Regolamento per la certificazione
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Regolamento per la certificazione
Regolamento per l’esecuzione di audit ai fini dell’Approvazione delle imprese di produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di aeromobili militari da parte della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) (DPR n° 90 del 15/3/2010 art. 119) RC/C 118 In vigore dal 1° marzo 2016 Rev.4 RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010 5351000 web site : www.rina.org _____________________________________ 1 / 17 CAPITOLO 1 GENERALITA’ ......................................................................................................................................... 3 CAPITOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................ 3 CAPITOLO 3 DEFINIZIONI ........................................................................................................................................... 4 CAPITOLO 4 NORME DI RIFERIMENTO ....................................................................................................................... 5 CAPITOLO 5 CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT .................................................................................................. 6 CAPITOLO 6 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE ...................................................................................... 9 CAPITOLO 7 RISERVATEZZA ........................................................................................................................................ 9 CAPITOLO 8 MODALITA’ DI RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI AUDIT .......................................................................... 10 CAPITOLO 9 CONDIZIONI ECONOMICHE................................................................................................................... 10 CAPITOLO 10 RESPONSABILITA’ ............................................................................................................................... 10 CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI .............................................................................................................. 11 Allegato 1 ................................................................................................................................................................ 11 Allegato 2 ................................................................................................................................................................ 11 2 / 17 CAPITOLO 1 GENERALITA’ Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per lo svolgimento di attività di audit in qualità Impresa di Auditing Accreditata (IAA) da parte della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (DAAA) in conformità alla PT AER(EP).P-1-3 e suoi supplementi “Requisiti per l’Accreditamento delle imprese che effettuano audit alle organizzazioni di produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di aeromobili militari” nonché le modalità che devono seguire le Organizzazioni per richiedere ed ottenere l’approvazione da parte della DAAA. Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le “Condizioni generali di contratto per la certificazione di sistemi, prodotti e personale”, reperibili sul sito web www.rina.org. L’accesso alle attività di audit è aperto a tutte le Organizzazioni che ne facciano formale richiesta e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per le attività di audit RINA (IAA) applica le proprie tariffe vigenti per ciascun settore ispettivo, con il limite massimo previsto dalla Tabella 9 “Approvazione dell’impresa di manutenzione” del Regolamento UE 319/2014 del 27 Marzo 2014 relativo ai Diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), e successive modificazioni ed integrazioni, pertinenti alle attività per le quali l’Organizzazione chiede a DAAA l’Approvazione, garantendone l’equità e l’uniformità di applicazione. Le informazioni acquisite nel corso dell’attività di audit vengono considerate e trattate come strettamente riservate. Nel caso presso le unità operative siano presenti aree alle quali non è consentito l’accesso, l’Organizzazione dovrà segnalarlo al RINA fornendole motivazioni. Le risultanze delle attività di audit non possono includere processi che non siano stati esaminati accuratamente e quindi di cui non sia stata verificata la conformità con gli standard di riferimento. La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme e nei documenti di riferimento riportati al seguente Capitolo 4. Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti tra RINA e l’Organizzazione richiedente l’Approvazione alla DAAA ed il servizio di audit a RINA (IAA). Il presente Regolamento può pertanto essere integrato da prescrizioni aggiuntive di Regolamenti per specifici settori ispettivi e da eventuali ulteriori prescrizioni inserite nel contratto. L’oggetto dell’audit e le norme e documenti tecnici di riferimento per l’attività di audit devono sempre essere chiaramente definiti all’interno del contratto. RINA ed il personale che opera nelle attività di audit non devono essere in alcun modo coinvolti nella progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione, né in altre attività che potrebbero compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di audit. CAPITOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle attività di audit in conformità alla Pubblicazione Tecnica PT AER(EP).P-1-3 e suoi supplementi, edita dalla DAAA in ottemperanza a quanto disciplinato 3 / 17 nel DPR n° 90 del 15 Marzo 2010, art. 119, in aderenza all’art. 745 del Codice della Navigazione, avente ad oggetto i criteri di approvazione delle imprese di produzione per la sicurezza aerea e manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di aeromobili militari, oltre alla gestione dei rapporti tra RINA e le Organizzazioni richiedenti. Per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure una persona fisica. L’attività di audit riguarda in generale un progetto, un processo, un prodotto, un servizio o un sito e consiste in un giudizio di conformità rispetto ai requisiti di carattere tecnico e normativo applicabili per contratto. L’attività di audit potrà essere effettuata rispetto a uno o più dei seguenti standard normativi: - Attività di produzione di aeromobili militari: Norma EMAR21 Subpart G (in fase di emissione con il nome AER(EP).P-10-2 MPOA); - Attività di manutenzione: Norma AER(EP).P-2005, AER(EP).P-145; - Attività di gestione della flotta: Norma EMAR M (in fase di emissione con il nome AER(EP).-M CAMO); - Erogazione corsi di formazione e/o di addestramento: Norma AER(EP).P-2147; - Attestazione della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle Norme AER(EP).Q-serie 2000. N.B.: Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’esecuzione degli audit da parte di RINA SERVICES ai fini dell’approvazione DAAA è limitata al solo schema AER(EP).P-145 in virtù dell’accreditamento ottenuto da DAAA. CAPITOLO 3 DEFINIZIONI Di seguito sono riportate le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel presente Regolamento: DAAA: è la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità del Ministero della Difesa; IAA: Impresa di Auditing Accreditata dalla DAAA secondo i requisiti del Supplemento “A” e “B” alla PT AER(EP)P-1-3, che svolge attività di audit in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, per l’approvazione da parte della DAAA delle organizzazioni che, ai fini dell’aeronavigabilità iniziale e del mantenimento dell’aeronavigabilità, svolgono attività di produzione [EMAR21 subpart G], svolgono manutenzione [AER(EP)P-2005, AER(EP)P-145], svolgono l’attività di gestione flotta [EMAR M], erogano corsi di formazione e/o addestramento [AER(EP)P-2147], richiedono l’attestato di parte seconda della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle norme AER(EP)Qserie2000; Organizzazione: Soggetto che richiede un’attività di audit e su incarico della quale viene svolta l’attività di audit. Rapporto di audit: documento che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell’audit. Audit: attività di verifica e controllo. Può consistere nell’esame di un progetto, un processo, un prodotto, un servizio o un sito e nella determinazione della loro conformità da parte di un auditor qualificato ai requisiti tecnici applicabili alla normativa di riferimento. 