separazione e divorzio innanzi all`avvocato ed all`ufficiale di stato

Transcript

separazione e divorzio innanzi all`avvocato ed all`ufficiale di stato
COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO
Provincia di Sondrio
SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL’AVVOCATO ED ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
Dall’11 dicembre 2014 con l’entrata in vigore della Legge 10 novembre 2014, n. 162 di
conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile” è prevista la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti
all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6
Il decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati
per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di
divorzio (dodici mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione
"giudiziale" abbreviati a sei mesi in caso di separazione "consensuale", oltre alle altre ipotesi
previste dalla legge n. 898/1970).
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori
di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
Le persone interessate ad adottare tale nuova procedura devono rivolgersi esclusivamente ad un
avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà
alla trasmissione ai Comuni competenti.
In caso di trasmissione tramite PEC la medesima dovrà essere indirizzata dal legale incaricato a
[email protected]. Per rispettare la normativa attuale in materia di
documenti informatici (d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) occorre che la convenzione, opportunamente
scansionata, sia accompagnata da una dichiarazione dell'avvocato di conformità all'originale
cartaceo firmata digitalmente. Maggiori informazioni sono disponibili nell'apposita pagina del sito
web del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia consultabile al link
http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/inevidenza/articolo9058.html
Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12
L’art. 12 del citato decreto legge n. 132/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la
possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle
precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Tale modalità semplificata è possibile solo per i coniugi che:
non abbiano figli minori;
non abbiano figli maggiorenni incapaci
non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92)
non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Comune competente
Competente a ricevere l’accordo è uno fra i seguenti Comuni:

quello dove è stato celebrato il matrimonio;

quello dove è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o
celebrato all’estero;

quello di residenza di uno dei coniugi.
MODALITA’ per le separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Fase istruttoria
I coniugi o uno solo di loro, devono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per comunicare
l’intenzione di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di
separazione o divorzio e sottoscriveranno apposito modulo per conferire i dati indispensabili
all’acquisizione da parte del comune dei documenti necessari.
Acquisiti i documenti l’ufficiale dello stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere
l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo l’ufficiale dello stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di
volontà per la separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento, non prima dei 30 giorni
successivi, per la conferma dello stesso.
La mancata comparizione per la conferma dell’accordo equivale a rinuncia all’accordo stesso.
Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi
ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di separazione "giudiziale" abbreviati a sei
mesi in caso di separazione "consensuale", oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Documenti da presentare
Documenti di identità
(Nel caso di divorzio) Sentenza di separazione
(nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo
Costo del procedimento
Il procedimento ha un costo di Euro 16,00 da versare all’atto della firma dell’accordo
Decorrenza degli effetti giuridici
Gli effetti dell’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso