federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia

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federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia
federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
8 giugno 2005
Uff.-Prot.n° UL-EG/ap/10137/273/F7/PE
Oggetto:
Accordo di Rinnovo CCNL
dipendenti da farmacia Privata.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Federfarma, alla luce dell’approvazione dell’Accordo di rinnovo del CCNL
dipendenti da farmacia privata da parte dell’Assemblea Nazionale del 26
maggio 2005, riepiloga gli aspetti salienti del suddetto accordo.
PRECEDENTI:
Circolari Federfarma prot. n. 8284/224 dell’11/5/2005; n. 9093/244 del
24/5/2005; n. 9763/260 del 1/6/2005.
Si ritiene opportuno riepilogare gli aspetti salienti dell’Accordo di rinnovo
del CCNL dipendenti da farmacia privata, siglato con le OO.SS. il giorno 5
maggio 2005.
Come è noto il suddetto Accordo – di cui si ritrasmette copia in allegato –
è stato approvato dall’Assemblea Nazionale il 26 maggio 2005 ed è dunque
pienamente operativo nei confronti di tutti i titolari di farmacia privata (allegato
n. 1).
Si illustrano gli aspetti fondamentali degli istituti normativi oggetto
dell’accordo di rinnovo.
Apprendistato
professionalizzante
La disciplina concernente l’apprendistato sostituisce integralmente quanto
previsto nel titolo V “Apprendistato” del CCNL 27 luglio 1994 e dagli artt. 9 e
12 dell’Accordo di rinnovo del 23 marzo 1999.
La nuova disciplina sull’apprendistato contenuta nell’Accordo allegato
Prevede, per quanto non espressamente regolato dalle Parti, il rinvio alla
disciplina nazionale, ed è quindi, opportuno riportare di seguito (evidenziando
in neretto la modifica alla disciplina nazionale apportata dalla legge n. 80/2005)
il testo coordinato dell’art. 49 (apprendistato professionalizzante) del D.Lgs
10/9/2003 n. 276 così come modificato dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
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Apprendistato professionalizzante (art. 49)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione
di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo
anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire,
la
durata
del
contratto
di
apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e' disciplinato in
base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine
del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale
od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo
di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o
esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
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b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e
della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole
aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a
quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del
percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.
5-bis Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal
comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è
rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Apprendisti non laureati in farmacia
Con l’occasione si ricorda che la durata del rapporto di apprendistato in
farmacia per i lavoratori non laureati è fissata in 48 mesi.
Il rapporto di apprendistato per i suddetti lavoratori può essere utilizzato
per l’inserimento degli stessi, alla fine del periodo di 48 mesi di apprendistato, al
II, III o IV livello professionale.
L’inquadramento dell’apprendista non laureato non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria alla quale è finalizzato il contratto
di apprendistato (a titolo esemplificativo il titolare di farmacia può inquadrare al
IV livello professionale un apprendista che, al termine dei 48 mesi di
apprendistato, deve essere inserito al II livello).
Apprendisti laureati in farmacia
La durata massima del rapporto di apprendistato in farmacia per i
farmacisti collaboratori è fissata in 24 mesi.
La retribuzione e il trattamento normativo del farmacista apprendista
sono identici a quelli previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore
inquadrato nel I livello.
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Trattamento Previdenziale e Assistenziale per gli apprendisti laureati e non
Il rapporto di lavoro di apprendistato, sia per i lavoratori non laureati che
per quelli laureati, è soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali di particolare
favore per il titolare di farmacia (il contributo previdenziale a carico del datore di
lavoro e di € 2,94 a settimana).
Lavoro a tempo
parziale
La disciplina sul lavoro a tempo parziale prevista dal nuovo Accordo
sostituisce interamente il titolo VII “Lavoro a tempo parziale” contenuto nel
CCNL del 27 luglio 1994.
Preliminarmente, si ricorda che, per quanto concerne l’assunzione di un
lavoratore con contratto part-time, è necessario fare riferimento alla disciplina
generale contenuta nei decreti legislativi n. 61 del 25.2.2000 e n. 100 del
26.2.2001 (cfr. circolari Federfarma prot. n. 3358/152 del 13/4/2000 e n.
5287/255 del 7/6/2001).
L’assunzione del lavoratore part-time può essere sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato e sia nella forma orizzontale (tutti i giorni
della settimana con orario ridotto), sia in quella verticale (alcuni giorni della
settimana con orario pieno ) ovvero in quella mista (alcuni giorni della settimana
con orario ridotto).
