procedimento amministrativo di accertamento dell`invalidità

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procedimento amministrativo di accertamento dell`invalidità
10 PROCEDIMENTI AMMINISTR
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PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
DI ACCERTAMENTO
DELL’INVALIDITÀ
10.1
Richiesta di accertamento dell’invalidità e dello stato di handicap
10.2
Commissioni mediche ASL
10.3
Commissioni di verifica
10.4
Il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari
10.5
Revisione, aggravamento e declassamento, revoca e indebito
10.6
Iter di erogazione delle provvidenze economiche
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
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Richiesta di accertamento dell’invalidità e dello stato
di handicap
Commissioni competenti. Per gli accertamenti sa➊ Art. 1, Legge 15 ottobre
nitari relativi al riconoscimento dello stato di invali1990, n. 295
dità civile, di cecità civile o di sordomutismo, ai
Modifiche ed integrazioni all’art. 3
sensi dell’art. 1 della legge 295/1990 ➊ sono comdel decreto legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con mopetenti le unità sanitarie locali, al cui interno operadificazioni, dalla legge 26 luglio
no una o più commissioni mediche incaricate.
1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
Stato di handicap. Le commissioni mediche presso
delle categorie delle minorazioni e
le ASL sono altresì competenti, a norma dell’art. 4
malattie invalidanti
della legge 104/1992 ➋, ad accertare la situazione di
Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione,
handicap.
l’assegno o le indennità di invalidità ciL’handicap è la situazione di svantaggio sociale che
vile, (omissis), nonché gli accertamenti
dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli dianzi
sto sociale di riferimento in cui una persona vive,
indicati, sono effettuati dalle unità saniprevista dall’art. 3, 1° comma, legge 104/1992.
tarie locali, a modifica di quanto stabiliL’handicap viene considerato grave quando la perto in materia dall’ar t. 3 del D.L.
173/1988, convertito, con modificasona necessita di un intervento assistenziale permazioni, dalla legge 291/1988 e dall’art.
nente, continuativo e globale nella sfera individuale
6-bis del D.L. 382/1989, convertito,
o in quella di relazione (art. 3, 3° comma, legge
con modificazioni, dalla legge 8/1990,
e successive modificazioni.
104/1992) [r 1.6].
Anche le persone con invalidità diverse da quella civile (ovvero invalidi di guerra, di lavoro, per servi➋ Art. 4, legge 5 febbraio
zio) possono richiedere il riconoscimento dello stato
1992, n. 104
di handicap.
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
Commissioni di verifica. Le commissioni mediche
persone handicappate
periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità
Accertamento dell’handicap.
Gli accertamenti relativi alla minoraziocivile, dal 21 ottobre 1990 non hanno più competenne, alle difficoltà, alla necessità dell’inza accertativa dell’invalidità; conservano invece
tervento assistenziale permanente e alfunzioni di supervisione sui verbali di visita delle
la capacità complessiva individuale residua, di cui all’art. 3, sono effettuati
commissioni mediche ASL. Inoltre, la commissione
mediante le commissioni mediche di
medica superiore e d’invalidità civile, presso il Micui all’art. 1 della legge 295/1990,
nistero dell’Economia e delle Finanze, interviene
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esanella verifica dei verbali di visita delle commissioni
minare, in servizio presso le ASL.
mediche ASL e ha funzioni consultive nella procedura dei ricorsi gerarchici [r 12] contro gli accertamenti sanitari dalle stesse effettuati.
Effetti del riconoscimento. L’accertamento dell’invalidità conferisce al soggetto che
promuove l’azione lo status di invalido, con la qualificazione specifica di invalido civile, cieco civile, sordomuto o handicappato.
Il provvedimento, emanato al termine della procedura di accertamento sanitario è produttivo di effetti immediati, quali il diritto all’assistenza sanitaria, all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio al lavoro, alla qualificazione professionale, allo studio e a tutti gli altri benefici previsti dalla legge in relazione al grado di invalidità
e di handicap accertato.
Pertanto, da detti accertamenti scaturiscono tutti gli effetti, economici o di altra natura,
previsti dalle norme in vigore [r 1.3].
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RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
Se il grado di invalidità raggiunge la soglia minima prevista per il diritto ad una provvidenza economica, il procedimento sanitario prosegue con l’accertamento delle condizioni socio economiche, cui tale diritto è subordinato [r 10.6].
Domanda di riconoscimento. Con la medesima domanda, e a fronte di un unico accertamento sanitario, è possibile ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o
sordomutismo, che quella di handicap.
La formulazione della domanda è inoltre predisposta in modo da ottenere tutti i benefici e le provvidenze economiche previste dalla legge in relazione allo stato di invalidità
che verrà riconosciuto.
In relazione alla continenza delle prestazioni assistenziali [r 12.1]. La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata, personalmente dall’interessato o da chi lo rappresenta legal➊ Art. 1, D.P.R. 21 settembre
1994, n. 698
mente (genitore, o tutore) o da chi ne cura gli inteRegolamento recante norme sul
ressi nel caso degli inabilitati (curatore), alla comriordinamento dei procedimenti in
missione dell’ASL di residenza, ai sensi dell’art. 1,
materia di riconoscimento delle
minorazioni civili e sulla concesD.P.R. 698/1994 ➊.
sione dei benefici economici.
Il modulo per la domanda, da redigersi in carta semLe istanze volte ad ottenere l’accertaplice, è disponibile presso la stessa ASL, secondo i
mento sanitario dell’invalidità civile,
della cecità e del sordomutismo, nonmodelli previsti dal citato D.P.R. 698/1994 (Allegati
ché quelle intese a valutare l’handicap
A e B), rispettivamente per gli istanti maggiorenni e
derivante dall’invalidità, ai sensi delper i minorenni.
l’art. 4 della legge 104/1992, redatte
in carta semplice, secondo i modelli A
(NB: i seguenti modelli devono essere considerati soe B, sono presentate presso le comlo indicativi, stante la difformità degli stessi sul terrimissioni mediche ASL competenti per
torio. Essendo necessario recepire, oltre la domanda
territorio. (...) Con la medesima domanda l’interessato chiede alla compedi accertamento, così come prevista dal citato D.P.R.,
tente prefettura la concessione delle
anche le informazioni relative agli altri presupposti
provvidenze economiche spettanti in
sociali ed economici per la fruizione delle provvidenrelazione allo stato di invalidità e alla
minorazione riconosciuta.
ze di invalidità civile, la predisposizione dei modelli è
effettuata dalle regioni o dai comuni [r 10.6] e pertanto suscettibile di variazioni).
Modello A – Istante Maggiorenne
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
Il Quadro A, contenente i dati anagrafici e la domanda di accertamento vera e propria,
deve essere compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti.
Quadro A
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
codice fiscale ..........................................................................................................................................
nat ........... a .............................................. provincia di ............................................ il ............................
residente in .............................................. provincia di .............................................. via/piazza
(segue)
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................................................. n................................................ c.a.p. ..............................................
stato civile .................................... professione .............................................. tel. ....................................
CHIEDE
di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale:
– invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni – indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, se minorato psichico ■ si ■ no
– cieco civile – ai sensi della legge 27 maggio1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni
– sordomuto –- ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni
– persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al riconoscimento richiesto
Allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d'ora chiede con la presente istanza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
DICHIARA
a) di essere nat ...... a .................................... provincia di .................................... il .................................
b) di essere cittadin ..... italian ......;
c) di essere residente in ...........................................................................................................................;
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento
dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
– la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ..............................
da ....................................;
– altra documentazione integrativa: ........................................................................
FIRMA (1)
AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): .....................................................................
1° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
2° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con
chiarezza e precisione e deve contenere:
– per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23
novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;
– per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante
la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
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RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
Il Quadro B, relativo ai ricoveri, deve essere compilato per l’indennità di accompagnamento [r 5], l’indennità mensile di frequenza per i minori [r 6] e per la pensione per i
ciechi assoluti [r 7.1].
Quadro B
Con questa domanda il/la sottoscritto/a chiede che l’INPS di ........................................................... gli/le
corrisponda i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alle minorazioni riconosciute.
Anche per questo fine
DICHIARA DI ESSERE
Nato/a a ........................................................... provincia........................................................... Il
...........................................................
Residente in .................................................................. provincia ...........................................................
Via/Piazza ................................................................. n. ................... CAP ...............................................
telefono ................................................................................
– Cittadino italiano/ ........................................................... appartenente all’Unione Europea
oppure
– Cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno (allegare la carta di soggiorno)
– coniugato/a con ................................................................ nata/o .................................................. il
........................................................... codice fiscale ...........................................................
– vedovo/a
– celibe/nubile
– separato/a
– divorziato/a
DICHIARA INOLTRE
– di NON essere ricoverato
– di essere ricoverato dal ................................................................ al ........................................... e dal
................................................................ al ................................................................ nell’Istituto/nella
RSA ................................................................ via/piazza ................................................................ n.
..................... città ..............................................................................
– a titolo gratuito
– con il contributo parziale di ente pubblico
– interamente a spese proprie
– di non essere/essere titolare di indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio e/o assegno personale continuativo INAIL o assegno INPS di assistenza continuativa
Il Quadro C, relativo al collocamento, deve essere compilato per gli invalidi parziali
fino all’età pensionabile.
Quadro C
(Deve essere compilato se è stata riconosciuta l’invalidità parziale)
Il sottoscritto ...........................................................................................................................................
DICHIARA
– di essere
– di non essere titolare di altre prestazioni erogate a titolo d’invalidità.
