Apri o scarica allegato

Transcript

Apri o scarica allegato
Iscrizione dei cittadini stranieri all'elenco anagrafico delle liste di disponibilità al
lavoro e conferma D.i.d. (D.Lgs. n.181/2000 e succ. mod. e D.lgs n.150/2015)
1) LAVORATORE STRANIERO EXTRA-COMUNITARIO
Può essere iscritto solo se esibisce in originale:
• un titolo al soggiorno in corso di validità che consente di lavorare (cfr. Circolare Questura
TV 2 agosto 2012) e documento di identità valido* (carta d'identità, passaporto, titolo o
documento di viaggio, patente rilasciata dalla Prefettura, art.1, co.1 D.P.R. n.445/2000 e
succ. mod.);
• un permesso di soggiorno UE SLP per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
che vale anche come documento d'identità solo nei primi 5 anni dalla data di rilascio (art.17,
co.2 D.P.R. n.394/99 e succ. mod.), e se rilasciato da oltre 5 anni corredato da documento di
identità valido (carta d'identità, passaporto, titolo o documento di viaggio, patente rilasciata
dalla Prefettura);
• una carta di soggiorno UE per familiare di cittadino comunitario e documento di identità
valido (carta d'identità, passaporto, titolo o documento di viaggio, patente rilasciata dalla
Prefettura).
*N.B.: i titolari di permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO POLITICO, ASILO POLITICO,
PROTEZIONE SUSSIDIARIA e MOTIVI UMANITARI possono essere identificati con il solo titolo
al soggiorno in formato cartaceo.
Nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto o sia stato smarrito e il procedimento
amministrativo di rilascio o rinnovo o conversione sia in corso, il lavoratore straniero può
essere iscritto:
A) in caso di primo rilascio solo se esibisce in originale:
- visto d’ingresso (per motivo che consente di lavorare) e ricevuta di raccomandata a.r. con
banda magnetica (che dimostra la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di
soggiorno con kit postale) e passaporto, oppure
oppure
- in caso di procedura di emersione dal lavoro irregolare (d.lgs n.109/2012), ricevuta istanza
presentata da datore di lavoro e copia c.d. modello 209, ricevuta di raccomandata a.r. con
banda magnetica (che dimostra la presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di
soggiorno con kit postale) e passaporto;
B) in caso di rinnovo solo se esibisce in originale:
- ricevuta di raccomandata a.r. con banda magnetica (presentazione dell’istanza di rinnovo
p.s. con kit postale) corredata da permesso di soggiorno originale scaduto con motivazione che
consente di lavorare e documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, titolo o
documento di viaggio, patente rilasciata dalla Prefettura), oppure
- cedolino recente con specificato il motivo del soggiorno che consente di lavorare (con foto e
timbro della Questura) e documento di identità valido* (carta d'identità, passaporto, titolo o
documento di viaggio, patente rilasciata dalla Prefettura), oppure
- appuntamento rilasciato dalla Questura corredato da permesso originale scaduto e
documento di identità valido* (carta d'identità, passaporto, titolo o documento di viaggio,
patente rilasciata dalla Prefettura).
C) in caso di smarrimento/furto solo se esibisce in originale:
- denuncia di smarrimento o furto effettuata presso le competenti Autorità di P.S. e ricevuta
di raccomandata a.r. con banda magnetica (presentazione dell’istanza di duplicato/rinnovo)
e documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, titolo o documento di viaggio,
patente rilasciata dalla Prefettura). Solo in caso di mancanza del documento di identità, ad
esempio perché smarrito/rubato insieme agli altri documenti, e in attesa del nuovo
passaporto, le Rappresentanze Diplomatico-Consolari rilasciano il “certificato d'identità
consolare”;
oppure
- cedolino recente con specificato il motivo del soggiorno che consente di lavorare (con foto e
timbro della Questura) e documento di identità valido* (carta d'identità, passaporto, titolo o
documento di viaggio, patente rilasciata dalla Prefettura). Solo in caso di mancanza del
documento di identità, ad esempio perchè smarrito/rubato insieme agli altri documenti, e in
attesa del nuovo passaporto, le Rappresentanze Diplomatico-Consolari rilasciano il “certificato
d'identità consolare”.
*N.B.: i titolari di permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO POLITICO, ASILO POLITICO,
PROTEZIONE SUSSIDIARIA e MOTIVI UMANITARI possono essere identificati con il solo titolo
al soggiorno in formato cartaceo.
2) LAVORATORE STRANIERO COMUNITARIO
(proveniente da: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Ungheria) può essere iscritto solo qualora esibisce in originale:
A) prima iscrizione: documento di identità (es. carta d’identità straniera valida per
l’espatrio, carta d'identità italiana o passaporto);
B) al momento della conferma D.i.d. (dichiarazione di immediata disponibilità):
- documento di identità e ricevuta di richiesta di attestazione di iscrizione anagrafica,
oppure
- documento di identità e attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell’Unione
Europea, oppure
- documento di identità e attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione
Europea.
Treviso, 9 novembre 2015