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Amsa S.p.A. (Gruppo A2A) - Azienda milanese servizi ambientali
Via Olgettina, 25 - 20132 MILANO
VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA
Logistica e smaltimenti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al
recupero/smaltimento delle polveri dei filtri a maniche (P.S.R.) - C.E.R.
19.01.05* - provenienti dall’attività del Termovalorizzatore Silla 2.
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(Gruppo A2A)
Azienda milanese servizi ambientali
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INDICE
ART. 1 -
OGGETTO ......................................................................................................... 3
ART. 2 -
DEFINIZIONI ..................................................................................................... 3
ART. 3 -
DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO ......................................................... 3
ART. 4 -
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ................................................ 4
ART. 5 -
NORME DI SICUREZZA.................................................................................... 5
5.1
Valutazione dei rischi da interferenze: .......................................................... 5
5.2
Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte: .............................. 6
ART. 6 -
AUTORIZZAZIONI ............................................................................................. 6
ART. 7 -
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ................................................................... 9
ART. 8 -
OFFERTA, AGGIUDICAZIONE E GRADUATORIE ........................................ 10
8.1
Sopralluogo .................................................................................................... 10
8.2
Busta A - Documentazione amministrativa ................................................. 10
8.3
Busta B - Offerta economica ......................................................................... 12
8.4
Criteri di aggiudicazione ............................................................................... 13
ART. 9 -
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ................................................................. 14
ART. 10 - PENALI, ESECUZUIONE D’UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO . 15
ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO ............................................................................. 16
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA ................................................................................. 17
ART. 13 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA...................................................... 17
ART. 14 - ASSICURAZIONI ............................................................................................. 17
ART. 15 - RAPPORTI CON TERZI .................................................................................. 18
ART. 16 - CONTROVERSIE ............................................................................................ 18
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO ....................................................................... 18
ART. 18 - DOCUMENTI AI QUALI NON SI CONSENTE L’ACCESSO ........................... 18
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ART. 1 - OGGETTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al
recupero/smaltimento delle polveri dei filtri a maniche (Prodotti Sodici Residui) provenienti
dall’impianto Termovalorizzatore Silla 2 di via Lucio Cornelio Silla, 249 a Milano.
Il rifiuto oggetto del presente appalto è classificato con codice C.E.R. 19.01.05* (Rifiuto
Speciale Pericoloso).
Il rifiuto è altresì classificato pericoloso ai fini del trasporto (ADR) ed, essendo allo stato
polveroso (densità media di circa 0,5 g/cm3, vedi analisi allegate), è soggetto a possibile
dispersione aerea. I codici e le indicazioni che verranno riportati nelle annotazioni dei
formulari sono i seguenti:
♦ RIFIUTO, UN 3077, Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente, solida,
N.A.S. (ossidi di zinco e cloruri), 9, M7, III ♦
ART. 2 - DEFINIZIONI
Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno ad
indicare rispettivamente:
• Impresa Appaltante: Amsa - Azienda milanese servizi ambientali.
• Appaltatore/Aggiudicatario/Fornitore: Società, Associazione Temporanea o Consorzio
d’Imprese alla quale viene affidato il servizio.
ART. 3 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di un anno dall’inizio del servizio per un quantitativo di 5.000 t,
eventualmente aumentabile fino al 20%.
L’Impresa Appaltante potrà avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per sei mesi,
per un quantitativo pari a 2.500 t, esercitando tale opzione almeno 90 giorni prima della
scadenza del periodo di affidamento.
Il fornitore dovrà garantire anche la sola ricezione del medesimo rifiuto che verrà conferito
sfuso dall’Impresa Appaltante (tramite società convenzionata) in appositi contenitori
scarrabili a tenuta, debitamente omologati per il trasporto di merci pericolose su gomma
secondo le norme internazionali (ADR).
Il quantitativo massimo presunto di rifiuto conferibile sfuso in cassoni è pari all’1% circa
del totale.
L’impianto proposto per la ricezione del rifiuto sfuso, stante il fatto che il trasporto sarà a
carico dell’Impresa Appaltante, dovrà essere ubicato obbligatoriamente in territorio italiano
ad una distanza inferiore o uguale a 400 km dall’impianto di Termovalorizzazione Silla 2 di
via L.C. Silla, 249 a Milano (calcolata tramite il sito internet www.viamichelin.it, con i criteri
impostati di default dalla pagina web).
L’Impresa Appaltante si riserva inoltre la facoltà di conferire fino a 500 t/anno di rifiuti a
soggetti diversi dal Fornitore, al fine di sperimentare soluzioni alternative di
recupero/riutilizzo.
L’impresa Appaltante non si assume obbligo alcuno di quantitativi minimi garantiti.
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ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Gli asporti seguiranno un calendario settimanale (e relativi orari di prelievo) predisposto
dalla Funzione Esercizio del Termovalorizzatore Silla 2, che l’Aggiudicatario si impegna ad
accettare. Tale calendario sarà inviato indicativamente la settimana precedente quella di
riferimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica. A tal proposito l’Appaltatore dovrà
indicare ad Amsa un referente per concordare i programmi con la Funzione Esercizio del
Termovalorizzatore Silla 2.