E se la persona che dichiara è di età inferiore a 65 anni (uomini) o 60 anni (donne):
– di essere iscritto nelle liste speciali di collocamento obbligatorio dal .........................................................
oppure
_ di avere presentato domanda per l’accertamento sanitario per l’iscrizione nelle liste speciali di collocamento
obbligatorio, impegnandosi a presentare , appena in possesso, copia dell’attestato di iscrizione
oppure
– di essere inidoneo al lavoro dal ..................................................... (allegare il certificato di inidoneità)
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Il Quadro D, relativo ai redditi, deve contenere i redditi del richiedente e del coniuge.
Quadro D
Dichiarazione dei redditi
(NON deve essere compilato dagli ultrasessatacinquenni riconosciuti invalidi totali con diritto all’indennità di accompagnamento – minori invalidi totali o minori ciechi assoluti con diritto all’indennità di accompa-gnamento o
minori sordomuti con diritto all’indennità di comunica-zione)
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni ...........................................................
– NON possiede
– POSSIEDE, oltre alla pensioni pagate dall’INPS, i renditi indicati nella tabella successiva
e il/la sig. ................................................................................ coniuge della persona che chiede il beneficio, dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni ...............................................................
– NON possiede
– POSSIEDE,
oltre alle pensioni pagate dall’INPS, i redditi riportati nella tabelle che segue
(i redditi da indicare sono quelli al lordo delle trattenute per tassazione)
TITOLARE
CONIUGE
REDDITI
Anno
Anno
Anno
Anno
Reddito da lavoro dipendente e assimilato
Pensioni erogate da enti diversi dall’INPS
Reddito catastale della casa di abitazione
Reddito da terreni e fabbricati esclusa la casa di abitazione
Altri redditi assoggettabili all’IRPEF
Pensioni di guerra
Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, dei titoli di stato, quote d’investimento, vincite al lotto e lotteria
Redditi soggetti a tassazione separata
Firma del coniuge .......................................................................
(allegare fotocopia di un documento d’identità del coniuge non scaduto)
Il Quadro E, relativo al pagamento delle provvidenze, deve essere compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti.
Quadro E
Modalità di pagamento [r 11.3]
Il Quadro F, di informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili, deve essere
compilato obbligatoriamente da tutti i richiedenti.
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Quadro F
Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili - Legge 675 del 1996
I dati personali e gli eventuali dati sensibili devono essere forniti necessariamente per istruire la presente domanda e per determinare l’importo da porre in pagamento. Sono raccolti ed uti-lizzati, anche con strumenti
informatici,al solo fine di erogare la prestazioni. Sono comunicati a soggetti che gestiscono servizi informatici
di postalizzazzione ovvero di archiviazione neces-saria per il pagamento. Sono comunicati ad altri Enti o Amministrazioni pubbliche, ove ciò sia necessario, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Il dichiarante può rivol-gersi, in ogni momento all’INPS per verificare i dati che lo riguardano e farli, eventualmente, aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento se trattasi
di violazione di legge.
L’INPS, in quanto Ente pubblico non economico, non deve acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali in quanto avviene soltanto per l’adempimento delle fun-zioni istituzionali.
La delega alla riscossione [r 11.3] deve essere compilata solo dagli invalidi che intendono nominare un delegato alla riscossione delle provvidenze presso un ufficio postale.
Anche in caso di delega l’invalido conserva la facoltà di riscuotere personalmente.
Delega alla riscossione
(se intende delegare altra persona alla riscossione)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere compilata obbligatoriamente da tutti i richiedenti.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti nei quadri A, B, C, D, E sono completi e veritieri.
Il/la sottoscritto/a s’impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante i dati indicati con questa domanda.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge,
anche il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite.
Data ..............................................
Il dichiarante ..............................................
(Allegare fotocopia di un documento d’identità valido)
MODELLO B - Istante minore anni 18 o interdetto o temporaneamente impedito
(NB: si riportano solo i quadri di interesse per i soggetti minorenni)
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
Quadro A
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
codice fiscale ..........................................................................................................................................
nat ........... a .............................................. provincia di ............................................ il ............................
(segue)
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(segue)
residente in .............................................. provincia di .............................................. via/piazza
................................................. n................................................ c.a.p. ..............................................
stato civile .................................... professione .............................................. tel. ....................................
come ..................................... rappresentante legale .................................. genitore ...............................
tutore ..................................... procuratore ..................................... affidatario
oppure
– nel caso di impedimento temporaneo (DPR 445/2000),
CHIEDE
che .................................................................... nato il .................................. a ..................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
sia sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale:
– Invalido civile (legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni)
ai soli fini dell’art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, indicare se minorato psichico
■ no
■ si
– cieco civile (legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni)
– sordomuto (legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni)
– persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
AVVERTENZE: barrare con una X la casella corrispondente al riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà riconosciuta da codesta commissione.
Sin d'ora chiede con la presente istanza che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
DICHIARA
che il summenzionato minorato:
a) è nat ............ a .............................................. provincia di .............................................. il
..............................................;
b) è cittadin ...... italian ......;
c) è residente in ............................................................................................;
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
– la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ..............................
da ..................................
– altra documentazione integrativa:
..........................................................................................................................................
FIRMA (1-2)
AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio
1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): ....................................................................
1° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
(segue)
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2° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
(2) Specificare la qualità rivestita (legale rappresentante o tutore - art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con
chiarezza e precisione e deve contenere:
– per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del
quadro clinico preesistente;
– per il riconoscimento della cecità è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Quadro B
Con questa domanda il/la sottoscritto/a chiede che l’INPS di ........................................................... gli/le
corrisponda i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alle minorazioni riconosciute.
Anche per questo fine
DICHIARA DI ESSERE
Nato/a a ........................................................... provincia........................................................... Il
...........................................................
Residente in .................................................................. provincia ...........................................................
Via/Piazza ................................................................. n. ................... CAP ...............................................
telefono ................................................................................
– Cittadino italiano/ ........................................................... appartenente all’Unione Europea
oppure
– Cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno (allegare la carta di soggiorno)
– coniugato/a con ................................................................ nata/o .................................................. il
........................................................... codice fiscale ...........................................................
– vedovo/a
– celibe/nubile
– separato/a
– divorziato/a
DICHIARA INOLTRE
– di NON essere ricoverato
– di essere ricoverato dal ................................................................ al ........................................... e dal
................................................................ al ................................................................ nell’Istituto/nella
RSA ................................................................ via/piazza ................................................................ n.
..................... città ..............................................................................
– a titolo gratuito
– con il contributo parziale di ente pubblico
– interamente a spese proprie
– di non essere/essere titolare di indennità di accompagnamento per causa di guerra o di servizio e/o assegno personale continuativo INAIL o assegno INPS di assistenza continuativa
Il Quadro D, relativo ai soggetti minorenni deve essere compilato solo se si intende richiedere l’indennità di frequenza [r 6].
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
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Quadro D
Il/La sottoscritt............... dichiara che .......................................................................................................
– NON frequenta scuole pubbliche o private
– frequenta scuole pubbliche o private
presso ...................................................................... dal .............................. al ..............................
presso ...................................................................... dal .............................. al ..............................
presso ...................................................................... dal .............................. al ..............................
Attenzione: devono essere indicate le scuole pubbliche e private , di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna o centri di formazione e di addestramento finalizzato al reinseri-mento sociale dei minorati invalidi,
o centri in regime di convenzione, specializzati nel tratta-mento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero
di persone portatrici di handicap.
– NON è
– È
titolare di indennità di accompagnamento (invalido civile), indennità di comunicazione (sordo perlinguale) o indennità speciale (cieco parziale)
Da ricordare: l'indennità di frequenza è concessa solo per il periodo effettivamente frequen-tato. Occorre allegare la copia del certificato rilasciato dai Centri con l'indicazione esatta (giorno - mese - anno) relativa all'inizio
e alla fine della frequenza
Quadro E
(Deve essere compilato SOLO per i minorenni che richiedono l'indennità di accompagnamento perché invalidi civili, oppure l'indennità di comunicazione perché sordi perlinguali, oppure l'indennità
speciale perché ciechi parziali)
Il/La sottoscritt .......... dichiara .................................................................................................................
che .........................................................................................................................................................
– È
– NON è
titolare di indennità di frequenza
Quadro F
Dichiarazione dei redditi
(NON deve essere compilato dagli ultrasessatacinquenni riconosciuti invalidi totali con diritto all’indennità di accompagnamento – minori invalidi totali o minori ciechi assoluti con diritto all’indennità di accompa-gnamento o
minori sordomuti con diritto all’indennità di comunica-zione)
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni ...........................................................
– NON possiede
– POSSIEDE, oltre alla pensioni pagate dall’INPS, i renditi indicati nella tabella successiva
e il/la sig. ................................................................................ coniuge della persona che chiede il beneficio, dichiara sotto la propria responsabilità che per gli anni ...............................................................
– NON possiede
– POSSIEDE,
oltre alle pensioni pagate dall’INPS, i redditi riportati nella tabelle che segue
(i redditi da indicare sono quelli al lordo delle trattenute per tassazione)
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
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TITOLARE
CONIUGE
REDDITI
Anno
Anno
Anno
Anno
Reddito da lavoro dipendente e assimilato
Pensioni erogate da enti diversi dall’INPS
Reddito catastale della casa di abitazione
Reddito da terreni e fabbricati esclusa la casa di abitazione
Altri redditi assoggettabili all’IRPEF
Pensioni di guerra
Altri redditi non assoggettabili all’IRPEF
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, dei titoli di stato, quote d’investimento, vincite al lotto e lotteria
Redditi soggetti a tassazione separata
Firma del coniuge .......................................................................
(allegare fotocopia di un documento d’identità del coniuge non scaduto)
Quadro G
(Deve essere compilato SOLO per i minorenni)
Il/La sottoscritt ..... nato/a il .......................................................... a ................................................ prov
................................................ madre/padre di ........................................................................................
acconsento che le provvidenze economiche vengano corrisposte all'altro genitore (indicare cognome e nome
e data di nascita) ......................................................................................................................................
data ................................................
