tari - Comune di Portoscuso

Transcript

tari - Comune di Portoscuso
COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS
REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DELLA T A S S A S U I RIFIUTI (TARI)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 7 del 31/07/2014
INDICE
T I T O L O I - DISPOSIZIONI GENERALI
A r t . 1. Oggetto del Regolamento
A r t . 2. Gestione e classificazione dei r i f i u t i
A r t . 3. R i f i u t i assimilati agli urbani
A r t . 4. Soggetto attivo
T I T O L O I I - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
A r t . 5. Presupposto per l'applicazione del t r i b u t o
A r t . 6. Soggetti passivi e responsabile dell'obbligazione t r i b u t a r i a
A r t . 7. Locali ed aree oggetto della t a r i f f a
A r t . 8. Esclusione del t r i b u t o
T I T O L O I I I - TARIFFE E MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI
INDIVISIBILI
A r t . 9. Categorie di utenza
A r t . 10. Scuole statali
A r t . 11. T a r i f f e
A r t . 12. Tributo giornaliero
A r t . 13. Tributo provinciale
T I T O L O IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
A r t . 14. Riduzioni del t r i b u t o
A r t . 15. Riduzioni di superficie per contestuale produzione di r i f i u t i urbani e special
A r t . 16. Agevolazioni
A r t . 17. Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
T I T O L O V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E C O N T E N Z I O S O
A r t . 18. Riscossione
A r t . 19. Dichiarazione.
A r t . 20. Rimborsi e compensazione
A r t . 21. Attività di controllo e sanzioni
A r t . 22. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento
A r t . 23. Riscossione coattiva
T I T O L O VI - DISPOSIZIONI F I N A L I E T R A N S I T O R I E
A r t . 24. E n t r a t a in vigore del Regolamento
A r t . 25. Clausola di adeguamento
Allegati
ali. A: Sostanze assimilate ai r i f i u t i urbani
ali. B: Categorie di utenze non domestiche
T I T O L O I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
I l presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 5 2 del
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 4 4 6 , disciplina l'imposta unica comunale ( I U C )
limitatamente alla componente relativa alla tassa sui r i f i u t i ( T A R I ) di cui alla legge 2 7
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti.
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
La gestione dei r i f i u t i urbani comprende la raccolta, il t r a s p o r t o , il recupero e lo
smaltimento dei r i f i u t i urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse,
svolto in regime di privativa sull'intero t e r r i t o r i o comunale.
Si definisce «rifiuto», ai sensi d e l l ' a r t . 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2 0 0 6 , n.
152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il d e t e n t o r e si d i s f i o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo dì d i s f a r s i .
Sono r i f i u t i urbani ai sensi d e l l ' a r t . 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2 0 0 6 , n. 152:
a) i r i f i u t i domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di
civile abitazione;
b) i r i f i u t i non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di
cui alla l e t t e r a a) del presente comma, assimilati dal comune ai r i f i u t i urbani;
c) i r i f i u t i provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i r i f i u t i di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle s t r a d e ed aree pubbliche o
sulle s t r a d e ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i r i f i u t i vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i r i f i u t i provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli a l t r i r i f i u t i
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle l e t t e r e b), c) ed e) del
presente comma.
Sono r i f i u t i speciali ai sensi d e l l ' a r t . 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2 0 0 6 , n. 152:
a) i r i f i u t i da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli e f f e t t i dell'art.
2135 ce;
b) i r i f i u t i derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i r i f i u t i che
derivano dalle attività di scavo;
b) i r i f i u t i da lavorazioni industriali;
c) i r i f i u t i da lavorazioni artigianali;
d) i r i f i u t i da attività commerciali;
e) i r i f i u t i da attività di servizio;
f) i r i f i u t i derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di r i f i u t i , i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da a l t r i t r a t t a m e n t i delle acquee dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
g) i r i f i u t i derivanti da attività sanitarie.
1
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
Sono assimilati ai r i f i u t i urbani, ai fini dell'applicazione del t r i b u t o e della gestione del
servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi
adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività
agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di s e r v i z i e da attività
sanitarie.
I r i f i u t i speciali non assimilati agli urbani non possono essere c o n f e r i t i al pubblico servizio;
la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo
al produttore.
Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai r i f i u t i urbani i r i f i u t i speciali la cui
formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei
r i f i u t i urbani.
Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi
organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai r i f i u t i urbani i
r i f i u t i speciali che presentano c a r a t t e r i s t i c h e qualitative incompatibili con le tecniche di
raccolta a d o t t a t e , come ad esempio r i f i u t i non palabili, f o r t e m e n t e maleodoranti, sotto
f o r m a di polvere fine e leggera, o casi simili.
I r i f i u t i speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non
superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non o l t r e il doppio del
c o e f f i c i e n t e di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria
di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.
Art. 4 - Soggetto attivo
I l Comune applica e riscuote il t r i b u t o relativamente agli immobili assoggettabili la cui
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul t e r r i t o r i o comunale. A i fini della
prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa s i a esclusa
o esente dal tributo.
T I T O L O I I - PRESUPPOSTO E S O G G E T T I PASSIVI
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo
Presupposto del t r i b u t o è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di f a t t o , di
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, s u s c e t t i b i l i di produrre r i f i u t i urbani e
assimilati.
La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si r e a l i z z a con l'attivazione di
almeno uno dei s e r v i z i di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia e l e t t r i c a nonché con
la p r e s e n z a di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per
le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume
avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
Art. 6 — Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
I l t r i b u t o è dovuto da chi, persona f i s i c a o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i
locali e le aree assoggettabili. I n caso di pluralità di possessori o di d e t e n t o r i , essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione t r i b u t a r i a .
Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
2
a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia
anagrafica o colui che ha s o t t o s c r i t t o la dichiarazione iniziale di cui al successivo
articolo 2 0 o i componenti del nucleo famigliare o a l t r i detentori.
b) per le utenze non domestiche, il t i t o l a r e dell'attività o il legale rappresentante
della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità
giuridica, in solido con i soci.
I n caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi,
nel corso dello stesso anno solare, il t r i b u t o è dovuto soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale
f a t t i s p e c i e anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del t r i b u t o dovuto per i locali ed
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree s c o p e r t e in uso esclusivo ai singoli
occupanti o d e t e n t o r i , f e r m i restando nei confronti di questi ultimi, gli a l t r i obblighi o
d i r i t t i derivanti dal rapporto t r i b u t a r i o riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. I l
soggetto che gestisce i s e r v i z i comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione
iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle s u p e r f i c i dei locali ed aree ad uso
comune, nonché di quelle u t i l i z z a t e in f o r m a esclusiva.
Per le parti comuni condominiali di cui a l l ' a r t . 1117 ce, u t i l i z z a t e in via esclusiva, il t r i b u t o è
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare,
su r i c h i e s t a del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i
locali o le aree scoperte. L'Amministratore del condominio ha l'obbligo di ottemperare alle
richieste entro t r e n t a giorni.
Art. 7— Locali ed aree oggetto della tariffa
Si considerano suscettibili di produrre r i f i u t i :
a) t u t t i i locali, comunque denominati, e s i s t e n t i in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su t r e lati verso l'esterno,
qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in
relazione alle disposizioni di c a r a t t e r e urbanistico edilizio e catastale;
b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le s u p e r f i c i prive di e d i f i c i o di s t r u t t u r e
edilizie, sia gli spazi c i r c o s c r i t t i che non costituiscono locale, come t e t t o i e , balconi,
t e r r a z z e , dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al
successivo articolo 8, comma 3;
c)
aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati
ambulanti, f i e r e , mostre ed attività similari.
Per le unità immobiliari i s c r i t t e o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B
e C, fino alla data in cui saranno
completate le operazioni di allineamento della banca
dati
comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla T A R I è c o s t i t u i t a da quella
calpestabile dei locali e delle aree s u s c e t t i b i l i di produrre r i f i u t i urbani e assimilati. Per le
unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero f a c e n t i parte delle categorie catastali D
ed E, la superficie assoggettabile alla T A R I è quella calpestabile.
Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla s u p e r f i c i e calpestabile, la superficie,
per i f a b b r i c a t i , viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul
perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti . La
superficie complessiva è arrotondata per e c c e s s o s e la f r a z i o n e è superiore o uguale al
mezzo metro quadrato, e per d i f e t t o , se la f r a z i o n e è i n f e r i o r e al mezzo metro quadrato.
3
Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui s i a e s e r c i t a t a anche un'attività
economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività
da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la t a r i f f a delle utenze domestiche.
A i fini dell'applicazione della T A R I , si considerano le superfici dichiarate o a c c e r t a t e ai
fini dei precedenti prelievi sui r i f i u t i , f a t t o salvo quanto previsto al precedente comma 2.
I n ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione t r i b u t a r i a è tenuto a
presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, s e le s u p e r f i c i già dichiarate o
a c c e r t a t e ai f i n i del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un
diverso ammontare del t r i b u t o dovuto.
Art. 8 — Esclusioni dal tributo
Non sono soggetti al t r i b u t o i locali e le aree che non possono produrre r i f i u t i , urbani o
assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano
tali
c a r a t t e r i s t i c h e , a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche; locali r i s e r v a t i ad impianti tecnologici, quali cabine e l e t t r i c h e ,
vani ascensori, celle f r i g o r i f e r e ; s u p e r f i c i adibite all'allevamento di animali, superfici
agricole produttive di paglia, s f a l c i e potature, nonché altro materiale agricolo o
f o r e s t a l e naturale non pericoloso u t i l i z z a t i in agricoltura o nella selvicoltura, quali
legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla
stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non s i abbia, di regola, presenza
umana;
b) locali e aree di f a t t o non u t i l i z z a t i , perché sono s t a t e rilasciate licenze, concessioni
o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o r i s t r u t t u r a z i o n e edilizia,
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non o l t r e la data
r i p o r t a t a nella c e r t i f i c a z i o n e di f i n e lavori;
c) s o f f i t t e , ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale
con a l t e z z a i n f e r i o r e o uguale a m. 1,50;
d) la parte degli impianti sportivi r i s e r v a t a , di norma ai soli praticanti, sia che d e t t i
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, f e r m o restando l'assoggettabilità
al t r i b u t o degli spogliatoi, s e r v i z i igienici, u f f i c i , biglietterie, punti di r i s t o r o ,
gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
e) f a b b r i c a t i danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia
confermata da idonea documentazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
f) gli e d i f i c i in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi
ove si svolgono le funzioni religiose;
g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente s t a t o di non
utilizzo;
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
Con riferimento ai locali delle s t r u t t u r e sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi,
di r i c e r c a , di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
b) sono soggetti al tributo: gli u f f i c i ; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine
e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non a f f e t t i da
malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono
soggetti al t r i b u t o i locali e le aree dove di norma si producono i r i f i u t i urbani
assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
4
Sono esclusi dal t r i b u t o le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali
i balconi e le t e r r a z z e scoperte, i posti auto s c o p e r t i , i c o r t i l i , i giardini e i parchi; le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 ce. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o a l t r i luoghi di passaggio o di utilizzo
comune t r a i condomini;
Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di
accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta
gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre r i f i u t i urbani.
Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
a) sono escluse
impraticabili
l'impianto di
all'accesso e
dal tributo: le aree scoperte non u t i l i z z a t e né utilizzabili perché
o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste
lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva
all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
b) sono soggetti al tributo: i d i s t r i b u t o r i di carburante per i locali adibiti a magazzini e
u f f i c i , nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza,
la
superficie convenzionale calcolata sulla base di venti m e t r i quadrati per colonnina di
erogazione.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al t r i b u t o non si tiene conto di quella
parte di essa ove si formano di regola r i f i u t i speciali non assimilati ai r i f i u t i urbani, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto t r a t t a m e n t o in conformità alla
normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al
Comune copia del formulario di identificazione dei r i f i u t i entro il 2 0 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento. I n d i f e t t o , l'intera s u p e r f i c i e sarà assoggettata al
tributo per l'intero anno solare.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di r i f i u t i al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse dal tnbuto ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà
applicato per l'intero anno solare in cui si è v e r i f i c a t o il conferimento, o l t r e agli interessi
di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
T I T O L O I I I - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 9 - Categorie di utenza
La i a s s a sui r i f i u t i prevede, ai sensi del D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158, la suddivisione
dell'utenza f r a domestica e non domestica, intendendosi:
a) per utenza domestica, le superf ici adibite a civile abitazione;
b) per utenza non domestica, le r e s t a n t i superf ici, t r a cui le comunità, le attività
agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere t u t t e le
attività produttive di beni e servizi.
Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai f i n i della determinazione degli
occupanti, in:
a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei
familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come r i s u l t a dall'anagrafe del
Comune. I l numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere
diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico
corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più
componenti in case di riposo, case p r o t e t t e , c e n t r i residenziali, comunità di
recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in c e n t r i
comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le
5
assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. N e l caso in cui l'abitazione è
occupata o l t r e che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da a l t r i
soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere
dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad
uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la t a r i f f a è calcolata con
riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da
persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a
disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema
t a r i f f a r i o determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo
prova contraria, un numero fisso di occupanti pari ad una unità ongi 4 0 mq di
superfici imponibile (con arrotondamento dall'unità superiore). I l numero degli
occupanti può essere diversamente determinato, in
aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, v e r i f i c h e o
accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli a l t r i simili luoghi di deposito si
considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona
f i s i c a priva nel comune di utenze abitative. I n d i f e t t o di tale condizione i medesimi
luoghi si considerano utenze non domestiche.
La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e
conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei r i f i u t i , avviene sulla base
dei c r i t e r i e dei c o e f f i c i e n t i previsti dal D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158. Le categorie di
contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non
comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta
maggiore analogia s o t t o il profilo della destinazione d'uso e della connessa
potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre r i f i u t i .
L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 2 7
aprile 1999, n. 158 viene e f f e t t u a t a sulla base della classificazione delle attività
economiche A T E C O a d o t t a t a d a l l ' I S T A T relativi all'attività principale o ad eventuali
attività secondarie. I n mancanza
o in caso di divergenza si f a r i f e r i m e n t o all'attività
e f f e t t i v a m e n t e svolta, previo sopralluogo.
Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli s t e s s i locali o aree scoperte e per le quali
non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o d a l l ' a l t r a , la
t a r i f f a si applica con r i f e r i m e n t o all'attività prevalente.
La t a r i f f a applicabile per ogni attività è unica anche s e le s u p e r f i c i che servono per
l'esercizio dell'attività s t e s s a presentano diversa destinazione d'uso.
A r t . 10 - Scuole s t a t a l i
La tassa dovuta per il servizio di gestione dei r i f i u t i delle istituzioni scolastiche s t a t a l i ,
quali scuole materne, elementari, secondarie i n f e r i o r i , secondarie superiori, i s t i t u t i d ' a r t e
e conservatori di musica, r e s t a disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248.
La somma a t t r i b u i t a al Comune ai sensi del comma precedente è s o t t r a t t a dal costo che
deve essere coperto con la i a s s a sui r i f i u t i .
A r t . 11 - T a r i f f e
La tassa è corrisposta in base a t a r i f f a commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione t r i b u t a r i a , ed è liquidato su base giornaliera.
La t a r i f f a è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di r i f i u t i p r o d o t t i per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei
c r i t e r i determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158. La t a r i f f a è
composta:
6
a) da una quota f i s s a , determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, r i f e r i t e in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per
le opere ed ai relativa ammortamenti:
b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei r i f i u t i c o n f e r i t i , al servizio
f o r n i t o e all'entità dei costi di gestione.
La t a r i f f a per le utenze domestiche è determinata:
a) per la quota f i s s a , applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne
costituiscono pertinenza le t a r i f f e per unità di superficie parametrate al numero
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 2 7
aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di
cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158.
La t a r i f f a per le utenze non domestiche è determinata:
a) per la quota f i s s a , applicando alla superficie imponibile le t a r i f f e per unità di
superficie r i f e r i t e alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
c o e f f i c i e n t i di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3,
Allegato 1, del D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158;
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le t a r i f f e per unità di
superficie r i f e r i t e alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
c o e f f i c i e n t i di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4,
Allegato 1, del D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158.
I c o e f f i c i e n t i rilevanti nel calcolo della t a r i f f a , di cui ai commi 3 e 4, sono determinati
contestualmente all'adozione della delibera t a r i f f a r i a .
II Consiglio Comunale approva le t a r i f f e entro il termine f i s s a t o da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione. Le t a r i f f e sono determinate in misura tale da
garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei r i f i u t i urbani e
dei r i f i u t i assimilati avviati allo smaltimento.
I l piano finanziario deve essere r e d a t t o dal gestore entro il 31 o t t o b r e di ogni anno e deve
essere approvato nei successivi 3 0 giorni e comunque entro la d a t a di approvazione del
bilancio comunale.
E riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non o l t r e il
t e r z o , lo scostamento t r a g e t t i t o a preventivo e a consuntivo del t r i b u t o comunale sui
r i f i u t i , al netto della maggiorazione e del t r i b u t o provinciale:
a) per intero, nel caso di g e t t i t o a consuntivo superiore al g e t t i t o preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle s u p e r f i c i imponibili, ovvero da
eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di
g e t t i t o a consuntivo i n f e r i o r e al g e t t i t o preventivato.
Le e n t r a t e e f f e t t i v a m e n t e riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione
costituiscono una componente da s o t t r a r r e ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto
degli eventuali compensi s p e t t a n t i ai dipendenti.
Nella modulazione della t a r i f f a , sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del
servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 2 7 aprile 1999, n. 158, a f a v o r e
delle utenze domestiche.
I n caso di mancata approvazione delle t a r i f f e del t r i b u t o per l'anno successivo, nei termini
di cui al comma 6, si intendono prorogate la t a r i f f e in vigore.
Art. 12 - Tributo giornaliero
Per il servizio di gestione dei r i f i u t i assimilati p r o d o t t i da soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
7
pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il t r i b u t o in base a
t a r i f f a giornaliera.
L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183
giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la
t a r i f f a annuale del tributo.
La misura t a r i f f a r i a è determinata in base alla t a r i f f a annuale del t r i b u t o , rapportata a
giorno, maggiorata di un importo percentuale 20%. La t a r i f f a giornaliera è commisurata
per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da
e f f e t t u a r s i con le modalità e nei termini previsti per la t a s s a di occupazione temporanea
di spazi ed aree pubbliche.
Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento
della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il t r i b u t o giornaliero
deve essere corrisposto in modo autonomo.
Per le occupazioni abusive il t r i b u t o giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con
l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
Per t u t t o quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della tassa r i f i u t i annuale.
Art. 13 - Tributo provinciale
A i soggetti passivi della t a s s a r i f i u t i , compresi i soggetti tenuti a v e r s a r e la tassa
giornaliera, è applicato il t r i b u t o provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 3 0
dicembre 1992, n. 5 0 4 .
I l t r i b u t o provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo comunale, è applicato nella misura percentuale d e l i b e r a t a dalla provincia
sull'importo della tassa comunale.
T I T O L O IV - RIDUZIONI ED GEVOLAZIONI
Art.
14 - Riduzioni del t r i b u t o
Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona p e r i m e t r a t a in cui è e f f e t t u a t a la
raccolta la tassa è r i d o t t a del 6 0 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta
rientrante nella zona p e r i m e t r a t a o di f a t t o s e r v i t a sia superiore a mille m e t r i , escludendo
dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei r i f i u t i per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del t r i b u t o .
Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 3 0 giorni, o comunque
abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all'ambiente, il t r i b u t o è r i d o t t o di un dodicesimo per ogni mese di
interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 2 0 per cento
della t a r i f f a .
Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale
che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma r i c o r r e n t e si applica una
riduzione della t a s s a pari al 30 per cento.
Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della t a s s a pari al 3 0 per cento.
8
Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma r i c o r r e n t e , e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non
superiore a nove mesi, si applica una riduzione della t a s s a pari al 2 5 per cento, purché tali
condizioni di uso risultino da licenza o a t t o assentivo rilasciato dai competenti organi per
l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal t i t o l a r e a pubbliche autorità.
Per i f a b b r i c a t i rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della
tassa pari al 15 per cento.
Abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione s o s t i t u t i v a per i non residenti si
applica una riduzione del 25%.
A i sensi dell'art. 1, co. 6 6 0 , della Legge 147/2013 si dispongono le seguenti ulteriori
riduzioni del tributo:
1) Musei, biblioteche, luoghi di culto ecc. : 2 0 %;
2) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, c a r t o l e r i a , f e r r a m e n t a ed a l t r i beni
durevoli: 2 0 %;
3) Ristoranti, t r a t t o r i e , pizzerie, pub, b i r r e r i e : 70%;
4) Bar, caffè, pasticceria : 70%;
5) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: 5 0 %;
6) Plurilicenze alimentari e/o miste : 5 0 %;
7) O r t o f r u t t a , pescherie, f i o r i e piante, pizza al taglio : 80%;
8) Banchi di mercato genere alimentari, idem utente giornaliere, : 80%.
Art.
15 - Riduzione di superficie p e r contestuale produzione di r i f i u t i urbani e
speciali
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di r i f i u t i urbani o
assimilati e di r i f i u t i speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile
v e r i f i c a r e concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di
d i f f i c i l e determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la
particolarità dell'attività e s e r c i t a t a , la superficie è r i d o t t a delle percentuali di seguito
indicate:
ATTIVITÀ
% DI ABBATTIMENTO
FALEGNAMERIE
30%
A UTOCARROZZERIE
60%
A U T O F F I C I N E PER R I P A R A Z I O N E V E I C O L I
50%
GOMMISTI
50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA
35%
ROSTICCERIE
20%
PASTICCERIE
20%
LAVANDERIE
50%
VERNICIATURA
50%
TIPOGRAFIE
50%
CANTINE VINICOLE E CASEIFICI
30%
STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI
30%
PARRUCCHIERE
50%
9
Per le attività con condizioni di produzione promiscua di r i f i u t i urbani e di r i f i u t i speciali,
non comprese f r a quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del t r i b u t o può
a c c o r d a r e la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa
più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga
tipologia di r i f i u t i speciali.
La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del t r i b u t o di
cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri
l'avvenuto trattamento dei r i f i u t i speciali in conformità alla normativa vigente. A t a l fine,
a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
a)
indicare nella denuncia originaria o di variazione le s u p e r f i c i di formazione dei
r i f i u t i o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di r i f i u t i p r o d o t t i , distinti per
codici CER;
b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei r i f i u t i entro il 2 0
gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
A r t . 16 - Agevolazioni
Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la
raccolta d i f f e r e n z i a t a , previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base
comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano
economico finanziario, la t a r i f f a stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del
costo reale della raccolta d i f f e r e n z i a t a e dei c o n t r i b u t i , che alcune tipologie di r i f i u t i
recuperabili, ricevono dal sistema C O N A I .
A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio
domestico, mediante comunicazione annuale r e d a t t a su modello predisposto dal Comune da
presentare a pena di decadenza entro il 2 0 gennaio dell'anno successivo a quello di
e f f e t t u a z i o n e del compostaggio, e c o n c e s s a una riduzione del t r i b u t o , da applicarsi a
consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima s c a d e n z a utile, pari al 3 0 per
cento, quando l'utenza è in zona non s e r v i t a dal servizio di raccolta d i f f e r e n z i a t a dei
r i f i u t i organici domestici;
L'ente ed il soggetto gestore del servizio v e r i f i c a l ' e f f e t t i v o utilizzo di tale modalità di
smaltimento.
Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento di r i f i u t i
speciali assimilati agli urbani, t r a m i t e soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio
pubblico e nel r i s p e t t o delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei
suddetti r i f i u t i rappresenti almeno il 5 0 % della produzione annua presunta calcolata come
prodotto t r a il c o e f f i c i e n t e KD della categoria t a r i f f a r i a di appartenenza e la superficie
assoggettata al t r i b u t o , è c o n c e s s a una riduzione del 3 5 % del t r i b u t o da applicarsi a
consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima s c a d e n z a utile, subordinata alla
presentazione di una comunicazione annuale, r e d a t t a su modello predisposto dal Comune da
presentare, a pena di decadenza, entro il 2 0 gennaio dell'anno successivo a quello di
e f f e t t u a z i o n e del recupero dei r i f i u t i speciali assimilati.
La durata delle opere f a r i f e r i m e n t o alla data di inizio e chiusura del cantiere. La
riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una r i c h i e s t a r e d a t t a
su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del
cantiere.
Art. 17 — Comulabilità di riduzioni ed agevolazioni
I n nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze
domestiche che non domestiche, su base annua,
può superare la soglia del 8 0 % del t r i b u t o
dovuto.
io
I n deroga al punto precedente r e s t a salva la facoltà dell'Ente di stanziare apposite risorse
per alleviare le situazione di difficoltà economica di soggetti che versino in condizioni di
indigenza, in funzione della propria situazione reddituale, rappresentata dall'ISEE. Resta
f e r m a la facoltà della Giunta Municipale di d e t t a r e indirizzi applicativi della presente
norma al Funzionario Responsabile.
T I T O L O V - RISCOSSIONE. DICHIARAZIONE E C O N T E N Z I O S O
Art. 18 - Riscossione
I contribuenti per il versamento della t a s s a r i f i u t i sono tenuti ad u t i l i z z a r e il modello F 2 4
o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le a l t r e modalità
di pagamento o f f e r t e dai s e r v i z i elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali.
II Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa
dovuta, calcolata con r i f e r i m e n t o all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non
domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente
tramite invio con posta elettronica c e r t i f i c a t a .
La tassa è liquidata in quattro r a t e bimestrali, comprensive del t r i b u t o provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 5 0 4 , aventi ordinariamente le seguenti scadenze:
a)
3 0 giugno, 3 0 agosto, 30 o t t o b r e e 31 dicembre;
I n deroga, per l'anno 2014, le p r e d e t t e scadenze potranno subire uno slittamento in avanti
in funzione dei tempi connessi all'approvazione del Bilancio.
La liquidazione degli acconti è e f f e t t u a t a fino alla d e f i n i t i v a approvazione delle t a r i f f e
dell'anno di r i f e r i m e n t o , in base alle t a r i f f e deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio
nella prima r a t a utile.
La tassa non è dovuta se di importo uguale o i n f e r i o r e a 10,33 euro; tale importo si intende
r i f e r i t o alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole r a t e di acconto. S e la singola r a t a è
d'importo i n f e r i o r e a 10,33 euro, il t r i b u t o verrà liquidato nella r a t a successiva.
La Giunta Comunale può s t a b i l i r e d i f f e r i m e n t i di termini per i versamenti, per situazioni
particolari.
Art. 19 - Dichiarazione
i) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al
Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha e f f e t t o anche per gli
anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al t r i b u t o siano rimaste
invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 3 0 gennaio dell'anno
successivo alla data in cui:
a)
ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si v e r i f i c a la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c)
si
verifica
la
cessazione
del
possesso
o
detenzione
dei
locali
ed
aree
precedentemente dichiarate.
La dichiarazione, s o t t o s c r i t t a dal dichiarante, è presentata d i r e t t a m e n t e agli u f f i c i
comunali o è spedita per posta t r a m i t e raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o
inviata in via telematica con posta c e r t i f i c a t a . I n caso di spedizione f a f e d e la data di
invio. La mancata
sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle
richieste di pagamento.
Gli u f f i c i comunali, in occasione di r i c h i e s t a di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni
o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine
li
previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in
assenza di d e t t o invito.
La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha e f f e t t o anche per gli a l t r i .
Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle
certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione
della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
S e la dichiarazione di cessazione è presentata in r i t a r d o si presume che l'utenza sia
cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea
documentazione la data di e f f e t t i v a cessazione.
Le dichiarazioni o le comunicazioni con r i c h i e s t e di riduzioni del t r i b u t o o di esclusioni di
superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente
regolamento; s e presentate successivamente, gli e f f e t t i non retroagiscono ma si
producono esclusivamente a d e c o r r e r e dalla data di presentazione della domanda.
Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già n o t i f i c a t i ai f i n i delle previgenti
f o r m e di prelievo sui r i f i u t i conservano validità anche ai f i n i d e l l ' e n t r a t a disciplinata dal
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della
determinazione di quanto dovuto.
Per le variazioni intervenute a d e c o r r e r e dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere
presentata entro 9 0 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del
presente regolamento.
A r t . 20 — Rimborsi e compensazione
La cessazione dà d i r i t t o al rimborso della tassa a d e c o r r e r e dalla d a t a nella quale questa è
avvenuta. S e la dichiarazione di cessazione è s t a t a presentata tardivamente, si prende
a riferimento la data della sua presentazione, f a t t o salvo il d i r i t t o dell'interessato di
provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
I l contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme v e r s a t e e non dovute,
entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è s t a t o
definitivamente a c c e r t a t o il d i r i t t o alla restituzione.
I l Comune provvede ad e f f e t t u a r e il rimborso entro centottanta giorni dalla d a t a di
presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto
l'interesse pari al tasso legale. S i i interessi sono calcolati con maturazione giorno per
giorno con decorrenza dalla d a t a di pagamento.
Le somme da rimborsare possono su r i c h i e s t a del contribuente, avanzata
nell'istanza di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a
titolo di T A R I . La compensazione è subordinata alla n o t i f i c a del provvedimento di
accoglimento del rimborso.
Non si procede al rimborso di somme fino a euro 10,33.
A r t . 21 — Attività di controllo e sanzioni
L'attività di controllo è e f f e t t u a t a secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del
2013 e nella legge n. 2 9 6 del 2006.
Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono
a t t r i b u i t i t u t t i i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso
quello di s o t t o s c r i v e r e i provvedimenti a f f e r e n t i a tali attività, nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al t r i b u t o stesso.
A i fini della v e r i f i c a del c o r r e t t o assolvimento degli obblighi t r i b u t a r i , il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a u f f i c i
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e d i r i t t i , e
12
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a t r i b u t o , mediante
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno s e t t e giorni.
personale
I n caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla d i r e t t a
rilevazione, l'accertamento può essere e f f e t t u a t o in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2 7 2 9 del codice civile.
I n caso di mancato versamento di una o più r a t e alle date s t a b i l i t e dal presente
regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non
inferiore a 3 0 giorni per e f f e t t u a r e il versamento della t a s s a non versata, degli interessi
legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a
notificare a t t o di accertamento per omesso o insufficiente versamento del t r i b u t o , con
applicazione della sanzione pari al 3 0 per cento dell'importo non versato o tardivamente
versato.
Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
la comunicazione relativa agli importi dovuti t r a m i t e posta elettronica c e r t i f i c a t a , il
Comune provvede a n o t i f i c a r e a t t o di accertamento per omesso o i n s u f f i c i e n t e versamento
del t r i b u t o , con applicazione della sanzione pari al 3 0 per cento dell'importo non versato o
tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del
presente articolo. Per i versamenti e f f e t t u a t i con un r i t a r d o non superiore a quindici
giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è r i d o t t a ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
I n caso di omesso o insufficiente versamento della T A R I risultante dalla dichiarazione, si
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4 7 1 .
I n caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per
cento al 2 0 0 per cento del t r i b u t o non versato, con un minimo di 5 0 euro.
I n caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 5 0 per cento al 100 per cento
del t r i b u t o non versato, con un minimo di 5 0 euro.
I n caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro
il termine di s e s s a n t a giorni dalla n o t i f i c a dello stesso, s i applica la sanzione da euro 100 a
euro 5 0 0 .
Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono r i d o t t e ad un t e r z o se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Non si procede all'emissione d e l l ' a t t o di accertamento qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non s i a superiore all'importo di euro 1 0 , 3 3
con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il c r e d i t o derivi da r i p e t u t a violazione
degli obblighi di versamento del t r i b u t o .
Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme e f f e t t i v a m e n t e a c c e r t a t e a
titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della T A R I , potrà
essere destinata con modalità s t a b i l i t e dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla
costituzione di un fondo da r i p a r t i r e annualmente t r a il personale che ha partecipato a
tale attività.
A r t . 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
I l Comune, su r i c h i e s t a del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di t r e n t a s e i r a t e mensili ovvero la
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione
del pagamento fino ad un massimo di t r e n t a r a t e mensili. S e l'importo complessivamente
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è
subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
13
fideiussione bancaria r e d a t t e sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria
deve essere rilasciata da prima compagnia a c c e t t a t a dal Comune.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale,
vigente alla
data di presentazione dell'istanza, maggiorato di
punti percentuali (nota: indicare
l'importo della
maggiorazione). I l provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal
Funzionario responsabile del t r i b u t o .
La r i c h i e s t a di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla
sussistenza della temporanea difficoltà. I n ogni caso, a pena di decadenza ed al f i n e di
v e r i f i c a r e la temporanea situazione di difficoltà, alla r i c h i e s t a di rateizzazione dovrà
essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 4 4 5 / 2 0 0 0 . nella quale il
richiedente dichiara il saldo dell'ultimo e s t r a t t o conto disponibile e di quello r i f e r i t o al 31
dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti c o r r e n t i bancari,
postali o di deposito.
I n caso di mancato pagamento di una rata:
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un'unica soluzione;
l'importo non può più essere rateizzato;
le sanzioni sono applicate per intero.
A r t . 23— Riscossione c o a t t i v a
La riscossione coattiva è e f f e t t u a t a mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 6 0 2 del
1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 6 3 9 del 1910.
Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di
imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,33, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il c r e d i t o derivi da r i p e t u t a violazione
degli obblighi di versamento del t r i b u t o .
T I T O L O VI - D I S P O S I Z I O N I F I N A L I
A r t . 24 - E n t r a t a in vigore del regolamento.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal l°gennaio 2014.
A r t . 25 — Clausola di adeguamento
Il
presente
regolamento
si
adegua
automaticamente
alle
modifiche
normative
sopravvenute.
I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere
f a t t i al t e s t o vigente delle norme stesse.
14
A L L E G A T O A — S o s t a n z e assimilate ai r i f i u t i u r b a n i Sono assimilate ai r i f i u t i urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le
seguenti sostanze:
• r i f i u t i di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
• imballaggi primari
• imballaggi secondari quali c a r t a , cartone, plastica, legno, metallo e simili purché
raccolti in f o r m a d i f f e r e n z i a t a ;
•
contenitori vuoti ( f u s t i , vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
•
sacchi e s a c c h e t t i di c a r t a o plastica, fogli di c a r t a , plastica, cellophane, cassette,
pallets;
• accoppiati di c a r t a plastificata, c a r t a metallizzata, c a r t a adesiva, c a r t a catramata,
fogli di plastica metallizzati e simili;
• frammenti e manufatti di vimini e sughero,
• paglia e prodotti di paglia;
• s c a r t i di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
• f i b r a di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
• ritagli e s c a r t i di tessuto di f i b r a naturale e sintetica, s t r a c c i e juta;
• f e l t r i e tessuti non tessuti;
• pelle e simil - pelle;
• gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali
materiali , come camere d'aria e copertoni;
• resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo s t a t o solido e manufatti
composti da tali materiali;
• imbottiture, isolamenti t e r m i c i e acustici c o s t i t u i t i da sostanze naturali e sintetiche,
quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
• moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
• materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
• frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• r i f i u t i di metalli f e r r o s i e metalli non f e r r o s i e loro leghe;
• manufatti di f e r r o e tipo paglietta metallica, filo di f e r r o , spugna di f e r r o e simili;
• nastri abrasivi;
• cavi e materiale e l e t t r i c o in genere;
• pellicole e lastre f o t o g r a f i c h e e radiografiche sviluppate;
• s c a r t i in genere della produzione di alimentari, purché non allo s t a t o liquido, quali
s c a r t i di caffè s c a r t i dell'industria molitoria e della pastificazione, p a r t i t e di alimenti
d e t e r i o r a t i anche inscatolati o comunque imballati, s c a r t i derivanti dalla lavorazione di
f r u t t a e ortaggi, caseina,
salse esauste e simili;
• s c a r t i vegetali in g e n e r e (erbe, f i o r i , piante, verdure, etc.) anche derivanti da
lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, s c a r t i di sgranatura e di
t r e b b i a t u r a e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
•
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
•
accessori per l'informatica.
Sono assimilati ai r i f i u t i urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 2 5 4 / 2 0 0 3 , anche i
seguenti r i f i u t i prodotti da s t r u t t u r e sanitarie pubbliche e private:
i r i f i u t i derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle s t r u t t u r e
sanitarie;
• i r i f i u t i derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai
reparti di degenza delle s t r u t t u r e sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti
15
a f f e t t i da malattie i n f e t t i v e per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha
in cura, una patologia trasmissibile a t t r a v e r s o tali residui;
• vetro, c a r t a , cartone, plastica, metalli, imballaggi in g e n e r e , materiali ingombranti da
c o n f e r i r e negli ordinari c i r c u i t i di raccolta d i f f e r e n z i a t a , nonché a l t r i r i f i u t i non
pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
• la spazzatura;
• indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende d i s f a r s i ;
• i r i f i u t i provenienti da attività di giardinaggio e f f e t t u a t a nell'ambito delle s t r u t t u r e
sanitarie;
• i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi
quelli dei degenti i n f e t t i v i , i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le s a c c h e
utilizzate per le urine;
16
ALLEGATO B
CATEGORIE DI U T E N Z E N O N DOMESTICHE.
Le utenze non d o m e s t i c h e sono suddivise nelle seguenti c a t e g o r i e .
Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
0 2 . Cinematografi, t e a t r i
0 3 . A u t o r i m e s s e , magazzini s e n z a vendita d i r e t t a
04. Campeggi, d i s t r i b u t o r i c a r b u r a n t i , impianti sportivi
0 5 . Stabilimenti balneari
0 6 . Autosaloni, esposizioni
0 7 . A l b e r g h i con r i s t o r a n t e
08. Alberghi senza ristorante
09.
Carceri, case
di c u r a e di riposo, c a s e r m e
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, u f f i c i
12. Banche e istituti di c r e d i t o
13. C a r t o l e r i e , l i b r e r i e , negozi di beni durevoli, c a l z a t u r e , f e r r a m e n t a
14. Edicole, f a r m a c i e , plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, f i l a t e l i a , ombrelli, t a p p e t i , t e n d e e t e s s u t i
16. Banchi di m e r c a t o beni durevoli
17. B a r b i e r e , e s t e t i s t a , p a r r u c c h i e r e
18. Attività artigianali tipo b o t t e g h e ( e l e t t r i c i s t a , f a b b r o , falegname, idraulico, f a b b r o , e l e t t r i c i s t a )
19. A u t o f f i c i n a , c a r r o z z e r i a , e l e t t r a u t o
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni s p e c i f i c i
22. O s t e r i e , p i z z e r i e , pub, r i s t o r a n t i , t r a t t o r i e
23. B i r r e r i e , hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, p a s t i c c e r i a
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e f o r m a g g i , s u p e r m e r c a t i )
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, o r t o f r u t t a , p e s c h e r i e , pizza al taglio
28. I p e r m e r c a t i di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. D i s c o t e c h e , night club
17