L’Appaltatore dovrà fornire mezzi di trasporto idonei al caricamento del rifiuto “a secco”:
vale a dire che i mezzi dovranno essere dotati di un compatibile sistema a tenuta,
collegabile al terminale dei silos di stoccaggio presso l’impianto, che preservi la fuoriuscita
del rifiuto in quanto esso, presentandosi allo stato polveroso, è soggetto a possibile
dispersione aerea.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà:
1. effettuare il servizio di prelievo e trasporto dal lunedì al sabato, con orario 6.00 ÷ 17.00
dal lunedì al venerdì e 6.00 ÷ 12.00 il sabato;
2. trasportare il rifiuto agli impianti di trattamento per recupero e/o smaltimento finale
indicati in sede di domanda di partecipazione, tramite idonei mezzi debitamente
autorizzati al trasporto della tipologia di rifiuto di cui trattasi;
3. trasmettere all’ufficio Logistica di via L.C. Silla, 253 dell’Impresa Appaltante, per il
tramite del trasportatore incaricato, per ogni trasporto effettuato all’impianto di destino,
la quarta copia del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall’art. 193
comma 2 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Il servizio dovrà essere garantito anche nei giorni festivi e in ogni caso non potrà essere
sospeso per più di quattro giorni consecutivi, domeniche e festività incluse, salvo diverse e
particolari situazioni che dovranno essere preventivamente concordate con Amsa.
L’impresa Appaltante riconoscerà all’Appaltatore un corrispettivo pari a 50,00 €/ora, IVA
esclusa, allorquando la sosta del mezzo al carico presso il Termovalorizzatore Silla 2 sia
superiore ad una franchigia stabilita di 2 ore (vedi successivo art. 8.2).
L’impresa Appaltante provvederà:
1. al carico del rifiuto sul mezzo dell’Appaltatore;
2. alla pesatura del rifiuto da trattare;
3. alla compilazione del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall’art.
193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alle altre disposizioni applicabili;
4. occasionalmente al conferimento del rifiuto sfuso in cassoni scarrabili, tramite idonei
mezzi debitamente autorizzati e convenzionati con Amsa, all’impianto di
recupero/smaltimento indicato in sede di domanda di partecipazione;
5. alla registrazione sull’apposito Registro di Carico e Scarico dell’equivalente indicato nel
formulario, come previsto dall’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alle altre
disposizioni applicabili;
6. al rispetto di ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e/o amministrativa, di
fonte comunitaria, nazionale, regionale e/o locale.
Le disposizioni di cui sopra dovranno essere riviste alla luce della nuova normativa,
relativa al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), allorquando essa
entrerà in vigore.
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ART. 5 - NORME DI SICUREZZA
L’Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell’applicazione dei principi generali e
particolari di prevenzione in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.
L’intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla
sicurezza sul lavoro.
Si ribadisce l’obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze
impiegate durante il corso delle attività. La tessera dovrà contenere tutte le informazioni di
cui all’art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) nonché
quelle di cui all’art. 5 della Legge n. 136/2010.
5.1 Valutazione dei rischi da interferenze:
In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, considerata
altresì la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, Amsa precisa che è
stato predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
Il DUVRI allegato al presente Capitolato (allegato n° 2) forma parte integrante dello
stesso.
Il Committente ha ravvisato rischi dovuti ad interferenze tra le attività rispettivamente
espletate dall’impresa Appaltante e dall’Appaltatore, essenzialmente di natura
comportamentale e legati alla viabilità e alle attività di carico/scarico rifiuti.
Le interferenze individuate nel DUVRI non comportano l’adozione di misure preventive e
protettive tali da generare il riconoscimento dei relativi costi, pertanto l’importo degli oneri
relativi a dette misure di sicurezza è pari a zero.
Durante i sopralluoghi di cui al successivo art. 8.1, il concorrente dovrà valutare i rischi
specifici derivanti dalle proprie attività che potrebbero interferire con le attività svolte da
Amsa.
L’Appaltatore dovrà quindi recepire i rischi individuati dall’impresa Appaltante nella
Sezione B del DUVRI ed inserire, prima dell’inizio della consegna delle attività, gli
elementi della propria attività che potrebbero determinare rischi interferenziali nell’ambito
dell’intervento appaltato, nonché le misure di sicurezza e contenimento da adottare.
Nel caso il concorrente intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi
(trasportatori convenzionati), dovrà provvedere a consegnare a questi ultimi il DUVRI da
compilare e sottoscrivere prima della consegna delle attività.
A seguito dell’Aggiudicazione, in caso di intervenute mutazioni a seguito di nuove
valutazioni da parte dell’Appaltatore, si potranno apportare i necessari aggiornamenti alla
valutazione dei rischi da interferenze e alle misure adottate per ridurre od eliminare tali
rischi, previo incontro di coordinamento.
Nel caso le ulteriori misure individuate dall’Appaltatore dovessero comportare oneri per la
sicurezza, il Committente dovrà valutarne la congruenza ed esprimere un giudizio in
merito tramite comunicazione scritta.
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Le attività oggetto dell’appalto potranno avere inizio solo dopo che l’impresa Appaltante
abbia verificato, in contraddittorio con l’Appaltatore, la congruità di tutta la
documentazione presentata.
Prima dell’inizio del servizio, verrà svolta presso la sede di Amsa una riunione con
l’Appaltatore e l’eventuale trasportatore/i convenzionato/i, al fine di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Alla riunione
di coordinamento è obbligatoria la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni
società coinvolta nell’appalto.
In tale sede l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente consegnare il DUVRI compilato e
sottoscritto. Il DUVRI dovrà essere timbrato e firmato dal/i datore/i di lavoro (o dal/i
dirigente/i delegato/i) di tutte le società coinvolte nell’appalto.