4 / 17 Auditor/Lead Auditor: personale tecnico del Team di Audit, qualificato dalla DAAA, che opera in esclusiva per RINA (IAA), e incaricato per eseguire l’attività di audit. CAPITOLO 4 NORME DI RIFERIMENTO Di seguito sono elencate alcune norme e documenti di riferimento per le attività di audit: - - UNI CEI EN ISO/IEC 17021 – “Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione”; UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”; UNI CEI EN ISO/IEC 17020 – “Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”; UNI EN ISO 19011 – “Linee guida per audit di sistemi di gestione”; AER(EP).P-1-3 - “Requisiti per l’accreditamento delle imprese che effettuano audit alle organizzazioni di produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori di aeromobili militari (Supplementi “A” del 09/10/2015 e “B” del 31/03/2016); AER(EP).P-145 – “Requirements for Maintenance Organizations”; AER(EP).DT-2015-021 – “Procedura applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di Airworthiness” AER(EP).00-00-5 “Controllo configurazione. Processi per l’elaborazione, valutazione, ed autorizzazione delle modifiche da introdurre nei materiali di competenza della D.G.A.A.”; AER.00-00-6 – “Individuazione e Registrazione della Conigurazione degli Articoli Aeronautici – Linee Guida per le FFAA e CdS” ; AER(EP).00-00-16 – “Impiego Master Minimum Equipment List (MMEL) Minimum Equipment List (MEL); AER(EP).00-01-6 – “Istruzioni per la compilazione, l’inoltro e la gestione delle segnalazioni inconvenienti relative al materiale aeronautico; AER.00-1-7 – “Documentazioni che debbono seguire l’aeromobile quando questo viene inviato in Ditta per lavorazioni e loro restituzione”; AER.00-1-24 – “Norme per la tenuta e la compilazione dei nuovi libretti di identità per aeromobile – motore – elica – e post bruciatore (mod. 744-743-742 cat. A.M.)”; AER.00-1-49 – “Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione dell’aeromobile. Mod DP/5069”; AER.00-1-57 – “Prelievo di parti da Sistemi e loro utilizzo come parti di ricambio per altri sistemi”; AER.00-1-63 – “Certificati delle ispezioni periodiche – tutti i tipi di aeromobile”; AER.00-1-72 – “Gestione del libretto di volo e dei Libretti d’Identità in formato elettronico”; AER.00-1-73 – “Aeromobili militari fuori servizio e fuori uso – recupero parti, cessione e relativa gestione della documentazione caratteristica”; AER(EP).0-0-2 – “Definizione e Regolamentazione del Sistema delle PP:TT. Della Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (ARMAEREO)”; AER(EP).P-2005 – “Mantenimento della Aeronavigabilità”; AER(EP).P-2147 – “Approvazione delle Organizzazioni che erogano Servizi di Formazione dei Manutentori di Aeromobili Militari e/o suoi componenti”; AER.P-10 – “Design Organization Military Approval”; AER.P-7 – “Norma per l’iscrizione e la tenuta del registro degli aeromobili di stato”; AER.Q-2010 – “Definizione delle Sigle, dei Vocaboli e delle Locuzioni comunemente impiegati nelle Pubblicazioni Tecniche (PP.TT.) della D.G.A.A.”; 5 / 17 - EMAR 21 – “Certification of Military Aircraft and related products, parts and appliances, and design and production organisations”; EMAR M – “Continuing Airworthiness requirements for defence aviation”; Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 Novembre 2003; UNI EN ISO 9000 – “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario”; UNI EN ISO 9001 – “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”; UNI EN ISO 9004 – “Gestire un organizzazione per il successo durevole – L’approccio della gestione per la qualità”; AS/EN 9100 – “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa”; AS/EN 9110 – “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica”. RINA (IAA) si riserva la possibilità, qualora richiesto da DAAA, di svolgere attività di audit sulla base di specifiche norme nazionali o internazionali riconosciute e valutate come applicabili. CAPITOLO 5 ITER DI APPROVAZIONE: ESAME DOCUMENALE E CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT L’Organizzazione che richieda l’Approvazione secondo le normative richiamate al punto 2 del presente regolamento deve inoltrare formale istanza alla DAAA (Vice Direzione Tecnica 2° Ufficio, Via di Centocelle 301 – 00175 Roma [email protected]) secondo le modalità