francia costituzione del 1875 legge relativa all`organizzazione del

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francia costituzione del 1875 legge relativa all`organizzazione del
FRANCIA
COSTITUZIONE DEL 1875
LEGGE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SENATO
(24 FEBBRAIO 1875)
Art. 1 – Il Senato si compone di 300 membri: 225 eletti dai dipartimenti e dalle colonie e 75 eletti
dall’Assemblea nazionale.
Art. 2 – I dipartimenti della Senna e del Nord eleggeranno ognuno 5 senatori. I dipartimenti della
Senna Inferiore, Passo di Calais, Gironda, Rodano, Finistère, Coste del Nord, ognuno 4 senatori. La
Loira Inferiore, Senna e Loira, Ille-et-Vilaine, Senna e Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bocche
del Rodano, Aisne, Loira, Manica, Maine e Loira, Morbihan, Dordogna, Alta Garonna, Charente
Inferiore, Calvados, Sarthe, Hérault, Bassi Pirenei, Gard, Aveyron, Vandea, Orne, Oise, Vosgi,
Allier, ciascuno 3 senatori. Tutti gli altri dipartimenti 2 senatori ciascuno. Il territorio di Belfort, i
tre dipartimenti dell’Algeria, le quattro colonie della Martinica, della Guadalupa, della Réunion e
delle Indie francesi eleggeranno ciascuno un senatore.
Art. 3 – Nessuno può essere senatore se non è Francese, in età di almeno quarant’anni e non goda
dei diritti civili e politici.
Art. 4 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti a maggioranza assoluta, e, quando vi è
luogo, a scrutinio di lista, da un Collegio riunito nel capoluogo del dipartimento o della colonia e
composto: 1) dai deputati; 2) dai consiglieri generali; 3) dai consiglieri di circondario; 4) dai
delegati eletti, uno per ogni consiglio municipale, fra gli elettori del comune. – Nell’India francese,
i membri del Consiglio coloniale o dei Consigli locali sono sostituiti ai consigli generali, ai
consiglieri di circondario e ai delegati dei Consigli municipali. Essi votano nel capoluogo di ogni
stabilimento.
Art. 5 – I senatori, nominati dall’Assemblea, sono eletti a scrutinio di lista alla maggioranza
assoluta dei suffragi.
Art. 6 – I senatori dei dipartimenti e delle colonie sono eletti per nove anni e rinnovabili per un
terzo, ogni tre anni. – All’inizio della prima sessione, i dipartimenti saranno divisi in tre serie
contenenti ognuna un ugual numero di senatori. Si procederà mediante il sorteggio alla
designazione delle serie che dovranno essere rinnovate allo spirare del primo e del secondo periodo
triennale.
Art. 7 – I senatori eletti dall’Assemblea sono inamovibili. – In caso di vacanza per decesso,
dimissione o ogni altra causa, sarà provveduto entro due mesi alla sostituzione da parte del Senato
stesso.
Art. 8 – Il Senato ha, in concorso con la Camera dei deputati, l’iniziativa e l’elaborazione delle
leggi. – Tuttavia, le leggi finanziarie devono essere, in primo luogo, presentate alla Camera dei
deputati e votate da essa.
Art. 9 – Il Senato può essere costituito in Corte di giustizia per giudicare, sia il Presidente della
Repubblica sia i ministri, e per conoscere degli attentati commessi contro la sicurezza dello Stato.
Art. 10 – Si procederà all’elezione del Senato, un mese prima dell’epoca fissata dall’Assemblea
nazionale per la sua separazione. – Il Senato entrerà in funzione e si costituirà il giorno stesso in cui
l’Assemblea nazionale si separerà.
Art. 11 – La presente legge potrà essere promulgata solo dopo il voto definitivo della legge sui
poteri pubblici.
COSTITUZIONE DEL 1875
LEGGE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEI POTERI PUBBLICI
(25-28 FEBBRAIO 1875)
Art. 1 – Il Potere legislativo è esercitato da due Assemblee: la Camera dei deputati e il Senato. – La
Camera dei deputati è nominata dal suffragio universale nelle condizioni determinate dalla legge
elettorale. La composizione, il modo di nomina e le attribuzioni del Senato saranno regolate da una
legge speciale.