Lavoro supplementare
Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore part-time lo svolgimento
di lavoro supplementare sulla base di ragioni giustificatrici di carattere tecnico ,
organizzativo (intensificazione dell’attività di farmacia) o sostitutivo (ferie,
maternità, etc.).
Il ricorso al lavoro supplementare può avvenire, con il consenso del
lavoratore interessato, nella misura massima di 40 ore settimanali.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore part-time svolga lavoro supplementare
per più di 40 ore settimanali, allo stesso dovrà essere riconosciuto un riposo
compensativo pari alle ore di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali e, sempre per
tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui
all’art. 59 del CCNL 27 luglio 1994.
Per quanto concerne la retribuzione delle ore di lavoro supplementare
svolte nelle 40 ore settimanali, nelle giornate festive o durante il servizio notturno
si rinvia a quanto previsto ai punti 4 e 5 dell’Istituto del “Lavoro a tempo
parziale” di cui all’Accordo in oggetto.
Clausole flessibili
L’accordo sindacale del 5 maggio prevede la possibilità per il datore di
lavoro di variare, in tutto o in parte, la collocazione temporale della prestazione
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del lavoro a tempo parziale (ad esempio il part-time mattutino può essere variato
in part-time pomeridiano), tramite l’inserimento nel contratto individuale di
lavoro di clausole flessibili scaturenti da esigenze di carattere tecnico,
organizzativo o sostitutivo
Clausole elastiche
E’ consentito, altresì, al datore di lavoro di variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto, tramite la previsione nel contratto individuale di lavoro di
clausole elastiche, scaturenti da esigenze di carattere tecnico, organizzativo o
sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali (ad esempio un part-time
verticale di 24 ore settimanali può essere esteso fino a 35 ore settimanali).
Preavviso
Il datore di lavoro che intende avvalersi della clausola di flessibilità
ovvero di quella elastica, deve dare per iscritto al lavoratore part-time un
preavviso minimo di 2 giorni nonché deve corrispondergli la maggiorazione
indicata dal punto 8 dell’”Istituto del lavoro a tempo parziale” di cui all’Accordo
in oggetto.
Rifiuto del lavoratore
Il rifiuto da parte del lavoratore part-time di aderire alle clausole
flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere
motivo di licenziamento.
E’ previsto, altresì, il recesso anticipato da parte del lavoratore dalla preadesione a clausole flessibili o elastiche, a fronte della sopravvenienza dimostrata
dal lavoratore medesimo di una delle condizioni, appositamente individuate nel
punto 8 di cui all’”Istituto del lavoro a tempo parziale” dell’Accordo in oggetto
Contratto di
inserimento
E’ una delle nuove tipologie contrattuali previste dal d.lgs. n. 276/2003
al fine di incentivare l’occupazione.
In particolare, il contratto di inserimento è diretto ad ottenere, mediante
un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro.
Tale tipo di contratto si rivolge a tutti i soggetti di età dai 29 fino ai 32
anni, che abbiano perso un posto di lavoro ovvero cessato un’attività di lavoro
autonomo e siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Rinviando per qua nto riguarda la disciplina di tale contratto a quanto
stabilito nei punti 3 e seguenti dell’”Istituto contratto di inserimento” previsto
dall’Accordo di rinnovo, vale la pena di sottolineare che l’utilizzazione di tale
tipo di contratto appare marginale rispetto a quella relativa all’apprendistato
professionalizzante e al part-time “”flessibile” o “elastico”.
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Previdenza
complementare
E’ stato compiuto un ulteriore passo per introdurre nel settore delle
farmacie private l’istituto della previdenza complementare così come previsto
oramai per la maggior parte del mondo del lavoro subordinato.
Ente Bilaterale
Nazionale
E’ stato confermato l’Ente Bilaterale Nazionale che, in base ad una
prossima variazione del proprio statuto, darà maggiore spazio alle esigenze
regionali.
Le procedure di finanziamento dell’Ente Bilaterale sono rimaste identiche
a quelle previste dagli artt. 99 (distacchi sindacali)e 103 (attività istituzionale)
del CCNL 27 luglio 1994
Orario di
lavoro e lavoro
notturno
In materia di orario di lavoro e lavoro notturno sono state ritoccate le
maggiorazioni previste per il servizio a battenti chiusi per il periodo notturno (art.