e la modulistica indicate nella norma di cui l’Organizzazione richiede l’Approvazione e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato 2 al presente Regolamento. Successivamente l’Organizzazione richiede a RINA, in qualità di IAA accreditato, una offerta economica per l’esecuzione delle attività di audit sulla base della norma oggetto della richiesta di Approvazione e già inoltrata alla DAAA, utilizzando il questionario informativo di cui all’Allegato 1 al presente Regolamento. Alla ricezione del questionario informativo RINA darà seguito emettendo formale offerta economica, che dovrà essere accettata integralmente in tutte le sue parti dall’Organizzazione richiedente l’Approvazione. Nel questionario informativo, oltre ai dati dell’Organizzazione richiedente, devono essere compilati tutti i campi ed in particolare è necessario indicare l’elenco delle classi e abilitazioni richieste (ove applicabile), il numero di addetti coinvolti, la data di presentazione dell’istanza alla DAAA e l’elenco della documentazione eventualmente già trasmessa alla DAAA. Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente le peculiarità dell’istanza di approvazione eventualmente già trasmessa alla DAAA ed allo scopo di predisporre un’adeguata offerta economica per l’esecuzione delle attività di audit, conforme ai requisiti normativi applicabili. L’Organizzazione, in caso di accettazione dell’offerta economica inviata da RINA (IAA), formalizza la richiesta di audit inviando a RINA (IAA) lo specifico modulo allegato all’offerta e/o RDO, indicando la norma di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta l’attività di audit. Al ricevimento della Richiesta di Audit, RINA (IAA) invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa e, contestualmente, RINA trasmette alla DAAA una richiesta di trasmissione della documentazione prodotta dall’Organizzazione ed eventualmente già trasmessa alla DAAA. Una volta ricevuto il nulla osta a procedere da parte della DAAA, RINA (IAA) prepara un Piano di Audit e lo trasmette sia all’Organizzazione valutanda e sia alla DAAA nei termini previsti dalla Norma per la quale è stata richiesta l’approvazione. 6 / 17 La Richiesta di Audit dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte di RINA (IAA) formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA (IAA) e l’Organizzazione richiedente l’Approvazione da parte della DAAA. ll contratto stipulato tra il RINA (IAA) e l’Organizzazione comprende: • • • • • l’esecuzione dell’esame documentale, ove previsto; l’esecuzione dell’audit di prima Approvazione; l’esecuzione degli audit di Mantenimento; l’esecuzione degli audit di Estensione/Modifica, di scopo e/o di sito dell’Approvazione ottenuta; eventuali servizi aggiuntivi specificati nell’offerta se richiesti dall’Organizzazione (pre-audit, readiness for assessment) o necessari per il completamento dell’iter di approvazione (audit di follow-up, audit extra). 5.1 Conduzione dell’attività di audit e gestione dei rilievi RINA (IAA) in base a quanto definito nel contratto e nei documenti tecnici di riferimento pianifica le attività di audit e individua il Team di Audit (Lead Auditor e Auditor), tra il personale qualificato preventivamente dalla DAAA allo scopo; i nominativi del Team di Audit vengono comunicati all’Organizzazione e, qualora sussistano giustificati motivi, questa può chiederne per iscritto la sostituzione indicandone le motivazioni. RINA (IAA) e la DAAA hanno cura di mantenere aggiornati gli elenchi dei tecnici qualificati. L’attività di audit viene condotta in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento utilizzando le liste di riscontro riportate nelle norme citate nel punto 2 del presente Regolamento. La documentazione attestante i risultati dell’audit deve essere inviata alla DAAA nei modi e nei termini indicati dalla Norma per la quale l’Organizzazione richiede l’Approvazione, con la proposta di “Approvazione”/”Non Approvazione” dell’Organizzazione. Il Lead Auditor/Auditor incaricato dell’attività può in generale formulare nel rapporto di audit: - rilievi: sono il mancato soddisfacimento di requisiti di norme, leggi o specifiche tecniche richiamate nel presente Regolamento; debbono essere gestiti come non conformità, se