rifiutano di farsi
identificare, con la bagarre che ne segue e minacce di finire sui giornali perché “non abbiamo niente di
meglio da fare ..”. Sanzione di € 138,00 (art.146 c.d.s). Nessun punto decurtato.
3) NO, si deve tenere la destra, mi par ovvio e non solo, laddove esistano le “piste ciclabili” è fatto
OBBLIGO di transitare su queste.
4) Normalmente i ciclisti devono circolare in unica fila e mai affiancati in numero superiore a 2 (art.
182/1° c.d.s). Fuori dai centri abitati sempre in fila tranne nel caso di un minore di anni 10, che può
circolare affiancato al maggiorenne che proceda sulla destra dell’altro. Sanzione di € 21,00. nessun punto
decurtato dalla patente. Commenti? Le stesse cose che per il punto b) chi conduce una bici, magari
modello “corsa” si sente in diritto di occupare tutta la corsia, tanto non ha targa per cui non è possibile
essere individuato e se viene fermato minaccia di raccontare la storia ai giornali…
5) SI, i dispositivi di illuminazione sono obbligatori (art. 68c.d.s), quindi le bici da corsa o mountain bike
sono irregolari quando viaggiano su strade pubbliche - a meno che non stiano partecipando a gare
ciclistiche -. Chi non le ha incorre in una sanzione di € 21,00 e, comunque, in ore o condizioni tali che
comportino l’obbligo di tenere accese le luci – bianca davanti e rossa dietro – si deve procedere portando
la bici a mano!! (art. 377 regolam. c.d.s.): pensiamoci quando percorriamo le gallerie – ce ne sono tante
dalle nostre parti – in caso d’incidente sono guai, oltre alla sanzione sicuramente non ci risarciscono dei
danni subiti.
6) Sì, a condizione che a condurre la bici sia un maggiorenne che trasporta un minore di anni 8 su
apposito seggiolino. Sanzione di € 21,00 a chi viola questa disposizione….in caso d’incidente pensare
alle conseguenze per nostro figlio che porta un amichetto.. la famiglia dell’amichetto farà richiesta di
risarcimento danni a noi… ci saranno cause giudiziarie e civili.. .. ci saranno sanzioni … si finirà sul
giornale per “oltre il danno la beffa” - ma come, ho il figlio all’ospedale e mi fate la multa? ….pensiamoci, educhiamo ed educhiamoci a dare l’esempio, i bimbi ci guardano e ci imitano.
e) Sirene d’allarme e lampeggianti blu: istruzioni per l’uso. Trasporto feriti o ammalati su veicoli
privati.
L’uso dei dispositivi supplementari d’allarme per i mezzi di polizia e di soccorso è regolato dall’art. 177
c.d.s ma quanti di noi sanno cosa ci obbligano, o vietano, di fare? Partiamo con ordine e consideriamo cosa
vediamo o sentiamo.
1) Solo lampeggianti blu accesi. Al vedere un mezzo con i soli lampeggianti blu in funzione NON si
ha l’obbligo di fare nulla, nemmeno lasciare libero il passaggio ed i conducenti del veicolo che li
tiene accesi NON può fare nulla di diverso da noi. Solo sulle autostrade il suo uso consente di a)
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invertire la marcia, b) viaggiare, fare retromarcia e sostare sulle corsie d’emergenza, c) trainare i
veicoli in avaria.
2) Solo sirena accesa. Nel sentire una sirena – è legittimo usarla senza accendere i lampeggianti –
dobbiamo lasciare libero il transito ed i conducenti del mezzo in emergenza NON possono
comunque violare alcuna norma di comportamento - quindi non possono passare col rosso, ad
esempio – anche se gli agenti di polizia devono cercare di liberare la strada al mezzo con sirena.
