foglio informativo operazioni di locazione finanziaria

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foglio informativo operazioni di locazione finanziaria
FOGLIO INFORMATIVO
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI LEASING
CLARIS LEASING S.P.A.
Intermediario finanziario appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca S.p.a. con sede legale in Treviso (TV), Piazza Rinaldi n. 8
Capitale sociale e riserve al 31.12.2015 € 58.664.789,00
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso: 03598000267
Tel. 0422/427411, Fax. 0422/427499
Sito internet: www.clarisleasing.it
Indirizzo Mail: [email protected]
Iscritta nell’Elenco Generale Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 32473 nonché nell’Elenco Speciale n. 32534 art. 107
D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d’Italia
La Società ha stipulato un accordo di convenzione atto all’intermediazione del servizio leasing a favore della propria clientela con:
- la Veneto Banca S.p.a. con sede legale in Piazza G.B. Dall’Armi 1 - Montebelluna (TV);
- BancApulia S.p.a. Via Tiberio Solis n. 40 – 71016 San Severo (FG), (già Banca Meridiana Spa);
- Credito di Romagna S.p.a. con sede in Forlì (FC) in Via Ravegnana Angolo Via Traiano Imperatore.
Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli
indicati nel presente foglio informativo.
CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA (CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI)
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario
(concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo
periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore, su scelta e
indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale
di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o
predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (cosiddetto lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a
disposizione del Cliente il bene da questi definito. Al momento della stipula del contratto viene chiesto all’utilizzatore il versamento di una
parte del corrispettivo (anticipo), mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la
consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
- Assicurazione in convenzione stipulata tra la Concedente e la Compagnia Generali Italia S.p.a.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente, sono di natura
contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume il controllo e la verifica del bene consegnato alle condizioni pattuite,
l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del
concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al
bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa
diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il
danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire
direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento
dell’utilizzatore, il Cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo
termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di
qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che
costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il Cliente si assume il rischio di
cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad
esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso
in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non
beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Legge n.662/96 art.2, comma 100, lettera a)
La Società opera con il Fondo di Garanzia per le PMI , costituito con Legge n. 662/96 (di seguito denominato Fondo).
Il Fondo, regolamentato da proprie Disposizioni Operative, ha lo scopo di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) un più facile
accesso al credito, mediante il rilascio di una Garanzia pubblica (nella forma di: Garanzia Diretta, Controgaranzia o Cogaranzia) a fronte
di finanziamenti concessi. La garanzia del Fondo e in ultima istanza dello Stato, riducendo il rischio delle Banche e degli Intermediari,
consente agli stessi di praticare alle imprese condizioni più vantaggiose in termini di tasso e/o di volume di credito concesso.
L’impresa cliente ha la possibilità di richiedere l’intervento del Fondo. In tal caso, la Società valuta l’ammissibilità all’intervento di
garanzia.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura
dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione,
prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di
pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d’Italia come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si
verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione
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finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di
natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto
del bene e dei relativi interessi”.
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing nominali annui massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del
bene da concedere in locazione finanziaria.
Categorie di operazioni
Classi di importo in unità di euro
TASSO MASSIMO PRATICATO
NOMINALE ANNUO
Fino a € 25.000,00
13,75
LEASING STRUMENTALE
Oltre € 25.000,00
9,50
Tasso fisso
9,50
LEASING IMMOBILIARE
Tasso variabile
8,30
LEASING AUTOVEICOLI E
Fino a € 25.000,00
12,00
AERONAVALE
Oltre € 25.000,00
11,90
Nella tabella allegata relativa alle rilevazione dei tassi effettivi globali sono riportati i tassi effettivi globali rilevati come dal D.M.
Economia e Finanze in corso di pubblicazione in G.U. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo
globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore
ai tassi soglia specificati sempre nell’allegata tabella. Il “tasso leasing” concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, che
tiene conto fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
Parametri e criteri di indicizzazione
Le operazioni possono essere concluse a tasso fisso oppure a tasso variabile.
L’elevato costo del bene e la lunga durata del contratto sono normalmente i fattori determinanti per la conclusione di contratti indicizzati.
Nelle condizioni particolari del contratto che viene stipulato è precisato se il contratto è a tasso fisso oppure a tasso indicizzato.
Viene riportata di seguito la clausola di indicizzazione che indica il parametro scelto: EURIBOR 3M 365, la base di riferimento rispetto alla
quale sono calcolate le differenze di valore del canone, la franchigia per il calcolo della indicizzazione.
La formula applicata per il calcolo è la seguente:
Var =
Q x (tm – tr) x g
36500
ove:
- Var è la misura della variazione del canone n;
- Q è pari:
 Per i contratti regolati a canoni posticipati, al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1;
 Per i contratti regolati a canoni anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 e l’importo
del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo;
- tr è il tasso di riferimento di cui all’appendice di indicizzazione del contratto;
- tm è la media aritmetica delle quotazioni del tasso identificato nell’appendice di indicizzazione al contratto rilevata per valuta nel
periodo di competenza del canone n;
- g è il numero di giorni di competenza del canone n.
Per consentire al Cliente una facile determinazione dell’importo mensile calcolato a seguito della variazione del costo del denaro, vengono
riportate in allegato al contratto - è necessaria la messa in decorrenza del contratto per la puntuale determinazione – le variazioni riferite
ad ogni 0,10 di punto percentuale dell’indice Euribor preso come base di variazione del costo del denaro.
I tassi effettivi globali delle operazioni rilevati ai sensi dell’art.2 della Legge n. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio
informativo.
Di seguito vengono riportati per tipologia di beni oggetto dei contratti di leasing i costi massimi applicabili degli oneri ed accessori non
riportati nelle condizioni particolari del contratto.
Spese massime applicabili a tutte le tipologie di beni (IVA esclusa)
Supplemento istruttoria per
operazioni di importazione
Spese perizie tecnico-estimative
Liquidazione contributi agevolati
(per erogazione)
Spese registrazione contratti
Variazioni amministrative e
contrattuali (cessioni, proroghe,
ecc.)
Rilascio procura/dichiarazioni
autorizzazioni/attestazioni
Spese emissione dichiarazione
liberatoria
Interessi prefinanziamento
Recupero spese conteggio
riscatto anticipato
Spese di strutturazione
dell’operazione
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€ 2.500,00
Spese comunicazioni periodiche
Onorari Tariffe Albi Professionali Spese incasso canoni e altre voci
€ 250,00
Spese per copie documenti e/o
richiesta documenti mancanti
€ 250,00 + costo registrazione Spese pagamento imposte e
tasse,multe e sanzioni
€ 1.000,00
Spese mancato pagamento alla
scadenza anche con intervento
Agenzie specializzate
€ 250,00
€ 15,00
€ 250,00 + costi documentati
€ 250,00 + costi documentati
€ 250,00 + costi documentati
Interessi di mora
10% sull’importo con minimo di
€ 50,00 più € 250,00 + costi
documentati * se con intervento
di personale interno o esterno
Euribor 3M + 6 punti percentuali
€ 50,00 + costi documentati
Spese risoluzione contratto
€ 2.500,00
Euribor 3M + 5 punti percentuali Variazione domiciliazione bancaria
€ 250,00
Variazione anagrafica locatario
€ 250,00
€ 250,00 + costi documentati
0,5% valore bene
con minimo € 1.000,00
1% inteso come valore massimo
e se dovuto in base alla
normativa vigente
Costo del Fondo di Garanzia per le
PMI (L.662/96) se previsto dal
prodotto
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Spese massime per autoveicoli/ imbarcazioni/ aeromobili
Spese istruttoria
- autoveicoli:
1% del valore bene con minimo di € 400,00
- imbarcazioni: 1% del valore bene con minimo di € 5.000,00
- aeromobili:
1% del valore bene con minimo di € 5.000,00
Spese gestione riscatto anche anticipato:
- autoveicoli
€ 500,00 + passaggio proprietà
- imbarcazioni/aeromobili
€ 2.000,00 + costi documentati
Spese pratiche agevolate
€ 2.000,00
Cambio armatore/ capitaneria/
€ 2.000,00
registro iscrizione
Spese Servizio Assicurativo con copertura
in convenzione (solo per autoveicoli) da
calcolarsi su importo cespite
Spese delega a condurre
Spese gestione sinistri
Cambio esercenza o aeroporto
Spese rogito fuori Provincia
Treviso
€
€
€
€
20%
250,00 + costi documentati
2.000,00 + costi documentati
2.000,00
500,00 + costi documentati
Spese massime per beni strumentali (beni mobili non registrati)
Spese istruttoria
Spese pratiche agevolate
Spese o commissione di gestione
cantiere (anche per contratto
fotovoltaico)
1% del valore bene con minimo Spese gestione sinistri
di € 800,00
Spese servizio assicurativo con
€ 3.000,00
copertura in convenzione
(calcolato su imponibile cespite)
0,50% del valore bene con
Spese gestione riscatto anche
minimo € 1.000,00
anticipato
€ 2.000,00
+ costi documentati
1,5%
€ 2.000,00
Spese massime per immobili/ fotovoltaici
Spese istruttoria
Gestione stato avanzamento lavori
(singolo SAL)
Spese pratiche agevolate
Spese o commissione di gestione
cantiere (anche per contratto
fotovoltaico)
Spese rogito fuori Provincia Treviso
2% del valore immobile
con minimo € 1.000,00
0,50% del valore immobile
con minimo € 1.000,00
€ 3.000,00
Spese gestione sinistri
€ 2. 000,00 + costi documentati
Spese Servizio Assicurativo con
copertura in Convenzione
(calcolato su imponibile cespite)
1%
0,50% del valore bene
con minimo € 1.000,00
Spese gestione riscatto anche
anticipato:
€ 500,00 + costi documentati
Spese richieste autorizzazioni
riguardanti modifiche, addizioni,
migliorie, ecc.