non diversamente previsto; osservazioni: sono raccomandazioni per il miglioramento. I rilievi e le osservazioni devono in generale essere gestiti e presi in carico dall’Organizzazione e le modalità di gestione e trattamento dipendono dalla norma, di cui al punto 2 del presente Regolamento, per la quale l’Organizzazione ha richiesto l’Approvazione alla DAAA, in conformità all’Allegato 2 al presente Regolamento. I rilievi minori e le osservazioni devono essere notificati al Responsabile dell’Organizzazione e alla DAAA entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura dell’audit stesso. I rilievi che compromettono l’aeronavigabilità e il relativo mantenimento devono essere comunicati immediatamente al Responsabile dell’Organizzazione e alla DAAA. L’Organizzazione richiedente l’Approvazione ha 60 giorni di tempo (calendariali) per individuare in modo univoco le azioni correttive da porre in essere al fine di ottenere l’approvazione richiesta. 7 / 17 Decorso tale termine senza riscontro, RINA (IAA) informerà DAAA che l’audit è stato chiuso con una non approvazione. In questo caso l’Organizzazione può inoltrare nuova istanza di approvazione alla DAAA. 5.2 Chiusura dell’audit Al termine dell’audit, acquisite tutte le evidenze oggettive, RINA (IAA) deve notificare al Responsabile dell’Organizzazione l’esito della valutazione. illustrando gli eventuali rilievi emersi secondo quanto previsto nell’Allegato 2 al presente Regolamento. Tutti i rilievi riscontrati nel corso dell’attività di audit devono essere illustrati al Responsabile dell’Organizzazione in modo da essere pienamente compresi e condivisi. DAAA richiederà un programma d’attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti. In base alla tipologia dei rilievi riscontrati ed alle specifiche contrattuali stipulate con l’Organizzazione possono essere richiesti successivi audit di follow-up per la valutazione della gestione dei rilievi e la risoluzione delle non conformità riscontrate. Il rapporto di audit è firmato dal Team Leader qualificato, riporta l’identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di audit e dell’Organizzazione. Eventuali controversie che dovessero sorgere in fase di audit tra RINA (IAA) e l’Organizzazione oggetto di audit, derivanti da interpretazioni della normativa, saranno risolte a insindacabile giudizio della DAAA. RINA (IAA) deve trasmettere a DAAA, nei termini previsti dalle norme di cui al punto 2 del presente Regolamento, l’originale di tutto il carteggio esaminato e/o prodotto dall’Organizzazione. Sulla base dei risultati delle attività di audit condotte, RINA (IAA) rilascia all’Organizzazione una copia del rapporto di audit con l’evidenza di quanto emerso nel corso dell’audit. La consegna ufficiale del rapporto di audit all’Organizzazione resta appannaggio della DAAA. La DAAA, espletate le verifiche di propria competenza, qualora di concorde avviso con la proposta di “Approvazione”, emetterà il previsto Certificato di Approvazione. Qualora in sede di valutazione dei risultati dell’audit la DAAA non concordi con la proposta formulata da RINA (IAA), notificherà i punti di disaccordo. RINA (IAA) avrà 30 giorni calendariali per fornire i chiarimenti richiesti da parte della DAAA. 5.3 Prove di laboratorio Secondo quanto precisato nelle norme e nei documenti tecnici di riferimento l’Organizzazione potrebbe far effettuare prove, a proprio carico, sugli oggetti da ispezionare o su parti di essi. Le prove possono essere eseguite prima, durante o dopo l’attività di audit. L’Organizzazione, se necessario, provvede all’invio dei campioni a Laboratori che rispondono ad uno dei seguenti requisiti: 8 / 17 a) laboratori/organizzazioni accreditati secondo la Norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025 per l’effettuazione delle prove previste; b) laboratori/organizzazioni riconosciuti da DAAA; c) laboratori/organizzazioni riconosciuti da RINA (IAA) in accordo al Regolamento “Norme per il Riconoscimento dei Laboratori di Prova” e reperibile sul sito web www.rina.org Le prove di laboratorio si considerano concluse con esito positivo quando, esaminato il rapporto finale delle prove, è possibile stabilire che i risultati ottenuti siano conformi ai requisiti delle norme e documenti