In tale sede, inoltre, l’impresa Appaltante consegnerà all’Appaltatore e ad eventuali
trasportatori convenzionati i “Piani d’emergenza integrati con emergenze di tipo
ambientale” relativi ai siti Amsa interessati dal servizio.
5.2 Idoneità tecnico/professionale delle aziende coinvolte:
La documentazione di cui all’allegato n° 3 “Idoneit à tecnico/professionale” dovrà pervenire
entro 10 giorni dalla data di ricevimento via fax della Lettera d’Intenti.
Nel caso il presente appalto venga assegnato ad un’associazione temporanea o consorzio
d’imprese, la documentazione dovrà pervenire ad Amsa per il tramite della mandataria
dell’associazione stessa.
Qualora la documentazione di cui al presente art. 5 risulti incompleta o carente, Amsa
assegnerà un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di
scadenza per la presentazione di quanto richiesto, trascorso inutilmente il quale l’impresa
Appaltante ha diritto alla revoca dell’aggiudicazione.
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA
L’operatore economico concorrente, in sede di domanda di partecipazione (vedi
successivo art. 7), dovrà presentare la seguente documentazione:
1. dichiarazione, da parte del/dei Legale/i Rappresentante/i della/e società di trasporto
attestante/i l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come stabilito da tutte le
disposizioni applicabili ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle
Categorie ed alle Classi necessarie al trasporto di tutti i rifiuti (tipologie e quantitativi
annui) oggetto dell’appalto (anche nel caso di vettori di nazionalità non italiana);
N.B. Nel caso in cui l’operatore economico concorrente non sia la società di trasporto,
oltre alla dichiarazione di cui sopra dovrà/dovranno essere presentata/e opportuna/e
convenzione/i con la/le stessa/e, con riferimento specifico alla procedura indetta da
Amsa;
2. dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della/e società di trasporto, di
aver ottemperato a quanto previsto dal DM Ambiente n. 52/2011 (SISTRI);
3. Autorizzazioni di legge, in corso di validità, di ogni impianto presentato, attestanti la
capacità dell’impianto di ricevere i rifiuti di cui trattasi. Le autorizzazioni dovranno
essere presentate complete di qualsivoglia documento, attestante la loro effettiva
validità (es. accettazione fideiussioni da parte dell’Ente emittente, ecc.).
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In particolare, l’impresa concorrente dovrà presentare:
a) se l'impianto è gestito in conto proprio: Autorizzazione dell'impianto;
b) se l'impianto è gestito per conto terzi dall'impresa concorrente: Autorizzazione
dell'impianto e documentazione da parte del titolare dell’impianto, attestante
l’assegnazione della gestione dell’impianto all’impresa partecipante;
c) se l'impianto è convenzionato con l’impresa concorrente:
- Autorizzazione dell'impianto;
- dichiarazione, da parte del titolare e/o gestore dell’impianto, di accettazione del
rifiuto di cui trattasi;
- nel caso di impianto gestito in conto terzi dall’impresa convenzionata,
documentazione da parte del titolare dell’impianto, attestante l’assegnazione
della gestione dell’impianto.
4. dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della/e società titolare del/degli
impianto/i di prima destinazione del rifiuto, di aver ottemperato a quanto previsto dal
DM Ambiente n. 52/2011 (SISTRI).
5. dichiarazione sottoscritta dal/i Legale/i Rappresentante/i dell’eventuale società di
trasporto convenzionata, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06
e s.m.i.; si intende che la dichiarazione è resa anche per tutti i soggetti di cui alle
lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
6. dichiarazione sottoscritta dal/i Legale/i Rappresentante/i dell’impianto/i di prima
destinazione del rifiuto oggetto di gara, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38
D.lgs. 163/06 e s.m.i.; si intende che la dichiarazione è resa anche per tutti i soggetti di
cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di esportazione di rifiuti secondo le leggi dell’Unione Europea, le imprese
concorrenti, in sede di domanda di partecipazione, dovranno presentare, specificamente
per il rifiuto oggetto della gara, tutta la documentazione necessaria ed idonea ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione (notifica) richiesta dal Regolamento CE 14 giugno
2006 n. 1013, ivi compreso l’art. 4 commi 1, 2 e 4. Tra cui:
• Domanda d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o, qualora fosse già stato
rilasciato dall’Ente, il relativo provvedimento d’iscrizione per le attività di trasporto
transfrontaliero svolte sul territorio italiano;
• Documenti di notifica e di movimento:
- Allegato 1A (compilato su fac-simile);
- Allegato 1B (compilato su fac-simile);
• Informazioni e documenti:
- documenti ed informazioni di cui all’allegato II parte 1;
• Contratto tra notificatore e destinatario:
- secondo le modalità di cui al Regolamento CE 14 Giugno 2006 n. 1013 (in specie
l’art. 5).
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero dovrà essere munita di
traduzione certificata come conforme al testo originale dalle Autorità Diplomatiche o
Consolari Italiane dello Stato di residenza del concorrente o da un traduttore ufficiale sotto
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giuramento iscritto ai corrispondenti albi istituiti nei paesi di residenza del concorrente
medesimo.
I concorrenti dovranno impegnarsi a concludere l’iter autorizzativo, in caso di
aggiudicazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del Contratto stipulato tra Produttore
iniziale ed Intermediario, così come previsto nella dichiarazione sostitutiva di cui
all’allegato 4 lett. u). Con tale contratto Amsa affiderà l’incarico per svolgere le attività di
notifica.
