Regolamento per la certificazione

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Regolamento per la certificazione
Regolamento per l’esecuzione di audit ai
fini dell’Approvazione delle imprese di
produzione, manutenzione, gestione flotta
e addestramento manutentori di
aeromobili militari da parte della Direzione
degli Armamenti Aeronautici e per
l’Aeronavigabilità (DAAA)
(DPR n° 90 del 15/3/2010 art. 119)
RC/C 118
In vigore dal 1° marzo 2016
Rev.4
RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12
16128 Genova - Italia
tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org
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CAPITOLO 1 GENERALITA’ ......................................................................................................................................... 3
CAPITOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 3
CAPITOLO 3 DEFINIZIONI ........................................................................................................................................... 4
CAPITOLO 4 NORME DI RIFERIMENTO ....................................................................................................................... 5
CAPITOLO 5 CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT .................................................................................................. 6
CAPITOLO 6 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE ...................................................................................... 9
CAPITOLO 7 RISERVATEZZA ........................................................................................................................................ 9
CAPITOLO 8 MODALITA’ DI RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI AUDIT .......................................................................... 10
CAPITOLO 9 CONDIZIONI ECONOMICHE................................................................................................................... 10
CAPITOLO 10 RESPONSABILITA’ ............................................................................................................................... 10
CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI .............................................................................................................. 11
Allegato 1 ................................................................................................................................................................ 11
Allegato 2 ................................................................................................................................................................ 11
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CAPITOLO 1 GENERALITA’
Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per lo svolgimento di attività di audit in qualità
Impresa di Auditing Accreditata (IAA) da parte della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
(DAAA) in conformità alla PT AER(EP).P-1-3 e suoi supplementi “Requisiti per l’Accreditamento delle imprese che
effettuano audit alle organizzazioni di produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di
aeromobili militari” nonché le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere ed ottenere
l’approvazione da parte della DAAA.
Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le “Condizioni generali di contratto per la
certificazione di sistemi, prodotti e personale”, reperibili sul sito web www.rina.org.
L’accesso alle attività di audit è aperto a tutte le Organizzazioni che ne facciano formale richiesta e non è
condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.
Per le attività di audit RINA (IAA) applica le proprie tariffe vigenti per ciascun settore ispettivo, con il limite massimo
previsto dalla Tabella 9 “Approvazione dell’impresa di manutenzione” del Regolamento UE 319/2014 del 27 Marzo
2014 relativo ai Diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), e successive
modificazioni ed integrazioni, pertinenti alle attività per le quali l’Organizzazione chiede a DAAA l’Approvazione,
garantendone l’equità e l’uniformità di applicazione.
Le informazioni acquisite nel corso dell’attività di audit vengono considerate e trattate come strettamente riservate.
Nel caso presso le unità operative siano presenti aree alle quali non è consentito l’accesso, l’Organizzazione dovrà
segnalarlo al RINA fornendole motivazioni. Le risultanze delle attività di audit non possono includere processi che
non siano stati esaminati accuratamente e quindi di cui non sia stata verificata la conformità con gli standard di
riferimento.
La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme e nei documenti di riferimento
riportati al seguente Capitolo 4.
Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti tra RINA e l’Organizzazione
richiedente l’Approvazione alla DAAA ed il servizio di audit a RINA (IAA).
Il presente Regolamento può pertanto essere integrato da prescrizioni aggiuntive di Regolamenti per specifici settori
ispettivi e da eventuali ulteriori prescrizioni inserite nel contratto.
L’oggetto dell’audit e le norme e documenti tecnici di riferimento per l’attività di audit devono sempre essere
chiaramente definiti all’interno del contratto.
RINA ed il personale che opera nelle attività di audit non devono essere in alcun modo coinvolti nella progettazione,
fabbricazione, installazione, manutenzione, né in altre attività che potrebbero compromettere il carattere di
riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di audit.
CAPITOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività di audit in conformità alla
Pubblicazione Tecnica PT AER(EP).P-1-3 e suoi supplementi, edita dalla DAAA in ottemperanza a quanto disciplinato
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nel DPR n° 90 del 15 Marzo 2010, art. 119, in aderenza all’art. 745 del Codice della Navigazione, avente ad oggetto i
criteri di approvazione delle imprese di produzione per la sicurezza aerea e manutenzione, gestione flotta e
addestramento manutentori di aeromobili militari, oltre alla gestione dei rapporti tra RINA e le Organizzazioni
richiedenti. Per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente
riconosciuta, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure una persona
fisica.
L’attività di audit riguarda in generale un progetto, un processo, un prodotto, un servizio o un sito e consiste in un
giudizio di conformità rispetto ai requisiti di carattere tecnico e normativo applicabili per contratto.
L’attività di audit potrà essere effettuata rispetto a uno o più dei seguenti standard normativi:
-
Attività di produzione di aeromobili militari: Norma EMAR21 Subpart G (in fase di emissione con il nome
AER(EP).P-10-2 MPOA);
-
Attività di manutenzione: Norma AER(EP).P-2005, AER(EP).P-145;
-
Attività di gestione della flotta: Norma EMAR M (in fase di emissione con il nome AER(EP).-M CAMO);
-
Erogazione corsi di formazione e/o di addestramento: Norma AER(EP).P-2147;
-
Attestazione della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle Norme AER(EP).Q-serie 2000.
N.B.: Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’esecuzione degli audit da parte di RINA SERVICES
ai fini dell’approvazione DAAA è limitata al solo schema AER(EP).P-145 in virtù dell’accreditamento ottenuto da
DAAA.
CAPITOLO 3 DEFINIZIONI
Di seguito sono riportate le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento:
DAAA: è la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa;
IAA: Impresa di Auditing Accreditata dalla DAAA secondo i requisiti del Supplemento “A” e “B” alla PT AER(EP)P-1-3,
che svolge attività di audit in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, per l’approvazione da parte della
DAAA delle organizzazioni che, ai fini dell’aeronavigabilità iniziale e del mantenimento dell’aeronavigabilità,
svolgono attività di produzione [EMAR21 subpart G], svolgono manutenzione [AER(EP)P-2005, AER(EP)P-145],
svolgono l’attività di gestione flotta [EMAR M], erogano corsi di formazione e/o addestramento [AER(EP)P-2147],
richiedono l’attestato di parte seconda della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle norme AER(EP)Qserie2000;
Organizzazione: Soggetto che richiede un’attività di audit e su incarico della quale viene svolta l’attività di audit.
Rapporto di audit: documento che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell’audit.
Audit: attività di verifica e controllo. Può consistere nell’esame di un progetto, un processo, un prodotto, un servizio
o un sito e nella determinazione della loro conformità da parte di un auditor qualificato ai requisiti tecnici applicabili
alla normativa di riferimento.
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Auditor/Lead Auditor: personale tecnico del Team di Audit, qualificato dalla DAAA, che opera in esclusiva per RINA
(IAA), e incaricato per eseguire l’attività di audit.
CAPITOLO 4 NORME DI RIFERIMENTO
Di seguito sono elencate alcune norme e documenti di riferimento per le attività di audit:
-
-
UNI CEI EN ISO/IEC 17021 – “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e
certificazione di sistemi di gestione”;
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”;
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – “Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di
organismi che eseguono ispezioni”;
UNI EN ISO 19011 – “Linee guida per audit di sistemi di gestione”;
AER(EP).P-1-3 - “Requisiti per l’accreditamento delle imprese che effettuano audit alle organizzazioni di
produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di aeromobili militari (Supplementi
“A” del 09/10/2015 e “B” del 31/03/2016);
AER(EP).P-145 – “Requirements for Maintenance Organizations”;
AER(EP).DT-2015-021 – “Procedura applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di
Airworthiness”
AER(EP).00-00-5 “Controllo configurazione. Processi per l’elaborazione, valutazione, ed autorizzazione delle
