CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO DIVERSO DA

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CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO DIVERSO DA
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO DIVERSO DA
QUELLO DI ABITAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta su tre originali, uno dei quali per l’Agenzia delle Entrate, tra
l’Arch. Antonella Manuelli, Dirigente della Divisione Urbanistica-Territorio, nata a Borgomanero il
28.11.1958, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Borgomanero con sede a
Borgomanero, corso Cavour n.16, (Cod.Fisc.:82001370038) – quale Parte locatrice – e la Sig.ra ........
nata a ....... il ......... che agisce quale amministratore delegato della società METANPROGETTI s.r.l.,
con sede legale in (14100) Asti, Via del Lavoro n. 144 (Cod.Fisc.: 01311630055), che accetta - quale
Parte conduttrice - si stipula il presente contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di
abitazione:
1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, parte del locale in
Viale Marazza n.1, di proprietà comunale ubicato al piano terra con superficie di circa
mq.160, destinato a ufficio commerciale per la gestione del servizio pubblico di distribuzione
gas naturale, accatastato al NCEU al Fg.18, mapp.37 sub.28;
2) La locazione avrà la durata di anni sei con inizio dal 01/07/2011al 30/06/2017, e si rinnoverà
tacitamente per ugual periodo se nessuna delle parti comunicherà all’altra la sua volontà di
disdetta con lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza. Il conduttore ha
la facoltà di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento per gravi motivi, ai sensi
dell’art.27, 7° comma della legge n.392/1978, in tal caso è a carico del conduttore la tassa di
registro per l’anticipata risoluzione del contratto.
3) Il canone di locazione è stabilito in complessive € ........... annue, come risulta dalla media dei
valori dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che andrà corrisposto al
Comune, per le prime sei annualità, in quattro rate trimestrali anticipate di € ...... cadauna per
lo scomputo sul canone dei lavori da eseguirsi dal conduttore per € ......... trimestrali. Le parti
concordano che al termine del sesto anno, terminato lo scomputo lavori, il canone potrà essere
rivisto in aumento con riferimento ai valori dell’Osservatorio.
4) Ai sensi dell’art.32 della L. n.392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà
aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni,
accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il conduttore ha costituito
deposito cauzionale, mediante versamento n. ... del ...... presso la Tesoreria comunale,
dell’importo di € ............., che verrà restituito al conduttore al termine della locazione, previa
verifica delle condizioni dell’immobile e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti.
6) I locali si concedono per l’uso di ufficio commerciale per la gestione del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale con divieto di mutamento di destinazione. In caso di cessione il
conduttore provvederà agli adempimenti fiscali da comunicarsi all’Ente. Ai fini di quanto
previsto negli artt. 34, 35, 37 e sgg. della l.n.392/1978, il conduttore dichiara che il locale verrà
utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
7) Ai fini di quanto previsto dall’art.27, 8° comma della legge n.392/’78, si dichiara che motivo
di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi
ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore.
8) Le parti, appurato che l’immobile necessita di opere di sistemazione e rifacimento impianti al
fine di renderlo conforme alla vigente normativa in materia, concordano che sarà a cura e
spese del locatario presentare il relativo progetto per la quota parte di superficie allo stesso
attribuita per la quale dovranno altresì provvedere alla regolarizzazione delle pratiche catastali.
I costi delle opere pari ad € ............., ritenuti congrui da parte dei competenti uffici della
Divisione Tecnica e autorizzati dall’Amministrazione comunale, saranno scomputati dai
canoni dovuti nell’arco temporale di sei anni.
9) Il conduttore dichiara di conoscere la situazione del locale affittato di averlo trovato adatto
all’uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
costituendosi da questo momento custode dello stesso. Ogni ulteriore aggiunta che non possa
essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non
potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Resta
inteso che al conduttore non è riconosciuta alcuna indennità per le migliorie apportate, e,
pertanto, al momento del rilascio il locale dovrà essere restituito con l’annessa miglioria..
10) Il conduttore ha l’obbligo di custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia
l’immobile e, curarne quindi, per intero ed a proprie spese, la manutenzione ordinaria di cui
all’art.3, comma 1 lettera a), del D.P.R. n.380/2001; pertanto, tutte quelle riparazioni di piccola
manutenzione quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e
chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle marmette, piastrelle di
pavimentazione e di rivestimento. Il conduttore è inoltre direttamente responsabile verso il
locatore dei danni causati al bene oggetto di locazione e di quelli causati da terzi. Rimangono
a carico del conduttore gli oneri accessori di normale conduzione quali spese relative al
servizio di pulizia, fornitura di acqua, energia elettrica, metano e relativi allacci ed ogni opera
di adeguamento del locale alle proprie esigenze.
11) Salvo quanto sopra espressamente pattuito riguardo alla sistemazione dell’immobile il
locatore provvede alla manutenzione straordinaria di cui all’art.3, comma 1, lettera b), del
D.P.R.n.380/2001. E’ espressamente previsto che, in caso di esecuzione di tali lavori, il
locatore potrà ottenere dal conduttore un adeguamento del canone in misura pari al tasso
legale sul capitale impiegato. Tale aumento decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne
viene fatta richiesta. Rimangono, comunque, a carico del conduttore le spese di manutenzione
straordinaria conseguenti alla negligente manutenzione ordinaria.
12) Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti le regole del buon
vicinato e del corretto vivere civile.
13) Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause
indipendenti dalla sua volontà e potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i
locali affittati.
14) L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto, ivi
compreso il ripetuto ritardo nel pagamento delle rate di canone, darà diritto al locatore di
richiederne la risoluzione, quale patto di risoluzione espressa ai sensi dell’art.1456 c.c..
15) Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in € 23.040,00 annui ed è
soggetto al pagamento dell’imposta di registro a norma di legge.
16) Sono a carico del conduttore l’imposta di bollo per il contratto, mentre l’imposta di registro è
ripartita nella misura del 50% tra le parti, come stabilito dalla vigente normativa in materia..
17) Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento,
dalle norme degli artt. da 1571 a 1606 del Codice Civile e della legge n. 392/1978, alle quali le
parti si rimettono.
Letto, approvato e sottoscritto
Borgomanero, lì
Il Locatore
Il Conduttore
A norma degli artt.1341 e 1342 c.c., le Parti, con riguardo agli artt.3-7-8-11-13-14, dichiarano di
approvarli, reietta ogni reciproca eccezione.
Il Locatore
Il Conduttore