richiesta di partecipazione al mercato cittadino

Transcript

richiesta di partecipazione al mercato cittadino
Lasciare in bianco p.f.
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO CITTADINO
Da inoltrare alla Polizia Città di Lugano, Via Beltramina 20b, 6900 Lugano
Tel +41 588 668 111 – Fax +41 588 668 061 – [email protected]
Richiedente / istante (persona fisica o giuridica):
Eventuale ditta o società:
Nome:
Nome:
Via:
Via:
CAP / Località:
CAP / Località:
Telefono:
Natel:
Persona di contatto:
e-mail:
Nome
Firma:
Cognome:
Telefono:
Natel:
e-mail:
Specifiche della richiesta:
Merce esposta (tutti i generi):
alimentari (specificare genere)
frutta e verdura
fiori
abbigliamento
artigianato
antiquariato
libri, riviste, cartoline
oggettistica varia
candele, incensi
prodotti naturali
bigiotteria
altro:
dimensioni in m*
Giorni richiesti:
martedì (dalle 7:00 - 12:30)
x
in
Piazzale Ex Scuole
Via Carducci
______________________
venerdì (dalle 7:00 - 12:30)
x
in
Piazzale Ex Scuole
Via Carducci
______________________
sabato (orari negozi)
x
in
Piazzale Ex Scuole
Via Carducci
______________________
bancarelle comunali
n° 0
* le bancarelle fornite dal comune corrispondono ad una superficie di ca.2 mq/pz.
Altre necessità:
allacciamento alla rete elettrica
allacciamento alla rete idrica
n° 0
Tipo di frequentazione:
annuale 1, 1° gennaio - 31 dicembre
a partire dal 2:
occasionale 3, nei giorni di:
Leggenda:
1. La tassa viene riscossa anticipatamente per tutto l’anno;
2. Viene applicata la tassa annuale, per il periodo determinante, fino alla fine dell’anno corrente;
3. La tassa viene riscossa anticipatamente e quotidianamente.
Altre indicazioni: (per trasferimenti, sostituzioni, modifiche, ecc…)
Luogo e data: Lugano il,
STAMPA
Allegati:
Firma del richiedente:
bancarelle con tenda
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
(dettagli sul sito www.lugano.ch)
Basi Legali:
- Legge federale sul commercio ambulante (LFCAmb del 23 marzo 2001)
- Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (LaFCAmb del 27 gennaio 2003)
- Ordinanza federale sul commercio ambulante (del 4 settembre 2002)
- Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (RLaFCAmb del 25 marzo 2003)
- Ordinanza federale sul commercio delle derrate alimentari (ODerr del 26 maggio 1936)
- Legge cantonale per l’esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari (LC del 16 luglio 1943)
- Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi (DE del 21 settembre 1976)
- Ordinanza Municipale sui mercati (OM del 27 novembre 1986)
- Regolamento sui Beni Amministrativi (RBA del 30 gennaio 1989)
- Ordinanza Municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica
Commercio ambulante.
Oggetto (art. 1 Legge federale sul commercio ambulante)
1. La presente legge disciplina l’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
2. …
Obbligo di autorizzazione (art. 2 Legge federale sul commercio ambulante)
1. Necessita dell’autorizzazione dell’autorità cantonale competente chi, a titolo professionale:
a. offre ai consumatori l’ordinazione o la vendita di merci, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato
chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto vendita mobile all’aperto, in un locale o da un veicolo;
b. …
Eccezioni dall’obbligo di autorizzazione (art. 3 Legge federale sul commercio ambulante)
1. Non necessita dell’autorizzazione chi:
a. offre le sue merci o servizi al di fuori di locali di vendita fissi, nel quadro di un mercato i cui limiti temporali e spaziali sono fissati dall’autorità
competente;
b. …
Esecuzione (art. 17 Legge federale sul commercio ambulante)
1. I Cantoni eseguono la presente legge, in quanto la stessa non dichiari competente la Confederazione.
2. Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni.
Autorità e competenze (art. 2 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante)
a) Consiglio di Stato
Art. 2 Il Consiglio di Stato è competente:
a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);
b) …
b) Municipi
Art. 3
1) I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.
Mercati o fiere: disciplinamento comunale
Art. 5
1) Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla
base di puntuali criteri di assegnazione.
2) Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del Regolamento comunale.
Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi
Art. 3
Art. 4
La vendita di funghi selvatici freschi commestibili sul territorio del Cantone è permessa unicamente per alcune specie comuni e
limitatamente a determinati punti vendita o modalità di commercio.
1) La vendita dei funghi è permessa, .., esclusivamente nei seguenti posti:
a) sui mercati ….
b) in negozi speciali
2) punti di vendita sono designati dal Dipartimento come segue:
a) su indicazione dei Municipi, per i mercati;
b) …..
Mercato.
Norma introduttiva (art. 1 Ordinanza Municipale sui mercati)
Tipi di mercato
Il Municipio di Lugano autorizza lo svolgimento dei seguenti mercati:
a. il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
b. il mercato dell’antiquariato;
c. il mercato dell’artigianato;
d. il mercato generico.
Mercato alimentare e dei prodotti della terra (art. 2 Ordinanza Municipale sui mercati)
Giorni, ore luoghi
1. Il mercato alimentare e dei prodotti della terra ha luogo il martedì e il venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.30 nei seguenti luoghi:
a. Via Canova (tratto da via della Posta a Piazza San Rocco);
b. Piazza San Rocco;
c. Via Carducci (solo occasionalmente).
Mercato dell’antiquariato, dell’artigianato e generico (art. 5 Ordinanza Municipale sui mercati)
1. I mercati dell’antiquariato e dell’artigianato avranno luogo il sabato, durante gli orari di apertura dei negozi, in via Canova e adiacenze.
Disposizioni organizzative comuni (art. 8 Ordinanza Municipale sui mercati)
1. La definizione dei perimetri di vendita e di posa dei banchi, l’assegnazione dei posti e la sorveglianza generale dei mercati sono affidate alla
Polizia comunale.
Tasse (art. 10 Ordinanza Municipale sui mercati)
Le tasse per l’occupazione dell’area pubblica fissate da apposito regolamento verranno percepite:
a. annualmente, per i beneficiari di un’autorizzazione;
b. il giorno del mercato, per i beneficiari di una autorizzazione occasionale.
Banchi mercati annuali e straordinari (art. 3 Ordinanza Municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica)
Le tasse per l’occupazione dell’area pubblica fissate da apposito regolamento verranno percepite:
fr. 75.-- per m² l'anno per il martedì mattina;
fr. 75.-- per m² l'anno per il venerdì mattina;
fr. 150.-- per m² l'anno per la giornata del sabato.