L`atto di citazione - Dipartimento di Giurisprudenza

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L`atto di citazione - Dipartimento di Giurisprudenza
L’atto di citazione
Avv. Francesca Grana
Nel processo ordinario di cognizione, l'atto con il quale un soggetto richiede una tutela giurisdizionale,
proponendo domanda giudiziale, prende il nome di atto di citazione.
L'atto di citazione è quindi proposto da colui che avanza la domanda giudiziale, denominato attore, che si
rivolge a due distinti soggetti:
1) il soggetto nei cui confronti l'attore avanza la propria pretesa attraverso la proposizione della domanda
giudiziale, ossia il convenuto;
2) il soggetto al quale l'attore avanza la propria pretesa tutela di un determinato bene della vita, ossia il
Giudice.
Quali sono quindi le principali funzioni dell’atto di citazione ? possono essere individuate tre funzioni:
(i) costituisce la formulazione della domanda giudiziale avanzata dall'attore;
(ii) apre il contraddittorio con la controparte processuale sulla specifica controversia generata dalla predetta
domanda giudiziale;
(iii)costituisce l'inizio di quella consecuzione di atti tra loro interdipendenti, in cui si sostanzia il processo
ordinario di cognizione.
Contenuto dell’atto di citazione:
Nel codice di procedura civile il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 163, che al terzo
comma stabilisce, ai punti dal n. 1 al n. 7, i requisiti essenziali richiesti per la validità ed efficacia dell'atto
processuale in questione.
Tali requisiti vanno distinti, da un lato, in quelli che contribuiscono a specificare la c.d. vocatio in ius, ossia a
costituire il rapporto processuale in contraddittorio con le altre pari del giudizio e, dall'altro lato, in quelli che
integrano la c.d. edictio actionis, ossia che consentono di individuare la situazione sostanziale oggetto della
pronuncia richiesta al Giudice adito.
a. La vocatio in ius
requisiti previsti per la corretta formulazione della vocatio in ius sono:
I) indicazione dell'autorità giudiziaria adita, ovvero il Tribunale davanti al quale la domanda è proposta ( art.
163, terzo comma, n. 1); nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, la medesima prescrizione è riprodotta
nell'art. 318 c.p.c.;
II) il nome, cognome, e la residenza dell'attore e del convenuto o, in caso di persona giuridica/associazione
non riconosciuta, 'la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio' (art. 163, terzo comma, n. 2);
NB: i numeri 1 e 2 del terzo comma dell'articolo 163 hanno in comune proprio la funzione di individuare
precisamente i soggetti del giudizio di cognizione: attore, convenuto e Giudice;
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III) l'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione e l'invito al convenuto a costituirsi
tempestivamente (art. 163, terzo comma, n. 7); a tale scopo
la citazione deve prevedere:
1. l'indicazione al convenuto di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria competente, in una data fissa,
prescelta dall'attore in conformità alle disposizioni con cui il Presidente del Tribunale competente ha stabilito
i giorni e le ore delle udienze destinate alle comparizioni delle parti;
2. l'avvertimento al convenuto che, qualora non si costituisca nel termine di venti giorni antecedenti tale
udienza, incorrerà nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.;
IV) il nome, il cognome del procuratore e l'indicazione della procura (art. 163, terzo comma, n.6); tale
indicazione si impone alla luce della circostanza che nel processo civile dinanzi al Tribunale, è obbligatoria
l'assistenza tecnica del difensore.
b. L'editio actionis
per quanto attiene all'editio actionis, l'art. 163 c.p.c. stabilisce che la citazione deve comporsi di:
I) determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, terzo comma, n. 3), ossia il petitum.
con il termine petitum si devono intendere due distinti contenuti della domanda: da un lato, il c.d. petitum
immediato, ossia il provvedimento che si chiede al Giudice, dall'altro lato, il c.d. petitum mediato, ossia la
situazione sostanziale dedotta alla cognizione del Giudice adito;
II) esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative
conclusioni ( art. 163, terzo comma, n. 4); si tratta della causa petendi, che è rappresentata: a) dai fatti
costitutivi del diritto fatto valere dall'attore; b) dall'individuazione delle norme che, a detta dell'attore, sono
riconducibili ai fatti allegati, ai fini del riconoscimento della tutela giuridica richiesta. Inoltre, nella redazione
dell'atto assume precipua importanza la formulazione delle conclusioni di parte, che hanno la funzione di
esplicitare la richiesta che l'attore presenta al Giudice, individuando il contenuto del provvedimento richiesto.
III) indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti
che offre in comunicazione (art. 163, terzo comma, n. 5); tale indicazione in verità è facoltativa, infatti, i
numeri 1 e 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., prevedono la facoltà delle parti, ove richiesto, di produrre
in atti ulteriori documenti, nonché formulare separata e nuova indicazione specifica dei mezzi di prova di cui
intendono avvalersi. L'indicazione disposta nell'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., quindi, resta facoltativa,
non maturando, anche nel nuovo rito processuale, alcuna preclusione o decadenza a carico della parte che
omette di formulare tale allegazione istruttoria nel proprio atto di citazione.
Termini a comparire
L'art. 163-bis, primo comma, prevede rispettivamente un periodo inderogabile di 90 giorni per l’ipotesi di
convenuto domiciliato in Italia e di 150 giorni per il convenuto domiciliato all’estero tra la data di
notificazione dell'atto di citazione e la data della prima udienza di comparizione quali termini minimi a
comparire che l'attore è tenuto ad assegnare, prevedendo inoltre la facoltà dell'attore, nelle cause in cui
sussistono particolari ragioni di urgenza, di richiedere al Presidente del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 163bis, secondo comma, c.p.c., l'abbreviazione dei termini di comparizione fino alla metà, da disporsi con
decreto motivato steso in calce all'originale dell'atto di citazione.
Nullità della citazione
i casi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di cognizione sono disciplinati dall’art.164 c.p.c., e vengno
differenziati a seconda che riguardino gli elementi della citazione attinenti alla vocatio in ius o quelli
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attinenti all'edictio cationi.
Quanto alla vocatio in ius, l'art. 164, primo comma, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla, nel caso in cui:
I) manchi o risulti assolutamente incerta l'indicazione dell'autorità giudiziaria adita;
II) manchi o risulti assolutamente incerta l'indicazione delle parti del giudizio;
III) manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione;
IV) sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge;
V) manchi l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, ossia l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 (ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini), e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui all'art. 167 e all'art. 38 c.p.c.
In tali ipotesi però, il comportamento del convenuto ha tuttavia un effetto rilevante, poiché:
I) nel caso in cui il convenuto si costituisca in giudizio nonostante la nullità della citazione, la costituzione
sana i vizi della citazione e fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale dato che
l'atto processuale ha comunque raggiunto il suo scopo;
II) nel caso in cui invece il convenuto non si costituisca, il Giudice, rilevata la nullità della citazione, ne
dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda, sin dal momento della prima notificazione (al contrario, in caso di
omessa rinnovazione, si verifica l'estinzione del procedimento).
Quanto all'edictio actionis, l'art. 164, quarto comma, c.p.c., stabilisce che la citazione è nulla, nel caso in cui:
I) è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione del petitum ( requisito di cui al numero 3 del
terzo comma dell'articolo 163);
II) manchi l'esposizione della causa petendi (il requisito stabilito nel numero 4 del terzo comma dell'articolo
163).
Anche in questo caso, la costituzione o meno del convenuto determina un diverso iter processuale, in
proposito, l'art. 164, quinto comma, c.p.c. stabilisce che:
I) in difetto di costituzione del convenuto, il Giudice, rilevata la nullità, fissa all'attore un termine perentorio
per rinnovare la citazione;
II) in caso di costituzione del convenuto nonostante la nullità della citazione, il Giudice fissa un termine
all'attore per integrare la domanda.
In entrambi i casi, a differenza dell'ipotesi di nullità ex art. 164, secondo comma, c.p.c., restano ferme le
decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
La diversa disciplina si giustifica in base alla considerazione che ricorrendo tale ipotesi di nullità, la citazione
è inidonea ad assolvere alla sua funzione, con la conseguente sua inidoneità a salvare dalle decadenze e a
interrompere la prescrizione.
Ulteriori elementi dell’atto di citazione:
- Informativa sulla mediazione:
in base all'art. 4, 3° comma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di 'attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno
2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali', è
fatto obbligo all'avvocato di informare l'assistito delle possibilità di conciliare la lite e dei casi in cui tale
conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione. Il documento che contiene l'informativa è sottoscritto
dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.
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- Indicazione C.F.:
il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario),
convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010 n.24, ha previsto che nell’atto di citazione (e
analogamente nel ricorso e nella comparsa di risposta) venga indicato il codice fiscale non solo delle parti attore e convenuto - ma anche dell'avvocato che dell'atto è firmatario.
