Alienazione e Prelazione Doc. approfondimento

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Alienazione e prelazione
La disciplina sulla vendita dei beni culturali ha avuto diverse fasi di sviluppo, l’idea che dal patrimonio di
interesse storico e artistico potesse derivare un utile economico, di valorizzazione attraverso atti di
concessione e cessione inizia alla fine degli anni Novanta, con qualche apertura alla possibilità di applicare
un vecchio principio che nello stabilire l’inalienabilità del patrimonio immobiliare storico e artistico, di
fatto stabiliva delle eccezioni (Legge Bottai ’39).
Con l’autorizzazione del ministro competente, l’alienazione poteva avvenire solo a condizione che non
venisse pregiudicata l’integrità, la conservazione e il pubblico godimento del bene che si voleva vendere,
tuttavia, con l’entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, che attribuiva la demanialità ai beni di
proprietà pubblica di interesse storico artistico, il processo si bloccò.
Alla fine degli anni Novanta venne di fatto ripristinato il principio favorevole all’alienazione, anche se con
l’autorizzazione del ministero. Fu necessaria l’approvazione di un regolamento che disciplinasse l’iter per
le vendite del patrimonio storico artistico, in base al quale non si potevano vendere i beni di interesse
archeologico, i monumenti nazionali, le raccolte, gli archivi, tutti quei beni testimoni della storia. Le
condizioni della vendita erano soggette alla redazione di un progetto che prevedeva le ipotesi di
destinazione d’uso e il piano di conservazione dell’opera. La soprintendenza poteva autorizzare la vendita
sorvegliando le garanzie; in caso di inadempimento dell’acquirente c’era una clausola risolutiva che
annullava l’atto di vendita e apriva la strada a una richiesta di risarcimento.
Con l’entrata in vigore del Codice Urbani, che abroga il D.P.R. 283 del 2000 (regolamento recante
disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico), l’autorizzazione a vendere
viene data dove sia garantita la conservazione e la corretta destinazione d’uso del bene.
Alienazione di beni culturali appartenenti allo Stato
Al di fuori delle categorie di beni culturali per cui è espressamente prevista l'inalienabilità dall'art. 54, gli
articoli 55, 56 e 57 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio predispongono per gli altri beni pubblici
un regime di alienabilità "controllata", che vede come momento regolativo fondamentale l'autorizzazione
ministeriale (Cfr. art. 55, comma 1).
Gli elementi che assumono rilevanza nella disciplina sull'alienazione dei beni culturali pubblici sono due,
entrambi preordinati a svolgere un ruolo di garanzia per l'assolvimento della funzione culturale ad essi
connaturata. Si tratta da un lato delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione – condizioni
che si differenziano a seconda delle diverse tipologie di beni e in relazione ai soggetti titolari –, dall’altro
del valore delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione nei confronti del privato acquirente, che
determinano, in una certa misura, le modalità di utilizzo del bene dopo la vendita.
La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è
corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi
necessari, (art. 57, comma 1)
I due aspetti maggiormente significativi per la vita di un bene culturale, la destinazione in essere e lo
stato di conservazione, si pongono quindi alla base della valutazione che il ministero deve compiere in
ordine al rilascio dell'autorizzazione.
Per i beni culturali immobili demaniali, appartenenti cioè agli enti territoriali, le condizioni necessarie
per il rilascio dell'autorizzazione alla loro vendita sono più garantistiche: si richiede infatti che vengano
comunque assicurate la "tutela e la valorizzazione dei beni" e che il "pubblico godimento" cui il bene è
assoggettato in costanza di proprietà da parte degli enti territoriali non sia pregiudicato in seguito
all'alienazione (art. 55, comma 2, lett. a). È richiesto, inoltre, che l'autorizzazione ministeriale indichi
positivamente le "destinazioni d'uso" cui può essere adibito l'immobile, specificando che tali destinazioni
debbono essere "compatibili con il carattere storico-artistico" del bene e "tali da non recare danno" alla
sua "conservazione" (art. 55, comma 2, lett. b).
L'autorizzazione va poi chiesta per la vendita di beni culturali mobili degli enti territoriali e per tutti i
beni culturali degli altri enti pubblici, per le collezioni o serie di oggetti e le raccolte librarie degli enti
pubblici non territoriali e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro (art. 57, comma 4). Per il
suo rilascio occorre che dall'alienazione non derivi danno alla conservazione e non venga menomato il
pubblico godimento in essere. Si chiede poi che detti beni non rivestano interesse per le raccolte degli
enti territoriali – in osservanza della norma che prevede l'assoluta inalienabilità di qualsiasi tipo di bene
inserito in tali raccolte pubbliche, al fine di salvaguardarne l'unitarietà (art. 54, comma 2, lett. b).
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze
(con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato
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L'obbligatorietà delle prescrizioni e condizioni, riportate nell’atto di alienazione e nella relativa trascrizione
– quindi opponibili anche ai successivi acquirenti (art. 57, comma 2) –, costituisce il fulcro attorno al
quale ruota tutto il sistema di garanzia che il bene culturale demaniale venduto continui ad essere
asservito alla propria funzione e, principalmente, la destinazione alla fruizione da parte della collettività.
Per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione della generalità dei beni culturali delle persone giuridiche
private senza scopo di lucro si richiede che l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la
valorizzazione dei beni (art. 55, comma 2, lettera a - D. Lgs 42/2004).
Alienazione di beni culturali appartenenti a privati
Il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale rende assoggettabili i beni culturali appartenenti a
soggetti a privati – siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro - alla
disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito
nazionale e internazionale dei beni culturali e, nella fattispecie, per quanto concerne l’alienazione o la
cessione della detenzione è richiesto che non derivi un "grave danno" alla conservazione e pubblico
godimento dei beni medesimi (art. 57, comma 5 D. Lgs. 42/2004).
Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali
sono denunciati al Ministero. Il dispositivo della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione
della detenzione (art. 59) assolve, principalmente, al compito di consentire l’eventuale esercizio della
prelazione da parte del Ministero e disciplina, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni penali e amministrative
contemplate in caso di violazione dell’obbligo.
La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
- dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di
trasferimento della detenzione;
- dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
- dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il
legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva
rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
- La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
Effetti della dichiarazione di interesse
Denuncia di trasferimento di proprietà/detenzione: Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a
qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero ai
sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004. La denuncia è presentata al competente Soprintendente del
luogo dove si trova il bene, entro 30 giorni dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di
alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall’acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o in caso di sentenza
che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall’erede o dal legatario in caso di
successione a causa di morte. Per l’erede il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla
presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario il termine decorre dalla
comunicazione notarile prevista dall’art. 623 del c.c., salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice
civile. La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei
loro rappresentanti legali, l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle
condizioni dell’atto di trasferimento, nonché, ai fini dell’invio delle comunicazioni dovute, l’indicazione del
domicilio in Italia delle parti. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o
imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di
prelazione;
Esercizio del diritto di prelazione: Il diritto di prelazione è esercitato dal Ministero, ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. n. 42/2004, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, o
nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva o dall’acquisizione di tutti gli elementi
costitutivi della stessa in caso di omessa o incompleta denuncia.
Inoltre, il diritto di prelazione è esercitato dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, ai
sensi dell’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, entro il termine di venti giorni dalla
denuncia – mediante apposita proposta di prelazione al Ministero –, sui beni culturali alienati a titolo
oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. La prelazione può essere esercitata anche
quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze
(con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato
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Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un
corrispettivo in denaro o sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto
procedente alla prelazione. In caso di controversie sulla determinazione del prezzo, lo stesso è
determinato da un terzo designato concordemente dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina
dello stesso, la nomina è effettuata, su richiesta delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è
stato concluso il contratto. La determinazione del terzo è impugnabile in caso errore o di manifesta
iniquità.
Il provvedimento di prelazione è notificato, entro i termini previsti dal D. Lgs. 42/2004, all’alienante ed
all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. Le clausole del contratto di
alienazione non vincolano lo Stato. Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l’atto di
alienazione è sospensivamente condizionato all’esercizio di prelazione e all’alienante è vietato effettuare
la consegna della cosa.
Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà
dell’acquirente di recedere dal contratto.
Denuncia di trasferimento delle opere per cambio residenza: Quando lo spostamento, dipende dal
mutamento di dimora o sede del detentore è sufficiente la denuncia al Soprintendente, che entro 30
giorni dal ricevimento della stessa, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano
danni nel trasporto. Inoltre, per quanto attiene la destinazione delle opere vincolate, è fatto obbligo ai
proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di beni vincolati di rispettare le prescrizioni del
Soprintendente e di dare comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, circa il luogo di
destinazione dei Beni, anche in occasione di spostamenti temporanei.
Divieto di trasferimento all’estero: Le opere vincolate non possono essere trasferite all’estero (in caso
di vendita a cittadini stranieri i beni devono comunque rimanere nel territorio nazionale). È prevista una
speciale procedura di autorizzazione per l’esportazione temporanea di beni culturali da esporre al pubblico
godimento in occasione di eventi di particolare rilievo (mostre, manifestazioni culturali, ecc.).
Sanzioni: Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle
disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.gs. 42/2004) il bene cultuale subisce un
danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla
reintegrazione. In caso di inottemperanza all’ordine impartito, il Ministero provvede all’esecuzione
d’ufficio a spese dell’obbligato, con conseguente recupero delle relative somme nelle forme previste dalla
normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Quando la
reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della
somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
La denuncia contiene:
I dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali,
(affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla “cosa” per effetto della
dichiarazione di interesse culturale);
i dati identificativi dei beni;
l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
Titolo.
Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze
(con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato
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