La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara fino al 2016
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La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara fino al 2016
La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara fino al 2016 A seguito del D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014), questo contributo riassume con chiarezza gli obblighi di pubblicazione di avvisi e bandi di gara su organi ufficiali (G.U.R.I. e G.U.U.E.), siti informatici e quotidiani, dando conto delle varie problematiche applicative e suggerendo il corretto comportamento per gli operatori delle stazioni appaltanti. Completano il lavoro due pratiche tabelle riepilogative degli obblighi vigenti fino al 2016 relativamente alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione, dei bandi di gara e degli avvisi esiti di gara, la prima concernente i lavori e la seconda i servizi e le forniture, ed il testo degli articoli 63, 65, 66, 122 e 124 del D. Leg.vo 163/2006, coordinati con il citato D.L. 66/2014. di Massimo Urbani (*) Fast Find©: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull’argomento 1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR922 1. PREMESSA Con il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, si interviene, tra l’altro, sulla pubblicità dei bandi e avvisi di gara, da un lato non menzionando più la pubblicità sui quotidiani e dall’altro mantenendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma con la nuova previsione di addebito della relativa spesa in capo agli aggiudicatari contraenti (replicando il meccanismo a suo tempo introdotto per le spese dei quotidiani). Infatti, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) del decreto-legge citato dispone: 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti: «7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appal tante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblica zione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie spe (*) Libero Professionista, consulente e docente in materia di contrattualistica pubblica, già responsabile degli Uffici gare e contratti di ENEA, CONSOB e DIGITPA. Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 621 Appalti pubblici ciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.»; b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti: «5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pub blicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di com mittente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documenta zione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 5bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.». A questo punto, il problema da tempo sollevato dalle stazioni appaltanti circa la giusta pubblicità da dare alle procedure di gara sembrerebbe risolto, come peraltro auspicato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con il suo Atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), «Pubblicazione cartacea degli avvisi e dei bandi ex art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice». Tuttavia, restano ancora i precedenti dubbi, a causa delle modifiche apportate dalla legge di conversione, come vedremo nel seguito del presente lavoro. 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2.1. Disposizioni di riferimento prima del D.L. 66/2014 Prima del decreto-legge in esame (in vigore a partire dal 24 aprile 2014) e della sua legge di conversione (in vigore dal 23 giugno 2014), le disposizioni di riferimento in materia di pubblicazione degli atti di gara sui quotidiani erano le seguenti. Contratti (lavori, servizi e forniture) di importo superiore alle soglie di rilevanza europea Per tutti i contratti (lavori, servizi e forniture) di importo superiore alle soglie di rilevanza europea (dal 1° gennaio 2014 pari a 5.186.000 euro per i lavori pubblici e 207.000 euro per servizi e forniture pubbliche), l’art. 66 del Codice disciplinava nel dettaglio le modalità di pubblicazione di bandi di gara ed avvisi e ne individuava, altresì, le tempistiche e gli effetti giuridici. In particolare l’art. 66, comma 7 (sostituito dalla novella in esame), prescriveva che la pubblicazione degli avvisi e dei bandi avvenisse «per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti» (oltre alla pubblicità sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e sui siti informatici). Contratti di lavori pubblici sotto soglia Per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, l’art. 122, comma 5, prevedeva che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 500.000 euro fossero pubblicati «per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori» (oltre alla pubblicità sulla G.U.R.I. e sui siti informatici), mentre per i contratti di importo inferiore 622 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici a 500.000 euro non era prevista alcuna pubblicità né sulla G.U.R.I. né sui quotidiani (ma solo la pubblicità sull’Albo pretorio del Comune, sull’Albo della stazione appaltante e