tecnici richiamati nel presente Regolamento. Qualora si riscontri la necessità di eseguire prove di laboratori, queste saranno presenziate da un Auditor incaricato per l’esecuzione del servizio nella misura richiesta dalla norma di riferimento. Le prove effettuate presso il laboratorio dell’Organizzazione, non rientranti nei casi a), b) o c) sopra citati, dovranno essere eseguite in presenza del Team Leader/Auditor incaricato per l’esecuzione del servizio. Nel caso le prove eseguite abbiano esito negativo, ne viene data comunicazione all’Organizzazione e alla DAAA per concordare le azioni da intraprendere. CAPITOLO 6 IMPEGNI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE L’Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l’ottimale effettuazione dell’audit. Con l’accettazione del presente Regolamento l’Organizzazione si impegna a: - - operare conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento; mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (personale, macchine, locali etc.) per il corretto svolgimento delle attività di audit previste; consentire interviste al personale, l’accesso ai propri locali, alla propria documentazione ed al proprio sistema informativo al Team di audit incaricato da RINA (IAA) e qualificati da DAAA, agli eventuali osservatori e/o esperti tecnici ed agli eventuali valutatori della DAAA stessa ed assisterli durante le attività di audit; assolvere ai pagamenti secondo quanto concordato nei documenti contrattuali non condizionandoli all’esito dell’audit e alla successiva Approvazione da parte della DAAA. L’audit è eseguito in conformità ai documenti tecnici, normativi e legislativi di riferimento riportati nel contratto. E’ responsabilità dell’Organizzazione il rispetto della legislazione vigente. RINA (IAA) non modifica le regole del proprio sistema di audit, salvo nel caso in cui siano modificate le norme di riferimento. In tal caso ne dà comunicazione all’Organizzazione, accordando ad essa il tempo ragionevolmente necessario per apportare gli opportuni cambiamenti al proprio modo di operare. CAPITOLO 7 RISERVATEZZA RINA (IAA) assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di audit siano trattate in maniera strettamente riservata. Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate in quanto prescritto da disposizioni di legge o disposizioni da parte della DAAA, l’Organizzazione è messa al corrente delle informazioni rese note a terzi. 9 / 17 Il personale di RINA (IAA) coinvolto nelle ispezioni è tenuto a vincoli di riservatezza; l’accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività di audit sono riservati solo alle funzioni di RINA (IAA) coinvolte nell’iter di Approvazione. CAPITOLO 8 MODALITA’ DI RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI AUDIT Una volta ottenuto il rapporto di audit l’Organizzazione può farne menzione a condizione che ogni riferimento sia fatto in modo tale da non indurre ad errate interpretazioni e che sia chiaramente identificato l’oggetto del rapporto di audit. RINA (IAA) mantiene una registrazione dei rapporti emessi contenente almeno le seguenti informazioni: - numero del rapporto; organizzazione richiedente; oggetto dell’audit; team di audit; data di chiusura delle attività di audit. CAPITOLO 9 CONDIZIONI ECONOMICHE Le offerte predisposte da RINA (IAA) derivano da tariffari approvati per gli specifici settori ispettivi e si basano sui limiti massimali della Tabella 9 “Approvazione dell’impresa di manutenzione” del Regolamento (UE) 319/2014 del 27 marzo 2014 relativo ai Diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e successive modificazioni e integrazioni. Su richiesta dell’Organizzazione, o a seconda delle necessità per il completamento dell’iter di approvazione, ogni variazione del programma di audit può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione dei maggiori oneri richiesti per le attività di audit rispetto all’offerta economica iniziale. I pagamenti relativi alle attività di audit svolte devono essere versati a RINA (IAA) secondo le indicazioni riportate nelle fatture emesse. CAPITOLO 10 RESPONSABILITA’ RINA (IAA) è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di informazioni o dati da parte dell’Organizzazione come anche nel caso che gli stessi non corrispondano alla realtà. RINA (IAA) ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non assume alcuna responsabilità nei confronti delle scelte tecniche adottate dall’Organizzazione per le quali l’Organizzazione stessa ne è l’unica responsabile, né dell’accertamento del rispetto di requisiti di legge non compresi nei documenti contrattuali e nelle norme di riferimento. L’attività di audit svolta da RINA (IAA) non esime l’Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di RINA (IAA). Nessuna responsabilità può essere imputata a RINA (IAA) per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall’Organizzazione. 