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COMUNE DI ROSOLINA
Provincia di Rovigo
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE
1° Settore - Servizi Segreteria - Demanio Marittimo
Turistico Ricreativo - Protocollo - Messo
n°
445 del 04/09/2015
OGGETTO: Decadenza della ditta "Tizè Centro Vacanze s.r.l." dall'aggiudicazione della concessione
demaniale marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di Rosolina - località
Rosolina Mare - foglio 10 mappali 155 - 156 - 158 - 159 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 210 - 271 - 273 - 274 e revoca dell'aggiudicazione disposta
con determinazione n° 565 del 28.10.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la determinazione del responsabile del I° settore (servizi: segreteria - demanio marittimo turistico
ricreativo – protocollo – messo) n° 565 del 28.10.2014 con oggetto “Bando di gara per il rilascio di una
concessione demaniale marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di Rosolina – località Rosolina
Mare – foglio 10 mappali 155-156-158-159-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-210-271-273274 – determina di aggiudicazione definitiva”, in forza della quale è stato determinato:
“1) per le ragioni indicate in premessa, di approvare i seguenti verbali di gara allegati al presente
provvedimento a farne parte integrante e sostanziale:
o verbale di gara – prima seduta tenutasi in data 24.06.2014;
o verbale di gara – seconda seduta tenutasi in data 09.10.2014.
2) di approvare in via definitiva, sulla scorta delle risultanze di gara, la graduatoria formulata dalla
commissione di gara nel corso della seconda seduta tenutasi in data 09.10.2014, citata in premessa, e di
seguito riportata:
ditta
primo
criterio di
valutazione
secondo
criterio di
valutazione
terzo
criterio di
valutazione
quarto
criterio di
valutazione
quinto
criterio di
valutazione
sesto
criterio di
valutazione
settimo
criterio di
valutazione
totale
punteggio
Tizè Centro
Vacanze s.r.l.
20
16
20
20
4
6
10
96
3) di aggiudicare definitivamente, come da verbali di gara citati in premessa e qui allegati e recepiti ad
ogni effetto di legge, alla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” la concessione demaniale marittima in via
del Biancospino nel Comune di Rosolina - località Rosolina Mare – avente ad oggetto i beni demaniali
con destinazione d’uso residenze turistiche identificati al foglio 10 mappali 155,156, 158, 159, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 210, 271, 273, 274;
4) di dare atto che l’aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni formulate, in sede di rilascio dei pareri
richiesti nella presente procedura di gara, dagli interpellati enti competenti in materia di demanio
marittimo turistico ricreativo, le quali sono state recepite nei verbali di gara e nel presente
provvedimento;
5) di dare atto che il rilascio del provvedimento concessorio avverrà previo controllo sul possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
6) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.”;
7) di dare atto che decorsi 65 giorni dalla ricezione del presente provvedimento da parte della ditta
concorrente l’ufficio demanio marittimo turistico ricreativo procederà al rilascio alla ditta “Tizè Centro
Vacanze s.r.l.” della concessione demaniale marittima in via del Biancospino nel Comune di Rosolina località Rosolina Mare – avente ad oggetto i beni demaniali con destinazione d’uso residenze turistiche
identificati al foglio 10 mappali 155,156, 158, 159, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 210, 271, 273, 274;
8) di pubblicare idoneo avviso di avvenuta aggiudicazione sul sito istituzionale del Comune di Rosolina ed
all’albo pretorio comunale on line per 65 giorni naturali e consecutivi;
9) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
10) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta impugnazione avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla ricezione del presente atto.”
VISTA la nota del I° settore del 30.10.2014 prot. 18804 con la quale è stata trasmessa alla ditta “Tizè Centro
Vacanze s.r.l.” la determina di cui al punto precedente;
VISTA la nota del I° Settore del 07.11.2014 prot. 19341 con oggetto “richiesta compilazione modulo unificato –
quadro C”, ricevuta a mezzo pec dalla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” in data 07.11.2014, avente il seguente
contenuto:
“Con riferimento alla procedura di verifica delle dichiarazioni rese, nell’ambito del procedimento volto al
rilascio della concessione demaniale marittima con finalità di residenze turistiche site nel Comune di Rosolina –
località Rosolina Mare (rif. nota prot. 18804 del 30.10.2014), con la presente si trasmette il modulo indicato in
oggetto, il quale deve essere compilato a cura della ditta in indirizzo nelle seguenti sezioni:
- sezione II “RICHIEDENTE”
- sezione III “IMPRESA”
- sezione IV “ENTI PREVIDENZIALI”.
