Condono fiscale, ecco le novità Nel 2016 la legislazione fiscale
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Condono fiscale, ecco le novità Nel 2016 la legislazione fiscale
Condono fiscale, ecco le novità Nel 2016 la legislazione fiscale permetterà ai contribuenti, i quali hanno debiti nei confronti del Fisco romeno, di poter beneficiare, in determinati casi, della proroga per il pagamento delle sovrattasse e di una parte degli interessi moratori oppure della cancellazione dei debiti accessori. La procedura per la concessione del condono fiscale è stata recentemente modificata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un atto legislativo che chiarisce la situazione dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale alla data del 21 ottobre 2015 cioè alla data di entrata in vigore della normativa con la quale sono previste le agevolazioni fiscali. L’ordinanza del Ministero delle Finanze n. 378/2016 per la modifica ed il completamento delle procedure concernenti l’applicazione delle disposizioni dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2015 relativa alla concessione del condono fiscale, approvata tramite l’ordinanza del Ministero delle Finanze n. 3831/2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Parte I, n. 219, del 24 marzo ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Tramite l’ordinanza n. 44/2015, pubblicata il 21 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, è stata introdotta, nella legislazione romena, per le persone giuridiche e fisiche e per le entità senza personalità giuridica, la possibilità di usufruire della cancellazione delle penalità dovute per il ritardo dei debiti tributari restanti fino al 30 settembre 2015, di una riduzione di una quota del 54,2% degli interessi moratori e di una riduzione del pagamento di una quota del 77,1% delle soprattasse dovute dai contribuenti fino alla data del 1˚ luglio 2010. Per poter usufruire del condono fiscale il contribuente deve possedere, cumulativamente, alcuni requisiti. In particolare per la cancellazione delle penalità per il ritardato pagamento il contribuente deve pagare entro il 31 marzo tutti i debiti tributari restanti entro la data del 30 settembre 2015; pagare entro il 30 giugno una quota del 45,8% degli interessi moratori o una quota del 22,9% delle soprattasse (nel caso in cui ai contribuenti siano applicabili queste sovrattasse – per il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’ordinanza n. 39/201 cioè il 1˚ luglio 2010). In pratica le agevolazioni fiscali concesse sono le seguenti: • la proroga per il pagamento dei debiti accessori fino alla data della soluzione della richiesta di annullamento o, nel caso in cui non si deposita la richiesta di cancellazione dei debiti residui, fino alla data del 30 giugno 2016 per i contribuenti i quali comunicano al competente organo fiscale la loro intenzione; • l’estinzione dei debiti tributari accessori possibile dopo il verificarsi, cumulativamente, delle condizioni previste dell’ordinanza n. 44/2015. All’inizio di quest’anno l’ordinanza n. 44/2015 è stata modificata e completata tramite la legge n. 4/2016 per l’approvazione dell’ordinanza n. 44/2015 afferente la concessione del condono fiscale, documento che regolamenta, tra l’altro, le situazioni nelle quali l’ispezione fiscale è stata ultimata tramite la comunicazione della cartella esattoriale nel periodo compreso tra il 1˚ ottobre e il 21 ottobre 2015 (essendo questa la data dell’entrata in vigore dell’ordinanza n. 44/2015). In base alle normativa vigente, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali i contribuenti ai quali è stata notificata la cartella esattoriale nel periodo 1-21 ottobre 2015. Affinché i contribuenti possano sanare la propria situazione si è reso necessario completare l’ordinanza del Ministero della Finanze n. 2831/2015, legge la quale approva la procedura per la concessione del condono fiscale con le relative norme di interpretazione le quali assicurano l’applicazione unitaria delle disposizioni legali. In concreto, in conformità alla legislazione pubblicata lo scorso 24 marzo, vale a dire con 6 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine nel quale i contribuenti possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, possono usufruire di questi vantaggi i contribuenti soggetti a verifica fiscale alla data del 21 ottobre 2015. Per verifica fiscale in itinere si intendono le seguenti tipologie di controlli: • ispezioni avviate anteriormente a questa data in base alla quale la decisione è stata emessa; • ispezioni per le quali le decisione è stata emessa anterioremente a questa data anche se l’atto amministrativo fiscale è stato notificato al contribuente successivamente a questa data. In questa situazione e cioè quando esiste una verifica fiscale al 21 ottobre 2015 devono verificarsi una serie di condizioni affinché i contribuenti possano beneficiare del condono fiscale. In pratica é obbligatorio che: • il debito d’imposta principale risultante con la cartella esattoriale deve essere estinto, con qualsiasi modalità prevista dalla legge, nel termine di 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge n. 4/2016 per l’approvazione dell’ordinanza n. 44/2015, cioè la data del 16 gennaio 2016; • i debiti accessori (o una quota del 45,8% degli interessi moratori afferenti l’obbligazione principale) debbono essere estinti nel termine di 90 giorni dalla data del 16 gennaio. Nel caso in cui la decisione afferente il debito tributario viene notificata dopo 90 giorni la quota del 45,8% degli interessi dovrà essere estinta nel termine previsto dall’art. 156 del codice di procedura fiscale, precisamente entro la data del 5 del mese successivo se la data della comunicazione è compresa nell’intervallo 1-15 del mese, oppure fino alla data del 20 del mese successivo se la data della comunicazione è compresa nell’intervallo del 16-31 del mese; • la richiesta avente ad oggetto la cancellazione dei debiti accessori dovrà essere presentata nel termine di 90 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge n. 4/2016, cioè il 16 gennaio 2016. Dopo essersi assicurato che siano verificate tutte le condizioni previste per usufruire del condono fiscale il contribuente dovrà notificare al competente organo fiscale la volontà di beneficiare del condono fiscale. La conseguenza della formulazione di una simile richiesta è quella di sospendere l’esecuzione forzata (penalità per il ritardo e una quota del 54,2% degli interessi moratori) fino alla relativa soluzione. Ecco di seguito gli elementi che obbligatoriamente, dovrà contenere il documento che deve essere depositato da parte degli interessati: • i dati di identificazione del contribuente: nome e cognome o, se del caso, rappresentante legale / delegato, denominazione sociale, indirizzo fiscale, codice di identificazione fiscale, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica, inclusi i dati di identificazione delle sedi secondare fiscalmente registrate in conformità alla legge; • l’oggetto della richiesta, precisamente la cancellazione dei debiti tributari accessori; • la data e la firma del contribuente / rappresentante legale / rappresentante fiscale / delegato. In conformità alla legislazione in vigore la richiesta dovrà essere decisa entro 5 giorni dalla registrazione da parte del competente organo fiscale con l’emissione di una pronuncia concernente la proroga del pagamento dei debiti accessori. La richiesta potrà essere depositata dal contribuente presso l’ufficio protocollo del competente organo fiscale o trasmessa per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Successivamente al deposito della richiesta il contribuente dovrà depositare all’organo fiscale richiesta per cancellare i debiti tributari accessori entro la data del 30 giugno 2016. La richiesta annullamento avrà per effetto l’emissione di una pronuncia sui debiti accessori fino alla data estinzione dell’obbligazione principale (essendo questa la condizione per poter depositare richiesta). la di di la Allo stesso modo la richiesta va depositata all’ufficio protocollo del competente organo fiscale o comunicata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà includere i seguenti elementi: • i dati di identificazione del contribuente: nome e cognome o, se del caso, rappresentante legale / delegato, denominazione sociale, indirizzo fiscale, codice di identificazione fiscale, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica; • l’oggetto della richiesta, precisamente l’annullamento dei debiti accessori con l’indicazione delle agevolazioni richieste; • la precisazione del periodo fiscale, la relativa scadenza, così come le somme in caso di tasse sul valore aggiunto iscritte a ruolo per la regolarizzazione; la data e la firma del contribuente / rappresentante legale / rappresentante fiscale / delegato. Salvatore Romano, Studio Legale Sitran