Qualora l’iter autorizzativo non venisse concluso entro tale termine, l’impresa Appaltante
potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla revoca dell’aggiudicazione e proseguire
con le stesse modalità con il concorrente che segue in graduatoria.
L’eventuale esportazione del rifiuto in parola dovrà essere effettuata ai sensi di legge,
compreso il suddetto Regolamento CE 14 giugno 2006 n. 1013, in vigore dal 12 luglio
2007. Le spese necessarie alla predisposizione della notifica e tutte le spese comunque
correlate all’esportazione del rifiuto (ivi compresa la prestazione della garanzia
fideiussoria) saranno a carico dell’Aggiudicatario, che assumerà il ruolo di notificatore, ai
sensi del Regolamento di cui sopra.
Amsa si riserva la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi presso gli impianti
presentati, prima dell’assegnazione del servizio, assumendo informazioni presso le
autorità competenti che, se daranno esito ritenuto non soddisfacente ad insindacabile
giudizio di Amsa, comporteranno l’esclusione dalla gara, l’annullamento dell’eventuale
aggiudicazione e, se ne sussisteranno i presupposti, verranno segnalate all’autorità di
controllo.
Se l’operatore economico concorrente è una società commerciale (intermediario senza
detenzione), lo stesso dovrà produrre:
- dichiarazione, da parte del/dei Legale/i Rappresentante/i, attestante l’avvenuta
presentazione della domanda d’iscrizione o l’avvenuta iscrizione alla Categoria 8
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dal DM Ambiente n. 52/2011
(SISTRI);
- la documentazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 5 relativa alle società di trasporto
presentate;
- la documentazione di cui ai precedenti punti 3, 4 e 6 relativa agli impianti presentati;
Qualora le autorizzazioni di cui al precedente punto 3) non riportassero esplicitamente i
codici delle operazioni di recupero o smaltimento, previste dalle disposizioni a vario titolo
applicabili nella specie (ivi comprese quelle di cui agli allegati B) e C) del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.), gli stessi dovranno risultare da apposita dichiarazione redatta nelle
forme di Legge, sottoscritta dal titolare dell’impianto presentato.
Nel caso in cui gli impianti proposti non siano la destinazione finale del rifiuto, la/le società
concorrenti dovranno:
dichiarare l’impianto di recupero/smaltimento finale;
indicare il codice di recupero/smaltimento finale (R1÷R10; D1÷D12);
allegare copia dell’autorizzazione dell’impianto finale;
allegare dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell’impianto finale;
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N.B. Tutte le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte dai relativi Legali
Rappresentanti, non saranno assoggettate ad autenticazione, purché presentate
unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi di legge, Amsa si riserva di richiedere eventuali chiarimenti sulla documentazione
presentata in sede di prequalifica (ovvero suoi possibili completamenti) e, così nel caso di
aggiudicazione come nel corso del contratto, potrà verificare in qualsiasi momento, anche
mediante sopralluoghi presso gli impianti presentati, la sussistenza del titolo autorizzativo.
Qualora si riscontrasse la mancanza di tale titolo, Amsa potrà procedere alla risoluzione
del contratto ed escutere la cauzione prestata, procedendo alle segnalazioni del caso agli
organi competenti.
ART. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le società concorrenti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione,
dovranno produrre la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:
A) dichiarazione del Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, resa utilizzando l’allegato n° 4 del presente Capitolato;
B) dichiarazioni (ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 163/2006) di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ai fini di
dimostrare la capacità economica e finanziaria dell’impresa; se il concorrente non è in
grado, per giustificati motivi, che dovranno essere congruamente illustrati, di
presentare la seconda idonea dichiarazione bancaria, dovrà essere presentata
apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni D.P.R. 445/2000,
concernente il fatturato globale d’Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, corredata
da copia degli estratti di bilancio dell’Impresa;
C) la documentazione autorizzativa di cui al precedente art. 6, completa delle
dichiarazioni di cui ai punti 2 , 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
D) una dettagliata relazione tecnica descrittiva, per ogni impianto presentato, del
processo di trattamento a cui verrà sottoposto il rifiuto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (anche se non ancora
costituiti).
Sono ammessi a partecipare alla gara i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) ed
e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (anche se non ancora costituiti).
Gli stessi sono sottoposti alla disciplina vigente ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio d’imprese:
- la dichiarazione e/o documentazione di cui ai punti A) e B) deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE;
- la documentazione di cui ai punti C) e D) dovrà essere presentata e verrà valutata con
riferimento all’intero raggruppamento/consorzio.
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Anche a fini pro-concorrenziali e secondo le indicazioni fornite dell’Autorità Antitrust,
AS251 del 30 gennaio 2003, non è ammessa la costituzione di raggruppamenti
temporanei tra imprese autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione
alla gara.
Se la domanda è sottoscritta da un Procuratore, occorrerà produrre originale o copia
autenticata dell’atto attributivo dei relativi poteri.
Amsa si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni in merito alla documentazione
presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero dovrà essere munita
di traduzione certificata, come conforme al testo originale, dalle Autorità Diplomatiche o
Consolari Italiane dello Stato di residenza del concorrente, ovvero da un traduttore
ufficiale sotto giuramento iscritto ai corrispondenti albi istituiti nei paesi di residenza del
concorrente medesimo.