Firma ................................................
(allegare fotocopia del documento d'identità)
Attenzione: questo quadro NON può essere compilato quando esiste sentenza di separazione o divorzio.
(In questi casi è necessario presentare copia della sentenza)
Quadro H
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione)
Il/La sottoscritt ...... dichiara di essere stato/a nominato/a ................................ Tutore, .................... Curatore, .................... Affidatario, ................Procuratore con il ......................................................................
seguente provvedimento ...........................................................................................................................
(allegare copia )
Quadro I
Modalità di pagamento [r 11.3]
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
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Quadro L
Informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili [r Modello A, Quadro F]
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti, in qualità di ......................................................................... nei quadri A, B, C,
D, E, F, G, H, I sono completi e veritieri.
Il/la sottoscritto/a s’impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi varia-zione riguardante i dati indicati con questa domanda.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o in-tempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge,
anche il recupero delle somme che risultassero indebi-tamente percepite.
Data .....................................................
Il dichiarante .....................................................
(Allegare fotocopia di un documento d’identità valido)
(Attenzione: in caso di curatela, è necessaria anche la firma dell'interessato)
Allegati alla domanda. Occorre allegare alla domanda una certificazione medica che riporti la diagnosi, la tipologia e la natura delle infermità invalidanti; sarà inoltre utile produrre ogni altra documentazione integrativa in possesso del richiedente, come le cartelle
cliniche e la documentazione medica, proveniente da strutture pubbliche o private.
Per gli invalidi civili la diagnosi dev’essere espressa in modo da consentire l’individuazione delle infermità che, per la loro gravità, determinano la totale incapacità lavorativa
o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità (art. 2, D.M. Tesoro 9 novembre 1990).
In particolare, per le persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore o che necessitano di assistenza continua, perché non sono in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, il certificato medico dovrà mettere in evidenza
tale impedimento, ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento:
- per gli invalidi minori di 18 anni che chiedono l’indennità mensile di frequenza, il
certificato medico dovrà dare atto che si tratta di soggetto che presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;
- per i minori ipoacusici dovrà essere fatto risultare che il soggetto presenta una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000,
2000 hertz;
- per le sopradette categorie di minori, alla domanda occorre allegare anche apposita documentazione che attesti l’iscrizione o l’eventuale frequenza a trattamenti terapeutici o
riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale;
- per i ciechi civili il certificato medico, oltre la diagnosi, deve contenere l’indicazione
dell’eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione;
- per i sordomuti il certificato medico, oltre la diagnosi, deve contenere l’indicazione
che la sordità non è di natura esclusivamente psichica.
Nel caso in cui il richiedente non si presenti personalmente a consegnare la documentazione, occorre la fotocopia di un documento di identità del richiedente.
Nel caso di richiesta di aggravamento [r 10.5], sarà da allegare anche la copia del verbale relativo al primo riconoscimento.
Visita domiciliare. Nel caso in cui il soggetto sia affetto da minorazioni tali da impedire il trasporto dall’abitazione presso la ASL, potrà essere richiesta la visita presso il domicilio dell’istante [r 10.4].
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
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Completezza della domanda. L’art. 3 del decreto ministeriale sopracitato precisa che
le domande non conformi al modello, o prive del certificato medico (o con certificato
medico incompleto o privo delle indicazioni di cui sopra), saranno esaminate ed avranno effetto dal momento in cui tali condizioni sono adempiute. Ma non essendo previsto
un onere a carico della commissione di comunicazione all’interessato circa la incompletezza della domanda, di fatto questi non avrà modo di appurare se il certificato medico allegato possa essere considerato completo o meno; pertanto si ritiene che, in assenza di puntale contestazione da parte della commissione, decorreranno comunque i
termini per la formazione del silenzio-rigetto.
Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità deve infatti concludersi entro nove
mesi dalla data di presentazione della domanda [r 10.6].
Presentazione della domanda in casi particolari. Se l’interessato non sa o non può
firmare, la domanda dev’essere firmata dal competente funzionario della ASL, il quale,
previo accertamento dell’identità del dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata a
lui resa dall’interessato, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, facendo menzione della causa dell’impedimento (art. 4, D.P.R 403/1998, come sostituito dall’art. 4
del D.P.R. 445/2000).
Attestazione a firmare da chi non sa o non può firmare per impedimento
Ai sensi dell’art.4, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, attesto che la presente dichiarazione è stata resa
in mia presenza dal/dalla sig./ra ..................................................................................
consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipo-tesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, da me previamente identificato a mezzo ...........................................
impedito a sottoscrivere
Data ............................................
IL FUNZIONARIO ADDETTO ...........................................
Se l’interessato è minore o soggetto a tutela o a curatela [r 27], la domanda deve essere
sottoscritta rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore (art. 8, legge 15/1968, come sostituito dall’art. 5
del D.P.R. 445/2000).
L’atto di nomina del curatore dev’essere allegato alla domanda, in copia autenticata
dalla competente autorità giudiziaria.
Nel caso in cui l’interessato sia minore di 18 anni o interdetto, la domanda deve essere
firmata, per conto dell’interessato medesimo, dal suo legale rappresentante, specificandone la qualifica (genitore di minore o tutore di interdetto).
Nel Quadro A dei modelli, recante la sottoscrizione, è appositamente inserito un campo
che deve essere compilato solo per gli invalidi che non possono sottoscrivere personalmente, per uno dei seguenti motivi:
Richiedente l’accertamento
Soggetto firmatario
Minore
Genitori esercenti la potestà
Interdetto [r 27]
Tutore:
- la sottoscrizione non deve essere autenticata;
- occorre indicare gli estremi del provvedimento di tutela o allegarne copia.
(segue)
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ E DELLO STATO DI HANDICAP
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(segue)
Richiedente l’accertamento
Soggetto firmatario
Inabilitato o minore emancipato [r 27]
L’interessato stesso con l’assistenza del curatore
Soggetto deceduto [r 9.1]
Eredi
Domanda di riconoscimento dell’handicap. Anche in questo caso la richiesta di accertamento deve essere presentata alla commissione dell’ASL di residenza, compilando
il modulo disponibile presso la stessa, che sarà lo stesso della domanda di invalidità civile nel caso in cui nella modulistica predisposta sia inserita la voce: “persona handicappata – ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. In caso contrario, potrà essere
predisposto un diverso modello di domanda.
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento dell'handicap
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................
codice fiscale ...........................................................................................................................................
nat ..... a ................................................................ provincia di ................................................. il
.................................................
residente in ................................................. provincia di ................................................. via/piazza
................................................. n. ..................................... c.a.p. ..................................................
stato civile ................................................. professione ................................................. tel.
.................................................
CHIEDE
di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, per
il riconoscimento dell'handicap (art. 3, 1^ comma) e la connotazione di gravità (art. 3, 3° comma)
Allo scopo di ottenere i conseguenti benefici che la legge prevede in relazione allo stato di handicap o di handicap grave che sarà riconosciuto da codesta Commissione.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
DICHIARA
a) di essere nat ....... a ................................... provincia di ............................... il ...................................;
b) di essere cittadin ......... italian .........;
c) di essere residente in ...................................................................................................;
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra, di servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi competenti.
Allega alla presente domanda:
– la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciata in data ..............................
da ..........................................................................................;
- altra documentazione integrativa: ............................................................................................................
FIRMA (1)
AVVERTENZE: (1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del
dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): .....................................................................
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento): .....................................................................
1° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
(segue)
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
COMMISSIONI MEDICHE ASL
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(segue)
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
2° Testimone .................................... nat ...... a ..................................... il .................................... residente in ..................................... via/piazza .................................... n. ...................... c.a.p. ................
documento .................................... n. .................................... rilasciato il .................................... da
............................................................................................................
FIRMA
...........................
NOTA BENE: Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve esprimere la diagnosi con
chiarezza e precisione e deve contenere:
– per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23
novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente;
– per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di un medico specialista oculista attestante
la cecità assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
Alla domanda bisogna allegare certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia
di menomazione, precisando eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale
e continuativa.
Alla domanda è possibile allegare cartelle cliniche e la documentazione medica in possesso del richiedente o la certificazione di invalidità, cecità o sordomutismo.
Riconoscimento dell’handicap per le persone con
sindrome di Down. La legge finanziaria per il 2003
➊ Art. 94, 3° comma, legge
ha introdotto una semplificazione nella procedura di
27 dicembre 2002, n. 289
riconoscimento dello stato di handicap grave, a faDisposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale delvore delle persone con sindrome di Down; ai sensi
lo Stato (Finanziaria 2003)
dell’art. 94, 3° comma, legge 289/2002 ➊, infatti,
In considerazione del carattere specifidetti soggetti ottengono la dichiarazione di handicap
co della disabilità intellettiva solo in
in situazione di gravità, su richiesta effettuata con
parte stabile, definita ed evidente, e in
particolare al fine di contribuire a prepresentazione del cariotipo ➋.
venire la grave riduzione di autonomia
Tale disposizione trova fondamento nella necessità
di tali soggetti nella gestione delle neevitare, ai soggetti la cui invalidità è geneticamente
cessità della vita quotidiana e i danni
conseguenti, le persone con sindrome
predeterminata, l’onere della procedura relativa alla
di Down, su richiesta corredata da previsita, nonché dei successivi controlli, che solitamensentazione del cariotipo, sono dichiarate sono previsti per le disabilità intellettive, che, per
te, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali
loro natura, hanno caratteristiche di stabilità solo paro dal proprio medico di base, in situaziali, diversamente dalla patologia in esame. Pertanzione di gravità ai sensi dell’articolo 3
to, proprio a causa dell’attendibilità delle risultanze
della legge 104/1992, ed esentate da
ulteriori successive visite e controlli.
dell’accertamento sul cariotipo, anche il medico di
base, e non solo la commissione ASL, potrà rendere
la dichiarazione di handicap in condizione di gravità
➋ Cariotipo
ai sensi dell’art. 3, 3° comma, legge 104/1992.