1% del costo bene
con un minimo di € 2.000,00
+ costi documentati
1% del valore immobile
con minimo di € 2.000,00
Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il contratto di locazione finanziaria di autoveicoli e di beni strumentali è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni
Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari
sopra visti, e l’eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole
contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con il Cliente-utilizzatore. Per i contratti riguardanti beni immobili e
imbarcazioni il contratto è redatto in unico documento.
Di seguito si riporta l’elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le Condizioni Generali
di Contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole
clausole così come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di autoveicoli
1) La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari
predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l’altro, clausole c.d. “vessatorie”, le quali derogando ai principi generali
dell’ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.
Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto:
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare l’autoveicolo richiesto dall’Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli
e di farglielo da questi consegnare solo dopo avvenute le formalità di immatricolazione.
b) Consegna dell’autoveicolo – denuncia dei vizi: la consegna dell’autoveicolo solitamente avviene con le modalità e nel luogo
concordati tra il Fornitore e l’Utilizzatore; al momento della consegna l’Utilizzatore è tenuto a controllare la conformità del bene a
quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la
circolazione; in carenza di tutto ciò, l’Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento
dandone tempestiva notizia alla Concedente.
c) Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore: in considerazione del suo intervento
prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto,
assunti dall’Utilizzatore.
La Concedente in sede d’ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in
conseguenza dell’atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell’Utilizzatore.
d) Utilizzo e manutenzione dell’autoveicolo: l’Utilizzatore deve usare l’autoveicolo con diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni del
Codice della Strada; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo
impartite dal fabbricante rivolgendosi ad officine da questi autorizzate o, se esistenti, convenzionate con la Concedente.
L’Utilizzatore è, inoltre, tenuto a sottoporre l’autoveicolo alle eventuali revisioni previste per legge alle rispettive scadenze.
e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di
proprietà, facenti capo all’autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria.
f)
Obbligo di assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire l’autoveicolo con apposita polizza
assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto.
L’Utilizzatore potrà usufruire del Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa, il cui costo è indicato nelle Condizioni Particolari
del contratto, comprensivo delle coperture “Incendio e Furto”, “Incendio, Furto e Kasko” o “Incendio, Furto e Clausola Eventi” con
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polizza convenzione stipulata con Generali Italia S.p.a. della quale l’Utilizzatore ha precedentemente preso visione ed i cui termini
sono riassunti nell’allegato estratto.
g) Sinistri furti e contravvenzioni: l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dal veicolo provvedendo a
sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.
In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell’autoveicolo il contratto si scioglie e l’Utilizzatore è tenuto a
corrispondere alla Concedente l’indennità all’uopo prevista; negli altri casi l’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’autoveicolo a regola
d’arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l’eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente
verrà retrocesso all’utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.
h) Corrispettivo, indicizzazione: l’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del
contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto
dell’autoveicolo ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.
i)
Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri
e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto.
La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri
accessori.
La Concedente ha l’obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
l)
Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione dell’autoveicolo: al termine del contratto se l’Utilizzatore non esercita la facoltà di
acquistare l’autoveicolo al prezzo predeterminato, ha l’obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.
m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella “clausola risolutiva espressa”, la
Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del
danno eventuale come risultante dalla applicazione dell’art. 14 del contratto di leasing.
n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di beni strumentali
1) La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari
predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l’altro, clausole c.d. “vessatorie”, le quali derogando ai principi generali
dell’ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.
Di seguito si riporta in sintesi il contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto:
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare il bene richiesto dall’Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli e di
farglielo da questi consegnare alle condizioni pattuite.
b) Consegna del bene – denuncia dei vizi: la consegna del bene deve avvenire secondo le modalità e nel luogo concordati tra il
Fornitore e l’Utilizzatore. Al momento della consegna l’Utilizzatore è tenuto ad accertare la regolarità e conformità del bene ai
requisiti previsti nell’ordine, dalle Leggi, Direttive e Normative in materia di sicurezza sul lavoro e antinquinamento; provvede quindi
a sottoscrivere il “verbale di consegna” e il “verbale di collaudo e benestare al pagamento”.
In mancanza della rispondenza del bene ai requisiti l’Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna del bene e di eccepire al Fornitore
ogni suo inadempimento dandone tempestiva notizia alla Concedente.
c) Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore: in considerazione del suo intervento
prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto,
assunti dall’Utilizzatore.
La Concedente in sede d’ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in
conseguenza dell’atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell’Utilizzatore.
d) Utilizzo e manutenzione del bene: l’Utilizzatore deve usare il bene con diligenza e secondo quanto indicato nel “Manuale delle
istruzioni per l’uso” consegnato dal Fornitore e nei limiti di impiego nello stesso indicati, inoltre osservare le leggi e le disposizioni,
anche locali, che regolano il suo impiego. L’Utilizzatore deve astenersi dall’utilizzo del bene che non sia corredato dalle certificazioni
e da altri documenti previsti per legge o per prescrizioni delle Direttive CE in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro.
e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di
proprietà, facenti capo al bene o al contratto di locazione finanziaria.
f)
Obbligo di assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire il bene con apposita polizza
assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro ogni rischio di trasporto, carico e scarico, dal luogo di
consegna al luogo di installazione, danni parziali o totali al bene con polizza “all risks” completa. Nel caso uno o più beni del
contratto siano costituiti da veicoli le polizze saranno: furto e incendio in Italia e all’Estero per il valore di ciascun veicolo e
responsabilità Civile verso terzi.
L’Utilizzatore potrà usufruire, in alternativa, del Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa e comprensivo delle coperture
previste nella polizza convenzione stipulata con Generali Italia S.p.a. della quale l’Utilizzatore ha precedentemente preso visione ed
accettato le condizioni. Nel caso l’Utilizzatore scelga di utilizzare detto servizio, un estratto della polizza gli viene contestualmente
consegnato ed il costo del servizio assicurativo viene indicato nelle Condizioni Particolari del contratto.
g) Sinistri furti e contravvenzioni: l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro subito dal bene provvedendo a
sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.
In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene il contratto si scioglie e l’Utilizzatore è tenuto a corrispondere
alla Concedente l’indennità all’uopo prevista; negli altri casi l’Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d’arte e ad inviare
alla Concedente la documentazione attestante l’avvenuta riparazione. In tutti questi casi l’eventuale indennizzo assicurativo
incassato dalla Concedente verrà retrocesso all’utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.
h) Corrispettivo, indicizzazione: l’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del
contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto del
bene ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.
i)
Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri
e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto.
La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri
accessori.
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La Concedente ha l’ obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
l)
Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l’Utilizzatore non esercita la facoltà di
acquistare il bene al prezzo predeterminato, ha l’obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.
m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella “clausola risolutiva espressa”, la
Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del
danno eventuale come risultante dalla applicazione dell’art. 14 del contratto di leasing.
n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di imbarcazioni
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare l’imbarcazione richiesta dall’Utilizzatore presso il Fornitore
indicatogli. L’Utilizzatore esprime il consenso affinché l’immatricolazione e l’iscrizione nel Registro delle Imbarcazioni da Diporto, con
l’indicazione di esso Armatore sulla licenza di abilitazione alla navigazione, venga curata direttamente dal Fornitore con oneri e
spese a carico dell’Utilizzatore.
b) Consegna dell’imbarcazione – denuncia dei vizi: la consegna dell’imbarcazione solitamente avviene con le modalità e nel luogo
concordati tra il Fornitore e l’Utilizzatore; al momento della consegna l’Utilizzatore è tenuto a controllare la conformità del bene a
quello richiesto, il suo perfetto funzionamento, nonché la presenza degli optional e della documentazione necessaria per la
navigazione; in carenza di tutto ciò, l’Utilizzatore ha diritto di rifiutare la consegna e di eccepire al Fornitore ogni suo inadempimento
dandone tempestiva notizia alla Concedente.
c) Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore: in considerazione del suo intervento
prettamente finanziario, la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto,
assunti dall’Utilizzatore.
La Concedente in sede d’ordine concorda con il Fornitore che tutte le garanzie che le spettano quale proprietario del veicolo ed in
conseguenza dell’atto di compravendita stipulato siano operative anche a favore dell’Utilizzatore.
d) Utilizzo e manutenzione dell’imbarcazione: l’Utilizzatore deve usare l’imbarcazione in conformità alle leggi e alle disposizioni anche
locali che ne regolano la navigazione; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione anche
straordinaria secondo le istruzioni tecniche del costruttore o del fornitore rivolgendosi ad officine da questi autorizzate o, se
esistenti, convenzionate con la Concedente.
L’imbarcazione deve essere usata solo per scopi di diporto tra porti ed approdi sicuri. L’Utilizzatore si obbliga ad adibire alla
conduzione dell’imbarcazione solo personale qualificato e munito delle abilitazioni necessarie.
e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di
proprietà, facenti capo all’imbarcazione o al contratto di locazione finanziaria.
f)
Obbligo di assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire l’imbarcazione con apposita polizza
assicurativa “Corpi”, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto sia in
Italia che all’estero.
g) Sinistri furti e contravvenzioni: l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso dall’imbarcazione
provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità
competenti.
In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile dell’imbarcazione il contratto si scioglie e l’Utilizzatore è tenuto a
corrispondere alla Concedente l’indennità all’uopo prevista; negli altri casi l’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’imbarcazione a
regola d’arte e presso officine autorizzate dal fabbricante. In tutti questi casi l’eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla
Concedente verrà retrocesso all’utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.
h) Corrispettivo, indicizzazione: l’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del
contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto
dell’imbarcazione ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.
Nel caso di contratto di locazione finanziaria a privato, l’Utilizzatore dà atto che l’ammontare del prezzo di acquisto dell’imbarcazione
e, quindi, dell’operazione di locazione finanziaria del contratto, è superiore al limite previsto dall’art. 121 comma 4, lettera a del
D.Lgs. n. 385 del 01/09/93 e pertanto il contratto non è soggetto alla disciplina prevista per il credito al consumo dal D.Lgs. sopra
richiamato.
i)
Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri
e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto.
La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri
accessori.
La Concedente ha l’obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
l)
Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione del bene: al termine del contratto se l’Utilizzatore non esercita la facoltà di
acquistare il bene al prezzo predeterminato, ha l’obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati.
m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella “clausola risolutiva espressa”, la
Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del
danno eventuale come risultante dalla applicazione dell’art. 14 del contratto di leasing.
n) Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di aeromobili
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare l’ aeromobile richiesto dall’Utilizzatore presso il Fornitore
indicatogli. L’Utilizzatore esprime il consenso affinché l’immatricolazione e l’iscrizione dell’aeromobile negli appositi registri, venga
curata direttamente dal Fornitore con oneri e spese a carico dell’Utilizzatore.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Acquisto dell’aeromobile: Una volta perfezionato il presente contratto ed adempiute tutte le obbligazioni contestuali, quali ad
esempio il versamento del primo canone alla firma, la Concedente diverrà parte del contratto di vendita con il Fornitore, se del caso
subentrando all’Utilizzatore, e provvederà ad effettuare, anche in più riprese, il pagamento dei corrispettivi spettanti al Fornitore alle
scadenze e con le modalità previste nel contratto di vendita, previa autorizzazione dell’Utilizzatore.
L'Utilizzatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Concedente potrebbe essere chiamata a pagare il prezzo di acquisto al
Fornitore prima della consegna dell'aeromobile e, per quanto occorrere possa, la autorizza a regolarsi in tal senso manlevandola da
ogni responsabilità al riguardo; l'Utilizzatore dichiara altresì di essere a conoscenza delle Condizioni Generali di Costruzione, di
vendita e d'uso del Fornitore e si impegna a rispettarle.
Al momento della stipulazione dell'alto notarile di compravendita, l'Utilizzatore, anche nell'interesse della Concedente, dovrà aver
eseguito con esito favorevole tutti gli usuali accertamenti volti, fra l'altro, a verificare che l'aeromobile è di piena proprietà del
Venditore, che è libero da ipoteche, privilegi o altre formalità comunque pregiudizievoli, (in caso di aeromobile usato) che è
regolarmene iscritto, che è stato costruito in conformità alle convenzioni internazionali, alle leggi ed alle disposizioni, anche locali,
vigenti in materia; la stipulazione dell'atto notarile di compravendita sarà pure subordinata al rilascio, da parte delle competenti
autorità, di tutte le autorizzazioni tecnico giuridiche eventualmente rese necessarie dalla natura dell'aeromobile nonché alla validità
della documentazione prodotta dal Venditore.
L'Utilizzatore assisterà la Concedente in ogni fase dell'acquisto dell'aeromobile e, in particolare, tratterà con il Venditore e la Pubblica
Amministrazione ai fini della regolare esecuzione di tutte le trascrizioni e le volture.
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che, stante la natura del rapporto di locazione finanziaria e gli obblighi che
l'Utilizzatore si assume con il presente contratto, qualsiasi reclamo ed azione nei confronti del Fornitore in relazione alla costruzione
ed alla vendita dell'aeromobile spetterà all'Utilizzatore medesimo il quale, qualora intendesse agire in giudizio nei confronti del
Fornitore, dovrà sostenerne ogni onere e costo; peraltro, in assenza del consenso scritto della Concedente, l'Utilizzatore non potrà
agire per sentir dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra il Fornitore e la Concedente.
Consegna dell’aeromobile – denuncia dei vizi: con la consegna dell'aeromobile da parte del Fornitore direttamente a favore
dell'Utilizzatore, l'aeromobile si intenderà definitivamente preso in consegna da parte dell'Utilizzatore ad ogni effetto contrattuale ed
espressamente ai fini della decorrenza della locazione finanziaria. Contestualmente alla consegna, l'Utilizzatore provvederà a
sottoscrivere ed a far pervenire alla Concedente apposito verbale di presa in consegna, la cui sottoscrizione comporterà la piena ed
incondizionata accettazione dell'aeromobile e di tutti i suoi impianti ed accessori, nonché l'attestazione della piena idoneità al suo
impiego; conseguentemente, al momento della consegna l'Utilizzatore dovrà accertare, anche nell'interesse della Concedente,
l'esatta corrispondenza dell'aeromobile a quanto previsto nel presente contratto, il suo perfetto funzionamento e l'assenza di vizi, la
piena conformità alle sue esigenze, all'uso cui è destinato ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e internazionali, nonché la
completa dotazione degli accessori e delle dotazioni di bordo. In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’Utilizzatore,
l'aeromobile si intenderà regolarmente consegnato e tacitamente accettato, con tutti gli effetti di cui sopra, alla data in cui la
Concedente, previa autorizzazione dell'Utilizzatore, avrà effettuato il pagamento del saldo del prezzo a favore del Fornitore.
Corrispettivo-modalità di pagamento e interessi di mora: l’Utilizzatore deve versare alla Concedente il corrispettivo globale della
locazione finanziaria, che viene corrisposto mediante un primo canone alla firma ed un certo numero di canoni periodici, il tutto
come indicato nelle condizioni particolari. I versamenti periodici “canoni” dovuti dall’Utilizzatore alla Concedente in conformità alle
Condizioni Particolari di contratto, saranno effettuati secondo la periodicità concordata avendo come riferimento la data di consegna
dell’ aeromobile.
Il pagamento dei canoni, così come qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente dovrà essere effettuato presso l’Istituto di credito
indicato e sul c/corrente della Concedente o presso il domicilio della stessa.
I pagamenti saranno previsti con una autorizzazione permanente di addebito che l’Utilizzatore si impegna a sottoscrivere e conferire
al proprio Istituto di Credito al momento della firma del contratto; i pagamenti si intenderanno effettuati con la valuta riconosciuta
alla Concedente dall’Istituto di Credito. Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma dovuta alla Concedente, non
potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di
godimento dell’aeromobile; ogni eventuale pretesa dell’Utilizzatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede, esclusa in
ogni caso la compensazione di qualsiasi sua ragione di credito con quanto da esso, per qualunque titolo, dovuto alla Concedente. Per
qualsiasi pagamento effettuato dall’Utilizzatore, anche in presenza di diversa dichiarazione da parte sua, la Concedente potrà dare
l’imputazione ritenuta più opportuna, e quindi anche a decurtazione di debiti derivanti da diversi rapporti contrattuali.
L’Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente, tanto a titolo di canoni che per qualsiasi
altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell’anticipata risoluzione del contratto, sarà tenuto – senza
necessità di costituzione in mora – a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi, ad un tasso di interesse di 6 punti percentuali
oltre al tasso EURIBOR 3 M – 365 rilevato mano a mano come media aritmetica del mese in vigore, dalla scadenza dell’obbligazione
fino al suo pagamento.
Adeguamento del corrispettivo: nelle Condizioni Particolari viene specificato se il presente contratto è stipulato con canoni fissi
oppure con canoni assoggettati ad indicizzazione periodica. Nel caso di contratto con canoni indicizzati un apposito allegato riporterà
le modalità applicative.
Canoni di prelocazione: durante la fase di costruzione dell’aeromobile e fino alla data di consegna e messa in decorrenza del
contratto, il Conduttore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente, in via trimestrale solare, i canoni di prelocazione che
matureranno a partire dalla data di flussi a credito per la Concedente. L’ammontare dei canoni di prelocazione sarà calcolato
sull’ammontare degli esborsi (IVA compresa) effettuati dalla Concedente a qualsiasi titolo per la realizzazione dell’aeromobile, meno
l’ammontare dell’importo versato dal Conduttore a titolo di anticipo del contratto. I tassi per il calcolo dei canoni di prelocazione
saranno l’EURIBOR 3M-365, come media del mese cui fa riferimento, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore” maggiorato di 5,0
punti percentuali. Detti canoni di prelocazione dovranno essere corrisposti dal Conduttore alla Concedente allo scadere di ogni
trimestre solare e, l’ultimo, alla data di consegna dell’aeromobile e di messa in decorrenza del contratto.
Commissioni per operazioni e servizi accessori: In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, l’Utilizzatore sarà
tenuto a corrispondere alla Concedente le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dall’Utilizzatore medesimo richiesti o
resi necessari o comunque dalla Concedente prestati; i servizi per cui l’Utilizzatore avrà l’obbligo di pagamento delle commissioni e
la misura delle stesse saranno quelli elencati nell’apposito allegato al presente contratto.
L’Utilizzatore avrà l’obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all’I.V.A. ed ogni altro onere eventualmente dovuto,
a semplice richiesta scritta della Concedente, ovvero a seguito della relativa fatturazione.