ART. 8 - OFFERTA, AGGIUDICAZIONE E GRADUATORIE
Le società concorrenti che hanno superato la fase di pre-qualifica prevista, si veda il
precedente articolo 7, saranno invitate a presentare offerta, tramite apposita lettera
d’invito.
Le società invitate, che intendano presentare offerta, dovranno far pervenire ad Amsa,
entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito, un plico contenente due distinte
buste sigillate (Documentazione amministrativa ed Offerta economica) con le modalità di
seguito riportate.
8.1 Sopralluogo
Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio il sopralluogo, per prendere visione
dell’esatta natura del rifiuto, della viabilità interna all’impianto, dei luoghi e degli spazi
interessati dal servizio, delle modalità e dei tempi di carico dei mezzi.
Il predetto sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento telefonico, con l’ing.
Emilio Pizzimenti cell. 338-1081587.
Effettuato il sopralluogo, i concorrenti avranno acquisito piena e completa conoscenza
delle condizioni di lavoro e dei rischi presenti all’interno dei luoghi dove verranno effettuate
le attività, nonché delle modalità di svolgimento del servizio e delle interferenze che
potrebbero verificarsi tra le attività rispettivamente espletate dal Committente (Amsa) e
dall’Appaltatore (o suo vettore convenzionato).
Ad avvenuto sopralluogo verrà rilasciata una dichiarazione (sul modello fac-simile allegato
n° 5), che dovrà essere firmata dal legale rapprese ntante dell’operatore economico
concorrente che ha svolto il sopralluogo, ovvero da un suo procuratore (munito di apposita
delega, in originale o in copia autenticata) .
Per essere validamente prodotta in gara, la predetta attestazione dovrà essere
controfirmata dal tecnico/responsabile di Amsa competente.
8.2 Busta A - Documentazione amministrativa
La Busta A dovrà contenere:
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1. la dichiarazione di avvenuto sopralluogo di cui al precedente art. 8.1, necessariamente
controfirmata dall’incaricato di Amsa;
2. garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e comunque
secondo tutte le disposizioni ivi anche indirettamente richiamate di 16.500,00 €, con
validità dal _____________________ contenente, pena l’esclusione, l’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (tale garanzia sarà
incamerata dall’impresa Appaltante in caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario ad
accettare il contratto);
3. il Capitolato Speciale d’Appalto e la Lettera d’Invito, debitamente timbrati e sottoscritti
per accettazione in ogni pagina dal Legale Rappresentante del concorrente;
4. il/i documento/i (ove presente), disponibile sulla piattaforma di gara, contenente le
risposte ai quesiti posti dai concorrenti (anche quelli relativi alla fase della domanda di
partecipazione), nonché i chiarimenti agli atti di gara, sottoscritti dal Legale
Rappresentante del concorrente in ogni pagina per accettazione. Il documento dovrà
essere scaricato, timbrato e sottoscritto dopo la scadenza del termine per il rilascio dei
chiarimenti da parte dell’impresa appaltante;
5. l’eventuale certificazione di gestione ambientale (ISO 14001) rilasciata da Ente
accreditato di cui risulti titolare la società concorrente (allegandone copia), ai soli fini di
cui all’art. 8.3 del presente Capitolato;
6. una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, attestante
l’impegno a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata dell'incarico;
7. una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, attestante
l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione della gara, l’osservanza delle vigenti
normative in tema di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale, con particolare
riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nonché l’impegno ad operare per il rispetto di tutte le
future disposizioni in materia;
8. una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, attestante
l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010, in caso di aggiudicazione e, quindi, di stipulazione del contratto con
Amsa;
9. quietanza di versamento in originale di 80,00 € del “contributo a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, secondo le modalità
previste dalla Deliberazione del 21/12/2011, art. 2 comma 1, della stessa Autorità. Il
versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative, in vigore
dal 1° gennaio 2012, presenti sul sito dell’Autorit à per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici
di
lavori,
servizi
e
forniture:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011
Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’AVCP è: 4020807AE4.
Tutte le sottoscrizioni dovranno essere autenticate ex lege, dunque anche secondo le
modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Se la documentazione di cui sopra è sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotto
(in originale o in copia autenticata) l’atto attributivo dei relativi poteri.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi d’imprese:
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Amsa
Gruppo a2a
- la dichiarazione di avvenuto sopralluogo di cui al punto 1 dovrà essere presentata da
una delle imprese componenti il raggruppamento;
- la garanzia di cui al punto 2 dovrà essere intestata a tutte le società facenti parte del
raggruppamento;
- il Capitolato Speciale d’Appalto e la Lettera d’Invito di cui al punto 3 e l’eventuale
documento di cui al punto 4 dovranno essere sottoscritti da tutte le società facenti parte
del raggruppamento;
- la copia del certificato di cui al punto 5 dovrà essere presentata da almeno una delle
imprese associate (qualora posseduto);
- le dichiarazioni di cui ai punti 6, 7 e 8 dovranno essere sottoscritte da ciascuna società
facente parte del raggruppamento;
- la quietanza di cui al punto 9 dovrà essere presentata da una delle imprese facenti
parte del raggruppamento.
In caso di consorzi, gli stessi sono sottoposti alla disciplina vigente ai sensi degli articoli
35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Amsa si riserva di chiedere chiarimenti/integrazioni in merito alla documentazione
presentata nel rispetto di quanto previsto da tutte le disposizioni normative applicabili ivi
compreso l’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (o
raggruppande) o consorziate indicate e dovrà specificare le parti dell’appalto che saranno
eseguite dalle singole imprese.
