francia costituzione del 1875 legge relativa all`organizzazione del
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FRANCIA COSTITUZIONE DEL 1875 LEGGE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SENATO (24 FEBBRAIO 1875) Art. 1 – Il Senato si compone di 300 membri: 225 eletti dai dipartimenti e dalle colonie e 75 eletti dall’Assemblea nazionale. Art. 2 – I dipartimenti della Senna e del Nord eleggeranno ognuno 5 senatori. I dipartimenti della Senna Inferiore, Passo di Calais, Gironda, Rodano, Finistère, Coste del Nord, ognuno 4 senatori. La Loira Inferiore, Senna e Loira, Ille-et-Vilaine, Senna e Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bocche del Rodano, Aisne, Loira, Manica, Maine e Loira, Morbihan, Dordogna, Alta Garonna, Charente Inferiore, Calvados, Sarthe, Hérault, Bassi Pirenei, Gard, Aveyron, Vandea, Orne, Oise, Vosgi, Allier, ciascuno 3 senatori. Tutti gli altri dipartimenti 2 senatori ciascuno. Il territorio di Belfort, i tre dipartimenti dell’Algeria, le quattro colonie della Martinica, della Guadalupa, della Réunion e delle Indie francesi eleggeranno ciascuno un senatore. Art. 3 – Nessuno può essere senatore se non è Francese, in età di almeno quarant’anni e non goda dei diritti civili e politici. Art. 4 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti a maggioranza assoluta, e, quando vi è luogo, a scrutinio di lista, da un Collegio riunito nel capoluogo del dipartimento o della colonia e composto: 1) dai deputati; 2) dai consiglieri generali; 3) dai consiglieri di circondario; 4) dai delegati eletti, uno per ogni consiglio municipale, fra gli elettori del comune. – Nell’India francese, i membri del Consiglio coloniale o dei Consigli locali sono sostituiti ai consigli generali, ai consiglieri di circondario e ai delegati dei Consigli municipali. Essi votano nel capoluogo di ogni stabilimento. Art. 5 – I senatori, nominati dall’Assemblea, sono eletti a scrutinio di lista alla maggioranza assoluta dei suffragi. Art. 6 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti per nove anni e rinnovabili per un terzo, ogni tre anni. – All’inizio della prima sessione, i dipartimenti saranno divisi in tre serie contenenti ognuna un ugual numero di senatori. Si procederà mediante il sorteggio alla designazione delle serie che dovranno essere rinnovate allo spirare del primo e del secondo periodo triennale. Art. 7 – I senatori eletti dall’Assemblea sono inamovibili. – In caso di vacanza per decesso, dimissione o ogni altra causa, sarà provveduto entro due mesi alla sostituzione da parte del Senato stesso. Art. 8 – Il Senato ha, in concorso con la Camera dei deputati, l’iniziativa e l’elaborazione delle leggi. – Tuttavia, le leggi finanziarie devono essere, in primo luogo, presentate alla Camera dei deputati e votate da essa. Art. 9 – Il Senato può essere costituito in Corte di giustizia per giudicare, sia il Presidente della Repubblica sia i ministri, e per conoscere degli attentati commessi contro la sicurezza dello Stato. Art. 10 – Si procederà all’elezione del Senato, un mese prima dell’epoca fissata dall’Assemblea nazionale per la sua separazione. – Il Senato entrerà in funzione e si costituirà il giorno stesso in cui l’Assemblea nazionale si separerà. Art. 11 – La presente legge potrà essere promulgata solo dopo il voto definitivo della legge sui poteri pubblici. COSTITUZIONE DEL 1875 LEGGE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI (25-28 FEBBRAIO 1875) Art. 1 – Il Potere legislativo è esercitato da due Assemblee: la Camera dei deputati e il Senato. – La Camera dei deputati è nominata dal suffragio universale nelle condizioni determinate dalla legge elettorale. La composizione, il modo di nomina e le attribuzioni del Senato saranno regolate da una legge speciale. Art. 2 – Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e dalla Camera dei deputati riuniti in assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile. Art. 3 – Il Presidente della Repubblica ha l’iniziativa delle leggi, col concorso dei membri delle due Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura l’esecuzione. – Ha il diritto di fare grazie; le amnistie non possono essere accordate che da una legge. – Dispone della forza armata. – Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. – Presiede alle solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui. – Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro. Art. 4 – In relazione ai posti vacanti che si presenteranno dopo la promulgazione della presente legge, il Presidente della Repubblica nomina, in Consiglio dei ministri, i consiglieri di Stato in servizio ordinario. – I consiglieri di Stato così nominati non potranno essere revocati che per decreto emanato in Consiglio dei ministri. – I consiglieri di Stato nominati in virtù della legge del 24 marzo 1872 non potranno, fino a che non siano spirati i loro poteri, essere revocati se non nella forma determinata da questa legge. – Dopo la separazione dell’Assemblea nazionale, la revoca potrà essere pronunziata solo da una risoluzione del Senato. Art. 5 – Il Presidente della Repubblica può, in seguito ad avviso conforme del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima della scadenza legale del suo mandato. – In questo caso, i Collegi elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi. Art. 6 – I ministri sono solidalmente responsabili davanti alle Camere della politica generale del Governo e individualmente dei loro atti personali. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento. Art. 7 – In caso di vacanza per decesso o per qualsiasi altra causa, le due Camere riunite procedono immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente. – Nell’intervallo, il Consiglio dei ministri è investito del Potere esecutivo. Art. 8 – Le Camere avranno il diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. – Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea nazionale per procedere alla revisione. – Le deliberazioni che importino revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Tuttavia, per tutta la durata dei poteri conferiti dalla legge del 20 novembre 1873 al maresciallo de Mac-Mahon, questa revisione può aver luogo solo su proposta del Presidente della Repubblica. Art. 9 – La sede del Potere esecutivo e delle due Camere è a Versailles. COSTITUZIONE DEL 1875 LEGGE COSTITUZIONALE SUI RAPPORTI DEI POTERI PUBBLICI (16 LUGLIO 1875) Art. 1 – Il Senato e la Camera dei deputati si riuniscono ogni anno, il secondo martedì di gennaio, a meno di una convocazione anteriore fatta dal Presidente della Repubblica. – Le due Camere devono essere riunite in sessione almeno cinque mesi ogni anno. La sessione dell’una comincia e finisce nello stesso tempo che quella dell’altra. – La domenica che seguirà la riapertura, preghiere pubbliche saranno indirizzate a Dio nelle chiese e nei templi per invocarne il soccorso sui lavori delle Assemblee. Art. 2 – Il Presidente della Repubblica pronuncia la chiusura della sessione. Egli ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria. Dovrà convocarle se ne è fatta domanda, nell’intervallo delle sessioni dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono ogni Camera. – Il Presidente può aggiornare le Camere. Tuttavia, l’aggiornamento non può eccedere il termine di un mese né aver luogo più di due volte nella stessa sessione. Art. 3 – Almeno un mese prima del termine legale dei poteri del Presidente della Repubblica, le Camere dovranno essere riunite in Assemblea nazionale per procedere all’elezione del nuovo Presidente. – Se non saranno convocate, questa riunione avrà luogo di pieno diritto il quindicesimo giorno avanti allo spirare di questi poteri. – In caso di decesso o di dimissione del Presidente della Repubblica, le due Camere si riuniscono immediatamente e di pieno diritto. – Nel caso in cui, per applicazione dell’art. 5 della legge del 25 febbraio 1875 la Camera dei deputati si trovasse sciolta nel momento in cui la presidenza della Repubblica divenisse vacante, i Collegi elettorali verrebbero subito convocati, e il Senato si riunirebbe di pieno diritto. Art. 4 – Ogni riunione di una delle due Camere che non fosse tenuta durante il periodo della sessione comune, è illecita e nulla di pieno diritto, salvo il caso previsto dall’articolo precedente e quello in cui il Senato è riunito come Corte di giustizia; e, in quest’ultimo caso, esso non può esercitare che funzioni giudiziarie. Art. 5 – Le sedute del Senato e quelle della Camera dei deputati sono pubbliche. – Tuttavia, ogni Camera può riunirsi in comitato segreto, su domanda di un certo numero dei suoi membri, fissato dal regolamento. – Decide poi, a maggioranza assoluta, se la seduta deve essere ripresa in pubblico sullo stesso argomento. Art. 6 – Il Presidente della Repubblica comunica con le Camere a mezzo di messaggi che sono letti alla tribuna da un ministro. – I ministri hanno accesso alle due Camere e devono essere ascoltati quando lo domandano. Possono farsi assistere da commissari designati, per la discussione di un determinato progetto di legge, con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 7 – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro il mese successivo alla trasmissione al Governo della legge definitivamente adottata. Egli deve promulgare entro i tre giorni le leggi la cui promulgazione, con un voto espresso nell’una e l’altra Camera, sarà stata dichiarata urgente. – Entro il termine stabilito per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con un messaggio motivato, domandare alle due Camere una nuova deliberazione che non può essere rifiutata. Art. 8 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Ne dà conoscenza alle Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono. – I trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli che concernono lo stato delle persone e il diritto di proprietà dei Francesi all’estero, sono definitivi solo dopo che saranno stati votati dalle due Camere. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta di territorio può aver luogo se non in virtù di una legge. Art. 9 – Il Presidente della Repubblica non può dichiarare la guerra senza la preventiva approvazione delle due Camere. Art. 10 – Ognuna delle Camere è giudice dell’eleggibilità dei suoi membri e della regolarità della loro elezione; può ricevere essa sola le loro dimissioni. A. Art. 11 – La presidenza di ognuna delle due Camere è eletta ogni anno per la durata della sessione e per ogni sessione straordinaria che avesse luogo prima della sessione ordinaria dell’anno seguente. – Quando le due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale, la loro presidenza si compone del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari del Senato. Art. 12 – Il Presidente della Repubblica non può esser messo in stato di accusa che dalla Camera dei deputati e, non può esser giudicato che dal Senato. – I ministri possono esser messi in stato di accusa dalla Camera dei deputati per delitti commessi nell’esercizio delle loro funzioni. In questo caso sono giudicati dal Senato. – Il Senato può essere costituito in corte di giustizia da un decreto del Presidente della Repubblica, deliberato in Consiglio dei ministri, per giudicare chiunque sia imputato di attentato commesso contro la sicurezza dello Stato. – Se l’istruttoria è iniziata dalla giustizia ordinaria, il decreto di convocazione del Senato può essere emesso fino all’ordine di rinvio. Una legge determinerà il modo di procedere per l’accusa, l’istruttoria e la sentenza. Art. 13 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere perseguito o ricercato a causa delle opinioni o voti emessi da lui nell’esercizio delle sue funzioni. Art. 14 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può, durante la sessione, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l’autorizzazione della Camera di cui egli fa parte, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o la ricerca di un membro dell’una o dell’altra Camera è sospesa durante la sessione e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede.