IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A

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IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A
IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A
SEGUITO DELLA RECENTE RIFORMA AL CDS
Avv. Irene Liguori
La recente riforma al CDS introdotta con L. 120/2010 ha interessato altresì il giudizio di
opposizione avverso le sanzioni amministrative.
Ad onor del vero il ricorso al Prefetto e il relativo procedimento amministrativo ex artt. 203
e 204 Cds non sono stati oggetto di modifica1.
Per quanto attiene invece al procedimento avanti il Giudice di Pace, preme evidenziare che
l’art. 204 bis Cds, nel testo antecedente alla riforma, non dettava direttamente alcuna norma
inerente strictu sensu lo svolgimento del giudizio, limitandosi ad operare un richiamo agli
artt. 22 e 23 della L. 689/81.
A seguito della novella, di contro, vengono introdotte alcune disposizioni di carattere
processuale, dovendosi continuare a fare riferimento, per quanto non previsto, alla disciplina
della citata L. 689/81 ed, in particolare, al richiamato art. 23.
Ciò premesso, la prima modifica apportata (comma 3 art. 204 bis Cds2) attiene alla
possibilità, per la Cancelleria del Giudice adito, di effettuare la notifica del ricorso e del
decreto alle parti anche a mezzo telefax o per via telematica.
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Corre tuttavia obbligo dare atto che il nuovo art. 202 bis Cds nell’introdurre l’istituto della rateizzazione impone
un’ulteriore condizione di ammissibilità del ricorso di cui all’ art. 203 Cds (e altresì di quello ex art. 204 bis Cds) e cioè
la mancata presentazione di tale istanza. Il comma 5 dell’art. 202 bis Cds prevede invero che “la presentazione
dell’istanza (ndr di rateizzazione) implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto…e di ricorso al
giudice di pace…”
Il nuovo art. 204 bis Cds così recita: “1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in
cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. 2. Il
ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il
procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente
articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie. 3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di
comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 3-bis. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni,
se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza
di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti
giorni dal deposito dello stesso. 3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorita'
che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte
sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie dello
Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni
sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o,
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Il nuovo comma 3bis prevede poi che tra il giorno della notificazione del ricorso e
pedissequo decreto e quello dell’udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi
non maggiori di trenta, se il luogo della notifica si trovi in Italia o di sessanta, se si trovi
all’estero3.
Tale comma prevede altresì che laddove sia stata formulata, da parte dell’opponente, istanza
di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione debba essere
fissata entro venti giorni dal deposito del ricorso.
E’ proprio con riguardo all’istituto della sospensione che sono intervenute le maggiori
novità. Il comma 3 ter dell’art. 204 bis Cds statuisce che la stessa possa essere disposta dal
Giudice solo in presenza di gravi e DOCUMENTATI motivi, laddove in precedenza, ai
sensi dell’art. 22 L. 689/81 più volte citata, tale ultimo presupposto non era richiesto4.
Inoltre l’eventuale provvedimento di sospensione dovrà essere eventualmente adottato alla
prima udienza, nel contraddittorio tra le parti; non sarà pertanto più possibile, come peraltro
avveniva di prassi, che la sospensione venga disposta dal Giudice in limine litis direttamente
nel decreto di fissazione dell’udienza. Da ultimo, il provvedimento de quo diviene
impugnabile con ricorso al Tribunale.
Il nuovo comma 4bis chiarisce e codifica che la legittimazione passiva spetti al Prefetto nel
caso in cui la contravvenzione sia stata elevata da organi dello Stato5, alle Regioni, Province
e Comuni allorquando le violazioni siano state accertate dai rispettivi funzionari.
Il nuovo comma 5 poi dispone espressamente, con una formulazione sicuramente più felice
di quella precedente, che il Giudice determini in caso di rigetto l’importo della sanzione,
comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto puo' essere
rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo. 5. In caso di rigetto del
ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza
immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione
della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le
modalita' di pagamento da questa determinate. 6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo
esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. 7. Fermo restando il principio del libero
convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. 8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. 9. Le
disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 9-bis. La sentenza con cui e'
accolto o rigettato il ricorso e' trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice,
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore”.
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Laddove l’art. 23 L. 689/81 richiama l’art. 163 bis c.p.c. (termini liberi non minori di giorni 90 se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di giorni 150 se si trova all’estero).
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L’art. 22, L. 689/81 prevede che l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
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Peraltro, già in passato, avveniva spesso che in luogo del Ministero di volta in volta legittimato venisse evocata in
giudizio e si costituisse la Prefettura competente per territorio.
precisando altresì che il pagamento debba avvenire nel termine di giorni trenta dalla
notificazione della sentenza, dissolvendo almeno in parte le ampie diatribe sorte in
precedenza al riguardo.
Infine è espressamente sancito al comma 9 bis che la sentenza, sia essa di accoglimento o di
rigetto, venga trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della Cancelleria, all’organo
accertatore.
Anche l’art. 205 Cds, disciplinante, come è noto, l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
prefettizia, è stato oggetto di modifica. Invero è stato abrogato il terzo comma il quale
prevedeva la possibilità, per il Prefetto, unico legittimato passivo nel giudizio di cui si
discute, di delegare la tutela giudiziaria all’amministrazione cui apparteneva l’accertatore,
qualora destinataria dei proventi. Deve pertanto ritenersi che tale facoltà non sia più
esercitabile.