I raggruppamenti temporanei d’imprese, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e i consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non ancora costituiti, dovranno presentare, in fase
d’offerta, l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi a quanto previsto
all’art. 37 del medesimo decreto.
8.3 Busta B - Offerta economica
La Busta B dovrà contenere la scheda offerta, allegata al presente Capitolato,
debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, nella quale sarà indicato il prezzo €/t,
IVA esclusa ed eventuale ecotassa compresa, nonché il totale generale in cifre e in
lettere.
In caso di discordanza, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere.
Il prezzo unitario di cui all’offerta presentata in gara sarà inoltre comprensivo di una
franchigia al carico di n° 2 ore; nel caso in cui l a sosta del mezzo al carico presso
l’impianto dell’Impresa Appaltante sia superiore alla franchigia, Amsa riconoscerà
all’Appaltatore un corrispettivo pari a 50,00 €/ora, IVA esclusa.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi d’imprese, l’offerta economica congiunta
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (o raggruppande).
I prezzi unitari offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto e
comprensivi di tutti gli oneri necessari all’espletamento del servizio, secondo le vigenti
norme in materia e le clausole del presente Capitolato.
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Amsa
Gruppo a2a
Le società concorrenti restano vincolate all’offerta presentata per 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte, mentre l’impresa Appaltante non assumerà verso le
medesime obbligo alcuno, se non a seguito di comunicazione scritta di aggiudicazione,
oltre all’acquisizione di idonea documentazione ai sensi della normativa antimafia vigente.
Non sono ammesse, e dunque saranno escluse, offerte contenenti condizioni relative a
modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità dell’offerta o altri
elementi in contrasto con le norme del presente Capitolato, sul presupposto che la
formulazione dell’offerta tiene conto di tutti gli elementi previsti in Capitolato.
La sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autenticata ex lege, dunque anche secondo le
modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
Se l’offerta è sottoscritta da un procuratore, occorrerà produrre originale o copia
autenticata dell’atto attributivo dei relativi poteri.
8.4 Criteri di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata all’operatore economico concorrente individuato dall’apposita
graduatoria che verrà stilata sulla base del prezzo più basso risultante dal totale generale
di cui alla scheda offerta, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per Amsa di non procedere all’aggiudicazione
della gara.
Non sono ammesse offerte con prezzi unitari superiori a quelli a base di gara, pena
l’esclusione.
In caso di parità di condizioni, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924. In caso
di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione in favore della società che sia in
possesso della certificazione ISO 14001. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi
d’impresa tale condizione verrà considerata nei casi in cui la certificazione sia in possesso
di almeno una delle imprese associate. Nel caso in cui nessuna o tutte le società pari
graduate siano in possesso di tale requisito, si procederà all’estrazione a sorte delle
stesse.
L’impresa Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
La stessa graduatoria si potrà utilizzare in caso di interruzione del servizio e/o emergenza,
anche nei casi previsti e secondo quanto stabilito dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006,
come previsto al successivo art. 13 del presente capitolato.
A seguito della rilevazione delle offerte economiche, la Commissione di gara procederà,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla
determinazione della soglia di anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle che
risultano pari o superiori a detta soglia ai fini dell’eventuale successiva richiesta e verifica
delle giustificazioni del prezzo offerto ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’impresa Appaltante non aggiudicasse la presente
gara, nulla è dovuto alle società concorrenti per le spese sostenute in relazione alla
partecipazione.
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Amsa
Gruppo a2a
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in
conformità alla normativa vigente, fermo restando il fatto che non sarà consentito l’utilizzo
di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di domanda di partecipazione, se non in caso
di comprovata forza maggiore.
Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza
occorrente in relazione alle specificità dell’incarico e comunque non riconducibili, neppure
indirettamente, all’Appaltatore.
Solo in tal caso, la sostituzione dell’impianto dovrà comunque essere richiesta con
comunicazione scritta, inviata all’Impresa Appaltante, corredata della documentazione
comprovante lo stato di forza maggiore di cui al comma che precede, dell’autorizzazione
dell’impianto proposto in alternativa, nonché di tutta la documentazione all’uopo
occorrente e della dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dello stesso, e dovrà
essere accettata in modo esplicito da Amsa. L’Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo
impianto solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di Amsa.
Anche nell’eventualità in cui l’Appaltatore necessiti servirsi di altre società per il trasporto
dei rifiuti, diverse da quelle dichiarate in sede di domanda di partecipazione, la variazione
dovrà essere richiesta con comunicazione scritta, inviata all’Impresa Appaltante, corredata
della dichiarazione, da parte del Legale Rappresentante della società di trasporto,
attestante l’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e della convenzione in atto con
questo, e dovrà essere accettata in modo esplicito da Amsa. L’Appaltatore potrà servirsi di
detto nuovo trasportatore solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di Amsa.
Tali richieste, con allegate le relative autorizzazioni e convenzioni, dovranno essere
inoltrate all’unità Logistica e Smaltimenti di Amsa via posta a mezzo raccomandata A/R,
oppure via fax al n. 02-27298436, o agli indirizzi email che saranno comunicati
all’Aggiudicatario.
Resta comunque inteso che da un eventuale cambio di impianto o di trasportatore non
dovranno derivare costi aggiuntivi per Amsa, né direttamente né indirettamente.