Art. 2 – Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e
dalla Camera dei deputati riuniti in assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile.
Art. 3 – Il Presidente della Repubblica ha l’iniziativa delle leggi, col concorso dei membri delle due
Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura
l’esecuzione. – Ha il diritto di fare grazie; le amnistie non possono essere accordate che da una
legge. – Dispone della forza armata. – Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. – Presiede alle
solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui.
– Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro.
Art. 4 – In relazione ai posti vacanti che si presenteranno dopo la promulgazione della presente
legge, il Presidente della Repubblica nomina, in Consiglio dei ministri, i consiglieri di Stato in
servizio ordinario. – I consiglieri di Stato così nominati non potranno essere revocati che per
decreto emanato in Consiglio dei ministri. – I consiglieri di Stato nominati in virtù della legge del
24 marzo 1872 non potranno, fino a che non siano spirati i loro poteri, essere revocati se non nella
forma determinata da questa legge. – Dopo la separazione dell’Assemblea nazionale, la revoca
potrà essere pronunziata solo da una risoluzione del Senato.
Art. 5 – Il Presidente della Repubblica può, in seguito ad avviso conforme del Senato, sciogliere la
Camera dei deputati prima della scadenza legale del suo mandato. – In questo caso, i Collegi
elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi.
Art. 6 – I ministri sono solidalmente responsabili davanti alle Camere della politica generale del
Governo e individualmente dei loro atti personali. – Il Presidente della Repubblica non è
responsabile che nel caso di alto tradimento.
Art. 7 – In caso di vacanza per decesso o per qualsiasi altra causa, le due Camere riunite procedono
immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente. – Nell’intervallo, il Consiglio dei ministri è
investito del Potere esecutivo.
Art. 8 – Le Camere avranno il diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza
assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare
che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. – Dopo che ciascuna delle due Camere avrà
preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea nazionale per procedere alla revisione. –
Le deliberazioni che importino revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno
essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Tuttavia, per
tutta la durata dei poteri conferiti dalla legge del 20 novembre 1873 al maresciallo de Mac-Mahon,
questa revisione può aver luogo solo su proposta del Presidente della Repubblica.
Art. 9 – La sede del Potere esecutivo e delle due Camere è a Versailles.
COSTITUZIONE DEL 1875
LEGGE COSTITUZIONALE SUI RAPPORTI DEI POTERI PUBBLICI
(16 LUGLIO 1875)
Art. 1 – Il Senato e la Camera dei deputati si riuniscono ogni anno, il secondo martedì di
gennaio, a meno di una convocazione anteriore fatta dal Presidente della Repubblica. – Le due
Camere devono essere riunite in sessione almeno cinque mesi ogni anno. La sessione dell’una
comincia e finisce nello stesso tempo che quella dell’altra. – La domenica che seguirà la
riapertura, preghiere pubbliche saranno indirizzate a Dio nelle chiese e nei templi per invocarne
il soccorso sui lavori delle Assemblee.
Art. 2 – Il Presidente della Repubblica pronuncia la chiusura della sessione. Egli ha il diritto di
convocare le Camere in sessione straordinaria. Dovrà convocarle se ne è fatta domanda,
nell’intervallo delle sessioni dalla maggioranza assoluta dei membri che compongono ogni
Camera. – Il Presidente può aggiornare le Camere.
Tuttavia, l’aggiornamento non può eccedere il termine di un mese né aver luogo più di due volte
nella stessa sessione.