Tale modulo, debitamente compilato, deve essere trasmesso all’ufficio scrivente entro 10 giorni dal ricevimento
della presente.”;
DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni assegnato la ditta in indirizzo non provvedeva alla trasmissione
della documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente;
VISTA la nota del I° settore del 18.11.2014 prot. 19998 con oggetto “richiesta documentazione per acquisizione
informazione (decreto legislativo n° 159 del 06.09.2011)”, ricevuta a mezzo pec dalla ditta “Tizè Centro Vacanze
s.r.l.” in data 18.11.2014, avente il seguente contenuto:
“Facendo seguito alla nostra precedente nota del 30.10.2014 prot. 18804, con la presente si chiede, al fine
dell’acquisizione dell’informazione antimafia (decreto legislativo n° 159 del 06.09.2011), presso la competente
prefettura, la trasmissione della seguente documentazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente:
1) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio redatta dal legale
rappresentante e contenente le medesime indicazioni riportate nella visura camerale aggiornata con
l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del decreto legislativo n°
159/2011,
2) Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del decreto legislativo n°
159/2011,
3) Nell’ipotesi di cui all’art. 85 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n° 159/2011 dichiarazione
sostitutiva contenente le informazioni indicate al punto 1) relativamente al socio di maggioranza della
società interessata, nonché dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi.
Ai fini della compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui ai punti 1 e 3 (se socio di maggioranza è una
persona giuridica) per Consiglio di Amministrazione della società si intende il presidente del CDA,
l’amministratore delegato e i consiglieri. Per componenti del collegio sindacale si intendono i sindaci
effettivi e supplenti.
Al fine di una agevole trasmissione della documentazione sopra elencata, si invita la ditta in indirizzo a
consultare il sito della Prefettura di Venezia: www.prefettura.it/venezia, scaricando l’apposita modulistica
seguendo il seguente percorso:
- Servizi ai Cittadini come fare per …
- Antimafia
- Certificazione Antimafia
- Informazioni.”;
DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni assegnato la ditta in indirizzo non provvedeva alla trasmissione
della documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente;
VISTO l’art. 6 “cauzione provvisoria” dell’avviso di gara volto al rilascio di una concessione demaniale
marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare – foglio 10 mappali
155-156-158-159-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-210-271-273-274, il quale testualmente
cita:
“A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento di tutti gli
impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del disciplinare di concessione,
ciascun concorrente deve, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda:
a) Versare un deposito cauzionale di Euro 3.887,21 (tremilaottocentoottantasette//21) mediante
versamento presso la tesoreria comunale di Rosolina – Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di
Rosolina – Codice IBAN IT49S0622512186100000046707. Il tesoriere rilascerà la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento del deposito. Il deposito rimane vincolato per tutti i partecipanti
fino alla sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario del disciplinare di concessione.
ovvero
b) Costituire Fideiussione, di Euro 3.887,21 (tremilaottocentoottantasette//21), la quale può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Lo svincolo della fideiussione è subordinato al rilascio da parte del comune di Rosolina
dell’autorizzazione allo svincolo, il quale potrà avvenire dopo la sottoscrizione da parte
dell’aggiudicatario del disciplinare di concessione.
La ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento del deposito ovvero la fideiussione in originale,
deve essere inserita, a pena di esclusione, all’interno del plico di cui all’art. 8 del presente avviso.”;
VISTO il deposito cauzionale datato 16.06.2014 di Euro 3.887,21 (tremilaottocentoottantasette//21) mediante
versamento presso la tesoreria comunale di Rosolina – Cassa di Risparmio del Veneto – filiale di Rosolina –
Codice IBAN IT49S0622512186100000046707 presentato tra i documenti di gara dalla ditta “Tizè Centro
Vacanze s.r.l.” in data 17.06.2014 prot. 10513, ai fini di quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso di gara e, pertanto,
a garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento di tutti gli
impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione del disciplinare di concessione;
VISTA la nota dell’ufficio scrivente del 20.01.2015 prot. 869, ricevuta a mezzo pec dalla ditta “Tizè Centro
Vacanze s.r.l.” in data 21.01.2015, con la quale si sollecitava la trasmissione della documentazione richiesta con le
nostre precedenti note del 07.11.2014 prot. 19341 e del 18.11.2014 prot. 19908, entrambe sopra citate, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento del sollecito de quo, avvisando che qualora la ditta non avesse provveduto
entro tale termine si sarebbe provveduto alla riscossione del deposito cauzionale datato 16.06.2014 di Euro
3.887,21 (tremilaottocentoottantasette//21), presentato ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di gara dalla ditta “Tizè
Centro Vacanze s.r.l.”.
DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni assegnato la ditta in indirizzo non provvedeva alla trasmissione
della documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente;
VISTO, inoltre, l’art. 14 “Disposizioni varie” dell’“Avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima
(ex circolo ricreativo a.c.l.i. S. Marco) in via del Biancospino nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare
con destinazione d’uso residenze turistiche” il cui punto 12 prevede che “Nel caso in cui l’aggiudicatario non
sottoscrivesse l’atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del responsabile dell’ufficio
competente, da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., ovvero a mezzo
notificazione, alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento del deposito cauzionale o dell’importo
garantito con polizza fideiussoria di cui all’art. 6 del presente avviso, …”;
DATTO ATTO che la ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.”, nonostante le richieste sopra citate, non provvedeva ad
adempiere agli impegni conseguenti all’aggiudicazione ed in particolare a trasmettere la documentazione richiesta
per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, quale fase propedeutica alla sottoscrizione dell’atto
concessorio ed impedendo, pertanto, il rilascio della concessione demaniale marittima e che, pertanto, la condotta
dell’aggiudicatario risultava di fatto e di diritto ostativa alla sottoscrizione del contratto di concessione demaniale
in oggetto;
VISTA la nota dell’ufficio scrivente del 05.02.2015 prot. 1692, con la quale si comunicava, alla luce delle
motivazioni sopra citate, alla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” l’avvio del procedimento per la decadenza
dall’affidamento della concessione demaniale marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di
Rosolina – località Rosolina Mare – foglio 10 mappali 155-156-158-159-169-170-171-172-173-174-175-176-177178-179-180-210-271-273-274 e per la revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione del responsabile
del settore I° - Demanio marittimo turistico ricreativo n° 565 del 28.10.2014, assegnando un termine di 15 giorni
per presentare osservazioni ovvero per produrre la documentazione richiesta con le nostre note del 07.11.2014
prot. 19341 e del 18.11.2014 prot. 19998;
VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” in riscontro alla comunicazione di
cui al punto precedente, acquisita al protocollo comunale al n° 1744 in data 06.02.2015 ed al n° 2006 in data
11.02.2015;
DATO ATTO che la trasmissione da parte della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” della documentazione, di cui al
punto precedente, ha consentito all’ufficio scrivente di completare il controllo inerente il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
VISTE:
la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Chioggia,
acquisita al protocollo comunale al n° 20289 in data 22.11.2014, nella quale viene certificato che nei
-
-
confronti della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” con sede a Chioggia (Ve) Viale Venezia n° 1 – codice
fiscale: 03802780274 alla data del 12.11.2014 risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate:
1) Imposte I.V.A. (ed accessori) relativa all’anno di imposta 2008.
Importo iscritto a ruolo: euro 24.284,08
Cartella di pagamento notificata il 16/12/2013
2) Proventi dei beni del Demanio Marittimo (ed accessori) relativi all’anno 2013.
Importo iscritto a ruolo: euro 12.047,65
Cartella di pagamento notificata il 25/03/2014
3) Abbonamento canone speciale alla radiotelevisione (ed accessori) relativo agli anni 2012 e 2013.