L’Appaltatore dovrà debitamente informare, in via preventiva, e secondo le modalità sopra
individuate, l’impresa Appaltante qualora nel corso della durata dell’Appalto dovessero
intervenire variazioni relative agli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e loro
autorizzazioni, ovvero ogniqualvolta vengano utilizzati nuovi automezzi non comunicati in
sede di domanda di partecipazione.
L’Appaltatore dovrà assicurare il corretto afflusso del rifiuto nell’impianto con particolare
riferimento al rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti ivi comprese quelle in
materia di sicurezza, ambiente e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna a consentire ad Amsa l’accesso, anche per controlli, a tutti gli
impianti indicati in sede di domanda di partecipazione, tramite proprio personale o altro
personale all’uopo incaricato.
L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all’impresa Appaltante della
sospensione, della revoca e/o della scadenza delle autorizzazioni di cui all’art. 6 da parte
delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di
partecipazione richiesti. L’omessa comunicazione di eventuali provvedimenti di
sospensione, revoca e/o scadenza o comunque altrimenti idonei a incidere sulla loro
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Amsa
Gruppo a2a
efficacia, delle autorizzazioni di cui all’art. 6 del presente Capitolato, determinerà
l’applicazione di quanto previsto al successivo art. 10 del presente Capitolato.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’impresa Appaltante e alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
ART. 10 - PENALI, ESECUZUIONE D’UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Appaltatore non effettui il servizio come da richiesta dell’unità Logistica, Amsa
applicherà una penale di 100,00 €/cad per ogni mancato asporto entro i tempi richiesti,
fatti salvi i maggiori danni.
Per ogni giorno di ritardo oltre la data programmata per l’intervento (farà fede la data di
spedizione del fax e/o email), sarà inoltre applicata una penale aggiuntiva di 50,00 €/cad,
salvo i maggiori danni.
Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non esegua, anche solo parzialmente, il servizio, Amsa
avrà anche la facoltà di far effettuare il servizio da terzi, applicando all'Appaltatore una
penale pari al 10% del valore contrattuale del servizio non reso, fatti salvi i maggiori danni.
Nel caso in cui si debba ricorrere per più di due volte a terzi per l'effettuazione del servizio,
ovvero il ritardo si protragga oltre tre giorni consecutivi, l’impresa Appaltante avrà facoltà
di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice
comunicazione scritta, con addebito di una penale pari al 10% del corrispettivo
complessivo contrattuale, fatti salvi i danni maggiori.
In caso di comprovata forza maggiore, intesa nel senso di cui all’art. 9, secondo
capoverso, qualora la stessa si prolunghi per più di 15 giorni naturali, l’impresa Appaltante
si riserva di risolvere comunque il contratto senza nulla corrispondere all’Appaltatore, con
ogni riserva quanto ai danni patiti.
In caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico Amsa e dei principi/contenuti del
Modello Organizzativo, che il contraente attesta di conoscere ed accettare, l’impresa
Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione in tronco del rapporto contrattuale per
fatto e colpa dell’Appaltatore, con addebito di una penale pari al 10% del corrispettivo
complessivo contrattuale, fatti salvi i danni maggiori.
In caso di violazione delle norme vigenti in materia di trattamento di rifiuti da parte
dell’Appaltatore, ovvero qualora le autorizzazioni possedute o comunque detenute a
qualsiasi titolo dall’Appaltatore divenissero per qualsiasi ragione inidonee oppure
venissero revocate o annullate e/o scadessero senza rinnovo tempestivo, l’impresa
Appaltante potrà applicare all'Appaltatore una penale pari al 10% del valore contrattuale,
fatti salvi i maggiori danni. Verificandosi tale evenienza, Amsa si riserva comunque di
chiedere la risoluzione immediata del contratto.
Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell’Appaltatore, con
l’applicazione dei danni conseguenti, la mancata assunzione e/o rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
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Amsa
Gruppo a2a
Inoltre, Amsa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
dandone semplice comunicazione alla società fornitrice, pure nel caso in cui ricorra anche
una sola delle seguenti ipotesi:
• apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura
concorsuale comunque denominata a carico dell’Appaltatore;
• messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
• sopravvenuta carenza in capo all’Aggiudicatario, dei requisiti di qualificazione generale
(art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006);
• nei casi in cui all’art. 5.2 del presente Capitolato;
• nei casi in cui all’art. 6, ultimo comma del presente Capitolato;
• nei casi in cui all’art. 9, terz’ultimo comma del presente Capitolato.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, previa semplice comunicazione scritta da parte di
Amsa, verrà addebitata una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, con riserva di
addebito dei maggiori danni.
Fermo restando quanto sopra, qualora l’Appaltatore non provi tempestivamente di essere
assicurato nei termini di cui al successivo art. 14, ovvero in caso di sopravvenuta
mancanza o mancato rinnovo delle medesime assicurazioni, l’impresa Appaltante avrà
facoltà di risolvere il contratto con applicazione di una penale pari al 10% dell’importo
contrattuale e con riserva di addebito dei maggiori danni.
L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati ad Amsa per
assicurare la continuità del servizio, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme
dovute all'Appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione, che
l’Appaltatore dovrà immediatamente reintegrare. Eventuali ulteriori eccedenze saranno
rifuse direttamente dall’Appaltatore.