23, 3° comma, lett. b) - CCNL 27.7.1994) nonché per il lavoro svolto per turno
nella giornata della domenica ovvero nella giornata stabilita per il riposo
settimanale (art. 25, 2° comma, - CCNL 27.7.1994).
Le Parti hanno concordato che, fermo restando che l’orario di lavoro dei
lavoratori notturni è, per legge, di 8 ore medie giornaliere, la media relativa al
suddetto limite venga calcolata sul periodo di riferimento di 12 mesi.
E’ stato inoltre ribadito dalle Parti che la durata media dell’orario di
lavoro non può, in conformità alle leggi vigenti, superare per ogni periodo di 7
giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario, fermo restando
che le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
Appalto servizi
Nell’ipotesi in cui la farmacia conceda in appalto alcuni servizi che
riguardano la propria attività (pulizia, tariffazione, trasporto medicinali, etc,),
Federfarma e le OO.SS. hanno concordato una disciplina tesa a salvaguardare i
diritti dei dipendenti dell’appaltatore.
L’inserimento di detta disciplina si è reso necessario alla luce dell’art. 29,
2° comma, del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni,
secondo cui “Salvo diverse diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti”
In pratica, qualora non fosse stata convenuta tra Federfarma e OO.SS. una
disciplina specifica in materia di appalto, tra la farmacia committente servizi in
appalto e appaltatore sarebbe sorta una obbligazione solidale per qua nto concerne
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il regolare versamento ai dipendenti dell’appaltatore dei trattamenti retributivi e
dei contributi previdenziali dovuti.
In altri termini, la farmacia sarebbe stata costretta – nell’ipotesi di
fallimento dell’appaltatore ovvero nell’impossibilità da parte di questi di far
fronte a debiti di lavoro nei confronti dei propri dipendenti - a soddisfare le
richieste dei suddetti lavoratori in materia di contributi previdenziali e versamenti
retributivi anche oltre il debito contratto dalla farmacia stessa nei confronti
dell’appaltatore.
Per tale ragione, è stata inserita nell’Accordo del 5 maggio una norma
che impone al titolare della farmacia, che abbia dato alcuni servizi in appalto, di
inserire nel contratto di appalto alcune norme di garanzia dei diritti di dipendenti
dell’appaltatore.
In particolare, il titolare di farmacia dovrà chiedere l’inserimento nel
contratto di appalto di alcune clausole che garantiscano che l’appaltatore applichi
integralmente nei confronti dei propri dipendenti il contratto di lavoro del settore
di attività di competenza nonché corrisponda loro regolarmente le retribuzioni e
provveda al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
L’adempimento da parte della farmacia delle obbligazioni appositame nte
individuate nell’Accordo del 5 maggio consentirà alla stessa di sciogliersi dal
vincolo di solidarietà di cui al citato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 e
successive modificazioni e di far fronte ad eventuali richieste dei dipendenti
dell’appaltatore per quanto concerne i contributi non versati e/o le retribuzioni
non corrisposte unicamente fino alla concorrenza del debito che la farmacia
medesima ha verso l’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 1676
cod.civ.
Una tantum
E’ prevista la corresponsione di una “una tantum” secondo gli importi e
le decorrenze indicati nella tabella B allegata all’Accordo di rinnovo.
L’una tantum dovrà essere erogata ai dipendenti, anche con contratto a
termine, in forza alla farmacia alla data del 5 maggio 2005 secondo le seguenti
modalità:
a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio
svolti nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di
assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità
obbligatoria e facoltativa);
b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro svolto nel
periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza
non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità
obbligatoria e facoltativa).
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Gli aumenti retributivi vanno corrisposti con la busta paga del mese di
giugno nelle misure indicate nella tabella A allegata all’Accordo di rinnovo.
Aumenti
retributivi
Stampa testo
coordinato
Sono già state calendarizzate riunioni tra le Parti per definire un unico
testo coordinato contenente la disciplina contrattuale di base rappresentata
dal CCNL 27 luglio 1994 integrata e modificata dai successivi rinnovi
contrattuali ivi compreso l’Accordo del 5 maggio 2005.
Il suddetto testo coordinato dovrebbe andare in stampa nel corso del
prossimo mese di settembre e successivamente sarà messo a disposizione di
ogni farmacia tramite codeste Organizzazioni.
Riservandosi ogni eventuale, ulteriore comunicazione sull’argomento la
scrivente invia cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio SIRI
All. 1
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet
www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni
territoriali.
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
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