modifiche da introdurre nei materiali di competenza della D.G.A.A.”;
AER.00-00-6 – “Individuazione e Registrazione della Conigurazione degli Articoli Aeronautici – Linee Guida per le
FFAA e CdS” ;
AER(EP).00-00-16 – “Impiego Master Minimum Equipment List (MMEL) Minimum Equipment List (MEL);
AER(EP).00-01-6 – “Istruzioni per la compilazione, l’inoltro e la gestione delle segnalazioni inconvenienti relative
al materiale aeronautico;
AER.00-1-7 – “Documentazioni che debbono seguire l’aeromobile quando questo viene inviato in Ditta per
lavorazioni e loro restituzione”;
AER.00-1-24 – “Norme per la tenuta e la compilazione dei nuovi libretti di identità per aeromobile – motore –
elica – e post bruciatore (mod. 744-743-742 cat. A.M.)”;
AER.00-1-49 – “Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione dell’aeromobile. Mod DP/5069”;
AER.00-1-57 – “Prelievo di parti da Sistemi e loro utilizzo come parti di ricambio per altri sistemi”;
AER.00-1-63 – “Certificati delle ispezioni periodiche – tutti i tipi di aeromobile”;
AER.00-1-72 – “Gestione del libretto di volo e dei Libretti d’Identità in formato elettronico”;
AER.00-1-73 – “Aeromobili militari fuori servizio e fuori uso – recupero parti, cessione e relativa gestione della
documentazione caratteristica”;
AER(EP).0-0-2 – “Definizione e Regolamentazione del Sistema delle PP:TT. Della Direzione Generale degli
Armamenti Aeronautici (ARMAEREO)”;
AER(EP).P-2005 – “Mantenimento della Aeronavigabilità”;
AER(EP).P-2147 – “Approvazione delle Organizzazioni che erogano Servizi di Formazione dei Manutentori di
Aeromobili Militari e/o suoi componenti”;
AER.P-10 – “Design Organization Military Approval”;
AER.P-7 – “Norma per l’iscrizione e la tenuta del registro degli aeromobili di stato”;
AER.Q-2010 – “Definizione delle Sigle, dei Vocaboli e delle Locuzioni comunemente impiegati nelle Pubblicazioni
Tecniche (PP.TT.) della D.G.A.A.”;
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-
EMAR 21 – “Certification of Military Aircraft and related products, parts and appliances, and design and
production organisations”;
EMAR M – “Continuing Airworthiness requirements for defence aviation”;
Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 Novembre 2003;
UNI EN ISO 9000 – “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario”;
UNI EN ISO 9001 – “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”;
UNI EN ISO 9004 – “Gestire un organizzazione per il successo durevole – L’approccio della gestione per la
qualità”;
AS/EN 9100 – “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e
della difesa”;
AS/EN 9110 – “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione
dell'aeronautica”.
RINA (IAA) si riserva la possibilità, qualora richiesto da DAAA, di svolgere attività di audit sulla base di specifiche
norme nazionali o internazionali riconosciute e valutate come applicabili.
CAPITOLO 5 ITER DI APPROVAZIONE: ESAME DOCUMENALE E CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’
DI AUDIT
L’Organizzazione che richieda l’Approvazione secondo le normative richiamate al punto 2 del presente regolamento
deve inoltrare formale istanza alla DAAA (Vice Direzione Tecnica 2° Ufficio, Via di Centocelle 301 – 00175 Roma [email protected]) secondo le modalità e la modulistica indicate nella norma di cui l’Organizzazione
richiede l’Approvazione e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento.
Successivamente l’Organizzazione richiede a RINA, in qualità di IAA accreditato, una offerta economica per
l’esecuzione delle attività di audit sulla base della norma oggetto della richiesta di Approvazione e già inoltrata alla
DAAA, utilizzando il questionario informativo di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento.
Alla ricezione del questionario informativo RINA darà seguito emettendo formale offerta economica, che dovrà
essere accettata integralmente in tutte le sue parti dall’Organizzazione richiedente l’Approvazione. Nel questionario
informativo, oltre ai dati dell’Organizzazione richiedente, devono essere compilati tutti i campi ed in particolare è
necessario indicare l’elenco delle classi e abilitazioni richieste (ove applicabile), il numero di addetti coinvolti, la data
di presentazione dell’istanza alla DAAA e l’elenco della documentazione eventualmente già trasmessa alla DAAA.
Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente le peculiarità dell’istanza di approvazione
eventualmente già trasmessa alla DAAA ed allo scopo di predisporre un’adeguata offerta economica per
l’esecuzione delle attività di audit, conforme ai requisiti normativi applicabili.
L’Organizzazione, in caso di accettazione dell’offerta economica inviata da RINA (IAA), formalizza la richiesta di audit
inviando a RINA (IAA) lo specifico modulo allegato all’offerta e/o RDO, indicando la norma di riferimento e, se del
caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta l’attività di audit.
Al ricevimento della Richiesta di Audit, RINA (IAA) invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione
della richiesta stessa e, contestualmente, RINA trasmette alla DAAA una richiesta di trasmissione della
documentazione prodotta dall’Organizzazione ed eventualmente già trasmessa alla DAAA. Una volta ricevuto il nulla
osta a procedere da parte della DAAA, RINA (IAA) prepara un Piano di Audit e lo trasmette sia all’Organizzazione
valutanda e sia alla DAAA nei termini previsti dalla Norma per la quale è stata richiesta l’approvazione.
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La Richiesta di Audit dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la
relativa accettazione da parte di RINA (IAA) formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA (IAA) e
l’Organizzazione richiedente l’Approvazione da parte della DAAA.
ll contratto stipulato tra il RINA (IAA) e l’Organizzazione comprende:
•
•
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l’esecuzione dell’esame documentale, ove previsto;
l’esecuzione dell’audit di prima Approvazione;
l’esecuzione degli audit di Mantenimento;
l’esecuzione degli audit di Estensione/Modifica, di scopo e/o di sito dell’Approvazione ottenuta;
eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta se richiesti dall’Organizzazione (pre-audit, readiness for
assessment) o necessari per il completamento dell’iter di approvazione (audit di follow-up, audit extra).
5.1 Conduzione dell’attività di audit e gestione dei rilievi
RINA (IAA) in base a quanto definito nel contratto e nei documenti tecnici di riferimento pianifica le attività di audit
e individua il Team di Audit (Lead Auditor e Auditor), tra il personale qualificato preventivamente dalla DAAA allo
scopo; i nominativi del Team di Audit vengono comunicati all’Organizzazione e, qualora sussistano giustificati motivi,
questa può chiederne per iscritto la sostituzione indicandone le motivazioni. RINA (IAA) e la DAAA hanno cura di
mantenere aggiornati gli elenchi dei tecnici qualificati.
L’attività di audit viene condotta in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento utilizzando
le liste di riscontro riportate nelle norme citate nel punto 2 del presente Regolamento.
La documentazione attestante i risultati dell’audit deve essere inviata alla DAAA nei modi e nei termini indicati dalla
Norma per la quale l’Organizzazione richiede l’Approvazione, con la proposta di “Approvazione”/”Non
Approvazione” dell’Organizzazione.
Il Lead Auditor/Auditor incaricato dell’attività può in generale formulare nel rapporto di audit:
-
rilievi: sono il mancato soddisfacimento di requisiti di norme, leggi o specifiche tecniche richiamate nel presente
Regolamento; debbono essere gestiti come non conformità, se non diversamente previsto;
osservazioni: sono raccomandazioni per il miglioramento.
I rilievi e le osservazioni devono in generale essere gestiti e presi in carico dall’Organizzazione e le modalità di
gestione e trattamento dipendono dalla norma, di cui al punto 2 del presente Regolamento, per la quale
l’Organizzazione ha richiesto l’Approvazione alla DAAA, in conformità all’Allegato 2 al presente Regolamento.
I rilievi minori e le osservazioni devono essere notificati al Responsabile dell’Organizzazione e alla DAAA entro 5
giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura dell’audit stesso.
I rilievi che compromettono l’aeronavigabilità e il relativo mantenimento devono essere comunicati
immediatamente al Responsabile dell’Organizzazione e alla DAAA.
L’Organizzazione richiedente l’Approvazione ha 60 giorni di tempo (calendariali) per individuare in modo univoco le
azioni correttive da porre in essere al fine di ottenere l’approvazione richiesta.
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Decorso tale termine senza riscontro, RINA (IAA) informerà DAAA che l’audit è stato chiuso con una non
approvazione. In questo caso l’Organizzazione può inoltrare nuova istanza di approvazione alla DAAA.
