Alienazione e Prelazione Doc. approfondimento
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Alienazione e Prelazione Doc. approfondimento
Ti trovi in > home > attività > alienazione e prelazione > alienazione e prelazione cos’è > approfondimenti Alienazione e prelazione La disciplina sulla vendita dei beni culturali ha avuto diverse fasi di sviluppo, l’idea che dal patrimonio di interesse storico e artistico potesse derivare un utile economico, di valorizzazione attraverso atti di concessione e cessione inizia alla fine degli anni Novanta, con qualche apertura alla possibilità di applicare un vecchio principio che nello stabilire l’inalienabilità del patrimonio immobiliare storico e artistico, di fatto stabiliva delle eccezioni (Legge Bottai ’39). Con l’autorizzazione del ministro competente, l’alienazione poteva avvenire solo a condizione che non venisse pregiudicata l’integrità, la conservazione e il pubblico godimento del bene che si voleva vendere, tuttavia, con l’entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, che attribuiva la demanialità ai beni di proprietà pubblica di interesse storico artistico, il processo si bloccò. Alla fine degli anni Novanta venne di fatto ripristinato il principio favorevole all’alienazione, anche se con l’autorizzazione del ministero. Fu necessaria l’approvazione di un regolamento che disciplinasse l’iter per le vendite del patrimonio storico artistico, in base al quale non si potevano vendere i beni di interesse archeologico, i monumenti nazionali, le raccolte, gli archivi, tutti quei beni testimoni della storia. Le condizioni della vendita erano soggette alla redazione di un progetto che prevedeva le ipotesi di destinazione d’uso e il piano di conservazione dell’opera. La soprintendenza poteva autorizzare la vendita sorvegliando le garanzie; in caso di inadempimento dell’acquirente c’era una clausola risolutiva che annullava l’atto di vendita e apriva la strada a una richiesta di risarcimento. Con l’entrata in vigore del Codice Urbani, che abroga il D.P.R. 283 del 2000 (regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico), l’autorizzazione a vendere viene data dove sia garantita la conservazione e la corretta destinazione d’uso del bene. Alienazione di beni culturali appartenenti allo Stato Al di fuori delle categorie di beni culturali per cui è espressamente prevista l'inalienabilità dall'art. 54, gli articoli 55, 56 e 57 del codice dei Beni Culturali e del Paesaggio predispongono per gli altri beni pubblici un regime di alienabilità "controllata", che vede come momento regolativo fondamentale l'autorizzazione ministeriale (Cfr. art. 55, comma 1). Gli elementi che assumono rilevanza nella disciplina sull'alienazione dei beni culturali pubblici sono due, entrambi preordinati a svolgere un ruolo di garanzia per l'assolvimento della funzione culturale ad essi connaturata. Si tratta da un lato delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione – condizioni che si differenziano a seconda delle diverse tipologie di beni e in relazione ai soggetti titolari –, dall’altro del valore delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione nei confronti del privato acquirente, che determinano, in una certa misura, le modalità di utilizzo del bene dopo la vendita. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari, (art. 57, comma 1) I due aspetti maggiormente significativi per la vita di un bene culturale, la destinazione in essere e lo stato di conservazione, si pongono quindi alla base della valutazione che il ministero deve compiere in ordine al rilascio dell'autorizzazione. Per i beni culturali immobili demaniali, appartenenti cioè agli enti territoriali, le condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alla loro vendita sono più garantistiche: si richiede infatti che vengano comunque assicurate la "tutela e la valorizzazione dei beni" e che il "pubblico godimento" cui il bene è assoggettato in costanza di proprietà da parte degli enti territoriali non sia pregiudicato in seguito all'alienazione (art. 55, comma 2, lett. a). È richiesto, inoltre, che l'autorizzazione ministeriale indichi positivamente le "destinazioni d'uso" cui può essere adibito l'immobile, specificando che tali destinazioni debbono essere "compatibili con il carattere storico-artistico" del bene e "tali da non recare danno" alla sua "conservazione" (art. 55, comma 2, lett. b). L'autorizzazione va poi chiesta per la vendita di beni culturali mobili degli enti territoriali e per tutti i beni culturali degli altri enti pubblici, per le collezioni o serie di oggetti e le raccolte librarie degli enti pubblici non territoriali e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro (art. 57, comma 4). Per il suo rilascio occorre che dall'alienazione non derivi danno alla conservazione e non venga menomato il pubblico godimento in essere. Si chiede poi che detti beni non rivestano interesse per le raccolte degli enti territoriali – in osservanza della norma che prevede l'assoluta inalienabilità di qualsiasi tipo di bene inserito in tali raccolte pubbliche, al fine di salvaguardarne l'unitarietà (art. 54, comma 2, lett. b). Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato page 1 L'obbligatorietà delle prescrizioni e condizioni, riportate nell’atto di alienazione e nella relativa trascrizione – quindi opponibili anche ai successivi acquirenti (art. 57, comma 2) –, costituisce il fulcro attorno al quale ruota tutto il sistema di garanzia che il bene culturale demaniale venduto continui ad essere asservito alla propria funzione e, principalmente, la destinazione alla fruizione da parte della collettività. Per il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione della generalità dei beni culturali delle persone giuridiche private senza scopo di lucro si richiede che l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni (art. 55, comma 2, lettera a - D. Lgs 42/2004). Alienazione di beni culturali appartenenti a privati Il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale rende assoggettabili i beni culturali appartenenti a soggetti a privati – siano essi persone fisiche o persone giuridiche private con finalità di lucro - alla disciplina legislativa concernente i controlli, la conservazione, il restauro, la circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali e, nella fattispecie, per quanto concerne l’alienazione o la cessione della detenzione è richiesto che non derivi un "grave danno" alla conservazione e pubblico godimento dei beni medesimi (art. 57, comma 5 D. Lgs. 42/2004). Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. Il dispositivo della denuncia di trasferimento di proprietà o di cessione della detenzione (art. 59) assolve, principalmente, al compito di consentire l’eventuale esercizio della prelazione da parte del Ministero e disciplina, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni penali e amministrative contemplate in caso di violazione dell’obbligo. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: - dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; - dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; - dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. - La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. Effetti della dichiarazione di interesse Denuncia di trasferimento di proprietà/detenzione: Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali devono essere denunciati al Ministero ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004. La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo dove si trova il bene, entro 30 giorni dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o in caso di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall’erede o dal legatario in caso di successione a causa di morte. Per l’erede il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari, per il legatario il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art. 623 del c.c., salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia deve contenere i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, l’indicazione del luogo in cui si trovano i beni, l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento, nonché, ai fini dell’invio delle comunicazioni dovute, l’indicazione del domicilio in Italia delle parti. La denuncia priva delle indicazioni previste o con indicazioni incomplete o imprecise è considerata non avvenuta, con notevoli ripercussioni sui termini relativi all’esercizio di prelazione; Esercizio del diritto di prelazione: Il diritto di prelazione è esercitato dal Ministero, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 42/2004, nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, o nel termine di 180 giorni dalla ricezione di denuncia tardiva o dall’acquisizione di tutti gli elementi costitutivi della stessa in caso di omessa o incompleta denuncia. Inoltre, il diritto di prelazione è esercitato dalla Regione o da altro ente pubblico territoriale interessato, ai sensi dell’articolo 62, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, entro il termine di venti giorni dalla denuncia – mediante apposita proposta di prelazione al Ministero –, sui beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato page 2 Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro o sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto procedente alla prelazione. In caso di controversie sulla determinazione del prezzo, lo stesso è determinato da un terzo designato concordemente dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dello stesso, la nomina è effettuata, su richiesta delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. La determinazione del terzo è impugnabile in caso errore o di manifesta iniquità. Il provvedimento di prelazione è notificato, entro i termini previsti dal D. Lgs. 42/2004, all’alienante ed all’acquirente e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Nelle more di definizione del provvedimento di prelazione l’atto di alienazione è sospensivamente condizionato all’esercizio di prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Qualora il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, è fatta salva la facoltà dell’acquirente di recedere dal contratto. Denuncia di trasferimento delle opere per cambio residenza: Quando lo spostamento, dipende dal mutamento di dimora o sede del detentore è sufficiente la denuncia al Soprintendente, che entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni nel trasporto. Inoltre, per quanto attiene la destinazione delle opere vincolate, è fatto obbligo ai proprietari, detentori o possessori a qualsiasi titolo di beni vincolati di rispettare le prescrizioni del Soprintendente e di dare comunicazione alla Soprintendenza competente per territorio, circa il luogo di destinazione dei Beni, anche in occasione di spostamenti temporanei. Divieto di trasferimento all’estero: Le opere vincolate non possono essere trasferite all’estero (in caso di vendita a cittadini stranieri i beni devono comunque rimanere nel territorio nazionale). È prevista una speciale procedura di autorizzazione per l’esportazione temporanea di beni culturali da esporre al pubblico godimento in occasione di eventi di particolare rilievo (mostre, manifestazioni culturali, ecc.). Sanzioni: Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.gs. 42/2004) il bene cultuale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. In caso di inottemperanza all’ordine impartito, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato, con conseguente recupero delle relative somme nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. La denuncia contiene: I dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali, (affinché risulti che entrambe le parti siano consapevoli dei vincoli esistenti sulla “cosa” per effetto della dichiarazione di interesse culturale); i dati identificativi dei beni; l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze (con esclusione della città, per le competenze sui beni storici, artistici ed etnoantropologici), Pistoia e Prato page 3