È un accertamento diagnostico per im-
10.2
Commissioni mediche ASL
Composizione delle commissioni ASL per l’invalidità civile. Le commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile, operanti presso ogni ASL, so-
magini, che permette di identificare il
numero, la distribuzione e la forma dei
cromosomi. Tale indagine permette di
accertare senza margini di dubbio la
sindrome di Down, che è determinata
dalla presenza di un cromosoma 21
accessorio (trisomia 21).
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no composte da un medico specialista in medicina legale, cui spetta la presidenza, e da
altri due medici, di cui uno deve essere scelto tra gli specialisti di medicina del lavoro
(art. 1, comma 2, L. 295/90).
I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della ASL territorialmente
competente e vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle
singole regioni.
Per gli accertamenti relativi alla diagnosi di Alzheimer la commissione è integrata, a richiesta dell’interessato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico
specialista in geriatria (art. 52, 2° comma, legge 144/1999).
Composizione delle commissioni ASL per l’han➊ La Conferenza Stato-Regioni del
dicap. Per gli accertamenti relativi allo stato di han14
ottobre 1993 ha precisato che
dicap, la commissione è la medesima che accerta
l’operatore sociale ha la funzione di
l’invalidità civile, ma è integrata da un operatore sofornire alla commissione gli elementi
utili a relazionare il caso in esame con i
ciale (solitamente un assistente sociale, o uno psicoservizi e le risorse del territorio. Questi
logo, o un educatore professionale), e da un esperto
dovrà essere operante presso la ASL,
nei casi da esaminare, ai sensi dell’art. 4, lege quindi in grado di conoscere lo
specifico assetto dei servizi territoriali
ge104/1992 ➊.
e di valutare la capacità degli stessi di
Partecipazione delle associazioni di categoria. Alfornire risposte significative, con
la commissione partecipa, di volta in volta, un saniriferimento alle esigenze che si
prospettano nel caso concreto.
tario designato in rappresentanza, rispettivamente,
dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei
fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie (art. 1, comma 3, L. 295/1990).
II sanitario designato dalle associazioni di categoria resta in carica finché non venga sostituito.
La riunione della commissione è valida anche se il rappresentante dell’associazione di
categoria, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dall’associazione (art. 4, D.M. 387/1991).
Incompatibilità. L’incarico di membro di una commissione medica periferica o della
commissione medica superiore e d’invalidità civile, compreso quello di rappresentante
di una associazione di categoria, è incompatibile con l’incarico di membro di una commissione medica ASL, della stessa o di altra provincia (art. 8, D.M. 387/1991).
Il membro di una commissione che sia medico curante dell’invalido da sottoporre ad accertamenti sanitari deve avvertire gli altri membri della commissione e deve astenersi
dal partecipare alla redazione del verbale di visita, facendolo risultare dal verbale stesso.
Competenze. Le commissioni mediche ASL sono competenti per tutti gli accertamenti
relativi alla invalidità civile e specificatamente:
- ad accertare l’invalidità civile;
- ad accertare la sussistenza dei requisiti fisici richiesti per il diritto all’indennità di frequenza da parte dei minori di diciotto anni;
- ad accertare, il possesso dei requisiti necessari per l’eventuale rinnovo dei benefici
economici precedentemente concessi per un tempo determinato;
- ad accertare la situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alle difficoltà che la persona handicappata presenta, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua.
Procedura di decisione. La commissione medica si pronuncia collegialmente con l’in-
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COMMISSIONI DI VERIFICA
tervento di almeno tre membri. A formare tal numero legale concorre anche il sanitario
rappresentante l’associazione di categoria.
Qualora in sede di visita medica vi sia diversità di pareri, la relativa pronuncia è adottata a maggioranza dei medici presenti; a parità di voti, prevale quello del presidente.
Nel verbale deve farsi risultare che la pronuncia è stata assunta a maggioranza.
I motivi del parere discorde debbono essere annotati nel verbale di riunione, documento
che presta piena certezza dei fatti avvenuti nel corso della seduta.
Commissioni mediche specializzate. Per l’accertamento delle minorazioni visive e del
sordomutismo, le cui particolari caratteristiche richiedono una visita di sanitari forniti
di idonee specializzazioni, può essere costituita, nel capoluogo di provincia, una commissione medica specializzata ad esaminare le domande provenienti dall’intera provincia intese ad ottenere le provvidenze previste per i ciechi civili e una commissione medica specializzata ad esaminare le domande intese ad ottenere le provvidenze previste
per i sordomuti (art. 1, D.M. 387/1991).
Anche in questo caso le commissioni sono composte da tre membri, di cui il medico
specializzato in medicina legale con funzioni di presidente, oltre ad un medico oculista
o, a seconda della natura della commissione, un medico otorinolaringoiatra, e un medico da scegliere prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.
Esse sono integrate con un sanitario in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi o dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (a seconda dei casi) e funzionano come le altre commissioni ASL.
La costituzione delle commissioni mediche specializzate è autorizzata dall’assessore
regionale alla sanità, su richiesta motivata dell’Unione italiana ciechi o dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti.
10.3
Commissioni di verifica
Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile. Le
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra del Ministero dell’Economia
e delle Finanze dal 1988, hanno assunto la denominazione di commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, con funzioni di commissioni di
verifica (art. 3, D.L. 173/1988), e hanno funzione di controllo dei verbali di visita redatti dalle commissioni mediche ASL [r 10.2].
Composizione. Le Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile sono composte da ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie
in congedo, da medici appartenenti al personale civile dello Stato (di ruolo o a contratto) e da altri membri indicati nell’art. 105 del D.P.R. 915/1978, richiamato dal D.L.
173/1988, e dal D.M. 387/1991.
Le commissioni mediche periferiche, al pari delle commissioni ASL, sono di volta in
volta integrate con un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi o dell’Ente nazionale per la protezione e
l’assistenza ai sordomuti, dell’Associazione nazionale famiglie dei fanciulli e adulti
subnormali, se debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
Il membro di una commissione che sia medico curante dell’invalido da sottoporre ad accertamenti sanitari deve avvertire gli altri membri della commissione e deve astenersi
dal partecipare alla redazione del verbale di visita, facendolo risultare dal verbale stesso.
Procedura di decisione. L’art. 1, 7° comma, della legge 295/1990 (e l’art. 3, 4° comma, del D.M. 387/1991, Regolamento di attuazione), prevede che la ASL, appena effettuata la visita, trasmetta il verbale alle commissioni mediche di verifica.
103
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COMMISSIONI DI VERIFICA
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Solo nel caso in cui la visita collegiale ASL si concluda con un giudizio negativo sull’esistenza di invalidità, o comunque con infermità valutata in misura inferiore al 74%, il
relativo verbale non verrà trasmesso alle stesse.
Negli altri casi, e qualora la commissione di verifica non disponga la sospensione per
ulteriori accertamenti, trascorsi 60 giorni dall’invio, la stessa ASL provvede alla trasmissione dei verbali per il prosieguo amministrativo volto alla concessione delle provvidenze economiche. Le commissioni di verifica, infatti, dandone adeguata motivazione, possono sospendere la procedura, richiedendo ulteriori accertamenti, da effettuarsi
tramite la stessa ASL, o mediante visita diretta dell’interessato da parte della stessa
commissione di verifica.
Nel caso in cui a compiere gli ulteriori accertamenti sia incaricata la commissione medica ASL, questa, effettuati i necessari approfondimenti, redige un nuovo verbale di visita, che trasmette nuovamente alla commissione medica periferica.
Se tale commissione non condivide il nuovo verbale, procede a visita diretta dell’invalido.
Qualora la sospensione della procedura riguardi un soggetto deceduto, la valutazione
della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.
Per il funzionamento della commissione e le procedure di decisione, valgono i criteri
stabiliti per le commissioni ASL [r 10.2].
Applicazione della procedura agli accertamenti dell’handicap. La questione presentava molti punti problematici. Come abbiamo visto, infatti, è prevista la trasmissione,
da parte della commissione ASL, del verbale di visita alle commissioni mediche periferiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Ministero dell’interno ritengono applicabile tale norma anche alla procedura per il riconoscimento dell’handicap (in concreto ritengono che la legge 104/1992 richiami tacitamente la legge 295/1990).
Sul punto, a fronte di diverse interpretazioni operate dalle regioni (spesso contrastanti con
quella ministeriale), è stato richiesto parere al Consiglio di Stato, che all’adunanza del 27
agosto 1997 ha richiesto le osservazioni del Dipartimento Affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le relative controdeduzioni del Ministero del tesoro. Le amministrazioni interpellate si sono espresse nel senso che detta disciplina sia applicabile all’accertamento dell’handicap, senza tenere nella debita considerazione il fatto che la legge 295/1990, essendo antecedente alla 104/1992, non poteva essere predisposta per il diverso tipo di accertamento, che, nel caso dell’handicap, non è solo di tipo medico.
La sostenuta interpretazione, che sembrerebbe comportare anche l’applicazione della
successiva disciplina del ricorso gerarchico alle commissioni mediche superiori per
l’invalidità civile, non sembra essere opportuna, proprio per la mancanza, in tali sedi,
degli operatori sociali ed esperti.
