Bozza Contratto SIMAP2_ENTEAGEA-2006-016782-IT

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Bozza Contratto SIMAP2_ENTEAGEA-2006-016782-IT
Contratto per la fornitura del Servizio di Locazione Operativa di Materiale Informatico
Tra l’AG.E.A. – Agenzia Erogazioni in Agricoltura – che nel contesto del presente atto è indicata più
brevemente con la parola “Amministrazione” per la quale interviene il Dott.
nella
sua
qualità di
e come tale abilitato ad impegnarla,
e
la ditta ………………., con sede legale in …………… – 000……… via …………. al numero
civico……….., che nel contesto del presente atto è indicata più brevemente con la parola “fornitore”,
iscritta per l’attività di cui al contratto, al registro delle imprese – C.C.I.A.A. di Roma in data
__________ al numero n. ___________ con partita IVA n. _________, rappresentata legalmente da
…………….. nato a ………..il …………… nella sua qualità di Legale Rappresentante, riconosciuto/a
con documento …………… n. ……………… rilasciata dal……………. in data …………………… e
come tale abilitata ad impegnarla.
Premesso che:
- l’Amministrazione, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
….. del …………, ha esperito regolare gara, a licitazione privata, per la realizzazione di quanto in
oggetto ed ha aggiudicato alla Società;
- la Società ha sottoscritto, per accettazione delle clausole in esso contenute, il Capitolato Tecnico ed i
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- La Società, a garanzia dell’esatto adempimento del presente contratto ha costituito cauzione
definitiva di €………….,00 (…………../00), pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza
fidejussoria della………. ……. n. ……… del …………..;
La Società ha stipulato una polizza di Responsabilità civile …………. ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del Contratto
L’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, il contratto d’appalto relativo alla fornitura in
locazione operativa triennale di hardware e connessi servizi di gestione, secondo le caratteristiche
indicate nel Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione al momento della presentazione
dell’offerta di gara.
Art. 2 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata pari a 36 (TRENTASEI) mesi a partire dal giorno della stipula del
presente atto..
Art. 3 – Norme regolatrici del contratto
L'esecuzione del contratto é regolata:
a. dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi
intervenuti tra l'Amministrazione ed il Fornitore relativamente alla fornitura di cui al contratto
medesimo;
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b. dal Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
c. dal Capitolato tecnico sottoscritto per accettazione in sede di gara;
d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per
quanto non disciplinato dalla normativa di cui ai precedenti punti a, b e c.
Art. 4 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
La Società s’impegna ad eseguire le attività in oggetto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, i
tempi e le modalità previsti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico ovvero nei documenti dagli
stessi richiamati, fermi restando gli impegni assunti dal fornitore con la presentazione dell’Offerta.
Per le prestazioni dovute, il fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente
specializzato, proprio dipendente ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.
In relazione a quanto sopra stabilito, il fornitore riconosce all’Amministrazione appaltante la facoltà di
richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni dovute, che fossero ritenute dalla
medesima non idonee alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione
appaltante di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comportano alcun
onere aggiuntivo per l’Amministrazione medesima.
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui oltre, tutti gli oneri e
rischi relativi alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi inclusa l’eventuale
disinstallazione e trasporto al termine della locazione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria
o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi
compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
alla esecuzione dell’appalto.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle
caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico . In ogni caso, il fornitore si
obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo
carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui oltre. Il fornitore,
pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione
appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione appaltante da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Le attività da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante dovranno essere eseguite
senza interferire nel normale lavoro degli uffici.
Il fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’
Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale
dell’ Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
Il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze
dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività
lavorativa in atto.
Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso
in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle
attività istituzionali svolte dal personale dell’Amministrazione appaltante e/o da terzi autorizzati.
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Il personale del fornitore potrà accedere nelle sedi e negli uffici dell’Amministrazione appaltante nel
rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del
fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione dell’appalto che dovessero
essere impartite dall’Amministrazione appaltante. Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata
comunicazione all’Amministrazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto e degli ordini di
fornitura.
Il fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento
ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dell’appalto, nonché a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, ai sensi di quanto
previsto nel Capitolato.
Art. 5 - Affiancamento
Il fornitore si obbliga fin dal momento della stipula del contratto a garantire, senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione, al termine del periodo contrattuale, l’affiancamento col nuovo fornitore di servizi,
per un periodo di massimo 3 (tre) mesi, su specifica richiesta dell’Amministrazione e secondo modalità
che saranno concordate tra le parti.