Importo iscritto a ruolo: euro 4.912,73.
Cartella di pagamento notificata il 07/08/2014;
la nota dell’ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina del 15.06.2015 prot.
10150 con la quale viene chiesto, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio
Territoriale di Chioggia, se le irregolarità sopra citate fossero pendenti alla data del 16.06.2014 in cui il
sig. Prati Emanuel, in qualità di amministratore della ditta “Tizè centro Vacanze s.r.l.”, ha presentato la
domanda di partecipazione per l’affidamento in concessione di beni demaniali con finalità turistico
ricreativa;
la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Chioggia,
acquisita al protocollo comunale al n° 15668 in data 02.09.2015, nella quale viene certificato che alla data
del 16.06.2014 risultano le seguenti violazioni definitivamente accertate:
- Imposte I.V.A. (ed accessori) relativa all’anno di imposta 2008. Importo iscritto a ruolo: euro
24.284,08;
RILEVATO, inoltre, che a seguito della verifica effettuate è emerso che la ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” con
sede a Chioggia (Ve) Viale Venezia n° 1 – codice fiscale: 03802780274 NON RISULTA REGOLARE ai fini
del DURC, così come comunicato dall’INAIL – INPS con documento acquisito al protocollo comunale al n°
4221 in data 21.03.2015, dal quale risulta che:
- ai fini INAIL (rif. sede di Venezia – terraferma) la ditta non risulta regolare con il versamento dei premi e
accessori al 16.06.2014 relativamente ai premi assicurativi per gli anni 2013-2014 per un importo di Euro 898,77
- ai fini INPS (rif. sede di Rovigo) la ditta non risulta regolare con il versamento dei contributi al 16.06.2014 per
un importo di Euro 8.413,00;
RICHIAMATO il bando di gara, il quale prevede che la ditta concorrente deve essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006;
DATO ATTO che la regolarità fiscale e la regolarità contributiva costituiscono condizione di ammissione alla
gara e che il loro difetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione
demaniale (rectius dell’autodichiarazione resa per la partecipazione alla procedura di gara per il rilascio di una
concessione demaniale marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di Rosolina – località Rosolina
Mare – foglio 10 mappali 155-156-158-159-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-210-271-273274) non può che comportare l’esclusione del concorrente irregolare;
VISTA la nota dell’ufficio demanio marittimo turistico ricreativo del Comune di Rosolina del 14.04.2015 prot.
5637, con la quale si comunica alla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” e per conoscenza alla Cassa di Risparmio
del Veneto – Filiale di Rosolina l’avvio del procedimento, per le motivazioni di cui sopra, per la decadenza della
ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” dall’aggiudicazione della concessione demaniale marittima con finalità di
residenze turistiche nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare – foglio 10 mappali 155-156-158-159-169170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-210-271-273-274 e per la revoca dell’aggiudicazione disposta
con determinazione del responsabile del settore I° - Demanio marittimo turistico ricreativo n° 565 del 28.10.2014;
VISTA la nota della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” datata 28.04.2015, acquisita al protocollo comunale al n°
6662 in data 28.04.2015, la quale testualmente cita:
“Il sottoscritto Prati Emanuel in qualità di legale rappresentante di Tizè Centro Vacanze srl 03802780274 è a
comunicare in merito alle situazioni di irregolarità verificate:
a) Per le violazioni fiscali nei confronti dell’agenzia delle Entrate per i.v.a. 2008 è il risultante di una
verifica sul calcolo del Reverse Charge per il quale è stato sospeso il versamento in attesa di definizione
b) Per gli altri importi iscritti a ruolo si è proceduto alla richiesta di rateizzazione
c) Per le posizioni inps e inail si è proceduto ad una verifica e si provvede alla regolarizzazione del DURC
e si procede alla richiesta di nuova emissione
In seguito alle comunicazioni si chiede a codesta Amministrazione di sospendere il procedimento per la
decadenza dell’aggiudicazione per la concessione al mappale 10 del comune di Rosolina in virtù dell’intenzione
alla sistemazione definitiva della regolarità contributiva, non essendovi altri pretendenti”;
VISTO l’allegato 4 dell’“avviso per il rilascio di una concessione demaniale marittima (ex circolo ricreativo
A.c.l.i. S. Marco) in via del Biancospino nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare con destinazione d’uso
residenze turistiche”, la cui “FASE SECONDA – apertura BUSTA recante la dicitura “Avviso per il