- Indicazione fax e PEC:
infine, l'ultimo comma dell'art. 170 c.p.c. - riformato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - stabilisce che il
difensore di ciascuna delle parti indichi, nel primo scritto difensivo utile (per l'attore ovviamente l'atto di
citazione), il 'numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler
ricevere le comunicazioni'.
GIURISPRUDENZA con riguardo alla NULLITA’ dell’atto di citazione
Il giudizio circa la sussistenza o meno della nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.
postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali
difese; pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel valutare il grado di incertezza della domanda,
non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dei documenti ad esso allegati, dalla natura del
relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva
incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in
difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass.
21 novembre 2008 n. 27670).
A tal fine l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione,
ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa,
desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza
del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio
domande non esperite a quelle formalmente proposte. (Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n.
8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass. 29 settembre 1994 n. 7941).
Pertanto, la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, ricorre nel caso in
cui il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto
sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o
risulti assolutamente incerto (Cass. 10 dicembre 2008 n. 28986); ciò non può dirsi nel caso in cui tali
elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo
del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte
espositiva (Cass. Sez. Unite, 21 luglio 2009 n. 16910); ciò, tenendo presente che, per la determinazione
dell'edictio actionis non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, ma è sufficiente che essa risulti dal
complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. 28 agosto 2009,
n. 18783).
Con riferimento ai rilievi concernenti la vocatio in ius, la nullità della citazione per omessa indicazione
dell'udienza di comparizione davanti al Giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione
manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario
dell'atto di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente
indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere
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considerata valida (Cass. 21 luglio 2006, n. 16772; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780); si intende errore
immediatamente riconoscibile quello percepibile, vuoi intuitivamente, in base al tenore dell'atto ed ai termini
prescritti per la comparizione vuoi attivandosi secondo buona fede dopo l'iscrizione a ruolo della causa (cfr.
Cass. 27 agosto 2002 n. 12546, in Giust. Civ. Mass., 2002, 1585).
Al contrario, i termini minimi che, ex art. 163-bis c.p.c. devono intercorrere fra il giorno della notificazione
della citazione e quello di comparizione, sono perentori e inderogabili e devono essere osservati dall'attore, a
pena di nullità dell'atto introduttivo della lite rilevabile d'ufficio (salva la sanatoria ex nunc per la
costituzione del convenuto), anche quando egli proceda alla rinnovazione della notifica dell'atto medesimo ai
sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. 4 febbraio 1988).
L'inosservanza di tali termini minimi di comparizione comporta la nullità dell'atto di citazione (Cass. 22
ottobre 1994, n. 8716).
Va chiarito che la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini
processuali, senza distinzioni; essa vale, perciò, per il termine a comparire che deve essere assegnato al
convenuto a norma dell'art. 163-bis c.p.c.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre
detrarre i giorni compresi tra il 1° agosto e il 15 settembre (cfr. Cass. 3 giugno 1999, n. 5435).
Per quanto attiene invece all'indicazione delle parti del processo, la mancata, insufficiente o erronea
indicazione dell'organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio comporta,
ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione all'art. 163 c.p.c., terzo comma, n. 2, la nullità dell'atto introduttivo
del giudizio solo quando determina l'incertezza assoluta circa l'identificazione dell'ente convenuto, restando
negli altri casi una mera irregolarità, sanabile con la costituzione della parte convenuta in persona del legale
rappresentante (Cass. 6 agosto 2003, n. 11900).
L'atto di citazione non sottoscritto dal procuratore è ritenuto come inesistente al pari, ex art. 125 c.p.c.
dell'atto non sottoscritto dalla parte che sta in giudizio personalmente (Cass. 21 marzo 1994, n. 2691).
Segnatamente, la sottoscrizione deve essere contenuta sia nell'originale che nella copia notificata dell'atto di
citazione, ma la sua mancanza nella sola copia non dà luogo a nullità, bensì a mera irregolarità, qualora,
appunto, detta sottoscrizione sussista comunque nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte
sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quello specifico procuratore
munito di procura ( Cass. 26 settembre 2006 n. 20817).
Per quanto attiene invece alle modalità di notifica dell'atto di citazione, è pacifico che la stessa debba
necessariamente avvenire nel rispetto delle norme del codice di rito.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che 'è inesistente, trattandosi di
modalità del tutto estranea al procedimento tipico delineato 'ex lege' la notificazione della citazione effettuata
mediante consegna materiale al convenuto da parte dell'attore, come tale inidonea all'instaurazione di un
valido rapporto processuale' (cfr. Cass. 10 maggio 2005, n. 9772).
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