Spese, imposte e tasse: Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al
momento non abbiano la possibilità di quantificare l'ammontare o prevedere l'esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia
alla conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sia all'acquisto, alla proprietà, all'esercizio, allo stazionamento o alla
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navigazione dell'aeromobile, resteranno a carico esclusivo dell'Utilizzatore; l'Utilizzatore si obbliga inoltre a tenere indenne la
Concedente e, quindi, a risarcirla dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli
onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie
specializzate nel recupero dei crediti, che la Concedente medesima dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o
risoluzione del presente contratto sia al recupero dei crediti sia all'acquisto, alla proprietà, all'esercizio, alla navigazione o alla
restituzione dell'aeromobile, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei
confronti o da parte dello stesso Utilizzatore.
i)
Modifiche, addizioni e migliorie: in mancanza del preventivo consenso scritto della Concedente, l'Utilizzatore non potrà apportare
modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie; il consenso della Concedente non
esonererà comunque l’Utilizzatore da ogni responsabilità al riguardo. Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie resteranno
comunque acquisite alla Concedente, senza indennizzo a favore dell'Utilizzatore anche in caso di risoluzione anticipata del contratto.
l)
Responsabilità: a far tempo dalla consegna o, se antecedente ad essa, dal momento in cui la Concedente sarà divenuta proprietaria
dell'aeromobile o comunque dal momento in cui i rischi si trasferiranno dal Fornitore alla Concedente, l'Utilizzatore assumerà a suo
carico tutti i rischi (anche per caso fortuito o forza maggiore e compresi quelli derivanti dalla scelta del Fornitore, dalla tutela dei
brevetti, delle invenzioni, della proprietà intellettuale e comunque dei diritti di terzi in generale) inerenti alla costruzione, acquisto,
trasporto, uso, impiego, navigazione e custodia dell'aeromobile; l'Utilizzatore assumerà altresì a suo carico tutti gli oneri, obblighi e
responsabilità derivanti dall'esistenza a bordo e dall'uso degli apparati telegrafici e telefonici.
m) Assicurazione: l’Utilizzatore, nel prendere atto che il consenso della Concedente all'impiego dell'aeromobile è condizionato alla
copertura assicurativa obbligatoria per legge, provvederà ad assicurare l'aeromobile, a sue spese, presso compagnia di gradimento
della Concedente, per tutta la durata del presente contratto e per il mese successivo alla sua scadenza.
Tale assicurazione dovrà prevedere che il valore assicurato debba intendersi accettato come stima; per il primo anno la valutazione
dell'aeromobile non dovrà essere inferiore al prezzo pagato dalla Concedente per il suo acquisto, quale indicato nelle condizioni
particolari; alle successive scadenze annuali tale valore potrà essere concordato tra la Concedente e l'Utilizzatore e dovrà comunque
non essere inferiore al valore di mercato dell'aeromobile a quel momento; in mancanza di tale accordo e finché tale accordo non sia
raggiunto, il valore assicurato sarà pari all'ammontare stabilito per l'anno immediatamente precedente.
L'assicurazione sarà stipulata contro i seguenti rischi:
a. responsabilità civile obbligatoria dell'esercente per danni a terzi sulla superficie, responsabilità civile dell'esercente per danni
cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza ed in conseguenza di urto in volo, responsabilità civile del vettore verso i
passeggeri e responsabilità civile verso i trasportati diversi dai passeggeri, il tutto con massimale unico non inferiore ad euro
100.000.000,00;
b. infortuni aeronautici - caso morte e caso invalidità permanente - del personale navigante e dei passeggeri per un capitale
assicurato non inferiore ad euro 10.000.000,00 pro-capite;
c. tutti i danni all'aeromobile alle condizioni di "garanzia massima", con estensione agli eventi socio politici, atti di sabotaggio e
dolosi, dirottamento forzato, sequestro illegale e catastrofali.
Tutte le polizze ottenute dall'Utilizzatore dovranno contenere la clausola di vincolo a favore della Concedente. Le polizze dovranno
inoltre contenere la clausola "Breach of Warranty Endorsement" (testo approvato da Lloyd's Aviation Underwriters)
L'Utilizzatore dovrà far pervenire alla Concedente, prima di ricevere in consegna l'aeromobile, ovvero, secondo il caso, prima della
data di scadenza di tali assicurazioni, la polizza o altro documento attestante che la copertura è in vigore. La Concedente non sarà
tenuta ad esaminare le polizze di assicurazione né ad avvisare l’Utilizzatore qualora l’assicurazione fatta non fosse conforme a
quanto sopra previsto. Qualora l'Utilizzatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative
o a pagarne i premi, la Concedente, ferma restando la facoltà di ricorrere alla decadenza del beneficio del termine e alla risoluzione
anticipata, potrà provvedere alla copertura ed al pagamento dei relativi premi che l'Utilizzatore dovrà rimborsare, dietro semplice
richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione.
n) Distruzione, furto, perdita dell’aeromobile: il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato
l'evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita dell'aeromobile.
L’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una indennità pari al totale dei canoni ancora a scadere attualizzati al tasso preso
come base di indicizzazione nel caso di contratti indicizzati – attualizzati al tasso Euribor 3 M-365 preso come media del mese in
vigore alla data di stipula del contratto nel caso di contratti a tasso fisso – aumentata dell’importo del diritto di opzione indicato nelle
Condizioni Particolari. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore avrà l’obbligo di rendersi acquirente del rottame.
o) Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari: la Concedente avrà la facoltà di cedere a terzi, in
qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal presente contratto nonché la proprietà dell'aeromobile; la cessione, con le
relative modalità di esecuzione, sarà comunicata all'Utilizzatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva
alcuna. Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto della Concedente, l'Utilizzatore non potrà cedere a terzi il presente
contratto.
p) Fine locazione, opzione finale di acquisto o obbligo restituzione: alla scadenza del contratto l'Utilizzatore potrà esercitare, sempre
che ne abbia fatto richiesta scritta almeno quattro mesi prima, il diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale dell'aeromobile al
prezzo indicato nelle condizioni particolari, oltre alle spese ed alle imposte normali nonché a quelle eventuali successive ed a tutte le
spese necessarie per l'atto notarile di vendita dell'aeromobile e per il passaggio di proprietà, il tutto da corrispondere in unica
soluzione alla scadenza del contratto ovvero anche successivamente, qualora alla scadenza del contratto non fossero noti gli importi
delle spese per l'atto notarile di vendita dell'aeromobile e per il passaggio di proprietà; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà
essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il contratto e previo il pagamento
di tutte le somme ancora dovute alla Concedente. L'aeromobile sarà trasferito all'Utilizzatore nello stato di fatto in cui si troverà,
senza alcuna garanzia per vizi palesi ed occulti; ovviamente la Concedente sarà esonerata anche da qualsiasi obbligo relativo alla
consegna. Qualora l'Utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo
e di quant'altro ancora dovuto alla Concedente entro la data di scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto a restituire
l'aeromobile entro e non oltre la data medesima.
q) Risoluzione del contratto per accordo tra le parti: In caso di anticipata risoluzione del contratto per concorde volontà delle parti, il
valore dell’ aeromobile oggetto del contratto sarà determinato dalla attualizzazione (alla data concordata) dei canoni ancora a
scadere al tasso preso come base per la indicizzazione meno 1 punto nel caso di contratti indicizzati – dalla attualizzazione dei
canoni al tasso Euribor 3M-365 preso come media del mese in vigore alla data di stipula del contratto meno 1 punto nel caso di
contratti stipulati a tasso fisso – aumentato del diritto di opzione indicato nelle Condizioni Particolari. La fattura di vendita dell’
aeromobile sarà effettuata solamente dopo che la Concedente avrà incassato dall’Utilizzatore il valore come determinato al punto
precedente, ed ogni altra somma eventualmente dovuta per canoni, spese, tasse e per qualsiasi altro titolo dal presente contratto.
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r)
s)
Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore – clausola risolutiva espressa:
La Concedente avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora a norma
dell’art. 1456 cod. civ., nel caso di inadempimento parziale o totale anche di una soltanto delle seguenti clausole del contratto, dato
il valore essenziale delle medesime:
a. Condizioni Particolari: 2. Condizioni della fornitura, 3. Caratteristiche operazione;
b. Condizioni Generali: art. 3 (acquisto dell’aeromobile – rispondenza dell’ aeromobile alle normative), art. 4 (consegna dell’
aeromobile), art. 5 (Decorrenza e durata del contratto), art. 6 (corrispettivo della locazione finanziaria - modalità di pagamento
- interessi di mora), art. 7 (indicizzazione e adeguamento del corrispettivo), art. 10 (spese, imposte e tasse), art. 11 ( uso
dell’aeromobile), art. 12 (modifiche, addizioni e migliorie), art. 13 (responsabilità), art. 14 (assicurazione), art. 15 (sinistri), art.
16 (distruzione, furto, perdita dell’aeromobile), Art. 17 (cessione del contratto-scritture aggiuntive ed integrative, obblighi
particolari).
La Concedente avrà altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora nel
caso l’Utilizzatore venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari,
compisse o venisse eseguito a suo carico qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile della Concedente, ne diminuisse la consistenza
patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, venisse segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi
della Banca d’Italia, facesse comunque venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali l’operazione è stata assunta dalla
Concedente. La risoluzione di diritto diverrà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sarà data dalla Concedente all’Utilizzatore, impregiudicata la facoltà della Concedente di non intimare la
risoluzione e di procedere alla esecuzione coattiva del contratto. Al contratto come sopra risolto non si applica l’art. 1526 cod. civ.
ma l’art. 1458 cod. civ.
