Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio - EUR-Lex
Transcript
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio - EUR-Lex
IT 9.3.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dinanzi ad esso sollevati sui quali non si è pronunciato. 3) Le spese sono riservate. (1) GU C 130 del 30.4.2011. Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013 (domandE di pronuncia pregiudiziale propostE dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou C 71/3 Dispositivo 1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trat tasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento dei giochi d’azzardo ad un organismo unico, qua lora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all’intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall’altro, non sia garan tito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sul l’espansione del settore dei giochi d’azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circo stanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. (Cause riunite C-186/11 e C-209/11) (1) 2) In caso di incompatibilità della normativa nazionale in materia di organizzazione di giochi d’azzardo con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabili mento, le autorità nazionali non possono astenersi, nel corso di un periodo transitorio, dall’esaminare le domande, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, riguardanti la concessione di autorizzazioni nel settore dei giochi d’azzardo. (Articoli 43 CE e 49 CE — Normativa nazionale che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la ge stione, l’organizzazione e il funzionamento di giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società per azioni quotata in Borsa — Pubblicità per i giochi d’az zardo ed espansione in altri Stati membri dell’Unione europea — Controllo esercitato dallo Stato) 3) In circostanze quali quelle dei procedimenti principali, le autorità nazionali competenti possono valutare le domande di autorizza zione all’organizzazione di giochi d’azzardo che vengono loro pre sentate in funzione del livello di tutela dei consumatori e dell’or dine sociale che esse intendono garantire, purché sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. (2013/C 71/04) Lingua processuale: il greco (1) GU C 186 del 25.6.2011. GU C 194 del 2.7.2011. Giudice del rinvio Symvoulio tis Epikrateias Parti Ricorrenti: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Spor tingbet plc (C-209/11) Convenute: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou con l’intervento di: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP) Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikra teias Athina — Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (articoli 43 CE e 49 CE) — Normativa nazionale che prevede, al fine di limitare i giochi d’azzardo, la concessione di un diritto esclusivo di realizzazione, gestione, organizzazione e funzionamento dei giochi d’azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società anonima quotata in borsa — Effettuazione da parte di tale società della pubblicità dei giochi e espansione in altri paesi dell’Unione Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundes kommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (Causa C-283/11) (1) (Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media au diovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplemen tari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità) (2013/C 71/05) Lingua processuale: il tedesco Giudice del rinvio Bundeskommunikationssenat