ART. 11 - TERMINI DI PAGAMENTO
L'Appaltatore, al termine di ogni mese, effettuerà il riepilogo della quantità in peso netto
del materiale prelevato relativo a ciascun singolo trasporto e rimetterà la fattura al
seguente indirizzo:
Amsa S.p.A. - Azienda milanese servizi ambientali
Amministrazione e Finanza / Fornitori
Via Olgettina, 25 - 20132 Milano
Per i pagamenti farà fede il peso riscontrato a destino.
Al fine di procedere regolarmente alla liquidazione delle fatture emesse nel corso del
servizio, ad aggiudicazione avvenuta l’Appaltatore dovrà restituire un modulo dati
debitamente compilato, timbrato e firmato, entro i termini previsti dalla lettera di
aggiudicazione.
Qualora si riscontrassero anomalie e/o imprecisioni, l’Appaltatore, su richiesta di Amsa,
trasmetterà in copia la documentazione accompagnatoria regolarmente vistata dal
destinatario ai sensi di legge e dunque pure dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., fermi restando gli obblighi di produzione della documentazione ex lege previsti.
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Amsa
Gruppo a2a
Attestata la regolarità della prestazione, verrà trasmesso agli uffici competenti il benestare
al pagamento della fattura. Il pagamento sarà effettuato a sessanta giorni fine mese data
fattura, a mezzo rimessa diretta.
In ogni caso è vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto d’appalto.
Il quantitativo indicato precedentemente all’art. 3 è puramente indicativo al solo scopo di
indizione della gara. All’Appaltatore verranno pagati i soli quantitativi di rifiuti
effettivamente gestiti secondo le previsioni del presente capitolato.
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa Aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva, nelle forme di legge, ivi
compreso l’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella misura del 10% dell’importo di
aggiudicazione.
La cauzione definitiva sta a garanzia del corretto e pieno adempimento di tutte le
obbligazioni assunte dall'Appaltatore e del risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque l’addebito all’Appaltatore
per ogni maggior danno eccedente l’importo della medesima cauzione.
Detto importo dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato in caso di
prelievo da parte dell’impresa appaltante della eventuale quota a seguito del pagamento
di penali, pena la risoluzione del contratto.
ART. 13 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
In caso di:
- fallimento dell'Appaltatore;
- liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso;
- risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 10 del presente Capitolato;
- recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252;
l’impresa Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento del completamento del servizio.
L’impresa Appaltante procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
in sede in offerta.
ART. 14 - ASSICURAZIONI
L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere
assicurato verso terzi per tutte le attività dallo stesso esercitate in relazione alla tipologia
di attività oggetto del presente capitolato, intendendosi come terzi anche l’impresa
Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa.
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Amsa
Gruppo a2a
L’assicurazione dovrà coprire tutti i rischi del R.C. ed essere di importo non inferiore a
1.600.000,00 €.
Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa
l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla immediatamente a proprie spese. In difetto, il
contratto si risolverà
ART. 15 - RAPPORTI CON TERZI
L'Appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti dell’impresa Appaltante anche
per fatti addebitabili a terzi convenzionati e/o comunque collegati, anche di fatto,
all’Appaltatore stesso.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l’impresa Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione
come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano.
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
In qualsiasi momento, anche nel corso del periodo contrattuale, Amsa avrà facoltà di
cedere, anche parzialmente, il contratto a società del Gruppo A2A, con la sola formalità
della comunicazione scritta.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto.
ART. 18 - DOCUMENTI AI QUALI NON SI CONSENTE L’ACCESSO
Ciascun concorrente dovrà indicare motivatamente, in sede di presentazione della
documentazione per la procedura selettiva cui afferisce il presente Capitolato, quali atti da
esso prodotti egli voglia siano sottratti all’accesso degli altri concorrenti poiché contenenti
segreti tecnici e/o commerciali.
Si segnala che, in mancanza di detta indicazione, l’impresa Appaltante consentirà
accesso integrale a chiunque lo richiederà avendovi interesse, secondo le disposizioni di
legge.
Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma
Data
_______________________________
___________________
_______________________________
_______________________________
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Amsa
Gruppo a2a
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti
parte dell’eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1341 del Codice Civile, il concorrente dichiara
espressamente di conoscere, accettare e sottoscrivere le condizioni di cui agli art.:
ART. 3 - (Durata ed entità del contratto)
ART. 4 - (Modalità di esecuzione del servizio)
ART. 5 - (Norme di sicurezza)
ART. 6 - (Autorizzazioni)
ART. 7 - (Domanda di partecipazione)
ART. 8 - (Offerta, aggiudicazione e graduatorie)
ART. 9 - (Obblighi dell’Appaltatore)
ART. 10 - (Penali, esecuzione d’ufficio e risoluzione del contratto)
ART. 11 - (Termini di pagamento)
ART. 12 - (Cauzione definitiva)
ART. 14 - (Assicurazioni)
ART. 15 - (Rapporti con terzi)
ART. 16 - (Controversie)
ART. 17 - (Cessione del contratto)
Letto, approvato e sottoscritto
Timbro e Firma
Data
_______________________________
___________________
_______________________________
_______________________________
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o dei Legali Rappresentanti facenti
parte dell’eventuale raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese)
Allegati:
•
Allegato n° 1: scheda offerta;
•
Allegato n° 2: DUVRI;
•
Allegato n° 3: elenco doc. per la verifica dell’id oneità tecnico/professionale;
•
Allegato n° 4: dichiarazione sostitutiva;
•
Allegato n° 5: dichiarazione di avvenuto sopralluo go;
•
Allegato n° 6: analisi chimico/fisica rifiuto.
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