Art. 6 - Direzione dei lavori
La Società dovrà designare un proprio rappresentante, che di seguito verrà indicato come ”Direttore dei
Lavori della Società”, a cui affiderà la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione
della fornitura; lo stesso sarà il referente unico per l’Amministrazione per ogni questione afferente lo
svolgimento e la corretta esecuzione della stessa.
Il Referente unico per conto dell’Agenzia è il Servizio Tecnico nelle persone che saranno indicate con
le modalità sotto specificate.
Le designazioni dovranno essere notificate alle controparti entro 10 (dieci) giorni solari e continuativi
decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
Art. 7 - Controllo e Monitoraggio
L'Amministrazione avrà facoltà discrezionale ed insindacabile di effettuare le verifiche ed i controlli in
ordine all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato tecnico e
nell'offerta ed in particolare i controlli di rispondenza, efficienza, efficacia e qualità (attività di
monitoraggio ai sensi dell'art. 13 2° c. del D.lvo 39/93).
A tal fine il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, ad esibire la documentazione e a
dare tutti i chiarimenti richiesti.
Le verifiche ed i controlli effettuati dall'Amministrazione non varranno comunque ad escludere o ad
attenuare la responsabilità del Fornitore.
.
Art. 8 - Termini di consegna
La società dovrà consegnare i prodotti e la relativa documentazione descritti nel Capitolato Tecnico
entro il termine di gg.30 dalla stipula del presente contratto.
I relativi servizi dovranno essere espletati nei tempi e con le modalità evidenziate nello stesso
capitolato,fermo restando gli obblighi assunti dalla società con la presentazione dell’offerta.
Nel caso di ritardi l'Amministrazione applicherà le penali previste dal successivo articolo 19.
Art. 9 - Collaudo
Ogni apparecchiatura informatica fornita dovrà essere sottoposta, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione appaltante, a procedura di formale collaudo, in contraddittorio tra le parti,
nell’ambito della procedura di consegna e di installazione descritta nel Capitolato tecnico.
In tal caso, deve essere redatto un apposito verbale di collaudo, sottoscritto da un incaricato
dell’Amministrazione appaltante e da un incaricato del fornitore.
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In caso di contestazione, l’Amministrazione applicherà le penali previste dal successivo art. 19, fermo
restando l’obbligo della Società di procedere alla rimozione delle anomalie riscontrate, senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione.
Il termine per l’ultimazione del collaudo resterà interrotto nel caso in cui l'Amministrazione contesti
per iscritto alla Società la sussistenza nei prodotti di anomalie che non consentano la prosecuzione delle
operazioni. Il termine riprenderà a decorrere dal ricevimento da parte dell'Amministrazione della
comunicazione scritta della Società relativa all’intervenuta eliminazione delle anomalie, cui la Società
dovrà provvedere a proprio totale carico.
Art. 10 -Oneri specifici a carico del fornitore
Per tutta la durata dell’appalto, il fornitore, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico, è tenuto a:
• fornire le apparecchiature informatiche del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico
ed erogare i servizi connessi e aggiuntivi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la
loro corretta esecuzione;
• rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali di qualità della serie ISO 9001:2000;
• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
• osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione
appaltante per quanto di rispettiva ragione;
Art. 11 - Responsabilità, obblighi, limitazioni ed esclusioni
La Società assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
Il fornitore solleva l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o
danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell’Amministrazione e/o di terzi, per
colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni del presente contratto.
Il fornitore dovrà possedere o stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni,
per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della propria attività. Tale polizza, a
copertura dei rischi da responsabilità civile, dovrà tenere indenne l’Amministrazione appaltante, i suoi
dipendenti e collaboratori nonché i terzi da qualsiasi danno il fornitore possa arrecare agli stessi,
nell’esecuzione di tutte le attività contrattuali.
La suddetta polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti
dell’Amministrazione appaltante , a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del
rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto
previsto dall’art. 1901 cod. civ., ovvero di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a
quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ..
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui sopra è
condizione essenziale, per l’Amministrazione appaltante.
Pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura
assicurativa di cui sopra, il contratto di risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione
prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
La Società prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali
messi a disposizione dall'Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà soggetto alle stesse
norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell'Amministrazione.