5.2 Chiusura dell’audit
Al termine dell’audit, acquisite tutte le evidenze oggettive, RINA (IAA) deve notificare al Responsabile
dell’Organizzazione l’esito della valutazione. illustrando gli eventuali rilievi emersi secondo quanto previsto
nell’Allegato 2 al presente Regolamento.
Tutti i rilievi riscontrati nel corso dell’attività di audit devono essere illustrati al Responsabile dell’Organizzazione in
modo da essere pienamente compresi e condivisi.
DAAA richiederà un programma d’attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti.
In base alla tipologia dei rilievi riscontrati ed alle specifiche contrattuali stipulate con l’Organizzazione possono
essere richiesti successivi audit di follow-up per la valutazione della gestione dei rilievi e la risoluzione delle non
conformità riscontrate.
Il rapporto di audit è firmato dal Team Leader qualificato, riporta l’identificazione univoca di tutti i membri del
gruppo di audit e dell’Organizzazione.
Eventuali controversie che dovessero sorgere in fase di audit tra RINA (IAA) e l’Organizzazione oggetto di audit,
derivanti da interpretazioni della normativa, saranno risolte a insindacabile giudizio della DAAA.
RINA (IAA) deve trasmettere a DAAA, nei termini previsti dalle norme di cui al punto 2 del presente Regolamento,
l’originale di tutto il carteggio esaminato e/o prodotto dall’Organizzazione.
Sulla base dei risultati delle attività di audit condotte, RINA (IAA) rilascia all’Organizzazione una copia del rapporto di
audit con l’evidenza di quanto emerso nel corso dell’audit. La consegna ufficiale del rapporto di audit
all’Organizzazione resta appannaggio della DAAA.
La DAAA, espletate le verifiche di propria competenza, qualora di concorde avviso con la proposta di
“Approvazione”, emetterà il previsto Certificato di Approvazione.
Qualora in sede di valutazione dei risultati dell’audit la DAAA non concordi con la proposta formulata da RINA (IAA),
notificherà i punti di disaccordo. RINA (IAA) avrà 30 giorni calendariali per fornire i chiarimenti richiesti da parte
della DAAA.
5.3 Prove di laboratorio
Secondo quanto precisato nelle norme e nei documenti tecnici di riferimento l’Organizzazione potrebbe far
effettuare prove, a proprio carico, sugli oggetti da ispezionare o su parti di essi.
Le prove possono essere eseguite prima, durante o dopo l’attività di audit.
L’Organizzazione, se necessario, provvede all’invio dei campioni a Laboratori che rispondono ad uno dei seguenti
requisiti:
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a) laboratori/organizzazioni accreditati secondo la Norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025 per l’effettuazione delle
prove previste;
b) laboratori/organizzazioni riconosciuti da DAAA;
c) laboratori/organizzazioni riconosciuti da RINA (IAA) in accordo al Regolamento “Norme per il Riconoscimento
dei Laboratori di Prova” e reperibile sul sito web www.rina.org
Le prove di laboratorio si considerano concluse con esito positivo quando, esaminato il rapporto finale delle prove, è
possibile stabilire che i risultati ottenuti siano conformi ai requisiti delle norme e documenti tecnici richiamati nel
presente Regolamento.
Qualora si riscontri la necessità di eseguire prove di laboratori, queste saranno presenziate da un Auditor incaricato
per l’esecuzione del servizio nella misura richiesta dalla norma di riferimento.
Le prove effettuate presso il laboratorio dell’Organizzazione, non rientranti nei casi a), b) o c) sopra citati, dovranno
essere eseguite in presenza del Team Leader/Auditor incaricato per l’esecuzione del servizio.
Nel caso le prove eseguite abbiano esito negativo, ne viene data comunicazione all’Organizzazione e alla DAAA per
concordare le azioni da intraprendere.
CAPITOLO 6 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE
L’Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l’ottimale effettuazione
dell’audit.
Con l’accettazione del presente Regolamento l’Organizzazione si impegna a:
-
-
operare conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento;
mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (personale, macchine, locali etc.) per il corretto svolgimento
delle attività di audit previste;
consentire interviste al personale, l’accesso ai propri locali, alla propria documentazione ed al proprio sistema
informativo al Team di audit incaricato da RINA (IAA) e qualificati da DAAA, agli eventuali osservatori e/o esperti
tecnici ed agli eventuali valutatori della DAAA stessa ed assisterli durante le attività di audit;
assolvere ai pagamenti secondo quanto concordato nei documenti contrattuali non condizionandoli all’esito
dell’audit e alla successiva Approvazione da parte della DAAA.
L’audit è eseguito in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento riportati nel contratto. E’
responsabilità dell’Organizzazione il rispetto della legislazione vigente.
RINA (IAA) non modifica le regole del proprio sistema di audit, salvo nel caso in cui siano modificate le norme di
riferimento. In tal caso ne dà comunicazione all’Organizzazione, accordando ad essa il tempo ragionevolmente
necessario per apportare gli opportuni cambiamenti al proprio modo di operare.
CAPITOLO 7 RISERVATEZZA
RINA (IAA) assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di audit siano trattate in maniera
strettamente riservata. Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate in quanto
prescritto da disposizioni di legge o disposizioni da parte della DAAA, l’Organizzazione è messa al corrente delle
informazioni rese note a terzi.
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Il personale di RINA (IAA) coinvolto nelle ispezioni è tenuto a vincoli di riservatezza; l’accesso e la consultazione dei
documenti relativi alle attività di audit sono riservati solo alle funzioni di RINA (IAA) coinvolte nell’iter di
Approvazione.
CAPITOLO 8 MODALITA’ DI RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI AUDIT
Una volta ottenuto il rapporto di audit l’Organizzazione può farne menzione a condizione che ogni riferimento sia
fatto in modo tale da non indurre ad errate interpretazioni e che sia chiaramente identificato l’oggetto del rapporto
di audit. RINA (IAA) mantiene una registrazione dei rapporti emessi contenente almeno le seguenti informazioni:
-
numero del rapporto;
organizzazione richiedente;
oggetto dell’audit;
team di audit;
data di chiusura delle attività di audit.
CAPITOLO 9 CONDIZIONI ECONOMICHE
Le offerte predisposte da RINA (IAA) derivano da tariffari approvati per gli specifici settori ispettivi e si basano sui
limiti massimali della Tabella 9 “Approvazione dell’impresa di manutenzione” del Regolamento (UE) 319/2014 del 27
marzo 2014 relativo ai Diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e successive
modificazioni e integrazioni.
Su richiesta dell’Organizzazione, o a seconda delle necessità per il completamento dell’iter di approvazione, ogni
variazione del programma di audit può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione dei
maggiori oneri richiesti per le attività di audit rispetto all’offerta economica iniziale.
I pagamenti relativi alle attività di audit svolte devono essere versati a RINA (IAA) secondo le indicazioni riportate
nelle fatture emesse.
CAPITOLO 10 RESPONSABILITA’
RINA (IAA) è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di informazioni o dati
da parte dell’Organizzazione come anche nel caso che gli stessi non corrispondano alla realtà.
RINA (IAA) ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non assume alcuna
responsabilità nei confronti delle scelte tecniche adottate dall’Organizzazione per le quali l’Organizzazione stessa ne
è l’unica responsabile, né dell’accertamento del rispetto di requisiti di legge non compresi nei documenti
contrattuali e nelle norme di riferimento.
L’attività di audit svolta da RINA (IAA) non esime l’Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti,
processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od
obbligo di garanzia da parte di RINA (IAA).
Nessuna responsabilità può essere imputata a RINA (IAA) per difetti di prodotti, processi e servizi forniti
dall’Organizzazione.
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RINA (IAA) non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno a terzi provocato dai prodotti, processi e
servizi forniti dall’Organizzazione.
CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI
Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente Regolamento RINA,
nell’offerta economica e nelle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale",
nell’edizione in vigore e reperibili sul sito web www.rina.org.