In caso di mancata restituzione dell’aeromobile nel luogo e nei termini previsti nella lettera di risoluzione, la Concedente – tramite i
suoi Procuratori, o tramite eventuali terzi incaricati – è autorizzata ad entrare nel luogo dove l’ aeromobile si trova, rimuoverlo e
trasportarlo con spese a carico dell’Utilizzatore il quale si impegna sin da questo momento a non fare opposizione alcuna e rinuncia
ad ogni eccezione contraria.
La mancata riconsegna dell’ aeromobile da parte dell’Utilizzatore nei termini previsti può configurare la fattispecie delittuosa di cui
all’art. 646 C.P. e pertanto alla Concedente è riservata la facoltà di procedere con denuncia penale per appropriazione indebita.
In ogni caso i corrispettivi periodici comunque pagati restano acquisiti dalla Concedente per l’intero loro ammontare e all’Utilizzatore
sarà fatto obbligo di pagare i canoni maturati fino alla risoluzione del contratto, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente
pattuita entro e non oltre 15 giorni dalla data di invio della raccomandata di risoluzione.
In caso di risoluzione del presente contratto l’Utilizzatore sarà tenuto nei confronti della Concedente:
A) a pagare l’importo relativo ai canoni maturati ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, nonché qualsiasi altra somma
dovuta ai sensi del presente contratto e non pagata, oltre agli interessi di mora nella misura prevista;
B) a pagare a titolo di indennizzo per anticipata estinzione del contratto dell’ammontare dei canoni non ancora scaduti attualizzati al
tasso di interesse utilizzato come “indice base” per la indicizzazione del contratto oltre al prezzo del diritto di opzione indicato
nelle condizioni particolari del contratto, il tutto maggiorato degli interessi di mora, nella misura prevista, dalla data di risoluzione
alla data di pagamento;
C) a riconsegnare l’aeromobile libero da persone e cose entro trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera di risoluzione del
contratto.
Qualora l’Utilizzatore provvedesse al pagamento degli importi come definiti sub A) e sub B) – ed altresì versasse l’IVA calcolata
sull’importo dell’indennizzo sub B) – entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento, avrà la facoltà di rendersi
acquirente dell’ aeromobile pagando i costi e oneri a suo carico relativi al rogito notarile di compravendita e alla relativa trascrizione.
Diversamente la Concedente decurterà dal proprio credito come indicato alle lettere sub A) e sub B), qualora non ancora incassato,
il netto imponibile riveniente dalla vendita dell’aeromobile, al netto di tutte le spese sostenute dalla Concedente, con valuta
dell’incasso effettivo del corrispettivo. La Concedente assume l’obbligo di restituire all’ Utilizzatore l’eventuale differenza a Suo
favore.
Nel caso in cui l’Utilizzatore ritardasse per qualsiasi motivo la riconsegna dell’aeromobile alla Concedente oltre al termine indicato al
punto sub C), assumerà la veste di custode dell’ aeromobile stesso, con tutti gli obblighi e responsabilità di legge (ma senza diritto a
compenso) e dovrà corrispondere una indennità per l’abusiva utilizzazione pari all’importo dei canoni dovuti come se il contratto di
locazione fosse operante, ciò indipendentemente dal pagamento dell’indennizzo definito alla precedente lettera sub B).
Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di immobili
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare l’immobile richiesto dall’Utilizzatore presso il Fornitore indicatogli.
L’Utilizzatore deve verificare la rispondenza alle norme edilizie, urbanistiche e catastali e deve inoltre accertarsi che l’immobile sia
libero da privilegi, vincoli e gravami.
b) Consegna dell’immobile – denuncia dei vizi: la consegna dell’immobile avviene (normalmente) con la stipula del rogito notarile.
Qualora il rogito non venisse stipulato entro 20 giorni dalla data di stipula del presente contratto di locazione finanziaria, lo stesso si
intenderà come mai intervenuto tra le parti e le stesse saranno liberate da qualsiasi reciproca obbligazione, fermo restando l’obbligo
della Concedente di restituire prontamente al Conduttore le somme che abbia già ricevute, al netto delle spese sostenute dalla
Concedente in relazione della istruttoria della pratica e della stipula del contratto.
c) Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore: in considerazione del suo intervento
prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto,
assunti dall’Utilizzatore.
Tutte le garanzie ed obbligazioni dovute dal venditore, risultanti dal rogito, sono dalla Concedente estese anche a favore del
Conduttore il quale potrà attivarle in via autonoma, nei confronti del venditore, con oneri e costi a proprio carico, con esclusione del
diritto di richiedere l’annullamento o la risoluzione della compravendita dell’immobile. Il Conduttore si impegna ad informare
preventivamente per iscritto di qualsiasi azione che intenda intraprendere. Impregiudicato in ogni caso il diritto spettante per legge
alla Concedente.
d) Utilizzo e manutenzione dell’immobile: l’immobile dovrà essere destinato dal conduttore esclusivamente all’uso dichiarato nel
contratto leasing e non potrà esserne variata neppure in parte la destinazione originaria senza il preventivo consenso scritto della
Concedente.
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L’immobile dovrà essere utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo normale e atto a mantenerlo sempre in buono
stato di manutenzione nonché senza arrecare danno o molestia ai vicini. L’Utilizzatore si impegna, inoltre, ad ottemperare alle leggi,
ai regolamenti ed alle disposizioni, presenti e future, concernenti l’immobile, facendosi carico di tutti i relativi costi e delle formalità
alle quali fosse tenuta la Concedente.
L’Utilizzatore si impegna a non utilizzare l’immobile qualora lo stesso non sia dotato di tutte le autorizzazioni, le certificazioni, ed i
permessi previsti da leggi e norme, anche locali, in materia edilizia ed urbanistica.
L’Utilizzatore non potrà cedere il contratto a terzi ed inoltre Egli non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Concedente,
cedere a terzi o sublocare, in tutto o in parte l’immobile, o trasferire il possesso o la detenzione e ciò anche in caso di affitto,
usufrutto o cessione dell’azienda.
e) Spese, imposte e tasse di proprietà: l’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse l’IMU, facenti
capo all’immobile o al contratto di locazione finanziaria.
f)
Obbligo di assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire l’immobile con apposita polizza
assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di seguito riportati:
garanzie dirette: l’immobile sarà assicurato per un valore massimo risarcibile congruo rispetto al valore di ricostruzione a nuovo
contro i rischi da: “incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aeromobili, fumo, gas, vapori, bang sonico, rovina di ascensori e
montacarichi, acqua condotta, fenomeni elettrici, furto di infissi, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria , sovraccarico da neve,
inondazioni, alluvioni, terremoti, scioperi, tumulti , sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio” (incluso RC da
fabbricati).
Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone e/o cose: con massimale, per ciascun evento dannoso, pari a Euro
3.000.000,00 (con limite per persona pari ad un minimo di € 1.000.000,00).
L’Utilizzatore potrà optare per il Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa e comprensivo delle coperture previste nella
polizza convenzione stipulata con Generali Italia S.p.a. della quale l’Utilizzatore ha precedentemente preso visione ed accettato le
condizioni. Nel caso l’Utilizzatore scelga detto Servizio un estratto della polizza gli viene contestualmente consegnato ed il costo del
servizio assicurativo viene indicato nelle Condizioni Particolari del contratto.
g) Sinistri: l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso all’immobile provvedendo a sporgere, entro i
termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.
In caso di danneggiamento o di distruzione parziale dell’immobile il Conduttore dovrà provvedere, senza ritardo, a sua cura e spese,
a tutti i lavori di riparazione o di ricostruzione per il ripristino dell’immobile nello status quo ante, la Concedente provvederà a
retrocedere al Conduttore i risarcimenti che gli venissero versati dalla Compagnia assicuratrice o comunque lo surrogherà di tutti i
relativi diritti e azioni.
In caso di distruzione totale dell’immobile (o danneggiamento tale da non giustificare economicamente il ripristino) il Conduttore
avrà l’obbligo di rendersi acquirente del terreno, delle rovine e di ogni altro diritto ad essi relativo ad un prezzo imponibile pari
all’indennizzo corrispondente all’ammontare dei canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso di interesse utilizzato come “indice
base” per la indicizzazione del contratto oltre al prezzo del diritto di opzione.
Tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l’evento e quindi sarà stato risolto il
contratto, indipendentemente dalla data in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita. In caso di ritardo si applicheranno
gli interessi convenzionali di mora previsti in contratto.
Subordinatamente all’integrale corresponsione del prezzo di cui sopra, con le relative imposte e gli interessi moratori, la Concedente
provvederà a retrocedere i risarcimenti eventualmente liquidati dalla Compagnia assicuratrice, ovvero, qualora tali risarcimenti non
fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto e azione relativa.
h) Corrispettivo, indicizzazione: L’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del
contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto
dell’immobile ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.
i)
Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri
e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto.
La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri
accessori.