Il fornitore, inoltre, si assume tutti i rischi derivanti da furto ed incendio delle apparecchiature
informatiche fornite, per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente dall’esistenza di servizi
antincendio e di vigilanza presso le sedi e gli uffici periferici. Il fornitore potrà provvedere ad
assicurare le apparecchiature informatiche di sua proprietà, installate presso le sedi e gli uffici
dell’Amministrazione appaltante.
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Il reintegro e/o ripristino delle apparecchiature informatiche oggetto di furto o incendio, dovrà avvenire
entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.
In caso di inadempimento, non dipendente dall’Amministrazione appaltante ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, l’Amministrazione stessa, fermo restando il risarcimento del danno, si riserva la facoltà di
applicare una penale di importo pari a quanto stabilito nel successivo art. 19, per ogni giorno di ritardo,
ovvero, nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, di risolvere di diritto
il contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al
fornitore con raccomandata a/r.
Resta inteso che rimangono a carico del fornitore tutti i costi derivanti dall’allestimento
dell’infrastruttura necessaria alla corretta esecuzione della fornitura ed all’erogazione dei servizi ad
essa connessi e/o aggiuntivi.
La Società è sollevata dall'adempimento dagli obblighi ad essa derivanti dal presente contratto qualora
le prestazioni in oggetto diventino temporaneamente o definitivamente impossibili per casi fortuiti o di
forza maggiore.
Al ricorrere di tali circostanze la Società notificherà all'Amministrazione, entro il termine di 5 (cinque)
giorni naturali e consecutivi, la causa o le cause impedienti.
Al verificarsi delle condizioni previste nei casi sopra esposti il contratto resterà sospeso, ad ogni
effetto, e tornerà ad esplicare la sua efficacia solo al cessare delle cause impedienti. La sospensione ed
il ripristino dell'efficacia del contratto sarà condizionata da formali accordi tra le parti.
Art. 12 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
La Società riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale
occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto.
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico
tutti gli oneri relativi;.
La Società dichiara, altresì, di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della legge 68/99, in
materia di diritto al lavoro dei disabili.
Art. 13 – Subappalto
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di subappaltare anche solo parte della fornitura.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della
cessione stessa.
In caso di inadempimento da parte del fornitore dell’obbligo di cui sopra, l’Amministrazione, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto e di
procedere all’esecuzione in danno.
Art. 15 – Riservatezza
La Società è tenuta ad osservare ed a far osservare dal proprio personale e da chiunque altro collabori a
qualsiasi titolo al suo lavoro le disposizioni di ordine interno che le fossero eventualmente comunicate
dall’Amministrazione, ivi compresa l'eventuale richiesta di fornire i dati anagrafici e quelli di un
documento ufficiale di riconoscimento di ciascun tecnico addetto al servizio sulla fornitura.
In particolare detto personale è tenuto ad osservare la più rigorosa riservatezza in ordine a segreti
d'ufficio dell'Amministrazione ed a qualsiasi altra notizia di cui venga a conoscenza in occasione ed a
causa dell'attività svolta.
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in
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alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione delle attività affidate in appalto.
L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee,
le metodologie e le esperienze tecniche che Il fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle
prestazioni dovute.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione appaltante ha la facoltà di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che Il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i
danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa.
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Art. 16 - Cauzione
La Società, a garanzia dell’esatto adempimento del presente contratto ha costituito la cauzione
definitiva citata nelle premesse.
Art. 17 - Importo contrattuale
Per la fornitura oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà alla Società la somma
massima di € ………,00 (…………………./00), I.V.A. esclusa.
Tale importo è comprensivo della messa a disposizione delle macchine e di tutti i servizi indicati nel
Capitolato tecnico e nell’offerta della società ed sarà corrisposto in canoni trimestrali posticipati.
I canoni delle postazioni di lavoro decorrono dal collaudo di ciascuna fornitura e dalla data di
operatività dei servizi richiesti.
I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di
ogni relativo rischio e/o alea.
I suddetti canoni non sono suscettibile di variazioni in aumento.
Art. 18 - Modalità di pagamento
La liquidazione dei canoni compenso al fornitore avverrà tramite ordine di pagamento, emesso dal
competente Servizio dell’AG.E.A., entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui perverrà, a fronte delle
effettive forniture, la regolare fattura trimestrale posticipata, firmata dal legale rappresentante e della
quale lo stesso assume ogni responsabilità.