sui siti informatici). Contratti di servizi e forniture pubbliche sotto soglia Per tutti i contratti di servizi e forniture pubbliche sotto soglia, l’art. 124, comma 5, non interessato dalla novella in esame, non prevede alcuna forma di pubblicità sui quotidiani (ma solo la pubblicità del bando di gara sulla G.U.R.I. e sui siti informatici, nonché ai sensi del comma 3 dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici). Occorre, altresì, rilevare che, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del Codice, gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, l’art. 110 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito, Regolamento) definisce la nozione di quotidiani a diffusione nazionale e locale: Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti reda zionali tipici dei giornali quotidiani. È ovvio che tali definizioni, inserite nella parte afferente i lavori pubblici, valgono anche con riferimento alla pubblicità dei bandi e avvisi relativi ai servizi e alle forniture pubbliche. Ciò premesso, tutta la materia della pubblicità cartacea, a partire dal 2009, è stata oggetto di numerose modifiche normative. 2.2. Le modifiche alla materia della pubblicità cartacea introdotte dal 2009 Parziale eliminazione della pubblicità cartacea - L. 69/2009 e D.P.C.M. 26 aprile 2011 Innanzitutto, l’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 (rubricato «Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea», come modificato dall’art. 9, comma 6-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – cd. «decreto crescita-bis») ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 32 ha previsto che, sempre dalla data del 1º gennaio 2010: al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le ammi nistrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 26 aprile 2011 «Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69». Il successivo comma 5 dell’art. 32 (come modificato dall’art. 2, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25) ha stabilito che «a decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio». Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 623 Appalti pubblici Clausola di salvezza delle disposizioni del Codice - L. 190/2012 (Legge anticorruzione) In seguito, il legislatore è intervenuto nuovamente con la L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. «legge anticorruzione»), che contiene disposizioni atte a favorire una maggiore trasparenza dell’attività amministrativa, individuata come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Nel dettaglio, i commi 15 e 16 dell’art. 1 della citata L. 190/2012 introducono obblighi di pubblicità sui siti delle pubbliche amministrazioni concernenti, tra l’altro, taluni procedimenti amministrativi, inclusi quelli di «autorizzazione o concessione» (art. 1, comma 16, lettera a) e di «scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (art. 1, comma 16, lettera b). Il successivo comma 31, nel rinviare ad uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata, l’individuazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei richiamati commi 15 e 16 e delle relative modalità di pubblicazione, espressamente soggiunge che «restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». Spese per la pubblicazione a carico dell’aggiudicatario - D.L. 179/2012 Infine, nella materia in esame pesa il disposto dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (cd. «decreto crescita-bis»), come modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui «a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione». Per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, appare ovvio che le Stazioni appaltanti avrebbero dovuto portare sempre a conoscenza degli operatori economici concorrenti alle gare il costo sostenuto (estratto bando di gara) o da sostenere (estratto avviso di appalto aggiudicato) per la pubblicità sui quotidiani, riportandolo direttamente nel testo dei documenti di gara visionabili prima di formulare l’offerta (disciplinare, capitolato, lettera d’invito, schema di contratto), affinché l’impresa tenesse conto anche dell’esborso conseguente all’eventuale aggiudicazione (peraltro, tale esborso rappresenta un costo diretto per la relativa commessa, che dovrà essere considerato in sede di eventuale verifica dell’anomalia). I dubbi della disciplina sopra delineata e le differenti interpretazioni Per tutto quanto sopra, come chiaramente rappresentato (ma non risolto!) dall’AVCP nel citato Atto di segnalazione n. 1/2013, dal complesso e articolato quadro normativo sopra illustrato sono astrattamente prospettabili due differenti tesi. 1. Secondo una prima tesi interpretativa, la clausola di salvezza delle disposizioni del Codice contenuta nel citato art. 1, comma 31, della L. 190/2012 (di analogo tenore è l’art. 37, comma 1, D. Leg.vo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 35, della L. 190/2012, secondo cui «fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre») ed il richiamo al comma 7 dell’articolo 66 e al comma 5 dell’art. 122 del Codice, operato dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, sarebbero espressivi di una voluntas legis abrogativa dell’art. 32, comma 5, della L. 69/2009, con conseguente piena reviviscenza delle disposizioni in tema di obbligatoria pubblicazione sui quotidiani degli estratti di bandi e avvisi di gara sancita dai richiamati articoli. 