La Concedente ha l’obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
l)
Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione dell’immobile: alla scadenza del contratto, qualora l’Utilizzatore non abbia
esercitato il “diritto di opzione”, dovrà, al più tardi entro il giorno di scadenza del contratto, restituire l’immobile alla Concedente
libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento per uso, completo di tutte le migliorie
ed addizioni, con gli impianti funzionanti e, comunque, in grado di essere subito utilizzati. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia
apportato all’immobile modifiche o addizioni senza il previo consenso scritto della Concedente, questa potrà chiedere che l’immobile
sia restituito nel suo stato originario. Le parti sottoscriveranno apposito verbale di constatazione e riconsegna. Qualora l’Utilizzatore
ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna dell’immobile alla Concedente, sarà tenuto a custodire diligentemente l’immobile ed a
versare alla Concedente, con cadenza quindicinale, una indennità di importo pari al rateo giornaliero del canone periodico, salvo il
risarcimento del maggior danno.
m) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella “clausola risolutiva espressa”, la
Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del
danno eventuale come risultante dalla applicazione dell’art. 13 del contratto di leasing.
n) Consenso segnalazioni dati del contratto: l’Utilizzatore autorizza la Concedente a comunicare agli Organi di Vigilanza della Banca
d’Italia ed alle Associazioni di categoria i dati, gli elementi e le informazioni concernenti il contratto di locazione finanziaria nonché
posizione debitoria
o) Collegamento negoziale: nella ipotesi in cui al momento dell’esercizio di opzione finale di acquisto l’Utilizzatore avesse in essere con
la Concedente, oltre al presente, altri contratti di locazione finanziaria per i quali risultasse debitore, lo stesso rinuncia sin d’ora,
rinunciando anche ad ogni eccezione, all’esercizio del diritto di opzione finale sino a quando non avrà regolarizzato la propria
posizione debitoria per gli altri contratti e contestualmente autorizza la Concedente a trattenere l’importo versatole per l’esercizio di
detta opzione in compensazione delle ragioni creditorie derivanti dagli altri contratti.
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p)
q)
Acquiescenza: il ritardo da parte della Concedente nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l’adempimento da parte
dell’Utilizzatore delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto non potrà mai essere inteso come rinuncia, neppure
tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente dell’Utilizzatore.
Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Principali clausole contrattuali caratterizzanti la locazione finanziaria di immobili costruendi e/o impianti fotovoltaici da
costruire o modificare
a) Obblighi del Concedente: il Concedente ha l’obbligo di acquistare il terreno che sarà descritto nel contratto su segnalazione
dell’Utilizzatore, che lo ha trovato rispondente alle sue esigenze per l’erezione di un immobile necessario per l’esercizio e lo sviluppo
della propria attività e per l’uso precisato nella concessione edilizia all’uopo rilasciata e secondo il progetto redatto, su incarico del
Conduttore, da Studio Tecnico di cui il Conduttore garantisce la serietà e la competenza tecnica. Il Conduttore conferma di avere
inoltre verificato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, che l’immobile in questione può essere realizzato e
completato, anche per quanto concerne la sua regolarità urbanistica e l’uso cui intende destinarlo, secondo le caratteristiche da lui
indicate.
L’Utilizzatore ha accertato che il lotto di terreno da edificare è libero da privilegi, vincoli e gravami e si impegna a scegliere i
professionisti che interverranno nella realizzazione dell’immobile.
b) Contratti di appalto: l’Utilizzatore si impegna a scegliere le Imprese appaltatrici dell’immobile con le quali provvederà a concordare i
contratti di appalto per la edificazione dell’immobile.
c) Canoni prelocazione – consegna dell’immobile: durante la fase di costruzione dell’immobile e fino alla data di consegna e messa in
decorrenza del contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente, in via trimestrale solare, gli interessi di
prefinanziamento che matureranno. L’ammontare degli interessi sarà determinato sull’ammontare degli esborsi, IVA compresa,
effettuati dalla Concedente a qualsiasi titolo per la realizzazione dell’immobile, meno l’ammontare dell’importo versato
dall’Utilizzatore a titolo di anticipo del contratto.
Il costo effettivo dell’immobile sarà determinato dalla somma delle seguenti voci:
- costo del lotto di terreno;
- costi risultanti dalla somma delle fatture pagate alle imprese appaltatrici/fornitrici dell’immobile;
- importo dei costi notarili;
- importo di eventuali oneri sostenuti in dipendenza dell’acquisto e della disponibilità dell’immobile al momento non conosciuti e
determinabili.
La decorrenza del contratto è il giorno di consegna dell’immobile ultimato (con agibilità dello stesso).
Il costo di realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico sarà costituito dalla somma delle voci di seguito specificamente indicate:
- costo di acquisto del diritto di superficie e/o di proprietà del terreno su cui verrà realizzato l’Impianto Fotovoltaico;
- corrispettivi sostenuti in esecuzione dei contratti di appalto, di fornitura, d’opera e di incarico professionale;
- compensi professionali per l’opera di progettazione, direzione e controllo dei lavori di realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico e per
la necessaria effettuazione dei collaudi prescritti dalle vigenti normative, inclusi anche i costi sostenuti per gli adempimenti previsti
dai D. Lgs. 494/96 e 528/99 e successive modifiche e integrazioni;
- tutti gli altri costi che la Concedente avrà dovuto sostenere in osservanza di disposizioni legislative, normative, regolamentari a
qualsiasi titolo imposte dall’Autorità in relazione alla realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico, compresi ovviamente gli eventuali
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- gli oneri finanziari maturati dalla stipula del presente contratto sino alla effettiva consegna dell’Impianto Fotovoltaico, calcolati
come indicato e precisato nelle Condizioni Particolari di Contratto.
L’Utilizzatore acconsente alla costituzione della servitù di somministrazione di energia elettrica (art. 4.2).
d) Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell’Utilizzatore: in considerazione del suo intervento
prettamente finanziario,la Concedente è esonerata da tutte le responsabilità che riguardano il bene, i cui rischi sono, pertanto,
assunti dall’Utilizzatore.
Tutte le garanzie ed obbligazioni dovute dal venditore, risultanti dal rogito, sono dalla Concedente estese anche a favore del
Conduttore il quale potrà attivarle in via autonoma, nei confronti del venditore, con oneri e costi a proprio carico, con esclusione del
diritto di richiedere l’annullamento o la risoluzione della compravendita dell’immobile. Il Conduttore si impegna ad informare
preventivamente per iscritto di qualsiasi azione che intenda intraprendere. Impregiudicato in ogni caso il diritto spettante per legge
alla Concedente.
e) Utilizzo e manutenzione dell’immobile: l’immobile dovrà essere destinato dal conduttore esclusivamente all’uso dichiarato nel
contratto leasing e non potrà esserne variata neppure in parte la destinazione originaria senza il preventivo consenso scritto della
Concedente.
L’immobile dovrà essere utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo normale e atto a mantenerlo sempre in buono
stato di manutenzione nonché senza arrecare danno o molestia ai vicini. L’Utilizzatore si impegna, inoltre, ad ottemperare alle leggi,
ai regolamenti ed alle disposizioni, presenti e future, concernenti l’immobile, facendosi carico di tutti i relativi costi e delle formalità
alle quali fosse tenuta la Concedente.
L’Utilizzatore si impegna a non utilizzare l’immobile qualora lo stesso non sia dotato di tutte le autorizzazioni, le certificazioni, ed i
permessi previsti da leggi e norme, anche locali, in materia edilizia ed urbanistica.
L’Utilizzatore non potrà cedere il contratto a terzi ed inoltre Egli non potrà, senza il preventivo consenso scritto della Concedente,
cedere a terzi o sublocare, in tutto o in parte l’immobile, o trasferire il possesso o la detenzione e ciò anche in caso di affitto,
usufrutto o cessione dell’azienda.
f)
Spese, imposte e tasse di proprietà: l’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse l’IMU, facenti
capo all’immobile o al contratto di locazione finanziaria.
g) Obbligo di assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire l’immobile con apposita polizza
assicurativa, con clausola di vincolo a favore della Concedente, contro i rischi di seguito riportati:
- Assicurazione durante la fase di costruzione - al momento della stipula del contratto di leasing il Conduttore stipulerà,
nell’interesse proprio ma per conto di chi spetta a norma dell’articolo 1891 codice civile e vincolata a favore della Concedente, una
Assicurazione “CAR” comprensiva dei rischi di Responsabilità Civile verso terzi del Committente, degli appaltatori, degli eventuali
subappaltatori e altri incaricati e fornitori che verranno designati per la esecuzione dell’immobile, incluse inoltre – a titolo
esemplificativo – le coperture rischi in materia di lavoro e di tutela della sicurezza dei lavoratori con massimale per ciascun evento
dannoso pari ad un minimo di € 3.000.000,00 (con limite per persone/dipendente pari ad un minimo di € 1.000.000,00). La somma
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h)
i)
l)
da assicurare dovrà essere pari al costo previsto per la realizzazione dell’opera in costruzione e dovrà comprendere il valore degli
impianti ed opere eventualmente preesistenti.
- Assicurazione alla messa in decorrenza del contratto - alla data di conclusione dei lavori di costruzione dell’immobile e,
quindi, di messa in decorrenza del presente contratto di locazione finanziaria e sino a 60 giorni successivi la scadenza del contratto
stesso (e comunque sino alla data di vendita dell’immobile al Conduttore o alla restituzione alla Concedente) il Conduttore stipulerà
una assicurazione contro i rischi di seguito indicati:
a. garanzie dirette: l’immobile sarà assicurato per un valore massimo risarcibile congruo rispetto al valore di ricostruzione a
nuovo contro i rischi da: “incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aeromobili, fumo, gas, vapori, bang sonico, rovina di
ascensori e montacarichi, acqua condotta, fenomeni elettrici, furto di infissi, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria ,
sovraccarico da neve, inondazioni, alluvioni, terremoti, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e
sabotaggio” (incluso RC da fabbricati).
b. Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone e/o cose: con massimale, per ciascun evento dannoso, pari a Euro
3.000.000,00 (con limite per persona pari ad un minimo di € 1.000.000,00).
- Assicurazione per impianti fotovoltaici:
L’Utilizzatore sarà responsabile, anche in via di rivalsa da parte della Concedente, di tutti i danni causati a persone o a beni
dall’Impianto Fotovoltaico e dalla sua utilizzazione, anche se tali danni derivano da vizi occulti o di costruzione.