Allegato 1: QUESTIONARIO INFORMATIVO - AUDIT PER CONTO DELLA DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
E PER L’AERONAVIGABILITA’ - DAAA
Allegato 2: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUDIT ALLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI
AEROMOBILI MILITARI
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Regolamenti tecnici RINA
Pubblicazione Marzo 2016
Revisione 4
Edizione italiana
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ALLEGATO 2: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, MANUTENZIONE,
GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI AEROMOBILI MILITARI
Audit (secondo UNI EN ISO 19011)
Norma
Conduzione
AER(EP).P-145 Entro 90 giorni dalla
(Organizzazioni
che svolgono
attività di
manutenzione)
presentazione
dell’istanza di
approvazione a DAAA,
la stessa trasmette
all’Organizzazione la
Comunicazione di
accettazione
dell’istanza.
RINA (IAA) ha 30 giorni
di tempo, dal
completamento della
fase precedente, per
l’esecuzione
dell’esame
documentale
effettuato su manuale
MOE e procedure.
RINA (IAA) trasmette
15 giorni prima
dell’audit il programma
di audit.
Rilievi
Chiusura
Livello 1 (L1) – qualsiasi
Non Conformità ai requisiti
dell’Allegato 1 della norma
che abbassa gli standard di
sicurezza e mette in serio
pericolo la sicurezza del
volo;
Livello 2 (L2) – qualsiasi
Non Conformità ai requisiti
dell’allegato 1 della norma
che potrebbe abbassare gli
standard di sicurezza e
mettere potenzialmente in
pericolo la sicurezza del
volo.
Nel caso di Non
Conformità, il responsabile
dell’azienda deve definire
un piano di AC,
concordarne la tempistica
di attuazione con DAAA e
dimostrarne l’efficacia a
IAA, anche con audit di
follow-up.
Entro 15 giorni dall’audit il Team
Leader prepara il rapporto di audit
(Allegato A della norma). Tale
rapporto è allegato al verbale di
proposta di approvazione (Form 6 di
cui appendice II allegato 3) da
inoltrare a DAAA.
Il rapporto di verifica può riportare
uno dei tre giudizi finali:
- Positivo (nessun L1 e L2 emerso)
- Condizionato (solo L2. Il team
verifica se il richiedente segue il
piano di AC)
- Negativo (NC di tipo L1, ovvero L2
non risolte). In questo caso il
richiedente può presentare nuova
domanda alla risoluzione delle NC
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Rilascio della certificazione
Da parte della DAAA. Il
certificato ha validità
indeterminata sub-condicione di
cui all’art.2.1.7 del regolamento.
Limitazioni,
sospensioni,
revoche
Parziali o totali in
funzione della
gravità ed
estensione dei
rilievi di L1, fino
all’adozione di
efficaci AC da parte
dell’organizzazione.
Nel caso di rinuncia
o revoca, il
certificato deve
essere restituito
alla DAAA.
EMAR21
Subpart G
Check-lst (non
disponibile)
(Organizzazioni
che svolgono
attività di
produzione)
Livello 1 – qualsiasi Non
Conformità che potrebbe
portare al mancato
soddisfacimento dei
requisiti di progetto e
minare la sicurezza
dell’aeromobile.
I rilievi di Livello 1 devono
essere comunicati
immediatamente alla
DAAA e all’Organizzazione.
Livello 2 – qualsiasi Non
Conformità non
classificabile come L1.
Entro 5 giorni dalla
chiusura dell’audit devono
essere notificati
all’Organizzazione e alla
DAAA i rilievi di Livello 2
riscontrati in sede di audit.
AER(EP).P2005
La richiesta è redatta
dall’azienda da
Livello 3 – Non richiede un
immediato intervento da
parte dell’organizzazione,
tranne in caso di diversa
indicazione da parte di
DAAA
Non Conformità critica –
totale mancanza di
DAAA intraprenderà un’azione
immediata per limitare, sospendere o
revocare la licenza di produzione
dell’organizzazione, in tutto o in
parte, in funzione dell’estensione del
rilievo, fino a quando non sarà
completata un’azione correttiva di
successo da parte dell’organizzazione.
L’Organizzazione ha 21 giorni, a
partire dall’approvazione del rilievo,
per intraprendere azioni correttive
che soddisfino la DAAA.