Il Consiglio di Stato, pertanto, non ritenendo la questione risolta, con parere interlocutorio del 28 agosto 1998, ha invitato ad ulteriori osservazioni e controdeduzioni le amministrazioni del Tesoro, della Funzione pubblica e degli Affari sociali; il parere conclusivo ha sottolineato la diversità di accertamento tra invalidità e handicap, e ha ritenuto non applicabile all’accertamento dell’handicap il D.P.R. 689/1994, tanto è vero
che lo stesso, all’art. 1, si è limitato a dire che le istanze intese a valutare l’handicap sono presentate presso le commissioni ASL, e, in un punto successivo, a richiamare la
legge 295/1990, senza però alcun riferimento all’handicap.
Riassumendo, i pareri resi dal Consiglio di Stato (Sezione prima, n. 139/97 del 24 febbraio 1999 e n. 589/99 del 28 luglio 1999) dichiarano che il coinvolgimento delle commissioni di verifica è limitato all’esame delle patologie riscontrate non essendo compe-
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
COMMISSIONI DI VERIFICA
tenti ad esaminare le valutazioni extra mediche concernenti il riconoscimento dell’handicap, espresse
dalle commissioni ASL di primo grado ➊.
Se normalmente la procedura per l’handicap segue
quella per l’invalidità civile, occorre rilevare come,
proprio la carenza di potere delle commissioni di
verifica, alla luce del parere sopra richiamato, porta
alla conclusione che qualsiasi decisione presa dalle
commissioni superiori potrebbe essere utilmente
impugnata e annullata in sede giurisdizionale per difetto di competenza dell’organo ➋.
Il recepimento della norma nella prassi produce poi
altre importanti conseguenze per il richiedente sul
piano dei ricorsi amministrativi: in caso di verbale
di accertamento negativo, la commissione superiore
destinataria del ricorso amministrativo (non essendo
commissione integrata) non potrà fare altro che rinviare alla commissione di primo grado sulla valutazione dello stato di handicap [r 12.7].
La fase di verifica dell’handicap dal 1.10.2003, a
seguito della L. 326/03. Il problema della composizione delle Commissioni di verifica, è stato definitivamente risolto a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. 269/03, che ha previsto che quest’ultime debbano essere integrate da un operatore sociale o da
un esperto, estendendo così la peculiarità della valutazione sanitaria relativa allo stato di handicap (art.
4, L. 104/92) [r 10.1], anche alla successiva fase di
verifica (art. 42, comma 6, D.L. 269/03 ➌).
Passaggio all’INPS delle Commissioni di verifica.
L’art. 10 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 (di
conversione con modificazioni del D.L. 203/2005)
➍ prevede il trasferimento all’INPS delle funzioni
di verifica ora attribuite al Ministero dell’Economia.
La data di effettivo trasferimento delle funzioni dovrà essere stabilita con DPCM da emanarsi entro sei
mesi dall’entrata in vigore della L. 248/2005 (art.
10, comma 2). Tale decreto dovrà anche individuare
le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
La norma prevede inoltre la presenza in giudizio
dell’INPS nei casi di ricorsi giurisdizionale, in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il
comma 6 del citato articolo dispone infatti che “a
decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte
dell’INPS delle funzioni trasferite, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e di-
➊ Si precisa che, sul punto, non offre
maggiore chiarezza la stessa giurisprudenza, limitandosi i giudici del
merito all’analisi dell’oggetto della
controversia, ovvero il riconoscimento
dell’handicap, senza analizzare il
presupposto della competenza degli
organi di verifica.
➋ Sulla questione è infine intervenuto
il legislatore, in contrasto con il parere
del Consiglio di Stato, con il D.P.C.M.
13 gennaio 2000 (e relativa circolare
esplicativa 150/2001, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica), che ha
disposto la trasmissione di tutti gli atti
delle commissioni ASL alle commissione periferiche per la verifica,
muovendosi quindi nella direzione della
unificazione delle due procedure.
Dovrà pertanto ritenersi ammissibile il
successivo potere di verifica delle commissioni periferiche, ma lo stesso sarà
volto solo ad un controllo che esuli dalla valutazione dello stato di handicap.
➌ Art. 42, c. 6, D.L. 30
settembre 2003, n. 269,
conv. dalla Legge
24 novembre 2003 n. 326
Disposizioni in materia di invalidità
civile
6. Le Commissioni mediche di verifica,
al fine del controllo dei verbali relativi
alla valutazione dell'handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
➍ Art. 10, comma 1, Legge 2
dicembre 2005, n. 248
Trasferimenti all’INPS di competenze in
materia di invalidità civile
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio
delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di
competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche
di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell’Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi e dell’Ente nazionale per la
protezione e l’assistenza dei sordomuti.
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COMMISSIONI DI VERIFICA
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sabilità, nonchè le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi, debbano essere
notificati anche all’INPS” in qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102
c.p.c. [r 13.2].
Stabilisce inoltre che, limitatamente ai giudizi di primo grado, l’Istituto può essere rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti.
10.4
Il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari
La convocazione a visita. Entro tre mesi dalla pre➊ Accertamento in rogatoria
sentazione della domanda di accertamento la comLa richiesta deve essere presentata all’Amissione deve fissare la data di convocazione a visiSL di residenza. Questa richiederà alla
ta (art. 1) la data e il luogo dove la stessa verrà efcommissione dell’ASL ove è domiciliato
o ricoverato il richiedente di effettuare gli
fettuata.
accertamenti sanitari del caso e di coNel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in
municarne l’esito alla commissione competente che poi provvederà ad emettere
una ASL diversa da quella di effettiva residenza, può
il certificato con l’indicazione della relatiessere richiesto l’accertamento in rogatoria ➊.
va percentuale di invalidità o dell’assenza
La visita. Durante la visita, il richiedente può farsi
di handicap o della presenza di handicap
ex art. 3, 1° comma, ovvero ex art. 3,
assistere da un proprio medico di fiducia (art. 1,
3° comma, legge 104/1992.
comma 3, L. 295/1990).
La commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli
esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.
In seguito alla visita per l’invalidità la commissione ASL trasmette l’esito alla commissione di verifica (ex commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno. La commissione di verifica può anche convocare a visita l’interessato per approfondimenti, e, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori; può inoltre richiedere chiarimenti alla commissione
della ASL.
La commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione
della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.
La commissione ASL trasmette quindi all’interessato il verbale che riporta l’esito della
visita con annotate le procedure da attivare per l’eventuale ricorso.
La commissione medica ASL procede all’esame delle domande di riconoscimento dell’invalidità secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nel caso in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e
riconosciute valide dalla commissione, questa può disporre che la visita sia effettuata
con carattere di precedenza, delegando all’occorrenza altra commissione medica ASL
nel cui ambito l’invalido temporaneamente si trova.
Mancata presentazione a visita. Se l’interessato non si presenta a visita viene convocato una seconda volta entro i successivi tre mesi.
Se egli non si presenta a visita neppure la seconda volta, la domanda di riconoscimento
dell’invalidità perde ogni effetto e dovrà essere ripresentata (art. 5, 1° comma, D.M.
387/1991).
La visita domiciliare. Se il soggetto convocato a visita si trova nell’impossibilità di recarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare motivando l’impedimento con idonea documentazione sanitaria e indicando la data in cui tale visita
può essere effettuata (art. 1, 7° comma, D.P.R. 698/1994).
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IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI
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Richiesta di visita domiciliare
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
Il sottoscritto Dott. ...................................................................................................................................
DICHIARA
che il Sig. ................................................................................................................................................
nato a .....................................................................................................................................................
non può lasciare il proprio domicilio in quanto non trasportabile, neanche in ambulanza, a causa della seguente patologia: ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data .............................................
Timbro e firma
................................................
Nel caso in cui l’invalido non sia in grado di farlo personalmente, l’impedimento può
essere motivato da un familiare convivente.
L’impedimento che giustifichi la visita domiciliare non deve essere necessariamente
connesso alla sola capacità deambulatoria, ma può essere riferito al complesso delle situazioni, specificate nella certificazione medica, che rendono rischioso o pericoloso per
sé o per altri lo spostamento dell’invalido.
Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea
documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali
spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute.
La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare
nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.
Criteri di valutazione. Per il riconoscimento dell’invalidità civile la commissione deve, a norma dell’art. 8 della legge 118/1971:
- accertare la minorazione dell’invalido e la causa invalidante e valutare il grado della
minorazione stessa
- valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e, per i minori, dichiarare se la minorazione impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento
- valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
Per il riconoscimento della cecità la commissione accerta se l’interessato sia affetto da
cecità assoluta o se abbia un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione [r 14.7].
Per il riconoscimento del sordomutismo la commissione accerta se l’interessato sia affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che gli abbia impedito il
normale apprendimento del linguaggio parlato (art. 1 legge 381/1970) [r 1.5; 8].
Le commissioni si attengono, in ogni caso, a criteri generali normativamente prefissati
(D.Lgs. 509/1988, legge 291/1988, D.M. Tesoro 292/1989) [r 1.1; 1.2]:
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IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI
Accertamenti
diagnostici
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Le infermità devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di
laboratorio, allo scopo di determinare l’entità delle conseguenze anatomo-funzionali
permanenti e invalidanti in atto.
La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione, in modo
da consentire l’individuazione delle minorazioni e infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità
Percentuale di riduzione La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve badella capacità lavorativa sarsi sull’entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi o
apparati, sulla possibilità o meno del l’applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi o apparati lesi e sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede dei
danno anatomico o funzionale
Tabella delle percentuali La valutazione del grado di invalidità deve basarsi sulla tabella indicativa delle perdi invalidità
centuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.
Per una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all’entità delle minorazioni e delle malattie, dette percentuali possono essere ridotte o aumentate dalla
commissione fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle attitudini dell’invalido, all’eventuale specifica attività lavorativa che egli
svolge e alla sua formazione tecnico professionale.
In ogni caso la commissione determina le potenzialità lavorative del soggetto.