10 / 17 RINA (IAA) non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno a terzi provocato dai prodotti, processi e servizi forniti dall’Organizzazione. CAPITOLO 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente Regolamento RINA, nell’offerta economica e nelle "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell’edizione in vigore e reperibili sul sito web www.rina.org. Allegato 1: QUESTIONARIO INFORMATIVO - AUDIT PER CONTO DELLA DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’ - DAAA Allegato 2: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUDIT ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI AEROMOBILI MILITARI RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000 www.rina.org _________________________________________ Regolamenti tecnici RINA Pubblicazione Marzo 2016 Revisione 4 Edizione italiana 11 / 17 12 / 17 13 / 17 ALLEGATO 2: TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI AEROMOBILI MILITARI Audit (secondo UNI EN ISO 19011) Norma Conduzione AER(EP).P-145 Entro 90 giorni dalla (Organizzazioni che svolgono attività di manutenzione) presentazione dell’istanza di approvazione a DAAA, la stessa trasmette all’Organizzazione la Comunicazione di accettazione dell’istanza. RINA (IAA) ha 30 giorni di tempo, dal completamento della fase precedente, per l’esecuzione dell’esame documentale effettuato su manuale MOE e procedure. RINA (IAA) trasmette 15 giorni prima dell’audit il programma di audit. Rilievi Chiusura Livello 1 (L1) – qualsiasi Non Conformità ai requisiti dell’Allegato 1 della norma che abbassa gli standard di sicurezza e mette in serio pericolo la sicurezza del volo; Livello 2 (L2) – qualsiasi Non Conformità ai requisiti dell’allegato 1 della norma che potrebbe abbassare gli standard di sicurezza e mettere potenzialmente in pericolo la sicurezza del volo. Nel caso di Non Conformità, il responsabile dell’azienda deve definire un piano di AC, concordarne la tempistica di attuazione con DAAA e dimostrarne l’efficacia a IAA, anche con audit di follow-up. Entro 15 giorni dall’audit il Team Leader prepara il rapporto di audit (Allegato A della norma). Tale rapporto è allegato al verbale di proposta di approvazione (Form 6 di cui appendice II allegato 3) da inoltrare a DAAA. Il rapporto di verifica può riportare uno dei tre giudizi finali: - Positivo (nessun L1 e L2 emerso) - Condizionato (solo L2. Il team verifica se il richiedente segue il piano di AC) - Negativo (NC di tipo L1, ovvero L2 non risolte). In questo caso il richiedente può presentare nuova domanda alla risoluzione delle NC 14 / 17 Rilascio della certificazione Da parte della DAAA. Il certificato ha validità indeterminata sub-condicione di cui all’art.2.1.7 del regolamento. Limitazioni, sospensioni, revoche Parziali o totali in funzione della gravità ed estensione dei rilievi di L1, fino all’adozione di efficaci AC da parte dell’organizzazione. Nel caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito alla DAAA. EMAR21 Subpart G Check-lst (non disponibile) (Organizzazioni che svolgono attività di produzione) Livello 1 – qualsiasi Non Conformità che potrebbe portare al mancato soddisfacimento dei requisiti di progetto e minare la sicurezza dell’aeromobile. I rilievi di Livello 1 devono essere comunicati immediatamente alla DAAA e all’Organizzazione. Livello 2 – qualsiasi Non Conformità non classificabile come L1. Entro 5 giorni dalla chiusura dell’audit devono essere notificati all’Organizzazione e alla DAAA i rilievi di Livello 2 riscontrati in sede di audit. AER(EP).P2005 La richiesta è redatta dall’azienda da Livello 3 – Non richiede