La fattura dovrà inoltre recare il visto dell’Ufficio competente in ordine alla regolarità dell’avvenuta
esecuzione del contratto.
Ad ogni fattura dovranno essere allegati i documenti necessari per consentire la liquidazione della
stessa. In particolare, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, il dettaglio
delle apparecchiature informatiche correttamente consegnate e installate, i verbali di collaudo di
ciascuna apparecchiatura, nonché i report automatici attestanti i livelli di servizio garantiti.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato, tramite bonifico bancario, sul c/c n.
………………….. intestato alla Società
(in caso di R.T.I., all’impresa mandataria) stessa presso la Banca …………………. di ……………,
ABI
……….. CAB ………… CIN ………..
Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note
all’Amministrazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui
sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il
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fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai
pagamenti già effettuati.
Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall’impossibilità, per l’Amministrazione appaltante, di
verificare le forniture effettuate e/o i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente,
mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto alla Società, senza una specifica e formale autorizzazione dell’Amministrazione, di
effettuare cessione di crediti ad Istituti Bancari e/o Società Finanziarie e/o terzi mediante la
presentazione agli stessi di fatture relative al pagamento della fornitura oggetto del presente contratto
e/o l’esibizione e/o consegna del medesimo.
Art. 19 – Penali
Le apparecchiature informatiche richieste dovranno essere consegnate entro e non oltre i termini
previsti nel capitolato tecnico. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna e nell’installazione
di ciascuna apparecchiatura informatica, per cause non dipendente dall’Amministrazione appaltante
ovvero da forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata una penale determinata pari allo 0,5% del
canone globale previsto per l’intera fornitura.
Qualora il colpevole ritardo nella consegna e nell’installazione dell’apparecchiatura informatica in
questione ecceda i 30 (trenta) giorni lavorativi, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di dichiarare
la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo di risarcire il maggior danno
eventualmente subito dall’Amministrazione stessa, incamerando la cauzione, nonché di procedere
all’esecuzione in danno.
In caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà provvedere immediatamente, senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione appaltante, all’eliminazione dei vizi e/o delle difformità riscontrati
ovvero alla sostituzione dell’apparecchiatura difettosa con altra dalle identiche caratteristiche e
perfettamente funzionante.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere immediatamente all’eliminazione dei vizi e/o delle
difformità riscontrati ovvero alla suddetta sostituzione dell’apparecchiatura difettosa,
l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale così determinata:
0,5% (zerocinquepercento) del corrispettivo complessivo dovuto per l’apparecchiatura informatica da
consegnare e installare (dato dalla somma dei relativi canoni di locazione nei tre anni), per ogni giorno
lavorativo di ritardo, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo dovuto per
l’apparecchiatura informatica stessa.
In caso di esito negativo del primo collaudo, sarà onere del fornitore comunicare all’Amministrazione
appaltante la data e l’ora stimata della seconda consegna e installazione dell’apparecchiatura
informatica in questione, presso il luogo e l’unità di destinazione originari, al fine di sottoporla
nuovamente ad eventuale collaudo. Resta inteso che tale data dovrà essere fissata dal fornitore entro e
non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dalla data del primo collaudo.
Decorso inutilmente il suddetto termine (30 giorni lavorativi a decorrere dalla data del primo collaudo)
senza che il fornitore abbia provveduto a comunicare la data e l’ora stimata della seconda consegna e
installazione ovvero in caso di esito negativo dell’eventuale secondo collaudo dell’apparecchiatura
informatica in questione, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione
di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo per Il fornitore di risarcire il maggior danno
eventualmente subito dall’Amministrazione stessa, incamerando la cauzione, nonché di procedere
all’esecuzione in danno.
In caso di superamento dei tempi di intervento per successiva manutenzione, previsti in 8 (otto) ore
lavorative successive alla chiamata da parte del personale addetto di AG.E.A., sarà applicata una penale
determinata pari allo 0,1% del canone globale previsto per l’intera fornitura.
In caso di superamento dei tempi di risoluzione del problema che ha generato la richiesta di successiva
manutenzione, previsti in 24 (ventiquattro) ore lavorative successive primo intervento, sarà applicata
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una penale determinata pari allo 0,1% del canone globale previsto per l’intera fornitura per ogni
successivo periodo di 24 ore, o frazione di esso.