2. Viceversa, una seconda tesi interpretativa, assolutamente condivisibile, osserva che l’antinomia tra l’art. 66, comma 7, del Codice ed il più volte richiamato art. 32 della L. 69/2009 andrebbe 624 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici risolta facendo applicazione degli ordinari canoni ermeneutici in tema di successione delle leggi nel tempo, con conseguente abrogazione implicita della disposizione anteriore da parte della legge speciale successiva (cfr. art. 15, disposizioni sulla legge in generale). Conseguentemente, l’art. 32, comma 5, della L. 69/2009, sarebbe valso a rendere meramente integrativa la pubblicità sui quotidiani degli estratti di bandi ed avvisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Questa seconda interpretazione sarebbe, inoltre, coerente con la ratio sottesa alla norma, tesa al progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica. 3. L’ATTO DI SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ Di fronte a tale innegabile confusione normativa, l’Autorità nel citato Atto di segnalazione n. 1/2013 ha rilevato che: In effetti, dalla lettura congiunta delle norme in esame, non sembrano emergere profili di incom patibilità logicogiuridica tra la facoltatività della pubblicazione sui quotidiani, da un lato, e le successive disposizioni della legge anticorruzione ed in tema di spese di pubblicazione, dall’altro. Ciò in quanto la legge n. 190/2012 non effettua alcun riferimento esplicito alla pubblicazione sui quotidiani, limitandosi dunque a fare salva la disciplina generale sulla pubblicazione dei bandi e degli avvisi dettata dal Codice; parimenti, potrebbe sostenersi che l’obbligo per l’aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani operi esclusivamente nel caso in cui la stazione appaltante abbia scelto di ricorrere a detta forma di pubblicità in via integrativa, al fine di assicurare una maggiore diffusione della notizia dell’avvio e della conclusione della procedura di gara», evidenziando come «L’applicazione delle norme in materia di pubblicità di avvisi e bandi per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è materia che reca con sé importanti implicazioni sulla regolarità delle procedure di gara. La frammentarietà e la mancanza di chiarezza del quadro normativo esposto possono essere all’origine di un ingente contenzioso amministrativo, soprattutto in considerazione dell’obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione introdotto ex lege a carico dell’aggiudicatario» e con cludendo di ritenere «auspicabile un intervento normativo, atto a coordinare le diverse disposizioni succedutesi nel tempo, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell’attività amministrativa, introdotte con i recenti interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo». Con il D.L. 66/2014 in esame, dopo oltre un anno di ritardo (ma le note vicende politiche possono giustificare l’operato di Governo), si è data risposta alla segnalazione dell’AVCP. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge di conversione ci fanno ritornare ancora nel dubbio interpretativo sopra evidenziato, almeno fino al 1° gennaio 2016. 4. L’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO Definitiva scomparsa dell’obbligo di pubblicazione sui quotidiani - Rinvio al 2016 Con l’assetto normativo posto dalla novella del D.L. 66/2014, sembrava chiaro che l’obbligo di pubblicare gli estratti degli avvisi e bandi di gara sui quotidiani fosse del tutto scomparso dalle disposizioni del Codice, sia per quanto riguarda i contratti di lavori, servizi e forniture pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 28 del Codice (nuovo comma 7 dell’art. 66), sia per quanto riguarda i contratti di lavori pubblici di importo compreso tra 500.000 euro e l’attuale soglia di 5.186.000 euro (nuovo comma 5 dell’art. 122), risolvendo in tal modo tutti i dubbi interpretativi sopra esposti. Tuttavia, la legge di conversione ha aggiunto all’art. 26 del D.L. 66/2014 i seguenti commi, che rappresentano un rinvio del nuovo sistema di pubblicità legale sui quotidiani: 1bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. 1ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 pro dottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 625 Appalti pubblici In buona sostanza, siamo tornati di nuovo nel dubbio interpretativo: la pubblicità legale per le procedure di gara resta una questione a libera interpretazione almeno fino al 1° gennaio 2016. E allora che il Governo riprenda l’Atto di segnalazione dell’Autorità n. 1/2013 e dia una risposta! Peraltro, se anche non ci fosse stata la proroga suddetta, la questione avrebbe comunque posto una serie di problematiche applicative, che allo stato attuale vengono semplicemente portate in avanti nel tempo e non certo risolte con la legge di conversione del D.L. 66/2014. Problemi applicativi dal 2016 - Spese a carico dell’aggiudicatario per l’eventuale pubblicazione «facoltativa» sui quotidiani Innanzitutto, rimane ferma (e presumibilmente lo sarà anche dal 2016) la facoltà delle stazioni appaltanti di prevedere ulteriori forme di pubblicità, ivi compresa l’eventuale pubblicazione degli estratti sui quotidiani, come stabilito dal comma 15 dell’art. 66 del Codice. In tal caso, però, appare discutibile se in futuro sarà ancora possibile chiederne il rimborso all’aggiudicatario, in quanto sembra superata dal nuovo e futuro testo dell’art. 66, comma 7, e dell’art. 122, comma 5 la citata previsione dell’art. 34, comma 35, del «decreto crescita-bis», secondo cui «le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione», ciò in quanto non saranno più previsti obblighi di pubblicità legale sui quotidiani nei riferimenti normativi qui contenuti. Se, invece, la volontà del legislatore fosse comunque quella di far gravare sull’aggiudicatario la «forma aggiuntiva» di pubblicità sui quotidiani, allora bisognerà modificare anche il citato comma 15 dell’art. 66, prevedendone il relativo rimborso nel caso in cui la stazione appaltante optasse per la pubblicazione (facoltativa) degli estratti di bandi e avvisi sui quotidiani. In buona sostanza, a parere di chi scrive, le stazioni appaltanti devono e dovranno sostenere tutti i costi delle eventuali «forme aggiuntive» di pubblicità alle quali vorranno ricorrere, ai sensi dell’art. 66, comma 15, in quanto nessuna norma prevede che i relativi oneri debbano ricadere sugli aggiudicatari. Problemi applicativi dal 2016 - Spese a carico dell’aggiudicatario per la pubblicazione obbligatoria sulla G.U.R.I. Altro problema, invece, sarà dato dalla spesa sostenuta per l’obbligo di pubblicazione integrale degli avvisi e bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: infatti, tale onere di pubblicità è previsto per tutti gli avvisi e bandi afferenti le gare di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 28 del Codice (nuovo art. 66, comma 7), nonché per tutti gli avvisi e bandi afferenti le gare di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (nuovo art. 122, comma 5) e per tutti i bandi di gara (gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento si pubblicano solo sui siti informatici) afferenti gli appalti di servizi e forniture sotto soglia (art. 124, comma 5). A quest’ultimo proposito, infatti, occorre evidenziare che il D.L. 66/2014, ha introdotto il comma 7-bis all’art. 66 e il comma 5-bis all’art. 122, con ciò prevedendo il rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara sulla G.U.R.I. a carico dell’aggiudicatario. Tuttavia, il legislatore della novella in esame ha inspiegabilmente dimenticato di introdurre un analogo comma 5-bis anche all’art. 124, relativo ai servizi e forniture sotto soglia, ove si ritrova un obbligo di pubblicare sulla G.U.R.I.: infatti, se il principio è quello di scaricare tutti gli oneri della pubblicità legale (quella obbligatoria a pagamento), allora lo stesso deve valere per tutte le gare a prescindere da oggetto o importo del relativo contratto. Purtroppo, in sede di conversione in legge, il Governo non ha colto tale incongruenza e non ha inserito un analogo comma 5-bis anche all’art. 124 del Codice. Resta il fatto, comunque, che il comma 7-bis dell’art. 66, non facendo distinzione di importi, ben potrà applicarsi a tutte le ipotesi in cui la pubblicità sulla G.U.R.I. è obbligatoria a prescindere dal sopra e sotto soglia. In buona sostanza, si vuole qui rilevare che un corretto uso di tecnica legislativa vorrebbe che laddove si interviene ad abundantiam (art. 122) si dovrebbe in egual modo intervenire anche su tutte le altre norme di analogo contenuto (art. 124), sgombrando così completamente il campo da qualsiasi dubbio interpretativo, senza dover costringere, di conseguenza, l’operatore a dover ricorrere ai principi generali di ermeneutica. Inoltre, per quanto riguarda quest’ultima previsione normativa, così come avviene (almeno fino al 31 dicembre 2015) per le spese sui quotidiani, appare ovvio che le Stazioni appaltanti dovranno (dal 626 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici 1° gennaio 2016) portare sempre a conoscenza degli operatori economici concorrenti alle gare il costo sostenuto (bando di gara) e da sostenere (avviso di appalto aggiudicato) per la pubblicità sulla G.U.R.I., riportandolo direttamente nel testo dei documenti di gara visionabili prima di formulare l’offerta (disciplinare, capitolato, lettera d’invito, schema di contratto), affinché l’impresa possa tener conto anche dell’esborso conseguente all’eventuale aggiudicazione (peraltro, tale esborso rappresenta un costo diretto per la relativa commessa, che dovrà essere considerato anche in sede di eventuale verifica dell’anomalia). 