Minorazioni concorrenti In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il
o coesistenti
danno globale non è valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma è considerato nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti, nel caso di soggetti pluriminorati [r 9.2], si tiene conto della
tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto che approva la nuova tabella
indicativa delle percentuali di invalidità [r 1.1; 1.24].
Minorazioni irrilevanti
Onde evitare artificiose e non corrispondenti attribuzioni, nella valutazione complessiva dell’invalidità civile non vanno considerati i danni funzionali meno rilevanti che
interessano organi, sistemi e apparati non in stretta correlazione funzionale.
L’art. 5 del D.Lgs. 509/1988 stabilisce che in detta valutazione non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento e il 10 per cento e le altre specificamente elencate in calce alla tabella delle percentuali di invalidità, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Il verbale di visita. Ultimati gli accertamenti sanitari, la commissione medica redige il
verbale di visita, dal quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa inerente
alle singole infermità e quella globale.
Nel caso in cui la commissione giudichi che la minorazione riscontrata sia suscettibile
di modificazioni nel tempo, nel verbale viene indicato il termine alla scadenza del quale
l’invalido dovrà essere sottoposto a nuova visita, la c.d. verifica [r 10.5].
Il verbale è firmato da almeno tre medici intervenuti alla riunione, tra cui il sanitario
rappresentante la categoria, se presente alla seduta.
Copia del verbale è trasmessa alla commissione medica di verifica [r 10.3] con a corredo la domanda dell’invalido e la documentazione sanitaria sulla cui base si è pervenuti
al riconoscimento dell’invalidità (art. 1, comma 7, L. 295/90).
La trasmissione è fatta in duplice copia, una delle quali viene restituita previa apposizione del timbro datario attestante la data di ricezione. Tale timbro è apposto, a cura
della commissione medica periferica, su ogni singola copia del verbale di visita.
Non si procede a detta trasmissione nel caso in cui dal verbale di visita non risultino i
presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici connessi allo stato di invalido civile.
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IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEI REQUISITI SANITARI
La commissione medica è tenuta a trasmettere ➊ al➊ Tale trasmissione non viola la legge
l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
sulla privacy del 31 dicembre 1996, n.
entro dieci giorni dalla riunione, l’elenco delle per675 e successive modifiche; in tal
senso si è pronunciato il Garante per
sone sottoposte ad accertamenti sanitari.
la protezione dei dati personali, il quale
Analoghe norme (e quindi analogo obbligo circa la
ha precisato che l’elenco deve indicare
trasmissione dell’elenco) vigono per i ciechi civili e
anche gli indirizzi di dette persone.
i sordomuti.
Allo stesso obbligo sono tenute le commissioni mediche di verifica.
Il verbale di invalidità. Alle persone che abbiano richiesto l’accertamento di una minorazione civile (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo), viene consegnato in seguito alla visita di valutazione il relativo verbale (il cosiddetto modello A/san).
Il verbale è distinto in quattro parti:
PRIMA PARTE
Riporta i dati anagrafici ed amministrativi ovvero i dati utili ad individuare il richiedente e il suo stato civile. Inoltre sono riportati i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento,
revisione d'ufficio, aggravamento, riduzione ecc.).
Viene inoltre indicata la data delle seduta e la data di definizione e viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale.
SECONDA PARTE
Riporta il giudizio diagnostico della commissione. Viene descritta l'anamnesi, segnalati gli eventuali accertamenti disposti e la documentazione acquisita.
Le diagnosi delle patologie accertate devono recare anche il relativo codice internazionale (ICD).
Sono poi contrassegnate le principali disabilità accertate (psichiche, sensoriali, fisiche, neurologiche, respiratorie, cardiocircolatorie) e le relative cause o concause (malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del
traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante).
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TERZA PARTE
Riporta il giudizio espresso dalla commissione in seguito alla visita e alla valutazione della documentazione
prodotta.
Consente di individuare con chiarezza lo status accertato e a quali diritti dà luogo:
1) NON INVALIDO: non dà diritto ad alcun beneficio.
2) INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AD 1/3 E INFERIORE
AL 74%: dà diritto alle prestazioni protesiche connesse alla patologia [r 23].
3) INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE AL 74%: dà diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971 [r 3].
4) INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (100%): dà diritto alla pensione di inabilità ex
artt. 2 e 12, legge 118/1971 [r 4].
5) INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore: dà diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 legge
118/1971 e all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e art. 1 legge 508/1988 [r 5]
6) INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita: dà diritto alla pensione di inabilità ex artt. 2
e 12 legge 118/1971 e all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980 e art. 1 legge
508/1988 [r 5]
7) MINORE NON DEAMBULANTE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le finzioni proprie della sua
età: dà diritto alla indennità di frequenza ex artt. 2 e 17 legge 118/1971 e art. 6 legge 508/1988 [r 6].
8) CIECO con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione: dà diritto
alla pensione e alla indennità per i ciechi parziali ai sensi delle leggi 382/1970 e 508/1988 [r 7].
9) CIECO ASSOLUTO: dà diritto alla pensione e alla indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti ai
sensi delle leggi 382/1970 e 508/1988 [r 7].
10) SORDOMUTO: dà diritto alla pensione e alla indennità di comunicazione riservate alle persone affette da
sordomutismo, ai sensi delle leggi 381/1970 e 508/1988 [r 8].
Inoltre, accanto al riconoscimento, deve essere indicata la data di decorrenza dello stesso.
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
REVISIONE, AGGRAVAMENTO E DECLASSAMENTO, REVOCA E INDEBITO
Si precisa che, per la valutazione effettuata sul soggetto minorenne, di età compresa tra
i 15 e i 18 anni, dovranno comunque essere indicate a verbale le difficoltà persistenti a
compiere i compiti e le funzioni proprie dell’età qualora le stesse corrispondano ad una
invalidità in misura superiore al 45% (Nota Ministero della Salute DGP. 4/F7/839 DEL
17.12.2001; Circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 217/02).
Tale specifica trova giustificazione nella disposizio➊ Art. 1, D.P.R. 10 ottobre
ne di cui all’art. 1, D.P.R. 333/00 ➊, regolamento di
2000, n. 333
esecuzione della L. 68/99 (collocamento obbligatoPossono ottenere l’iscrizione negli elenrio dei disabili [r 20]), che rende la normativa sul
chi del collocamento obbligatorio le
persone disabili, di cui all’art. 1 della L.
collocamento applicabile ai soggetti ultra15enni.
68/99, che abbiano compiuto i quindici
Tale indicazione dovrà pertanto essere effettuata
anni di età e che non abbiano raggiunto
dalla Commissione, ai soli fini dell’iscrizione alle
l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore
liste del collocamento al lavoro, possibilità che repubblico e per il settore privato.
sterebbe altrimenti preclusa a questi soggetti.
QUARTA PARTE
Reca le firme del presidente, del segretario, del medico ULSS, del medico del lavoro e del medico di categoria.
Verifiche e adempimenti successivi. Abbiamo visto che in seguito alla visita la commissione ASL trasmette l’esito alla commissione di verifica (ex commissione periferica
per le pensioni di guerra e di invalidità) che lo convalida o meno [r 10.3].
La commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere l’eventuale sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.
L’ASL trasmette quindi all’interessato il verbale che riporta l’esito della visita.
Nella comunicazione sono annotate anche le procedure da attivare e i termini per esperire l’eventuale ricorso [r 12].
Legge 80/2006 e semplificazione degli accertamenti. La Legge 80/2006, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, ha introdotto misure in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione.
L’art. 6 della legge introduce la facoltà per le regioni, nell’ambito delle proprie competenze, di adottare disposizioni dirette a semplificare ed unificare le procedure di accertamento sanitario per l’invalidità civile, la cecità, la sordità e l’handicap (comma 1).
Malati oncologici. La stessa norma, art. 6, comma 3 bis, prevede un procedimento più
breve per i soggetti con patologie oncologiche, che deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda dell’interessato.
Al fine di rendere attuabile detta disposizione, è prevista l’immediata efficacia del verbale di accertamento della Commissione medica presso la ASL [r 10.2], mentre alla
Commissione medica di verifica [r 10.3] è data facoltà di sospenderne gli effetti fino all’esito di ulteriori accertamenti.
10.5
Revisione, aggravamento e declassamento, revoca e indebito
Visita medica di rivedibilità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, competente
per la funzione di verifica dei verbali delle commissioni ASL [r 10.3], dispone anche la
programmazione delle verifiche circa la permanenza dei requisiti sanitari per fruire dei
benefici connessi al riconoscimento dello stato di invalidità civile.
Inoltre, può esservi nuova convocazione a visita qualora la commissione medica abbia
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REVISIONE, AGGRAVAMENTO E DECLASSAMENTO, REVOCA E INDEBITO
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giudicato che la minorazione riscontrata in sede di
➊ Visita di verifica
accertamenti sanitari sia suscettibile di modificazioni
Nella prassi, la convocazione per la
nel tempo e abbia fissato un termine, che non può esvisita di revisione viene disposta con
molto ritardo. Questo può essere fonte
sere inferiore a un biennio, alla cui scadenza il minodi notevoli disagi, nel caso in cui,
rato dev’essere sottoposto a nuovi accertamenti sanisuccessivamente, l’esito della visita di
tari. In quest’ultimo caso, il presidente della commisverifica non confermi la preesistente
condizione fisica necessaria per fruire
sione, alla scadenza, convoca l’interessato a tali acdelle provvidenze economiche di cui
certamenti ➊.
l’interessato già beneficia in virtù del
Se dalla nuova visita risulti che la percentuale di inprecedente accertamento positivo.