Per ciò che concerne i servizi, il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti nel capitolato Tecnico
comporterà l’applicazione delle relative penali nel seguente modo:
Per procedere all’applicazione delle penali, l’Amministrazione notificherà alla Società, entro 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento del
ritardo, una contestazione sui ritardi con lettera raccomandata A.R..
Qualora l’Amministrazione non abbia ancora effettuato il pagamento della fornitura le penali saranno
detratte dall’importo contrattuale dopo che la Società avrà emesso la relativa nota di credito, altrimenti
saranno prelevate dal deposito cauzionale di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore
accertamento o procedimento giudiziario.
Resta inteso che in caso di qualunque escussione della cauzione definitiva prestata, il fornitore dovrà
provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente capitolo non esonera in nessun caso il
fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente contratto non preclude il
diritto dell’Amministrazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Art. 20 - Risoluzione e Recesso
In caso di inadempimento del fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si
protragga oltre il termine non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi che verrà assegnato
dall’Amministrazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la
facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione.
In tal caso, l’Amministrazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento
amministrativo, procederà a dar corso alla esecuzione in danno mediante l’affidamento della fornitura
ad altra società con diritto di rivalsa, nei confronti della Società, delle penali previste nel presente
articolo, del maggior onere eventualmente sostenuto e del risarcimento degli eventuali danni subiti,
salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei
propri interessi.
In particolare, l’Amministrazioni potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
• accertamento, successivamente alla stipula del contratto, della non veridicità del contenuto di una o
più dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui
vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa, come indicati nel
Bando;
• mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel
contratto;
• cessazione delle attività ovvero qualunque sospensione unilaterale della fornitura e/o dell’erogazione
dei servizi, anche se motivata dall’eventuale esistenza di controversie con l’Amministrazione
appaltante;
• affidamento di attività in subappalto, non rispondente alle condizioni espresse nel presente contratto;
• mancato rispetto del piano di consegna delle apparecchiature informatiche e delle sue eventuali
modificazioni;
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante;
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• azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui,
intentate contro l’Amministrazione appaltante;
• qualora, successivamente alla stipula del contratto, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura
competente risultino positivi;
• in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
L’Amministrazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte e
in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da inviare al
fornitore con raccomandata a/r, nei casi di:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
• reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
• il deposito di un ricorso contro il fornitore ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile
in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in
possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
• la condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla
normativa antimafia di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o
il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o ogni
singolo rapporto attuativo dello stesso.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione appaltante.
In caso di recesso dell’Amministrazione, il fornitore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni
eseguite, purché svolte correttamente ed a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di
fatturazione e pagamento previsti nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civile.
Art. 21 - Brevetti e diritti d’autore
L’Amministrazione appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione
dell’appalto, il Fornitore si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione, di strumenti informatici
(hardware e software) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Il Fornitore assume l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione appaltante da tutte le rivendicazioni,
responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o
responsabilità ad essi relativi (compresi gli eventuali onorari di avvocati) a seguito di qualsiasi
rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero,
derivante o che si pretendesse derivare dalla presente fornitura.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o
questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 22 - Pretese di terzi
Il fornitore garantisce e manleva, in ogni tempo, l’Amministrazione appaltante da ogni e qualsiasi
pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali
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e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del
presente appalto.
Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e tutte le spese relative al contratto, in conformità alle
disposizioni contenute nell’art.62 del R.D. 24.05.1924, n. 827.
A tal fine la Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni oggetto del presente contratto
vengono effettuate nell'esercizio d'impresa, per cui al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di
registro in misura fissa, ai sensi dell’art.38 del DPR 26.10.1972, n.634 e successive modificazioni.
Art. 24 – Controversie
Qualunque controversia inerente e/o connessa al presente contratto, alla sua interpretazione ed
esecuzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo, con
funzioni di Presidente, scelto dai due arbitri così nominati o, in difetto, dal presidente del Tribunale
di Roma.
Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto e troveranno applicazione le norme di cui agli artt.810 e ss.
c.p.c.. .
Sede dell’arbitrato sarà Roma.
LA SOCIETA’
L’AGEA
Ai sensi degli art.1341 del Codice civile la Società dichiara espressamente di accettare le clausole
contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
Per la Società
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