5. SCHEMI RIEPILOGATIVI (VALIDI FINO AL 31 DICEMBRE 2015) Per concludere, considerato che la modifica apportata dal D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 al sistema di pubblicità legale delle procedure di gara decorrerà dal 2016, si allegano due schemi di sintesi relativi agli attuali obblighi di pubblicazione di bandi e avvisi nelle procedure di gara di lavori, servizi e forniture e si auspica un rapido intervento interpretativo del Governo per dirimere, almeno fino al 31 dicembre 2015, la questione della corretta pubblicità legale sui quotidiani nelle procedure di gara. Si ricorda che la pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come «giusto» e rispettoso della par condicio. Ne deriva che la violazione del principio di pubblicità costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo. TABELLA 1: Obblighi pubblicazione avvisi e bandi di gara (lavori) LAVORI (articoli 63, 65, 66 e 122 del Codice) Ambiti Importi in euro Avviso di preinformazione (1) Bando di gara G.U.U.E. Profilo committente Siti informatici Locale Nazionale Europeo inferiore 500.000 da 500.000 inferiore 5.186.000 da 5.186.000 NO NO SI (2) SI SI SI (2) SI SI SI (3) G.U.U.E NO NO SI G.U.R.I. NO SI SI Albo pretorio Comune SI NO NO Albo stazione appaltante SI NO (4) NO (4) Profilo committente SI SI SI Siti informatici SI SI (5) SI (3) Invio al Prefetto NO NO SI (6) Estratto quotidiani naz. (*) NO Almeno uno (7) Almeno due (8) Estratto quotidiani loc. (*) NO Almeno uno (7) Almeno due (8) G.U.U.E. NO NO SI G.U.R.I. NO SI SI Albo pretorio Comune SI NO NO SI NO (4) NO (4) SI SI SI SI SI SI Estratto quotidiani naz. (*) NO Almeno uno (7) Almeno due (8) Estratto quotidiani loc. (*) NO Almeno uno (7) Almeno due (8) Avviso esito di gara Albo stazione appaltante (9) (10) Profilo committente Siti informatici (1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione (art. 63, comma 5) (art. 122, comma 2). Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 627 Appalti pubblici (2) Opzione tra invio alla G.U.U.E. e pubblicazione sul profilo di committente (con comunicazione alla G.U.U.E. di pubblicazione sul profilo di committente) (art. 63, commi 3 e 4). (3) Sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in G.U.U.E. (art. 66, comma 7). (4) Anche se non previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione anche all’Albo della stazione appaltante. (5) Sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. (art. 122, comma 5). (6) Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159. (7) Per estratto, entro 5 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I.. (8) Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla G.U.U.E.. (9) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva (art. 65, comma 1). (10) Occorre pubblicare sul profilo del committente anche gli esiti degli affidamenti mediante cottimo fiduciario (art. 173, comma 2, del Regolamento). (*) Non è chiaro se sia un obbligo o una discrezionalità per le Stazioni appaltanti, almeno fino al 31/12/2015 (poi sarà una semplice pubblicità integrativa): per ora restano i dubbi evidenziati dall’AVCP nel suo Atto di segnalazione n. 1/2013. TABELLA 2: Obblighi pubblicazione avvisi e bandi di gara (servizi e forniture) SERVIZI E FORNITURE (articoli 63, 65, 66 e 124 del Codice) Ambiti Importi in euro Avviso di preinformazione (1) G.U.U.E. Profilo committente Siti informatici Europeo inferiore 207.000 da 207.000 NO SI (2) SI SI (2) SI SI (3) G.U.U.E. NO SI G.U.R.I. SI SI NO (4) NO (4) Albo stazione appaltante Bando di gara Nazionale Profilo committente SI SI Siti informatici SI (5) SI (3) Invio al Prefetto NO SI (6) Estratto su quotidiani naz. (*) NO Almeno due (7) Estratto su quotidiani loc. (*) NO Almeno due (7) G.U.U.E. NO SI G.U.R.I. Albo stazione appaltante Avviso esito di gara Profilo committente (8) (9) Siti informatici SI SI NO (4) NO (4) SI SI SI SI Estratto su quotidiani naz. (*) NO Almeno due (7) Estratto su quotidiani loc. (*) NO Almeno due (7) (1) La pubblicazione dell’avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini di pubblicazione (art. 63, comma 5) (art. 124, comma 2). (2) Opzione tra invio alla G.U.U.E. e pubblicazione sul profilo di committente (con comunicazione alla G.U.U.E. di pubblicazione sul profilo di committente) (art. 63, commi 3 e 4). (3) Sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in G.U.U.E. (art. 66, comma 7). (4) Anche se non previsto esplicitamente dalla norma, appare del tutto incongruo non prevedere la pubblicazione anche all’Albo della stazione appaltante. (5) Sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio, entro 2 giorni dalla pubblicazione in G.U.R.I. (art. 122, comma 5). (6) Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159. (7) Per estratto, dopo 12 giorni dall’invio alla G.U.U.E.. (8) Entro 48 giorni dall’aggiudicazione definitiva (art. 65, comma 1). (9) Occorre pubblicare sul profilo del committente anche gli esiti degli affidamenti mediante cottimo fiduciario (art. 331, comma 3, del Regolamento). (*) Non è chiaro se sia un obbligo o una discrezionalità per le Stazioni appaltanti, almeno fino al 31/12/2015 (poi sarà una semplice pubblicità integrativa): per ora restano i dubbi evidenziati dall’AVCP nel suo Atto di segnalazione n. 1/2013. 