quali sono le norme contrattuali che possono consentirmi di

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OGGETTO
ASPETTATIVA PER PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO
QUESITO
(posto in data 14 agosto 2013 )
Sono un medico specialista in chirurgia con un rapporto a tempo
indeterminato. Sarei interessato ad andare a lavorare in paesi arabi
tipo Dubai, Barhein o Qatar, dove la mia specializzazione in chirurgia
generale è legalmente riconosciuta.
Quali sono le norme contrattuali che possono consentirmi di chiedere un
periodo di aspettativa alla mia azienda sanitaria per andare a lavorare
in questi luoghi? Inoltre vorrei sapere se questi periodi di aspettativa
possono essere prolungati o meno, e se sì in quali termini.
RISPOSTA
(inviata in data 19 agosto 2013)
L’istituto dell’aspettativa è disciplinato dagli articoli 10 e 11 del CCNL
10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001: La normativa
contrattuale citata prevede sostanzialmente due fattispecie:
1) l’aspettativa che può essere o meno concessa dall’amministrazione
di appartenenza, la concessione della quale è subordinata ad una
scelta discrezionale dell’amministrazione che deve valutare prima
di tutto le esigenze di servizio;
2) l’aspettativa che deve essere in ogni caso concessa potendo al più
l’amministrazione di appartenenza concordare con il dirigente
interessato la data di decorrenza dell’aspettativa stessa.
Rientrano nella prima fattispecie i cosiddetti motivi personali, inclusa
l’assunzione presso strutture private del nostro Paese, o presso
istituzioni pubbliche o private di altri Paesi non specificamente
riconosciute, mentre rientrano nell’altra gli incarichi a tempo
determinato presso altre aziende sanitarie o altre amministrazioni
pubbliche, gli incarichi per ricoprire cariche elettive e simili.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il caso prospettato, trattandosi di una aspirazione a sperimentare
nuovi possibili sbocchi professionali di interesse personale, rientra
sicuramente tra quelle situazioni in cui la concessione dell’aspettativa
è discrezionale e non obbligatoria. Il principio generale che l’azienda
deve osservare è che la concessione dell’aspettativa non pregiudichi
quella continuità nell’erogazione delle prestazioni che è missione e
ragion d’essere stessa dell’azienda. La negazione dell’aspettativa deve
essere comunque motivata, e non può discendere da un mero arbitrio
nell’esercizio della discrezionalità conferita, non potendo l’azienda non
tener conto di esigenze oggettive (come nel caso di problemi familiari)
o di legittime aspirazioni (come quella di cogliere opportunità che
possono essere professionalmente ed economicamente qualificanti).
In situazioni come quella prospettata nel quesito il consenso aziendale
deve essere ottenuto parlando con la massima trasparente chiarezza
con coloro che per la posizione ricoperta si configurano come diretti
interlocutori dell’interessato, ed il consenso dei quali, ai diversi livelli
di responsabilità ad essi conferita, è necessario: prima di ogni altro
il direttore della struttura complessa di appartenenza, il direttore poi
del dipartimento al quale tale struttura afferisce, per arrivare se
opportuno, anche in relazione ai rapporti personali ed alla dimensione
e complessità aziendale, al direttore sanitario ed al direttore generale,
avendo cura di coinvolgere in tutto l’iter anche il responsabile
dell’ufficio personale, garante della legittimità formale degli atti.
Il consenso deve essere costruito evidenziando l’interesse che una
opportunità come quella prospettata riveste (e che non può non
essere compreso in un momento come l’attuale in cui il Servizio
Sanitario Nazionale ha progressivamente ridotto garanzie e tutele che
fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile mettere in discussione)
concordando con l’azienda la decorrenza e la durata dell’aspettativa
in modo da tener conto dei tempi tecnici necessari perché l’azienda
adotti le soluzioni possibili (mobilità interna, mobilità esterna,
rapporti di lavoro a termine) per garantire continuità di servizio. Solo
dopo aver costruito un consenso sostanziale sarà opportuno
presentare la richiesta di aspettativa, la cui accettazione sarà soltanto
la ratifica formale di un’intesa già definita.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne
faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze
di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici
mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro
periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause
diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se
non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto
salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente,
non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile
decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali
periodi, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’
anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente
a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per
le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio
di propria iniziativa.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del
periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è
altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o
altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione
di struttura complessa;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso
la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa
prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica
esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente
che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa
e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante
sino alla valutazione. (*)
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita
lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale
aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere
cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata
allo stesso titolo.
(*) La precisazione relativa all’applicazione dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stata inserita dal comma 13
dell’articolo 24 del CCNL 2002_2005
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 10
Aspettativa
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine
dell’aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal
preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni
prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui
alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo
di prova presso altra azienda.
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti
disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni.
In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti
possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un
massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera
frazionata, al fine di una collaborazione all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, che disciplina le modalità di cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Nel caso in cui detti progetti
siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza,
la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata
dall’ azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve
eventuali normative regionali in materia. Le aspettative ed
i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti
rispettivamente il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27
febbraio 2001.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi
ai corsi di dottorato di ricerca, oppure che usufruiscano di borse
di studio universitarie, sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa, fermo restando che, in applicazione del comma
57 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è
instaurato il rapporto di lavoro.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o
convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località
in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione
che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque
momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed
eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo
di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3
senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6
mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste
dal presente articolo nonché alle assenze concesse in applicazione
della normativa a tutela della maternità e della paternità.
(*) la precisazione sull’aspettativa per la partecipazione a progetti
di cooperazione umanitaria è stata inserita dal comma 5 dell’articolo
16 del CCNL 6 maggio 2010, integrativo del CCNL 2006_2009
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative
diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato
con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso
la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre
aziende ed enti del comparto, può chiedere una sospensione del
rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva
del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base
della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno
3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti
interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data
di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa aziendale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto
alla percentuale.
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CCNL 10 febbraio 2004
Integrativo del CCNL 1998_2001
Articolo 19
Congedi per la formazione
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici
con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del
progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo
per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6
mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio
per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’articolo 5,
comma 3 della legge 53/2000. Tale periodo non è computabile
nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Nel caso di infermità previsto dallo stesso
articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione
del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 24 e 25
del CCNL 1994_1997, che disciplinano le assenze per malattia
e gli infortuni sul lavoro e le malattie per causa di servizio.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo
ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo si fa riferimento
all’articolo 5 della legge 53/2000.
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LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno
cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste
in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente
conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti
dal decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, con il quale è
stato adottato il regolamento attuativo dell'articolo 4, intervenuta
durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta
al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le
modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano
le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e
fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
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LEGGE 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
articolo 5.
Congedi per la formazione
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati
secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
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