Occorre precisare che solitamente, invalidità o le minorazioni sono inferiori a quelle riporfatti, anche a seguito della scadenza
tate nel precedente verbale di visita, la commissione
del termine previsto per la verifica, il
medica invia copia dei nuovo verbale, oltre che alla
soggetto continua a percepire dette
provvidenze economiche.
commissione medica periferica di verifica, anche alIn questi casi il soggetto si vedrà
l’ente erogatore per i più tempestivi provvedimenti
esposto alla ripetizione nei confronti
conseguenti, da comunicare all’interessato. Per quel
dell’INPS dei ratei percepiti, fin dalla
data della scadenza indicata per la reche attiene al provvedimento amministrativo di revivisione, o da quella diversa indicata nel
sione di una prestazione concessa a seguito di sentenverbale di revisione. Oppure, nel caso
za non appellata [r 13.9].
in cui le provvidenze siano state sospese, dovrà attendere l’esito della seSi precisa, comunque, che con riferimento agli acconda visita perché venga disposta la
certamenti di verifica della permanenza dei requisiti
liquidazione degli arretrati [r 11.1].
sanitari per fruire delle prestazioni di invalidità civiPer ovviare a tali inconvenienti, alla
scadenza indicata nel primo verbale,
le, il Ministero dell’Economia e delle Finanze repul’interessato può proporre domanda
ta opportuno che tra l’effettuazione delle visite e la
per la revisione senza attendere la
programmazione delle verifiche intercorra un perioconvocazione da parte della ASL.
do di tempo non inferiore a 5 anni (Min. econ. e
fin., circ. n. 233830/2002 ➋).
➋ Circolare Ministero
Analogo termine viene previsto qualora il diritto sia
Economia e Finanze n.
stato riconosciuto in via giudiziale; in questo caso il
233830 del 04.12.02
termine decorre dalla data di deposito della sentenza.
Quanto sopra al fine di rendere possiIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene
bile la constatazione dell’eventuale processo evolutivo delle infermità, che, in
inoltre doversi procedere all’esclusione dal sorteggio
medicina legale, si ritiene possano esdegli invalidi da sottoporre a visita coloro che hanno
sere adeguatamente effettuate dopo
superato il settantesimo anno di età, al fine di evitare
un intervallo di tempo di almeno cinque
anni.
disagi alle categorie più deboli della popolazione.
Mancata presentazione alla visita di verifica. Nel
caso in cui l’interessato non si presenti a visita senza giustificato motivo, o non si sottoponga ad accertamenti specialistici, viene disposta la sospensione dei pagamenti.
Se l’interessato non presenta adeguata documentazione medica, entro 90 giorni dalla
avvenuta sospensione, o se la documentazione non viene ritenuta idonea a giustificare
la mancata presentazione a visita, viene disposta la revoca della provvidenza.
Nel caso in cui invece il motivo di impedimento viene ritenuto valido, verrà fissata una
nuova visita; se il soggetto non si presenta neppure alla seconda visita, viene disposta la
revoca della provvidenza.
Legge 80/2006 e esonero dalle visite di revisione per soggetti con menomazioni o
patologie stabilizzate o ingravescenti. L’art. 6, comma 3, della legge 80/2006, esonera
dalla ripetizione delle visite di accertamento i soggetti che hanno patologie stabilizzate
o ingravescenti. La norma si applica solo nel caso in cui dette patologie abbiano dato
luogo al riconoscimento della indennità di accompagnamento o di comunicazione.
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
REVISIONE, AGGRAVAMENTO E DECLASSAMENTO, REVOCA E INDEBITO
La limitazione introdotta dalla norma, con riferimento alla necessaria titolarità di indennità di accompagnamento o di frequenza, appare immotivata, essendovi patologie che
danno diritto al riconoscimento a percentuali invalidanti di minore entità, ma non per
questo è da escludere che le stesse siano stabilizzate.
La disposizione in esame sostituisce l’art. 97, comma 2, della legge 388/00, che aveva
introdotto l’esonero dalle visite di revisione per i soggetti affetti da sindrome di Down e
per i disabili portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, nonchè per i soggetti
disabili mentali gravi, e sulla cui portata erano sorte controverse interpretazioni. Non
venivano infatti in alcun modo indicate – fatta eccezione per la sindrome di Down – le
patologie da ritenersi stabilizzate e le modalità per l’individuazione delle stesse.
L’art. 6 della legge 80/2006, prevede invece che le patologie e le menomazioni debbano
essere individuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto
con il Ministero della Salute, che dovrà anche indicare la documentazione sanitaria idonea a comprovarle.
Aggravamento. Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile o di handicap
può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilando un modulo disponibile presso la propria ASL, allegando un certificato di residenza,
una copia del verbale del primo riconoscimento, e un certificato medico circa la minorazione invalidante (art. 11, legge 118/1971).
Domanda di aggravamento
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
Il/la sottoscritt........ nat........ a .................................................................... il ..........................................
Residente in .............................................................................................................................................
Sottopost ...... a visita collegiale il .............................................................................................................
Riconosciut...... invalid.. civile nella misura del ............................................................................................
CHIEDE
Di essere sottoposto a visita medica, da parte di questa commissione, per il riesame delle proprie condizioni
sanitarie, notevolmente aggravatesi, al fine di un eventuale aggravamento.
A tal fine allega:
– certificato medico attestante l'aggravamento delle precedenti infermità
– copia del verbale medico, attestante il primo riconoscimento
Data .............................................
Timbro e firma
................................................
Il certificato medico deve esprimere la diagnosi con chiarezza e deve precisare in modo
puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate
nuove menomazioni, motivando e descrivendo le cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente con idonea certificazione sanitaria (art. 2, D.M.
Tesoro 9 novembre1990).
Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all’accertamento della invalidità e dell’handicap, le domande di aggravamento
sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile
quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ri-
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corso; sulla mancanza di esperimento del ricorso è possibile produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/la sottoscritt........ nat........ a .................................................................... il ..........................................
Residente in .............................................................................................................................................
Sottopost ...... a visita collegiale il .............................................................................................................
Riconosciut...... invalid.. civile nella misura del ............................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000
DICHIARA
di non avere pendente un ricorso gerarchico presso il Ministero della economia e finanze Ufficio XIII avverso il
precedente riconoscimento di invalidità civile o handicap.
................................................……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data .............................................
Timbro e firma
................................................
Il declassamento. Può essere effettuato sempre su istanza dell’interessato, secondo le
modalità previste per l’aggravamento.
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
Il/la sottoscritt........ nat........ a .................................................................... il ..........................................
Residente in .............................................................................................................................................
Sottopost ...... a visita collegiale il .............................................................................................................
Riconosciut...... invalid.. civile nella misura del ............................................................................................
CHIEDE
Di essere sottoposto a visita medica, da parte di questa commissione, per il riesame delle proprie condizioni
sanitarie, notevolmente migliorate, al fine di un eventuale declassamento.
A tal fine allega:
– certificato medico attestante il miglioramento delle precedenti infermità
– copia del verbale medico, attestante il primo riconoscimento
Data .............................................
Timbro e firma
................................................
Revoca e regime dell’indebito. La revoca dei benefici assistenziali a seguito della ve-
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REVISIONE, AGGRAVAMENTO E DECLASSAMENTO, REVOCA E INDEBITO
rifica negativa del requisito sanitario o per motivi reddituali [r 9.4] determina la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, mentre gli atti dell’amministrazione hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento – e non di concessione della prestazione –,
pertanto il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la concessione delle prestazioni.
La ripetizione non può ritenersi condizionata alla sospensione cautelativa delle erogazioni prevista dal➊ Art. 5, comma 5, Decreto
l’art. 5, comma 5, D.P.R. 698/94 ➊ (Cass. 390/04).
del Presidente della
Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate
Repubblica 21 settembre
1994, n. 698
dopo l’accertamento della insussistenza dei requisiti
Nel caso di accertata insussistenza dei
non sono sottratte alla regola generale dell’art. 2033
requisiti prescritti per il godimento dei
c.c., restando irrilevante il mancato rispetto delle
benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento
norme che impongono all’amministrazione di attidegli stessi, da notificarsi entro trenta
varsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed
giorni dalla data del provvedimento di
emanando il formale provvedimento di revoca entro
sospensione. Il successivo formale
provvedimento di revoca produce effettermini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospenti dalla data dell’accertata insussistensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto
za dei requisiti prescritti. In caso di reobbligatorio. (Cass. 6610/2005; 2056/2004).
voca per insussistenza dei requisiti, in
cui vengono rilevati elementi di responDiverso criterio opera per le pensioni a carico delsabilità per danno erariale, i prefetti sol’assicurazione generale obbligatoria per l’invalino tenuti ad inviare copia del provvedidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè per la pensiomento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilità.
ne sociale [r 15], che possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione (art. 52, L. 88/89).
In questo caso non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita
percezione non sia dovuta a dolo dell’interessato; tale stato soggettivo consiste nella
semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto (Cass. 1978/04).
La diversità di regime tra prestazioni previdenziali e assistenziali per quel che attiene
all’indebito è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che con Ordinanza n.
264 del 22 luglio 2004 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 260, L. 662/96 e dell’art. 52, comma 2, L. 88/89, nella
parte in cui non prevedono l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo
di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, non
sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per
quello assistenziale un’identica disciplina.
Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo
introdotte dall’art. 4 D.L 323/96 e dall’art. 37, comma 8, L. 448/98, si è realizzato un
avvicinamento della disciplina dell’indebito assistenziale a quella dell’indebito previdenziale, per effetto del quale, attesa la peculiarità dell’accertamento dell’insussistenza
del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario
che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella
relativa all’indebita percezione delle prestazioni previdenziali (così anche Corte Cost.
448/2000).
Possono comunque essere previste dal legislatore deroghe al principio generale ripetizione ex art. 2033 c.c. per le prestazioni di invalidità civile.