Art. 3 – Almeno un mese prima del termine legale dei poteri del Presidente della Repubblica, le
Camere dovranno essere riunite in Assemblea nazionale per procedere all’elezione del nuovo
Presidente. – Se non saranno convocate, questa riunione avrà luogo di pieno diritto il
quindicesimo giorno avanti allo spirare di questi poteri. – In caso di decesso o di dimissione del
Presidente della Repubblica, le due Camere si riuniscono immediatamente e di pieno diritto. –
Nel caso in cui, per applicazione dell’art. 5 della legge del 25 febbraio 1875 la Camera dei
deputati si trovasse sciolta nel momento in cui la presidenza della Repubblica divenisse vacante,
i Collegi elettorali verrebbero subito convocati, e il Senato si riunirebbe di pieno diritto.
Art. 4 – Ogni riunione di una delle due Camere che non fosse tenuta durante il periodo della
sessione comune, è illecita e nulla di pieno diritto, salvo il caso previsto dall’articolo precedente
e quello in cui il Senato è riunito come Corte di giustizia; e, in quest’ultimo caso, esso non può
esercitare che funzioni giudiziarie.
Art. 5 – Le sedute del Senato e quelle della Camera dei deputati sono pubbliche. – Tuttavia,
ogni Camera può riunirsi in comitato segreto, su domanda di un certo numero dei suoi membri,
fissato dal regolamento. – Decide poi, a maggioranza assoluta, se la seduta deve essere ripresa
in pubblico sullo stesso argomento.
Art. 6 – Il Presidente della Repubblica comunica con le Camere a mezzo di messaggi che sono
letti alla tribuna da un ministro. – I ministri hanno accesso alle due Camere e devono essere
ascoltati quando lo domandano. Possono farsi assistere da commissari designati, per la
discussione di un determinato progetto di legge, con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 7 – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro il mese successivo alla
trasmissione al Governo della legge definitivamente adottata. Egli deve promulgare entro i tre
giorni le leggi la cui promulgazione, con un voto espresso nell’una e l’altra Camera, sarà stata
dichiarata urgente. – Entro il termine stabilito per la promulgazione, il Presidente della
Repubblica può, con un messaggio motivato, domandare alle due Camere una nuova
deliberazione che non può essere rifiutata.
Art. 8 – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Ne dà conoscenza alle Camere
non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono. – I trattati di pace, di
commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli che concernono lo stato delle
persone e il diritto di proprietà dei Francesi all’estero, sono definitivi solo dopo che saranno stati
votati dalle due Camere. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta di territorio può
aver luogo se non in virtù di una legge.
Art. 9 – Il Presidente della Repubblica non può dichiarare la guerra senza la preventiva
approvazione delle due Camere.
Art. 10 – Ognuna delle Camere è giudice dell’eleggibilità dei suoi membri e della regolarità
della loro elezione; può ricevere essa sola le loro dimissioni.
A. Art. 11 – La presidenza di ognuna delle due Camere è eletta ogni anno per la durata della
sessione e per ogni sessione straordinaria che avesse luogo prima della sessione ordinaria
dell’anno seguente. – Quando le due Camere si riuniscono in Assemblea nazionale, la loro
presidenza si compone del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari del Senato.
Art. 12 – Il Presidente della Repubblica non può esser messo in stato di accusa che dalla Camera
dei deputati e, non può esser giudicato che dal Senato. – I ministri possono esser messi in stato
di accusa dalla Camera dei deputati per delitti commessi nell’esercizio delle loro funzioni. In
questo caso sono giudicati dal Senato. – Il Senato può essere costituito in corte di giustizia da un
decreto del Presidente della Repubblica, deliberato in Consiglio dei ministri, per giudicare
chiunque sia imputato di attentato commesso contro la sicurezza dello Stato. – Se l’istruttoria è
iniziata dalla giustizia ordinaria, il decreto di convocazione del Senato può essere emesso fino
all’ordine di rinvio. Una legge determinerà il modo di procedere per l’accusa, l’istruttoria e la
sentenza.
Art. 13 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere perseguito o ricercato a causa
delle opinioni o voti emessi da lui nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 14 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può, durante la sessione, essere
perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l’autorizzazione della
Camera di cui egli fa parte, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o la ricerca di un
membro dell’una o dell’altra Camera è sospesa durante la sessione e per tutta la sua durata, se la
Camera lo richiede.