un immediato intervento da parte dell’organizzazione, tranne in caso di diversa indicazione da parte di DAAA Non Conformità critica – totale mancanza di DAAA intraprenderà un’azione immediata per limitare, sospendere o revocare la licenza di produzione dell’organizzazione, in tutto o in parte, in funzione dell’estensione del rilievo, fino a quando non sarà completata un’azione correttiva di successo da parte dell’organizzazione. L’Organizzazione ha 21 giorni, a partire dall’approvazione del rilievo, per intraprendere azioni correttive che soddisfino la DAAA. Nel caso in cui DAAA NON concordi con la proposta della IAA, comunica allo stesso una richiesta di chiarimenti da riscontrare in max.30gg. In caso di mancato riscontro, sarà considerato grave inadempienza e provocherà la revoca dell’accreditamento alla IAA. DAAA rilascia il certificato di approvazione. Parziali o totali in funzione della gravità ed estensione dei rilievi di Livello 1 Rilasciato dal Direttore della DAAA o suo delegato secondo il Nessuna indicazione formale L’organizzazione comunica entro 60 giorni direttamente alla DAAA, dalla data di chiusura dell’audit, le azioni correttive individuate per la gestione dei rilievi di Livello 2. L’azione correttiva dovrà essere completate entro 90 giorni dalla chiusura dell’audit. La DAAA si riserva sotto particolari condizioni di estendere di ulteriori tre mesi il periodo per il completamento dell’azione correttiva. Entro 10 giorni dall’audit Team Leader prepara il rapporto di Verifica 15 / 17 (Comandi/Enti Pubblici e Militari che hanno in gestione aeromobili militari) certificare, secondo l’art.6.1 della Norma. Sono previsti manuale e procedure con relativa analisi documentale. Check-list Allegato D Il team di valutazione prevede come Team Leader l’Auditor dell’IAA e come coteamers due valutatori delle FFAA/CdS. Audit da effettuare almeno dopo 6 mesi dalla data di emissione del manuale dell’azienda. Il piano di audit deve essere preparato ed inviato dal Team Leader. Check-list Allegato C della norma. (Organizzazioni Il team di valutazione prevede come TL che erogano l’auditor dell’IAA e corsi di formazione e/o come co-teamers due addestramento) valutatori delle FFAA/CdS. AER(EP).P2147 gestione di un requisito il cui effetto è nocivo per l’integrità o sicurezza del prodotto Non Conformità maggiore – carenze nel sistema tali da non garantire completamente il soddisfacimento del requisito; Non Conformità minore – occasionale mancata osservanza di prescrizioni, tale da non compromettere il funzionamento del sistema e/o del prodotto Ispettiva, redatto secondo l’Allegato C della Norma. Il rapporto di verifica può riportare uno dei tre giudizi finali: - Positivo (solo NC minori, da verificare nell’audit di mantenimento) - Condizionale (solo NC minori e/o maggiori). Il team verifica se il richiedente segue il piano di AC a 3 mesi dall’audit. - Negativo (NC di tipo “critico”, ovvero “maggiore” non risolte). In questo caso il richiedente può presentare nuova domanda alla risoluzione delle NC modello in allegato B della Norma. Sono previsti audit di mantenimento con cadenza generalmente triennale, secondo AER.DT 2009-10 NC critica – totale mancanza di gestione di un requisito; NC maggiore – carenze nel sistema tali da non garantire completamente il soddisfacimento del requisito; Il TL deve preparare il verbale di VI entro 10gg. dalla conclusione dell’audit, secondo l’allegato B + allegato D (ove presenti NC). Il verbale può riportare uno dei tre giudizi finali: - Positivo (nessuna NC critica e/o maggiore) Da parte di delegato della DAAA. Il certificato ha validità indeterminata sub-condicione di cui all’art.3.5 del regolamento. 16 / 17 Nessuna indicazione formale Audit da effettuare almeno dopo 6 mesi dalla data di emissione del manuale dell’azienda. NC minore – occasionale mancata osservanza di prescrizioni, tale da non compromettere il funzionamento dell’organizzazione - - Condizionale (nessuna NC critica) e nuova verifica dell’efficacia delle AC dopo 3 mesi dall’audit Negativo (NC critiche, ovvero maggiori non risolte) EMAR M (Organizzazioni che svolgono gestione flotta) N.B.: laddove menzionati, gli allegati e la modulistica si riferiscono ai regolamenti cui sono associati. 17 / 17