criteri generali part-time - Camera di Commercio di Brescia

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criteri generali part-time - Camera di Commercio di Brescia
Prot.n. 39056
Brescia, 16.9.2002
DETERMINAZIONE
N.
273/SG :
CRITERI
GENERALI
PER
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
LA
IL SEGRETARIO GENERALE
con la capacità e con i poteri del privato datore di
lavoro, che gli sono riconosciuti in virtù dell’art. 5,
comma 2, del D.Lgs. n.165/2001;
premesso che i rapporti di lavoro dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle
disposizioni del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa nonché dai contratti
collettivi
nazionali
di
lavoro,
mentre
i
rapporti
individuali sono regolati da contratti individuali, come
disposto dall’art. 2, commi 2 e 3, del citato D.Lgs.
n.165/2001;
considerato che le pubbliche amministrazioni, come
previsto dall’art.36 del D.Lgs. n. 165/2001, si avvalgono
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale;
richiamato il D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000, come
modificato
dal
D.Lgs.
n. 100/2001,
e
la
disciplina
preesistente, contenuta nella legge n. 662/96 e nella legge
n. 449/97;
visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto
il
14.9.2000,
che
ha
sostanzialmente
riprodotto, negli artt. 4 e ss., la normativa in materia;
ritenuto necessario, nell’esercizio del potere di
organizzazione, tradurre tale disciplina in uno strumento
concreto e funzionale;
considerato che le modalità, i criteri, l’articolazione
dell’orario ed i limiti di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale sono oggetto di informazione e
concertazione;
verificato che, in merito alla definizione dei
criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a
tempo
parziale
di
cui
in
premessa,
è
stata
data
informazione ai soggetti sindacali in data 5.6.2002, sia a
scopo di informazione preventiva che per l’avvio della
concertazione;
preso atto che il confronto tra le parti si è
concluso in data 29.7.2002 con la sottoscrizione del
relativo verbale di concertazione;
richiamata la deliberazione n.569 del 21 dicembre
1994 con la quale la Giunta camerale ha approvato il nuovo
assetto organizzativo della Camera di Commercio in tema di
ripartizione dei compiti e funzioni tra la stessa Giunta e
la direzione dell’Ente, in conformità a quanto disposto dal
decreto legislativo n. 29/93, ora sostituito dal decreto
legislativo n. 165/2001;
vista
la
scheda
istruttoria
predisposta
osservanza dell’ordine di servizio n.10 del 3.6.1998;
in
d e t e r m i n a
di approvare i criteri generali per la disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale, che si riportano in
allegato al presente provvedimento costituendone parte
integrante.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Carmelo Antonuccio)
Allegato alla determinazione
n. 273/SG del 16.9.2002
CRITERI GENERALI PER LA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
INDICE:
ART. 1 – OGGETTO
ART. 2 – CRITERIO GENERALE
ART. 3 – DEFINIZIONI
ART. 4 – TIPOLOGIA
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
ART, 6 – RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE
ART. 7 – PROCEDIMENTO
ART. 8 – CASI DI ESCLUSIONE E LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE
ART. 9 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 10 – ESITO DELLA RICHIESTA
ART. 11 – ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALI
ART. 12 – PRIORITÀ NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE
ART. 13 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
ART. 14 – LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO
ART. 15 – RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL’ORARIO PART TIME
ART. 16 – RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO
ART. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE
CLAUSOLA MORATORIA PRELIMINARE
Le parti convengono che, dalla data di comunicazione, da parte dell'Amministrazione alla
R.S.U., della bozza dei "Criteri generali per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo
parziale", le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, già autorizzato con
provvedimento dell'Ente, verranno esaminate solo al termine delle procedure previste per le
relazioni sindacali e secondo la disciplina contenuta nei predetti "Criteri generali".
Art. 1
OGGETTO
I presenti Criteri Generali disciplinano le procedure per la trasformazione dei rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti della Camera di Commercio di Brescia
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle categorie, ad eccezione di quelli
espressamente individuati all’art. 8 dei presenti Criteri Generali.
Art. 2
CRITERIO GENERALE
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti formulati per il
personale a tempo pieno, disciplinati dalle leggi, dai C.C.N.L. e dalla C.C.D.I., tenendo conto
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
Art. 3
DEFINIZIONI
Per “Ente” si intende la Camera di Commercio di Brescia.
Per “tempo pieno” si intende l’orario normale di lavoro fissato dalla normativa vigente.
Per “tempo parziale” l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal
dipendente, che risulti comunque inferiore all’orario di lavoro a “tempo pieno”.
I termini “tempo parziale” e “part time” sono da considerarsi sinonimi.
Art. 4
TIPOLOGIA
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, laddove la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, qualora l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c) misto, con combinazione delle due modalità previste alle lettere a) e b).
Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il
dipendente, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 9.