rilascio di una concessione demaniale marittima (ex circolo ricreativo A.C.L.I. S. Marco) in via del
Biancospino nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare con destinazione d’uso residenze
turistiche – DOC. AMMINISTRATIVA” prevede:
“Le operazioni di cui alla presente fase saranno espletate “di volta in volta” per ogni singola istanza e
fermo restando che dovranno essere apposti il timbro comunale e la “sigla” del presidente sulla
documentazione in esame al solo fine di evitare eventuali manomissioni, la Commissione di valutazione
procede ad espletare le fasi sotto specificate secondo il seguente ordine:
1. Apertura busta risultata conforme recante la dicitura “Avviso per il rilascio di una concessione
demaniale marittima (ex circolo ricreativo A.C.L.I. S. Marco) in via del Biancospino nel Comune di
Rosolina – località Rosolina Mare con destinazione d’uso residenze turistiche – DOC.
AMMINISTRATIVA”.
2. Verifica dell’inserimento all’interno della busta in esame della seguente documentazione:
o la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta secondo il modello di cui all’allegato 2 o di
cui agli allegati 2 e 3, la quale dovrà: essere debitamente compilata, indicare i dati
anagrafici ed i dati amministrativi relativi al richiedente (nonché fotocopia del documento
d’identità del firmatario), essere datata e sottoscritta;
o la ricevuta in originale comprovante il pagamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 5
dell’avviso di gara;
o la ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento del deposito cauzionale ovvero
la fideiussione in originale, di cui all’art. 6 dell’avviso di gara;
o Dichiarazione di presa visione dei luoghi (allegato 6), debitamente compilata e firmata.
3. Nell’ipotesi in cui si riscontri la mancanza o la non conformità di uno o più dei documenti sopra
elencati, la commissione di valutazione dichiara difforme l’istanza provvedendo alla sua esclusione.
4. La commissione provvede a reinserire la documentazione nella relativa busta inerente la
documentazione amministrativa.
Le operazioni espletate nella presente fase saranno riportate in apposito verbale, nel quale sarà
anche registrato il nominativo del mittente delle istanze risultate non conformi e, pertanto, escluse.”;
DATO ATTO che nella domanda di partecipazione, acquisita al protocollo comunale al n° 10513 in data
17.06.2014, relativa all’avviso per il rilascio della concessione demaniale de qua, il sig. Prati Emauel ha tra l’altro
dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, e nella consapevolezza di quanto disposto dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che alla data del
16.06.2014:
- non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto
legislativo n° 163/2006,
- l’impresa è in regola con i versamenti contributivi (D.U.R.C.);
DATO ATTO che il sig. Prati Emanuel in qualità di amministratore della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” ha
formulato in sede di gara una dichiarazione mendace in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
decreto legislativo n° 163/2006; in particolare dichiarando che in data 16.06.2014 nei confronti del concorrente
non ricorreva alcuna delle cause di esclusione previste dalla disposizione normativa sopra richiamata;
RICHIAMATO l’art. 38 comma 1 del decreto legislativo n° 163/2006 ed in particolare la lettera g) e la lettera i),
le quali prevedono che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti:
-
-
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti rif. art. 38 comma 1 lettera g)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti - rif. art. 38
comma 1 lettera i)
RILEVATO che il sig. Prati Emanuel in qualità di amministratore della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” ha reso
una dichiarazione mendace, in quanto, a seguito degli accertamenti svolti dall’ufficio comunale competente, sono
state accertate violazioni rispetto agli obblighi del pagamento delle imposte e tasse in misura superiore all’importo
di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del D.P.R. 29 .09.1973 n° 602, le quali ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del
decreto legislativo n° 163/2006 costituiscono gravi violazioni di cui al comma 1 lettera g);
RILEVATO che il sig. Prati Emanuel in qualità di amministratore della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” ha reso
una dichiarazione mendace, in quanto, a seguito degli accertamenti svolti dall’ufficio comunale competente, sono
state accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana, ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva, le quali ai sensi del
comma 2 dell’art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006 costituiscono gravi violazioni di cui al comma 1 lettera
i);