628 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici 6. NORME CODICISTICHE DI RIFERIMENTO Si riporta di seguito il testo degli artt. 63, 65, 66, 122 e 124 del D. Leg.vo 163/2006, come modificati dal D.L. 66/2014, vigente alla data di pubblicazione del presente articolo (luglio 2014). D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 Art. 63. - Avviso di preinformazione (art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, D. Leg.vo n. 358/1992; art. 8, co. 1, D. Leg.vo n. 157/1995; art. 14, D. Leg.vo n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11, D.P.R. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repub blica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per cia scuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il pro gramma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 7. L'avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. Art. 65. - Avviso sui risultati della procedura di affidamento (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 55/1990; art. 5, co. 3, D. Leg.vo n. 358/1992; art. 8, co. 3, D. Leg.vo n. 157/1995; art. 80, co. 11, D.P.R. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66 conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 629 Appalti pubblici esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. 6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori eco nomici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Art. 66. - Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44, direttiva 2004/17; art. 8, D. Leg.vo n. 157/1995; art. 11, D. Leg.vo n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro tra smissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di tra smissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discrimi nazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita liana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documen tazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decre to, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse 630 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della tra smissione dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di commit tente. 11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa. 13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal pre sente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Art. 122. - Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia (art. 29, L. n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 D.P.R. n. 554/1999) 1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 631 Appalti pubblici a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubbli cazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di impor to pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pre torio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cin quecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze; f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non infe riore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a pre sentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura pre vista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secon do le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'ag giudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1. 7-bis. Comma abrogato dal D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106). 8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sus sistono in tale numero aspiranti idonei. 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione auto matica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. 632 — Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 Appalti pubblici Art. 124. - Appalti di servizi e forniture sotto soglia (D.P.R. n. 573/1994) 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. 4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale. 5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo. 6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubbli cazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni; b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni; c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni; d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito; e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito; f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non infe riore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni. 7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economicofinan ziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici. 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 di euro quando il criterio di aggiu dicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3. Bollettino di Legislazione Tecnica 7-8/2014 — 633