Art. 5
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
Il contingente di personale a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria.
Il numero dei posti di ciascun contingente sarà calcolato con arrotondamento all’unità
superiore.
Art. 6
RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene
effettuata per iscritto dal dipendente sull’apposito modulo, predisposto a cura dell’Ufficio
Organizzazione e Metodo.
Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità
proposta di svolgimento della prestazione lavorativa presso l’Ente, l’articolazione dell’orario
secondo le modalità indicate all’art. 4, nonché l’eventuale possesso di titoli di precedenza.
Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, deve specificare nella
domanda l’eventuale attività lavorativa, subordinata od autonoma, che intenda esercitare,
affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull’incompatibilità.
** è attribuita valenza a tempo determinato, di durata triennale, ai contratti di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, stipulati a decorrere dal 1.9.2008, con
conseguente rientro a tempo pieno alla scadenza del triennio e con la possibilità di presentare,
nella sessione prevista prima della scadenza del contratto individuale, una nuova domanda di
trasformazione nei limiti e con le modalità stabilite dai criteri generali, in concorso con
eventuali dipendenti interessati, nell'ambito del contingente di posti disponibili (v. determinazione
n.110/sg del 29.8.2008)
Art. 7
PROCEDIMENTO
La domanda, completa delle indicazioni di cui all’articolo precedente e indirizzata al
Segretario Generale, va presentata all’Ufficio Archivio-Protocollo entro i periodi di seguito
indicati:
- sessione a) dal 1 al 30 aprile, per le trasformazioni con decorrenza 1 luglio – 31 dicembre;
- sessione b)
dal 1 al 31 ottobre, per le trasformazioni con decorrenza 1 gennaio – 30
giugno.
La domanda presentata è valida esclusivamente per la sessione di riferimento; pertanto, in
caso di esito negativo della stessa, il dipendente ancora interessato alla trasformazione del
proprio rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, dovrà produrre, nei termini
previsti per la sessione successiva, una nuova domanda.
Decorsi 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda, senza che l’Ente abbia, con
provvedimento motivato, accolto o respinto la domanda o differitane la decorrenza, il rapporto
di lavoro sarà automaticamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, secondo le
modalità indicate nella richiesta. In ogni caso, la trasformazione del rapporto di lavoro deve
risultare da atto scritto.
L’Ente può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente.
La richiesta dell’Ente sospende il termine suddetto. Tale termine riprende a decorrere dalla
data di protocollazione delle eventuali integrazioni, da presentare all’Ufficio ArchivioProtocollo dell’Ente.
La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni può essere effettuata solo per una volta.
L’Ufficio Organizzazione e Metodo richiede quindi il parere del Dirigente dell’Area cui è
assegnato il dipendente; in caso di parere negativo, lo stesso dovrà essere motivato.
Il decorrere infruttuoso di 15 giorni effettivi dalla richiesta al Dirigente dell’Area competente
di esprimere il proprio parere viene considerato come parere positivo alla trasformazione.
Il Dirigente dell’Area competente può impiegare, con motivazione scritta e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, il dipendente, con rapporto di lavoro trasformato da tempo
pieno a tempo parziale, in altri uffici e servizi della propria Area, compatibilmente con la
qualifica, il profilo e i titoli di studio e professionali posseduti, con possibilità di proporre al
Segretario Generale l'assegnazione dello stesso ad altra Area.
Art. 8
CASI DI ESCLUSIONE E LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE
E’ esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time nei seguenti
casi:
a) per il personale dirigente;
b) per il personale chiamato a ricoprire l’area delle posizioni organizzative di cui al
C.C.N.L. 31.3.1999. Il dipendente titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a
tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico
conferitogli, fermi restando i limiti percentuali di cui all’art. 5 dei presenti Criteri
Generali;
c) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorso un triennio dalla
data di assunzione in ruolo presso l'Ente.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire prima
del decorrere di un triennio nei casi di cui ai punti a), b), c) del successivo art. 12, in deroga
alle disposizioni del presente articolo.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i dipendenti,
inquadrati nella Categoria D, con incarichi di responsabilità di ufficio o di servizio e non
appartenenti all’Area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999, può avvenire
esclusivamente nell’ambito della tipologia di tipo orizzontale, con prestazione oraria di 30 ore
settimanali, rispettando le altre condizioni individuate all'art. 9, salvo rinuncia scritta
all’incarico.