In ogni caso, l’Utilizzatore sarà tenuto ai seguenti obblighi ed adempimenti:
a. Assicurazione durante la fase di costruzione - al momento della stipula del contratto di leasing l’Utilizzatore stipulerà,
nell’interesse proprio ma per conto di chi spetta a norma dell’articolo 1891 codice civile e vincolata a favore della Concedente,
una Assicurazione “CAR” comprensiva dei rischi di Responsabilità Civile verso terzi del Committente, degli appaltatori, degli
eventuali subappaltatori e altri incaricati e fornitori che verranno designati per la esecuzione dell’Impianto Fotovoltaico, incluse
inoltre – a titolo esemplificativo – le coperture rischi in materia di lavoro e di tutela della sicurezza dei lavoratori, con
massimale, per ciascun evento dannoso, pari ad un minimo di Euro 3.000.000,00. Nell’ipotesi in cui l’impianto fotovoltaico
venga costruito/montato su un immobile preesistente l’assicurazione “CAR” dovrà essere integrata delle idonee coperture alle
opere preesistenti.
L’Utilizzatore dovrà dare prova di avere appaltato i lavori a imprese provviste di adeguata polizza assicurativa per la
responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e per la responsabilità civile per danni a prestatori d’opera (RCO) con massimale,
per ciascun evento dannoso, pari ad un minimo di Euro 3.000.000,00 con un limite per persona/dipendente pari ad un minimo
di Euro 1.000.000,00.
b. Assicurazione alla messa in decorrenza del contratto - alla data di conclusione dei lavori di costruzione dell’Impianto
Fotovoltaico e, quindi, di messa in decorrenza del presente contratto di locazione finanziaria e sino a 60 giorni successivi la
scadenza del contratto stesso (e comunque sino alla data di vendita dell’immobile all’Utilizzatore o alla restituzione alla
Concedente) l’Utilizzatore stipulerà una assicurazione contro i rischi di seguito indicati:
i. garanzie dirette: l’Impianto Fotovoltaico sarà assicurato per un valore massimo risarcibile non inferiore al valore di
ricostruzione a nuovo contro i rischi da: “incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aeromobili, fumo, gas, vapori, bang
sonico, rovina di ascensori e montacarichi, acqua condotta, fenomeni elettrici, furto di infissi, uragani, bufere, tempeste,
trombe d’aria , sovraccarico da neve, inondazioni, alluvioni, terremoti, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi,
terrorismo e sabotaggio” (incluso RC della proprietà).
ii.
Responsabilità Civile verso terzi per danni a persone e/o cose: con massimale, per ciascun evento dannoso, pari ad un
minimo di Euro 3.000.000,00 (con limite per persona pari a un minimo di Euro 1.000.000,00).
Durante la fase di costruzione dell’Impianto Fotovoltaico, l’Utilizzatore è tenuto ad assicurare in forma CAR e EAR, a propria
cura e spese, la realizzazione dello stesso, con compagnia assicurativa di gradimento della Concedente.
Sia per la fase di costruzione che per la fase di decorrenza del contratto (anche per gli impianti fotovoltaici) , l’Utilizzatore potrà
optare per il Servizio Assicurativo offerto da Claris Leasing Spa comprensivo delle coperture “CAR” per il periodo di costruzione
dell’opera e delle altre coperture richieste per il periodo di decorrenza del contratto come previste nelle polizze convenzione
stipulate con Generali Italia S.p.a. delle quali l’Utilizzatore ha precedentemente preso visione. Nel caso l’Utilizzatore scelga
detto servizio, un estratto delle polizze gli viene contestualmente consegnato ed il costo del servizio assicurativo viene indicato
nelle Condizioni Particolari del contratto.
Sinistri: l’Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso all’immobile provvedendo a sporgere, entro i
termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti.
In caso di danneggiamento o di distruzione parziale dell’immobile il Conduttore dovrà provvedere, senza ritardo, a sua cura e spese,
a tutti i lavori di riparazione o di ricostruzione per il ripristino dell’immobile nello status quo ante, la Concedente provvederà a
retrocedere al Conduttore i risarcimenti che gli venissero versati dalla Compagnia assicuratrice o comunque lo surrogherà di tutti i
relativi diritti e azioni.
In caso di distruzione totale dell’immobile (o danneggiamento tale da non giustificare economicamente il ripristino) il Conduttore
avrà l’obbligo di rendersi acquirente del terreno, delle rovine e di ogni altro diritto ad essi relativo ad un prezzo imponibile pari
all’indennizzo corrispondente all’ammontare dei canoni non ancora scaduti attualizzati al tasso di interesse utilizzato come “indice
base” per la indicizzazione del contratto oltre al prezzo del diritto di opzione previsto in contratto.
Tale prezzo imponibile sarà dovuto con valuta corrispondente alla data in cui si sarà verificato l’evento e quindi sarà stato risolto il
contratto, indipendentemente dalla data in cui verrà stipulato il rogito notarile di compravendita. In caso di ritardo si applicheranno
gli interessi convenzionali di mora previsti nel contratto.
Subordinatamente all’integrale corresponsione del prezzo di cui sopra, con le relative imposte e gli interessi moratori, la Concedente
provvederà a retrocedere i risarcimenti eventualmente liquidati dalla Compagnia assicuratrice, ovvero, qualora tali risarcimenti non
fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto e azione relativa.
Corrispettivo, indicizzazione: L’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del
contratto. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche a seguito della successiva variazione del prezzo di acquisto
dell’immobile ovvero per effetto della clausola di indicizzazione.
Altri costi e oneri accessori: per gli adempimenti connessi con la vita del contratto, la Concedente ha previsto la applicazione di oneri
e costi accessori indicati nelle condizioni del contratto.
La Concedente si riserva facoltà di variarli durante la vita del contratto per tenere conto degli aumenti subiti da detti costi e oneri
accessori.
La Concedente ha l’obbligo di comunicare ai Clienti i maggiori costi o di rendere noto mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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m) Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione dell’immobile: alla scadenza del contratto, qualora l’Utilizzatore non abbia
esercitato il “diritto di opzione” e non abbia concordato con la Concedente la “proroga del contratto”, dovrà, al più tardi entro il
giorno di scadenza del contratto, restituire l’immobile alla Concedente libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione,
salvo il normale deterioramento per uso, completo di tutte le migliorie ed addizioni, con gli impianti funzionanti e, comunque, in
grado di essere subito utilizzati. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia apportato all’immobile modifiche o addizioni senza il previo
consenso scritto della Concedente, questa potrà chiedere che l’immobile sia restituito nel suo stato originario. Le parti
sottoscriveranno apposito verbale di constatazione e riconsegna. Qualora l’Utilizzatore ritardi per qualsiasi motivo la riconsegna
dell’immobile alla Concedente, sarà tenuto a custodire diligentemente l’immobile ed a versare alla Concedente, con cadenza
quindicinale, una indennità di importo pari al rateo giornaliero del canone periodico, salvo il risarcimento del maggior danno.
n) Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione: in caso di inadempimento dell’Utilizzatore al pagamento anche di un solo
corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati ed espressamente richiamati nella “clausola risolutiva espressa”, la
Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r.
A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto richiedere il risarcimento del
danno eventuale come risultante dalla applicazione dell’art. 13 del contratto di leasing.
o) Risoluzione del contratto durante la fase di costruzione – nella ipotesi che per qualsiasi ragione, durante la fase di costruzione,
dovesse verificarsi:
a. che le autorità dovessero sospendere, revocare o annullare la concessione edilizia;
b. il Conduttore non accettasse definitivamente e incondizionatamente le opere fatte costruire per l’immobile;
c. il Conduttore non ottenesse il certificato di abitabilità entro il termine indicato al punto 2.5) del contratto;
d. venissero meno anche una soltanto delle dichiarazioni e delle garanzie indicate nelle premesse.
La Concedente avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto con semplice comunicazione scritta da inviare al Conduttore. In tal
caso il Conduttore sarà tenuto ad acquistare, entro 30 giorni dalla data di invio della predetta comunicazione scritta, l’immobile o le
opere fino a quel momento edificate, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si troveranno.
Il prezzo di cessione dell’immobile (nello stato in cui si trova) sarà determinato dalla somma delle seguenti voci:
a. l’importo di acquisto del terreno: come da paragrafo 2.2) del contratto;
b. l’importo corrispondente alla sommatoria di tutti gli importi, spese, oneri e costi pagati dalla Concedente fino a quel momento
per la realizzazione dell’immobile;
c. gli eventuali interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 4 del contratto.
Non appena incassato dal Conduttore il predeterminato prezzo di cessione, assoggettato ad IVA, la Concedente provvederà a
versare al Conduttore l’ammontare ricevuto a titolo di anticipo del contratto.
Nella ipotesi in cui il Conduttore non dovesse rendersi acquirente dell’immobile fino ad allora realizzato entro il termine di acquisto,
la Concedente avrà la facoltà di vendere a terzi l’immobile in questione imputando il relativo ricavo a deconto di quanto dovutoLe dal
Conduttore stesso.
p) Risoluzione o scioglimento del contratto impianto fotovoltaico in costruzione: la risoluzione di diritto della locazione finanziaria
diverrà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà data dalla Concedente
all’Utilizzatore.
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà della Concedente di non avvalersi della risoluzione, ma di esigere l’adempimento del presente
contratto, anche considerando l’Utilizzatore decaduto dal beneficio del termine e procedendo all’esecuzione coattiva, salvo, in questa
ipotesi, il diritto della Concedente al risarcimento dei danni nonché al rimborso di tutte le spese a carico dell’Utilizzatore che la
Concedente avesse anticipato.