Nel caso in cui DAAA NON
concordi con la proposta della
IAA, comunica allo stesso una
richiesta di chiarimenti da
riscontrare in max.30gg. In caso
di mancato riscontro, sarà
considerato grave inadempienza
e provocherà la revoca
dell’accreditamento alla IAA.
DAAA rilascia il certificato di
approvazione.
Parziali o totali in
funzione della
gravità ed
estensione dei
rilievi di Livello 1
Rilasciato dal Direttore della
DAAA o suo delegato secondo il
Nessuna
indicazione formale
L’organizzazione comunica entro 60
giorni direttamente alla DAAA, dalla
data di chiusura dell’audit, le azioni
correttive individuate per la gestione
dei rilievi di Livello 2. L’azione
correttiva dovrà essere completate
entro 90 giorni dalla chiusura
dell’audit.
La DAAA si riserva sotto particolari
condizioni di estendere di ulteriori tre
mesi il periodo per il completamento
dell’azione correttiva.
Entro 10 giorni dall’audit Team Leader
prepara il rapporto di Verifica
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(Comandi/Enti
Pubblici e
Militari che
hanno in
gestione
aeromobili
militari)
certificare, secondo
l’art.6.1 della Norma.
Sono previsti manuale
e procedure con
relativa analisi
documentale.
Check-list Allegato D
Il team di valutazione
prevede come Team
Leader l’Auditor
dell’IAA e come coteamers due valutatori
delle FFAA/CdS.
Audit da effettuare
almeno dopo 6 mesi
dalla data di emissione
del manuale
dell’azienda.
Il piano di audit deve
essere preparato ed
inviato dal Team
Leader.
Check-list Allegato C
della norma.
(Organizzazioni Il team di valutazione
prevede come TL
che erogano
l’auditor dell’IAA e
corsi di
formazione e/o come co-teamers due
addestramento) valutatori delle
FFAA/CdS.
AER(EP).P2147
gestione di un requisito il
cui effetto è nocivo per
l’integrità o sicurezza del
prodotto
Non Conformità maggiore
– carenze nel sistema tali
da non garantire
completamente il
soddisfacimento del
requisito;
Non Conformità minore –
occasionale mancata
osservanza di prescrizioni,
tale da non
compromettere il
funzionamento del sistema
e/o del prodotto
Ispettiva, redatto secondo l’Allegato C
della Norma.
Il rapporto di verifica può riportare
uno dei tre giudizi finali:
- Positivo (solo NC minori, da
verificare nell’audit di
mantenimento)
- Condizionale (solo NC minori e/o
maggiori). Il team verifica se il
richiedente segue il piano di AC a
3 mesi dall’audit.
- Negativo (NC di tipo “critico”,
ovvero “maggiore” non risolte). In
questo caso il richiedente può
presentare nuova domanda alla
risoluzione delle NC
modello in allegato B della
Norma.
Sono previsti audit di
mantenimento con cadenza
generalmente triennale,
secondo AER.DT 2009-10
NC critica – totale
mancanza di gestione di un
requisito;
NC maggiore – carenze nel
sistema tali da non
garantire completamente il
soddisfacimento del
requisito;
Il TL deve preparare il verbale di VI
entro 10gg. dalla conclusione
dell’audit, secondo l’allegato B +
allegato D (ove presenti NC).
Il verbale può riportare uno dei tre
giudizi finali:
- Positivo (nessuna NC critica e/o
maggiore)
Da parte di delegato della DAAA.
Il certificato ha validità
indeterminata sub-condicione di
cui all’art.3.5 del regolamento.
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Nessuna
indicazione formale
Audit da effettuare
almeno dopo 6 mesi
dalla data di emissione
del manuale
dell’azienda.
NC minore – occasionale
mancata osservanza di
prescrizioni, tale da non
compromettere il
funzionamento
dell’organizzazione
-
-
Condizionale (nessuna NC critica)
e nuova verifica dell’efficacia delle
AC dopo 3 mesi dall’audit
Negativo (NC critiche, ovvero
maggiori non risolte)
EMAR M
(Organizzazioni
che svolgono
gestione flotta)
N.B.: laddove menzionati, gli allegati e la modulistica si riferiscono ai regolamenti cui sono associati.
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