Art. 9
ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia esso di tipo
orizzontale, verticale o misto, può essere richiesta nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l’impegnativa oraria settimanale può essere scelta esclusivamente tra le seguenti opzioni:
18 ore
24 ore
30 ore
b) in caso di part time di tipo verticale o misto, l'impegnativa oraria media settimanale,
calcolata su base annuale, non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno;
c) l’impegnativa oraria giornaliera non può essere superiore a quella prevista per il rapporto
di lavoro a tempo pieno;
d) la prestazione lavorativa giornaliera può iniziare non più tardi di un’ora dopo l’orario di
lavoro da osservare da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno;
e) in caso di part time verticale o misto, i periodi con prestazione lavorativa e senza
prestazione lavorativa devono essere continuativi; in particolare:
- settimanalmente, potrà essere richiesta una distribuzione che preveda un solo
periodo con prestazione lavorativa ed un solo periodo senza prestazione lavorativa;
conseguentemente non potranno essere richieste distribuzioni settimanali a giorni
alterni (venerdì-lunedì sono considerati continuativi);
- annualmente, potrà essere richiesta una distribuzione che preveda, al massimo, due
periodi con prestazione lavorativa, alternati, al massimo, con due periodi senza
prestazione lavorativa;
f) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o l'eventuale
rientro da tempo parziale a tempo pieno, potrà decorrere, esclusivamente, dal primo del
mese;
g) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale:
- nelle giornate in cui presta servizio con articolazione oraria uguale al tempo pieno,
usufruisce delle stesse forme di flessibilità previste per il personale a tempo pieno;
- nelle giornate in cui presta servizio con articolazione oraria diversa dal tempo pieno,
usufruisce di una flessibilità di 15 minuti ad inizio servizio e di 30 minuti durante la
pausa pranzo, laddove prevista.
Art. 10
ESITO DELLA RICHIESTA
Il Segretario Generale, con propria determinazione, dispone o nega la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale.
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro può essere differita se la trasformazione
del rapporto di lavoro a part time comporta, in relazione alle mansioni del dipendente ed alle
esigenze organizzative, grave pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio o servizio di
appartenenza.
Il differimento è possibile per un periodo non superiore a 6 mesi, decorrente dalla data della
comunicazione del differimento stesso, valutando comparativamente l’interesse del
dipendente medesimo e le necessità organizzative dell’Ente, volte ad assicurare la funzionalità
dei servizi e l’ottimale utilizzazione delle risorse umane.
La determinazione del Segretario Generale viene comunicata al dipendente e, per conoscenza,
al Dirigente dell’Area di assegnazione.
Art. 11
ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI
Il dipendente che chiede ed ottiene l’instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi ed ordini e
svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il commercio e l’industria,
accettare cariche in società a scopo di lucro e l’assunzione di impieghi alle dipendenze di
privati o di pubbliche amministrazioni.
La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro viene negata, con determinazione del
Segretario Generale, nel caso in cui l’attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che
il dipendente intenda svolgere, comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio che lo stesso svolge presso l’Ente.
Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l’eventuale successivo inizio o la
variazione dell’attività lavorativa esterna.
Fermo restando l’analisi del singolo caso, vi è conflitto di interesse, in via indicativa e non
esaustiva, qualora il dipendente:
- intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista
anche nel procurare a terzi iscrizioni, denunce, licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta di competenza della Camera di Commercio;
- intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti
amministrativi di cui sopra;
- intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si
estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali
ovvero progetti, studi, consulenze per l'Ente;
- intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda
operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro
interessi giuridici nei confronti dell'Ente, ovvero rendere attività di consulenza agli stessi
fini a favore di terzi;
- intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali la Camera di
Commercio svolga funzioni di controllo o vigilanza;
- intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte,
enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista
anche nella fornitura, di beni o servizi, all'Ente.
In tali casi il rapporto di lavoro part time potrà essere rifiutato e, se già in essere, l’Ente potrà
intimare all’interessato di sospendere immediatamente l’attività esterna, a pena della revoca.
Al dipendente ammesso al part time al fine di svolgere altra attività, suscettibile di conflitti
potenziali di interesse, la concessione del part time può essere subordinata a specifiche
condizioni.
La determinazione di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente e, per
conoscenza, al Dirigente dell’Area di assegnazione.
Per ogni altro istituto normativo si fa riferimento alla disciplina vigente in tema di
incompatibilità.
Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione
lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema
di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale dipendente a tempo pieno.
Art. 12
PRIORITA’ NELLE RICHIESTE DI TRASFORMAZIONE
In presenza di domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo
parziale in numero eccedente i posti disponibili, determinati secondo il criterio di cui all'art. 5,
costituiscono, nell’ordine, titoli di precedenza quelli di seguito elencati:
a) essere dipendenti portatori di handicap;
b) essere dipendenti in particolari condizioni psicofisiche;
c) essere familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o
persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non
autosufficienti;
d) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero ed all’età degli stessi,
privilegiando, in caso di parità di numero, l’età media più bassa;
e) aver superato i 55 anni di età ovvero compiuto i 25 anni di servizio;
f) ricorrere di motivate esigenze di studio.
Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato,
limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.