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Questo mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l’affidamento determinato dall’attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo; in special modo nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie
si è consolidato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della citata generale
regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
In argomento, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone
dell’art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in
funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del
rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro
destinazione alimentare (Corte Cost. 39/1993; 431/1993).
Quadro normativo in materia di ripetibilità delle prestazioni
di invalidità civile indebitamente erogate (Cass. 6610/2005)
In relazione al contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, e per riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, non potrà ritenersi applicabile alle prestazioni di invalidità civile l’art. 38, comma 7,
della L. 448/2001, il quale prevede che, nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni
pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro.
Norma di disciplina specifica da considerare è invece l’art. 3 ter del D.L. 850/1976, convertito con modificazioni nella L. 29/1977, secondo il quale gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il
godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno
del mese successivo alla data del relativo provvedimento.
Pertanto, l’amministrazione che accerti l’inesistenza dell’obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e la soppressione dei benefici economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data
dell’atto.
Successiva regolamentazione dell’indebito è stata dettata dell’art. 11, comma 4, L. 537/1993, ai sensi del quale la Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero dell’Economia procede a verifiche
programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla dell’accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell’ultimo anno precedente la data stessa.
Tale disciplina ha dunque sostituito il precedente criterio di riferimento al tempo di adozione del formale atto di
revoca dei benefici con la data dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell’irripetibilità, rendendo peraltro ripetibili anche i ratei percepiti nell’anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all’accertamento sfavorevole, conseguentemente abrogando, ai sensi dell’art. 15 disp.
att. c.c., l’art. 3 ter D.L. 865/1976.
Il principio del riferimento alla data dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad
eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell’estensione della ripetibilità per l’interessato che intenda contestare
risultati dell’accertamento, e a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l’amministrazione deve tenere.
Infatti, la L. 425/1996, all’art. 4, comma 1 ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti
sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del
Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla dati della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica; il
comma 3 nonies dello stesso articolo reca poi l’abrogazione espressa del comma 4 dell’art. 11, L. 15/1993.
Altra fonte normativa è costituita dalle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/1994, regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell’art. 11, comma 1, L. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di inva(segue)
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
ITER DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
(segue)
lidità civile, cecità civile e sordomutismo. Secondo queste disposizioni, nel caso di accertata insussistenza dei
requisiti, si da luogo all’immediata sospensione cautelativa del pagamento del prestazioni, da notificarsi entro
trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca
produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Vi sono, poi, le norme in tema di Piano straordinario di verifica delle invalidità civili dettate dall’art. 52 della L.
449/1997, che, nel testo successivamente modificato dall’art. 37 della L. 448/1998, dispone a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’attuazione, dal 1 giugno 1998 al 31 dicembre
2000, di un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 della L. 425/1996.
In caso ai mancata presentazione di tale autocertificazione, il Ministero provvede entro e non oltre 120 giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate, rimanendo impregiudicate le azioni dell’amministrazione ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c..
Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate dalla L. 448/1998, il cui art. 37, comma 8, prevede che, caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze
economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Da ultimo, il comma 5 dell’art. 42 della L. 326/03 stabilisce non doversi procedere alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore della legge stessa, dai soggetti privi dei requisiti
reddituali.
La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente
di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell’art. 2033 c.c.
Appare infatti ragionevole che sia la data dell’accertamento amministrativo, ancorchè
precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell’affidamento dell’assistito
nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. 6091/2002; 14590/2002
18299/2002 16260/2003; 2056/2004).
La Corte costituzionale, del resto, con la citata decisione n. 448 del 2000, ha ritenuto la
disciplina di settore, così interpretata, come idonea ad approntare una tutela idonea, rispettosa dell’art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica
abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, mentre, in ragione della peculiarità
dell’accertamento dell’insussistenza del requisito sanitario, si giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, la ripetibilità dei ratei successivamente percepiti.
Pertanto, stante la citata giurisprudenza, anche costituzionale, sorge l’obbligo di ripetizione delle somme erogate dalla data della emanazione del provvedimento di revoca e
non dalla data di comunicazione dello stesso.
Se la notifica del provvedimento fosse immediata, nulla questio; poichè, però, nella
pratica, a volte trascorrono anche molti mesi tra la data dell’accertamento e la conoscenza da parte dell’invalido del provvedimento di revoca, non appare conforme a giustizia sostanziale dover ripetere somme –ricordiamo sempre in materia assistenziale e
quindi normalmente utilizzate per bisogni primari – percepite nella assoluta consapevolezza del proprio diritto.
10.6
Iter di erogazione delle provvidenze economiche
Le provvidenze economiche. Come precisato, il complessivo iter di riconoscimento di
invalidità deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda (art. 3,
D.P.R. 698/94) [r 10.1].
Nel caso in cui l’accertamento attesti minorazioni civili che comportano l’erogazione di
pensioni, assegni e indennità, la Commissione di verifica [r 10.3] richiede all’interessato
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
ITER DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
la documentazione necessaria per la concessione
delle relative provvidenze economiche e trasmette il
tutto al soggetto cui è affidata la competenza della
concessione delle provvidenze economiche stesse
(art. 1, c. 4, D.P.R. 698/94).
Possono pertanto individuarsi tre fasi: quello dell’accertamento, quello di concessione della provvidenza e infine quello dell’erogazione della stessa
(affidato all’INPS dall’anno 2000).
L’art. 130 del decreto legislativo 112/1998 ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di trattamenti
economici a favore dei minorati civili, attività in
precedenza svolta dalle prefetture, con decorrenza
dal 1° gennaio 2001 (verifica requisiti reddituali, assenza di ricovero, frequenza a centro scolastico o
riabilitativo ecc.), e ha attribuito all’INPS (dal Ministero dell’interno) la funzione di materiale erogazione dei pagamenti, sia per le prestazioni già in corso,
sia per le nuove concessioni, istituendo presso l’Istituto un apposito fondo di gestione.
Le regioni hanno prevalentemente delegato la loro
funzione direttamente ai comuni (art. 132, D.Lgs.
112/1998 ➊; è invalsa la pratica di delega direttamente all’INPS, tramite protocolli di intesa.
Il processo di trasferimento è ad oggi effettivo, ma
la gestione è differente a seconda delle regioni.
In ogni caso l’iter amministrativo della concessione
si conclude con una comunicazione all’interessato e
con la trasmissione degli atti all’INPS perché provveda al pagamento della provvidenza economica e
degli arretrati.
Inoltre il 3° comma del citato articolo individua
nell’INPS l’unico legittimato passivo nei procedimenti per la concessione delle prestazioni e dei servizi a favore degli invalidi civiIi (dal 3 settembre
1998) [r 13.2].
Decorrenza dei benefici economici. I benefici economici riconosciuti decorrono dal primo giorno del
mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. La Commissione può indicare, in via eccezionale e in base
alla documentazione clinica visionata, una data successiva diversa.
Decesso del richiedente. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido
civile, di cieco civile o di sordomuto, la commissione ASL può, su formale istanza degli eredi, procedere all’accertamento sanitario esclusivamente in
176
➊ Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 (G.U. 21 aprile 1998,
n. 92, S.O)
Art. 130 - Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della
vigente disciplina, agli invalidi civili è
trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi
trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni,
che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto
il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell’accertamento
sanitario e quella della concessione
dei benefìci economici, di cui all’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione
delle prestazioni e dei servizi, attivati a
decorrere dal termine di cui al comma
1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il
procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni
stesse ed all’INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al
medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso
amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale,
ferma restante la tutela giurisdizionale
davanti al giudice ordinario.
Art. 132 - Trasferimento alle regioni
1. Le regioni adottano, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall’emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di
(segue)
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ
ITER DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE
presenza di documentazione medica rilasciata da
strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l’esistenza delle infermità e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale [r 9.1].
Notifica del verbale di visita e trasmissione all’ente erogatore. Il verbale di visita redatto dalla
commissione medica ASL diventa definitivo se la
commissione di verifica (ex commissione medica
periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile) non sospende la procedura accertativa nel previsto termine di 60 giorni, oppure se nello stesso
termine comunichi di non aver nulla da osservare.
In tal caso, la commissione medica ASL invia un
esemplare dei verbale di visita all’interessato con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute possono dar diritto a pensione, assegno o
indennità, altra copia autentica del verbale è trasmessa agli enti competenti per gli ulteriori adempimenti.
Nel caso in cui la commissione di verifica abbia
disposto la sospensione della procedura accertativa, il verbale da essa redatto è trasmesso in copia
autentica alla commissione medica ASL per l’eventuale successivo inoltro all’ente erogatore (art.
1, 4° e 5° comma, del regolamento 21 settembre
1994, n. 698 ➊).
Diffida a provvedere. Il regolamento del 1994
(D.P.R. 698/1994), nell’intento di evitare le lungaggini che si verificavano in passato, pone dei termini
entro i quali devono essere adempiuti gli accertamenti relativi all’invalidità e alla concessione delle
provvidenze economiche [r 12.2].
(segue)
quelle mantenute in capo alle regioni
stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose; b) i giovani;
c) gli anziani; d) la famiglia; e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del
presente decreto legislativo.
➊ Art. 1, 4° e 5° comma,
D.P.R. 21 settembre 1994, n.
698
Regolamento recante norme sul
riordinamento dei procedimenti in
materia di riconoscimento delle
minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (G.U.
22 dicembre 1994, n. 298).
4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, in relazione al termine di sessanta giorni previsto per la richiesta di sospensione
della procedura da parte delle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidità civile.
Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la commissione medica USL e la commissione medica periferica trasmettono, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’interessato, un originale del verbale di visita.
Dette modalità di trasmissione si applicano anche agli accertamenti sanitari
effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.
5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute
diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell’interno,
le commissioni sopramenzionate trasmettono d’ufficio copia della istanza
di concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale
sanitario.
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