3) Sirena e lampeggiante usati congiuntamente. Dobbiamo dare via libera, gli agenti del traffico
liberano la strada ed il conducente del mezzo in emergenza può violare le regole del c.d.s ma… in
ogni caso devono viaggiare nel rispetto della comune prudenza e diligenza - quindi non ci
saranno mai ambulanze che viaggiano su due ruote come nei telefilm americani – In caso d’autista di
veicolo in emergenza che guida in maniera “spericolata” e coinvolto in incidente sarà certamente
chiamato a rispondere della sua condotta di guida sia per eventuali sanzioni che per danni, se
cagionati a terzi.
CURIOSITA’ 1: Come devono fare a liberare la strada gli agenti del traffico? L’art. 182 del Regolam.
Esecuz. al c.d.s dispone che gli agenti, per arrestare tutta la circolazione per consentire il transito dei
veicoli in emergenza debbano fare uso del fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i
veicoli ed i pedoni in procinto d’impegnare un’intersezione devono immediatamente fermarsi fino al
successivo segnale di va libera, dato con 2 suoni brevi di fischietto. Lo sapevate?
Inoltre tutti i veicoli – anche quelli privati e non solo le ambulanze - che trasportano feriti o ammalati
gravi devono accendere i fari anabbaglianti, sia di giorno che di notte, su tutte le strade che percorrono
(art- 153/2° c.d.s); possono anche usare il clacson (art. 156/4° c.d.s). Quindi se sulla nostra vettura
trasportiamo un ferito dobbiamo accendere gli anabbaglianti e possiamo suonare il clacson, se occorre
per avere via libera.
CURIOSITA’2 : NON è vero che esponendo un fazzoletto bianco fuori della vettura che trasporta un
ferito significa che si è in emergenza e si possono compiere le stesse manovre della ambulanze con
sirena e lampeggiante accesi: non stà scritto da nessuna parte e si rischia grosso in caso d’incidente, è
una consuetudine nata spontaneamente ma che non ha trovato riscontro giuridico nel vigente c.d.s
Uso telefono cellulare o radio: I conducenti di ambulanze e veicoli di polizia possono usare telefoni
cellulari e radio sempre (art. 173/2° c.d.s) ma ciò non è consentito a chi trasporta un ferito sulla propria
vettura.
Uso delle cinture di sicurezza: possono non indossare le cinture di sicurezza SOLO quando espletano
servizi d’emergenza (art. 172/3° c.d.s). I cittadini che trasportano feriti su auto private devono indossarle
sempre.
Concludendo, sarebbe buona norma NON trasportare mai feriti sulla propria vettura e lasciarlo fare ai
sanitari, con veicoli appositamente attrezzati, ma se proprio si deve fare riflettiamo con calma pensando
che il nostro soccorso non deve mettere a repentaglio la vita e la sicurezza degli altri, tanto più che la
nostra verosimile agitazione - perché stiamo trasportando un parente, ad esempio - non ci consente di
guidare nelle condizioni migliori per badare alla nostra ed altrui sicurezza.
Ad ogni buon conto, in caso di sanzioni “beccate” mentre si guidava per trasportare un ferito, o peggio,
in caso di incidente, potranno entrare in gioco delle cause di esclusione della responsabilità che
giustificano il nostro comportamento ma… tutto è bene quel che finisce bene…. e se qualcosa va male si
farà fatica venirne fuori….
NOTE PER I VISITATORI DELLA SEZIONE.
I seguito ad una simpatica, quanto corretta segnalazione del Sig. Rocco Torri in merito a inesattezze su
quanto riportato nelle note sopra esposte, si è ritenuto utile proporre a TUTTI di contribuire a migliorare
questa sezione, quindi, chiunque abbia suggerimenti, osservazioni o domande da sottoporre, che possano
essere di utilità generale, è invitato a scrivere all’indirizzo:
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Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione e … si assicura che per la stesura di quanto sopra non si è
fatto ricorso a lavoro minorile e non sono stati effettuati test su animali vivi…….. scherziamo!
Buona “circolazione” a tutti!
Eventuali errori o inesattezze sono da addebitarsi esclusivamente al Comandante della Polizia Locale Comm. Agg. Mario Modica -.
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