A parità di condizioni e di titoli di precedenza, l'ordine di priorità sarà determinato dalla
maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, dalla maggiore età.
Art. 13
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito
contratto individuale di lavoro, contenente l’indicazione della durata della prestazione
lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno e con la determinazione del relativo trattamento economico.
Art. 14
LAVORO AGGIUNTIVO E STRAORDINARIO
Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale “orizzontale”, previo suo
espresso consenso, può effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del
10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un
mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro
concordato fra le parti.
Il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di gravi difficoltà organizzative, derivanti
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale “verticale” può effettuare prestazioni di
lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del
10% di cui al comma 1 del presente articolo e sempre che sussistano le condizioni di cui al
comma precedente.
Il compenso previsto per l’effettuazione del lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario,
è quello determinato dalla normativa contrattuale vigente.
Art. 15
RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL’ORARIO PART TIME
Le richieste di variazione dell’articolazione dell’orario del rapporto di lavoro a part time, che
in ogni caso devono essere conformi alle condizioni riportate agli artt. 8 e 9, non sono
ammesse prima del decorso di un biennio dall'ultima trasformazione, fatta salva la facoltà
dell’Ente, per obiettive esigenze di servizio, di acconsentirvi, in deroga al limite temporale di
cui sopra, con determinazione del Segretario Generale, su parere del Dirigente dell’Area ove
risulta assegnato il dipendente interessato alla modifica.
La determinazione del Segretario Generale di accoglimento della richiesta di variazione
dell’articolazione dell’orario, che ne fissa la data di decorrenza, viene comunicata al
dipendente e, per conoscenza, al Dirigente dell’Area competente.
Art. 16
RICHIESTE DI RIENTRO A TEMPO PIENO
I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno
diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione,
anche in soprannumero.
E’ in facoltà dell’Ente acconsentire alla richiesta di rientro a tempo pieno fatta dal dipendente
prima del decorso del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data
di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del posto in organico.
Art. 17
NORME TRANSITORIE E FINALI
Le tipologie e le articolazioni d'orario dei rapporti di lavoro a tempo parziale formalmente
autorizzate, con provvedimento dell'Ente, alla data di entrata in vigore dei presenti Criteri
Generali, rimangono valide, anche se difformi da quelle qui previste.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri Generali trova
applicazione quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61/2000, dal C.C.N.L. del Comparto Regioni
Autonomie Locali, dal codice civile (libro V, titolo II, capo I), dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, nonché, ove applicabili, dalle altre leggi in materia.
Art. 18
ENTRATA IN VIGORE
I presenti Criteri Generali entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione all’Albo
Camerale.
Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Al Segretario Generale
della Camera di Commercio
di Brescia
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..… nato/a
a ……………….………………… il ……………………………….……………… e residente
a …………………………………..……………………………………………………….. in
Via/Piazza ……………………………………………………………………….……………...
in servizio presso la Camera di Commercio di Brescia a decorrere dal …….…………
Categoria ………… Profilo Professionale ……………….……………………………………..
CHIEDE
di poter trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
orizzontale
verticale
misto
secondo l’articolazione e la distribuzione seguente: …………………………………….….…
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………..…………………………
…………………………..………………………………………………………………………
con decorrenza: .………………………………………………………………………………...
PRECISA
che attualmente non intende intraprendere altra attività lavorativa;
(oppure)
che vuole espletare la seguente attività di lavoro subordinato/autonomo (indicare gli elementi
caratterizzanti l’attività, quali tempi, luogo di svolgimento, soggetto nei cui confronti l’attività, se
subordinata, viene svolta, compensi etc.) ……………………………………………….………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi,
di non essere in possesso di titoli di precedenza:
(oppure)
di essere in possesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 dei Criteri Generali per
la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, dei seguenti titoli di precedenza:
a) portatore di handicap
b) in particolari condizioni psico-fisiche;
c) familiare che assiste persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone
in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non
autosufficienti;
d) genitore di n. ….. figli minori, della seguente età ______________ ;
e) maggiore di 55 anni di età ovvero dipendente con oltre 25 anni di servizio presso
l’Ente;
f) dipendente con esigenze di studio motivate in allegato.
N.B. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti
ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai
sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Data ……………………….
Firma………………………………
PARERE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DI ASSEGNAZIONE
Con riferimento alla nota in data ___________ presentata dal/la dipendente
sig.__ ________________________________________ ai fini della:
concessione dell’aspettativa per motivi di famiglia:
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time
variazione articolazione orario di lavoro part-time
altro___________________________________________
il Dirigente dr___________________________ responsabile dell'Area presso cui
presta servizio il dipendente in oggetto, esaminata l’istanza, esprime:
parere favorevole, con decorrenza dal ____________________
Note_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
parere contrario, per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Brescia, ____________________________
Firma
_______________________________
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Carmelo Antonuccio)