DATO ATTO che il sig. Prati Emanuel in qualità di amministratore della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” ha
formulato in sede di gara una dichiarazione mendace, attestando che l’impresa è in regola con i versamenti
contributivi (D.U.R.C.) e che nei confronti della stessa e dell’amministratore non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006;
RILEVATO che detta dichiarazione risulta mendace, in quanto a seguito di accertamenti svolti dall’ufficio
comunale competente risulta che alla data del 16.06.2014 la ditta non era in regola ai fini del D.U.R.C. con il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e neppure con il versamento delle Imposte I.V.A. (ed
accessori) relativamente all’anno di imposta 2008;
DATO ATTO, inoltre, che il bando di gara de quo è stato approvato con determinazione del responsabile del
settore I° n° 135 del 02.04.2014, ossia prima dell’entrata in vigore, avvenuta il 25.06.2014, del comma 2 bis
dell’art. 38 del codice degli appalti introdotto dal decreto legge n° 90/2014;
RILEVATO che, fermo restando quanto indicato al punto precedente, il soccorso istruttorio di cui al comma 2 bis
dell’art. 38 del codice degli appalti non potrebbe comunque trovare applicazione alla fattispecie in esame,
trattandosi nel caso specifico di una dichiarazione mendace e non di una omissione suscettibile di integrazione o
di regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante;
ESAMINATE le pronunce rese da parte dei competenti organi di giustizia in merito a contenziosi inerenti le
dichiarazioni dei requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto, ex art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006,
tra cui la sentenza del T.A.R. Lombardia – Brescia sezione 2 del 06.02.2015 n° 201, nonché la sentenza del
Consiglio di Stato, sezione V, n° 4932 del 02.10.2014;
RICHIAMATI:
- l’art. 75 “Decadenza dai benefici” del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, il quale testualmente cita:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”;
- l’art. 76 “Norme penali” del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, il quale testualmente cita:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”;
TUTTO CIO’ PREMESSO, alla luce delle dichiarazioni mendaci rese dal sig. Prati Emanuel, in qualità di
amministratore della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.”, sopra descritte
DETERMINA
1) per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, la decadenza
della ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” dall’aggiudicazione della concessione demaniale
marittima con finalità di residenze turistiche nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare –
foglio 10 mappali 155-156-158-159-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-210-271273-274 e, pertanto, la revoca dell’aggiudicazione disposta con determinazione n° 565 del 28.10.2014;
2) di procedere all’incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale datato 16.06.2014 di
Euro 3.887,21 (tremilaottocentoottantasette//21), citato in premessa, presentato ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di gara dalla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.”;
3) di inviare il presente provvedimento alla ditta “Tizè Centro Vacanze s.r.l.” e per conoscenza alla
“Cassa di Risparmio – filiale di Rosolina”, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Padova, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Chioggia, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Ufficio
Salvaguardia– OO. MM. per il Veneto, alla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Adige Po
– sezione di Rovigo (Genio Civile di Rovigo), all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale
Veneto, alla Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. n° 19 – di Adria, all’Ente Parco Regionale Veneto
del Delta del Po con sede ad Ariano nel Polesine (RO), al Settore V° - Ufficio assetto del territorio
del Comune di Rosolina ed al II° Settore – ufficio ragioneria del Comune di Rosolina;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento de quo è il Dott. Arch. Alberto Scabin ed il
Responsabile del settore demanio marittimo turistico ricreativo è la Dott.ssa Arianna Donà;
5) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposta impugnazione avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla ricezione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I°
Dott.ssa Arianna Donà
Responsabile del Procedimento - Ufficio Demanio Marittimo turistico-ricreativo
Dott. Arch. Alberto Scabin ___________________________________________
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n°
267.
Lì, ________________________
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Dott.ssa Elena Pellegrin -