In caso di risoluzione o scioglimento del contratto che intervenga prima della consegna dell’impianto fotovoltaico, la Concedente
trasferirà all’Utilizzatore, a spese di quest’ultimo, la titolarità del diritto di superficie dell’area e di quant’altro eventualmente sopra
costruito nello stato di fatto e di diritto in cui questi si troveranno in quel momento.
L’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere alla Concedente un importo pari alla sommatoria di tutti gli importi, somme, oneri ed
esborsi dalla medesima sostenuti in connessione ai contratti di appalto, di fornitura, d’opera, di incarico professionale e di locazione
finanziaria maggiorato di una penale del 3%.
A fronte dell’avvenuto pagamento da parte dell’Utilizzatore dell’importo di cui sopra, la Concedente restituirà all’Utilizzatore il canone
anticipato iniziale diminuito di un importo pari agli interessi sui pagamenti eventualmente effettuati dalla Concedente medesima in
misura eccedente tale canone. Detti interessi saranno calcolati ad un tasso di interesse di 6 punti percentuali oltre al tasso di
interesse EURIBOR 3M-365 rilevato mano a mano come media aritmetica del mese in vigore, dalla scadenza dell’obbligazione fino al
suo pagamento. L’Utilizzatore sarà conseguentemente tenuto a recedere dai contratti di appalto, di fornitura, d’opera, di incarico
professionale stipulati nel frattempo ai sensi degli articoli 1671 e 2237 del codice civile. A tale riguardo l’Utilizzatore si obbliga,
manlevando espressamente la Concedente, ad accollarsi qualsiasi pretesa creditoria o risarcitoria eventualmente vantata dai
Fornitori nei confronti della Concedente in relazione al recesso.
L’Utilizzatore si dichiara sin d’ora d’accordo a che la Concedente, in caso di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto per
qualsiasi causa di cui al presente articolo richieda il subentro e/o la voltura dei titoli autorizzativi urbanistici edilizi e catastali relativi
alla realizzazione dell’Impianto Fotovoltaico già ottenuti o in corso di ottenimento a favore di un soggetto terzo che la Concedente si
riserverà di nominare, rendendosi l’Utilizzatore sin d’ora disponibile ad effettuare ogni adempimento utile e /o necessario a tal fine.
In caso di risoluzione o scioglimento del contratto che intervenga dopo la consegna dell’impianto fotovoltaico, l’Utilizzatore sarà
tenuto nei confronti della Concedente:
- a pagare l’importo relativo ai canoni maturati ed insoluti alla data di risoluzione del contratto, nonché qualsiasi altra somma dovuta
ai sensi del contratto e non pagata, oltre agli interessi di mora nella misura prevista all’articolo 7 delle Condizioni Generali del
Contratto;
- a riconsegnare senza indugio l’impianto fotovoltaico nella piena disponibilità della Concedente libero da persone e cose.
In caso di mancata riconsegna dell’impianto fotovoltaico, suoi impianti, pertinenze ed accessori, nei termini e nei modi previsti dalla
lettera di risoluzione, la Concedente, direttamente o tramite suoi incaricati, potrà entrare nell’area su cui è stato realizzato
l’Impianto Fotovoltaico e prenderne possesso in danno dell’Utilizzatore, nonché renderlo libero da persone o cose a spese
dell’Utilizzatore.
Nel caso in cui l’Utilizzatore ritardasse per qualsiasi motivo la riconsegna dell’impianto fotovoltaico alla Concedente oltre il termine
suddetto, assumerà la veste di custode dell’area stessa, con tutti gli obblighi e responsabilità di legge (ma senza diritto a compenso)
e dovrà corrispondere una indennità per l’abusiva occupazione pari all’importo dei canoni dovuti come se il contratto di locazione
finanziaria fosse operante.
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q)
r)
s)
t)
Alla Concedente è riservata la facoltà, stante la natura finanziaria del contratto, di richiedere il risarcimento del danno eventuale
ulteriore, identificato come capitale residuo investito.
Nel caso di risoluzione per inadempimento dell’Utilizzatore, nel caso di recesso della Concedente o nel caso di scioglimento
automatico del contratto per impossibilità definitiva, l’importo del risarcimento del danno sarà determinato dall’ammontare dei
canoni periodici non ancora maturati attualizzati al tasso di interesse utilizzato come “indice base” per la indicizzazione del contratto
diminuito dello 0,5% al quale andrà sommato il prezzo del diritto di opzione di cui all’articolo 14 delle Condizioni Generali del
Contratto.
Nel contratto per impianti fotovoltaici (art.18) l’Utilizzatore si impegna inoltre:
a. a che vengano rilasciate, da parte del produttore, garanzie di performance per i pannelli fotovoltaici per i primi 10 anni al 90%
e per i successivi 10 anni all’80%;
b. a che sia rilasciata, da parte dell’installatore garanzia di performance per i pannelli fotovoltaici per l’intera durata del contratto;
c. a che vengano cedute o, ove non possibile, vincolate a favore della Concedente le garanzie previste dai contratti con il
produttore e con l’installatore.
Il mancato adempimento delle obbligazioni sopraindicate attribuirà alla Concedente la facoltà di risolvere il presente contratto ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui all’articolo 16 delle presenti condizioni generali.
Consenso segnalazioni dati del contratto: l’Utilizzatore autorizza la Concedente a comunicare agli Organi di Vigilanza della Banca
d’Italia ed alle Associazioni di categoria i dati, gli elementi e le informazioni concernenti il contratto di locazione finanziaria nonché
posizione debitoria.
Collegamento negoziale: nella ipotesi in cui al momento dell’esercizio di opzione finale di acquisto l’Utilizzatore avesse in essere con
la Concedente, oltre al presente, altri contratti di locazione finanziaria per i quali risultasse debitore, lo stesso rinuncia sin d’ora,
rinunciando anche ad ogni eccezione, all’esercizio del diritto di opzione finale sino a quando non avrà regolarizzato la propria
posizione debitoria per gli altri contratti e contestualmente autorizza la Concedente a trattenere l’importo versatole per l’esercizio di
detta opzione in compensazione delle ragioni creditorie derivanti dagli altri contratti.
Acquiescenza: il ritardo da parte della Concedente nel mettere in mora, intimare o comunque pretendere l’adempimento da parte
dell’Utilizzatore delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto non potrà mai essere inteso come rinuncia, neppure
tacita, a far valere i propri diritti, né come acquiescenza al comportamento inadempiente dell’Utilizzatore.
Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre
competente il Foro di Treviso.
Il conduttore prende atto che la Concedente potrebbe chiedere alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) finanziamenti
destinati a coprire in tutto o in parte il valore dei beni oggetto del contratto. Le condizioni del contratto tengono conto
della provvista concessa dalla BEI alla concedente per fare fronte agli impegni del contratto.
Il Conduttore si impegna a non distogliere i beni dalla loro destinazione per la durata del contratto leasing.
Il conduttore si impegna affinché la BEI e la Concedente effettuino, o facciano effettuare da persone da esse designate,
eventuali ispezioni all’utilizzo dei beni.
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Nel caso in cui insorga una controversia sui prodotti e servizi resi dalla Società, il Cliente può presentare un reclamo a Claris Leasing
S.p.a. Si definisce “reclamo” ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta all’intermediario un suo comportamento
anche omissivo. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del
reclamante, l’indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del contratto) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa
esposizione dei fatti contestati.
Il reclamo va inviato in uno dei seguenti modi:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a “Ufficio Reclami Claris Leasing S.p.a. presso Ufficio Reclami di Gruppo Veneto Banca – Via
Feltrina Sud 250– 31044 Montebelluna (TV”);
- posta elettronica all’indirizzo email: [email protected];
- fax trasmesso al numero telefonico: 0423/283755.
Claris Leasing S.p.a. provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al
cliente. La Società deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6
gennaio di ogni anno. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’Intermediario. La decisione dell’Arbitro
non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso
all’Autorità Giudiziaria il Cliente e l’intermediario devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità,
ricorrendo alternativamente:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie “ADR” (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di
presso l’ABF.
LEGENDA
- Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
- Concedente: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria.
- Foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in
deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.
- Opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre che abbia
adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l’utilizzo ad un canone
predefinito.
Aggiornamento 01/04/2016
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- Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso
contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate.
- Soggetto convenzionato: è l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di
beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti.
- Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
- Tasso effettivo globale medio (Tegm): previsto dall’art.2 della legge usura (L.108/1996)indica il valore medio del tasso
effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di
credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui).
- Tasso leasing: il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione 3.
- Utilizzatore/conduttore: è il Cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria.
- Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente,
per il beneficiario e per il pagatore.
Aggiornamento 01/04/2016
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TASSI SOGLIA OGGETTO DEL FOGLIO INFORMATIVO
D.M. del 24/03/2016
PERIODO: A PARTIRE DAL 1° APRILE 2016
Categorie di
operazioni
Classi di importo in
unità di euro
TEG I
2015
TEG II
2015
TEG III
2015
TEG IV
2015
Tasso soglia dal 1°
APRILE 2016
Fino a 25.000,00
8,52
8,36
8,31
8,09
14,1125
Oltre 25.000,00
4,89
4,68
4,71
4,58
9,7250
Fisso
5,43
4,58
4,47
5,34
10,6750
Variabile
4,04
3,91
3,75
3,52
8,4000
Fino a 25.000,00
7,00
6,50
6,92
6,88
12,6000
Oltre 25.000,00
6,87
6,53
6,53
6,38
11,9750
Leasing strumentale
Leasing immobiliare
Leasing autoveicoli e
aeronavale
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