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Ordinanza n.
Disposizioni urgenti conseguenti alla chiusura dello stato di emergenza nell'area
archeologica di Pompei ed all'avvio della fase post-emergenziale.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
luglio 2009 con il quale è prorogato fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza
in relazione al permanere della situazione di grave pericolo in atto nell'area
archeologica di Pompei;
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3692/2008, n. 3696/2008, n. 3707/2008, n. 3742/2009, n. 3795/2009, n. 3807/2009
e n. 3851/2010, recanti interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la
grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 giugno 2010, con cui è stato revocato lo stato d'emergenza relativo al grave
pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
RAVVISATA la necessità di definire con somma urgenza misure
atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario e il trasferimento delle residue
risorse finanziarie e strumentali, in considerazione del complesso di attività svolte
dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo;
RAVVISATA, quindi, la necessità di assicurare continuità alle
attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del
contesto critico in esame;
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RITENUTO, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex articolo 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al
Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al superamento del contesto critico in atto;
VISTA la nota del 3 giugno 2010 del Ministro per i beni e le attività
culturali;
ACQUISITA l'intesa della Regione Campania;
SU PROPOSTA dei Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DISPONE
ART. 1
1. In considerazione del complesso delle attività svolte per il superamento dello
stato emergenziale in atto nell'area archeologica di Pompei e della necessità di
assicurare il rientro nel regime ordinario, il Commissario delegato nominato ai
sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
374212009 rimane in carica fino al 31 luglio 2010, ed entro tale data elabora la
relazione finale afferente agli interventi realizzati ed in corso di realizzazione,
alla situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la
provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa,
provvedendo ai necessari adempimenti ed atti riguardanti il subentro della
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei nella
gestione commissariale. La citata relazione finale è resa dal Commissario
delegato alla Commissione generale di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 12, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3692/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Ministero
per i beni e le attività culturali e al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla data di cessazione dall'incarico, le risorse finanziarie residue presenti sulla
contabilità speciale intestata al Commissario delegato confluiscono nella
contabilità della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
Pompei, che subentra nelle posizioni debitorie e ereditarie per tutti i rapporti in
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essere di cui è titolare il Commissario delegato stesso, prendendone in carico
le risorse strumentali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede al
completamento delle attività già avviate.
4. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Commissario delegato
continua ad avvalersi, fino al 31 luglio 2010, della struttura per il supporto
giuridico, amministrativo e tecnico di cui all'articolo 1, comma 13, della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, le cui unità di personale sono ridotte da 12 a 6 di
cui al massimo 2 con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Il dotto Marcello Fiori, avvalendosi del consulente giuridico di cui all'articolo 1,
comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795/2009
e successive modificazioni ed integrazioni e della collaborazione delle strutture
del Ministero per i beni e le attività culturali, elabora una proposta di fattibilità
per la costituzione di una Fondazione di partecipazione ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
finalizzata
alla
gestione,
valorizzazione
e
promozione
del
patrimonio
archeologico e museale di Pompei, Ercolano e degli altri siti di competenza
dell'ex Soprintendenza archeologica di Pompei.
6. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza decorrono dalla data di
cessazione dello stato di emergenza.
7. I primi due periodi del comma 15 dell'articolo 1 e l'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795/2009 e successive modificazioni
ed inteqrazìorn sono soppressi.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
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Il Presidente
del Consiglio dei Ministri